ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2021 Deliberazione n. 0000336 del 17/02/2021 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2021
Deliberazione n. 0000336 del 17/02/2021 - Atti U.O. S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIA DELLE ENTRATE E ASST SANTI PAOLO E CARLO PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLA SEDE DI VIA BELDILETTO 1/3 A MILANO. IMPORTO COMPLESSIVO PER LA PRESTAZIONE DELL'AGENZIA PARI A 6.345,00.
IL DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Premesso che con DGR n. X/4473 del 10.12.15, è stata costituita la “Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest’ultima, ai sensi dell’art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 del 11.08.15, a decorrere dal 01.01.16 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;
Vista la propria Deliberazione n. 1 del 01.01.16, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “presa d’atto della DGR n. X/4473 del 10.12.15 “attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;
Richiamati
- l’art. 64 comma 3-bis del D. lgs. n. 300/99 e ss.mm.ii. che affida all’Agenzia delle Entrate (ADE) la competenza a svolgere attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche;
- la Deliberazione n. 438 del 28.03.2018 con cui l’ASST Santi Paolo e Carlo ha approvato lo schema di Convenzione con l’Università degli Studi di Milano per l’utilizzo e la ripartizione delle spese dell’immobile di Via Beldiletto 1/3, con decorrenza dalla stipula fino al 2.11.2024;
- la Deliberazione n. 596 del 28.04.2018 con cui l’ASST Santi Paolo e Carlo ha approvato per il periodo 2018-2024 il rimborso della quota parte del canone di locazione stipulato dall’Università degli Studi di Milano per l’uso della palazzina di Via Beldiletto 1/3, sede dei reparti di Odontoiatria e Stomatologia dell’Azienda;
Premesso
- che le citate attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative sono disciplinate mediante accordi tra le parti, come previsto dall’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e che tali accordi devono prevedere il rimborso dei costi sostenuti dall’ADE;
- che tali costi sono disciplinati dalla Convenzione triennale tra MEF e ADE di cui all’art. 59 del D. lgs. n. 300/99, e fissati in € 423,00 costo standard giorno/uomo;
Considerato
- che in data 16.9.2020 l’ASST Santi Paolo e Carlo ha richiesto all’ADE di Milano una valutazione di congruità sul canone di locazione rimborsato all’Università degli Studi di Milano a seguito della sottoscrizione della Convenzione stipulata per l’utilizzo dell’immobile di Via Beldiletto 1/3;
- che in data 4.2.2021 l’ADE ha inviato il testo di un Accordo di Collaborazione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per la perizia del canone sopra richiamato, recante l’oggetto, i termini e le modalità per l’esecuzione delle attività previste, da firmare digitalmente per accettazione;
- che sempre in data 4.2.2021 l’ASST Santi Paolo e Carlo, nella persona del Direttore Generale, ha sottoscritto digitalmente il citato Accordo di Collaborazione, prot. SPC n. 3947 del 4.2.2021 - (All. 1);
- che l’Accordo di Collaborazione prevede la trasmissione all’ADE di Milano della documentazione amministrativa, grafica e fotografica, necessaria alla redazione della perizia;
- che il Responsabile del Procedimento è stato individuato in Flavio Cislaghi, Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;
Dato atto
- che l’Accordo di Collaborazione sottoscritto fissa l’importo del rimborso da riconoscere all’ADE di Milano per i costi sostenuti in € 6.345,00, IVA esente;
- che la spesa prevista per l’attività di valutazione dell’ADE è da considerarsi funzionale alla gestione dell’immobile di che trattasi, e pertanto imputabile al Conto 3G010101 “Spese condominiali” del Bilancio d’Esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;
Preso atto che in assenza di formale BPE 2021 si è stabilito di prendere a parametro l’Assestamento 2020 approvato con Decreto n. 12440 del 21/10/2020 avente per oggetto; “Primo aggiornamento delle assegnazioni, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo e AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2020”;
tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione
IL DIRETTORE GENERALE
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di approvare la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione tra Agenzia delle Entrate (ADE) e ASST Santi Paolo e Carlo, Prot. SPC n. 3947 del 4.2.2021 - (All. 1), per la valutazione del canone di locazione rimborsato a Università degli Studi di Milano relativamente all’utilizzo dell’immobile di Via Beldiletto 1/3, sede dei reparti di Odontoiatria e Stomatologia;
