CAMPO DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
Dipendenti di amministrazioni pubbliche coinvolti nel progetto generale attuato dalle amministrazioni interessate
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Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Lavoro subordinato |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
Lavoro subordinato |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Lavoro subordinato |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
Lavoro subordinato |
CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
Lavoro subordinato |
CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Lavoro subordinato |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
Lavoro subordinato |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
Lavoro subordinato |
DEFINIZIONI / TIPOLOGIE DI TELELAVORO
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
prestazione eseguita in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.
quella dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
L'accordo elenca, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di telelavoro:
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CCNL Abi 11 luglio 1999 |
Il contratto elenca, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di telelavoro:
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Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
la modalità di effettuazione della prestazione il cui espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell'impresa di appartenenza (esempio l'abitazione del lavoratore, centri di telelavoro ecc.). |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Il contratto elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di telelavoro:
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
modalità della prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l’impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale, a condizione che tale modalità di espletamento della prestazione non sia richiesta dalla natura propria dell’attività svolta. Il contratto elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di telelavoro:
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
modalità della prestazione effettuata in via normale e con continuità dal dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o con collegamento remoto da operatori di vendita, informatori scientifici del farmaco, lavoratori addetti all’assistenza tecnica presso la clientela etc. Sono, altresì, esclusi dalla presente disciplina i call-center organizzati in autonome unità produttive. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore dipendente, presso il domicilio o in luogo idoneo ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, con il prevalente supporto di strumenti telematici. Non è considerabile attività di telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all’assistenza tecnica presso clienti.
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CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Costituisce una differente fattispecie rispetto al lavoro a domicilio. Per telelavoro si intende la prestazione dell’attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno, rispetto alla sede di lavoro aziendale. Non è considerabile telelavoro l’attività svolta, anche in via telematica, all’interno dei locali aziendali e quella che, sebbene svolta a distanza, non implichi l’impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell’attività lavorativa.
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. Ai fini della costituzione del rapporto di telelavoro, è richiesta la volontarietà delle parti. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione.Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo determinato o indeterminato - rapporti di lavoro già in essere. In caso di tempo determinato, alla scadenza del termine originariamente previsto, le parti potranno concordare ulteriori proposte ovvero la trasformazione a tempo indeterminato. In caso di tempo indeterminato, azienda e lavoratore potranno concordare la trasformazione a tempo determinato delle modalità di svolgimento del telelavoro. Al telelavoratore si applicano le stesse norme contrattuali e di legge dei lavoratori che effettuano la prestazione in azienda in termini di parità di trattamenti, di diritti, di opportunità. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del telelavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato. |
CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
Le diverse configurazioni del telelavoro non incidono sull’inserimento del telelavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato. |
CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro è concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione venga prevista all’atto dell’assunzione o sia l’unica modalità di prestazione prevista nell’impresa per la specifica mansione. Lo svolgimento di prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
L’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro deve essere concordata tra impresa e lavoratore. Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non cambia la natura giuridica del rapporto instaurato. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
Le aziende possono instaurare rapporti di lavoro subordinato in regime di telelavoro, ovvero passare al telelavoro nel caso di rapporti di lavoro già in essere: in questo secondo caso sia i datori di lavoro, sia i lavoratori possono accettare o rifiutare la proposta. All’atto della costituzione di rapporto di lavoro in modalità telelavoro o di trasformazione nella medesima modalità, al lavoratore dovranno essere indicati, per iscritto: l’unità produttiva di appartenenza, la sua collocazione all’interno dell’organico aziendale ed il responsabile di riferimento, la descrizione dell’attività lavorativa da svolgere, le clausole contrattuali applicabili (tale ultimo obbligo si intende assolto ramite la consegna al lavoratore che opera in regime di telelavoro o di una copia del ccnl in vigore). E’ possibile adottare il regime di telelavoro anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo parziale. Nel caso di ricorso al telelavoro, il datore di lavoro informerà e consulterà i rappresentanti dei lavoratori in merito all’introduzione del telelavoro in azienda. |
PRESTAZIONE LAVORATIVA / ORARIO DI LAVORO / RIENTRI
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
La prestazione lavorativa può effettuarsi nel domicilio del dipendente previa verifica, da parte dell'amministrazione della conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche. La contrattazione collettiva definisce le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. In sede di instaurazione/trasformazione della nuova modalità di lavoro, il lavoratore può essere assistito dalle r.s.u. o equivalenti. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
La prestazione lavorativa del telelavoratore si svolge nel rispetto dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’azienda è tenuta a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra l’azienda e il lavoratore interessato. Il telelavoratore ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere prestabilite dall’azienda, d’intesa con l’interessato. In caso di impossibilità il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’azienda. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro. L’azienda deve far conoscere al telelavoratore le specifiche procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione. L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale. L’azienda, per esigenze di servizio, può chiamare il telelavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo necessario. Devono concordarsi fra l’azienda e il lavoratore rientri periodici in azienda. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Le modalità di effettuazione della prestazione sono regolate con accordo scritto che deve prevedere, oltre agli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, anche determinazioni in merito:
L'orario di lavoro, che può essere a tempo pieno od a tempo parziale, viene distribuito in base a quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni generali dell'azienda, o, in quest'ambito con quanto, eventualmente, convenuto con il singolo telelavoratore interessato. Il telelavoratore dovrà rendersi disponibile, in fasce orarie prestabilite, per connessioni operative con l'azienda; in caso di documentata impossibilità, dovuta a gravi ed improrogabili motivi, il telelavoratore ne darà preventiva comunicazione all'azienda, anche per via telematica, fornendo successivamente idonea documentazione. Con modalità, tempi e orari predefiniti il telelavoratore dovrà recarsi nel luogo indicato dall'azienda per esigenze connesse allo svolgimento della mansione, quali l'aggiornamento tecnico/organizzativo e/o formativo e dovrà rendersi disponibile per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle riunioni e/o dei corsi di addestramento. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. |
CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l’orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni. |
CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Ferma restando la durata della prestazione complessivamente prevista dal ccnl, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale. L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nell’impresa per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per svolgimento di attività non telelavorabili, e per altre motivazioni definite a livello aziendale. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002
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Fermo restando la durata della prestazione prevista dal ccnl, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa ferma restando una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. Tali modalità sono definite a livello aziendale e concordate tra azienda e dipendente. Potranno essere previsti, tenuto conto delle esigenze aziendali, rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni con i colleghi, per i colloqui con il proprio responsabile, per lo svolgimento di attività non telelavorabili. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
La prestazione in telelavoro deve essere resa con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Il datore di lavoro può disporre rientri periodici del telelavoratore in azienda per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento, per lo svolgimento di specifiche attività considerate non telelavorabili e per altre motivazioni definite a livello aziendale. Al telelavoratore si applica la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente ccnl in materia di orario di lavoro, relativamente alla durata della prestazione complessivamente prevista. Al telelavoratore è concessa una maggiore autonomia e libertà di gestione sia con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell’arco della giornata sia con riferimento alla durata giornaliera della stessa. Tuttavia, potrà essere concordata, a livello aziendale o individuale tra impresa e telelavoratore, una definita fascia di reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto nell’impresa. I telelavoratori fruiscono dei medesimi diritti garantiti dalla legislazione e dal ccnl di categoria spettanti al lavoratore comparabile che svolge l’attività all’interno dell’impresa. E’ previsto che il carico di lavoro e i livelli di prestazione siano equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dell’azienda. |
REVERSIBILITÀ DEL RAPPORTO
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
E' prevista la possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
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Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Previo accordo tra azienda e lavoratore, è prevista la reversibilità. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Nei casi in cui l’effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente è facoltà delle parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
Il rientro del telelavoratore nella sede aziendale deve essere concordato con l’impresa. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
Nel caso di avvenuta trasformazione dell’attività lavorativa in regime di telelavoro, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo, ove possono essere eventualmente fissate le relative modalità. |
TRATTAMENTO ECONOMICO
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, un'adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Fermo restando quanto previsto dal secondo livello di contrattazione, la retribuzione per il telelavoratore è quella prevista dal CCNL. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
Il telelavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Il trattamento economico è regolato dalle norme di legge, di contratto collettivo nazionale e di secondo livello. Le competenze relative al mese di riferimento verranno erogate con le modalità e alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Per i dipendenti telelavoratori le clausole normative ed economiche si intendono sostituite da quelle speciali riportate nella specifica norma contrattuale disciplinante il telelavoro, limitatamente però alle particolari disposizioni in esse contemplate. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
Quanto contrattualmente previsto a favore della generalità dei dipendenti. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
Per i telelavoratori la cui prestazione è misurata o predeterminata, quanto contrattualmente previsto a favore della generalità dei dipendenti. Per quelli – invece – la cui prestazione non è né misurata, né predeterminata, non è prevista la corresponsione di prestazioni economiche per lavoro straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. |
DIRITTI DI INFORMAZIONE / COMUNICAZIONE
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
Le amministrazioni interessate definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
L'azienda è tenuta ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti in azienda. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della l. n. 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici. E' fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale o aziendale per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'azienda. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all'azienda anche per via telematica. In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
L'azienda deve informare preventivamente l'interessato circa i criteri di funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli. Nell’ambito dell’incontro annuale l’azienda fornisce un’informativa sul numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si rende disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse nell’applicazione della presente disciplina. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Ai telelavoratori saranno garantiti tutti i diritti all'informazione previsti dalle leggi e dai contratti, ai sensi e per gli effetti dei quali le comunicazioni aziendali potranno essere effettuate, oltre che con i mezzi tradizionali, anche con supporti telematici ed informatici. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della l.n. 300/70, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale. L'azienda metterà a disposizione del telelavoratore il testo del CCNL. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Al dipendente è riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002
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Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
I datori di lavoro garantiscono l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda. |
DIRITTI SINDACALI
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
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Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura dell'azienda. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso in azienda. L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
I telelavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione dei telelavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa nazionale. Le aziende istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema di connessione per le dell’art. 25 della l.n.300/70, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro prestabilito. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Ai telelavoratori sono riconosciuti e garantiti gli stessi diritti previsti dai CCNL e dalla leggi vigenti, in particolare la l. n. 300/70, nonché i diritti di:
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CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Al dipendente è riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nell’impresa, eventualmente anche tramite apposita connessione informatica. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
Al telelavoratore dipendente è riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge in azienda, anche attraverso apposita connessione informatica. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
Al dipendente telelavoratore è riconosciuto il diritto di accesso alle cariche ed all’attività sindacale che si svolge nell’impresa. |
FORMAZIONE
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
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Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Le parti, nel concordare circa la necessità di garantire l'integrale parità di trattamento in materia di interventi formativi, si impegnano affinché siano poste in essere iniziative tendenti a salvaguardare un adeguato livello di professionalità e di socializzazione degli addetti al telelavoro. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
L’azienda fornisce al telelavoratore, una formazione adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la socializzazione dei telelavoratori. Nel caso di rientro definitivo in azienda con le modalità di lavoro tradizionali e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi, l’azienda procede ad un opportuno aggiornamento professionale degli interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il reinserimento. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Ai telelavoratori è garantita:
la formazione necessaria in materia di salute, sicurezza e prevenzione infortuni |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
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CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
I telelavoratori ricevono una formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che vengono forniti e fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono l’attività all’interno dei locali dell’impresa. Essi sono, altresì, sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori. |
DILIGENZA E RISERVATEZZA / CONTROLLI / VISITE ISPETTIVE
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
Il progetto determina i criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro. La verifica dell’adempimento della prestazione è effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende. Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art.4 della legge n. 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. L’azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento del software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione. |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
I dati raccolti dall’azienda per verificare il rispetto dei doveri del telelavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della l.n.300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto di lavoro. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’azienda ha facoltà di effettuare visite nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo l’interessato. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Il lavoratore addetto al telelavoro è tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del lavoro a lui assegnato. A tale proposito, si richiamano l’art. 2105 c.c. e la normativa in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali (l. n.675/96, DPR 318/99). In particolare il telelavoratore dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esso contenuti. Le parti convengono che i dati raccolti per la valutazione sulle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della l.n.300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. L’azienda è tenuta ad illustrare preventivamente al telelavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo da garantire la trasparenza dei controlli. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all’effettuazione. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
Il telelavoratore dovrà assolvere alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
Il telelavoratore dovrà assolvere alle proprie mansioni attenendosi all’osservanza delle norme, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuitigli. Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell’azienda per motivi tecnici e di sicurezza. |
CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire sulla postazione in dotazione lavoro per conto proprio e/o per terzi. Le parti hanno, altresì, convenuto che il controllo sulle modalità di svolgimento delle prestazioni del dipendente non costituiscono violazione dell’articolo 4 della legge n. 300 del 1970 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
Il telelavoratore è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. Le Parti hanno convenuto che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate dalla Parte X del ccnl regolante la materia per il settore di appartenenza, non costituiscono violazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure appropriate, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore nell’ambito dello svolgimento della propria attività e ad informare quest’ultimo sulle norme di legge e sulle regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati e all’utilizzo dei mezzi informatici. Il telelavoratore è tenuto a: prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nella banca dati di cui dovesse venire a conoscenza, attenersi alle istruzioni ricevute dall’impresa per l’esecuzione del lavoro. Il telelavoratore è tenuto, inoltre, ad attenersi alle direttive impartite allo stesso dal datore di lavoro, relativamente alle modalità e condizioni di utilizzo dei mezzi informatici forniti e alle regole previste da eventuali codici di condotta presenti in azienda per il lavoro “intra moenia”, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti informatici. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. n. 626/94 di recepimento della Direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali. |
POSTAZIONE E ATTREZZATURE DI LAVORO
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
La postazione di telelavoro è il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attività di telelavoro. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il lavoratore ed i relativi costi. I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di gestione e di manutenzione. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo. La postazione di telelavoro può essere utilizzata esclusivamente per tutte le attività inerenti al rapporto di lavoro. Nell’ambito del progetto, le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera. |
Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
Il datore di lavoro
provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c.
