PROVINCIA DI MANTOVA
Prot. n. 22656/2019
PROVINCIA DI MANTOVA
AREA LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE STRADE
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “9° LOTTO – ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP EX SS 413 "ROMANA” - CUP G57H18000890003 - CIG 7866518802
INDICE
1 PREMESSE
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI
2.1 - DOCUMENTI DI GARA
2.2 - CHIARIMENTI
2.3 - COMUNICAZIONI
3 OGGETTO DELL’APPALTO – IMPORTO DELL’APPALTO – CATEGORIA DEI LAVORI
3.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
3.2 – IMPORTO DELL’APPALTO
3.3 – CATEGORIA DEI LAVORI
4 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
– TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI
4.1 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
4.2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
4.3 – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO –ANTICIPAZIONE
4.4 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5.1 – PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E GEIE
5.2 – PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI
5.3 – PARTECIPAZIONE DI AGGRGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
5.4 – PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON SEDE IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
6 REQUISITI GENERALI
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7.1 – REQUISITI DI IDONEITA’
7.2 – REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
7.3 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
7.4 – INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI
STABILI
7.5 – MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
8 AVVALIMENTO
9 SUBAPPALTO
10 SUBAFFIDAMENTI
11 DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTARZIONE MAFIOSA
12 GARANZIA PROVVISORIA
13 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
15 SOCCORSO ISTRUTTORIO
16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
16.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
16.3 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
17 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA
18 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
19 RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)
20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
20.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
20.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
20.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
20.4 – METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22 COMMISSIONE GIUDICATRICE
23 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
25 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA – AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL’OFFERTA – STIPULA DEL CONTRATTO
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – DIRITTO DI ACCESSO
1. PREMESSE
Con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 12.04.2019, efficace dal 16.04.2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l’appalto del “9° Lotto – anno 2018 - Interventi di manutenzione straordinaria sulla SP ex SS 413 “Romana” - CUP G57H18000890003 - CIG 7866518802
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx del
Servizio Manutenzione e Gestione Strade della Provincia di Mantova (tel. 0376/204561 - fax 0376/204388 – e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx )
NB)
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
La Provincia di Mantova, di seguito denominata “Stazione Appaltante”, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda al “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”.
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
⮚ Bando di gara;
⮚ Disciplinare di gara;
⮚ Allegato 1) - Domanda di Partecipazione
⮚ Allegato 2) - facsimile DGUE in formato.xml
⮚ Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
⮚ Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative
⮚ Allegato 5) - Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
⮚ Allegato 6) - Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
⮚ Allegato 7) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1,
c.17 della L. n.190/2012
⮚ Allegato 8) - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018
⮚ Allegato 9) – “Offerta Tecnica: Criteri e sub-criteri di valutazione A) - B.2) – B.3) – C) – D.2)”
⮚ Allegato 10) – “Offerta Tecnica: Prestazioni Aggiuntive di Completamento - sub-criteri di valutazione E.1) – E.2)”
⮚ Allegato 11.1) – Elaborato “Lavorazioni in variante” e relative Schede
⮚ Allegato 11.2) – Elaborato “Prestazioni aggiuntive” e relativa Scheda
La documentazione di gara è disponibile sia sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia, sia sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”- “Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia”.
Parimenti nella suddetta sezione del sito internet della Provincia di Mantova, unitamente al Bando, al Disciplinare e relativi allegati, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Xxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Bandi per appalti lavori sopra/sotto soglia”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente i referenti sopra indicati al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO DELL’APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi manutentivi in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la percorribilità in sicurezza della strada oggetto di manutenzione.
L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:
9° LOTTO – ANNO 2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP EX SS 413 "ROMANA”
Nello specifico l’appalto ha per oggetto interventi di manutenzione straordinaria sulla SP ex SS 413 “Romana”.
Le lavorazioni che dovranno essere eseguite riguarderanno: su alcuni tratti la fresatura e la ricostruzione del tappeto d’usura, su altri la sola ricarica della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso, in ogni caso confezionato con l’impiego di bitumi modificati di spessore variabile tra i 3 e i 6 cm, previa risagomatura con materiale analogo degli avvallamenti e delle ormaie createsi.
In alcuni tratti è prevista la posa di una membrana impermeabilizzante con caratteristiche antipumping e di contenimento delle tensioni trasversali trasmesse dai veicoli per aumentare la rigidezza del pacchetto stradale ed evitare, per quanto possibile, la propagazione delle fessure e crepe risalenti dagli strati più profondi, il tutto per prolungare la vita utile della nuova pavimentazione stradale.
È prevista la risagoma delle banchine inerbite a fianco della carreggiata dove necessario e previsto, con adeguamento della loro quota in relazione al dislivello esistente con la pavimentazione stradale, con riporto di materiale idoneo se necessario o asportazione di quello in eccesso; tale lavorazione, su ordine del Direttore dei lavori, potrà essere estesa a tratti della medesima strada provinciale non interessati dai lavori di bitumatura.
È prevista infine la ricostruzione della segnaletica orizzontale in tutti i tratti oggetto di bitumatura e di altri tratti della medesima strada provinciale, previo ordine del Direttore dei Lavori.
E’ prevista la consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., poiché la loro esecuzione anticipata è necessaria al fine di garantire la tempestività dell’intervento e la conseguente messa in sicurezza della circolazione stradale, evitando situazioni di pericolo alle persone.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.
• Codice CPV: 45233220-7 “Lavori di superficie per strade”
Il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018/2020 – annualità 2018, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 13/12/2018, ed è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 213 del 20/12/2018.
3.2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto è di Euro 1.205.000,00# (Euro unmilioneduecentocinquemila/00), di cui Euro 1.175.000,00# (Euro unmilionecentosettantacinquemila/00) a base d’asta per lavori a misura ed Euro 30.000,00# (Euro trentamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 13,85% (pari ad € 159.409,11) come da Elaborato n.7.7.1 “Quadro di incidenza della manodopera del progetto principale” del progetto definito/esecutivo dell’intervento in oggetto.
3.3 CATEGORIA DEI LAVORI
Lavorazione | Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010 | Qualifica- zione obbligatoria (si/no) | Importo (euro) | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) |
Strade e relative opere complementari | Cat. OG3 Class. III^ | Sì | € 1.175.000,00 | 100% | Categoria PREVALENTE | Sì nel limite di legge (30%) |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 30.000,00 | |||||
Importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza | € 1.205.000,00 |
L’appalto è finanziato per complessivi € 1.600.000,00 (IVA compresa) per € 1.300.000,00 con risorse provenienti dalla vendita delle azioni A22 e per € 300.000,00 con fondi propri di bilancio dell’Ente.
NOTA BENE:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI.
4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto dell’appalto, in base a quanto previsto dal PROGETTO PRINCIPALE, interesseranno il territorio dei seguenti Comuni mantovani: San Benedetto Po e Bagnolo San Xxxx.
In particolare gli interventi sopra indicati riguarderanno i seguenti tratti della SP ex SS 413 “Romana”:
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 1 dal Km 13+970 al Km 15+653
in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 2 dal Km 15+653 al Km 16+404
in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 3 dal Km 16+404 al Km 17+500
in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 4 dal Km 17+500 al Km 18+609
in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 5 dal Km 18+609 al Km 0+190 della ex S.S. n° 496 in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 6a dal Km 18+869 al Km 19+500
in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 6b dal Km 19+500 al Km 21+545
in comune di San Benedetto Po (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 7 dal Km 7+584 al Km 7+862
in comune di Bagnolo San Xxxx (entrambi i sensi di marcia);
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 8 dal Km 8+271 al Km 9+000 in comune di Bagnolo San Xxxx (corsia di sinistra);
⮚ ex S.S. n° 413: Rotatoria 1 al Km 7+519 in comune di Bagnolo San Xxxx;
⮚ ex S.S. n° 413: Rotatoria 2 al Km 4+790 in comune di Bagnolo San Xxxx.
L’eventuale ribasso risultante a seguito della procedura di gara verrà interamente utilizzato, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del ribasso stesso, per i lavori previsti nel PROGETTO COMPLEMENTARE consistenti nell’esecuzione di ulteriori opere sul seguente tratto della SP ex SS 413 “Romana”:
⮚ ex S.S. n° 413: Tronco 9 dal Km 9+436 al Km 11+000
in comune di Bagnolo San Xxxx (entrambi i sensi di marcia)
4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
⮚ Esecuzione lavori in orario serale e notturno
Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori, per altri interventi previsti in progetto e per eventuali sopravvenute esigenze di gestione del traffico, potrebbe esserne preventivamente ordinata l’esecuzione in orario notturno, senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell’impresa appaltatrice.
⮚ Ulteriori disposizioni particolari per l’esecuzione dei lavori
Come specificato all’art. 42, comma 6 del C.S.A. l’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovrà operare con “cantieri fissi” e/o con “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada
(D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le prescrizioni previste nel citato Capo IV, nonché quelle riportate nel C.S.A. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
Come specificato all’art. 42, comma 7 del C.S.A. l’Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui è prevista la fresatura di qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d’usura + strato di collegamento, ecc…), dovrà procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che possa essere, prima della fine della giornata lavorativa stessa, ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura, monostrato, ecc.…) dell’intero spessore fresato, in modo tale che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.
Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sarà possibile aprire alla circolazione dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all’asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.
⮚ Obbligo comprova, prima della sottoscrizione del contratto, della disponibilità del materiale (conglomerato bituminoso) necessario per l’esecuzione dei lavori
Al fine di evitare ingiustificati ritardi o rallentamenti sia rispetto all’effettivo inizio dei lavori, sia durante le fasi di esecuzione degli stessi, è fatto obbligo all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto di comprovare, prima della sottoscrizione del contratto, la piena disponibilità da parte sua del materiale (conglomerato bituminoso) necessario per la tempestiva, corretta e completa esecuzione dei lavori.
Tale comprova potrà consistere:
a) nella dimostrazione di disporre di propri impianti di produzione, tali da garantire che il conglomerato bituminoso arrivi in cantiere con le caratteristiche richieste dal CSA;
o in alternativa
b) nella produzione di contratti o comunque offerte (riferiti all’appalto in questione) sottoscritti da fornitori in grado di garantire nei tempi previsti la fornitura del materiale (conglomerato bituminoso) con le caratteristiche e quantità richieste dal CSA.
La mancanza di tale comprova sarà causa impeditiva della sottoscrizione del contratto e comporterà l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione per causa imputabile all’operatore economico aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.
Si precisa che tale obbligo di comprova è motivato:
- dalla necessità di avere la certezza, prima della sottoscrizione del contratto, che l’operatore economico aggiudicatario sia in grado di contare sulla piena disponibilità dei materiali necessari per la realizzazione dei lavori, la cui incidenza economica, stante le caratteristiche degli interventi in oggetto, è preponderante rispetto al costo della manodopera;
- dalla impossibilità per la stazione appaltante di garantire pagamenti diretti ai fornitori se non nella ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 105, comma 13, lett. b) del Codice.
4.3 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee)
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).
Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 del C.S.A., al netto del ribasso d’asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell’art.27 del C.S.A., dell’importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell’anticipazione, di cui all’art. 26 del C.S.A., raggiungano il 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto.
Ai sensi dell’art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto d’appalto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 26, c.2 del C.S.A.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori di cui al “progetto principale” è fissato in max 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di cui al “progetto complementare”, da eseguire con il riutilizzo dell’eventuale ribasso d’asta, è fissato in max ulteriori 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi secondo quanto previsto dal cronoprogramma lavori del progetto definitivo/esecutivo. In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.
I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
La medesima penale trova applicazione, altresì, anche per le ipotesi di ritardo previste dal comma 2 del citato art. 18 del C.S.A., e precisamente:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del C.S.A.;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del C.S.A.;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citati all’art. 16, comma 12 del C.S.A.;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, c.8, del citato decreto.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.
5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie
• Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e), (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
⮚ dovrà essere presentata specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento”, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (Allegato n. 1/c) e deve essere presentato il Modulo Allegato n. 5) “Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei – Consorzi Ordinari _Geie”;
⮚ ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”
(Allegato n. 2) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.2 e il Modulo Allegato n. 4 ) “Dichiarazioni Integrative”
⮚ l’offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
• È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
• Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
• Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente Disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
• Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
• Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
• Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all’art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono
tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
• Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.2). e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente in calce al Modulo Allegato 4) “Dichiarazioni Integrative”
• Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
• Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
• Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella
indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
5.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
• Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
• Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
• Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
• A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
• È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
5.4) Partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea
• Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applicano l’art. 45 del Codice e l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore ai sensi dell’art. 216. c.14 del Codice).
• Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
• Per tali operatori economici l’esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti
in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
• E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.
6. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia)
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001)
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
NB) L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
• I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
• A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito
dall’Autorità. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
• La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.
• Ai fini dell’eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
• la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice;
• In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di
condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, lett. a) del “Protocollo d’Intesa per la legalità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni”, sottoscritto in data 24/02/2014, sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese per le quali il Prefetto attesti, a seguito di richiesta inviata dalla stazione appaltante – avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall’Azienda Sanitaria Locale - pregressi impieghi di manodopera con modalità illecite o irregolari, quali:
- gravi violazioni in materia di sicurezza come identificate dal Ministero del Lavoro in sede di applicazione dell’art.14 del D.Lgs. n.81/2008;
- impiego di lavoratori non risultanti dalle Comunicazioni Obbligatorie;
- utilizzo e sfruttamento di manodopera straniera clandestina;
- impiego di manodopera derivante da somministrazione illecita, appalto illecito e distacco illecito, con particolare riguardo al fenomeno del distacco da imprese non nazionali.
A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).
Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 7).
Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
• Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all’importo dei lavori da assumere
NB:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
⮚ Requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a)
deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
⮚ Requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b):
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
⮚ Requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente
paragrafo 7.2):
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.Lgs: n.5072016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
NB:
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
In applicazione dell’art.92, c.2, DPR 207/2010 si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, senza possibilità di sanare tale carenza tramite soccorso istruttorio, anche se lo scostamento risulti minimo e anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori (vedasi Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria sent. N.6/2019).
Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell’offerta tecnica e dell’offerta economica richieste dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:
- sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un’impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese. In tal caso a cura della impresa/e concorrente/i dovrà essere compilata l’apposita sezione 1/E del Modulo Allegato n. 1 “Domanda di Partecipazione”
- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE (Allegato n. 2), per le parti di competenza, e il Modulo Allegato n. 4 “Dichiarazioni Integrative”;
- sottoscrivere digitalmente l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.
7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’ art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
⮚ Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 - lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
⮚ Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
⮚ Il requisito del possesso dell’attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere posseduto:
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
7.5 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del
D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento.
L’operatore economico che ricorre all’avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:
1) originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...).
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata.
NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
2) Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
3) Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato n. 3) “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”, con cui la stessa:
a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4) D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2), da presentarsi distintamente anche per l’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
- Parte II “Informazioni sull’operatore economico”:
- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”
- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- Parte III “Motivi di Esclusione” - Tutte le sezioni;
- Parte IV “Criteri di selezione”
- Sezione A “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Parte VI “Dichiarazioni finali”
5) “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”
6) PASSOE dell’ausiliaria.
L’Allegato 2), l’Allegato 3) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s,m,i,” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative” devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d’appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara o la Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
9. SUBAPPALTO
• E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
• Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a €
100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare;
- l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80;
- che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.2) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
• L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
• L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione.
• L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui al presente Disciplinare di Gara, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante,
entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
• Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
• Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 49 del Capitolato
Speciale d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento
lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
• Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
NB: Poiché il presente appalto non ha per oggetto le c.d. “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”, come individuate ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., non è richiesta, in sede di partecipazione alla gara, l’indicazione della terna dei subappaltatori prevista dall’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
10 – SUBAFFIDAMENTI
Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell’art.105, c.2, l’appaltatore, sarà tenuto, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub- contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:
- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010.
11 – DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.
12. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 24.100,00#, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. – Agenzia di Mantova, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 154 - depositi cauzionali - IBAN IT 16 U 00000 00000 000000000X00 intestato alla Provincia di Mantova;
c. con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall’art.103, comma 9 del Codice, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla
G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 – Suppl. Ordinario n.16;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte come di seguito indicato:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell’Amministrazione, l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell’avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).
Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l’operatore economico dovrà:
• acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
• allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).
Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.
- Ai sensi dell’art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l’operatore economico deve produrre l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.
- La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l’impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- L’operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Riduzione dell’importo della garanzia provvisoria
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia scansionata dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi”.
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (CIG 7866518802) alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta.
• (per i soli operatori economici esteri)
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
14 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL
entro e non oltre le ore 16.00 del 27 MAGGIO 2019
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo della piattaforma SINTEL.
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
• una “busta telematica” contenente l’ OFFERTA TECNICA;
• una “busta telematica” contenente l’ OFFERTA ECONOMICA.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per
completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
N.B.)
Come precisato nel documento Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE – (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice della quota di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.
La busta telematica contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00* “preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione il Modello Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione” è articolato nelle seguenti Sezioni:
- Sezione 1/A da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di impresa singola (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative - art. 45, c.2, lett.a del Codice)
- Sezione 1/B da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e Consorzi di imprese artigiane (art. 45, c.2, lett.b del Codice) nonché di Consorzi stabili (art. 45, c.2, lett.c del Codice)
- Sezione 1/C da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei (art. 45, c.2, lett.d del Codice) di Consorzi ordinari (art. 45, c.2, lett.e del Codice) e di G.E.I.E. (art. 45, c.2, lett.g del Codice)
- Sezione 1/D da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderernti al contratto di rete (art. 45, c.2, lett.f del Codice)
- Sezione 1/E da compilare e sottoscrivere in caso di partecipazione della/e impresa/e concorrente/i con una o più imprese cooptate
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all’art. 92 del DPR 207/2010, la domanda è sottoscritta digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.
Il concorrente allega:
a. copia scansionata della procura, nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore dotato di poteri di firma
*NB:
Ai fini dell’assolvimento della marca da bollo, l’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da
€ 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.
Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l’imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il DGUE, in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxx
Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica per il successivo invio tramite il sistema di intermediazione SINTEL.
Al fine di agevolare gli operatori economici concorrenti, la Stazione Appaltante rende disponibile nella documentazione di gara (Allegato n. 2) il file denominato DGUE.xml che l’operatore economico dovrà importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea per la sua successiva compilazione e sottoscrizione.
NB: Il file recante il DGUE (Allegato 2), in quanto predisposto in formato .xml, non va aperto con programmi di gestione testo ma direttamente salvato (mediante tasto destro del mouse) in una cartella del computer per procedere poi alla sua compilazione secondo le modalità di seguito indicate.
Nello specifico l’operatore economico dopo l’accesso al sito Internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:
1. precisare di essere un “operatore economico”;
2. selezionare l’operazione “importare un DGUE”;
3. importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato DGUE.xml (Allegato n. 2) pubblicato dalla Stazione Appaltante unitamente alla documentazione di gara
4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento.
Pertanto nella Busta telematica contenente la “documentazione amministrativa” dovrà essere inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
NB: Poiché il servizio messo a disposizione gratuitamente dalla Commissione Europea per la compilazione del DGUE sarà gradualmente abbandonato nel mese di aprile 2019, qualora, in pendenza del termine di scadenza per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, tale servizio non fosse più operativo, la stazione appaltante provvederà prontamente a fornire, sia sulla piattaforma SINTEL sia sul sito internet, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara, il file del DGUE da compilare con le relative istruzioni.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel servizio web della Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato n. 2), e appositamente predisposto con riferimento alla presente procedura di gara
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:
Sezione A:
⮚ oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
⮚ l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
⮚ la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
⮚ le informazioni relative all’iscrizione dell’operatore economico relative a CCIAA e Albo società cooperative vanno indicate nella successiva Parte III^ del DGUE
⮚ l’operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta (categoria e classifica richiesta per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza);
⮚ l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri Deve essere compilata in caso di:
- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
x. Xx deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante
…)
b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare)
Inoltre l’operatore economico per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento.
In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
a) Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri
b) Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
- DGUE in formato elettronico, sottoscritto dall’impresa consorziata, contenente le informazioni
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- PASSOE dell’impresa consorziata;
Sezione B
Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta l’offerta per l’operatore economico.
Sezione C
⮚ Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
- Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione:
- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 8)
Sezione D
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili
Sezione A
Le dichiarazioni di cui alla Sezione. A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 1, del Codice. Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.
Sezione B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata del periodo di esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.
Sezione C
Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice nonché all’eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lett. b), del Codice.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c- bis), c-ter), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto digitalmente a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
Sezione D
Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono ritenersi espressamente comprese ed integralmente riportate in tale sezione anche:
- l’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia: per tale dichiarazione è necessario indicare il riferimento ai soggetti previsti dal citato Xxxxxx (D.Lgs. 159/2011);
- l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- l’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell’ Albo delle società cooperative
La Sezione B (relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria) e la Sezione C (relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica) non devono essere compilate in quanto per la partecipazione alla presente gara il possesso dei suddetti requisiti è dimostrato con il possesso dell’attestazione SOA per categoria e classifica adeguate all’importo dell’appalto (da dichiararsi nella Sezione A del DGUE)
Sezione D
In tale sezione deve essere dichiarato l’eventuale possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale ai fini di cui al paragrafo 12 del presente Disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie;
16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” con le quali:
1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:
- compilando l’apposita Sezione dedicata in calce all’Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
3. DICHIARA remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell’appalto;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. ACCETTA il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012; allegato alla documentazione di gara (Allegato n.7) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 8) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l’esecuzione dei lavori indicate al paragrafo 4.2 del presente Disciplinare di Gara
8. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC ………………………..
9. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
NON AUTORIZZA, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
11. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………………………… rilasciati dal Tribunale di nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, compilando l’apposito Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione.
16.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
13. documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
14. copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC.
15. Copia scansionata dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità
La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
16. copia scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17. (Solo in caso di avvalimento)
In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) del presente Disciplinare di Gara.
18. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale
In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente paragrafo 5.4) del presente Disciplinare di Gara.
19. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea)
In caso di partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente paragrafo 5.5) del presente Disciplinare di Gara.
16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie “, attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 6) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione 6/A, che indichi:
- per quali imprese la rete concorre;
- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 6) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione 6/A, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l’indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 6) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione 6/B;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 6) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione 6/B, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese:
- o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all’ Allegato n. 5) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” e all’ Allegato n. 6) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete)
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve produrre nell’apposito campo “Busta tecnica”, presente sulla piattaforma SINTEL la documentazione tecnica consistente in:
⇒ una CARTELLA di file formato.zip (ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente:
• RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA che illustri le modalità con cui l’impresa otterrà una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto principale a base di gara (rif. criterio di valutazione A)
• CRONOPROGRAMMA delle lavorazioni, che recepisca la diminuzione di giorni offerta e che metta in evidenza tutte le fasi di cantiere e le lavorazioni previste (rif. criterio di valutazione A)
• ELENCO dei MEZZI D’OPERA che si intende destinare al presente appalto (rif. criterio di valutazione A e sub-criterio di valutazione D.2)
• DICHIARAZIONE resa preferibilmente tramite la compilazione del MODULO Allegato n. 9)
“OFFERTA TECNICA – CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE A) – B.2) – B.3) –
C) – D.1) - D.2)” contenente:
- l’indicazione (in cifre e in lettere) del numero di giorni in meno offerti rispetto a quelli previsti per l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto principale (rif. criterio di valutazione A)
- l’indicazione del possesso o meno della Certificazione UNI EN ISO 39001/2016 (o ISO 39001/2012) (rif. sub-criterio di valutazione B.2)
- l’indicazione del possesso o meno della Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007 (rif. sub-criterio di valutazione B.3)
- l’attestazione della disponibilità ad eseguire le lavorazioni in variante (rif. criterio di valutazione C)
- l’indicazione del possesso o meno della Certificazione UNI EN ISO 14001/2015) (rif. sub-criterio di valutazione D.1)
- l’indicazione della classe ambientale dei mezzi d’opera che verranno utilizzati per l’appalto
(rif. sub.criterio di valutazione D.2)
• DICHIARAZIONE resa preferibilmente tramite la compilazione del MODULO Allegato n.
10) “OFFERTA TECNICA - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI COMPLETAMENTO”
contenente:
- l’indicazione dei tratti di strada, con le relative chilometriche, su cui si intende offrire le prestazioni aggiuntive nonché la somma dei chilometri relativi ai suddetti tratti stradali. (rif. criterio di valutazione E.1);
- l’indicazione del numero di piante che si offre di eliminare provvedendo altresì alla rimozione e al conferimento del relativo materiale di risulta presso centri autorizzati (rif. criterio di valutazione E.2)
⇒ una CARTELLA di file formato.zip (ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente:
• PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC), redatta e sottoscritta da professionista abilitato, che illustri le modalità con cui l’impresa garantirà miglioramenti della conduzione dell’appalto in riferimento alle procedure di
sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi (rif. sub-criterio di valutazione B.1)
• PROGRAMMA DI COORDINAMENTO tra i vari subappaltatori e sub-fornitori previsti, in conformità ai contenuti del Cronoprogramma dei lavori (rif. sub-criterio di valutazione B.1)
• DICHIARAZIONE recante l’indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la “Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento”, con l’indicazione degli estremi della abilitazione conseguita (rif. sub-criterio di valutazione B.1)
NB)
- All’interno di ogni Cartella in formato zip ogni documento e dichiarazione richiesti devono essere contenuti in file separati (uno per ogni documento o dichiarazione)
- Tutta la documentazione facente parte dell’offerta tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo paragrafo 20.1) “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.
- L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente potere di firma.
- Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1 del presente disciplinare di gara.
- La Proposta di Miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC deve essere sottoscritta anche dal professionista abilitato, incaricato della sua redazione.
- Ogni file contenente la documentazione costituente l’offerta tecnica sopra indicata (Relazione Metodologica ed Organizzativa - Cronoprogramma delle Lavorazioni - Elenco dei Mezzi d’Opera - Modulo Allegato n. 9) - Modulo Allegato n. 10) - Proposta di Miglioramento del PSC - Programma di Coordinamento - Dichiarazione relativa al Professionista incaricato) deve essere sottoscritto digitalmente e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel C.S.A., nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
- In alternativa è ammessa la sottoscrizione digitale dei files formato zip. In tal caso il file formato zip contenente la Proposta di Miglioramento del PSC deve essere sottoscritto anche dal professionista incaricato
Si precisa che:
- Nel caso in cui uno o più documenti o dichiarazioni facenti parte dell’offerta tecnica non vengano firmati correttamente, ciò non produrrà l’esclusione dalla gara, ma solo la non attribuzione del relativo punteggio
- La mancata presentazione in sede di gara di uno o più dei documenti e dichiarazioni costituenti l’offerta tecnica non costituisce motivo di esclusione ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio
- A pena di esclusione dalla gara, nella "Busta telematica - offerta tecnica" non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento alla “Busta telematica - offerta economica".
18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera
Pertanto l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:
a) Indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell’indicazione in cifre del RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull’importo a base di gara.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA nonché degli oneri ed impegni derivanti dalla propria offerta tecnica.
b) indicare, a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara
c) indicare, nell’apposito campo “di cui costi del personale” i propri COSTI DELLA MANODOPERA con riferimento ai lavori posti a base di gara.
VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO
Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 30.000,00
NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell’operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell’apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell’offerta economica.
Marca da bollo
L’operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura, nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.
In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.
(*) Nota: Ai sensi degli artt.19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’offerta non in regola con l’imposta di xxxxx sarà inviata alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.
19. RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
• Forma singola | • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) |
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), X.Xxx. 50/2016) | • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio. |
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), X.Xxx. 50/2016) | • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio. |
• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) | • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. |
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete | • Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 16.1) |
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto
“Invia offerta”. Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).
20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 85 |
Offerta economica | 15 |
TOTALE | 100 |
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T | |
A | OFFERTA RIDUZIONE TEMPO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO PRINCIPALE (MAX PUNTI 10) | 10 | 10 | ||||
B | ASPETTI LEGATI ALLA SICUREZZA DEL CANTIERE | B.1 | PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) (max punti 22) | 22 |
(MAX PUNTI 26) | 26 | B.2 | POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO 39001/2012 (punti 2) | 2 | |||
B.3 | POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007 (punti 2) | 2 | |||||
C | LAVORAZIONI IN VARIANTE (PUNTI 21) | 21 | 21 | ||||
D | ASPETTI LEGATI ALL’IMPATTO AMBIENTALE (MAX PUNTI 8) | 8 | D.1 | POSSESSO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001/2015 (punti 2) | 2 | ||
D.2 | CLASSE AMBIENTALE DEI MEZZI D’OPERA CHE VERRANNO UTILIZZATI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI (max punti 6) | 6 | |||||
E | PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI COMPLETAMENTO (MAX PUNTI 20) | 20 | E.1 | TAGLIO ED ARRETRAMENTO DELLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA DELLE PERTINENZE STRADALI (BANCHINE, SCARPATE, RELIQUATI) (max punti 10) | 10 | ||
E.2 | ELIMINAZIONE DI PIANTE DI QUALSIASI SPECIE E ALTEZZA SECCHE E/O PERICOLANTI, POSTE AI MARGINI DELLA STRADA, CON TAGLIO A LIVELLO DEL TERRENO (max punti 10) | 10 | |||||
Totale | 85 | 22 | 36 | 27 |
A | Offerta riduzione tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto principale | Max punti 10 |
Per l’attribuzione del relativo punteggio verrà valutata l’offerta in merito a:
NUMERO DI GIORNI che il concorrente indica IN DIMINUZIONE rispetto ai complessivi gg. 70 previsti come tempo massimo per l’esecuzione dei lavori compresi nel progetto principale.
L’offerta di riduzione dei giorni deve essere espressa, in cifre e in lettere, compilando l’apposita sezione del Modello (Allegato n. 9) con l’indicazione del numero di giorni in meno offerti
NB)
- La riduzione del tempo deve essere espressa con un numero naturale intero positivo, senza la possibilità di utilizzare decimali.
- Tale numero deve indicare i giorni in meno che l’impresa offre da sottrarre ai 70 giorni previsti come tempo massimo per l’esecuzione dei lavori compresi nel progetto principale.
- Non sono ammesse offerte in aumento.
- Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (ad es: mesi, settimane o loro frazioni) o comunque con modalità differenti da quelle richieste dal presente Disciplinare di gara.
- In caso di discordanza tra l’offerta di giorni in meno indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella corrispondente ai giorni risultanti dal Cronoprogramma delle lavorazioni da produrre a corredo dell’offerta.
Al fine di rendere valutabile da parte della Commissione giudicatrice il presente criterio di valutazione, a corredo e a supporto del Modello (Allegato n. 9) è richiesta la presentazione della seguente documentazione:
- CRONOPROGRAMMA delle lavorazioni, che recepisca la diminuzione di giorni offerta e che metta in evidenza tutte le fasi di cantiere e le lavorazioni previste fra la data di consegna e quella di ultimazione dei lavori.
Il Cronoprogramma deve essere rappresentato rispettando il modello di cronoprogramma facente parte del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento principale posto a base di gara (Allegato n 11 di progetto)
- RELAZIONE METODOLOGICA ED ORGANIZZATIVA che illustri le modalità con cui l’impresa otterrà una riduzione dei tempi rispetto a quelli previsti nel progetto principale posto a base di gara, ed in particolare che illustri le fasi di lavorazione con i relativi tempi di esecuzione.
La Relazione deve essere resa per un massimo di 5 fogli in formato A4, scritti utilizzando il carattere Arial 12.
In particolare nella Relazione Metodologica dovranno essere evidenziati:
• le soluzioni organizzative e logistiche previste per la realizzazione dei lavori tali da garantire l’esecuzione a regola d’arte dell’appalto ed il rispetto dei tempi di esecuzione offerti in sede di gara.
