NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
Relativa all’offerta di vendita e sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Italian Exhibition Group S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx (XX), iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 00139440408, capitale sociale pari a Euro 52.214.897,00 i.v.
Emittente
Italian Exhibition Group S.p.A.
Azionisti Venditori
Rimini Congressi S.r.l. Salini Impregilo S.p.A.
Coordinatore dell’Offerta, Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Sponsor e Specialista
Intermonte SIM S.p.A.
Coordinatore dell’Offerta e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale
Equita SIM S.p.A.
La presente nota informativa sugli strumenti finanziari (la “Nota Informativa”) si riferisce ad un’offerta di vendita e sottoscrizione di complessive massime n. 9.192.349 azioni ordinarie di Italian Exhibition Group
S.p.A. (le “Azioni” e l’“Offerta”) costituita da un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti attività, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (il “Collocamento Istituzionale”).
L’Offerta è finalizzata alla creazione del flottante necessario per l’ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, ricorrendone i presupposti, Segmento STAR.
La Nota Informativa è stata redatta ai sensi dell’articolo 113, comma primo, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, dell’art. 5, comma 4-bis, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, come successivamente modificato e integrato, recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE.
La Nota Informativa è stata depositata presso CONSOB in data 29 novembre 2018, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio del provvedimento di approvazione con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495792/18.
L’adempimento di pubblicazione della Nota Informativa non comporta alcun giudizio di CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
La Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (l’“Emittente”) depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495791/18 (il “Documento di Registrazione”), contenente informazioni sull’Emittente, e alla nota di sintesi depositata presso la CONSOB in data 29 novembre 2018 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495792/18 (la “Nota di Sintesi”).
Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono congiuntamente il prospetto informativo ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2003/71/CE come successivamente integrata e modificata ai fini dell’offerta e dell’ammissione a quotazione delle Azioni presso l’MTA - Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Prospetto”).
Il Prospetto è disponibile presso la sede legale dell’Emittente in xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx (XX), nonché sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx e di Borsa Italiana S.p.A..
[PAGINA VOLUTAMENTE LASCIATA IN BIANCO]
AVVERTENZE PER L’INVESTITORE
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente, nel loro complesso, le informazioni contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi e nella Nota Informativa (che congiuntamente formano il prospetto informativo), gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al Gruppo e al settore di attività in cui questi operano (cfr. Capitolo IV, “Fattori di Rischio”, del Documento di Registrazione), nonché i rischi relativi agli strumenti finanziari offerti (cfr. Capitolo 2, “Fattori di Rischio”, della Nota informativa).
Per i termini non definiti nel presente paragrafo si rinvia alla sezione “Definizioni” del Documento di Registrazione e/o della Nota Informativa sugli strumenti finanziari.
In particolare si richiama l’attenzione su quanto di seguito indicato.
1) L’operazione è finalizzata a realizzare l’ammissione a quotazione delle azioni di Italian Exhibition Group
S.p.A. (l’“Emittente”) sul Mercato Telematico Azionario e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR. L’operazione di ammissione a quotazione prevede una contestuale offerta di vendita e sottoscrizione riservata esclusivamente ad Investitori Istituzionali (l’“Offerta”). Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno rivenienti da un Aumento di Capitale deliberato dall’Assemblea dell’Emittente in data 17 ottobre 2018 e da Azioni poste in vendita da Rimini Congressi, azionista di controllo dell’Emittente, e da Salini Impregilo, in qualità di azionisti venditori. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo II, Paragrafo 2.1.3, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari.
2) I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati dall’Emittente per supportare la propria strategia, gli obiettivi di crescita e sviluppo dell’Emittente e, più in generale, per contribuire a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo. In particolare, tali proventi saranno utilizzati per lo sviluppo della Linea di Business degli Eventi Organizzati, per supportare il processo di internazionalizzazione, per l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture del Gruppo, nonché, infine, per l'ampliamento delle attività legate ai Servizi Correlati e all'innovazione digitale. Si segnala infatti che, a seguito di un’eventuale riduzione delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta, si procederà dapprima alla riduzione del numero di Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale, anche considerando: (i) che per Rimini Congressi è condizione essenziale ricavare dalla vendita delle Azioni di sua titolarità un importo almeno pari ad Euro 18 milioni e (ii) che, sulla base delle intese intercorse tra l’Emittente, i Coordinatori dell’Offerta e Salini Impregilo, quest’ultima procederà nell’ambito dell’Offerta alla vendita di tutte le Azioni di sua titolarità. Pertanto, qualora si verificasse tale ipotesi, l’Aumento di Capitale potrebbe ridursi o anche non essere eseguito, ferma restando la necessità di costituire il flottante minimo per l’ammissione alle negoziazioni. Di conseguenza diminuirebbero proporzionalmente i proventi destinati all’Emittente, fino ad azzerarsi nell’ipotesi peggiore, comportando la necessità per quest’ultima di supportare la propria strategia e gli investimenti futuri facendo ricorso a nuove fonti di finanziamento. La mancata capacità del Gruppo di realizzare efficacemente la propria strategia ed i propri piani di sviluppo, ovvero un rallentamento dell’implementazione della stessa anche quale conseguenza della riduzione dei proventi dell’Offerta, potrebbe comportare un effetto negativo sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafi 4.1.5 e 4.1.8, del Documento di Registrazione e Capitolo 2, Paragrafi 2.1.3 e 2.1.5, della Nota Informativa sugli strumenti finanziari.
3) L’attività del Gruppo è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi esercizi. In particolare, il CAGR dei ricavi totali della Linea di Business Eventi Organizzati (che ha rappresentato il 66,4% dei ricavi totali del Gruppo nel 2017) nel periodo 2015-2017 è stato pari al 49,9%; tale indicatore nel periodo 2015-2017, a perimetro costante ossia in assenza dell’Acquisizione di Fiera di Vicenza, sarebbe stato pari all’8,8%. Per la medesima Linea di Business la crescita dei ricavi nel primo semestre 2018, rispetto al primo semestre 2017, ha subito un rallentamento facendo registrare un incremento pari al 2,3%. A tale riguardo,
si segnala che tali andamenti non forniscono alcuna indicazione sull’andamento futuro del Gruppo e non si può escludere che il CAGR 2017-2020 dei ricavi del Gruppo possa risultare inferiore rispetto a quello registrato in passato. Si segnala inoltre che, sebbene nel semestre chiuso al 30 giugno 2018 vi sia stato un incremento del Totale ricavi del Gruppo pari all’8,5%, rispetto al 30 giugno 2017, il Gruppo ha fatto registrare una riduzione del risultato netto pari a -4,6%, rispetto al corrispondente periodo 2017. Tale decremento si è verificato anche per effetto dell’incremento degli oneri finanziari di Euro 654 migliaia (da un valore negativo di Euro 297 migliaia al 30 giugno 2017 ad un valore negativo di Euro 951 migliaia al 30 giugno 2018), dovuto principalmente alla riduzione del beneficio derivante dal fair value del derivato di tipo interest rate swap sottoscritto a copertura del rischio di tasso di interesse sul contratto di finanziamento con la Banca Popolare di Vicenza (ora Banca Intesa SanPaolo S.p.A.), nonché dall’incremento degli interessi passivi, degli altri oneri e delle differenze passive di swap. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.1, del Documento di Registrazione.
4) In data 1 novembre 2016 si è perfezionata l’Acquisizione di Fiera di Vicenza. A partire da tale data, le relative informazioni finanziarie di Fiera di Vicenza sono state riportate nel Bilancio Consolidato dell’Emittente; pertanto, tenuto conto della suddetta operazione e del carattere stagionale degli eventi fieristici organizzati con cadenza biennale o pluriennale, le informazioni relative agli esercizi 2017, 2016 e 2015 non sono tra loro compiutamente comparabili. Con riferimento alle recenti operazioni di acquisizione realizzate dal Gruppo a partire dal 1 gennaio 2017 e fino alla Data del Documento di Registrazione non sono state predisposte le informazioni finanziarie proforma, in quanto a giudizio dell’Emittente le stesse non determinano, individualmente, una variazione superiore al 25% di uno o più degli indicatori delle dimensioni dell'attività dell'Emittente. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.2, del Documento di Registrazione.
5) Il Gruppo è esposto al rischio di generare flussi finanziari e conseguire risultati economici peggiori rispetto alle previsioni ed alle stime su cui si basa l’impairment test che consiste nel confrontare il valore recuperabile dell’attività con il relativo valore contabile, tali da richiedere rettifiche al valore contabile dell’avviamento iscritto nel bilancio consolidato dell’Emittente. Il rapporto tra Avviamento e Totale attivo è pari al 30 giugno 2018 al 4,8% (pari al 3,3% al 31 dicembre 2017) e il rapporto tra Avviamento e Patrimonio netto consolidato è pari al 30 giugno 2018 al 12,5% (pari al 7,8% al 31 dicembre 2017). Le valutazioni di impairment test sono state basate sulle previsioni contenute nel budget 2018 e nel piano industriale 2018-2022 (il “Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2017, e assumono crescite superiori a quelle prospettiche di mercato. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.7, del Documento di Registrazione.
6) La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, definita secondo i principi ESMA, è negativa al 31 agosto 2018 per Euro 85.777 migliaia (pari all’84% del patrimonio netto al 30 giugno 2018, in valore assoluto), in peggioramento di Euro 32.844 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017, principalmente per effetto dell’aumento dell’indebitamento bancario del Gruppo. Al 31 agosto 2018, la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, definita secondo i principi ESMA, è principalmente rappresentata da esposizione a lungo termine verso istituti bancari derivante da contratti di finanziamento, alcuni dei quali (ad esempio il Finanziamento BNL) prevedono l’impegno da parte dell’Emittente a rispettare determinati covenant finanziari. Alla Data del Documento di Registrazione, l’importo residuo del Finanziamento BNL è pari ad Euro 3.555 migliaia. Per quanto concerne il Finanziamento BNL, sulla base dell’attuale andamento del Gruppo, si determinerà alla data di verifica (i.e. approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018), il mancato rispetto dei covenant finanziari riferiti all’esercizio 2018. A tale riguardo, si segnala che l’Emittente ha presentato a BNL una proposta di modifica dei covenant finanziari da sottoporre all’approvazione degli organi interni del soggetto concedente. In data 14 novembre 2018, BNL ha comunicato all’Emittente di aver deliberato l’approvazione delle modifiche richieste, seppur le stesse, alla Data del Documento di Registrazione, non siano state ancora formalizzate in un atto modificativo del Finanziamento BNL. Laddove la modifica di tali covenant finanziari non fosse definitivamente formalizzata e si determinasse il mancato rispetto degli stessi, l’Emittente dovrà provvedere, ove richiesto, all’estinzione del Finanziamento BNL impiegando disponibilità liquide già individuate. Si segnala che la
Posizione Finanziaria Netta del Gruppo, definita secondo i principi ESMA, potrebbe peggiorare, ove necessario per finanziare la strategia e gli investimenti futuri del Gruppo, anche in considerazione di quanto indicato nella precedente Avvertenza n. 2). Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.11, del Documento di Registrazione.
7) In data 7 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato una politica di distribuzione dei dividendi. Si evidenzia che non vi è certezza di realizzare tale politica in quanto la stessa sarà implementata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e sarà soggetta, tra le altre cose, ai risultati delle attività del Gruppo. Pertanto, non vi è garanzia che alla fine di ciascun esercizio fiscale vengano distribuiti dividendi. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.20, del Documento di Registrazione.
8) In data 28 settembre 2018 sono pervenute le dimissioni dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxx, presidente dell’Organismo di Xxxxxxxxx, che ha motivato la propria decisione ritenendo “compromesso il necessario rapporto di fiducia con l’organo amministrativo”. In precedenza, in data 13 settembre 2018, l’Emittente ha ricevuto una comunicazione dal presidente dell’Organismo di Vigilanza contenente 12 segnalazioni relative a criticità riguardanti processi aziendali connessi alla selezione dei fornitori e alla relativa contrattualizzazione, per quanto concerne il rischio di potenziali conflitti di interesse, e al tracciamento e alla giustificazione delle decisioni assunte, ove coinvolgano soggetti in rapporti di parentela con dipendenti della Società. Sul punto, la Società sta procedendo alla revisione dell’intero set di documentazione predisposta, relativamente ai protocolli e alle linee guida di implementazione della Parte Speciale del Modello. Tali attività non sono terminate e, pertanto, l’Emittente non ha un riscontro sull’efficacia di tali nuove procedure. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.27, del Documento di Registrazione.
9) Il consigliere Xxxxxxxx ha anticipato in data 15 novembre 2018 le proprie dimissioni dalla carica, rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del Nuovo Patto Vicenza (che ne prevedevano l’efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni), motivando la propria decisione, principalmente: (a) per xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx condivisione delle decisioni degli altri amministratori esecutivi della Società e delle modalità gestionali; (b) a causa della scelta, non condivisa, di interrompere il rapporto di lavoro con l’ex Direttore Generale della Società; (c) per la “scelta di non utilizzare una vera Segreteria Societaria/CDA con relativa rigorosa redazione dei verbali (in passato registrati e oggi semplicemente appuntati e trascritti dal CFO)”;
(d) per aver richiesto un miglioramento della governance e, soprattutto, un incremento “della trasparenza, decisionale e operativa di cui la società ha bisogno, così come il rinnovo delle figure apicali”. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.27, del Documento di Registrazione.
10) L’Emittente ha una partecipazione nella Società del Palazzo dei Congressi pari al 18,38% e valorizzata per Euro 11.053 migliaia al 30 giugno 2018. Al fine della stima del relativo valore, l’Emittente, a partire dal bilancio 2017, ha utilizzato il metodo del patrimonio netto come approssimazione del fair value della partecipata, dato che le attività e passività detenute da Società del Palazzo dei Congressi sono costituite principalmente dall’immobile Palacongressi di Rimini. La Società del Palazzo dei Congressi, a sua volta, ha utilizzato la relazione di stima predisposta da Praxi S.p.A. (che tiene conto di società comparabili) a supporto del valore contabile dell’immobile iscritto nel proprio bilancio relativo agli esercizi 2015 e 2016. Si evidenzia che, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e con riferimento alla situazione contabile al 30 giugno 2018, utilizzati dall’Emittente al fine di predisporre il proprio bilancio consolidato, gli amministratori di Società del Palazzo dei Congressi hanno concluso che il valore netto contabile dell’immobile e il suo fair value di fatto non fossero significativamente diversi e pertanto gli stessi non hanno richiesto ulteriori aggiornamenti della citata relazione di stima in quanto non vi erano aspettative di modifica. Ove in futuro si dovesse determinare una riduzione del valore della partecipazione nella Società del Palazzo dei Congressi si produrrebbero effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo IV, Paragrafo 4.1.28, del Documento di Registrazione.
INDICE
DEFINIZIONI 9
1. PERSONE RESPONSABILI 14
1.1 Persone responsabili della Nota Informativa 14
1.2 Dichiarazione di responsabilità 14
2. FATTORI DI RISCHIO 15
2.1 Fattori di rischio relativi all’Offerta e alle Azioni oggetto dell’Offerta 15
2.1.1 Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità delle Azioni 15
2.1.2 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente 15
2.1.4 Rischi connessi alla struttura dell’Offerta 16
2.1.5 Rischi connessi al segmento di quotazione e ai requisiti STAR 16
2.1.6 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse tra l’Emittente, gli Azionisti Venditori e i Coordinatori dell’Offerta 16
2.1.7 Rischi connessi ai dati connessi all’Offerta e alle altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data della Nota Informativa 17
2.1.8 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle azioni dell’Emittente 17
2.1.9 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione 17
2.1.10 Rischi connessi all’impiego dei proventi derivanti dall’Offerta 17
2.1.11 Rischi connessi all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa 18
2.1.12 Rischi connessi alla mancata pubblicazione da parte degli analisti di raccomandazioni o ricerche ovvero al contenuto delle stesse 16
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI 20
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante 20
3.2 Fondi propri e indebitamento 20
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta 21
3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi 22
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 24
4.1 Descrizione delle Azioni 24
4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono emesse 24
4.3 Caratteristiche delle Azioni 24
4.4 Valuta di emissione delle Azioni 24
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni e modalità per il loro esercizio 24
4.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono
state o verranno emesse 25
4.7 Data di emissione e messa a disposizione delle Azioni 26
4.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni 26
4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni 26
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso 27
4.11 Regime fiscale 27
4.11.1 Regime tributario transitorio dei dividendi 29
4.11.2 Regime tributario dei dividendi 30
4.11.3 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR 37
4.11.4 Regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni 39
4.11.5 Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro 45
4.11.6 Imposta sulle transazioni finanziarie (“Xxxxx Tax”) 45
4.11.7 Imposta sulle successioni e donazioni 48
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA 49
5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e di sottoscrizione dell’Offerta 49
5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta 49
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta 49
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione 49
5.1.4 Informazioni circa la sospensione o revoca dell’Offerta 50
5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso 50
5.1.6 Ammontare della sottoscrizione 50
5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione 50
5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni 50
5.1.9 Risultati dell’Offerta 50
5.1.10 Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione
e per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati 51
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione 51
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati 51
5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire all’Offerta per più del 5% 51
5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione 51
5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni 52
5.2.5 Over Allotment e Greenshoe 52
5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta 52
5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico dei sottoscrittori 52
5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta 56
5.3.3 Motivazione dell’esclusione del diritto di opzione 56
5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni della Società pagato nel corso dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri del consiglio di amministrazione,
dei membri del collegio sindacale e dei principali dirigenti, o persone ad essi affiliate 56
5.4 Collocamento, sottoscrizione e vendita 56
5.4.1 Nome ed indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta 56
5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario 56
5.4.3 Collocamento e garanzia 56
5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento 57
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 58
6.1 Mercati di quotazione 58
6.2 Altri mercati cui le azioni o altri strumenti finanziari dell’Emittente sono negoziati 58
6.3 Altre operazioni 58
6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 58
6.5 Stabilizzazione 58
7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA 59
7.1 Azionisti Venditori 59
7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita 59
7.3 Impegni di lock-up 59
8. SPESE LEGATE ALL’OFFERTA 61
8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta 61
9. DILUIZIONE 62
9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta 62
9.2 Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione destinata
agli azionisti dell’Emittente 62
10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 63
10.1 Soggetti che partecipano all’Offerta 63
10.2 Indicazione di altre informazioni relative alle Azioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di Revisione 63
10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti 63
10.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti 63
Definizioni
Si riporta di seguito un elenco delle definizioni utilizzate all’interno della Nota Informativa. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa che per le definizioni sotto riportate, ogni qualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.
Altri Paesi | I Paesi nei quali non è promossa, direttamente o indirettamente, l’Offerta, inclusi Stati Uniti D’America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. |
Assemblea o Assemblea degli Azionisti | L’assemblea degli Azionisti della Società. |
Aumento di Capitale | L’aumento del capitale sociale, a pagamento, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, del Codice Civile, per un controvalore massimo pari ad Euro 55.000.000,00 inclusivo di sovrapprezzo, da effettuarsi in una o più tranche (anche a servizio dell’eventuale Opzione Greenshoe) entro il 30 giugno 2019, mediante emissione di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi nell’ambito di un collocamento privato presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, ai sensi della Regulation S del United States Securities Act del 1933, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e degli Altri Paesi, con efficacia dell’esecuzione subordinata al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione delle azioni alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deliberato dall’assemblea straordinaria della Società in data 17 ottobre 2018. |
Azioni | Le azioni ordinarie dell’Emittente, senza indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili, con godimento regolare e in forma dematerializzata. |
Azionista o Socio | I titolari di Azioni. |
Azionisti Venditori | Congiuntamente, Rimini Congressi e Salini Impregilo |
Bilancio Consolidato | Il bilancio consolidato dell’Emittente, relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 agosto 2018 e assoggettato a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 6 agosto 2018. |
Bilancio Consolidato Semestrale | Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo relativo al semestre chiuso al 30 giugno 2018, predisposto in conformità allo IAS 34 concernente l’informativa finanziaria infrannuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 7 settembre 2018 e assoggettato a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 21 settembre 2018. |
Borsa Italiana | Borsa Italiana S.p.A., con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, Xxxxxx. |
Codice Civile | Il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifiche e integrazioni. |
Codice di Autodisciplina | Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate, promosso da Borsa Italiana, come vigente alla Data della Nota Informativa. |
Collegio Sindacale | Il collegio sindacale dell’Emittente, in carica pro tempore. |
Collocamento Istituzionale | Il collocamento di complessive massime n. 9.192.349 Xxxxxx, in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, riservato a Investitori Istituzionali e oggetto dell’Offerta. |
Consiglio di Amministrazione | Il consiglio di amministrazione della Società, in carica pro tempore. |
CONSOB | La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Xxx X.X. |
Xxxxxxx x. 0, Xxxx. | |
Consorzio di Collocamento | Il consorzio di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale. |
Contratto Istituzionale | Il contratto di collocamento e garanzia che sarà stipulato prima dell’inizio dell’Offerta tra i Proponenti, da una parte, e il Consorzio di Collocamento, dall’altra parte, regolante gli impegni di collocamento e garanzia nell’ambito del Collocamento Istituzionale. |
Coordinatori dell’Offerta | Intermonte ed Equita. |
Data della Nota di Sintesi | La data di approvazione della Nota di Sintesi da parte della CONSOB. |
Data della Nota Informativa | La data di approvazione della presente Nota Informativa da parte della CONSOB. |
Data di Avvio delle Negoziazioni | Il primo giorno in cui le Azioni saranno negoziate sul MTA. |
Data di Pagamento | La data di previsto pagamento delle Azioni oggetto dell’Offerta stabilita per il 6 dicembre 2018, salvo proroga o chiusura anticipata. |
Direttiva 2003/71 o Direttiva Prospetti | La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, come successivamente modificata e integrata, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la Direttiva 2001/34/CE. |
Documento di Registrazione | Il documento di registrazione contenente informazioni sull’Emittente, depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2018 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 29 novembre 2018 n. 0495791/18. |
EBIT | Acronimo di “Earning Before Interest and Taxes”, rappresenta il risultato di esercizio al lordo delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari. L’EBIT è un Indicatore Alternativo di Performance finanziario utilizzato dalla Società per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo ed è definito come EBITDA al netto di (i) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni, (ii) Svalutazione dei crediti e (iii) Accantonamenti. |
EBIT margin | Rapporto percentuale tra EBIT e totale dei ricavi. L’EBIT margin è un Indicatore Alternativo di Performance finanziario utilizzato dalla Società per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. |
EBITDA | Acronimo di “Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, rappresenta il risultato di esercizio al lordo delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari e degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti. L'EBITDA è un Indicatore Alternativo di Performance finanziario utilizzato dalla Società per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo, definito come la somma algebrica delle seguenti voci: (i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, (ii) Altri ricavi, (iii) Variazione delle rimanenze, (iv) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo merci, (v) Costi per servizi, (vi) Costi per godimento di beni di terzi, (vii) Costi per il personale, (viii) Altri costi operativi. |
EBITDA margin | Rapporto percentuale tra EBITDA e totale dei ricavi. L’EBITDA margin è un Indicatore Alternativo di Performance finanziario utilizzato dalla Società per monitorare e valutare l’andamento operativo del Gruppo. |
Emittente, Società o IEG | Italian Exhibition Group S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx (XX), iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 00139440408. |
Equita | Equita SIM S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, codice fiscale e partiva IVA 10435940159. |
ESMA | La European Securities and Market Authority, organismo istituto con Regolamento (EU) n. 1095/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il Committee of |
European Securities Regulators (CESR). | |
EU-IFRS o Principi Contabili Internazionali | Gli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea, tutti gli International Accounting Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (SIC), emesse dall’International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dall’Unione Europea. |
Fiera di Vicenza | L’azienda di Vicenza Holding, avente ad oggetto il complesso di tutti i beni organizzati per l’esercizio dell’attività fieristica nonché l’organizzazione di eventi fieristici e congressuali, oggetto dell’Acquisizione di Fiera di Vicenza. |
Gruppo | L’Emittente e le società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell’articolo 93 del TUF. |
Intermonte | Intermonte SIM S.p.A., con sede legale in Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/0, Xxxxxx, iscritta la Registro delle Imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, codice fiscale e partiva IVA 06108080968. |
Intervallo di Valorizzazione Indicativa | L’intervallo di prezzo delle Azioni compreso tra un valore minimo del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 3,70 per Azione, e un valore massimo del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 4,20 per Azione. |
Investitori Istituzionali | Congiuntamente gli Investitori Qualificati in Italia e gli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, ad esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia e di qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. |
Investitori Qualificati | Gli investitori qualificati come definiti ai sensi dell’art. 34-ter, primo comma, lett. (b), del Regolamento Emittenti, fatta eccezione per: (i) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; (ii) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi e (iii) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui art. all’art. 60, comma 4, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n. 415. |
Istruzioni di Borsa | Le Istruzioni al Regolamento di Borsa, in vigore alla Data della Nota Informativa. |
Joint Bookrunner | Intermonte ed Equita. |
Mercato Telematico Azionario o MTA | Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. |
Monte Titoli | Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, Xxxxxx. |
Nota di Sintesi | La nota di sintesi depositata presso la CONSOB in data 29 novembre 2018 a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495792/18. |
Nota Informativa | La presente nota informativa sugli strumenti finanziari redatta in conformità allo schema previsto dall’Allegato III del Regolamento 809/2004/CE. |
Nuovo Statuto | Lo statuto sociale dell’Emittente approvato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente del 3 agosto 2018, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni. |
Offering Circular | Il documento informativo in lingua inglese sulla base del quale sarà effettuato il Collocamento Istituzionale, contenente dati ed informazioni sostanzialmente coerenti con il Prospetto. |
Offerta | L’offerta di vendita e sottoscrizione delle Azioni di n. 8.392.349 Azioni: (i) rivenienti dall’Aumento di Capitale, per massime n. 3.000.000 Azioni; e (ii) poste in vendita dagli Azionisti Venditori, per massime n. 5.392.349 Azioni. In caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, per la sottoscrizione, al |
Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, le Azioni complessivamente offerte saranno pari a n. 9.192.349. | |
Open Price | Meccanismo di determinazione del Prezzo di Offerta in base al quale anteriormente al Periodo di Raccolta degli Ordini vengono definiti e resi pubblici i soli termini dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa. |
Opzione di Sovra- Allocazione o Over- Allotment | L’opzione concessa da Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di chiedere in prestito a titolo gratuito massime n. 800.000 Azioni, pari al 9,53% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un eventuale sovrallocazione (over allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale, come meglio specificato nel Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5, della Nota Informativa. |
Opzione Greenshoe o Greenshoe | L’opzione concessa dall’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di complessive massime n. 800.000 Azioni, pari al 9,53% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), da assegnare ai destinatari del Collocamento Istituzionale, ai fini di rimborso del prestito titoli gratuito acceso a seguito dell’eventuale esercizio dell’Over- Allotment nell’ambito del Collocamento Istituzionale, come meglio specificato nel Capitolo 5, Paragrafo 5.2.5, della Nota Informativa. |
Periodo di Raccolta degli Ordini | |
PMI | Le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate su un mercato regolamentato italiano o di un Paese dell’Unione Europea, il cui fatturato anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a Euro 300 milioni, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a Euro 500 milioni, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1) del TUF. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. |
Prezzo di Offerta | Il prezzo definitivo unitario, a cui verranno collocate tutte le Azioni nell’ambito dell’Offerta, che sarà comunicato secondo le modalità indicate nel Capitolo 5, Paragrafo 5.1.9, della Nota Informativa. |
Proponenti | L’Emittente e gli Azionisti Venditori |
Prospetto | Il prospetto di quotazione relativo alle Azioni composto dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla Nota di Sintesi, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata e integrata. |
Quartiere Fieristico di Rimini | Il quartiere fieristico sito in xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx (XX) e sede operativa della Società. |
Quartiere Fieristico di Vicenza | Il quartiere fieristico sito in xxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx (XX). |
Quartieri Fieristici | Il Quartiere Fieristico di Rimini ed il Quartiere Fieristico di Vicenza. |
Regolamento (CE) 809/2004 | Il regolamento (CE) N. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, come successivamente modificato e integrato. |
Regolamento di Borsa | Il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente alla Data della Nota Informativa. |
Regolamento Emittenti | Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. |
Regolamento | Il regolamento di attuazione del TUF in materia di intermediari, approvato dalla |
Intermediari | CONSOB con delibera n. 20307 in data 15 febbraio 2018, come di volta in volta modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari. |
Rimini Congressi | Rimini Congressi S.r.l., con sede legale in Xxxxx x’Xxxxxxx 000, Xxxxxx (XX), iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 03599070400. |
Salini Impregilo | Salini Impregilo S.p.A. con sede legale in xxx xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, codice fiscale 00830660155 e partita IVA 02895590962. |
Segmento STAR | Segmento Titoli ad Alti Requisiti del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. |
Società di Revisione o PWC | PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxx Xxxx 00, iscritta nel registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 al numero 119644. |
Sponsor | Intermonte. |
Testo Unico o TUF | Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato. |
TUIR | Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato. |
Vicenza Holding | Vicenza Holding S.p.A. con sede legale in xxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, Xxxxxxx, iscritta al Registro delle imprese di Vicenza, codice fiscale e partita IVA 00515900249. |
1. PERSONE RESPONSABILI
1.1 Persone responsabili della Nota Informativa
I soggetti indicati nella tabella che segue si assumono la responsabilità, limitatamente alle parti di rispettiva competenza, della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
Soggetto responsabile | Qualifica | Sede legale | Parti della Nota Informativa di competenza |
Italian Exhibition Group S.p.A. | Emittente | Xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx | Intera Nota Informativa |
Rimini Congressi S.r.l. | Azionista | Xxxxx x’Xxxxxxx 000, Xxxxxx | Informazioni allo stesso relative, contenute nella Nota Informativa, di sua competenza in qualità di azionista |
Salini Impregilo S.p.A. | Azionista | Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx | Informazioni allo stesso relative, contenute nella Nota Informativa, di sua competenza in qualità di azionista |
1.2 Dichiarazione di responsabilità
I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 della Nota Informativa dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
La Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la CONSOB in data 29 novembre 2018 a seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 29 novembre 2018, protocollo n. 0495792/18.
2. FATTORI DI RISCHIO
L'operazione relativa all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente descritta nella Nota Informativa presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli azionari quotati.
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Offerta e agli strumenti finanziari oggetto dell’Offerta, nonché gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle società del Gruppo e al settore in cui esse operano, descritti nel Capitolo IV del Documento di Registrazione.
I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nonché alle informazioni e agli altri fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione.
I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi della presente Nota Informativa.
2.1 Fattori di rischio relativi all’Offerta e alle Azioni oggetto dell’Offerta
2.1.1 Rischi connessi alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità delle Azioni
Alla Data della Nota Informativa non esiste un mercato delle Azioni dell’Emittente.
A seguito del perfezionamento dell’Offerta, le Azioni saranno negoziate sul MTA, i possessori delle stesse potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul mercato regolamentato e le Azioni presenteranno gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari quotati di pari natura. Anche a seguito dell’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato, peraltro, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Azioni oggetto dell’Offerta, rischio tipico dei mercati mobiliari. Le Azioni potrebbero, infatti, presentare problemi di liquidità indipendenti dall’Emittente e le richieste di vendita, quindi, potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, con la conseguenza che i prezzi delle Azioni potrebbero essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell’Emittente, e dunque non riflettere in modo accurato i risultati operativi dell’Emittente.
Inoltre, i mercati azionari hanno fatto riscontrare negli ultimi anni un andamento dei prezzi e dei volumi negoziati alquanto instabile. Tali fluttuazioni potrebbero in futuro incidere negativamente sul prezzo di mercato delle Azioni, indipendentemente dai valori patrimoniali, economici e finanziari che l’Emittente sarà in grado di realizzare.
Per maggiori informazioni, cfr. Capitoli 4 e 5, della Nota Informativa.
2.1.2 Rischi connessi alla non contendibilità dell’Emittente
Alla Data della Nota Informativa, il capitale sociale dell’Emittente è detenuto per il 65,07% da Rimini Congressi. L’art. 7 del Nuovo Statuto prevede l’istituto della maggiorazione del voto (ai sensi dell’art. 127- quinquies del TUF), ossia che, in deroga alla regola generale in base alla quale ogni azione dà diritto ad un voto, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, a ciascuna Azione siano attribuiti due voti in tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie (cfr. Capitolo 4, Paragrafo 4.5, della Nota Informativa).
Alla Data della Nota Informativa, Rimini Congressi ha richiesto l’attribuzione del voto maggiorato per tutte le Azioni nella sua titolarità. Per n. 13.139.054 Azioni (pari al 42,57% del capitale sociale), alla Data della Nota Informativa si è già compiuto il periodo di trentasei mesi rilevante per beneficiare del voto maggiorato, mentre per n. 6.944.072 Azioni (pari al 22,50% del capitale sociale), derivanti da successive acquisizioni di Azioni tra il dicembre 2015 e il 30 giugno 2017, tale periodo ancora non è trascorso. In particolare, n. 4.460.329 Azioni possedute da Rimini Congressi matureranno il diritto alla maggiorazione di voto a partire dal 22 dicembre 2018.
L’Offerta prevede che Rimini Congressi metta in vendita massime n. 4.870.000 Azioni. Ad esito dell’Offerta, assumendo l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta (inclusa la Greenshoe), il 43,89% del capitale sociale dell’Emittente sarà posseduto da Rimini Congressi. In virtù di quanto sopra, a partire dal 22 dicembre 2018, Rimini Congressi sarà titolare di una percentuale pari al 56,34% dei diritti di voto e, pertanto, l’Emittente non sarà contendibile. Ciò potrebbe impedire, ritardare o comunque scoraggiare un cambio di controllo dell’Emittente, negando agli azionisti di quest’ultimo la possibilità di beneficiare del premio generalmente connesso ad un cambio di controllo di una società. Tale circostanza
potrebbe incidere negativamente, in particolare, sul prezzo di mercato delle Azioni dell’Emittente medesimo.
Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo IV e al Capitolo V della Nota Informativa.
2.1.3 Rischi connessi alla struttura dell’Offerta
L’Offerta (esclusa la Greenshoe) ha per oggetto massime n. 8.392.349 Azioni rivenienti, rispettivamente, per massime n. 3.000.000 Azioni dall’Aumento di Capitale e, per massime n. 5.392.349 Azioni, dalla vendita da parte degli Azionisti Venditori. I Proponenti si riservano, sentiti i Coordinatori dell’Offerta, di non collocare o di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell’Offerta (fermi restando, in tale ultimo caso, i minimi richiesti per la costituzione del flottante ai fini dell’ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA). Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta, procedendosi dapprima alla riduzione del numero di Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale, anche considerando: (i) che per Rimini Congressi è condizione essenziale ricavare dalla vendita delle Azioni di sua titolarità un importo almeno pari ad Euro 18 milioni e (ii) che, sulla base delle intese intercorse tra l’Emittente, i Coordinatori dell’Offerta e Salini Impregilo, quest’ultima procederà nell’ambito dell’Offerta alla vendita di tutte le Azioni di sua titolarità. Pertanto, qualora si verificasse tale ipotesi, l’Aumento di Capitale potrebbe ridursi o anche non essere eseguito, ferma restando la necessità di costituire il flottante minimo per l’ammissione alle negoziazioni. Di conseguenza diminuirebbero proporzionalmente i proventi destinati all’Emittente, fino ad azzerarsi nell’ipotesi peggiore, comportando la necessità per quest’ultima di supportare la propria strategia e gli investimenti futuri facendo ricorso a nuove fonti di finanziamento.
Si stima che le spese relative al processo di quotazione della Società e all’Offerta, comprese le spese di pubblicità (ma escluse le commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento e allo Sponsor), ammonteranno a circa Euro 1,6 milioni. Tali spese sono e saranno sostenute pro quota dalla Società e da Rimini Congressi. L’ammontare complessivo delle commissioni per il Consorzio di Collocamento e lo Sponsor che la Società e gli Azionisti Venditori corrisponderanno nell’ambito dell’Offerta varierà in funzione del Prezzo di Offerta e all’interno dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa non supererà il 4,25% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta ivi incluse quelle sottoscritte in relazione all’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe.
Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 e al Capitolo 8, Paragrafo 8.1, della Nota Informativa.
2.1.4 Rischi connessi al segmento di quotazione e ai requisiti STAR
Con provvedimento di ammissione a quotazione delle Azioni, Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, valuterà l’attribuzione all’Emittente della qualifica di STAR. Il Segmento STAR si caratterizza, rispetto al segmento ordinario del MTA, per i più alti requisiti di trasparenza informativa, governo societario e liquidità dei titoli ivi negoziati. Si segnala, tuttavia, che, qualora dopo la conclusione dell’Offerta la diffusione delle Azioni dell’Emittente presso il pubblico risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul Segmento STAR, le Azioni dell’Emittente potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario del MTA, per il quale è richiesta una minore diffusione delle azioni presso il pubblico.
Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 5 della Nota Informativa.
2.1.5 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse tra l’Emittente, gli Azionisti Venditori e i Coordinatori dell’Offerta
Rimini Congressi e Salini Impregilo sono i soggetti giuridici portatori delle Azioni destinate alla vendita nell’ambito dell’Offerta e hanno un proprio interesse all’Offerta, in quanto percepiranno i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell’ambito dell’Offerta medesima. I proventi netti derivanti dall’Offerta spettanti agli Azionisti Venditori, riferiti all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, sono compresi tra un minimo di Euro 18,2 milioni e un massimo di Euro 20,8 milioni.
Si segnala che, sulla base di quanto deliberato dall’assemblea dei soci di Rimini Congressi del 17 ottobre 2018, per tale Azionista Venditore “l’elemento essenziale dell’operazione di quotazione è che Rimini Congressi ricavi dalla vendita di azioni IEG di sua proprietà un importo pari ad euro 18 mln […] al fine di attuare con Unicredit S.p.A. l’estinzione anticipata, da parte di RC, di una parte significativa (non meno di
€ 15 mln) del debito residuo del contratto di mutuo in essere”; a tale riguardo il numero minimo di Azioni che Rimini Congressi dovrà vendere nell’ambito dell’Offerta per soddisfare quanto deliberato dalla citata assemblea, calcolato sul valore minimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, è pari a n. 4.870.000 Azioni.
Equita ed Intermonte ricoprono il ruolo di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor dell’Emittente ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA e Specialista. Equita ed Intermonte si trovano, quindi, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto: (a) garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e per tale attività percepiranno delle commissioni; (b) nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero prestare in futuro servizi di lending, advisory, investment banking e/o corporate finance in via continuativa a favore dell’Emittente, del Gruppo e/o degli Azionisti Xxxxxxxxx e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nell’Offerta (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa), a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.3, della Nota Informativa.
2.1.6 Rischi connessi ai dati connessi all’Offerta e alle altre informazioni che saranno comunicate successivamente alla Data della Nota Informativa
I dati relativi al Prezzo di Offerta saranno comunicati successivamente alla Data della Nota Informativa, mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa consultabile sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations”, entro cinque giorni di borsa aperta dal termine del Periodo di Raccolta degli Ordini. Il comunicato stampa con il quale verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento.
Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 5 della Nota Informativa.
2.1.7 Rischi connessi agli impegni temporanei di inalienabilità delle azioni dell’Emittente
Nell’ambito degli impegni che saranno assunti nel contesto dell’Offerta, gli Azionisti Venditori e alcuni Azionisti di minoranza assumeranno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta impegni di lock-up fino a
180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. Alla scadenza degli impegni di lock-up, eventuali vendite in misura significativa di Azioni da parte degli Azionisti Venditori e degli Azionisti di minoranza, o la mera percezione che tali vendite potrebbero verificarsi, potrebbero determinare un effetto negativo sull’andamento del prezzo delle Azioni.
Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3, della Nota Informativa.
2.1.8 Rischi connessi all’attività di stabilizzazione
Nell’ambito dell’Offerta è previsto che Intermonte possa svolgere, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni e fino a 30 giorni successivi a tale data. L’attività di stabilizzazione potrebbe determinare un prezzo di mercato superiore a quello che verrebbe altrimenti a prevalere. Non vi sono garanzie che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa essere interrotta in qualsiasi momento. È altresì possibile che, al termine dell’attività di stabilizzazione, il prezzo di mercato delle Azioni diminuisca, anche in maniera significativa.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa.
2.1.10 Rischi connessi all’impiego dei proventi derivanti dall’Offerta
L’Offerta è funzionale alla diffusione delle Azioni dell’Emittente e alla quotazione delle stesse sul MTA e risponde alla volontà dell’Emittente di acquisire lo status di società quotata così da poter raggiungere una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la capacità di accesso ai mercati di capitale. Si segnala inoltre che nell’ambito dell’Offerta, i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati dall’Emittente per supportare la propria strategia, gli obiettivi di crescita e sviluppo dell’Emittente e, più in generale, per contribuire a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo. La mancata
capacità del Gruppo di realizzare efficacemente la propria strategia ed i propri piani di sviluppo potrebbe comportare un effetto negativo sull’attività, le prospettive e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 3, Paragrafo 3.4, della Nota Informativa.
2.1.11 Rischi connessi all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa
La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA e P/E relativi alla Società calcolati sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa.
Multiplo calcolato su: | EV/EBITDA 20171 | EV/EBIT 20172 | P/E20173 |
Valore minimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa | 7,9x | 13,8x | 12,6x |
Valore massimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa | 8,5x | 14,9x | 14,3x |
A fini meramente indicativi, senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del Prezzo di Offerta, si riportano alcuni moltiplicatori relativi a società quotate attive in settori comparabili o correlati, con specifiche caratteristiche individualmente assimilabili a quelle dell’Emittente quali, ad esempio, la diversificazione di business, la capitalizzazione di mercato e il mercato di riferimento.
Società | EV/EBITDA 20174 | EV/EBIT 20175 | P/E 20176 |
Fiera Milano SpA | 14,6x | 40,8x | 160,2x |
GL Events SA | 6,9x | 11,1x | 15,5x |
Tarsus Group plc | 9,7x | 10,2x | 10,8x |
ITE Group plc | 15,2x | 16,4x | 20,3x |
Viad Corp | 8,8x | 10,8x | 18,1x |
MCH Group AG | 6,6x | n.s. | n.s. |
Emerald Expositions Events, Inc. | 8,6x | 11,8x | 10,4x |
1 Il moltiplicatore EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA) è calcolato come rapporto tra Enterprise Value della Società (EV) e l’EBITDA della Società riferito al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017. L’Enterprise Value (EV) è calcolato come somma del valore indicativo del capitale economico della Società (calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa) e degli ultimi dati intermedi disponibili al 30 giugno 2018 di posizione finanziaria netta e del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.
2 Il moltiplicatore EV/EBIT (Enterprise Value/EBITDA) è calcolato come rapporto tra Enterprise Value della Società (EV) e l’EBITDA della Società riferito al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017. L’Enterprise Value (EV) è calcolato come somma del valore indicativo del capitale economico della Società (calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa) e degli ultimi dati intermedi disponibili al 30 giugno 2018 di posizione finanziaria netta e del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.
3 Il multiplo P/E (Price/Earnings) è calcolato come rapporto tra il valore indicativo del capitale economico della Società (calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa) e il Risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo riferito all’ultimo bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.
4 Enterprise Value (EV) calcolato come somma della capitalizzazione di mercato al 15 novembre 2018 delle società comparabili e degli ultimi dati intermedi disponibili di posizione finanziaria netta, oltre – ove applicabile – del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto disponibili alla stessa data. L’EBITDA delle società comparabili è riferito all’ultimo bilancio consolidato disponibile.
5 Enterprise Value (EV) calcolato come somma della capitalizzazione di mercato al 15 novembre 2018 delle società comparabili e degli ultimi dati intermedi disponibili di posizione finanziaria netta, oltre – ove applicabile – del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto disponibili alla stessa data. L’EBIT delle società comparabili è riferito all’ultimo bilancio consolidato disponibile. Il multiplo EV/EBIT di MCH Group non è calcolabile in quanto l’EBIT al 31 dicembre 2017 risultava negativo.
6 I multipli P/E (Price/Earnings) relativi alle società comparabili sono calcolati come rapporto tra la capitalizzazione di mercato al 15 novembre 2018 e il Risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo riferito all’ultimo bilancio consolidato disponibile per tutte le società del campione. Il multiplo P/E di MCH Group risulta non significativo per via della perdita a livello consolidato al 31 dicembre 2017.
Media | 10,0x | 16,9x | 39,2x |
Valore Mediano | 8,8x | 11,5x | 16,8x |
Fonte: Factset, bilanci delle società. Capitalizzazione di mercato calcolata moltiplicando il numero di azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, per il prezzo di mercato al 15 novembre 2018 - Fonte: Factset.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Capitolo 5, Sezione 5.3.1 della Nota Informativa.
2.1.12 Rischi connessi alla mancata pubblicazione da parte degli analisti di raccomandazioni o ricerche ovvero al contenuto delle stesse
L’andamento delle negoziazioni delle Azioni potrebbe essere influenzato dalle raccomandazioni o dalle ricerche aventi ad oggetto l’Emittente e le attività del Gruppo pubblicate dagli analisti finanziari. Qualora l’Emittente non fosse in grado di stabilire o mantenere un’adeguata copertura informativa in tale senso, ovvero qualora uno o più analisti presentassero eventuali downgrade delle Azioni dell’Emittente o pubblicassero ricerche contenenti un’informativa imprecisa o un giudizio sfavorevole in relazione all’Emittente e alle attività del Gruppo, il prezzo delle Azioni potrebbe diminuire. Infine, qualora uno o più analisti interrompesse la propria copertura informativa ovvero ne diminuisse la frequenza, la domanda delle Azioni potrebbe diminuire con conseguenti effetti negativi sul prezzo delle Azioni o i volumi di negoziazione delle stesse.
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI
3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante
Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE, come successivamente modificato ed integrato, e della definizione di capitale circolante – quale “mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza” – contenuta nelle Raccomandazioni ESMA/2013/319, l’Emittente dichiara che alla Data della Nota Informativa il Gruppo dispone di capitale circolante sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i 12 mesi successivi alla Data della Nota Informativa.
Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie della Società si rinvia ai Capitoli IX e X del Documento di Registrazione.
3.2 Fondi propri e indebitamento
La tabella che segue, redatta conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle Raccomandazioni ESMA/2013/319, riporta la composizione dei fondi propri e dell’indebitamento della Società al 31 agosto 2018.
(in migliaia di Euro) | Al 31 agosto 2018 (**) |
Indebitamento finanziario corrente Debiti bancari garantiti (*) | 5.699 |
Debiti bancari non garantiti | 4.524 |
Altri debiti finanziari non garantiti | 564 |
Indebitamento finanziario corrente (a) | 10.787 |
Indebitamento finanziario non corrente Debiti bancari garantiti (*) | 51.647 |
Debiti bancari non garantiti | 18.419 |
Altri debiti finanziari non garantiti | 12.728 |
Indebitamento finanziario non corrente (b) | 82.794 |
Fondi propri Totale Patrimonio Netto | 102.520 |
Totale Fondi propri (c) | 102.520 |
Totale Fondi propri e Indebitamento finanziario (a+b+c) | 196.101 |
(*) Il debito finanziario garantito è relativo al Finanziamento BIIS, al Secondo Finanziamento BPER, al Finanziamento BNL ed al Finanziamento Banco Popolare di Vicenza, gravati da ipoteca immobiliare.
(**) Dati non sottoposti a revisione contabile.
Conformemente a quanto previsto dal Paragrafo 127 delle Raccomandazioni ESMA/2013/319, le voci di patrimonio netto fanno riferimento al Bilancio Consolidato Semestrale. Dal 30 giugno 2018 e fino alla Data della Nota Informativa, non si sono verificate variazioni rilevanti nella composizione dei fondi propri del Gruppo.
Si segnala inoltre che non sussistono finanziamenti anche indiretti di terzi garantiti dall’Emittente ovvero che prevedano clausole di cross-default che possano coinvolgere direttamente la Società e/o il Gruppo a seguito di eventi di inadempimento in capo a tali soggetti terzi.
Di seguito si riporta il dettaglio della composizione della posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 agosto 2018, determinata conformemente a quanto previsto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall’ESMA, n. 319 del 2013, attuative del Regolamento 2004/809/CE e della Raccomandazione CONSOB DEM/6064293 del 28 luglio 2006 (“Posizione Finanziaria Netta – ESMA”).
(In migliaia di Euro) | Al 31 agosto 2018 (**) |
X. Xxxxx | — |
B. Disponibilità liquide | 6.249 |
C. Titoli detenuti per la negoziazione | — |
D. Liquidità (A) + (B) + (C) | 6.249 |
E. Crediti finanziari correnti | 1.555 |
di cui verso parti correlate | 1.530 |
F. Debiti bancari correnti | (10.223) |
Di cui garantito (*) | (5.699) |
Di cui non garantito | (4.524) |
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | — |
H. Altri debiti finanziari correnti | (564) |
di cui verso parti correlate | — |
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) | (10.787) |
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D)+ (E) + (I) | (2.983) |
K. Debiti bancari non correnti | (70.066) |
Di cui garantito (*) | (51.647) |
Di cui non garantito | (18.419) |
L. Obbligazioni emesse | — |
M. Altri debiti finanziari non correnti | (12.728) |
di cui verso parti correlate | — |
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) | (82.794) |
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (Posizione Finanziaria Netta - ESMA) | (85.777) |
(*) Il debito finanziario garantito è relativo al Finanziamento BIIS, al Secondo Finanziamento BPER, al Finanziamento BNL ed al Finanziamento Banco Popolare di Vicenza, gravati da ipoteca immobiliare.
(**) Dati non sottoposti a revisione contabile.
Al 31 agosto 2018, si segnala che non vi sono disponibilità liquide e altre attività finanziarie poste a garanzia, soggette a pegno e/o il cui utilizzo sia soggetto a limitazione. Per maggiori informazioni, cfr. Capitolo X, Paragrafo 10.1, del Documento di Registrazione.
Al 30 settembre 2018, risultano linee di credito accordate per Euro 29,6 milioni (di cui committed per Euro 24,2 milioni), utilizzate per Euro 5,2 milioni.
La Posizione Finanziaria Netta – ESMA è negativa per Euro 85.777 migliaia al 31 agosto 2018 e include principalmente finanziamenti bancari a medio-lungo termine.
Di seguito si riporta la riconciliazione della Posizione Finanziaria Netta – ESMA con la Posizione finanziaria netta così come monitorata dal management del Gruppo (“Posizione finanziaria netta – Gruppo IEG”).
Al 31 agosto | |
(In migliaia di Euro) | 2018 |
Posizione Finanziaria Netta - ESMA | (85.777) |
Attività finanziarie non correnti (a) | 1.837 |
Posizione finanziaria netta - Gruppo IEG | (83.940) |
(a) La voce “Attività finanziarie non correnti” si riferisce prevalentemente: (i) la polizza sottoscritta con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e (ii) la polizza collettiva stipulata dall’allora Fiera di Vicenza S.p.A. a favore dei suoi dipendenti per garantirsi le somme sufficienti a liquidare il Trattamento di Fine Rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
3.3 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta
Rimini Congressi e Salini Impregilo sono i soggetti giuridici portatori delle Azioni destinate alla vendita nell’ambito dell’Offerta e hanno un proprio interesse all’Offerta, in quanto percepiranno i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell’ambito dell’Offerta medesima.
Si segnala che, sulla base di quanto deliberato dall’assemblea dei soci di Rimini Congressi del 17 ottobre 2018, per tale Azionista Venditore “l’elemento essenziale dell’operazione di quotazione è che Rimini Congressi ricavi dalla vendita di azioni IEG di sua proprietà un importo pari ad euro 18 mln […] al fine di
attuare con Unicredit S.p.A. l’estinzione anticipata, da parte di RC, di una parte significativa (non meno di
€ 15 mln) del debito residuo del contratto di mutuo in essere”; a tale riguardo il numero minimo di Azioni che Rimini Congressi dovrà vendere nell’ambito dell’Offerta per soddisfare quanto deliberato dalla citata assemblea, calcolato sul valore minimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, è pari a n. 4.870.000 Azioni.
Equita ed Intermonte ricoprono il ruolo di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor dell’Emittente ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA e Specialista.
Equita ed Intermonte si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto:
a) garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e per tale attività percepiranno delle commissioni;
b) nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero prestare in futuro servizi di lending, advisory, investment banking e/o corporate finance in via continuativa a favore dell’Emittente, del Gruppo e/o degli Azionisti Venditori e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nell’Offerta (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa), a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.
3.4 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi
L’Offerta è finalizzata alla diffusione delle Azioni e all’ammissione alla negoziazione delle stesse sul MTA, consentendo all’Emittente di acquisire lo status di società quotata e permettendo alla stessa e al Gruppo di beneficiare di una maggiore visibilità sui mercati di riferimento, a livello sia nazionale e internazionale, e di un accesso più agevole al mercato dei capitali.
Ipotizzando l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, i proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale spettanti alla Società, riferiti all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, sono compresi tra un minimo di Euro 12,8 milioni e un massimo di Euro 14,6 milioni.
Tali proventi saranno utilizzati dall’Emittente per supportare la propria strategia, gli obiettivi di crescita e sviluppo dell’Emittente e, più in generale, per contribuire a rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del Gruppo. In particolare, i proventi derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati per lo sviluppo della Linea di Business degli Eventi Organizzati (sia attraverso la gemmazione di nuovi eventi da quelli già esistenti e di dimensioni più importanti, sia attraverso l'acquisizione o l'aggregazione con altri operatori del settore), per supportare il processo di internazionalizzazione (anche attraverso la conclusione di accordi e joint venture con organizzatori esteri), per l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture del Gruppo, nonché, infine, per l'ampliamento delle attività legate ai Servizi Correlati e all'innovazione digitale.
