CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI - EX ART. 1655 1677 C.C. TRA
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI - EX ART. 1655 1677 C.C. TRA
PARTE AGGIUDICATARIA
SODEXO Italia s.p.a. con sede legale in Xxx X.xxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) C.P. e
P. IVA 00805980158 – nella persona del Dr. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Lovere (BG) il 03/04/1971in qualità di Procuratore Speciale per conto Sodexo Italia con procura nr. 5768 (Repertorio nr. 13614) del 28/11/2008 - Notaio Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx di Milano
E
PARTE COMMITTENTE
L'Azienda di Servizi alla Persona “Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori”, con sede in Lavagna (GE), Corso Genova civ. 70 – C.F. 01041570993 – nella persona del Presidente pro tempore Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx, che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell’Azienda e presso la stessa domiciliato per la carica.
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono quanto di seguito indicato.
PREMESSO CHE
1. L'acquisizione del servizio oggetto del presente contratto nasce dall'esigenza dell'Azienda di Servizi alla Persona Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori di garantire la continuità del servizio di ristorazione della struttura denominata “Pio Ritiro Xxxxxxxx Xxxxxx” sita in Lavagna.
A tale scopo l’Azienda ha organizzato il proprio personale in modo da consentire l'appalto totale del servizio in questione, cosicché gli obblighi e le responsabilità in capo all'Appaltatore siano chiare, definite e specifiche senza commistioni tra personale dell'Azienda di Servizi alla Persona e dell'Appaltatore, evitando che si possa configurare, anziché l'appalto, la somministrazione di lavoro temporaneo.
2. Condizione fondamentale e quindi requisito principale nell'erogazione del servizio stesso dovrà essere la garanzia di una perfetta esecuzione dell’attività di ristorazione.
3. Con deliberazione n. 37 del 12/11/2012 venne indetta la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli ospiti della residenza protetta Pio Ritiro
G. Devoto di Lavagna.
4. In seguito agli esiti della procedura, con provvedimento n. 5 del 14/03/2013, si è affidato l’appalto a SODEXO Italia s.p.a. per un periodo di tre anni,
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1. (Premessa, allegati e note)
Le premesse, la documentazione di gara completa di allegati e note, nonché gli allegati: Capitolato d’oneri, planimetria dei locali, elenco delle attrezzature e DUVRI costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Le parti danno atto che per l’elaborato progettuale dell’Aggiudicataria si rimanda a quello presentato in sede di gara.
Articolo 2. (Definizioni)
Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Aggiudicatario indica il RTC/l'impresa/la società che ha vinto la gara d'appalto aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa;
Azienda indica l'Azienda di Servizi alla Persona Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori di Lavagna;
Appaltatore indica l'aggiudicatario che ha acquisito a titolo originario, la posizione di parte aggiudicataria del servizio;
Committente indica l'Azienda di Servizi alla Persona Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori; Contratto di appalto indica l'istituto giuridico, ex artt. 1655-1677 c.c., relativo alla presente scrittura e contenente la disciplina dei diritti e delle facoltà, come previsti nel presente Contratto;
Convenzione o Contratto indica la presente Convenzione ed i suoi allegati, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le parti ed avente ad oggetto le prestazioni dell'Appaltatore e del Committente nell'ambito del rapporto di appalto di Servizi; Offerta indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'aggiudicatario, parte contraente, in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base della quale è stata aggiudicato il servizio di specie;
Parti indica l'Azienda di Servizi alla Persona in qualità di committente e l'Aggiudicatario in qualità di appaltatore unitamente considerati;
Referente Direzione Aziendale indica il soggetto designato dal Contraente appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti;
Istituto indica la struttura ove si svolge il servizio. Articolo 3. (Norme applicabili o di riferimento)
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Al presente Contratto si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel testo.
Articolo 4. (Oggetto del contratto)
Il presente Contratto, sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, delle norme di sicurezza, igiene e sanità vigenti in materia, degli accordi sindacali nazionali, regionali e provinciali relativi al personale dipendente qualunque sia la forma societaria della Ditta Appaltatrice, ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione presso la struttura residenziale per anziani denominata “Istituto Pio Ritiro Xxxxxxxx Xxxxxx” sita in Xxxxx Xxxxxx xxxxxx 00 x Xxxxxxx (XX).
