INDICE
Clausole Contrattuali per
l’Approvvigionamento di Beni e Servizi nell’Ambito di Attività Soggette ad Unbundling
REV. | DESCRIZIONE | DATA |
4 | Aggiornamento | Marzo 2020 |
INDICE
1 GENERALITA’
2 DEFINIZIONI
3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
4 RISPETTO DELLE FINALITA’ DELLA SEPARAZIONE FUNZIONALE
5 RICHIESTA INFORMAZIONI, VERIFICHE ED ISPEZIONI
6 OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
ART. 1 - GENERALITÀ
Le presenti clausole si applicano alla società INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS
S.p.A. del Gruppo Edison che svolge attività regolata nel settore del gas e costituiscono parte integrante dei contratti che la suddetta Società stipula con fornitori e appaltatori per l’approvvigionamento di beni e servizi al fine di garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili e più in generale il rispetto delle finalità di separazione funzionale come previsto dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF), emanato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Nel seguito delle presenti Clausole, la Società INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS
S.p.A e il fornitore verranno chiamati rispettivamente Committente e Fornitore.
Le presenti Clausole prevalgono su qualsiasi difforme regolamentazione e/o condizioni generali del Fornitore.
ART. 2 - DEFINIZIONI ARERA
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Contratto
L’accordo perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta contestualmente da Committente e Fornitore, oppure mediante scambio di corrispondenza commerciale tra Committente e Fornitore.
Gestore Indipendente
Organo, dotato di autonomia decisionale e organizzativa, che gestisce un’attività regolata garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia di separazione funzionale.
TIUF
Il Testo Integrato Unbundling Funzionale approvato dalla ARERA con delibera n. 296/2015/R/COM e s.m.i. contenente la disciplina degli obblighi di separazione funzionale, fra cui le norme relative ai contratti di servizio stipulati dal Gestore Indipendente con soggetti terzi.
ART. 3 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
3.1 Il Fornitore è consapevole che:
a) lo svolgimento dei Servizi a favore del Committente comporta che il Fornitore stesso possa venire a conoscenza ed entrare in possesso di informazioni e/o dati relativi all’attività separata funzionalmente, cosiddette informazioni commercialmente sensibili, che in base alle regole sull’unbundling devono essere resi disponibili secondo criteri non discriminatori ovvero mantenuti riservati;
b) la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili è espressamente prevista dalle direttive comunitarie e dal TIUF come condizione necessaria e indispensabile per garantire la libertà di accesso alle infrastrutture essenziali per lo svolgimento dell’attività di distribuzione e favorire la libera e leale concorrenza tra gli operatori;
c) scopo dell’obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un abuso delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della fornitura o in fase di negoziazione dell’accesso alle infrastrutture della distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a danno di altri.
3.2 Per tale ragione, il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del Contratto. L’obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore della Committente.
3.3 Costituiscono “informazioni commercialmente sensibili” i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. La tipologia di dati rientrante nell’ambito delle informazioni commercialmente sensibili è stata preventivamente individuata dalla Committente nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo e non esaustivo:
• Dati anagrafici del cliente finale:
− Codice PdR (come da deliberazione n. 138/04)
− Codice Fiscale del titolare del punto
− Partita IVA del titolare del punto (in alternativa ai dati di cui al precedente punto)
− Cognome e Nome del cliente titolare del punto
− Ragione Sociale del cliente titolare del punto (in alternativa ai dati di cui al precedente punto)
− Recapito telefonico
• Dati anagrafici distributore e venditore:
− Partita IVA UdD associato al PdR
− Partita IVA impresa di distribuzione
• Dati tecnici e di misura PDR:
− Geolocalizzazione del punto di fornitura (toponimo, nome strada, n. civico,
comune, cap, provincia)
− Stato del PdR
− Matricola misuratore
− Numero cifre segnante misuratore
− Numero cifre convertitore
− Coefficiente di correzione C (numerico, da valorizzare con 1 in caso di correzione completa)
− Tipologia del punto di riconsegna (secondo quanto previsto dal comma 2.3 del TIVG)
− Accessibilità del punto (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 - numerico, 1=Accessibile, 2=Non accessibile, 3=Parzialmente accessibile)
− Prelievo annuo (calcolato all'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 del TISG)
− Profilo di prelievo standard (attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 7 del TISG)
− Tipologia di utenza (classe del gruppo di misura)
− Codice REMI (alfanumerico per gestire tutte le reti di trasporto; se presente, fare riferimento al codice dell'aggregato)
− Data di inizio fornitura (gg/mm/aaaa)
− Data di fine fornitura (gg/mm/aaaa)
• Dati derivanti da richieste di attivazione soggette alla disciplina prevista dalla deliberazione n. 40/04 (e sue s.m.i.):
− Elenco codici PdR interrotti (lista dei codici – come da deliberazione 138/04 – separata da uno o più spazi)
− Elenco codici PdR ripristinati (lista dei codici – come da deliberazione 138/04
– separata da uno o più spazi)
− Totale importi non ancora pagati (€)
• Dati bonus:
− Diritto al bonus gas (SI/NO) e se sì informazioni quali:
a. data inizio (gg/mm/aaaa)
b. data fine (gg/mm/aaaa)
c. mese di rinnovo (mm)
d. importo
e. tipologia (numerico 0=Cliente domestico diretto, 1=Cliente domestico indiretto)
Di seguito sono elencate le altre informazioni relative all'attività di distribuzione che il Gestore Indipendente ha individuato con riferimento all'art. 20 del TIUF.
