Contract
II. Formule
F021
ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE EX ART. 2222 C.C.
Xxxxx e data, .........
Egregio sig. .........
Con la presente le conferiamo l’incarico per la realizzazione dell’attività di ......... (specificare l’incarico affidato al prestatore d’opera)(1) alle seguenti condizioni.
Art. 1 - Oggetto della prestazione
Oggetto dell’incarico è l’attività innanzi specificata che Lei si impegna ad eseguire personalmente secondo le modalità di seguito stabilite.
Art. 2 - Modalità di svolgimento della prestazione
Ella si impegna a svolgere la prestazione oggetto dell’incarico in piena indipendenza ed autonomia senza obbligo di seguire direttive tecni- che e organizzative, senza vincolo di subordinazione o di inserimento nella organizzazione gerarchica della società. L’incarico si configura a tutti gli effetti come una prestazione autonoma occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Art. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico Le viene conferito a far data dal per concludersi con il
raggiungimento del risultato dell’incarico affidatole.
Art. 4 - Obblighi del prestatore
Ella si impegna a svolgere l’incarico affidatole con la diligenza, pro- fessionalità e riservatezza necessarie per realizzare l’incarico/opera affidatale
Art. 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento
Al termine dell’attività svolta le verrà erogata la complessiva somma di euro al lordo delle ritenute e dell’eventuale contributo Inps dovuto
ai sensi dell’art. 44, comma 2, d.l. 30.9.2003, n. 269 convertito nella legge 24.11.2003, n. 326, per la parte a carico del lavoratore; Lei è tenuto ad indicare se ricorre o meno l’obbligo contributivo (superamento del limite di 5.000,00 euro annui), in relazione ai compensi della stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno. Resta inteso che le spese necessarie o inerenti all’esecuzione dell’opera sono completa- mente a Suo carico. (Il pagamento verrà effettuato dietro sottoscrizione di apposita ricevuta) oppure (A fronte della prestazione richiesta viene fissato un corrispettivo lordo pari ad euro le spese che Xxxx sosterrà
per l’esecuzione della prestazione resteranno a suo carico. Il corrispettivo le verrà corrisposto nella misura del 50% a gg (5, 10 ecc.) dalla sot-
toscrizione del presente accordo, la rimanente parte al completamento dell’incarico).
Art. 6 - Proprietà della documentazione e segreto professionale
Tutti gli elaborati di Sua produzione e a noi consegnati restano di nostra piena ed esclusiva proprietà, per cui ne potremo disporre a nostro insin- dacabile giudizio. Pertanto, conserverà nella più stretta segretezza tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà per noi ed impedirà che il materiale e la documentazione in Suo possesso venga prestato, divul- gato e diffuso. Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto pro- fessionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto) (2).
Art. 7 - Risoluzione del contratto
Qualora l’esecuzione dell’incarico non avvenga secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero l’attività/opera ad Xxxx affidata venga condotta con negligenza ed imperizia, sarà facoltà del commit- tente risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 2224 c.c., previa diffida e salvo il diritto al risarcimento dei danni.
In tale caso, le verrà corrisposto unicamente l’importo relativo al lavoro regolarmente eseguito in relazione all’utilità della parte di opera compiuta.
Art. 8 - Foro competente
In caso di controversie derivanti o connesse all’esecuzione e/o interpre- tazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di .........
Art. 9 - Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno applica- zione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile.
Art. 10 - Disposizioni finali
Eventuali modifiche dei patti contenute nel presente atto dovranno risul- tare per iscritto.
Voglia sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.
Firma della società
.........
per ricevuta e accettazione
......... li.....
Firma del prestatore d’opera.......................
L’incaricato dichiara di aver letto, compreso e sottoscritto tutte le clausole del presente contratto e in particolare dichiara di espressamente accet- tare gli artt. 6,7,8 del presente contratto.
Firma incaricato
.........
......... li.....
Nota:
(1) Per evitare di incorrere nella presunzione prevista dall’art. 1, comma 26, legge
n. 92/2012 così come modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. c), d.l. 22.6.2012,
n. 83 convertito in legge n. 134/2012 indicare prestazioni lavorative che rientrano tra quelle per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati.
(2) Clausola eventuale.
F022
ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 2222 C.C. CON APPOSIZIONE DEL TERMINE DI DURATA
Xxxxx e data, .........
Egregio sig. .........
Con la presente le conferiamo l’incarico per la realizzazione dell’attività di
......... (specificare l’incarico affidato al prestatore d’opera dettagliandolo il più possibile ) alle seguenti condizioni.
Art. 1 - Oggetto della prestazione
Oggetto dell’incarico è la attività innanzi specificata che Lei si impegna ad eseguire personalmente secondo le modalità di seguito stabilite.
Art. 2 - Modalità di svolgimento della prestazione
Ella si impegna a svolgere la prestazione oggetto dell’incarico in piena indipendenza ed autonomia senza obbligo di seguire direttive tecniche e organizzative, senza vincolo di subordinazione o di inserimento nella organizzazione gerarchica della società. L’incarico si configura a tutti gli effetti come una prestazione autonoma occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Art. 3 - Durata dell’incarico
L’incarico Le viene conferito a far data dal ......... sino al (1)
L’incarico si intenderà risolto alla scadenza, se non espressamente rin- novato per iscritto. Il rinnovo potrà avere la durata massima di mesi .........
(es.: 2, 4, 6, ecc.)
Art. 4 - Obblighi del prestatore
Ella si impegna a svolgere l’incarico affidatole con la diligenza, professio- nalità e riservatezza necessarie per realizzare l’attività/opera affidatale.
Art. 5 - Corrispettivo
A fronte della prestazione richiesta viene fissato un corrispettivo lordo pari ad euro .........
Il prestatore dichiara che il corrispettivo lordo pattuito non costituisce più dell’80% del proprio volume di affari complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi (2).
Art. 6 - Modalità di pagamento
Il corrispettivo le verrà corrisposto in n. (2, 3 ecc.) quote di pari
importo alle seguenti scadenze ......... (specificare le date) .........
Le spese che Xxxx sosterrà per l’esecuzione della prestazione (reste- ranno a suo carico) oppure (le saranno rimborsate previa presentazione di giustificativi di spesa).
(Art. 7 - Proprietà della documentazione e segreto professionale
Tutti gli elaborati di Sua produzione e a noi consegnati restano di nostra piena ed esclusiva proprietà, per cui ne potremo disporre a nostro insin- dacabile giudizio. Pertanto, conserverà nella più stretta segretezza tutte le informazioni relative al lavoro che svolgerà per noi ed impedirà che il materiale e la documentazione in Suo possesso venga prestato, divul- gato e diffuso. Le presenti disposizioni sulla proprietà e sul segreto pro- fessionale rimarranno in vigore anche dopo la scadenza o la cessazione, per qualsiasi motivo, del presente rapporto) (3).
Art. 8 - Recesso
Le parti non possono recedere dal contratto prima della scadenza del ter- mine. Nel caso l’incarico venga rinnovato le parti potranno recedere anti- cipatamente rispetto alla scadenza dandone preavviso almeno (.........
mesi) oppure (. giorni) prima.
Tuttavia in ragione della specifica attività prevista il contratto potrà esser risolto da entrambe le parti anteriormente alla scadenza per giusta causa o per inadempimento degli obblighi assunti indicati nel contratto.
Qualora l’esecuzione dell’incarico non avvenga secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero l’attività/opera ad Xxxx affidata venga condotta con negligenza ed imperizia, sarà facoltà del commit- tente risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 2224 c.c., previa diffida e salvo il diritto al risarcimento dei danni.
In tale caso, le verrà corrisposto unicamente l’importo relativo al lavoro regolarmente eseguito in relazione all’utilità della parte di opera compiuta.
Art. 9 - Foro competente
Qualsiasi competenza derivante o connessa all’esecuzione e/o interpre- tazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di .........
Art. 10 - Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli troveranno appli- cazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile.
Art. 11 - Disposizioni finali
Eventuali modifiche dei patti contenute nel presente atto dovranno risul- tare per iscritto.
Vorrà sottoscrivere copia della presente per ricevuta e per integrale accettazione del contenuto.
Firma della società
.........
per ricevuta e accettazione
......... li .........
Firma del prestatore d’opera .........
L’incaricato dichiara di aver letto, compreso e sottoscritto tutte le clausole del presente contratto e in particolare dichiara di espressamente accet- tare gli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto.
Firma incaricato
.........
Note:
(1) Si rammenta che il superamento degli 8 mesi all’anno per due anni consecutivi rappresenta uno dei tre indici che la legge 28.6.2012, n. 92, art. 1, comma 26, così come modificato dall’art. 46 bis, comma 1, lett. c), d.l. n. 83/2012 convertito in legge
n. 134/2012, ha previsto la presunzione relativa con prova contraria a carico del committente della sussistenza di un xx.xx.xx.
(2) Clausola eventuale che può esser apposta solo nell’ipotesi in cui la norma (art. 46 bis del d.l. n. 83/2012 che ha modificato l’art. 1, comma 26, legge
n. 92/2012) venga interpretata nel senso che il corrispettivo a cui fare riferimento sia quello dei due anni antecedenti alla stipula del contratto d’opera, in caso con- trario la verifica da parte del committente sui corrispettivi conseguiti nel biennio dal prestatore dovrebbe avvenire ex post e quindi non consentirebbe al committente di valutare i rischi e le conseguenze legate al contratto d’opera, non essendo sempre il prestatore in grado di sapere quale potranno essere i corrispettivi nei due anni (di cui uno in corso e l’altro ancora da venire).
(3) Clausola eventuale.
F023
LETTERA DI XXXXXXX EX ART. 2224 C.C.
Luogo e data .........
Egregio Sig. .........
Oggetto contratto di lavoro autonomo occasionale del .........
Non avendo Ella ad oggi adempiuto correttamente all’incarico affida- toLe secondo le modalità pattuite nella lettera di incarico sottoscritta in data , con la presente, ai sensi dell’art. 2224 c.c., la invitiamo
ad eseguire l’attività/opera affidatale secondo le modalità riportate nella lettera di incarico entro e non oltre il termine di giorni dalla rice-
zione della presente, avvertendoLa che, in caso contrario ci riterremo liberi di recedere dal contratto e di agire per il risarcimento dei conse- guenti danni.
