SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
L’anno 20.., il giorno … del mese di …….. in Roma, nel Palazzo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo, in Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, innanzi a me, Dott………………., C.F. ………………, designato quale Ufficiale Rogante, con provvedimento prot. n. del ../../20.., domiciliato per la carica in Roma, Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, xx sono
costituiti:
1) Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e Turismo, Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca con sede in Roma, via XX Settembre, 20 – 00000 Xxxx (XX) codice fiscale 97099470581, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. , che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di
, giusta i poteri conferitigli da in data
, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in , Via
(nel seguito, per brevità, anche “Concedente” o “Ministero” o “Amministrazione”)
E
2) la Società , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro = P.IVA , in persona del e legale rappresentante
, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da il (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Concessionario”)
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Dott. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ; (nel seguito per brevità e anche “Impresa o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”)
I QUALI CON IL PRESENTE ATTO PREMETTONO CHE
- con determina a contrarre prot. n 12665 del 6 agosto 2019, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della concessione del servizio di gestione bar e Punto ristoro presso la sede di via XX Settembre, 20 del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dall’Amministrazione per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da
mediante avente numero , del valore di e la polizza assicurativa richiesta della avente numero _;
- il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato con il DUVRI specifico dalla Concedente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- mediante il sistema B.D.N.A. del Ministero dell’Interno sono state richieste le informazioni in ordine alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti della (ed eventuale impresa ausiliaria ) e che la stipula del presente contratto avviene ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 89 del d.lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte della Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta parte narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’attività oggetto del presente contratto e di cui l’Impresa dichiara di avere esatta conoscenza;
- dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultima ed espressamente accettate dalla Concedente.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta e si obbliga, la gestione del servizio di bar e Punto ristoro da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi allegati.
2. La concessione comprende altresì l’allestimento funzionale dei locali concessi, la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, che vengono consegnati in perfetto stato d’uso all’esito dell’esecuzione di lavori di adeguamento a carico del Ministero.
Il concessionario è tenuto a svolgere a regola d’arte l’attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati.
3. Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione è situato all’interno del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo in xxx XX Xxxxxxxxx, 00 a Roma. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, previa redazione di Verbale di presa in consegna. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. e Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, il Dott. .
ARTICOLO 3
AVVIO, ORARI E CESSAZIONE DEI SERVIZI
1. Il Concessionario si impegna a garantire i servizi oggetto del presente contratto nei giorni e negli orari di cui all’art. 22 del Capitolato Tecnico.
2. Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui al comma 1 dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e la Concedente.
3. I servizi dovranno essere avviati, previo adempimento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna dei locali medesimi. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario, apposito Verbale di Avvio.
4. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali in perfetto stato di conservazione e manutenzione, salvo il deterioramento d’uso o il consumo risultante dall’uso in conformità al contratto ai sensi dell’art. 1590 del cod. civ. All’atto di riconsegna, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di riconsegna dei locali.
5. La Concedente si riserva la facoltà di: i) richiedere la rimessa in pristino dei locali/spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente ed espressamente autorizzati; ii) ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario.
6. Il Concessionario si impegna, su richiesta della Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest’ultima, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per l’affidamento del servizio di bar caffetteria presso il Ministero (quale, a titolo esemplificativo, a consentire l’espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi) e propedeutica al passaggio di consegne verso il concessionario entrante.
ARTICOLO 4 DURATA
1. La durata della presente concessione è di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna dei locali.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. La Concedente riserva la facoltà di prorogare la concessione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Il Concessionario si obbliga, pertanto, a proseguire il servizio per l’ulteriore periodo previa richiesta scritta dell’Amministrazione.
ARTICOLO 5
MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Fermi restando i principi del rischio operativo e dell’equilibrio economico-finanziario, previsti dall’art.165 del d.lgs. 50/2016, la Concessione potrà essere modificata, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi espressamente previsti dall’art. 175 del medesimo d.lgs. 50/2016.
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE E REVISIONE DEL PIANO ECONOMICOFINANZIARIO
1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
2. Il Piano economico e finanziario (PEF) del Concessionario, presentato in sede di Offerta Economica, sarà oggetto di revisione solo alle condizioni e secondo le modalità indicate nel comma 6 dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 7 CANONE DI CONCESSIONE
Il Concessionario, in conformità all’Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio di consegna dei locali, dovrà versare all'Agenzia del Demanio, il relativo canone di occupazione dei locali demaniali per un importo annuo pari ad €
………….,00 (… /00), con le modalità ed i tempi stabiliti dalla stessa Agenzia.
ARTICOLO 8 ALLESTIMENTO DEI LOCALI
1. Gli interventi necessari all’allestimento funzionale dei locali, la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi sono ad esclusivo carico del Concessionario.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alla normativa applicabile, nonché a tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica.
3. Il completamento dell’allestimento funzionale dei locali e le pratiche finalizzate all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, dovranno essere ultimati entro la data del Verbale di avvio così come disciplinato nel Capitolato Tecnico, ai fini dell’inizio dell’attività commerciale.
ARTICOLO 9
MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte, in conformità alle vigenti normative, in particolare igienico-sanitarie, e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e nel presente contratto.
2. Il Concessionario dovrà garantire, durante tutta la durata della concessione, l’assortimento e l’offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.
3. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere all’acquisto delle materie prime selezionando i propri fornitori sulla base di adeguati criteri qualitativi. Le derrate alimentari impiegate per l’erogazione dei servizi dovranno essere di elevata qualità e conformi a quanto indicato in Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico.
4. Il Concessionario sarà l’unico responsabile del trasporto delle derrate presso le sedi del servizio e ad esso spetterà il compito di verificare che detto trasporto sia effettuato con mezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche e di conservazione degli alimenti sino a destinazione.
5. Il Concessionario è tenuto, altresì, a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia giornaliera, la sanificazione e disinfestazione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Tecnico.
6. Il Concessionario si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti, a qualsiasi titolo, dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi ermeticamente chiusi, e al loro smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
0.Xx Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in modo visibile, i prezzi applicati.
8. Il Concessionario è altresì tenuto a esporre, in maniera ben visibile, le licenze e autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività, rilasciate dalle autorità competenti.
9. In conformità a quanto previsto dall’art. 31 del Capitolato Tecnico, il Concessionario è tenuto a redigere ogni 4 (quattro) mesi un documento denominato “Resoconto quadrimestrale” e a consegnarlo all’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni solari dal termine del quadrimestre di riferimento, pena l’applicazione della relativa penale.
10. Resta esclusa qualsiasi responsabilità per il Concedente derivante, tra l’altro, dal verificarsi di eventi dai quali l’utenza dovesse ricevere danno.
ARTICOLO 10
PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all’art. 105, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. All’interno del Verbale di avvio, il Concessionario dovrà indicare l’elenco del personale addetto all’esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale e gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto all’art. 26 del Capitolato tecnico.
7. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. Il Referente del Concessionario sarà l’interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Concedente.
9. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Referente del Concessionario, nonché l’assolvimento degli obblighi retributivi.
10. È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, sociale e del lavoro per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
11. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l’efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell’anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta tecnica e nel presente contratto.
12. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 11 SUBAPPALTO
1. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , salvo quanto previsto dall’art. 174, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
12. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
13. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 105, commi 10, 11 e 17 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire
1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 12 VERIFICHE E CONTROLLI
1. In corso di contratto la Concedente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la
data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Concedente nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l’applicazione delle penali relative di cui al Capitolato tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
5. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti nel ed in conformità al Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.
ARTICOLO 13 PENALI
1. Il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui all’art. 34 del Disciplinare di gara.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate alla Concedente nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini prescritti, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facoltà di irrogare le relative penali.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
4. La Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo della concessione, la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
ARTICOLO 14
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
ARTICOLO 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 16
CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE
1. Ai sensi dell’art. 176 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all’art. 21-nonies della legge 241/1990, quando:
a) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
c) il contratto ha subito una modifica che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non imputabile al Concessionario, a quest’ultimo saranno riconosciuti gli importi previsti dal successivo comma 3.
3. La Concessione può essere risolta per inadempimento della Concedente o revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell’art. 176, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:
a) il valore delle strutture appositamente realizzate per l’allestimento dei locali, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui tali infrastrutture e contenuti non abbiano ancora superato la fase di accettazione, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato degli eventuali contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore degli allestimenti ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui ci si trovi nella fase successiva all’avvio dei servizi del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al precedente comma, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
5. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento delle somme previste al comma 3.
6. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del cod. civ.
7. Per quanto non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell’art. 176 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
ARTICOLO 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.
2. In ogni caso si conviene che la Concedente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei termini previsti per l’inizio dell’attività di oltre 45 (quarantacinque) giorni solari;
b) applicazione di n. 5 (cinque) penali;
c) mancato rispetto delle condizioni di esecuzione contrattuale associate ai punteggi riconosciuti in base all’offerta tecnica, accertata e contestata dall’Amministrazione, per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
d) gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati e mancata applicazione dei contratti collettivi;
e) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
g) sopravvenuta perdita dei requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
h) mancata osservanza del divieto sub concessione;
i) interruzione del servizio da parte del concessionario;
j) variazione della destinazione d’uso dei locali in concessione;
k) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento e dal Patto di integrità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 3, c. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. La Concedente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
5. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.
6. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
7. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del d.lgs.
n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l’affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
8. Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.
9. Resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi dell’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 18 RECESSO
1. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs.159/2011.
ARTICOLO 19 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Concessionario ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla
scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.
3. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE 2016/679.
ARTICOLO 20
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010
n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati,
e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 21
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, ed il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, adottato con provvedimento del Ministro in data 21 maggio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti in data 22 luglio 2015, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.
Il Concessionario si impegna altresì a rispettare gli obblighi prescritti dal Patto di integrità allegato alla Documentazione di gara.
Il documento, ancorché non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e deve pertanto intendersi integralmente richiamato; la violazione degli obblighi derivanti dal Patto di integrità comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che il Concessionario possa avanzare eccezioni di sorta.
ARTICOLO 22 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 23
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Concedente per legge.
2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
ARTICOLO 24 FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concedente e il Concessionario, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 25 TRASPARENZA
1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara, all’art. 26, che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge
derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
Roma, lì
Il Concedente Il Concessionario/L’Impresa