CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
CONDIZIONI GENERALI D’APPALTO
SOMMARIO
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI Art. 4 - VARIANTI
Art. 5 - NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBSISTEMI MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 6 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI RELATIVE AD OPERE VALUTATE A MISURA, ALLE FORNITURE ED AI NOLEGGI
Art .7 - RITARDO NELLE SOMMINISTRAZIONI E PENALI RELATIVE
Art. 8 – LAVORI URGENTI, CON RICHIESTA DI INTERVENTO IMMEDIATO Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Art. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
Art. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE Art. 12 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 13 - ASSICURAZIONI
Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Art. 16 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE Art. 18 - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
Art. 19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO Art. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 21 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Art. 22 - INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 23 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE Art. 24 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Art. 25 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI Art. 26 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
Art. 27 - PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE Art. 28 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Art. 29 - CONSEGNA DEI LAVORI
Art. 30 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO
Art. 31 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – certificato di regolare esecuzione dei lavori Art. 32 - GRATUITA MANUTENZIONE
Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI Art. 34 - RECESSO
Art. 35 - CONTENZIOSO
Art. 36 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Art. 37 - STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE Art. 39 - COMUNICAZIONI
Art. 40 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
Art. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO E RIMANDO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato e negli ulteriori atti di gara, per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli appalti di lavori e in particolare:
- D.Lgs. n. 163/2006;
- D.P.R. n. 207/2010;
- UNI EN 11248 ;
- UNI EN 13201;
- L.R. n. 17/2000 ;
- L.R. n. 38/2004 ;
- NORMATIVA TECNICA CEI n. 64/7 e 64/8;
Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale. Comprende tutte le opere e le provviste occorrenti per la manutenzione degli impianti di illuminazione stradale, dei giardini pubblici, dei parchi, dei campi gioco dei centri sportivi (torri faro), della segnaletica stradale luminosa e delle altre aree di uso o di proprietà del comune di Novate Milanese così come indicato e meglio esplicitato nei documenti tecnici di progetto; comprende pertanto la tenuta in efficienza di tutte le parti e componenti degli impianti dell'illuminazione pubblica - sia a livello di rete di distribuzione che di corpi illuminanti esterni - posti su palificazioni, di tipo sospeso o posti “a mensola” su facciate di edifici e dei segnali stradali di tipo luminoso collegati alle reti di F.M. di gestione dell’ente. Sono inoltre compresi nell’appalto gli interventi di rimozione pulizia e messa in sicurezza di centri di illuminazione (pali e corpi illuminanti) e segnali stradali luminosi (corpi illuminanti e relativi sostegni) danneggiati da eventi climatici avversi o da terzi, per vandalismi e/o incidenti stradali, nonché la sostituzione di componenti impiantistici che risultano deteriorati e/o vetusti.
Sono compresi in appalto eventuali manomissioni stradali (scavi e successivi ripristini) da eseguirsi per la risoluzione di eventuali guasti alle linee elettriche interrate, compreso il corretto ripristino alla regola dell’arte della tipologia di pavimentazione manomessa oltre la sostituzione dei cavi elettrici danneggiati, compreso giunti elettrici per la continuità delle linee di alimentazione e messa a terra.
Art. 2 – AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO
L'importo complessivo delle opere e dei lavori ammonta a Euro 172.036,46 = (diconsi centosettantaduemilaetrentasei/46), di cui:
Lavori a base di gara: € 168.595,73.=
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.440,73.=
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori a base di gara, a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, in termini di percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi, sommato l’importo degli oneri della sicurezza.
La durata dell’appalto è stabilita in 24 mesi (730 giorni naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Art. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano oggetto dell’appalto, appartengono alle seguenti categorie: categoria prevalente: OG10
categoria ulteriore: OG3
Si precisa che la categoria OG3 è riferita esclusivamente agli eventuali lavori che dovessero rendersi necessari a seguito di manomissioni stradali, come specificato all’art. 1 del presente CSA. Sono richieste, in esecuzione dell’appalto in oggetto, le seguenti prestazioni:
3.1 - Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e segnaletica stradale luminosa
Le mansioni di manutenzione comprendono le seguenti operazioni:
a) revisione e manutenzione continua atte a mantenere in stato di perfetta efficienza degli impianti di illuminazione pubblica, dei giardini e della segnaletica stradale luminosa, compreso le necessarie riparazioni ordinarie necessarie per il buon funzionamento delle cabine di distribuzione comunali, quadri comando, linee di alimentazione interrata e/o aerea, ecc..; sono previste e dovranno essere garantite le seguenti sostituzioni minime di lampade e dei relativi accessori elettrici (accenditori, reattori, ecc…):
- n. 1.788 lampade (894/anno x 2) la cui durata – cadenza sostitutiva è prevista ogni 3 anni;
- n. 50 motori fotometrici e/o lampade led (25/anno x 2) – lacui durata - cadenza sostitutiva è prevista ogni 20 anni;
b) cabine e quadri di comando controllo con cadenza almeno bimestrale con revisione, manutenzione e riparazione continua degli apparecchi automatici e non automatici per l’accensione e spegnimento della luce elettrica compresa la regolazione dei relè crepuscolari automatici.
c) sostegni e tiranti a muro: controllo con cadenza almeno bimestrale con revisione, manutenzione e pulizia dei pali di sostegno, bracci e mensole
d) interventi urgenti atti all’eliminazione di eventuali pericoli o situazioni che possano determinare pericoli alla pubblica incolumità (con segnalazione mensile tramite report al comune di Novate Milanese degli interventi effettuati);
e) relazione e segnalazione all’UTC con cadenza mensile, di guasti e/o rotture o anomalie degli impianti, anche provocati da agenti esterni come incidenti stradali, sinistri, danni da manomissioni stradali;
f) controllo trimestrale (con report finale da consegnare alla D.L.) della continuità metallica e dell’isolamento verso terra dei diversi circuiti
g) verifica delle lampade spente con cadenza minima quindicinale (ogni quindici giorni naturali e consecutivi) ;
h) ogni altra verifica e controllo, a discrezione dell’appaltatore, intesi ad accertare le condizioni di regolare e completo funzionamento degli impianti;
i) fornitura all’UTC di report mensili circa i lavori svolti (le verifiche effettuate, le lampade e gli accessori sostituiti, ecc,..). Tali report costituiranno la base per le verifiche a campione della D.L. sull’andamento dei lavori di manutenzione;
3.2 Dettaglio degli interventi da eseguire periodicamente
1) per i trasformatori: sostituzione dei componenti non piu’ funzionanti.
2) per gli armadi contenenti le apparecchiature di distribuzione e comando ed i contatori ENEL:
a) verifica delle connessioni.
b) verifica delle valvole.
c) verifica periodica della messa a terra, dei dispositivi di protezione e dell’isolamento dei circuiti al quadro.
d) pulizia dell’involucro esterno in lamiera con il distacco di eventuali manifesti o corpi estranei affissi abusivamente, al fine della sua perfetta conservazione.
e) affissione e tenuta in efficienza di cartello segnalatore di pericolo “impianti elettrici in tensione” e adeguata cartellonistica di segnalamento per l’estinzione degli incendi apposti sulle apparecchiature e sulle cabine/quadri.
f) sostituzione dei relè crepuscolari, dei teleruttori, degli orologi astronomici e di ogni altro componente di comando e di funzionamento dell’impianto ogni qualvolta questi risultino deteriorati, compreso le batterie di rifasamento centralizzate.
3) per le linee:
a) ispezione periodica delle linee aeree e/o interrate.
b) ispezione periodica dei sezionatori, degli scaricatori e delle eventuali linee di messa a terra.
c) manutenzione e/o sostituzione degli isolatori rotti.
d) riparazione di qualsiasi guasto, compreso il ripristino della continuità del circuito, di rottura di fili dovuto al vento, nevicate, fulmini od altre cause atmosferiche naturali, nonchè generati dalla vetustà delle linee aeree e interrate o provocati da terzi. Solo per questi ultimi l’appaltatore potrà recuperare l’effettiva spesa sostenuta per l’intervento di riparazione del guasto, comunicando nota di richiesta risarcimento di tali interventi alla ditta che ha causato il danno e per conoscenza dovra’ essere trasmessa al comune. In caso di necessità la ditta appaltatrice potrà usufruire della collaborazione degli uffici comunali per le occorrenti indagini di ricerca dell’autore del danno.
4) per le armature - corpi illuminati:
a) nel lavaggio, con mezzi appropriati delle superfici di interesse ottico ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno ogni 2 anni.
b) nella pulizia accurata, ad ogni cambio lampada, della parte rimanente dell’armatura-corpo illuminante.
5) per le lampade:
provvedere alla somministrazione ed al ricambio delle lampade, effettuato a programma, secondo la seguente periodicità:
- un ricambio a programma ogni 3 (tre anni) a partire dalla data di installazione (e comunque da desumersi mediante misurazione alla base/quota strada dal decadimento del flusso luminoso del motore ottico del singolo punto luce preso a campione sulla strada oggetto di manutenzione) per le lampade a VAPORI DI MERCURIO HG (da dimettere come previsto dalla normativa) / a VAPORI DI SODIO BASSA E ALTA PRESSIONE / a JODURI METALLICI JM e HQI-T / FLUORESCENTI FLUO / PRISMATICHE R.E. / TIPO DULUX / CIRCOLARI PER COLONNINE STRADALI /SODIO A BASSA PRESSIONE/SODIO ALTA PRESSIONE;
- un ricambio a programma del mero “motore ottico” ogni 20 ( venti ) anni (dalla data di prima installazione) per le lampade a motori fotometrici LED.