Gli investimenti futuri in attività materiali e immateriali sono principalmente relativi: (i) per circa Euro 1.200 migliaia, alla costituzione della joint venture paritetica con VNU Exhibition Asia Co., Ltd (“Eagle”) per l’organizzazione di eventi fieristici nel campo del turismo, della salute/benessere e delle green technologies (cfr. Capitolo XXII, Paragrafo 22.15, del Documento di Registrazione); e (ii) per circa Euro 6.994 migliaia, al completamento delle spese di progettazione per gli ampliamenti (cfr. Capitolo XXII, Paragrafi 22.11 e 22.12, del Documento di Registrazione). Fatta salva la costituzione di Eagle, finanziata con mezzi propri dell’Emittente, gli altri investimenti in oggetto verranno finanziati facendo ricorso a fonti di finanziamento esterne (linee di credito disponibili e non ancora utilizzate, cfr. Capitolo XX, Paragrafo 20.1.1, del Documento di Registrazione).
Nelle more dell'utilizzo dei proventi dell'Offerta, l’Emittente intende mantenere gli introiti netti derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio dell’Offerta sotto forma di disponibilità liquide o impiegarli nel mercato finanziario a breve termine in investimenti caratterizzati da elevata liquidabilità e basso profilo di rischio finanziario.
Si segnala che è possibile che tali proventi possano ridursi in caso di riduzione delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta, procedendosi dapprima alla riduzione del numero di Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale, anche considerando: (i) che per Rimini Congressi è condizione essenziale ricavare dalla vendita delle Azioni di sua titolarità un importo almeno pari ad Euro 18 milioni e (ii) che, sulla base delle intese intercorse tra l’Emittente, i Coordinatori dell’Offerta e Salini Impregilo, quest’ultima procederà nell’ambito dell’Offerta alla vendita di tutte le Azioni di sua titolarità. Pertanto, qualora si verificasse tale ipotesi, l’Aumento di Capitale potrebbe ridursi o anche non essere eseguito, ferma restando la necessità
di costituire il flottante minimo per l’ammissione alle negoziazioni. Di conseguenza diminuirebbero proporzionalmente i proventi destinati all’Emittente, fino ad azzerarsi nell’ipotesi peggiore, comportando la necessità per quest’ultima di supportare la propria strategia e gli investimenti futuri facendo ricorso a nuove fonti di finanziamento (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.1.2, della Nota Informativa).
Per maggiori informazioni in merito alla stima dei proventi derivanti dall’Offerta sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, si rinvia al Capitolo 8, Paragrafo 8.1, della Nota Informativa.
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE
4.1 Descrizione delle Azioni
Costituiscono oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA e, ricorrendone i presupposti, sul Segmento STAR, massime n. 8.392.349 Azioni, prive di indicazione del valore nominale, di cui: (i) massime n. 3.000.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale; e (ii) massime n. 5.392.349 Azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori.
È inoltre prevista la concessione da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta dell’Opzione Greenshoe per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni. In caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, incluso l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, le Azioni complessivamente offerte, pari a n. 9.192.349 Azioni, rappresenteranno complessivamente il 26,52% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta.
Al successivo Capitolo 7, Paragrafo 7.2, della Nota Informativa, è riportata una tabella che illustra la compagine sociale dell’Emittente alla Data della Nota Informativa e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento delle Azioni e di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe.
Le Azioni hanno il codice ISIN IT0003411417. Le Azioni con voto maggiorato hanno il codice ISIN IT0005348690.
Per ulteriori informazioni, cfr. Capitolo 5 della Nota Informativa.
4.2 Legislazione in base alla quale le Azioni sono emesse
Le Azioni sono state emesse e saranno emesse, per la parte riveniente dall’Aumento di Capitale, ai sensi della legge italiana.
4.3 Caratteristiche delle Azioni
Le Azioni sono ordinarie, nominative, prive di indicazione di valore nominale espresso, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.
4.4 Valuta di emissione delle Azioni
Le Azioni sono denominate in Euro.
4.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni e modalità per il loro esercizio
Tutte le Azioni, ivi incluse le Azioni oggetto dell’Offerta e pertanto anche la parte di Azioni riveniente dall’Aumento di Capitale, hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti.
Ogni Xxxxxx attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Emittente, fatto salvo quanto di seguito descritto in merito alla maggiorazione del diritto di voto.
Il Nuovo Statuto dell’Emittente, che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni, ha infatti introdotto all’art. 7 l’istituto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF. In particolare, il Nuovo Statuto prevede che, in deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell’art. 127-quinquies del TUF, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni, a ciascuna azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui record date cade (ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto a):
- il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 36 mesi dalla data di efficacia dell’iscrizione di tale soggetto nell’elenco speciale di cui all’articolo 8 del Nuovo Statuto (l’“Elenco Speciale”); e
- la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall’iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 36 mesi, nell’Elenco Speciale e da una comunicazione rilasciata dall’intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.
Ai fini del possesso continuativo previsto alla precedente lett. a), è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall’Elenco Speciale e quello anteriore alla data di efficacia del Nuovo Statuto. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell’Elenco Speciale - anche i soggetti che, alla data di efficacia del Nuovo Statuto, siano titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all’Elenco Speciale.
Il diritto di voto maggiorato viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall’articolo 120, comma 2, del TUF.
Per ulteriori informazioni riguardo al voto maggiorato si vedano i Paragrafi 18.2 e 21.2.3 del Documento di Registrazione.
Non vi sono limitazioni ai diritti connessi alle Azioni dell’Emittente.
Le Azioni hanno godimento regolare. Ai sensi dell’articolo 24, primo comma, del Nuovo Statuto, gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:
- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- lo 0,5% (zero virgola cinque per cento), a riserva da utilizzarsi in iniziative di sviluppo, valorizzazione e promozione delle strutture e delle attività fieristiche (secondo quanto previsto dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, x. 00 del 25 febbraio 2000);
- quanto alla restante parte secondo quanto deliberato dall’Assemblea.
Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall’Assemblea ordinaria dei soci. Il diritto a percepire i dividendi si prescrive in cinque anni. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società con loro diretta imputazione a riserva.
Ciascuna Azione attribuisce agli Azionisti gli altri diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalle disposizioni di legge per le azioni ordinarie e dallo Statuto sociale.
Ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, del Nuovo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare acconti sui dividendi che potranno essere deliberati ricorrendone i presupposti di legge.
Ai sensi dell’articolo 26 del Nuovo Statuto, in caso di scioglimento dell’Emittente, l’assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri e le attribuzioni.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Nuovo Statuto, la Società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Alla Data della Nota Informativa non risultano emesse altre categorie di azioni.
Per ulteriori informazioni, cfr. Capitolo XXI, Paragrafo 21.2.3, del Documento di Registrazione.
4.6 Indicazione delle delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Azioni sono state o verranno emesse
Le Azioni di nuova emissione oggetto dell’Offerta rivengono dall’Aumento di Capitale approvato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente, riunitasi in data 17 ottobre 2018, a rogito del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, notaio in Rimini, Rep. n. 4237 e Racc. n. 2792 e iscritta presso il Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini in data 19 ottobre 2018.
In particolare, ai sensi della suddetta delibera, l’Aumento di Capitale è stato approvato con efficacia dell’esecuzione subordinata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione delle azioni sul MTA.
La presentazione della domanda di ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA, nonché della domanda per il riconoscimento della qualifica di STAR, è stata deliberata dall’Assemblea in data 3 agosto 2018.
L’assemblea di Rimini Congressi ha deliberato di vendere le proprie Azioni nell’ambito dell’Offerta in data 17 ottobre 2018. L’amministratore delegato di Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, ai sensi dello statuto sociale in vigore e dei poteri ad egli conferiti dal consiglio di amministrazione di Salini Impregilo in data 30 aprile 2018, ha i poteri per decidere, con firma singola, l’alienazione di partecipazioni in società.
Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 8514 del 27 novembre 2018 l’ammissione alla quotazione delle Azioni sul MTA e, con successivo provvedimento, disporrà l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA.
4.7 Data di emissione e messa a disposizione delle Azioni
Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Coordinatori dell’Offerta presso Monte Titoli.
4.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni
Non esiste alcuna limitazione alla libera trasferibilità delle Azioni ai sensi di legge o del Nuovo Statuto ovvero, per le Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, dalle condizioni di relativa emissione.
Fermo quanto precede, in merito agli impegni di lock-up sottoscritti dalla Società, dagli Azionisti Venditori e da alcuni Azionisti di minoranza, cfr. Capitolo 7, Paragrafo 7.3, della Nota Informativa.
4.9 Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni
A partire dalla data del rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione, l’Emittente sarà assoggettato alle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli articoli 101-bis e seguenti del TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in tema di offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (articoli 105 e seguenti del TUF), di obbligo di acquisto (articolo 108 del TUF) e di diritto di acquisto (articolo 111 del TUF).
L’Emittente è qualificabile quale “PMI” ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. w-quater.1) del TUF; infatti, il fatturato dell’Emittente per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è risultato inferiore alla prevista soglia di Euro 300 milioni. Tale qualifica è confermata anche alla luce delle modifiche apportate dalla Delibera CONSOB n. 20621 del 10 ottobre 2018, alla Data del Documento di Registrazione in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che ha modificato l’art. 2-ter, Punto 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti, indicando tale dato come “il fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformità ai criteri previsti nell’Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla CONSOB con Delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013”.
Si riportano di seguito le principali disposizioni applicabili alle PMI in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio.
Con riferimento alla determinazione della soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo di offerta, l’art. 106, comma 1-bis, TUF, che disciplina l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (“OPA”) a chiunque superi, a seguito di acquisti, la soglia del 25% (in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata), non si applica alle PMI.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 1-ter, TUF, ai fini di determinare la percentuale di partecipazione al superamento della quale sorge l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella del 30% indicata nel comma 1 del medesimo articolo, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%. Si segnala a tal riguardo che il Nuovo Statuto non prevede una soglia diversa da quella indicata all’art. 106, comma 1, del TUF, sopra riportata.
Se la modifica dello statuto interviene dopo l’inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli. La disciplina dell’esercizio del diritto di recesso e le modalità di liquidazione del valore delle azioni oggetto di recesso è quella di regola applicabile in caso di recesso (ex articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del Codice Civile).
Ai sensi dell’art. 106, comma 3-quater, del TUF l’obbligo di offerta previsto dall’art.106, comma 3, lettera
b) del TUF, non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. Si segnala che il Nuovo Statuto non contiene tale previsione. Si precisa, inoltre, che l’art. 106, comma 3, lettera b) del TUF si riferisce all’obbligo di offerta che consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter dell’articolo 106 del TUF, senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria (c.d. OPA incrementale). Infine, ai sensi dell’art. 120, comma 2 del TUF, per le PMI la prima soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5% del capitale sociale con diritto di voto.
Il Nuovo Statuto prevede l'istituto della maggiorazione di voto.
Si segnala che, ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5-bis, del Regolamento Emittenti, le regole di cui al medesimo articolo, relative al regime delle azioni private del diritto di voto nel contesto di offerte pubbliche obbligatorie, si applicano anche ai fini del calcolo della partecipazione rilevante nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto.
Ai sensi dell’articolo 44-bis.1 del Regolamento Emittenti, nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, la partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 106, commi 1, 1-bis e 3, lettera b), del TUF, in presenza della quale si rende attuale l’obbligo di offerta pubblica totalitaria ivi previsto, è calcolata tenendo conto del numero dei diritti di voto, esercitabili nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, in rapporto al numero complessivo dei diritti di voto comunicati dall’Emittente ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Emittenti.
Ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del Regolamento Emittenti, l’acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di disporre del diritto di voto in misura superiore alle soglie indicate dall’articolo 106, commi 1 e 1-bis, del TUF, sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del TUF, di una società quotata, ovvero di detenere il controllo di una società non quotata, determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lettera a) del TUF, quando l’acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, la partecipazione superiore alle soglie indicate dall’articolo 106, commi 1 e 1-bis del TUF in una società quotata. Il comma 1-bis dell’articolo 45 del Regolamento Emittenti prevede che tale obbligo si applica anche in caso di superamento delle soglie indicate dall’articolo 106, comma 1, del TUF a seguito della maggiorazione dei diritti di voto.
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera d-bis del Regolamento Emittenti, l’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all’articolo 106 del TUF non sussiste se, nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, il superamento della soglia è determinato dalla riduzione del numero complessivo dei diritti di voto esercitabili sugli argomenti indicati dall’articolo 105 del TUF, salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli (come definiti all’articolo 101-bis, comma 2, del TUF) emessi dall’emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, eccede le soglie indicate dall’articolo 106, commi 1, 1-bis e 3, lettera b) del TUF.
Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti, inoltre, l’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all’articolo 106 del TUF non sussiste se le soglie previste dall’articolo 106, commi 1, 1-bis e 3, lettera b), del TUF, sono superate e il soggetto si impegna a cedere a parti non correlate (come definite all’articolo 35, comma 1, lettera e) del Regolamento Emittenti) i titoli (come definiti all’articolo 101- bis, comma 2, del TUF), ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti.
4.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso
Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto e/o di scambio.
4.11 Regime fiscale
Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa.
Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide.
Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”.
In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate.
Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della Legge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile nel proprio Stato di residenza.
Definizioni
Ai fini del presente Paragrafo 4.11, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.
“Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;
“Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati rappresentate da azioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5%.
“Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti7. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si ha riguardo alle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al patrimonio potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.
7 Tale precisazione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai redditi diversi realizzati nel corso dell’anno 2018 interessati dalla tassazione con aliquota progressiva Irpef. Per effetto, infatti, delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 999- 1006, è stato abrogato il comma 7 dell’art. 68, lettera b e il comma 4 dell’art. 5 del D. Lgs. n. 461/1997 che disciplinavano il passaggio da partecipazione non qualificata a partecipazione qualificata stabilendo che ai fini del superamento o meno della soglia per la classificazione di partecipazione qualificata occorre tenere conto di tutte le cessioni effettuate nel corso dei 12 mesi (anche in due periodi di imposta diversi) e poste in essere anche nei confronti di soggetti diversi. La ragione di tale abrogazione è da ricondurre al fatto che le plusvalenze di natura “qualificata” sono tassate in modo analogo quelle di natura non qualificata e, pertanto, a regime, ciascuna “fascia”, di qualunque entità, viene comunque tassata con imposta sostitutiva del 26%.
“Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione a titolo oneroso di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, diverse dalle Cessioni di Partecipazioni Qualificate.
4.11.1 Regime tributario transitorio dei dividendi
Rimandando ai successivi paragrafi l’esame del nuovo regime impositivo relativo ai proventi derivanti dalla detenzione e dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, si evidenzia che giusto il disposto dell’art. 1 comma 1005 della Legge di Stabilità 2018, le nuove disposizioni trovano applicazione:
- con riferimento ai redditi di capitale, ai dividendi percepiti dall’1 gennaio 2018;
- con riferimento ai redditi diversi, alle plusvalenze realizzate dall’1 gennaio 2019.
Sul punto, con riguardo ai redditi di capitale, va tenuto conto che, in forza del regime transitorio introdotto dal comma 1006 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018, le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 sono soggette al regime previgente previsto dal DM 26 maggio 2017.
In altri termini, con riferimento alle Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa, solo gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 saranno assoggettati al nuovo regime con conseguente applicazione della ritenuta a titolo di imposta pari al 26%; diversamente, gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre 2022, rimangono assoggettati al vecchio regime con conseguente concorso dei medesimi utili alla formazione del reddito complessivo del socio percettore secondo le seguenti misure:
- 40% se si riferiscono ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% se si riferiscono ad utili prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% se si riferiscono ad utili prodotti a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Tale disposizione transitoria deve, inoltre, essere coordinata con la previsione di cui all’art. 1, comma 4 del DM 26 maggio 2017, che stabilisce che a partire dalle delibere di distribuzione aventi ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ai fini della tassazione dei soggetti percipienti, i dividendi si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino al 2007 e, successivamente, fino all’in corso al 31 dicembre 2016. Tale presunzione va ulteriormente coordinata con quanto prevede l’art. 47, comma 1, del TUIR relativamente all’eventuale distribuzione di riserve di capitale in luogo dell’utile di esercizio o di riserve di utili formatesi in esercizi precedenti.
In definitiva, per effetto del regime transitorio sopra delineato, i dividendi relativi a Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa sono soggetti al seguente trattamento fiscale:
- se formati da utili prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e distribuiti con delibere assunte fino al 31 dicembre 2022, risultano concorrere alla determinazione del reddito complessivo del percettore applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile (i.e. 40%, 49,72%, 58,14%), secondo il criterio di consumazione delle riserve “fifo”, (first in first out), con conseguente applicazione in via prioritaria della percentuale di tassazione più favorevole al contribuente8;
- se formati da utili prodotti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e, in ogni caso, se distribuiti con delibere assunte successivamente al 31
8 È stato osservato che, in base al tenore letterale della norma, le disposizioni transitorie sembrano applicabili per le sole distribuzioni “deliberate” a partire dell’1 gennaio 2018; di conseguenza, la disciplina transitoria sarebbe inapplicabile in relazione agli utili percepiti dall’1 gennaio 2018 (e quindi ordinariamente attratti al nuovo regime del 26%) ma la cui delibera risulta intervenuta precedentemente al 31 dicembre 2017. Secondo la dottrina maggioritaria, tale interpretazione letterale risulta in evidente contrasto con la volontà del legislatore di mantenere inalterato il previgente regime di tassazione più favorevole per tutte le delibere assunte fino al 31 dicembre 2022.
dicembre 2022, risultano soggetti alla ritenuta a titolo di imposta pari al 26% introdotta dalla Legge di Stabilità 20189.
In ordine, poi, ai redditi diversi (i.e. redditi derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa), ai fini della individuazione degli atti di disposizione a cui trova applicazione il nuovo regime dell’imposta sostitutiva pari al 26%, va tenuto conto che in base all’orientamento della CM n. 11 del 28 marzo 2012 (paragrafo 3), le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, piuttosto che nel diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
In forza di tale chiarimento, tenuto conto che, come già evidenziato, il nuovo regime impositivo ai sensi dell’art. 1, comma 1005 della Legge di Stabilità 2018 si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2019:
- se la Cessione di Partecipazione Qualificate è effettuata nel 2018, anche nelle ipotesi in cui il corrispettivo dovesse essere ricevuto successivamente al 31 dicembre 2018, l’eventuale plusvalenza concorrerà alla determinazione del reddito complessivo del percettore secondo la percentuale del 58,14% introdotta dal DM 26 maggio 201710;
- diversamente nell’ipotesi in cui la Cessione di Partecipazione Qualificate intervenisse nel 2019, sarebbe soggetta al nuovo regime dell’imposta sostitutiva del 26% e questo anche nell’ipotesi in cui fossero stati percepiti acconti nello stesso anno 201811.
Ciò premesso, alla luce della disciplina transitoria sopra riassunta, nei paragrafi che seguono il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivante dalla detenzione e dal realizzo delle Azioni sarà declinato sia in ragione della natura del soggetto percettore sia in ragione, in ipotesi di redditi di capitale, della data di distribuzione e di formazione degli utili e, nell’ipotesi di redditi diversi, della data di realizzo della plusvalenza o della minusvalenza.
4.11.2 Regime tributario dei dividendi
Gli utili distribuiti sulle Azioni saranno soggetti al regime tributario ordinariamente applicabile agli utili distribuiti da società per azioni residenti in Italia ai fini fiscali.
I seguenti regimi tributari trovano applicazione in relazione alle diverse categorie di percettori.
(i) Persone fisiche in Italia ai fini fiscali che non detengono le Azioni nell’esercizio di un’impresa commerciale
I dividendi corrisposti a persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali su azioni detenute fuori dall’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni oggetto della presente Offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’art. 27-ter del DPR n. 600 del 19 settembre 1973
9 Il tema dell’applicazione dell’ordine di presunzione di consumazione delle riserve con una logica di vantaggio fiscale, si pone anche quando le riserve sono utilizzate per finalità diverse dallo stacco dei dividendi. Sul tema dovrebbe rimanere valido quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella CM n. 8/E del 13 marzo 2009, paragrafo 1.2. In particolare possono considerarsi utilizzate per prime per tali scopi, (si pensi al caso di coperture delle perdite), fino a loro concorrenza, le riserve formate con utili prodotti negli esercizi in cui l’aliquota IRES risulta inferiore e che, quindi, in caso di distribuzione ai soci sconterebbero una tassazione Irpef più elevata. In questo modo si mantengo nella società, le riserve di utili soggette, in caso di distribuzione, ad un trattamento fiscale più favorevole per i soci.
10 L’art. 2, comma 2 del DM 26 maggio 2017 prevede l’imponibilità nel limite del 58,14% per le plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa e realizzate dall’1 gennaio 2018; diversamente la percentuale di imponibilità applicabile ai redditi diversi realizzati fino al 31 dicembre 2017 risultava pari al 49,72%.
11 Se viene pattuito un corrispettivo dilazionato, opera il principio contenuto nell’art. 68, comma 7, lett. f) del TUIR, ai sensi del quale nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte di costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta”. Facendo, quindi, riferimento alla situazione in cui l’atto di cessione sia stata stipulato nel 2018, ma sia stato pattuito un corrispettivo rateale, ad esempio il 60% nella prima metà del 2018 e il rimanente 40% nel 2019:
- il 60% della plusvalenza complessiva deve essere tassato nella dichiarazione da presentarsi per il 2018 e il 40% rimanente nella dichiarazione da presentarsi per il 2019;
- in entrambe le dichiarazioni, però, tali redditi scontano l’IRPEF progressiva computata sul 58,14% del provento (non l’imposta sostitutiva del 26%).
(il “DPR 600/1973”) e art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il “Decreto Legge 66/2014”). Non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare tali dividendi nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale imposta sostitutiva è applicata dagli intermediari residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, ovvero dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli e che agiscono per il tramite di un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF).
Tale modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle azioni di società italiane negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni oggetto dell’Offerta.
Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la “Legge 232/2016”), i dividendi (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell’art. 5 del TUIR o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. “PIR”) che possiedono i requisiti di cui al comma 100 del citato articolo 1, sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta non applicata nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.
Come evidenziato nella parte inziale del presente Paragrafo 4.11, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 47 comma 1 del TUIR, e all’art. 27 del DPR 600/1973 dal comma 1003 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018, anche le distribuzioni di utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dall’ 1 gennaio 2018 a favore di a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e afferenti a Partecipazioni Qualificate, sono soggette ad imposta sostitutiva pari al 26%.
Tale imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell’art. 27–ter del DPR 600/1973, è applicata con le stesse modalità sopra illustrate con riferimento ai dividendi afferenti Partecipazioni Non Qualificate (i.e. applicazione dell’imposta sostitutiva da parte dei soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia dai soggetti – depositari - non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli).
Diversamente, in forza del regime transitorio introdotto dal comma 1006 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018, i dividendi afferenti Partecipazioni Qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa e derivanti da utili prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 la cui distribuzione risulta deliberata precedentemente al 31 dicembre 2022, continuano a concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile in applicazione delle disposizioni di cui al DM 25 maggio 2017 secondo le seguenti percentuali di imponibilità:
- 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili prodotti successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% se si riferiscono ad utili prodotti a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni non qualificate nell’ambito del regime del risparmio gestito
Per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1001 dell’art. 1 della L. 205/2017 all’art. 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (il “D. Lgs. 461/1997”), i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa e afferenti sia a Partecipazioni
Non Qualificate sia a Partecipazioni Qualificate, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l’opzione per il regime del risparmio gestito non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva all’atto della distribuzione e concorrono alla formazione del risultato maturato annuo di gestione, da assoggettare all’imposta sostitutiva del 26% prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 4, D. Lgs. 461/1997 e 3, comma 1 del D.L. n. 66/2014. Tale imposta è applicata dal gestore.
Con riferimento alle Partecipazioni Qualificate, giusto il regime transitorio illustrato in premessa di cui al comma 1006 dell’art. della L. 205/2017, l’inclusione dei dividendi nell’ambito del risultato maturato da tassare con imposta sostitutiva pari al 26% trova applicazione con riferimento ai dividendi percepiti dall’1 gennaio 2018 e formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017; diversamente gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e distribuiti entro il 31 dicembre 2022, come illustrato nel paragrafo precedente, risultano concorrere alla determinazione del reddito complessivo del percettore applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile (i.e. 40%, 49,72%, 58,14%), secondo il criterio di consumazione delle riserve “fifo”, (first in first out) di cui al DM 26 maggio 2017, con conseguente applicazione in via prioritaria della percentuale di tassazione più favorevole al contribuente.
(iii) Persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali che detengono le Azioni nell’esercizio di un’attività di impresa
Il regime dei dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esercenti attività di impresa non ha subito modifiche a seguito della riforma del regime impositivo dei redditi di capitale introdotto dalla Legge di Stabilità 2018.
Pertanto, indipendentemente dalla partecipazione detenuta, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni relative all’impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Xxxx dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio. Il DM 26 maggio 2017 ha rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 58,14%. Tale percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Resta ferma l’applicazione delle precedenti percentuali di concorso alla formazione del reddito, pari al 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e al 49,72% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d’impresa possono optare per l’applicazione dell’Imposta sul Reddito d’impresa (“IRI”) in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d’impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa di cui al Capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall’attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.
(iv) Società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia
I dividendi percepiti da società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplici ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, incluse, tra l’altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché certi trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (c.d. enti commerciali), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità:
a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (ad esempio, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura pari al:
- 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% se si riferiscono ad utili prodotti a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Laddove siano integrati specifici requisiti, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice (nonché le società di capitali a ristretta base proprietaria) possono optare per l’applicazione IRI in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d’impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa di cui al Capo VI, Titolo I del TUIR. Ogni successivo prelevamento di risorse dall’attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.
b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d’Italia e gli enti crediti e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al TUF - a cui è applicata un’addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (i.e. titoli held for trading) da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
(v) Enti di cui all’articolo 73), comma primo, lett. c) del TUIR, residenti in Italia ai fini fiscali
I dividendi percepiti dagli enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, concorrono integralmente a formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRES. Tale concorso integrale alla determinazione del reddito imponibile IRES dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali è stata introdotto dal DM 26 maggio 2017, a seguito della riduzione della aliquota IRES al 24%, nell’intento di equiparare la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quelli delle persone fisiche e trova applicazione, giusto il disposto di cui all’art. 1, comma 3 dello stesso DM 26 maggio 2017, con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Diversamente, gli utili prodotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla determinazione del reddito imponibile IRES degli enti non commerciali secondo la percentuale di imponibilità del 77,14%, introdotta dall’art. 1, comma 655, Legge 23 dicembre 2014, 190, pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014 (in precedenza la quota imponibile era il 5%).
(vi) Soggetti esenti da IRES
Per le azioni, quali le Azioni emesse dall’Emittente, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente (aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al Sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.
Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti “esclusi” dall’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).
(vii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari)
I dividendi percepiti da: (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (“D. Lgs. 252/2005”); e (b) organismi di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) istituiti in Italia (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare e dalle società di investimento a capitale fisso che investono in immobili) (“OICR Immobiliari”) non sono in linea di principio soggetti a ritenuta alla fonte, né ad imposta sostitutiva.
In capo ai suddetti fondi pensione, tali dividendi concorrono, secondo le regole ordinarie, alla formazione del risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.
L’art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, per i fondi pensione in esame al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l’esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.
Gli OICR istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato (“Fondi Lussemburghesi Storici”), sottoposti a vigilanza (diversi dagli OICR Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, e gli utili percepiti datali organismi non scontano alcuna imposizione in capo agli stessi. Sui proventi distribuiti ai partecipanti dei suddetti organismi di investimento in sede di riscatto, rimborso, o distribuzione in costanza di detenzione delle quote / azioni trova applicazione il regime della ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del
D.P.R. n. 600/1973, nella misura del 26%.
(viii) OICR Immobiliari
Ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, (il “Decreto 351”) convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, i dividendi percepiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia ai sensi dell’art. 37 del TUF ovvero dell’art. 14 della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 (la “Legge 86”) e dalle SICAF Immobiliari, non sono soggetti a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento.
I proventi distribuiti ai partecipanti dei fondi comuni di investimento immobiliare sono, in linea generale, assoggettati ad una ritenuta alla fonte pari al 26%, applicata a titolo di acconto o di imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana.
In alcuni casi, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento.
Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e del relativo Decreto Ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, il regime fiscale sopra descritto si applica anche alle Società di Investimento a Capitale Fisso che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (“SICAF Immobiliari”), di cui alla lettera i-bis) dell’art. 1, comma 1 del TUF (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 21/E del 10 luglio 2014).
(ix) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali che detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
I dividendi percepiti da soggetti non residenti in Italia che detengano la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta alla fonte in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (aliquota IRES del 24% a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezione fatta per la Banca d’Italia e gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 - escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento di cui al Testo Unico - a cui è applicata un’addizionale IRES di 3,5 punti percentuali) nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono per il 50% del loro ammontare a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al Paragrafo che segue.
(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono, in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%, ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 3 del Decreto Legge 66/2014.
Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% in relazione ai dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti rispettivamente istituiti e residenti in Stati membri dell’Unione Europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973, di cui si dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un’istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato estero.
Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia abbia stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile.
A tal fine, i soggetti presso cui le Azioni sono depositate, ovvero il loro rappresentante fiscale nel caso di intermediari non residenti, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:
a) una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404), dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
b) un’attestazione (inclusa nel modello di cui al punto precedente, ove applicabile) dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale
risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Tale attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.
L’Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia.
Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all’amministrazione finanziaria italiana il rimborso della differenza tra l’imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.
Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come aggiornato e modificato, ed (ii) ivi soggetti ad un’imposta sul reddito delle società, tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell’1,2% (a decorrere dal 1° gennaio 2017. Precedentemente alla citata riduzione dell’aliquota ordinaria IRES, l’aliquota applicabile a tale imposta sostitutiva era pari all’1,375% del relativo ammontare). Con riguardo al requisito sub (i), si ricorda che nelle more dell’emanazione del sopracitato decreto ministeriale, si fa riferimento alla lista di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni. Gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta nella citata misura dell’1,2% sono quelli inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai sensi dell’art. 1, comma 68, della Legge Finanziaria 2008, l’imposta sostitutiva in misura ridotta si applica ai soli dividendi derivanti da utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura dell’1,2%, i beneficiari non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990 (c.d. direttiva “madre-figlia”) poi rifusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell’allegato alla stessa Direttiva n. 2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell’allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nell’Emittente non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i requisiti indicati alle lettere, (b) e (c), nonché (ii) una dichiarazione che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all’intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell’imposta sostitutiva presentando tempestivamente all’intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.
La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurvi una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea hanno il potere di disconoscere l’esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva nel caso in cui si ravvisi “... (a) una costruzione o (a) una serie di costruzioni che,
essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti”. A tali fini “... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica” (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art. 1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell’art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE “È attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212”, recante la disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale.
Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare in attuazione dell’art. 11, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, come di volta in volta modificato, tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta nell’11% del relativo ammontare. Fino all’emanazione del suddetto Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze, gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che attualmente rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta nella citata misura dell’11% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva della misura dell’11%, i fondi pensione non residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, comma 95, Legge 232/2016, la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. 600/1973) e l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli (articolo 21-ter del D.P.R. 600/1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del citato articolo 1 fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, detenuti per cinque anni.
I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all’imposta sostitutiva.
4.11.3 Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR
I regimi fiscali descritti nel presente Paragrafo trovano in principio applicazione alla distribuzione da parte dell’Emittente - in occasione diversa dal caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale - delle riserve di capitale di cui all’articolo 47, comma quinto, del TUIR, vale a dire, tra l’altro, delle riserve od altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (le “Riserve di Capitale”).
Al riguardo, merita precisare che l’art. 47, comma 1, del TUIR introduce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili laddove statuisce che indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono distribuite in via prioritaria le riserve costitute con utili e le riserve diverse dalle Riserve di Capitale (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). In presenza e fino a capienza di tali riserve (cosiddette riserve di utili), le somme distribuite si qualificano quali dividendi e rimangono soggette al regime descritto nei paragrafi che precedono.
(i) Persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali non esercenti attività d’impresa
Indipendentemente dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette, a seconda che si tratti o meno di Partecipazioni Non Qualificate e/o non relative all’impresa, al medesimo regime sopra riportato per i dividendi12. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle
12 In forza del regime transitorio introdotto dal comma 1006 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018, per quanto precedentemente illustrato, sarà inoltre rilevante la distinzione tra Partecipazioni Qualificate e Partecipazioni Non Qualificate ai fini di individuare il
Riserve di Capitale, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione 13 . Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali (al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile).
Secondo l’interpretazione fatta propria dall’amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, da assoggettare al regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.
Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il regime cosiddetto del “risparmio gestito” di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997.
(ii) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, residenti in Italia ai fini fiscali.
In capo alle persone fisiche che detengono azioni nell’esercizio dell’attività d’impresa, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all’art. 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (senza considerare la quota di essi che è stata accantonata in sospensione di imposta). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime descritto nei paragrafi precedenti per i dividendi.
Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo 4.11.4 “Regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni”
(iii) Enti di cui all’articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia
Le somme percepite dagli enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. c), del TUIR, vale a dire enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust fiscalmente residenti in Italia, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell’importo qualificabile come utile sulla base di quanto sopra indicato, non costituiscono reddito per il percettore e riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime sopra riportato per i dividendi.
(iv) Fondi pensione italiani e OICR italiani (diversi dagli OICR Immobiliari)
In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all’art. 17 del Decreto 252, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d’imposta in cui è avvenuta la distribuzione, soggetto ad un’imposta sostitutiva del 20%. L’art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1 gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l’esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero
corretto regime impositivo con riferimento alle distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
13 Previa comunicazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis del D.P.R.600/1973.
dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.
Le somme percepite da OICR istituiti in Italia e dai Fondi Lussemburghesi Storici, soggetti a vigilanza (diversi dagli OICR Immobiliari) a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale non dovrebbero, invece, scontare alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell’art. 73, comma 5- quinquies, del TUIR.
(v) OICR Immobiliari italiani
Ai sensi del D.L. 351/2001, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dagli OICR Immobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.
Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento.
(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano
Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF non sono soggette ad imposta in capo ai fondi stessi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’IRAP.
(vii) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.
(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale sono assoggettate in capo alla stabile organizzazione al medesimo regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato al precedente Paragrafo 4.11.2 (ix).
Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al precedente Paragrafo 4.11.2 (x).
4.11.4 Regime tributario delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Azioni
Il presente Paragrafo è volto ad individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze/minusvalenze realizzate a seguito della cessione delle Azioni dell’Emittente, declinato, come operato nei precedenti paragrafi, in funzione delle diverse tipologie di soggetti che deterranno le Azioni dell’Emittente e facendo riferimento alla qualificazione della stessa partecipazione (i.e. Partecipazione Qualificata o Partecipazione Non Qualificata) considerato che, con riguardo alle partecipazioni detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa e realizzate entro il 31 dicembre 2018, trova applicazione il regime fiscale precedente alla riforma introdotta dalla Legge di Stabilità 2018, come illustrato nella premessa del presente capitolo.
(i) Persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali che non detengono le Azioni nell’esercizio di un’impresa commerciale
Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un
diverso regime tributario a seconda che si tratti di una cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.
(ii) Redditi diversi derivanti da cessioni di Partecipazione Non Qualificate e redditi diversi derivanti da cessioni di Partecipazioni Qualificate realizzate dall’1 gennaio 2019
In forza delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi 999, 1000, 1001 e 1002 della Legge di Stabilità 2018 all’art. 68 del TUIR e agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997, il regime impositivo previsto per i redditi diversi derivanti dalla cessione di Partecipazioni Non Qualificate è stato esteso anche con riferimento ai redditi diversi conseguiti per effetto di cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate a decorrere dall’1 gennaio 2019. Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sia che derivino dalla cessione di Partecipazioni Non Qualificate che dalla cessione di Partecipazioni Qualificate realizzate successivamente all’1 gennaio 2019, risultano sempre assoggettate all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 26%. Sia per i redditi diversi conseguiti su Partecipazioni Non Qualificate sia per i redditi diversi conseguiti su Partecipazioni Qualificate realizzati a decorrere dall’1 gennaio 2019, il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:
(iii) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno. L’imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze della stessa natura ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione fino a concorrenza delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state realizzate). Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 999 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018 all’art. 68, comma 5 del TUIR e al comma 2 dell’art. 5 del D.lgs. n. 461/1997, ai fini della compensazione e del riporto delle eventuali eccedenze negative le plusvalenze e le minusvalenze realizzate su Partecipazioni Qualificate vanno considerate della stessa natura rispetto alle plusvalenze e minusvalenze realizzate su Partecipazioni Non Qualificate. Ai sensi del Decreto Legge 66/2014, tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate per una quota ridotta, pari al 76,92%. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell’ipotesi in cui il soggetto non opti per uno dei due regimi di seguito indicati ai punti (b) e (c).
(iv) Regime del risparmio amministrato (opzionale).
Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione mobiliare residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l’azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all’intermediario) per l’applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% è determinata e versata all’atto della singola cessione dall’intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell’ambito del medesimo rapporto computando l’importo delle minusvalenze (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014) in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d’imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, le eventuali minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall’intermediario) possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nell’ambito di altro rapporto di risparmio amministrato, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Si precisa che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1001 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2018 all’art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 461/1997, ai fini della compensazione e del riporto delle eventuali eccedenze negative, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate su Partecipazioni Qualificate vanno considerate della stessa natura rispetto alle plusvalenze e minusvalenze realizzate su Partecipazioni Non
Qualificate. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
(v) “Regime del risparmio gestito (opzionale).
Presupposto per la scelta di tale regime (di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997) è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un’imposta sostitutiva del 26% è applicata dall’intermediario al termine di ciascun periodo d’imposta sull’incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, anche se non percepito, al netto, tra l’altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Per effetto delle modifiche di cui al comma 1002 dell’art.1 della Legge di Stabilità 2018, nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze relative sia Partecipazioni Non Qualificate sia a Partecipazioni Qualificate, (realizzate successivamente all’1 gennaio 2019), concorrono a formare l’incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d’imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell’ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l’importo che trova capienza in esso) nell’ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l’opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (i) (Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi14.
(vi) Redditi diversi derivanti da cessioni di Partecipazione Qualificate realizzate fino al 31 dicembre 2018
In applicazione del comma 1005 dell’art. 1 della L. 205/2017, per le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia realizzate fino al 31 dicembre 2018, trova applicazione il regime precedente alle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018. Pertanto tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% del loro ammontare e questo alla luce dell’innalzamento della percentuale di imponibilità disposto, in funzione della riduzione della aliquota IRES al 24%, con decorrenza in relazione alle plusvalenze realizzate dall’1 gennaio 2018, dall’art. 2, comma 2 del DM 26 maggio 2017. Per tali plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 58,14% dell’ammontare delle plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata realizzata. In forza del medesimo comma 2 dell’art. 2 del DM 26 maggio 2017, resta ferma la misura di imponibilità del 49,72% per le plusvalenze le
14 Come per i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate percepiti da persone fisiche che operano al di fuori del regime di impresa, evidenziamo che quanto sopra fa riferimento all’ordinaria modalità di tassazione delle plusvalenze relative ad azioni in società italiane negoziate in mercati regolamentati, quali le Azioni dell’Emittente. Si segnala che nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, commi da 100 a 114, Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (“Legge 232/2016”), le plusvalenze (relativi a partecipazioni diverse da quelle qualificate, tenendo conto, a tal fine, anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto posseduti dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ex numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 cod. civ.) corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo in società con determinate caratteristiche, immessi in piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle azioni per un periodo minimo quinquennale, c.d. “PIR”), sono esenti da imposizione. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta non applicata nel caso in cui le azioni della siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.
minusvalenze derivanti da atti da realizzo posti in essere anteriormente al 1 gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.
(vii) Persone fisiche che detengono le Azioni nell’esercizio di un’impresa commerciale, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR
Laddove siano soddisfatte le condizioni descritte ai punti (a), (b), (c) e (d) del Paragrafo seguente, le plusvalenze sulle Azioni detenute da persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura parziale (regime c.d. di participation exemption).
Più precisamente per le persone fisiche la misura di imponibilità parziale è fissata al 58,14% del relativo ammontare e questo alla luce dell’innalzamento della percentuale di imponibilità disposto dall’art. 2, comma 2 del DM 26 maggio 2017, in funzione della riduzione della aliquota IRES al 24%, con decorrenza in relazione alle plusvalenze realizzate dall’1 gennaio 2018. Diversamente, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DM 26 maggio 2017 la predetta rideterminazione delle percentuali di imposizione delle plusvalenze su partecipazioni al 58,14%, non si applica ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Pertanto per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice che beneficiano del regime c.d. di participation exemption continua a trovare applicazione la previgente percentuale di imponibilità pari al 49,72%.
Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del Paragrafo seguente sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevati, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.
Ove non siano soddisfatte le condizioni descritte ai punti (a), (b), (c) e (d) del Paragrafo seguente, le plusvalenze e minusvalenze concorrono per l’intero ammontare a formare il reddito d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario.
(viii) Società ed enti di cui all’articolo 73 comma primo, lett. a) e b), del TUIR
Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, incluse le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, per le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, su opzione, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è realizzata.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 87 del TUIR (recante il regime c.d. di participation exemption), le plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società ed enti indicati nell’art. 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette partecipazioni presentano i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (per i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS si considerano immobilizzazioni finanziarie le azioni diverse da quelle detenute per la negoziazione);
c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli che beneficiano di un regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all’art. 167, comma 4, del TUIR (vale a dire, uno Stato o territorio con un regime fiscale, anche speciale, con un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia) o, alternativamente, l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera
b) dell’art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.
I requisiti di cui ai punti c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso.
Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d’impresa.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.
Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione: (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti c) e d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS, per le azioni possedute per un periodo inferiore a 12 mesi, in relazione alle quali risultano integrati gli altri requisiti di cui ai precedenti punti b), e) e d) il costo fiscale è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota di detti utili esclusa dalla formazione del reddito imponibile.
In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relativi ad azioni deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che, ai sensi dell’art. 5- quinquies, comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, qualora l’ammontare delle suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati regolamentati, risulti superiore a Euro 50 mila, anche a seguito di più operazioni, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie relativi all’operazione al fine di consentire l’accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell’art. 31-bis, D.P.R. 600/1973 (si consideri che l’art. 31-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l’art. 31-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all’art. 10- bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in quanto compatibili).
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi, i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità delle operazioni di cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis,
D.P.R. 600/1973 (si consideri che l’art. 31-bis, D.P.R. 600/1973, è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l’art. 37-bis, del D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all’art. 10-bis della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in quanto compatibili). Tale obbligo non si applica ai soggetti che predispongono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
(ix) Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, e società semplici ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia
Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali residenti in Italia (diversi dagli OICR di cui all’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR) e da società semplici residenti nel territorio dello Stato, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze
realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d’impresa. Si rimanda sul punto, pertanto, a quanto illustrato nel punto (i) che precede.
L’art. 1, comma 88 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dal 1 gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione) e con alcune limitazioni, l’esenzione ai fini dell’imposta sul reddito dei redditi (comprese le plusvalenze) diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lett. e), del TUIR, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 del medesimo art. 1.
(x) Fondi pensione italiani e OICR italiani (diversi dagli OICR Immobiliari)
Le plusvalenze relative ad azioni detenute da fondi pensione italiani soggetti al regime di cui all’art. 17 del Decreto 252 sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.
L’art. 1, comma 92 e ss., della Legge 232/2016 ha previsto per i fondi pensione in esame, a decorrere dal 1 gennaio 2017, al ricorrere di determinate condizioni (incluso un periodo minimo di detenzione di 5 anni) e con alcune limitazioni, l’esenzione dall’imposta sul reddito dei redditi (compresi i dividendi) derivanti dagli investimenti di cui al citato comma 92 (fra cui le Azioni) e, pertanto, la non concorrenza degli stessi alla formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’art. 17 del Decreto 252. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo minimo di detenzione di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.
Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da OICR istituiti in Italia e da Fondi Lussemburghesi storici, sottoposti a vigilanza (diversi dagli OICR Immobiliari) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento ai sensi dell’art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR. Come illustrato in precedenza, sui proventi distribuiti ai partecipanti dei suddetti organismi di investimento in sede di riscatto, rimborso, o distribuzione trova applicazione il regime della ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/1973, nella misura del 26%.
(xi) OICR Immobiliari
Ai sensi del Decreto 351, ed a seguito delle modifiche apportate dall’art. 41-bis del Decreto 269, ed ai sensi dell’art. 9 del Decreto 44, i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dagli OICR immobiliari italiani, non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento che non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi e all’IRAP. I proventi distribuiti ai propri partecipanti dai fondi comuni di investimento immobiliare devono, al ricorrere di determinate circostanze, essere assoggettati ad una ritenuta con aliquota del 26%. In alcuni casi, i redditi conseguiti da un OICR Immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile dei) relativi investitori non istituzionali che detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell’organismo di investimento.
(xii) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra al precedente punto (iii).
Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo punto (viii).
(xiii) Soggetti non residenti in Italia ai fini fiscali, che non detengono le Azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Partecipazioni Non Qualificate
Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate in società italiane negoziate in mercati regolamentati (come l’Emittente), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 461/1997, intermediario italiano potrebbe richiedere la presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.
Partecipazioni Qualificate
Salvo l’applicazione della normativa convenzionale se più favorevole, le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze pertanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2018:
- se realizzate entro il 31 dicembre 2018, concorrono alla formazione del reddito complessivo secondo la percentuale di imponibilità del 58,14%, attraverso liquidazione da attuarsi obbligatoriamente con presentazione della dichiarazione annuale;
- se realizzate, successivamente all’1 gennaio 2019, saranno assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di Partecipazioni non Qualificate con conseguente applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% con possibilità di liquidarla attraverso il regime della dichiarazione, o in alternativa del risparmio amministrato o gestito.
Come detto, è fatta salva l’applicazione delle disposizioni convenzionali recate dai trattati contro le doppie imposizioni conclusi fra l’Italia ed il Paese di residenza del soggetto cedente le Azioni, secondo cui le suddette plusvalenze potrebbero risultare imponibili esclusivamente nel Paese di residenza di quest’ultimo soggetto.
4.11.5 Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella Legge del 28 febbraio 2008 n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata.
A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data della Nota Informativa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l’imposta di registro come segue:
a) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200;
b) le scritture private non autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in “caso d’uso”, a seguito di registrazione volontaria o in caso di “enunciazione”.
4.11.6 Imposta sulle transazioni finanziarie (“Xxxxx Tax”)
(i) Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni
L’articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (la “Legge di Stabilità 2013”), ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Xxxxx Tax”) applicabile, tra gli altri, ai trasferimenti di proprietà di (i) azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato (quali le Azioni oggetto della presente Offerta), (ii) strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell’articolo 2346 del codice civile emessi da società residenti nel territorio dello Stato e (iii) titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.
Ai fini della determinazione dello Stato di residenza della società emittente si fa riferimento al luogo in cui si trova la sede legale della medesima.
L’imposta si applica sui trasferimenti di proprietà delle Azioni conclusi a decorrere dal 1 marzo 2013. Ai fini dell’applicazione della Xxxxx Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni oggetto della presente Offerta), si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all’esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell’imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data dell’operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.
L’imposta stabilita per i trasferimenti di proprietà delle azioni si applica con un’aliquota dello 0,20% sul valore della transazione. L’aliquota è ridotta allo 0,10% per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.
L’aliquota ridotta si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l’intervento di un intermediario finanziario che si interpone tra le parti della transazione e acquista le azioni su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L’aliquota ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti in seguito al regolamento dei derivati di cui all’articolo 1, comma 3, del TUF, ovvero in seguito ad operazioni sui valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del medesimo decreto.
L’imposta è calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell’imposta determina, per ciascun soggetto passivo, sulla base del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e relative ad un medesimo titolo. In alternativa, l’imposta è calcolata sul corrispettivo versato.
La Xxxxx Tax è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo in cui è stato concluso il contratto. L’imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nell’operazione. Tuttavia, si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell’esecuzione dell’operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 1 marzo 2013.
L’imposta deve essere versata entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui avviene il trasferimento dagli intermediari o dagli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione del trasferimento quali, ad esempio, banche, società fiduciarie e imprese di investimento di cui all’articolo 18 del TUF, nonché dai notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle medesime operazioni. Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni soggette alla Xxxxx Tax, gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intervengono in tali operazioni possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del DPR 600/1973. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente l’ordine di esecuzione.
Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni è una banca, una società fiduciaria o un’impresa di investimento di cui all’articolo 18 del TUF, il medesimo soggetto provvede direttamente al versamento dell’imposta.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della Xxxxx Tax i trasferimenti di proprietà delle azioni che avvengono a seguito di successione o donazione, le operazioni riguardanti l’emissione e l’annullamento di azioni, l’acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della conversione di obbligazioni o dell’esercizio di un diritto di opzione spettante al socio della società emittente, le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, i trasferimenti di proprietà tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, commi 1, n. 1) e 2), e comma 2 e quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento sia inferiore a 500 milioni di Euro, nonché di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi dalle medesime società. La CONSOB, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione italiani che rispettano il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell’economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell’esenzione. L’esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell’inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di 500 milioni di Euro.
L’imposta non si applica:
a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall’articolo 0, xxxxxxxxx 0, xxxxxxx x), xxx xxxxxxxxxxx (XX) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;
b) ai soggetti, con i quali la società emittente ha stipulato un contratto, che pongono in essere operazioni nell’esercizio dell’attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004;
c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e
d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell’articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione.
L’esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) è riconosciuta esclusivamente per le attività specificate ai medesimi punti e l’imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.
Sono, inoltre, esenti dalla Xxxxx Tax le operazioni che hanno come controparte l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione Europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
La Xxxxx Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRAP), delle imposte sostitutive delle medesime e dell’IRAP.
(ii) Operazioni “ad alta frequenza”
Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano, relative agli strumenti finanziari di cui al precedente punto (i) “Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni”, sono soggette ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza a decorrere dal 1 marzo 2013.
Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla CONSOB ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.
Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.
L’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale gli ordini sono eseguiti.
4.11.7 Imposta sulle successioni e donazioni
Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 n. 286 del novembre 2006 (“L 286/2006”), ha istituito l’imposta sulle successioni e donazioni su trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. Per i soggetti residenti l’imposta di successione e donazione viene applicata, salve alcune eccezioni, su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti. Per i soggetti non residenti, l’imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale.
(i) L’imposta sulle successioni
Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantotto della L 286/2006, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:
- per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
- per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle;
- per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l’aliquota è dell’8%, senza alcuna franchigia.
(ii) L’imposta sulle donazioni
Ai sensi dell’articolo 2, comma quarantanove della L 286/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l’imposta sulle donazioni è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuibili:
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’imposta sulle donazioni si applica con un’aliquota del 4% con una franchigia di Euro
1.000.000 per ciascun beneficiario;
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota del 6%, con franchigia pari a Euro 100.000 per i soli fratelli e sorelle;
- in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l’imposta sulle successioni si applica con un’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia.
Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l’imposta sulle donazioni o sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore dei beni o diritti trasferiti che supera l’ammontare di Euro 1.500.000.
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1 Condizioni, statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e di sottoscrizione dell’Offerta
L’Offerta è rivolta esclusivamente ad Investitori Istituzionali ed è finalizzata a costituire il flottante richiesto dal Regolamento di Borsa per l’ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA, eventualmente Segmento STAR, ricorrendone i presupposti.
Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese.
5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta
L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione, fatto salvo il provvedimento di inizio delle negoziazioni di Borsa Italiana (cfr. Capitolo 6, Paragrafo 6.1, della Nota Informativa).
5.1.2 Ammontare totale dell’Offerta
L’Offerta, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA, eventualmente Segmento STAR, ricorrendone i presupposti, ha per oggetto massime n. 8.392.349 Azioni (esclusa la Greenshoe), corrispondenti al 24,78% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta, in parte (massime n. 3.000.000 Azioni) rivenienti dall’Aumento di Capitale e, in parte (massime n. 5.392.349 Azioni) poste in vendita dagli Azionisti Venditori. L’Offerta si compone esclusivamente del Collocamento Istituzionale.
È altresì prevista la concessione dell’Opzione di Over Allotment e dell’Opzione Greenshoe (cfr. Paragrafo 5.2.5, della Nota Informativa), per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, pari al 9,53% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe); in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe le Azioni complessivamente offerte, pari a n. 9.192.349 Azioni, rappresenteranno complessivamente il 26,52% del capitale sociale dell’Emittente post-Offerta.
Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, l'Emittente e gli Azionisti Venditori si riservano, sentiti i Coordinatori dell'Offerta di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell'Offerta (fermi restando, in tale ultimo caso, i minimi richiesti per la costituzione del flottante ai fini dell’ammissione delle Azioni alle negoziazioni sul MTA), dandone comunicazione al pubblico mediante comunicato stampa relativo al Prezzo di Offerta da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx. Tale circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni collocate nell'ambito dell'Offerta, procedendosi dapprima alla riduzione del numero di Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, anche considerando: (i) che per Rimini Congressi è condizione essenziale ricavare dalla vendita delle Azioni di sua titolarità un importo almeno pari ad Euro 18 milioni e (ii) che, sulla base delle intese intercorse tra l’Emittente, i Coordinatori dell’Offerta e Salini Impregilo, quest’ultima procederà nell’ambito dell’Offerta alla vendita di tutte le Azioni di sua titolarità. Pertanto, qualora si verificasse tale ipotesi, l’Aumento di Capitale potrebbe ridursi o anche non essere eseguito, ferma restando la necessità di costituire il flottante minimo per l’ammissione alle negoziazioni. Di conseguenza diminuirebbero proporzionalmente i proventi destinati all’Emittente, fino ad azzerarsi nell’ipotesi peggiore, comportando la necessità per quest’ultima di supportare la propria strategia e gli investimenti futuri facendo ricorso a nuove fonti di finanziamento (cfr. Capitolo 3, Paragrafo 3.4, della Nota Informativa).
Anche nel caso in cui, per la riduzione delle Azioni oggetto dell’Offerta, si dovesse procedere esclusivamente con la vendita delle Azioni da parte degli Azionisti Venditori, sarebbe garantito il raggiungimento del flottante necessario per l’ammissione a quotazione nel MTA, segmento ordinario (i.e. 25% del capitale sociale).
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e modalità di sottoscrizione
In considerazione del fatto che il Collocamento Istituzionale consiste in un collocamento riservato ad Investitori Istituzionali e che non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese, non sono previste particolari modalità di sottoscrizione. La raccolta degli ordini nell’ambito del Collocamento Istituzionale e l’adesione verranno effettuate secondo la prassi internazionale per operazioni similari.
Il Collocamento Istituzionale è iniziato il giorno 28 novembre 2018 e terminerà il giorno 4 dicembre 2018 (ore 12:00 CET), salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx (il “Periodo di Raccolta degli Ordini”).
I Proponenti si riservano la facoltà, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, di modificare, posticipare o prorogare il Periodo di Raccolta degli Ordini, anche disponendo l’eventuale chiusura anticipata dell’Offerta qualora, prima della chiusura del Periodo di Raccolta degli Ordini, l’ammontare delle Azioni oggetto dell’Offerta sia interamente collocato, dandone tempestiva comunicazione al mercato mediante comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx.
Si rende noto che il calendario dell’Offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società e/o degli Azionisti Venditori, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Raccolta degli Ordini saranno comunicate al mercato con apposito comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx.
Resta comunque inteso che l’avvio del Periodo di Raccolta degli Ordini avverrà entro e non oltre un mese dalla data di rilascio del provvedimento di approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi da parte della CONSOB.
5.1.4 Informazioni circa la sospensione o revoca dell’Offerta
I Proponenti, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, avranno la facoltà di ritirare, revocare o sospendere l’Offerta.
L’Offerta sarà comunque ritirata entro la Data di Pagamento qualora (i) Borsa Italiana non deliberi l’avvio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 8, del Regolamento di Borsa, previa tempestiva comunicazione a CONSOB e successivamente al mercato con comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx, ovvero (ii) il Collocamento Istituzionale venga meno, in tutto o in parte, per mancata assunzione, in tutto o in parte, o per cessazione di efficacia dell’impegno di collocamento e/o garanzia relativo alle Azioni oggetto dell’Offerta.
5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso
In considerazione del fatto che l’Offerta non è rivolta al pubblico indistinto, non sono previsti lotti minimi di adesione, né vi sono previsioni in merito alla possibilità di ridurre e ritirare la sottoscrizione o alle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente la stessa, in quanto non applicabili al Collocamento Istituzionale.
5.1.6 Ammontare della sottoscrizione
Si veda il precedente Paragrafo 5.1.5 della Nota Informativa.
5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione
Si veda il precedente Paragrafo 5.1.5 della Nota Informativa.
5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni
Il pagamento integrale delle Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta dovrà essere effettuato entro il 6 dicembre 2018 (la “Data di Pagamento”), salvo proroga o chiusura anticipata.
In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta, le eventuali variazioni della Data di Pagamento saranno comunicate mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx.
Contestualmente al pagamento del Prezzo di Offerta, le Azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.
5.1.9 Risultati dell’Offerta
I risultati dell’Offerta saranno comunicati a Borsa Italiana nonché al mercato tramite comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx, entro cinque giorni di borsa aperta successivi alla chiusura del Periodo di Raccolta degli Ordini, ai sensi dell’articolo 2.4.3 comma 1, lettera a), del Regolamento di Xxxxx. Copia di tale comunicato verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento Emittenti.
5.1.10 Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati
L’assemblea straordinaria della Società del 17 ottobre 2018 ha deliberato di escludere l’esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, relativo all’Aumento di Capitale. Nell’ambito dell’Offerta, pertanto, non è previsto l’esercizio di alcun diritto di opzione in relazione alle Azioni di nuova emissione, né alcuna procedura per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.
La vendita delle Azioni da parte degli Azionisti Venditori non è soggetta all’esercizio di diritti di prelazione. Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 5.3.3 della Nota Informativa.
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati
Il Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Coordinatori dell’Offerta, è riservato esclusivamente ad Investitori Istituzionali in Italia e all’estero, ai sensi del Regulation S del Securities Act, ad esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone, Australia e degli Altri Paesi. Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese.
I soggetti residenti nei Paesi esteri al di fuori dell’Italia, non potranno partecipare all’Offerta, salvo che nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti del Paese rilevante.
Il Collocamento Istituzionale sarà effettuato sulla base di un documento di offerta in lingua inglese (c.d. “Offering Circular”), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel Prospetto.
5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire all’Offerta per più del 5%
Per quanto a conoscenza della Società nessuno dei principali azionisti, né i membri del Consiglio di Amministrazione, né i componenti del Collegio Sindacale, né i principali dirigenti dell’Emittente intendono aderire all’Offerta.
Per quanto a conoscenza della Società, non esistono soggetti che intendono aderire per più del 5% dell’Offerta.
5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione
5.2.3.1 Divisione dell’Offerta in tranche
Il presente Paragrafo non trova applicazione.
5.2.3.2 Claw-back
Il presente Paragrafo non trova applicazione.
5.2.3.3 Metodi di assegnazione
Il presente Paragrafo non trova applicazione.
5.2.3.4 Trattamento preferenziale
Non è previsto un trattamento preferenziale predeterminato da accordare ad alcune classi di investitori o a taluni gruppi.
5.2.3.5 Trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell’ambito dell’assegnazione
Il presente Paragrafo non trova applicazione.
5.2.3.6 Obiettivo minimo di assegnazione
Non è previsto alcun obiettivo minimo di assegnazione.
5.2.3.7 Condizioni di chiusura dell’Offerta e durata minima del Periodo di Offerta
Si veda il precedente Paragrafo 5.1.3 della Nota Informativa.
5.2.3.8 Sottoscrizioni multiple
Il presente Paragrafo non trova applicazione.
5.2.3.9 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni
Il presente Paragrafo non trova applicazione.
5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni
Il presente Paragrafo non trova applicazione. Ciascun membro del Consorzio per il Collocamento provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati.
5.2.5 Over Allotment e Greenshoe
Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte di Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un sovra-assegnazione (“Over Allotment”) nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale.
È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di massime n. 800.000 Azioni dell’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53 % del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”).
Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa.
5.3 Fissazione del Prezzo di Offerta
5.3.1 Prezzo di Offerta e spese a carico dei sottoscrittori
Il Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Azioni sarà determinato dai Proponenti, d’intesa con il Coordinatori dell’Offerta, al termine del Periodo di Raccolta degli Ordini, secondo il meccanismo dell’Open Price.
Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.
Intervallo di Valorizzazione Indicativa
I Proponenti, anche sulla base di analisi svolte dai Coordinatori dell’Offerta, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, hanno individuato, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, un intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della Società compreso tra un minimo di Euro 114,2 milioni e un massimo di Euro 129,6 milioni, pari ad un minimo di Euro 3,70 per Azione e un massimo di Euro 4,20 per Azione (l’“Intervallo di Valorizzazione Indicativa”).
La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/EBITDA, EV/EBIT e P/E relativi alla Società calcolati sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa.
Multiplo calcolato su: | EV/EBITDA 201715 | EV/EBIT 201716 | P/E201717 |
Valore minimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa | 7,9x | 13,8x | 12,6x |
Valore massimo dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa | 8,5x | 14,9x | 14,3x |
La capitalizzazione dell’Emittente sulla base del valore minimo e del valore massimo dell’Intervallo di Valorizzazione sopra individuato (in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale a servizio dell’Offerta, inclusa l’Opzione Greenshoe) ammonta, rispettivamente, a Euro 128,3 milioni e Euro 145,6 milioni.
La stima del ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferita al valore massimo dell’Intervallo di Valorizzazione e al netto delle spese e delle commissioni massime riconosciute al Consorzio di Collocamento, è pari ad Euro 35,5 milioni.
Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi della Società e del Gruppo, tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale nonché le risultanze dell’attività di pre-marketing effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato standing nazionale ed internazionale.
In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall’applicazione dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali significative e confrontabili e, come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto Discounted Cash Flow) basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa prospettici della Società.
A fini meramente indicativi, senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del Prezzo di Offerta, si riportano alcuni moltiplicatori relativi a società quotate attive in settori comparabili o correlati, con specifiche caratteristiche individualmente assimilabili a quelle dell’Emittente quali, ad esempio, la diversificazione di business, la capitalizzazione di mercato e il mercato di riferimento.
15 Il moltiplicatore EV/EBITDA (Enterprise Value/EBITDA) è calcolato come rapporto tra Enterprise Value della Società (EV) e l’EBITDA della Società riferito al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017. L’Enterprise Value (EV) è calcolato come somma del valore indicativo del capitale economico della Società (calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa) e degli ultimi dati intermedi disponibili al 30 giugno 2018 di posizione finanziaria netta e del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.
16 Il moltiplicatore EV/EBIT (Enterprise Value/EBITDA) è calcolato come rapporto tra Enterprise Value della Società (EV) e l’EBITDA della Società riferito al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017. L’Enterprise Value (EV) è calcolato come somma del valore indicativo del capitale economico della Società (calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa) e degli ultimi dati intermedi disponibili al 30 giugno 2018 di posizione finanziaria netta e del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.
17 Il multiplo P/E (Price/Earnings) è calcolato come rapporto tra il valore indicativo del capitale economico della Società (calcolato sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa) e il Risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo riferito all’ultimo bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.
Società | EV/EBITDA 201718 | EV/EBIT 201719 | P/E 201720 |
Fiera Milano SpA | 14,6x | 40,8x | 160,2x |
GL Events SA | 6,9x | 11,1x | 15,5x |
Tarsus Group plc | 9,7x | 10,2x | 10,8x |
ITE Group plc | 15,2x | 16,4x | 20,3x |
Viad Corp | 8,8x | 10,8x | 18,1x |
MCH Group AG | 6,6x | n.s. | n.s. |
Emerald Expositions Events, Inc. | 8,6x | 11,8x | 10,4x |
Media | 10,0x | 16,9x | 39,2x |
Valore Mediano | 8,8x | 11,5x | 16,8x |
Fonte: Factset, bilanci delle società
Tali moltiplicatori sono stati elaborati in base a dati storici ed informazioni pubblicamente disponibili nonché in base a parametri e presupposti soggettivi determinati secondo metodologie di comune applicazione e sono riportati, per ulteriore informazione ed illustrazione e a titolo puramente indicativo, senza alcuna pretesa di completezza. I dati si riferiscono a società selezionate dall’Emittente ritenute potenzialmente comparabili, e in alcuni casi solo parzialmente comparabili, pertanto tali dati potrebbero risultare non rilevanti e non rappresentativi ove considerati in relazione alla specifica situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, al modello di business o al contesto economico e normativo di riferimento. Non può, infine, escludersi che vi siano altre società che, con metodologie o approcci valutativi diversi da quelli adottati in buona fede nel Prospetto, potrebbero essere ritenute comparabili.
Si rappresenta altresì che i moltiplicatori sono stati redatti esclusivamente ai fini dell’inserimento nella Nota Informativa e potrebbero non essere i medesimi in operazioni diverse, seppur analoghe; la sussistenza di diverse condizioni di mercato, potrebbero condurre inoltre, in buona fede, ad analisi e valutazioni, in tutto o in parte, differenti da quelle rappresentate.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione dell’ambito operativo delle suddette società, con evidenza della nazionalità, del mercato di quotazione e della capitalizzazione al 15 novembre 201821 (il cui valore, ove espresso in valuta differente dall’Euro, è stato convertito in Euro secondo il tasso di cambio alla data del 15 novembre 2018.
Fiera Milano S.p.A. è il principale operatore fieristico italiano in termini di spazi espositivi gestiti. Fiera Milano gestisce infatti i 388 mila metri quadri lordi di spazi espositivi dei due siti di Fieramilano City e Rho- Pero, sulla base di un contratto di affitto di lungo termine con il proprietario dei siti e azionista di
18 Enterprise Value (EV) calcolato come somma della capitalizzazione di mercato al 15 novembre 2018 delle società comparabili e degli ultimi dati intermedi disponibili di posizione finanziaria netta, oltre – ove applicabile – del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto disponibili alla stessa data. L’EBITDA delle società comparabili è riferito all’ultimo bilancio consolidato disponibile.
19 Enterprise Value (EV) calcolato come somma della capitalizzazione di mercato al 15 novembre 2018 delle società comparabili e degli ultimi dati intermedi disponibili di posizione finanziaria netta, oltre – ove applicabile – del patrimonio netto di pertinenza di terzi, al netto delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto disponibili alla stessa data. L’EBIT delle società comparabili è riferito all’ultimo bilancio consolidato disponibile. Il multiplo EV/EBIT di MCH Group non è calcolabile in quanto l’EBIT al 31 dicembre 2017 risultava negativo.
20 I multipli P/E (Price/Earnings) relativi alle società comparabili sono calcolati come rapporto tra la capitalizzazione di mercato al 15 novembre 2018 e il Risultato d’esercizio di pertinenza del Gruppo riferito all’ultimo bilancio consolidato disponibile per tutte le società del campione. Il multiplo P/E di MCH Group risulta non significativo per via della perdita a livello consolidato al 31 dicembre 2017.
21 Capitalizzazione di mercato calcolata moltiplicando il numero di azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, per il prezzo di mercato al 15 novembre 2018. Fonte: Factset.
riferimento, Fondazione Fiera Milano. Fiera Milano copre diverse aree di attività quali l’organizzazione di manifestazioni espositive, servizi di allestimento, media e gestione di congressi. Nel 2017 Fiera Milano ha fatto registrare ricavi per Euro 271 milioni, circa il 70% dei quali derivante da manifestazioni organizzate o ospitate in Italia e all’estero, in netta diminuzione (CAGR 2015-17 -10%) rispetto al risultato di due anni prima, e un EBIT margin del 2%. Nel 2017 gli eventi ospitati hanno avuto una forte incidenza sul totale dei metri quadri venduti. La società opera, direttamente o tramite joint venture e partnership, anche in Cina, India, Brasile, Sud Africa e Thailandia. I ricavi esteri nel 2017 contavano comunque meno del 2% del totale. Fiera Milano è quotata sul MTA dal Dicembre 2002 con una capitalizzazione pari a Euro 262 milioni.
GL Events è un gruppo francese attivo nel settore fieristico. La società opera lungo tre linee di business: organizzazione di eventi live, organizzazioni di fiere e manifestazioni e gestione delle proprie sedi nel mondo. La società francese nel 2017 ha riportato ricavi per Euro 953 milioni, in lieve crescita rispetto al 2015 (CAGR 2015-17 +0,6%) e un EBITDA margin del 9%. Circa il 20% dei ricavi di GL Events proviene dal settore fieristico. Tale business unit ha fatto registrare una crescita del 14% rispetto all’anno precedente principalmente grazie all’organizzazione di Sirha, fiera con cadenza biennale dedicata a food products, equipment and services for professionals. La business unit che si occupa dell’organizzazione di eventi ha avuto una crescita CAGR ’15-’17 pari a -1%. Circa il 50% dei ricavi della società francese è riconducibile alla business line che si occupa dell’organizzazione di eventi live, attiva in 20 paesi. Il mercato francese negli ultimi due anni ha pesato per poco più del 50% sul totale dei ricavi. GL Events ha in gestione gli spazi di terzi, presso i quali organizza i propri eventi. Il titolo è quotato all’Euronext di Parigi dal 1998. A settembre 2018 ha lanciato un aumento di capitale da Euro 107 milioni per sostenere il piano di crescita e di consolidamento del mercato conclusosi con pieno successo in data 8 ottobre 2018. Post aumento di capitale la società capitalizza Euro 544 milioni.
ITE Group è una società britannica che opera come organizzatore di mostre commerciali e conferenze business-to-business. Nel 2017 il gruppo ha organizzato 234 eventi riportando ricavi per GBP 152 milioni, in forte crescita rispetto al 2015 (CAGR 2015-17 +14%), e un EBIT margin del 19%. Circa il 50% dei ricavi sono stati registrati in Russia dove sono stati organizzati 96 eventi e venduti 274.000 metri quadri su un totale di tutto il gruppo di 680.000 nel 2017. La società britannica, oltre che in Russia, è molto attiva sul mercato asiatico dove ha organizzato 35 eventi nel 2017. ITE Group è quotata sul London Stock Exchange dal 1998 con una capitalizzazione pari a Euro 493 milioni.
Emerald Exposition è un organizzatore di fiere statunitense leader nel settore di eventi business-to- business. La società organizza più di 55 fiere commerciali l’anno disseminate in tutti gli Stati Uniti. Nel 2017 il gruppo ha ospitato più di 25.000 espositori e accolto più di 500.000 visitatori. Nel 2017 i ricavi sono stati USD 341 milioni con un CAGR del 9% sul 2015 e un EBIT margin del 12%. Emerald non possiede gli spazi utilizzati per l’organizzazione di eventi e manifestazioni. La società è quotata sul mercato NYSE dal 2017 con una capitalizzazione pari a Euro 737 milioni.
MCH Group è una società svizzera che si occupa dell’organizzazione di eventi live, di organizzazione e gestione di fiere e manifestazioni e della gestione delle proprie sedi di Basilea e Zurigo. Nel 2017 i ricavi riportati dal gruppo sono stati CHF 493 milioni, in aumento sul 2015 con un CAGR del 9%. L’attività fieristica pesa per il 60% dei ricavi, con una forte componente legata al mercato locale. Gli eventi più rinomati del gruppo organizzati sul territorio locale sono Baselworld e ArtBasel. MCH Group organizza eventi anche all’estero, in particolare a Hong Kong e Miami. MCH è proprietaria dei quartieri di Basilea e Zurigo. La società è quotata alla borsa di Zurigo dagli inizi del 2000 con una capitalizzazione pari a Euro 137 milioni.
Tarsus Group è una società britannica che offre servizi integrati di comunicazione tramite l’organizzazione di fiere, eventi, conferenze e attività online. Nel 2017 Tarsus ha riportato ricavi per GBP
117.7 milioni con CAGR del 16% sul 2015 e un EBIT margin del 38%. I ricavi della società sono equamente distribuiti tra il mercato statunitense e i mercati EMEA: entrambe le aree pesano per circa il 40%. La società punta ad espandere la propria attività verso nuovi mercati anche attraverso attività di M&A: nel 2017 ha realizzato l’acquisizione del 65% di Hometex, fiera tessile di Shenzhen in Cina, e ha costituito una join venture con una società messicana. Tarsus non possiede gli immobili in cui organizza i propri eventi. La società è quotata da più di 20 anni al London Stock Exchange con una capitalizzazione pari a Euro 381 milioni.
Viad Corp è una società statunitense che opera come provider di servizi di comunicazione e di marketing. La società opera attraverso due business unit: GES e Pursuit. GES si occupa dell’organizzazione di eventi live in tutto il mondo offrendo una vasta gamma di servizi al cliente tra cui servizi di spettacolo, servizi audiovisivi, creatività, professional design e marketing. Pursuit è attiva nel settore del turismo come provider di alloggi e tour operator in location esclusive. Nel 2017 Viad ha riportato ricavi per USD 1,3 miliardi, in aumento rispetto al 2015 del 9% CAGR. Quasi il 90% dei ricavi è stato generato dalla divisione GES, molto attiva in Nord America, Canada e Gran Bretagna. Viad non possiede gli immobili in cui organizza i propri eventi. Viad è quotata sul NYSE dal 1978 con una capitalizzazione pari a Euro 921 milioni.
I dati sopra riportati non devono costituire il fondamento unico della decisione di investire nelle Azioni della Società e pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento proposto, qualsiasi decisione deve basarsi sull’esame completo da parte dell’investitore del Prospetto nella sua interezza.
5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa consultabile sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations”, entro cinque giorni di borsa aperta dal termine del Periodo di Raccolta degli Ordini. Il comunicato stampa con il quale verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento.
5.3.3 Motivazione dell’esclusione del diritto di opzione
L’Aumento di Capitale è stato deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 17 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile.
L’esclusione del diritto di opzione trova giustificazione nell’interesse primario della Società di ampliare la compagine azionaria, anche attraverso la diffusione di azioni presso investitori qualificati italiani e istituzionali esteri, e di facilitare l’accesso a più efficaci e cospicui canali di finanziamento al fine di sostenere il programma di sviluppo delle attività sociali.
5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni della Società pagato nel corso dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei membri del collegio sindacale e dei principali dirigenti, o persone ad essi affiliate
Nessuno dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti del collegio sindacale e dei principali dirigenti, o persone ad essi affiliate, ha acquistato Azioni nell’anno precedente l’Offerta, né nello stesso periodo è stato loro concesso il diritto di acquistare Azioni ad un prezzo inferiore a quello dell’Offerta.
5.4 Collocamento, sottoscrizione e vendita
5.4.1 Nome ed indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta
L’Offerta è coordinata e diretta da Equita SIM S.p.A. (con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx - 20121) e Intermonte SIM S.p.A. (con sede in Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/0, Xxxxxx – 20122), che agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner.
Intermonte agisce anche in qualità di Sponsor ai fini della quotazione sul MTA – Segmento STAR e di Specialista.
5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario
Il servizio titoli relativo alle Azioni sarà svolto, per conto della Società, da Computershare S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00.
5.4.3 Collocamento e garanzia
Le Azioni oggetto dell’Offerta saranno collocate per il tramite del Consorzio di Collocamento coordinato e diretto da Intermonte ed Equita in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
I Proponenti, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriveranno un apposito contratto con i partecipanti al Consorzio di Collocamento (il “Contratto Istituzionale”). Il Contratto Istituzionale prevedrà, fra l’altro, che il relativo impegno di garanzia possa venir meno e/o che il Contratto Istituzionale possa essere risolto entro la Data di Pagamento al verificarsi di talune circostanze come individuate nel Contratto Istituzionale medesimo, secondo la migliore prassi di mercato, le più significative delle quali sono riassunte nel seguito: (i) l’inadempimento alle obbligazioni e/o la violazione delle dichiarazioni e garanzie da parte dell’Emittente e/o degli Azionisti Venditori; (ii) il verificarsi di un mutamento negativo rilevante nelle condizioni (finanziarie o di altra natura) o nei ricavi, nell’attività o nelle prospettive della Società e delle società del Gruppo; (iii) il verificarsi di una generale sospensione o significativa limitazione delle negoziazioni sul MTA, ad eccezione del caso di sospensioni temporanee; (iv) il verificarsi di significative distorsioni nel sistema di clearing o di settlement di azioni in Italia; e (v) lo scoppio o l’intensificarsi delle ostilità o il verificarsi di dichiarazioni nazionali di emergenza o di guerra che riguardino l’Italia oppure il verificarsi di un mutamento nelle condizioni finanziarie o uno stato di calamità o di crisi ovvero il verificarsi di qualsiasi mutamento o sviluppo nella situazione politica, finanziaria, economica o valutaria nazionale o internazionale, che, secondo il ragionevole giudizio dei Coordinatori dell’Offerta, sia negativo e rilevante e tale da rendere impraticabile o sconsigliabile l’effettuazione dell’Offerta.
I Proponenti, da una parte, e i Coordinatori dell’Offerta dall’altra, potranno non addivenire alla stipula del Contratto Istituzionale nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta.
L’ammontare complessivo della commissione che i Proponenti corrisponderanno al Consorzio di Collocamento non sarà superiore al 4,25% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta ivi incluse quelle sottoscritte in relazione all’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute proporzionalmente dalla Società e dagli Azionisti Venditori pro quota in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offerta.
5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento
Il Contratto Istituzionale sarà stipulato successivamente al termine del Periodo di Raccolta degli Ordini.
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
6.1 Mercati di quotazione
La Società ha presentato a Borsa Italiana le domande di ammissione delle proprie azioni ordinarie alla quotazione e alle negoziazioni sul MTA, nonché domanda per il riconoscimento della qualifica di STAR.
Borsa Italiana, con provvedimento n. 8514 del 27 novembre 2018 ha disposto l’ammissione delle azioni ordinarie della Società alla quotazione e, con successivo provvedimento disporrà l’ammissione alle negoziazioni sul MTA. Inoltre, con il provvedimento di avvio delle negoziazioni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’art. 2.2.3 del Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni di Borsa, sarà attribuita alle azioni dell’Emittente la qualifica di STAR. Qualora, ad esito delle verifiche, non dovessero essere integralmente soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, lo Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul MTA.
La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA sarà disposta da Borsa Italiana mediante avviso ai sensi dell’art. 2.4.3, comma sesto, del Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle Azioni a seguito dell’Offerta. Inoltre, con il summenzionato avviso Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti dall’articolo 2.2.3 del Regolamento di Borsa e dalle relative Istruzioni, attribuirà alle Azioni della Società la qualifica di STAR.
6.2 Altri mercati cui le azioni o altri strumenti finanziari dell’Emittente sono negoziati
Alla Data della Nota Informativa, le Azioni della Società non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato o equivalente italiano o estero.
6.3 Altre operazioni
Non sono previste in prossimità della quotazione altre operazioni di vendita, sottoscrizione o di collocamento privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto dell’Offerta oltre a quelle indicate nella presente Nota Informativa.
6.4 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario
Ai sensi dell’art. 2.2.3, comma 4, del Regolamento di Borsa, la qualifica di STAR è subordinata alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere relativamente alle azioni ordinarie le funzioni di cui all’articolo 2.3.5 del Regolamento di Borsa.
Ai sensi del Titolo 2.3 del Regolamento di Borsa, in data 4 settembre 2018, l’Emittente ha conferito a Intermonte l’incarico di Specialista.
6.5 Stabilizzazione
Intermonte, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla Data Avvio delle Negoziazioni delle Azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data.
Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, ove iniziata potrà essere interrotta in qualsiasi momento.
Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.
7. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA
7.1 Azionisti Venditori
Gli Azionisti Xxxxxxxxx che procedono alla vendita delle massime n. 5.392.349 Azioni nell’ambito dell’Offerta sono: (i) Rimini Congressi S.r.l., con sede legale in Xxxxx x’Xxxxxxx 000, Xxxxxx (XX), iscritta al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 03599070400 (“Rimini Congressi”); e (ii) Salini Impregilo S.p.A. con sede legale in xxx xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx, iscritta al Registro delle imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx, codice fiscale 00830660155 e partita IVA 02895590962 (“Salini Impregilo”).
Alla Data della Nota Informativa, Rimini Congressi e Salini Impregilo detengono una partecipazione rispettivamente pari al 65,07% e al 1,69% del capitale sociale dell’Emittente, e intendono procedere alla vendita di complessivamente massime n. 5.392.349, pari al 17,47% del capitale sociale dell’Emittente alla Data della Nota Informativa.
Rimini Congressi non ha avuto rapporti significativi con l’Emittente o società ad essa affiliata negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e nel semestre chiuso al 30 giugno 2018. Alla Data della Nota Informativa, l’Emittente non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Rimini Congressi, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile (cfr. Capitolo VII, Paragrafo 7.1, del Documento di Registrazione).
Xxxxxx Xxxxxxxxx non ha avuto rapporti significativi con l’Emittente o società ad essa affiliata negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2016 e 2015 e nel semestre chiuso al 30 giugno 2018.
7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita
Le Azioni sono in parte offerte in sottoscrizione dalla Società e in parte offerte in vendita dagli Azionisti Venditori.
In particolare, delle massime n. 9.192.349 Azioni oggetto dell’Offerta (incluse le massime n. 800.000 Azioni dell’Opzione Greenshoe), massime n. 5.392.349 Azioni sono poste in vendita dagli Azionisti Venditori.
La tabella che segue illustra la compagine sociale dell’Emittente alla Data della Nota Informativa e la sua evoluzione – con l’indicazione del numero di Azioni e la relativa percentuale del capitale sociale, anche con diritto di voto, tenendo conto della maggiorazione del diritto di voto relativo alle partecipazioni detenute dagli Azionisti Venditori - in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe.
Azionisti | X. Xxxxxx alla Data della Nota Informativa | N. Azioni offerte in vendita | N. Azioni rivenienti dall’Aument o di Capitale | N. Azioni post Offerta e % sul capitale sociale | N. Azioni oggetto della Greenshoe | N. Azioni post Offerta in caso di integrale esercizio Greenshoe | |||||
Azioni | % | Azioni | Azioni | Azioni | % | % con diritto di voto | Azioni | Azioni | % | % con diritto di voto | |
Rimini Congressi | 20.083.12622 | 65,07% | 4.870.000 | - | 15.213.126 | 44,92% | 56,13 % | - | 15.213.126 | 43,89% | 55,25% |
Vicenza Holding | 5.864.198 | 19,00% | - | - | 5.864.198 | 17,32% | 11,61% | - | 5.864.198 | 16,92% | 11,43% |
Salini Impregilo | 522.349 | 1,69% | 000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altri Azionisti inferiori al 5% | 4.394.524 | 14,24% | - | - | 4.394.524 | 12,98% | 15,65% | - | 4.394.524 | 12,68% | 15,41% |
Mercato | - | - | - | 3.000.000 | 8.392.349 | 24,78% | 16,61% | 800.000 | 9.192.349 | 26,52% | 17,91% |
Totale | 30.864.197 | 100,00% | 5.392.349 | 3.000.000 | 33.864.197 | 100,00% | 100,00% | 800.000 | 34.664.197 | 100,00% | 100,00% |
7.3 Impegni di lock-up
Nell’ambito degli accordi stipulati per l’Offerta e, in particolare, con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale, la Società e gli Azionisti Venditori assumeranno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, impegni di lock-up fino a 180 giorni
22 Alla Data del Documento di Registrazione, su n. 13.139.063 azioni di proprietà di Rimini Congressi risulta costituito pegno a favore di UNICREDIT S.p.A..
decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. Gli Azionisti Xxxxxxxxx assumeranno tali impegni anche nei confronti della Società.
In particolare, la Società assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, dalla data di sottoscrizione del Contratto Istituzionale e fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o comunque operazioni che abbiano per oggetto e/o per effetto l’attribuzione e/o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle Azioni (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, e/o scambiare con, Azioni e/o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni e/o strumenti finanziari), nonché a non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta. La Società si impegnerà, inoltre, per il medesimo periodo a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione di Azioni ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni o strumenti finanziari, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta. Restano in ogni caso salve le operazioni di disposizione eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o regolamentari.
Parimenti, gli Azionisti Xxxxxxxxx si impegneranno, nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, e della Società, tra l’altro, a:
- non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, trasferimento, atti di disposizione o comunque operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma (ivi inclusa la concessione di diritti di opzione, costituzione di pegni o altri vincoli, e il prestito titoli) delle Azioni, anche acquistate successivamente all'Offerta durante il periodo di validità degli accordi stessi (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi tra l’altro quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, Xxxxxx o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari);
- non approvare in nessuna sede operazioni, inclusi aumenti di capitale o emissioni di obbligazioni o strumenti finanziari convertibili in Azioni, aventi a oggetto l'emissione di azioni di qualunque categoria della Società o di altri strumenti finanziari, anche partecipativi o obbligazionari, convertibili a qualunque titolo in Azioni;
- non approvare e/o effettuare operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate.
Xxxxxx Xxxxxxxxx di minoranza, rappresentanti complessivamente il 27,82% del capitale sociale della Società, hanno assunto analoghi impegni nei confronti della Società e dei Coordinatori dell’Offerta.
I suddetti impegni non si applicheranno alle Azioni oggetto dell’Offerta e dell’Opzione di Over Allotment, nei limiti del quantitativo effettivamente esercitato. Resteranno in ogni caso salve le operazioni eseguite, tra l'altro, (i) in ottemperanza agli obblighi di legge o regolamentari, (ii) i trasferimenti in adesione ad un’offerta pubblica di acquisto o scambio sui titoli azionari della Società e rivolta a tutti i titolari di strumenti finanziari della Società, la costituzione o dazione in pegno delle Azioni della Società di proprietà del Socio alla tassativa condizione che agli stessi spetti il diritto di voto, fermo restando che l’eventuale escussione del pegno da parte del creditore pignoratizio dovrà considerarsi alla stregua di un inadempimento dei divieti di alienazione, (iii) eventuali trasferimenti da parte del Socio a favore di una o più società direttamente e/o indirettamente controllate dallo o controllanti lo stesso, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice Civile, a condizione che tale soggetto assuma preventivamente i medesimi impegni di lock-up previsti a carico del Socio dagli accordi di lock up ovvero a provvedimenti o richieste scritte di Autorità competenti, aventi efficacia vincolante.
8. SPESE LEGATE ALL’OFFERTA
8.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all’Offerta
Ipotizzando l’integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e l’integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, i proventi netti derivanti dall’Offerta spettanti alla Società, riferiti all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, sono compresi tra un minimo di Euro 12,8 milioni e un massimo di Euro 14,6 milioni.
I proventi netti derivanti dall’Offerta spettanti agli Azionisti Venditori, riferiti all’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, al netto delle spese e delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, sono compresi tra un minimo di Euro 18,2 milioni e un massimo di Euro 20,8 milioni.
Si stima che le spese relative al processo di quotazione della Società e all’Offerta, comprese le spese di pubblicità ed escluse le commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, ammontino a circa Euro 1,6 milioni (cfr. Capitolo 5, Paragrafo 5.4.3, della Nota Informativa). Tali spese sono e saranno sostenute pro quota dalla Società e da Rimini Congressi.
L’ammontare complessivo della commissione che i Proponenti corrisponderanno al Consorzio di Collocamento non sarà superiore al 4,25% del controvalore delle Azioni collocate nell’ambito dell’Offerta ivi incluse quelle sottoscritte in relazione all’eventuale esercizio dell’Opzione Greenshoe. Le commissioni base riconosciute al Consorzio di Collocamento saranno sostenute proporzionalmente dalla Società e dagli Azionisti Venditori pro quota in proporzione alle Azioni da ciascuno di essi effettivamente collocate nell’ambito dell’Offerta.
9. DILUIZIONE
9.1 Diluizione immediata derivante dall’Offerta
In virtù dell’operazione di Aumento di Capitale non può realizzarsi alcun effetto diluitivo, in termini patrimoniali, in quanto il prezzo di emissione delle Azioni non potrà essere inferiore al valore del patrimonio netto contabile della Società, conformemente a quanto previsto dall’art. 2441, sesto comma, del Codice Civile e come stabilito dall’Assemblea dell’Emittente del 17 ottobre 2018.
In termini di partecipazione, in caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale al prezzo minimo indicato nell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa, pari ad Euro 3,70 per Azione, e di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, gli attuali azionisti subirebbero una diluizione massima della propria partecipazione pari al 10,96%.
La vendita delle Azioni offerte da parte degli Azionisti Venditori non comporta l’emissione di azioni della Società e pertanto non comporta alcun effetto di diluizione.
Per maggiori informazioni sull’evoluzione dell’azionariato dell’Emittente in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, cfr. Capitolo 7, Paragrafo 7.2, della Nota Informativa.
9.2 Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione destinata agli azionisti dell’Emittente
L’Offerta non prevede un’offerta di sottoscrizione destinata o riservata agli attuali azionisti della Società.
10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
10.1 Soggetti che partecipano all’Offerta
La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all’Offerta e il relativo ruolo.
SOGGETTO | SEDE LEGALE O DOMICILIO | RUOLO |
Italian Exhibition Group S.p.A. | Xxx Xxxxxx 000, Xxxxxx (XX) - 00000 | Emittente |
Rimini Congressi S.r.l. | Xxxxx x’Xxxxxxx 000, Xxxxxx (XX) – 47921 | Azionista Venditore |
Salini Impregilo S.p.A. | Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx - 00000 | Azionista Venditore |
Intermonte SIM S.p.A. | Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0/0, Xxxxxx – 20122. | Coordinatore dell’Offerta, Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Sponsor e Specialista |
Equita Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. | Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 0, Xxxxxx - 20121 | Coordinatore dell’Offerta e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. |
PricewaterhouseCoopers S.p.A. | Xxx Xxxxx Xxxx 00, Xxxxxx - 00000 | Società di Revisione |
10.2 Indicazione di altre informazioni relative alle Azioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte della Società di Revisione
La Nota Informativa non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nel Documento di Registrazione, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata.
10.3 Pareri o relazioni redatte da esperti
Nella Nota Informativa non vi sono pareri o relazioni attribuite ad esperti.
10.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti
Le informazioni provenienti da terzi contenute nella Nota Informativa sono state riprodotte fedelmente e, per quanto l’Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.