Il servizio di ristorazione comprende:
La fornitura di tutte le derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei menù, il loro corretto stoccaggio e conservazione presso la cucina dell’Istituto;
La preparazione dei pasti presso la stessa cucina dell’Istituto;
La consegna dei carrelli dei pasti per l’ospite franco cucina dell’Istituto.
Il lavaggio e disinfezione del casermaggio di cucina e dei carrelli portavivande;
La pulizia e sanificazione dei locali messi a disposizione e annessi, quali: dispensa, magazzini, frigoriferi, bagni, ecc., nonché tutte le attrezzature fisse;
La fornitura di tutto il materiale necessario per le pulizie di detti locali e per il lavaggio e sanificazione del casermaggio di cucina e dei carrelli portavivande;
Manutenzione ordinaria delle attrezzature messe a disposizione dall' Istituto.
Le norme statutarie della Ditta Appaltatrice eventualmente in contrasto con rispetto le norme del presente contratto e del capitolato non avranno alcun effetto nei rapporti tra Appaltatore e Azienda committente.
I servizi in appalto non vedono impiegati lavoratori dipendenti dell'Azienda della stessa categoria.
Il servizio appaltato si svolge in una struttura articolata su più piani, con le seguenti caratteristiche:
Area esterna attrezzata
Piano terra – Locali tecnici (Cucina e dispense), xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx
x Xxxxx 0x, 2° e 3° - Raparti di degenza per complessivi n. 124 posti letto per non autosufficienti oltre a locali comuni e di servizio
Piano 4° - Lavanderia, guardaroba, uffici, locali comuni e locali di servizio.
Il servizio di ristorazione dovrà effettuarsi nei locali dedicati, come meglio individuati nell’allegata planimetria, e dovrà essere assicurato tutti i giorni, festivi compresi, funzionalmente ai servizi con i quali é necessaria l’integrazione operativa, nella fascia oraria compresa tra le 07.00 e le 19.30 -
La preparazione dei pasti dovrà essere funzionale agli orari di somministrazione che saranno stabiliti dall’Azienda.
Tutto il materiale d’uso e di consumo, nonché l’attrezzatura necessaria per l’espletamento del servizio, é a carico della Ditta Aggiudicataria.
E’ altresì a carico della Ditta Aggiudicataria la manutenzione ordinaria delle attrezzature concesse dall’Azienda in comodato d’uso gratuito.
Resta a carico dell’Azienda la sola fornitura di acqua, gas metano ed energia elettrica.
La ditta appaltatrice produce il proprio Piano di autocontrollo - HACCP (Hazard analysis and critical control points) – Regolamento CE 178/2002 e Regolamento CE 852/2004 – diventando responsabile dell’applicazione dello stesso. Parimenti dovrà effettuare, a mezzo di laboratori pubblici o autorizzati, tutti i controlli batteriologici previsti; tali controlli potranno essere effettuati, senza alcun preavviso, anche a cura dell’Istituto.
Articolo 5. (Durata del contratto)
1. Il contratto ha decorrenza dalla data del 01/04/2013 ed avrà validità di tre anni, fatte salve proroghe secondo quanto infra.
2. Il committente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione del rinnovo per il periodo di mesi
36 nella forma della ripetizione di servizi analoghi di cui all’articolo 57, comma 5, lettera
b) decreto legislativo n. 163/2006.
3. L’estensione della durata del contratto potrà avvenire, previa valutazione circa la soddisfazione sul servizio prestato e la persistenza della convenienza dei prezzi rispetto alla condizioni del mercato, entro i 3 mesi precedenti la scadenza. Dei presupposti e dei termini del rinnovo si darà atto in apposito verbale.
4. L'Azienda potrà disporre una proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriori sei mesi qualora non le fosse stato possibile provvedere tempestivamente alla eventuale aggiudicazione successiva.
5. In ogni caso la proroga di cui al precedente comma dovrà essere disposta con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla naturale scadenza del contratto, salvo motivata necessità.
6. Per proprie necessità organizzative o strutturali l'Azienda avrà facoltà di ridurre, sopprimere o sospendere quote o parti del servizio formante oggetto dell'appalto; in tali evenienze l'Appaltatore nulla potrà pretendere a titolo di rimborso, risarcimento, rescissione, revoca, risoluzione contrattuale.
