PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 508 Prot. n. 58/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento ed Infratel Italia
S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sul territorio provinciale.
Il giorno 12 Aprile 2019 ad ore 11:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXXXXXXX XXXXXXX | |
Presenti: | VICEPRESIDENTE ASSESSORE | XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
Assiste: | IL DIRIGENTE | XXXXXX XXXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Il Relatore comunica quanto segue:
La strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate all’intervento, la stima del fabbisogno complessivo per la costruzione dell’infrastruttura passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultralarga, nelle aree del territorio nazionale a fallimento di mercato.
Al MiSE è affidata l’attuazione delle suddette misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia S.p.A., ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.
Alla luce di quanto sopra, il 20 ottobre 2015 è stato stipulato tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia S.p.A. e Infratel Italia S.p.A., l’accordo di programma che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”.
Successivamente, nel febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l’Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività.
Il 26 Luglio 2016 il MISE e la Provincia Autonoma di Trento hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga, a cui ha fatto seguito, in data 2 agosto 2016, la stipula della Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, a valere sul FSC Patto per lo sviluppo della Regione 2014-2020 Delibera CIPE n°65/2015, sul PSR FEASR 2014-2020 e su Fonti Regionali.
In data 8 novembre 2017, la Società Infratel Italia S.p.A. ha sottoscritto, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il contratto con la società Open Fiber spa per la posa dell’infrastruttura a banda ultra larga nelle aree bianche a fallimento di mercato nella Provincia autonoma di Trento.
La Provincia Autonoma di Trento è interessata a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’esso interessato a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
La realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259).
In data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
L’art. 67, comma 5, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, stabilisce che tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della Strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite.
Il citato art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede inoltre che l’ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l’attraversamento o l’occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell’esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e indica la documentazione necessaria per ottenere le concessione ad eseguire i lavori.
Ciò detto, si evidenzia che per assicurare la celere realizzazione sul territorio provinciale dell’infrastruttura pubblica di telecomunicazione in oggetto, è necessario procedere alla stipula dell’allegato schema di convenzione con Infratel Italia S.p.A..
Tale convenzione, definisce le modalità di reciproca interazione tra Infratel Italia S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento, per la realizzazione e manutenzione della rete a banda ultralarga, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione e spostamento delle relative infrastrutture.
LA GIUNTA PROVINCIALE
• vista la legge provinciale 7/1997 n. 7
• vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
• visto il D.P.R. 31 agosto 1972. n. 670
• visto il D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 320
• visto il D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495
• visto il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259
• visto lo schema di convenzione avente ad oggetto”Convenzione fra la Provincia Autonoma di Trento ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sul territorio provinciale”
• visti gli atti citati in premessa
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato schema di convenzione per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra Larga – che si compone di 11 articoli e
relativi allegati – da stipulare tra la Provincia Autonoma di Trento e Infratel Italia S.p.A.;
2) di autorizzare il Dirigente del Dipartimento infrastrutture e trasporti alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1;
3) di dare atto che la sottoscrizione della presente convenzione non comporterà alcun onere economico a carico della Provincia Autonoma di Trento.
Pag 4 di 5 FBO - MAD RIFERIMENTO : 2019-S106-00059
Adunanza chiusa ad ore 13:00 Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 SCHEMA DI CONVENZIONE
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxx IL DIRIGENTE
Xxxxxx Xxxxxxxx
Pag 5 di 5 RIFERIMENTO : 2019-S106-00059
Schema di convenzione
fra la Provincia autonoma di Trento ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sul territorio provinciale
tra le parti
Provincia autonoma di Trento (di seguito “PAT” o “Provincia”), rappresentata in quest’atto da ing , Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e trasporti, giusta delega
e
Infratel Italia S.p.A. (di seguito “Infratel”), società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata da Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale della società;
PREMESSO
Ȭ che il Ministero dello Sviluppo economico (di seguito, MiSE), l’Unione delle Province d’Italia (di seguito, UPI), Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per lo sviluppo della banda ultra larga;
Ȭ che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, affida al MiSE l’attuazione della misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia S.p.A., ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
Ȭ che in data 6 agosto 2015 è stata adottata la delibera CIPE n. 65, registrata in data 2 ottobre 2015 dalla Corte dei Conti, come modificata dalla delibera CIPE del 1 maggio 2016, n. 6, registrata alla Corte dei Conti il 26 luglio 2016 che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al MiSE 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree a fallimento di mercato (aree bianche);
Ȭ che l’accordo di programma stipulato il 20 ottobre 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia S.p.A. e Infratel Italia S.p.A., “definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese”;
Ȭ che con Decisione C(2016) 3931 finale del 30 giugno 2016 è stato approvato dalla Commissione europea il regime quadro nazionale di aiuti di Stato SA.41647 (2016/N) per l’attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga nelle aree bianche;
Ȭ che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia S.p.A.)”;
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Ȭ che con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 è stato approvato dalla Commissione europea il Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N), concernente l’attuazione del “Piano Digitale Banda Ultra Larga”,
Ȭ che l’11 febbraio 2016 il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno siglato l’Accordo Quadro, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, ripartendo tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche, tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
Ȭ che il 26 Luglio 2016 il MISE e la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO hanno siglato un accordo di programma per lo sviluppo della Banda Ultralarga (di seguito, Accordo di Programma);
Ȭ che in data 02 Agosto 2016, è stata stipulata la Convenzione Operativa per lo Sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio della Provincia AUTONOMA di TRENTO, a valere sul FSC Patto per lo sviluppo della Regione 2014-2020 Delibera CIPE n°65/2015, sul PSR FEASR 2014-2020 e su Fonti Regionali;
Ȭ che la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal “Codice delle comunicazioni elettroniche” (Decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259);
Ȭ che in data 15 febbraio 2016, è stato emanato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 pubblicato nella G.U. n.57 del 9-3-2016, di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
Ȭ che, in particolare, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede, all’articolo 5, comma 1 che, “In assenza di infrastrutture disponibili, l'installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale e secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 4-ter del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera c), nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale da adottarsi ai sensi dall’art. 6 comma 4-ter del precitato decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, trovano applicazione le norme tecniche e le prassi di riferimento nella specifica materia elaborate dall'Ente nazionale italiano di unificazione.”;
Ȭ che lo stesso decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 prevede, all’art. 12, comma 2 che “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”;
Ȭ che l’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede che “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.”;
Ȭ che l’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, prevede che “Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, (di seguito SINFI)”;
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Ȭ che il decreto del Mise dell’11 maggio 2016 ha stabilito le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (di seguito, SINFI), infrastrutture;
Ȭ che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni […] e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all’interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 [ …]”;
Ȭ che la Provincia AUTONOMA di TRENTO è interessata a favorire lo sviluppo delle aree nel suo territorio non coperte da servizi a banda ultralarga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione e per questo è anch’essa interessata a svolgere rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale, in conformità al Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
Ȭ che ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 28 del Codice della Strada e l’Ente proprietario della strada possono essere stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, l’uso o l’occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle sedi stradali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
Ȭ che il citato art. 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede inoltre che l'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori;
Ȭ che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige e del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, ha competenza primaria in materia di viabilità;
Ȭ che la medesima Provincia di Trento, per effetto del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320 “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità”, esercita sul proprio territorio le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, escluse le autostrade.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
1. Oggetto e ambito di applicazione
1) Infratel Italia S.p.A. e la PAT definiscono in questo atto, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate alle Parti dall’ordinamento vigente, i criteri di intervento per la realizzazione
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dell’Infrastruttura in Banda Ultra Larga sul territorio provinciale, al fine di favorire la riduzione di tempi e costi degli interventi, tutelando il demanio stradale e la sicurezza della circolazione. In particolare con questo atto sono disciplinati i rapporti tra Provincia ed Infratel per la realizzazione e la manutenzione dell’Infrastruttura implicanti l’uso, l’occupazione o l’attraversamento di strade o parti di esse di competenza della Provincia.
2) La presente Convenzione si applica nel territorio della provincia di Trento.
2. Definizioni
1) Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
a. Strada di competenza della PAT: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione della PAT. Nel seguito per Strada di competenza della PAT s’intenderà anche il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre);
b. Infrastruttura: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti, pali e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade di competenza della PAT (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti, funzionali alla Rete di telecomunicazione;
c. Lavori: i lavori di realizzazione e Manutenzione dell’Infrastruttura, effettuati dal Concessionario;
d. Rete di Telecomunicazioni: infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni;
e. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica;
f. Tubazioni: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica;
g. Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento;
h. Convenzione: presente atto;
i. Infratel: Infratel Italia S.p.A. e/o soggetti terzi a cui sono affidati lavori o servizi da Infratel/MISE società in house del Ministero dello Sviluppo Economico incaricata per conto della Provincia di svolgere il ruolo di soggetto attuatore della strategia nazionale banda ultra larga attraverso uno o più soggetti concessionari;
j. Provincia o PAT: Provincia autonoma di Trento;
k. Concessionario/Impresa concessionaria/Open Fiber: Operatore di telecomunicazioni singolo o in associazione di impresa, aggiudicatario del lotto 2 del Bando di Gara Bando pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5°Serie Speciale-Contratti pubblici n° 91 dell’8 agosto 2016 – della concessione per la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda larga nelle aree bianche per il Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, di cui è stato sottoscritto il relativo contratto in data 08 novembre 2017.
3. Impegni dei soggetti sottoscrittori
1) Oltre a quanto indicato nei paragrafi seguenti, Infratel, anche per mezzo del Concessionario:
a. si impegna ad attuare sul territorio della provincia di Trento l’intervento di Realizzazione di reti a
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Banda Ultra Larga;
b. si impegna a chiedere alla PAT, anche per mezzo del Concessionario, i pareri, concessioni, nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’Infrastruttura, secondo le modalità indicate in allegato a questa convenzione;
c. si impegna a ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità urbana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;
d. si impegna a verificare e controllare che siano poste in essere le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte dagli interventi di realizzazione dell’Infrastruttura e di manutenzione, come indicati al punto 5, e che i ripristini siano realizzati a regola d’arte nelle aree medesime con tempi celeri concordati con PAT e con l’Ente locale, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259, del 1 agosto 2003 e dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
e. si impegna, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, a tenere indenne l'Ente proprietario o gestore delle aree interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;
f. si impegna a verificare e controllare che all’interno dei cantieri sia garantito il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per quelli ricadenti all’interno delle sedi stradali le previsioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative di settore applicabili;
g. si impegna ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuativo della direttiva 2014/61/UE;
h. si impegna a rispettare le procedure di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, qualora in corso d’opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elettrica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo;
i. si impegna a comunicare alla PAT la data di collaudo delle opere, per consentirne la partecipazione alle relative operazioni.
j. si impegna ad attivare le garanzie sottoscritte da Open Fiber spa in favore di Infratel Italia spa, qualora si riscontrassero le condizioni di cui al paragrafo 4, commi 3) e 4).
