SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
Repertorio n. del
Contratto di concessione del servizio di refezione scolastica CIG N. 8581636E0B
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilavent…… addì …… del mese di …….. ( ) in Sinnai nella residenza comunale, sita in Parco
delle Rimembranze, avanti a me Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, Segretario Comunale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell’art. 97, commi 4 e 6), del D.Lgs. n.267/2000, si sono costituiti:
- da una parte …………, nato a ………. (…….) il ………, codice fiscale , Responsabile del Settore
………… del Comune di Sinnai, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domiciliato per ragioni d’ufficio che rappresenta in forza dell’art.109, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, avente codice fiscale 80014650925, giusta decreto sindacale n…. del agli atti, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato
per brevità anche “Comune”;
- dall’altra ……., nato a ………… (..) il …….. e residente in ……….. (…..), via ………, n. ……., codice fiscale ………….., il quale dichiara di intervenire in qualità di ……………. e quindi, in virtù dei poteri spettantigli per statuto, legale rappresentante dell’impresa “………………...”, con sede legale in ……..
(………..), Via ………, n……., codice fiscale e partita IVA ………., giusta documento n… estratto
dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
…………………. in data …………, acquisito agli atti di questo Comune, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.
I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale rogante sono personalmente certa, con questo atto convengono quanto segue.
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12.07.2017 si provvedeva a individuare nella concessione di servizi, come prevista dalla Parte III del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., la forma di gestione del servizio di refezione scolastica del Comune di Sinnai da erogare a favore degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine prevedendo una durata contrattuale pari ad anni 3 (tre) con possibilità di opzione alla prosecuzione annuale da parte del Comune di Sinnai sino ad anni 5 (cinque) e si procedeva contestualmente ad approvare la relazione redatta ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L.n.179/2012 convertito in legge n.221/2012.
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15.12.2020 la durata contrattuale della concessione fu portata ad anni 5 (cinque) con possibilità di opzione alla prosecuzione annuale da parte del Comune di Sinnai sino ad anni 7 (sette).
• con determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro n. …… del ………….. , si approvava la determinazione a contrarre per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica CIG N. mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dagli articoli 60 e 173 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del medesimo decreto legislativo, nonché approvati gli atti di gara;
• con determinazione del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro n. del
…… sono stati approvati i verbali redatti dalla commissione giudicatrice della procedura di selezione ed è stato aggiudicato in via provvisoria, il servizio di refezione scolastica alla società che
ha formulato un ribasso del …….% (…….. percento), pari a € ….. (euro ) a pasto (IVA esclusa)
sull’importo a base d’asta di € 5,37 (euro cinque/37) a pasto (IVA esclusa);
• che, dalla documentazione acquisita, il Concessionario risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnica come richiesti dagli atti di gara;
• si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui all’art.2 del D.L. 25 settembre 2002, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge n.266 del 22 novembre 2002;
• tutto ciò premesso e concordemente ratificato quale parte integrante e sostanziale del presente atto tra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto e durata della concessione
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione ai sensi della Parte III – Contratti di Concessione – del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50/2016 del servizio di refezione scolastica del Comune di Sinnai, da erogare a favore degli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine.
2. Il Comune e il Concessionario dichiarano che l’avvio della concessione in gestione del servizio in questione e la consegna dello stesso è avvenuta in via d’urgenza in data , ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto il mancato avvio del servizio avrebbe potuto determinare un grave danno all’interesse pubblico.
3. La concessione avrà durata minima ordinaria pari a cinque anni, presumibilmente decorrenti dal 07/01/2021 al 31/12/2025; il relativo servizio sarà effettuato secondo il calendario scolastico ministeriale e le eventuali variazioni decise dai Consigli d’Istituto nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento per le utenze scolastiche. L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà esercitare le seguenti opzioni che consentono di protrarre nel tempo il rapporto contrattuale di concessione del servizio:
A) Disporre, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del 31/12/2025, la prosecuzione di diciotto mesi fino alla conclusione dell’anno scolastico 2026/2027 (30 giugno 2027);
B) Disporre successivamente all’esercizio dell’opzione A), entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del servizio dell’anno scolastico 2026/2027 (30 giugno 2027), la prosecuzione con proroga tecnica per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi qualora si rendesse necessario per portare a compimento le procedure di gara per il nuovo affidamento della concessione.
L’esercizio delle suddette opzioni sarà disposto con atto formale dall’Amministrazione Comunale a condizione che il Concessionario si obblighi preventivamente
Articolo 2 - Norme regolatrici del contratto e rischio operativo della concessione
1) La concessione del servizio viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal Capitolato Prestazionale e relativi allegati e dall’offerta tecnica ed economica presentata, atti che sottoscritti dal Concessionario si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza e di accettarli per intero, vengono depositati presso l’archivio comunale.
2) Il Comune di Sinnai trasferisce al Concessionario, che lo assume completamente con la sottoscrizione del presente contratto, il rischio operativo derivante dalla gestione della concessione riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio economico finanziario e che tali variazioni possono incidere anche
significativamente sul valore previsionale dei costi e ricavi stabiliti nel piano economico finanziario posto a base di gara.
3) Al Concessionario sono pertanto trasferiti tutti i rischi ed in particolare quelli, che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, derivanti da errata valutazione dei tempi e dei costi di approvvigionamento, produzione e gestione, da inadempimenti contrattuali da parte di fornitori e subappaltatori, dalla contrazione della domanda specifica di servizio, da performance produttiva, da obsolescenza tecnica e guasti ed inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature, da ritardi e inesigibilità dei crediti e degli incassi, dalla perdita di banche dati, da risarcimento di danni cagionati a terzi, dal rischio alimentare e sanitario, nonché dai rischi derivanti da inadempimento contrattuale nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Il Concessionario promuove ogni utile iniziativa tesa alla mitigazione dei suddetti rischi mediante l’attivazione di strumenti ed iniziative che consentono di ridurre a livelli minimi la probabilità di esposizione a tali rischi.
Articolo 3 - Ammontare del contratto e riconoscimento di un prezzo
1) Il valore annuo della concessione è determinato sulla base dell’esito della gara in Euro
, (oltre IVA se dovuta), compreso l’importo degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso a base d'asta. Il valore complessivo stimato per la durata ordinaria minima di cinque anni è pari a Euro , (oltre IVA se dovuta).
2) Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti l’opzione di proseguire il rapporto concessorio per un ulteriore periodo di 18 mesi, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2026/2027 (30 giugno 2027), il valore complessivo per sei anni e sei mesi è di Euro , (oltre IVA se dovuta).
3) Se si rendesse necessario esercitare l’opzione di proseguire il rapporto concessorio per un ulteriore semestre, in relazione all’esigenza di avvalersi della proroga tecnica per completare la procedura di gara per il riaffidamento del servizio, il valore complessivo per il massimo di sette anni è di Euro
, (oltre IVA se dovuta).
4) Tali valori si riferiscono alle stime effettuate dal Comune all’atto della procedura di gara riguardo al fatturato totale del concessionario potenzialmente generabile secondo le varie opzioni di conclusione del contratto (cinque anni, sei anni e mezzo, sette anni) derivanti dalla vendita dei pasti annui stimati e al prezzo unitario di singolo pasto come scaturente dall’offerta in ribasso presentata dal concessionario aggiudicatario rispetto al prezzo a base d’asta a pasto di € 5,37 – al netto dell’IVA..
5) I ricavi del concessionario sono dati da:
- introiti derivanti dalla vendita dei pasti agli utenti del servizio, con relativa riscossione a cura, carico e rischio del Concessionario, in base alle tariffe approvate dall' A.C. che rappresentano la maggior parte dei ricavi della gestione;
- integrazione di prezzo a carico dell’Amministrazione per i pasti somministrati agli utenti con tariffe agevolate e al personale docente e non docente autorizzato. Per ogni singolo pasto erogato a tali utenti, l’integrazione di prezzo dovuta dall'A.C. è dato dalla differenza tra il prezzo offerto dal Concessionario in sede di gara e la tariffa scaturente all’applicazione del piano tariffario approvato per l’anno di riferimento dall'A.C.. Tale prezzo è garantito esclusivamente al fine di assicurare l’abbattimento delle tariffe a carico dell’utenza e si rende necessario a determinare l’equilibrio economico-finanziario della gestione fermo restando il trasferimento del rischio operativo a carico del concessionario.
6) Nel costo del pasto si intendono compensati al Concessionario tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal capitolato prestazionale, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. Saranno comunque pagati solo i pasti effettivamente forniti agli utenti.
7) Il pagamento del prezzo annuo a carico dell’A.C. sarà effettuato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture riportanti i pasti consegnati, suddivisi per scuola, tipologie di utenti (alunni, personale docente e personale non docente), tipologie di costo (agevolazioni, esenzioni e
riduzioni).
8) Ai sensi dell’art. 4 comma 4 e 6 del D.lgs. 9/10/2002 n.231 come modificato dal D.Lgs. n.09/11/2012 n.192, le parti si danno reciprocamente atto e concordano che, per la natura e l’oggetto del contratto che richiede in particolare all’Amministrazione comunale la verifica della conformità e rispondenza dei corrispettivi dovuti al Concessionario quale differenza tra l’importo a pasto fissato in sede di gara e la tariffa praticata a ciascun utente, sia consentito all’Amministrazione comunale il pagamento delle fatture entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse con precisazione che eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.
9) La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all’acquisizione della regolarità contributiva mediante l’acquisizione del D.U.R.C.. Il Comune non potrà dare corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
10) A pena della nullità del contratto il Concessionario assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.. Inoltre è prevista la clausola risolutiva espressa nell’ipotesi di transazioni eseguite senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa. L’obbligo della tracciabilità opera anche nei confronti di eventuali subappaltatori.
Articolo 4 – Cessione in uso del centro cottura e dei locali refezionali comunali
1) Il Concessionario ottiene in uso esclusivo, per la durata della concessione, il Centro Cottura sito nel plesso scolastico di Via Caravaggio nello stato di fatto in cui si trova. Il concessionario corrisponderà all’Amministrazione Comunale, il canone annuale per l’utilizzo del Centro Cottura e delle relative attrezzature pari ad un importo fisso di € 5.000,00 oltre IVA se dovuta secondo le modalità previste dal capitolato prestazionale.
2) Il concessionario peraltro userà, in maniera promiscua con le direzioni scolastiche cittadine, i refettori scolastici allestiti presso ciascun plesso scolastico.
3) La cessione dei locali comunali è regolata dal titolo XI del capitolato prestazionale a cui si rimanda.
Articolo 5 - Risoluzione del contratto e penali
1) E’ facoltà del Comune risolvere il contratto, oltre ai casi previsti dall’art. 82 del capitolato prestazionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art.1671 del Codice Civile;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
- in caso di interruzione del servizio senza giusta causa;
- dopo ripetute contestazioni di inadempienze contrattuali o alle disposizioni legislative o regolamentari relative al servizio, senza che le relative controdeduzioni vengano ritenute soddisfacenti dal Comune;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del capitolato in materia igienico-sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Concessionario, anche a seguito di diffide del Comune;
- per comportamenti tenuti dal personale del Concessionario di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune, di azione di risarcimento per danni subiti.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi al Concessionario con cui il contratto è stato risolto.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. E’ fatto comunque salvo il diritto del Comune al risarcimento di ogni ulteriore danno patito.
Al Concessionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
E’ inoltre prevista la clausola risolutiva espressa, in relazione agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ipotesi di transazioni eseguite senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.
Nel caso in cui il Comune, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca della concessione, al Concessionario dovranno essere corrisposti i corrispettivi e rimborsi spese per le prestazioni effettuate e documentabili fino alla data di comunicazione di revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione.
2) Il Concessionario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal capitolato prestazionale, ha l’obbligo di uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto della concessione e dovrà eseguire le prestazioni nei modi e nei termini previsti dagli atti contrattuali. In caso di inadempienze ovvero di violazioni degli obblighi legislativi e regolamentari nonché delle disposizioni del capitolato prestazionale, il Comune, con provvedimento assunto dal responsabile del servizio, si riserva la facoltà di applicare, in rapporto alla gravità dell’inadempienza, le penali previste dall’articolo 74 del capitolato prestazionale allegato.
I rilievi inerenti alle non conformità del servizio previste dal capitolato prestazionale e dalle leggi e dai regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto della concessione sono contestati tempestivamente al Concessionario per via telefonica e successivamente confermati per iscritto.
L’applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza inoltrata a mezzo fax e seguita da raccomandata con avviso di ricevimento. Il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta contestazione. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune applicherà la penale, dandone comunicazione al Concessionario. Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta in sede di liquidazione della prima fattura pervenuta al Comune successivamente alla comminazione della penale.
L’applicazione della penalità non pregiudica il diritto del Comune e degli utenti al risarcimento dei danni subiti.
Articolo 6 - Disdetta del contratto da parte del Concessionario
1) Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.
Articolo 7 – Subconcessione del servizio e cessione del contratto
1) Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2) Non è ammessa la subconcessione.
Articolo 8 - Responsabilità e assicurazioni
1) Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati e si impegna ad eseguire il servizio nel rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificatamente indicato nell’offerta mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale, rimanendo il Comune sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell’esercizio del servizio.
Il Concessionario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici.
2) A tal fine il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa n. ………. con la soc. a
copertura della responsabilità civile e infortuni connessi allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse all’concessione, nessuna esclusa né eccettuata.
I massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo. L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
Articolo 9 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante atto n………… in data ….. rilasciato da ………., per l'importo di € …………… (Euro ………../..) pari al 10% dell'importo contrattuale.
2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e della normativa vigente. Qualora non vi provveda, il Comune potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.
3) La cauzione verrà svincolata e restituita al Concessionario solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, nei termini e con le modalità previsti dal Codice dei Contratti.
4) E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
Articolo 10 – Controversie
1) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari, ed è espressamente esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 11 - Spese di contratto, imposte, tasse
1) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto ivi comprese quelle per l’imposta di registro, spese, e diritti nessuna esclusa od eccettuata sono a carico dell’Concessionario.
2) Il concessionario è tenuto a rimborsare l’Amministrazione Comunale delle spese sostenute per la pubblicazione obbligatorie del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione. Il Comune è autorizzare a
compensare tali rimborsi con le fatture dei corrispettivi dovuti senza che il concessionario possa opporre eccezione o rifiuto.
Articolo 12 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal capitolato prestazionale, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Articolo 13 - Registrazione fiscale del contratto
Le parti dichiarano, ai fini fiscali, che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.
Io, Segretario rogante, ho letto il presente contratto alle Parti che lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono.
Il presente contratto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia su numero facciate e
quanto della sin qui, è sottoscritto dai contraenti e da me ufficiale rogante con firma autografa e
anche in modalità elettronica mediante firma digitale.
per il comune per il Concessionario
IL SEGRETARIO COMUNALE