SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO IN MATERIA DI QUALITÀ, AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO IN MATERIA DI QUALITÀ, AMBIENTE E SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
SOMMARIO
Art. 1 Presentazione ASET: attività - certificazioni - sistema di gestione integrato 3
Art. 2 Descrizione servizi richiesti 5
Art. 2.1 Consulenza tecnico-specialistica in ambito qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al vigente SGI aziendale 5
Art. 2.2.1 Consulenza tecnico-specialistica in materia ambientale (conformità al T.U. dell’ambiente D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) 6
Art. 2.2.2 Consulenza tecnico-specialistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (conformità al T.U. della sicurezza D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.) in supporto al servizio di prevenzione e protezione 7
Art. 2.3.1 Attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 10
Art. 2.3.2 Attività di formazione e informazione in materia di ambiente 12
Art. 2.4 Consulenza tecnico-specialistica per l’adeguamento del vigente SGI aziendale alle future versioni delle norma ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 13
Art. 3 Modalità di espletamento del servizio di consulenza 15
Art. 4 Tempistiche e penalità 16
Art. 5 Durata dell’affidamento 18
Art. 6 Importo dell’affidamento 18
Art. 7 Modalità d’aggiudicazione 18
Art. 8 Modalità di fatturazione e pagamenti 23
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari 23
Art. 11 Risoluzione del contratto 24
Art. 1 Presentazione ASET: attività - certificazioni - sistema di gestione integrato
ASET S.p.A. (di seguito ASET) gestisce, all’interno del territorio dei n. 18 Comuni Soci da cui ha ricevuto l'affidamento, i seguenti servizi:
✓ servizi di Igiene Ambientale (in maniera differenziata, per tutti i Comuni che le hanno conferito mandato);
✓ produzione e distribuzione di acqua potabile (per i Comuni che le hanno conferito mandato) e gestione dei relativi impianti di potabilizzazione;
✓ gestione della rete fognaria e degli impianti di depurazione (per i Comuni che le hanno conferito mandato);
✓ servizio di illuminazione pubblica (solo per il Comune di Fano);
✓ servizi commerciali relativi alle attività di vendita e distribuzione gas;
✓ servizio laboratorio chimico microbiologico conto terzi.
ASET ha sviluppato e mantiene costantemente aggiornato un Sistema di Gestione Integrato (di seguito SGI) per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul lavoro (di seguito QSA) per le seguenti attività: “Progettazione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, raccolta differenziata, servizi di igiene ambientale. Gestione discarica per rifiuti non pericolosi. Attività di front e back office relativi ai servizi gas, igiene ambientale e ciclo idrico integrato. Progettazione ed erogazione di servizi di acquedotto, depurazione, fognature e pubblica illuminazione. Gestione attività laboratorio analisi”.
Il Sistema di Gestione per la Qualità di ASET è stato realizzato conformemente a tutti i requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008 ed è certificato dall’Ente internazionale RINA Services SpA (Certificato n. 26005/12/S) con accreditamento ACCREDIA.
Il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro di ASET S.p.A. è stato realizzato in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 ed è certificato dall’Ente internazionale RINA Services SpA (Certificato OHS-529) con accreditamento ACCREDIA, e alle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il Sistema di Gestione per l’Ambiente di ASET S.p.A. è stato realizzato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 ed è certificato dall’Ente internazionale RINA Services SpA (Certificato EMS- 5799/S) con accreditamento ACCREDIA.
ASET S.p.A. ha strutturato, documentato, attuato e tiene aggiornato il proprio Sistema di Gestione Integrato QSA con l'obiettivo di garantire la pianificazione, la realizzazione, il monitoraggio ed il miglioramento dei principali processi, in modo che i servizi erogati soddisfino le esigenze del “sistema clienti” e siano svolti dal personale aziendale nel rispetto delle norme cogenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia Ambientale, rispondendo ai requisiti delle normative vigenti. In particolare, ASET S.p.A. ha individuato i processi necessari al Sistema di Gestione QSA, ha definito i criteri ed i metodi per assicurare il loro efficace funzionamento e controllo, e, coerentemente a quanto richiesto dalle normative di riferimento, ha stabilito ed attuato opportune modalità di controllo (es.
attraverso precise clausole contrattuali o attraverso accordi con i fornitori) anche per i processi affidati all’esterno.
Inoltre l’Azienda ha definito specifiche modalità per identificare i propri servizi e le attrezzature utilizzate per erogarli. Sulla base di tali identificazioni e dei documenti di controllo dell'attività di erogazione, si è in grado di assicurare la perfetta rintracciabilità dei servizi e degli operatori che li hanno eseguiti nonché l'identificazione e la rintracciabilità di tutte le attrezzature posizionate sul territorio servito e di tutti gli impianti gestiti nonché dei materiali stoccati all'interno dei magazzini.
Sono state definite anche le modalità di gestione delle risorse umane, strutturali ed infrastrutturali, ed è previsto che vengano sviluppate periodicamente le opportune valutazioni (in termini di qualità delle risorse disponibili, fabbisogni, ecc..) nell'ambito delle attività di riesame del Sistema di Gestione Integrato da parte delle singole Direzioni, oppure attraverso valutazioni specifiche (straordinarie), effettuate qualora ne emerga la necessità.
I requisiti della soddisfazione dei clienti e quelli relativi sia all’Ambiente che alla Salute e Sicurezza sul lavoro vengono quindi analizzati nell’ambito dei Riesami del SGI da parte della Direzione ed in quella sede vengono inoltre stabiliti gli obiettivi (per quanto possibile sulla base di indicatori misurabili ed oggettivi) che vengono documentati nelle registrazioni relative al Riesame stesso.
Per quanto concerne i servizi erogati all’interno dell'area SERVIZI AMBIENTALI, essi sono:
✓ raccolta rifiuti solidi urbani;
✓ raccolta differenziata;
✓ spazzamento manuale e meccanizzato aree pubbliche;
✓ raccolta rifiuti ingombranti;
✓ servizi complementari ed occasionali;
✓ gestione discarica.
Per quanto concerne i servizi erogati dal LABORATORIO AZIENDALE, essi sono:
✓ gestione analisi interne;
✓ gestione analisi in conto terzi.
Per quanto concerne i servizi erogati all’interno dell’UFFICIO COMMERCIALE, essi sono:
✓ stipula e gestione contratti;
✓ fatturazione e riscossione;
✓ gestione reclami;
✓ gestione contenziosi.
Per quanto concerne i servizi erogati all’interno del settore CICLO IDRICO INTEGRATO, essi sono:
✓ produzione e distribuzione acqua potabile;
✓ gestione allacci alle reti idriche;
✓ gestione reti fognarie;
✓ gestione allacci alle reti fognarie;
✓ gestione depuratori;
✓ installazione e rimozione contatori acquedotto;
✓ gestione manutenzioni programmate e non programmate reti ed impianti.
Per quanto riguarda i servizi erogati all’interno del settore PUBBLICA ILLUMINAZIONE, essi sono:
✓ gestione reti ed impianti pubblica illuminazione.
Per tutte le informazioni dettagliate in merito all’Azienda si rimanda al sito internet aziendale: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Art. 2 Descrizione servizi richiesti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza tecnico-specialistica e supporto al vigente Sistema di Gestione Integrato (SGI) aziendale, come di seguito specificato:
1) consulenza tecnico-specialistica in ambito qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al vigente SGI aziendale;
2) consulenza tecnico-specialistica in materia ambientale (conformità al T.U. ambientale D.L.vo 152/2006 e s.m.i.) e in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (conformità al T.U. sicurezza D.L.vo 81/2008 e s.m.i.) in supporto al Servizio Prevenzione e Protezione;
3) attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di ambiente;
4) consulenza tecnico-specialistica per l’adeguamento del vigente SGI aziendale alle nuove versioni delle norme ISO 9001, ISO 14001 e XX XXXXX 00000.
Art. 2.1 Consulenza tecnico-specialistica in ambito qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al vigente SGI aziendale
1. Il Consulente dovrà fornire idonea attività di consulenza per effettuare, entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dell’affidamento, la mappatura completa dei processi amministrativi aziendali e la conseguente redazione delle necessarie procedure/istruzioni operative/documenti di registrazione da integrare nel vigente SGI. Tale attività verrà espletata solo nel primo anno di consulenza.
2. Il Consulente dovrà fornire la necessaria assistenza per garantire una visione unitaria del sistema aziendale, al fine di valorizzare l’intera organizzazione attraverso una migliore visibilità degli obiettivi comuni, l’unicità di gestione e un unico riferimento per la documentazione e per la gestione dei dati, l’ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi ed una migliore integrazione delle competenze.
3. Il Consulente dovrà fornire la necessaria consulenza per il calcolo indicatori e per la redazione dei Riesami del SGI con cadenza semestrale, assicurando una visione integrata degli obiettivi, condizione indispensabile per attuare un sistema di gestione integrato di buon livello, nonché la conoscenza condivisa degli obiettivi da parte di tutto il Management aziendale.
4. Il Consulente dovrà garantire la sua presenza durante le verifiche ispettive periodiche (VIP) o di ricertificazione effettuate dall’Ente di Certificazione in azienda.
5. Il Consulente dovrà garantire una presenza di almeno 1 giorno/uomo (8 ore) ogni due mesi in azienda per organizzare e gestire le attività di cui ai punti 2) e 3), previo accordo con il RSGI (Responsabile Sistema di Gestione Integrato) QSA (Qualità, Sicurezza e Ambiente).
Per quanto attiene invece alle attività di cui ai punti 1) e 4), che richiederanno ovviamente una presenza del Consulente più assidua in azienda in tempi prestabiliti, le giornate aggiuntive rispetto all’impegno sopraindicato, necessarie per realizzarle, sono da pianificare direttamente con il RSGI ad inizio appalto.
Art. 2.2.1 Consulenza tecnico-specialistica in materia ambientale (conformità al T.U. dell’ambiente D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)
1. Il Consulente dovrà garantire l’aggiornamento continuo della normativa ambientale a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale applicabile ai vari settori/attività aziendali e la relativa assistenza specialistica professionale per l’esecuzione delle attività necessarie alla messa a norma in riferimento alla nuova normativa e al conseguente aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato vigente nel rispetto dei tempi prestabiliti a livello normativo.
2. Il Consulente dovrà fornire il necessario supporto tecnico-specialistico per far fronte a specifiche richieste di modifiche, adeguamenti e/o aggiornamenti normativi del vigente SGI al fine di garantire il rispetto delle nuove disposizioni legislative in materia ambientale.
3. Il Consulente dovrà fornire la consulenza necessaria per assicurare la corretta individuazione degli aspetti ambientali dell’attività svolta dall’organizzazione, valutarne la significatività in base ad una metodologia omogenea, aggiornare periodicamente il "Registro degli aspetti ambientali" e considerare quelli individuati come significativi nella definizione della politica e dei programmi ambientali.
4. Il Consulente dovrà fornire idonea attività di supporto per la corretta gestione delle NC riscontrate nell’ambito del Sistema di Gestione integrato per la parte relativa all’ambiente: su materiali, prodotti e servizi, sugli impianti utilizzati nel processo produttivo, sui processi produttivi, a seguito di verifiche interne e/o esterne e di reclami delle parti interessate esterne.
5. Il Consulente dovrà fornire il necessario supporto tecnico-specialistico per garantire l’attuazione delle corrette modalità di gestione completa dei rifiuti prodotti all’interno dell’azienda.
6. Il Consulente dovrà provvedere ogni anno (nel mese di dicembre) ad effettuare il riesame dell’Analisi ambientale vigente, con relativo aggiornamento alla realtà aziendale.
7. Il Consulente dovrà effettuare ogni anno (nel mese di marzo) la verifica della conformità legislativa in ambito ambientale, redigendo e firmando apposito rapporto scritto, al fine di verificare lo stato di conformità dell’azienda agli adempimenti ambientali di legge.
8. Il Consulente dovrà fornire la necessaria assistenza per l’esecuzione di pratiche ambientali e per la redazione di documentazioni ambientali che si dovessero rendere indispensabili in azienda nel corso del triennio di attività consulenziale.
9. Il Consulente dovrà garantire una presenza di almeno 1 giorno/uomo (8 ore) ogni due mesi in azienda per organizzare e gestire le attività sopraesposte (non cumulabili con le giornate di consulenza di cui all’art. 2.1), previo accordo con il RSGI QSA.
00.Xx Consulente dovrà garantire, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, la risposta a quesiti tecnici che dovessero essere sottoposti al Responsabile Tecnico del Consulente (tramite email) dal Direttore dell’esecuzione e attinenti questioni relative a tematiche ambientali.
Art. 2.2.2 Consulenza tecnico-specialistica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (conformità al T.U. della sicurezza D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i.) in supporto al servizio di prevenzione e protezione
1. Il Consulente dovrà farsi promotore nei confronti di ASET di ogni azione, attività, iniziativa, procedura, ecc. tese a regolarizzare la posizione di ASET nella materia in oggetto con lo scopo primario di garantire al massimo la tutela e la salute dei lavoratori e di soddisfare e rispettare tutti gli adempimenti, gli obblighi ed i doveri da parte del Datore di Lavoro e degli altri soggetti aziendali e tutelare le loro responsabilità personali (dirigenti, responsabili di servizio, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti e responsabile al servizio di prevenzione e protezione, addetti alle squadre di emergenza, lotta al fuoco, primo soccorso, ecc.), nonché ogni altra azione, attività, iniziativa, procedura, ecc. per il costante e continuo miglioramento delle condizioni di lavoro, nell’ottica dell’eliminazione o, quanto meno, della effettiva e considerevole riduzione dei rischi in ambito lavorativo.
