COMUNE DI REGGELLO
Disciplinare servizi/concessione da Bando Tipo
COMUNE DI REGGELLO
PROCEDURA APERTA DI GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART.
60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE MISTA AVENTE AD OGGETTO PRINCIPALE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 – 31 LUGLIO 2031 NEL RISPETTO DEI CAM PREVISTI DAL PAN GGP DI CUI AL D.M. 10 MARZO 2020 E A TITOLO ACCESSORIO I LAVORI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO – CIG 8998391B27
Indice personalizzato
1. PREMESSE 2
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA 6
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
6. REQUISITI GENERALI 12
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 13
8. AVVALIMENTO 20
9. SUBAPPALTO 21
10. GARANZIA PROVVISORIA 21
11. SOPRALLUOGO 25
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 26
13. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 27
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 28
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 45
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 48
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 48
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 49
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 49
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 50
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 51
23. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 54
24. CLAUSOLA SOCIALE 55
25. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 55
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 55
27. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 56
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 57
1. PREMESSE
Il Comune di Reggello (d’ora in poi Comune, Stazione appaltante, S.A., Committente) intende procedere all'affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica e, a titolo accessorio, dell’esecuzione dei lavori funzionali all’erogazione del servizio, in esecuzione della determina a contrarre n. 870 del 16/12/2021.
Il presente servizio è affidato conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”), e – per quanto applicabile e ancora in vigore – dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, “Regolamento”), oltre che dalle disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo articolo 2.
Inoltre il servizio da erogare è disciplinato dal DM 10 marzo 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), e dell’art 2 della L. 120/2020 nonché ai sensi degli art. 34 e 164 e segg. del Codice.
La procedura di gara si svolge interamente in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art 95 cc. 2 e 3 e 144 c. 1 del Codice.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, nonché le altre informazioni relative alla procedura, come meglio specificato negli atti di gara messi a disposizione dei concorrenti.
L’oggetto principale della concessione, determinato in base al valore prevalente desunto dal Piano Economico Finanziario (PEF) allegato fra gli atti di gara (All. 3) è dato dalla gestione del servizio di ristorazione scolastica, di cui all’art. 144, comma 1 ed allegato IX del Codice (CPV 55523100-3 - servizio di ristorazione scolastica). Le prestazioni accessorie, all’interno della concessione, sono i lavori funzionali all’erogazione del servizio.
Il luogo di svolgimento del servizio è REGGELLO (FI) - NUTS ITI14
Come specificato all’interno del Capitolato descrittivo prestazionale (da ora Capitolato o CDP) e della Relazione istruttoria (di seguito Relazione) il Comune di Reggello dispone di un centro cottura attrezzato, sito in Pz. Lombroso Calò, loc. Cascia.
CIG: 8998391B27
Stazione Appaltante: Comune di Reggello - X.xxx Xxxxxxxxx, 0- 00000 Xxxxxxxx (XX) Xxxxxx
Responsabile del procedimento ai sensi dell'Art. 31 del Codice: dott./ssa Gabbriella Pasquali – Responsabile del SECT tel: 000-0000000 - mail: x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Responsabile del procedimento di gara: Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Centro Unico Appalti, Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Progetto ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 (servizi forniture), del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
1) Relazione istruttoria;
2) Capitolato Descrittivo Prestazionale,
3) All. 1 _ Menù;
4) All. 2 Caratteristiche derrate alimentari;
5) All. 2 a_CAM_ristorazione DM 65 10 marzo 2020;
6) All. 2 b_ CAM relazione_cam_ristorazione_2020;
7) All. 2 c _ Linee guida nazionali DM 28 10 2021;
8) All. 2 d_ linee indirizzo regione Toscana;
9) All. 3_ PEF;
10) All. 3 a _Costo della manodopera;
11) All. 3 b _ personale attuale concessionario;
12) All. 3 c_ tab CCNL attuale concessionario;
13) All. 3 d _ Quadro Tecnico ed economico;
14) All. 4 _ Dwg_ Centro cottura (cartella .zip costituito da 4 file .dwg; 15) All. 4 a_Dwg_Scuole (cartella .zip costituita da n. 9 file .dwg);
16) All. 4 b _ Dwg- Altri elaborati (cartella .zip costituita da 3 file);
17) All. 5 - Informatizzazione;
18) All. 6 _ Aspetti tecnici igienico – sanitari – album soluzioni conformi e valutazioni economiche (firmato e pdf),
19) All. 6 a _elenco attrezz. e arredi;
20) All. 6 b - caratteristiche nuove attrezzature;
21) Allegato A Criteri per OEPV;
22) DUVRI;
23) Matrice dei rischi;
24) Schema di contratto;
25) Bando di gara inviato alla GUUE;
26) Disciplinare di gara;
27) Protocollo d’intesa per la legalità;
28) Codice di comportamento del Comune di Reggello;
29) Codice integrativo di comportamento del Comune di Reggello;
30) D.g.u.e.
31) D.g.u.e. altri legali rappresentanti
32) Modello 1 – Dichiarazioni integrative al D.G.U.E. e ulteriori dichiarazioni
33) Modello 2 – Accettazione protocollo di legalità
34) Modello 3 – Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali
35) Allegato B Informativa privacy
36) Modello F23 da compilare
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma start all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e inviate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 8 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell’art 76 del Codice e in caso di attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art 83 c. 9 del Codice verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla pec xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx , e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica.
Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice e dell’art 83 c. 9.
Le comunicazioni dell’operatore indirizzate al CUA sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx per inviare le comunicazioni ex art 76 e art 83 d.lgs. 50/2016 via PEC. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3. 1 . DESCRIZIONE SOMMARIA
La presente concessione non è suddivisa in lotti funzionali aggiudicabili separatamente ai sensi dell’art. 51,
c.1 del Codice. La suddivisione in lotti determinerebbe, infatti, per un verso, inefficienza/inefficacia nella gestione del servizio, per altro verso, un’inevitabile duplicazione di costi, come previsto nella Relazione istruttoria acclusa nella documentazione di gara.
Come precisato nel Piano Economico e Finanziario (All. 3), ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 c. 4 del Codice, il valore complessivo della concessione, comprensivo degli importi relativi all’investimento e a quelli delle forniture, è pari ad €. 6.928.247,86, oltre IVA nei termini di legge (art. 4.2. , del Capitolato descrittivo prestazionale, di seguito Capitolato).
Il valore della concessione per la durata ordinaria della contratto, determinato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad €. 6.659.127,87 (XXX xxxxxxx), somma risultante dal PEF inserito nella documentazione di gara.
Il costo unitario a pasto, posto a base d’asta, è stabilito in € 6,198 (sei/centonovantotto), esclusa IVA e al netto degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali stimati dalla S.A. in € 0,002 a pasto (All. - 3). Tale valore è costituito dal quoziente della divisione fra il costo totale stimato (All. 3 _ PEF) e il n. totale dei pasti presunti per tutta la durata del contratto (Relazione istruttoria).
All’interno del valore complessivo della concessione (€ 6.928.247,86) è stato computato anche l’importo di
€. 269.119,99 oltre IVA per l’opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, stabilito moltiplicando il costo pasto a base di gara al netto delle quote relative agli investimenti, pari a Euro 5,89, per n. 45.691 pasti presunti da erogare durante il periodo della suddetta proroga tecnica.
Il costo a carico del comune relativo al contributo necessario a garantire l'equilibrio finanziario della concessione è pari a Euro 2.374.056,88, oltre IVA 4% ed ISTAT, se del caso, per gli anni successivi al primo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 23 co. 16 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha stimato i costi annui della manodopera in €. 443.738,92 pari ad €. 3.993.650,28 per la durata della concessione, come meglio dettagliato nel PEF (Allegato 3) e nel dettaglio “costo della manodopera” (All.3 a).
Il personale impiegato dall’attuale affidatario e il CCNL applicato sono dettagliatamente indicati negli allegati denominati All. 3 b e All. 3 c.
3.2 PROGETTO D’INVESTIMENTO
La stazione appaltante ha stimato in € 300.344,20 il costo degli investimenti di cui al progetto di fattibilità di cui all’All. 6 - Aspetti tecnici igienico – sanitari – album soluzioni conformi e valutazioni
economiche, alle relative spese tecniche ed agli investimenti per la fornitura/sostituizione di nuove attrezzature, tutto come ulteriormente dettagliato nel PEF accluso ai documenti di gara (All. 3).
TABELLA A | |
Opere edili | €. 89.666,21 |
Impianti idrico sanitari | €. 40.757,37 |
Impianti elettrici, telefonici, radiofonici, televisi | €. 32.605,90 |
Spese tecniche | €. 45.314,72 |
Attrezzature | €. 32.000,00 |
Investimenti presunti periodo concessione per manutenzioni obbligatorie (immobili beni , impianti ecc) IVA esclusa | €. 12.000,00 |
Investimenti presunti periodo concessione per sostituzioni arredi attrezzature ecc IVA esclusa | €. 48.000,00 |
TOTALE | €. 300.344,20 |
Per quanto previsto dall’art. 28 e 169 del Codice, il presente contratto si configura dunque quale concessione mista di servizi, lavori e forniture, con prevalenza economica e funzionale del servizio di ristorazione scolastica. La richiesta di esecuzione dei lavori e di fornitura di nuove attrezzature (e della installazione) come previsti rispettivamente nell’articolo 3 lettera n) e lettera t) del Capitolato è infatti accessoria all’erogazione del servizio di ristorazione scolastica medesimo, è ad esso direttamente funzionale ed economicamente minoritaria rispetto all’importo stimato per la prestazione principale.
3.3. REVISIONE DEI PREZZI
La disciplina della revisione dei prezzi è stabilita all’art. 4.3 del Capitolato, conformemente a quanto stabilito all'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dall’art. 106 c. 1 lett. a).
L'eventuale adeguamento del prezzo – calcolato sull’Indice ISTAT per le famiglie per operai ed impiegati (FOI) - dovrà essere richiesto dal concessionario all'A.C. entro il mese di agosto di ciascun anno mediante PEC. La richiesta non potrà essere retroattiva e dovrà essere autorizzata dal responsabile del procedimento previa istruttoria, e comunicata al concessionario con nota scritta. La mancata richiesta entro i termini di cui sopra si intenderà come conferma dei prezzi vigenti. L'adeguamento viene calcolato sulla base dell’indice elaborato dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con riferimento alla data del 30 giugno dell’anno della richiesta di aumento rispetto al 30 giugno dell’anno precedente.
3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
A misura ai sensi art 3 c. 1 lett eeeee) del d. lgs 50/2016.
3.5 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il sopra indicato importo di €. 6.659.127,88 è finanziato, come risulta dall’accluso PEF (allegato 3), con:
1. gli introiti derivanti dalle tariffe degli utenti del servizio mensa delle scuole del territorio e altre entrate derivanti dalla vendita a terzi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del Capitolato;
2. dalle utilità concesse consistenti nel valore derivante dall’utilizzo in comodato gratuito della cucina centralizzata;
3. dal contributo a riequilibrio economico finanziario concesso dal Comune di Reggello ai sensi dell’art. 165 c. 2 del Codice.
4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 9 anni decorrenti dal 01.09.2022, compatibilmente con la tempistica di aggiudicazione della presente procedura, coincidente con gli anni scolastici (1.) 2022/2023, (2.) 2023/2024, (3.) 2024/2025, (4.) 2025/2026, (5.) 2026/2027, (6.) 2027/2028, (7.) 2028/2029,
(8.) 2029/2030, (9.) 2030/2031 per il periodo di apertura previsto dal calendario scolastico.
Annualmente il comune provvederà, comunque, a comunicare, all'inizio di ciascun anno scolastico, la data di inizio e fine del servizio di refezione.
4.1. RINNOVI E OPZIONI Rinnovo. Non sono previsti rinnovi.
Opzioni. Le modalità di esecuzione del presente appalto sono predisposte senza tenere conto degli assetti organizzativi dovuti all’emergenza sanitaria nazionale da covid-19 attualmente in essere. Qualora, in corrispondenza dell’avvio dell’affidamento, permangano le misure emergenziali attuate a causa dell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale da covid-19, i servizi oggetto del presente appalto potranno essere riorganizzati sulla base di eventuali sopravvenute direttive e/o disposizioni normative. In tal caso, il comune di Reggello consulterà l’aggiudicatario per ridefinire, entro i limiti e con le modalità indicate dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e dall’art. 4.3 del Capitolato speciale d’appalto, le modalità di esecuzione dei servizi oggetto sulla base delle effettive necessità organizzative derivanti da eventuali nuove disposizioni di legge.
Proroga tecnica. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (massimo sei mesi). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica per € 269.119,99 è pari ad € 6.928.247,86 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma medesima e dagli articoli 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 modificato con decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e),
f) e g) del Codice.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati designati dal consorzio è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.1 REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12. 2009, n. 79/R regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start
GR approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.x.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/ nella sezione Progetto.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b)il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
6. REQUISITI GENERALI
6.1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Il possesso dei requisiti generali di cui al presente punto, dovrà essere dichiarato all'interno del Documento di gara unico europeo, Parte III, lettere A, B, C, D (articolo 15, p. A.2).
In relazione al possesso del requisito di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) del Codice il concorrente dovrà dichiarare all’interno del DGUE tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità secondo quanto disposto dalle Linee guida X.X.XX. n. 6, aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegati alla legge speciale di gara costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.
Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis) c-ter) c-quater) e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dovrà essere dichiarato all’interno del Modello 1 Dichiarazione integrativa al
D.G.U.E. e ulteriori dichiarazioni, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
6.1.2. Sono comunque esclusi i concorrenti che si trovano nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La sussistenza di tale condizione dovrà essere dichiarata all’interno del DGUE, Parte III, Sezione D, di cui al successivo articolo 15 punto A.2.
In caso di operatori riuniti, i suddetti requisiti di cui al punto 6 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.
E' vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di ordine generale.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti . Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
• Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L’operatore è tenuto ad indicare numero e data di iscrizione, oltre all’attività per la quale è iscritto che deve essere coerente con quella oggetto dell’affidamento. In caso di cooperative e consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del
D.M. 23 giugno 2004, all’Albo nazionale delle società cooperative; in caso di Cooperative sociali, anche l’iscrizione agli Albi regionali.
• Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registro professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, nel D.G.U.E. (cfr. 15. A.2.) da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
I requisiti di idoneità sono dichiarati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e per essi non è ammesso l’avvalimento.
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all’interno del D.G.U.E. (art. 15. A.2.) part. IV, lett. A, p. 1.
7.1.1. REQUISITI DEL /I PROGETTISTA/I
(Per il/i soggetto/i che svolgerà/nno le attività di progettazione) essere in possesso delle specifiche competenze tecniche richieste dalla normativa vigente in ambito di progettazione di edifici civili e industriali, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelevisi e televisivi, impianti idrico sanitari, cucine e lavanderie e possedere i titoli di studio idonei previsti dalla normativa quali la laurea in ingegneria o architettura (o equipollente) e iscrizione al relativo albo di appartenenza.
In caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, RTP e consorzi stabili il concorrente dovrà indicare nominalmente nel DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato/i allo svolgimento dell’attività di progettazione oggetto della presente concessione.
In caso di professionisti esterni indicati dal concorrente all’interno della Domanda di partecipazione, nello spazio relativo ai prestatori di servizi, questi dovranno indicare nel proprio DGUE il/i professionista/i in possesso del requisito di idoneità professionale deputato/i allo svolgimento dell’attività di progettazione oggetto della presente concessione.
I progettisti dovranno QUINDI possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale:
✔ Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i concorrenti qualunque sia la forma prescelta di partecipazione alla gara;
✔ Requisiti di idoneità professionale: - (nel caso di società di professionisti o società di ingegneria) Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- (nel caso di professionisti singoli o associati) essere in possesso di laurea in ingegneria o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali ed essere abilitati
all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ai sensi dell’art. 1, lett. a) e b) del D.M. 263/2016.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 7.1.1. dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lett. A, punto 2.
È vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisiti di cui al punto 7.1.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE - A (PARTE LAVORI)
Nel caso in cui il Concessionario intenda eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione d’impresa o tramite imprese collegate o controllate, è richiesta attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 e 95 del d.P.R. 207/2010, la qualificazione nelle seguenti categorie, oppure qualificazione ex art. 90 D.P.R. nr. 207/2010:
Categoria | Classifica | Importo | Incidenza sul totale dei lavori | note |
OG1 Edifici civili ed | I | €. 89.666,21 | 55,00% | |
industriali (prevalente) | o | |||
qualificazione | ||||
requisiti ex art. 90 | ||||
D.P.R. n. 207/2010 | ||||
OS 30 Impianti interni | I | €. 40.757,37 | 25,00% | SioS > del |
elettrici,telefonici | o | 10% | ||
(scorporabile) | qualificazione requisiti | |||
ex art. 90 D.P.R. n. | ||||
207/2010 | ||||
OS 3 Impianti idrico | I | €. 32.605,90 | 20,00% | |
sanitari e cucine | o | |||
(scorporabile) | qualificazione requisiti | |||
ex art. 90 D.P.R. n. | ||||
207/2010 |
Si precisa che le suddette categorie sono quelle ad oggi desumibili dal progetto di fattibilità predisposto dal Comune di Reggello.
Il concorrente dovrà quindi essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010:
a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore al valore previsto di ognuna delle categorie di cui si compone il progetto;
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data della presente lettera d'invito, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori da assumere (per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi dell’art. 79, comma 10, D.P.R. 207/2010);
c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica.
La comprova del requisito, in caso di ricorso all’art. 90 del DPR 207/2010, è accertata dalla S.A. secondo le disposizioni vigenti in materia: in particolare, per quanto riguarda l’elenco lavori analoghi sarà richiesto il possesso dei CEL (certificato di esecuzione lavori).
I certificati di esecuzione dei lavori devono:
- essere in possesso dell'Operatore Economico al momento della data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto (Consiglio di Stato Sez. V, 28/12/2017 n.6135 - Consiglio di Stato, Sezione V, 15 febbraio 2020 n.8025);
- redatti secondo l’Allegato B) del D.P.R. 207/2010 ;
- devono contenere l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
Per i lavori eseguiti il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle Leggi sui Lavori Pubblici saranno richiesti: il contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera commerciale ecc.); copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; copia del certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.
Per quanto riguarda i costi del personale, la copia dei bilanci a condizione che siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi, in alternativa il modello INPS DM10.
Per l’adeguata attrezzatura, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolare o legale rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000), che contenga l’elenco dettagliato dell’attrezzatura posseduta comprensivo delle indicazioni ove possibile identificative (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.). A tal fine si ritiene sufficiente allegare una copia autenticata del registro beni ammortizzabili e dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed ancora in possesso dell’impresa.
In caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relative alle lavorazioni da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
Per l’esecuzione dei lavori oggetto della concessione è altresì previsto il ricorso agli altri istituti previsti dall’ordinamento per la realizzazione (RTI; subappalto qualificante; avvalimento…..).
In caso di partecipazione di un raggruppamento orizzontale, si specifica che i requisiti di cui al punto 7.2, devono essere apportati in maniera cumulativa da parte di ciascun membro del raggruppamento che svolgerà i lavori, nei termini di seguito indicati: dalla mandataria, in misura non inferiore al 40%, dalle mandanti in misura non inferiore al 10%.
In caso di consorzi di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice.
È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice per la soddisfazione dei requisi- ti di cui al punto 7.2
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al presente punto 7.2. dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1a ).
7.2.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE - B (PARTE SERVIZI-Gestione del servizio di ristorazione scolastica)
Requisiti di capacità economica e finanziaria
• 7.2.1. Requisito 1. Fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2018, 2019, 2020) di € 2.100.000,00 IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto al fine di garantire una corretta, efficace ed affidabile gestione del servizio, tenuto conto della durata della concessione, della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste, della natura primaria dei bisogni cui il servizio in concessione deve rispondere in modo puntuale e continuativo, della sensibilità dell’utenza e del contesto di svolgimento delle prestazioni;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato sono rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
• 7.2.2 . Requisito 2. Capacità tecnica e professionale
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di aver realizzato, con buon esito, nell’ultimo triennio (2018 – 2019 – 2020) a favore di committenti pubblici o privati, servizi
analoghi a quello oggetto della concessione per un importo almeno pari ad € 2.215.000,00 oltre IVA nei termini di legge.
Per servizi analoghi a quello oggetto della concessione s’intendono servizi di refezione scolastica effettuati in appalto o concessione. All’interno dei servizi dichiarati dovrà altresì essere presente almeno un servizio [cd. di punta] sia di durata non inferiore ad un anno che di importo annuale non inferiore a €. 600.000,00=
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione in originale o copia conforme dei certificati/contratti rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del numero pasti e del periodo di esecuzione (data inizio e data fine) e, nel caso la prestazione sia stata svolta nell’ambito di un raggruppamento di soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati/contratti rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del numero pasti e del periodo di esecuzione.
