REGOLAMENTO “ISI EQUITY”
REGOLAMENTO “ISI EQUITY”
INTERVENTI DI SEED CAPITAL DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONEPER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE
Art. 1 - Oggetto
Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale, d’ora innanzi “Fondazione ISI” o “la Fondazione”, investe nel capitale di rischio di imprese
innovative ad alto potenziale di denominate “ISI Equity”.
crescita sulla base del presente Regolamento, mediante operazioni
La Fondazione, anche al fine di favorire il coinvolgimento di altri investitori istituzionali e/o internazionali, potrà costituire, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, appositi fondi speciali nei quali potranno essere previsti apporti di capitali di altri soggetti privati o pubblici finalizzati ad investimenti in particolari tecnologie, aree, settori, territori ecc.
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione
Fondazione ISI ha tra i propri scopi la promozione di processi d’innovazione formali e informali, lo sviluppo di imprese innovative e di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti.
Condivisi gli esiti del rapporto della Task Force sulle start up “Restart Italia”, Fondazione ISI riconosce che le start up innovative di tutti i settori merceologici possono portare innovazione e sviluppo nell’economia reale agendo anche quale stimolo per le PMI tradizionali e che, pertanto, il loro sostegno può avere un impatto positivo diffuso sulla società italiana.
Ritenuto che lo sviluppo delle imprese innovative sia ostacolato dalla insufficienza del mercato finanziario privato nel provvedere al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start-up, Fondazione ISI, in coerenza con gli orientamenti della Unione Europea, riconosce che esiste uno spazio per un intervento pubblico non distorsivo del mercato e della concorrenza nel settore del seed capital.
La Fondazione mediante gli strumenti previsti dal presente Regolamento intende:
(1) sostenere la nascita e la crescita di nuove imprese innovative sul territorio di riferimento;
(2) sostenere l’avvio di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti;
(3) promuovere forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio delle imprese innovative con quote di importo contenuto (seed capital) soggette a liquidazione a scadenze concordate anche coinvolgendo, se del caso, altri soggetti pubblici e/o privati negli investimenti per accelerare i processi di crescita;
(4) agevolare l’accesso al credito
delle imprese partecipate anche mediante la
concessione di prestiti
subordinati alle proprie partecipate, purché qualificabili come collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod.civ.;
(5) contribuire alla predisposizione delle infrastrutture di servizi per la promozione, la selezione, l’accompagnamento ed il supporto delle nuove imprese innovative;
(6) coinvolgere risorse manageriali qualificate nello start up di nuove iniziative imprenditoriali o nuovi progetti innovativi sul modello “work for equity”.
Art. 3 – Soggetti ammissibili
Sono eligibili agli interventi di cui al presente Regolamento le start up innovative come definite dall'art. 25 del D.L. 179/2012.
Sono, altresì, ritenute ammissibili, le imprese innovative nuove o esistenti, detenute a maggioranza da persone fisiche che presentino uno o più dei seguenti requisiti:
- possesso documentato di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio;
- provenienza del nucleo imprenditoriale dall’Università e dal mondo della ricerca pubblica e privata (impresa spin-off);
- collaborazioni con Università e mondo della ricerca pubblica e privata sul trasferimento di ricerche e innovazioni tecnologiche e loro applicazioni ai processi aziendali;
- identificazione di una business idea innovativa (non coperta da altre imprese già esistenti sul mercato nazionale);
- ammontare dei costi di ricerca e sviluppo evidenziati nel business plan superiore al 20% dei costi operativi.
Gli elementi di cui al comma precedente devono risultare da idonea documentazione nel piano di impresa.
Si intendono “nuove” le imprese costituite e attive da non più di cinque anni come società di capitali.
Sono ammesse le candidature presentate da imprese costituite come società di capitali e attive da più di 5 anni limitatamente a progetti di innovazione che, in aggiunta al requisito di innovatività come definito sopra:
a) abbiano carattere fortemente innovativo rispetto alle tecnologie e/o ai settori di mercato presidiati dal proponente;
b) garantiscano la costituzione di una unità organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto
innovativo presentato, avente responsabilità, forme di controllo e risorse specifiche.
Sono ammesse, infine, le società da costituire, purché nel piano di impresa risulti chiaramente l’impegno alla costituzione entro una data definita.
I soggetti di cui al presente articolo possono richiedere a Fondazione ISI la sottoscrizione di quote di capitale, sia in sede di prima costituzione che di aumento di capitale, ovvero per trasferimento. Nessun obbligo è in ogni caso configurabile in capo a Fondazione ISI.
Ai fini della eligibilità alle attività di partecipazione al capitale da parte di Fondazione ISI, le imprese devono essere legalmente costituite come società di capitali con sede operativa oggetto dell’investimento ubicata nei territori annualmente indicati con delibera del Consiglio di Fondazione per l’attuazione degli interventi di seed capital. Le società da costituire devono indicare nel piano d’impresa la sede operativa oltre quella legale.
Art. 4 - Modalità di intervento
Gli apporti della Fondazione al capitale sociale possono essere concessi quale aiuto di Stato nel rispetto della normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento de minimis (Reg. CE n° 1407 del 18 dicembre 2013 G.U. L. 352/1 del 24.12.2013) o in regime di mercato.
Art.5 - Fasi previste
Le attività sono gestite secondo le seguenti fasi operative:
(a) promozione e comunicazione esterna
(b) valutazione ammissibilità dei progetti
(c) negoziazione e xxxxx xxxxxxxxxxx
(d) sottoscrizione delle quote
(e) monitoraggio delle partecipazioni
(f) liquidazione delle quote.
Art. 6 – Comunicazione esterna
La Fondazione al fine di favorire il finanziamento delle imprese innovative promuove una comunicazione sistematica con il mondo bancario o finanziario e con gli operatori di Venture Capital (Fondi o Business Angels o loro reti) operanti sul territorio anche coinvolgendoli direttamente nell’esame delle candidature.
Fondazione ISI rende pubblici, nel rispetto degli accordi di segretezza, gli investimenti effettuati ed i loro dettagli più rilevanti pubblicandoli sul sito internet della Fondazione. Annualmente organizza una sessione di presentazione dei risultati delle società in portafoglio.
Art. 7 –Tipologie di intervento
La Fondazione intende investire, in maniera rotativa, un massimo di 2,5 milioni di euro in imprese
innovative, di norma mettendo a disposizione annualmente l’importo di euro 500.000.
Gli investimenti potranno essere realizzati nella forma della partecipazione diretta al capitale per quote, di norma, non superiori al 20% e, comunque, inferiori al 50% del capitale sociale.
Alle imprese partecipate qualificabili come collegate potranno essere erogati finanziamenti subordinati, assistiti dal garanzie fideiussorie dei soci proponenti, tali da soddisfare, unitamente al capitale versato per la sottoscrizione delle quote, il fabbisogno finanziario evidenziato nel business plan.
L’ammontare delle risorse erogate a titolo di capitale e finanziamento sarà, di norma, contenuto nel limite di € 200.000.
Allo scopo di promuovere la candidatura delle imprese innovative e la loro crescita, la Fondazione ricerca collaborazioni operative con Università, consorzi, Poli scientifici e tecnologici, Incubatori, centri servizi, società finanziarie di sviluppo, associazioni di categoria, Consorzi Fidi e Aziende di credito, investitori in capitali di rischio e ogni altro soggetto interessato alla creazione e/o allo sviluppo di imprese innovative.
Art. 8 – Termini e scadenze
I soggetti eligibili possono in qualunque tempo sottoporre una richiesta di istruttoria alla Fondazione per la valutazione del progetto di impresa e l’ingresso nel capitale.
La Fondazione esaminerà le candidature in ordine cronologico di arrivo dei business plan completi di tutte le informazioni richieste nei modelli di domanda che “fac simile” saranno resi disponibili sul sito internet della Fondazione.
I tempi del procedimento di esame delle candidature decorrono dal momento in cui la documentazione presentata risulti completa nel senso sopra definito ed il Comitato Scientifico avvia la valutazione. A partire da tale data la Fondazione si impegna a terminare il procedimento di valutazione in 90 giorni.
Le candidature ritenute ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento risorse saranno messe in lista di attesa, a valere sulle nuove risorse che si renderanno disponibili a seguito di disinvestimenti o ripristino del plafond annuale.
Art. 9 – Procedimento di valutazione
Ogni progetto di impresa è sottoposto ad un processo di valutazione.
Nessuna decisione di ingresso nel capitale può essere assunta senza una previa valutazione tecnologica ed economico-finanziaria del progetto di impresa (due diligence).
Il Comitato Scientifico è responsabile delle operazioni di selezione e valutazione dei progetti di impresa e del giudizio finale di fattibilità dell’ingresso nel capitale.
Al fine di assicurare la tempestività nello svolgimento delle operazioni di cui sopra e le professionalità adeguate, per i casi di valutazione di piani di impresa in aree tecnologiche e di mercato differenziate, il Comitato può farsi assistere da soggetti esterni di alta qualificazione che saranno iscritti in apposito elenco, annualmente aggiornato a seguito di valutazione da parte del Comitato stesso circa la qualità della prestazione resa dai fornitori iscritti.
L’elenco dei soggetti accreditati sarà reso disponibile sul sito internet della Fondazione.
La valutazione assume le seguenti modalità tipiche:
(a) valutazione di massima
(b) valutazione approfondita
(c) valutazione specialistica
Per valutazione di massima si intende una valutazione volta a fornire una indicazione sintetica del grado di interesse del progetto di impresa. Essa ha una durata tipica di 1-2 giornate uomo di esperto e si conclude con un giudizio sintetico contenuto in una scheda. Un progetto approvato in sede di valutazione di massima può essere ammesso al finanziamento nel caso risulti manifestamente chiara la qualità e la sostenibilità economico-finanziaria o passare per ulteriori fasi di valutazione.
Per valutazione approfondita si intende una valutazione, della durata tipica di 5-7 giorni uomo di esperto, nella quale sono accuratamente confrontati tutti gli aspetti del progetto di impresa con opportuni standard di riferimento al fine di apprezzarne la qualità e la sostenibilità economico- finanziaria. La valutazione approfondita include di norma uno o più incontri con i soggetti proponenti. Essa si conclude con un giudizio articolato contenuto in un report.
La valutazione specialistica può aver luogo se dopo la fase di valutazione approfondita permangono dubbi in merito al grado di rischio del progetto valutato o se vi sono aspetti specifici della gestione di impresa, quali la proprietà intellettuale, il piano finanziario o gli investimenti industriali, il potenziale di mercato, la contrattualistica necessaria, la legislazione dei mercati di sbocco, ecc. che risulta necessario indagare per valutare la fattibilità e/o le potenzialità del progetto.
In ogni caso la valutazione deve
essere affidata a soggetti con comprovata
esperienza nel settore,
documentata da opportune referenze, scelti di xxxxx nell’elenco sopra richiamato, o in esso all’uopo iscritti, su indicazione motivata del comitato scientifico.
L’impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire dopo la sua presentazione. Qualora tali variazioni
siano ritenute rilevanti in relazione ai requisiti di ammissibilità o agli elementi di valutazione dell’iniziativa proposta, la domanda decade.
Art. 10 – Conclusione della fase di valutazione
La fase di valutazione, qualunque sia la modalità tipica adottata, si conclude con un giudizio di fattibilità dell’ingresso nel capitale dell’impresa.
La valutazione deve includere un giudizio circa il grado di interesse della proposta di impresa, articolato in riferimento al potenziale di sviluppo e al grado di rischio. Essa deve, inoltre, indicare se la richiesta di partecipazione al capitale di rischio contenuta nel progetto di impresa è adeguata e illustrarne le motivazioni.
La valutazione, nel caso sia stata svolta da soggetti esterni, viene trasmessa al Comitato Scientifico.
Il Comitato resta l’unico responsabile delle valutazioni dei piani di impresa, anche nei casi in cui si avvalga di soggetti esterni.
