Accordo
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero ed
il Governo degli Stati Uniti d’America sull’esecuzione delle obbligazioni alimentari
Concluso il 31 agosto 2004
Entrato in vigore il 30 settembre 2004
Il Consiglio federale svizzero
(in seguito la Svizzera)
e
il Governo degli Stati Uniti d’America
(in seguito le Parti o gli Stati contraenti)
decisi a stabilire un quadro uniforme ed efficace per l’esecuzione delle obbligazioni alimentari e per il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimenta- ri, e
in conformità alle procedure per la conclusione di accordi esecutivi e autorizzati dal Congresso degli Stati Uniti giusta il paragrafo 459A del «Social Security Act», Titolo 42, «United States Code», paragrafo 659A,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
1. Nel quadro delle disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti intendono disciplinare:
a. la copertura o il rimborso di alimenti che un creditore di alimenti o un’autorità che ha fornito prestazioni a un creditore di alimenti residente sul territorio di uno Stato contraente (in seguito: il richiedente) pretende di aver diritto di ricevere da un debitore di alimenti residente sul territorio dell’altro Stato con- traente (in seguito: l’opponente) e
b. il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimen- tari, di decisioni di rimborso e di convenzioni di mantenimento (in seguito: de- cisionialimentari)reseoriconosciutenellagiurisdizionedell’unaodell’altraPar- te contraente.
2. Per quanto possibile, le decisioni sono rese nello Stato contraente in cui risiede il creditore di alimenti.
RU 2004 4231
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Il presente Accordo si applica alle obbligazioni alimentari verso un coniuge o un fi- glio, comprese le obbligazioni alimentari verso un figlio nato fuori del matrimonio. Tut- tavia, se non è corredata di una domanda di obbligazione alimentare per un figlio, un’obbligazione alimentare verso un coniuge o un ex coniuge è eseguita sulla base del- la reciprocità tra la Svizzera e gli Stati o le altre giurisdizioni degli Stati Uniti.
2. Il presente Accordo si applica alla copertura degli arretrati di pagamenti dovuti in base a un’obbligazione alimentare valida e a tutti gli interessi applicabili alle somme dovute, come anche alle modifiche e agli altri cambiamenti ufficiali degli alimenti dovuti in base a una decisione alimentare esistente.
3. I rimedi giuridici previsti nel presente Accordo non sono esclusivi e non inficiano il ricorso ad altri rimedi giuridici per l’esecuzione di un’obbligazione alimentare valida.
Art. 3 Autorità centrali
1. Ciascuna Parte contraente designa un’Autorità centrale incaricata di agevolare l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
2. Per la Svizzera, l’Autorità centrale è l’Ufficio federale di giustizia, Sezione del diritto internazionale privato.
3. Per gli Stati Uniti d’America, l’Autorità centrale è l’«Office of Child Support Enforcement» del «Department of Health and Human Services», come previsto nel Titolo IV-D del «Social Security Act».
4. Le Parti contraenti possono designare altre autorità che eseguono le disposizioni del presente Accordo in collaborazione con l’Autorità centrale.
5. Qualsiasi modifica concernente la designazione dell’Autorità centrale o delle altre autorità di una Parte contraente è comunicata senza indugio all’Autorità centrale dell’altra Parte contraente.
6. Le comunicazioni sono fatte dall’Autorità centrale o dall’altra autorità designata di una Parte contraente direttamente all’Autorità centrale o all’autorità interessata del- l’altra Parte contraente.
Art. 4 Domande, trasmissione di documenti e assistenza giudiziaria
1. La domanda di copertura o di rimborso alimentare, oppure di riconoscimento e d’esecuzione di una decisione in materia d’alimenti dovuti da un opponente residente sul territorio di una Parte contraente (in seguito: la Parte richiesta) è presentata dall’Autorità centrale, o dall’autorità designata allo scopo, dell’altra Parte contraente (in seguito: la Parte richiedente), conformemente alle procedure applicabili sia dalla Parte richiedente sia dalla Parte richiesta.
2. La domanda è fatta su apposito modulo, preparato d’intesa fra le Autorità centrali delle due Parti contraenti, in inglese e in tedesco, francese o italiano, a seconda della lingua ufficiale del Cantone svizzero interessato, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti. Tutti i documenti sono tradotti nella lingua della Parte richiesta. Per le
domande presentate alla Svizzera, la lingua è quella ufficiale del Cantone che esegue la domanda. Allo scopo la Svizzera allestisce l’elenco dei Cantoni con le loro lingue uf- ficiali.
3. L’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente trasmette i documenti menzionati nei paragrafi 2 e 5 del presente articolo all’Autorità centrale, o a qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta.
4. Prima di trasmettere i documenti alla Parte richiesta, l’Autorità centrale, o qualsia- si altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente accerta che tali documenti soddisfino le esigenze legali della Parte richiedente e della Parte richiesta e siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.
5. Se una domanda si fonda su una decisione resa da un tribunale o da un’autorità amministrativa competente oppure se siffatta decisione fa parte dei documenti che corredano la domanda:
a. l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente ne invia una copia certificata conforme o autenticata secondo i cri- xxxx ammessi dalla Parte richiesta;
b. la decisione è corredata di una dichiarazione che ne attesti il passaggio in giudicato o, se non passata in giudicato, di una dichiarazione che la decisione è esecutoria e della prova che il difensore è comparso davanti all’istanza che ha reso la decisione o che questi è stato citato e che gli è stata data l’oppor- tunità di parteciparvi;
c. l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiedente informa l’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata al- lo scopo, della Parte richiesta riguardo a qualsiasi modifica successiva ex lege della somma dovuta in base all’esecuzione della decisione.
6. Per l’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente Accordo, gli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza e si forniscono le informazioni necessarie, nei limiti fissati dalle rispettive legislazioni, e in conformità a ciascun trattato di assistenza giudiziaria vigente tra le Parti Contraenti.
7. Tutti i documenti trasmessi ai termini del presente Accordo sono dispensati dalla legalizzazione.
Art. 5 Funzioni dell’Autorità centrale della Parte richiesta
L’Autorità centrale, o qualsiasi altra autorità designata allo scopo, della Parte richiesta prende, in nome del richiedente, tutti i provvedimenti idonei per la copertura o il rimborso d’alimenti oppure per l’esecuzione di un’obbligazione alimentare, compresa la ricerca del debitore, l’istruzione e il proseguimento di una procedura riguardante un’obbligazione alimentare e, all’occorrenza, lo stabilimento di un legame di filiazio- ne, l’esecuzione di decisione giudiziaria o amministrativa, nonché l’esazione e la ripartizione degli importi di cui si tratta.
Art. 6 Costi delle prestazioni
Ciascuna Autorità centrale si assumei propri costi di funzionamento, senza chiedere con- tributi al richiedente. L’esecuzione di una decisione resa da un tribunale o da un’autorità amministrativa competente, comeanchetuttelealtre procedure di cui nel pre- sente Accordo nonché l’assistenza giudiziaria e amministrativa necessaria sono effettuate dalla Parte richiesta senza costi per il richiedente. Tuttavia, per l’esecuzione di una domanda intesa a stabilire un legame di filiazione o un’obbligazione alimenta- re verso un coniuge o un figlio, la Svizzera può addebitare i costi della procedura davanti al tribunale, compresi quelli per gli esami del sangue e le analisi dei tessuti, alla parte soccombente, se per quest’ultima non sono soddisfatte le premesse per beneficiare dell’assistenza giudiziaria. Ciascuna Parte contraente può, per qualsiasi procedura, addossare i costi all’opponente che compare nella giurisdizione di questa Parte contraente.
Art. 7 Riconoscimento ed esecuzione di decisioni alimentari
1. Le decisioni alimentari della Parte richiedente, comprese le decisioni alimentari risultanti da una decisione in materia di filiazione, sono riconosciute ed eseguite nella Parte richiesta nella misura in cui i fatti stabiliti consentono un riconoscimento e un’applicazione in virtù delle leggi e delle procedure applicabili nella Parte richiesta.
2. Le decisioni alimentari rese dopo che l’opponente ha rinunciato a comparire sono considerate come le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo se è dimostra- to che l’opponente è stato citato e che gli è stata accordata l’opportunità di essere udito conformemente alle norme vigenti nella Parte richiesta.
Art. 8 Diritto applicabile
1. Tutte le azioni e procedure avviate da una Parte contraente in base alle disposizio- ni del presente Accordo sono condotte conformemente al diritto di tale Parte contraen- te, comprese le norme procedurali e di diritto internazionale privato.
2. La presenza fisica del figlio o del genitore che ne ha la custodia non è obbligatoria per le procedure avviate ai fini delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 9 Campo d’applicazione territoriale
Per gli Stati Uniti d’America, il presente Accordo si applica ai cinquanta Stati, al District of Columbia, a Guam, a Porto Rico, alle Isole Vergini degli Stati Uniti e a ogni altra giurisdizione degli Stati Uniti che partecipa al Titolo IV-D del «Social Security Act».
Art. 10 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la firma dei due Stati contraenti.
2. Il presente Accordo si applica a qualsiasi decisione alimentare in sospeso o a qualsiasi pagamento dovuto sul fondamento di una siffatta decisione, indipendentemen- te dalla data della pronuncia.
Art. 11 Disdetta
1. Ciascuna Parte contraente può disdire il presente Accordo con notificazione scritta inviata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
2. La disdetta ha effetto il primo giorno del primo mese dopo la ricezione della notifica.
3. Nel caso in cui è sospesa, totalmente o parzialmente, la competenza di una Parte contraente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente Accordo, l’uno o l’altro Stato contraente può sospendere l’applicazione del presente Accordo o, con il consen- so dell’altro Stato contraente, di una parte di esso, dopo averlo notificato tempestiva- mente e per scritto all’altra Parte. In siffatto caso, le Parti, sfruttando tutte le possibili- tà pratiche offerte dal proprio diritto interno, cercano di ridurre gli effetti negativi sul mantenimento del riconoscimento e dell’esecuzione delle obbligazioni alimentari coperte dal presente Accordo; in particolare si sforzano di risolvere i casi in sospeso.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Washington in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, il trentuno agosto 2004.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo degli Stati Uniti d’America:
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