Contract
Allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 164/2014: PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N.
12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA.
1
n. 2 del 13 gennaio 2014
Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxx Vice Presidente, Assessore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Segretario Generale
Gruppo di lavoro
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Settore Assetto Territoriale, Parchi e V.I.A. – Cartografia e G.I.S. e Settore Protezione Civile (Responsabile del Procedimento)
Xxxx Xxxxxx P.O. Ufficio Parchi e V.I.A.
Xxxxx Xxxxxxx Coordinatore
Xxxxx Xxxxxxxxxx Bocale Xxxxxx Xxxxxxx Sara Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
Segreteria:
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Mor
Contributi di:
Xxxx Xxxxxxx
Gioia Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Contributi dei Settori Provinciali interessati:
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Direttore Area Sviluppo Economico (Autorità Competente)
Xxxxx Xxxxxxxx Direttore Area delle Risorse
Xxxxxxxx Xxxxxx Direttore Area Innovazione e Territorio
Xxxxx Xxxxxx Direttore Settore Manutenzione Strade e Settore Trasporti Pubblici
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Direttore Settore Manutenzione e Viabilità
Xxxxx Xxxx Direttore Settore Avvocatura
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxxxx |
Contributi dell’Ufficio d’Ambito di Brescia (A.T.O.):
Xxxxx Xxxxxxx Direttore
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Si ringraziano inoltre per la collaborazione: ARPA Lombardia dipartimento di Brescia; ASL Dipartimento di Brescia;
ASL Dipartimento di Vallecamonica - Sebino.
1 Verifica dei contenuti della variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale 4
1.1Verifica dei contenuti 4
1.2Coerenza con la Programmazione Regionale 5
1.2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale (PTR) 5
Sistema rurale-paesistico-ambientale 5
Uso del suolo e sistema insediativo 5
Policentrismo 9
Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 9
La prospettiva di Expo 2015 per il territorio lombardo 9
1.2.2 Relazione con i Piani Territoriali Regionali d’Area 10
1.2.3 Coerenza con le politiche regionali di settore 12
Programmazione commerciale 12
Protezione civile 12
Politiche regionali per la casa 13
Salute 14
1.3Osservazioni agli elaborati e alla normativa di Piano 14
2 Previsioni del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell’art. 18 della l.r. n.12/05 18
2.1Tutela dei beni ambientali e paesaggistici (nota DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile prot. n. T1.2014.0017160 del 09/04/2014) 18
2.2Sistema della Mobilità (nota DG Infrastrutture e Mobilità prot. n. S1.2014.0029431 del 06/05/2014) 19
2.2.1 Valutazioni di carattere generale 19
2.2.2 Proposte di modifica 22
Norme di Attuazione 22
Elaborati cartografici 25
2.3Ambiti destinati all’Attività Agricola di interesse Strategico (prot. DG Agricoltura n. M1.2014.0025564 del 12/03/2014) 28
Art. 75 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 33
Art. 76 Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello comunale 33
Art.77 Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole 34
2.4Assetto idrogeologico e difesa del suolo (prot. n. Z1.2014.0004995 del 11/04/2014) 35
3 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale 35
3.1.1 Appendice esplicativa relativa al Consumo di suolo 36
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO A
SEGUITO DELLA - Valutazione di Incidenza del PTCP di Brescia 39
Premessa
Il presente documento contiene le considerazioni e le proposte di soluzioni rispetto ai rilievi formulati dalla Giunta Regionale all’interno del documento di “Verifica Regionale ai sensi dell’art.17 LR 12/05, della Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia - Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014” (Delibera di Giunta Regionale n. D.G.R. n. X/1773 del 08 maggio 2014).
I temi oggetto del presente documento seguono, nella loro articolazione, l’Allegato A del provvedimento regionale sopra richiamato, trattando nello specifico i seguenti temi:
1 Verifica dei contenuti della variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale
1.1 Verifica dei contenuti
L’analisi regionale prendendo in esame il Piano provinciale adottato rileva una trattazione generale di tutti i contenuti di carattere programmatorio, così come la puntuale trattazioni di tutti gli elementi del PTR che trovano corrispondenza nel variegato territorio provinciale..
La valutazione evidenzia tuttavia, rispetto ai contenuti generali di piano, le seguenti criticità e opportunità di miglioramento riportate nei seguenti passaggi:
“si segnala che il piano non ha colto l’occasione della revisione per approfondire gli obiettivi di sviluppo economico-sociale di scala provinciale potendo altresì proporre delle integrazioni alla programmazione regionale”
“la revisione del piano territoriale costituisca un’opportunità per valorizzare e preservare tutte le componenti del territorio provinciale con implicazioni sulla realtà sociale e produttiva, si suggerisce di verificare puntualmente quanto riportato dal PTR negli obiettivi tematici corrispondenti a ciascun ambito e inserire eventualmente ulteriori elementi strategici per dare maggiore concretezza alle strategie di Piano”
“il Piano dovrebbe promuovere e sostenere lo sviluppo di azioni mirate ad individuare ambiti e tematiche i cui confini vadano oltre il livello comunale, favorendo l’associazionismo fra i Comuni”. “il PTCP potrebbe, invece, definire operativamente (anche a livello cartografico) gli ambiti preferenziali sui quali indirizzare le aree interessate da meccanismi perequativi, in un’ottica di più alto livello rispetto al contesto comunale”
X. Xxx non avendo avuto l’opportunità di supportare la pianificazione con studi di approfondimento su alcune tematiche, si ritiene che il PTCP proposto possa comunque contribuire ad definire un quadro aggiornato e di indirizzo su tematiche sostanziali rispetto alla pianificazione comunale, quali:
- la definizione degli ambi agricoli di interessa strategico
- la definizione di un targhet ed un modello di quantificazione ponderata sul fabbisogno e sul consumo di suolo
- l’individuazione e la classificazione, attraverso la ricognizione puntuale, degli Ambiti Produttivi ed in particolare di quelli di rilevanza sovra comunale (APS) ove ricondurre in via prioritaria le collocazioni e le metodologie perequative
- l’individuazione e la classificazione degli elementi peculiari del paesaggio
- l’aggiornamento del quadro infrastrutturale
1.2 Coerenza con la Programmazione Regionale
1.2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale (PTR)
L’analisi regionale rileva, come già richiamato, la presenza di tutti i Sistemi territoriali individuati dal PTR che sono stati bene individuati stati messi in relazione con gli obiettivi e le competenze sovracomunali del PTCP che concorrono, complessivamente, agli obiettivi condivisi per il territorio regionale puntualizzando i seguenti rilievi:
“per quanto apprezzabile, l’analisi proposta nella relazione di Piano appare come l’esito di una ricognizione “a posteriori” degli aspetti di coerenza del Piano provinciale con il PTR, piuttosto che l’evidenza di una reale condivisione degli obiettivi di sviluppo regionali. Infatti dalla lettura del piano non risulta evidente l’effettivo impegno progettuale volto a dare attuazione agli obiettivi del PTR attraverso la definizione, nella misura più appropriata in relazione alla specificità del contesto provinciale, di azioni concrete sul territorio.”
maggiormente declinati in riferimento agli orientamenti per l’assetto del territorio regionale: si esprimono di seguito alcune considerazioni.
Sistema rurale-paesistico-ambientale
E’ evidenziato che il sistema rurale, nell’insieme degli obiettivi del PTCP è teso alla tutela e valorizzazione del ruolo dell’agricoltura nei suoi molteplici aspetti coerentemente agli obiettivi del PTR.
Si evidenzia che l’articolazione delle norme che affrontano il tema della tutela del sistema rurale: la ricostruzione dell’agroecosistema (art. 48), il degrado paesaggistico (art. 63), la rete verde paesaggistica (art. 67) e gli ambiti agricoli (Titolo V) e le relative cartografie essendo “rappresentati in cartografie distinte, conseguentemente risulta difficile sia la lettura integrata di tutti gli aspetti caratterizzanti il sistema rurale, sia l’applicazione dei combinati disposti normativi, con il rischio di indebolire la capacità di orientare la pianificazione dell’uso del suolo in ambito rurale”.
R. La tavola della Rete Verde (2.6), cui corrisponde l'Articolato normativo del CAPO II, rappresenta lo scenario complessivo di riqualificazione dei paesaggi bresciani. In questa tavola sono riletti gli elementi di degrado in chiave propositiva e i paesaggi rurali a seconda dei loro caratteri e ruolo nel mosaico paesaggistico. Inoltre il Piano definisce in modo chiaro, sia cartograficamente (tav. ambiti agricoli) sia normativamente (Art. 80 e 90) le parti di territorio e le quantità massime trasformabili. Tali strumenti indirizzano in modo stringente verso la densificazione dell'urbanizzato, criterio considerato strategico per la salvaguardia dei paesaggi rurali.
Uso del suolo e sistema insediativo
Viene evidenziato nel parere regionale che “La limitazione del consumo di suolo per nuovi usi insediativi è una scelta strategica per il raggiungimento dell’effettiva sostenibilità delle trasformazioni territoriali. Il suolo è infatti una risorsa ambientale finita, non riproducibile e non rigenerabile e quindi la sua tutela, o la progressiva riduzione del suo consumo, è insita nel concetto stesso di sostenibilità.” evidenziando gli atti e le azioni intraprese a livello regionale per la salvaguardia del territorio agricolo che per la tutela paesaggistica e idrogeologica.
Nell’evidenziare i punti di trattazione dell’argomento considera che “da ritenersi meritevole l’ulteriore indicazione, da parte della Provincia, per i PGT di individuare la quota di fabbisogno solvibile grazie ad interventi di riqualificazione urbana, utilizzo di aree intercluse ecc..” suggerendo di “indicare una priorità tra tutti gli ambiti individuati dai PGT stabilendo un meccanismo gestionale ed un sistema di monitoraggio che permetta, in base anche alle risorse economiche realmente a disposizione, di individuare un ordine di attuazione delle trasformazioni che privilegi quelle insistenti nel TUC e quelle che comportano maggiori benefici rispetto alla realizzazione di obiettivi strategici dei comuni”.
R. In considerazione alla valenza delle considerazioni relative al Consumo di Xxxxx si rimanda alle modificazioni introdotte all’art. 90 e all’individuazione quantitativa di un target di riferimento meglio dettagliata in appendice.
Vengono inoltre evidenziati puntuali aspetti suscettibili di modifica o spiegazione:
• interventi che ai fini dei successivi calcoli del consumo di suolo (artt. 8-10) non sono considerati “suolo urbanizzato” e che non concorrono, o concorrono in misura ridotta alla stima del suolo urbanizzabile. Tra questi interventi vi sono opere che possono comportare elevati impatti sulla risorsa suolo e, conseguentemente, il computo complessivo risulterebbe difforme dalla reale perdita/sottrazione della risorsa suolo che si intende tutelare.
X. Xx finalità del piano è quella di intervenire sulle scelte dei Comuni determinando una quota di consumo di suolo rispetto alle loro possibilità edificatorie. Pur considerando che la realizzazione di opere, infrastrutture di carattere sovraordinato è prevalente sulle scelte del Comune stesso si è ritenuto iniquo applicare tale eventuale quota al Comune interessato; sarà in vece cura degli Enti di area vasta, semmai, monitorare questi Consumi al fine di ridefinire i targhet complessi di sostenibilità a livello sovraccomunale o provinciale.
• “Il comma 7 prevede la possibilità da parte del PTCP di individuare la “quota di riduzione sostenibile degli AAS” operabile nel periodo della sua efficacia, ma questo caso non è contemplato dalla normativa regionale. Per questo motivo viene meno anche l’applicazione dei successivi commi 8-10 che introducono rispettivamente un meccanismo di calcolo della suddetta “quota di riduzione” e la redazione di una “cartografia” del consumo di suolo comunale da effettuare nell’ambito dell’attivazione di varianti ai PGT che possono comportare una nuova “riduzione” degli AAS.”
X. Xx provvede al riguardo con l’adeguamento della normativa come dettagliato nella risposta sugli Ambiti Agricoli Strategici.
• Il comma 14 riferisce che nei Parchi regionali si applicano “i criteri di riduzione” del PTCP. Si richiamano a questo proposito i contenuti della LR 12/2005 che pur attribuendo al PTCP l’esclusiva competenza per il riconoscimento degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, specifica che nelle aree a parco regionale, l’efficacia dei relativi PTC dei Parchi prevale sulla pianificazione comunale e provinciale.
X. Xx provvede a stralciare il comma interessato.
• Si rileva inoltre che la mancanza di una dimostrazione della reale efficacia e prestazionalità del dispositivo proposto, nonché di una definizione di obiettivi quantitativi da raggiungere nel periodo di vigenza del Piano e dei relativi indicatori di monitoraggio non consente di apprezzare la
strategia complessiva di contenimento del fenomeno che, seppur più volte rappresentata, risulta debole.
X. Xx rimanda alla relazione in appendice.
Si riportano di seguito le modificazioni all’art. 90 Art. 90 Limiti di sostenibilità – Consumo di suolo
Il consumo di suolo è obiettivo di sostenibilità del PTCP la cui inosservanza comporta valutazione di incompatibilità dell’oggetto di valutazione.
1. (omissis – non modificato)
2. La provincia, i comuni, le comunità montane e gli enti gestori delle aree regionali protette, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 78, monitorano l’evoluzione dello stato del suolo (uso del suolo) anche con le funzioni di cui ai successivi commi 3 e 4, aggiornando il quadro conoscitivo e ricognitivo dei propri strumenti di governo del territorio e di settore in accordo con gli strumenti di pianificazione e valutazione ambientale regionale e integrano le informazioni di maggiore scala con le conoscenze disponibili a livello locale.
3. Al fine di determinare la quota di consumo di suolo, ovvero la trasformazione del suolo dallo stato naturale, agricolo e forestale operabile dai PGT e loro varianti….(omissis):
a) le aree per impianti e attività ammesse per legge, di cui all’art. 75, comma 3, lettere b);
b) le infrastrutture e i servizi tecnologici esterni al tessuto urbano consolidato;
c) le funzioni che prevedono la permanenza della destinazione agricola o naturale (ad esempio parchi territoriali, parchi agricoli o parchi fluviali);
Le funzioni di cui alle lettere da a) a c) non contribuiscono alla formazione del suolo urbanizzabile, ovvero di quelle trasformazioni che comportano consumo di suolo.
