CONCORDANO CHE
SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE PER IL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO E LO SVILUPPO DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, AAMS, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di , nato
a ………………………, in data …………, C.F. ,
responsabile ,
E
La società… , con sede in
………………………………, nella persona di ,
nato a ……………….., in data …………, C.F.:
……………………………………………in qualità di……………………………………………………………………………., munito dei necessari poteri di rappresentanza in virtù di ………………………………..
(allegato A)
CONCORDANO CHE
salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto di convenzione;
PREMESSO CHE
− in data 29 giugno 2007 è stata indetta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, la procedura di selezione aperta per individuare il soggetto cui affidare la concessione;
− in data …./…/…. è stata conclusa la procedura di selezione del candidato con i risultati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del…../…../…., dalla quale risulta che il candidato stesso si è posizionato al primo posto nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di selezione, nominata da AAMS con provvedimento n. …… del …./…../…. ;
− in data …./…/…. l’aggiudicatario ha sottoscritto l’impegno a realizzare, secondo il capitolato di realizzazione, la rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e la struttura organizzativa per l’esercizio e lo sviluppo delle attività e funzioni relative ai giochi oggetto di concessione;
− in data …./…/…. AAMS ha effettuato la verifica finale tecnico-amministrativa con esito positivo della rete distributiva fisica e della struttura organizzativa, di cui alla alinea precedente, secondo le modalità definite rispettivamente ai paragrafi
1.3 e 2.3 dell’allegato F del capitolato d’oneri;
− AAMS ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal concessionario ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate e del versamento della somma una tantum effettuato dallo stesso concessionario.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE CAPO I
Premesse, Oggetto e Durata della Concessione
Articolo 1
Valenza delle premesse e degli altri documenti
1. Le premesse, il capitolato d’oneri (allegato 5), il capitolato tecnico (allegato 6), il nomenclatore unico delle definizioni (allegato 7) nonché tutti gli altri gli allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell’atto di convenzione, assumendo espresso valore pattizio tra le parti.
Articolo 2
Oggetto della concessione
1. La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, attraverso la conduzione della rete distributiva per la commercializzazione, ed in particolare dei seguenti giochi:
a) Enalotto;
b) Enalotto telematico;
c) qualunque ulteriore gioco numerico a totalizzatore nazionale che AAMS riterrà in qualsiasi momento di voler commercializzare per mezzo della rete distributiva, in particolar modo qualora i giochi originariamente concessi dovessero perdere l’iniziale remuneratività;
d) i giochi opzionali e complementari.
2. AAMS, con riferimento agli andamenti della raccolta di gioco, può sospendere, a suo insindacabile giudizio e senza alcun indennizzo per il concessionario, in qualsiasi momento del periodo di validità ed efficacia della concessione, la commercializzazione di uno o più giochi oggetto della concessione.
Articolo 3
Integrazioni della concessione
1. AAMS può richiedere al concessionario, che espressamente si impegna sin d’ora ad accettare, di apportare, nel periodo di validità e di efficacia della concessione, variazioni delle attività relative all’esercizio ed allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nonché alla conduzione e gestione della rete distributiva, indicate nell’atto di convenzione, che si rendano necessarie qualora ricorrano eventi non prevedibili che determinano sostanziali cambiamenti di contesto, anche a seguito di eventuali modifiche normative ovvero per l’attuazione dei provvedimenti relativi ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d).
2. Le eventuali modifiche od integrazioni della concessione sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle parti, costituisce elemento integrante dell’atto di convenzione.
Articolo 4
Durata della concessione
1. La durata della concessione è di nove anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto di convenzione, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Relativamente ai giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), la concessione, fermo restando il termine di cui al comma 1, ha efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo gioco, fissata nel relativo regolamento o con provvedimento di AAMS.
3. Resta ferma la facoltà di AAMS, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare, unilateralmente, la durata della concessione fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dall’atto di convenzione medesimo; AAMS è tenuta a comunicare al concessionario tale determinazione almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione.
Capo II
Obblighi Generali e Responsabilità del Concessionario
Articolo 5
Obblighi generali del concessionario
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad effettuare le attività e le funzioni trasferite in forza del presente atto di convenzione, attenendosi alle prescrizioni indicate nello stesso e garantendo i livelli di servizio previsti dal capitolo 7 del capitolato tecnico, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell’articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
2. Il concessionario, relativamente all’esercizio ed allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, oltre ad osservare le prescrizioni previste nell’atto di convenzione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico, è tenuto anche a:
a) osservare ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina relativa ai singoli giochi numerici a totalizzatore nazionale, oggetto della concessione con particolare riferimento a qualsiasi attività di controllo di competenza di AAMS;
b) osservare le disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge nonché tutte le disposizioni vigenti di ogni altra autorità in materia, presenti o future;
c) porre in essere attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro o di altre iniziative analoghe, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS;
d) rispettare le disposizioni stabilite da AAMS in merito all’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco sicuro”.
3. Il concessionario prende atto ed accetta espressamente ed incondizionatamente che l’affidamento della concessione è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il concessionario prende atto ed accetta che nei propri confronti e/o nei confronti dei suoi rappresentanti legali e/o dei componenti dell’organo di amministrazione troverà applicazione il disposto di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Le parti convengono ed accettano che è , comunque, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di AAMS stessa di richiedere il risarcimento dei danni. Il concessionario, in ogni caso, si impegna a produrre, con frequenza semestrale, l’aggiornamento della documentazione presentata in sede di stipula del presente atto di convenzione ed in particolare, quella relativa alla dichiarazione di cui al menzionato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956.
4. Il concessionario prende atto ed accetta che troverà applicazione il disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
Articolo 6
Disciplina della cessione della concessione e della variazione della composizione societaria
1. È vietata la cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta, della titolarità della concessione.
2. XXXX può autorizzare la cessione, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, esclusivamente nel caso in cui tale operazione risponda ad interessi pubblici ed il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente atto di convenzione nonché dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico. La cessione della concessione è, comunque, subordinata alla condizione vincolante che il concessionario non sia in una situazione di inadempienza nei confronti di AAMS, rispetto ad una o più obbligazioni, amministrative od economiche, derivanti dall’atto di convenzione. AAMS può autorizzare la cessione qualora il cessionario si accolli i debiti del concessionario, previa presentazione di adeguata garanzia.
3. Il concessionario si impegna a comunicare ad AAMS ogni variazione della propria composizione societaria, fatto salvo il divieto di cui al comma 4, eccedente il 5% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula dell’atto di convenzione, con la dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (allegato B).
