CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
L’Unione del Commercio, Turismo , Servizi e della Piccole e Medie Imprese di Piacenza, la Confesercenti di Piacenza e le XX.XX. Filcams/CGIL, Fisascat/CISL e Uiltucs/UIL , sottoscrivono il presente accordo sindacale provinciale di secondo livello, previsto dagli accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale del Terziario.
Premesso
- Che le parti esprimono un giudizio positivo sull’attività svolta e sul rapporto esistente fra le rappresentanze dei datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori;
- che entrambe le parti condividono la valorizzazione dell’associativismo quale strumento per le gestioni e le soluzioni di problematiche aziendali;
- che alla luce dell’evoluzione delle attività imprenditoriali, si paventano tentativi di sconfinamento e di non condivisibili invasioni di campo da parte di organizzazioni associative non firmatarie del c.c.n.l.dei Settori ;
le sottoscrittrici parti concordano
che il ruolo dei soggetti rappresentativi deve essere considerato esclusivo quando si trattano accordi e stipule di contratti che riguardano settori come il commercio, il turismo ed il terziario e che nessuno strumento bilaterale esterno ai soggetti firmatari del presente contratto integrativo provinciale possa essere considerato valido ai fini delle predette rappresentatività
ARTICOLO 1 RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano, al fine di sviluppare un qualificato sistema di relazioni sindacali, di incontrarsi entro il mese di marzo di ogni anno per discutere delle problematiche riferite all’andamento economico del settore e del mercato del lavoro .
ARTICOLO 2 ORARI DI LAVORO COMMERCIALI
Con la stessa cadenza annuale di cui all’art 1 le parti, nel pieno rispetto dei propri ruoli, convengono di definire una comune intesa da sottoporre agli Enti locali, in tema di orari commerciali, che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e delle prospettive delle Aziende, con riferimento a quanto previsto dal D.LGS. 114/98.
I temi oggetto della discussione verteranno su:
- definizione dei Comuni o delle zone ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte;
- definizione degli orari, in concertazione con gli Enti Locali, di apertura degli esercizi ad attività commerciali fissando un numero di aperture domenicali adeguato alle aspettative delle aziende e consono alle esigenze dei lavoratori , definendo una fascia oraria di riferimento.
ARTICOLO 3 LAVORO FESTIVO E DOMENICALE
In considerazione del maggior disagio conseguente al lavoro domenicale e festivo, le parti concordano:
a) in caso di abituale apertura dell’esercizio commerciale in tutte le domeniche dell’anno, è riconosciuta una maggiorazione della paga oraria di fatto del 30 % per le domeniche. Sono abrogate tutte le norme a carattere provinciale precedenti;
b) in caso di apertura dell’esercizio commerciale nelle sole domeniche e festività del periodo natalizio: dalla penultima domenica di novembre alla prima domenica del gennaio successivo , compresa l’Epifania, è riconosciuta una maggiorazione della paga oraria di fatto del 60%;
c) per le aperture domenicali eccedenti quelle indicate al punto b) fino a un massimo di 12 domeniche all’anno, la maggiorazione per le ore di lavoro prestate sarà pari al 40%.
d) Le festività lavorate, ad esclusione di quelle indicate al punto b) saranno retribuite con la maggiorazione del 50%. Qualora la stessa coincidesse con una domenica, sarà riconosciuta la maggiorazione più alta.
Le norme del presente articolo abrogano nel complesso tutti gli accordi precedentemente sottoscritti a livello provinciale in materia.
Nel caso di prestazione straordinaria effettuata nei giorni domenicali e festivi di cui ai punti precedenti, alle maggiorazioni stabilite verranno sommate quelle previste dal C.C.N.L. di settore. Si stabilisce che in caso di prestazione straordinaria nelle giornate domenicali o festive, oltre alla maggiorazione di cui ai punti a), b) e c) viene sommata la percentuale di cui all’art. 132 C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (15% dalla 41° alla 48° ora e 20% oltre la 48° ora).
La maggiorazione per lavoro domenicale prevista nel presente articolo non è applicabile ai dipendenti da impianti di distribuzione di carburante autostradali, per i quali continua a trovare applicazione quanto previsto dall’art. 139 del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.
ARTICOLO 4 LAVORO NOTTURNO NELLE AZIENDE IL CUI ORARIO NON PREVEDE NORMALMENTE IL RICORSO ALLA PRESTAZIONE SERALE E/O NOTTURNA
Per il lavoro notturno, intendendosi per tale, quello effettuato dalle ore 20 alle ore 06, è riconosciuta una maggiorazione del 30% in caso di lavoro normale e del 80% in caso di prestazione straordinaria.
In alternativa alla maggiorazione relativa alla prestazione straordinaria il lavoratore potrà decidere di effettuare recuperi in gruppi di ore non inferiori a 4 che dovranno comunque coincidere con la normale attività/apertura del negozio.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano unicamente in caso di prestazione serale e/o notturna in occasione di aperture straordinarie collegate ad iniziative che i Comuni o gli Enti della Provincia di Piacenza organizzano in occasioni particolari tese a promuovere il settore quali ad esempio i “venerdì estivi” organizzati dal Comune di Piacenza
ARTICOLO 5 PARTE ECONOMICA
Il terzo elemento provinciale viene rivalutato a Euro 9,30 lordi mensili.
Si precisa che il nuovo valore del terzo elemento provinciale è dovuto ai dipendenti di tutte le Aziende del Settore con sede e/o filiale nella Provincia di Piacenza anche in presenza di contrattazione integrativa aziendale.
ARTICOLO 6 PREMIO ANNUALE VARIABILE
Nel rispetto di quanto previsto dal protocollo del 23 Luglio 1993, le parti riconoscono il carattere sperimentale e di novità di un 2° livello di contrattazione territoriale , valevole per il settore del Commercio e Xxxxxxxxx, che prevede elementi economici aggiuntivi rispetto alle retribuzioni già definite dalla contrattazione nazionale correlati ad obbiettivi di produttività e competitività comunque riconducibili all’andamento economico del settore.
Conseguentemente, si concorda di istituire un premio variabile i cui parametri, sia di riferimento sia di valore, hanno carattere sperimentale e saranno sottoposti a verifica annuale.
Per quanto riguarda il premio per l’anno in corso e seguenti fino alla scadenza del contratto i parametri ed il valore economico ad essi correlato sono i seguenti:
1) Quota salario variabile di EURO 100.00 (cento/00)
Si raggiunge tale incremento se la differenza fra il numero degli addetti del settore Commercio- Terziario della Provincia di Piacenza, fra l’anno di riferimento e l’anno precedente risulta di segno positivo.
Per addetti del settore s’intendono i lavoratori dipendenti a qualsiasi titolo ( full- time , part- time, contratti di inserimento, apprendisti, contratti a tempo determinato);
( dati I.N.P.S., C.C.I.A.A., D.P.L. ).
2) Quota salario variabile di Euro 30.00 (trenta/00)
Si raggiunge tale valore se la differenza fra l’incremento ed il decremento delle Aziende del Commercio e Terziario della Provincia di Piacenza fra l’anno di riferimento e l’anno precedente risulta essere di segno positivo ( dati C.C.I.A.A. ).
Il premio di cui sopra sarà erogato ai dipendenti in forza al 31 Dicembre dell’anno precedente con la prima mensilità utile, successiva alla verifica annuale fra le parti; per il personale apprendista con la retribuzione ancora a percentuale il premio di cui sopra sarà rapportato alla percentuale salariale prevista dal contratto nazionale.
Si precisa che per l’erogazione del premio variabile, qualora si raggiungano gli obiettivi definiti ai punti 1 e 2, sarà calcolata in dodicesimi per il personale assunto nel corso dell’anno di riferimento, computando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per il personale con orario di lavoro part-time il premio sarà proporzionato all’ orario effettivamente svolto.
Per le lavoratrici in congedo parentale per maternità il premio annuale variabile verrà erogato integralmente per i periodi di maternità obbligatoria, anche se anticipata e non per il periodo di astensione facoltativa.
Non sarà effettuata alcuna decurtazione dell’importo del salario variabile per i periodi di malattia di tutti i lavoratori, apprendisti compresi.
ARTICOLO 7 CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le parti riconoscono , nel rispetto di quanto disciplinato nel D.LGS. 25 Febbraio 2000, n° 61 in tema di lavoro a tempo parziale, la possibilità alle Aziende ubicate nel territorio della Provincia di Piacenza di stipulare contratti di lavoro part time a formula mista, combinando la formula orizzontale con quelle verticale.
Si riconosce anche la validità dei contratti part-time orizzontali, che nel rispetto dell’orario minimo contrattuale non coinvolgono il lavoratore in tutti i giorni di apertura settimanale dell’Azienda.
ARTICOLO 8 APPRENDISTATO
Mentre si confermano tutte le normative previste dal vigente C.C.N.L. in tema di apprendistato Le Aziende comunicheranno, in forma scritta, al lavoratore almeno un mese prima della scadenza la conferma o meno del rapporto di lavoro. Tale comunicazione ha valore di mera comunicazione informativa che non pregiudica in alcun modo l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro qualora non si ottemperasse
ARTICOLO 9 DIRITTI SINDACALI
Punto 1
Le XX.XX. unitariamente, potranno convocare, una volta l’anno assemblee di carattere provinciale in ordine a Previdenza Integrativa e Rinnovi Contrattuali Territoriali e/o Nazionali. Tale Assemblea retribuita, si terra’ presso le Sedi Sindacali fuori orario di lavoro.
Punto 2
Nelle Aziende con meno di quindici dipendenti potrà essere nominato un delegato aziendale in rappresentanza dei lavoratori; i permessi sindacali saranno normati da accordi aziendali con l’assistenza delle Associazioni firmatarie.
Si precisa che, quanto previsto nel presente articolo, si applica in tutte le Aziende del Settore, con sede e/o unità locale nella Provincia di Piacenza a prescindere dall’eventuale presenza di contrattazione integrativa aziendale, salvo condizioni di miglior favore per i dipendenti.
ARTICOLO 10 XXXXX LAVORATORI STRANIERI
A richiesta dei lavoratori stranieri le Aziende concederanno la possibilità di fruire le ferie spettanti per l’anno in corso in un’unica soluzione.
ARTICOLO 11 TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INFORTUNIO SUL LAVORO
In caso di infortunio sul lavoro, alle normali scadenze dei periodi di paga, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a tempo indeterminato, a titolo di anticipazione, l’indennità per l’inabilità temporanea assoluta e ne chiederà il rimborso all’Istituto assicuratore.
Qualora l’INAIL non riconosca il diritto all’indennità, o comunque non ne rimborsi l’importo al Datore di lavoro, questi detrarrà ratealmente l’anticipazione erogata.
Le parti notificheranno all’Istituto assicuratore il contenuto del presente articolo.
ARTICOLO 12 PERMESSO RETRIBUITO IN OCCASIONE NASCITA PRIMO FIGLIO
Le aziende con organico superiore a quindici dipendenti (media ultimi sei mesi) concederanno n° 1 giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del primo figlio, in aggiunta a quanto già previsto dal C.C.N.L. Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi.
Il permesso non sarà concesso in periodi in cui il lavoratore già usufruisce di ferie o durante la malattia o infortunio.
ARTICOLO 13 ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Le aziende concederanno l’anticipazione del T.F.R., oltre che per i motivi e nella misura previsti dalla legge, anche per far fronte ad eventuali spese funerarie documentate di un familiare entro il secondo grado, convivente.
Rimangono invariati i requisiti soggettivi previsti dalla legge.
ARTICOLO 14 APPLICAZIONE
Si concorda l’ applicazione del presente Contratto Provinciale a tutte le Aziende che non hanno Contrattazione Aziendale Integrativa indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
Si precisa che per “Contrattazione Aziendale Integrativa” si intendono tutti gli accordi che prevedono la corresponsione di forme di salario variabili collegato ai risultati o forme di salario aziendale, che non siano trascinamenti di precedenti Contratti Aziendali ufficialmente non riconosciuti.
ARTICOLO 15 VIGENZA
Il presente Contratto Provinciale ha valore quadriennale a decorrere dal 1° Gennaio 2006 fino al 31 Dicembre 2009 per la parte economica e normativa; s’intenderà tacitamente rinnovato se non disdettato almeno tre mesi prima da una delle parti firmatarie.
NOTA A VERBALE:
CONTRIBUZIONE SALARIO VARIABILE
Al salario variabile sarà applicata la contribuzione ordinaria, considerato che la sede INPS di Piacenza, con comunicato del 17 Aprile 2002, ha stabilito la non applicazione, per il salario variabile all’art. 6 del presente contratto, della particolare contribuzione di cui all’art. 2 del D.L. 35 Marzo 1967 n. 67, convertito con modificazioni nella legge 23 Maggio 1977 n° 135.
Piacenza, lì 22.03.2006
Letto, confermato e sottoscritto.
Unione del Commercio , Turismo, Servizi, Piccole e Medie Imprese di Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Confesercenti di Piacenza
Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxx
Filcams/CGIL di Piacenza
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Fisascat/CISL di Piacenza
Xxxxxxx Xxxxxxx
Uiltucs/UIL di Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx