CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Ufficio Gare
SEDE: Piazza Dante n. 1 55042 Forte dei Marmi(LU) Tel. 0584/280258 – 0584/280210
Fax 0584/280218
INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO EX ART 54 COMMA 3 d.lgs 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI. PERIZIA 26/19.
CIG 8128967BC5
CUP F27H19003500004
DISCIPLINARE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
La descrizione e le modalità di esecuzione dei lavori sono riportati nel capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Dirigente 2° Settore Tecnico LL.PP. arch. Xxxxxx Xxxxxxxx n. 1950 del 05.12.2019.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Funzionario responsabile 2°Settore tecnico LL.PP.
La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/. Le offerte pertanto dovranno pervenire esclusivamente per mezzo del sistema telematico sopra citato.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 149 del 20.12.2019 per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno locale, all’Albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi e sul profilo del committente http/:xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx ai sensi dell’art. 32 comma 6 del DM 2 dicembre 2016
La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale di Appalto, Relazione Tecnica e quadro economico, PSC, schema di contratto è disponibile, con accesso libero e gratuito, sulla piattaforma telematica Start della Regione Toscana: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e sul profilo del committente xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo stimato dell’accordo quadro, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 641.000,00, di cui € 6.000,00, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo dell’accordo quadro, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 635.000,00
L’incidenza del costo della manodopera stimato ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.lgs 50/2016 e s.m., è pari al 25,00% dell’importo totale dei lavori posto a base di gara
Ex art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica l'O.E. deve indicare i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti adempimenti e disposizioni in materia di sicurezza. Si applica l'art. 30, comma 4.
Il valore dell’accordo quadro è frutto di una stima relativa alle presumibili disponibilità finanziarie nell’arco temporale di durata dell’accordo medesimo.
L’accordo definisce le condizioni generali per l’affidamento dei successivi singoli contratti di appalto, anche non predeterminati nel numero, consistenti a loro volta in interventi puntuali di manutenzione da effettuarsi sui percorsi pedonali di competenza Comunale.
L’accordo non impegna in nessun modo la SA ad appaltare i lavori nei limiti di importo definiti dallo stesso.
Il valore complessivo dell’accordo quadro potrà variare in diminuzione per effetto di variazioni di bilancio e non sussiste diritto dell'impresa al raggiungimento di un importo minimo; l’affidatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti, indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dall’Accordo Quadro e derivanti da eventuali diminuzioni, di qualsiasi importo del valore come sopra stimato dell'accordo quadro, pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario dell’Accordo Quadro.
Il contratto quadro verrà stipulato, con corrispettivo a misura per l’importo massimo stimato dall’accordo. Le opere eseguite saranno pagate mediante applicazione del ribasso offerto ai prezzi desunti dal Prezziario ufficiale della regione Toscana provincia di Lucca vigente alla data di pubblicazione del presente bando
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO OGGETTO DI ACCORDO QUADRO E QUALIFICHE RICHIESTE
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione | Categori a | Classific a | Qualifica - zione ob- bligatori a (si/no) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente | Subap- paltabile | ||||||
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | SI | € 641.000,00 | 100 | si | si | ||
Totale | € 641.000,00 | 100% | 40,00% |
DURATA
Il termine di validità dell’accordo quadro viene stabilito in quattro anni (art. 1.4 del Capitolato speciale di appalto) decorrenti dalla data di stipula del contratto di accordo quadro. La durata si intende presunta in quanto il contratto scade comunque all’esaurimento dell’importo contrattuale, fatto salvo il termine temporale massimo di cui all’art. 54 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
E’ fatta salva la possibilità di affidare l’esecuzione di appalti in via di urgenza prima della stipula del contratto nei casi e con le modalità previste all’art 32 comma 8 del Dlgs 50/2016.