In particolare il Consulente dovrà prontamente ed efficacemente informare l’azienda di ogni novità normativa (es. leggi e adempimenti applicabili in ambito salute e sicurezza sul lavoro), tecnica, di buona prassi, da linee guida ecc., indicando le relative azioni, procedure, atti, ecc. da intraprendere al fine di adempiere nel rispetto delle disposizioni superiori e verificare inoltre l’esatto e puntuale adempimento di quanto indicato e proposto, ivi incluso anche il supporto consulenziale per il conseguente aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato vigente.
2. Il Consulente dovrà garantire la revisione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale con la seguente tempistica:
- 30 giorni per le casistiche previste dall’art.29 comma 3) del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., che saranno prontamente comunicate dall’Azienda tramite opportuno documento (DRSIC01);
- semestrale se necessario o comunque su richiesta dell’azienda in relazione ad eventuali variazioni che non rientrano nelle casistiche di cui sopra.
Il DVR dovrà essere redatto in collaborazione con il Datore di lavoro, gli addetti ed il Responsabile del SPP interno, i RLS, il Medico Competente, i dirigenti, i responsabili dei servizi aziendali, i preposti, i lavoratori, gli addetti alle squadre di emergenza, lotta al fuoco, primo soccorso, ecc.
Il documento dovrà essere prodotto in originale cartaceo, più una copia cartacea non rilegata e in formato digitale editabile (Microsoft Office o compatibile).
Il Consulente dovrà fornire la necessaria consulenza per le attività ed il supporto tecnico, organizzativo, amministrativo, procedurale, documentale, ecc. ad ASET, nonché per la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
Le valutazioni dovranno riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo del 08.10.2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) revisionato - nel rispetto delle vigenti normative - a conclusione della valutazione, dovrà avere “data certa” nelle forme di legge e contenere:
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi;
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del documento dovrà altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute in tutti i titoli del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i..
3. Il Consulente dovrà garantire visite periodiche (ogni 12 mesi) dei luoghi di lavoro elencati nell’allegata scheda tecnica (in ogni sito aziendale: servizi, Unità Operative, impianti, uffici, magazzini, cantieri, postazioni di lavoro fisse e mobili, ecc.) per la verifica di ambienti, impianti, materiali e prodotti utilizzati, attrezzature, apparecchiature, attività lavorative, procedure operative, dispositivi di sicurezza individuali e collettivi, segnaletica, esposizione ad agenti fisici/chimici/ biologici, esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, protezione da atmosfere esplosive, protezione da amianto, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ionizzanti, lavori in quota ecc., al fine dell’accertamento della conformità alle vigenti normative in materia di prevenzione, protezione, sicurezza sul lavoro, tutela e salute dei lavoratori, igiene e salubrità degli ambienti/strumenti di lavoro e simili, compreso il rilevamento dello stato di fatto, l’individuazione di eventuali anomalie e/o difformità o situazioni migliorabili, proposte di adeguamento, regolarizzazione, perfeziona- mento ed ottimizzazione (eventuali), con relativi riferimenti normativi, norme tecniche, di buona prassi, linee guida, ecc., mediante atti documentali e procedure standardizzate.
4. Il Consulente dovrà effettuare ogni anno (nel mese di dicembre) la verifica della conformità legislativa in ambito salute e sicurezza sul lavoro, redigendo e firmando apposito rapporto scritto, al fine di verificare lo stato di conformità dell’azienda agli adempimenti SSL di legge.
5. Il Consulente dovrà rendersi disponibile ad effettuare eventuali necessarie visite periodiche dei
luoghi di lavoro in affiancamento al Medico Competente [art. 25, co. 1, lett. l) D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.] al quale compete specificatamente tale attività.
6. Il Consulente dovrà garantire la necessaria collaborazione con il Medico Competente (di seguito MC) (monitoraggio situazione sanitaria, visite, limitazioni, tenuta registri specifici, consulenze specifiche, ecc.), con esclusione delle attività di competenza specifica dello stesso MC.
7. Il Consulente dovrà garantire la stesura di memorie riservate per l’Azienda delle necessità e priorità riferite alle situazioni riscontrate.
8. Il Consulente dovrà garantire la revisione (perfezionamento/ottimizzazione) o nuova elaborazione delle procedure di lavoro/istruzioni operative/documenti di registrazione acquisite/da acquisire nel vigente SGI in funzione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
9. Il Consulente dovrà garantire l’aggiornamento delle procedure e dei piani di emergenza, anche in funzione di eventuali variazioni planimetriche dei locali dell'Azienda o di variazioni di qualsiasi altro genere, ecc..
10. Il Consulente dovrà garantire la necessaria assistenza in relazione al controllo ed eventuale revisione delle procedure connesse agli obblighi della prevenzione incendi (C.P.I., ecc. .), con l’esclusione delle procedure specifiche relative alla richiesta/rinnovo (domanda, relazione tecnica, progetto, ecc.) del C.P.I.
11. Il Consulente dovrà garantire la necessaria assistenza in relazione al controllo ed eventuale revisione delle procedure connesse alla disciplina ed alle pratiche operative relative alla protezione dall’amianto, comprese le procedure previste dal Tit. IX, Capo III del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.).
12. Il Consulente dovrà garantire la necessaria assistenza in relazione al controllo ed eventuale revisione delle procedure connesse alla disciplina ed alle pratiche operative relative alla protezione da agenti cancerogeni o mutageni, comprese le procedure previste dal Tit. IX, Capo II del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i.).
13. Il Consulente dovrà garantire la necessaria assistenza in relazione al controllo ed eventuale revisione delle procedure connesse alla disciplina dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture per tutto ciò che concerne le materie collegate alla sicurezza sul lavoro.
14. Il Consulente dovrà garantire la necessaria assistenza in relazione al controllo ed eventuale revisione delle procedure relative agli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno dell’azienda (ex art. 26, D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); in particolare dovrà essere fornita adeguata consulenza ed assistenza relativamente alla elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed alla determinazione dei costi sulla sicurezza del lavoro degli specifici appalti. Sarà incluso nel presente affidamento anche la redazione completa di un pacchetto di n. 10 DUVRI nel periodo di durata del presente affidamento.
15. Il Consulente dovrà garantire la partecipazione alla riunione periodica di sicurezza di cui all’art. 35 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.
16. Il Consulente dovrà garantire la partecipazione, supporto e consulenza generale in occasione di eventuali verifiche/ispezioni degli organi istituzionali di controllo e vigilanza.
17. Il Consulente dovrà garantire ogni altra attività, azione, consulenza, assistenza, supporto ecc. sugli adempimenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza sul lavoro, tutela e salute dei lavoratori, salubrità e igiene degli ambienti/strumenti di lavoro e simili, gestione delle emergenze, evacuazione, prevenzione incendi, primo soccorso, sorveglianza sanitaria (con l’esclusione delle competenze specifiche del Medico Competente non comprese nel presente capitolato speciale), protezione da agenti cancerogeni o mutageni (con l’esclusione delle competenze specifiche del Medico Competente non comprese nel presente capitolato speciale), detenzione ed uso di sostanze pericolose, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati nelle attività lavorative, valutazione eliminazione/riduzione del rischio, movimentazione manuale dei carichi, rischio rumore, rischio elettrico, valutazione stress da lavoro-correlato, videoterminali, dispositivi protezione individuali e collettivi, ambienti e luoghi di lavoro, attrezzature di lavoro, segnaletica, rischio agenti fisici /chimici
/ biologici, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima, misure igieniche, uso veicoli da lavoro, ergonomia ambienti/attrezzature di lavoro (comprese le misurazioni strumentali se previste (es. per rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici ecc.), organizzazione del lavoro in funzione della sicurezza, della tutela e della salute dei lavoratori, manutenzione ambienti / attrezzature / macchine / impianti / dispositivi di sicurezza, informazione / formazione /istruzione lavoratori dipendenti, sicurezza sui cantieri, normative macchine, ecc. );
18. Il Consulente dovrà inoltre fornire ad ASET, oltre al personale necessario ad assolvere agli obblighi del presente contratto, ogni assistenza e consulenza al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al relativo Responsabile (di seguito RSPP) mediante l’azione di proprie figure professionali in possesso dei necessari requisiti, in numero, capacità e professionalità adeguate all’espletamento dei compiti di cui all’art. 31 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i., all’incarico di cui al presente contratto ed alle caratteristiche dei servizi aziendali ASET.
19. Il Consulente dovrà garantire ogni attività, procedura, atti, ecc. relativi agli adempimenti di legge che sono tenuti ad attuare tutti i soggetti aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti al servizio di prevenzione e protezione, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti alle squadre di emergenza, alla lotta al fuoco, al primo soccorso, ecc.) nelle materie di cui all’oggetto.
20. Il Consulente dovrà garantire ogni attività volta al rispetto delle leggi vigenti ed anche delle eventuali nuove normative che potranno entrare in vigore nel corso di validità del presente capitolato speciale.
21. Il Consulente dovrà garantire, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi la risposta a quesiti tecnici che dovessero essere sottoposti al Responsabile Tecnico del Consulente (tramite e- mail) dal Direttore dell’esecuzione e attinenti questioni relative a sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Art. 2.3.1 Attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il Consulente dovrà effettuare idonea attività di addestramento, istruzione, formazione e informazione del personale dipendente di ASET (circa 230 persone) con produzione dei relativi atti documentali attestanti tale attività e il superamento positivo della verifica dell’efficacia, compresi i corsi di
formazione specifici - prima formazione e successivi aggiornamenti periodici con frequenza come stabilito dalla normativa vigente - indicati dal D. L.vo n. 81/08 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti in materia, ancorché sopravvenute nel corso di validità dell’affidamento (per: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, addetti e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, addetti alle squadre di emergenza, lotta al fuoco, primo soccorso, addetti impianti elettrici, ecc.), inclusa la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2, del D.L.vo 81/08 e s.m.i e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Ai fini della identificazione dei destinatari delle attività di formazione previsto nel presente capitolato, per personale aziendale ASET si intende, oltre al personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il personale impiegato a tempo determinato, lavoro interinale ecc.
I corsi di formazione specifici dovranno essere tenuti da soggetti professionalmente competenti, in possesso delle necessarie abilitazioni e della qualificazione, ai sensi del Decreto interministeriale del 06/03/2013, della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i), che saranno valutati e autorizzati dal Direttore dell’esecuzione dopo la presa visione dell’elenco dei soggetti formatori e dei relativi curricula vitae.
I corsi dovranno essere organizzati e svolti presso sale/aule appositamente allestite a cura del Consulente, idonee alla formazione del personale aziendale nei pressi della sede legale di ASET.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dovranno essere conformi a quanto previsto dal D. L.vo n. 81/08 e s.m.i. ed alle successive normative di riferimento cui il decreto stesso rimanda.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovranno ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurar loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione dei RLS dovranno rispettare quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale, nell’osservanza dei contenuti minimi prescritti dalla legge.
Al termine di ciascun corso gli attestati di partecipazione rilasciati dovranno recare l’avvenuta verifica dell’efficacia dei corsi svolti, certificata mediante la somministrazione e il superamento con esito positivo di test scritti, prove pratiche, ecc.
L’attività di informazione e formazione, che dovrà essere espletata a cura del Consulente, riguarderà tutto il personale ASET.
Allo stato attuale l’organico aziendale è composto da circa n. 240 dipendenti (di cui 210 a tempo indeterminato) e per quanto attiene al SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) le figure della sicurezza sono così suddivise:
a) n. 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
b) n. 10 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
c) n. 38 Preposti;
d) n. 3 Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
e) n. 73 Addetti al Primo Soccorso;
f) n. 78 Addetti Antincendio;
g) n. 5 Dirigenti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le ore di formazione obbligatorie da erogare, in relazione alle scadenze e alla formazione già sostenuta, sono le seguenti:
a) aggiornamento quinquennale obbligatorio per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): nel triennio di durata del contratto dovranno essere garantite ed effettuate complessiva- mente 48 (quarantotto) ore di formazione specifica;
b) aggiornamento quinquennale obbligatorio per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): nel triennio di durata del contratto dovranno essere effettuate complessivamente 28 (ventotto) ore di formazione specifica;
c) aggiornamento quinquennale obbligatorio per Preposti: nel triennio di durata del contratto dovranno essere effettuate complessivamente 6 (sei) ore di formazione specifica;
d) aggiornamento annuale obbligatorio per Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): nel triennio di durata del contratto dovranno essere effettuate 12 (dodici) ore/anno di formazione specifica;
e) aggiornamento triennale obbligatorio Addetti al Primo Soccorso: nell’anno solare 2016 dovranno essere effettuate 6 ore di formazione specifica obbligatoria (Categoria A) per n. 73 addetti al PS da realizzare in 6 incontri da circa 12 persone a volta (salvo recuperi);
f) aggiornamento per Addetti Antincendio (ASET ha stabilito di farlo ogni 5 anni in assenza di disposizioni di legge): nell’anno solare 2016 dovranno essere effettuate 5 ore di formazione specifica obbligatoria per n. 78 addetti antincendio da realizzare in 6 incontri da circa 13 persone a volta (salvo recuperi);
g) aggiornamento quinquennale obbligatorio per Dirigenti: nell’anno solare 2018 dovranno essere effettuate 6 ore di formazione specifica obbligatoria.
L’organizzazione e l’effettuazione delle ore di formazione e informazione dovranno essere programmate in maniera tale da ottimizzare le risorse aziendali e minimizzare l’impatto con il normale svolgimento delle attività aziendali, e comunque la programmazione dovrà essere concordata con il Direttore dell’esecuzione.
Art. 2.3.2 Attività di formazione e informazione in materia di ambiente
Il Consulente dovrà effettuare idonea attività di addestramento, istruzione, formazione e informazione di tutto il personale dipendente di ASET (circa 230 persone), con produzione dei relativi atti documentali attestanti tale attività e il superamento positivo della verifica dell’efficacia, in merito a:
- tematiche ambientali;
- nuove disposizioni normative in materia ambientale che hanno impatto sull’attività aziendale;
- monitoraggio e prestazioni ambientali;
- tutte le misure necessarie per garantire il miglioramento continuo del SGI in ambito ambientale. Tutte le attività di formazione e informazione sopraccitate dovranno essere concordate e pianificate con il RSGI QSA ad inizio di ogni anno e il Consulente dovrà garantire un impegno di almeno 20 ore/anno per effettuare tali attività (non cumulabili con le giornate di consulenza di cui all’art. 2.2.1).
I corsi di formazione specifici dovranno essere tenuti da soggetti professionalmente competenti e in possesso delle abilitazioni necessarie, che saranno valutati e autorizzati dal Direttore dell’esecuzione, ad inizio dell’affidamento e ad inizio di ogni nuovo anno, dopo la presa visione dell’elenco dei soggetti formatori e dei relativi curricula vitae.
I corsi dovranno essere organizzati e svolti presso sale/aule appositamente allestite a cura del Consulente, idonee alla formazione del personale aziendale nei pressi della sede legale di ASET.
Al termine di ciascun corso gli attestati di partecipazione rilasciati dovranno recare l’avvenuta verifica dell’efficacia dei corsi svolti, certificata mediante la somministrazione e il superamento con esito positivo di test scritti, prove pratiche, ecc.
L’attività di informazione e formazione, che dovrà essere espletata a cura del Consulente, riguarderà tutto il personale ASET.
Art. 2.4 Consulenza tecnico-specialistica per l’adeguamento del vigente SGI aziendale alle nuove versioni delle norme ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.
Il Consulente dovrà garantire un servizio di consulenza tecnico-specialistica per l’adeguamento del vigente Sistema di Gestione Integrato QSA (Qualità-Sicurezza-Ambiente) aziendale alle nuove versioni delle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001, fino alla sua completa ricertificazione, con esito positivo, per ogni schema certificativo da parte di idoneo Organismo di Certificazione accreditato Accredia a scelta del Committente.
Nel particolare il Consulente dovrà fornire il necessario supporto tecnico-specialistico per garantire che tale adeguamento venga effettuato nel modo più efficace ed efficiente possibile, ottimizzando nel particolare i processi e razionalizzando la relativa documentazione, con un approccio basato sulla ISO 31000 (Risk Management), come richiesto nella nuova versione di ciascuna delle norme suddette, per consentire una più facile e veloce integrazione tra sistemi di gestione afferenti a norme diverse. L’adozione di un approccio metodologico basato sulla ISO 31000 riesce infatti a cogliere ciò che di comune c’è tra tutti i diversi sistemi di gestione, ovvero i rischi aziendali. Si consideri che ASET ha adottato e implementato un Modello di organizzazione e gestione redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, da oltre un anno, è istituito ed opera all’interno dell’Azienda un apposito Organismo di Vigilanza.
Pertanto il Consulente dovrà adottare le più accurate metodologie legate al Risk Management al fine di identificare tutti i rischi presenti in Azienda, analizzarli, valutarli e gestirli nel modo più completo e adeguato possibile. Il Consulente dovrà per questo motivo utilizzare la ISO 31000 (Risk Management) con lo strumento del RISK assessment come parte comune per effettuare il necessario adeguamento del vigente SGI alla nuova versione di ciascuna delle tre norme sopraccitate, permettendo un’integrazione ottimale dei vari schemi certificativi adottati e implementati in azienda. Si tenga conto che oggi tutte le norme ISO ed i diversi sistemi di gestione hanno un punto in comune: sono (vedi nuova versione di ISO 9001 e di ISO 14001) o diventeranno RISK-BASED.
Il Consulente dovrà inoltre effettuare una completa e accurata valutazione delle questioni interne ed esterne all’organizzazione (ovvero il cosiddetto “contesto organizzativo”) pertinenti agli scopi di quest’ultima e che influenzano la sua capacità di ottenere i risultati attesi e dovrà determinare i rischi e le opportunità che devono essere affrontati allo scopo di assicurare che il Sistema di Gestione Integrato possa ottenere i risultati desiderati, prevenendo gli effetti indesiderati.
Il Consulente dovrà fornire idonea attività di consulenza al fine di programmare e pianificare le risorse e tutte le attività necessarie all’adeguamento del vigente SGI ad ogni nuovo schema certificativo in tempi adeguati e secondo le modalità sopraesposte.
Nel particolare, entro 30 giorni dall’inizio del contratto, l’RSGI QSA e il Management aziendale stabiliranno la tempistica di esecuzione dell’attività di adeguamento del vigente SGI ai nuovi schemi certificativi ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, pubblicati nel mese di settembre c.a., in modo da realizzarla secondo le modalità suddette comprensive del superamento, con esito positivo, della verifica di certificazione da parte dell’OdC accreditato Accredia.
Per quanto concerne invece l’adeguamento del vigente SGI aziendale alla nuova versione della norma OHSAS 18001, che dovesse essere pubblicata nel periodo contrattuale, il Consulente dovrà garantire la realizzazione di tale attività entro il tempo massimo stabilito dal RSGI QSA e dal Management aziendale, ivi compreso il superamento con esito positivo della verifica di certificazione da parte dell’OdC accreditato Accredia.
Il Consulente dovrà attuare tutte le misure necessarie al fine di applicare i nuovi standard adattando tutti i processi organizzativi aziendali interni e tutta la documentazione presente a sistema, garantendo un’integrazione ottimale dei vari schemi certificativi adottati e implementati in azienda.
Il Sistema di Gestione Integrato che dovrà essere adeguato secondo i dettami delle nuove norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001, una volta definito e condiviso con il RSGI QSA e con il Management aziendale, sarà implementato ed applicato con la presa d’atto e la partecipazione dei Responsabili delle singole funzioni/settori aziendali nonché con la formazione di tutto il personale operativo coinvolto, per un adeguamento complessivo, un’ottimizzazione globale e una completa ed efficace integrazione dei tre schemi certificativi.
Il Sistema di Gestione Integrato (SGI), aggiornato secondo ogni schema, dovrà essere sottoposto all’iter di certificazione da parte di Ente accreditato allo scopo a scelta del Committente.
Pertanto, per garantire l’adeguamento ad ogni schema certificativo (secondo le nuove versioni delle attuali norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001), la consulenza richiesta dovrà prevedere ogni volta una dettagliata programmazione ed efficace realizzazione delle seguenti attività, eseguite di concerto con l’ufficio SGI QSA:
- effettuazione di sopralluoghi negli impianti principali e nelle sedi aziendali dislocate nei territori serviti;
- revisione e/o aggiornamento dei processi operativi mappati a sistema;
- redazione di una dettagliata e approfondita analisi del contesto organizzativo, della comprensione e dell’identificazione delle necessità e delle aspettative delle parti interessate e dell’individuazione di azioni per affrontare rischi e opportunità, come previsto dalla nuova versione delle norme di riferimento;
- revisione e aggiornamento dell’attuale Politica Integrata QSA, con evidenziazione del contesto
organizzativo;
- revisione di tutti gli indicatori di prestazione definiti a sistema per il monitoraggio e il miglioramento;
- adeguamento, integrazione, ottimizzazione e semplificazione di tutta la documentazione necessaria vigente a sistema (procedure, istruzioni operative, specifiche, documenti di registrazione, MSGI, etc.);
- formazione sulla nuova versione di ciascuna delle tre norme sopraccitate ISO 9001, ISO 14001 e XX XXXXX 00000 e sui principali cambiamenti propri delle nuove edizioni a tutto il personale aziendale coinvolto;
- formazione di tutto il personale aziendale sul conseguente aggiornamento e adeguamento del SGI;
- esecuzione di un completo ciclo di audit interni, insieme al personale del SGI QSA, su tutti i processi aziendali;
- redazione del riesame della direzione e rivalutazione degli obiettivi di miglioramento;
- assistenza alla scelta dell’OdC da utilizzare per i nuovi schemi certificativi;
- assistenza e collaborazione alla verifica ispettiva di ricertificazione effettuata dall’OdC;
- redazione delle eventuali azioni correttive a seguito dell’audit di ricertificazione.
Tutte le attività dovranno essere svolte in pieno accordo e collaborazione con il RSGI QSA e i responsabili/funzionari delle aree direttamente coinvolte nell’attuazione del progetto di cui trattasi.
È comunque possibile progettare l’adeguamento del vigente SGI QSA alle nuove norme anche in modo congiunto (ovvero due o più norme insieme), previa attuazione di tutte le attività sopra esposte e con un eventuale adeguamento della tempistica di realizzazione del progetto che verrà stabilito dal RSGI QSA e dal Management aziendale.
Art. 3 Modalità di espletamento del servizio di consulenza
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la propria attività di consulenza tecnico-specialistica e di supporto nelle modalità e con le tempistiche indicate all’art.2.
In particolare il Consulente dovrà mettere a disposizione per l’espletamento della consulenza i tre professionisti indicati in fase di prequalifica, con i seguenti requisiti:
1. Consulente tecnico con un’esperienza di almeno 5 anni sui Sistemi di Gestione Integrati Qualità (secondo ISO 9001) – Ambiente (secondo ISO 14001) – Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (secondo OHSAS 18001);
2. Consulente tecnico esperto in materia ambientale;
3. Consulente tecnico esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
L’eventuale sostituzione di una delle figure professionali sopra indicate potrà essere autorizzata da ASET solo a seguito di specifica richiesta motivata, con la presentazione di un sostituto con un curriculum vitae con i requisiti minimi richiesti in fase di preselezione.
Per l’esecuzione del progetto, ASET nominerà un proprio Direttore dell’esecuzione, che costituirà il riferimento del Consulente per tutte le attività di coordinamento tecnico; a tale figura dovranno essere inoltrate, da parte del Consulente, tutte le richieste di approvazione contrattualmente previste, nonché quelle di informazioni necessarie per la corretta esecuzione delle attività di consulenza.
Il Consulente, a sua volta, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto dovrà nominare un Responsabile Tecnico dell’attività di consulenza, il quale, per tutta la durata dell’affidamento, costituirà l’interfaccia diretta del Direttore dell’esecuzione in relazione a tutte le richieste di pareri o informazioni, nonché per la programmazione di dettaglio dell’attività di consulenza descritta all’art.2.
Il Responsabile dell’attività di consulenza potrà essere individuato tra una delle tre figure professionali sopraindicate, ovvero potrà essere individuato in una ulteriore figura professionale, che dovrà comunque presentare un curriculum vitae attestante un esperienza di almeno 5 anni in materia di Sistemi di Gestione Integrati Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Art. 4 Tempistiche e penalità
Il Consulente dovrà garantire l’espletamento dei servizi nelle modalità e nei tempi indicati all’art. 2, ovvero in base a quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in fase di gara.
In particolare il Consulente dovrà rispettare le seguenti tempistiche:
1) Mappatura completa dei processi amministrativi aziendali e la conseguente redazione delle necessarie procedure/istruzioni operative/documenti di registrazione da integrare infine nel vigente SGI (Art. 2.1 punto 1): tempo massimo 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dall’inizio dell’affidamento.
- Penale 100 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 20 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
2) Presenza in azienda per consulenza sul SGI in ambito QSA (art. 2.1 punto 5)): n. 6 giornate anno.
- Penale 400 Euro per giornata di consulenza non effettuata.
3) Riesame dell’Analisi ambientale vigente, con relativo aggiornamento alla realtà aziendale (Art. 2.2.1 punto 6), da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
- Penale 100 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 10 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
4) Verifica di conformità legislativa in ambito ambientale, da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno (Art. 2.2.1 punto 7).
- Penale 100 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 10 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
5) Presenza in azienda per consulenza in ambito ambientale (art. 2.2.1 punto 9)): n. 6 giornate anno.
- Penale 400 Euro per giornata di consulenza non effettuata.
6) Risposta a quesito tecnico in ambito ambientale (Art. 2.2.1 punto 10): tempo massimo 5 giorni lavorativi.
- Penale 50 Euro/giorno di ritardo.
- Reiterati ritardi, in numero superiore a 5 (cinque), potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
7) Revisione e aggiornamento del DVR (Art. 2.2.2 punto 2): tempo massimo 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione (DRSIC01) da parte di ASET.
- Penale 200 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 10 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
8) Visite periodiche ogni 12 mesi (art. 2.2.2 punto 3)), da effettuarsi nel mese di dicembre di ogni anno (entro il 31 dicembre).
- Penale 100 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 10 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
9) Verifica di conformità legislativa in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno (Art. 2.2.2 punto 4).
- Penale 100 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 10 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
10) Redazione del DUVRI su richiesta di ASET (Art. 2.2.2 punto 14): tempo massimo 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte di ASET.
- Penale 50 Euro/giorno di ritardo.
- Reiterati ritardi, in numero superiore a 5 (cinque), potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
11) Risposta a quesito tecnico in ambito salute e sicurezza (Art. 2..2.2 punto 21): tempo massimo 5 (cinque) giorni lavorativi.
- Penale 50 Euro/giorno di ritardo.
- Reiterati ritardi, in numero superiore a 5 (cinque), potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
12) Attività di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 2.3.1): ore di formazione non effettuate.
- Penale 100 Euro per ogni ora di formazione prevista all’art. 2.3.1 e non effettuata durante i 3 (tre) anni di durata del Contratto.
- Reiterati solleciti, in numero superiore a 3 (tre), potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
13) Attività di formazione e informazione in materia ambientale (Art. 2.3.2): ore di formazione non effettuate (devono essere svolte almeno 20 ore/anno).
- Penale 100 Euro per ogni ora di formazione prevista all’art. 2.3.2 e non effettuata annualmente.
- Reiterati solleciti, in numero superiore a 3 (tre), potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
14) Adeguamento del Sistema di Gestione Integrato ai dettami delle nuove edizioni delle norme ISO 9001, ISO 00000 x XX XXXXX 00000 (art. 2.4): tempo massimo per ogni singolo adeguamento o, quando possibile, in forma congiunta tra più schemi certificativi, secondo le disposizioni del RSGI QSA.
- Penale 100 Euro/giorno di ritardo.
- Ritardi superiori a 10 giorni potranno essere causa della risoluzione del Contratto.
In ogni caso reiterate contestazioni in riferimento a gravi inadempienze nell’espletamento del servizio, nei modi e termini indicati all’art. 2, consentiranno ad ASET di procedere alla risoluzione del contratto come indicato all’art.9.
Nel caso la Ditta offerente presenti proposte migliorative in termini di tempistica nello svolgimento dei servizi sopra indicati, queste determineranno il conseguente adeguamento dei termini per l’applicazione di eventuali penali e diverranno vincolanti per il Consulente.
Art. 5 Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento dell’attività di consulenza sarà pari a 3 (tre) anni, a decorrere dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Art. 6 Importo dell’affidamento
L’importo del servizio di consulenza a base d’asta è stabilito in 100.000,00 (centomila/00) Euro, al netto dell’IVA, per la durata di cui all’art. 5.
Tale importo si dovrà intendere comprensivo di ogni onere relativo a:
✓ eventuali spese di trasferta, vitto e alloggio dei consulenti;
✓ eventuale affitto di uffici per la consulenza;
✓ eventuale affitto di sale per le attività di formazione;
✓ predisposizione di dispense cartacee/informatiche da distribuire ai partecipanti, slides di supporto, collegamenti informatici e telefonici;
L’offerta è da intendersi forfettaria ed omnicomprensiva, a remunerazione di ogni prestazione o attività resa in relazione all’incarico, nonché comprensiva di tutte le spese inerenti e conseguenti, compresi oneri per trasferte e rimborsi spese.
Si precisa che il compenso è subordinato all’effettiva realizzazione dell’incarico.
Art. 7 Modalità d’aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 83, comma 1 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, in base al criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo- compensatore, ai sensi dell’allegato G del D.P.R. 207/2010.
I criteri di valutazione dell’offerta che saranno utilizzati per il calcolo saranno i seguenti:
Offerta economica
1) Prezzo: punteggio massimo 25 (W1) punti.
Offerta tecnica
Punteggio massimo 75 punti complessivi.
2) Relazione generale sulle modalità e tempistiche di espletamento dell’attività di consulenza tecnico-specialistica (art. 2.1 – art. 2.2.1 – art. 2.2.2 – art. 2.4): punteggio massimo 25 (W2);
3) Riduzione della tempistica relativa alla risposta a quesito tecnico in ambito ambientale (Art.
2.2.1 punto 10) e alla risposta a quesito tecnico in ambito salute e sicurezza (Art. 2..2.2 punto 21): punteggio massimo 5 (W3);
4) Relazione generale sulle modalità di espletamento dell’attività di formazione e informazione (art.
2.3.1 – art. 2.3.2): punteggio massimo 20 (W3);
5) Consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: valutazione di n. 2 curricula punteggio massimo 10 (W4);
6) Consulenza in materia di ambiente: valutazione di n. 2 curricula punteggio massimo 10 (W5);
7) Consulenza in materia di qualità: valutazione di n. 1 curriculum punteggio massimo 5 (W6);
n
C(a) = ∑[Wi ∗X (x)x ]
xx0
X(x) =indice di valutazione dell’offerta (a)
n =numero totale dei requisiti
Wi =punteggio attribuito al requisito i-esimo
V(a)i =coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero e uno
Per quanto attiene i criteri di valutazione di natura qualitativa, ai sensi dell’Allegato G del D.P.R. 207/2010, la determinazione del coefficiente V(a)i da assegnare all’offerta i-esima, relativamente ai criteri e relativi sub-criteri sopra indicati al punto 2), 4), 5), 6) e 7) l’apposita commissione giudicatrice applicherà il metodo del confronto a coppie.
La determinazione dei coefficienti per la valutazione delle varie offerte sarà effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D ... N saranno rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.
La tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.
Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro potrà essere più o meno forte, attribuirà un valore che varierà da 1 (parità) a 2 (preferenza minima) a 3 (preferenza piccola) a 4 (preferenza media) a 5 (preferenza grande) a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione saranno attribuiti valori intermedi. In ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all’elemento che sarà stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto assegnando un punto ad entrambe.
La trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, avverrà sommando i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari; tali somme provvisorie verranno quindi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
La valutazione della congruità dell’offerta sarà effettuata ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163.
Al fine di rendere effettivo e sollecito il procedimento di verifica dell’anomalia d’offerta, si specifica sin da ora che le giustificazioni che verranno richieste dovranno essere presentate avendo a riferimento i parametri di cui al citato art. 87 comma 2 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163.
L’aggiudicazione definitiva sarà approvata dalla S.A. nei confronti dell’impresa concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto, sulla base della graduatoria definita d’apposita Commissione giudicatrice composta da tre membri, secondo quanto definito dall’art. 84 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 120 del D.P.R. 207/2010.
Offerta economica
1) Prezzo
Per la determinazione del coefficiente V(a)i da assegnare all’offerta economica, si applicherà il seguente criterio:
V (a)i =
prezzo
prezzo
migliore
offerta
i
Laddove per prezzo offerta si intenderà l’importo complessivo posto a base di gara indicato all’art. 6 al netto del ribasso offerto; mentre il prezzo migliore sarà quello determinato con il maggior ribasso offerto.
Offerta tecnica
2) Relazione generale sulle modalità e tempistiche di espletamento dell’attività di consulenza tecnico-specialistica (art. 2.1 – art. 2.2.1 – art. 2.2.2 – art. 2.4)
Si procederà alla valutazione delle modalità esecutive ed organizzative (con definizione delle relative tempistiche) messe a disposizione per lo svolgimento dell’attività di consulenza tecnico-specialistica.
Nella relazione (lunghezza massima 40 pagine di fogli A4 corpo carattere Garamond 14 interlinea 16 pt) dovrà essere illustrata l’organizzazione completa dell’attività consulenziale nonché tutti gli aspetti migliorativi proposti, che diverranno vincolanti in caso di aggiudicazione, rispetto a quanto richiesto agli artt. 2.1, 2.2.1, 2.2.2 e 2.4.
3) Riduzione della tempistica relativa alla risposta a quesito tecnico in ambito ambientale (Art. 2.2.1 punto 10) e alla risposta a quesito tecnico in ambito salute e sicurezza (Art.
2.2.2 punto 21)
In riferimento alla tempistica relativa alla risposta a quesito tecnico in ambito ambientale (Art. 2.2.1 punto 10) e alla risposta a quesito tecnico in ambito salute e sicurezza (Art. 2.2.2 punto 21) verranno assegnati i punteggi in base alla seguente tabella.
Tempo di risposta a quesiti tecnici di cui agli artt. 2.2.1 punto 10 e 2.2.2 punto 21
3 giorni lavorativi | 4 giorni lavorativi | 5 giorni lavorativi |
5 punti | 3 punti | 1 punto |
La tempistica di risposta dovrà essere dichiarata dalla Ditta offerente.
4) Relazione generale sulle modalità di espletamento dell’attività di formazione (art. 2.3.1 – art. 2.3.2)
Si procederà alla valutazione delle modalità esecutive, organizzative e logistiche messe a disposizione per lo svolgimento dell’attività di formazione e informazione.
Si valuteranno l’organizzazione e le modalità di svolgimento della formazione e informazione del personale dipendente (Es. sede corsi, dispense cartacee/informatiche da distribuire ai partecipanti, slides di supporto, etc.), in funzione dell’ottimizzazione dell’efficacia di tali attività e del minor impatto che esse avranno sul normale funzionamento dell’azienda.
Nella relazione (lunghezza massima 20 pagine di fogli A4 corpo carattere Garamond 14 interlinea 16 pt) dovrà essere illustrata l’organizzazione dell’attività, anche in termini di logistica, e tutti
gli aspetti migliorativi proposti, che diverranno vincolanti in caso di aggiudicazione, rispetto a quanto richiesto agli artt. 2.3.1 e 2.3.2.
5) Consulenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: valutazione di n. 2 curricula
Si procederà alla valutazione di n. 2 curricula, relativi ai consulenti che saranno i referenti messi a disposizione per tutta la durata dell’incarico; in particolare verranno valutati profilo scolastico e professionale, le precedenti esperienze lavorative e corsi/master di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I consulenti indicati dovranno essere in regola con le normative contrattuali, previdenziale ed assicurative.
Si precisa che i due consulenti indicati nell’offerta tecnica potranno essere sostituiti solo a seguito di richiesta con trasmissione del curriculum del sostituto e formale accettazione da parte di ASET.
6) Consulenza in materia ambientale: valutazione di n. 2 curricula
Si procederà alla valutazione di n. 2 curricula, relativi ai consulenti che saranno i referenti messi a disposizione per tutta la durata dell’incarico; in particolare verranno valutati profilo scolastico e professionale, le precedenti esperienze lavorative e corsi/master di formazione specifici in materia di ambiente.
I consulenti indicati dovranno essere in regola con le normative contrattuali, previdenziale ed assicurative.
Si precisa che i due consulenti indicati nell’offerta tecnica potranno essere sostituiti solo a seguito di richiesta con trasmissione del curriculum del sostituto e formale accettazione da parte di ASET.
7) Consulenza in materia di Sistemi di Gestione Integrati: valutazione di n. 1 curriculum
Si procederà alla valutazione di n. 1 curriculum, relativo al consulente che sarà il referente messo a disposizione per tutta la durata dell’incarico; in particolare verranno valutati profilo scolastico e professionale, le precedenti esperienze lavorative e i corsi/master di formazione specifici in materia di Sistemi di Gestione QSA nonchè la conoscenza approfondita delle norme ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001.
E’ titolo preferenziale il possesso della qualifica e l’esperienza di Auditor di terza parte per Organismi di Certificazione (OdC) su SGA, SGQ ed SGSL nei settori EA 27, 35 e 39.
Il consulente indicato dovrà essere in regola con le normative contrattuali, previdenziale ed assicurative. Si precisa che il consulente indicato nell’offerta tecnica potrà essere sostituito solo a seguito di richiesta con trasmissione del curriculum del sostituto e formale accettazione da parte di ASET.
I nominativi indicati dalla Ditta offerente, relativi ai punti 5), 6) e 7), non potranno essere inferiori a 3 (tre).
Art. 8 Modalità di fatturazione e pagamenti
Il Consulente potrà procedere alla fatturazione dei corrispettivi previsti con cadenza trimestrale, per importi pari a 1/12 (un dodicesimo) dell’importo del contratto.
La fatturazione potrà avvenire al termine dei tre mesi, a decorrere dall’inizio dell’affidamento, a seguito della certificazione della regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione.
Il pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese.
Art. 9 Cauzione definitiva
Al momento della stipulazione del contratto il Consulente dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta ad ASET.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento da parte di ASET, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi del Consulente, e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.
ASET per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.
Il Consulente dovrà reintegrare la cauzione, della quale ASET abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Consulente, al fine del rispetto della normativa prevista dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (nel testo modificato dal D.L. 187/2010) dovrà dichiarare il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del contratto, unitamente all’indicazione dei nominativi delle persone autorizzate, con delega o procura, ad operare su di esso.
ASET si impegna ad eseguire i versamenti dovuti in corrispondenza del presente contratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.
In ciascun strumento di pagamento dovrà essere indicato il codice CIG (codice identificativo di gara) corrispondente all’appalto di cui alla lettera d’invito al confronto.
La presente clausola dovrà essere estesa anche ad eventuali contratti tra la ditta aggiudicataria e subappaltatori/subfornitori.
Art. 11 Risoluzione del contratto
In caso di grave inadempienza alle norme contrattuali contenute nel presente Capitolato, accertata ad insindacabile giudizio di ASET e con esclusione di ogni formalità legale, si darà luogo alla risoluzione del contratto, convenendosi sufficiente la comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Oltre l’incameramento della cauzione definitiva, quale provvedimento accessorio la ditta fornitrice verrà esclusa per un triennio dal poter effettuare forniture a favore di ASET.
Art. 12 Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra ASET e il Consulente, in ordine all'esecuzione dei patti contrattuali, che non venga definita in via amministrativa, verrà delegata al Tribunale competente. Il Foro competente sarà quello di Pesaro.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato sarà fatto ricorso al Codice Civile e comunque alla vigente legislazione italiana.