4. È vietata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale per il controllo societario nei primi tre anni a decorrere dalla stipula del presente atto di convenzione. Qualora, decorsi tre anni dalla stipula dell’atto di convenzione, il concessionario proceda a tale cessione, il cessionario della quota di partecipazione per il controllo societario sarà tenuto anch’esso al rispetto del divieto di cessione nei tre anni successivi alla data di acquisizione.
Articolo 7
Obblighi particolari di diligenza del concessionario
1. Il concessionario, al fine di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, si impegna espressamente ora per allora a garantire, nei dodici mesi precedenti la scadenza della concessione, la piena collaborazione della propria struttura tecnica ed organizzativa ad AAMS, al concessionario subentrante o ad un soggetto terzo indicato da AAMS. Il concessionario, in particolare, si impegna ora per allora a fornire al personale incaricato da AAMS ed al concessionario subentrante, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
2. Il concessionario, in caso di gestione obbligatoria conseguente a revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, si impegna espressamente ed incondizionatamente a porre in essere, ai sensi dell’articolo 29, tutte le attività necessarie ad assicurare la continuità del gioco ed a consentire il passaggio delle attività e delle funzioni ad altro soggetto.
Articolo 8
Obblighi di conduzione della società affidataria della concessione
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente:
a) ad effettuare l’immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo, ovvero al suo aumento, su motivata richiesta di AAMS, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e funzioni in concessione lo richieda;
b) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quattro, per tutta la durata della concessione.
c) a consegnare ad AAMS, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative alla società e alla holding di controllo, entrambe necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile tra quelle di cui all’albo tenuto dalla Consob;
d) ad integrare la documentazione di cui alla lettera c), nel termine di cui alla medesima lettera, con un’ulteriore relazione, sempre redatta da una società di revisione contabile tra quelle di cui all’albo tenuto dalla Consob, attestante la situazione economica e finanziaria relativa specificamente alla gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, secondo le prescrizioni del paragrafo 5.7 del capitolato d’oneri;
e) a comunicare preventivamente ad AAMS, per le valutazioni della stessa, ogni variazione della composizione dei propri organi societari nonché, del responsabile dell’unità organizzativa di cui al paragrafo 20.5 del capitolato d’oneri;
f) a trasmettere ad AAMS, entro e non oltre diciotto mesi dalla sottoscrizione del presente atto di convenzione, il documento attestante l’avvenuta certificazione di Qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l’intera durata della concessione;
g) a comunicare ad AAMS, su specifica richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della rete distributiva fisica, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla rete distributiva fisica del materiale di gioco.
Articolo 9
Obblighi di trattamento del personale dipendente
1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti, in corso di validità della concessione, relativamente al personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il concessionario si impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AAMS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa richiamata nel presente articolo.
4. Il concessionario si impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della concessione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
6. Il concessionario si obbliga ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’applicazione delle norme e prescrizioni tecniche di cui al presente articolo, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti di AAMS.
Articolo 10
Responsabilità unica del concessionario
1. Il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. In questo caso, le parti, espressamente e comunemente convengono, che, entro dieci giorni dal giorno in cui XXXX avrà provveduto alla contestazione formale della o delle violazioni, si impegnano ad addivenire ad una soluzione concordata della vertenza insorta. Xxx, entro trenta giorni dal giorno in cui XXXX avrà provveduto alla formale contestazione della o delle violazioni, le parti non siano addivenute ad un accordo per la definizione della controversia insorta, AAMS provvederà all’escussione della garanzia di cui al successivo articolo 22, comma 2, rilasciata a copertura degli obblighi violati dal concessionario.
2. Il concessionario espressamente assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione nonché la conduzione della rete distributiva fisica.
3. Il concessionario si impegna espressamente a tenere indenne ed a manlevare AAMS da ogni eventuale responsabilità verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni affidate in concessione. In particolare, il concessionario dichiara espressamente di sollevare AAMS da qualsiasi responsabilità relativa alle attività svolte ed ai servizi prestati a favore del concessionario stesso dai punti di vendita, in relazione alla concessione.
4. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS
da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto di convenzione, ai regolamenti di gioco o a disposizioni stabilite in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza, riferiti, direttamente o indirettamente, a violazioni degli obblighi di cui al presente atto di convenzione.
Articolo 11
Responsabilità economica del concessionario
1. Il concessionario dichiara espressamente di avere preso e maturato, all’esito di proprie e specifiche indagini e ricerche, completa conoscenza dell’attuale situazione e delle potenzialità del segmento di mercato dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere dal medesimo avanzata in futuro.
2. Il concessionario assume, pertanto, il rischio dell’impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto del presente atto di convenzione e, conseguentemente, l’onere delle proprie eventuali perdite di esercizio, sollevando AAMS da ogni responsabilità e rinunziando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
3. Il concessionario, in particolare, si assume integralmente ed in via esclusiva la responsabilità derivante da ogni genere di contestazione dei consumatori, comunque riferibile all’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, impegnandosi, espressamente ora per allora, a manlevare e tenere indenne AAMS da ogni relativa responsabilità.
4. Il concessionario accetta espressamente ed incondizionatamente di accollarsi tutte le spese ed oneri inerenti o connessi alle attività oggetto di concessione, anche di natura fiscale, compresi:
a) il canone di concessione di cui all’articolo 23, comma 1;
b) gli oneri di registrazione del presente atto di convenzione;
c) i compensi riconosciuti a qualsiasi fornitore di servizi di gestione dei mezzi di pagamento;
d) i compensi riconosciuti a qualsiasi punto di vendita;
e) le spese relative alla gestione nonché all’adeguamento ed all’ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed a quanto necessario per assicurare la corretta e puntuale esecuzione delle attività e funzioni oggetto della concessione;
f) le spese di gestione delle piattaforme tecnologiche per la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sui canali telematici, telefonici e di gestione della rete distributiva, nonché i costi di acquisizione, di installazione e di gestione delle relative dotazioni tecnologiche;
g) tutti gli oneri derivanti dall’applicazione delle regole di sicurezza e riservatezza descritte nel capitolo 5 del capitolato tecnico.
Articolo 12
Responsabilità finanziaria del concessionario
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a versare le somme a qualsiasi titolo dovute in esecuzione dell’atto di convenzione nonché di ogni altra norma ovvero provvedimento ovvero regolamento che disciplinano i giochi numerici a totalizzatore nazionale, secondo le modalità ed i tempi dagli stessi previsti.
2. Il concessionario, altresì, si impegna espressamente ed incondizionatamente al corretto e tempestivo pagamento delle vincite, inclusi i pagamenti a seguito di reclami dei consumatori, e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
3. Le parti convengono espressamente che il concessionario è direttamente responsabile, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, del corretto e tempestivo pagamento al consumatore degli importi delle vincite e dei rimborsi da parte dei punti di vendita. Pertanto, il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire, direttamente o tramite la rete distributiva fisica o la rete distributiva a distanza, la conservazione delle ricevute vincenti pagate, rimborsate o annullate secondo le prescrizioni della disciplina vigente.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire al consumatore il tempestivo pagamento degli importi a lui spettanti, nei termini stabiliti dai provvedimenti del gioco a distanza e dai regolamenti dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.
5. Le parti convengono espressamente che, nell’ipotesi in cui il concessionario, in conformità con i provvedimenti del gioco a distanza e con i regolamenti dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, effettui la raccolta a distanza degli stessi avvalendosi di soggetti terzi per la riscossione delle vincite e per il pagamento dei rimborsi, è tenuto a vigilare sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di cui ai commi dal 2 al 4, da parte del terzo stesso per suo conto, rimanendo patrimonialmente responsabile, ogni eccezione rimossa, qualora tali obblighi non fossero da questo onorati.
Articolo 13
Obblighi relativi alla proprietà intellettuale
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a manlevare ed a tenere indenne AAMS da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi interessato, anche nel caso in cui il concessionario usi dispositivi e soluzioni tecniche di cui altri abbiano già ottenuto la privativa.
2. Qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno, si addivenga ad un’azione giudiziale o stragiudiziale, il concessionario si obbliga a prestare il proprio incondizionato assenso per l’estromissione di AAMS ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del codice di procedura civile.
3. Ciascuna parte darà all’altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui al presente articolo.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a sostenere in ogni caso i costi di difesa di AAMS in tutti i gradi di giudizio per le violazioni, di cui ai commi 1 e 2, promossi nei confronti di AAMS stessa.
5. Il concessionario si obbliga, comunque, a tenere indenne ed a manlevare AAMS
da qualsiasi onere sostenuto, anche a titolo di spese legali, a seguito di:
a) provvedimenti giudiziali, aventi carattere anche non definitivo, relativi a giudizi o procedimenti di qualsiasi ordine e natura riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo;
b) accordi, anche a titolo transattivo, stipulati a conclusione di qualsiasi giudizio o vertenza riferiti, direttamente o indirettamente, alla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.
6. Il concessionario si obbliga a riconoscere ad AAMS tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d’ingegno connesse ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, da lui ideate o introdotte o sviluppate nel corso della durata della concessione. Tra le opere d’ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software di gioco di cui il concessionario si impegna espressamente a riconoscere, anche dopo la scadenza della concessione, ad AAMS il diritto esclusivo di proprietà dei relativi codici sorgente. Il concessionario si obbliga, pertanto, alla registrazione a favore di AAMS dei suddetti diritti, entro trenta giorni dal loro primo utilizzo.
Capo III
Esercizio e Sviluppo dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale
Articolo 14
Impegni del concessionario relativamente all’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. Il concessionario si impegna espressamente a dare avvio alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a decorrere dalla data di stipula del presente atto di convenzione.
2. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire la regolare raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale attraverso la conduzione della rete distributiva, secondo i livelli di servizio previsti al capitolo 7 del capitolato tecnico. La sospensione non autorizzata della raccolta comporta l’applicazione della penale prevista dall’articolo 27, comma 2, lettera e), oltre all’applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di altre sanzioni previste dall’atto di convenzione ovvero da altra disciplina. Nel caso in cui detta sospensione non autorizzata avvenga per più di trentasei ore consecutive o per sei giorni non consecutivi, AAMS ha facoltà di avviare il procedimento di decadenza della concessione.
3. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad assicurare un livello minimo garantito della raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, per ciascuno dei diciotto bimestri consecutivi a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di stipula dell’atto di convenzione, pari al valore indicato nell’offerta economica di euro…
4. Al concessionario è fatto divieto di accettare la raccolta di giochi numerici a totalizzatore nazionale in locali diversi da quelli che costituiscono la rete distributiva condotta dal concessionario. E’ fatta salva la possibilità per AAMS di autorizzare, con propri provvedimenti, il concessionario, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all’apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l’accettazione dei giochi pubblici oggetto di concessione.
5. Il concessionario, altresì, si impegna espressamente ed incondizionatamente a:
a) provvedere alla stampa ed alla distribuzione delle schede di partecipazione relative a ciascuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, aventi i formati e gli standard definiti ed approvati con provvedimento di AAMS, in quantità adeguata a coprire le esigenze dei punti di vendita fisici;
b) fornire regolarmente ai punti di vendita i materiali di supporto necessari per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nonché i materiali di comunicazione al consumatore, quali regolamenti di gioco, logo AAMS e logo gioco sicuro, comunicazione, istituzionale e di prodotto, dei giochi pubblici oggetto di concessione;
c) informare preventivamente i punti di vendita riguardo alle disposizioni ed agli adempimenti previsti dalla normativa concernente i giochi numerici a totalizzatore nazionale, nonché a dare immediata conoscenza di ogni modifica od integrazione della stessa;
d) assicurare ai punti di vendita:
• il costante aggiornamento professionale in materia di disposizioni normative e di regolamentazione sui giochi numerici a totalizzatore nazionale, con particolare riferimento alla formazione relativa alle tecniche di gioco e di vendita;
• le attività di commercializzazione degli stessi, garantendo, altresì, il monitoraggio delle vendite;
• la costante informazione, tramite il protocollo di comunicazione di cui al capitolo 4 del capitolato tecnico, delle modalità di colloquio tra la rete distributiva e il sistema di elaborazione nonché l’interpretazione dei messaggi applicativi ed il livello di trasporto utilizzato;
• la gestione e l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco;
• l’assistenza ai punti di vendita fisici per la gestione delle problematiche di natura tecnica, in coerenza ai livelli di servizio previsti al paragrafo 7.3 del capitolato tecnico.
6. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad aggiornare con continuità il sito internet, di cui al paragrafo 21.5 del capitolato d’oneri, dedicato all’informazione ai consumatori.
7. Il concessionario trasmette al sistema di controllo di AAMS, in via telematica e continuativa, tutte le informazioni residenti presso il proprio sistema di elaborazione, al massimo livello di analiticità e secondo le modalità ed i tempi previsti al paragrafo 4.3 del capitolato tecnico.
8. Il concessionario fornisce ad AAMS, in via telematica e continuativa, nei modi e nei tempi definiti da AAMS, tutte le ulteriori informazioni richieste dalla stessa in ordine all’andamento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nonché quant’altro ritenuto necessario da AAMS stessa ai fini dell’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale da parte del concessionario.
Articolo 15
Impegni del concessionario relativamente allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. Il concessionario, relativamente allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale si impegna espressamente a:
a. garantire, entro i termini fissati dall’atto aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, l’implementazione delle innovazioni disposte da AAMS relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale oggetto di concessione;
b. realizzare gli impegni assunti nel capitolato di sviluppo, di cui all’allegato 3 dell’atto di convenzione, che recepisce i contenuti del progetto di sviluppo in conformità al paragrafo 11.3, lettera c) del capitolato d’oneri.
2. Il concessionario, per la realizzazione degli interventi di comunicazione ed informazione, si impegna espressamente a stanziare, a decorrere dall’avvio della concessione, un importo annuo, pari al valore percentuale della raccolta dell’anno precedente di ….%, indicato nell’offerta economica. Tale importo non può comunque essere inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
3. Il concessionario presenta alla valutazione di AAMS, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano dei progetti e delle iniziative che intende adottare nell’esercizio successivo per la gestione dei giochi affidati in concessione.
Il suddetto piano riporterà i progetti di cui alla lettera b) del comma 1 nonché le iniziative di comunicazione ed informazione, di cui comma 2, con l’indicazione dei tempi di attuazione e dell’importo di spesa per le varie voci.
A seguito di richiesta motivata del concessionario ovvero su propria iniziativa, AAMS può autorizzare ovvero disporre l’anticipazione o lo spostamento, eventualmente anche solo in parte, dell’investimento previsto per un anno a quello antecedente o a quello successivo, fermo restando l’investimento totale previsto per ciascuna annualità.
Il concessionario può effettuare, previa autorizzazione di AAMS, anno per anno ed a proprio carico, ulteriori investimenti di comunicazione ed informazione, in aggiunta a quelle sopra previste.
Al fine di garantire il coordinamento delle proprie iniziative di comunicazione ed informazione con quelle di diretta competenza di AAMS, il concessionario provvede alla comunicazione preventiva di tali iniziative ad AAMS stessa, anche per la valutazione dei testi e dei format di comunicazione.
Articolo 16
Impegni del concessionario relativamente all’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza
1. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad attivare la rete distributiva a distanza entro novanta giorni dal provvedimento di AAMS di regolamentazione della raccolta con partecipazione a distanza dei giochi oggetto di concessione o, qualora ne ricorrano le condizioni, all’avvio della concessione stessa.
2. Al concessionario è fatto divieto incondizionato di accettare la raccolta di giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza attraverso punti di vendita diversi da quelli che costituiscono la rete distributiva a distanza.
3. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente, a decorrere dal termine di cui al comma 1 e fino alla scadenza della concessione, ad istituire ed ad aggiornare costantemente, per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza, il sito internet a ciò dedicato, diverso da quello previsto all’articolo 14, comma 6.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a conservare copia di ciascun contratto con il punto di vendita a distanza e dei relativi allegati per tutta la durata della concessione ed a consegnarli ad AAMS, su specifica richiesta, anche in formato elettronico.
5. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad adottare la disciplina dei mezzi di pagamento prevista dalle disposizioni normative in vigore. Nell’ipotesi in cui si avvalga, per lo svolgimento di proprie attività e funzioni, di soggetti terzi, il concessionario risponde, in via esclusiva, nei confronti di AAMS e dei consumatori, dei servizi resi a tal fine dai terzi stessi per suo conto. Tra i soggetti terzi sono ricompresi i fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento.
Articolo 17
Utilizzo dei beni immateriali riferiti ai giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. Il concessionario, può utilizzare, per sé o per terzi, previa autorizzazione di AAMS, i beni immateriali di cui all’articolo 13, comma 6, relativi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, individuati nella sezione “Beni immateriali” dell’ inventario di cui all’allegato 1 dell’atto di convenzione, per i seguenti scopi:
a) lo sfruttamento commerciale attraverso la produzione o la distribuzione di oggettistica dedicata;
b) lo sfruttamento commerciale di qualsiasi componente di tali beni, inclusa ogni più estesa elaborazione e riproduzione degli stessi;
c) la creazione di format o la diffusione di format attraverso qualsiasi mezzo e piattaforma di comunicazione.
2. Il concessionario, per l’utilizzo dei beni di cui al comma 1, presenta ad AAMS il relativo progetto di fattibilità economico-tecnica con l’indicazione di uno dei due seguenti elementi:
a) l’importo dei proventi da destinare all’incremento del montepremi di ciascuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in base alle specifiche indicazioni di AAMS;
b) l’importo del contributo da versare ad AAMS, destinato al perseguimento delle sue missioni istituzionali relative ad aspetti sociali e di tutela del consumatore.
3. L’utilizzo dei beni immateriali di cui al comma 1 è subordinato a specifico provvedimento di AAMS.
Capo IV
Conduzione della Rete Distributiva Fisica per la Raccolta dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale
Articolo 18
Impegni tecnici ed organizzativi del concessionario relativamente alla conduzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. Il concessionario, relativamente alla conduzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantire l’allineamento delle prestazioni alle esigenze del gioco sicuro, l’assolvimento degli obblighi erariali nonché l’evoluzione dell’offerta di giochi numerici a totalizzatore nazionale. In particolare, il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente ad assicurare:
a) il mantenimento del valore di mercato della rete distributiva fisica nel rispetto delle prescrizioni fissate nell’allegato 2;
b) il mantenimento del valore tecnologico della rete distributiva fisica, attraverso la realizzazione degli adeguamenti tecnologici richiesti da AAMS, anche su proposta del concessionario, anche in conformità ai requisiti ed alle specifiche tecnico-funzionali previsti dal capitolato tecnico; a tale fine, il concessionario è tenuto ad effettuare un accantonamento annuale, pari allo 0,20% (zero virgola venti) della raccolta per i primi otto anni di concessione, su un apposito fondo di bilancio per far fronte, anche parzialmente, alle spese occorrenti agli investimenti relativi agli adeguamenti tecnologici.
