PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI (SIGLATO IL 28 LUGLIO 2004)
ESTRATTO VERBALE DI ACCORDO
PER IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEI DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI (SIGLATO IL 28 LUGLIO 2004)
LA CONSILP – CONFPROFESSIONI rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
E
Associazione Liberi Architetti (ALA – ASSOARCHITETTI) Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (A.N.C.L.) Associazione Nazionale Medici Veterinari (A.N.M.V.I.) Associazione Nazionale Revisori Contabili (A.N.REV.) Federazione Nazionale Notai (FEDERNOTAI)
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (F.I.M.M.G.) Associazione Psicologi Liberi professionisti (P.L.P.)
Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti (S.N.R.C.)
Unione Nazionale Giovani Ragionieri Commercialisti (X.X.X.X.XX.XX.) Unione Giovani Dottori Commercialisti (U.N.G.D.C.)
La Confedertecnica
La Cipa
E
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS – CGIL) rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT – CISL)
rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxx
La Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (UILTuCS – UIL) rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx
Visti i CCNL stipulati con Consilp-Confprofessioni nelle date del
10 dicembre 1978, 12 maggio 1983, 25 luglio 1988, 10 dicembre 1992, 19 dicembre 1996, il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
Visti i CCNL stipulati con Confedertecnica nelle date del
19 luglio 1993, 14 maggio 1996, il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
Visti i CCNL stipulati con Cipa nelle date del
13 ottobre 1953, 31 luglio 1968,20 dicembre 1978,8 marzo 1983, 21 giugno 1983, 21
gennaio 1988, 10 dicembre 1992, 19 dicembre 1996, il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
SI E’ STIPULATA
La presente ipotesi di Accordo da valere per i dipendenti degli Studi Professionali. (...)
PARTE SECONDA
Disciplina del rapporto di lavoro
Titolo XV
Ex TITOLO II - Classificazione del personale Ex ARTICOLO 15
Il personale addetto agli studi professionali è classificato a decorrere dal 1°luglio 1992 su sei livelli aventi ciascuno una declaratoria validaper tutto il settore e articolata in qualifiche e profili suddivisi e collocati in tre aree professionali così definite:
A) Area amministrativa e giuridica;
B) Area tecnica;
C) Area medico – sanitaria e Odontoiatrica
D)
(...)
C) AREA PROFESSIONALE MEDICO- SANITARIA E ODONTOIATRICA I Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di
scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio, esplicano funzioni direttive sovraintendendo alla intera attività dello studio con ampi poteri decisionali e autonomia di
iniziativa.
II Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico - professionale e/o creative, con autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive generali del titolare dello studio nonché con eventuale responsabilità di uno o più
settori dello studio che implichi coordinamento e controllo dell'attività di altri dipendenti quali: analisti Ced (Centro elaborazione dati) capi uffici tecnici e amministrativi, laureati addetti ai prelievi, alla istologia, alla microscopia clinica, alla lettura degli elettro-cardiogramnmi, alla lettura di elettroencefalogrammi, alla batteriologia, alla chimica clinica - ortottisti (assistenti di oftalmologia) - igienisti dentali muniti del relativo e specifico titolo di studio conseguito a norma di legge (Dm Sanità 26-1-1988 n. 30 - Dm Sanità 14-9- 1994 n. 669 - Dm Ministero Università 24-7-1996)
III Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico - professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti, quali:
contabili di concetto - analisti chimici - terapisti di riabilitazione - segretari di concetto - segretari unici che svolgono, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d'ordine e che eventualmente intrattengono anche rapporti con la clientela, infermieri professionali - tecnici di laboratorio - addetti alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa - tecnici radiologi - odontotecnici - assistenti di studio odontoiatrico
IV Livello super
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico- pratiche comunque acquisite, quali: stenodattilografi - segretari unici con cumulo di mansioni esclusivamente d'ordine che eventualmente tengono anche contatti informativi con la clientela - tosatori - infermieri
generici - esecutori prove di laboratorio - assistenti di studio odontoiatrico.
IV Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite, quali: dattilografi - autisti - centralinisti telefonici - contabili d'ordine - addetti di segreteria con mansioni esclusivamente d'ordine - addetti alla compilazione di scritture elementari e/osemplificate, di registri e repertori obbligatori - addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti e uffic i sia pubblici che privati - addetti all'accettazione clienti, registrazioni dati, consegna referti clinici - assistenti di studio odontoiatrico.
V Livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche e comunque di carattere ausiliario, quali:
addetti alle pulizie - fattorini- uscieri.
Titolo XVI
Minimi Tabellari e Scatti di Anzianità
Nel riconfermare quanto definito in materia dai rispettivi precedenti CCNL, la retribuzione tabellare congloberà anche quanto maturato a titolo di indennità di contingenza fino alla data del 1° maggio 1992, comprensiva dell’elemento distinto della retribuzione derivante dall’Accordo Interconfederale del 31 luglio 1992.
Conseguentemente, per effetto del precedente comma, agli otto livelli previsti dalla Classificazione Generale, così come definita nel presente Accordo, corrisponderà una Paga Base tabellare conglobata nelle misure mensili e alle rispettive scadenze, così come riportate nelle tabelle retributive in appresso definite.
Tabelle retributive Premessa
Al fine di procedere all’armonizzazione contrattuale tra i CCNL stipulati da Consilp Confprofessioni, Cipa e Confedertecnica le parti convengono di definire la tabella retributiva unica, come di seguito riportata, che sarà valida a partire dal 1 luglio 2004.
Tabella Retributiva Unica
livello | xxx.Xxx.. Al 30/06/04 | aumento dal 1/7/04 | minimo tabellare in vigore dal 1/7/04 | xx.xxx.xxxx.xx Contr. (*) | minimo + el.naz.allin.contr. Dal 1/7/04 | |||
Confedertecnica | ||||||||
Quadri (ex 1S Confedertecnica) | 1.596,67 | 90,53 | 1.687,20 | |||||
1 | 1.411,44 | 80,03 | 1.491,47 | 42,35 | 1.530,12 | |||
2 | 1.226,82 | 69,56 | 1.296,38 | 102,53 | 1.395,75 | |||
3s | 1.132,47 | 69,56 | 1.202,03 | 110,40 | 1.304,17 | |||
3 | 1.132,47 | 64,21 | 1.196,68 | |||||
4s | 1.098,42 | 62,28 | 1.160,70 | |||||
4 | 1.057,31 | 60,00 | 1.117,31 | |||||
5 | 986,28 | 55,92 | 1.042,20 | |||||
Apprendisti | ||||||||
Appr. 2 I sem | 80% | 1.037,10 | 82,02 | 1.119,12 | ||||
Appr. 2 II sem | 90% | 1.166,74 | 92,28 | 1.259,02 | ||||
Appr. 2 III sem e successivi | 96,65% | 1.252,95 | 99,10 | 1.352,05 | ||||
Appr. 3S I sem | 80% | 961,62 | 88,32 | 1.049,94 | ||||
Appr. 3S II sem | 90% | 1.081,83 | 99,36 | 1.181,19 | ||||
Appr. 3S III sem e successivi | 96,65% | 1.161,76 | 106,70 | 1.268,46 | ||||
Appr. 3 I sem | 80% | 957,34 | ||||||
Appr. 3 II sem | 90% | 1.077,01 | ||||||
Appr. 3 III sem e successivi | 96,65% | 1.156,59 | ||||||
Appr. 4s I anno | 80% | 928,56 | ||||||
Appr. 4s II anno | 85% | 986,60 | ||||||
Appr. 4s III anno | 96,65% | 1.121,82 | ||||||
Appr. 4 I anno | 80% | 893,85 | ||||||
Appr. 4 II anno | 85% | 949,71 | ||||||
Appr. 4 III anno | 96,65% | 1.079,88 |
(*) Elemento Nazionale di Allineamento Contrattuale
Viene istituita la voce “elemento nazionale di Allineamento contrattuale” quale voce non assorbibile che dovrà considerarsi parte integrante del minimo tabellare valido a tutti gli effetti contrattuali.
Tale voce sarà valida per i soli lavoratori inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3° Super, ai quali veniva applicato il CCNL stipulato da Confedertecnica, così come previsto nelle tabelle retributive sopraindicate.
L’elemento nazionale di Allineamento contrattuale sopra indicato, viene determinato dall’eccedenza derivante dalla differenza della paga base conglobata stabilita nei precedenti CCNL sottoscritti da Confedertecnica e Consilp-confprofessioni-Cipa .
Le parti stabiliscono inoltre che per i nuovi assunti, a partire dal 1/7/2004 si applicheranno i minimi tabellari risultanti dalla tabella retributiva unica, con l’esclusione della voce “elemento nazionale di Allineamento contrattuale”
Scatti di anzianità Premessa
Nell’ambito del processo di armonizzazione contrattuale le parti hanno convenuto di definire la nuova tabella degli scatti di anzianità.
Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2004, gli importi degli scatti di anzianità, da valere per l’intero Settore, pur mantenendo il periodo di maturazione di tre anni, avranno i nuovi valori di seguito indicati.
Le parti comunque stabiliscono che gli scatti di anzianità maturati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo non subiranno alcuna rideterminazione in relazione agli importi sotto riportati e quindi per essi resteranno validi i precedenti valori.
Tabella scatti di Anzianità Livelli | Importi | |
Quadri | Euro | 29,70 |
I Euro | 25,78 | |
II Euro III Super | 22,57 Euro | 20,31 |
III Euro IV Super | 17,22 Euro | 15,68 |
IV Euro V Euro 11,88 | 13,90 |
Decorrenza e Durata
Le parti, nel riconfermare la propria adesione allo spirito del Protocollo interconfederale
23 luglio 1993, con particolare riferimento a quanto dallo stesso stabilito in tema di assetti contrattuali, convengono che la parte normativa, indicata nella premessa del presente accordo, decorre dal 1 luglio 2004 e sarà valida sino al 30 giugno 2007.
La parte economica sarà valida dal 1 luglio 2004 sino alla data del 30 settembre 2005.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.+
(...)