ACCORDO DI SERVIZIO PER L’ ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
ACCORDO DI SERVIZIO PER L’ ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
TRA
L'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, avente sede e domicilio fiscale in Xxxx, 00000, viale Xxxxx n. 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, D.ssa Xxxxxx Xxxxxx (di seguito, l' "Agenzia")
E
, con sede legale in
, Codice Fiscale n. e iscrizione al Registro delle imprese di __ n. __ , Partita Iva _ _ ____ , REA n. _ _ iscritta all'Albo Banche al
n. __________ , Cod. ABI _ _ , in persona del _ ,
Sig./Sig.a (di seguito, il "Prestatore Aderente"), di seguito denominate congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte"
PREMESSO CHE IL PRESENTE ACCORDO OPERA NEL RISPETTO DEL
- decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, (di seguito, il “TUB”);
- decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE ed abroga la direttiva 97/5/CE" che recepisce
nell'ordinamento italiano le norme europee relative alla disciplina dei servizi di pagamento;
- provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 recante "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti·e obblighi delle parti)";
- provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013 recante "Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009";
- decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n.
293 recante "Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali";
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»", (di seguito, il "Codice");
- decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche»”;
- decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- documento “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", e dunque anche dello schema di accordo di servizio con i Prestatori di servizi di pagamento per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Nodo dei pagamenti-SPC, in appendice alle stesse Linee guida;
CONSIDERATO CHE
1. l'articolo 5 del Codice dispone che le Pubbliche Amministrazioni, le società a controllo pubblico ivi indicate e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad «[…] accettare, tramite la piattaforma» messa a disposizione dall’AgID in attuazione dell’articolo 5, comma 2, del CAD, «[…] i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico […]»
2. a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle Pubbliche Amministrazioni, delle società a controllo pubblico indicate all’articolo 2 del Codice e dei gestori di pubblici servizi di:
- avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate;
- fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
3. il Prestatore Aderente svolge l'attività di prestatore di servizi di pagamento;
le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente accordo allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti.
Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Definizioni)
Nell'ambito del presente accordo si intende per:
a) Ente creditore: le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti indicati all' articolo 2 , comma 2 , del codice, nonché i soggetti che in via facoltativa hanno aderito al sistema dei pagamenti attraverso il nodo dei pagamenti- SPC;
b) Linee Guida: il provvedimento "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" unitamente ai relativi allegati emanato dall'Agenzia e inerente le regole e le specifiche attuative per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi;
c) Nodo dei Pagamenti-SPC: la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra gli Enti creditori e i Prestatori Aderenti messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità al disposto dell'articolo 81, comma 2bis, del Codice e al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso Xxxxxx;
d) Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC: i servizi di pagamento in modalità informatica, messi a disposizione degli Enti creditori dal Prestatore Aderente e dagli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al Nodo dei Pagamenti-SPC, conformi al Modello di processo operativo per il funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC, così come descritti nelle Linee Guida;
e) Accordo di servizio: il presente atto che regola, tra le Parti, le procedure legate all'esecuzione in modalità informatica dei servizi di pagamento a favore degli Enti creditori;
f) Prestatore di servizi di pagamento: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito dall'articolo 114sexies del TUB;
g) Prestatore Aderente: il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive il presente accordo obbligandosi - per quanto di propria competenza - a quanto in esso previsto, nonché a quanto meglio specificato nelle Linee Guida al fine di fornire agli Utenti privati i servizi di pagamento oggetto della presente accordo;
h) Intermediario tecnologico: il soggetto che, nella sua qualità di operatore per l'intermediazione tecnologica, offre ai Prestatori Aderenti un servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti-SPC, nel pieno rispetto delle Linee Guida e degli standard tecnici in esse definiti;
i) Catalogo Dati Informativi: file XML predisposto dal Prestatore Aderente e contenente l’elenco dei servizi di pagamento che il Prestatore Aderente intende attivare e, per ogni servizio, ne indica lo specifico canale, i relativi dettagli tecnici, il costo massimo applicabile e le altre informazione relative ai servizi di pagamento stessi da attivare;
j) Prestatore Convenzionato: il prestatore di servizi di pagamento che usufruisce del servizio tecnologico erogato dall’Intermediario tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC e che, nel pieno rispetto delle Linee Guida e degli standard tecnici in esse definiti, fornisce agli Utenti privati i servizi di pagamento;
k) PEC: posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
l) Referente Prestatore Aderente: la persona nominata dal Prestatore Aderente quale referente del presente accordo nei confronti dell'Agenzia
m) Referente Agenzia: la persona nominata dall'Agenzia quale Referente del presente accordo nei confronti del Prestatore Aderente e degli Enti creditori;
n) Utente privato: cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento messi a disposizione dal Prestatore Aderente e/o dai Prestatori convenzionati per effettuare un’operazione di pagamento a favore di un Ente creditore.
