Contract
c) l’informazione è assicurata, secondo i principi di cui all’arti- colo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro- gramma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornali- stica, correlati ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro re- sponsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche re- gistrate ai sensi dell’articolo 35 del testo unico dei servizi dei media au- diovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è am- messa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed eletto- rale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
1-bis. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l’obbligo del rispetto dei principi generali in materia di infor- mazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In partico- lare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provve- dimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in po- litica e di garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all’articolo 5 della presente delibera.
Articolo 3
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Sardegna trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elet- torali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle tra- smissioni di cui al presente articolo è garantito l’accesso alle forze poli- tiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta- zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l’accesso:
a) ai candidati alla carica di Presidente della regione;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’ele- zione del consiglio regionale.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ri- partito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferi- mento all’equilibrata presenza di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di co- municazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effet- tuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana suc- cessiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero ren- dersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mez- zanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche regi- strate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera c).
Articolo 4
(Informazione)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi del- l’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall’ar- ticolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all’articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obietti- vità, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indiretta- mente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politi-
che. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settima- nalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall’istituto cui fa riferimento l’Autorità per le garanzie nelle comunica- zioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al pre- sente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, con- siderando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle isti- tuzioni nell’ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla compe- tizione elettorale. Essi curano che l’organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla condu- zione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in ma- niera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si deter- minino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determi- nati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto poli- tico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contrad- dittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vi- cende o fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al pre-
sente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le re- gole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli espo- nenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all’e- sclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a ga- rantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comu- nicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate gior- nalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti poli-
xxxx, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripri- stino di eventuali squilibri accertati è assicurato d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte in- teressata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vi- genti.
Articolo 5
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)
1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel pe- riodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel pe- riodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espres- sione del voto.
3. Nell’ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono al- tresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in- trasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono tra- smessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tri- bune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.
Articolo 6
(Tribune elettorali)
1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibil- mente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, cia- scuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la
formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le pre- senze.
2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3.
3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 6.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
6. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoni- che, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di inter- venirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono de- legate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Com- missione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 12.
Articolo 7
(Messaggi autogestiti)
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4.
3. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comuni- cazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunica- zione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 12 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all’elezione a Presidente della Giunta regionale;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avva- lersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via defi- nitiva di ricorsi da esse presentati.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere orga- nizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 8
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione)
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presen- tazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli pre- cedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della regione Sardegna. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di gior- nalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell’equilibrata rappresentanza di genere.
2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti in- tervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar- ticolo 6, commi 6, 8 e 10.
Articolo 9
(Confronti tra candidati a Presidente della regione)
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presen- tazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli pre- cedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrappo- sizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a con- tenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giorna- lista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non apparte- nenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar- ticolo 6, commi 6, 8 e 10.
Articolo 10
(Programmi dell’Accesso)
1. La programmazione dell’Accesso regionale nella regione interes- sata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.
Articolo 11
(Trasmissioni per persone con disabilità)
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmis- sioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di ser- vizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all’articolo 3, recanti l’illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della pre- sentazione delle candidature.
2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 7 possono essere orga- nizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consen- tano la comprensione anche da parte dei non udenti.
Articolo 12
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)
1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con mo- dalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monito- raggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei no- tiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmis- sioni effettuate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trat- tati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl’indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di Presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’attuazione della presente deli- bera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e defi- nendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Articolo 13
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato)
1. Il consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicu-
rare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, con- siderati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei co- mizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esi- genze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a xxxxxx- xxxx alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti po- litici danneggiati.