- Un ricambio ogni 7 anni (dalla data di prima installazione) per le lampadine a LED da 3 watt con attacco E27 – colonnine luminose stradali;
- Un ricambio ogni 8 anni per le lampade a LED – cangianti – del “parco di Via Baranzate”, compreso il motore elettronico di modifica sequenziale del cromatismo;
Nel corso del presente appalto (quindi nei 730 gg. - 24 mesi - previsti) devono essere sostituite:
- almeno il 75 % delle lampade del tipo la cui sostituzione è prevista ogni 3 (tre) anni;
- almeno il 10% delle lampade/motore ottico/piastra led del tipo la cui sostituzione è prevista ogni 20 (venti) anni;
- almeno il 25% delle lampade/motore ottico/piastra led del tipo la cui sostituzione è prevista ogni 8 (otto) anni;
- almeno il 28% delle lampade/motore ottico/piastra led del tipo la cui sostituzione è prevista ogni 7 (sette) anni;
L’ufficio Tecnico Comunale verificherà la corrispondenza delle sostituzioni e degli interventi attraverso controlli, visite, sopralluoghi, ispezioni e la corrispondenza delle schede mensili degli interventi effettuati che l’impresa appaltatrice è tenuta a consegnare.
Le lampade rimosse in occasione del ricambio a programma che appaiono nel miglior stato di conservazione verranno impiegate per il ricambio di cui al punto seguente.
La sostituzione delle lampade rotte per vandalismo o mancanti o furto, deve avvenire entro la giornata successiva, salvo ricambio in giornata per le lampade di particolare necessità a giudizio della D.L;
6) per i rifasatori: sostituzione dei rifasatori non più funzionanti all’interno delle apparecchiature.
7) per i cablaggi delle armature: sostituzione degli accenditori delle lampade al sodio ad alta pressione ad ogni ricambio lampada a programma
8) per i portalampade: sostituzione dei portalampade, con altrettanti nuovi o rigenerati, ogni qualvolta questi si presentino deteriorati.
9) interventi urgenti: rimozione di qualsiasi centro luminoso danneggiato (palo, corpo-lampada, accessori, ecc..) compreso la pulizia e la sistemazione dell’area interessata, il trasporto e il relativo smaltimento alle DD.AA. di tutto il materiale di risulta.
10) efficienza dell’impianto e prove d’isolamento:
l’impresa appaltatrice, nell’ambito della manutenzione, dovrà verificare che l’impianto sia mantenuto sempre in piena efficienza, in modo che l’isolamento complessivo dei singoli circuiti sia tale da non dar luogo, in una prova di isolamento verso terra, ad una tensione a vuoto del circuito, anche nelle peggiori condizioni atmosferiche, avente corrente di dispersione maggiore di 0.001 Ampere (un milliampere).
Per il controllo dell’impianto si dovrà eseguire una prova con una breve accensione diurna, provvedendo di volta in volta a darne comunicazione alla D.L. del Comune di Novate Milanese.
Si intendono integralmente riportate tutte le disposizioni in materia di qualificazione delle Imprese esecutrici e subappaltatrici così come previste nel D.P.R. n. 207/2010.
Sono implicitamente comprese nei prezzi a base di gara dei lavori, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’Arte, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
Art. 4 - VARIANTI
1. Premessa la corretta redazione del progetto, è fatto assoluto divieto di apportare ad esso qualsiasi variante (art. 161 D.P.R. 207/2010).
2. Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1 dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti (entro i limiti di cui al comma 3 dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.) e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
3. Sono ammesse varianti nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
4. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originale del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
5. La perizia predisposta per la suddetta variante è approvata dal responsabile del procedimento secondo le modalità di cui all’art. 161 del DPR 207/2010.
6. Qualora sorgano necessità di modificare le lavorazioni o le quantità dei lavori previsti per qualunque entità oltre il limite del 5% dell’importo originario del contratto, la richiesta di variazione, sia che venga proposta dall’impresa che dalla Direzione Lavori, verrà esaminata congiuntamente con il progettista responsabile (sia interno che esterno all’Amministrazione) prima di essere sottoposta al responsabile del procedimento, (art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni) che accerterà se ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’Art. 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, purché entro il limite del 20%, oltre il quale si procederà ai sensi del comma 4 dell’art.132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
8. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dall’Articolo 132 del D.Lgs. n. 163/06.
9. Ai sensi dell’art. 162 del D.P.R. 207/2010, ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06, l’Appaltatore durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori, eventuali variazioni ai sensi dell’Art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. La proposta di modifica verrà formulata secondo le modalità stabilite nell’Art. 161 sopra richiamato e le economie risultanti dalla proposta migliorativa, se accettata dal Responsabile del Procedimento, sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore.
Art. 5 - NORME E PRESCRIZIONI RELATIVE A CARATTERISTICHE E REQUISITI DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBSISTEMI MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
1. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle norme tecniche del presente Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici allegati al contratto o da questo richiamati, nel rispetto dell’ordine di prevalenza di cui al successivo Articolo.
2. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.
3. Per la provvista di
materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 16 del Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP. approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, parte vigente.
4. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.
5. I materiali potranno provenire da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza a patto che corrispondano ai requisiti di cui sopra.
6. Quando la Direzione Xxxxxx abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
7. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
8. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che rispondano ai requisiti di Legge previsti per la realizzazione e/o produzione di detti materiali e che provengano da produttori di provata capacità e serietà che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.
Art. 6 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI RELATIVE AD OPERE VALUTATE A MISURA, ALLE FORNITURE ED AI NOLEGGI
1. Per la regola generale nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’Arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di
lavori.
2. Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente capitolato ed annesso elenco dei prezzi unitari, prescritte speciali norme, l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione Lavori all’atto esecutivo.
3. Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti od eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alle specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione.
4. Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione, che saranno stabiliti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato.
5. Per i prezzi relativi ad eventuali lavorazioni non previste negli elaborati di progetto si fa espresso rinvio ai prezzi inseriti nell’Elenco prezzi CCIAA di Milano vigente al momento della determinazione prezzi.
Art .7 - RITARDO NELLE SOMMINISTRAZIONI E PENALI RELATIVE
1. Il materiale consegnato in ritardo potrà essere rifiutato e dovrà essere in tal caso allontanato a cura e spese dell'Appaltatore.
Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali, sarà applicata all'Esecutore, ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010 e s.m.i., una penale pari all’1 per mille (uno per mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, aumentata delle maggiori spese per direzione, contabilità ed assistenza ai lavori sostenute dall'Appaltante nonché degli eventuali ulteriori danni subiti per effetto della maggiore durata dei lavori.
Le penali sono cumulabili tra loro a seconda del tipo di inadempienza contestata.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, il responsabile del procedimento applica le penali in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.
L’esecutore ha la facoltà di richiedere, con istanza adeguatamente motivata, la disapplicazione totale o parziale delle penali. Sull’istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’Art. 158 del DPR 207/2010; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle del successivo Art. 159.
Qualora l’esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma di esecuzione di cui all’art. 15 del presente C.S.A., per negligenza dell’esecutore, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista all’art. 136, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà di procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f) del citato X.Xxx. n. 163/2006.
Art. 8 – LAVORI URGENTI, CON RICHIESTA DI INTERVENTO IMMEDIATO
1. Gli interventi di emergenza relativi alla sicurezza stradale dovranno iniziare immediatamente e senza indugio, con la massima celerità.
2. Nel caso in cui, a seguito della chiamata di intervento da parte della D.L. o di chi la rappresenta, l’impresa fosse impedita all’uscita e/o intervento sarà applicata una penale pari al
doppio delle ore lavorative di intervento resesi necessarie con altri mezzi e/o attrezzature della stessa Amministrazione e/o di chi da essa individuato per mancato intervento.
Art. 9 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L’impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante l’esecuzione degli interventi affidati in appalto.
Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell’Art. 166 del D.P.R. 207/2010.
In particolare nessun compenso sarà dovuto dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili etc.
Art. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell’art. 75 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella somma pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall’art. 75 D.lgs. 163/06. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
2. La cauzione definitiva prescritta dal primo comma dell’art. 113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella somma pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’Art. 107 del D.Lgs. n. 385/1983 presentata a titolo di cauzione provvisoria o definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. Le modalità di prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010. Resta inteso che l’esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente.
Art. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'Arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 81/2008, sotto la direzione tecnico-amministrativa del committente.
2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
3. Come previsto dall'art. 2 del capitolato generale d'appalto D. M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145, l'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo in cui ha sede l’ufficio di Direzione dei Lavori.
5. L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione del cantiere, quale responsabile dell'esecuzione, un tecnico dell’impresa, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca direttamente i lavori, deve conferire formale mandato allo stesso direttore del cantiere e/o ad altro proprio rappresentante, in conformità di quanto disposto dall’art. 4 del richiamato D.M. n. 145/2000.
