COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321
Area Servizi Generali Prot. n.
Servizio Appalti e Contratti
OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste.
IMPRESA:
(C.F. e Part. IVA ) CIG:
Premesso
che l’Amministrazione ha l’onere di provvedere alle manutenzioni delle strutture mercatali cittadine, dovendo far fronte con tempestività a tutti quegli interventi poco, o per nulla, suscettibili di previsione temporale di spesa, nonché di esatta quantificazione numerica nel tempo e che, per condizioni circostanziali, possono assumere anche carattere di urgenza ed indifferibilità;
che si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario degli stessi interventi di manutenzione tramite la stipula di apposito accordo quadro, di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire gli interventi che di volta in volta gli verranno richiesti con appositi contratti applicativi (c.d. “ordini di servizio”);
che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva in data
, a firma del Direttore dell'Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico e per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta la gara da esperirsi mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste per un importo a base d'asta di Euro 264.000,00 (duecentosessantaquattromila/00), più Euro 13.200,00 (tredicimila/duecento) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA in misura di legge;
che, in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. dd.
, l'appalto è stata proposta l'aggiudicazione all'Impresa con il ribasso del % ( percento) sull'importo a base di gara e perciò al prezzo offerto di Euro ( / ), più Euro ( / ) di oneri per la sicurezza, per complessivi Euro ( / ), più IVA;
che con determinazione dirigenziale n. dd. , esecutiva il , a firma del Direttore dell'Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
che con nota dd. è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
che in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'Impresa aggiudicataria;
che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l'appaltatore, ha concordamene dato atto, nel relativo verbale dd. , conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'appaltatore stesso;
che la stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli interventi manutentivi, di volta in volta disposti con appositi contratti applicativi (ordini di servizio), nei quali saranno precisati l'oggetto dei lavori di manutenzione, i loro importi ed il luogo di esecuzione.
Tutto ciò premesso e considerato
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato dal dott. , Direttore del Servizio Appalti e Contratti, domiciliato agli effetti del presente atto nel Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx'Xxxxx x'Xxxxxx x. 0, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste, ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;
e l'impresa , con sede a , in , più avanti detta anche “appaltatore”, nella persona dell'Amministratore Unico, sig.
, nato a
il
( )
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(millenovecento ) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa stessa,
si conviene e si stipula il seguente
ACCORDO QUADRO
Art. 1) – Premesse
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2) - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste, secondo le condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e agli atti tutti richiamati dal presente Accordo.
Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’IMPRESA [eventualmente: A.T.I. composta tra (mandataria); (mandante) (mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di manutenzione di cui sopra sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e
formulata mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle esigenze dell'Amministrazione.
L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.
Le prestazioni oggetto del presente accordo, da affidarsi sulla base di appositi Ordini di servizio applicativi, sono elencate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Accordo riguarda l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le verifiche, i mezzi di cantiere, le attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto secondo le condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato speciale d'Appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta nei singoli ordini di servizio applicativi.
Art. 3) – Documenti che fanno parte dell'accordo e dei successivi contratti applicativi.
Fanno parte del presente accordo e sono allegati allo stesso: allegato sub << >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: l’elenco prezzi unitari;
Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. il Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nella lettera di invito del fa parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegato al medesimo.
Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.
Fanno parte dell'accordo i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.
Costituiscono, inoltre, parte integrante dei contratti applicativi, ancorché formalmente non allegati al medesimo:
- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento generico di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato e integrato, e le proposte integrative al predetto piano.
- Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 4) – Interpretazione
In caso di discordanza di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con l'accordo ed i contratti applicativi dello stesso, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
Art. 5) – Corrispettivo del contratto e modalità di liquidazione
Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo è, come da offerta allegata, pari ad Euro
( ) + Euro ( )
per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro + I.V.A. in misura di legge.
Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati con i singoli ordini di servizio applicativi esecutivi del presente accordo quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
Art. 6) – Tipo di appalto
Il presente accordo ed i contratti applicativi sono relativi ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016
L’importo dei contratti applicativi può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.
Art. 7) – Modifiche e varianti
Le modifiche dei contratti applicativi in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8) – Liquidazione dei corrispettivi
Secondo quanto previsto all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, il pagamento dei lavori avverrà a seguito di regolare esecuzione di quanto di volta in volta commissionato.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.
[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]
[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.
I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.
L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 9) – Tracciabilità dei flussi finanziari
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite
apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.
La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
Art. 10) - Subappalto
L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:
Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili:
Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali , a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.
I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.
Come specificato all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105.
Art. 11) – Garanzie definitive
A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente accordo, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro ( ) pari al dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).
[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del % in quanto l’Impresa/ATI è in possesso della documentazione prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.
A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. dd.
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Agenzia di in data redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
conservata in atti,
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art.103 del D.Lgs 50/2016.
Art. 12) – Garanzie assicurative
Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per l'art. 103 comma 7 devono sussistere “motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore”) nonché a copertura dei rischi di
responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di (per l'art.
103 comma 7 il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro).
Art. 13) – Durata dell'accordo quadro
Il presente accordo ha durata massima di un anno dalla data della sua sottoscrizione.
L'accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di cui al punto precedente, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso, salva diversa determinazione da parte dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse.
L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintanto che l'Amministrazione non darà esecuzione ai contratti applicativi.
Si considereranno validamente affidati gli interventi manutentivi per i quali sia stato emesso l'apposito ordine di servizio applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa.
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.
Dalla data di scadenza dell'accordo non potranno essere affidati ulteriori lavori di manutenzione, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dall'amministrazione, esso si intenderà prorogato del solo tempo previsto dal contratto applicativo per l'esecuzione del relativo intervento.
Inoltre nei casi necessari di messa in sicurezza urgente si dovrà procedere con le modalità e i tempi indicati all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 14) - Definizione dei singoli interventi di manutenzione
Per l'individuazione dei singoli interventi di manutenzione da affidare all'Appaltatore in attuazione del presente accordo, si farà riferimento alle specifiche tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
I lavori di manutenzione di cui al presente accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche esposte nei singoli ordini di servizio applicativi.
Art. 15) - Modalità di affidamento dei singoli interventi di manutenzione – Ordini di servizio applicativi
L'affidamento dei singoli interventi di manutenzione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente accordo, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si è concluso con un unico operatore economico.
L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi Ordini di Servizio applicativi, disposti dal Direttore dei lavori dell'Amministrazione (o, se del caso, da parte del RUP), che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna dei singoli lavori, da effettuarsi previa convocazione dell'appaltatore.
In detti Ordini di servizio applicativi, che saranno numerati progressivamente, saranno indicati:
a) l'oggetto dei lavori;
b) una sintetica descrizione dell'intervento richiesto;
c) il luogo di esecuzione dei lavori;
d) le specifiche tecniche dell'intervento;
e) la durata stimata dei lavori;
f) il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado di urgenza;
g) il cronoprogramma dei lavori, nei casi di maggiore complessità;
h) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la nomina del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008. In tal caso sarà onere dell'Amministrazione nominare il coordinatore per la sicurezza che redigerà il piano di sicurezza e coordinamento contestualizzato;
i) l'importo stimato dei lavori, con specificazione degli oneri destinati alla sicurezza ed eventuale indicazione delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
J) ogni altra indicazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione per la migliore esecuzione dei lavori.
Art. 16) – Termini per certificato di collaudo o per accertamento regolare esecuzione
La regolare esecuzione dei singoli interventi dovrà risultare da apposita controfirma sull'ordine di servizio applicativo attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori e la loro regolare esecuzione.
Nell'ipotesi di lavori di maggiore complessità secondo l'apprezzamento del Direttore Lavori si procederà secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell’Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.
Art. 17) – Consegna anticipata
Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto applicativo specifico, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art. 230 del
D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore).
In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
Art. 18) – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nei singoli ordini di servizio applicativi per l’esecuzione dei lavori ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una
penale pari all'1x1000 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.).
La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.
La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.
L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
Art. 19) – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 20) – Provvedimenti in caso di fallimento
In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 21) – Risoluzione
Xxxxx restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 27 del presente atto.
La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
La risoluzione dell'accordo quadro comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di esecuzione.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
L'appaltatore può chiedere la risoluzione dell'accordo nel caso previsto dall'art.
107 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 22) – Recesso
La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 23) – Sospensione
La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016.
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 13, primo comma del presente atto.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub- affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 24) – Controlli
I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
Art. 25) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.
L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma
9 del D.Lgs 50/2016. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.
Art. 26) – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 18 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 27) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'Appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Aziendale del Comune, approvato con deliberazione giuntale n. 31 dd. 31.01.2014, immediatamente eseguibile, e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza dell'affidamento di cui al presente contratto.
Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma
16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
Art. 28) – Patto d'integrità
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.
Art. 29) - Controversie
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell’ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.
Art. 30) – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.
Art. 31) – Domicilio dell'appaltatore
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via , n. . [Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 32) – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).
Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro
( ) più IVA in misura di legge.
Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Approvazione in forma specifica
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 17, 18, 19,
21, 25, 26, 27, 28, 29 e 32 del presente atto, nonché gli articoli 8, 9, 10, 11 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.
Fatto in unico originale, con due allegati (“A” e “B”), letto, approvato e sottoscritto.
data della firma digitale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
data della firma digitale
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 18/08/2017 12:08:54
IMPRONTA: 7ABFCB9EBDCDE8F8549E77EA2656B8BAEAAA6043BDCB60C92160C41FF219B815 EAAA6043BDCB60C92160C41FF219B815F4C47008E473AF1AF8CD13289D55F705 F4C47008E473AF1AF8CD13289D55F705E56FC433623EB8C993A79A544407BB58 E56FC433623EB8C993A79A544407BB581FB4F46F935832442F6ADE547819C5D4
Atto n. 1906 del 09/08/2017