2) Oltre a quanto indicato nei paragrafi seguenti, la PAT:
a. si impegna ad adottare strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti nonché a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel, al fine di semplificare l’attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b. si impegna, per le finalità e nei termini di cui all’art. 88 del Decreto Legislativo n. 259/2003, a rilasciare i pareri, le concessioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, anche nell’ambito di apposita conferenza di servizi. Se richiesta, la conferenza di servizi è convocata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, dal dirigente generale del dipartimento
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infrastrutture e trasporti. La conferenza di servizi si esprime in sede decisoria entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La conclusione della conferenza di servizi comporta la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 285/1992, sulla base del progetto autorizzato con il parere favorevole del servizio competente in materia di gestione strade;
c. si impegna a lasciare indenne l’operatore dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi del comma 1 dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, e delle previsioni di cui decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di cui all’art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che modifica l’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il canone di cui sopra, sarà determinato nell’atto di concessione rilasciato ai sensi del Codice della strada.
d. si impegna, pertanto, a non richiedere alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garanzia, in quanto, è prevista una polizza complessiva da parte dei soggetti cui sono affidati da Infratel i lavori e servizi, a copertura di tutti i lavori, nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. A riguardo le Parti prendono atto che sono state sottoscritte da Open Fiber spa in favore di Infratel Italia spa le seguenti garanzie: garanzia definitiva costituita con polizza assicurativa n. 2293175 emessa dalla società Euler Hermes S.A. (N.V.), polizza CAR n. 740.08271439-30022 e Polizza decennale postuma n. 740-08271439-30017 emesse dai seguenti assicuratori Hdi Global SE, Allianz, Helvetia, UnipolSai.
3) Resta inteso tra le Parti che l’avvio dei lavori con cantieri stradali che richiedono limitazioni alla circolazione rimane in ogni caso subordinato al rilascio dell’ordinanza da parte della competente autorità, nel rispetto del Codice della strada, e laddove previsto, al pagamento preventivo del COSAP.
4. Gestione delle difformità
1) Ferme restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ), la PAT segnala mediante comunicazione via PEC a Open Fiber e Infratel:
a) eventuali difformità nell’esecuzione dei Lavori rispetto al progetto autorizzato, entro e non oltre il collaudo eseguito da Infratel, previa comunicazione alla PAT; in via collaborativa, la PAT effettua una prima ricognizione non definitiva, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, i cui esiti sono comunicati tempestivamente a Open Fiber e Infratel;
b) eventuali danni subiti o cagionati a terzi durante l’esecuzione dei lavori o successivamente a causa di vizi occulti o difformità scoperti dopo il collaudo delle opere;
2) Eventuali varianti in corso d’opera al progetto autorizzato devono essere preventivamente comunicate dal Concessionario alla PAT per il rilascio dei relativi provvedimenti di competenza (integrazione autorizzazione, ordinanze, etc…).
3) Se Open Fiber non ottempera nei tempi richiesti dalla Provincia alla risoluzione delle difformità di cui al punto 1), la PAT segnala l’inadempimento ad Infratel di valutare la necessità al fine di attivare le garanzie di cui al punto d) del comma 2) del paragrafo 3.
4) Nel caso in cui la XXX xxxxxx la necessità di intervenire con carattere d’urgenza, qualora Open Fiber non abbia provveduto alla risoluzione delle difformità di cui ai punti precedenti nei tempi indicati dalla PAT, la stessa PAT procederà all’esecuzione d’ufficio, addebitando il relativo costo a Open Fiber. In caso di mancato rimborso dei costi da parte di Open Fiber, Infratel si impegna ad escutere le garanzie di cui al
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punto d) del comma 2) del paragrafo 3ed a rimborsare i costi sostenuti dalla Provincia.
5. Modifiche alle infrastrutture per telecomunicazioni
1) Qualora intenda modificare l’assetto o l’allocazione dell’Infrastruttura, Infratel dovrà reiterare la procedura sopramenzionata.
6. Lavori di manutenzione
1) S’intendono per lavori di manutenzione tutti i casi in cui ai punti seguenti:
a. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
b. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2) Nei casi di manutenzione ordinaria, Infratel comunicherà alla Provincia 15 (quindici) giorni prima dell’inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura; l’intervento verrà eseguito allo scadere dei 15 (quindici) giorni, secondo le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3) Nei casi di manutenzione straordinaria, Infratel informerà via PEC la necessità di intervento e provvederà ad eseguire l’intervento in un tempo di quattro ore, secondo le disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
7. Interventi a cura della Provincia
1) Nel caso di interventi a cura della Provincia sulla sede delle Strade di competenza della PAT interferenti con l’Infrastruttura realizzata, la stessa PAT, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Infratel, informerà Infratel che assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente anche a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile, con la precisazione che gli oneri derivanti dallo spostamento anche a più riprese (spostamenti provvisori e spostamento finale) si intendono fin d’ora a carico di Infratel.
8. Accesso al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
1) La Provincia ha diritto di accesso ai dati del SINFI per lo svolgimento delle sue attività istituzionali secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 maggio 2016 (“Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”).
9. Durata della convenzione
1) La presente Convenzione è efficace per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della Rete di Telecomunicazione ed alle modifiche della stessa e per un periodo di 20 (venti) anni per la relativa manutenzione.
10. Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
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1) Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di 2 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi). Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
a) le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
b) le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
c) saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
d) saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
11. Ulteriori disposizioni
1) Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le norme vigenti in materia, nel rispetto delle competenze istituzionali delle Parti.
Per la Provincia AUTONOMA di TRENTO Per Infratel Italia Firma digitale Firma digitale
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Allegati
Documentazione da allegare alla richiesta che Infratel, anche per mezzo del Concessionario, è tenuta a presentare al fine di acquisire i pareri, concessioni, nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Infrastruttura, in formato digitale georeferenziato:
• progetto definitivo o esecutivo delle opere e dei lavori, sottoscritto da Infratel o dal Concessionario e dal progettista, corredato in particolare di:
- relazione tecnica integrata con le specifiche tecniche di tutti gli interventi previsti.
Nella relazione tecnica dovranno essere raccolti in modo ordinato (cfr. forma tabellare) tutti gli interventi previsti, con la precisazione della relativa ubicazione, ovvero se interni o esterni al centro abitato, dei riferimenti alle tavole grafiche di progetto (planimetrie) in cui i medesimi interventi sono riportati, distinguendo tra:
• interventi previsti nella sede delle strade statali e provinciali per i quali nella relazione dovranno essere riportati in particolare:
- i riferimenti di posizione (progressiva chilometrica, se del caso di inizio e fine tratta),
- ubicazione all'interno della superficie pavimentata della strada o all'esterno di essa,
- codifica corrispondente a quella riportata nelle tavole grafiche (per pozzetti ed eventualmente armadi tecnici),
- tipologia e/o caratteristiche geometriche ed entità della grandezza caratteristica (sviluppo lineare e/o estensione superficiale) ai fini della determinazione del canone per l'occupazione delle aree pubbliche (demaniali);
• interventi previsti in fascia di rispetto delle strade statali e provinciali (fuori dalla sede delle strade), distinguendo opportunamente quelli che ricadono in aree di proprietà della Provincia o intestate a Demanio dello Stato – Ramo Strade (relitti stradali). Per tali interventi nella relazione dovranno essere riportati in particolare:
- i riferimenti di posizione (progressiva chilometrica, se del caso di inizio e fine tratta),
- codifica corrispondente a quella riportata nelle tavole grafiche (per pozzetti ed eventualmente armadi tecnici);
• interventi di “sottotubazione” di sottoservizi (cavidotti), di proprietà di enti o soggetti terzi rispetto alla Provincia Autonoma di Trento in senso stretto e in ogni caso non gestiti dalla Struttura della Provincia competente in materia di gestione delle strade statali e provinciali (Servizio Gestione Strade), per i quali nella relazione dovranno essere riportati in particolare:
- i riferimenti di posizione (progressiva chilometrica, se del caso di inizio e fine tratta),
- ubicazione all'interno della sede di strade statali o stradale o all'esterno di essa,
- ente o soggetto intestatario e/o gestore dell'infrastruttuta “sottotubata”
- tipologia (destinazione d'uso) dell'infrastruttura di rete “sottotubata”
- corografia in scala adeguata (indicativamente 1:2000 ÷ 1:5000) delle aree interessate dagli interventi con l'indicazione delle tratte di strade statali e provinciali per le quali sono previsti lavori e/o opere che interferiscono con la relativa sede e/o fascia di rispetto. Di tali tratte stradali dovranno essere riportati, il numero, le progressive chilometriche, le sezioni (progressiva km) di inizio/fine del centro abitato;
- planimetria in scala adeguata, (indicativamente 1:2000), in modo da poter riconoscere gli interventi che ricadono rispettivamente nella piattaforma pavimentata delle strade statali o provinciali e nella relativa fascia di rispetto, con l'indicazione della posizione, (rispetto ai confini della piattaforma pavimentata della strada - opportunamente rappresentati - e
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progressiva km) delle tubazioni (progressiva di inizio e fine tratta per le percorrenze / progressiva per gli attraversamenti), dei pozzetti (opportunamente codificati) ed altri manufatti o costruzioni, del punto di ripresa delle immagini o fotografie allegate alla documentazione progettuale, opportunamente numerate e/o codificate in modo che per ciascuna di esse possa essere immediatamente riconosciuta la corrispondenza con la rappresentazione nella medesima planimetria.
Relativamente alle tratte stradali interessate dagli interventi di cui sopra dovranno essere riportati, il numero, le progressive chilometriche ed ettometriche, eventuali marciapiedi presenti in fregio alla piattaforma delle strade statali e provinciali (riservata alla circolazione dei veicoli) e/o aiuole verdi interposte tra marciapiede e piattaforma, l'ampiezza della fascia di rispetto, le sezioni (progressiva km) di inizio/fine del centro abitato.
Nella planimetria andranno altresì riportate le posizioni degli altri sottoservizi (acqua, luce, gas, ecc.), in quanto interferenti con i lavori e/o le opere in progetto o influenti sulle scelte progettuali;
- estratto mappa catastale, in scala adeguata (indicativamente 1: 2000), in modo da poter riconoscere chiaramente gli interventi che ricadono nella sede (pertinenze) delle strade statali e provinciali con l'indicazione della posizione, (rispetto ai confini della proprietà o sede stradale - opportunamente rappresentati) delle tubazioni, dei pozzetti (opportunamente codificati) ed altri manufatti o costruzioni. Ove tale soluzione non pregiudichi la leggibilità del documento, la planimetria di progetto e l'estratto mapap potranno anche essere riunite (sovrapposte) in un unico disegno;
Ȭ sezioni caratteristiche delle percorrenze longitudinali (preferibilmente in scala 1:10 ÷ 1: 50), degli attraversamenti, degli agganci alle opere d'arte lungo le strade statali e provinciali (previamente concordate con il Responsabile di Settore del Servizio Gestione Strade), dei pozzetti di ispezione e degli altri manufatti, con la loro posizione rispetto alla piattaforma stradale ed alla quota del relativo chiusino, di tutte le opere site sotto e sopra il piano viabile delle strade e di tutti gli altri particolari necessari a definire esecutivamente l'opera in progetto.
Resta inteso che nel caso di particolari situazioni e/o di condizioni singolari dello stato dei luoghi interessati dai lavori che si dovessero riscontrare e/o a fronte di interventi specifici che si rendessero necessari, potranno essere richiesti elaborati grafici e/o tecnici aggiuntivi rispetto a quanto sopra esposto.
Si precisa infine che sarà cura di Infratel, anche a mezzo del Concessionario integrare tempestivamente la documentazione di progetto con i dettagli (superficie, conformazione, durata, etc.) relativi alle aree pubbliche che saranno temporaneamente occupate dai cantieri di lavoro, anche ai fini della determinazione del canone eventualmente dovuto alla competente Amministrazione nel rispetto dell'ordinamento vigente.
- marca da bollo da Euro 16,00 per il rilascio del provvedimento, assolta anche in modo virtuale
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