RELAZIONE PROGETTUALE
ID.4522. Accordo Quadro per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli asili nido nel Distretto Socio Sanitario n. 10
OGGETTO
RELAZIONE PROGETTUALE
SOMMARIO
RELAZIONE PROGETTUALE
pagina
ANALISI DI CONTESTO 2 TIPOLOGIA DI CONTRATTO 4 VALORE DELLA CONCESSIONE - IMPORTO A BASE DI GARA 5 CONDIZIONI PARTICOLARI 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 9 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 10
ANALISI DI CONTESTO
I Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant’Olcese in ragione della convenzione per la gestione associata della procedura di gara per l’affidamento in concessione degli asilo nido del Distretto Socio Sanitario 10, approvata rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n. 42 del 22/07/21 , n. 66 del 10/09/2021, n. 15 del 15/06/2021 e n. 31 del 23/09/2021, si propongono di uniformare la qualità dell’offerta educativa, l’organizzazione, i criteri di accesso e partecipazione, l’interscambio di esperienze educative e di ampliare, anche diversificando per tipologia di interventi ludico/educativi e orario di frequenza, l’offerta di servizi rivolti alla prima infanzia per fornire un qualificato sostegno sociale ed educativo alle famiglie, il più possibile compatibile con i tempi di lavoro di quest’ultime o di supporto al loro tempo libero.
I Comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant’Olcese fanno parte del Distretto Socio Sanitario n. 10 (DSS 10).
L’asilo nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specifiche personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino.
L’asilo nido propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli e il personale deve avere quale scopo lo sviluppo, in ogni bambino, di una propria autonomia che permetta, nel futuro adulto, la costruzione della capacità di instaurare relazioni interpersonali con gli altri.
L’assistenza educativa, pedagogica e didattica dei bambini fino al terzo anno di età, nel quadro delle politiche per la famiglia, costituisce un servizio sociale pubblico di cui la normativa regionale fissa i criteri generali di gestione e di controllo.
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento della concessione della gestione degli asili nido di seguito indicati:
▪ Asilo nido ALBERO BLU, Via Bonningher n. 41 in Comune di Busalla;
▪ Asilo nido LA MELA VERDE, Via A. De Gasperi n. 64 in Comune di Campomorone;
▪ Asilo nido LA CARICA DEI 100 E 1, X.xx Italia n. 131 in Comune di Ronco Scrivia;
▪ Asilo nido L’ORSACCHIOTTO, Via F.lli Cervi n. 2, in Comune di Sant’Olcese - Località Manesseno.
Il servizio di asilo nido del Comune di Sant’Olcese è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere
n. 40 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
L’asilo nido denominato “L’Orsacchiotto”, è situato in località Manesseno, centro urbano del Comune confinante con il Comune di Genova (delegazione di Bolzaneto) e con il Comune di Serra Riccò.
Tra i due Comuni di Sant’Olcese e di Serra Riccò è stata sottoscritta una convenzione in funzione della quale l’asilo nido è da considerarsi struttura unica funzionante per entrambi i territori, non esistendo alcun nido (pubblico e privato) in Serra Riccò.
Esaurita la graduatoria dei residenti nei Comuni di Sant’Olcese e di Serra Riccò, possono essere ammessi bambini residenti nel territorio del DSS10, in cui sono comprese le delegazioni genovesi di Rivarolo- Bolzaneto-Pontedecimo.
Il servizio di asilo nido del Comune di Campomorone è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 28 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
L’asilo nido denominato “La mela verde”, è ubicato nel centro di Campomorone in edificio comunicante con la scuola dell’infanzia statale. Per l’ammissione la priorità, dopo i residenti del Comune, è riservata al Comune di Ceranesi con il quale è stata stipulata apposita convenzione.
Esaurita la graduatoria dei bambini residenti nel Comune di Campomorone e di quelli residenti nel Comune di Ceranesi, possono essere ammessi al servizio i bambini del territorio del DSS10.
Il servizio di asilo nido del Comune di Busalla è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
L’asilo nido denominato “Albero blu”, è situato, appena fuori il centro urbano del Comune e non è raggiungibile con mezzi di pubblico trasporto. La struttura per architettura interna ed arredi è funzionale all’attività ed è attrezzata di un’ampia zona verde che si presta per particolari attività all’aperto.
Il servizio di asilo nido del Comune di Ronco Scrivia è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
L’asilo nido denominato “La carica dei 100 e 1”, è xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.
I Comuni di Busalla e di Ronco Scrivia sono confinanti e tale peculiarità può offrire opportunità di interscambi di frequenza tra i due asili nido e la possibilità, per il Concessionario, di sviluppare, d’intesa con le Amministrazioni interessate, ulteriori sinergie e nuovi modelli di gestione dei servizi.
Esaurita la graduatoria dei residenti per ogni Comune, possono essere ammessi bambini residenti nel territorio del DSS10.
In casi eccezionali, possono essere ammessi bambini di età inferiore a quella minima prevista nei rispettivi nidi, previo parere favorevole del Coordinatore pedagogico del DSS10.
Tutte le strutture sono dotate di un giardino fruibile. Le prestazioni comprendono:
(1) il coordinamento organizzativo e pedagogico;
(2) il servizio educativo;
(3) il servizio ausiliario;
(4) la manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi esterni.
Il servizio di asilo è erogato, di norma, per un periodo di 11 (undici) mesi all’anno, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali e i periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali, che non potranno in ogni caso superare complessivamente i 10 giorni lavorativi. L’apertura dovrà essere di almeno 10 ore al giorno dalle 7:30 alle 17:30.
Sono previste le seguenti tipologie di frequenza:
- part-time mattutino fino alle 13,30;
- part - time pomeridiano dalle 11,30 alle 17,30;
- full-time, fino alla chiusura.
Il concessionario si avvarrà del servizio di ristorazione scolastica per la fornitura dei pasti ai bambini e al personale in servizio all’ora del pranzo dei rispettivi asili nido.
L’analisi di contesto e i dati relativi all’utenza e al fabbisogno sono stati elaborati dagli uffici delle amministrazioni competenti all’erogazione dei servizi.
La frequenza media registrata negli ultimi quattro anni di gestione in relazione al servizio di asilo è la seguente:
MODALITA’ FREQUENZA | 2018/2019 | 2019/2020 (da settembre a febbraio) | 2020/2021 | 2021/2022 | |
COMUNE DI BUSALLA"L’Albero Blu" | Part-time | 7 | 8 | 5 | 10 |
Full-time | 18 | 14 | 10 | 8 | |
totale | 25 | 22 | 15 | 18 |
COMUNE DI CAMPOMORONE "La Mela Verde" | Part-time | // | 1 | 1 | 1 |
Full-time | 28 | 26 | 23 | 21 | |
totale | 28 | 27 | 24 | 22 |
COMUNE DI RONCO SCRIVIA "La Carica dei 101" | Part-time | 11 | 10 | 5 | 10 |
Full-time | 13 | 14 | 11 | 9 | |
totale | 24 | 24 | 16 | 19 |
COMUNE DI SANT’OLCESE "L’Orsacchiotto" | Part-time | 2 | 2 | 1 | 2 |
Full-time | 23 | 23 | 13 | 18 | |
totale | 25 | 25 | 14 | 20 |
TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Per raggiungere lo scopo dell’iniziativa di acquisto si è ritenuto che la formula dell’Accordo Quadro, previsto dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia la più idonea ad assicurare l’omogeneità e la standardizzazione dei servizi.
In presenza di un quadro economico costantemente in evoluzione e composto in quota parte da risorse trasferite (Stato e Regione), l’Accordo Quadro assicura una maggiore flessibilità di ordinazione e gestione delle prestazioni. Garantisce altresì un coordinamento dello sviluppo economico e sociale ed economie di scala attraverso la razionalizzazione delle attività e dei fattori produttivi funzionali alla realizzazione del servizio favorendo, inoltre, l’unificazione dell’attività formativa e l’omogeneizzazione delle prestazioni.