TEMPI DI ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI
La durata dei singoli interventi da eseguirsi nel periodo del contratto quadro, sarà determinato all’atto dell’affidamento del singolo specifico contratto applicativo (ovvero: ORDINATIVI DI LAVORO) secondo quanto indicato all’art 2.11 e 2.13 del Capitolato speciale di appalto
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli art. 60 del Dlgs 50/2016
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo sulla base della ripartizione di seguito specificata:
OFFERTA TECNICA Punti 70 OFFERTA ECONOMICA Punti 30
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI AL PROGETTO TECNICO ED ALL’OFFERTA ECONOMICA
La compilazione dell’Offerta Tecnica dovrà essere suddivisa per criteri e sub-criteri come da Schema Valutativo, la descrizione di quanto offerto dovrà essere “schematica” e, dove indicato, completa dei dati richiesti, altrimenti sarà considerata come non valutabile e quindi, per quel determinato criterio, non compilato.
Inoltre un’offerta riportata in due o più criteri, sarà valutata un’unica volta e quindi solo in uno dei criteri in cui è stata riportata, al verificarsi di ciò, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, valuterà l’offerta nel criterio di minor punteggio.
Verranno valutate esclusivamente le migliorie inerenti i criteri del seguente schema:
COD | CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA | TOT |
A.1 | Procedure adottate per l’esecuzione dei lavori: | |
Soluzioni finalizzate ad un miglioramento dei lavori: - Sub-Criterio A.1.1 – Caratteristiche Sede operativa, saranno valutate le caratteristiche della sede operativa prescritta in caso di aggiudicazione, indicata nell’ambito territoriale come prescritto nel capitolato. Sarà valutata, l’efficienza operativa, l’adeguatezza delle dimensioni in merito al ricovero di attrezzature e mezzi da utilizzarsi nei cantieri derivanti dal contratto (max. 10 punti); - Sub-Criterio A.1.2 – Modalità di svolgimento del servizio di Reperibilità e pronto intervento, considerando i tempi d’intervento ed organizzazione dei lavori al di fuori del normale orario di servizio (max. 15 punti); - Sub-Criterio A.1.3 – Modalità di erogazione dei lavori, delle attività previste dal capitolato, interfaccia con il personale dell’Ente e l’Utenza, assistenza tecnica ed efficacia delle procedure di gestione del sistema degli ordini e degli interventi (max. 5 punti); - Sub Criterio A.1.4 – Individuazione di procedure per la verifica e per il controllo della Qualità dei lavori eseguiti (max. 5 punti); LA PROPOSTA DOVRA’ ESSERE REDATTA SU MASSIMO N.6 PAGINE A4 E N. 3 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE | 35 | |
A.2 | Apparecchiature, materiali e soluzioni costruttive e/o gestione migliorative: | |
Migliorie dei materiali e/o componenti impiegati inerenti alla loro efficacia, qualità ed estetica nonché la durabilità delle opere. Saranno valutati con particolare favore i materiali che comportano: - Sub-Criterio A.2.1 – Proposta di migliorie e/o ammodernamenti dei percorsi pedonali interessati dall’appalto, con finalità di migliorare la loro fruibilità e la riduzione della futura manutenzione e/o dei costi gestionali (max. 20 punti); - Sub-Criterio A.2.2 – Rispetto e incremento in percentuale dei C.A.M. o similari, utilizzo di materiali riciclati, impiego di materiali con certificazione ambientale, ecc. (max. 10 punti); LA PROPOSTA DOVRA’ ESSERE REDATTA SU MASSIMO N.3 PAGINE A4 E N. 2 PAGINE IN A3 PER LE TAVOLE GRAFICHE | 30 | |
A.3 | Organizzazione e dotazione del cantiere: |
Proposta di procedure e/o dotazioni che si attueranno per il miglioramento (quindi oltre quelle di legge e/o indicate negli elaborati progettuali) delle condizioni operative di sicurezza durante le varie fasi esecutive per gli operatori e per la riduzione dell’impatto del cantiere sulla viabilità pubblica, sia carrabile che pedonale, e per la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico prodotto dal cantiere, da eseguirsi in caso di aggiudicazione dell’appalto. LA PROPOSTA DOVRA’ ESSERE REDATTA SU MASSIMO N.1 PAGINA A4 E N.1 PAGINA IN A3 PER LA TAVOLA GRAFICA | 5 |
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
I coefficienti V (a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, espresso in valori centesimali, attribuibili discrezionalmente dai singoli commissari, considerando quanto le proposte siano rispondenti alla richiesta.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta dei singoli subcriteri di valutazione e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Laddove:
• il coefficiente 0 corrisponde a proposta assente;
• il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
• il coefficiente 0,2 corrisponde a negativo;
• il coefficiente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
• il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
• il coefficiente 0,5 corrisponde a scarso;
• il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
• il coefficiente 0,7 corrisponde a discreto;
• il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
• il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
• il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente.
