Allegato 7 - Schema di Contratto
Allegato 7 - Schema di Contratto
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE STRATEGICA PER LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)
CIG 754565577C
TRA
la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti, con sede in Xxxx - Xxx Xxxxxxx, 0 C.F. n. 80021670585, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a [●] il [●] (C.F. [●]), domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC, che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito “la CNPADC” o “la Cassa” o “l’Ente”);
E
la Società __________ con sede legale in __________ (___) via __________ n. __________, capitale sociale € __________, iscritta nel Registro delle Imprese di __________ al n. __________, N-rea __________, C.F./P.I. __________, in persona __________, in qualità di __________, nato a __________ il __________ (C.F. __________) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito denominata, per brevità, “Consulente” o “Operatore economico”)
la CNPADC e il Consulente di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”
PREMESSO CHE
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art. 1 comma 33, lettera a) n. 4 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - per il corretto e migliore svolgimento delle proprie funzioni istituzionali - con delibera del 30/05/2018, ha indetto una procedura di gara (di seguito anche solo “Procedura”) ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la selezione di un Operatore economico avente competenze specifiche e pluriennale esperienza in materia di comunicazione strategica, in tutte le varie forme al momento disponibili: dalla gestione delle relazioni con i media, locali, nazionali e internazionali, alla promozione e diffusione dell’identità, della storia e della mission della CNPADC nei riguardi dei suoi stakeholder anche attraverso i canali di digital media;
___________________ è risultato aggiudicatario della predetta gara avendo presentato la migliore offerta e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
il Consulente dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dalla Lex specialis della procedura gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
il Consulente, in sede di gara, ha presentato la Relazione Tecnica allegata al presente Contratto (Allegato __) relativa alle attività oggetto contrattuale che, tuttavia, pur facendo parte integrante del Contratto, potrebbe non rappresentare in modo esaustivo e completo tutte le modalità di organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività;
il Consulente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, che anche se non materialmente allegata allo stesso, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto;
il Consulente con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce;
VISTE le norme applicabili in materia di contratti pubblici e le disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la CNPADC, norme e disposizioni che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio in favore di _____________________, considerate le esperienze maturate nel settore di attività di riferimento e nelle specifiche questioni oggetto delle prestazioni da affidare;
È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse del presente Contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’Allegato __ (Offerta tecnica del Consulente), l’Allegato __ (Offerta economica del Consulente).
L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
dalle norme applicabili in materia di contratti pubblici, dal D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “il Codice”) e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la CNPADC; norme e disposizioni queste di cui il Consulente dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
dal D. Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
dal Codice Etico e Comportamentale della CNPADC.
In caso di discordanza o contrasto, resta inteso che quanto contenuto nella Lex specialis di gara prevarrà su quanto contenuto nell’Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest’ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nella Lex specialis di gara, fatto, comunque, salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della CNPADC, previsioni migliorative, accettate dalla CNPADC, anche mediante approvazione della predetta documentazione.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
ART. 2 – OGGETTO
Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione di attività professionali finalizzate al supporto alle attività di comunicazione aziendale, in tutte le varie forme al momento disponibili, alla gestione delle relazioni con i media - locali, nazionali e internazionali - nonché alla promozione e diffusione dell’identità, della storia e della mission della Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nei riguardi dei suoi stakeholders, anche istituzionali, anche attraverso i canali di digital media.
In particolare, l’oggetto del presente incarico comprenderà le seguenti attività:
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INTEGRATA
RELAZIONI CON I MEDIA
COMUNICAZIONE DIGITALE
SUPPORTO ESTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL FORUM CNPADC (2 EVENTI)
EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE ATTE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SOPRA DESCRITTI
Di seguito sono descritti in dettaglio i servizi richiesti:
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E INTEGRATA
L’Operatore economico dovrà provvedere a delineare una strategia di comunicazione volta a promuovere l’immagine ed a valorizzare le attività di CNPADC nel proprio settore di competenza.
Le azioni specifiche che l’Operatore economico del presente Contratto dovrà condurre sono:
Attuazione di un Piano di Comunicazione articolato per obiettivi, tempi e attività operative da definirsi insieme ai vertici dell’Ente;
Creazione di una storia e di un set di messaggi chiave ispirati ai valori dell’Ente;
Supporto alle strutture interne preposte alla gestione della comunicazione istituzionale e supporto strategico alla corretta definizione dei messaggi da diffondere agli interlocutori strategici e istituzionali.