3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, let- tera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblica- zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 2
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunica- zione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo indette per il giorno 10 marzo 2024 (Documento n. 3)
(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 18 gennaio 2024)
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 84 del 19 ottobre 2023, sono stati convocati per il giorno 10 marzo 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regio- nale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo;
visti
a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipen- denza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel si- stema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 4 del testo unico per for- nitura dei servizi media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
c) l’articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;
d) l’articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Mini- stero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo ap- provati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l’11 marzo 2003;
e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;
f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Di- sposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regio- nale e l’autonomia statutaria delle regioni »;
g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l’ele- zione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;
h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;
i) lo statuto della regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;
j) la legge regionale dell’Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante
« Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;
k) la legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, recante « Organizza- zione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l’elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 »;
l) la legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 recante « Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 ».
vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in ma- teria di pari opportunità nella composizione delle commissioni di con- corso nelle pubbliche amministrazioni »;
vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attua- zione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione »;
vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;
visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione de- gli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Sup- plemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto appli- cabili, l’articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;
visto l’articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;
considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie de- liberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l’esperienza applicativa di tali disposizioni;
consultata l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
DISPONE
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessio- naria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:
Articolo 1
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)
1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Abruzzo fissata per la data di cui in premessa e si appli- xxxx nell’ambito territoriale interessato dalla consultazione.
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.
3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.
Articolo 2
(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nella regione interessata ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
a) la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contrad- dittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condi- zioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell’articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all’articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all’articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
b) i messaggi politici autogestiti, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità pre- viste all’articolo 7;
c) l’informazione è assicurata, secondo i principi di cui all’arti- colo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal
successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro pro- gramma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornali- stica, correlati ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro re- sponsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche re- gistrate ai sensi dell’articolo 35 del testo unico dei servizi dei media au- diovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale non è am- messa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed eletto- rale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
1-bis. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l’obbligo del rispetto dei principi generali in materia di infor- mazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 200, n. 28. In partico- lare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provve- dimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.
2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in po- litica e di garantire, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all’articolo 5 della presente delibera.
Articolo 3
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)
1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella regione Abruzzo trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elet- torali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle tra- smissioni di cui al presente articolo è garantito l’accesso alle forze poli- tiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presenta- zione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l’accesso:
a) ai candidati alla carica di Presidente della regione;
b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l’ele- zione del consiglio regionale.
5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ri- partito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.
6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferi- mento all’equilibrata presenza di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di co- municazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effet- tuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana suc- cessiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero ren- dersi necessarie.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mez- zanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.
8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche regi- strate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera c).
Articolo 4
(Informazione)
1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi del- l’attualità e della cronaca.
2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall’ar- ticolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all’articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell’imparzialità, dell’obietti- vità, dell’equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indiretta- mente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politi- che. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settima- nalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta
dall’istituto cui fa riferimento l’Autorità per le garanzie nelle comunica- zioni.
3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al pre- sente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, con- siderando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle isti- tuzioni nell’ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla compe- tizione elettorale. Essi curano che l’organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla condu- zione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell’ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in ma- niera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si deter- minino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determi- nati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto poli- tico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contrad- dittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vi- cende o fatti personali di personaggi politici.
4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al pre- sente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le re- gole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli espo- nenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all’e- sclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a ga- rantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comu- nicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate gior- nalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti poli- tici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di
evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripri- stino di eventuali squilibri accertati è assicurato d’ufficio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte in- teressata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vi- genti.
Articolo 5
(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)
1. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
2. Nella regione interessata dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consulta- zione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.
3. Nell’ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposi- zione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.
Articolo 6
(Tribune elettorali)
1. La RAI organizza e trasmette nella regione interessata dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di buon ascolto, preferibil- mente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, cia- scuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la
formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l’attenzione all’equilibrio di genere tra le pre- senze.
2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3.
3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all’articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5.
4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 6.
5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
6. L’organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoni- che, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l’obbligo, all’inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
8. L’eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di inter- venirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono de- legate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Com- missione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell’articolo 12.
Articolo 7
(Messaggi autogestiti)
1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 4.
3. La RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comuni- cazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunica- zione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all’articolo 12 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature;
b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all’elezione a Presidente della Giunta regionale;
c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avva- lersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.
5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via defi- nitiva di ricorsi da esse presentati.
6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere orga- nizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Articolo 8
(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della regione)
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presen- tazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli pre- cedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della regione Abruzzo. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di gior- nalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell’equilibrata rappresentanza di genere.
