Alla cortese attenzione di
Alla cortese attenzione di
Spett.le
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Proposta di contratto per l’elaborazione di un Masterplan finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione delle aree dello scalo ferroviario di Bergamo denominate “Porta sud”.
All’esito del confronto competitivo di cui infra, la Scrivente formula con la presente apposita proposta contrattuale, il cui contenuto è espresso nel testo di seguito riportato.
CONTRATTO
tra
FS Sistemi Urbani S.r.l. Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, capitale sociale
€ 532.783.501, codice fiscale, partita IVA n. 06356181005, iscritta al registro delle imprese di Roma R.E.A. 962741, in persona del , in qualità di , in forza dei poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del oppure in forza dei poteri a lui conferiti con procura del , con atto a rogito del Notaio Rep. n. (di seguito per brevità “FSSU”),
e
, con sede legale in , n. iscritta al registro delle imprese di con il numero , codice fiscale e partita IVA , in persona di , nato a , munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto (di seguito, per brevità, “Operatore”)
PREMESSO CHE
• FS Sistemi Urbani s.r.l., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., tutte società del Gruppo Ferrovie dello Stato (di seguito Gruppo FS), sono proprietarie di un’Area complessivamente di mq 252.397 circa, meglio specificata nella planimetria allegata sub A sita all’interno dello scalo ferroviario di Bergamo denominata “Porta Sud” (di seguito "Area);
• l'Area fa parte dell'Ambito Strategico di Trasformazione "AT8 - Porta Sud", di cui al PGT vigente del Comune di Bergamo, ed è a sua volta ricompresa in due sottoambiti (Ambito 1 e Ambito 2);
• in relazione a tale Area in data 10 gennaio 2018 è stato sottoscritto tra Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed FS Sistemi Urbani
S.r.l. (anche in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) un Protocollo d’Intenti per la rigenerazione e riqualificazione delle aree dello scalo ferroviario di Bergamo denominate “Porta Sud” (di seguito “Protocollo di Intenti”);
• in attuazione degli impegni assunti nel predetto Protocollo di Intenti, FS Sistemi Urbani
s.r.l. ha avviato una procedura di selezione (di seguito “Procedura”) per individuare un “operatore economico” che, investendo risorse proprie, potesse prendere parte al processo di valorizzazione urbanistica dell’area di proprietà delle società del Gruppo FS oggetto del Protocollo ed in particolare elaborare un Masterplan (di seguito “Masterplan”) dell’Area interessata dall’iniziativa;
• all'esito della richiamata procedura, è risultato vincitore l’Operatore;
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
1) Oggetto del Contratto
Con il presente Contratto, l’Operatore si impegna a fornire le seguenti prestazioni:
• Elaborazione, seguendo i contenuti e le modalità indicati nel “Rapporto - Nuovo metodo” allegato al Protocollo di Intenti nonché gli esiti del lavoro sviluppati dal Tavolo Tecnico di cui all’art. 5 del medesimo Protocollo di Intenti, del Masterplan composto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti elaborati minimi:
un elaborato composto dalle seguenti tavole:
- Stato di Fatto:
. inquadramento territoriale di scala ampia
. inquadramento territoriale urbano
. tavole dei vincoli e geologiche
. tavole storiche
. documentazione fotografica
. presenze monumentali, naturalistiche, ambientali
. sistema infrastrutture e mobilità
- Stato di Progetto:
. inquadramento territoriale di scala ampia
. inquadramento territoriale urbano
. planivolumetrico corredato da principi di sviluppo, approccio tipologico (diagrammi), illustrazione dell’ossatura urbana (structure plan), dimensionamenti (slp, indice, altezze), destinazioni d’uso, spazi verdi e pubblici;
. aree di concentrazione fondiaria e aree di cessione e asservite all’uso pubblico, tabelle di calcolo degli standard dovuti e reperiti
• una relazione tecnica-illustrativa, contenente in particolare:
o il programma dello sviluppo ipotizzato, ricorrendo eventualmente a uno sviluppo per lotti, con rimodulazione dei perimetri dell’Ambito e limitazione alla sola proprietà ferroviaria
o la descrizione delle finalità del Masterplan, degli elementi qualitativi e dei risultati attesi anche in rapporto agli obiettivi generali e agli indirizzi fissati nel Protocollo di Intenti come eventualmente sviluppati dal Tavolo Tecnico;
o la dimostrazione della dotazione di servizi in rapporto alla capacità ed ai pesi insediativi indotti dalla trasformazione urbanistica suddivisi tra le diverse funzioni previste dal progetto;
o una prima analisi di massima degli effetti indotti su: sistema infrastrutturale, flussi di traffico, funzionalità dei servizi e delle reti, componente ambientale (suolo, acque aria, ecc.), fattibilità geologica e idrogeologica
• una relazione di fattibilità economica dell’intera operazione, comprensiva:
o della stima di massima dei costi di realizzazione delle infrastrutture e dei servizi (sia opere pubbliche e di interesse pubblico che opere private) previste nel Masterplan;
o della stima degli equilibri economici tra costruito e opere pubbliche realizzati all’interno degli eventuali lotti di sviluppo
o dell’indicazione delle modalità e delle fonti con le quali l’Operatore intende finanziare l’operazione evidenziando puntualmente la ripartizione tra risorse proprie, risorse di terzi privati e l’eventuale ricorso a contributi di soggetti pubblici;
o della stima dei costi di manutenzione eventualmente ricadenti sugli Enti Locali coinvolti.
In particolare, considerando la limitazione del perimetro alla sola proprietà ferroviaria, il disegno dovrà tenere conto del contesto con riferimento ai seguenti sistemi:
o il sistema degli spazi e dei servizi pubblici e di interesse generale, in particolare al disegno del verde e degli spazi attrezzati;
o il completamento del sistema viario, ciclo-pedonale, e del trasporto pubblico, con particolare attenzione alle connessioni alle reti esistenti;
• l’attuazione a cura e spese dell’Operatore, delle Modalità di Partecipazione pubblica oggetto dell’art. 4 del Protocollo di Intenti da attestare mediante un Report sull’attività partecipativa condotta e da eseguirsi previa condivisione con FSSU delle scelte operative e dei contenuti oggetto di partecipazione.
• la redazione di un report che evidenzi come nel Masterplan siano stati trasposti gli esiti del Tavolo Tecnico individuato con Protocollo del 10 gennaio 2018 dai sottoscrittori Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l..
Il Masterplan dovrà essere sviluppato, garantendo per tutta la durata del presente contratto, la messa a disposizione, di un team di professionisti, indicato in sede di Procedura, costituito dai seguenti nominativi:
o ;
o ;
o .
I reports dovranno essere forniti nei formati .pdf ed editabile .doc o compatibile, mentre le tavole dovranno essere fornite nei formati .pdf ed editabile .dwg o compatibile.
2) NORME REGOLATRICI
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile.
3) modalità di esecuzione del Masterplan
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, sotto l’esatta osservanza di tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Contratto e in ottemperanza alla Metodologia proposta dall’Operatore in sede di Procedura ed allegata al presente contrato sub B Contratto. In caso di discordanza prevarrà quanto previsto dal Contratto.
L’Operatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi alle disposizioni del Referente contrattuale di FSSU, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni richieste.
L’Operatore si impegna ad eseguire/far eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima diligenza nel rispetto dei più alti standard in uso per la specifica tipologia di attività.
L’Operatore si obbliga a consentire in ogni momento idonee verifiche sullo svolgimento del Contratto da parte del Referente contrattuale di FSSU.
A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di FSSU, ogni qualvolta ne facesse richiesta, tutta la documentazione relativa all’elaborazione del Masterplan ed a facilitare in ogni ragionevole misura l’espletamento delle predette verifiche.
Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto l'Operatore è tenuto a garantire - assumendone i relativi rischi - un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi allegati.
L'Operatore si impegna ad elaborare direttamente e/o attraverso suoi appaltatori il Masterplan con modalità organizzative tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo del Servizio.
Resta di competenza esclusiva dell'Operatore e dei suoi appaltatori l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’elaborazione del Masterplan.
L'Operatore si fa garante in particolare della condotta del personale impiegato nella elaborazione del Masterplan, assicurando - anche mediante adeguata istruzione dello stesso - che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di FSSU. L'Operatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, un responsabile della gestione del contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 15. Il personale dell'Operatore nonché di eventuali suoi appaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Operatore medesimo.
4) Termine di avvio e di ultimazione delle prestazioni.
Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e si è perfezionato mediante scambio di lettere commerciali alla data di ricezione, da parte di FSSU, dell’accettazione dell’Operatore.
L’Operatore è tenuto a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni il giorno successivo alla data di perfezionamento del Contratto.
L’Operatore dovrà ultimare tutte le prestazioni di cui al precedente art. 1 entro e non oltre 10 mesi dalla formalizzazione della presente proposta contrattuale, fatto salvo la possibilità di FSSU di prorogare per un periodo massimo di mesi 2 il termine di ultimazione delle prestazioni medesime.
Resta inteso che, anche successivamente all’ultimazione delle prestazioni l’Operatore dovrà fornire, su richiesta di FSSU, indicazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione prodotta durante lo svolgimento delle prestazioni medesime.
5) Manleva.
L’Operatore si obbliga a mantenere FSSU e le altre società del Gruppo FS sollevate ed indenni, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori, professionisti e/o collaboratori utilizzati per l’esecuzione del presente contratto o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, fatta salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di FSSU ed FS.
6) Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro
L'Operatore si obbliga anche contrattualmente nei confronti di FSSU e le altre società del Gruppo FS ad assicurare che o lavoratori comunque coinvolti nella esecuzione del presente Contratto beneficino di un trattamento normativo e retributivo rispondente alle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale, assicurativa, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro.
In nessun caso FSSU e le altre società del Gruppo FS saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Operatore che rimane, al riguardo, unico responsabile.
In ogni caso l’Operatore si obbliga a mallevare e tenere indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FSSU le altre società del Gruppo FS da ogni pregiudizio, compresa l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, comunque derivanti dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari ovvero dai contratti collettivi di lavoro in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), di assunzione e trattamento dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi ed in genere fiscali, inclusi gli obblighi del sostituto d’imposta ed i versamenti IVA, a carico dell’Operatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti.
In particolare, l'Operatore si obbliga a garantire e tenere indenni FSSU le altre società del Gruppo FS - nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale - da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzare dai dipendenti dell'Operatore e dei suoi appaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali
L’Operatore si obbliga, altresì, a mallevare e tenere comunque indenni FSSU le altre società del Gruppo FS nei medesimi termini di cui al precedente periodo, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81.
Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l'Operatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese di FSSU le altre società del Gruppo FS e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente le medesime società da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere ad FS le altre società del Gruppo FS, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che
dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto dal committente per la propria difesa tecnica.
7) Diritto di Prelazione ed eventuale Xxxxxxxx Xxxxx
A seguito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto ed a condizione che sia approvata una variazione degli attuali strumenti urbanistici (di seguito “Variante Urbanistica”) delle aree dell’ex scalo ferroviario di Bergamo in recepimento dei contenuti del Masterplan elaborato in esecuzione del presente contratto, così come nei termini di cui al Protocollo di Intenti, viene riconosciuto all’Operatore un diritto di prelazione da esercitarsi nell’ambito della procedura di selezione al massimo rialzo (sulla base di un valore a base d’asta che verrà definito dalle società del Gruppo FS) ), che verrà eventualmente avviata entro il termine di dodici mesi dalla approvazione della suddetta Variante Urbanistica, per la vendita della quota parte dell’Area di proprietà delle società del Gruppo FS, ad esclusione delle aree strumentali all’esercizio ferroviario, così come riperimetrata anche per effetto delle esigenze di carattere infrastrutturali connesse allo sviluppo dell’iniziativa, e dei diritti edificatori derivanti dalla rinnovata edificabilità definita dalla Variante Urbanistica approvata sulla scorta del Masterplan (di seguito “Procedura di Vendita”).
Il suddetto diritto di prelazione potrà essere esercitato dall’Operatore entro il termine di quindici giorni dalla formale comunicazione dell’aggiudicazione della Procedura di Vendita mediante impegno irrevocabile dell’Operatore a corrispondere alle società del Gruppo FS un prezzo per l’acquisto di quota parte dell’Area e dei diritti edificatori pari a quello indicato dal miglior offerente nell’ambito della Procedura di Vendita ovvero al prezzo a base d’asta, nel caso di gara andata deserta.
Nel caso di mancata approvazione della Variante urbanistica ovvero di mancato esercizio del suddetto diritto di prelazione nei termini di cui al punto precedente a seguito di Procedura di Vendita andata deserta, non verrà riconosciuto all’Operatore selezionato alcun indennizzo, corrispettivo od onere in relazione all’attività svolta a seguito della presente procedura e per la predisposizione del Masterplan, né potrà essere esercitato il diritto di prelazione nell’ambito di una eventuale successiva Procedura di Vendita.
Nel caso di mancato avvio della Procedura di Vendita entro il termine di 12 mesi dall’approvazione della Variante Urbanistica, ovvero nel caso di mancato perfezionamento dell’iter di variante urbanistica per atto di competenza di FSSU, verrà riconosciuto all’Operatore selezionato un importo forfettario complessivo di euro 30.000,00 (Trentamila/00) oltre IVA come per legge a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l’elaborazione del Masteplan e della attività connesse a all’iter di valorizzazione urbanistica e di “tombale” tacitazione di qualsiasi pretesa inerente lo svolgimento della presente Procedura.
Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini innanzi indicati a seguito di Procedura di Vendita conclusasi con l’individuazione di un aggiudicatario, il rimborso in favore dell’Operatore di tale importo di euro 30.000,00 (Trentamila/00) oltre IVA come per legge sarà posto a carico del suddetto aggiudicatario della Procedura di Vendita.
8) Conflitto di interessi
Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l’Operatore conferma l'insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del Contratto medesimo.
Parimenti l’Operatore si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia ad FSSU ed FS che procederanno alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Operatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Operatore che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellata dal albo fiduciario, ove esistente.
9) TUTELA DEI DATI PERSONALI
In conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate dall’art. 40, L. 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti dall’Operatore in relazione all’espletamento del presente Contratto, eventualmente forniti in relazione all’espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da FSSU e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
10) Ritardi nell’esecuzione delle prestazioni
Nell’ipotesi in cui l’Operatore non rispetti il termine di ultimazione di cui al precedente art. 4, sarà applicata una penale nella misura dell’ 1% (uno per cento) dell’importo forfettario complessivo di cui al precedente articolo 7 riconoscibile all’Operatore a titolo di rimborso costi, per ogni decade o frazione, fino a trenta giorni di ritardo; nella misura del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 9 % (dodici per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a quaranta giorni.
Per l’applicazione della penale il ritardo è computato dalla data di scadenza del termine di cui al precedente art. 4 sino alla data di ultimazione della prestazione.
Nell’ipotesi in cui l’Operatore, comprometta il buon esito del processo di rigenerazione dell’Area indicato nel Protocollo di Intenti secondo le tempistiche ivi indicate per colpevoli ritardi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto superiori al limite di quaranta giorni innanzi indicato, l’Operatore non potrà esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7 né tantomeno pretendere il rimborso costi ivi previsto, senza che al riguardo possa essere avanzata nei confronti di FSSU e/o delle altre società del Gruppo FS qualsivoglia pretesa e o richiesta.
11) requisiti dell’Operatore
In sede di partecipazione alla Procedura, l’Operatore ha reso apposite dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, attestanti l’assenza di cause ostative al perfezionamento del contratto di compravendita che sarà stipulato all’esito della Procedura di Vendita (cfr. Allegato sub lett. C). Si precisa che tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica mediante la richiesta di produzione dei necessari certificati in caso di esercizio da parte dell’Operatore selezionato del diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7 e che il mancato possesso dei requisiti autodichiarati costituirà motivo ostativo alla stipula del relativo atto di compravendita immobiliare.
12) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’Operatore anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli: 3 (Modalità di esecuzione del Masterplan); 4 (Termine di avvio e di ultimazione delle prestazioni.); 5 (Manleva); 6 (Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. rispetto dei contratti collettivi di lavoro) 8 (Conflitto di interessi); 13 (Xxxxxx etico).
In tutti i casi sopra richiamati, la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui FSSU dichiari all'Operatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della clausola risolutiva, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell’Operatore per la rifusione dell’eventuale ulteriore danno.
13) Codice etico
L’Operatore dichiara di aver preso visione dei principi enunciati nel Codice Etico del Gruppo FS S.p.A., pubblicato al seguente indirizzo internet: nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Chi siamo - Governance– Codice etico”, che dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare.
L’eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel suddetto Codice Etico configura una ipotesi di risoluzione del Contratto.