4. Non concorrono altresì alla formazione del suolo urbanizzabile, o concorrono in misura ridotta, le previsioni di insediamenti nelle aree di cui al comma 3:
a) in aree intercluse e parzialmente intercluse ai sensi del comma 5, nella misura del 50%;
b) per la parte riguardante interventi di compensazione o risarcimento ambientale che richiedano la trasformazione dei grandi aree, ad esempio fasce boscate;
c) che determinano la formazione di ambiti produttivi ecologicamente attrezzati (APEA) nella misura del 50%;
d) che determinano il recupero allo stato agricolo di aree interessate da rilevanti criticità ambientali, nella misura tra il 30 e il 50%;
5. Al fine di incentivare la compattezza delle aree urbane, si intendono per aree intercluse alla scala urbana, ai fini del presente articolo, le aree chiuse per almeno tre lati o 2/3 del perimetro da tessuti urbani edificati e compatti esistenti non eccedenti 5.000 mq, escludendo quindi la semplice presenza o sequenza di singoli lotti o edifici in area agricola.
6. Il PTCP individua la quota di consumo di suolo per previsioni di sviluppo endogeno ed esogeno dei comuni nel decennio che decorre dal 1 gennaio dell’anno di efficacia del presente piano. Considerando il periodo di vigenza o di aggiornamento quinquennale del PGT tale quota è applicata in parti uguali per i due quinquenni.
7. La quota di riduzione di cui al precedente comma 6 discende dal modello locale di uso del suolo, determinato dal rapporto fra suolo urbanizzato e famiglie residenti al 31 dicembre dell’anno antecedente l’adozione del PGT o sua variante e dal fabbisogno endogeno ed esogeno per il dimensionamento di piano di cui all’art. 80:
Modello di uso del suolo – Suolo urbanizzato per famiglia (n) = suolo urbanizzato (n) / famiglie (n) x quota riduzione (tab.A)
Consumo di suolo per esigenze endogene (crescita endogena) = Suolo urbanizzato/famiglie (n) x domanda endogena (0-n)
Consumo di suolo per esigenze esogene (crescita esogena) = Suolo urbanizzato/famiglie (n) x domanda esogena (0-n)
con i seguenti correttivi:
a) alla domanda endogena si applica un minimo di 25 famiglie o un incremento dell’1% delle stesse per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e dello 0,5% oltre 30.000 abitanti;
b) alla domanda esogena si applica un minimo di 50 famiglie o un incremento del 2% delle stesse per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e dell’ 1% oltre 30.000 abitanti;
c) al modello di uso locale del suolo (urbanizzato/famiglia) si applicano le seguenti riduzioni su base comunale:
Tabella A: Riduzione al modello locale di uso del suolo
Indistinta per tutti i comuni | Incidenza suolo urbanizzato /territorio | Incidenza suolo urbanizzato /aree agricole convenzionali | Densità insediativa mq/abitante | Incidenza Capacità d’Uso dei suoli in presenza di suoli di classe 1 e 2 | Disponibilità di aree per la gestione agronomica dei reflui zootecnici |
SU/ST | SU/SAC | SU/Ab. | FS/SA | SSL/SA | |
- 5% | >50% = -10% | > 100% = -15% | > 500 = -15% | > 80% = -10% | > 80% = - 10% |
>30% = -5% | > 70% = -10% | > 400 = -10% | > 50% = -5% | > 50% = -5% | |
> 40% = -5% | > 300 = -5% |
SU –Suolo urbanizzato
ST – Superficie territoriale SA – Superficie agricola
SAC – Superficie agricola convenzionale: superficie ad uso agricolo escluse le aree agricole in ambiti ad elevata naturalità
FS – Superficie agricola con fattore di capacità d’uso (LCC) pari a 1 e 2
SSL – Superficie agricola adatta alla gestione agronomica dei reflui zootecnici (classe S1)
Ab. – Abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno antecedente l’adozione del PGT o sua variante I valori della presente tabella sono intesi in senso cumulativo
8. In caso di PGT o sua variante che comporti consumo di suolo ai sensi del comma 3 il comune produce, ai fini della verifica di compatibilità con il PTCP di cui all’art. 15 e/o dell’espressione del parere provinciale nell’ambito delle procedure di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, una relazione corredata da una cartografia in scala adeguata (indicativamente 1 : 2.000 o 1 : 5.000 in base all’estensione della superficie urbanizzata dei comuni) che rappresenti il:
a) suolo urbanizzato al 31/12 dell’anno antecedente l’efficacia del PTCP;
b) suolo urbanizzato, tra il periodo di cui al comma 6 e l’adozione del PGT o sue varianti;
c) suolo urbanizzabile residuo del PGT vigente;
d) suolo urbanizzabile per effetto delle previsioni del novo PGT e relative varianti.
9. La provincia pubblica sul proprio sito web i dati di consumo di suolo concordato con i comuni aggiornandoli in occasione delle singole varianti.
10. Con riferimento le superfici qualificate a bosco di competenza dei piani di indirizzo forestale (PIF), gli stessi dovranno adeguare le proprie disposizioni e sistemi di monitoraggio in coerenza col presente articolo. La trasformazione del bosco a fini urbanistici contribuisce al consumo di suolo nei termini del presente articolo.
11. Ai fini del monitoraggio del consumo di suolo operabile dagli strumenti urbanistici comunali e del
TARGET quinquennio 2014-2019 | TARGET decennio 2014-2024 | |
ICS - indice di sostenibilità per il consumo di suolo (SC/SU) | 3% | 5% |
SC - Suolo consumabile (dato indicativo) (SU/ICS) | 12.500.000 mq | 21.000.000 mq |
IPS - indice di sostenibilità delle previsioni urbanistiche (SC/PSU) | 23% | 38% |
Policentrismo
Il parere regionale riassume una serie di interventi e politiche che nel prossimo futuro potrebbero condizionare gli andamento insediativi e le possibilità di sviluppo.
Si reputa pertanto necessario che il PTCP caratterizzi i poli attrattori in base alla tipologia di attrattività prevalente; questo risulta particolarmente importante per i centri integrativi, in modo tale che i Comuni interessati, nell’elaborazione del PGT, prevedano una congrua dotazione di servizi in relazione alla propria specificità.
Zone di preservazione e salvaguardia ambientale
Le risposte agli esiti della verifica regionale svolta sui contenuti paesaggistici della revisione del vigente PTCP della Provincia di Brescia sono riportati al par. 2.1.
La prospettiva di Expo 2015 per il territorio lombardo
Viene rilevato che il Piano provinciale non affronta le questioni legate ad EXPO 2015, “si richiama la dgr n. 999 del 15 dicembre 2010 “Gli indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in riferimento a EXPO 2015 nell’ottica della sostenibilità”, che individua quali temi rilevanti per la pianificazione locale, per tutti i Comuni lombardi:
1. contenimento del consumo di suolo (riuso e valorizzazione delle aree dismesse)
2. efficienza delle trasformazioni territoriali ed efficienza degli insediamenti
3. efficienza dei servizi urbani (mobilità sostenibile e gestione dei rifiuti)
4. qualificazione e riqualificazione del territorio e dei contesti urbani. Valorizzazione dei caratteri identitari realizzazione della rete ecologica, della rete verde e tutela della biodiversità
5. multifunzionalità del territorio agricolo
6. conservazione, recupero e valorizzazione dei corsi d’acqua.”