L’Accordo Quadro è, infatti, sostanzialmente un contratto normativo, dal quale discendono per le amministrazioni committenti non tanto obblighi esecutivi, ma un vincolo di esclusività nei confronti dell’Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto alle condizioni predefinite nell’accordo Quadro medesimo (in tal senso si è estresa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione – Parere ANAC 22 giugno 2011, AG 08/2011)
Nella definizione di un Accordo Quadro risultano rilevanti il valore economico complessivo e il periodo di validità.
Il contratto oggetto del presente affidamento avrà natura concessoria, coerentemente con la prevista assunzione da parte dell’Operatore Economico che risulterà affidatario tutti i rischi relativi alla gestione del servizio e alla riscossione del corripettivo presso l’utenza.
Non è stata prevista la suddivisione in lotti per le seguenti motivazioni:
a) Necessità di fornire un servizio omogeneo per contenuti e qualità delle prestazioni;
b) Esigenza di gestione omogenea e coordinata della gestione degli asili dei comuni di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia e Sant’Olcese;
c) Contenimento dei costi: la gara a lotto unico permette la razionalizzazione dei costi di erogazione del servizio.
Validità ed efficacia dell’accordo quadro e dei contratti derivati
L’Accordo Quadro ha durata di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Il valore stimato dell’Accordo Quadro rappresenta l’importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti derivati con i quali i Committenti attivano il servizio nel periodo di validità dello stesso Accordo, salvo quanto disposto dall’art. 106, comma 12 del Decreto Legislativo 50/2016.
Le condizioni contrattuali hanno cercato di garantire la massima utilizzazione del valore previsto sui contratti derivati attraverso i seguenti meccanismi:
a) Esaurimento del valore (e dell’eventuale quinto d’obbligo) dell’Accordo Quadro anticipatamente alla scadenza del suo periodo di validità: in tale caso potrà essere indetta la stipula di un nuovo Accordo Quadro;
b) Scadenza dell’Accordo Quadro senza esaurimento del valore: è prevista la possibilità di ultrattività dei contratti derivati.
Per quanto riguarda i contratti derivati è stata fatta la scelta di massima flessibilità degli stessi, con possibilità di prevedere periodi di durata da 24 (ventiquattro) a 48 (quarantotto) mesi. Inoltre, i contratti derivati possono avere validità fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro (ultrattività dei contratti derivati), a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell’Accordo Quadro e che il contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell’accordo stesso.
Il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2022 (ipotizzando l’avvio dei contratti derivati in concomitanza con l’avvio dell’anno educativo 2022/2023), mentre il termine finale è allineato alla scadenza contrattuale concordata tra i Comuni aderenti al fine di assicurare uniformità nella durata dei rapporti negoziali.
È prevista poi la proroga tecnica dei contratti derivati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, nel caso sia necessario dare continuità ai servizi nelle more del perfezionamento della procedura per la stipula di un nuovo accordo quadro o appalto.
Pertanto la durata massima dei contratti derivati, considerando anche l’opzione di proroga, risulta pari a 60 (sessanta) mesi.
Il contratto derivato è formalizzato con scrittura privata successivamente all’avvenuta sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
VALORE DELLA CONCESSIONE - IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore della concessione è costituito dall’importo stimato dalla Stazione Appaltante relativo al fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, quale corrispettivo dei servizi concessi. I corrispettivi del concessionario sono costituiti:
• dalla retta mensile a carico dell’utenza deliberata annualmente dai Comuni (pari a circa il 60% del corrispettivo)
• dalle integrazioni in capo a ciascun Comune derivanti dell’applicazione del Regolamento comunale ISEE ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”, o per altre forme di esenzione totale o parziale, stabilite da ciascun Ente (pari a circa il 40% del corrispettivo).