Articolo 6. (Periodo di prova)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia del presente contratto è subordinata all'esito positivo (costituente condicio facti ex art. 1353 c.c.) di una prova di gestione di 90 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'appalto.
2. Il periodo di prova sarà soggetto ad un'attenta e concreta valutazione del Responsabile della Struttura che redigerà una relazione dettagliata al termine della prova, evidenziandone gli esiti. La relazione verrà rassegnata al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, che assumerà le decisioni conseguenti.
3. Il periodo di prova potrà essere interrotto (Nel caso di interruzione del periodo di prova, la stessa riprenderà non computando i giorni già trascorsi; in caso di sospensione, invece, alla ripresa della prova si calcoleranno i giorni già impiegati per l’effettuazione della stessa) o sospeso solo per esigenze dell'Azienda o per accordo tra le parti.
4. In caso di esito sfavorevole della prova, il Contratto non acquisterà efficacia e l'Azienda potrà stipulare un nuovo Contratto con la seconda classificata nella gara. In tal caso la società/impresa/RTC che ha stipulato il contratto originario nulla potrà pretendere dall'Azienda, non essendosi verificatasi la condicio facti ex art. 1353 c.c., per la stipulazione del Contratto con altro Contraente, se non il pagamento dei costi sostenuti durante il periodo di prova.
5. In caso di esito favorevole della prova il Contratto diverrà efficace e vincolante per le parti. L'efficacia decorrerà dalla data certa di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, delle risultanze della relazione redatta dai responsabili della struttura attestante l'assenza di reclami e criticità sull'impiego del personale dell'Appaltatore o comunque di numero e gravità di essi inferiore a quello che comporterebbe l'esito negativo della prova e l'ottemperanza da parte dello stesso di ogni incombenza e onere contrattuale.
Articolo 7. (Appaltatore)
L'Appaltatore, dato atto che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipulazione della presente Convenzione, dichiara e garantisce all'Azienda quanto segue:
(a) l'Appaltatore è una società validamente costituita ed ha un capitale sociale interamente sottoscritto e versato;
(b) la presente Convenzione costituisce per l'Appaltatore fonte di obbligazioni per il medesimo vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
(c) l'Appaltatore è dotato di ogni potere ed autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
(d) l'Appaltatore si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali;
(e) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti dell'Appaltatore e/o di ciascuno dei suoi soci, che possa pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
(f) la sottoscrizione della presente Convenzione e di ogni altro atto o contratto ad essa collegato, e l'adempimento delle obbligazioni da essi derivanti non sono in contrasto con obbligazioni contrattuali in essere, leggi o con atti aventi forza di legge che siano comunque vincolanti per l'Appaltatore e per ciascuno dei suoi soci o su di essi destinati a produrre effetti, nonché con eventuali provvedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali cui gli stessi siano soggetti.
Articolo 8. (Locali assegnati alla Ditta appaltatrice)
l’Azienda metterà a disposizione della Ditta Appaltatrice i locali per il proprio fabbisogno. L’Azienda, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di accedere in ogni momento a detti locali per controllare lo stato di manutenzione e funzionamento delle attrezzature, alla presenza dell’incaricato della Ditta Appaltatrice.
Articolo 9. (Detersivi, detergenti e sanificanti, macchine ed attrezzi)
Detersivi, detergenti e sanificanti
I detergenti ed i disinfettanti usati devono essere conformi alle vigenti norme di legge in materia e con le modalità di impiego prescritte negli stessi prodotti. La Ditta Appaltatrice dovrà utilizzare prodotti che siano in assoluto accordo con l’Azienda Appaltante e successivamente fornirà l’elenco dei prodotti impiegati completi di scheda tecnica informativa e di scheda tecnica di sicurezza, e segnalerà altresì ogni eventuale modificazione nell’uso degli stessi.
L’Azienda si riserva, tramite i suoi responsabili, di prelevare campionatura dei prodotti impiegati per le opportune analisi.
