SHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Affidamento dei servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori presso la sede della Fondazione Idis- Città della Scienza - Cig: 748907977E
Tra
Fondazione IDIS – Città della Scienza, con sede in Napoli alla Via Coroglio n.104 e 57, cod. fiscale 95005580634 e partita IVA n. 05969960631, in persona del Commissario ex DPGR n. 293/2017 ai sensi dell’art. 25 c.c., avv. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato ad Avella (AV) il giorno 11/04/1946, codice fiscale LBNGPP46DIIA508A, xxx.xx per la carica presso la sede legale della Fondazione, di seguito denominata alternativamente “Fondazione/Stazione appaltante/committente/CDS”.
E
…………………..
Premessa
a. con decreto commissariale n veniva indetta la procedura di gara per l’affidamento dei
servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori presso la sede della Fondazione Idis;
b. con medesimo provvedimento commissariale venivano approvati gli elaborati di gara e lo schema di contratto;
c. la commissione di gara proponeva l’aggiudicazione a favore di ;
d. la gara veniva aggiudicata con decreto commissariale n………. a favore della comparente
………………;
e. la Società ha prestato garanzia sotto forma di ………….., stipulata in data ………….. con la
………………….;
f. il DURC della società risulta regolare ;
g. la società ha prodotto l’estratto del documento di valutazione dei rischi ai sensi del dlgs 81/2008;
h. il direttore dell’esecuzione del presente contratto è ;
i. la Società dichiara di conoscere, approvare e accettare integralmente tutti gli allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto.
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue: Art. 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati.
2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto:
- dall’avviso pubblico;
- dal capitolato tecnico;
- dall’offerta tecnico-economica prodotta dall’aggiudicataria;
- dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
1) Nell’ambito del contratto si intende per:
Art. 2 Definizioni
a. contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
b. fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive il presente contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
c. importo del contratto: è la percentuale della provvigione sul fatturato complessivo, al netto dell’IVA, relativa al servizio richiesto.
Art. 3 Oggetto
Oggetto del presente contratto di appalto ha per oggetto Affidamento dei servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori presso la sede della Fondazione Idis-Città della Scienza.
Art. 4 Durata
Il presente contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla stipula del presente atto, con possibilità di rinnovo per ulteriori per ulteriori 36 mesi. Impregiudicato il diritto della Stazione appaltante di avvalersi del quinto d’obbligo.
La Stazione appaltante potrà, altresì, chiedere alla ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure concorsuali della nuova gara di appalto.
Art. 5
Obbligazioni e responsabilità specifiche del fornitore
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla corretta esecuzione del contratto. Sarà responsabile del pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso alla stessa così corrisposto.
E’ tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La ditta aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente capitolato alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli previsti dalle leggi in materia, la Fondazione, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del lavoro, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso, fino a quando la vertenza non verrà definita. Sulla somma sospesa non saranno corrisposti interessi, né l’aggiudicataria potrà porre eccezioni o pretendere risarcimento alcuno da parte della Stazione Appaltante.
La Fondazione si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, la facoltà di effettuare o di disporre controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato speciale d’oneri, ed in particolare la corrispondenza dei pasti forniti a quanto previsto dal contratto. Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla ditta appaltatrice, la quale si impegna al ripristino delle clausole contrattuali. Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza qualora, nonostante le contestazioni di cui al precedente punto, perdurassero le
inadempienze da parte della società appaltatrice, fermo restando il diritto dell’ente al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto. In tal caso, alla ditta aggiudicataria non spetterà altro che la sola liquidazione delle forniture regolarmente eseguite ed accettate dalla Fondazione, escluso ogni altro compenso od indennizzo.
La ditta aggiudicataria è esclusiva e diretta responsabile di eventuali irregolarità ed abusi che dovessero verificarsi negli esercizi convenzionati, conformemente alle norme igienico-sanitarie e alle autorizzazioni di legge vigenti; conseguentemente la Fondazione è sollevata da ogni responsabilità in merito.
Le eventuali irregolarità accertate dalla ditta aggiudicataria nell’ambito del proprio programma di autocontrollo ed i provvedimenti da essa adottati devono essere obbligatoriamente segnalati entro 3 giorni dalla rilevazione alla Fondazione che, qualora ritenesse insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere la modifica dei controlli effettuati. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza.
Art. 6 Corrispettivo
La Ditta appaltatrice con cadenza mensile dovrà rendicontare il fatturato conseguito per tutti i servizi.
Su tale fatturato, la Fondazione emetterà una fattura pari al :::::::::::::: (di predetto fatturato, oltre iva) a titolo di provvigione.
Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell’ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti
/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata, comunicando il conto corrente dedicato. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 7 Adeguamento del corrispettivo
Il corrispettivo pattuito non è soggetto a revisione.