RELAZIONI CON I MEDIA E ALTRI INTERLOCUTORI STRATEGICI E ISTITUZIONALI
L’Operatore economico dovrà predisporre le opportune attività ed iniziative che riguarderanno:
Individuazione di opportunità per incrementare la presenza di CNPADC sui media nazionali e locali;
Organizzazione di incontri con una serie di giornalisti che si occupano del settore e/o hanno scritto di CNPADC;
Diffusione di studi e ricerche realizzate dalla CNPADC;
Organizzazione di interviste e/o incontri con i giornalisti per assicurare la pubblicazione di notizie e iniziative condotte dall’Ente;
Supporto sul territorio per le figure di Governance dell’Ente durante eventi o incontri istituzionali in presenza di media.
COMUNICAZIONE DIGITALE
L'Operatore economico dovrà fornire supporto nell’attuazione delle iniziative ed attività di comunicazione digitali atte a coordinare l’utilizzo dei social media proprietari e il proprio sito internet. In particolare, l’Operatore economico affidatario dovrà garantire le seguenti attività:
Analisi periodica del posizionamento della presenza online di CNPADC sui social network e sui canali digitali;
Analisi attenta delle reali necessità di comunicazione digitali alla luce dell’attuale presenza online dell’Ente;
Continuo aggiornamento di una mappatura online degli influencer di rilievo;
Aggiornamento del piano digitale, con un piano editoriale su base mensile che definisca la modalità e la frequenza di pubblicazione di post e contenuti;
Supporto continuativo nella gestione dei canali digitali;
Formazione dedicata al team di comunicazione della CNPADC.
SUPPORTO ESTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL FORUM CNPADC (2 EVENTI)
L'Operatore economico affidatario dovrà fornire supporto nelle attività di organizzazione dei Forum della CNPADC con particolare riferimento alla gestione di:
Definizione di format, scaletta e regia dell’evento;
Supporto alla definizione della stakeholder map delle persone da invitare;
Supporto nell’attività di recall dei relatori invitati;
Supporto all’individuazione dei fornitori per l’organizzazione logistica dell’evento;
Supervisione dell’attività dei fornitori.
EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE ATTE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI SOPRA DESCRITTI
L’Operatore economico potrà formulare eventuali proposte migliorative per il raggiungimento degli obiettivi strategici della CNPADC. Saranno valutate positivamente, ad esempio, eventuali proposte migliorative riguardanti la gestione delle crisi reputazionali, ovvero innovative modalità di comunicazione.
Nello svolgimento dell'Incarico, l’Operatore economico si impegna:
a garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;
ad eseguire le relative attività nel rispetto di tutte le leggi e norme applicabili, restando unica ed esclusiva responsabile del loro eventuale inadempimento;
a svolgere l'incarico assunto tenendo in considerazione e, comunque, salvaguardando le specifiche esigenze della Cassa.
ART. 3 - COORDINAMENTO
Nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, il Consulente dovrà coordinarsi con il personale e con i consulenti della Cassa.
ART. 4 - DURATA E DECORRENZA
Il presente Contratto ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e resterà efficace per 36 (trentasei) mesi dalla firma del Contratto stesso.
Tale durata potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti o condizioni.
ART. 5 – VERIFICHE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Il Consulente dovrà provvedere, ogni tre mesi, a rendicontare e relazionare alla CNPADC sulle attività svolte e contestualmente a fornire informazioni sulla programmazione delle attività relative al trimestre seguente.
Trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, il Consulente dovrà, comunque, produrre una Relazione finale di tutte le attività svolte.
ART. 6 - RECESSO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la CNPADC ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso, previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell’importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, co. 4-ter e 92, co. 4 del D. Lgs. 159/2011.
La Cassa ha diritto, nei casi di: (i) giusta causa, (ii) reiterati inadempimenti del Consulente, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Consulente con lettera raccomandata A.R.
In tale ipotesi, il Consulente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Consulente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Consulente;
ii) qualora il Consulente perda i requisiti minimi richiesti dalla Lex specialis di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Consulente medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Consulente siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla data di efficacia del recesso, il Consulente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa.
In ogni caso di recesso della Cassa, il Consulente rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
ART. 7 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTO
Il corrispettivo dovuto dalla CNPADC al Consulente per le predette attività professionali è determinato sulla base di quanto contenuto nell’Offerta economica del Consulente (Allegato __) e pertanto pari ad € ________ (_____).
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Consulente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali di cui al precedente comma.
I menzionati corrispettivi devono intendersi – così come effettivamente sono – omnicomprensivi di ogni e qualsiasi onere, spesa e/o costo, salvo eccezioni espressamente approvate dalla CNPADC per iscritto.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Consulente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Consulente di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
Pagamento - L’importo delle fatture di cui al successivo paragrafo verrà corrisposto dalla CNPADC a mezzo bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica di cui al successivo art. 8, con rate trimestrali posticipate a partire dal stipula del Contratto - sul conto corrente che verrà comunicato alla CNPADC.
ART. 8 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 7 sarà effettuato dalla CNPADC, in favore del Consulente - a fronte della corretta esecuzione delle attività - sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché nel presente Contratto.
Il Servizio Acquisti invierà formale Autorizzazione all’emissione della fattura elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [_____________________], solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:
corretta esecuzione della prestazione dei servizi;
validità dei documenti presentati;
regolarità contributiva;
[eventuale] documentazione prescritta da specifiche normative.
Si evidenzia che l’invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa.
Si precisa che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal D.L. 24 Aprile 2017 n. 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment). Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, quindi, il Consulente dovrà trasmettere fatture elettroniche ai sensi dal DM 3 aprile 2013 n. 55, in proprio (dotandosi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici) o avvalendosi eventualmente di intermediari per la trasmissione.
La corretta compilazione di ciascuna Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
il numero CIG (riportato nel presente Contratto);
IVA in regime di scissione dei pagamenti (codice “S”).
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.
L’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx è messo a disposizione dalla CNPADC per l’invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
Tracciabilità dei flussi finanziari - Il Consulente dichiara e garantisce che il predetto conto deve intendersi come conto dedicato anche non in via esclusiva, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136; a tale fine il Consulente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 9 – OBBLIGHI DEL CONSULENTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
Obblighi del Consulente - Il Consulente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla CNPADC e deve sempre fare riferimento, per l’espletamento dell’incarico, ai criteri guida della CNPADC che gli fornirà gli indirizzi generali e le linee di politica aziendale, in modo da raggiungere il miglior risultato possibile secondo i canoni dell’efficienza, efficacia, economicità e produttività: questi ultimi, in ogni caso, rappresentano le caratteristiche cui deve ispirarsi, sempre e comunque, l’attività del Consulente.
In ogni caso, il Consulente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Consulente, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 6 che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della CNPADC, assumendosene ogni relativa alea.
Il Consulente si impegna, inoltre, espressamente a:
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dalla CNPADC;
b) manlevare e tenere indenne la CNPADC da qualsiasi azione eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti delle obbligazioni contenute nel presente Contratto e della violazione delle norme e prescrizioni vigenti direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del presente Contratto.
In caso di inadempimento da parte del Consulente anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, la CNPADC può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta da comunicarsi al Consulente con raccomandata A/R o via PEC, fermo il diritto al risarcimento del danno, ivi incluso il maggior danno.
Modalità di esecuzione delle attività - Il Consulente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati.
Il Consulente si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
prestare il servizio oggetto del Contratto secondo quanto indicato nella Lex specialis di gara;
predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla riservatezza;
nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni approntate e comunicate dalla Cassa.
Le attività saranno svolte dal Consulente in completa autonomia, senza alcun vincolo di orario e/o obbligo di presenza presso gli uffici della Cassa, ad eccezione della figura professionale del Gruppo di Lavoro, con almeno quindici anni di esperienza nell’ambito delle relazioni con i media, Laurea in Scienze Politiche o ad indirizzo socio/economico ed iscrizione all’Ordine nazionale dei Giornalisti da almeno cinque anni. Con riferimento a tale figura professionale dedicata in via esclusiva questa potrà svolgere la prestazione professionale commissionata nel normale orario di lavoro osservato dalle risorse della Cassa anche presso la CNPADC in locali volta per volta concessi in temporaneo uso a seguito di richiesta della medesima figura professionale.
Nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, il Consulente si coordinerà con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nelle stesse e, quindi, con i responsabili della Cassa.
Nell’esecuzione del presente Contratto, il Consulente potrà avvalersi, sotto la propria direzione, coordinamento e responsabilità, dei propri stretti collaboratori.
Il Consulente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto professionale anche ai propri collaboratori.
In caso di inadempimento da parte del Consulente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Cassa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ivi incluso il maggior danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ, previa comunicazione scritta da comunicarsi al Consulente con raccomandata A/R o via PEC.
ART. 9BIS – TEAM DI LAVORO
Il Consulente si obbliga ad impiegare per lo svolgimento delle attività contrattuali, un Gruppo di lavoro con le figure professionali in conformità a quanto stabilito nella Lex specialis di gara e nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta Tecnica.
Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite, a pena di risoluzione del contratto, da soggetti in possesso di tutti i requisiti prescritti e richiesti in fase di gara.
Il Gruppo di Lavoro indicato dal Consulente in sede di offerta non potrà essere modificato senza preventivo consenso della CNPADC, se non per cause di forza maggiore.
L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se le nuove figure professionali presentano requisiti di valore analogo o superiori rispetto a quelli delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata e autorizzata dalla della CNPADC.
Il Consulente riconosce, altresì, alla CNPADC la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, il Consulente dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte della CNPADC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
Ove la CNPADC ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Consulente, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Il Consulente prende atto che la CNPADC, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nell’Offerta Tecnica allegata al Contratto.
In caso di inadempimento da parte del Consulente degli obblighi di cui ai precedenti comma, la CNPADC può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., previa comunicazione scritta da comunicarsi al Consulente con raccomandata A/R o via PEC, fermo il diritto al risarcimento del danno, ivi incluso il maggior danno.
ART. 10 – RISERVATEZZA
Con il presente Contratto, il Consulente si impegna a non divulgare a terzi, né a copiare, riprodurre, distribuire, con qualunque mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Cassa, qualsiasi Informazione Confidenziale.
Per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da una parte (la “Parte Comunicante”) all’altra (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Xxxxxxxxx possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto.
In particolare, il Consulente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo al Consulente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Parte Xxxxxxxxx dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente ai soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.
Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. Il Consulente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato dal Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. Il Consulente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Consulente medesimo a gare e appalti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento del Consulente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.
Il Consulente si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o al Contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Contratto, fermo restando che il Consulente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.
Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
ART. 11 – CONFLITTO DI INTERESSI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, il Consulente dichiara che nello svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima tempestività l'eventuale insorgere di situazioni che possa porsi in conflitto di interesse.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE
In ragione del carattere fiduciario e riservato dell'oggetto del presente affidamento, al Consulente è fatto assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il Contratto o i diritti o gli obblighi che ne derivano.
ART. 13 – RISOLUZIONE
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni e/o esecuzioni parziali o intempestive delle attività affidate o qualora il Consulente non ottemperi alle indicazioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente incarico non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto e in danno al Consulente, con il diritto da parte della Cassa di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Consulente per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Consulente tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, il presente Contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Consulente nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;
mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa;
mancata copertura assicurativa per responsabilità civile;
negli altri casi di cui agli articoli 8 (Fatturazione elettronica e tracciabilità) 10 (Riservatezza), 12 (Divieto di cessione), 14 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione);
qualora nei confronti del Consulente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
in caso di irrogazione di sanzioni interdittive, o misure cautelari, di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
morte del Titolare dell'Impresa (in caso di Ditta individuale);
inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.
La risoluzione si verifica di diritto quando la CNPADC dichiari al Consulente, a mezzo raccomandata A.R. o PEC che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In tali casi è esclusa qualunque responsabilità della CNPADC nei confronti del Consulente il quale, a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CNPADC ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della CNPADC al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto da parte della CNPADC saranno oggetto di segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Le Parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente cContratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui si ritenesse superato l’oggetto del presente Contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere al Consulente, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Consulente i compensi previsti in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una Relazione Tecnica sull’attività e l’emissione della regolare fattura.
ART. 14 – ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
Il Consulente prende atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione del Consulente stesso, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Consulente prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente punto, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Consulente e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Cassa avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Cassa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
Cauzione definitiva - A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Consulente con la stipula del presente Contratto, il Consulente medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € ____________ (____________ /00), mediante la stipula di una fideiussione/polizza assicurativa rilasciata in data ____ da _______.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Cassa verso il Consulente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Consulente.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Consulente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Il Consulente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
Polizza assicurativa - Il Consulente prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla Cassa, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Cassa.
