CONVENZIONE PER REGOLARE L’AFFIDAMENTO DELL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA
OLBIA – ROMA FIUMICINO E VICEVERSA
A SEGUITO DEL
Bando di gara di cui alla nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. 38 del 11 febbraio 2012 ai sensi del regolamento (CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. n. L 293 del 31 ottobre 2008) recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
SOMMARIO
ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE ARTICOLO 2: PROGRAMMI E TARIFFE ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI FINANZIARIE ARTICOLO 4: DURATA E MODIFICA
ARTICOLO 5: RECESSO E PREAVVISO ARTICOLO 6: INADEMPIMENTO E SANZIONI
ARTICOLO 7: DECADENZA E REVOCA DELLA COMPENSAZIONE FINANZIARIA ARTICOLO 8: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
ARTICOLO 9: RAPPORTI DEL CONTRAENTE CON XXXXX
ARTICOLO 10: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ARTICOLO 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ARTICOLO 12: TUTELA DEI DATI PERSONALI ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO 14: ONERI E SPESE CONTRATTUALI ARTICOLO 15: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
tra
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
e
…………………………………………
Premesso
- che l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
- che ai sensi della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- che con D.M. n. 413 del 29.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale- n. 294 del19 dicembre 2011 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi svoltasi sotto la Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna in data 7 settembre 2011, 5 ottobre 2011, 26 ottobre 2011 ha imposto oneri di servizio pubblico, tra gli altri, sul servizio aereo di linea Olbia - Roma Fiumicino e viceversa;
- che le norme prescritte dall’imposizione di tali oneri sono state oggetto di una nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. n. C 10 del 12 gennaio 2012;
- che nessun vettore aereo, entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della nota informativa della Commissione, di cui all’articolo 16 paragrafo 4 del Regolamento 1008/08, ha dichiarato alla Regione Autonoma della Sardegna la propria intenzione di istituire servizi aerei di linea rispondenti agli oneri di servizio pubblico sulla rotta in questione;
- che, ai sensi dell’art.16 paragrafo 9 e 10 del citato Regolamento (CE) 1008/2008, si è provveduto ad esperire una gara europea con bando di gara annunciato attraverso la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C 38 del 11 febbraio 2012;
- che la Soc. ha presentato una offerta concernente le condizioni operative e finanziarie dei servizi aerei sulle rotte sopraelencate;
- che la Commissione di cui al paragrafo 18 del Bando di gara come richiamata all’art. 7 del Capitolato di oneri, che forma parte integrante del bando di gara stesso, ha ritenuto l’offerta presentata dalla Società meritevole di aggiudicazione;
- che l’attivazione del collegamento onerato dovrà avvenire il 25 marzo 2012 e sarà attestata da un verbale di inizio servizio sottoscritto dalla Società e da un rappresentante dell’ENAC sul territorio;
- che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verrà concesso alla Società
, aggiudicataria della gara, il diritto di operare i servizi aerei di linea sulla rotta
Olbia - Roma Fiumicino e viceversa e verrà formalizzata l’efficacia della presente Convenzione;
La Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata da …….
e
la Società di Navigazione aerea………………… , rappresentata da………… , di seguito denominata “vettore”
confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
(Oggetto della Convenzione)
La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento dell’esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa per un periodo di quattro anni in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 413 del 29.11.2011 ed all’imposizione di oneri annunciata tramite la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. n. C del d’ora in avanti denominati “Imposizione di oneri”, che formano parte integrante
del presente atto, e con le modalità contenute nell’offerta del “vettore” datata .
ART.2
(Programmi e tariffe)
I programmi operativi (orari e aeromobili) dovranno essere trasmessi all’ENAC per la relativa approvazione nonché alla Regione Autonoma della Sardegna per il relativo nulla osta almeno 30 giorni prima dell’inizio di ciascuna stagione aeronautica.
Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 5. della
“Imposizione di oneri”.
La struttura tariffaria, comprendente i livelli tariffari di cui all’“Imposizione di oneri”, e le condizioni proposte agli utenti, saranno comunicate alla Regione Autonoma della Sardegna e all’ENAC almeno 30 gg. prima dell’attivazione della rotta, e rimarranno tali sino a che non interverranno le variazioni previste ai punti 5.5 e 5.6 dell’“Imposizione di oneri”.
In sede di stipula definitiva della convenzione verranno inserite:
▪ le eventuali frequenze aggiuntive offerte rispetto a quelle minime previste dall’imposizione di oneri;
▪ le eventuali tariffe ribassate offerte;
▪ le eventuali tariffe speciali offerte;
▪ l’eventuale offerta di una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti completamente gratuita che non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero, diversa da quella specificata al paragrafo 5.4 dell’ “Imposizione di oneri”;
▪ l’eventuale trattamento di maggior favore offerto rispetto a quello previsto al paragrafo 5.10 dell’“Imposizione di oneri” per il calcolo della tariffa applicabile ai passeggeri barellati;
▪ l’eventuale trattamento di maggior favore offerto rispetto alla normativa comunitaria in vigore ed ai regolamenti del vettore, riservato ai passeggeri;
▪ l’eventuale trattamento di maggior favore offerto rispetto alla normativa comunitaria in vigore ed ai regolamenti del vettore, riservato ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta;
▪ l’eventuale trattamento riservato ai bagagli, migliorativo rispetto alla franchigia bagaglio di cui al paragrafo 5.11 dell’ “Imposizione di oneri”
ART.3
(Disposizioni finanziarie)
La Società dichiara che l’importo di € al netto dell’ IVA di legge (pari a € ………………… comprensivi di IVA al 10%) richiesto a titolo di compensazione finanziaria per l’esercizio della tratta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, per ciascuno dei quattro anni di esercizio, costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l’assunzione del servizio gravato da oneri pubblicistici.
I pagamenti saranno effettuati mediante acconti, nella misura dell’80% di 1/12 dell’importo annuo e a saldo proporzionalmente al numero dei voli effettivamente operati e della verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal “vettore”.
Gli acconti dell’80% di 1/12 verranno versati mensilmente sulla base di una dichiarazione che il “vettore” è tenuto a trasmettere alla Regione Autonoma della Sardegna e all’ENAC entro i primi 15 gg. del mese successivo e relativa ai servizi realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno realmente usufruito del servizio aereo.
La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da emettersi da parte del “vettore” successivamente alla certificazione, ad opera della Direzione Aeroportuale di Olbia, della citata dichiarazione prodotta dal “vettore” relativamente ai servizi effettuati ed ai passeggeri trasportati.
Al termine di ciascuno dei quattro anni di esercizio la Regione Autonoma della Sardegna, analizzerà a consuntivo l’attività erogata dal “vettore” rispetto a quanto previsto nell’imposizione di oneri nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal “vettore” stesso dichiarato in sede di offerta.
Il “vettore” si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà erogato il saldo della compensazione economica per l’anno di esercizio secondo i seguenti criteri:
1. nel caso in cui il vettore abbia prodotto meno voli rispetto a quanto previsto dall’imposizione, la compensazione stabilita in sede di offerta verrà proporzionalmente abbattuta;
2. nel caso in cui i costi per l’espletamento del servizio, comprensivi di un margine di profitto non superiore al 4% dei costi sostenuti per la prestazione dell’onere di servizio pubblico sulla rotta di cui alla presente gara come specificati nel Formulario B, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;
3. nel caso in cui i costi per l’espletamento del servizio, comprensivi di un margine di profitto non superiore al 4% dei costi sostenuti per la prestazione dell’onere di servizio pubblico sulla rotta indicata al paragrafo 1, come specificati nel formulario B, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: Costi (comprensivi di un margine profitto) - Ricavi, ma comunque non superiore alla compensazione fissata in sede di offerta;
4. In nessun caso, qualora la perdita del vettore sia superiore a quella prevista dal medesimo in sede di offerta, verrà erogata una compensazione maggiore di quella stabilita in sede di offerta.
La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura da emettersi da parte del “vettore” successivamente all’approvazione del rapporto finale sulla gestione delle rotte di cui al precedente paragrafo.
All’atto della stipula della presente Convenzione, il “vettore”, come previsto al paragrafo 13 del “Bando di gara”, deposita una garanzia fideiussoria bancaria a prima richiesta di importo pari a € 3.600.000,00 già costituita a favore della Regione Autonoma della Sardegna, a garanzia della corretta esecuzione e prosecuzione dei servizi onerati.
Tale garanzia dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
La Regione Autonoma della Sardegna procederà allo svincolo della fideiussione entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica di conformità delle prestazioni fornite a quelle pattuite e dell’esito regolare dell’ultima verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal “vettore”.
ART.4
(Durata e modifica)
La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del 2012 fatti salvi gli esiti delle
verifiche di cui al successivo art. 15, e scadrà dopo 4 anni.
L’attivazione dei servizi sarà attestata da un verbale di inizio servizio, sottoscritto dal “vettore” e dal rappresentante dell’ENAC sul territorio.
Ogni modifica della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.
Il “vettore” si impegna a mettere a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro si rendesse necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione relative all’“Imposizione di oneri” ed al “Bando di gara”, nel capitolato d’oneri e nella presente Convenzione.
ART.5
(Recesso e preavviso)
La Regione Sardegna, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 180 giorni da inviare al “vettore” con raccomandata A/R, nel caso in cui siano mutate, per cause impreviste e imprevedibili, le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l’imposizione, in seguito alla procedura prevista dall’art. 18 del regolamento (CE) 1008/2008.