Articolo 2
(Premesse, Considerato e Allegati)
Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti, nonché i provvedimenti emanati dall'Agenzia, in quanto ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, così come formano parte integrante e sostanziale dello stesso le Linee Guida e i relativi allegati, e precisamente:
Allegato A - "Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione";
Allegato B - "Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC".
Il Prestatore Aderente, rispetto al contenuto dei suddetti documenti, eroga direttamente per la propria clientela i servizi di pagamento.
Articolo 3
(Oggetto dell'Accordo di servizio)
Oggetto del presente accordo è l'adesione del Prestatore Aderente al Nodo dei Pagamenti-SPC, ossia all'infrastruttura tecnologica che abilita all'esecuzione di pagamenti elettronici in favore degli Enti creditori per consentire all'Utente privato il pagamento di somme a vario titolo dovute agli Enti creditori, attraverso i servizi di pagamento erogati direttamente dal Prestatore Aderente e/o dai Prestatori convenzionati.
Le attività di cui si fa carico il Prestatore aderente sono, nella sua qualità di Prestatore di servizi di pagamento, quelle inerenti all'erogazione dei servizi di pagamento e, nella sua qualità di Intermediario tecnologico, quelle inerenti alla funzione di operatore per intermediazione tecnologica.
Pertanto, resta esclusa ogni responsabilità dell’Intermediario tecnologico in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati, ad eccezione dei flussi inerenti i servizi di pagamento erogati direttamente dal Prestatore aderente nella sua ulteriore qualità di Prestatore di servizi di pagamento.
Le procedure di pagamento cui al comma 1 saranno rese disponibili agli Utenti privati per tutto il periodo di efficacia del presente accordo.
Articolo 4
(Obblighi del Prestatore Aderente)
Il Prestatore Aderente, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di avere preso visione delle Linee Guida, ivi inclusi i relativi allegati.
Conseguentemente, il Prestatore Aderente, con la sottoscrizione del presente accordo, manifesta la sua integrale e incondizionata accettazione di quanto stabilito nelle Linee Guida già richiamate che formano parte integrante del presente accordo impegnandosi, sin da ora, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute, inclusa la Sezione IV dell'Allegato B "Ruoli e responsabilità degli aderenti", nonché ad adempiere ai relativi impegni e, più in generale, ad operare per gestire al meglio le attività oggetto del presente accordo.
Per l'esecuzione di pagamenti elettronici in favore degli Enti creditori, il Prestatore Aderente, anche per il tramite del suo eventuale Intermediario tecnologico di cui all'Articolo 6, deve:
1. sviluppare le componenti applicative per la fruizione del Servizio e dei relativi Servizi aggiuntivi erogati dal Nodo dei pagamenti-SPC, in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida;
2. predisporre i necessari collegamenti tecnici, le configurazioni e gli apparati atti a garantire l'accesso al Servizio erogato dal Nodo dei Pagamenti-SPC;
3. sottoporsi agli specifici test (connettività, funzionali e di integrazione) che verranno richiesti dall'Agenzia al fine di valutare l'idoneità dell'interfacciamento realizzato con i Servizi applicativi di base e con quelli opzionali prescelti erogati dal Nodo dei Pagamenti- SPC, pena l'impossibilità di procedere all'attivazione dei servizi;
4. comunicare all'Agenzia, entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente accordo e con le modalità di cui all'Articolo 10, la pianificazione dei lavori per l'attivazione;
5. comunicare all'Agenzia, con le modalità di cui all'Articolo 10, ogni eventuale modifica e/o aggiornamento dello stato di avanzamento della pianificazione dei lavori per l'attivazione;
6. comunicare all'Agenzia, con le modalità di cui all'Articolo 10 e nel Catalogo Dati Informativi, quali processi (modelli) di pagamento e quali servizi di pagamento dell'Allegato B alle Linee Guida intende attivare e mettere a disposizione degli Enti creditori, nonché le informazioni relative alla disponibilità dei servizi stessi;
7. comunicare all'Agenzia, con le modalità di cui all'Articolo 10, quali servizi opzionali di cui all'Allegato B alle Linee Guida, intende utilizzare.
Inoltre, il Prestatore Aderente si impegna, sin da ora, a promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazioni e sensibilizzazione, l'adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC da parte dei prestatori di servizi di pagamento facenti capo, se del caso, al suo gruppo societario.
Articolo 5 (Obblighi delle Parti)
Le Parti si impegnano ad avviare i test di connettività di cui all'Articolo 4, punto 3) che precede entro 120 (centoventi) giorni di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Gli oneri per l'attivazione del servizio sono a carico delle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza.
Le Parti si danno atto che, nell'ambito delle attività previste dall'Articolo 3, la definizione dei servizi da erogare avviene nel pieno rispetto delle dinamiche competitive tra le imprese del settore dei pagamenti.
(Esternalizzazione delle attività di interconnessione)
In conformità con quanto previsto nelle Linee Guida, il Prestatore Aderente può avvalersi di soggetti terzi (Intermediari Tecnologici) per gestire l'attività di interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC, dandone preventiva e tempestiva informazione all'Agenzia con le modalità di cui all'Articolo 10.
In particolare, in coerenza con la delega di cui all’articolo 10 del presente accordo, il Prestatore Aderente per ogni singolo servizio di pagamento indicato nel Catalogo Dati Informativi, può esercitare la facoltà di cui al comma che precede, inserendo il codice fiscale del soggetto Intermediario Tecnologico nel campo identificativo Intermediario del relativo servizio di pagamento.
L'affidamento dell'esercizio di tali funzioni a soggetti terzi non deve degradare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dal Prestatore Aderente, né impedire all'Agenzia le attività di controllo e monitoraggio dei servizi di pagamento erogati dal Prestatore Aderente.
Il Prestatore Aderente si assume ogni responsabilità in merito alla sicurezza e al funzionamento delle attività di interconnessione affidate a terzi, rimanendo comunque responsabile di ritardi, malfunzionamenti e interruzioni del servizio, ancorché imputabili ai terzi intermediari.
In coerenza con la delega di cui all’articolo 10 del presente accordo, il Prestatore Aderente delega il proprio Referente ad inviare, modificare e/o aggiornare nel tempo il Catalogo Dati Informativi, anche al fine di esercitare la facoltà di avvalersi di Intermediari Tecnologici.
Il Catalogo Dati Informativi deve essere inviato via PEC dal Referente Prestatore Aderente, sia all’Agenzia che alla casella di posta elettronica XxxxxxxxxxXxxxXxx@xxx.xx o ad altra casella di posta elettronica indicata dal Referente Agenzia al Referente Prestatore Aderente, affinché, previa esecuzione dei debiti controlli da parte dell’Agenzia, quest’ultima lo possa rendere operativo sul Nodo dei Pagamenti-SPC.
(Integrazione automatica dell'accordo e diritto di recesso unilaterale) Laddove, in pendenza dell'efficacia del presente accordo, le Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale dovessero essere modificate e/o integrate, le nuove disposizioni come modificate e/o integrate contenute nelle stesse Linee Guida risulteranno inserite nel presente accordo quale parte integrante dello stesso, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte in esso dalle Parti, senza alcun ulteriore consenso tra le Parti.
In caso di modifica e/o integrazione delle Linee Guida, al fine di consentire al Prestatore Aderente i necessari adeguamenti tecnici e operativi, l'inserimento delle nuove disposizioni nel presente accordo sarà efficace dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui le modifiche e/o integrazioni saranno rese note.
Anche in considerazione di quanto concordato ai commi che precedono, ad entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, con preavviso di 90 (novanta) giorni di calendario, senza che per il solo esercizio del diritto di recesso possa essere preteso dall'altra Parte alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
Articolo 8 (Trasparenza)
Considerato che nello svolgimento dei Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC il Prestatore Aderente opera in qualità di prestatore di servizi di pagamento dell'utente privato, il Prestatore Aderente ha facoltà di stabilire liberamente i costi da applicare a carico dell'Utente privato per il servizio di pagamento prestatogli; tali costi possono essere diversi a seconda delle caratteristiche del servizio offerto e/o della modalità scelta dall'Utente privato fra quelle messegli a disposizione dal Prestatore aderente per usufruire del servizio stesso.
L'Agenzia prende atto di quanto sopra indicato e, avendo sentito anche la Banca d'Italia, ritiene la previsione di cui al comma precedente coerente con la normativa applicabile in materia e, in particolare, conforme alle previsioni richiamate nelle premesse e nei considerato del presente accordo.
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Prestatore Aderente garantisce, sin da ora, che renderà noto all'Utente privato, prima dell'effettuazione dell'operazione di pagamento, il costo che quest'ultimo dovrà sostenere per effettuare l'operazione stessa.
Al fine di rendere disponibile l'informativa relativa al costo per l'Utente privato dell'operazione di pagamento anche agli Enti creditori, il Prestatore Aderente si impegna a comunicare all'Agenzia l'informazione di cui al comma che precede, con le modalità indicate nelle Linee Guida.