• Il numero, la composizione e le mansioni della squadra operativa messa a disposizione per la realizzazione dei lavori, con la precisazione della articolazione e modalità di intervento della stessa (precisare se è prevista una eventuale squadra aggiuntiva, se sono previsti turni tra le varie
squadre, se il numero e la tipologia di squadre previste consente l’apertura di due o più cantieri contemporanei, ecc. )
• il parco mezzi che l’operatore economico intende destinare al presente appalto.
Per mezzi d’opera, considerando anche la dotazione standard utilizzata da una squadra
operativa per la tipologia delle lavorazioni previste in appalto, si intendono in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti mezzi:
- autocarri/autoarticolati/furgoni;
- frese semoventi;
- spazzatrici stradali e spandiemulsione;
- miniescavatori/terna;
- vibrofinitrici;
- rulli compressori vibranti;
Sono da considerare sia i mezzi d’opera che risultano di proprietà dell’operatore economico sia quelli che l’operatore economico intende prendere a noleggio (sia con nolo a caldo che con nolo a freddo); ambedue queste tipologie di mezzi d’opera devono comunque essere messe a disposizione esclusivamente per i lavori in appalto
Alla Relazione dovrà pertanto essere allegato l’ ELENCO dei MEZZI D’OPERA che si intende destinare al presente appalto che riporti, per ognuno di essi:
- la tipologia
- la targa (ove presente)
- l’anno di immatricolazione
- la classe ambientale
- la precisazione se trattasi di mezzo d’opera in proprietà o da acquisire in noleggio
Si precisa che:
- al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, l’offerta di riduzione del tempo di realizzazione dei lavori compresi nel progetto principale deve essere coerente con quanto indicato dal concorrente nel Cronoprogramma, nella Relazione Metodologica ed Organizzativa e nell’Elenco dei Mezzi d’Opera, ed in particolare con quanto dichiarato con riferimento alle risorse strumentali ed umane che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione degli interventi in oggetto.
- la mancata presentazione in sede di gara della offerta di riduzione del tempo non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- parimenti, sempre con riferimento all’“Offerta Riduzione Tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto principale”, la Commissione non attribuirà il relativo punteggio alle offerte mancanti del Cronoprogramma e/o della Relazione e/o dell’Elenco dei Mezzi d’Opera, nonché alle offerte che, seppur formalmente complete, comunque non vengano ritenute adeguatamente giustificate o sostenibili.
Al suddetto criterio di valutazione “A” verrà assegnato un punteggio quantitativo di max punti 10, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2)
B | Aspetti legati alla sicurezza del cantiere | Max punti 26 |
In considerazione delle caratteristiche dell’affidamento in oggetto e della necessità che vengano adottate in fase di realizzazione dei lavori tutte le misure necessarie per garantire, sia la sicurezza del cantiere, sia la sicurezza della circolazione stradale, verranno valutate, sia le proposte di miglioramento del PSC, sia il possesso da parte dell’operatore economico di specifiche certificazioni di conformità alle norme della serie ISO in materia di rischi stradali e di sicurezza e salute del lavoro.
In particolare verranno valutati i seguenti SUB-CRITERI:
⇒ B.1)
Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Max punti 22
La proposta di miglioramento del PSC diverrà parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento di progetto. Deve precisare, xxxxx i contenuti minimi del PSC di progetto, le modalità mediante le quali verranno apportati dei «miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure di sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi».
Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare:
- le più efficienti misure poste in atto per minimizzare le interferenze con il traffico, sia sotto il profilo dell’ampiezza dei tratti di viabilità coinvolti, che sotto il profilo dei tempi di limitazione o di riduzione della stessa viabilità;
- le più efficienti misure poste in atto per garantire lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni in orario serale e notturno;
- le più efficienti misure per segnalare agli utenti le predette interferenze con il traffico;
- ogni altro elemento ritenuto utile a diminuire le situazioni potenziali di pericolo in riferimento alle lavorazioni previste in appalto, quali ad es: attività di natura organizzativa (riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, misure per emergenze, primo soccorso, ecc.); attività di sorveglianza sanitaria, attività di informazione e formazione dei lavoratori, ecc.
La Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento:
⮚ deve essere articolata in max 5 fogli, formato UNI A4, scritti solo su un’unica facciata, con carattere Arial 12, e può essere corredata da max 3 elaborati grafici in formato UNI A3.
⮚ deve essere redatta e sottoscritta, oltre che dal Legale Rappresentante dell’impresa (ovvero dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell’offerta), anche da un professionista abilitato ai sensi di legge e deve intendersi quale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) posto a base di gara.
La mancanza della firma del professionista abilitato ai sensi di legge, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
⮚ deve essere coerente con:
- il CRONOPROGRAMMA delle lavorazioni, di cui al punto precedente, che deve risultare anche compatibile con la Proposta di miglioramento del PSC offerta;
⮚ deve essere corredata da:
- PROGRAMMA DI COORDINAMENTO tra i vari subappaltatori e sub-fornitori previsti, in conformità ai contenuti del Cronoprogramma dei lavori, evidenziando in particolare se esistono interferenze tra imprese diverse (appaltatore, subappaltatori, subcontraenti).
Il programma di coordinamento in oggetto deve essere articolato in max 2 fogli, formato UNIA4, scritti solo su un’unica facciata, con carattere Arial 12.
- DICHIARAZIONE recante l’indicazione e le generalità del professionista incaricato di redigere e sottoscrivere la “Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento”, con l’indicazione degli estremi della abilitazione conseguita.
Si precisa che:
- la mancata presentazione in sede di gara della Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- parimenti, sempre con riferimento alla “Proposta di miglioramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento”, la Commissione non attribuirà il relativo punteggio alle offerte mancanti del Cronoprogramma e/o del Programma di Coordinamento e/o della Dichiarazione relativa al professionista incaricato, nonché alle offerte che, seppur formalmente complete, comunque non saranno ritenute adeguatamente giustificate o sostenibili.
- gli oneri di sicurezza, posti a base di gara, resteranno comunque invariati.
- la presentazione di tale proposta in sede di gara d’appalto, risulterà vincolante per l’impresa aggiudicataria in fase di esecuzione dell’opera, fatti salvi ulteriori miglioramenti della Sicurezza del cantiere che si dovessero rendere necessari durante il corso dei lavori, secondo quanto potrà valutare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e/o il Direttore dei Lavori.
Al suddetto sub-criterio di valutazione “B.1” verrà assegnato un punteggio discrezionale di max punti 22 come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2
⇒ B.2)
Possesso della certificazione ISO 39001/2012 (o UNI EN ISO 39001/2016)
punti 2
Verrà valutato il possesso della certificazione ISO 39001/2012 (Road Traffic Safety (RTS) Management Systems), (o UNI EN ISO 39001/2016) idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto, attestante la presenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti sul rischio stradale derivanti dalle proprie attività.
Al suddetto sub-criterio di valutazione “B.2” verrà assegnato un punteggio tabellare di punti 2, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2
⇒ B.3)
Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007
punti 2
Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto, relativa al Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative sulla sicurezza e salute sul lavoro vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.
Al suddetto sub-criterio di valutazione “B.3” verrà assegnato un punteggio tabellare di punti 2, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2
NB) I suddetti certificati di conformità devono essere in corso di validità e rilasciati da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
C | Lavorazioni in variante | Max punti 21 |
Verrà valutata l’offerta del concorrente di eseguire alcune lavorazioni in variante rispetto alle lavorazioni previste dal progetto principale.
Tali lavorazioni in variante consistono nella fornitura e posa in opera del manto di usura in conglomerato bituminoso con caratteristiche semichiuso “Asphalt Rubber Gap Graded”, da effettuarsi in sostituzione della posa del manto di usura con conglomerati bituminosi con bitume modificato senza aggiunta di polverino di gomma, come previsto in progetto.
Le suddette lavorazioni in variante sono da eseguire nei tratti e con le caratteristiche indicati
nell’Elaborato allegato al presente Disciplinare di Gara (Allegato n. 11.1) e relative Schede.
In particolare i lavori di posa del manto di usura in conglomerato bituminoso con caratteristiche semichiuso “Asphalt Rubber Gap Graded” sono previsti sulla SP ex SS 413 “Romana” nei seguenti tratti:
SPESSORE CM. 5
tratti tra il km 16+404 ed il km 18+000 sez 1-2 147.00*6.86
sez 2-3 corsia sinistra 79.00*3.43 sez 3-4 436.00*6.86
sez 4-5 corsia di destra 31.00*3.43 sez 6-7 472.00*6.86
sez 7-8 corsia di sinistra 147.00*3.43 sez. 8-9 275.00*6.86
SPESSORE CM. 6
tratti tra il km 16+404 ed il km 18+000 sez 2-3 in destra 79.00*3.43
sez 4-5 in sinistra 31.00*3.43 sez 5-6 9.00*6.86
sez 7-8 in destra 147.00*3.43
I concorrenti dovranno dichiarare se intendono svolgere tali lavorazioni in variante, come sopra indicate, compilando l’apposito Modello (Allegato n. 9)
Si precisa che:
- la mancata presentazione in sede di gara della offerta delle lavorazioni in variante non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- l’offerta di eseguire le lavorazioni in variante comporta l’impegno da parte dei concorrenti ad eseguire le suddette lavorazioni per l’intera estensione chilometrica individuata sulla SP ex SS 413 “Romana”; l’indicazione della disponibilità ad effettuare le lavorazioni in variante con limitazioni o modifiche delle relative chilometriche comporterà la non attribuzione del punteggio previsto per il presente criterio di valutazione;
- le lavorazioni in variante si intendono comprensive di tutti gli adempimenti previsti nel suddetto Elaborato di cui all’ Allegato n.11.1 e relative schede) e non comportano alcun aumento di spesa per la stazione appaltante rispetto all’importo posto a base di gara;
- per lo svolgimento di tali lavorazioni in variante non si deve eccedere il limite temporale previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta.
Al suddetto criterio di valutazione “C” verrà assegnato un punteggio tabellare di punti 21 come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2)
D | Aspetti legati all’impatto ambientale | Max punti 8 |
Verranno valutati gli elementi caratterizzanti l’impresa e/o le risorse strumentali messe a disposizione per il presente appalto tali da garantire una maggiore attenzione rispetto agli aspetti ambientali relativi all’intervento in oggetto ed un minor impatto ambientale nell’esecuzione dei lavori.
In particolare verranno valutati i seguenti SUB-CRITERI:
punti 2
⇒ D.1) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/2015
Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001/2015 idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto dell’appalto, relativa al Sistema di Gestione Ambientale secondo quanto previsto dalle normative ambientali vigenti applicabili alle attività dell’azienda;
Al suddetto sub-criterio di valutazione “D.1” verrà assegnato un punteggio tabellare di punti 2, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2)
NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
⇒ D.2) Classe ambientale dei mezzi d’opera che verranno utilizzati per l’esecuzione dei lavori
Max punti 6
Verrà valutata la classe ambientale dei mezzi d’opera che saranno utilizzati per le lavorazioni in appalto.
I mezzi d’opera che verranno valutati sono quelli indicati e descritti nell’ ELENCO dei MEZZI D’OPERA, di cui al precedente criterio di valutazione A) “Offerta riduzione tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto principale”, nel quale, oltre alle altre informazioni richieste, deve essere indicata per ogni mezzo d’opera la relativa classe ambientale.
In particolare, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il presente sub-criterio di valutazione, verranno presi in considerazione solo quelli, tra i mezzi d’opera indicati nell’ Elenco, che possono avere l’omologazione euro 5 e/o euro 6 registrata sul libretto di circolazione
L’indicazione del numero dei mezzi d’opera appartenenti alla classe ambientale euro 5 e/o euro 6 che verranno utilizzati per l’appalto deve essere espresso compilando l’apposito Modello (Allegato n. 9)
Si precisa che:
- i mezzi d’opera rilevanti ai fini della attribuzione del punteggio sono solo ed esclusivamente quelli indicati nell’Elenco dei Mezzi d’Opera;
- la mancata presentazione in sede di gara della indicazione del numero dei mezzi d’opera e/o della loro classe ambientale non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio;
- parimenti, sempre con riferimento al presente sub-criterio di valutazione relativo alla classe ambientale dei mezzi d’opera, la Commissione non attribuirà il relativo punteggio alle offerte mancanti dell’Elenco dei Mezzi d’Opera, nonché alle offerte che risultano non coerenti o compatibili con quanto indicato nel suddetto Elenco;
- l’indicazione dei mezzi d’opera nel numero e con le caratteristiche dichiarate in sede di gara costituisce obbligo contrattuale per l’operatore economico aggiudicatario; in corso di esecuzione del contratto sarà consentita la loro sostituzione solo a fronte dell’utilizzo di mezzi d’opera di classe ambientale e con caratteristiche equivalenti o migliorative.
Al suddetto sub-criterio di valutazione “D.2” verrà assegnato un punteggio quantitativo di xxx
punti 6, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2)
E | Prestazioni aggiuntive di completamento | Max punti 20 |
Verrà valutata l’offerta del concorrente di eseguire prestazioni aggiuntive di completamento rispetto alle lavorazioni previste dal progetto.
Si intendono per lavori aggiuntivi quelli preventivamente individuati dalla stazione appaltante nell’Allegato 11.2) denominato “Computo Metrico Attività Aggiuntive manutenzione vegetazione” e relativa Scheda attività.
In particolare verranno valutati i seguenti SUB-CRITERI corrispondenti alle seguenti prestazioni aggiuntive:
⇒ E.1) Taglio ed arretramento della vegetazione arbustiva delle pertinenze stradali (banchine, scarpate, reliquati)
punti 10
Nello specifico l’intervento di taglio ed arretramento della vegetazione arbustiva consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
- potatura di contenimento di xxxxxxx o cespugli, in formazione di superfici continue o di macchie mediante tosasiepe attrezzato su trattrice con operatore incluso
- pulizia di pertinenze stradali (banchine, scarpate, reliquati) dalla vegetazione arbustiva da eseguirsi con mezzi meccanici
Le suddette lavorazioni in variante sono da eseguire nei tratti e con le caratteristiche indicati nell’ Elaborato allegato al presente Disciplinare di Gara (Allegato n. 11.2)
In particolare il taglio e l’arretramento dalla vegetazione arbustiva delle pertinenze stradali (banchine, scarpate, reliquati) sono previsti sulla SP ex SS 413 “Romana”, in prossimità dei seguenti tratti:
• corsia destra dal Km 14.000 al Km. 16+5000 2.5*0.40
• corsia sinistra dal Km 14.000 al Km. 15+6000 1.6*0.40
• corsia destra dal Km 17.900 al Km. 18.150 0.25*0.40
• corsia sinistra al Km 18.550 al Km 18.750 0.20*0.40
• corsia destra dal Km 20.600 al Km 21.3000 0.70*0.70
È prevista la necessità di intervenire sul 40% dello sviluppo stradale considerato.
L’offerta relativa alle prestazioni aggiuntive deve essere espressa compilando l’apposito Modello (Allegato n.10) con l’indicazione dei tratti di strada, con le relative chilometriche, su cui si intende offrire tali prestazioni aggiuntive.
I concorrenti dovranno indicare per quali tratti si rendono disponibili ad effettuare i suddetti interventi aggiuntivi. La somma dei chilometri, o delle frazioni di essi, corrispondenti ai suddetti tratti costituirà il valore rispetto al quale verrà assegnato il punteggio.
Al suddetto sub-criterio di valutazione “E.1” verrà assegnato un punteggio quantitativo di xxx
punti 10, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2)
⇒ E.2) Eliminazione di piante di qualsiasi specie e altezza secche e/o pericolanti, poste ai margini della strada, con taglio a livello del terreno
punti 10
La lavorazione da eseguire è comprensiva di triturazione di rami e tronchi e della rimozione del materiale di risulta con conferimento presso centri autorizzati, compresa anche la pulizia dell’area.