Si precisa che l’intero contenuto dell’offerta tecnica, comprensivo di eventuali indici, frontespizi, elaborati grafici e monografie di produttori/costruttori di attrezzature e prodotti, dovrà rispettare la quantità di max 20 pagine. Per quanto riguarda esclusivamente la descrizione dell’offerta tecnica, senza le schede tecniche, essa andrà compilata rispettando le indicazioni riportate nei singoli subcriteri dello Schema Valutativo dei punteggi e dovrà essere complessivamente compreso entro 16 pagine (numerate da 1 a 16), di cui 10 in formato UNI A4 e n. 6 pag formato UNI A 3 (formati diversi saranno proporzionalmente rapportati ai formati richiesti) scritto in carattere Arial minimo 12 punti, interlinea minima “singola”.
Non saranno valutate eventuali pagine dell’offerta e delle tavole grafiche eccedenti le pagine suddette per ogni singolo criterio di valutazione.
N.B. – Si fa presente che le migliorie di cui sopra, offerte in sede di gara, dovranno essere realizzate in percentuale all’importo dei lavori effettivamente eseguiti.
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo- compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1]
Il punteggio è dato dalla seguente formula C(a)= ∑n [Wi*V(a)i] dove
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) n= numero totale dei requisiti
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
∑ = sommatoria
OFFERTA ECONOMICA (max punti 30)
Il concorrente dovrà formularla indicando la % di ribasso sull'importo totale posto a base di gara. I prezzi di riferimento applicati sono quelli riportati nel Prezzario Regionale Toscana – Provincia di Lucca (in vigore alla data di pubblicazione del Bando di Gara) e dall'elenco prezzi unitari della S.A.;
Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite la formula:
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * (Ai / Asoglia)
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
X = 0,90;
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. Il punteggio attribuito all’offerta i-esima sarà pari a:
Oi = Ci * 30
La valutazione dell’elemento economico avverrà in automatico sul sistema START
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed economica.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La stazione appaltante provvederà alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice . Tale verifica sarà condotta anche qualora la miglior offerta non sia risultata anomala.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
E’ consentito, per le ragioni indicate agli art 17, 18 e 19 dell’art 48 o per fatti o atti sopravvenuti , ai soggetti di cui all’art 45 comma 2 lett b) e c) designare ai fini dell’esecuzione dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo alla consorziata.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione , l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:
• per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, da dichiarare secondo quanto contenuto nell’allegato DGUE.
• Per i quali esiste cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 c. 4 del medesimo Decreto;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente o di ulteriori divieti, a contrarre con la pubblica amministrazione.
L'esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80, opera qualora la circostanza prevista riguardi i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data del bando di gara, le cariche di cui al c. 3 dell'art. 80 del d.Lgs. 50/2016:
- in caso di impresa individuale : titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo , direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate/consorzio.
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 c.2 del Codice tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e dalla/e consorziata/e dichiarata/e quale/i esecutrice/i.
Il possesso dei requisiti generali dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, lettere A, B, C, D, di cui al presente Disciplinare.
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis), c ter) ed f-ter) così come da modifica apportata al D.lgs. 50/2016 dal D.lgs. 56/2017, dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1
– ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83 comma 1 lett a) DEL CODICE)
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Inoltre
- (se Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016) essere iscritto all’albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i.;
b) idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i., e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:
- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37, X.Xxx. n. 81/2008.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto a) dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera A, punto 1.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al presente punto b) dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno dell’allegato Ulteriori dichiarazioni.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di idoneità professionale.