X. Xxx è stato fatto esplicito riferimento a interventi diretti ma si confermano le coincidenze dei temi individuati quali rilevanti dalla dgr. n. 999 del 15 dicembre 2010, richiamata e gli obiettivi,
raggiungimento al macro-obiettivo di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) - Contenere il consumo di suolo
evitando gli usi incompatibili e non sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale - come specificato dagli obiettivi integrativi per sistemi territoriali, il PTCP individua il target di consumo di suolo quinquennale e decennale in ambito provinciale
Tabella B: Consumo di suolo - obiettivi di sostenibilità quinquennali e decennali in ambito Provinciale
SC – Suolo consumabile non edificato, ovvero suolo non urbanizzato ai sensi del comma 3
SU – Suolo urbanizzato (fonte MISURC 2014)
PSU – Previsioni strumenti urbanistici comunali su aree non già trasformate
12. La provincia orienta la pianificazione di settore di propria competenza alla minimizzazione del consumo di suolo anche attraverso il coordinamento dei piani stessi. A tal fine i piani di settore provinciali o delegati alla provincia sono accompagnati da un’analisi preventiva circa il consumo di suolo pregresso e lo stato ambientale dei siti esistenti o in itinere, ed evitano l’utilizzo dei suoli agricoli di capacità d’uso di classe 1.
indirizzi e contenuti del piano provinciale, con particolare rifermento al contenimento del consumo di suolo, che si ritiene di individuare quale obiettivo di sostenibilità ambientale.
1.2.2 Relazione con i Piani Territoriali Regionali d’Area
Il parere regionale considera il PTRA Aeroporto Montichiari e il PTRA Media e Alta Valtellina interessanti il territorio bresciano.
PTRA Aeroporto Montichiari, sono state prese in considerazione dalla Regione le disposizioni e gli indirizzi operanti sull’ambito A e sull’areale A1
“disposizioni di carattere prescrittivo operanti sull’ambito A si evidenziano le seguenti osservazioni.
Innanzitutto si rileva che il PTCP ha disciplinato le indicazioni prescrittive del PTRA, all’interno dell’ambito A, per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali e l’individuazione degli ambiti agricoli strategici; mentre per quanto riguarda gli aspetti insediativi sia di livello locale che sovralocale ha riportato richiami generici alle norme prevalenti di PTRA, demandando alla pianificazione comunale il compito di recepire le indicazioni regionali.”
“Corridoi di salvaguardia infrastrutturali
Si rileva che, oltre all’indicazione del corridoio di salvaguardia del tracciato della linea ferroviaria metropolitana provinciale di collegamento della stazione AC/AV con l’aeroporto, così come riportato nel PTRA, è indicata una nuova proposta progettuale per la medesima infrastruttura che risulta difforme per andamento rispetto a quanto previsto dal PTRA.
A tal proposito, poiché la competenza relativa all’infrastruttura medesima è provinciale, sarà facoltà della Provincia definire d’intesa con i Comuni interessati gli avanzamenti progettuali del tracciato dell’infrastruttura, come del resto indicato in normativa di PTCP. Una volta formalizzata, la nuova proposta infrastrutturale, nel caso in cui risulti difforme rispetto a quanto previsto dal PTRA, andrà comunicata alla Regione Lombardia per l'attivazione dell'eventuale procedura di modifica del PTRA.”
X. Xx conferma la proposta di modifica dell’infrastruttura già concordata con il Comune interessato di Montichiari. La proposta è stata recepita anche in Conferenza dei Comuni e degli Enti Parco e Comunità Montane. Se ne chiede contestualmente l’attivazione della procedura di modifica.
L’art.22, comma 3 di PTCP individua il sub-ambitoT3-1 di PTRA, che si riferisce ai corridoi di salvaguardia infrastrutturale, come “ambito agricolo strategico a far data dalla scadenza della salvaguardia di PTRA”.
Si ritiene non corretta la definizione dell’art.22,comma 3, sopra citata in quanto la L.R. 12/05 non prevede “salvaguardia di PTRA”.
La norma di PTRA per la quale nei corridoi di salvaguardia infrastrutturali, come indicati nella tav.8.0 “organizzazione territoriale”, “sono vietate la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio e le attività che determinano trasformazioni permanenti dei suoli (es. cave/discariche)”, fintanto che non sia individuato il tracciato definitivo, è funzionale allo stato di avanzamento progettuale e alle decisioni che gli Enti competenti assumeranno, pertanto rimane valida fino alla realizzazione o meno dell’infrastruttura.
X. Xx accoglie la richiesta stralciando dall’art. 22 la lettera b) del comma 3 e la lettera c) del comma 4.
Ambiti agricoli strategici
“Nel PTCP la dizione “in negativo” della identificazione di tali ambiti (Ambiti di riduzione degli AAS) non appare del tutto chiara e, a nostro avviso, può dare adito ad eccessiva indeterminatezza sull’effettiva potenziale edificazione e delimitazione di tali ambiti.”
X. Xx accoglie la richiesta escludendo dagli ambiti agricoli strategici gli areali T2, T 3-3 e T4 del PTRA.
“Si ritiene necessario che il PTCP recepisca nella cartografia e nella normativa la differenza di attività insediabili come riportato nella tav. 8.0 di PTRA, recependo le differenziazioni tra ambito T2 e T3-3 in virtù del carattere prevalente delle previsioni di PTRA. Infatti lo stesso PTRA prevede per gli ambiti T2 esclusivamente l’insediamento di funzioni di supporto all’esercizio aeroportuale o di cava e/o discarica da concordare con ENAC, mentre per gli ambiti T3-3, di competenza più strettamente locale, è ammesso l’insediamento di funzioni afferenti al settore secondario e terziario, con il preciso intento di “creare un assetto insediativo che risolva il tema dei pieni e dei vuoti urbani che connotano attualmente il contesto”. Pertanto in tali ambiti il PTRA ritiene necessario concentrare la possibile edificazione produttiva, lasciando ai comuni la possibilità di definire più puntualmente il perimetro e specifiche direttive in materia di paesaggio e urbanistica, in coerenza con i contenuti della Tav. n. 9 – “Modello spaziale”, nella quale sono indicate orientativamente le relazioni tra costruito e spazio aperto in coerenza con la matrice agraria esistente.”
X. Xx accoglie la richiesta rappresentando nella Tavola di Struttura 1.2 gli ambiti T2, T3-3, e T4 PTRA.
Per quanto riguarda le disposizioni a carattere di indirizzo operanti sull’ambito A1 si evidenziano le seguenti osservazioni.
Negli indirizzi di pianificazione per l’Areale A1 (paragr.7.4 di PTRA) sono contenuti indicazioni e criteri che devono essere approfonditi in sede di redazione dei PGT comunali. In particolare per quanto riguarda l’identificazione di ulteriori aree in stato di sostanziale naturalità che concorrono alla definizione della rete Ecologica Provinciale e Comunale, coerentemente con la Rete Ecologica Regionale; l’individuazione di un corridoio a verde est-ovest con la funzione di connessione anche con il corridoio nord-sud della rete ecologica regionale.
Dall’esame delle tavole di PTCP non si rileva una implementazione della rete ecologica regionale. Vengono riportati solamente gli elementi di primo livello senza indicare in particolare l’elemento di secondo livello tra i due aeroporti, (vedi tav. n. 4.0 rete ecologica di PTRA) corrispondente al torrente Garza, come riportata anche nella DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962.