In merito, si ricorda che, in virtù di quanto stabilito dall'Agenzia nelle Linee Guida, l'Ente creditore deve garantire una parità di trattamento della presentazione all'Utente privato delle informazioni inerenti i servizi di pagamento erogati dai diversi Prestatori Aderenti, al fine di consentire una piena concorrenza tra di essi.
Articolo 9 (Implementazioni tecnologiche e procedurali)
Le implementazioni tecniche necessarie a mantenere l'impianto tecnologico di cui alle Linee Guida conforme alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia e il Referente Prestatore Aderente.
Ai fini di cui sopra, il Referente Agenzia comunicherà a mezzo PEC al Referente Prestatore Aderente, al verificarsi delle condizioni sopra descritte, le implementazioni tecnologiche che si rendessero necessarie per concordare le attività a carico di ciascuna parte e la pianificazione dei relativi lavori.
Resta in ogni caso inteso che laddove il Prestatore Aderente, al ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede, dovesse informare a mezzo PEC l'Agenzia della sua intenzione di non procedere alle implementazioni sopra descritte, tale comunicazione equivarrà a recesso immediato del presente accordo da parte del Prestatore Aderente.
In subordine a quanto indicato al primo comma e pena la risoluzione del presente accordo, il Prestatore Aderente ha l'obbligo di adeguare le proprie procedure per l'interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC secondo la tempistica per la loro efficacia e dunque entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello in cui le modifiche e/o integrazioni sono rese note al Prestatore Aderente.
Articolo 10 (Comunicazioni tra le Parti)
Le comunicazioni tra le Parti verranno eseguite in forma scritta esclusivamente tramite PEC ai seguenti indirizzi:
PEC Agenzia per l’Italia Digitale: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
PEC Prestatore Aderente:
Il Prestatore Aderente nomina quale proprio “Referente” per l’attuazione del presente accordo il soggetto sotto specificato, unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:
Cognome: Nome:
Codice Fiscale: Società: Qualifica/Posizione: Indirizzo postale Ufficio: Posta Elettronica:
Telefono Ufficio:
Telefono Mobile:
Il Prestatore Aderente delega il Referente ad eseguire ogni comunicazione all'Agenzia tramite sistemi di PEC, inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all'attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che dovessero intervenire, anche con riferimento alla modifica e/o aggiornamento del Catalogo Dati Informativi.
Il Prestatore Aderente delega altresì il Referente a ricevere ogni comunicazione proveniente dall'Agenzia, anche nel caso in cui esse comportino la pronta attuazione delle indicazioni ivi contenute.
Articolo 11 (Trattamento dei dati)
I dati personali di cui al presente contratto sono trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo e saranno trattati dalle Parti, in qualità di titolare (per i cui dati si rinvia a quanto in epigrafe), ciascuna per la parte di propria competenza ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice), nonché dal D.lgs. n. 101/2018 per l’adeguamento della normativa in materia di privacy.
Le parti riconoscono e garantiscono reciprocamente che tutte le operazioni di trattamento dati effettuate in esecuzione del presente accordo saranno eseguite in conformità alla normativa richiamata al comma che precede e per le sole finalità ivi previste.
Contatti del Responsabile della Protezione dei Dati c/o l’Agenzia:
• indirizzo: xxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxx
• e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
• Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
Contatti del responsabile della protezione dei dati c/o il Prestatore aderente:
• indirizzo: _ _
• e-mail:
• Pec: _
Ad entrambe le Parti è riconosciuto, tra gli altri, il diritto di acceso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità e reclamo, come indicato all’art. 13 del GDPR.
Articolo 12
(Legge Applicabile e foro competente)
Le norme applicabili al presente accordo sono quelle previste nell'ordinamento italiano.
Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente accordo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.
Articolo 13 (Clausola fiscale)
Il presente Accordo è soggetto ad imposta di registro ai sensi del d.p.r. n. 131/86 solo in caso d'uso e ad imposta di bollo, a carico del Prestatore Aderente, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa Parte I allegata al d.p.r. 642/72.
Articolo 14
(Responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs 231/01)
Il Prestatore Aderente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001 in osservanza del quale ha adottato il Modello/Codice Etico di organizzazione gestione e controllo. Il suddetto decreto legislativo non si applica all'Agenzia, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto stesso.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
per il Prestatore Aderente
per l'Agenzia per l'Italia Digitale
A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente accordo, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 12 dichiarano di approvarli, reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.
per il Prestatore Aderente
per l'Agenzia per l'Italia Digitale