In caso di recesso della Regione Autonoma della Sardegna il “vettore” ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le modalità prescritte dall’imposizione e dal bando di gara, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile
ART. 6
(Inadempimento e sanzioni)
Ai sensi di quanto previsto al paragrafo 10 del “Bando di gara” il “vettore” è tenuto all’osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti nella presente Convenzione. In caso di inosservanza di tali prestazioni ed obblighi, saranno applicate le seguenti penali:
Inadempimento di quanto previsto al paragrafo 6.1 dell’ Imposizione
Il vettore che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, non eserciti il servizio per i prescritti 12 mesi consecutivi sono esclusi per i successivi 5 anni dall’esercizio degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da e per la Sardegna; Al “vettore” sarà inoltre applicata una penale nella misura della cauzione versata ai sensi del paragrafo 1.4 lettera B) dell’Imposizione
Cancellazione e ritardo dei voli
Non costituisce inadempimento imputabile al “vettore” l’interruzione del servizio per i seguenti motivi:
-condizioni meteorologiche pericolose;
-chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
-problemi di sicurezza;
-scioperi;
-casi di forza maggiore.
L’interruzione del servizio per tali motivi comporta comunque la riduzione dell’importo della compensazione in misura proporzionale ai voli non effettuati .
Il numero dei voli cancellati, per motivi imputabili al “vettore”, non deve superare il 2% per ciascuno dei quattro anni di esercizio.
Per ogni cancellazione, effettuata per motivi imputabili al “vettore”, eccedente il predetto limite ed accertata alla conclusione dell’anno di esercizio, il “vettore” dovrà corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna, a titolo di penale, la somma di euro 3.000. La Regione procederà ad una revisione dell’importo della compensazione finanziaria in misura proporzionale ai voli effettuati.
Al fine di garantire la continuità, regolarità e puntualità dei voli, il vettore si impegna altresì ad effettuare per ciascun anno l’80% dei voli entro i 20’ rispetto all’orario stabilito. Per ogni volo ritardato eccedente la percentuale annua del 20% di voli ritardati di oltre 20 minuti il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna la somma di 2.000 euro a titolo di penale.
Sono esclusi dall’applicazione delle su descritte regole sia i voli il cui ritardo è dovuto a scioperi o ad eventi comunque collocati al di fuori della responsabilità e/o dal controllo del vettore sia i voli cancellati per le medesime cause.
Fermo restando le penali di cui ai due precedenti periodi, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo, così come previste nella normativa dello Stato italiano;
Inadempimenti tariffari
Nel caso di riscontrata inosservanza dell’obbligo di mettere a disposizione e vendere l’intera capacità dell’aeromobile secondo il regime onerato il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 2.500 per ciascuna mancata vendita alle condizioni previste.
Nel caso di riscontrata applicazione di aumenti tariffari e di sovrapprezzi non previsti per legge il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 2500 per ciascun biglietto venduto a tariffa maggiore rispetto a quella massima prevista dai presenti oneri di servizio pubblico.
Inosservanza della modalità di vendita completamente gratuita
Nel caso di riscontrata inosservanza dell’obbligo di distribuire e vendere in forma completamente gratuita i biglietti per via telematica (internet) senza alcun onere economico aggiuntivo per il passeggero il vettore dovrà corrispondere alla Regione autonoma della Sardegna una penale pari a € 1000 per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.
L’ammontare delle penali di cui sopra non potrà in ogni caso eccedere il 10% del fatturato lordo annuo della singola rotta, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione Autonoma della Sardegna avrà il diritto di escludere il vettore dall’esercizio delle rotte per il periodo di validità dei presenti oneri per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.
Le somme percepite saranno riallocate per le esigenze degli oneri di servizio pubblico della continuità territoriale del sistema aeroportuale sardo.
ART. 7
(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)
La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, dei requisiti generali e tecnici di cui al paragrafo 2 del bando di gara nonché di quelli previsti dal capitolato d’oneri, comporta la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.
ART. 8
(Risoluzione della Convenzione)
In caso di inadempimento da parte del “vettore” rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al “vettore”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all’inadempimento.
Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente l’importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara” richiamato al precedente articolo 3 nonché di procedere nei confronti del “vettore” per il risarcimento del danno subito.
Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal “vettore” rispetto a quanto previsto nelle disposizioni del “Bando di gara”, del capitolato d’oneri ed in quelle previste nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al “vettore”.
ART. 9
(Rapporti del contraente con xxxxx)
Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore aereo comunitario per l’effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, dovrà preventivamente
acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento della presente Convenzione.
Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso il “Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC xxx.xxxx.xxx.xx.
Il “vettore” esonera e tiene indenne la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.
ART. 10
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
ART. 11
(Clausola risolutiva espressa)
In caso di accertata inosservanza, da parte della Società, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 10 ed in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all’art. 3 della richiamata legge 13 agosto 2010
n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.
ART. 12
(Tutela dei dati personali)
“Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali comunicati dal “vettore” verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.”.
ART. 13
(Risoluzione delle controversie)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita al giudice competente in base alla normativa vigente ed al T.U. 30.10.1933 n. 1611 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente Convenzione.
ART.14
(Oneri e spese contrattuali)
Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente Convenzione sono a totale carico del “vettore”.
ART.15
(Approvazione)
La presente Convenzione è sottoposta all’approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Cagliari, lì
LA SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE AEREA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il “vettore” dichiara espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 5 e 6 della presente Convenzione.
LA SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE AEREA