Si ritiene invece utile esplicitare, almeno in normativa, l’indicazione per i comuni di riportare tale elemento nella definizione della rete ecologica comunale come riportato dal PTRA e di richiamare l’ individuazione degli ambiti di compensazione ambientale individuati nella Tav. n. 11.0 “Ambiti di compensazione ambientale” di PTRA.
X. Xx accoglie la richiesta aggiungendo all’art. 22 il comma 5: “In riferimento alla rete ecologica del PTRA i comuni riportano l’elemento di secondo livello tra i due aeroporti, (vedi tav. n. 4.0 rete ecologica di PTRA) corrispondente al torrente Garza, come riportata anche nella DGR 30 dicembre 2009 – n. VIII/10962, e gli ambiti di compensazione ambientale individuati nella Tav. n.
11.0 “Ambiti di compensazione ambientale” di PTRA.
PTRA Media e Alta Valtellina: la previsione contenuta nel PTCP adottato a carattere di indirizzo strategico del traforo del Mortirolo viene ritenuta coerentemente con il PTRA Media e Alta Valtellina
1.2.3 Coerenza con le politiche regionali di settore
Relativamente ai contributi delle DDGG: Commercio, Turismo e Terziario; Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione; Casa, Housing sociale e Pari opportunità; Attività Produttive, Ricerca e Innovazione; Istruzione, Formazione e Lavoro, si accolgono in linea generale le proposte di miglioramento e sviluppo rispondendo riguardo a tematiche per le quali si è ritenuto possibile già in questa sede correggere o precisare il PTCP o per le quali si rimanda alla pianificazione di Settore.
Si riportano di seguito le risposte ai contributi in delle DDGG: Commercio, Turismo e Terziario; Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione; Casa, Housing sociale e Pari opportunità; in merito alla coerenza del PTCP con le politiche regionali di settore.
Programmazione commerciale
In particolare viene rilevato che “le disposizioni di cui ai punti a) e b), comma 6 dell’articolo 89 della normativa di Piano relativa alla quantificazione delle misure compensative in relazione agli interventi di grandi strutture di vendita sono già regolate dal paragrafo 2.3 dell’Allegato 2 alla dgr del 20 dicembre 2013, n. 1193 recante “Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura e alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla dcr 12 novembre 2013, n. X/187 – Nuove Linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”.
in ordine alla capacità del sistema distributivo di organizzare il territorio affinché non si creino squilibri tra polarità, abbandono dei centri minori e aumento della congestione lungo le principali direttrici commerciali, il mancato riferimento ai Distretti urbani e diffusi del Commercio quali strumenti di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l’attrattività e sostenere la competitività.
X. Xx accoglie la richiesta modificando l’art. 89 tenuto anche in riferimento al successivo punto 3.3 riferito agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico:
Art. 89, comma 3 “All’esterno del tessuto urbano consolidato come definito ai sensi dell’art. 10, comma 1, della LR 12/05 e degli ambiti agricoli strategici di cui all’art. 75, nei limiti di sostenibilità di cui all’art. 90, è ammessa la modificazione, ad esclusione della concentrazione di esercizi non prossimi alla stuttura modificata, del trasferimento e della rilocalizzazione: (…)”
e apportando i correttivi con i riferimenti alle disposizioni regionali nell’articolato- dgr del 20 dicembre 2013, n. 1193 - non inserita a suo tempo poichè approvata quasi contestualmente all’adozione del Piano provinciale
Protezione civile
Vengono evidenziate le recenti evoluzioni normative in materia che pongono principi per la relazione tra le pianificazioni quali la “legge 100/2012, art. 3, comma 6 che prescrive: “I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile …”, e in coordinato all’art.15 della l.r. 12/2005, si evidenzia l’occasione per lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia di Brescia di annotare espressamente tra i suoi obiettivi quello di incrementare la resilienza del territorio per una maggior tutela della sicurezza dei cittadini, del contesto socio-economico e ambientale e indicare elementi qualitativi e quantitativi che consentano di promuovere azioni atte alla riduzione del rischio in alcune aree particolarmente critiche, come evidenziato dal quadro di analisi, sia rispetto a fonti di pericolo naturale sia antropico”.
Si fa anche presente che la legge 100/2012 all’art. 15 – 3 bis -rende obbligatoria la pianificazione di emergenza e la relativa approvazione con deliberazione consiliare, da redigere secondo i criteri e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
Viene suggerito inoltre “di identificare nodi e collegamenti particolarmente significativi per la vita della provincia, nonché della regione, e di preservarne l’integrità anche in termini di continuità del collegamento (sia trasportistico, viabilistico, sia energetico e di telecomunicazioni), valutando l’ipotesi di ragionare in termini utili a sviluppare una “magliatura” del sistema delle cosiddette Infrastrutture Critiche al fine di poter garantire una mantenimento del benessere socio-economico anche in situazioni emergenziali”.
“sarebbe auspicabile che il PTCP, nelle aree individuate come critiche nel Documento di scoping (vedi sotto), contenesse anche il programma degli interventi (in corso, programmati o in fase di studio), con le relative priorità, atto a mitigare i rischi presenti sul territorio
Estratto dal Documento di scoping
Comuni a rischio idrogeologico, idraulico, collasso dighe e valanghe pag. 68 Scenari di rischio idrogeologico, idraulico e valanghe pag. 69
Principali criticità (pag. 80 Documento di scoping)
− Consumo di suolo a fini urbanistici, comprese cave, discariche e cantieri per nuove infrastrutture.
− Presenza di aree urbanizzate dismesse sottoutilizzate (centri storici, capannoni industriali, aree residenziali e direzionali).
− Consumo di suoli agricoli sotto la spinta dell’urbanizzazione e dell’avanzata del bosco nelle zone montane.
− Tendenza alla conurbazione per le crescenti pressioni urbanizzative in corrispondenza delle maggiori infrastrutture e delle aree di eccellenza paesaggistica del territorio provinciale.
− Presenza di aree in cui viene riconosciuta e mappata una sismicità medio – alta con conseguente necessità di verificare il grado di protezione sismica degli edifici e delle infrastrutture ivi presenti.
− Presenza di aree vulnerabili sotto il profilo idrogeologico (frane ed esondazioni) che possono coinvolgere direttamente sia edifici che infrastrutture viabilistiche che ferroviarie.
− Prossimità di aziende a potenziale impatto, insediamenti RIR e attività insalubri agli agglomerati urbani.
X. Xx prende atto della proposta regionale di inserimento nelle aree ritenute critiche di un programma di interventi distinto per priorità.
Allo scopo, in considerazione al fatto che la Provincia non è soggetto attuatore e programmatore di tutti gli interventi di mitigazione dei rischi classificati di protezione civile, si rimanda al recepimento di un aggiornamento del Programma di Previsione e Prevenzione di Protezione Civile provinciale (strumento posto in capo alla Provincia dalla L. 225 del 1992) che operi una ricognizione degli interventi programmati sul territorio e che proponga una indicazione di priorità.
Particolare significato, sul quale basare l’adeguamento, sarà connesso anche al recepimento delle nuove cartografie per la gestione del rischio alluvioni di prossima approvazione.
Relativamente agli aspetti legati alla vulnerabilità ed alla conseguente proiezione di un rischio derivato dall’interruzione di infrastrutture si rimanda agli scenari recepiti dal Piano di Emergenza provinciale prendendo atto, in sede di revisione di tale strumento, della necessità di evidenziare i nodi “critici” che (per assenza di ridondanza od alternativa, per entità della vulnerabilità/esposizione) possono comportare la perdita di funzionalità per aree più vaste rispetto a quelle direttamente interessate da eventi calamitosi.
Politiche regionali per la casa
X. Xx confermano gli indirizzi proposti, che si allineano alle politiche regionali di settore, volti a favorire il recupero urbano ed interventi residenziali di valenza sociale e ambientale; al contempo al fine di eliminare elementi di indeterminatezza normativa e non incidere sul tasso di consumo di suolo (cui si è data valenza di obiettivo di sostenibilità ambientale del Piano stesso) si provvede ad eliminare il punto a) comma 4 dell’art.90
Salute
La U.O. Programmazione e Governo dei Servizi sanitari, rispetto agli Atti relativi al PTCP adottato dalla Provincia di Brescia, si è espressa per quanto concerne gli Atti di programmazione in ambito di edilizia sanitaria, inerenti la rete Ospedaliera.
“Con riferimento alle tavole: “1.2: Struttura e Mobilità – Ambiti Territoriali -Scala 1: 25.000”, delle varie sezioni, dove vengono individuate, sulla cartografia della Provincia con lettera H, sia le strutture Ospedaliere che le Case di Cura, in considerazione dell’effettiva differenza tra i servizi sanitari e quelli socio-sanitari, e per meglio distinguerne gli aspetti territoriali, si richiede che le strutture Ospedaliere siano individuate nella cartografia, con simbologia diversa, rispetto a quella che individua le strutture “Case di cura”.
X. Xx accoglie la richiesta modificando la Tavola di struttura 1.2 differenziando le strutture ospedaliere dalle case di cura.
1.3 Osservazioni agli elaborati e alla normativa di Piano
Si riportano integralmente le seguenti indicazioni regionali, da intendersi quali proposte di modifica o integrazione, finalizzate ad assicurare piena rispondenza tra le politiche e le azioni di sviluppo delineate nel PTCP con il quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla coerenza del Piano rispetto alla disciplina della l.r. 12/05 e s.m.i. e le contestuali risposte:
Art. 2 (comma 5)– Articolazione ed effetti
Con riferimento al tema dell’efficacia di piano paesaggistico-ambientale si chiede di integrare l’articolato normativo richiamando gli articoli di seguito riportati:
• l’art. 15 della l.r. n. 12/05 e successive modifiche definisce i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale ed in particolare al comma 1 esplicita che il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale,
• l’art. 19 comma 1 della l.r. n. 12/05 definisce che il piano territoriale regionale (PTR) costituisce atto fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale delle province e che il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione;
• l’art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico definisce i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, approvati secondo le modalità indicate nell’art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004, atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo;
X. Xx modifica l’art. 2, comma 5, come segue:
In riferimento ai contenuti ed in particolare al paesaggio:
a) l’art. 15 della l.r. n. 12/05 e successive modifiche definisce i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale ed in particolare al comma 1 esplicita che il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale;
b) l’art. 19 comma 1 della l.r. n. 12/05 definisce che il piano territoriale regionale (PTR) costituisce atto fondamentale di indirizzo e di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale delle province e che il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione;
c) l’art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico definisce i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, approvati secondo le modalità indicate nell’art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004, atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo;
d) le disposizioni della parte II – titolo IV della presente normativa, unitamente ai “caratteri identificativi”, “elementi di criticità”, e “indirizzi normativi” di cui all’Allegato I alle NTA - Il sistema del paesaggio dei beni storici. Disciplina per la tutela e la valorizzazione degli elementi del paesaggio della Provincia di Brescia -, specificano la disciplina prevista nei decreti istitutivi dei vincoli ex D.lgs 42/2004 art. 136 e art. 142, mentre negli ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico assumono il valore di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale.
Art. 2 (comma 6)– Articolazione ed effetti
Il comma articola la normativa in: obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni, raccomandazioni e proposte; tuttavia tali differenti disposizioni non sono rilevabili all’interno delle norme, pertanto si chiede di riportare quanto espresso nel comma in esame all’interno della normativa di piano.
X. Xx integra la normativa di piano precisando le disposizioni con efficacia prescrittiva.
Art. 7 (comma 4 e 5)– Ambiti territoriali e azioni di coordinamento locale
Con riferimento a quanto disciplinato dai commi 4 e 5 secondo cui il “Piano d’ambito può assumere valore di documento di piano o piano dei servizi rispettivamente per i comuni interessati o che aderiscono”, si rende necessario che i suddetti commi siano ricondotti alle modalità (volte all’associazionismo tra i comuni) di coordinamento tra le pianificazioni dei comuni (l.r. 12/05 art. 15 comma 2 lettera h; art.13 comma 14; art. 9 comma 6 ).
Si rimanda inoltre a quanto riportato al paragrafo 2.2.
X. Xx modifica l’art. 7, comma 4, come segue:
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h) della LR 12/05 e nelle forme degli artt. 9, comma 6 e 13, comma 14, della stessa legge, il piano territoriale d’ambito, quando sviluppa tutti i temi di cui all’art. 8 della LR 12/2005, può assumere valore di documento di piano associato per il territorio dei comuni interessati. A tal fine esso deve essere approvato dai singoli comuni, oltre che dalla provincia (...)
“Art. 8 (comma 2)– Perequazione territoriale
La perequazione territoriale è utilizzata per la localizzazione di interventi insediativi o infrastrutturali di interesse sovracomunale e prevede un accordo di perequazione che consente, ai comuni interessati, di non inserire nei propri piani i fabbisogni che sono confluiti nell’accordo stesso. La Provincia approva gli accordi perequativi in fase di valutazione di compatibilità di PGT. Pur reputando meritevole l’utilizzo, dichiarato dal piano, della perequazione territoriale per contenere la dispersione insediativa e il consumo di suolo, si rileva che la Provincia non ha individuato degli ambiti finalizzati all’attuazione della perequazione territoriale intercomunale (così come previsto dalla l.r. 12/05 art. 15 comma 7bis) e che la stessa Provincia demanda l’individuazione e la collocazione ai Comuni che si associano; risulta evidente che la modalità di attuazione e l’applicazione della perequazione territoriale non è del tutto chiara o fattibile e che il
demandare a futuri accordi materie che potrebbero già essere disciplinate nella stesura del PTCP non permette di valutare concretamente, in sede di verifica regionale, le azioni proposte dal piano rispetto alla l.r.12/05 e al PTR. A tal proposito, si rimanda anche a quanto riportato nel contributo della DG Agricoltura relativamente alla definizione degli Ambiti Agricoli Strategici (paragrafo 2.2.1).
Si rimanda inoltre a quanto riportato al paragrafo 2.2.”
X. Xx premette che non corrisponde al vero l’affermazione secondo cui l’accordo perequativo consente ai comuni interessati di non inserire nei propri piani i fabbisogni che sono confluiti nell’accordo stesso. Al contrario l’art. 8 comma 2 prevede che in caso di localizzazione di interventi che consentano di contenere il consumo di suolo, sostituendo la realizzazione di più interventi di piccole dimensioni in ciascun comune, “l’accordo di perequazione dovrà includere l’impegno dei comuni interessati a non inserire nei propri piani locali i fabbisogni che sono stati fatti confluire nell’accordo perequativo (A.P.).”
Quanto all’individuazione degli ambiti finalizzati all’attuazione della perequazione si integra l’art. 8, comma 2, con il corretto riferimento all’art. 7 che disciplina gli ambiti territoriali e le azioni di coordinamento a livello provinciale:
“La perequazione territoriale consiste nella redistribuzione finanziaria degli oneri e delle risorse derivanti dall’attuazione di nuovi insediamenti produttivi, terziari e residenziali, che assumono rilievo sovracomunale ai sensi dell’art. 79, contribuendo all’ottimale collocazione dei fabbisogni insediativi indipendentemente dalla loro localizzazione in un comune piuttosto che in un altro. Pertanto la perequazione territoriale è utilizzata al fine di localizzare, negli ambiti e con le modalità di cui al precedente art. 7, interventi insediativi o infrastrutturali di interesse sovracomunale che diano risposta alla domanda di più comuni e permettano di contenere dispersione insediativa, consumo di suolo ed impatti, sostituendo la realizzazione di numerosi interventi di piccole dimensioni in ciascun comune (...).”
Si precisa inoltre che gli areali di possibile ricaduta degli accordi perequativi sono da collocarsi nelle “Aree Agricole” sulle quali sono applicati gli effetti dell’art. 90 sul contenimento del consumo di suolo e in particolare l’individuazione degli Ambiti Produttivi Sovraccomunali (APS).
Art. 9 (comma 1)– Progetti strategici
Si chiede all’Amministrazione provinciale di fare riferimento ai comma 11, 12, e 14 dell’articolo 17 della l.r. 12/05, per la corretta applicazione delle procedure di approvazione del Piano.
X. Xx integra l’art. 9, comma 1, progetti strategici come segue:
“Sono singole azioni di progettazione e programmazione, promosse dalla regione, dalla provincia, dai comuni, dalle comunità montane e dagli enti gestori delle aree regionali protette, e finalizzati al perseguimento degli obiettivi generali, specifici e di settore del PTCP. Le azioni di progettazione e programmazione si attuano nelle forme previste dal precedente art.5, che potranno costituire variante al PTCP, ai sensi dell’art. 17, commi 11, 12 e 14 della LR 12/05, come specificato al precedente art. 6”.
Art. 15 (comma 7)– Valutazione di compatibilità con il PTCP
Considerato che la provincia valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento (art. 13 comma 5 l.r. 12/05), si ritiene utile specificare ulteriormente l’esito della verifica provinciale di “compatibilità condizionata” o “non compatibilità”, nel rispetto della legge regionale di governo del territorio.
X. Xx modifica l’art. citato comma 7 come segue: L’istruttoria per la valutazione di compatibilità si conclude con l’espressione del parere di compatibilità, previa conferenza dei servizi con l’ente richiedente.
Art. 19 - Elementi del sistema infrastrutturale Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.2.
Art. 21 (comma 2)– Linea Alta velocità/Alta capacità tratta Brescia-Verona e valichi ferroviari Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 1.2.2.
Art. 22– Aeroporto Montichiari
Si rimanda a quanto riportato ai paragrafi 1.2.2. e 3.2. Art. 23 – Corridoi tecnologici
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.2. Art. 72 – Ambiti di elevata naturalità
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.1.
Art. 73– Ambiti di valore paesaggistico e ambientale a spiccata connotazione geologica (geositi)
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.1.
Art. 75 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.2.1.
Art. 76 – Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello comunale
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.2.1.
Art. 77 – Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole
Al comma 2 si incentiva il recupero ad agricolo delle aree su cui insistono edifici moderni extra- agricoli dismessi, fonte di degrado paesaggistico e isolati in contesto agricolo e si ammette il trasferimento di diritti edificatori nel TUC o in AT.
Pur reputando apprezzabile il recupero di aree per l’uso agricolo si rileva che il PTCP non riporta un censimento di queste aree né una quantificazione delle volumetrie trasferibili. Pertanto, considerato che una norma non ben dettagliata potrebbe generare delle applicazioni non in linea con i contenuti della l.r.12/05 e del PTR, si chiede all’amministrazione provinciale di meglio specificare la modalità di attuazione e l’applicazione di detta norma.
R. La norma che costituisce un indirizzo - “invito” prevede che la puntuale individuazione di tali edifici sia demandata ai comuni che hanno maggiore conoscenza del territorio e possono più facilmente operare ad una scala di maggior dettaglio, si rimanda alla riformulazione dell’art.77 riportato al paragrafo 2.2.1.
Art. 86– Poli attrattori e polarità funzioni
Si rimanda alle osservazioni di cui al par. 1.2.1 in riferimento ai poli attrattori. Art. 89– Insediamenti commerciali
Si rimanda alle osservazioni della DG Commercio, Turismo e Terziario. Art. 90 – Consumo di suolo ai fini insediativi
Si rimanda a quanto riportato ai paragrafi 1.2.1. e 2.2.1. Tavole 1.1 – Struttura e Mobilità
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2. Tavole 1.2 - Struttura e Mobilità – Ambiti territoriali Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2.
Tavola 2.2 - Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.1.
Tavola 2.6 - Rete verde paesaggistica
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.1. Tavola 3.1 – Ambiente e Rischi
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 2.4.
Tavola 5.2 – Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico Si rimanda alle considerazioni riportate ai paragrafi 1.2.2 e 2.2.1.
Tavola 1.2 – Infrastrutture viarie
Si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2.
2 Previsioni del PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell’art. 18 della l.r. n.12/05
Di seguito si riportano i contributi delle Direzioni Generali competenti per i temi rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 12/05, il PTCP ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT.
2.1 Tutela dei beni ambientali e paesaggistici (nota DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile prot. n. T1.2014.0017160 del 09/04/2014)
Si chiede di meglio definire e/o integrare alcuni aspetti del piano:
• Si ritiene dunque opportuna una verifica finalizzata a conseguire una compiuta corrispondenza in relazione alla effettiva “prescrittività” fra i contenuti della cartografia, distinta dal PTCP in “ricognitiva” e “dispositiva”, i contenuti della normativa, con particolare riferimento al Titolo IV “Il sistema del paesaggio e dei beni storici”, e dell’Allegato 1 “Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti sistemi ed elementi del paesaggio“.
• La Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” ed i relativi riferimenti ad essa collegati presenti nell’Allegato I “Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio”, devono essere integrati in coerenza con i Repertori, la Normativa e le Tavole del PPR in relazione alle seguenti voci indicate nella legenda:
− Geositi, deve essere definita la rispettiva categoria secondo quanto disposto dall’art.
22 della Normativa del PPR. Si chiede di rendere coerenti le modalità di rappresentazione nelle tavole (attualmente sono presenti sia simboli puntuali che areali). Si richiamano a tal fine i disposti dell’art. 22 del PPR che al comma 6 indica come spetti alle Province la più precisa perimetrazione dei geositi di rilevanza regionale nonché l’eventuale individuazione di geositi di livello provinciale;
− Paesaggi agrari tradizionali di rilevanza regionale, si chiede di indicare il numero di riferimento ed il toponimo contenuto nei Repertori del PPR;
− Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo, si suggerisce vengano riuniti sotto un’unica voce come previsto dall’art. 27 del PPR (vedi a tal fine il Volume 2bis “Osservatorio dei paesaggi lombardi”;
− Sistemi dell’idrografia artificiale, si chiede di integrare quanto indicato nell’Allegato I con i disposti dell’articolo 21 del PPR “Infrastruttura idrografica artificiale della pianura: principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua;
− “Sistema dei siti di valore archeologico”, si chiede un integrazione della norma (art.71) in riferimento all’art. 23 del PPR; per i siti di interesse archeologico, si chiede di riferirsi unicamente alle aree archeologiche vincolate ai sensi dell’art. 10 del D.