2. di dare atto che l’Accordo di Collaborazione fissa l’importo del rimborso da riconoscere all’ADE di Milano per i costi sostenuti, in € 6.345,00, IVA esente;
3. di imputare i costi derivanti dall’Accordo, stabiliti complessivamente in € 6.345,00, al Conto 3G010101 “Spese Condominiali” del Bilancio di Esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità – CDR TEC “Ufficio Tecnico e Progetti”;
4. di procedere al rimborso dei costi previo ricevimento della nota di addebito inviata dall’ADE e secondo le modalità stabilite dall’art. 3 dell’Accordo sottoscritto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Responsabile del Procedimento, Arch. Flavio Cislaghi, al quale è affidata la sua esecuzione, fermo restando la responsabilità del Direttore di S.C. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
6. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito Internet Aziendale ai sensi dell’art.17 comma 6 della L.R. n. 33/09 e ss.mm.ii..
Imputazione dei Conti - Spese
Importo (€) | N. di conto | CDC | Autorizzazione | Anno |
€ 6.345,00 S | 3G010101 - Spese Condominiali | 000000000 | 2021000303 | 2021 |
* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.
Pratica trattata da: Rossano Rizzati Dirigente/Responsabile proponente: Flavio Cislaghi
Il presente atto si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE
TRA
Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo “Agenzia”), con sede in Roma, via Giorgione n. 106 codice fiscale 06363391001, in persona dell’ing. Gianluca Salamone in qualità di Direttore dell’Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, giusta delega del Direttore dell’Agenzia, prot. n. 148794 del 01/04/2020
E
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (di seguito anche solo “_ASST SPC”), Ente Pubblico non economico, con sede legale in Via Antonio di Rudinì, 8 20142 Milano, codice fiscale e/o partita IVA 09321970965, in persona di Matteo Stocco in qualità di Direttore Generale [Deliberazione Giunta Regione Lombardia n. XI/1065 del 17/12/2018];
di seguito definite anche, disgiuntamente, “Parte” e, congiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
A. l’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59”;
B. L’ASST SPC, in quanto amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell’ambito dei soggetti ai quali l’Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
C. L’ASST SPC ha chiesto la valutazione di congruità del rimborso di parte del canone di affitto dell’immobile sito in Via Beldiletto1/3 20142 Milano, in forza della convenzione stipulata tra ASST SPC e Università di Milano per l’utilizzo congiunto dello stesso;
D. L’ASST SPC ha quindi richiesto, con e-mail del 16/09/2020, lo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione;
E. è interesse dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999
richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della missione istituzionale dell’Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, previsti dall’articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;
F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
G. l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;
H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte dell’ASST SPC dei costi sostenuti dall’Agenzia per l’espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
I. la Convenzione triennale di cui all’art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;
J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”).
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti, in Milano, si stipula il presente Accordo regolato dai seguenti articoli.
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.
ART. 2 OGGETTO
2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione da parte dell’Agenzia, in favore dell’ASST SPC, di attività di valutazione, consistente in:
Paragrafo 5.1 lettera A1)Perizie di stima/Locazioni o concessioni della P.O. n. 1/2016
Stima valutazione canone di locazione immobile Via Beldiletto n. 1/3 a Milano identificato al Catasto Fabbricati al foglio 577 particella 8 sub 513, particella 8 graffata con particella 9 sub 514 e 509, particella 9
sub 510 e 511
ART. 3 RIMBORSO DEI COSTI
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, l’ASST SPC riconoscerà all’Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l’importo di euro 6.345,00 (seimilatrecentoquarantacinqueeuro]/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00).