2. Il concessionario, in particolare, con riferimento alla rete distributiva fisica, si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantirne la gestione e lo sviluppo attraverso:
a) il controllo dell’attività esercitata dai punti di vendita fisici, verificando l’esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari, provvedendo, previa informativa dettagliata ad AAMS, immediatamente alla risoluzione del contratto nei casi in cui ne ricorrano gli estremi;
b) la segnalazione ad AAMS, con le modalità definite dalla stessa, dei comportamenti illegali ed irregolari dei punti di vendita fisici, delle anomalie rilevate nonché dei provvedimenti intrapresi;
c) l’apertura di nuovi punti di vendita fisici, provvedendo alla stipula del contratto redatto secondo lo schema approvato da AAMS, di cui al paragrafo
21.1 del capitolato d’oneri;
d) l’attivazione della connessione dei nuovi punti di vendita fisici alla rete telematica, in conformità a quanto previsto dal capitolato tecnico;
e) la comunicazione ad AAMS, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1.2 del capitolato tecnico, sia delle informazioni relative ai punti di vendita fisici con i quali ha stipulato i nuovi contratti, sia delle eventuali variazioni di titolarità del contratto ovvero di ubicazione del punto di vendita fisico;
f) la trasmissione ad AAMS della copia di ciascun nuovo contratto con il punto di vendita fisico, e dei relativi allegati, per tutta la durata della concessione, anche in formato elettronico;
g) la comunicazione ad AAMS di eventuale risoluzione del contratto, stipulato con il punto di vendita fisico;
h) l’assistenza ai punti di vendita fisici, con strumenti di assistenza remota di
contact center nonché, ove necessario, di accesso in loco;
i) la verifica circa l’esposizione nei punti di vendita fisici dei regolamenti di gioco, del logo AAMS e del logo gioco sicuro, della denominazione del concessionario e dei comunicati di AAMS.
3. Il concessionario, in particolare, con riferimento alle dotazioni tecnologiche, si impegna espressamente ed incondizionatamente a garantirne il funzionamento e lo sviluppo attraverso:
a) la conduzione e l’adeguamento del sistema di elaborazione, secondo le specifiche di cui al capitolo 3 del capitolato tecnico;
b) il costante monitoraggio della piena e continua funzionalità della rete telematica dedicata allo scambio delle informazioni con AAMS nonché dei terminali di gioco;
c) la manutenzione tecnica, ordinaria e straordinaria, della rete telematica, dei terminali di gioco e delle apparecchiature di supporto per il tempestivo ripristino della loro piena e continua funzionalità;
d) l’aggiornamento costante e l’implementazione delle apparecchiature hardware e del software di gioco, centrale e periferico, nonché il rinnovo del parco complessivo dei terminali di gioco e delle apparecchiature di supporto, secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e dagli adeguamenti tecnologici richiesti da AAMS.
Articolo 19
Obblighi del concessionario relativamente all’aggiornamento dell’inventario dei beni materiali ed immateriali
1. A decorrere dall’avvio della concessione, il concessionario trasmette ad AAMS, entro il 31 marzo di ogni anno, l’aggiornamento dell’inventario di cui all’allegato 1 dell’atto di convenzione, distinto nelle sezioni “Beni materiali” e “Beni immateriali”, che costituiscono, tra l’altro, la rete distributiva fisica, quale risultante degli interventi effettuati dal concessionario nel corso dell’anno solare precedente.
2. Entro il 15 maggio di ogni anno, AAMS approva l’aggiornamento dell’inventario dei beni di cui al comma 1, previo contraddittorio con il concessionario, nel caso di contestazioni. AAMS, in particolare, secondo le disposizioni di cui all’allegato 2 dell’atto di convenzione, effettua la valutazione del valore di mercato della rete distributiva fisica risultante dall’inventario stesso e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvede all’escussione della relativa garanzia, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), fermo restando l’applicazione della penale di cui all’articolo 27, comma 2, lettera l).
3. A decorrere dall’avvio della concessione, in deroga al termine di cui al comma 1, il concessionario si impegna espressamente ad aggiornare l’inventario dei beni, sezione “Beni immateriali”, entro dieci giorni dall’avvenuta registrazione a favore di AAMS, prevista all’articolo 13, comma 6, successivamente approvato da AAMS.
Articolo 20
Devoluzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. Al termine del periodo di concessione, il concessionario devolve, senza alcun onere a carico di AAMS, tutti i beni che costituiscono la rete distributiva fisica. I beni, al momento della devoluzione, devono essere liberi da diritti e pretese di terzi.
2. Il concessionario, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1, si impegna espressamente ed incondizionatamente a devolvere ad AAMS alla scadenza della concessione, la rete distributiva fisica costituita di almeno 15.000 punti di vendita fisici, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 90, lettera e) della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, in caso di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione stessa, la rete costituita dai punti di vendita fisici risultanti dall’ultimo inventario approvato da AAMS, ai sensi dell’articolo 19, comma 2.
3. Le operazioni di devoluzione sono avviate dal concessionario nei dodici mesi antecedenti la scadenza della concessione o in caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, nei termini definiti nel relativo provvedimento di AAMS di cui all’articolo 28, comma 5 lettera a). Le operazioni di devoluzione avverranno in contraddittorio tra AAMS ed il concessionario salvaguardando l’esigenza di non compromettere la funzionalità complessiva della rete distributiva fisica. I beni sono devoluti ad AAMS in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento della rete distributiva fisica e gli stessi livelli di servizio previsti dall’allegato 4. I costi del trasferimento della rete distributiva fisica sono a carico del concessionario.
4. AAMS, ai fini della devoluzione, accerta, previa verifica tecnico – amministrativa con esito positivo, il valore di mercato e tecnologico della rete distributiva fisica. In presenza di evidenti difformità con gli impegni assunti dal concessionario, AAMS, procede ad escutere la relativa garanzia, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b).
Articolo 21
Utilizzo della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per eventuali servizi diversi da quelli oggetto della concessione
1. Il concessionario può utilizzare la rete distributiva fisica per servizi di gioco, diversi da quelli oggetto della concessione, previa espressa autorizzazione di AAMS e nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolo 7 del capitolato tecnico.
2. Il concessionario può utilizzare la rete distributiva fisica per servizi non di gioco, per sé o per terzi, previa espressa autorizzazione di AAMS e nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal capitolo 7 del capitolato tecnico.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, il concessionario, presenta ad AAMS il relativo progetto di fattibilità tecnica; in ogni caso resta ferma la responsabilità del concessionario per eventuali danni conseguenti agli utilizzi di cui ai commi 1 e 2.
4. I contratti relativi all’utilizzo della rete distributiva fisica per i servizi di cui ai commi 1 e 2, una copia dei quali deve essere consegnata con immediatezza ad AAMS, devono prevedere tassativamente:
a) una data di scadenza antecedente il termine della concessione;
b) una clausola di automatica risoluzione anticipata, nei casi di revoca della
concessione o di decadenza dalla concessione stessa.
5. AAMS si riserva la facoltà di utilizzare la rete distributiva fisica al fine di offrire servizi non di gioco, diversi da quelli di cui al comma 2. In tal caso, nell’apposito atto aggiuntivo all’atto di convenzione, di cui all’articolo 3, comma 2, sono definite le prestazioni richieste al concessionario e l’eventuale relativo corrispettivo.
Capo V
Regolazione del Rapporto Concessorio
Articolo 22
Garanzie per la corretta esecuzione degli obblighi e degli impegni di concessione
1. Il concessionario presenta le garanzie, di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione bancaria o assicurativa; dette garanzie devono essere irrevocabili, autonome rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile.
2. Costituisce oggetto della prima garanzia, il cui importo complessivo è pari ad euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00), in costanza di rapporto concessorio ed anche durante l’eventuale gestione obbligatoria, degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e della conduzione della rete distributiva. Tale garanzia, da presentare all’atto della sottoscrizione dell’atto di convenzione copre, fino alla concorrenza dei relativi massimali, i seguenti specifici obblighi:
a) il tempestivo ed esatto versamento degli importi di spettanza erariale, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale per tutta la durata della concessione. Per il primo anno di concessione il massimale è fissato in euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00). Per gli anni successivi il massimale della causale è pari al 5% (cinque percento) delle entrate percepite dall’erario attraverso i giochi numerici a totalizzatore nazionale nell’anno solare precedente e, comunque, non inferiore ad euro 60.000.000,00 (sessantamilioni/00);
b) il mantenimento del valore di mercato e tecnologico della rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti di XXXX previste al riguardo nell’atto di convenzione, con particolare riferimento all’articolo 19, comma 2 ed all’articolo 20. Il massimale per la causale è pari ad euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00);
c) la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, nonché l’assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei consumatori da parte del concessionario, anche nell’ipotesi in cui tali obbligazioni siano assolte per il tramite di fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento. Per il primo anno di concessione il massimale è fissato in euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Per gli anni successivi il massimale della causale è pari al 30% (trenta percento) del compenso percepito dal concessionario nell’anno solare precedente e, comunque, non inferiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00).
3. Costituisce oggetto della seconda garanzia, denominata garanzia temporanea, da presentare all’atto della sottoscrizione dell’atto di convenzione, il livello minimo garantito della raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale per ciascuno dei diciotto bimestri consecutivi a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di stipula dell’atto di convenzione. L’importo della garanzia temporanea è pari al 50% (cinquanta percento) del valore indicato nell’offerta economica, come minimo garantito della raccolta di euro ….
4. L’importo della garanzia, di cui al comma 2, è adeguato con periodicità annuale, a decorrere dal compimento del secondo anno di vigenza della concessione, in ragione del 4% della raccolta dell’anno solare precedente, fermo restando che l’importo della garanzia non può essere inferiore ad euro 90.000.000,00 (novantamilioni/00). Tale garanzia è adeguata entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base degli importi comunicati da AAMS entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato adeguamento, da parte del concessionario, dell’importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione.
5. La garanzia di cui al comma 2, è valida per tutti gli eventuali effetti sorti in costanza di rapporto concessorio, emersi anche successivamente alla scadenza della concessione o dell’eventuale gestione obbligatoria, fino ad un anno successivo alla data di scadenza della concessione stessa o del termine della gestione obbligatoria. Il concessionario ha facoltà di presentare la suddetta garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno e con il conseguente obbligo di rinnovo entro i sei mesi precedenti la fine di ciascuno dei due trienni, con una garanzia costituita con le medesime modalità della precedente ed avente validità e condizioni analoghe.
6. La garanzia di cui al comma 3 è valida per tutti gli eventuali effetti sorti nel periodo dei tre anni successivi all’avvio della concessione, emersi anche nei sei mesi successivi alla scadenza del suddetto periodo.
7. In caso di parziale incameramento delle garanzie di cui ai commi 2 e 3 per effetto di quanto disposto dall’atto di convenzione, il concessionario è tenuto a reintegrarle, entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS ne fa richiesta. La mancata reintegrazione, nel termine suddetto, è causa di decadenza dalla concessione.
8. In caso di cessione della titolarità della concessione ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 4, il nuovo concessionario è tenuto a presentare le garanzie di cui ai commi 2, e 3, nelle forme previste al comma 1. La mancata presentazione delle suddette garanzie, entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dalla data di avvenuta cessione, è causa di decadenza dalla concessione.
Articolo 23
Canone di concessione ed ulteriori corrispettivi da versare ad AAMS
1. Il concessionario, a decorrere dalla stipula dell’atto di convenzione, si impegna espressamente ed incondizionatamente a versare ad AAMS, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti di AAMS, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il canone di concessione annuo pari allo 0,15% (zero virgola quindici percento) della raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, relativa all’anno precedente.
2. Il concessionario è, altresì, tenuto a versare ad AAMS il corrispettivo per i servizi resi dalla stessa relativamente al mezzo di pagamento, di cui all’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. L’entità del corrispettivo, di cui al comma 2, i termini del suo pagamento e le modalità di versamento sono fissati con atto aggiuntivo all’atto di convenzione, di cui all’articolo 3, comma 2. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a sottoscrivere tale atto entro un mese dalla data di adozione dei provvedimenti di disciplina del mezzo di pagamento di cui al precedente comma 2. AAMS, con proprio provvedimento motivato, può stabilire il rinvio della data di scadenza fissata per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo.
4. Il concessionario è, altresì, tenuto a versare ad AAMS l’importo di cui all’articolo 17, comma 2, per l’utilizzo dei beni immateriali riferiti ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, secondo le modalità definite nei previsti atti aggiuntivi alla concessione di cui all’articolo 3, comma 2.
Articolo 24
Compenso e corrispettivi del concessionario
1. A fronte degli adempimenti connessi all’affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla concessione, per ciascuno dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, il concessionario a decorrere dall’avvio della concessione, percepisce, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti di AAMS, un compenso pari a:
a) l’aliquota percentuale degli importi delle giocate raccolte attraverso la rete distributiva fisica, indicata nell’offerta economica come compenso del concessionario, fermo restando che sono a carico del concessionario i compensi riconosciuti ai punti di vendita fisici.
b) l’aliquota percentuale di cui alla a) maggiorata dell’8% degli importi delle giocate raccolte attraverso la rete distributiva a distanza, fermo restando che sono a carico del concessionario i compensi riconosciuti ai fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento ed ai punti di vendita a distanza.
2. Al concessionario è riconosciuto un compenso incrementale nel caso in cui le entrate erariali relative ai giochi numerici a totalizzatore nazionale superino, nell’anno solare, rispettivamente euro 1.250.000.000,00 (unmiliardo duecentocinquantamilioni/00) ed euro 1.500.000.000,00 (unmiliardo cinquecentomilioni/00). Il compenso incrementale è pari a:
a) lo 0,25% (zero virgola venticinque percento) della raccolta che determina le entrate erariali tra euro 1.250.000.000 (unmiliardo duecentocinquantamilioni) ed euro 1.500.000.000 (unmiliardo cinquecentomilioni);
b) lo 0,50% (zero virgola cinquanta percento) della raccolta che determina le entrate erariali superiori ad euro 1.500.000.000 (unmiliardo cinquecentomilioni).
Resta inteso che il compenso incrementale di cui alle precedenti lettere a) e b) è percepito dal concessionario secondo le medesime modalità con le quali è percepito il compenso di cui al comma 1. Resta altresì inteso che il compenso incrementale è percepito esclusivamente in riferimento all’anno solare in cui il concessionario consegue gli obiettivi di risultato di cui al presente comma.
3. Per l’esecuzione delle attività nel periodo di gestione obbligatoria al concessionario revocato o decaduto è riconosciuto:
a) per le giocate raccolte attraverso la rete distributiva fisica, un compenso pari al 75% (settantacinque percento) di quello previsto al comma 1, lettera a);
b) per le giocate raccolte attraverso la rete distributiva a distanza, un compenso pari a quello previsto al comma 1, lettera b) ridotto del 10% (dieci percento), fermo restando che sono a carico del concessionario revocato o decaduto i compensi riconosciuti ai fornitori di servizi di gestione dei mezzi di pagamento ed ai punti di vendita a distanza.
4. I compensi, riconosciuti al concessionario, così come determinati nel presente articolo, sono suscettibili di variazioni o rideterminazioni in forza di provvedimenti legislativi o di disposizioni in materia di giochi.
5. A fronte degli adempimenti connessi all’espletamento delle attività e dei servizi di cui all’articolo 21, comma 5, il concessionario percepisce i corrispettivi stabiliti negli atti aggiuntivi alla concessione, di cui all’articolo 3, comma 2, secondo le modalità in essi previste.
Articolo 25
Verifica tecnico-funzionale
1. AAMS, oltre alle verifiche di cui al paragrafo 21.3 del capitolato d’oneri, ogni volta ne ravvisi l’opportunità, può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della rete distributiva fisica anche nel caso di adeguamenti tecnologici segnalati da concessionario.
Articolo 26
Esercizio dei poteri di vigilanza, controllo ed ispezione
1. AAMS, durante il periodo di validità ed efficacia della concessione esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni trasferite.
2. AAMS, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario e, per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da AAMS, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di AAMS.
3. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l’esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del concessionario.
4. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da AAMS, entro i termini indicati da AAMS stessa all’atto del riscontro ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.
Articolo 27
Penali
1. Xxxxx restando i casi di decadenza dalla concessione, previsti dall’atto di convenzione, AAMS, successivamente alla formale contestazione al concessionario, può applicare le penali previste al comma 2. Le penali non esonerano il concessionario da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi né dall’ulteriore danno provocato agli interessi erariali.
2. Nel caso di inadempimento agli obblighi generali ed agli impegni relativi alle attività e funzioni oggetto della concessione, sono previste le seguenti penali:
a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all’allegato 4, sono applicate le penali, per ciascuna inosservanza riscontrata, in relazione alla gravità ed alla durata della stessa, il cui importo è riportato nell’allegato 4 stesso;
b) per il mancato rispetto dei termini di consegna della documentazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), è applicata una penale per ogni giorno, o frazione, di ritardo, pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 2.500 (duemilacinquecento) ed un massimo di euro 7.500 (settemilacinquecento);
c) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai consumatori di cui all’articolo 12, commi 2, 4 e 5, è applicata una penale di importo variabile tra un minimo del 50% (cinquanta percento) ed un massimo del 100% (cento percento) degli importi dovuti al consumatore stesso, fatto salvo l’obbligo di corrispondere il dovuto al consumatore;
d) per ogni mancato rispetto delle prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 13, comma 6, è applicata una penale
pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
e) per la sospensione non autorizzata delle attività e funzioni oggetto di concessione, relativamente alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, di cui all’articolo 14, comma 2, è applicata una penale, per ogni ora o frazione di ora di sospensione, pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) fatto salvo il diritto di AAMS di pretendere il maggior danno derivante all’Erario dalla mancata raccolta;
f) per il mancato conseguimento dei livelli minimi di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all’articolo 14, comma 3, è applicata una penale pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni milione di euro, o frazione di milione di euro, di mancata raccolta;
g) per il mancato rispetto dei termini fissati negli appositi atti aggiuntivi per l’implementazione e per lo sviluppo delle innovazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), è applicata una penale per ogni giorno, o frazione, di ritardo, pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ed un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
h) per il mancato rispetto dei termini di presentazione della documentazione relativa ai piani di sviluppo di cui all’articolo 15, comma 3, è applicata una penale per ogni giorno, o frazione, di ritardo, pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ed un massimo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
i) per la parziale realizzazione del piano di cui all’articolo 15, comma 3, e relativamente agli interventi di cui all’articolo 15, comma 2, è applicata una penale variabile tra un minimo pari al 100% (cento percento) ed un massimo pari al 300% (trecento percento) degli importi non utilizzati;
j) per il mancato rispetto dei termini previsti per l’avvio della raccolta attraverso la rete distributiva a distanza di cui all’articolo 16, comma 1, è applicata una penale per ogni giorno, o frazione, di ritardo, pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo di euro 15.000 ,00 (quindicimila/00);
k) per ogni singolo utilizzo dei beni di cui all’articolo 17, comma 1, senza preventiva autorizzazione di AAMS, è applicata una penale non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
l) per il mancato rispetto dei termini sia di trasmissione dell’inventario dei beni di cui all’articolo 19, comma 1, che di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’articolo 19, comma 3, è applicata una penale per ogni giorno, o frazione, di ritardo, pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ed un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
m) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative al mantenimento del valore di mercato della rete distributiva fisica di cui all’allegato 2 dell’atto di convenzione, paragrafi 1.1 ed 1.2, è applicata una penale pari ad un importo
variabile tra un minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) ed un massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) per punto di vendita fisico al di sotto dei valori soglia indicati nell’allegato stesso, fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
n) per l’utilizzo della rete distributiva fisica senza le autorizzazioni preventive di AAMS di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, è applicata una penale pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
o) per il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del concessionario di cui all’articolo 21 comma 4, è applicata una penale pari ad un importo variabile tra un minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed un massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), fatto salvo l’eventuale avvio del procedimento di decadenza nei casi di manifesto nocumento degli interessi pubblici;
p) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all’articolo 23, comma 1, è applicata una penale pari al 10% (dieci percento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta percento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
q) per il ritardato versamento del corrispettivo di cui all’articolo 23, comma 2 , è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta percento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
r) per il ritardato versamento dell’importo di cui all’articolo 23, comma 4, è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L’importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta percento) se il concessionario provvede al versamento dell’importo dovuto e della penale stessa, entro quindici giorni dalla formale contestazione di AAMS;
s) per il ritardato versamento degli eventuali ulteriori importi dovuti ad AAMS, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale pari al 5% (cinque percento) degli importi stessi, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
t) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria definite da AAMS nel provvedimento di decadenza dalla concessione, di cui al successivo articolo 28, comma 5, sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell’inadempimento, sino ad un importo della garanzia di cui all’articolo 22, comma 2.
3. Il concessionario espressamente ed incondizionatamente a versare le penali definite al comma 2 con le modalità indicate nel provvedimento di formale contestazione, di cui al comma 1.
4. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad AAMS a norma del presente atto di convenzione, AAMS si riserva di chiedere gli interessi che saranno applicati nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell’effettivo versamento. Resta ferma l’applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi di spettanza erariale dovuti, delle sanzioni previste dalla disciplina vigente in materia.
Capo VI Revoca e decadenza
Articolo 28
Revoca e decadenza
1. AAMS può revocare la concessione, in ottemperanza alle prescrizioni dell’articolo 21 quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
2. AAMS avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente atto di convenzione, nei casi in cui:
a) nei confronti del concessionario, del legale rappresentante o degli amministratori del concessionario, siano state adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con AAMS;
b) il concessionario violi in modo grave ovvero reiterato le disposizioni vigenti in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale, ivi compreso il mancato rispetto della normativa da parte di soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
c) il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate, commercializzi sul territorio italiano altri giochi senza averne il prescritto titolo;
d) il concessionario violi gli obblighi e i doveri, anche di comunicazione, di cui al presente atto di convenzione ed, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 8;
e) il concessionario non provveda al versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dall’articolo 12 dell’atto di convenzione nonché dalle disposizioni previste in materia di giochi numerici a totalizzatore nazionale;
f) il concessionario non assicuri, dall’avvio della concessione, il livello minimo garantito di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all’articolo 14, comma 3, per due bimestri consecutivi;
g) il concessionario effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i punti di vendita fisici, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 4;
h) il concessionario non abbia presentato le garanzie di cui all’articolo 22, entro i termini fissati rispettivamente ai commi 4, 7 e 8 dello stesso articolo 22.
i) il concessionario sia in ritardo per un periodo superiore a quindici giorni, rispetto a quanto previsto dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nel versamento degli importi dovuti ad AAMS di cui all’articolo 23 dell’atto di convenzione;
j) il concessionario impedisca, in modo formale o sostanziale, il corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di AAMS, di cui all’articolo 26.
3. In caso di revoca della concessione o decadenza dalla concessione stessa, il presente atto di convenzione accessivo è automaticamente caducato.
4. Al concessionario non spetta nessun indennizzo per effetto dell’anticipata cessazione, a qualsiasi titolo, della concessione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. AAMS, ove ricorrano le condizioni di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, dà avviso al concessionario dell’avvio del procedimento per la revoca ovvero contesta al concessionario stesso, in caso abbia avviato il procedimento di decadenza, i relativi addebiti, secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. AAMS, all’esito dei suddetti procedimenti, tra l’altro ove del caso, adotta il provvedimento motivato di revoca o decadenza, il quale stabilisce:
a) i termini di devoluzione della rete distributiva fisica per la raccolta dei
giochi numerici a totalizzatore nazionale;
b) le modalità e la durata della gestione obbligatoria;
c) le penali da applicare al concessionario decaduto in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alle lettere a) e b).
Articolo 29
Obblighi del concessionario in caso di revoca o decadenza
1. In caso di revoca della concessione o di decadenza dalla concessione ai sensi dell’articolo 28, comma 5, il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente, entro i termini indicati da AAMS nel provvedimento di revoca o di decadenza, alla devoluzione ad AAMS, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da AAMS, di tutti i beni materiali ed immateriali che costituiscono la rete distributiva fisica per la raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale secondo le modalità previste all’articolo 20.
2. Il concessionario, altresì, è tenuto espressamente a garantire la gestione obbligatoria, con le modalità e per la durata indicate da AAMS nel provvedimento di revoca o di decadenza, al fine di assicurare la continuità del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della concessione ad AAMS, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da AAMS.
3. Il concessionario percepisce, per il periodo di gestione obbligatoria, il
compenso di cui all’articolo 24, comma 3.
Capo VII Disposizioni Finali
Articolo 30
Tutela della riservatezza delle informazioni
1. Le parti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si impegnano espressamente a non divulgare in alcun modo ed in qualsiasi formato le informazioni riservate ed a non farne oggetto di utilizzo, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’esecuzione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione.
Articolo 31
Legge applicabile
1. La concessione è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le parti, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitario e nazionale.
Articolo 32
Esecuzione
1. L’atto di convenzione ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione ed AAMS dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.
Roma, li
Per AAMS
Per il concessionario
Ai sensi dell’articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli: 2, comma 1, lettere c) e d) e comma 2; 3, comma 1; 4, comma 2; 6; 9, commi 3 e 7; 10; 11; 12, commi 3, 4 e 5; 13,
commi 1, 2, 4, 5 e 6; 14, commi 2 e 3; 15, comma 2; 16, commi 2 e 5; 18, comma
2; 20; 21, commi 3, 4 e 5; 22; 23; 24, commi 3 e 4; 25; 26; 27; 28; 29.
Per il concessionario
ALLEGATI ALLO SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE
ALLEGATO 2 | Mantenimento del valore di mercato della rete distributiva fisica |
ALLEGATO 4 | Livelli di servizio e penali per la conduzione della rete distributiva fisica |
I su indicati allegati contengono delle obbligazioni del concessionario e saranno, quindi, allegati all’atto di convenzione, sottoscritti per accettazione dal concessionario stesso.
ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’ATTO DI CONVENZIONE
I seguenti allegati costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante dell’atto di convenzione, assumendo espresso valore pattizio tra le parti.
ALLEGATO A | Dichiarazione dei poteri di rappresentanza |
ALLEGATO B | Dichiarazione della composizione societaria resa ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 |
ALLEGATO 1 | Inventario dei beni (predisposto in conformità allo schema riportato come allegato G del capitolato d’oneri) |
ALLEGATO 2 | Mantenimento del valore di mercato della rete distributiva fisica |
ALLEGATO 3 | Capitolato di sviluppo (derivante dal progetto di sviluppo presentato dal candidato in sede di procedura di selezione in conformità allo schema riportato come allegato D del capitolato d’oneri) |
ALLEGATO 4 | Livelli di servizio e penali per la conduzione della rete distributiva fisica |
ALLEGATO 5 | Capitolato d’oneri (ad esclusione degli allegati) |
ALLEGATO 6 | Capitolato tecnico |
ALLEGATO 7 | Nomenclatore unico delle definizioni |