L’importo a base di gara è stato determinato in ragione del numero di bambini che le strutture nel loro complesso possono accogliere per limiti di autorizzazione, tenuto conto del trend relativo agli ultimi quattro anni di frequenza media, delle modalità di frequenza (full-time part-time) e dell’impatto che l’emergenza sanitaria in corso ha avuto sul numero di iscrizioni. L’Accordo Quadro uniforma il costo del servizio sulle quattro strutture.
In considerazione del fatto che il servizio asili nido è un servizio “ad alta intensità di manodopera” nella determinazione degli importi a base di gara si è altresì tenuto conto dei seguenti fattori:
▪ costo orario della manodopera;
▪ costo del materiale per la manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi esterni;
▪ costo del materiale per la pulizia e igiene personale dei bambini;
▪ spese generali pari al 2% della somma del costo della manodopera impiegata e del costo dei materiali; le spese generali comprendono le spese di amministrazione e di gestione del servizio, gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché gli oneri per la sicurezza non ribassabili ( c.d. costi della sicurezza interferenziali) ;
▪ utile d’impresa pari al 6% dei costi.
Il servizio di asilo nido è remunerato a misura.
Costo della manodopera
Questa voce di costo fa riferimento al funzionamento dell’attività di gestione dei quattro asili nido di Busalla, Campomorone, Ronco Scrivia, Sant’Olcese nell’ambito dell’organizzazione complessiva del servizio.
I costi della manodopera sono stati calcolati prendendo a riferimento il costo orario derivante dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti e i soci delle cooperative sociali, tenendo conto delle seguenti professionalità:
▪ ADDETTO SERVIZI GENERALI;
▪ EDUCATORE;
▪ COORDINATORE PEDAGOGICO.
I costi della manodopera riferiti a tutte le prestazioni contrattuali previste per il servizio di asilo nido, sono stati stimati su base annua complessiva in € 522.880,60.
Sulla base delle componenti di costo sopra indicate, l’importo a base di gara su base annua (oneri fiscali esclusi) risulta pertanto pari a:
Comune di Busalla | Comune di Campomorone | Comune di Ronco Scrivia | Comune di Sant’Olcese | Totale annuo | |
Servizio Asilo Nido | 115.625,00 | 178.425,00 | 123.875,00 | 159.125,00 | 577.050,00 |
L’importo totale a base di gara si riferisce alla durata dell’Accordo Quadro (4 anni) ed è pari a:
IMPORTO A BASE DI GARA € 2.308.200,00 # (VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO)
E’ così ripartito tra i Comuni aderenti:
Comune di Busalla | Comune di Campomorone | Comune di Ronco Scrivia | Comune di Sant’Olcese | Totale | |
Importo soggetto a ribasso servizio di asili | 462.000,00 | 712.800,00 | 495.000,00 | 633.600,00 | 2.303.400,00 |
Oneri per la sicurezza non ribassabili Relativi a Informazione e formazione del personale e Attuazione dei piani di sicurezza, DUVRI, etc. (es. D.P.I., segnaletica, delimitazioni, etc.) come da DUVRI allegati al capitoltato | 500,00 | 900,00 | 500,00 | 2.900,00 | 4.800,00 |
IMPORTO A BASE DI GARA | 462.500,00 | 713.700,00 | 495.500,00 | 636.500,00 | 2.308.200,00 |
L’importo totale a base di gara è rilevante ai fini della definizione dei requisiti speciali (capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale) richiesti ai concorrenti per la partecipazione.
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro si riferisce invece alla durata massima dei contratti derivati, tenuto conto dell’opzione di proroga, ed è rilevante ai fini della determinazione del superamento delle soglie europee e della conseguente disciplina applicabile al contratto, nonché della quantificazione del contributo unico di gara (CIG).
VALORE COMPLESSIVO DELL’ACCORDO QUADRO € 2.885.250,00
Gli importi si intendono oneri fiscali esclusi.
Nei provvedimenti di attivazione dei contratti derivati dovranno essere considerati gli oneri fiscali da calcolarsi sull’importo relativo a ciascuno di essi.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara, già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore.
In applicazione delle Linee Guida N. 13, “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 e fermo restando il rispetto dei principi dell'Unione Europea, in tema di necessaria armonizzazione dell’organizzazione dell’operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’operatore economico risultato aggiudicatario si impegna a dare attuazione, in sede di esecuzione, al piano di riassorbimento presentato in sede di offerta che individua il numero e le condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, per l’assunzione delle unità di personale impiegate presso il gestore uscente.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di selezione degli operatori economici, in conformità a quanto previsto dall’articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono stati individuati come di seguito indicato.
Requisiti di idoneità professionale
Coerentemente con le indicazioni contenute nel bando tipo predisposto da ANAC si prevede:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
In caso di partecipazione alla gara in RTI, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti dell’RTI.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Al fine di valutare la solidità finanziaria degli operatori economici, il requisito di partecipazione è stato calcolato in relazione all’importo posto a base di gara ed espresso nel modo seguente:
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 600.000,00 IVA esclusa.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dell’impresa capogruppo, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria dei concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il requisito è stato definito in relazione alla capacità dell’operatore economico di gestire un numero minimo di utenti nell’ambito di un determinato periodo temporale (anno educativo/anno scolastico), e precisamente:
Il concorrente deve aver eseguito nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando (corrispondente ai tre anni educativi 2018/19, 2019/20 e 2020/21) contratti analoghi a quelli oggetto della concessione, riferiti alla gestione di asili nido, della durata minima di due anni consecutivi, con un numero di iscrizioni non inferiore complessivamente a 80 bambini per ciascun anno scolastico.
Il requisito può essere soddisfatto anche cumulando più contratti relativi alla gestione di servizi analoghi in strutture con capienza pari ad almeno 12 bambini.
Al conseguimento del requisito deve concorrere almeno un unico contratto analogo a quello oggetto della concessione, riferito alla gestione di asili nido, con un numero di iscrizioni non inferiore a 25 bambini, della durata minima di due anni consecutivi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il requisito di capacità tecnica dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo e corrispondente alla quota di esecuzione al raggruppamento dichiarata in sede di domanda; in ogni caso dovrà essere posseduto dal mandatario il requisito di capacità tecnica costituito dall’esecuzione di un unico contratto relativo alla gestione di asili nido, con un numero di iscrizioni non inferiore a 25 bambini, della durata di almeno due anni scolastici continuativi nell’arco temporale di riferimento. La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna in misura corrispondente alla quota di partecipazione dichiarata in sede di domanda, e comunque non potrà essere inferiore alla misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
Sono considerati servizi analoghi quelli aventi ad oggetto la gestione di asili nido pubblici, sia nella forma del contratto di appalto pubblico, sia nella forma del contratto di concessione, o la gestione di asili nido privati di tipo aziendale.
Tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La ripartizione dei punti massimi a disposizione della commissione giudicatrice (100) è 80 per l’offerta tecnica e 20 per l’offerta economica.
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
La documentazione contrattuale, predisposta in conformità alla presente relazione progettuale, comprende:
ACCORDO QUADRO che regola i rapporti tra la Stazione Appaltante, i Committenti e l’Appaltatore rispetto all’attivazione e alla gestione dei contratti derivati.
CONDIZIONI GENERALI che contengo clausole applicabili sia al rapporto Stazione Appaltante - Appaltatore, sia ai contratti derivati.
CAPITOLATO SPECIALE
D’ONERI che definisce le prestazioni oggetto dei contratti derivati.
DISCIPLINARE DI GARA che stabilisce i criteri per la valutazione delle offerte e che fornisce ai concorrenti indicazioni e modalità per la presentazione delle offerte.