CONTRATTO
CONTRATTO
ALLESTIMENTO DELLA SEDE E DELLO SPORTELLO DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO DI EQUITALIA POLIS S.P.A.
TRA
Equitalia Polis S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx, 00, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, Capitale Sociale Euro 3.422.500,00, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli, P. IVA 07843060638, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, (la “Stazione appaltante”),
E
- ……………….., sede legale in ……………….. (…), Via , 4, capitale
sociale Euro ……….., iscritta al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di …… al n. ……., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ………. (….), Via ………..…., in persona del suo legale rappresentante , (il “Fornitore”),
ovvero
- ….……………………, in qualità di società capogruppo/mandataria del R.T.I………………….., sede legale in ……………….. (…), Via ,
4, capitale sociale Euro ……….., iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …… al n. ……., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ………. (….), Via ………..…., in persona del suo legale rappresentante , (il “Fornitore”),
(cumulativamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
- la Stazione appaltante è Agente della Riscossione per diverse province italiane fra cui la provincia di Campobasso;
- per l’espletamento della propria funzione istituzionale, la Stazione appaltante effettua attività di riscossione attraverso sedi e sportelli distribuiti su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la regione Molise;
- per la sede e lo sportello di Campobasso della Stazione appaltante è stato, di recente, programmato un trasferimento;
- l’Agente della Riscossione per la provincia di Campobasso della Stazione appaltante necessita, dunque, della fornitura di tutte le provviste necessarie all’allestimento della nuova sede e del nuovo sportello;
- la Stazione appaltante ha bandito una gara pubblica ad evidenza comunitaria per la scelta del fornitore delle prestazioni oggetto del presente contratto pubblicata sulla G.U.R.I. n……del……. e sulla
G.U.U.E. n…….. del………;
- a seguito dello svolgimento della gara, l’impresa/R.T.I. …………...
ha presentato la migliore offerta;
- la Stazione appaltante ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa/R.T.I. ……………. A seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’impresa/R.T.I. è
risultata aggiudicataria definitiva dell’appalto,
Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse e norme regolatrici
1. Le premesse di cui sopra, gli atti, il bando di gara (il “Bando”), il capitolato speciale d’appalto (il “Capitolato”), il disciplinare di gara (il “Disciplinare”), l’offerta economica ed i documenti richiamati nella parte restante del presente contratto (il “Contratto”), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L’esecuzione di quanto oggetto del Contratto è regolata dalle clausole dello stesso e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Stazione appaltante ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il “Codice Appalti”) dal codice civile (il “c.c.”) e dalle altre disposizioni normative in vigore.
3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 2 Oggetto
,
1. La Stazione appaltante affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di tutte le provviste necessarie all’allestimento della sede e dello sportello dell’Agente della Riscossione per la provincia di
Campobasso , come meglio indicato nel Capitolato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni ed ai termini previsti nel Contratto.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Contratto, l’aumento, o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, così come disciplinate nel Capitolato e nel Disciplinare, entro i limiti consentiti dalla normativa applicabile. In particolare, il Fornitore dovrà rendere le prestazioni aggiuntive alle stesse condizioni del Contratto.
Articolo 3
Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione
1. Il Contratto produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Tutte le attività pianificate all’inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro il termine di giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del presente Contratto.
3. Il Fornitore assicura la prestazione delle attività contrattuali, senza soluzione di continuità, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel Contratto, secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia ed in conformità con le richieste delle Stazione appaltante.
4. Nel caso in cui il Fornitore, nello svolgimento delle attività contrattuali, non ottemperi alle richieste di cui sopra, la Stazione appaltante, ove ritenga che il rifiuto integri ipotesi di inadempimento, si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui all’articolo
16 del Contratto.
5. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso la sede della Stazione appaltante, sita in Campobasso, alla Via Sant’Xxxxxxx dei Lazzari n. 21.
Articolo 4
Modalità di svolgimento del servizio
1. Il Fornitore si obbliga all’esecuzione del Contratto, nei termini e con le modalità previste nel Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare e in tutti i documenti allegati.
Articolo 5
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività contrattuali, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad assegnare allo svolgimento delle attività contrattuali personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli altri obblighi di legge, nonché ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del
periodo di vigenza contrattuale.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la prima delle quali avverrà alla scadenza dei primi 45 giorni, naturali e consecutivi, di vigenza del Contratto, prestando ogni utile collaborazione.
5. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del Contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le Parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
8. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte; esso garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, nonché di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e capacità di operare nel settore delle forniture oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
9. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali, da svolgersi presso i locali della Stazione appaltante, potrà accedere agli stessi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione alla Stazione appaltante e/o agli altri enti e/o amministrazioni, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici, unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
10. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del Contratto presso i luoghi di esecuzione dello stesso.
