REGOLAMENTO
COMUNE di TURI
(Città Metropolitana di Bari)
REGOLAMENTO
GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2020 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.07 del 01/03/2021
I N D I C E
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Entrate comunali disciplinate
Art. 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie Art. 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali Art. 5 - Riscossione coattiva delle entrate
Art. 6 – Avvio della riscossione coattiva Art. 7 – Interessi moratori
Art. 8 – Costi di elaborazione e notifica Art. 9 – Responsabili delle entrate
Art. 10 - Rapporti con i cittadini
Art. 11 - Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Art. 12 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore Art. 13 –Notifiche e comunicazioni mediante l’uso della casella di posta elettronica
Art. 14 - Modalità di pagamento
TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE
Art. 15 – Istanze di rateizzazione
Art. 16 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione Art. 17 - Discarico per crediti inesigibili
Art. 18 – Ingiunzioni di pagamento
Art. 19 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento Art. 20 – Arrotondamenti
Art. 21 - Rimborsi
Art. 22 - Limiti minimi di riscossione e rimborso
Art. 23 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti Art. 24 - Compensazione su istanza del debitore
Art. 25 - Compensazione su proposta d’ufficio
TITOLO III - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Art. 26 – Principi generali e finalità Art. 27 - Autotutela – Principi
Art. 28 - Autotutela su istanza di parte
Art. 29 - Procedimento in autotutela d’ufficio
Art. 30 - Disciplina dell’istituto dell'accertamento con adesione Art. 31 - Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione
Art. 32 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione Art. 33 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
Art. 34 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Art. 35 - Esame dell’istanza ed Xxxxxx a comparire per definire l'accertamento Art. 36 - Atto di accertamento con adesione
Art. 37 - Perfezionamento della definizione Art. 38 - Effetti della definizione
Art. 39- Riduzione della sanzione
Art. 40- Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione
Art. 41- Effetti della presentazione dell’istanza di mediazione Art. 42 - Trattazione dell’istanza
Art. 43 - Accordo di mediazione
Art. 44 - Perfezionamento dell’accordo di mediazione Art. 45 - Sanzioni
Art. 48 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 50 - Disposizioni finali Articolo 51 – Entrata in vigore
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente Regolamento si ispira ai principi dello Statuto del Contribuente.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure che afferiscono agli atti esecutivi, di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160/2019.
4. La disciplina del presente regolamento attiene anche alla gestione delle dilazioni di pagamento e rateizzazioni, nonché delle procedure di riscossione coattiva di cui all’art. 1, commi 794 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Non è inclusa, nella presente disciplina, la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell’azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell’Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 2 – Entrate comunali disciplinate
1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate:
a. IMU;
b. TARI;
c. IMPOSTA sulla PUBBLICITA’ e diritto sulle PUBBLICHE AFFISSIONI1
d. Addizionale comunale IRPEF.
3. Hanno natura patrimoniale le seguenti entrate:
a. Servizi a domanda individuale (colonie e soggiorni stagionali, illuminazione votiva, mensa scolastica, servizio di trasporto scolastico…);
b. Oneri di urbanizzazione;
c. Fitti e locazioni di immobili comunali;
d. Diritti di Segreteria;
e. Canone occupazione suolo pubblico (COSAP)2;
f. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 3
1 Vigente fino al 31.12.2020 in quanto il comma 816 l. 160/2019 introduce dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
2 Vigente fino al 31.12.2020 in quanto il comma 816 della legge 160/2019, introduce dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Art. 3 – Atto di accertamento esecutivo per entrate tributarie
1. Gli atti di accertamento emessi per contestare violazioni relative ai tributi locali, nonché per l’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli avvisi notificati ai sensi del comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall’articolo 19, del D.Lgs. n. 472/1997, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, nell’ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. Gli atti di accertamento devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Il contenuto degli atti, di cui al comma precedente, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, qualora siano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli atti di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. Gli avvisi di accertamento, indicati al comma 1, assumono la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell’’ingiunzione di pagamento di cui al X.X. x. 000/0000, xx xxxxx xxxxxxxx di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
Art. 4 – Atto di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali
1. L’atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell’atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell’ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 150/2011.
3. L’atto di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell’atto di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi avvisi da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L’atto di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al X.X. x. 000/0000 o della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973.
Art. 5 - Riscossione coattiva delle entrate
1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i.e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
a) in forma diretta dal Comune;
b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all’art. 52, comma
3 introdotto dal 2021 dal comma 816 della Legge 160/2019.
5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
c) mediante l’agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell’intervenuta esecutività di :
a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n° 639;
c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n° 602;
4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all’avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.
Art. 6 – Avvio della riscossione coattiva
1. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per la proposizione del ricorso, in presenza di atti di accertamento esecutivi di natura tributaria, o trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica nell’ipotesi di atti di accertamento esecutivi di natura patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale provvede all’avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, o ad altro soggetto incaricato, qualora l’ente ne abbia individuato uno diverso.
3. Qualora venga presentato ricorso avverso l’atto di accertamento notificato, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell’entrata patrimoniale verifica l’opportunità di procedere con la riscossione coattiva in pendenza di giudizio, valutando la natura del debitore ed il rischio di insoluto prima che l’atto contestato diventi definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. Ai sensi del comma 792, lett. d) della Legge n. 160/2019, in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, non opera la sospensione di cui alla medesima disposizione di legge.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell’entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre in relazione all’organizzazione dell’ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, tenendo conto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale, nonché delle disposizioni vigenti in ambito di affidamenti e di gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
1. Sono applicati gli interessi calcolati in base al tasso legale maggiorato di 2 punti su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento.
2. Nel caso di affidamento del carico comunale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ad un Concessionario qualsiasi della Riscossione, si applica quanto dettato dall’articolo 792, lettera i), della legge n. 160 del 2019.
Art. 8 – Costi di elaborazione e notifica
1. Al debitore sono posti a carico i costi di elaborazione e di notifica dell’atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.
2. I costi di cui al comma precedente sono così determinati:
a) una quota a titolo di oneri di riscossione
i) pari al 3 per cento delle somme dovute, nel caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro,
ii) pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota a titolo di spese di notifica ed esecutive, che include il costo di notifica degli atti e le spese vive, ossia effettivamente sostenute per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore; sono comprese anche le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed ulteriori spese di consulenza legale strettamente correlata alle procedure medesime, nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001,
n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Art. 9 – Responsabili delle entrate
1. Per i tributi per cui è prevista la figura del Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale nomina il soggetto cui sono attribuiti tutti i poteri funzionali all’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale comunque denominate. Sono compresi i poteri in materia d’interpello, di reclamo e mediazione di cui al D.Lgs. n.156/2015, nonché la capacità di stare in giudizio e l’assistenza tecnica di cui agli articoli 11, comma 3 e art.12 D.Lgs.n.546/1992. Per le altre entrate, sono responsabili i soggetti ai quali risultano affidate, mediante piano esecutivo di gestione, le relative risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all’attività svolta dal servizio medesimo, di seguito chiamati “Responsabili”.
2. Il Responsabile cura le operazioni utili, in fatto e in diritto, all’acquisizione delle risorse, compresa l’attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all’accertamento dell’entrata come previsto dall’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva promossa direttamente dall’Ente con lo strumento delle ingiunzioni di pagamento ex R.D. N. 639/1910 e, per quanto compatibili, secondo le norme di cui al D.P.R. n. 602/1973 (non eccettuata la c.d.“ingiunzione rafforzata”), le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli e/o delle liste di carico afferenti i contribuenti morosi, competono al Responsabile dei Tributi, relativamente alle entrate tributarie. Restano invariate le altre prerogative nella sua qualità di Funzionario Responsabile dei tributi locali tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo: inviare comunicazioni ai contribuenti, emettere atti impositivi di accertamento, procedere ai rimborsi, attivare atti in autotutela in caso di errori.
4. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, fa capo al Responsabile competente per materia, così come previsto al comma 1 del presente articolo. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza
della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e sue successive modificazioni.
6. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile del Settore Economico-Finanziario per la verifica dell’andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all’ottimizzazione delle procedure e dei risultati.
Art. 10 - Rapporti con i cittadini
1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione mediante l’uso delle tecnologie informatiche con la disponibilità di un canale digitale, trasparenza e pubblicità ai sensi della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i..
2. I regolamenti comunali in materia tributaria sono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini sono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l’utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche. Presso gli uffici competenti sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
4. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.
Art. 11 - Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
4. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti, relativi a tutte le entrate comunali, eseguiti tempestivamente dal coniuge, dall’affine o dal parente fino al secondo grado del contribuente, sia in linea retta che collaterale, a condizione che non risulti debitore del civico Ente.
Art. 12 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico del debitore
1. Gli atti di accertamento devono essere notificati in forma diretta dal Servizio Entrate/Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale o a mezzo PEC; analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all’art. 17 bis del D.Lgs 546/1992 e s.m.i..