La scheda tecnica informativa di ogni prodotto che sarà utilizzato dall’Appaltatore dovrà contenere:
a) il nome della Ditta produttrice;
b) l’etichetta riportata sui prodotti;
c) il campo di applicazione raccomandato, il dosaggio e le modalità di utilizzo;
d) la descrizione delle caratteristiche fisiche (stato fisico), solubilità in acqua, pH di utilizzo, peso specifico, temperatura di fusione, temperatura di ebollizione, residuo fisso, temperatura di decomposizione, odore, punto di infiammabilità e mezzo di estinzione;
e) composizione chimica, sostanze incompatibili, prodotti nocivi di decomposizione;
f) i simboli di pericolo e i possibili effetti nocivi per inalazione, per le mani, per gli occhi e per la pelle con indicazione di primo intervento e le misure speciali di protezione;
g) disposizioni, precauzioni e raccomandazioni per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti forniti;
h) misura da adottare in caso di perdite o rottura dei recipienti;
i) dati tossicologici (TOC, BOD, biodegrabilità, tossicità sui pesci, tossicità sui batteri delle acque di scarico);
j) per i prodotti sanificanti è indispensabile fornire la documentazione attestante la validità del prodotto per la riduzione della carica batterica in vitro;
k) altre eventuali indicazioni particolari.
La scheda tecnica di sicurezza per ogni prodotto che sarà utilizzato dalla Ditta Appaltatrice dovrà contenere:
1. dichiarazione che attesti se il prodotto è pericoloso, specificando il nome chimico delle sostanze pericolose, il simbolo di pericolosità, frasi di rischio o prudenza, allegando copia dell’etichetta di pericolosità (D.M. 20/12/1989 riguardante la classificazione e la disciplina dell’imballaggio e della etichettatura delle sostanze pericolose).
2. in riferimento alla circolare n. 46/79 e n. 61/81 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativa al contenuto di ammine aromatiche, specificare se il prodotto contiene sostanze (norme e %) appartenenti ai gruppi I e II e sostanze appartenenti al gruppo III punto 3a e 3b delle circolari n. 61/81 specificando nome e
%;
3. indicare la presenza di solventi, specificandone nome e % e se sono compresi nella Direttiva CEE 73/173 e successivi adeguamenti;
4. in riferimento alla Legge 26/04/1983 n. 136 e successive modifiche D.P.R. 05/04/1989
n. 250 inerente la biodegradabilità dei detergenti sintetici indicando la biodegradabilità e il metodo, analitico adottato per la sua determinazione;
5. specificare se il prodotto contiene fosforo e in quale %;
6. specificare se rientra nella legge inerente i cosmetici (L.11/10/1986 n. 713 e successive modificazioni).
La Ditta Appaltatrice si impegna ad aggiornare tempestivamente la scheda tecnica informativa e quella di sicurezza in funzione delle eventuali modifiche normative o regolamentari.
Attrezzature
La Ditta Appaltatrice, nell’espletamento del servizio, dovrà impiegare attrezzature che siano in assoluto accordo con l’Azienda Appaltante. L’impiego delle attrezzature e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali del presente appalto. Le attrezzature non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.Lgs 277/1994; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
L’Azienda, nella persona dei propri responsabili, si riserva di approvare il tipo di attrezzature impiegate e di controllare il loro corretto utilizzo.
Prima che venga fatto il collegamento alla rete elettrica la Ditta Appaltatrice deve accertarsi che la tensione e la potenza a disposizione nell’ambiente dove si deve lavorare siano quelle richieste dall’attrezzature. In nessun caso è consentito l’uso dell’attrezzature ove la spina di cui sia dotata la stessa non si adatti alle prese di corrente esistenti nell’ambiente dove si deve eseguire il lavoro; in tutti i casi è perentorio collegare le attrezzature in modo da assicurare una perfetta messa a terra. Il cavo elettrico deve sempre restare fuori dall’area di lavoro e sempre dietro l’operatore.
Su tutti gli attrezzi di proprietà della Ditta Appaltatrice, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo o il contrassegno della Ditta Appaltatrice stessa.
Il responsabile della Ditta Appaltatrice dovrà accertarsi del corretto impiego di tutte le macchine ed attrezzi, della loro pulizia/sanificazione alla fine di ogni sessione di lavoro.
Norme sull’utilizzo di prodotti e macchinari
La Ditta Appaltatrice sarà responsabile sia della custodia delle attrezzature sia dei prodotti utilizzati, l’Azienda non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
N.B. La Ditta aggiudicataria dell’appalto, prima dell’inizio e presa consegna dei lavori, dovrà presentare il documento di valutazione dei rischi comprensivo delle indicazioni dei mezzi di protezione assegnati al personale, le schede tossicologiche di sicurezza dei prodotti impiegati nonché i certificati di idoneità e di conformità delle attrezzature e macchinari impiegati.