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato all’interno del Documento di Gara Unico Europeo di cui all’articolo 15, punto A.2.) del presente Disciplinare, Parte IV, con le seguenti modalità:
• 7.2.1: lettera B, CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA punto 1b)
• 7.2.2: lettera C, CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI punto 1d)
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nel caso di operatori riuniti i requisiti di cui al precedente punto 7.2.1 e 7.2.2 dovranno essere apportati complessivamente ai sensi dell’articolo 48 del Codice.
Nel caso specifico, i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo alla carenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e all’art. 53 c. 16-ter del D.lgs. 165/2001 deve essere posseduto;
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.m. 23/06/2004 deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie o Contratto di Rete.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2.1. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: dalla mandataria, in misura non inferiore al 40%, dalle mandanti in misura non inferiore al 10%.
Il requisito di cui al punto 7.2.2, sempre in caso di raggruppamento orizzontale, relativo alla capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti in modalità cumulativa. Il c.d. servizio di punta deve essere posseduto interamente dalla mandataria.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso specifico, la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale di gestione del servizio di ristorazione scolastica e apportare interamente i requisiti 7.2.1 e 7.2.2.
7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al punto 6. Requisiti generali e il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 deve essere
posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il consorzio partecipante alla
procedura per conto della consorziata dovrà possedere l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli dei singoli consorziati (art 47 c. 2bis d.lgs 50/2016).
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 e dell’art. 172, comma 2 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito, bensì dovrà essere evidente l’effettivo “passaggio” di competenze da parte dell’impresa ausiliaria mediante, ad esempio attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse in grado di escludere l’eventualità di semplice mercificazione del requisito avallato.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il Contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Si ricorda, che ai sensi di quanto disposto dall’art 89 c.1 del codice, in materia di avvalimento di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e delle parti applicabili alle concessioni dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’Art.49 del D.L. n. 77/2020, convertito in L. 29.07.2021, n°108, avuto riguardo alla natura del contratto e considerata la delicatezza dei servizi principali oggetto della concessione, legati al rispetto di particolari e complesse procedure, che necessitano di specifiche professionalità e particolari competenze e richiedono affidabilità, formazione specifica ed esperienza del personale e verificata la tipologia dell’utenza coinvolta, il subappalto è vietato per i servizi indicati come principali, da effettuare nel rispetto delle prescrizioni del capitolato di gara e dei relativi allegati, di seguito elencati:
- l’approvvigionamento e la conservazione delle materie prime, la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti nei centri refezionali ed i servizi ad essi strettamente connessi, ad esempio la gestione del Centro Cottura e dei locali annessi, la pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature e degli arredi della cucina e dei terminali refezionali.
È vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Laddove intenda ricorrere al subappalto, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all’interno del DGUE, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
In caso di ricorso al subappalto, deve essere compilato il D.G.U.E., parte II, lett. D (v. art. 15, A.2.)
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
10.1 una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base della concessione, il cui importo è stabilito in € 133.182,56 fatto salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
10.2 una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (articolo 15, paragrafo A.5.1).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. Si precisa che tale deposito è infruttifero;
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento a favore del Comune di REGGELLO (IBAN IT 42O0306938023000100046016) che rilascerà un certificato di deposito provvisorio in originale. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia ai sensi dell'art. 93 del codice relativa a Comune di Reggello Procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della concessione mista avente ad oggetto principale il servizio di refezione scolastica per il periodo 01 settembre 2022 – 31 luglio 2031 nel rispetto dei CAM previsti dal PAN GGP di cui al D.M. 10 marzo 2020 e a titolo accessorio i lavori funzionali all’erogazione del servizio . CIG: 8998391B27. La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma (ART. 15, p. A.5. e A.5.1.).
c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
La fidejussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura Garanzia ai sensi dell'art. 93 del Codice relativa a Comune di Reggello Procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della concessione mista avente ad oggetto principale il servizio di refezione scolastica per il periodo 01 settembre 2022 – 31 luglio 2031 nel rispetto dei CAM previsti dal PAN GGP di cui al D.M. 10 marzo 2020 e a titolo accessorio i lavori funzionali all’erogazione del servizio . CIG: 8998391B27.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Comune di Reggello);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.
a) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
b) prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
c) contenere una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti. A tal fine è necessario che il concorrente dichiari nel DGUE parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media
d) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
e) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
a) documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
c) copia informatica di documento analogico ( e cioè scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
10. 3 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà indicare nella Domanda di partecipazione (A.1.) e nel D.G.U.E, la tipologia di certificazione in possesso tra quelle individuate all'art. 93, c. 7 del Codice, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, con l'indicazione dell'Ente Certificatore, la scadenza e il numero e la relativa percentuale di riduzione della garanzia provvisoria.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
• in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate;
• Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- La non costituzione della garanzia entro il termine ultimo utile per la presentazione delle offerte.
N.B.: L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (cauzione definitiva): In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE, deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
11. SOPRALLUOGO (Obbligatorio). Per la presentazione dell’offerta alla presente gara, pena la non abilitazione a presentare l’offerta, deve essere effettuato il sopralluogo dei luoghi interessati dalla gestione del servizio oggetto di concessione.
Ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 nr. 76, il Comune di Reggello ritiene tale adempimento indispensabile in ragione della particolare natura e delicatezza delle prestazioni da rendere.
Per effettuare il sopralluogo le imprese dovranno contattare i seguenti numeri di telefono x00 000 0000000/237 o mail: x.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx o x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Titolare, Xxxxxx rappresentante, Direttore Tecnico dell’impresa o da un loro incaricato munito di delega.
Ad ogni sopralluogo potrà partecipare un unico concorrente e saranno ammesse un massimo di tre persone. Un soggetto può effettuare l’accesso solo per un concorrente singolo, associato o consorziato. In caso di operatori economici associati o consorziati il sopralluogo può essere effettuato sia da una impresa mandante che dalla mandataria.
I soggetti legittimati a effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti sono esclusivamente:
• il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa;
• un procuratore, munito di regolare procura, o i cui poteri risultino dal certificato camerale;
• un dipendente dell'operatore economico concorrente munito di delega rilasciata dal legale rappresentante.
• da un soggetto diverso che dovrà presentarsi munito di un documento d’identità e con la delega e/o procura notarile da parte del legale rappresentante della ditta e/o dal procuratore generale, rilasciata su carta intestata dell’impresa, resa ai sensi del DPR 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d’identità valido del sottoscrittore.
Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un operatore economico singolo, associato o consorziato. In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa non ancora costituito, anche la mandante può effettuare il sopralluogo per conto del costituendo RTI. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del costituendo RTI solo se poi, in sede di offerta, la mandante che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente facente parte del raggruppamento.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, anche la consorziata per la quale il consorzio concorre può effettuare il sopralluogo per conto del consorzio concorrente. Tuttavia, si precisa che il sopralluogo sarà ritenuto validamente effettuato per conto del consorzio solo se poi, in sede di offerta, la consorziata che in precedenza aveva effettuato il sopralluogo risulterà effettivamente indicata dal consorzio concorrente come consorziata per la quale il consorzio concorre.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:
• un documento valido di identità;
• un’autocertificazione (o copia conforme dell’attestazione SOA o CCIAA) attestante la qualità di rappresentante legale o di direttore tecnico;
• la procura (in originale o in copia autentica), oppure la delega (in originale).
Del sopralluogo di presa in visione dei luoghi viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia, un originale viene consegnato all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo.
Del sopralluogo viene redatta un’attestazione di partecipazione in duplice copia, una consegnata all'operatore economico che ha effettuato il sopralluogo.
È facoltativo l'inserimento della suddetta attestazione nell’apposito spazio creato sulla piattaforma o tra la “Certificazioni e ulteriore documentazione a corredo” su START.
12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione dalla procedura, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 13 febbraio 2021 e sul sito dell’ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13.MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del Contributo A.N.A.C., (p. A.6) dell'art. 15 del presente Disciplinare) potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
• Ai fini della sanatoria il C.U.A. assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
• Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
• In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto, entro e non oltre il termine perentorio fissato nelle ore 08:00 del 21/03/20221, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ ed inserire la documentazione di cui ai successivi paragrafi nello spazio relativo alla gara, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di
esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.
Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
L'offerta è vincolante per il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per presentare offerta (art. 32, comma 4 del Codice).
Dovrà quindi essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio indicato in premessa la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E
1Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8) |
DOCUMENTAZIONE TECNICA, di cui al successivo punto B.1) e segg. |
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui al successivo punto C.1) e segg. |
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Scegliere la funzione “Presenta offerta”;
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione ” generato dal sistema;
• Completare:
- Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
• La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato con le modalità indicate al successivo punto A.7.).
• L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line della Domanda di partecipazione, nel campo “Dati amministrativi”, tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art. 80 co.3 del
D. Lgs. 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno antecedente la data di invio del presente invito.
In particolare:
• in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
• in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
• in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
• in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita - la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
• la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
• La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
• Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
• per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
• ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
• La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
A.1.1.) La domanda è sottoscritta digitalmente: |
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti si vedano le istruzioni riportate al successivo paragrafo (MODALITA' di PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA);
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
• In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
• Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
A.2.) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, il concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
In merito alla compilazione si precisa inoltre:
DGUE PARTE I: Questa parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.
DGUE PARTE II: Il concorrente indica i dati dell’impresa, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentati e dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80, l’eventuale ricorso all’avvalimento (parte II lett C) e al subappalto (parte II lett D).
DGUE PARTE III: In questa parte il concorrente rende le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale facendo attenzione a quanto segue:
• nella parte III lett A. l’operatore economico, deve rendere le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto come specificate nella stessa parte III lett. A); a tale fine la dichiarazione può essere resa dal solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 oppure, singolarmente, da ciascuno di detti soggetti ;
• nel primo caso la parte III lett. A) del DGUE è compilata in relazione a tutti i nominativi interessati e il documento è firmato dal solo legale rappresentate; nel secondo caso, ciascuno dei soggetti cui al comma
3 dovrà rendere la propria dichiarazione e firmare digitalmente il “DGUE ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI” (mod. allegato DGUE altri legali Rappresentanti) in relazione alla propria posizione. (A.2.1)
Ogni DGUE/ DGUE altri legali Rappresentanti, con le modalità sopra indicate, deve essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara.
DGUE PARTE IV: Nel DGUE parte IV sono riportate anche le dichiarazioni relative all’idoneità professionale e alla capacità economica e tecnica, si richiede la compilazione del modello per le parti necessarie ai fini della dimostrazione dei requisiti, le parti non necessarie sono state barrate nel modello.
A.2.1) D.G.U.E. ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI: Modello reso disponibile dalla S.A., da utilizzare nel caso ricorrano le circostanze rappresentate nella precedente sezione A.2)/D.G.U.E. PARTE III/b) e cioè: quando le dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, come specificate nella stessa parte del D.G.U-E. Sezione III lett. A), non siano rese dal solo legale rappresentante in relazione alla posizione propria e di tutti gli altri legali rappresentanti e dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80. In tal caso, questi ultimi e ognuno per se stesso, deve rendere singolarmente la propria dichiarazione utilizzando il mod. “DGUE ALTRI LEGALI RAPPRESENTANTI”.
A.3) MODELLO 1 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL D.G.U.E. e ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il Modello 1, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione.
Tale modello contiene ulteriori dichiarazioni ai sensi della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto non ricomprese nei documenti di cui ai punti A.1) e A.2), tra cui le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 co. 5, lett. C, c-bis, c-ter , c-quater, e lett. f-ter) del D.lgs. 50/2016.
Tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente compilare:
• Sezione I: dati generali relativi all’operatore economico concorrente;
• Sezione VI: dichiarazioni relative agli eventuali motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett., c-bis, c- ter , c-quater e f- ter ai sensi del D.lgs. 50/2016;
• Sezione VII: Accettazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comuni di Reggello;
• Sezione IX: Trattamento dati personali;
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
A.4) MODELLO 2 – ACCETTAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL’ECONOMIA LEGALE TRA LA PREFETTURA DI FIRENZE, LA PROVINCIA DI FIRENZE, LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Il Modello 2, reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.
Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Mediante la compilazione di tale modello, l’operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l’intero protocollo. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Modello 2 “ accettazione condizioni contenute nel Protocollo di legalità” costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2) e A.3) e A.4), IN CASO DI: |
IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA’ di cui all’ art. 45, co. 2 lett. a) del Codice |
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. |
CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice/Consorzi di cui all'art. 46 del Codice |
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione di cui ai punti A.1) e A.2), A.3) e A.4) dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. Ciascuna impresa consorziata esecutrice indicata dal concorrente nella domanda e all’interno del DGUE di cui al punto A.2) dovrà compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: il DGUE in tutte le sue parti; la Parte IV sez. B, C e D dovranno essere compilate esclusivamente nel caso in cui le consorziate apportino i requisiti in favore del Consorzio; il Modello 1 – Ulteriori dichiarazioni relativamente alle Sezioni I, II, VI, VII e IX; il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa per la legalità. Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente. Le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui sia il consorzio stesso a trovarsi nella situazione dell'art. 186 bis citato. |
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa) ai sensi dell’art. 45 co. 2 lett. d), e), f), g) del Codice |
Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.4) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il documento di cui al precedente punto A.1.): • nel caso di operatore riunito non ancora costituito, il documento dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore; • nel caso di operatore riunito già costituito il documento potrà essere sottoscritto con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dal solo soggetto indicato quale |
mandatario. Per generare la “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 “Forme di partecipazione/dati identificativi” presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell’operatore concorrente attraverso l’apposita funzione. Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START. Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo. Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito spazio dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. |
AVVALIMENTO DI CUI ALL'ART. 89 DEL CODICE |
Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime di cui all’art. 7 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE: la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici; la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi; i requisiti di cui ci si intende avvalere. Nell’apposito spazio previsto sulla piattaforma START l’operatore economico dovrà inserire il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 (p.2), del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, le risorse umane e l'organizzazione aziendale necessaria per tutta la durata dell’appalto, salvo quanto stabilito al precedente art. 8. |
Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio. Ai sensi dell’art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. In particolare, come previsto dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: • oggetto; • risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; • durata; • ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. L’impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE di cui al punto A.2) deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: • il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; • il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, III, VI, VII e IX; • il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa. Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. |
CONCORDATO PREVENTIVO DI CUI ALL’ ART. 80 C. 5 LETT. B) DEL CODICE |
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. b) dovrà dichiararlo all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui agli art. 110 c. 4 e 110. co. 6, l’impresa ausiliaria e nel Modello 1 – Sezione IV. Nel caso in cui il concorrente si trovi nella condizione di cui agli art. 110 c. 4 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Gli operatori economici con domanda di concordato preventivo non ancora ammessi al concordato preventivo, dovranno dichiarare nel MODELLO 1 – Sezione IV: -di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 del RD 267/42 |
indicandone gli estremi, e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) del DGUE: - di avvalersi ai sensi dell’art. 110 co. 4 del D.Lgs 50/16 dei requisiti di altro operatore, indicando l’impresa ausiliaria, - (in caso di partecipazione in Raggruppamento), di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale; Inoltre, il concorrente dovrà allegare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; Gli operatori economici ammessi in concordato preventivo dovranno dichiarare nel MODELLO 1 – Sezione IV: - di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 del RD 267/42 indicandone gli estremi e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. c) e d) del DGUE, precisando di essere stato ammessi a concordato preventivo con decreto di cui all’art. 163 RD 267/42 di cui riportano gli estremi. Inoltre, il concorrente dovrà allegare una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché dichiarare, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 6 del Codice indicata dall’operatore economico nella Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: • il DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI; • il Modello 1 - Ulteriori dichiarazioni nelle sezioni I, IV, VI, VII e IX; • il Modello 2 – Accettazione Protocollo di Intesa. I Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 6 del Codice devono essere inseriti nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria. L’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 c. 6 del Codice individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942. |
A.5) LA GARANZIA di cui all’art. 93 del Codice pari al 2% del valore della concessione, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore del Comune di Reggello.
Oggetto della Concessione | REGGELLO - Procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della concessione mista avente ad oggetto principale il servizio di refezione scolastica per il periodo 01 settembre 2022 – 31 luglio 2031 nel rispetto dei CAM previsti dal PAN GGP di cui al D.M. 10 marzo 2020 e a titolo accessorio i lavori funzionali all’erogazione del servizio |
Valore della Concessione | €. 6.659.127,87 IVA esclusa |
Importo cauzione o fidejussione (2%) | € 133.182,56 |
CIG: | 8998391B27 |
A.5.1.) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL
CONTRATTO (garanzia definitiva): l’offerta dei concorrenti deve essere, inoltre, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso in cui il concorrente presenti la garanzia di cui alla lettera A.5) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, l’impegno richiesto in questa lettera A.5.1) può fare parte integrante del contenuto della fideiussione stessa.
Nel caso di garanzia costituita in contanti tramite deposito provvisorio presso la Tesoreria del Comune di Pontassieve, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un ULTERIORE DOCUMENTO contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio o GEIE l’impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all’art. 2602 del codice civile, ovvero al GEIE.
• Il concorrente allega sul sistema il documento informatico di cui al punto A.5.) e al punto A.5.1)
consistente alternativamente in:
a) DOCUMENTO INFORMATICO, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto CON FIRMA DIGITALE del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il GARANTE.
b) COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (SCANSIONE DI DOCUMENTO CARTACEO) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento originale dovrà essere attestata dal notaio o pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, co. 2 del lgs. 82/2005).
c) La garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata da una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL FIDEIUSSORE CHE ATTESTI IL POTERE DI IMPEGNARE CON LA SOTTOSCRIZIONE LA SOCIETÀ FIDEIUSSORIA NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Per le specifiche della garanzia, per le modalità di costituzione e per le clausole che deve contenere, si applica quanto previsto dal precedente punto 10.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle forme indicate al precedente punto 10.
A.6) il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 200,00.
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1174 del 19 dicembre 2018 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019), con le modalità descritte sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
• Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.
A.7) IMPOSTA DI BOLLO - La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 potrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
• - dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
• - dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante: Comune di Reggello - Codice Fiscale/Partita IVA: 01421240480 )
• - del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
• - del codice tributo (campo 11: 456T);
• della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Comune di Reggello: - Procedura aperta di gara sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per l'affidamento della concessione mista avente ad oggetto principale il servizio di refezione scolastica per il periodo 01 settembre 2022 – 31 luglio 2031 nel rispetto dei CAM previsti dal PAN GGP di cui al D.M. 10 marzo 2020 e a titolo accessorio i lavori funzionali all’erogazione del servizio – CIG 8998391B27
Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio copia informatica dell’F23.
A. 8) - CERTIFICAZIONI E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A CORREDO - Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente inserisce nell’apposito spazio riservato su START la copia informatica dell’originale informatico o scansione dell’originale cartaceo delle certificazioni.
A pena di esclusione, nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA
B.1) OFFERTA TECNICA
L' Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al documento denominato Allegato A Criteri di valutazione dell’offerta, la proposta del concorrente.
L’elaborato contenente l’offerta tecnica dovrà essere articolato per punti distinti in funzione degli elementi e dei sub elementi di valutazione individuati nell’Allegato A e dovrà evidenziare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferiscono i vari punti ed essere confezionato in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi, sempre con riferimento all’Allegato A.
La relazione dovrà avere un numero di pagine non superiore a 40 (80 facciate), in formato corpo 12, comprensivi di copertina, indici elementi scritti o grafici e quanto altri ritenuto necessario per agevolare il lavoro dei commissari.
Le pagine dei CV atte a dimostrare il possesso dei requisiti per l’assegnazione del punteggio di cui al punto
2.5 dell’Allegato A non saranno computate nel conteggio delle pagine dell’offerta tecnica. Non saranno valutate le pagine eccedenti.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel CSA, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI
NELL’OFFERTA TECNICA
Tale dichiarazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara (Modello 3). Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica”. Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:
- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
A tale proposito si precisa, come recentemente indicato dal Consiglio di stato Sez V con Sentenza n. 4220 del 01/07/2020 che il diritto di accesso gli atti di gara “non è pacificamente sempre integrale a fronte della deduzione di esigenze di difesa, essendo sempre necessario, nel bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all’esercizio del c.d. “accesso difensivo”, l’accertamento
dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate.
La Stazione appaltante quindi si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
Nessun elemento (diretto e/o indiretto) riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto, a pena di esclusione, nell’offerta tecnica.
C. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
C. 1). OFFERTA ECONOMICA
Per presentare l’offerta economica l’operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, nel documento “offerta economica” generato dal sistema, il ribasso percentuale unico offerto, da applicarsi sul prezzo unitario del pasto stabilito in €. 6,198 (IVA ed oneri di sicurezza da rischi interferenziali esclusi). Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.
A tal fine il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.
Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta.
C.2). PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA CONCESSIONE
Sul sistema START, nell'apposito spazio riservato nella documentazione economica, dovrà essere inserito il PEF. Tale documento deve essere redatto ai sensi dell’art. 165 del Codice. Tale piano non è soggetto a valutazione ma è funzionale a verificare la fattibilità e la congruità dell'offerta presentata per tutta la durata della concessione.
Il PEF offerto deve essere strutturato con le stesse voci del PEF posto a base di gara, con eventuali aggiunte, ove necessario ed accompagnato da una relazione esplicativa.
Il PEF dovrà evidenziare, in particolare che il rischio operativo è trasferito in capo al gestore.
A tal fine il piano economico-finanziario dovrà essere correlato da un Matrice dei Rischi indicante l’allocazione dei rischi tra concessionario e concedente.
A pena di esclusione, il piano economico-finanziario dovrà altresì indicare:
• gli oneri per la sicurezza afferenti l’impresa 2, espressi al netto di XXX, che saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara;
• il costo complessivo della manodopera che sosterrà in corso di esecuzione del contratto. Il suddetto valore è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
I costi della manodopera e degli oneri della sicurezza propri dell'operatore economico non potranno essere pari a 0,00 pena l’esclusione dalla gara.
Il PEF dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito a sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione.
C.3) IMPEGNO E MANDATO IN CASO DI RETE DI IMPRESE
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo l’offerta economica dovrà essere corredata da un documento contenente le seguenti dichiarazioni:
- l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
-l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
Suddetto documento dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e inserito nell’apposito spazio su START.
Tutti i documenti della Sezione C (da C.1 a C.3) dovranno essere sottoscritti con le modalità appresso
descritte:
- nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
2Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.
- nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la
procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 90 |
Offerta economica | 10 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio complessivo di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:
PCF = PTF + PEF
dove:
PCF=punteggio finale complessivo assegnato al concorrente PTF=punteggio finale assegnato al concorrente sul merito tecnico PEF=punteggio finale assegnato al concorrente sul prezzo
L’aggiudicazione sarà disposta dunque a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Allegato A
Criteri di valutazione dell’offerta. Con riguardo ai suddetti punteggi, si precisa quanto segue:
- per quanto riguarda i criteri e i “Sub-Criteri Quantitativi, il punteggio è attribuito automaticamente, mediante applicazione di una formula matematica;
- per quanto riguarda i criteri e i “Sub-Criteri Tabellari, il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto;
- per quanto riguarda i criteri e i “Sub-Criteri Discrezionali”, i punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all’interno della relazione tecnica di cui al par. 15.B.1) del Disciplinare di gara.
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Gli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale verranno valutati sulla base delle seguenti previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016 e più precisamente:
➢ ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio sub- criterio oggetto di valutazione;
➢ si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato , così ottenendo un coefficiente medio variabile tra 0 e 1;
➢ si moltiplicherà il coefficiente medio così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
➢ quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:
Giudizio | Coefficiente | Motivazione della valutazione |
Ottimo | 0,97 - 1 | La proposta risulta adeguata, approfondita ed esauriente con elementi innovativi, ben definiti e articolati e pienamente rispondente alle esigenze ed alle richieste indicate nel capitolato dalla stazione appaltante |
Buono | 0,80 – 0,96 | La proposta risulta adeguata, completa e ben rispondente alle esigenze ed alle richieste indicate nel capitolato dalla stazione appaltante. |
Discreto | 0,61-0,79 | Proposta pertinente, i contenuti sono sviluppati in maniera adeguata senza tuttavia un completo approfondimento. |
Sufficiente | 0,50 -0,60 | Proposta sufficiente per le esigenze dell’Ente ma relazione poco strutturato/a e senza una chiara esposizione degli argomenti trattati |
Insufficien te | 0,20 – 0,49 | La proposta risulta incompleta in uno o più elementi secondari richiesti in modo tale da non garantire la totalità delle prestazioni richieste dal |
capitolato. | ||
Inadeguato | 0,00-0,19 | La proposta risulta carente in tutti gli elementi principali richiesti in modo tale da compromettere le prestazioni previste dal capitolato |
Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica qualitativa, pari a 90 punti, verrà effettuata la riparametrazione del punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente, attribuendo 90 punti all’offerta risultata la migliore a seguito delle valutazioni della Commissione e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte.
16.3 SOGLIA DI SBARRAMENTO In relazione alle aspettative/esigenze della stazione appaltante sotto il profilo della qualità delle prestazioni, ciascun concorrente deve conseguire una valutazione della propria offerta tecnica non inferiore a 50 punti. A pena di esclusione dalla gara, in rapporto al mancato conseguimento della soglia minima (50 punti), in base all'art. 95, comma 8, del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. il punteggio minimo sarà calcolato prima della riparametrazione; ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte ritenute di bassa qualità, per effetto della riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti criteri, venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla qualità e pregio delle proposte ma solo per effetto dell'applicazione di meccanismi automatici, venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento.
16.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l’offerta economica è effettuato attraverso la formula dell’andamento bilineare, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.
Dunque il coefficiente Vai relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:
Il calcolo degli elementi dell’Offerta economica sarà effettuato utilizzando la seguente formula
(interpolazione bilineare):
V(a) | (per Aa <= Asoglia) | = | X*Aa / Asoglia |
V(a) | (per Aa > Asoglia) | = | X + (1,00 – X)*[( Aa – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] |
dove:
V(a) | = | coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a) |
Aa | = | ribasso percentuale offerto dal concorrente (a) |
Asoglia | = | media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso percentuale sul prezzo) dei concorrenti |
Amax | = | massimo ribasso percentuale offerto |
X | = | 0,90 |
Ciascun valore così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio
(10 pt).
La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.
16.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore con riferimento al punto vi.1 delle “Linee guida n.2, di attuazione del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal consiglio dell’autorità con del. 1005 del 21/09/2016.
Pi= Σn [Wi*Vai]+ punteggi tabellari Dove:
Pi = indice di valutazione dell’offerta (i);
Σn =sommatoria
n = numero totale dei requisiti;
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Il risultato del prodotto [Wi*Vai] viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La PRIMA SEDUTA di gara avrà luogo il giorno 21/03/2022 alle ore 09:00 presso la sede del Servizio
C.U.A. – Centro Unico Appalti - Xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000 – Xxxxxxxxxxx (XX). Le sedute pubbliche virtuali si svolgeranno secondo la procedura di cui sotto, tenendo presente che a seguito dei provvedimenti normativi di cui ai D.P.C.M. 17 marzo 2020 e ss. da cui deriva l'esigenza di contenere il contagio Xxxxx. 19 e in ragione dell'impossibilità di garantire adeguatamente misure precauzionali prescritte nei predetti decreti, gli operatori economici non potranno presenziare fisicamente alle sedute di gara.
Ciascun concorrente potrà seguire lo svolgimento delle fasi di gara non riservate da remoto, installando sul proprio PC/tablet/cellulare il software gratuito GO TO MEETING. Sarà cura di questo ufficio inviare agli
O.E. immediatamente dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'ID (codice numerico di collegamento) da inserire nell'apposito spazio richiesto dalla piattaforma GoToMeeting.
L’appalto si svolge alle condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al precedente Articolo 15 ai fini
dell’abilitazione alla gara.
Gli operatori economici saranno informati ed aggiornati sullo svolgimento delle procedure di gara tramite la piattaforma START.
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Autorità di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio di cui al precedente punto 15. Successivamente procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, e 76 c. 2 bis del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia reputi necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell’area dedicata alla gara.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
In deroga a quanto previsto da Bando- Tipo ANAC 1/2017 l'apertura delle buste virtuali B in seduta di gara verrà fatta dall'Autorità di gara anziché dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e non discrezionale, e in quanto tale modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di semplificazione procedurale.
L’autorità di gara procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della firma digitale.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare e nei suoi allegati.
La Commissione individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, convocata con le modalità di cui all’art. 17, la commissione darà lettura dei punteggi (prima e dopo la riparametrazione) e darà atto delle eventuali esclusioni. I punteggi saranno simultaneamente pubblicati sulla piattaforma.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà allo sblocco e all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto di seguito previsto.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della S.A., avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima della riparametrazione. (T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, con sentenza n. 9155 dell’11 agosto 2020, ha stabilito, ribadendo l'attuale orientamento della giurisprudenza che nelle gare pubbliche il punteggio da prendere in considerazione, ai fini della verifica dell’anomalia, è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta).
Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Questo Centro Unico Appalti effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente Disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, ss.mm.e ii., per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.
I controlli sono eseguiti sul primo concorrente in graduatoria in relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché sul possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico finanziari dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.
Il responsabile del C.U.A. verifica le dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara e, nel caso di dichiarazioni aventi ad oggetto servizi e/o lavori effettuati a favore di committenti privati, richiede ai soggetti da sottoporre a controllo di comprovare, entro 10 giorni dalla data della medesima richiesta, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali dichiarati per la partecipazione alla presente gara mediante la presentazione della seguente documentazione:
• i contratti, le fatture (o analoga documentazione) in copia conforme all'originale;
• la relativa attestazione rilasciata dal committente riportante la tipologia dei servizi effettuati, con l’indicazione dell’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto.
Nel caso di dichiarazioni relative ad attività svolte a favore di committenti pubblici, l'Amministrazione provvederà a verificare, ai sensi dell’art. 43 comma 1 del DPR 445/2000 così come modificato dall’art. 15 comma 1 lett. c) della L.183/2011, direttamente presso gli enti destinatari dei servizi dichiarati la veridicità di quanto dichiarato.
Tali controlli sono effettuati:
• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. o di Rete d’impresa nei confronti di tutti i soggetti facenti parte dell’operatore riunito;
• in caso di consorzio di cui all’artt. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 co. 1 lett. f) del Codice i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
• in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti indicati dal concorrente come ausiliari;
• nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 110
c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore economico per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE l’Amministrazione aggiudicatrice procede:
• all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
• a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sul primo in graduatoria, la proposta di aggiudicazione formulata in sede di gara e a individuare il nuovo aggiudicatario nel soggetto che segue in classifica, salvo l’eventuale esperimento del subprocedimento di indagine di anomalia dell’offerta qualora questa sia stata rilevata in sede di formulazione della classifica:
• relativamente al primo in graduatoria, all’escussione della cauzione provvisoria prodotta, nei casi di cui all’art.89, co. 1 del Codice e alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
• relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti detto possesso.
Nel caso in cui i controlli effettuati non confermino le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori, la Stazione Appaltante provvede alla segnalazione del fatto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si applica inoltre l’art. 105 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante relativamente ai costi della manodopera provvede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97 co. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, qualora non ne abbia già verificato la congruità nell’ambito dell’indagine dell’anomalia dell’offerta, richiedendo a tal fine il dettaglio del costo della manodopera dichiarato dall’operatore economico all’interno della propria offerta.
Dopo l’aggiudicazione efficace l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
• stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
• versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
• costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 93, c. 7 del Codice;
• produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, fermo restando
quanto previsto dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla Consultazione della Banca Dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.92, comma 4 del predetto decreto.
La stipula deve aver luogo entro 60 giorni (o altro termine previsto dalla Stazione Appaltante in determina a contrarre) dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 1 L. 120/2020.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In seguito all’aggiudicazione, prima della stipula del contratto, il Concessionario è tenuto a prestare:
• Garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, secondo le misure e le modalità previste dal pre- detto articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affida- mento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della S.A. che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
23. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Xxxxx. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Il contrato di settore applicato dal gestore uscente ai dipendenti è: CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.
Le informazioni relative al personale dipendente del gestore uscente di cui all’art 5 della L.R.T. n. 18/2019 sono indicate nella scheda pubblicata nella documentazione di gara.
25. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del C.U.A – dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il/la Responsabile del SECT del Comune di Reggello Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - telefono 0000000000 e- mail: x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
Ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:
• in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
• in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
• in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:
• non abbia inviato, attraverso l’apposita funzione di START “invio della busta e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A.1) e ss.; B.1) e ss.; C.1) e ss. entro il termine stabilito al precedente articolo 12, anche se sostitutivi di offerta precedente;
• non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 7;
• presenti una garanzia provvisoria di cui al punto A.5) sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
• nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta: la garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva e/o il contratto di avvalimento. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale)
• in caso di inutile decorso del termine di integrazione documentale assegnato di cui all'art. 5 (Soccorso istruttorio);
• non abbia provveduto al pagamento del contributo ANAC entro i termini di scadenza della gara.
• Non abbia effettuato il sopralluogo previsto all’art. 11 del presente Disciplinare.
Determina l’esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui all'art. 15 punto B) in riferimento a ciascun documento che la compone:
• manchi;
• non sia firmata nelle modalità indicate allo stesso punto B);
• la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che il “PEF” di cui all’art. 15 punto C.2):
• manchi;
• non contenga tutti gli elementi richiesti al suddetto punto C.2) e non indichi i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza propri dell’operatore economico oppure che gli stessi siano indicati pari a zero;
• sia giudicato dalla Commissione non conforme alle specifiche previste nel suddetto punto e con la documentazione posta a base di gara;
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che, in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo, il documento di cui al punto C.3):
• manchi;
• non contenga la dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
• non contenga la dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione tecnica di cui all’art. 15 punto B e quella
economica di cui al punto C) e ss.:
• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
• non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
• non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell’atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.
• Non sia firmata con le modalità previste all'art. 15 punto A.1.1.
Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.
L’amministrazione infine, esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all’art. 97 del Codice.
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Pontassieve, 14/02/2022
Il responsabile del Centro Unico Appalti
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.