Il Consulente assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, derivante e/o connesso, causato da parte dei propri dipendenti a persone o beni, tanto del Consulente stesso quanto della Cassa e/o di terzi e/o collaboratori, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Consulente è coperto da specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività, stipulata con la compagnia________________, n. ______________, per un massimale di Euro _______________ (_______________/00) per sinistro per anno e avente scadenza in data ________________.
Su richiesta, il Consulente comunicherà gli estremi della copertura assicurativa al suo rinnovo.
Qualora il Consulente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subìto.
Resta ferma l’intera responsabilità del Consulente anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 16 – PENALI
In caso di mancato o inesatto adempimento, da parte del Consulente, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del Consulente medesimo:
- per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla CNPADC o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini tutti stabiliti nel presente Contratto, la CNPADC applicherà una penale pari allo 0,5 per mille, dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Consulente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei suoi allegati e da quanto indicato dal Consulente in Offerta Tecnica; in tali casi la CNPADC applicherà al Consulente le predette penali sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC al Consulente; a fronte delle menzionate contestazioni, il Consulente dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Consulente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
LA CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Consulente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Consulente, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Consulente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La CNPADC potrà applicare al Consulente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; il Consulente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause, nonché in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
ART. 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di _______________, nominato dal Consulente quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la CNPADC stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a rispettare le Legge Privacy (come di seguito definita), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agiranno in piena conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile (“Legge Privacy”). La Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del Contratto.
Ciascuna Parte, in relazione all’obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata debitamente informata ai sensi dell’art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita dall’altra Parte in forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il Contratto e adempiere a ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Contratto; e (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli articoli 15-21 GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.
Considerato quanto sopra, ciascuna Parte autorizza espressamente l’inserimento dei propri dati nelle banche dati dell’altra Parte, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al Contratto:
- Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte;
- Gestione del contenzioso;
- Finalità di statistiche;
- Servizi di controllo interno.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.
Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del Contratto, le stesse agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.
Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento del Contratto e nell’esecuzione del Contratto rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Consulente prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.
Il Consulente prende atto che la CNPADC potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza che la Legge Privacy prevede.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Consulente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
ART. 20 – SUBAPPALTO
[da inserire se il Consulente non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Considerato che all’atto dell’offerta il Consulente non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Consulente medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[da inserire se il Consulente ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
Il Consulente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
__________________________.
Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Consulente tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.
Il Consulente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Consulente.
ART. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
Il Consulente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Xxxxx azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Consulente solleverà e terrà indenne la Cassa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Cassa.
La Cassa si obbliga ad informare prontamente il Consulente delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, la Cassa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, salvo che il Consulente ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ART. 23 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA CNPADC
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Cassa o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente atto e/o sviluppati o acquisiti dalla Cassa successivamente in relazione alla fornitura dei servizi rimarranno di proprietà della stessa.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Consulente in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Cassa che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Tutta la documentazione creata o predisposta dal Consulente nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Cassa. In caso di inadempimento da parte del Consulente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Cassa avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
ART. 24 – MODIFICHE DELL’INCARICO
Il presente Xxxxxxxxx costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
ART. 25 – CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001
L’Operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CNPADC consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’Operatore economico e la CNPADC .
In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la CNPADC e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Operatore economico, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla CNPADC, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Operatore economico medesimo; a tal fine dichiara e di aver provveduto a scaricare il medesimo dal sito internet della CNPADC al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xx-xxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx-x-000/00.xxxx .
In caso di inadempimento da parte dell’Operatore economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Roma, lì __/__/____.
per il Consulente per la CNPADC
( ) (xxxx. Xxxxxx Xxxxxx)
_____________________________ ___________________________
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., il Consulente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Oggetto), Articolo 4 (Durata e decorrenza), Articolo 5 (Verifiche della qualità del servizio), Articolo 6 (Recesso), Articolo 7 (Corrispettivo e pagamento), Articolo 8 (Fatturazione elettronica e Tracciabilità dei flussi), Articolo 9 (Obblighi del Consulente e Modalità di esecuzione delle attività), Articolo 9 bis (Team di lavoro), Articolo 8 (Sciopero del personale pulizie), Articolo 9 (Responsabilità), Articolo 10 (Riservatezza), Articolo 12 (Divieto di cessione), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 15 (Cauzione definitiva e polizza assicurativa), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 19 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento), Articolo 24 (Modifiche dell’Incarico), Articolo 25 (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001).
Roma, lì __/__/____.
per il Consulente
( )
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