14) Oneri fiscali
Il presente Contratto, redatto per corrispondenza, secondo l’uso del commercio, è esente da bollo e da registrazione fiscale sino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR nr. 131 del 26.4.1986 e, ove ne venisse chiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusta il disposto dell’art 40 del citato DPR nr. 131.
15) Domiciliazione e referenti contrattuali
A tutti gli effetti, anche fiscali, derivanti dal presente Contratto:
- FSSU elegge il proprio domicilio in Roma Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 - 00000;
- l’Operatore elegge il proprio domicilio in via
Al fine di garantire che l’esecuzione delle prestazioni abbia luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione, FSSU designa quale Referente contrattuale il …………….
L’Operatore indica a sua volta quale proprio Referente contrattuale il Sig.......................
Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati che dovesse intervenire nel corso di esecuzione del Contratto, sarà comunicata da ciascuna delle Parti a mezzo di tempestiva comunicazione scritta.
16) Proprietà intellettuale
L’Operatore trasferisce integralmente ad FSSU ed FS, a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di sfruttamento economico riferito agli elaborati prodotti e a quant’altro realizzato nell’esecuzione del presente contratto.
Pertanto, l’Operatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di rinunciare sin d’ora per sé e per conto dei propri Professionisti e/o consulenti utilizzati per l’esecuzione del presente contratto, a far valere ogni diritto di cui al precedente comma e riconosce incondizionatamente ad FSSU, alle altre società del Gruppo FS e/o a loro aventi causa, rilasciando ampia manleva, ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.
L’Operatore dichiara sin d’ora per sé e per conto dei propri Professionisti e/o consulenti utilizzati per l’esecuzione del presente contratto che ogni contributo comunque fornito nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell’esecuzione del presente contratto. L’Operatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all’immagine.
Pertanto l’Operatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato FSSU e le altre società del Gruppo FS da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto o comunque da quest’ ultimo derivanti.
17) Allegati
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale: Allegato A: Planimetria dell’Area
Allegato B: Metodologia proposta dall’Operatore in sede di Procedura
Allegato C: Dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli art. 2, 46 e 47 del DPR 445/2000, attestanti l’assenza di cause ostative al perfezionamento del contratto di compravendita
18) Foro competente
Per ogni controversia relativa all’interpretazione o esecuzione del presente Contratto o comunque ad esso connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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Qualora concordiate, Vi invitiamo a farci pervenire nota su vs. carta intestata contenente la riproduzione pedissequa del testo della proposta contrattuale sopra riportata, siglata in ogni pagina e con duplice sottoscrizione in calce da parte del vs. legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri (cfr. spazi riservati infra), la prima per esprimere l’accettazione piena ed incondizionata della proposta, la seconda per esprimere l’accettazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle clausole vessatorie di seguito elencate. La suddetta nota, dovrà essere inviata a:
FS Sistemi Urbani s.r.l., Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 -00000 Xxxx.
Nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con firma digitale dovrà essere trasmesso alla scrivente mediante posta certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia all’indirizzo pec : xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Con i migliori saluti. Roma,
FS Sistemi Urbani s.r.l.
Firma …………………….
Per accettazione della proposta contrattuale
Luogo, ………. data……………..
L’Operatore
Firma
………………..
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Operatore dichiara di aver preso visione del presente Xxxxxxxxx e di accettare specificatamente ed integralmente le clausole relative ai sotto elencati articoli del Contratto:
⮚ art. 2) Norme regolatrici;
⮚ art. 3) Modalità di esecuzione del Masterplan;
⮚ art. 4) Termine di avvio e di ultimazione delle prestazioni;
⮚ art. 5) Manleva;
⮚ art. 6) Osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale. Rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
⮚ art. 7) Diritto di prelazione ed eventuale rimborso costi;
⮚ art. 8) Conflitto di interessi;
⮚ art. 10) Ritardi nell’esecuzione delle prestazioni;
⮚ art. 11) Requisiti dell’Operatore;
⮚ art. 12) Clausola risolutiva espressa;
⮚ art. 13) Codice Etico;
⮚ art. 16) Proprietà Intellettuale;
⮚ art. 18) Foro competente.
Per specifica accettazione della clausole vessatorie
Luogo , lì……………
L’Operatore
Firma …………………………