Firma del Committente
.........
F024
LETTERA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D’OPERA PER INADEMPIMENTO DEL PRESTATORE
Luogo e data .........
Egregio sig. .........
Oggetto: contratto di lavoro autonomo occasionale del .........
Facciamo seguito alla Ns comunicazione del Con cui La invitavamo
ad eseguire entro il l’incarico affidatoLe secondo le condizioni e
modalità espressamente pattuite e da Xxxx accettate. Non avendo Xxxx provveduto nel termine suddetto, con la presente Le comunichiamo la volontà di recedere, con effetto immediato, dal contratto sottoscritto in data riservandoci sin da ora di agire per il risarcimento dei danni
causati dalla Sua condotta negligente ed inadempiente.
Firma del committente
.........
F025
LETTERA DI RECESSO DEL PRESTATORE D’OPERA PER GIUSTA CAUSA
Luogo e data .........
Spett.le Committente .........
A seguito di Vs decisioni, essendo venuti meno i compiti affidatimi con lettera di incarico sottoscritta in data con la presente comunico di
recedere per giusta causa dal contratto di lavoro autonomo sottoscritto in data così come previsto dall’art. 2237, comma 2, c.c.
In considerazione di quanto sopra Vi invito a corrispondermi, entro 10 gg dalla ricezione della presente, le spese e il compenso pattuito per l’atti- vità/opera sino ad oggi svolta pari ad euro .........
Firma del prestatore d’opera
.........
F026
LETTERA DI RECESSO DEL PRESTATORE D’OPERA PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO CON TERMINE DI DURATA
Luogo e data .........
Spett.le Committente .........
A seguito di Vs decisioni, essendo venuti meno i compiti affidatimi con la lettera di incarico sottoscritta in data con la presente comunico
la volontà di recedere per giusta causa dal contratto di lavoro autonomo sottoscritto in data ......... giusta quanto previsto dall’art. della lettera
di incarico.
In considerazione di quanto sopra Vi invito a corrispondermi, entro 10 gg dalla ricezione della presente, l’intero compenso pattuito all’art. .........
della lettera di incarico, riservandomi sin da ora di agire per gli ulteriori danni causati dal Vs grave inadempimento.
Firma del prestatore d’opera
.........
III. Giurisprudenza: 1. Contenuto del contratto. 2. Recesso.
1. Contenuto del contratto
In tema di contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2225 c.c., ove non sia stato con- 1 venuto dalle parti, il corrispettivo deve essere stabilito dal giudice in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, nonché al tempo e ai costi occorrenti per il relativo espletamento, secondo il duplice parametro del risultato per il committente e del lavoro per il prestatore d’opera; conseguen- temente, qualora nel corso del rapporto le prestazioni d’opera assumano una maggiore ampiezza, sia qualitativa che quantitativa, con ulteriore dispendio per quest’ultimo e maggior vantaggio per il primo, è legittima la determinazione giudiziale del compenso per esse spettanti, non potendo essere perseguiti mag- giori vantaggi per il committente attraverso un maggior sacrificio economico
per il prestatore d’opera, senza che si determini una disarmonia tra le presta- zioni in sinallagma (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza
di merito che aveva respinto le pretese di una badante, risultando pattuito tra le parti un accordo per adeguare la misura del compenso da iniziali lire quattro- centomila mensili a un milione e a unmilionecinquecentomila in tempi succes- sivi, mentre le aspettative ereditarie della lavoratrice erano da configurare quale riserva mentale senza effetto ai fini della determinazione del compenso) [C II 8.6.2007, n. 13440, Mass. 2007, 1173]
2 Nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte prin- cipale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell’art. 2233
c.c. soltanto in assenza di specifiche pattuizioni; pertanto, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali [C I 8.2.2007, n. 2770, GI 2007, 2707].
3 La onerosità del contratto d’opera professionale, che in genere ne costi- tuisce elemento normale, come risulta dall’art. 2233 c.c., non ne integra un elemento essenziale, né può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere espressamente la gratuità dello stesso, per i motivi più vari, come affectio o la benevolentia ovvero ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio; ne consegue che, soltanto al di fuori di dette ipotesi, il patto in deroga ai minimi della tariffa professio- nale sarebbe nullo (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità di un contratto d’opera professionale gratuito avente per oggetto i pareri su questioni fiscali ed informatiche espressi da un dottore commercialista e docente universitario durante una rubrica tele- visiva, andata in onda nel periodo da novembre 1996 a marzo 1997, a fronte dei quali venivano trasmessi curriculum e “credenziali” del predetto commerciali- sta/docente) [C II 10.10.2007, n. 21251, Mass. 2007, 1730].
4 In tema di contratto d’opera, la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell’art. 2225 c.c., mediante ricorso alle tariffe vigenti o agli usi; il ricorso a tale norma è possibile anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornito la relativa prova [C II 6.5.2005, n. 9503, Mass. 2005, 690].