2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti in- tervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar- ticolo 6, commi 6, 8 e 10.
Articolo 9
(Confronti tra candidati a Presidente della regione)
1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presen- tazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli pre- cedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrappo- sizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a con- tenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giorna- lista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non apparte- nenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’ar- ticolo 6, commi 6, 8 e 10.
Articolo 10
(Programmi dell’Accesso)
1. La programmazione dell’Accesso regionale nella regione interes- sata dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.
Articolo 11
(Trasmissioni per persone con disabilità)
1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare nel periodo successivo alla presentazione delle liste, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmis- sioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di ser- vizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all’articolo 3, recanti l’illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine della pre- sentazione delle candidature.
2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 7 possono essere orga- nizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consen- tano la comprensione anche da parte dei non udenti.
Articolo 12
(Comunicazioni e consultazione della Commissione)
1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l’esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con mo- dalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monito- raggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei no- tiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmis- sioni effettuate di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trat- tati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl’indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
4. Il Presidente della Commissione, sentito l’Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l’attuazione della presente deli- bera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e defi- nendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.
Articolo 13
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato)
1. Il consiglio d’amministrazione e l’amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicu-
rare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, con- siderati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei co- mizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esi- genze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a xxxxxx- xxxx alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti po- litici danneggiati.
3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, let- tera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblica- zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 3
QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DA 55/491 A 56/503)
XXXXXXX, XXXXXXXX – Alla Presidente e all’Amministratore de- legato della Rai.
Per sapere, premesso che:
apprendiamo dagli organi di informazione che i legali del Ministro della Cultura, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, avrebbero inviato una lettera indirizzata a RadioRai 1;
nella lettera sarebbe contestata ai conduttori di « un giorno da pecora » un presunto intento denigratorio nei confronti dell’esponente di Governo;
qualora la cosa dovesse essere vera ci sarebbe seriamente da preoccuparsi non solo per l’ingerenza nei confronti della libertà edi- toriale di una trasmissione ma anche per la elementare non com- prensione della satira e della ironia che appartengono al DNA stesso della trasmissione radiofonica oggetto degli strali governativi:
tra l’altro è proprio questa caratteristica a renderla molto seguita dal pubblico;
l’invio di una lettera da parte dei legali di un ministro si caratterizzerebbe quindi come un atto intimidatorio nei confronti di una trasmissione del servizio pubblico;
si chiede di sapere se quanto riportato in premessa risponde a verità e quali iniziative intendano assumere i vertici Rai a tutela della libertà di espressione della nota trasmissione radiofonica.
(55/491)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sen- tite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti ele- menti.
La trasmissione radiofonica « Un giorno da Pecora », è da anni uno dei programmi di punta di Radio 1, nella quale vengono ospitati politici di tutti gli schieramenti nonché personaggi del mondo della cultura, della televisione e dello sport.
È un programma di satira, che, come tale, può urtare suscet- tibilità personali, basato sull’ironia e caratterizzato da una condu- zione « scanzonata ».
In tale contesto e tenuto conto della natura editoriale del pro- gramma, per quanto concerne più in particolare le puntate oggetto dell’interrogazione non si ravvedono intenti denigratori né offese per- sonali, ma solo interventi di taglio satirico che accomunano tutti i personaggi presi di mira dal programma.
XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, PELUFFO,
XXXXXX, XXXXXXXX – Alla Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.
Per sapere, premesso che:
si apprende che la Rai avrebbe decretato la chiusura del programma « Storie Contemporanee » settimanale di approfondimento, in sei appuntamenti, in onda su Rai Storia, dedicato alla promozione della cultura storica e storiografica e ai luoghi della memoria del nostro Paese,
la chiusura del programma sarebbe dovuta al taglio di budget; si tratta di una grave perdita nell’ambito del palinsesto cultu-
rale del servizio pubblico;
dovrebbero essere preservati alcuni format dall’importante va- lenza culturale, come appunto il programma in oggetto, da criteri esclusivamente di audience ed economici;
si chiede pertanto di sapere quali sono effettivamente le ra- gioni che hanno determinato la chiusura di « Storie Contemporanee » e quali altri programmi culturali del palinsesto del servizio pubblico sono a rischio e quali iniziative intenda assumere per scongiurare ciò e assicurare il prosieguo dei format in relazione alla loro oggettiva e indiscutibile rilevanza culturale.
(56/503)
RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sen- tite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti ele- menti.
In via preliminare è opportuno precisare che l’assegnazione del budget alla Direzione Rai Cultura ed Educational ha riguardato solo il primo semestre 2024.
Quanto alla rubrica Storie Contemporanee – prodotta e tra- smessa su Rai Storia dal 2020 con serie di 6 puntate cadauna con frequenza annuale – è stata collocata nel palinsesto autunnale 2023 in 1^ tx (trasmissione) tutti i venerdì dall’8 settembre al 13 ottobre alle ore 22.40. Pertanto, i programmi e le rubriche previsti nel palinsesto autunnale 2024, tra i quali anche Storie Contemporanee, già trasmessi nel palinsesto autunnale del 2023 e in continuità nel
palinsesto autunnale anche del 2024, potranno essere previsti sola- mente dopo l’assegnazione del budget per il secondo semestre 2024. In conclusione, per la trasmissione Storie Contemporanee, dun-
que, non si tratta di chiusura ma di un probabile posticipo della produzione della quarta edizione all’estate/autunno prossimi.
COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Giovedì 18 gennaio 2024
Plenaria
Presidenza del Presidente
BAGNAI
La seduta inizia alle ore 8,35.
AUDIZIONI
Sulla pubblicità dei lavori
Xxxxxxx XXXXXX, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tra- mite l’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Indagine conoscitiva sull’equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all’evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del welfare integrativo
Audizione del presidente e di altri rappresentanti di Confprofessioni
(Svolgimento e conclusione)
Xxxxxxx XXXXXX, presidente, ricorda che l’ordine del giorno reca l’audizione del presidente e di altri rappresentanti di Confprofessioni. Fa presente che il presidente, dottor Xxxxxxx Xxxxxx, ha comunicato di essere impossibilitato ad intervenire. Sono invece presenti il dottor Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, responsabile dell’Ufficio studi di Confprofessioni, e il dottor Xxxx Xx Xxxxxxxx, direttore di Cadiprof.
Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX, responsabile Ufficio studi Confprofessioni, e Xxxx XX XXXXXXXX, direttore di Cadiprof, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Xx- xxxxx XXXXXX, presidente, i deputati Xxxxx XXXXXXXX (FDI), Xxxxxxx XXXXXXXXX (M5S), Xxxxxxx XXXXXX (Lega), e la senatrice Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx XXXXXXX (PD-IDP), a cui rispondono Xxxxxxxxx XXXXX- XXXXX, responsabile dell’Ufficio studi di Confprofessioni, e Xxxx XX XXXXXXXX, direttore di Cadiprof.
Xxxxxxx XXXXXX, presidente, dopo aver ringraziato gli auditi, di- chiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 9,40.
COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità
Giovedì 18 gennaio 2024
Plenaria
Presidenza del Presidente
CALDERONE
La seduta inizia alle ore 8,45.
INDAGINE CONOSCITIVA
Sulla pubblicità dei lavori
Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assi- curata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmis- sione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Xxxxxxx Xxxxx- xxxx, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi deri- vanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto
(Svolgimento e rinvio)
Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, introduce i temi al- l’ordine del giorno.
Xxxxxxx XXXXXXXXX, Ministro per gli affari regionali e le autono- mie, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva.
Xxxxxx XXX (PD-IDP) interviene per svolgere alcune considerazioni.
Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, nel ringraziare il Mi- nistro per l’esauriente relazione svolta, considerati i suoi ulteriori impegni istituzionali per la giornata odierna, rinvia il seguito dell’audizione ad al- tra seduta e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.
La seduta termina alle ore 9,15.
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Giovedì 18 gennaio 2024
Plenaria
Presidenza del Presidente
XXXXXXXX
La seduta inizia alle ore 14,15.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, comunica che, in relazione alle con- sultazioni per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della regione Sardegna e della regione Abruzzo – indette rispettivamente per il
25 febbraio e per il 10 marzo prossimi – si è preceduto a scrivere ai presidenti dei gruppi della Camera e del Senato e ai rappresentanti di gruppo in Commissione per invitarli a utilizzare la modalità, prevista dalla legge istitutiva, del controllo preventivo delle liste.
AUDIZIONI
Sulla pubblicità dei lavori
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, avverte che, se non vi sono obie- zioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la tra- smissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Audizione del dottor Xxxxxxx Xxxx
(Svolgimento e conclusione)
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, introduce l’audizione del dottor Au- gusto Lama.
Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commis- sione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.
Xxxxxxx XXXX svolge il proprio intervento.
Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Xxxxxx XXXX- XXXX, presidente, i deputati Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX (FdI), Xxxxxxxx XXXXXXX DE XXXX (M5S) e i senatori Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX (M5S), Xxxxx XXXXX (FdI).
Xxxxxxx XXXX risponde ai quesiti posti.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,25.
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari
Giovedì 18 gennaio 2024
Plenaria
Presidenza del Presidente
XXXXXXX
La seduta inizia alle ore 15,05.
AUDIZIONI
Sulla pubblicità dei lavori
Xxxxxx XXXXXXX, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im- pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva- zione.
Audizione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, prefetto di Roma, nell’ambito dell’approfondi- mento avviato in relazione ai fatti che hanno interessato l’area di trattamento dei rifiuti presso il sito di Malagrotta
Xxxxxx XXXXXXX, presidente, introduce l’audizione di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, prefetto di Roma.
Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell’audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commis- sione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.
Xxxxxxxx XXXXXXXX, prefetto di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osserva- zioni, i senatori Xxxxxx XXXXXXXX (M5S), Xxxxxx XX XXXXXX (FDI),
Xxxxxx XXXXXXXX (FDI) e il deputato Xxxxxxxxx Xxxxxx XXXXXXXX
(AVS).
Xxxxxxxx XXXXXXXX, prefetto di Roma, replica ai quesiti posti, for- nendo ulteriori elementi di valutazione.
Xxxxxx XXXXXXX, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,45.
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
Giovedì 18 gennaio 2024
Plenaria
Presidenza del Presidente
SEMENZATO
La seduta inizia alle ore 16,35.
AUDIZIONI
Sulla pubblicità dei lavori
Xxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, avverte che, se non vi sono obie- zioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, nonché via streaming sulla web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di Xxxxxx Xxxxxx, amministratrice delegata della società C.D. srl. e già pre- sidente dell’associazione European Women’s Management Development (EWMD)-Italy Network
(Svolgimento e conclusione)
Xxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, introduce l’audizione.
Xxxxxx XXXXXX, amministratrice delegata della società C.D. srl. e già presidente dell’associazione European Women’s Management Deve- lopment (EWMD)-Italy Network, svolge una relazione sui temi oggetto dell’inchiesta.
Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Xxxxxxx XX- XXXXXXX, presidente.
Xxxxxx XXXXXX, amministratrice delegata della società C.D. srl. e già presidente dell’associazione European Women’s Management Deve- lopment (EWMD)-Italy Network, risponde ai quesiti posti.
Xxxxxxx XXXXXXXXX, presidente, dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 16,55.
Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,10
Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,05
Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
NOTIZIARIO | |
DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI | |
Sedute di giovedì 18 gennaio 2024 |
I N D I C E
Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa:
Plenaria Pag. 115
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Giovedì 18 gennaio 2024
Plenaria
Presidenza del Vice Presidente
Xxxxxxx XXXXXXXXX
indi del Presidente
GARDINI
Incontro con il candidato alla carica di Commissario per i Diritti Umani del Con- siglio d’Europa, Xxxxxxx O' Xxxxxxxx
Incontro con il Rappresentante Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, Ambasciatore Xxxxxxx Xxxxxxx
Gli incontri si sono svolti dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
€ 6,60