FONDO DI SOLIDARIETA’
VERBALE DI ACCORDO
per Allianz Technology SpA del 27 giugno 2022 su
FONDO DI SOLIDARIETA’
Fra le Parti sottoscritte, premesso che:
a) in data 17 giugno 2022 Allianz Technology SpA ha avviato con le Rappresentanze Sindacali Aziendali il percorso di confronto previsto dalle procedure di cui all’art.15 e così pure – con i successivi incontri del 21 e del 27 giugno 2022 – dalle procedure di cui all’art. 16 del vigente CCNL e ha condiviso con esse informazioni e considerazioni sugli andamenti dell’Impresa; in particolare:
- i prolungati effetti della crisi economica – in un contesto di forte instabilità - indotta anche dalla pandemia e da una forte concorrenza sui prezzi rendono sempre più indispensabile agire sulla riduzione dei costi e sulla costante razionalizzazione e semplificazione dei processi;
- la sempre più profonda spinta dei processi di digitalizzazione mantiene alta la necessità di efficientamento;
b) conseguentemente, sempre con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL, l’Impresa ha comunicato la decisione di proseguire in un’operazione di riduzione degli organici – così come in parte avvenuto già nel corso degli ultimi anni – con interventi riorganizzativi mirati e non traumatici, utilizzando sia lo strumento delle incentivazioni sia il Fondo di Solidarietà di settore;
si conviene quanto segue:
1) le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2) Il ricorso alla sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà per il settore assicurativo (di seguito, il “Fondo”) avverrà - per i dipendenti della società Allianz Technology SpA in possesso dei necessari requisiti - con adesione volontaria del personale interessato, nelle modalità e nei termini previsti dagli allegati n° 10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall’art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, nonché nei termini ed alle condizioni qui di seguito indicati.
3) Ferme le modalità ed i termini previsti dagli allegati n°10 e n° 10 bis del vigente CCNL ANIA, dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20/5/2013 e dall’art. 9 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 2014, la richiesta di adesione al Fondo è possibile secondo le due modalità che seguono.
A) Potranno aderire al presente Fondo con accesso alla data del 01.04.2023 - fino ad un massimo di 6 posti
- esclusivamente coloro che, avendo maturato i requisiti pensionistici entro il 31.12.2027, abbiano aderito al bando del Fondo di solidarietà del 7 marzo 2022 ma non vi siano rientrati per mancata capienza. Per confermare la richiesta di adesione al presente Fondo – ferma la documentazione già inviata per la partecipazione al precedente Fondo - sarà sufficiente la compilazione dello specifico modulo di conferma che verrà pubblicato sul portale aziendale e messo a disposizione da Allianz a partire dal 01/08/2022 e fino al 30/9/2022.
B) Potranno altresì aderire al presente Fondo con accesso alla data del 01.01.2024 coloro che matureranno i requisiti per il trattamento pensionistico AGO (oppure: coloro che matureranno il trattamento pensionistico AGO anticipato o di vecchiaia ex “Riforma Fornero”) entro il 31 dicembre 2028 e che cesseranno il 31.12.2023 .
In tal caso per l’adesione occorrerà compilare l’apposito modulo pubblicato e messo a disposizione da Allianz Technology SpA a partire dal 17/10/2022. La richiesta di adesione deve essere fatta pervenire entro il termine essenziale del 30/06/2023 corredata obbligatoriamente della documentazione ECOCERT, all’Unità HR Business Partners.
4) La cessazione dei rapporti di lavoro, e il conseguente accesso al Fondo in caso di sussistenza dei requisiti necessari, avrà effetto nelle seguenti date:
A. cessazione al 31 marzo 2023 e accesso al Fondo dal 1 aprile 2023;
B. cessazione al 31 dicembre 2023 e accesso al Fondo dal 1 gennaio 2024;
Le Parti convengono che il numero massimo totale dei dipendenti che - ricorrendo tutti i presupposti e condizioni di cui al presente accordo - potranno, in virtù del presente accordo, avere accesso al Fondo è pari a 16. Come detto saranno prioritariamente soddisfatte le richieste di accesso di cui al precedente punto A. A seguire e fino a capienza saranno soddisfatte le richieste di accesso di cui al precedente punto B. per le quali resta convenuto che la priorità di accesso sarà attribuita al dipendente che avrà recapitato ad Allianz Technology SpA la richiesta di adesione prima degli altri.
5) A favore di colui che abbia validamente formulato la richiesta di adesione al Fondo ai sensi dei punti 2), 3) e 4) che precedono, saranno previsti i trattamenti indicati alle successive lettere a., b. e c. del presente punto 5), allorché sussistano, cumulativamente, le seguenti tassative condizioni:
- preventiva sottoscrizione di un accordo da parte del singolo dipendente con l'Impresa, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nonché una transazione generale e novativa ex artt. 1975 e 1976 c.c. relativamente ad ogni diritto, pretesa od azione derivante e/o comunque connessa all'esecuzione del contratto di lavoro ed alla sua cessazione, da formalizzare in sede di conciliazione sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
- preventiva comunicazione da parte delle Pubbliche Autorità interessate di esito positivo delle procedure amministrative valutative ed autorizzatorie, anche ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, eventualmente previste per legge e/o per contratto.
a. Incentivo
E’ previsto il riconoscimento di un importo lordo una tantum - da riconoscere per ogni annualità di permanenza nel Fondo - pari al 5% della Retribuzione Annua Lorda fissa. Tale importo sarà commisurato al numero di mesi di effettiva permanenza nel Fondo.
A solo titolo esemplificativo, per un dipendente con una RAL di 40 mila euro lordi annui e una permanenza nel Fondo di 25 mesi, l’incentivo viene calcolato come segue:
(40.000 x 5%) / 12 x 25 = 4.166 euro lordi.
Il dipendente interessato potrà scegliere, in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, fra il riconoscimento di detto importo a titolo di incentivazione all’esodo oppure come contributo al Fondo di Previdenza aziendale cui lo stesso aderisce.
Per RAL (retribuzione annua lorda, con esclusione di ogni emolumento a carattere non continuativo ovvero non ricorrente, quali a titolo esemplificativo una tantum, “bonus” e/o incentivazioni legate al raggiungimento di obiettivi e/o risultati, compensi per lavoro straordinario, etc.) si intende quella riferita al mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro e proporzionata all’effettivo orario di lavoro in caso di prestazione part-time.
Corrispettivo Transazione
In aggiunta all'Incentivo di cui sopra, è prevista l'erogazione al dipendente, quale corrispettivo della transazione generale novativa di cui al presente punto 5), del complessivo importo lordo di 500 euro.
b. Polizze
Per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione gli attuali trattamenti secondo le previsioni di seguito riportate dell’art. 17 del vigente T.U. CIA e le relative prassi in uso, comprese tutte le variazioni tempo per tempo introdotte.
- Lett. C. Rimborso Spese Mediche
- Lett. D. Auto e Moto, con esclusione di quanto disciplinato all’art.5 (Polizza auto Genialloyd)
- Lett. X. Xxxxxxxxxx, R.C. Capofamiglia, Furto e Rapina
- Lett. F. Nautica
Per lo stesso periodo proseguirà altresì l’applicazione a favore del personale con qualifica di Funzionario della Polizza Sanitaria disciplinata in conformità all’All. 5 del vigente CCNL.
Sempre per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo continueranno a trovare applicazione:
- la normativa riguardante la “Polizza Conto Corrente” di cui al medesimo T.U. CIA Allianz.
- il mantenimento della posizione previdenziale da parte del Fondo Pensione Previp alle stesse condizioni vigenti per i dipendenti in servizio.
Dopo il termine del periodo di permanenza nel Fondo saranno applicate le condizioni di ultrattività previste dal sopracitato T.U. CIA.
Viene altresì consentito, a coloro già titolari di analoga copertura come dipendenti, di sottoscrivere la polizza Temporanea caso morte e la polizza Infortuni già oggi previste per gli aderenti al “Gruppo Anziani Allianz”.
c. Altre agevolazioni: Mutui, Conto Corrente “Allianz Unico” e Prestiti Personali
Eventuali mutui e/o prestiti personali e/x Xxxxx correnti “Allianz Unico” in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di contestuale accesso al Fondo proseguono, secondo le condizioni tutte previste alla stipula di ciascun contratto per tutta la durata di permanenza nel Fondo. Nello stesso periodo non sarà possibile stipularne di nuovi alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.
I trattamenti di cui alle lettere a., b. e c. del presente punto 5) sostituiscono ogni e qualsivoglia diritto, domanda, azione, somma o credito dovuti - in virtù di qualsivoglia norma, sia legale che contrattuale, anche collettiva - per la cessazione del rapporto, salva unicamente la liquidazione a favore del dipendente del T.F.R. e dei ratei delle mensilità supplementari, delle ferie e dei permessi maturati ma non goduti.
Nota a verbale
In conformità alle normative che regolano il Fondo, in sede di adesione i dipendenti interessati sceglieranno se l’assegno straordinario per il sostegno al reddito venga erogato dall’INPS in una delle due modalità alternative che seguono:
- mensile, con il pagamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro;
- in un’unica soluzione; in questo caso la somma di tutti gli assegni mensili da corrispondere per tutta la permanenza nel Fondo viene ridotta al 65% con attualizzazione al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di liquidazione della prestazione. La corresponsione avviene al momento della cessazione, senza versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Azienda e senza le agevolazioni di cui ai precedenti punti
b) e c).
6) Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, si danno reciprocamente atto di avere esattamente adempiuto e regolarmente esaurito la presente procedura, anche con riferimento a quanto previsto e alle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del vigente CCNL.
Nota a verbale: le Parti si incontreranno successivamente alla fase di attuazione delle cessazioni derivanti dall’applicazione del presente accordo a settembre 2023 e a marzo 2024 per una valutazione congiunta delle relative conseguenze organizzative sulla tenuta degli organici nelle attività interessate dalle predette uscite.
7) L’azienda, all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro – in conformità alle previsioni dell’art. 14 dell’Accordo Sindacale Nazionale del 20.5.2013 e dell’art. 13 del DM del 17.1.2014 – provvederà, laddove richiesto dal dipendente interessato, ad inserire nel documento di rinuncia al preavviso apposita clausola che garantisca il diritto a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano, 27 giugno 2022
ALLIANZ Technology SpA R.S.A. FISAC/Cgil
First/Cisl UILCA FNA SNFIA