Per la comprova del requisito a) del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Per la comprova del requisito b) la Stazione appaltante , prima dell'aggiudicazione definitiva , provvederà al controllo dei suddetti adempimenti, richiedendo la documentazione al concorrente. In caso di esito negativo si provvederà a comunicare il fatto, ai sensi dell’art. 16, comma 1bis, LR n. 38\2007, alla competente ASL e all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E ALLA CAPACITÀ TECNICO E PROFESSIONALE
Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 comma 2 del Codice e 61 del DPR 207/2010, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG3 classifica III)
A tal proposito si rammenta che:
• la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
• la certificazione del sistema di qualità è obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII, mentre risulta facoltativa, per classifiche I e II.
Per i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia vale il disposto di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
In caso di falsa dichiarazione e/o di falsa documentazione SOA è prevista l’esclusione dalla procedura di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016.
In alternativa il concorrente ha facoltà di costituire ATI di tipo orizzontale o consorzio ordinario Resta ferma la possibilità di ricorso al subappalto nel limiti dell’art 105 comma 2 del Codice
Il possesso dei requisiti di capacità economico finanziario dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte II Lettera A) .
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, I AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b, c, d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’articolo 48, commi 1, 3, e da 5 a 19, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con le seguenti precisazioni:
• ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori o delle categorie di lavori per le quali si qualifica e che intende assumere nel raggruppamento;
• ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante o impresa consorziata deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% dell’importo dei lavori;
• il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.
• Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
• Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
• Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
• Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
• I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, in conformità alle disposizioni vigenti.
AVVALIMENTO.
L'operatore economico singolo o in raggruppamento, di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e amministrativo di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., avvalendosi i sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m. delle capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente non può ricorrere all’avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e l'idoneità tecnico- professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di contenuto soggettivo.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L'impresa ausiliaria non deve trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 110, c.5 del Codice.
REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
- Memoria RAM 2 GB o superiore; Scheda grafica e memoria on-board; Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori; Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet, fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori; - Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office; - Open Office o Libre Office; Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all’indirizzo di xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nell'area riservata alla gara.
I chiarimenti dovranno essere presenti entro e non oltre 6 giorni prima della data di scadenza del presente bando; Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nell'area riservata alla gara.
NON sono ammessi richieste di chiarimenti formulati per via telefonica
NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella di posta xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo “chiarimenti”, tutte le comunicazioni di legge tra S.A. e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni (soccorso istruttorio, chiarimenti etc.).
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
N.B. Ai sensi dell'art. 76 c.1e c.5 la S.A. informa tempestivamente gli O.E. e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alle fasi di gara e all'aggiudicazione dell'appalto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. xx.xxx la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Tutte le dichiarazioni relative alla presente gara da includere nella documentazione amministrativa potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante sulla piattaforma START della Regione Toscana, all'indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta purchè aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
SUBAPPALTO
Il concorrente che intende affidare a terzi parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto in subappalto, deve indicare, (nell'allegato DGUE), i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e la relativa quota % calcolata sull'importo contrattuale in conformità a quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m., in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. l'importo dei lavori subappaltati non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo dei lavori.
Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare.
Subappalto necessario. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in alternativa alla partecipazione in ATI o in avvalimento con una Ditta ausiliaria per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Si fa presente che Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
Non può essere affidatario di subappalto un concorrente che ha partecipato alla gara (art.105, c.4 lett.a) del Codice
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite ai sensi del comma 13 dell’art 105 del Codice.
PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono concordare le visite con l’ufficio LL.PP. Geom. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, previo appuntamento telefonico al n. 0584/280216,
Il sopralluogo verrà effettuato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dei giorni: lunedì, mercoledì e sabato tassativamente entro il giorno 25.01.2019
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.
XXXXXXXX, GARANZIE ED ALTRE CONTRIBUZIONI RICHIESTE
L’offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 12.820,00 (2% del prezzo base
dell’appalto), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale presso il Banco BPM xxx Xxxxxxxx 0 a Forte dei Marmi, sul conto con coordinate IBAN XX00-X-00000-00000-000000000000 intestato alla Centrale Unica di Committenza, specificando, come causale "garanzia provvisoria procedura di gara per l'identificazione di un operatore economico cui affidare ex art.54 del Codice lavori di sistemazione e riqualificazione dei percorsi pedonali. CIG: 8128967BC5";
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_
abilitati.pdf xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi-tipo, adottati con il decreto del 19 gennaio 2018 n. 31 contenuti nell'Allegato A), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, suppl. ordinario n.16, in vigore il 25.04.2018.
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell’art 93 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e e 105 del Codice in favore della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
• documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire delle riduzioni il concorrente segnala, in fase di offerta, (nel Modulo DGUE, Parte IV, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione) il possesso dei requisiti e li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti fornendo copia dei certificati posseduti
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.
L’impresa appaltatrice è obbligata altresì a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori le seguenti polizze:
a) polizza di assicurazione ≪Contractors All Risks≫ (C.A.R.) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori di importo non inferiore all’importo del
contratto.
b) polizza assicurativa RCT per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori con massimale minimo di 500.000,00 euro;
PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ:
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Anac, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019),
Il contributo, pari a € 70,00 (euro settanta//00).
Per le modalità di pagamento si rinvia al portale ANAC:
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
L’operatore economico deve allegare all’offerta la scansione della ricevuta del pagamento effettuato.
L’obbligo del versamento della contribuzione, sia nel caso di ATI costituita sia nel caso di ATI non ancora costituita nonché in caso di consorzio ordinario, è unico e ricade sulla capogruppo.
In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.
CONTROLLI
Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13),gli accertamenti circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, nonché i requisiti di ordine generale (ex art. 80 del Codice) saranno effettuati sull’aggiudicatario tramite il sistema AVCPASS dell’ANAC.
Nel caso in cui i controlli sul possesso dei requisiti effettuati sull’aggiudicatario della gara, non diano, esito favorevole, l’Amministrazione procede all’esclusione del fornitore e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il controllo sarà disposto nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio o del G.E.I.E.;
In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
In caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE Per partecipare alla
presente procedura di gara, codesta Spett.le impresa, entro e non oltre le ore 13:00:00 del 30.01.2020 dovrà accedere alla procedura in oggetto identificandosi all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ ed inserire, nell’area riservata alla gara, la documentazione di cui al successivo punto “documentazione a corredo dell’offerta”
Per identificarsi, i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i- xxxxx.xxx.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto la seguente documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti da A1 a A9;
B) OFFERTA TECNICA di cui al successivo punto B1- B2
C) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto C1
CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – documentazione amministrativa” devono essere inseriti i seguenti documenti:
A.1 Domanda di partecipazione;
A.1.1 Bollo su istanza
A.2 DGUE;
A.3 Dichiarazioni integrative
A.4 PassOE
A.5 Cauzione provvisoria e impegno fideiussore al rilascio garanzia definitiva
A.6. Contributo Anac
A.7 Attestazione di avvenuto sopralluogo
A.8 Documentazione amministrativa integrativa
A.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La domanda di partecipazione, generata dal sistema Start reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2. né le dichiarazioni integrative di cui al punto A.3
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio
non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica , ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
La domanda firmata digitalmente è inserita nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma start.
Si precisa che l’operatore economico deve indicare nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli insitori e procuratori generali, dei membri con potere di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero soci pari o inferiori a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi
A.1.1. BOLLO su istanza: La Domanda di partecipazione, avendo natura di istanza telematica diretta all’ottenimento di un provvedimento amministrativo (di ammissione alla procedura) è soggetta all’imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa-allegato A al DPR 642/1972, nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
Nell’apposito spazio presente sulla piattaforma di START dovrà essere caricata la scansione del modello F23 debitamente compilato per l’assolvimento dell’imposta di bollo.
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara in forma editabile
Tale documento deve essere compilato come segue:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata resa sull’allegato di cui al punto A 3 “dichiarazioni integrative”; SEZIONI: I – III – V - VI - VII – VIII e IX
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
• PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.
