Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità “lavoro agile” ex artt. 18 e ss legge 2 maggio 2017, n. 81
Accordo individuale per la prestazione di attività lavorativa in modalità “lavoro agile” ex artt. 18 e ss legge 2 maggio 2017, n. 81
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti l’art. 14 L. 124/2015 e gli artt. 18/23 della L. n. 81/2017 che disciplinano il c.d. “lavoro agile”;
Vista la Direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica che:
- invita le PP.AA. a privilegiare modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie (più esposti al contagio);
- prevede modalità di accesso alla misura semplificate e temporanee;
Vista la Circolare n. 1/2020 della Funzione pubblica;
Visto il DPCM del 08/03/2020, art.2 punto1, r);
Considerata l’avviso del Dirigente Scolastico agli Assistenti Amministrativi prot. n. del relativo alla facoltà di richiedere di avvalersi della modalità di lavoro agile prevista per legge;
Considerata la richiesta presentata dal Sig./Sig.ra di poter partecipare alla modalità lavorativa denominata “lavoro agile” dell’emergenza sanitaria nazionale;
Considerata la disponibilità del dipendente di ad utilizzare la propria connessione – garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete - ad Internet e i propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità della dotazione tecnologica dell’Istituto;
Considerato che le prestazioni lavorative potranno essere effettuate tramite le soluzioni cloud garantite da Sidi e Argo;
AUTORIZZA
il/la Sig/Sig.ra , nato/a , Assistente Amm.vo/a a T.I., in servizio presso gli Uffici di Segreteria – Ufficio Protocollo/Personale/Alunni – dell’Istituto Comprensivo 2 Lavello – X.xxx X. Xxxxxxx xxx – 00000 Xxxxxxx (XX), alla modalità lavorativa denominata “lavoro agile”.
Art. 1 - Oggetto
Le premesse fanno parte integrante della presente autorizzazione.
Il Sig/Sig.ra è ammesso/A a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di cui al presente accordo, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite nella Legge 22/05/2017 n. 81, della Direttiva n. 1/2020 della Funzione Pubblica, della successiva Circolare n. 1/2020 della Funzione pubblica e del DPCM del 04/03/2020, art.1 punto1, n) e del 08/03/2020.
Il lavoro agile consiste in una modalità flessibile di prestazione del lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
• esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
• utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 2 - Durata
Il presente accordo ha la durata dei giorni intercorrenti dalla sottoscrizione dell’accordo fino al rientro a scuola degli alunni disposti dall’Autorità governativa.
Trascorso tale periodo verrà̀ ripristinata – senza necessità di alcuna comunicazione preventiva – l’originaria modalità̀ della prestazione di lavoro nei locali dell’Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 0 Xxxxxxx xx Xxxxxxx (XX).
Art. 3 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. Il lavoratore agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al pubblico, e più precisamente presso la sua abitazione in Via in Provincia di ( ), per i giorni indicati all’art. 2 non frazionabili ad ore, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, senza che ciò̀ possa comportare il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità̀ comunque connessa alla Sua nuova temporanea allocazione.
2. Il dipendente deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la reperibilità nella fascia oraria sopra indicata sia telefonicamente sia in connessione dati.
Si precisa che il dipendente è tenuto, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamento degli impianti, mancata ricezione dei dati necessari), a segnalare al DSGA, con la massima tempestività̀, la situazione così venutasi a determinare. Si precisa, inoltre, che il dipendente dovrà̀ farsi carico, ogni qual volta ne ravvisi la necessità – in relazione a dubbi ovvero a problemi insorti – di interpellare il DSGA per ricevere le istruzioni e le direttive del caso.
3. L’amministrazione si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio.
4. Fatte salve le fasce di reperibilità di cui al comma 2, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche.
5. I compiti specifici da svolgere in smart working – che saranno riportati sul un Time sheet (Allegato A del presente Accordo), finalizzato alla rendicontazione delle attività svolte. Le mansioni prviste da questo accordo sono quelle disposte per il suo profilo e di cui al decreto di adozione del piano delle attività – prot. n. 5667 del 29/10/2019.
6. La collocazione nella settimana delle giornate di smart working sarà definita direttamente con il DSGA. La Sua prestazione lavorativa si effettuerà̀, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile (sei ore al giorno) nei giorni stabiliti. La prestazione lavorativa in sede è prevista con i turni che saranno comunicati e salvo ferie e riposi compensativi, fermo restando che Xxxx deve comunque garantire la Sua reperibilità̀ nelle fasce orarie definite con il DSGA.
Art 4 - Strumenti del lavoro agile
0.Xx dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart, messa a disposizione dal lavoratore, è la seguente:
- Personal Computer con antivirus e sistema di sicurezza standard
- Connessione ADSL
- Telefono cellulare.
2. Laddove il dipendente dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici, dovrà informarne entro 24 ore l’Amministrazione.
3. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, la Società incaricata dell’assistenza sulla dotazione informatica dell’Istituto provvede alla sicurezza informatica, alla configurazione dei dispositivi ed alla verifica della loro compatibilità, sulla dotazione informatica di proprietà del dipendente di cui all’art.4
4. Le spese correlate all’utilizzo della dotazione informatica riguardanti i consumi elettrici sono a carico del dipendente.
Per effettuare la prestazione lavorativa smart working risulta sufficiente la dotazione di un personal computer portatile di sua proprietà.
Art. 5 - Recesso
Ciascuna delle Parti durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile può, con adeguato preavviso, pari ad almeno 1 giorno lavorativo e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
Art. 6 - Trattamento giuridico ed economico
1. L'assegnazione del dipendente al progetto di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.
4. In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza disciplinata dalla normativa in discorso, il dipendente è tenuto a rispettare gli oneri di comunicazione e/o richiesta previsti.
Art. 7 - Obblighi di custodia e riservatezza
1. L’utilizzo della strumentazione informatica deve avvenire nel rigoroso rispetto delle linee guida e delle istruzioni fornite dall’Amministrazione nell’informativa allegata al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
2. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm.ii.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento sopra richiamati, che trovano integrale applicazione anche al lavoratore agile.
4. Riguardo al trattamento dei dati personali, anche presso il suo luogo di prestazione fuori sede, il dipendente dovrà̀ osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza imposti dalla normativa sulla privacy.
In particolare, con riferimento alle modalità smart working, il dipendente:
• deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel Suo luogo di prestazione fuori sede;
• deve procedere a bloccare l’elaboratore in dotazione in caso di allontanamento dalla Sua postazione di lavoro, anche per un intervallo molto limitato di tempo;
• alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è obbligatorio conservare e tutelare i documenti eventualmente stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una volta rientrato presso la Sua abituale sede di lavoro;
• qualora, invece, in via d’eccezione, al termine del lavoro risulti necessario trattenere presso il Suo domicilio materiale cartaceo contenente dati personali, lo stesso dovrà̀ essere riposto in armadi, cassetti o altri contenitori muniti di serratura.
Art. 8 - Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, si allega al presente accordo quale parte integrante un'informativa scritta, contenente l’indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il dipendente è chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
3. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
4. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.
5. L'Amministrazione comunica all'INAIL il nominativo del lavoratore che si avvale di modalità di lavoro agile.
Art. 9 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
l’I.C. 2 Lavello al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy” e delle successive modifiche intervenute con il Reg. UE n. 679/2016 e le norme di recepimento italiane di cui al D.Lgs. n. 101/2018, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
Data
IL LAVORATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Xxxxx XXXXXXXXXX