Condizioni Contratto Base Responsabilità Civile Auto
Condizioni Contratto Base Responsabilità Civile Auto
22/09/2021
Condizioni Contratto Base Responsabilità Civile Auto
Indice
SEZIONE UNO
DEFINIZIONI
SEZIONE DUE
CONDIZIONI CONTRATTO BASE RCA
SEZIONE TRE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE RCA
ALLEGATO UNO
NORME CONTRATTUALI
ALLEGATO DUE
DENUNCIA E GESTIONE SINISTRI
SEZIONE UNO
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
per «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni; per «Codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; per «r.c. auto»: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
per «Impresa»: l’impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto;
per «Contratto Base»: il contratto r.c. auto offerto dall’Impresa ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell’Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall’articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all’articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all’art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell’impresa;
per «Contraente»: colui che stipula il contratto di assicurazione con l’Impresa;
per «Assicurato»: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
per «Terzi danneggiati»: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell’incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall’art. 129 del Codice;
per «Carta Verde»: il certificato internazionale di assicurazione, con cui l’impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione r.c. auto prestata con il contratto;
per «Veicolo»: il veicolo indicato in polizza;
per «Aree equiparate alle strade di uso pubblico»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica;
per «Aree private»: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili;
per «Bonus Malus»: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione;
per «Periodo di osservazione»: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l’osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
per «Classe di merito CU»: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento ISVAP n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell’eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge;
per «Massimali minimi obbligatori di legge»: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r. comma auto stabiliti dall’art.128 del Codice;
per «Aggravamento del rischio»: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall’articolo 1898 del codice civile.
SEZIONE DUE
CONDIZIONI CONTRATTO BASE RCA
Articolo 1 Oggetto del contratto base r.c.
L’Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l’assicurazione ai sensi dell’articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall’Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.
L’Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Articolo 2 Esclusioni e rivalse
L’assicurazione non è operante nelle seguenti ipotesi:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186,186-bis e 187 del Codice della Strada.
L’assicurazione non è operante anche nei seguenti casi:
• per il trasporto di prodotti combustibili gassosi o liquidi, ad eccezione dei prodotti liquidi o gassosi necessari all'alimentazione del motore. Restano coperti tutti i rischi assicurati quando l'Assicurato dichiara di trasportare sostanze infiammabili, esplosive, corrosive od ossidanti, di essere dotato, secondo le norme vigenti, dei dispositivi di sicurezza e della segnaletica previsti per questo tipo di trasporto e che questa apparecchiatura sia in buone condizioni. In difetto, resta inteso che il trasporto di tale natura rimane coperto anche quando sia effettuato o in modo non consueto ovvero come attività accessoria o connessa all'attività professionale principale dell'Assicurato nei limiti del “trasporto di oli, acqua ragia o prodotti similari non eccedenti 500 kg o 600 litri, non essendo compresa in tale limite la fornitura di combustibile liquido necessario al motore”;
• per i veicoli di servizio aeroportuale;
• per qualsiasi perdita che coinvolga direttamente o indirettamente un aeromobile;
• per i veicoli utilizzati in quelle aree dell'aeroporto verso le quali il pubblico non può circolare liberamente, diverse da quelle considerate strade pubbliche;
• per i veicoli su rotaia e non su strada;
• per qualsiasi perdita o danno derivante direttamente o indirettamente da guerra, invasione, atto di nemico straniero, guerra civile, ostilità o operazioni assimilate ad atti di guerra (con o senza dichiarazione di guerra);
• per Responsabilità Generale derivante da attività svolte negli Stati Uniti e/o in Canada, ad eccezione della Responsabilità Privata per un periodo inferiore a 12 mesi;
• per i danni dovuti all'energia nucleare e, in generale, tutti i danni e aggravamenti del danno causati da:
a) armi o dispositivi progettati per esplodere modificando la struttura del nucleo dell'atomo;
b) qualsiasi sorgente di radiazioni ionizzanti (in particolare qualsiasi radioisotopo) utilizzata o destinata all'uso al di fuori di un impianto nucleare e di cui l'Assicurato o qualsiasi persona della cui proprietà, custodia o uso è responsabile o per la quale può essere ritenuto responsabile a causa della sua progettazione, fabbricazione o confezionamento. Tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica ai danni o all'aggravamento dei danni causati da sorgenti di radiazioni ionizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate per scopi medici o industriali, al di fuori di un impianto nucleare, quando l'attività nucleare:
b.1) riguarda le sostanze radioattive che non richiedono un regime di autorizzazione nell'ambito della nomenclatura degli impianti classificati per la protezione ambientale (articolo R 511-9 del Codice dell'Ambiente);
b.2) né è soggetta a regime di autorizzazione ai sensi della normativa sulla prevenzione dei rischi per la salute legati all'ambiente e al lavoro.
Nei predetti casi, in cui è applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall’usufruttuario o dall’acquirente con patto di riservato dominio o dall’intestatario temporaneo ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell’usufruttuario o dell’acquirente o dell’intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall’articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Articolo 3 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892,1893 e 1894 codice civile.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Articolo 4 Aggravamento di rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (articolo 1898 del codice civile). Qualora sia applicabile l’articolo 144 del Codice, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Articolo 5 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. L’Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio relativi al contratto.
Articolo 6 Decorrenza e durata
Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui sono stati pagati il premio o la prima rata di premio relativi al contratto; in ipotesi di pagamento rateale, se alla scadenza convenuta il Contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento (articolo 1901, commi 1 e 2, del codice civile).
Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L’Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).
Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
Articolo 7 Pagamento del premio
Salvo quanto previsto dall’articolo 23, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione all’atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall’impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall’impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 8 Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio
Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:
a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l’impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all’Autorità competente;
b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall’art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
c) cessione del contratto di assicurazione all’acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all’acquirente ed all’impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all’acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; ai sensi dell’articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
Articolo 9 Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l’Impresa rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).
Nei casi di:
annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l’impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.
All’atto della stipulazione di altro contratto l’impresa acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell’art. 134 del Codice.
Articolo 10 Denuncia di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’IVASS ai sensi dell’articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e
deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del codice civile).
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile). Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.
Articolo 11 Gestione delle vertenze
L’impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende Né delle spese di giustizia penali.
Articolo 12 Oneri a carico del contraente
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’impresa.
Articolo 13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Articolo 14 Bonus Malus / Sconto sul premio in assenza di sinistro (da compilarsi a cura dell’impresa)
La seguente clausola disciplina la specifica formula tariffaria «Bonus Malus» o la tariffa assimilata «Sconto sul premio in assenza di sinistro», liberamente predisposta dall’impresa per determinare il prezzo del contratto base. L’impresa mette a disposizione nel proprio sito internet e presso i «punti vendita» la Tabella contenente le regole di corrispondenza con il sistema di puro raffronto delle 18 classi di merito di conversione universale CU di cui al regolamento IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni.
La garanzia Responsabilità Civile è prestata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni oppure maggiorazioni di premio in base all’assenza oppure alla presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Le classi di merito previste dalla Compagnia sono quelle universali CU.
Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito è così definito:
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le nuove polizze, la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU.
Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella di riferimento.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
• determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime cinque complete (a eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente;
Provenienza | Assegnazione | ||||
Classe di CU | 0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
• in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di riferimento a seconda che la Compagnia abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia, nell’attestazione sullo stato di rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro oppure di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
SEZIONE TRE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE RCA
Art. 15 Guida esclusiva
La garanzia RCA della polizza WAKAM può prevedere la formula Guida esclusiva: la guida è consentita solo al conducente abituale esplicitamente identificato in polizza, con almeno 26 anni di età, che può essere anche diverso dal Contraete e/o proprietario. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente diverso comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro, salvo il documentato stato di necessità e/o forza maggiore che non hanno consentito al conducente abituale di condurre il veicolo. In assenza della sottoscrizione di questa formula si ha la guida libera a tutti i tipi di conducente.
Rivalsa con limite di franchigia
Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, se il conducente possiede requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicati in polizza, in caso di risarcimento a seguito di sinistro, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro.
Esclusione azione rivalsa
La Compagnia, invece, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
• il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
• l’uso del veicolo è legato a forza maggiore, stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali puntualmente documentate;
• la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Art. 16 Guida esperta
La garanzia RCA della polizza WAKAM può prevedere la formula Guida esperta: la guida è consentita solo a persone con almeno 26 anni di età. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente più giovane comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro. In assenza della sottoscrizione di questa formula si ha la guida libera a tutti i tipi di conducente.
Rivalsa con limite di franchigia
Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, se il conducente possiede requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicati in polizza, in caso di risarcimento a seguito di sinistro, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro.
Esclusione azione rivalsa
La Compagnia, invece, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
• il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
• l’uso del veicolo è legato a forza maggiore, stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali puntualmente documentate;
• la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti
Ricorso terzi da incendio in aree private. L’Assicurazione RCA Wakam copre i danni provocati a beni di terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino a un massimo di €100.000.
Entro i limiti dei massimali indicati in polizza l’Assicurazione copre anche:
• la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti);
• la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
• i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato e che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle norme di legge.
Art. 17 AUMENTO DEI MASSIMALI MINIMI DI LEGGE
Condizione non prevista dalla polizza WAKAM
Art. 18 LIMITAZIONE ESCLUSIONI E RIVALSE (ESTENSIONE ALLA GARANZIA
Responsabilità Civile Auto operante solo se acquistata)
Condizione non prevista dalla polizza WAKAM
Articolo 19 Xxxxx a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato
Condizione non prevista dalla polizza WAKAM
Articolo 20 Sistemi di rilevazione a distanza del comportamento del veicolo
Condizione non prevista dalla polizza WAKAM Articolo 21 Ispezione preventiva del veicolo Condizione non prevista dalla polizza WAKAM
Articolo 22 Sistemi di rilevazione del tasso alcolemico
Condizione non prevista dalla polizza WAKAM Articolo 23 Pagamento del premio in rate Condizione non prevista dalla polizza WAKAM
Articolo 24 Sospensione della copertura assicurativa
Condizione non prevista dalla polizza WAKAM
ALLEGATO UNO
NORME CONTRATTUALI
1.1. Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto assicurativo concluso a distanza, il Contraente può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al SSN. Per esercitare il diritto di recesso, il Contraente deve inviare alla Compagnia, o eventualmente all’Intermediario che ha venduto la polizza, una comunicazione via PEC oppure Raccomandata A/R in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso. Alla richiesta dovrà allegare la Carta Verde e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione dei documenti richiesti, la Compagnia provvederà al rimborso degli importi dovuti.
1.2. Sostituzione del contratto
Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:
• l’Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;
• la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita, pertanto può essere richiesto tanto un rimborso quanto una integrazione del premio;
• è escluso il rimborso di xxxxx e oneri già pagati nella polizza sostituita;
• in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza previo pagamento dell’integrazione.
1.3. Consegna e controllo dei documenti
Per quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile e per contrastare eventuali comportamenti fraudolenti ex art. 642 del Codice Penale, la Compagnia Wakam si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche di consulenti ed, eventualmente, di investigatori privati dotati di regolare licenzia prefettizia, oltre all'interrogazione delle banche dati istituzionali, nei limiti e nelle forme previste dall’art.132 del Codice delle Assicurazioni e dalla normativa secondaria in materia. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrasie, anomalie e irregolarità oppure mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l’ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile. Nel caso il Contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato in classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006. Nel caso le discrasie, le anomalie e le irregolarità siano scoperte dopo la sottoscrizione del contratto, salvo quanto previsto dalla normativa civilistica, la Compagnia si riserva di informare le pubbliche autorità se ricorrono le condizioni di frode assicurativa ai sensi dell'art. 642 del Codice Penale.
1.4. Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere
Nel caso dalla verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità, secondo quanto previsto dagli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento per i danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli è sempre dovuto per la non opponibilità al terzo di clausole contrattuali, ma la Compagnia si impegna a rivalersi:
• in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato, in mancanza di dolo o colpa grave;
• integralmente in caso di dolo o colpa grave.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli artt.132, 133, 134 e 135 del Codice delle Assicurazioni, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle Imprese di Assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Ai sensi dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia Wakam eserciterà il diritto di rivalsa verso l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
1.5. Conservazione della classe di merito maturata – Legge Bersani Secondo quanto previsto dalla Legge Bersani (n. 40 del 2 aprile 2007), il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato.
Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Potrà inoltre beneficiare della conservazione della classe di CU il proprietario di un veicolo già assicurato, oppure di un suo familiare stabilmente convivente, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo.
Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche:
• in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita a un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto;
• sul veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita a un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
1.6. RCA FAMILIARE
Ai sensi dell’art. 134 comma 4-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come modificato dal D. L. 124 del 2019 in vigore dal 16 febbraio 2020, l’Assicurato, se persona fisica, può acquisire la classe di merito CU di un contratto RCA in corso di validità, maturata da un altro veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, se intestato al medesimo proprietario oppure da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare.
La classe di merito CU può essere acquisita:
• stipulando un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA;
• stipulando un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un Attestato di Xxxxxxx esente da sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l’anno corrente.
1.7. Recupero classi di merito
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione dello scatto peggiorativo della classe di merito e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, in qualsiasi momento l'assicurato, ma anche solo il contraente se diverso dall'assicurato, può chiedere alla Compagnia Wakam, di conoscere l'importo complessivo liquidato ai danneggiati nei sinistri con responsabilità maggioritaria del veicolo assicurato, contattando MSA Multi Serass S.r.l. allo 00.000.000.000, per valutare se corrispondere all'impresa l'intero importo per riscattare totalmente le classi di merito. In caso affermativo l'assicurato dovrà versare in un'unica soluzione l'intero importo effettuando un bonifico all'IBAN che sarà comunicato dalla compagnia. Una volta incassato l'impresa comunicherà al cliente il recupero della classe di merito antecedente al pagamento del sinistro.
1.8. Richiesta duplicati
Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, la Compagnia provvederà a emettere un duplicato previa restituzione dei documenti da sostituire. Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull’accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.9. Invio documentazione
Il rilascio della documentazione precontrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene mediante posta elettronica (e-mail), ai sensi dell’art. 75 del Regolamento IVASS n. 40 e successive modifiche. La trasmissione della documentazione e delle comunicazioni avviene tramite posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione.
1.10. Foro competente
Il foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
ALLEGATO DUE
DENUNCIA E GESTIONE SINISTRI
Denuncia di sinistro
Il Contraente oppure l'Assicurato, se persona diversa, e comunque ogni altro avente diritto è obbligato a denunciare il sinistro alla Compagnia entro tre giorni da quando il sinistro è avvenuto oppure dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato oppure ogni altro avente diritto ne abbia avuto conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto come previsto dall'art.1915 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente, l'Assicurato oppure altri aventi diritto possono denunciare il sinistro sono le seguenti:
• telefonando al numero x00.00.000.000.000
• inviando una mail a xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro.
ATTENZIONE
In riferimento alla disciplina relativa al risarcimento del danno e alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice delle Assicurazioni a eccezione degli artt.149 e 150.
La Compagnia Wakam, infatti, non aderisce alla convenzione CARD per il risarcimento diretto e, pertanto, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art.149 del Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà quindi sempre chiedere il risarcimento dei danni subiti alla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia Wakam, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Ai sensi dell’art. 25 del Codice delle Assicurazioni Private, il Rappresentante per la gestione dei sinistri RCA è MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
Sinistri esteri
Sinistri RCA causati in Italia da veicolo estero
Per i sinistri auto causati in Italia da veicolo immatricolato all'estero, l’Assicurato danneggiato dovrà inviare all' U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), una lettera raccomandata A/R allegando una richiesta danni con tutti i dati obbligatori:
a) data e località del sinistro;
b) nazionalità e targa del veicolo estero;
c) descrizione del veicolo estero:
a. tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
b. marca e modello (ad es. Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
d) breve descrizione dell’incidente;
e) copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID);
f) estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
L’U.C.I. si occuperà di identificare il corrispondente nominato in Italia dalla Compagnia estera del Responsabile Civile per la gestione della pratica di risarcimento.
Sinistri RCA avvenuti all'estero
Secondo quanto previsto dalla Quarta direttiva Auto 2000/26/CE, i cittadini italiani che subiscono un sinistro in uno dei paesi UE e comunque della Carta Verde causato da un veicolo estero immatricolato in uno stato dello Spazio
Nulla vieta ai danneggiati di richiedere il risarcimento dei danni direttamente al Responsabile Civile oppure alla rispettiva Compagnia assicurativa.
Sinistri RCA con veicoli non assicurati non identificati e altre ipotesi
In caso di sinistro con veicolo:
• non assicurato;
• non identificato;
• assicurato da Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• in circolazione contro la volontà del proprietario;
• spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
Diritto accesso agli atti sinistri RCA
Ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni, i Contraenti, gli Assicurati e i Danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, formalizzando la richiesta nella forma e nei modi previsti dalla normativa in vigore.
La Compagnia, che dovrebbe solo consentire la visione dei documenti, si impegna invece a inviare, a scelta del richiedente, via e-mail oppure via PEC copia dei documenti, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta completa secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale MISE n.191/2008 in materia di accesso agli atti RCA.
Nel caso, invece, ricorressero le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia comunica al Cliente gli eventuali impedimenti ostativi all’accettazione della richiesta.
DETTAGLI E INFORMAZIONI SOCIETARIE
Sede legale:120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Xxxxx Xxxxx 00 – France Iscrizione al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133
Iscrizione all’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N. 4020259
Responsabile per la gestione dei sinistri RCA: MSA - Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15
– 20132 Milano - Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960 Capitale sociale: €4.452.016
GLOSSARIO
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate sul veicolo come normale dotazione di serie senza supplemento di prezzo.
Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate sul veicolo non di serie.
Antifurto: dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.
Appendice di Polizza: atto accessorio ma integrante del contratto, prodotto contestualmente oppure successivamente all’emissione della Polizza per modificare, integrare, precisare informazioni contrattuali. Nel caso queste ultime incidano sul rischio assunto, possono comportare un aumento oppure diminuzione del Premio di polizza.
Appropriazione indebita: ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale, reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito appropriandosi di un bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà.
Aree equiparate alle strade di uso pubblico: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati per le quali è consentito l’accesso a una molteplicità di veicoli, persone e animali senza selezioni e discriminazioni. Es. Parcheggio privato di un centro commerciale.
Aree private: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati per le quali è consentito l’accesso soltanto a veicoli autorizzati. Es. Parcheggio azienda privata riservato ai dipendenti.
Assicurato: soggetto protetto dall’Assicurazione sia essa una garanzia diretta oppure per la responsabilità civile.
Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
Attestato di Rischio: documento elettronico, adesso completamente dematerializzato, nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati che le Imprese di Assicurazione devono alimentare con i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Box: luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria RCA per i danni eventualmente provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per circolare nei Paesi dell’Unione Europea, essendo direttamente già efficace il contratto RCA.
Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.
Classe di merito: classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni. La classe di CU è sempre indicata nell’Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.
Classe di merito di Compagnia: classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall’Impresa.
Codice della Strada (C.d.S.): X.Xxx. 30 aprile 1992 n.285 con successive modifiche e integrazioni.
Codice delle Assicurazioni: Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n.209 con successive modifiche e integrazioni.
Compagnia: società assicuratrice che emette la polizza assicurativa.
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI): modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro oppure – a seconda dei casi – come richiesta di risarcimento diretto.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contravvenzione: reato dove non rileva l’elemento psicologico di dolo e colpa di chi lo ha commesso.
Cristalli: tutte le parti non lamierate delimitanti il perimetro del veicolo, anche non trasparenti, come il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i finestrini, fissi e mobili, delle fiancate laterali, il tettuccio apribile e l’eventuale tetto panoramico.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto provocato da un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
Danni indiretti: danni collegati all’evento che origina il sinistro, ma che non incidono direttamente sulla perdita di valore del bene assicurato oggetto del sinistro.
Danni materiali e diretti: danni che incidono direttamente sul valore e l’integrità della cosa assicurata, derivanti dall’azione diretta dell’evento che origina il sinistro.
Danno totale: perdita del veicolo assicurato, senza ritrovamento in caso di furto, causata da un evento per il quale è prestata l’Assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado d’uso: deprezzamento del valore del veicolo o di singole parti dovuto all’uso nel tempo.
Delegataria: impresa di Assicurazione che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente. Quindi, per esempio, provvede all’emissione del contratto assicurativo e all’incasso del Premio.
Delitto: reato più grave della contravvenzione commesso con dolo ma anche con colpa. Si distinguono: Delitto colposo se viene commesso involontariamente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; Delitto doloso quando viene commesso volontariamente e con la consapevolezza e l’accettazione delle conseguenze. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Denuncia sinistro: comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.
Disdetta: comunicazione che il Contraente deve inviare all’Assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto di Assicurazione, per evitarne la tacita proroga, se prevista, e comunque mai operante per le polizze di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt.186 e 186-bis del Nuovo Codice della Strada.
Effetto: termine iniziale dell’efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica e che si propaga con elevata velocità.
Eurotax: pubblicazione dell’editore Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi e usati.
Familiari: persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, incluso il convivente more uxorio.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge attraverso un comportamento che non rispetti i diritti comuni e/o i singoli diritti soggettivi.
Franchigia: importo fisso detratto dal valore del danno indennizzato che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto: ai sensi dell’art.624 del Codice Penale, reato perpetrato da chiunque sottragga la cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento, rendendo impossibile l’ordinario utilizzo.
Incendio: combustione con necessario sviluppo di fiamma.
Incidente: sinistro occorso al veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, incluso il caso fortuito.
Indennizzo: in caso di sinistro, somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche.
Intermediario Assicurativo: persona fisica o giuridica, diversa dall’Impresa di Assicurazione, che svolge a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.
Invalidità permanente: nel danno biologico, diminuzione dell’integrità psicofisica di una persona. Nelle polizze assicurative, riduzione oppure perdita, definitiva o temporanea, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.
Lesioni personali colpose: ai sensi dell’art.590-bis CP, chi involontariamente provoca lesioni personali stradali gravi o gravissime e/o lesioni personali colpose ex art.590 CP.
Locatario: utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria.
Massimali: limite delle somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia si impegna a prestare l’Assicurazione.
Minimo di Scoperto: importo minimo percentuale sulla somma complessiva del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
Negoziazione Assistita: procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l’assistenza di avvocati prima della proposizione dell’azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (RC Auto), a pena di improponibilità dell’azione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Periodo di osservazione: per i sinistri con responsabilità principale, Prima annualità inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; Annualità successive inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per i sinistri con responsabilità paritaria, il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel “quinquennio” dell’Attestato di Rischio.
Polizza: documento probante la stipula del contratto di Assicurazione. Contiene i dati relativi al contratto e all’Assicurato, comprese le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del Codice Civile art.1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico detenuto dall’ACI.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l’acquisto di una polizza, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Prezzo d’acquisto: prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato.
Proprietario: persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è omologo al proprietario per determinare il premio a livello assuntivo.
Quattroruote: rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “Valore Infocar”.
Quietanza: ricevuta di pagamento del premio di polizza con alcuni dati relativi al contratto, ma anche l’atto emesso in relazione alla liquidazione di un danno.
Rapina: ai sensi dell’art.628 del Codice Penale, reato perpetrato da chiunque si impossessi di cose mobili altrui mediante l’uso di violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto. L’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle Assicurazioni e istituita dalla Legge 990 del 1969.
Reato: violazione delle norme penali che contemplano esplicitamente un comportamento. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti in base al tipo di pena prevista dalla legge.
Reclamante: soggetto titolato a vantare un diritto attraverso reclamo nei confronti dell’impresa di Assicurazione e dell’Intermediario Assicurativo.
Reclamo: dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una Impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo. Si distinguono tra reclami aziendali e quelli sporti all’IVASS quando siano trascorsi 45 gg senza che il reclamante si senta soddisfatto della risposta ricevuta. Le richieste di informazioni e di risarcimento danni non hanno valore di reclamo.
Richiesta di risarcimento danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’Assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio Assicuratore in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Xxxxxxx: possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua.
Risarcimento: importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.
Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e degli Assicurati le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto: percentuale del valore del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio: repentina esplosione dell’impianto di alimentazione.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Spese di giustizia: spese processuali inerenti alla resistenza ed eventualmente alla soccombenza. Nei procedimenti penali, il condannato le paga allo Stato e alle eventuali parti civili. Nelle cause civili, invece, sono le spese pagate dalle parti. Il soccombente è condannato a rifonderle.
Surroga: diritto della Compagnia che ha indennizzato il sinistro di sostituire l’Assicurato per rivalersi nei confronti del responsabile del sinistro.
Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.
Tariffa: importo delle garanzie prestate dalla Compagnia in vigore al momento della stipula del contratto.
Transazione: accordo tra le parti che, con reciproche concessioni, compongono bonariamente una vertenza.
Usura: deterioramento di qualsiasi materiale e parte meccanica determinato dall’uso prolungato nel tempo.
Valore assicurato: valore del bene, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale o di listino o di fattura.
Valore commerciale: valore del bene comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza. Per i veicoli a motore, corrisponde a quello in vigore sul mercato dell’usato, riportato dai mercuriali adottati. Es. Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada. Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull’ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipula del contratto oppure, in caso di sinistro, in base all’ultima quotazione.
Valore della lite: valore del contendere.
Valore di fattura: prezzo di acquisto di un bene, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto.
Valore di listino: prezzo di listino a nuovo di un bene comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza. Per i veicoli corrisponde a quello riportato dai mercuriali. Es. Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada e dall’Eurotax “Giallo” per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.
Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito all’esistenza, alla validità, all’esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti in caso di inadempimento delle relative obbligazioni.