Art. 11 - Proposta di ingresso
Nel caso di giudizio positivo in
sede di valutazione e di congruità della
richiesta rispetto alla
programmazione finanziaria della Fondazione, il Comitato formula una proposta di intervento al Consiglio di Fondazione. Se il Comitato ritiene di proporre un intervento diverso dalla mera sottoscrizione di quote di capitale formula una proposta motivata al Consiglio di Fondazione indicando le motivazioni della deroga e l’importo del finanziamento distinto per forme tecniche.
La proposta ha ad oggetto almeno:
- la forma tecnica di intervento, di norma intervento diretto sul capitale;
- l’entità della partecipazione da sottoscrivere ed il prezzo di acquisizione (nominale + sovrapprezzo) e/o del finanziamento da erogare
- le condizioni di Governance e gli impegni dei soci;
- le condizioni di way out (importo, data, eventuale rateazione, soggetti coinvolti), definite entro i criteri stabiliti dal Consiglio di Fondazione;
- le condizioni di rimborso del finanziamento (se del caso);
Le condizioni indicate nella proposta dovranno essere regolate nell’accordo di sottoscrizione e nel patto parasociale regolante il riacquisto quote o il rimborso del finanziamento subordinato.
La Fondazione non richiederà di norma la presenza in Consiglio di Amministrazione della società
partecipata, ma potrà richiedere la nomina di un revisore (designato dalla Fondazione stessa), o in caso di Collegio sindacale, la designazione del Presidente del Collegio.
Art. 12 – Esecuzione dell’intervento
Il Consiglio della Fondazione delibera la sottoscrizione delle quote di capitale e dà mandato al Presidente, per la stipula e firma di ogni atto consequenziale, previa verifica di tutti gli adempimenti previsti nel patto di riacquisto come condizione di ingresso.
Le operazioni sono definite su importi contenuti, di norma, fino ad un massimo di 200.000 euro.
Il Comitato Scientifico effettua il monitoraggio dei flussi informativi periodici prodotti dalle imprese e ne riferisce al Consiglio.
Art. 13 – Coinvolgimento di soggetti terzi
La Fondazione può richiedere ad valutate.
altri soggetti di compartecipare alle quote di
capitale delle imprese
A tale scopo attiva rapporti convenzionali e alleanze strategiche con soggetti operanti nel mercato del capitale di rischio e nello sviluppo locale.
Per agevolare il coinvolgimento di altri finanziatori la Fondazione può, previa sottoscrizione di appositi accordi di segretezza, invitare tali soggetti ad esaminare la proposta progettuale anche prendendo parte al processo di valutazione.
Art.14 – Way out
Nel caso di intervento diretto sul capitale, alla scadenza fissata nel patto parasociale, i soci acquistano le quote di spettanza della Fondazione e liquidano il corrispettivo concordato.
Il piano di rientro, salvo deroghe, prevedrà un riacquisto alla scadenza dei cinque anni dalla data di sottoscrizione dell’aumento di capitale.
In caso di sottoscrizione per tranche anche le relative uscite potranno avvenire per tranche. In caso di uscita in un'unica tranche i cinque anni di partecipazione si calcolano dalla data della prima sottoscrizione.
Il rimborso dei finanziamenti subordinati potrà avvenire in modalità bullet alla scadenza concordata o a rate a partire dall’inizio del quarto anno di partecipazione secondo le modalità predeterminate nei patti parasociali.
Art. 15 - Controversie
Per ogni controversia relativa al contratto di riacquisto e ad ogni altro aspetto della relazione con i soci il foro competente è quello del Tribunale delle imprese avente sede a Firenze.
Art. 16 – Impegni dei richiedenti
I proponenti che richiedono la partecipazione della Fondazione si impegnano a favorire i processi di crescita dell’impresa anche consentendo il coinvolgimento nelle fasi di valutazione iniziale e di monitoraggio periodico degli andamenti della partecipata di altri investitori.
Art. 17 - Vigenza
Il presente Regolamento è vigente dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Fondazione salvo modifiche successive e si applica a tutte le domande pervenute a partire dall’annualità 2017.