REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Articolo 1 – OGGETTO.
Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") disciplina l’organizzazione interna dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lodi (di seguito “Organismo”), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.
Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI.
L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e xx. xxxxx xxxxx x. 0/0000 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.
Articolo 3 – ORGANI.
Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
a) Il Presidente.
b) Il Referente.
c) La Segreteria amministrativa.
d) I Gestori della crisi.
e) L’Ufficio di supporto legale.
Articolo 3 – PRESIDENTE.
Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi è di diritto il Presidente dell'Organismo, e ne assume la rappresentanza, svolgendo le sue funzioni anche tramite suoi delegati.
Il Presidente:
a) cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, e provvede ai successivi incombenti connessi al mantenimento di detta iscrizione;
b) riferisce periodicamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi (di seguito "Consiglio") sull'organizzazione e sull'attività dell'Organismo;
c) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dal presente Regolamento.
Articolo 4 – REFERENTE.
Il Referente è nominato dal Presidente ed è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.
Il Referente:
1. rimane in carica sino alla nomina del suo successore;
2. può essere revocato dal Presidente per gravi motivi (cfr. Allegato “A”), con efficacia immediata;
3. cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo, e, in particolare:
A. esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
B. esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
C. decide sull’ammissibilità delle domande presentate;
D. nomina o sostituisce il gestore della crisi;
E. è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco dei Gestori della crisi aderenti all’Organismo;
X. presenta al Presidente il conto consuntivo e la relazione sulla gestione, nonché un conto preventivo, al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’Organismo superiori ad Euro 10.000,00 assunti dal Referente dovranno essere approvati dal Presidente, sentito il Consiglio, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Referente stesso.
Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall’Organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.
Il compenso del Referente verrà stabilito dal Consiglio entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo al primo del suo incarico, in base ai risultati dell'Organismo. Il Referente avrà in ogni caso diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del suo incarico, purché approvate dal Presidente a consuntivo.
Articolo 5 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.
La Segreteria amministrativa è composta da uno o più segretari nominato dal Consiglio, ed ha sede presso l’Organismo.
La Segreteria dell’Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.
La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento gestito dall'Organismo, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
La Segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC. La Segreteria:
A. effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
B. verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute.
Articolo 6 – GESTORE DELLA CRISI.
Il Gestore della crisi, nominato dal Referente, può essere composto da un singolo professionista o da più componenti, fino ad un massimo di tre, in ipotesi di procedure complesse.
La nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione, che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore in relazione alle specifiche competenze dei professionisti.
Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.
Articolo 7 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE.
Il Gestore della crisi comunica entro 3 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC l’accettazione dell’incarico.
Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.
La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.
A seguito dell’accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.
Articolo 8 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE.
Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014.
Articolo 9 – AUSILIARI DEL GESTORE.
Il Gestore della crisi può avvalersi di Ausiliari (di seguito “Ausiliari”) nell’espletamento delle proprie funzioni, compresi i componenti dell’Ufficio di supporto legale, scelti tra professionisti esperti in materie specifiche e con particolari competenze, con costi a carico dell’Organismo.
Il Gestore nomina, dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’Ausiliario.
All’Ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 c.c..
Articolo 10 – RINUNCIA ALL’INCARICO.
Il Gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi.
La rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo e del referente tramite pec. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l’art. 8 del presente Regolamento.
Articolo 11 – Ufficio di supporto legale.
L’Ufficio di supporto legale è composto da almeno tre avvocati iscritti all’Albo degli avvocati da almeno cinque anni, nominati dal Referente per un triennio, prorogabile.
Articolo 12 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.
Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono automaticamente dall’incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo.
Non possono essere nominati né come Gestori né come componenti degli altri organi dell’Organismo previsti dal presente Regolamento, e se nominati decadono automaticamente, coloro che:
a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
b) non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.
Tutti i componenti degli Organi dell’Organismo dovranno, a pena di decadenza dal loro incarico, specificamente impegnarsi a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al presente Regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.
Articolo 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.
Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.
I Gestori della crisi, la Segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
L’Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Gli iscritti all’Albo sono tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.