Art 8 Inadempimenti e penali
Qualora nell’esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze contrattuali ovvero difformità dalle vigenti disposizioni di legge in materia, la Fondazione-Idis applicherà nei confronti dell’aggiudicatario le seguenti penali:
a) € 500,00 euro per ogni giorno di interruzione anche parziale del servizio non preventivamente comunicata alla Fondazione-Idis e non imputabile a cause di forza maggiore;
b) € 1.000,00 per ogni inosservanza delle norme vigenti nella conservazione/preparazione dei cibi; ogni inosservanza delle norme di sicurezza e delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli impianti e di quanto occorrente per la preparazione/distribuzione dei pasti; ogni dipendente in servizio attivo non regolarmente assunto;
c) € 500,00 per ogni analisi microbiologica riscontrata non rispondente a quanto previsto dai limiti di carica batterica (oltre alle spese di analisi); mancata realizzazione dei menu regionali e/o internazionali
proposti dall’aggiudicatario in sede di gara o loro difformità rispetto a quanto proposto dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica; mancata o difforme realizzazione dei corsi di formazione obbligatori ai sensi del presente Capitolato e di quelli eventualmente offerti dall’aggiudicatario in sede di gara; ogni caso di presenza in magazzino di prodotti scaduti;
d) € 200,00 per ogni giorno di utilizzo di vasellame e posateria “usa e getta” in assenza delle giustificazioni e/o autorizzazioni di cui all’art. 11 del presente capitolato; mancata fornitura dei prodotti BIO, DOP, IGP, equosolidali etc. previsti dal Capitolato o offerti in sede di gara, in assenza della preventiva comunicazione di cui all’art. 23, ovvero la ripetuta indisponibilità degli stessi; ogni infrazione dei requisiti qualitativi delle derrate alimentari previste all’art. 21 (ad esempio, mancata somministrazione di pesce fresco); ogni violazione delle disposizioni in materia di divise e igiene del personale del presente capitolato; ogni altra infrazione alle norme contrattuali;
e) in caso di ripetuta indisponibilità dei piatti fissi e/o delle preparazioni gastronomiche previste dal menù giornaliero si applicherà una penale di 1.000 euro.
Per “indisponibilità” dai piatti fissi e delle preparazioni gastronomiche previste dal menù giornaliero si intende la mancanza -per esaurimento- di una o più portate previste dal menù giornaliero (primi, secondi, contorni) ovvero delle pietanze previste relativamente ai “piatti fissi” e alle “diete leggere”.
La Fondazione effettuerà periodici controlli ad hoc in orario compreso fra le ore 14 e le ore 14h50. L’eventuale inadempienza contrattuale sarà certificata dalla sottoscrizione di un apposito verbale da parte di un rappresentante della Fondazione e di un rappresentante dell’aggiudicatario. La sottoscrizione del verbale avverrà contestualmente al riscontro dell’inadempienza. La penale si applicherà se, in occasione di tali controlli, tale indisponibilità verrà riscontrata per più di due volte in un mese.
f) In caso di ripetuta non conformità del menù, si applicherà una penale di 100,00 euro.
Per “non conformità” del menù si intende ogni qualsivoglia difformità rispetto a quanto previsto dagli suddetti articoli relativamente ai “piatti fissi” e alle “diete leggere” nonché dal menù giornaliero.
La Fondazione effettuerà periodici controlli ad hoc volti a verificare la conformità del menù. L’eventuale inadempienza contrattuale sarà certificata dalla sottoscrizione di un apposito verbale da parte di un rappresentante della Fondazione e di un rappresentante dell’aggiudicatario. La sottoscrizione del verbale avverrà contestualmente al riscontro dell’inadempienza. La penale si applicherà se, in occasione di tali controlli, tale non conformità verrà riscontrata per più di due volte in un mese.
Al fine dell’applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali dovranno essere oggetto di una contestazione scritta della Fondazione, cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 5 giorni (naturali) dalla notifica. Le penali indicate sopra verranno inderogabilmente applicate se l’aggiudicatario non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio della Fondazione-Idis, saranno considerate insufficienti o inadeguate.
La decisione verrà assunta dal Responsabile del Procedimento e notificata per iscritto all’aggiudicatario. Al fine dell’applicazione delle penali di cui alle lettere e) ed f), la ripetuta “indisponibilità” o “non conformità” verrà contestata per iscritto all’aggiudicatario al termine del mese in cui si sono riscontrate le inadempienze contrattuali. L’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni scritte e
documentate entro 5 giorni (naturali) dalla notifica. Trascorso tale termine troverà applicazione quanto previsto al precedente paragrafo.
La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di chiedere che gli importi delle penali eventualmente applicate siano devoluti dall’aggiudicatario, al finanziamento di iniziative a favore dei fruitori della mensa da definire di concerto con la Fondazione stessa (es. offerta di dolci o altre pietanze aggiuntive rispetto a quanto previsto dai documenti di gara).
La Fondazione potrà applicare penali nei confronti dell’aggiudicatario sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del contratto. Ulteriori inadempimenti daranno luogo alla risoluzione del contratto stesso. Resta salvo in ogni caso il diritto della Fondazione al risarcimento danni e alla risoluzione anticipata del contratto secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario effettuerà, nelle modalità che saranno indicate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, periodiche rilevazioni di gradimento del servizio al fine di identificare eventuali soluzioni migliorative da adottare.
La Fondazione-Idis si riserva di effettuare essa stessa iniziative volte a monitorare il livello di soddisfazione degli utenti relativamente alla qualità del servizio. I risultati di tali rilevazioni potranno essere utilizzati per identificare possibili interventi migliorativi.
Per tutto quanto innanzi non previsto, le penali da applicare saranno stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso azioni giudiziarie da parte della Stazione Appaltante, nonché richiesta di risarcimento danni materiali e morali.
Art. 9
Assicurazioni e responsabilità dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della sua gestione, esonerando pertanto la Fondazione-Idis da qualsiasi responsabilità connessa.
La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa, che l’aggiudicatario dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto, comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all’affidamento del servizio, nessuna esclusa né eccettuata.
La suddetta polizza deve prevedere copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico minimo non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.
Pur essendo omnicomprensiva, tale polizza dovrà contemplare in modo esplicito i danni cagionati agli utenti per morte e invalidità totale o parziale temporanea o permanente.
Andranno considerati nel novero dei terzi gli utenti del servizio.
La polizza dovrà inoltre valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alla Fondazione per fatto imputabile all’aggiudicatario.
La polizza dovrà inoltre prevedere espressamente:
- la garanzia dello smercio dei prodotti;
- la copertura di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà della Fondazione;
- una durata non inferiore a quella del contratto;
- una clausola di vincolo a favore della Fondazione.
Resta inteso che:
- la polizza, debitamente quietanzata, deve essere trasmessa alla Fondazione entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive devono essere trasmesse alla Fondazione alle relative scadenze;
- i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’aggiudicatario medesimo;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
Inoltre, per gli adempimenti prescritti dal presente articolo, ogni responsabilità civile e penale sarà comunque a carico dell’aggiudicatario, restando per patto espresso totalmente sollevati la Fondazione e tutto il personale dipendente e non. Le spese ed i danni che la Fondazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell’impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.
In alternativa alle polizza di cui al presente articolo, l’aggiudicatario potrà dimostrare di possedere una polizza RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un’appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto del presente affidamento. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati sopra e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri. I documenti di polizza comunque presentati dovranno riportare preciso impegno della Compagnia Assicuratrice a:
- comunicare alla Fondazione ogni variazione che intervenga sulla polizza medesima in merito alle coperture richieste, ivi incluso il mancato pagamento del premio da parte del fornitore; si precisa che tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;
- a comunicare ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
Art. 10 Risoluzione del contratto
In caso di inadempimento accertato dalla Fondazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articolo 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.
Si applica quanto previsto dagli art. 108 e 110 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016).
In particolare, la Fondazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
. Gravi violazioni degli obblighi sottoscritti, anche a seguito di diffide ad adempiere;
. Sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
. Violazione degli orari di servizio fissati.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Fondazione di affidare il servizio a terzi.
In caso di fallimento della Ditta affidataria, l’Ente si riserva la facoltà di recedere dall’affidamento.
E’ fatto salvo alla Stazione appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria.
Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ( D. Leg.vo 50/2016).
Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicatari a, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all’Ente. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135.
Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contatto la Ditta aggiudicatari a, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per le maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all'Ente.
La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.
Art. 11 Cessione del contratto
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso con l’incameramento della cauzione definitiva, e fermo restando il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni conseguenti nonché delle maggiori spese sostenute con le stesse modalità previste per la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Società sia acquistata o incorporata da altra impresa, nel caso di cessione di azienda o ramo di azienda, e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, e porre in essere le stesse azioni sopra previste.
Art. 12 Subappalto
Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto nell’offerta la ditta dovrà indicare le parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi nonché i subappaltatori proposti. La quota subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall’art. 105 comma 2. D. Lgs n. 50/2016.
La stazione appaltante provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicatari a della procedura in oggetto.
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall’art. 105 comma 2) del D.Leg.vo n. 50/2016.
Art. 13 Riservatezza e trattamento dati
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art.7 del suddetto decreto.
Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003, con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto.
Art. 14 Foro competente
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Napoli.
Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente contratto è esclusa la giurisdizione arbitrale.
Art. 15 Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, valgano gli elaborati di gara nonché l’offerta dell’aggiudicataria, se contenenti condizioni e servizi più favorevoli alla stazione appaltante, e le disposizioni del codice civile.
Napoli, addì
Per la ---- Per la Fondazione Idis – Città della Scienza
Il sottoscritto , quale legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed attivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 11 e art. 14
Il presente atto è redatto in doppio originale e consta di pagine.
Per
La ----------
Per
la Fondazione Idis – Città della Scienza