6. Resta convenuto che la stazione appaltante e tutto il personale da essa preposto alla direzione
tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.
7. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo art. 12, con particolare riferimento:
- alla predisposizione, prima dell’inizio dei lavori ed ove necessiti, del piano di sicurezza sostitutivo, proporre eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo, come previsto dall’Art.131 comma 2 del D.Lgs. 163/06, e del piano operativo di sicurezza previsto dallo stesso articolo, ove necessiti, nonché al loro rispetto nell’apprestamento del cantiere e in sede esecutiva, tenendo altresì presenti gli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 81/2008;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- alla elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d’opera, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori, per la verifica del rispetto dei progetti posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle eventuali prove tecniche disposte dalla D.L.;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche dei cantieri e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere;
Art. 12 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con DMLLPP n. 145/2000, dall’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e gli altri specificati nel presente Capitolato, sono a carico dell’impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
1. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
2. Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi, ecc.;
3. L’onere per la custodia del cantiere esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
4. Le spese per la fornitura di fotografie sia dello stato dei luoghi ante-operam sia delle opere in corso e nei vari periodi dell’appalto ogni qualvolta siano richiesti dalla Direzione Lavori, nel numero di copia di volta in volta indicato;
5. L’onere per l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all’igiene del lavoro a fronte del quale viene corrisposto il compenso di contratto. In particolare l’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
6. L’onere per assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero intersecati e comunque disturbati nell’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;
7. Le spese per le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele, nonché le spese occorrenti per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione, nonché ai tipi previsti dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2900 del 20 novembre 1984;
8. L’onere per realizzare tutte le eventuali necessarie integrazioni alla viabilità delle aree
comunque interessate dai lavori, in accordo con gli Enti e le Autorità interessate, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità della viabilità esistente da parte di terzi. La realizzazione di tale viabilità integrativa dovrà essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti e delle problematiche di impatto ambientale;
9. L’onere per garantire le opere eseguite contro eventuali danni prodotti da terzi, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti avvenuti prima delle opportune verifiche da parte della Direzione Lavori o del C.R.E. finale.
10. L’onere per adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale.
11. Gli oneri per assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti interessati dagli interventi;
12. Gli oneri per l’impianto dei cantieri, per discariche di materiali di risulta o dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
13. Gli oneri connessi alla richiesta dei permessi di circolazione presso gli Enti competenti per i mezzi d’opera utilizzati nell’esecuzione dei lavori, così come indicato dalle norme del Nuovo codice della strada;
14. L’onere per collocare i cartelli indicativi del cantiere a termini della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del personale n. 3127/129 del 19 febbraio 1959. I cartelli dovranno in ogni caso rispondere a quanto prescritto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06;
15. Gli oneri per il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Committente ed il suo personale;
16. L’onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;
17. L’onere per pianificare i lavori di esecuzione, nella predisposizione del programma lavori, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio.
18. L’onere per l’aggiornamento dell’inventario aggiornato degli impianti, per la redazione degli elaborati progettuali di dettaglio e per la realizzazione di tutte le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione dei manufatti e che non rivestano carattere di definitività.;
19. L’onere per adottare tutte le misure necessarie a garantire l’igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti;
20. L’onere per costituire, mantenendolo costantemente aggiornato, un archivio di cantiere contenente tutta la documentazione di progetto e tutte le specifiche e norme comunque necessarie per la effettuazione ed il controllo dei lavori e di tenerlo a disposizione della D.L.
21. L’onere per provvedere all’immagazzinamento, stoccaggio, manutenzione e custodia dei materiali da incorporare nelle opere, siano essi forniti dallo stesso Appaltatore che, eventualmente, dal Committente.
22. L’onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di lavorazione, in discariche per legge autorizzate a raccoglierli (quali materiali provenienti da demolizioni e scavi) a propria cura e spese ai sensi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006;
23. L’onere per mettere a disposizione tutta la mano d’opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per l’effettuazione delle prove di carico e del collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo in c.a., c.a.p. ed acciaio da eseguire ai sensi dell’art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086. In particolare per le prove di carico sui pali e micropali.
24. L’onere per mettere a disposizione tutta la mano d’opera, le attrezzature, la strumentazione e quanto altro necessario per l’effettuazione dei collaudi parziali e del collaudo finale; provvedere, se richiesto dalla Direzione Lavori in occasione del collaudo finale od in un qualsiasi momento lo ritenesse opportuno (durante il periodo di garanzia), alla eventuale ripetizione di prove di carico già eseguite in tempi antecedenti a quelli del collaudo finale.
24. L’onere per l’immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che si verifichino durante l’esecuzione degli interventi;
25. Gli oneri per lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.
26. Dovranno in ogni caso essere previste fasi di lavoro atte a garantire la continuità del traffico sia pubblico che privato; tutte le eventuali deviazioni provvisorio dovranno essere concordate con la Direzione lavori per le successive approvazioni. Ogni eventuale intervento dovrà essere preceduto da opportuni sopralluoghi con i tecnici del Committente al fine di concordare in dettaglio i tempi, le larghezze ed il tracciato della carreggiate e dei percorsi pedonali, le conseguenti segnalazioni verticali ed orizzontali e quant’altro necessario.
27. L’appaltatore anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento dal traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge sia le prescrizioni che dovesse impartire l’amministrazione.
Art. 13 - ASSICURAZIONI
1. È onere e spesa dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensati nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'Appaltante, di polizze relative all'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. E’ altresì compensato nel corrispettivo di appalto l’onere e la spesa per la stipula della
polizza C.A.R.
2. Le polizze di cui al precedente comma devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.
3. Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, il massimale per l’assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti (C.A.R.) è pari all’importo contrattuale, mentre il massimale contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è pari ad euro 3.000.000.
Art. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o la parte di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, tenendo presente che la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può essere affidata in cottimo non può essere superiore al 30% dell’importo della categoria, calcolato con riferimento all’importo contrattuale;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’Art. 2359 c.c., con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla prestazione subappaltate e la dichiarazione del subappaltatore, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
2. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
3. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) l’appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;
c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate dal D.P.R. n. 207/2010; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 1, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai precedente capoverso, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
8. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
9. In caso di subappalto, l’appaltatore porrà in essere tutto quanto necessario, al fine di consentire all’Ente la verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore medesimo con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate all’espletamento dell’appalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136.
Art. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
1. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e 131 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
2. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o Artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente Articolo, accertata dalla Direzione lavori o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l'Appaltante medesimo ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.
5. Restano ferme le iniziative che potranno essere assunte dagli organismi interessati e dall'Appaltante ai sensi dell’art. 123, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
6. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consente il pagamento della ritenuta di garanzia dello 0,50% dopo l'approvazione del collaudo.
7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P. possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l’effettiva iscrizione nel libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere una tessera di riconoscimento, recante le informazioni prescritte dalla normativa vigente. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati.
Art. 16 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione, o se non previsto, al direttore dei lavori, il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 18;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 20.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori;
qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 16 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 18,19, 20 o 21.
Art. 18 - PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel xxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l’articolo 20.
3. Nel caso si verificassero le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008, per cui il committente debba designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l’onorario per la corrispondente prestazione professionale farà carico all’Appaltatore che provvederà a pagare direttamente il tecnico incaricato entro trenta giorni dall’emissione del certificato di ultimazione dei lavori; si precisa che il coordinatore per la sicurezza in esecuzione verrà designato dal committente interpellando almeno tre professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 iscritti nell’elenco dei soggetti incaricabili approvato dalla stazione appaltante in corso di validità, al fine di individuare l’offerta economica più conveniente.
Art. 19 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO
1. L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
2. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 18.
Art. 20 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 17, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 19, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 21 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/2010. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 22 - INSTALLAZIONE, GESTIONE E CHIUSURA DEL CANTIERE - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme dei DPR n. 547/55, n. 164/56 e n. 303/56 dal D.Lgs. 81/2008 in relazione alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. Per i cantieri stradali si dovrà osservare quanto disposto dal D.lgs n. 285/92, dal Regolamento di esecuzione dello stesso DPR n. 495 del 16/12/1992 ed il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 relativo alla cantierizzazione stradale;
2. In aggiunta agli oneri di cui all'art. 32, comma 4, del D.P.R. 207/2010, sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
- l’accertamento, prima di effettuare scavi di qualsiasi genere, infissione di montanti ecc., anche se specificatamente ordinati od autorizzati dalla Direzione Lavori, che nel sottosuolo non si trovino servizi di qualsiasi genere. Qualora risulti accertata la presenza di uno o più servizi l’Appaltatore dovrà provvedere, previa diretta intesa con l’Ente proprietario, alla ricerca della esatta ubicazione mediante saggi da eseguire ecc. L’Appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati a servizi interferenti;
- l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all’art. 158 del D.P.R. n. 207/2010 siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
- la messa a disposizione della Stazione Appaltante di un numero di fax aziendale, da cui risulti l’identificativo del numero chiamato e dell’intestazione aziendale, costantemente collegato ed attivo 24 ore su 24 a cui la stessa Stazione Appaltante potrà inviare ogni comunicazione inerente i lavori, con obbligo dell’Appaltatore di inviare fax di risposta per ricevuta, entro la giornata lavorativa successiva all’invio della documentazione via fax, da parte della Stazione Appaltante medesima;
- è inoltre obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere
Art. 23 - CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
1. Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti etc., accompagnata dalla documentazione tecnica (analisi di laboratorio) atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.
2. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei
lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati a cura dell’appaltatore, con le modalità concordate con la Direzione lavori.
3. È altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera (qualora prevista) per l'accertamento della qualità di componenti e materiali approvvigionati, o installati con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.
Art. 24 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 ter del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, non è consentita la corresponsione di anticipazioni sul prezzo d’appalto.
Art. 25 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 25.1 - PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010, i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di quanto sottoriportato, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza interna, raggiungano, un importo percentuale non inferiore al 16,67% (corrispondenti ad
€ 28.672,74).
A tale importo, dedotta la quota degli oneri per la sicurezza interna, saranno applicati il ribasso di gara e la ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: ”S.A.L. N. …… lavori a tutto il “ con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, l’emissione di ogni certificato di pagamento è comunque subordinata all’acquisizione del DURC regolare relativo all’esecutore e ai subappaltatori.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, su richiesta di quest’ultimo si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
Art. 25.2 - PAGAMENTI A SALDO
1. Il Direttore dei lavori redige il conto finale dei lavori entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di loro ultimazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, e lo trasmette al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'Articolo 141,
comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’Articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell’Art. 124 del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere di importo pari alla rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, dalla garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’Articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 26 – VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO
1. La misurazione e la valutazione dei lavori è prevista a corpo, secondo quanto stabilito dall’art. 53 c. 4 del D.Lgs. 163/06. Il prezzo convenuto non potrà pertanto subire variazioni sulla base della verifica della qualità o della quantità delle prestazioni eseguite.
L’impresa aggiudicataria deve consegnare entro la fine di ogni mese la scheda allegata al presente capitolato, dove sono indicati i lavori svolti e le relative quantità. Tale scheda, verificata e vidimata dal Direttore dei lavori, è utilizzata al fine della redazione della contabilità dei lavori e costituisce condizione per l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando lo sconto offerto in sede di gara dall’aggiudicatario dei lavori al prezzo delle prestazioni, determinato a corpo, posto a base di gara, con l’aggiunta del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 27 - PREZZI UNITARI PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
1. Come precisato al precedente articolo, per la contabilizzazione delle opere a corpo i prezzi da applicare sono quelli riportati nell'elenco prezzi allegato al progetto con l'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.
2. I prezzi unitari di tali elenchi vanno anche utilizzati (sempre con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara o al netto nel caso di offerta di prezzi unitari) per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni delle opere a corpo, che vanno contabilizzati a corpo o a misura, ed anche nel caso
in cui dovessero trovare applicazione i disposti dell’articolo relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.
3. I prezzi unitari compensano:
- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'Arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi unitari allegato al presente Capitolato, esclusi gli oneri per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sui cantieri fissi e mobili.
I soli oneri e spese per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione generali, di cui al D.Lgs. 81/2008, si intendono compresi nelle spese generali di Impresa e quindi già compensati nel corrispettivo di appalto.
I prezzi unitari, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.
Art. 28 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI
1. Ai sensi dell’art. 133 comma 2, del D.Lgs. 163/06,per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice civile, pertanto al presente appalto non si applica la revisione prezzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 commi 4, 5, 6, 6 bis e 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
Art. 29 - CONSEGNA DEI LAVORI
1. La consegna dei lavori è regolata da quanto previsto dal Titolo VIII – Capo II – Sezione II del
D.P.R. n. 207/2010.
2. Ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.
3. Fatti salvi il termine dilatorio, di cui all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, e l’eventuale periodo di sospensione del termine per la stipulazione del contratto, di cui al comma 10-ter della medesima disposizione, il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori in via d’urgenza subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, anche in pendenza della ricezione della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 . La consegna dei lavori in via d’urgenza è comunque consentita nei casi in cui la mancata esecuzione immediata dei lavori determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
4. Delle operazioni di consegna dei lavori è redatto apposito processo verbale, ai sensi dell’art. 154
D.P.R. n. 207/2010.
5. Ai fini di quanto previsto dall’art. 154 del D.P.R. n. 207/20140, si precisa che la consegna dei lavori può essere eseguita in più volte con successivi verbali di consegna parziale, non soltanto quando la natura dei lavori lo richieda, ma anche nel caso in cui, in presenza di limitati impedimenti, la Direzione Lavori ritenga di disporre comunque una consegna parziale.
6. Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito e comunicato, il direttore dei lavori fissa un nuovo giorno per la consegna dei lavori, in una data non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15 rispetto alla data della prima convocazione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Decorso inutilmente il nuovo termine assegnato dal Direttore dei lavori, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni, diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’esecutore.
Art. 30 - NORME RELATIVE AI TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI IN CASO DI RITARDO
1. La durata del contratto è fissato dall’art. 1.
2. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore:
- l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove;
- il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari Articoli del presente Capitolato;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze;
3. Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori e delle opere, sarà applicata all'Appaltatore, a titolo di penale, a norma dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, una penale pari all’1 per mille (uno per mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, aumentata delle maggiori spese per direzione, contabilità ed assistenza ai lavori sostenute dall'Appaltante nonché degli eventuali ulteriori danni subiti per effetto della maggiore durata dei lavori. La suddetta penale, nell’arco dell’intero appalto, non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
4. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro iscritti
negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell’Impresa e spetterà insindacabilmente al Responsabile del Procedimento o Dirigente dell’Ufficio competente stabilire l’ammontare di dette spese di assistenza.
5. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 158 del
D.P.R. 207/2010; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle del successivo art. 159.
6. Qualora i lavori fossero in grave ritardo per negligenza dell’esecutore, si procederà ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. Esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’art. 136 commi 4 e 5, la Stazione appaltante potrà procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 31 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CR.E. – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -
1. L'ultimazione dei lavori sarà redatta dal Direttore dei lavori, alla conclusione dell’appalto;
2 Il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio per la verifica della NUOVA CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI e a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito C.R.E. Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto anche dall’Appaltatore o da suo rappresentante.
3. Copia conforme del certificato di ultimazione e del CRE viene rilasciata all’Appaltatore che ne abbia fatto richiesta.
Art. 32 - GRATUITA MANUTENZIONE
1. L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere così come modificate dallo stesso per guasto, danno da vandalismo e altro, fino all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione specifico della
D.L. , riferito alla modifica attuata sull’impianto.
2. Potrà essere concesso all’impresa, sia per ragioni particolari di stagione sia per altre cause, di procedere alla riparazione stradale della manomissione eseguita per la sistemazione d’urgenza di un guasto alle linee elettriche interrate, con provvedimenti di carattere provvisorio (ad esempio con impasti di pietrisco e di pietrischetto bitumato), salvo procedere alle riparazioni definitive appena possibile.
Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI
1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
b. perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto,
c. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli Articoli precedenti;
d. per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
e. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f. per mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
g. per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per centro dell’importo netto contrattuale;
h. cessione anche parziale del contratto;
i. nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.lgs. 163/06 s.m.i.;
j. nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.
2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei
xxxxx subiti a causa dell’inadempimento.
3. Nei casi di risoluzione del contratto si procederà ai sensi degli articoli 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. È facoltà della Stazione appaltante dare applicazione a quanto disposto dall’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.
6. L’Appaltatore inadempiente è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali, macchinari e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione del committente, la cui formale presa in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento.
7. All’atto dell’immissione formale nel possesso del cantiere dell’Impresa che deve provvedere al completamento dei lavori, si procederà a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l’impresa inadempiente e con l’impresa subentrante o, in assenza della prima, con l’assistenza di due testimoni - materiali, macchinari e attrezzature da consegnare all’impresa subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile.
8. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’Ente.
Art. 34 - RECESSO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, mediante pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite.
Si applica il procedimento previsto all’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 35 - CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario.
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
Art. 36 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000;
- il presente capitolato speciale d’appalto;
- elenco dei prezzi unitari;
- gli allegati grafici progettuali degli impianti – n. 9 tavole grafiche-;
- il P.O.S. dell’impresa;
- il cronoprogramma operativo lavori redatto dell’impresa;
E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati relativi al presente appalto.
Art. 37 - STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica.
Pertanto, l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.
Art. 38 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto
d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell’affidatario dell’appalto.
In particolare sono a carico dell’affidatario le spese inerenti all'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto e sugli eventuali allegati al medesimo, i diritti di segreteria e la registrazione del contratto ai sensi del vigente regolamento comunale delle procedure per la stipula dei contratti.
Art. 39 - COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento, in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma o posta elettronica certificata (p.e.c.).
Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.
L’Impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell’Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.
Art. 40 - ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI
1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
1. norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. contratto di appalto;
3. capitolato speciale di appalto, con prevalenza dei disposti contenuti nelle “Condizioni generali d’appalto” rispetto a quelli delle “Norme Tecniche”, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
4. elaborati del progetto posto a base di appalto;
5. descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.
Art. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.
L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.