11. In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
12. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Stazione appaltante l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Stazione appaltante costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.
13. Nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci (in caso di cooperative) o dipendenti, le norme contenute nei CCNL di settore vigenti al momento dell’esecuzione del Contratto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
14. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare i CCNL e gli accordi locali integrativi degli stessi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
15. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto.
16. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi da 13 a 15 del presente articolo, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
Articolo 6
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
1. La Stazione appaltante, nell’arco della durata del Contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso.
2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della Stazione appaltante, o da esperti esterni da essa incaricati. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a fornire alla Stazione appaltante, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.
3. La Stazione appaltante si riserva di verificare presso gli enti di competenza la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni nel lavoro e le malattie professionali dei lavoratori.
4. Nel caso di risultanze negative, la Stazione appaltante procederà alla contestazione scritta degli addebiti al Fornitore.
Articolo 7 Responsabile dell’appalto
1. Il Responsabile dell’appalto è individuato nella persona
………………..., nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione del Contratto. Il Responsabile dell’appalto è il responsabile delle attività contrattuali a cui la Stazione appaltante, nella persona del proprio direttore dell’esecuzione, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto.
2. In caso di assenza del Responsabile dell’appalto, il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente, all’uopo incaricato, dando immediata comunicazione del nominativo alla Stazione appaltante, che esprimerà il proprio gradimento.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo od in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originale o predisposto in esecuzione del Contratto. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che:
a) siano, o divengano, di pubblico dominio;
b) la Stazione appaltante abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. Il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione
della Stazione appaltante, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovesse citare i termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. I predetti obblighi di riservatezza saranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con la Stazione appaltante.
6. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003,
n. 196 (il c.d. “Codice della privacy”) in materia di riservatezza.
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza nei locali della Stazione appaltante, il proprio personale dipendente sarà soggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Stazione appaltante.
2. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le misure, adottate per l’eliminazione delle interferenze, previste nel “Documento Unico di Valutazione dei Rischi” (D.U.V.R.I.).
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del Contratto e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero
essere causati, a persone o cose – beni mobili e immobili, anche condotti in locazione – tanto del Fornitore stesso quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di propri dipendenti, consulenti o collaboratori.
Articolo 10 Assicurazione
1. Il Fornitore ha presentato una polizza di responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro che contempla anche i danni di natura patrimoniale che possono essere arrecati in relazione allo svolgimento delle attività professionali.
2. Tale polizza è dedicata esclusivamente alle attività oggetto del Contratto e tiene indenne il Fornitore dai danni che lo stesso possa arrecare, nell’ambito dell’espletamento delle stesse, alla Stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in genere, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc..
Articolo 11 Corrispettivi
1. Il pagamento del corrispettivo, in misura non superiore all’importo delle prestazioni rese, avrà luogo a fronte di regolare fattura che sarà emessa direttamente dal Fornitore.
2. Il corrispettivo è quello che risulta dall’offerta economica presentata applicando il ribasso offerto dal Fornitore al costo a base d’asta. Resta inteso che il suddetto corrispettivo è stabilito a compenso di tutti gli obblighi assunti dal Fornitore con il Contratto.
3. Esso si riferisce all’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è, pertanto, comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, ivi inclusi gli oneri per la sicurezza ex art. 26 co. 5 D. Lgs. 81/08, che sono stati dichiarati dal Fornitore in sede di offerta economica e reputati congrui dalla Stazione appaltante rispetto al valore dell’appalto. A tal riguardo si precisa che gli oneri diretti ammontano ad € …………………../……. (euro / ), mentre i costi aggiuntivi relativi allo specifico appalto sono pari ad € …………………../……. (euro
/ ). Si precisa, altresì, che la Stazione appaltante ha valutato i cosiddetti rischi da interferenza ed ha stimato i relativi costi in € ……..
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, se non nei casi espressamente previsti dal Capitolato.
Articolo 12 Fatturazione e pagamentI
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato a seguito della completa e corretta esecuzione delle attività oggetto di Contratto e dietro presentazione di regolare fattura da parte del Fornitore.
2. Le fatture dovranno contenere il riferimento al Contratto e dovranno essere intestate e spedite a Equitalia Polis S.p.A. – Amministrazione e Finanza – U.O. Contabilità - Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 20 – c.a.p. 80133, NAPOLI -
3. La liquidazione delle fatture sarà effettuata mediante bonifico sul conto corrente n. ……………………., intestato al Fornitore, previa verifica, da parte della Stazione appaltante, che le attività siano state eseguite regolarmente e della trasmissione dei documenti richiesti.
4. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già
effettuati.
5. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Articolo 13
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le attività contrattuali di cui trattasi sono prestate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 14 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato la fideiussione definitiva ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 7.1
del Disciplinare.