Dovrà inoltre dichiarare:
a) Il nominativo del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione
b) Il nominativo del Medico competente
c) Il nominativo del Rappresentante dei lavoratori (RLS) se nominato
d) I nominativi degli addetti all’emergenza e all’antincendio (rischio elevato), corredati dei titoli abilitativi per la tipologia dell’attività, in numero congruo rispetto al personale impiegato per l’espletamento dei servizi
Articolo 10. (Disposizioni relative al servizio e al personale)
Le prestazioni formanti oggetto dell'appalto dovranno essere svolte con continuità, tutti i giorni, inclusi i festivi, senza interruzioni o sospensioni, e utilizzando materiali, mezzi ed attrezzature approvate dall’Azienda.
La Ditta appaltatrice assicurerà il servizio esclusivamente mediante l’impiego di personale proprio (che nessun rapporto avrà con l'Azienda committente e del cui operato risponderà direttamente la datrice di lavoro) in numero adeguato alle necessità e sufficiente per espletare il servizio a regola d’arte.
La Ditta appaltatrice consegnerà al Responsabile della Struttura, un elenco nominativo del personale impiegato nella gestione del Servizio oggetto del presente capitolato, suddiviso per servizio di appartenenza, da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni.
La Ditta Appaltatrice deve comunicare all’Azienda il nome ed il luogo di residenza del Responsabile Aziendale.
Tutte le contestazioni di inadempienza elevate al Responsabile Aziendale avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente alla Ditta Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice si impegna a far partecipare il Responsabile Aziendale a incontri mensili per la verifica dell’andamento del servizio.
Sarà precisa responsabilità dell'Aggiudicatario, di cui l'Azienda potrà richiedere in ogni momento la verifica e/o accertamento:
assumere il personale attualmente impiegato nel servizio;
impiegare nel servizio personale fisicamente idoneo all'espletamento del servizio e che conosca e parli la lingua italiana, a livello idoneo a sostenere un normale colloquio con il personale referente del committente, con gli utenti e con l'equipe professionale;
impiegare nel servizio personale con età nei limiti previsti dalle leggi italiane vigenti;
qualora il personale impiegato sia extracomunitario, fornire garanzia che tale personale sia in regola con le leggi sull'immigrazione;
Articolo 11. (Eventuali precedenti penali del personale)
La Ditta aggiudicataria si impegna ad impiegare prestatori di lavoro esenti da condanne penali che escludono dai pubblici uffici; a tale riguardo la Ditta si impegna a richiedere preventivamente, per detti prestatori di lavoro, i certificati penali rilasciati dal Casellario Giudiziario.
L’Azienda si riserva, comunque, la facoltà di richiedere l'esibizione degli anzidetti certificati, al fine di verificare l'osservanza all'adempimento sopra richiesto. Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, dovesse risultare che la Ditta appaltatrice non abbia ottemperato alla disposizione in questione, la stessa sarà passibile di una penale di € 1000= (Mille/00) per ogni persona impiegata nell'appalto che non dovesse risultare esente da condanne penali. L’Azienda, durante l'espletamento dell'appalto, si riserva la facoltà di escludere quegli elementi della Ditta che, per comprovati e fondati motivi, non risultino idonei all'esecuzione del lavoro.
La Ditta, in tale evenienza, dovrà tempestivamente provvedere alla loro sostituzione. Articolo 12. (Responsabilità dell'Appaltatore - Garanzie)
1. L'Appaltatore è responsabile, a norma dell'art. 2049 c.c., della condotta dei propri dipendenti e di ogni altro danno o molestia che, nell'esecuzione del servizio appaltato, gli stessi possano arrecare, e risponderà pertanto:
a) dei danni o pregiudizi causati all'Azienda, ai dipendenti e consulenti dell'Azienda, agli ospiti e a terzi, imputabili a responsabilità dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto;
b) di tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine che possano occorrere all'Azienda ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto.
2. L'Appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni diretti e/o indiretti causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando il Committente da qualsivoglia responsabilità, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte della Azienda. A tal fine l'Appaltatore è obbligato ad assicurarsi presso primaria Compagnia di Assicurazione contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti l'oggetto del presente Contratto per massimali non inferiori ad euro € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) per singolo sinistro/per persona.