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, il contenuto dell’atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n° 639 e s.m.i. il Responsabile di Settore, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell’atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
Art. 13 –Notifiche e comunicazioni mediante l’uso della casella di posta elettronica
1. É facoltà del contribuente, al fine di facilitare la comunicazione con l’Ente, indicare un proprio domicilio digitale; egli potrà inoltrare ogni comunicazione o dichiarazione avvalendosi dello strumento informatico della posta elettronica con gli effetti di legge previsti. Potrà, inoltre, domandare espressamente che qualsiasi corrispondenza dell’ufficio sia spedita alla casella di posta elettronica dallo stesso segnalata.
2. Per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l'indirizzo Pec, in attesa della piena operatività dell'ANPR, gli atti che necessitano della notificazione per la loro efficacia di legge potranno essere trasmessi telematicamente dall’ufficio al contribuente mediante posta elettronica certificata.
3. In caso di disattivazione della casella di posta elettronica o di malfunzionamento informatico della stessa, gli scritti saranno inviati nelle modalità consuete.
4. La notifica degli atti di accertamento dei tributi a mezzo posta certificata è forma legale di notificazione per le PEC risultanti da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni o per quelle comunicate dai contribuenti all’ente, come previsto al comma 1.
Art. 14 - Modalità di pagamento
1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all’art 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. e all’art. 2-bis del D.L. 193/2016 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
TITOLO II - RATEIZZAZIONI E NORME ACCESSORIE
Art. 15 – Istanze di rateizzazione
1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con la quale richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie derivanti da avviso di accertamento esecutivo, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l’istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di norma di ventiquattro rate. Nei regolamenti specifici di ciascuna imposta detta periodicità può essere variata sia negli importi che nella durata delle rate.
Art. 16 – Criteri e modalità per la concessione di rateizzazione
1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 e s.m.i. ovvero di ingiunzione di pagamento ai sensi del X.X. 000/0000, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto sulla base degli atti sopra indicati, ma è in grado di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all’istanza volta ad ottenere la rateizzazione, a pena di decadenza, è la seguente:
a) per le persone fisiche, e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE, dal quale dovrà essere verificato esclusivamente l’indicatore della situazione reddituale (ISR) parametrato al valore della scala di equivalenza, che non dovrà superare l’ammontare di euro 10.000,00;
b) per le società di persone, deve essere allegato l’ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro; in caso di perdita l’Ente richiederà i motivi della perdita attuale e i documenti contabili riferiti all’ultimo triennio; il Comune può decidere anche altri criteri per la valutazione;
4. per le società di capitali e gli enti del terzo settore, deve essere allegato l’ultimo bilancio/rendiconto approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro; in caso di perdita l’Ente richiederà i motivi della perdita attuale e i documenti contabili riferiti all’ultimo triennio; il Comune può decidere anche altri criteri per la valutazione.
5. Non si procederà alla rateizzazione qualora il contribuente/utente risulti moroso per precedenti rateizzazioni concesse e non pagate anche se non decadute in quanto la fattispecie è causa ostativa all’emissione del provvedimento stesso.
6. Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo le seguenti tabelle formulate avvalendosi della potestà regolamentare prevista al comma 797, art. 1, Legge 160/2019 e ss.mm.ii.:
PERSONE FISICHE CON ISR INFERIORE A 3.000,00 EURO | ||
Importo da rateizzare | Numero minimo di rate mensili | Numero massimo di rate mensili |
fino 50,00 € | - | 2 |
Da 50,01 € fino a 300,00 € | 3 | 12 |
Da 300,01 € fino a 500,00 € | 13 | 20 |
Da 500,01 € fino a 1000,00 € | 21 | 40 |
Oltre 1000,00 € | 41 | 72 |
PERSONE FISICHE CON ISR DA 3.000,00 A 6.000,00 EURO | ||
Importo da rateizzare | Numero minimo di rate mensili | Numero massimo di rate mensili |
fino 50,00 € | NESSUNA RATEIZZAZIONE | |
Da 50,01 € fino a 300,00 € | - | 6 |
Da 300,01 € fino a 500,00 € | - | 12 |
Da 500,01 € fino a 1.000,00 € | - | 24 |
da 1.000,01 € a 3.000,00 € | - | 36 |
da 3.000,01 € a 6.000,00 € | - | 48 |
Oltre 6.000,00 € | - | 72 |
PERSONE FISICHE CON ISR DA 6.000,00 A 10.000,00 EURO | ||
Importo da rateizzare | Numero minimo di rate mensili | Numero massimo di rate mensili |
fino 50,00 € | NESSUNA RATEIZZAZIONE | |
Da 50,01 € fino a 300,00 € | - | 4 |
Da 300,01 € fino a 500,00 € | - | 8 |
Da 500 € fino a 1.000,00 € | - | 12 |
da 1.000,01 € a 3.000,00 € | - | 18 |
da 3.000,01 € a 6.000,00 € | - | 36 |
Oltre 6.000,00 € | - | 72 |
SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI CO. 3 lett. B) e CO. 4 | ||
Importo da rateizzare | Numero minimo di rate mensili | Numero massimo di rate mensili |
fino 50,00 € | NESSUNA RATEIZZAZIONE | |
Da 50,01 € fino a 300,00 € | ||
Da 300,01 € fino a 500,00 € | 5 | |
Da 500,01 € fino a 1000,00 € | - | 12 |
da 1.000,01 € a 3.000,00 € | - | 18 |
da 3.000,01 € a 6.000,00 € | - | 36 |
da 6.000,01 € a 20.000,00 € | - | 48 |
Oltre 20.000,00 € | - | 72 |
per le PERSONE FISICHE CON ISR oltre 10.000,00 euro si applica il numero delle rate e gli importi di cui al comma 796 dell'art. 1 della L. 160/2019 il quale recita: "In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili"
7. Per importi superiori a € 8.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici)
8. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, è presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
11. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto concessionario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione; con il pagamento della prima rata è possibile richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo eventualmente apposto sul bene mobile registrato.
12.Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
13. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui sia richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi. Il contribuente dovrà esibire al Servizio Entrate/Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.
14. In caso di richieste di dilazione di importi affidati in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di dilazione dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973 e art. 26 D.Lgs 46/1999, alla predetta Agenzia competente al rilascio dell’eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l’attività.
Art. 17 - Discarico per crediti inesigibili
1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell’entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l’elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l’importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
Art. 18 – Ingiunzioni di pagamento
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Le ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno contenere tutte le informazioni relative agli atti a cui si riferiscono, fermo restando il necessario
avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 19 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento
1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento degli obblighi tributari;
b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l’anno di riferimento;
c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento è disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
Art. 20 – Arrotondamenti
1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Art. 21 - Rimborsi
1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell’esito dell’istanza, sull’istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l’Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell’istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
6. Sulle somme che sono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.
7. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il Responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
Art. 22 - Limiti minimi di riscossione e rimborso
1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso,
sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singola entrata tributaria:
- TARI con esclusione della tassa giornaliera € 12,00
- I.M.U € 12,00
- TASI € 12,00
- I.C.P./C.I.M.P. € 12,00
- Diritti sulle pubbliche affissioni € 5,00
- C.O.S.A.P € 12,00
- ALTRI TRIBUTI NON ELENCATI o ENTRATE € 12,00
2. Non si procede alla riscossione coattiva, né al rimborso delle entrate elencate nel comma1, per importi fino ad € 20,00
Art. 23 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti
1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all’anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
4. È ammessa la compensazione orizzontale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta di tributi comunali diversi; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. La compensazione comporta l’estinzione dell’obbligazione tributaria nei limiti dell’ammontare del credito tributario riconosciuto dall’Ente.
Art. 24 - Compensazione su istanza del debitore
1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 20 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:
a) generalità e codice fiscale del contribuente;
b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
c) l’esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l’anno di imposta e per tributo;
d) l’attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. La richiesta di compensazione può essere presentata anche con riferimento ad un’istanza di rimborso precedentemente formulata all’Ente. In tal caso dovrà essere allegata copia dell’istanza di rimborso o dovranno essere indicati tutti i dati necessari alla sua individuazione.
3. Il Dirigente/Responsabile del Servizio del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 30 giorni comunica al medesimo l’esito del procedimento con l’esatta indicazione dell’importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell’eventuale differenza dovuta.
Art. 25 - Compensazione su proposta d’ufficio
1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od
ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa in caso di:
a) importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all’agente nazionale della riscossione regolate dall’art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
d) liquidazione contributi sociali.
TITOLO III - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
Art. 26 – Principi generali e finalità
1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l’ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento, in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000.
Art. 27 - Autotutela – Principi
1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) realizzare l’interesse pubblico;
b) ripristinare la legalità;
c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell’atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d’ufficio dall’Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all’Autorità Giudiziaria procedente.
5. L’atto di annullamento può intervenire fino all’emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell’atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l’atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.
Art. 28 - Autotutela su istanza di parte
1. Il contribuente può chiedere l’annullamento dell’atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell’istante, l’indicazione dell’atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della
domanda.
3. All’interessato viene comunicato l’esito dell’istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
Art. 29 - Procedimento in autotutela d’ufficio
1. Il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all’annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
4. Nell’esercizio dell’autotutela il Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell’orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.
Art. 30 - Disciplina dell’istituto dell'accertamento con adesione
1. Il Comune, per l’instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell’art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Per contribuente s’intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.
Art. 31 - Ambito di applicazione dell’accertamento con adesione
1. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L’adesione del contribuente deve riguardare l’atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all’ atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un’attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
Art. 32 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione
1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a) a cura dell’Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell’avvio di procedure ed operazioni di controllo.
Art. 33 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio
1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell’attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 34 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L’istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell’attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.
3. L’istanza può essere presentata all’Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l’impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
Art. 35 - Esame dell’istanza ed Xxxxxx a comparire per definire l'accertamento
1. La presentazione dell'istanza di cui all’art. 36 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 33.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l’istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al
contribuente dell’invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l’istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell’interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
Art. 36 - Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
c) le modalità di versamento delle somme dovute.
Art. 37 - Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente art. 18. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all’art. 18 (in alternativa: secondo le disposizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs 218/1997); in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 18, comma 7 (periodo da “sulla base” a “comma 7” da non indicare qualora siano state scelte le disposizioni di cui art. 8, D.Lgs. 218/1997), con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.
Art. 38 - Effetti della definizione
1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l’Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.
Art. 39- Riduzione della sanzione
1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.
Art. 40- Reclamo/ Mediazione- ambito di applicazione
1. L’istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell’ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell’impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
Art. 41- Effetti della presentazione dell’istanza di mediazione
1. La presentazione del ricorso, che costituisce l’istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
• interrompe il decorso del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto;
• apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
• sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.
Art. 42 - Trattazione dell’istanza
1. La competenza ad esaminare l’istanza di reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in xxx xxxxxxxx, xx xxxx ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l’istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Entrate/Tributi verifica che l’istanza contenga
tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l’impossibilità di procedere all’annullamento dell’atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell’esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.
3. Il responsabile/la struttura incaricata dell’esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile/la struttura procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile/della struttura sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente
annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.
Art. 43 - Accordo di mediazione
1. Il responsabile/struttura dell’esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all’accordo, l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l’ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.
Art. 44 - Perfezionamento dell’accordo di mediazione
1. ll perfezionamento dell’accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, dell’importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
b) con la sottoscrizione dell’accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l’accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l’azione esecutiva davanti al giudice ordinario.
1. A seguito del perfezionamento dell’accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell’atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.
Art. 46 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall’art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.
2. Qualora l’ufficio proceda all’accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.
Art. 47- Provvedimento di xxxxxxx
1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell’istanza di mediazione, Il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l’assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l’annullamento dell’atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.
Art. 48 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione
1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
a) versamento dell’intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
b) mancato o tardivo versamento dell’intera somma dovuta o della prima rata;
c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile valuta la sussistenza dell’interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l’interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
Art. 49 - Ambito applicativo dell’istituto del ravvedimento operoso e estensione della sua applicazione
1. La sanzione è ridotta:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. (Il ravvedimento operoso già previsto, dall'art. 13 del D.Lgs 472/1997 per la regolarizzazione delle violazioni di versamento e dichiarative anche per i tributi locali, con l’intervento del Decreto Fiscale (D.L.
n. 124/19, convertito in L. 157/2019) è stato esteso, sotto il profilo temporale oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione. Le disposizioni di regolarizzazione “estesa” riguardano le violazioni di versamento ed infedele denuncia, mentre quelle relative all’omissione della dichiarazione risultano compresse, a legislazione attuale, entro il termine di ravvedimento dei 90 gg. successivi alla scadenza della sua presentazione. La norma che segue estende l’applicazione dell'istituto dei meccanismi di riduzione della sanzione anche alle violazioni per omessa denuncia).
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 50 - Disposizioni finali
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si ritiene abrogato il precedente Regolamento comunale per la gestione delle Entrate comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2017 e ss.mm.ii., fatte salve le situazioni pendenti al 31.12.2019.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
Articolo 51 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.