Si considera una media di n. 5 piante da abbattere per ogni Km per un numero complessivo di n. 26 piante così suddivise:
- banchina destra da sez 1 a sez 10 n. 17
- banchina sinistra da sez 1 a sez 10 n. 9
I concorrenti dovranno indicare il numero di piante rispetto alle quali si rendono disponibili ad effettuare i suddetti interventi aggiuntivi. Il numero complessivo di piante costituirà il valore rispetto al quale verrà assegnato il punteggio.
L’offerta relativa alle suddette prestazioni aggiuntive deve essere espressa compilando l’apposito Modello (Allegato n.10) con l’indicazione del n. piante rispetto alle quali si offre di eseguire i suddetti interventi.
L’individuazione delle piante sulle quali dovranno poi essere eseguiti gli interventi in oggetto, corrispondente al numero di piante indicate in sede di gara, sarà effettuata discrezionalmente dal Direttore Lavori.
Al suddetto sub-criterio di valutazione “E.2” verrà assegnato un punteggio quantitativo di max
punti 10, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 20.2)
Si precisa che:
- con riferimento al sub-criterio E.1), la somma dei chilometri, o delle frazioni di essi, indicata dai concorrenti nel Modello Allegato n. 10 sarà oggetto di verifica da parte della Commissione Giudicatrice. In caso di errore riscontrato nella somma a fronte dei tratti di strada indicati dai concorrenti nel suddetto Modello, la Commissione provvederà a correggerne il risultato. La somma così corretta costituirà l’offerta valida per l’attribuzione del relativo punteggio;
- con riferimento al sub-criterio E.2), il numero di piante che si offre di eliminare dovrà essere espresso con un numero naturale intero positivo, senza la possibilità di utilizzare decimali;
- non verranno considerate le offerte espresse con modalità differenti da quelle richieste dal presente Disciplinare di gara;
- in caso di discordanza tra il numero di piante indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà considerato valido quello indicato in lettere;
- la mancata presentazione in sede di gara della offerta di prestazioni aggiuntive non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.
- le prestazioni aggiuntive offerte si intendono comprensive di tutti gli adempimenti previsti nel suddetto Elaborato progettuale Allegato n. 11.2) e non comportano alcun aumento di spesa per la stazione appaltante rispetto all’importo posto a base di gara;
- per lo svolgimento di tali prestazioni aggiuntive non si deve eccedere il limite temporale previsto (per la conclusione dei lavori relativi al progetto principale) nel cronoprogramma, che sia quello di progetto o quello presentato in sede di offerta.
NB)
Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica.
Si precisa che, qualora la Relazione Metodologica ed Organizzativa dovesse contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio di valutazione ma da criteri o sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui la stessa Relazione si riferisce (ad es: duplicazione di aspetti in quanto presenti anche nella proposta di miglioramento del PSC, ecc.), tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio di valutazione.
L’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara
L’Offerta Tecnica non può:
- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per lo studio e la redazione dei documenti ed elaborati costituenti l’offerta tecnica; tale documentazione non sarà restituita e resterà di proprietà dell’Ente committente.
SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 PUNTI per il punteggio tecnico complessivo Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Attribuzione punteggio discrezionale
All’ elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della Tabella di cui al punto 20.1), (sub-criterio “B.1 - Proposta di miglioramento del piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)”) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:
- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.
Tabella Scala di Giudizi
Xxxxxxxx | Xxxxxx | Criterio di giudizio |
mancata presentazione | 0 | La mancata presentazione della documentazione richiesta non determina l’esclusione dalla gara, bensì la non attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di valutazione B.1 |
insufficiente | da 0,1 a 0,25 | Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative che non comportano miglioramenti rispetto al PSC o che risultano non adeguate né pertinenti in relazione alle lavorazioni previste in appalto |
sufficiente | da 0,26 a 0,50 | Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte organizzative appena sufficienti, tali da apportare miglioramenti al PSC di poco rilievo in relazione alle lavorazioni previste in appalto |
buono | da 0,51 a 0,75 | Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni organizzative che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare la sicurezza delle lavorazioni in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel PSC |
eccellente | da 0,76 a 1 | Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica ed organizzativa nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel PSC, le soluzioni migliori per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza |
In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:
- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per il suddetto criterio di valutazione di natura “qualitativa” un coefficiente compreso tra 0 e 1, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari per il suddetto criterio di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli commissari verrà moltiplicata, con riferimento a ciascuna offerta, per il peso (cioè, il punteggio massimo) previsto per il suddetto criterio di valutazione.
Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.
Attribuzione punteggi quantitativi
Agli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della Tabella di cui al punto 20.1), (criterio “A - Offerta riduzione tempo di realizzazione dei lavori previsti nel progetto principale”, sub-criterio “D.2 – Classe ambientale dei mezzi d’opera che verranno utilizzati per l’esecuzione dei lavori”; sub-criterio “E.1 – Prestazioni Aggiuntive di completamento - Taglio ed arretramento della vegetazione arbustiva delle pertinenze stradali”) e sub-criterio “E.2 – Prestazioni Aggiuntive di completamento - Eliminazione di piante di qualsiasi specie e altezza secche e/o pericolanti, poste ai margini della strada, con taglio a livello del terreno è attribuito un coefficiente, variabile da uno a zero, sulla base del seguente metodo: formula di interpolazione lineare
Ci = Na/Nmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Na = valore dell’offerta del concorrente i-esimo (per il criterio A: numero giorni in meno rispetto ai complessivi giorni 70 previsti per il progetto principale; per il sub-criterio D.2: numero di mezzi d’opera euro5 e/o euro 6; per il sub-criterio E.1: numero chilometri, e/o frazioni di essi, relativi ai tratti di strada oggetto di intervento; per il sub-criterio E.2: numero piante)
Nmax = valore dell’offerta più conveniente.
Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.
Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l’offerta a ciascun concorrente.
Attribuzione punteggi tabellari
Quanto agli elementi tabellari cui è assegnato un punteggio tabellare identificato nella colonna “T” della Tabella di cui al punto 20.1), il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto., come di seguito indicato:
⮚ sub-criterio “B.2 - Possesso Certificazione ISO 39001/2012 (o UNI EN ISO 39001/2016)” = punti 2
⮚ sub-criterio “B.3 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007” = punti 2
⮚ criterio “C – Lavorazioni in variante” = punti 21
⮚ sub-criterio “D.1 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 14001/2015” = punti 2
Quanto ai sub-criteri di valutazione:
- “B.2 - Possesso Certificazione ISO 39001/2012 (o UNI EN ISO 39001/2016)”;
- “B.3 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007”
- “D.1 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 14001/2015”
cui è assegnato un punteggio tabellare di punti 2 identificato dalla colonna “T” della Tabella di cui al paragrafo 20.1),
Si precisa che:
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) (consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice, per il conseguimento del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario che il possesso della certificazione di qualità sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori;
- in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere: d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti); e) (consorzi ordinari di concorrenti); f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete); g) (Geie), dell’art.45, c.2, del Codice, già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi, per il conseguimento del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso della certificazione di qualità in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento del previsto punteggio tabellare di 2 punti è necessario il possesso delle certificazioni di qualità in capo alla ditta ausiliata (in quanto tale possesso, non essendo requisito di partecipazione, non è suscettibile di essere acquisito in avvalimento).
Alla presente procedura non si applica la c.d. “riparametrazione” in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell’offerta tecnica corrisponda all’effettiva valutazione espressa dalla Commissione.
20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove: | ||
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; |
Ra | = | ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; |
Rmax | = | ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. |
20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: metodo aggregativo compensatore
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio tabellare relativo a:
- sub-criterio “B.2 - Possesso Certificazione ISO 39001/2012 (o UNI EN ISO 39001/2016)”
- sub-criterio “B.3 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 45001/2018 o BS OHSAS 18001/2007”
- criterio “C – Lavorazioni in variante”
- sub-criterio “D.1 - Possesso Certificazione UNI EN ISO 14001/2015”
già espressi in valore assoluto, ottenuto dall’offerta del singolo concorrente.
La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta.
21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29 MAGGIO 2019, alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Xxxxxx n. 32 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” del sistema di intermediazione Sintel.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità
“Comunicazioni procedura” .
Il Seggio di gara, che verrà nominato per la presente procedura, procederà, nella prima seduta pubblica:
- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il “Prospetto delle presenze” che verrà sottoscritto dal Presidente del Seggio di gara;
Successivamente il Seggio di gara procederà a verificare:
a. la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b. la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta);
c. la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
d. attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
e. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Il Presidente del Seggio quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara rinviando l’apertura del file “OFFERTA TECNICA” a cura della Commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Nelle more di entrata in vigore dell’Albo di cui all’art. 78 del Codice la stazione appaltante provvederà a nominare una Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice.
La Commissione giudicatrice verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n 3 (tre) membri, scelti tra soggetti esperti e con provata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come risultante dai rispettivi curricula.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i “curricula” dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Qualora prima della scadenza del termine previsto dal presente Disciplinare per la presentazione delle offerte, entrasse in vigore il citato Albo di cui all’art. 78 del Codice, la nomina dei commissari verrà effettuata a cura della stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto nel citato articolo nonché nelle Linee Guida e nelle indicazioni operative di ANAC.
23. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE
ECONOMICHE ECONOMICHE
– VALUTAZIONE
ED DELLE OFFERTE TECNICHE ED
Con comunicazione scritta che verrà inviata, con congruo preavviso, agli operatori economici partecipanti mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura”, verrà convocata la successiva seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e che non vi siano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all’apertura del file “OFFERTA TECNICA”, inserito nel campo “offerta tecnica” ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Seggio di gara che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per l’offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25, formulando la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche relative alla documentazione amministrativa e all’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Pertanto, nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base ai criteri sopra descritti, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto, al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Sintel a supportare l’invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l’inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
Ai sensi dell’art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all’economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l’offerente dispone per l’esecuzione dei lavori
Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.
Le spiegazioni dovranno essere formulate nel rispetto del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. utilizzando anche il MODELLO A - “Modello guida per l’analisi prezzi”, che verrà inviato unitamente alla richiesta di giustificazione delle offerte risultate anomale.
Pertanto ai concorrenti la cui offerta risulterà oggetto del procedimento di verifica verrà richiesto di produrre entro il termine assegnato:
• MODELLO A “Modello Guida per le Analisi dei Prezzi” che deve essere redatto per ciascun articolo relativo all’Elenco descrittivo voci o liste delle lavorazioni nonché per ciascuna voce di prezzo non presente nel progetto esecutivo, ma eventualmente presente nelle proposte presentate dal concorrente nell’ambito dell’offerta tecnica. Nel MODELLO A ogni prezzo deve essere scomposto in prezzi elementari relativi a:
- manodopera, materiali a piè d’opera, componenti e apparecchiature, noleggi, trasporti, mezzi d’opera, impianti e attrezzature, altre forniture e prestazioni, spese generali e utile impresa.
- DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI necessaria a comprovare la sostenibilità dei prezzi componenti le analisi e più in generale la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta
Le spiegazioni potranno essere costituite da un’offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Per descrizione dettagliata degli elementi che consentono di formulare l’offerta si intende un’illustrazione dei dati documentabili che provano i prezzi offerti dei singoli componenti dell’analisi.
A giustificazione dei prezzi riportati nelle analisi potranno essere accettati i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all’impresa partecipante alla gara. La documentazione a giustificazione dei prezzi componenti potrà essere costituita da offerta sottoscritta dal fornitore.
L’impresa offerente può decidere di allegare all’analisi la documentazione di supporto che ritiene necessaria.
Le analisi prezzi di quelle lavorazioni che l’impresa intende subappaltare dovranno evidenziare anche le spese generali e l’utile del subappaltatore.
Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.
Si precisa che:
- ogni componente delle voci oggetto d'analisi prezzi dovrà avere un prezzo con validità temporale compatibile con le fasi di esecuzione dell'opera;
- i prezzi indicati nell'offerta saranno fissi ed invariabili anche qualora non vi fossero più le condizioni che hanno permesso l'offerta del singolo prezzo unitario o dell'intero importo dei lavori ed avranno validità per tutta la durata dei lavori;
- i prezzi riportati nell'analisi potranno avere importo superiore a quello indicato nelle offerte dei fornitori, senza limitazioni;
- le analisi dei prezzi riportate nel Modello A), saranno prese a riferimento insieme a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto – in fase di esecuzione dei lavori – per la definizione e il concordamento di eventuali nuovi prezzi che si rendessero necessari;
- Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell’analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
- non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né giustificazioni in relazione agli oneri di cui al Piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alla relativa stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del citato decreto.
Sia i MODELLI A debitamente compilati, che tutta la DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, e non dovranno recare abrasioni o correzioni che non siano dal sottoscrittore stesso espressamente confermate e sottoscritte.
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni (compresi i MODELLI A e tutta la DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ANALISI DEI PREZZI) dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5.3) del presente Disciplinare di Gara.
NB)
- La documentazione sopra indicata (Modelli A e Documentazione a supporto delle analisi dei prezzi) dovrà essere prodotta anche con riferimento a tutte le proposte migliorative o aggiuntive presentate in sede di offerta tecnica
- Eventuali nuovi prezzi dovranno essere attinti dai bollettini ufficiali o da preventivi acquisiti.
- Nel caso in cui i Modelli A e/o la documentazione siano organizzati in fascicoli, sarà ammessa la sottoscrizione in calce all’ultima pagina dei fascicoli
Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nel presente Disciplinare di gara si provvederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della PEC, o in subordine del Fax, di richiesta da parte del RUP.
Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, anche avvalendosi della Commissione Giudicatrice.
Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il RUP potrà richiedere. per iscritto, anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice nel caso lo abbia coadiuvato nelle operazioni di verifica.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 25.
Si precisa che a norma dell’art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:
- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.
25 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA -
AGGIUDICAZIONE CONTRATTO
- SVINCOLO
DELL’OFFERTA – STIPULA DEL
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, convocherà apposita seduta pubblica, dandone congruo preavviso ai concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il RUP procederà innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell’Elaborato progettuale n. n.7.7.1 “Quadro di incidenza della manodopera del progetto principale” dell’intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell’offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.
Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia della offerta.
Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera
Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica.
A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza percentuale delle stesse.
Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi
tabellari del personale che si intende impiegare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)
NB)
Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33,
c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso, al fine di garantire l’interesse pubblico alla manutenzione e messa in sicurezza delle strade oggetto di intervento
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall’operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32,
c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell’Ente.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l’offerta tecnica, l’offerta economica presentata dell’aggiudicatario, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’Elenco Prezzi Unitari, il Computo Metrico Estimativo.
Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b) i piani di sicurezza;
c) il cronoprogramma;
d) le polizze di garanzia;
e) Patto di Integrità
tali documenti dovranno essere controfirmati dall’aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.
Le spese relative alla pubblicazione. sulla GURI e sui giornali, del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è di circa € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A..
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Il presente Disciplinare di gara si intende adeguato alla sopravvenuta disciplina contenuta nel D.L. 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.92 del 18-4-2019 ed entrato in vigore il 19.04.2019 - che ha modificato il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; pertanto, in caso di contrasto tra le disposizioni riportate nel presente Disciplinare di gara e le disposizioni introdotte nel citato D.L., le disposizioni contrastanti del presente Disciplinare di gara devono intendersi come non apposte.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia
– Xxx Xxxxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
• per quanto attiene il bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
• per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
• in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016.
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:
- il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente Disciplinare di gara tramite la funzionalità della piattaforma del mercato elettronico di SINTEL;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di Gara e potranno essere comunicati:
- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
La Provincia di Mantova consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve inserire nell’apposito campo “Busta Economica”, presente sulla piattaforma SINTEL, una apposita dichiarazione “ex art. 53, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 “Codice della proprietà industriale”. In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione Appaltante consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Verrà comunque inviata, al solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all’accesso.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”.
Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00-00.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Xxxxxx il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Xxxxxx che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e
utilizzo dei sistemi informatici
Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti domiciliato per la carica in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00/00, e-mail xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza, e-mail xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e il RUP Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e unitamente al personale dello stesso servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Xxxxxxx Xxxxxx, contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Io sottoscritto Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente dell’Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti attesto che il contenuto del Disciplinare sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.
IL DIRIGENTE DELL’AREA
(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx)