Accordo
Traduzione1
Accordo
0.975.242.3
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica dell’India concernente la promozione e la protezione
degli investimenti
Concluso il 4 aprile 1997
Strumenti di ratifica scambiati il 16 febbraio 2000 Entrato in vigore il 16 febbraio 2000
(Stato 16 febbraio 2000)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica dell’India,
animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere reciprocamente tali investi- menti per il tramite di un accordo internazionale allo scopo di promuovere l’attività economica privata e accrescere la prosperità dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(1) Il termine «investitori» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
(a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la citta- dinanza della medesima;
(b) le società, compresi società registrate, partenariati, società di persone costi- tuiti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e impegnate in attività economiche importanti sul territorio della medesima;
(c) le società non costituite conformemente alla legislazione di detta Parte con- traente nelle quali almeno il 51 per cento del capitale sociale appartiene a persone di detta Parte contraente o nelle quali persone di detta Parte con- traente controllano almeno il 51 per cento dei diritti di voto con azioni pro- prie.
(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
RU 2002 2037
1 Dal testo originale francese.
(a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto rea- le come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
(b) le azioni e i titoli di una società, nonché le altre forme di partecipazione a società;
(c) i crediti monetari, compresi obbligazioni e altri titoli, e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico derivanti da un contratto;
(d) i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di com- mercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), nonché il know-how e la clientela, conformemente alle leggi pertinenti della Parte contraente interessata;
(e) le concessioni commerciali e qualsiasi altro diritto di esercitare un’attività economica conferito per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca e di estrazione del petrolio e di altri minerali.
(3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni nonché gli onorari.
(4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, compresi le acque territoriali e lo spazio aereo, nonché le altre le zone marittime, comprese la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali detta Parte con- traente esercita diritti di sovranità o una giurisdizione esclusiva conformemente alle proprie leggi vigenti e al diritto internazionale.
Art. 2 Campo d’applicazione dell’Accordo
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori del- l’altra Parte contraente prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.
Art. 3 Promozione e protezione dell’investimento
(1) Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e autorizza tali investimenti in conformità della propria legislazione e prassi costante.
(2) Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte contraente beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente e fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo.
Art. 4 Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
(1) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti dei suoi propri investitori o agli investimenti degli inve- stitori di uno Stato terzo, se esso è più favorevole. Tale trattamento si applica in
particolare all’esecuzione, alla gestione, al mantenimento, all’uso, al godimento o all’alienazione di detti investimenti.
(2) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposi- zione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.
(3) Nessuna Parte contraente è costretta ad applicare, in materia di imposizione, le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo. In tale contesto si rimanda tutta- via alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito2, firmata a Nuova Delhi il 2 novembre 1994.
Art. 5 Espropriazione
(1) Gli investimenti di investitori di una Parte contraente non sono oggetto di prov- vedimenti di nazionalizzazione o di espropriazione, né di provvedimenti aventi un effetto equivalente a una nazionalizzazione o a un’espropriazione (qui di seguito
«espropriazione») sul territorio dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che siano conformi alle prescrizioni legali, che non siano discriminatori e che implichino il pagamento di un indennizzo. Tale indenniz- zo corrisponde al valore reale di mercato dell’investimento espropriato immediata- mente prima che tale provvedimento venga eseguito o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, compresi gli interessi calcolati a un tasso appropriato fino alla data del versamento, è pagato senza ritardi ingiustificati ed è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.
(2) L’investitore interessato ha diritto, conformemente alla legislazione della Parte contraente che esegue l’espropriazione, a un esame del suo caso e della valutazione del suo investimento da parte di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità indi- pendente di detta Parte secondo i principi stabiliti nel presente paragrafo. La Parte contraente che procede all’espropriazione si adopera per un’esecuzione rapida del suddetto esame.