3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte dell’ASST SPC della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:
sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;
sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d’Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX [opzione da
scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale].
3.3 L’ASST SPC comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:
PEC : direzione.generale@pec.asst-santipaolocarlo.it
3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui all’articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall’articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all’eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all’Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna
dell’elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
4.1 L’esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato dall’ASST SPC con firma digitale, ed è conclusa entro 120 giorni (120) da tale data.
4.2 L’Agenzia provvede all’organizzazione delle necessarie operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
4.3 L’attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l’immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.
4.4 Nell’ipotesi di cui sopra, l’Agenzia darà tempestiva comunicazione della sospensione all’ASST SPC, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena l’ASST SPC avrà posto in essere le attività necessarie per l’aggiornamento della banca dati catastale.
4.5 Qualora la valutazione dell’immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.3, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.
4.6 Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l’ASST SPC trasmette la seguente documentazione, propedeutica all’attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l’avvio delle attività da parte dell’Agenzia:
- deliberazione n_564 del 10_04_2001 convezione utilizzo Via Beldiletto 1/320142 Milano;
-deliberazione n-438 del 28/03/2018;
4.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte dell’ASST SPC, indispensabile per l’espletamento dell’incarico, l’Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l’incarico da parte dell’Agenzia si intenderà risolto, con l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.
4.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia, non imputabile all’Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.
4.9 Le Parti convengono che l’Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall’ASST SPC relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d’igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.
4.10 Poiché a causa dell’attuale situazione emergenziale le attività di sopralluogo non potranno svolgersi, l’ASSP SPC, fornirà completa documentazione fotografica indicando la data delle riprese fotografiche in questione, specificando la rappresentatività di quanto lì documentato con riferimento all’intero compendio e sollevando l’Agenzia da qualunque responsabilità in ordine all’esistenza di situazioni non documentate che possono aver influenza sul valore del bene immobile. Nel caso di difformità tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti, l’Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.3 ovvero nel punto 4.7. I tecnici dell’Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
L’ASST SPC, con la sottoscrizione del presente accordo, esprime formale accettazione dell’elaborato estimativo redatto senza il preventivo sopralluogo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, l’ASST SPC si impegna ad assicurare la piena collaborazione, nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all’Agenzia..
5.2 L’ASST SPC si impegna a sollevare l’Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell’integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.
5.3 L’Agenzia garantisce, per parte sua, l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell’incarico medesimo.
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai dati anagrafici dei rappresentanti legali delle Parti stipulanti e firmatari del presente Accordo.
6.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dall’ASST SPC in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
6.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
6.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
6.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione dell’ Accordo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
6.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento.
6.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione dell’Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
6.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
6.10 L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6.11 L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione dell’Accordo.
6.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
per l’Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;
per l’ASST SPC, il dott. Matteo Stocco, il cui dato di contatto è 02 8184 4302 mail: direzione.generale@asst-santipaolocarlo.it
ART. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
7.1 Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
ART. 8 DURATA
8.1 Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia, in posta certificata, dell’Accordo stesso, opportunamente controfirmato dall’ASST SPC con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l’esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8.
ART. 9 MODIFICHE
9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l’Agenzia e il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse.
ART. 10 RINVIO
10.1 Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.
ART. 11 COMUNICAZIONI
11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) Per Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo Indirizzo: Via Antonio di Rudinì, 8 20142 Milano
PEC: direzione.generale@pec.asst-santipaolocarlo.it CF: 09321970965
a) Per l’Agenzia delle Entrate:
Ufficio Provinciale di Milano – Territorio Indirizzo: Via Iginio Ugo Tarchetti, 6 20121 Milano PEC: up_milano@pce.agenziaterritorio.it
CF 06363391001
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo Agenzia delle Entrate (Dott. Matteo Stocco) (Ing. Gianluca Salamone)
F.to digitalmente F.to digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente