PROVINCIA DI BRESCIA
PROVINCIA DI BRESCIA
CAPITOLATO D’ONERI:
SERVIZIO DI TESORERIA – PERIODO 2016 / 2020 – GARA PUBBLICA PROCEDURA APERTA
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 2
ART. 3 – LIMITI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 2
ART. 4 - REQUISITI D'AMMISSIONE ALLA GARA 3
ART. 5 – CONDIZIONI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 5
ART. 9 - SPESE DI STIPULAZIONE O REGISTRAZIONE 15
ART. 10 - INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE 15
ALLEGATO 1- ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI MUTUO 16
RIF: (ART. 7, COMMA 3, PUNTO A/4 CAPITOLATO SPECIALE DI GARA) 16
ALLEGATO 2: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNI: 2016 –2020 18
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1). La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Brescia. Il servizio avrà durata dalla data stabilita in convenzione (2016/2020), con possibilità di rinnovo per una sola volta ai sensi dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000.
Si forniscono di seguito i dati di riferimento di bilancio:
▪ Totale riscossioni rendiconto 2014 : €. 175.274.961,49;
▪ Totale pagamenti rendiconto 2014 : €. 213.924.823,31;
▪ Numero mandati emessi nell’anno 2014 : n° 10.394;
▪ Numero ordinativi di incasso emessi nell’anno 2014 : n° 5623;
▪ Giacenza di cassa alla data del 31.12.2014 : €. 154.841.360,24
ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1). Le condizioni generali di svolgimento del servizio di tesoreria sono riportate nello schema di convenzione approvato dal competente Consiglio provinciale nella seduta del 23 dicembre 2015 , quale allegato alla deliberazione n. 50/2015.
2). Copia dello schema di convenzione viene allegato al presente capitolato.
ART. 3 – LIMITI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Per quanto attiene il contratto di sponsorizzazione, con carico dei relativi oneri, si fa riferimento a quanto previsto dalla decisione del n. 6/2002 del Consiglio di Stato depositata in data 18 giugno 2002. In particolare il punto 6) della decisione evidenzia fra l’altro come i punteggi attribuibili dovranno privilegiare, essenzialmente, gli aspetti relativi alla capacità tecnica, operativa e organizzativa del concorrente ed all'economia del servizio di tesoreria in sé considerato, mentre quelli delle sponsorizzazioni dovranno avere carattere residuale ed inseriti all’interno di una forcella di valori. Il contratto di sponsorizzazione sarà destinato ad attività sociali, culturali, turistiche e di promozione del territorio della Provincia di Brescia.
ART. 4 - REQUISITI D'AMMISSIONE ALLA GARA
1). Possono partecipare alla gara le imprese che esercitano l'attività Bancaria e l'esercizio del credito alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, nonché le persone giuridiche che, in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea sono autorizzate all'esercizio dell'attività Bancaria. Per le banche che hanno sede in uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, l'autorizzazione all'attività Bancaria dovrà essere dimostrata con analoga dichiarazione in conformità alla legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea in cui hanno una stabile organizzazione.
2). Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti tecnici:
a) Possesso al momento di presentazione dell’offerta di almeno dieci sportelli bancari aperti, nel territorio della Provincia di Brescia, abilitati all’esecuzione di incassi e pagamenti di Tesoreria .
b) Avere in corso od aver svolto nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara almeno un servizio di Tesoreria presso un ente territoriale con popolazione, al 31 dicembre 2014, pari o superiore ai 100 mila abitanti.
3). Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dovranno esplicitamente dichiarare di:
a) Obbligarsi ad installare la Tesoreria in locali situati all’interno del territorio del Comune di Brescia.
b) Accettare tutte le condizioni previste dal seguente capitolato e quelle previste nella convenzione. In particolar modo al collegamento informatizzato e diretto con l’Ente e agli oneri finanziari connessi all’attivazione della procedura informatizzata (art. 4, commi 6 e 7 della convenzione).
4). I concorrenti, sempre ai fini dell’ammissione alla gara, dovranno produrre:
a) Per i dettami di cui al commi 1. Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’istituto, attestante di possedere l'autorizzazione all'attività Bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 385/93 (tale autorizzazione è dimostrata mediante dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, del numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/93).
b) Per i dettami di cui al comma 2, lett. a). Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’istituto, attestante il numero degli sportelli bancari aperti nel territorio provinciale.
c) Per i dettami di cui al comma 2, lett. b). Una o più dichiarazioni, a firma del legale rappresentante del concorrente inerente il regolare svolgimento del servizio di tesoreria.
d) Per i dettami di cui al comma 3. Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’istituto, attestante il rispetto dei punti a) e b) previsti nel comma 3.
5). Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il
D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio e infatti di carattere intellettuale e viene svolto presso locali esterni alla provincia sotto il diretto controllo della Banca.
6). Gli istituti di credito partecipanti dovranno altresì possedere i requisiti di ordine generale previsti dal bando di gara. Viene altresì demandata al bando ogni altra prescrizione relativa all’iter procedurale della gara.
ART. 5 – CONDIZIONI IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1). L’Appalto dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Capitolato d’oneri e della Convenzione. La prestazione principale e' relativa al servizio di tesoreria, mentre le eventuali prestazioni secondarie sono relative al contratto di sponsorizzazione e all'erogazione dei mutui.
2). La presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste.
3). L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione. Per la presentazione dell’offerta si deve fa riferimento al modello allegato al bando.
4). L'offerta deve essere comprensiva di ogni onere relativo all'esecuzione del contratto e di ogni spesa.
5). Oltre a quanto indicato nell’apposito bando di gara si precisa che:
a) Il concorrente in sede di gara dovrà dichiarare di aver preso visione del capitolato e della convenzione e di conoscerne ed accettarne tutte le condizioni.
b) Le offerte pervenute oltre il termine previsto per le presentazioni delle stesse, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, saranno considerate nulle.
c) Le offerte incomplete, irregolari o condizionate saranno escluse dalla gara.
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto (art. 81, comma 3, del Dlgs 163/2006).
e) E’ consentita l’associazione temporanea di impresa di cui all’art. 37 del Dlgs 163/2006.
f) Ai sensi dell’art. 37 del succitato Dlgs 163/2006 la prestazione è unica.
ART. 6 – PROCEDURA DI GARA
1) La procedura di gara che si intende utilizzare per l’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 210 del Dlgs 18 giugno 2000, n. 267, è quella della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163.
2) Il criterio di aggiudicazione, tenuto conto che il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della convenzione, per la sua intrinseca peculiarità non presenta prezzi diretti di gestione, sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, comma 1, del D.Lgs 163/2006.
3) La valutazione della migliore offerta, si baserà sul più alto punteggio risultante dalla ponderazione imposta dai criteri di cui al successivo articolo 7.
4) Ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è individuato come responsabile unico del procedimento il dirigente del Settore Servizi finanziari della Provincia di Brescia.
ART. 7 – CRITERI DI GARA
1) I macrocriteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs 163/2006, si dividono su tre tipologie il cui punteggio totale corrisponde a 100:
MACROCRITERI | PUNTI |
A). ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO | 60 |
B). DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI | 10 |
C). ALTRI CRITERI | 30 |
Totale | 100 |
A) | CRITERI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO | 60 | ||
A/1) | TASSO ATTIVO BANCARIO | 30 | ||
A/2) | TASSO PASSIVO BANCARIO | 10 | ||
A/3) | POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL’ENTE | 5 | ||
A/4) | INDEBITAMENTO DI LUNGO PERIODO A FAVORE DELL’ENTE | 10 | ||
A/5) | DISPONIBILITA’ AD INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE UNA POSTAZIONE POS SISTEMA PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO SENZA ONERI DI INSTALLAZIONE E COMMISSIONI A CARICO DELLA PROVINCIA. | 5 |
C) | ALTRI CRITERI | 30 | ||
C/1) | CORRESPONSIONE ALL'ENTE DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ANNUI | 30 | ||
TOTALE PUNTEGGIO | 100 |
2). Per ogni macrocriterio vi è una articolazione in sottocriteri con relativo punteggio massimo:
B) | CRITERI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI - ELEMENTI TECNICI INERENTI IL SERVIZIO | 10 | ||
B/1) | PRESENZA SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI SPORTELLI ABILITATI ALL'ESECUZIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI DI TESORERIA [in aggiunta ai 10 minimi per partecipare alla gara] | 5 | ||
B/2) | NUMERO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI CON I QUALI SI È IN CORSO O SI È SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA NEL QUINQUIENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO [in aggiunta al minimo richiesto di 1 servizio di tesoreria presso un ente con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti]. | 5 | ||
3). Le modalità di calcolo di ogni singolo sottocriterio sono le seguenti:
A) CRITERI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO (punteggio max. 60)
A/1) | TASSO ATTIVO BANCARIO | (punti max. 30) |
Descrizione: tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa della provincia e su eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere dalla Provincia. Il tasso attivo non potrà mai, in ogni caso, essere negativo.
Modalità di rilevazione: spread su Euribor. L’Euribor è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara; il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale.
Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.
- Modalità di calcolo dell’offerta (concatenazione estremi):
0 PUNTI, se lo spread è minore o uguale a zero.
Offerta peggiore: | per il più basso spread offerto, > di zero | Punteggio Minimo | 1 PUNTO | |
Offerta migliore: | per il più alto spread offerto | Punteggio Massimo | 30 PUNTI | |
Offerta/e intermedia/e: | punteggi intermedi proporzionali - | Punteggio intermedio | vedi la formula di calcolo |
- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:
[(off.. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min) = (off. Migliore - off. Peggiore)] | + punt. Minimo |
A/2) | TASSO PASSIVO BANCARIO | (punti max. 10) |
Descrizione: tasso passivo applicato alla provincia nel caso di utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria.
- Modalità di rilevazione: spread su Euribor. L’Euribor è quello rilevato come media aritmetica dell'Euribor a tre mesi, (act/360) riferito al mese precedente l'inizio di ciascun trimestre al quale va aggiunto/sottratto lo spread offerto in sede di gara; il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale.
Lo spread di offerta deve essere arrotondato alla seconda cifra decimale.
- Modalità di calcolo dell’offerta (concatenazione estremi):
Il caso di spread negativo sull’euribor viene considerato come offerta anomala e quindi viene attribuito un punteggio pari a zero.
Offerta peggiore: | per il più alto spread offerto - | Punteggio Minimo | 1 PUNTO | |
Offerta migliore: | per il più basso spread offerto, compreso se uguale a zero. | Punteggio Massimo | 10 PUNTI | |
Offerta/e intermedia/e: | punteggi intermedi proporzionali - | Punteggio intermedio | vedi la formula di calcolo |
- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:
[(off.. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min) = (off. Migliore - off. Peggiore)] | + punt. Minimo |
A/3 | POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU RICHIESTA DELL’ENTE | (punti max. 5) |
- Descrizione: premio annuo da corrispondere sull’importo garantito nel caso in cui la Provincia richieda polizze fidejussorie a sua garanzia.
- Modalità di rilevazione: commissione applicata:
Offerta in % ,….;
L’offerta deve essere arrotondata alla seconda cifra decimale.
- Modalità di calcolo dell’offerta (concatenazione estremi):
Offerta peggiore: | per il più alto valore risultante - | Punteggio Minimo | 1 PUNTO | |
Offerta migliore: | per il più basso valore risultante - | Punteggio Massimo | 5 PUNTI | |
Offerta/e intermedia/e: | punteggi intermedi proporzionali - | Punteggio intermedio | vedi la formula di calcolo |
- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:
[(off.. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min) = (off. Migliore - off. Peggiore)] | + punt. Minimo |
A/4) | INDEBITAMENTO DI LUNGO PERIODO A FAVORE DELL’ENTE | (punti max. 10) |
- Descrizione: spread applicato sulla possibile richiesta da parte della provincia di contrazione di mutui alle seguenti condizioni:
▪ tasso variabile (euribor 6m);
▪ budget max. 10 milioni all'anno;
▪ durata ventennale;
▪ ulteriori dettagli sono riportati nell’apposito allegato 1, al presente capitolato denominato “elementi essenziali del contratto di mutuo”.
- Modalità di rilevazione: vedi allegato 1 al presente capitolato denominato “elementi essenziali del contratto di mutuo”.
- Modalità di calcolo dell’offerta (concatenazione estremi):
Offerta peggiore: | per il più alto spread in aumento offerto. | Punteggio Minimo | 1 PUNTO | |
Offerta migliore: | per il più basso spread offerto (anche se negativo). | Punteggio Massimo | 10 PUNTI | |
Offerta/e intermedia/e: | punteggi intermedi proporzionali - | Punteggio intermedio | vedi la formula di calcolo |
- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:
[(off.. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min) = (off. Migliore - off. Peggiore)] | + punt. Minimo |
A/5) | DISPONIBILITA’ AD INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE UNA POSTAZIONE POS SISTEMA PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO SENZA ONERI DI INSTALLAZIONE E COMMISSIONI A CARICO DELLA PROVINCIA. | (punti max. 5) |
- Descrizione: disponibilità ad installare gratuitamente presso il comando di Polizia provinciale una postazione pos.
- Modalità di rilevazione: SI / NO
Risposta affermativa | Disponibile ad installare presso il comando di Polizia provinciale una postazione pos sistema pagobancomat e carta di credito senza oneri di installazione e commissioni a carico della Provincia. | Punteggio | 5 PUNTI | |
Risposta negativa | NON disponibile ad installare presso il comando di Polizia provinciale una postazione pos sistema pagobancomat e carta di credito senza oneri di installazione e commissioni a carico della Provincia. | Punteggio | 0 PUNTI |
B/1) | PRESENZA SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI SPORTELLI ABILITATI ALL'ESECUZIONE DEGLI INCASSI E PAGAMENTI DI TESORERIA [in aggiunta ai 10 minimi per partecipare alla gara] | (punti max. 5) |
B) CRITERI DI CARATTERE GENERALE RELATIVI AGLI ISTITUTI BANCARI - ELEMENTI TECNICI INERENTI IL SERVIZIO
(punteggio max. 10)
- Descrizione: numero di sportelli aperti sul territorio provinciale su cui i creditori /debitori della provincia possono appoggiarsi per effettuare le loro movimentazioni.
- Modalità di rilevazione: numero di sportelli.
- Modalità di calcolo dell’offerta (concatenazione estremi):
0 punti se in possesso di almeno 10 sportelli.
per il possesso dei primi 10 sportelli nel territorio provinciale, in quanto criterio minimo di ammissione alla gara: | 0 PUNTI |
Offerta peggiore: | per il più basso numero di sportelli aperti, > di 10 - | Punteggio Minimo | 1 PUNTO | |
Offerta migliore: | per il più alto numero di sportelli aperti - | Punteggio Massimo | 5 PUNTI | |
Offerta/e intermedia/e: | punteggi intermedi proporzionali - | Punteggio intermedio | vedi la formula di calcolo |
- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:
[(off.. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min) = (off. Migliore - off. Peggiore)] | + punt. Minimo |
B/2) | NUMERO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI CON I QUALI È IN CORSO O SI È SVOLTO IL SERVIZIO DI TESORERIA NEL QUINQUIENNIO ANTECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO [in aggiunta al minimo richiesto di 1 servizio di tesoreria presso un ente con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti]. | (punti max. 5) |
- Descrizione: si vuole conoscere il numero di contratti di tesoreria gestiti con esito favorevole dalla banca con enti locali territoriali (Comuni – Province – Regioni). In particolar modo, per
cercare di parametrare l’analisi alle necessità della Provincia di Brescia si è deciso di effettuare la selezione basandosi principalmente sulla valutazione per grossi enti territoriali
- Periodo di riferimento: quinquiennio antecedente alla data di pubblicazione del bando.
- Modalità di rilevazione degli abitanti: presentazione, da parte della banca offerente, di una dichiarazione effettuata da parte di ogni ente gestito contenente:
• il numero di abitanti al 31 dicembre 2014,
• il periodo di inizio/fine del rapporto contrattuale,
• la dichiarazione di svolgimento del servizio reso, nel periodo interessato, con esito favorevole.
- Modalità di calcolo dell’offerta per ogni ente territoriale gestito:
per il primo servizio prestato con popolazione >;= 100 mila abitanti, in quanto criterio minimo di ammissione alla gara: | 0 PUNTI |
Popolazione | Per ogni ente | Max. punti |
Oltre 100.000 | 1 punto | 5 |
(punteggio max. 30)
C) ALTRI CRITERI
C/1) | CORRESPONSIONI ANNUE DI CONTRIBUTI E/O SPONSORIZZAZIONI ALL'ENTE | (punti max. 30) |
Descrizione: Il contratto di sponsorizzazione sarà destinato ad attività sociali, culturali, turistiche e di promozione del territorio della Provincia di Brescia (rif. decisione n. 6/2002 del Consiglio di Stato depositata in data 18 giugno 2002).
- Modalità di rilevazione: importo erogazione annua COMPLESSIVA; da erogarsi ogni anno in modo costante per la durata della convenzione stessa.
- Modalità di calcolo dell’offerta (concatenazione estremi):
Offerta peggiore: | per il più basso importo annuo erogabile maggiore di zero | Punteggio Minimo | 1 PUNTO | |
Offerta migliore: | per il più alto importo annuo erogabile - | Punteggio Massimo | 30 PUNTI | |
Offerta/e intermedia/e: | punteggi intermedi proporzionali - | Punteggio intermedio | vedi la formula di calcolo |
- Formula di calcolo ponderato per le offerte intermedie:
[(off.. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min) = (off. Migliore - off. Peggiore)] | + punt. Minimo |
4) La valutazione oggettiva delle offerte è demandata ad una apposita commissione, ai sensi dell’art. 84, del D.Lgs 163/2006. L'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, verrà individuata in quella che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, inteso quale sommatoria dei punteggi parziali attribuiti, secondo i parametri succitati.
5) Per ciò che concerne le esatte modalità di gara, oltre a quanto previsto nel prosieguo del presente capitolato, si fa espresso rinvio al bando.
ART. 8 - FORO COMPETENTE
1) Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto, le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Brescia.
ART. 9 - SPESE DI STIPULAZIONE O REGISTRAZIONE
1) Le spese di stipulazione e registrazione relative al contratto di servizio di cui al presente capitolato, nonché le spese di stipulazione e registrazione dei singoli contratti di mutuo (di cui all’allegato 1 del presente capitolato) sono a carico della Banca aggiudicataria ad eccezione dei costi per rogito notarile.
ART. 10 - INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE
1) Le clausole del presente capitolato modificate da disposizioni di legge future sono variate con inserzione automatica delle clausole sostitutive, a norma dell'art. 1339 del codice civile.
Allegati al presente capitolato
ALLEGATO 1 | (Rif. punto A/4 capitolato di gara) – ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI MUTUO; |
ALLEGATO 2 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA [allegato alla deliberazione C.P. N.50 /2015] |
ALLEGATO 1- ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI MUTUO
Rif: (art. 7, comma 3, punto A/4 capitolato speciale di gara) –
Il ricorso all’indebitamento avviene nel rispetto di quanto previsto agli artt. 203, 204 comma 1- quest’ultimo come integrato dal comma 3 dell’art. 35 della legge 724/1994- e 249 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000. Il piano di intervento e le spese correlate alll’investimento devono essere preventivamente approvate dalla Provincia di Brescia secondo le norme vigenti.
Si precisa che lo spread offerto in sede di gara è vincolante per il primo biennio. Per gli ulteriori anni lo spread sarà oggetto di contrattazione, purchè risulti migliore dello spread della Cassa Depositi e Prestiti e di quello risultante dalla, vigente per quel periodo, consueta gara di servizi per contrazione mutui con Istituti Privati.
Il mutuo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• Tasso variabile;
• Ammortamento a rate costanti (con quota capitale crescente);
• Durata ventennale;
• Scadenze semestrali fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno;
• Decorrenza dell'ammortamento come previsto dall’art. 204 del Dlgs 267/2000 a seconda della scelta dell’Ente;
• Possibilità di effettuare, dietro semplice comunicazione scritta, devoluzioni, perizie di variante, riduzioni (sui mutui contratti ma non erogati si può chiedere la riduzione per economie realizzate con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui verrà concessa la riduzione stessa, con conseguente diminuzione della rata di ammortamento del mutuo) estinzione anticipata del mutuo, il tutto senza alcun onere a carico della Provincia.
Elementi essenziali previsti:
• Il tasso di interesse applicabile alle operazioni di mutuo è il tasso di interesse variabile semestrale corrispondente al tasso di interesse nominale annuo (base giorni effettivi/360) - maggiorato quest'ultimo dallo spread offerto in sede di gara ……… punti percentuali annui (p.p.a.) - determinato dall'EURIBOR a 6 mesi, rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.
• Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate.
• Gli interessi variabili, come sopra determinati, saranno versati semestralmente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal ………, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs n. 267/2000,
dal 30 giugno del anno successivo a quello di stipula del contratto di mutuo.
• Il mutuo sarà ammortizzato in 20 anni - con decorrenza dal primo gennaio del …… anno successivo a quello di stipulazione del contratto di mutuo - mediante n° 40 quote semestrali crescenti di capitale da corrispondersi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno; tali quote saranno sviluppate al tasso sopra indicato rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula.
• L'importo del mutuo sarà versato nel conto di tesoreria (sempre che siano pervenute: la delegazione di pagamento notificata al Tesoriere e munita della relata di notifica in originale; dichiarazione del responsabile del procedimento di spesa attestante che le deliberazioni sono esecutive a tutti gli effetti di legge) con valuta pari alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo: il pagamento delle semestralità di ammortamento avverrà, ai sensi del citato art. 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a partire dal 1° gennaio del …… anno successivo a quello della stipulazione del contratto di mutuo.
• Sulle eventuali somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento del mutuo saranno dovuti, dall'Ente mutuatario alla Banca, gli interessi di preammortamento dalla data delle rispettive disposizioni di pagamento fino a quella del 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio dell’ammortamento. Detti interessi di preammortamento sono calcolati dalla data di valuta delle somministrazioni al 31 dicembre dell’anno precedente all’inizio dell’ammortamento.
• Il pagamento delle somme dovute per il servizio del mutuo sarà garantito dall'Ente mutuatario mediante singola delega al l'Ente mutuatario assume verso la Banca mutuante i seguenti obblighi:
- Di delegare al Tesoriere il pagamento alla Banca delle rate dei mutui, tanto in linea capitale quanto per interessi, con le modalità ed alle scadenze sopra meglio specificate;
- Di notificare al medesimo Tesoriere le delegazioni stesse. In virtù di tale notifica il Tesoriere è tenuto a versare gli importi dovuti alle rispettive scadenze;
- Di fare quanto opportuno per perfezionare e mantenere efficacia alle delegazioni;
- Di iscrivere le rate del mutuo, per il periodo relativo all'ammortamento, nella parte passiva del bilancio
ALLEGATO 2: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNI: 2016 –2020
[allegato alla deliberazione C.P. 50 /2015
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
T R A
La Provincia di Brescia con sede in Brescia Piazza Paolo VI° n° 32 in seguito denominata “Provincia” rappresentato/a da nella
qualità di …………..………………………….. in base a ………………………………… in data
……………
E
…………………………………………………in seguito denominato “Tesoriere”, con sede in
…………………….., Codice fiscale e registro imprese di ………………….. partita IVA n.
…………………., Albo banche n. ………….. appartenente al gruppo bancario
……………………….., Xxxx gruppi bancari n. ……., in seguito denominato anche “Tesoriere” rappresentato/a da ……………………………… nella qualità di
…………………………………….. .
Premesso che:
• La Provincia di Brescia è sottoposta al regime di tesoreria unica mista, ai sensi dell’art. 66, comma 11 della legge n. 388/2000;
• Ai sensi dell’art. 35, c. 8 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dallaLegge 24 marzo 2012, n. 27, è stata prevista la sospensione del succitato regime di tesoreria unica “mista” sino al 31/12/2017, e l’applicazione sino a tale data del regime di tesoreria unica “tradizionale” di cui all’art. 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720;
• Le disponibilità della Provincia, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome della Provincia medesima presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, sia sul conto di tesoreria;
• Confluiscono sulla contabilità speciale infruttifera solamente le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato, comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Confluiscono sul conto di tesoreria le somme costituenti entrate proprie dell’Ente, nonché tutte le altre entrate non provenienti dal bilancio dello Stato;
• Le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto nell’ambito della presente convenzione, con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
• Durante il periodo di sospensione del regime di Tesoreria “mista” trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e le indicazioni operative riportate nella Circolare del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24 marzo 2012, alle quali il Tesoriere dovrà attenersi per la gestione del servizio in oggetto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria è affidato in concessione a ………………………….. che accetta di svolgerlo presso la propria sede di ……………. nei giorni e nell’orario di apertura al pubblico della banca. Il servizio potrà essere svolto in un altro luogo solo previo specifico accordo tra le parti.
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti della Provincia, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
Art. 2 –Decorrenza e durata della convenzione
1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dal al .
2. Dopo la scadenza della convenzione, e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per il tempo che sarà necessario per l’espletamento della nuova procedura di gara, anche se la convenzione non venisse rinnovata, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.
3. All’atto della cessazione del servizio, regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l’archivio della Provincia tutti i registri, i bollettari e quant’altro inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
4. E’ vietato il rinnovo tacito della presente convenzione.
Art. 3 – Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Provincia, in particolare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Provincia medesima e dalla stessa ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e delle norme disciplinanti la materia; il servizio ha per oggetto, altresì, l’amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 19.
2. La Provincia costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. A richiesta della Provincia, presso il Tesoriere, sono aperti appositi conti correnti bancari intestati alla Provincia medesima per la gestione delle minute spese economali.
3. Esulano dall’ambito della presente convenzione la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi di spettanza della Provincia, affidate tramite apposita convenzione, nonché le riscossioni delle altre entrate assegnate al concessionario del servizio di riscossione.
Art. 4 – Organizzazione del servizio
1. Nei locali messi a disposizione dal Tesoriere per l’esercizio del servizio dovrà essere operativo uno specifico sportello, separato dagli altri sportelli dell’Istituto bancario, presso il quale i funzionari del Settore finanziario della Provincia potranno accedere per lo
svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria. Nella stessa sede dovranno essere conservati tutti gli atti e i documenti inerenti lo svolgimento del servizio, anche in formato elettronico.
2. Il servizio può essere trasferito in altra sede rispetto a quella precisata all’art. 1 previa garanzia che i nuovi locali assicurino il mantenimento del precedente grado di accessibilità rispetto alla sede centrale della Provincia.
3. Il Tesoriere si impegna a garantire l’effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione anche presso altre agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere stesso.
4. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale in possesso di adeguata professionalità ed in numero idoneo a garantire la corretta e snella esecuzione del servizio stesso ed un referente presso la sede suddetta, al quale la Provincia potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative. Il Tesoriere si impegna inoltre a comunicare, con tempestività, il nome del referente del presente contratto ed ogni eventuale successiva variazione.
5. Il servizio di tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione a firma digitale, le cui evidenze informatiche permettano il collegamento diretto in tempo reale tra il Settore Servizi finanziari della Provincia e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
6. Il Tesoriere si impegna a provvedere, a sua cura e spese, al collegamento informatizzato e diretto con l’Ente, compatibile con gli strumenti informatici del medesimo, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione inerente la gestione del servizio ai sensi dell’art. 213 del TUEL.
7. Tutti gli oneri finanziari connessi all’attivazione della procedura informatizzata di cui al presente articolo ed ogni altro onere eventuale derivante per la conservazione informatizzata dei documenti è da intendersi interamente a carico del Tesoriere.
8. Il Tesoriere garantisce un costante aggiornamento delle procedure funzionali ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche.
9. La Provincia potrà avvalersi del Tesoriere al fine di ottimizzare la gestione della propria liquidità e dell’indebitamento attraverso il ricorso agli opportuni strumenti finanziari. L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di porre in essere operazioni di reimpiego della liquidità, anche con soggetti diversi dal Tesoriere purché sia aperto un dossier di deposito titoli presso il medesimo.
10. Salvo il rimborso degli oneri fiscali di legge, nulla è dovuto al Tesoriere per la tenuta e la gestione dei conti o dossier per le operazioni poste in essere ai sensi del presente articolo.
Art. 5 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1^ gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Art. 6 – Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente in forma elettronica con l’apposizione di firma digitale secondo la normativa vigente in materia, numerati progressivamente, firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente, e trasmessi telematicamente su canali internet protetti, contro rilascio di apposita ricevuta di ritorno anch’ essa trasmessa in via telematica.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere gli elementi previsti dalle norme vigenti e in particolare dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità dell’Ente, in particolare:
a) la denominazione dell’ente;
b) l’indicazione del debitore;
c) la causale del versamento;
d) gli eventuali vincoli di destinazione e altre forme funzioni alla gestione del regime di tesoreria;
e) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
f) l’indicazione del codice capitolo di bilancio cui è riferita l’entrata, distintamente per residui o competenza;
g) la codifica di bilancio, la voce economica, il codice gestionale SIOPE, ed eventuali ulteriori codifiche imposte da successive disposizioni normative;
h) il numero progressivo;
i) l’esercizio finanziario e la data di emissione;
j) l’annotazione contabilità fruttifera ovvero contabilità infruttifera;
k) la firma del personale incaricato.
3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione della Provincia, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Provincia medesima, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’ente”. Il Tesoriere in corrispondenza alle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo d’incasso, deve indicare alla Provincia:
-cognome, nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui esegue l’operazione;
-causale del versamento da dichiarare dal medesimo versante;
-ammontare del versamento.
Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso.
5. Gli incassi sono tempestivamente segnalati alla Provincia la quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni dalla segnalazione.
6. Ai sensi di legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata, oltre che in contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche tramite procedure informatizzate, quali bancomat, bonifico bancario e postale o altri mezzi concordati e autorizzati dalla Provincia. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale nonché di assegni circolari non intestati alla Provincia o al Tesoriere.
7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Provincia, per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dalla Provincia mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita alla Provincia l’importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento nello stesso giorno di disponibilità della somma prelevata.
8. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio fruttifero.
9. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
Art. 7 – Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente in forma elettronica con l’apposizione di firma digitale secondo la normativa vigente in materia, numerati progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente, trasmessi telematicamente su canali internet protetti, contro rilascio di apposita ricevuta di ritorno anch’essa trasmessa in via telematica.
2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni forniti dalla Provincia.
3. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi individuati dalle norme vigenti e in particolare nell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e dal regolamento di contabilità della Provincia.
4. Il mandato di pagamento deve contenere:
a) la denominazione dell’ente;
b) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
c) la data di emissione;
d) l’indicazione del codice, capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
e) la codifica di bilancio, la codifica gestionale SIOPE ed eventuali ulteriori codifiche imposte da successive disposizioni normative;
f) l’indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto il relativo codice fiscale o la partita IVA;
g) l’ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
h) la causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa;
i) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
j) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
k) le indicazioni per l’assoggettamento o meno al bollo di quietanza.
l) la firma del personale incaricato.
5. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi individuati dalle norme vigenti e dal regolamento di contabilità della Provincia. I mandati irregolari dovranno essere restituiti tempestivamente alla Provincia.
6. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
7. Il Tesoriere anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa richiesta del Dirigente/Responsabile del Settore finanziario o di suo delegato, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a spese ricorrenti, quali canoni, utenze e rate assicurative e anche nel caso di addebiti a seguito di pagamenti effettuati con carta di credito nonché per ogni altra spesa in cui sia necessario disporre il pagamento in base a contratto o legge. I documenti a copertura di dette spese devono essere emessi con sollecita tempistica e devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
8. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Provincia dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati e avvisi di pagamento con spese a carico della stessa.
9. Fatto salvo il caso di esercizio provvisorio/gestione provvisoria del bilancio, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti dell’ultimo bilancio triennale definitivamente approvato e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dalla Provincia.
10.I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
11.I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dalla Provincia nelle forme di legge e libera da vincoli.
00.Xx Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dalla Provincia. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
13.A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica o digitale, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
14.I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere e nel caso di utilizzo di somme disponibili presso il Tesoriere stesso. Nel caso di fondi depositati presso la Tesoreria provinciale dello Stato, si attiverà, non oltre il primo giorno bancabile successivo alla consegna dei mandati e eseguirà i pagamenti con la massima celerità. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
00.Xx Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
16.L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre e di quelli relativi ai rimborsi e reintegri della cassa economale.
17. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Qualora la Provincia abbia necessità di ritirare copie dei mandati pagati e regolarmente quietanziati dovrà farne richiesta scritta al Tesoriere.
18.Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art. 22 delle legge n. 440 del 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie al pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria.
19.Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme di legge che regolano la materia.
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Art. 8 – Altre condizioni relative ai pagamenti
0.Xx pagamento delle retribuzioni dei dipendenti della Provincia che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti presso una qualsiasi dipendenza del Tesoriere, verrà effettuato mediante un’operazione di addebito del conto di
tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta compensata, entro e non oltre il giorno 26 di ogni mese, senza l’applicazione di nessuna commissione. I conti correnti della specie fruiranno, inoltre, delle migliori condizioni praticate dal Tesoriere ai dipendenti di altri enti pubblici ed imprese che abbiano stipulato accordi di tesoreria con il Tesoriere medesimo.
2. La valuta di accreditamento di cui al punto precedente dovrà essere applicata, senza oneri per i beneficiari e l’Ente, anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi presso altri Istituti di credito.
Art. 9 – Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. La Provincia si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari in modo da garantire il prioritario utilizzo delle giacenze presso il Tesoriere sia per la gestione delle somme libere e sia per la gestione delle somme vincolate.
Art. 10 – Trasmissione di atti e documenti
1. La trasmissione degli ordinativi di incasso e di quelli di pagamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo di procedure informatiche, in sostituzione integrale, del corrispondente flusso di documentazione cartacea. Per l’attuazione della gestione informatizzata il Tesoriere e l’Ente definiscono nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m. e. i., nonché dalla specifica normativa che regola la materia, apposito accordo tecnico inerente il protocollo di interscambio dei dati al fine di garantire la piena operabilità, in regime di sicurezza, del servizio stesso. In caso di impossibilità dovuta a cause di forza maggiore di utilizzo delle procedure di cui al precedente comma gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento ritenuti urgenti dall’Ente dovranno essere eseguiti dal Tesoriere secondo specifiche modalità alternative concordate dalle parti, nel rispetto dei requisiti di legge .
2. La Provincia, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché tutte le successive variazioni che dovessero intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.
3. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
4. La Provincia trasmette al Tesoriere lo Statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale (se non già ricompreso in quello contabile), nonché le loro successive variazioni.
5. All’inizio di ciascun esercizio, la Provincia trasmette al Tesoriere:
• il bilancio di previsione redatto in conformità alle norme vigenti e copia autentica della relativa delibera di approvazione;
• l’elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Dirigente/Responsabile del settore finanziario. Tale elenco verrà ritrasmesso a seguito di approvazione del rendiconto di gestione.
6.Nel corso dell’esercizio finanziario, la Provincia trasmette al Tesoriere:
• le deliberazioni esecutive relative a xxxxxx, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
• il rendiconto dell’esercizio finanziario precedente;
• le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
La Provincia, inoltre, provvede a comunicare al Tesoriere le eventuali situazioni relative all’esercizio e alla gestione provvisoria del bilancio.
Art. 11 – Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
0.Xx Tesoriere è obbligato a tenere aggiornati con sistemi e mezzi informatici ed attivare il necessario collegamento in via informatica o telematica per:
• il conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
• la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate per ogni riscossione, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i titoli ed i valori in deposito;
• le imputazioni, ai rispettivi tipologie, missioni,programmi o capitoli del bilancio, delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di accertare in ogni momento lo stato degli introiti e delle spese in conto residui ed in conto competenza;
• le reversali d’incasso ed i mandati di pagamento;
• gli altri registri e documenti previsti dalla legge o che si rendano necessari per assicurare una chiara rilevazione contabile.
2 Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa e di ogni altra informazione da essa richiesta; provvede, altresì, alla consegna all’Ente di tali dati.
Art. 12 – Verifiche ed ispezioni
1. Gli incarichi della funzione di revisione economico-finanziaria, di cui all’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, previa comunicazione da parte della Provincia dei nominativi dei suddetti soggetti, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, nonché il diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Dirigente/responsabile del settore finanziario o da altro funzionario indicato dalla Provincia.
Art. 13 – Anticipazioni di tesoreria.
1. Il Tesoriere, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, su richiesta della Provincia – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo – è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre (elevati a cinque sino al 31 dicembre 2015) dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio della Provincia, e comunque nei limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente.
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa, salvo diversa disposizione del Dirigente del settore finanziario. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l’applicazione della disciplina di cui al successivo art. 15 (somme a specifica destinazione).
3. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo e il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
4. Sulle anticipazioni di che trattasi non è applicata alcuna commissione di massimo scoperto.
5. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
7. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.
Art. 14 – Garanzia fideiussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, deve, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concesso ai sensi del precedente art. 13.
2. Sulle fideiussioni si applica la commissione annua percentuale dello …..%.
Art. 15 – Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. La Provincia, a norma dell’art. 195 del D.Lgs. 267/2000 e previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo, può richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio settore finanziario, l’utilizzo, per il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle provenienti dall’assunzione di mutui. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano sul conto di tesoreria o sulla contabilità speciale.
2. La Provincia ha altresì la facoltà di attivare l’utilizzo per spese correnti delle somme a specifica destinazione giacenti nelle contabilità speciali, a fronte dei crediti maturati nei confronti dello Stato ma non ancora riscossi, formulando apposita richiesta al Tesoriere corredata
dell’indicazione dell’importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato.
3. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto, ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs. 267/2000, non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
5. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
Art. 16 – Esecuzione forzata
1. L’esecuzione forzata dei fondi provinciali è ammessa nei limiti e con le procedure previste dall’art. 159 del D.Lgs. 267/2000.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, la Provincia quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale dell’organo esecutivo, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno.
4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce, ai fini del rendiconto della gestione, titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 17 – Tasso debitore e creditore e condizioni di valuta
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 13, viene applicato un interesse nella seguente misura su base annua la cui liquidazione ha
luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. La Provincia emette i relativi mandati di pagamento entro quindici giorni.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti, in relazione alle condizioni di mercato ed alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
3. Sulle giacenze di cassa della Provincia viene applicato un interesse nella seguente misura:
……………………. su base annua la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 6.
4. Per eventuali operazioni di reimpiego della liquidità fuori Tesoreria unica tramite pronti contro termine, il Tesoriere si impegna a garantire un tasso lordo pari: xxxxx xxxxxxx , con uno
spread in diminuzione/aumento pari a punti percentuali per anno.
5. La Provincia si riserva comunque la facoltà di effettuare altre operazioni finanziarie di reimpiego della liquidità anche con intermediari finanziari diversi dal Tesoriere nel rispetto della normativa vigente.
Art. 18 – Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio o diversa data stabilita dalla legge, rende alla Provincia, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti il “Conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. La Provincia si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del rendiconto di gestione.
Art. 19 – Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori che la Provincia intende affidargli.
2 Alle stesse condizioni, saranno altresì custoditi e amministrati dal Tesoriere i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni in favore della Provincia, previo rilascio di apposita ricevuta contenete gli estremi identificativi dell’operazione.
3. I depositi stessi verranno restituiti dietro ordine della Provincia, comunicato per iscritto e sottoscritto dal Dirigente/Responsabile del Settore finanziario o suo delegato, previo ritiro della ricevuta sulla quale gli interessati rilasceranno dichiarazione di avvenuta restituzione.
4. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornata la situazione delle movimentazioni di carico e scarico dei titoli e valori in custodia sia di terzi che della Provincia e di trasmettere trimestralmente la relativa rendicontazione.
5. L’amministrazione dei titoli e dei valori in deposito è svolta dal Tesoriere a titolo gratuito.
Art. 20 – Gestione informatizzata del servizio
1. Il Tesoriere garantisce, senza costi per la Provincia, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e eventuali successivi aggiornamenti), dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.
Art. 21 – Condizioni e spese per lo svolgimento del servizio
1. Il servizio di cui alla presente convenzione è svolto dal Tesoriere a titolo gratuito, senza l’applicazione di spese o commissioni o rimborsi per spese vive (ad es. carta, stampati, spese postali) a carico della Provincia. E’ a carico della Provincia l’imposta di bollo dovuta per legge.
2. Per le operazioni e servizi accessori non previsti dalla presente convenzione (ad es. gestione di carte di credito) il Tesoriere applica le migliori condizioni offerte alla propria clientela.
3. Il Tesoriere non applica alcuna commissione per le riscossioni in contanti ai suoi sportelli e per i pagamenti su conti correnti bancari e postali nell’ambito dei Paesi appartenenti all’area dell’euro a condizione che i pagamenti riguardino spettanze per il personale e gli amministratori, rate di mutui o altri oneri finanziari, premi di polizze assicurative, utenze o comunque contratti di somministrazione, canoni di locazione, imposte, contributi previdenziali o comunque somme di importo inferiore a mille euro.
4. Il rimborso di eventuali oneri a carico della Provincia ha luogo con periodicità trimestrale; pertanto il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria dei predetti oneri, trasmettendo apposita nota – spese sulla base della quale la Provincia emette i relativi mandati.
Art. 22 – Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. A norma dell’art. 211 del D.Lgs. 267/2000, per eventuali danni causati alla Provincia o a terzi risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati alla Provincia.
3. Il Tesoriere si obbliga in modo formale verso la Provincia a tenerla indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto.
Art. 23 – Imposta di bollo
1. La Provincia, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono recare la relativa annotazione.
Art. 24 – Contributo annuale del Tesoriere
1. Il Tesoriere si impegna a corrispondere alla Provincia ogni anno e fino alla scadenza della presente convenzione, a titolo di contributo di sponsorizzazione a sostegno dell’attività istituzionale dell’Ente, la somma fissa annua di € ……………………..
Art. 25 – Aperture di credito
1. Il Tesoriere, a richiesta della Provincia, si impegna ad attivare anche l’accesso al credito mediante aperture di credito ai sensi dell’art. 205 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dalla legge n. 311/2004, art. 1 comma 68.
Art. 26 – Condizioni accessorie
1. Il Tesoriere dichiara la propria disponibilità a valutare e concordare con l’Ente specifici progetti per il finanziamento agevolato a settori o a particolari soggetti, finalizzati allo sviluppo economico, sociale o culturale del territorio.
Art. 27 – Risoluzione della convenzione
1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi inadempienze, negligenze, gravi o reiterati abusi o irregolarità riguardo agli obblighi convenzionali, la Provincia ha facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato, da comunicare mediante raccomandata A/R.
2. La dichiarazione di decadenza è formulata dalla Provincia e deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. La comunicazione della risoluzione del rapporto convenzionale avverrà con semplice preavviso di giorni 60 (sessanta), trasmesso mediante raccomandata A/R.
3. Qualora le dichiarazione rese in sede di gara risultassero successivamente non corrispondenti alla realtà, tale fatto vale come condizione risolutiva.
4. Il Tesoriere non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di decadenza, mentre è fatto salvo il diritto della Provincia di pretendere il risarcimento dei danni subiti, anche per i maggiori oneri eventualmente derivanti dall’indizione di una nuova procedura di affidamento.
5.Oltre alla risoluzione del rapporto, la Provincia ha facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione in caso di modifica unilaterale del Tesoriere, a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di credito, qualora la Provincia stessa dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica o tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione.
6. Se richiesto dalla Provincia, il Tesoriere si impegna a garantire la gestione del servizio alle condizioni stabilite dalla presente convenzione fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all’attività di incasso e di pagamento.
Art. 28 – Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio
1. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.
Art. 29 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
1 Il Tesoriere si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
Art. 30 – Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
Art. 31 – Controversie
1. La definizione delle controversie inerenti l’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione insorte in corso o al termine del rapporto convenzionale è deferita al Foro di Brescia.
Art. 32 – Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Provincia e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicate:
- per la Provincia… ;
- per il Tesoriere ;
Art. 33 – Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia, nonché al regolamento di contabilità della Provincia.
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio di tesoriera i perfezionamenti metodologici ed informatici, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per la Provincia, oltre a eventuali modifiche derivanti da sopravvenute disposizioni normative, con formalizzazione dei relativi accordi mediante scambio di lettere.