(3) Qualora una Parte contraente espropri gli averi di una società incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore su una parte qualsiasi del suo territorio nella quale gli investitori dell’altra Parte contraente detengono azioni, essa deve fare in modo, per quanto possibile, che gli investitori possano disporre dell’indennizzo secondo il paragrafo (1) del presente articolo.
Art. 6 Compensazione delle perdite
Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti sul territorio dell’altra Parte abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio della stessa, fruiscono, da parte di quest’ultima di un trattamento non meno favorevole di quello che essa
2 RS 0.672.942.31
accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione. I pagamenti che ne derivano sono liberamente trasferibili.
Art. 7 Rimpatrio dell’investimento e dei redditi
(1) Ogni Parte contraente vigila affinché tutti i mezzi finanziari di un investitore dell’altra Parte contraente relativi a un investimento sul proprio territorio siano liberamente trasferibili. Tali mezzi possono includere:
(a) il capitale e il capitale supplementare destinati al mantenimento o allo svi- luppo dell’investimento;
(b) gli utili netti d’esercizio, compresi i dividendi e gli interessi proporzionali al capitale azionario;
(c) gli importi destinati al rimborso di prestiti relativi all’investimento compresi gli interessi percepiti;
(d) i canoni e gli emolumenti legati all’investimento;
(e) i proventi della vendita di azioni degli investitori;
(f) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investi- mento destinati all’investitore;
(g) i redditi dei cittadini di una Parte contraente il cui lavoro è legato a un inve- stimento sul territorio dell’altra Parte contraente.
(2) Per quanto le Parti non dispongano diversamente, i trasferimenti di cui al para- grafo (1) del presente articolo possono essere effettuati in una moneta convertibile. Hanno luogo al tasso di cambio di mercato applicato il giorno del trasferimento. Le formalità di trasferimento sono espletate senza indugio e in maniera non discrimina- toria.
(3) Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il trasferimento di un indennizzo di cui all’articolo 6 del presente Accordo.
Art. 8 Surrogazione
Qualora una Parte contraente o un organismo da essa designato abbia accordato una garanzia d’indennizzo contro i rischi non commerciali a un suo investitore in rela- zione a un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte e abbia effettuato un pagamento a favore di questo investitore secondo pretese derivanti dal presente Accordo, l’altra Parte riconosce, in virtù del principio di surrogazione, alla prima parte o all’organismo da essa designato la facoltà di esercitare i diritti e far valere le pretese di detto investitore. I diritti o le pretese surrogati non superano i diritti e le pretese originali dell’investitore.
Art. 9 Composizione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente
(1) Ogni controversia tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte con- traente in merito a un investimento del primo ai sensi del presente Accordo è com- posta, per quanto possibile, amichevolmente mediante negoziati tra le parti in causa.
(2) La controversia, che non ha potuto essere composta amichevolmente entro un termine di sei mesi, è sottoposta, d’intesa fra le parti:
(a) ai tribunali o agli organi amministrativi competenti della Parte contraente che ha autorizzato l’investimento, conformemente alla legislazione di quest’ultima, o
(b) all’arbitrato internazionale secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) del 1976.
(3) Qualora le parti non giungano a un accordo sulla procedura di composizione delle controversie di cui al paragrafo (2) del presente articolo entro un termine di tre mesi o qualora una controversia sia sottoposta a una procedura di conciliazione internazionale e che quest’ultima si concluda senza che le parti siano giunte a un accordo formale, la controversia può essere sottoposta all’arbitrato:
(a) dell’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID), qualora la Parte contraente dell’investitore e l’altra Parte contraente siano parte della Convenzione del 19653 per la com- posizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, e se l’investitore vi acconsente per scritto, o
(b) secondo il Meccanismo supplementare dell’ICSID per l’amministrazione delle procedure di conciliazione, di arbitrato e di accertamento dei fatti, se convenuto dalle due parti in causa, o
(c) di un tribunale arbitrale ad hoc che può essere adito da entrambe le parti in causa; salvo accordo contrario di queste ultime, tale tribunale è costituito secondo le Norme d’arbitrato della UNCITRAL. Le Norme sono modificate come segue:
(i) L’autorità di nomina conformemente all’articolo 7 delle Norme si com- pone del presidente, del vicepresidente o del giudice più anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una o dell’altra Parte contraente. Il terzo arbitro non è cittadino né dell’una né dell’altra Parte contraente.
(ii) Le parti nominano il loro arbitro entro due mesi.
(iii) La sentenza arbitrale è emanata conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
(iv) Il tribunale arbitrale motiva la propria sentenza e fornisce i chiarimenti chiesti da una parte in causa.
3 RS 0.975.2
Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti
(1) Le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applica- zione del presente Accordo sono composte, per quanto possibile, mediante negozia- zione.
(2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale.
(3) Detto tribunale arbitrale è costituito per ogni caso particolare come segue: entro i due mesi dal ricevimento della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte contraente nomina un membro del tribunale. I due membri designano in seguito un cittadino di uno Stato terzo che, con l’accordo delle due Parti contraenti, è nominato presidente del tribunale. Quest’ultimo è nominato entro due mesi dalla designazione degli altri due membri.
(4) Se non si è proceduto alle nomine necessarie entro i termini stabiliti nel paragra- fo (3) del presente articolo, in mancanza di un altro accordo, l’una o l’altra Parte contraente può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a proce- dere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una o dell’altra Parte contraente o se, per altri motivi, non può adempiere il suo mandato, le nomine necessarie sono fatte dal Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente sia cittadino di una Parte contraente o qualora, per altri motivi, non possa parimenti adempiere il suo mandato, il membro più anziano della Corte internazionale di giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente è invitato a procedere alle nomine necessarie.
(5) Il tribunale arbitrale prende le decisioni a maggioranza dei voti. Ogni Parte contraente si assume le spese del proprio membro del tribunale e della sua rappre- sentanza nella procedura d’arbitrato; le spese del presidente e le spese rimanenti sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a condizione che il tribunale non disponga altrimenti. Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 11 Leggi applicabili
(1) Tutti gli investimenti sono retti, conformemente al presente Accordo, dalle leggi vigenti sul territorio della Parte contraente dove sono effettuati.
(2) Nonostante il paragrafo (1) del presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo ostacola l’azione intrapresa dalla Parte contraente ospite per proteggere, in circostanze eccezionali, i propri interessi essenziali in materia di sicurezza o per fare fronte a situazioni di estrema urgenza, conformemente alle proprie leggi applicate normalmente e in modo ragionevole, su base non discrimina- toria.
Art. 12 Applicazione di altre regole
Qualora disposizioni della legislazione di una Parte contraente o obblighi di diritto internazionale, esistenti o futuri, che vincolano le due Parti contraenti fra di loro in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che accor-
dano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, dette norme prevalgono sull’Accordo nella misura in cui siano più favorevoli per l’investitore.
Art. 13 Altri obblighi
Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente. La composizione delle contro- versie conformemente all’articolo 9 del presente Accordo è applicabile, in relazione a tali obblighi, soltanto in assenza di rimedi giuridici ordinari del luogo.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente Accordo sottostà a ratifica; esso entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Art. 15 Xxxxxx e denuncia
(1) Il presente Accordo è valido per una durata di dieci anni; alla scadenza di questo periodo è considerato come tacitamente rinnovato, tranne nel caso in cui una Parte contraente notifichi all’altra la sua intenzione di denunciarlo. L’Accordo è abrogato un anno dopo il ricevimento di detta notificazione.
(2) Nonostante la denuncia conformemente al paragrafo (1) del presente articolo, il presente Accordo si applica ancora per un periodo supplementare di quindici anni a partire dalla data della sua denuncia agli investimenti effettuati o acquisiti prima di tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a New Delhi, il 4 aprile 1997, in due originali nelle lingue francese, hindi e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica dell’India: Xxxx X. Xxxxxxxxxxx