3. Con riferimento a tale polizza - copia della quale (così come di ogni suo aggiornamento o rinnovo) dovrà essere recapitata alla Committente prima della sottoscrizione del Contratto - l'Azienda dovrà essere considerata "terzo" a tutti gli effetti.
4. L'Appaltatore produce la garanzia fideiussoria stipulata presso la Banca Popolare di Milano in data 15/03/2013 – Nr.150157857 – per € 111.339,81 (Centoundicimilatrecentotrentanove/81) così come previsto e con le forme di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 13. (Organizzazione del lavoro e degli operatori) La Ditta aggiudicataria si impegna:
a) a organizzare il servizio determinando i turni di lavoro dei propri dipendenti nell’ambito dell’orario di funzionamento della struttura stabilito dall’Azienda appaltante e controllando la regolarità del servizio stesso e il rispetto dell’orario di lavoro e delle mansioni
b) a rispettare e ad applicare, nel rapporto con i propri dipendenti/soci lavoratori tutte le disposizioni legali e del contratto nazionale di lavoro di categoria e ad osservare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali
c) ad osservare scrupolosamente le norme igienico-sanitarie vigenti e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., fornendo tra l'altro al proprio personale gli strumenti necessari allo svolgimento delle prestazioni e idoneo vestiario (che dovrà essere per tutti dello stesso colore con esclusione dell’azzurro e del verde e riportare una targhetta con il nome della Ditta) e assicurando la corretta gestione della sicurezza in termini di applicazione dei piani di emergenza (all'uopo dovrà consegnare, al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile per la sicurezza e le attestazioni dei corsi antincendio – rischio elevato)
d) ad assicurare a norma di legge il proprio personale assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi e sollevando l’Azienda da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi, previdenziali, infortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero occorrere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio
e) ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni provvedendo alla sostituzione dei propri dipendenti eventualmente assenti e in ogni caso il funzionamento del servizio anche in caso di sciopero delle proprie maestranze.
f) a comunicare al Responsabile del Servizio dell’Azienda appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’impresa, nonché negli organi tecnici ed amministrativi.
g) a garantire, anche per i propri soci e dipendenti, l'assoluta riservatezza su ogni notizia (riguardante l'Azienda appaltante e/o i suoi amministratori, funzionari, dipendenti e utenti) comunque acquisita in corso di esecuzione dell'appalto.
Articolo 14. (Corrispettivi dell'appalto - Cessione - Pagamenti e eventuale sospensione)
1. Alla fine di ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura servizio, con il dettaglio delle giornate alimentari erogate nel mese moltiplicate per la relativa tariffa. Gli oneri per la sicurezza così come determinati dal Disciplinare di gara, sono suddivisi per il periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta all’aggiudicatario la quota di competenza, previa presentazione di apposita fattura. L'Istituto non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. Le fatture, intestate all'A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN) delegata all'incasso.
2. La cessione degli eventuali crediti, maturati o maturandi, derivanti dalla presente Convenzione a favore dell'Appaltatore è consentita nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e comunque solo dietro preventivo assenso scritto dell'Azienda, cui il Creditore dovrà notificare l'atto di cessione redatto in forma pubblica in originale o copia autenticata, (sul quale l'Azienda esprimerà la propria eventuale adesione formale, comunicandola alle parti interessate tempestivamente e comunque non oltre gg. 15 dalla sua notifica).
3. La cessione può avvenire solamente pro soluto e non pro solvendo. Pertanto, l'Azienda non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati anteriormente alla data di comunicazione della predetta adesione.
4. Le disposizioni di cui innanzi si applicheranno anche al conferimento di procura speciale per la riscossione dei crediti qualora sussista anche un interesse del procuratore.
5. Il pagamento delle fatture sarà di norma effettuato a 60 gg. dalla data di ricezione delle stesse. In caso di ritardo nei pagamenti l’Appaltatore accetta sin d’ora di applicare al tasso di riferimento, come definito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002, una maggiorazione massima dell'1,00 (Unovirgolazerozero) % in luogo di quella prevista in assenza di diverso Contratto dal medesimo articolo e comma e che comunque non potranno decorrere che dal 61° giorno dalla data di scadenza del termine per il pagamento della fattura. Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data
risultante dal timbro di ricezione della “fattura” apposto dall’Azienda contraente e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.
6. L'Appaltatore presenterà, in duplice copia, le proprie fatture sulle quali dovrà essere indicato il numero di deliberazione di aggiudicazione del Contratto e che dovranno essere corredate:
a) da dichiarazione - sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice - di aver adempiuto a regola d'arte a tutti gli obblighi contrattuali disposti dal presente capitolato speciale, e di avere effettuato almeno quattro sopralluoghi mensili;
b) da copia della documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il personale impiegato nel servizio.
7. La Ditta appaltatrice dovrà altresì consegnare semestralmente al Responsabile del Servizio l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla sede INPS competente per territorio.
8. L'Ufficio Amministrativo dell’Azienda procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali l'Appaltatore fosse debitore.
9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni di cui al superiore punto 7 il pagamento delle fatture dell'Appaltatore sarà sospeso fino ad avvenuto adempimento, in tal caso intendendosi altresì sospesi i relativi termini, senza che tale sospensione produca interessi in favore dell’Appaltatore.
10. Adempimenti Legge 136/2010 – Tracciabilità flussi finanziari
Le parti si obbligano al rispetto di tutta la normativa vigente e futura in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare delle disposizioni contenute nell’art. 3 della legge 136/2010 come modificato dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e ss.mm.ii.
Articolo 15. (Revisione dei prezzi)
1. Il corrispettivo sarà soggetto a revisione a partire dal secondo anno ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006.
2. La revisione di cui al precedente comma potrà essere richiesta quando si siano verificati aumenti o diminuzioni, dopo l’aggiudicazione, nel costo dei materiali e/o della mano d’opera tali da determinare un aumento o una diminuzione di oneri superiori al decimo del prezzo stesso.
3. La revisione periodica del corrispettivo di cui al superiore comma 1 verrà operata a seguito di istruttoria condotta dal responsabile del procedimento dell’Azienda sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 D. Lgs. n. 163/2006.
4. Ai fini dell’aggiornamento periodico del prezzo, si stabiliscono le seguenti percentuali d’incidenza:
- manodopera 55%
- materiali di consumo 33%
- spese generali e utili di impresa 12%
Sono ammesse a revisione le sole quote per manodopera e materiali di consumo.
5. L’appaltatore si impegna a fornire all'Azienda appaltante tutta la documentazione a comprova dell’incremento dei costi del personale e dei materiali inerenti l’appalto.
Articolo 16. (Costi per attrezzature, materiali di consumo ed utenze)
Sono a carico della Ditta Appaltatrice i costi per l’acquisto di tutti i generi alimentari, per i materiali di pulizia e sanificazione, per i materiali di consumo, come meglio descritti nel capitolato d’oneri.
E’ altresì a carico della Ditta Aggiudicataria la manutenzione ordinaria delle attrezzature, fisse e mobili, concesse dall’Azienda in comodato d’uso gratuito.
Competerà all’Azienda Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori la sola fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas metano.
Articolo 17. (Divieto di cessione e subappalto)
Il sub appalto è regolamentato dall’articolo 30 del Capitolato speciale di appalto. E’ vietata la cessione di tutto o parte del contratto fatto salvo quanto disposto nel medesimo articolo. La Ditta appaltatrice sarà responsabile di ogni relativo danno in aggiunta alla perdita della cauzione a titolo di penale.
Articolo 18. (Controlli)
L’appalto è soggetto alle seguenti verifiche :
processo verbale di inizio servizio nel quale oltre agli adempimenti di legge si verificherà la corrispondenza tra gli elementi contrattuali (capitolato e progetto tecnico) e l’approntamento del servizio effettuato dall’assuntore.
Processo verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare effettuazione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Le verifiche in corso di esecuzione saranno effettuate in contradditorio e saranno basate sulle modalità di seguito descritte. Tali verifiche si concluderanno con l’emissione di una certificazione attestante che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Essa certifica la corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità e dai documenti
giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. Il certificato di VdC viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Certificato di verifica di conformità finale o collaudo che viene emesso alla fine del periodo contrattuale atto a certificare la regolare esecuzione del contratto. Dopo tale certificato, sarà possibile liquidare il saldo prestazionale e restituire la cauzione.
Le attività di verifica di conformità saranno eseguite nel rispetto di quanto previsto all’articolo 312 e 322 del DPR 5/10/2010 n° 207.
Le modalità di controllo sono descritte all’articolo 21 del Capitolato d’oneri. Articolo 19 - (Penali )
Nel caso d’inosservanza o inadempienza al capitolato o al contratto, saranno applicate penalità variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità, o del disservizio arrecato, nonché del ripetersi delle manchevolezze.
La penalità sarà addebitata nella contabilità di conguaglio nella misura che verrà stabilita. Le penali sono sempre cumulabili.
Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali l’A.S.P. DI LAVAGNA ha facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno a spese dell’Assuntore, il servizio necessario per il regolare andamento della struttura ove l’impresa diffidata non ottemperi agli obblighi assunti.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.
Articolo 20. (Revoca e risoluzione dell’appalto)
L'Appaltatore accetta che costituiscano, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., cause di risoluzione del contratto quelle precisate all’art.25 del Capitolato d’oneri oltre a:
frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione della fornitura affidata;
subappalto non autorizzato;
grave violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione della legislazione antimafia ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica A.S.P. DI LAVAGNA o per frode di fornitori, di
lavoratori;
cessione del contratto;
cessione non autorizzata dei crediti;
in caso di esito negativo del periodo di prova.
In tali ipotesi l'A.S.P. DI LAVAGNA dovrà dare comunicazione all'appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, nè a proporre domanda di risoluzione giudiziale.
L'appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio tra le parti. Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'A.S.P. DI LAVAGNA comunicherà all'appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.
L'A.S.P. DI LAVAGNA si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l'A.S.P. DI LAVAGNA avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
Art. 21 - (Estensione del contratto)
L’Azienda si riserva la facoltà di ridurre, sopprimere o estendere in qualsiasi momento, i servizi considerati nel Capitolato, ovvero modificarne la periodicità, nei limiti di cui all’articolo 1661 c.c., senza che la Ditta Appaltatrice possa invocare la risoluzione del contratto.
In questo articolo rientrano le temporanee chiusure parziali o totali dei reparti per assenza degli ospiti residenti.
Tutte le norme del presente contratto, ad eccezione di quelle relative alle condizioni economiche, si applicano anche alle prestazioni aggiuntive che siano state eventualmente richieste, anche solo verbalmente, dall’Azienda – per proprie esigenze operative contingenti – e di fatto eseguite dalla Ditta Appaltatrice.
Con riferimento a tali prestazioni aggiuntive resta fermo il diritto della Ditta Appaltatrice a percepire un corrispettivo specifico da concordarsi di volta in volta tra le parti.
Articolo 22. (Spese contrattuali)
Le spese relative ad un eventuale registrazione del contratto sono a carico della Ditta Appaltatrice.
Articolo 23. (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni tra le parti saranno inviate ai seguenti indirizzi:
a) Ditta Appaltatrice: SODEXO Italia s.p.a. – Xxx X.xxx Xxxxxxx 00 – Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX) – xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
b) A.S.P. Opere Pie Riunite Devoto Marini Sivori Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX)
Articolo 24. (Modificazioni ed integrazioni)
Ogni modifica o integrazione al presente Contratto non sarà valida se non stipulata per iscritto (forma essenziale per comune volontà delle parti).
Articolo 25. (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi della D. Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy) all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso gli uffici competenti delle A.S.P. DI LAVAGNA, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di attività contrattuale e scelta del contraente.
Il conferimento dei dati e obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore, il conferimento e altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Articolo 26 (Controversie)
Tutte le controversie non ricadenti nella giurisdizione amministrativa che possono insorgere tra le Parti sulla presente Convenzione, inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inesecuzione e decadenza, tutte incluse e nessuna esclusa, saranno devolute alla competenza del Tribunale di Chiavari.
Articolo 27. (Norma finale)
Per quanto non previsto nel capitolato allegato alla presente e che ne forma parte integrante così come la soluzione tecnica presentata dalla ditta appaltatrice si farà riferimento alla vigente normativa in materia di appalto di servizi.
Letto, approvato e sottoscritto in Lavagna, addì 28/03/2013.
Il Committente L’Appaltatore