e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di
telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La
scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del
datore di lavoro. Le spese connesse all'installazione e gestione
della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore
sono a carico dell'azienda. Interruzioni nel circuito telematico o
eventuali fermi macchina, dovuti a |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
Nel caso di telelavoro domiciliare, l’azienda provvede ad installare in un locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi di telelavoro l’azienda provvede comunque a dotare il lavoratore delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e attrezzature compete all’azienda che si fa carico anche delle spese di manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di rientro definitivo in azienda del lavoratore.Le postazioni e le attrezzature sono fornite al lavoratore in comodato d’uso ex art.1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le parti. Nei confronti del telelavoratore e del locale specifico nei quali egli presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del d.lgs. n.626/94, tenendo conto delle specificità della prestazione. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
L'hardware e il software, concessi al lavoratore in comodato d'uso, nonché le relative spese di installazione, manutenzione ed aggiornamento sono a carico dell'azienda. Per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale potrà essere attivata una linea dedicata intestata all'azienda. In nessun caso il telelavoratore potrà eseguire lavori per conto proprio e/o di terzi senza previa autorizzazione del datore di lavoro, in quanto l'hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro. I locali dove si svolge l'attività del telelavoro devono essere idonei allo scopo come previsto dal D.lgs. 626/94 e dalla L. 46/90, per ciò che attiene alla sicurezza degli impianti elettrici. A tal proposito l'idoneità dei locali sarà verificata dall'azienda e dal RLS, alla presenza del lavoratore, al fine di individuare gli eventuali adeguamenti necessari. I controlli del rispetto delle norme di salute e sicurezza saranno effettuati nell'ambito delle procedure previste, con il coinvolgimento dei soggetti contemplati dall'art. 11 del D. Lgs. 626/94, e con la preventiva comunicazione e presenza del lavoratore. Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 626/94, il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In questo quadro deve essere garantita al telelavoratore la copertura assicurativa antinfortunistica. Il telelavoratore è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti da uso improprio dei mezzi e degli strumenti di lavoro, nonché per danni causati a /o da terzi. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. |
CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda. |
CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa. Nel caso di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi di macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente, l’impresa si impegna a intervenire per una rapida soluzione del guasto. Qualora il guasto sia risolvibile in tempi ragionevoli, sarà facoltà dell’impresa definire con il dipendente il rientro presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Ai dipendenti in telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda ferma restando l’esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili. L’impresa – con la cooperazione del dipendente – dovrà provvedere a garantire per quanto di sua competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro nonché le condizioni di esercizio del controllo da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza. Il dipendente è tenuto, altresì, ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002
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Ai telelavoratori si applicano le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa in azienda, ferma restando l’esistenza di condizioni di sicurezza previste dalla legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente. L’impresa, in collaborazione con il dipendente, verificherà preventivamente, per quanto di propria competenza, nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente, l’idoneità del posto di lavoro. Il telelavoratore è tenuto a: utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall’azienda per attività diverse da quelle lavorative, o per conto terzi.
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CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
La postazione di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’impresa. Il telelavoratore è tenuto a segnalare l’eventuale guasto al datore di lavoro con la massima tempestività. Nel caso di perdita degli strumenti di lavoro ovvero di interruzioni del circuito telematico od eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause non imputabili al dipendente e tempestivamente segnalati, l’impresa è chiamata ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto o per ripristinare la situazione originaria. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, l’impresa avrà la facoltà di disporre il rientro del telelavoratore presso l’impresa stessa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema. Gli strumenti informatici concessi in uso al lavoratore sono di proprietà dell’impresa, che ha diritto a rientrare immediatamente in possesso dei medesimi in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualunque motivo ovvero di reversione dell’attività lavorativa . Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per i lavoratori che svolgono analoga attività lavorativa in azienda. L’impresa, con la cooperazione del dipendente, è tenuta a garantire per quanto di sua competenza – nel rispetto del diritto alla riservatezza e alla inviolabilità del domicilio del dipendente – l’idoneità del posto di lavoro e la sua conformità alla legislazione in materia. Il datore di lavoro è tenuto ad informare, altresì, delle politiche e direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, alle quali il lavoratore è tenuto ad attenersi. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, il responsabile aziendale di prevenzione e protezione ovvero il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso ai luoghi in cui viene svolto il telelavoro. Qualora il telelavoratore svolga la propria attività presso il suo domicilio, tale accesso avverrà con un adeguato preavviso e con il suo consenso. Il lavoratore – qualora lo ritenga necessario – può chiedere alla direzione aziendale, per iscritto, che siano eseguite ispezioni presso la propria postazione di lavoro, specificandone i motivi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 626/94, è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella di altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ricevute. In nessun caso il telelavoratore può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto di soggetti terzi ovvero utilizzare i sistemi informatici concessi in uso per svolgere attività diverse da quelle connesse al rapporto di lavoro. |
MATERIE DEMANDATE AI CCNL O ALLA SEDE AZIENDALE
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
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Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
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CCNL Abi 11 luglio 1999 |
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Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
I contratti collettivi di lavoro definiranno nell'ambito delle specificità ed articolazioni settoriali:
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CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
Eventuali discipline di carattere applicativo saranno concordate a livello aziendale. |
CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
Eventuali discipline di carattere applicativo saranno concordate a livello aziendale. |
CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Saranno definite a livello aziendale:
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CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
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CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
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COMMISSIONI / OSSERVATORI
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
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Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
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CCNL Abi 11 luglio 1999 |
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Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
Per l'attuazione dell'Accordo e allo scopo di garantire il necessario coordinamento delle sperimentazioni le parti firmatarie della presente intesa istituiranno, con apposito accordo, una Commissione nazionale paritetica, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle categorie interessate, con i seguenti compiti:
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CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Un’apposita commissione congiunta, costituita nell’ambito della Sezione Mercato del lavoro dell’Osservatorio Nazionale, avrà il compito di monitorare lo sviluppo del telelavoro allo scopo di valutarne il reale impatto sulle imprese e di elaborare eventuali adattamenti contrattuali anche alla luce dell’evoluzione legislativa della materia. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
E’ prevista un’attività di monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro da parte dell’Osservatorio nazionale, in ragione del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, dell’esigenza di valutare il reale impatto che esso ha nelle imprese, nonché l’evoluzione legislativa insieme agli eventuali adattamenti contrattuali. |
CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
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SPERIMENTAZIONE / VERIFICA
D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 |
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Accordo Confcommercio 20 giugno 1997 |
La disciplina prevista dall'Accordo 20 giugno 1997, sarà sottoposta a verifica in occasione dell'entrata in vigore della legge in materia |
CCNL Abi 11 luglio 1999 |
La disciplina prevista dal CCNL 11 luglio 1999 ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione della prevista legge in materia o dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto. |
Accordo Confapi 17 luglio 2001 |
L'Accordo Confapi è stipulato a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2003. Una verifica è prevista nel xxxxx xxxx'xxxxxx xxxxxxxx xxx 0000. |
CCNL Telecomunicazioni 28 giugno 2000 |
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CCNL Industria Elettrica 24 luglio 2001 |
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CCNL Industria Chimica 12 febbraio 2002 |
Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali in materia di telelavoro, le parti sono tenute ad incontrarsi per verificare la compatibilità e la coerenza del Ccnl con le disposizioni sopravvenienti ed eventualmente procedere con le necessarie armonizzazioni. |
CCNL Industria Ceramica 19 dicembre 2002 |
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CCNL Industria Tessile 24 aprile 2004 |
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