Sino all’adeguamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed alle successive normative intervenute, ciascun soggetto che compila il DGUE devono allegare la “dichiarazione integrativa” in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter ed 80 comma 5 lett c 5 lett. c- bis e c- ter del Codice
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale
PARTE VI dichiarazioni finali, a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
- impresa consorziata;
- impresa ausiliaria, in caso di avvalimento ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. 50/2016 o di avvalimento ex art.
110 del D.Lgs, 50/2016;
Ciascuno dei soggetti dovrà generare il documento, firmarlo digitalmente a cura del legale rappresentante ed infine inserirlo nel sistema START nell’apposito spazio previsto
Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, già indicati nella Domanda di Partecipazione (vedi punto A.1) del presente paragrafo).
Il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. Nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
L’operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all’istituto dell’associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare il DGUE dell’imprese cooptata, la scheda “DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello devono essere indicati tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016
Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, in ordine a:
• possesso dei requisiti tecnico professionale di cui all’art. art.16, L.R. Toscana n 38/2007 e ss.mm.ii
• possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter ed 80 c. 5 lett c-bis e c-ter del Codice non contenute nel DGUE fino all’aggiornamento dello stesso al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56
• dichiara la rimuneratività dell’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto sia delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura che di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
• attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservarlo ed a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori
• acconsente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, al trattamento dei propri dati esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per i Consorzi di cui all’art 45 lett b) e c) del codice dichiara di far parte del Consorzio e di partecipare alla gara esclusivamente come consorziata esecutrice
In caso di avvalimento ex art 89 del Codice dichiara di partecipare alla presente gara esclusivamente in qualità di ausiliaria e dichiara l’ obbligo verso lo stesso e verso le Amministrazioni comunali di Forte dei Marmi e di Seravezza a fornire i requisiti indicati dal concorrente nel DGUE specificando il requisito/i e le risorse/mezzi messi a disposizione
In caso di avvalimento ex art 110 del Codice dichiara di partecipare alla gara esclusivamente in qualità di ausiliaria e dichiara l’ obbligo verso lo stesso e verso l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi a fornire i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati nella Parte III, Sezione C del DGUE a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione allo stesso nei casi previsti alle lett. a) e b) del co. 5 dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale che l’ha rilasciata, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art.
186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dichiara l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
Le suddette dichiarazioni sono rese e sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici in qualsiasi forma partecipante, dalle consorziate e dalle ausiliarie.
A.4 PassOE mediante scansione elettronica del documento rilasciato dal sistema AVCPass dell' Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità indicate nel portale xxx.xxxx.xx;
A.5 LA GARANZIA E IMPEGNO DEL FIDEJUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA.
pari al 2% dell'importo posto a base di gara € 12.820,00 di validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui al comma 7 dell’art 93, deve dichiarare nel DGUE parte IV lettera D di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza, salvo tale certificazione non sia già risultante nell’attestazione SOA.
I documenti attestanti la costituzione della garanzia e l'impegno del fideiussore devono essere presentati, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.
Nel caso di garanzie prestate in forma ridotte ai sensi dell’art 93 comma 7 del Codice la/le certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell’originale cartaceo) e inserite nella “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
A.6 RICEVUTA dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC pari a € 70,00
A.7 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALUOGO, mediante la scansione del documento rilasciato dall’ufficio all’atto dello stesso ovvero dichiarazione resa ai sensi del DRP 445/2000 di presa visione dei luoghi.
A.8 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA (EVENTUALE)
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
• copia conforme della relativa certificazione;
• autodichiarazione con cui si indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di
……………….; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
• atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
• mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
• dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016, le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/2016;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
• dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del C.A.D. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
• copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile:
• scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
B.1 L'OFFERTA TECNICA prodotta dal concorrente, dovrà essere composta da una relazione contenente il progetto, redatta nella forme di cui al precedente punto “criteri di aggiudicazione”.
La suddetta relazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto da START.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio GEIE
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale da tale soggetto indicato quale mandatario.
B.2 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA”
A corredo dell’Offerta tecnica, il concorrente, ai sensi dell'art.53, c.5 del Codice, può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, indicando i documenti e/o le relative pagine delle relazioni che intende sottrarre all'accesso, utilizzando l’apposito modello allegato al presente disciplinare, fermo restando che l'intera relazione/offerta tecnica nel suo complesso non può essere riservata o segreta. La S.A. valuterà considerando l'interesse del richiedente in rapporto a quello del concorrente nonché gli obblighi di legge, di cui all’art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., qualora la richiesta di accesso sia motivata da necessità di difesa in giudizio. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), nelle modalità e nei limiti di cui all’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. come previsto dall’art. 53 comma 1 del D.lgs 50/16 e s.m.. Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.
CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
C.1 L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere formulata mediante espressione di ribasso % rispetto all’importo posto a base di gara e pari a € 635.000,00. Il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre ed in lettere, mediante un numero di decimali pari a due.
Per presentare l'offerta il concorrente dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Compilare i form on line:
• Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema senza apporre ulteriori modifiche.
• Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.
Nell’offerta deve essere indicata:
1) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione
appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta).
2) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice; Entrambi i costi sono inseriti nel modulo di offerta economica generata dal sistema Start.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte in rialzo rispetto all'importo a base di gara.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:
APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’ ufficio della CUC posto in xxxxxx Xxxxx 0 a Forte dei Marmi, il giorno 31.01.2020 alle ore 10,00 e potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, nell’orario e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti mediante pubblicazione sulla piattaforma start 48 ore antecedenti la data fissata.
Il seggio di gara, presieduto dal RUP procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, contenuta nella busta “A”. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Successivamente, il seggio di gara, procederà a:
▪ verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
▪ attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016;
▪ redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
All’esito dell’eventuale soccorso istruttorio, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
Il sistema telematico, in automatico, procede quindi alla valutazione delle offerte economiche attribuendo alle stesse un punteggio
Il Sistema provvede quindi sempre in automatico alla sommatoria tra il punteggio tecnico con quello economico predisponendo la graduatoria ed individuando il concorrente aggiudicatario provvisorio e gli eventuali concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D. Lgs. 50/2016.
Il RUP procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dall'art.
97 c. 3, con le modalità di cui al comma 5, 6, 7 del medesimo articolo.
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica ed in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per addivenire all'aggiudicazione provvisoria.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formuleranno la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al dirigente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 84 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto con l’ Amministrazione aggiudicatrice è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa € 1.500,00 La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione aggiudicatrice, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LUCCA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss.mm.ii.(Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete I'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in xxxxxx Xxxxx x. 0, XXX. 00000, Xxxxx xxx Xxxxx (Xx); PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; (centralino: 0584 2801), P.I. 00138080460, tratterà i dati personali conferiti nella domanda di partecipazione, nel DGUE e nella scheda di rilevazione dei requisiti di carattere generale, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla vigente normativa, nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, e di analisi per scopi statistici. In particolare i dati forniti saranno utilizzati per la finalità di gestione delle procedura di gara , per la verifica dei requisiti ed ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti (enti certificatori) a cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di regolamento.
I dati personali conferiti e quelli relativi all’aggiudicazione ed all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ad enti certificatori dei requisiti ed altresì ad altri concorrenti alla procedura di gara che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 241/1990, e dal Dlgs 50/2016
Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) presso il titolare con sede in xxxxxx Xxxxx x. 0, XXX 00000 Xxxxx xxx Xxxxx (Xx) (Email RPD: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx ).
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e ss.mm.ii.(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e del citato Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi per le finalità di gestione della gara in argomento e dell’eventuale stipula del contratto, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dallo stesso.
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato X.Xxx. 196/2003 e ss.mm.ii., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano.
Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si indica quale responsabile del procedimento il geom. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nominato Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Il Dirigente della C.U.C. Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx
Firmato da:XXXXXXXX XXXXXX Data: 17/12/2019 23:01:02