• Gestione e sviluppo delle infrastrutture:
− Piani di sviluppo delle infrastrutture
− Dati relativi a richieste di prestazioni tecniche da parte di clienti finali o società di vendita
− Dati relativi a lavori non richiesti da terzi quali rinnovamenti, estendimenti e potenziamenti della rete
− Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento della rete impianti
− Reports direzionali relativi agli stati di avanzamento dei lavori di estendimento e potenziamento della rete e degli impianti
L’elenco delle informazioni commercialmente sensibili può subire revisioni da parte del Gestore Indipendente, anche in considerazione dell’evoluzione normativa e di eventuali provvedimenti dell’ARERA. Pertanto, la Committente provvederà a comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute nel corso dell’esecuzione del Contratto e la data di decorrenza della variazione, nelle modalità più idonee e anche tramite aggiornamento del sito internet.
3.4 In particolare, il Fornitore si impegna a:
a) garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell’interesse della Committente per le finalità inerenti l’esecuzione del Contratto;
b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta della Committente;
c) garantire che la diffusione delle informazioni all’interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del Contratto;
d) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l’esecuzione del Contratto;
e) comunicare tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
f) fornire tempestivamente, a richiesta della Committente, l’elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante lo svolgimento delle attività contrattuali;
g) consentire alla Committente di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, anche mediante accessi e ispezioni presso la sede del Fornitore, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente Contratto;
h) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l’esecuzione del Contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto al Committente.
3.5 Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori, per tutta la durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell’autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia alla Committente, in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all’attività di quest’ultima.
3.6 In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, la Committente assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine minimo di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, la Committente potrà dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente in base al Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
3.7 In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per le sanzioni irrogate da ARERA.
ART. 4 – RISPETTO DELLE FINALITÀ DELLA SEPARAZIONE FUNZIONALE
4.1 Il Fornitore è consapevole che la Committente è tenuta a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel TIUF. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dell’attività di distribuzione svolta dalla Committente. In particolare, la Committente è obbligata a:
a) garantire la neutralità e l’imparzialità nella gestione di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
b) impedire discriminazioni nell’accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
c) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale.
4.2 Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell’esecuzione delle forniture o servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l’osservanza degli obblighi
conseguenti ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dalla Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni da parte di ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione.
4.3 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata da ARERA, la Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta - un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla Committente, oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456
c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti alla Committente.
4.4 In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dalla Committente per eventuali sanzioni irrogate dalla ARERA.
4.5 Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
ART. 5 – RICHIESTA INFORMAZIONI, VERIFICHE ED ISPEZIONI
5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che la Committente ha istituito un Gestore Indipendente titolare dell’amministrazione dell’attività di distribuzione di gas. Il Gestore indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che - direttamente o indirettamente - svolge mansioni o prestazioni relative all’attività separata.
5.2 In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, la Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati e informazioni relativi all’andamento dell’attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull’andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto.
5.3 Inoltre, la Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l’esecuzione della fornitura o delle prestazioni affidate al personale di Fornitore, sia presso l’azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l’osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dalla Committente in qualunque momento nel corso dell’esecuzione
del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l’azienda del Fornitore: (i) la Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell’accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l’accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici.
5.4 Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dalla Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
a) a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento della fornitura o dei servizi;
b) ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla esecuzione della fornitura o dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste della Committente, al più tardi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di verifica;
c) a consentire alla Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento della fornitura o dei servizi.
Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.
5.5 Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga, su richiesta della Committente, la relazione sull’andamento e sui livelli di qualità della fornitura o dei servizi senza indicare validi motivi, (iii) non permetta alla Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, la Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 (trenta) giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli alla Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto.
ART. 6 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
6.1 Il Fornitore prende atto che:
a) la Committente ha approvato un Codice di comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale coinvolto che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente;
b) l’osservanza del Codice di comportamento da parte di tutti coloro che operano nella distribuzione di gas è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli
obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione della Committente;
c) le regole del Codice di comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte, a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale.