CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBANO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA SUL TERRITORIO AA.SS. 2013/14 E 2014/15
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBANO E LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA DELL’INFANZIA SUL TERRITORIO XX.XX. 2013/14 E 2014/15
L'anno duemilatredici, addì del mese di nella Sede Municipale, tra:
1) il Capo Area socio−culturale, Viero dott.ssa Xxxxxxx, nata a Padova il 28.02.1969 e domiciliata a Rubano in xxx X.Xxxxx 00, il quale in quest'atto interviene in nome, per conto ed interesse del Comune di Rubano (C.F.80009970288);
2) il Parroco Xxx Xxxxxx Xxxxxx, nato a Piove di Xxxxx (PD) il 03.10.1948, residente a Rubano, in via Brescia 1, Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia paritaria "Santa Xxxxx Xxxxxxx" con sede in Rubano Capoluogo − via Firenze 13 (C.F. 00681580288);
3) il Parroco Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bassano del Grappa (VI) il 16.12.1971, residente a Rubano in via Cavallotto 2, Legale Rappresentante della Scuola dell’Infanzia paritaria "Civili Varotto" con sede nella frazione di Bosco − via Roma 116 (C.F. 92032170281);
4) il Presidente, Xxxxxx prof. Xxxxxxxx, nato a Rubano il 22.06.1948, Legale Rappresentante della Fondazione I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) con sede in Padova − via Xxxxx Xxxxxxxxxx 155 (C.F. 01993240280) per la Scuola dell’Infanzia paritaria "La Città dei bambini”, con sede nella xxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxx Xxxxxxx 00;
PREMESSO CHE
a) lo Statuto Comunale prevede all'art. 6, punto 5, la possibilità di stipulare convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse;
b) il Regolamento per la concessione di contributi economici, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007 e s.m.i., ed in particolare l'art. 47, comma 6, prevede che i contributi per le scuole materne paritarie sono oggetto di specifico provvedimento di indirizzo da parte del Consiglio Comunale o di apposito rapporto convenzionale;
c) da molti anni l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire nel settore delle scuole dell’infanzia paritarie sostenendo e regolandone l’attività tramite convenzione, fino all’ultimo provvedimento relativo agli anni scolastici 2010−2011, 2011−2012 e 2012−2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2010;
d) la Scuola dell’Infanzia rappresenta uno dei momenti fondamentali nel processo di formazione della personalità, provvedendo ad integrare l'educazione morale, intellettuale, religiosa e fisica della famiglia, cui spetta come dovere e diritto primario, secondo il dettato costituzionale (art. 30 della Costituzione);
e) le Scuole dell’Infanzia paritarie suddette concorrono a soddisfare sul territorio il servizio educativo per i bambini dai 3 ai 6 anni;
f) il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, art. 42, e la Legge Regionale Veneto n. 31 del 02.04.1985 e successive modificazioni, pongono sullo stesso piano gli utenti delle istituzioni pubbliche e private;
g) le Scuole dell’Infanzia suddette sono in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività rilasciata dai competenti Uffici Scolastici ed hanno acquisito la parità ai sensi della L. 10.03.2000, n. 62;
h) spetta all’Ufficio Scolastico Regionale la responsabilità, nel settore delle scuole dell’infanzia paritarie che hanno acquisito la parità ai sensi della L. 10.03.2000, n. 62, di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia scolastica;
i) con delibera consiliare n. del .06.2013 è stato approvato il presente schema di convenzione.
Tutto ciò premesso e ritenuta la suesposta narrazione parte integrante e contestuale del presente atto, i convenuti, volendo addivenire alla definizione dei rapporti finanziari, sociali e legislativi,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Impegni delle Scuole dell’Infanzia
Le Scuole dell’Infanzia paritarie si impegnano a:
1. adottare gli orientamenti per l'attività educativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 19.02.2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, fatta salva la propria autonomia, esplicitata nei criteri indicati nel piano dell’offerta formativa;
2. adottare, all’atto delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo, nell’ordine le seguenti priorità di accoglimento delle domande:
− bambini che abbiano frequentato la scuola dell’infanzia nell’anno scolastico precedente;
− bambini della fascia dai 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento) ai 6 anni di età iscritti all’anagrafe della popolazione residente di Rubano, fratelli di bambini già frequentanti; la residenza e la parentela saranno dimostrate mediante presentazione da parte degli interessati alla scuola al momento dell’iscrizione del certificato di stato di famiglia;
− bambini della fascia dai 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento) ai 6 anni di età iscritti all’anagrafe della popolazione residente di Rubano; la residenza sarà dimostrata mediante presentazione da parte degli interessati alla scuola del certificato di stato di famiglia;
− bambini della fascia dai 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento) ai 6 anni di età, la cui famiglia ha in corso il trasferimento di residenza da un altro Comune a Rubano; tale situazione sarà dimostrata mediante presentazione da parte dell’interessato alla scuola di copia della ricevuta dell’istanza di trasferimento di residenza; sarà onere della famiglia dimostrare l’avvenuta conferma del trasferimento di residenza con la consegna alla scuola del certificato di stato di famiglia entro l’inizio dell’anno scolastico; qualora il trasferimento di residenza non venga confermato il bambino perderà detta priorità e la scuola lo considererà come non residente, procedendo a scorrere la graduatoria secondo le priorità;
− bambini della fascia dai 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento) ai 6 anni di età, la cui famiglia ha in programma a breve termine il trasferimento di residenza da un altro Comune a Rubano (per acquisto/costruzione
di nuova abitazione, nuovo affitto ecc.); tale situazione sarà dimostrata mediante presentazione da parte dell’interessato alla scuola di idonea documentazione in copia (rogito, contratto d’affitto ecc.); il trasferimento di residenza dovrà avvenire di fatto con conferma del cambio di residenza entro l’inizio dell’anno scolastico; qualora il trasferimento di residenza non venga confermato il bambino perderà detta priorità e la scuola lo considererà come non residente, procedendo a scorrere la graduatoria secondo le priorità;
− tenuto conto dell’autonomia della scuola dell’infanzia, bambini iscritti all’anagrafe della popolazione residente che compiano i 3 anni dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
qualora il numero di richieste superi la capacità ricettiva della scuola, all’interno della stessa fascia di priorità si darà precedenza all’ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione;
3. concordare con l’Amministrazione Comunale e le altre Scuole dell’Infanzia del territorio modalità omogenee per l’informazione agli interessati e per la raccolta delle iscrizioni;
4. ricevere le domande di preiscrizione presentate nel periodo previsto per la raccolta con:
a) l’eventuale documentazione prevista a dimostrazione del possesso di un requisito di priorità;
b) l’indicazione dell’ordine di preferenza espresso dai genitori relativamente alla frequenza presso altre scuole dell’infanzia del territorio in caso di collocazione in lista d’attesa;
5. comunicare all'Amministrazione Comunale l’eventuale esubero di domande di bambini residenti rispetto alla capacità ricettiva della scuola prima delle conferme dell’iscrizione;
6. coordinare con l’Amministrazione comunale, in apposita riunione, la gestione di eventuali domande di bambini residenti in lista d’attesa, al fine di trovare loro una collocazione in altra scuola dell’infanzia del territorio secondo le priorità di cui al precedente comma 2 e comma 4, lettera b);
7. assicurare il funzionamento per dieci mesi all'anno e, comunque, per un periodo non inferiore all'anno scolastico;
8. garantire la presenza di personale in possesso del titolo di studio e della relativa idoneità richiesta dalla vigente legislazione scolastica;
9. richiedere alle famiglie un contributo mensile per la frequenza e la refezione, oltre la quota di iscrizione, sulla base del bilancio della Scuola, degli interventi dello Stato, della Regione e dell’intervento del Comune di cui al successivo art. 2;
10. trasmettere annualmente al Comune la documentazione necessaria all’erogazione dei contributi, di cui al successivo art. 4, punto 3.
ART. 2
Impegni del Comune
L'Amministrazione Comunale si impegna a:
1. contribuire annualmente alla parziale copertura delle spese di gestione delle scuole e, dunque, in via prioritaria alla copertura delle spese di personale, al fine di ridurre il costo a carico delle famiglie;
2. intervenire nelle spese per l'ammissione e la frequenza dei bambini appartenenti a famiglie in condizioni di disagio in base alle disponibilità di bilancio e con i criteri
previsti nel Regolamento comunale per la concessione di contributi economici;
3. sostenere e stimolare l’intervento dei servizi del Distretto Socio−Sanitario n. 4 a favore dell’infanzia (pediatra di comunità, servizio di neuropsichiatria infantile);
4. sostenere le scuole dell’infanzia con la presenza di alunni diversamente abili come da successivo art. 3.
ART. 3
Disabilità
1. Le Scuole dell’Infanzia assumeranno idonee iniziative per favorire l'inserimento degli alunni con disabilità, con riferimento alle leggi vigenti in materia e all’accordo di programma in materia di integrazione di alunni in situazione di handicap sottoscritto nel 1997 da Provveditorato agli Studi, ULSS, Provincia e Comune;
2. Il Comune si impegna ad erogare un contributo specifico straordinario nella misura al massimo del 50% del costo lordo del personale di sostegno pagato dalle singole scuole a favore dei bambini con disabilità certificati che abbiano frequentato le scuole dell’infanzia, nel limite complessivo per tutte le tre scuole di € 10.000,00 per ogni anno scolastico. L’eventuale differenza fra quanto stanziato annualmente (€ 10.000,00) e quanto spettante alle scuole frequentate dai suddetti bambini disabili certificati, sarà ripartito fra tutte le scuole proporzionalmente a quanto attribuito come contributo ordinario per l’a.s. di riferimento;
3. Il contributo sarà calcolato a consuntivo e sarà erogato alle singole scuole proporzionalmente alle ore di assistenza prestate a bambini con disabilità certificati durante l’anno scolastico. Entro il 15/07 di ogni anno, quindi, dovranno essere trasmessi da parte delle scuole all’ufficio istruzione del Comune:
− l’elenco dei bambini con disabilità certificati assistiti nel corso dell’a.s. appena concluso;
− per ogni bambino con disabilità:
o copia di certificazione che individua la tipologia e il grado di disabilità e che indichi la necessità di personale aggiunto di sostegno, non a carico di altre istituzioni, e la relativa data di decorrenza;
o copia del PEI (piano educativo individualizzato);
− il riepilogo delle ore di assistenza prestate da parte del personale di sostegno ed il relativo costo lordo complessivo sostenuto.
4. Entro il 31/08 di ogni anno e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della succitata documentazione completa da parte di tutte le scuole interessate, sarà determinato l’ammontare del contributo straordinario, che verrà liquidato previa presentazione di documentazione fiscalmente regolare.
ART. 4
Entità, modalità e tempi di erogazione del contributo comunale
1. L'entità complessiva del contributo comunale, fatta comunque salva la disponibilità del bilancio di previsione, verrà calcolata in base ai seguenti parametri:
− per l’anno scolastico 2013/14: sulla base di € 616,95 per bambino. La quantificazione deriva dal contributo a.s. 2012/13 di € 610,24, erogato sulla base della precedente convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 24/2010, più l’applicazione dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) su base annua, al netto
dei tabacchi, rilevato nel mese di aprile 2013 (+1,1%);
− per l’anno scolastico 2014/15: applicazione dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) su base annua, al netto dei tabacchi, rilevato nel mese di aprile 2014, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, sulla base dell’importo stabilito per l’anno precedente.
Per “bambino” s’intende ciascun bambino con i seguenti requisiti:
− residenza: il bambino deve avere la residenza a Rubano, confermata con presentazione del certificato di stato di famiglia alla scuola, alla data di inizio dell’anno scolastico di riferimento;
− frequenza: il bambino frequenta la scuola dell’infanzia dall’inizio dell’anno scolastico di riferimento;
− età: il bambino deve compiere i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui è iniziato l’anno scolastico di riferimento.
L’elenco dei bambini con questi requisiti verrà inviato dalle Scuole dell’Infanzia entro il mese di settembre di ciascun anno, in formato elettronico, su modello predisposto dall’Amministrazione comunale, contenente i dati minimi essenziali: nome e cognome, data di nascita, indirizzo di residenza.
2. Il contributo di cui al punto 1. sarà suddiviso tra le Scuole dell’Infanzia paritarie per una quota pari al 25% della sua entità in base al numero di sezioni attivate da ciascuna scuola e per il rimanente 75% proporzionalmente al numero di iscritti residenti; nel numero dei bambini iscritti residenti saranno conteggiati anche quei bambini che verranno inseriti nel corso dell’anno, in caso di disponibilità di posti, e che abbiano compiuto i 3 anni di età; la fattispecie succitata vale solo per ritiri ed inserimenti avvenuti prima del 15.05; il conteggio sarà effettuato proporzionalmente al periodo di frequenza (sarà calcolato un mese intero nel caso l’inserimento avvenga nei primi 15 giorni del mese).
3. Entro il 30/06 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione completa da parte di tutte le scuole:
3.1. file, contenente tutti i dati necessari al calcolo del contributo: nome e cognome bambini, data di nascita, indirizzo di residenza, date di decorrenza iscrizione/ritiro;
3.2. il riferimento al numero di sezioni attivate;
3.3. copie del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo redatti secondo l’anno solare, anche semplicemente in formato elettronico;
3.4. il piano dell’offerta formativa, anche semplicemente in formato elettronico. saranno determinati:
a) il saldo del contributo per l’anno scolastico che termina nell’esercizio finanziario, ripartito in base ai criteri di cui al punto 2.;
b) un acconto del contributo per l’anno scolastico successivo in base alla disponibilità di bilancio detratto il saldo per l’anno scolastico appena concluso.
4. L’acconto di cui al precedente punto 3b) sarà suddiviso fra le tre Scuole dell’Infanzia proporzionalmente al contributo erogato per l’anno scolastico precedente.
5. La liquidazione di acconto e saldo sarà effettuata previa presentazione di documentazione fiscalmente regolare;
6. Per l'esercizio 2013, primo anno di validità della presente convenzione,
l'Amministrazione Comunale erogherà l’acconto del contributo per l’anno scolastico 2013−2014 entro il 30.09.2013, tenendo conto, per la ripartizione proporzionale di cui al precedente punto 4., del contributo già erogato in base alla convenzione approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 24/2010.
ART. 5
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata dall’anno scolastico 2013−2014 all’anno scolastico 2014−2015 con effetto dalla sottoscrizione della stessa.
2. Potrà essere disdetta da una delle parti qualora ne dia comunicazione entro il 1° giugno di ciascun anno.
ART. 6
Commissione Paritetica per le Scuole dell’Infanzia paritarie
1. Per la verifica dell'attuazione della presente convenzione, è istituita presso l'Amministrazione Comunale una Commissione Paritetica di coordinamento, composta di sei membri di cui tre rappresentanti dell'Amministrazione Comunale (il Sindaco o suo delegato che presiede la Commissione, un componente nominato dalla maggioranza consiliare ed uno dalla minoranza) e tre rappresentanti delle Scuole dell’Infanzia, uno per ogni Scuola.
2. La Commissione viene convocata in via ordinaria dal Presidente (il Sindaco o un suo delegato) una volta all’anno presso la sede municipale. Può essere convocata in via straordinaria quando lo decida il Presidente o avanzi richiesta scritta e motivata almeno 1\3 dei suoi componenti.
3. Funzionamento della Commissione: la convocazione viene disposta tramite comunicazione scritta al domicilio dei singoli componenti, recante l'indicazione dell'ordine del giorno con anticipo di almeno cinque giorni. Sono ammessi alle riunioni solo i membri ufficiali. La Commissione può validamente deliberare quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione con qualsiasi presenza. Le relative decisioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, da esprimersi in modo palese; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute della Commissione non sono, di norma, pubbliche. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale a cura del verbalizzatore, dipendente dell’ufficio pubblica istruzione del Comune, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Di quanto sopra viene data lettura agli intervenuti che, ritenuto il presente atto conforme alla loro volontà e mettendo in evidenza che sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e dell’art. 10 parte seconda della tariffa del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con eventuali oneri di registrazione a carico del soggetto registrante, l'approvano e sottoscrivono.
Per il COMUNE
IL CAPO AREA SOCIO−CULTURALE
(Viero dott.ssa Xxxxxxx)
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA "SANTA XXXXX XXXXXXX" IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Xxx Xxxxxx Xxxxxx)
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA "CIVILI VAROTTO" IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx)
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA "LA CITTA’ DEI BAMBINI" IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FONDAZIONE I.R.P.E.A.
(Bettio prof. Xxxxxxxx)