2. Qualora l’ammontare della fideiussione prestata ai sensi del presente articolo dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 15 Penali
1. Qualora il Fornitore non esegua, o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al Contratto, la Stazione appaltante potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi, addebitando, a titolo di penale, al Fornitore i costi sostenuti.
2. Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, naturali e consecutivi, la Stazione appaltante ha piena facoltà di ritenere il Contratto risolto di diritto.
3 Qualora il Fornitore non esegua le attività oggetto dell’appalto nei tempi stabiliti dal contratto/offerta tecnica, la Stazione appaltante applicherà una penale pari ad € 100.00 (euro cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.
4 Nel caso in cui il Fornitore, in fase di esecuzione, utilizzi prodotti e materiali diversi da quelli indicati in sede di offerta, sarà applicata
una penale pari al valore del prodotto/materiale non utilizzato.
5 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera, in nessun caso, il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, che sarà assegnato, a mezzo di lettera raccomandata a.r., dalla Stazione appaltante per porre fine all’inadempimento, la medesima Stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento e di ritenere definitivamente la fideiussione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di cui alle premesse;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
d) in caso di mancata reintegrazione della fideiussione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
e) negli altri casi di cui agli articoli: 3 (Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione), 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8 (Riservatezza), 12 (Fatturazione e pagamenti), 14 (Cauzione), 15 (Penali), 20 (Trasparenza), 23 (D. Lgs. 231/2001).
Articolo 17 Recesso
1. Salvo i casi di cui all’art. 18, la Stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 40 (quaranta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non
comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
3. In caso di recesso, alla Stazione appaltante non fa carico, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., alcun onere aggiuntivo, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 18 Recesso per giusta causa
1. La Stazione appaltante ha diritto, nei casi di giusta causa, ovvero di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili
funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.
4. In caso di recesso della Stazione appaltante, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
Articolo 19
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il
Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Salvo quanto previsto dall’art. 117 del Codice Appalti, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal Contratto, nonché di conferire procure all’incasso, a pena di nullità della cessione.
3. In caso di cambio di ragione sociale e/o di accorpamenti e/o conferimenti aziendali, che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si obbliga a far sì che l’impresa subentrante produca la documentazione e i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presenti apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del Contratto, che la Stazione appaltante si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 116 del Codice Appalti.
Articolo 20 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di
denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 21
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 22 Privacy
1. Le Parti si impegnano a non divulgare notizie di cui siano venute a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e a tale scopo dichiarano che i dati saranno trattati per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, nel rispetto ed in adempimento di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (D. Lgs. 196/03 Codice della Privacy).
Articolo 23
D. Lgs. 231/2001 – (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Equitalia Polis S.p.A., ivi compreso il Documento di Valutazione dei Rischi.
2. Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello e con il Documento di Valutazione dei Rischi, per le parti applicabili, e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre la Stazione appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e
dalle norme da esso richiamate, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 24 Clausola finale
1. Il Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Stazione appaltante non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai suoi diritti, che la stessa si riserva di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti. Di conseguenza, esso non sarà sostituito o
superato da eventuali taciti accordi operativi, attuativi o integrativi. In caso di contrasti, le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Napoli, lì .
Il Fornitore Equitalia Polis S.p.A.
Il/La sottoscritto/a …………………………….., nella qualità di legale rappresentante della …………………., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto ivi stabilito e convenuto:
Articolo 2 (Oggetto), Articolo 3 (Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione), Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 6 (Attività di controllo e verifica), Articolo 8 (Riservatezza), Articolo 9 (Sicurezza, responsabilità civile), Articolo 10 (Assicurazione), Articolo 11 (Corrispettivi), Articolo 12 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14
(Cauzione), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Recesso per giusta causa), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 20 (Trasparenza), Articolo 21 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 23 (D. lgs. 231/2001 –
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), Articolo 24 (Clausola finale).
Napoli, lì . Il Fornitore
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici3
Articolo 2 Oggetto 3
Articolo 3 Durata, erogazione del servizio e luogo di esecuzione 4
Articolo 4 Modalità di svolgimento del servizio 5
Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore 5
Articolo 6 Attività di controllo e verifica di regolare esecuzione 9
Articolo 7 Responsabile dell’appalto 10
Articolo 8 Riservatezza 10
Articolo 9 Sicurezza, responsabilità civile 12
Articolo 10 Assicurazione 13
Articolo 11 Corrispettivi 13
ARTICOLO 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
Articolo 13 Oneri fiscali e spese contrattuali 16
Articolo 14 Cauzione 16
Articolo 15 Penali 17
Articolo 16 Risoluzione 18
Articolo 17 Recesso 19
Articolo 18 Recesso per giusta causa 20
Articolo 19 Divieto di cessione del contratto e del credito
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