Articolo 14 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE.
I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l’Organismo.
Prima dell’inizio del procedimento l’Organismo rappresenterà al debitore istante tutti i costi della procedura, ottenendone espressa accettazione per iscritto.
L’Organismo inviterà il debitore al versamento di un importo non inferiore ad Euro 200,00 oltre Iva, quale acconto sul compenso complessivo, che verrà determinato, avuto riferimento al valore complessivo dell’attivo e del passivo dichiarato all’atto della proposta di accordo o della proposta di piano, in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 16 del DM 202/2014 e 1, co. 1 e 2, del DM30/2012, i cui parametri sono riportati nella tabella allegata sotto la lettera “B” al presente regolamento.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario.
L’acconto minimo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) sarà dovuto in ogni caso, anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio. L’acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l’Organismo.
L’eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro 10 giorni dall’accettazione del Referente, sempre a mezzo di bonifico bancario, da effettuarsi su conto corrente ad hoc aperto a nome della procedura.
Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro tre mesi dall’omologa dell’accordo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all’accordo di composizione, entro sei mesi dall’omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.
L’acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:
• 85% in favore del Gestore della crisi (comprensivo del compenso degli Ausiliari);
• il restante 15% sarà trattenuto dall’Organismo per i costi di amministrazione.
Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.
Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’UFFICIO DI SUPPORTO LEGALE ED AGLI ALTRI AUSILIARI DEL GESTORE DELLA CRISI.
Il Gestore della crisi si farà carico del pagamento degli Ausiliari, il cui corrispettivo verrà concordato tra gli stessi e il Gestore della crisi stesso al momento del conferimento del relativo incarico.
Articolo 16 – RESPONSABILITA’.
L’ Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.
Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal referente nell’adempimento della prestazione.
ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LODI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014
Articolo 1 - Indipendenza
Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti del procedimento ad esso affidato, né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.
Il Gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.
Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.
Articolo 2 - Imparzialità
Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia. Articolo 3 - Neutralità
Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.
Articolo 4 - Integrità
È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti. Il compenso del Gestore verrà versato dal debitore sul conto corrente aperto a nome della procedura, dal quale verranno effettuati tutti i pagamenti in esecuzione del piano, compresi quelli dovuti all’Organismo, al Gestore della crisi ed agli Ausiliari.
Articolo 5 - Competenza
Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.
Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.
Articolo 6 - Diligenza e operosità
Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
Articolo 7 - Riservatezza
Il Gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.
Articolo 8 - Correttezza e lealtà
Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.
La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell’Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
In ipotesi di sostituzione o decadenza, per qualsivoglia motivo, la valutazione sulle somme dovute al gestore della crisi verrà fatta dal referente a suo insindacabile giudizio.
Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell’Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.
ALLEGATO “B”
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE (ART. 16 - DM 202/2014 e ART. 1, co. 1 e 2, del DM30/2012)
Sul Totale Attivo Realizzato | |||||||
Parametri | % | ||||||
D a | € 0 | A | € 16.227,08 | Min | 12,00 | Max | 14,00 |
D a | € 16.227,08 | A | € 24.340,62 | Min | 10,00 | Max | 12,00 |
D a | € 24.340,62 | A | € 40.567,68 | Min | 8,50 | Max | 9,50 |
D a | € 40.567,68 | A | € 81.135,38 | Min | 7,00 | Max | 8,00 |
D a | € 81.135,38 | A | € 405.676,89 | Min | 5,50 | Max | 6,50 |
D a | € 405.676,89 | A | € 811.353,79 | Min | 4,00 | Max | 5,00 |
D a | € 811.353,79 | A | € 2.434.061,37 | Min | 0,90 | Max | 1,80 |
D a | € 2.434.061,37 | A | € 22.000.000,00 | Min | 0,45 | Max | 0,90 |
Sul Totale Passivo Accertato | |||||||
Parametri | % | ||||||
D a | € 0 | A | € 81.131,38 | Min | 0,19 | Max | 0,94 |
D a | € 81.131,38 | A | € 68.000.000,00 | Min | 0,06 | Max | 0,46 |