Lgs 42/2004, prevedendo a tal fine anche una verifica mediante l’utilizzo della banca dati IDRA1;
− Per maggior chiarezza si chiede di integrare l’Allegato 1 della normativa con i necessari rimandi alle voci presenti nella Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” che trovano corrispondenza nella sola normativa di piano.
X. Xx provvederà all’adeguamento.
• Per quanto riguarda la Tavola 2.6 “Rete verde paesaggistica”, si chiede di eliminare la voce di legenda “domini sciabili da PPR” in quanto non presente nel PPR (nel piano regionale sono identificati gli ambiti sciabili identificati quali elementi di degrado paesistico) e di riferirsi ai domini sciabili perimetrati dal PTCP nella Tavola 1.2 “Struttura e mobilità”;
X. Xx provvederà ad apportare le modifiche richieste
• In merito all’art. 72 “Ambiti di elevata naturalità” della Normativa del PTCP, si specifica che, l’attività di delimitazione condotta dai PGT, deve attenersi ai disposti dell’art. 17 della Normativa del PPR che attribuisce ai PGT la possibilità di verificare e meglio specificare tale perimetrazione operando nel rispetto degli obiettivi generali di tutela esplicitati al comma 2 dell’art.17 stesso; la perimetrazione di maggior dettaglio non può dunque prescindere dal riconoscimento degli ambiti di elevata naturalità espressamente identificati ai sensi del comma 3 dell’art. 17 potendo procedere, sulla base di studi paesaggistici di dettaglio, ad articolarne opportunamente il regime normativo in coerenza con le strategie di tutela del paesaggio individuate dal PGT.
R. Si prende atto.
2.2 Sistema della Mobilità (nota DG Infrastrutture e Mobilità prot. n. S1.2014.0029431 del 06/05/2014)
2.2.1 Valutazioni di carattere generale
La variante risulta nel complesso coerente con i contenuti dell’attuale programmazione di Regione Lombardia in materia di sistemi per la mobilità.
Le tematiche specificamente relative allo sviluppo del sistema delle infrastrutture viarie appaiono declinate con un adeguato livello di approfondimento, in particolare rispetto:
- al corretto recepimento delle opere strategiche inserite nel vigente Piano Territoriale Regionale quali Obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell’art. 20 l.r. 12/2005, costituite, nella fattispecie, dall’Autostrada Brescia-Bergamo-Milano e dal Raccordo autostradale Brescia-Lumezzane 2 ;
- all’attenzione per gli aspetti di funzionalità ed efficienza dello schema di rete nonché all’articolazione della disciplina riguardante le misure di tutela della fattibilità tecnica dei nuovi interventi di potenziamento;
1 Cfr., I.D.R.A. - Information Database on Regional Archaeological Artistic Architectural heritage - xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xx/000/xxxx
2 la Tangenziale Sud di Brescia, nominalmente ancora citata nel P.T.R. in attesa del suo aggiornamento, è stata completata e aperta al traffico nel mese di febbraio 2012.
- alla definizione delle modalità di programmazione degli interventi insediativi di carattere sovracomunale e di valutazione delle relative ricadute trasportistiche.
Le modifiche proposte nella parte B) di questo documento, riguardanti sia gli elaborati grafici che normativi, sono ritenute necessarie per assicurare la piena conformità dello strumento sui temi – in particolare - del rapporto tra la gerarchizzazione del sistema viario indicata nel Piano e la classificazione funzionale regionale di cui alla d.g.r. VII/19709 del 3.12.2004 nonché dell’adozione di misure di tutela di carattere prescrittivo per le previsioni di intervento sulla viabilità di importanza sovraprovinciale, ai sensi dell’art. 18 l.r. 12/2005.
Relativamente al sistema delle infrastrutture ferroviarie e delle metropolitane si dà atto che la variante individua interventi di sviluppo inseriti nella programmazione nazionale e regionale, tra cui:
a) Ipotesi di prolungamento verso Nord e verso Est della metropolitana leggera automatica di Brescia;
b) Linea AV/AC Milano-Verona, di cui è attualmente in costruzione il 1° lotto Treviglio-Brescia.
In riferimento a questa seconda opera, e segnatamente alle proposte di modifica prefigurate nella Normativa del Piano in ordine al tracciato dell’interconnessione di Brescia Est nonché ad ogni altro aspetto quali la localizzazione delle stazioni o il dimensionamento delle salvaguardie operanti, si ribadisce che, allo stato, la sola progettazione di riferimento di cui il nuovo strumento provinciale deve assicurare il recepimento permane costituita dal preliminare approvato dal CIPE con delibera
n. 120 del 5.12.2003 (pubblicata sulla G.U. n. 132 del 8.6.2004 3 ), che figura peraltro riportato correttamente in cartografia.
Riguardo alle previsioni di istituzione di un raccordo tra le reti RFI Milano–Brescia e Ferrovienord all’altezza di Castegnato/Gussago e di una linea ferroviaria metropolitana nelle tratte Castegnato- Brescia e Brescia-San Zeno Naviglio, si evidenzia che a livello regionale non risultano atti o stati di avanzamento progettuali che possano giustificare l’inserimento di tali interventi come opere “programmate in via definitiva” (il primo, in particolare, è indicato nella cartografia del Piano come potenziamento di un raccordo in realtà non esistente). Si ritiene pertanto opportuno richiamare che le previsioni di intervento sulle reti ferroviarie statale e regionale devono essere preventivamente concordate con le competenti strutture (Regione e soggetti gestori).
Si ritiene in ogni caso che, per quanto attiene agli aspetti inerenti il servizio ferroviario, lo sviluppo progettuale della fattibilità di tale schema – se associato alla dismissione della tratta urbana iniziale della linea Ferrovienord Brescia-Iseo - debba necessariamente essere condotto evitando ogni interferenza a raso con la rete RFI (linea Milano-Brescia). Il raddoppio della tratta che rimarrà comunque in comune con la linea esistente Brescia-Edolo potrà essere realizzato in termini di tranvia in affiancamento (ovvero con un binario dedicato alla linea tramviaria e uno alla ferroviaria) oppure di ferrotranvia (due binari elettrificati su cui possano transitare indifferentemente sia i treni per Iseo/Edolo che i tram).
Sempre a livello di servizio ferroviario (‘Linee S’), si richiede inoltre che siano espressamente indicati la riapertura della stazione di Rezzato come stazione abilitata al traffico passeggeri (attualmente vi viene svolto solo servizio merci) nonché il raddoppio della tratta Brescia - San Zeno-Folzano, comune alle linee per Cremona e Parma.
X. Xxx quanto riguarda il raccordo tra le reti RFI Milano – Brescia e Ferrovienord all’altezza di Castegnato / Gussago si accoglie l’osservazione stralciando dalla cartografia il tratto grafico di ‘linea ferroviaria storica’ e modificando il tematismo del tratto parallelo, ora indicante opera
3 il vincolo preordinato all’esproprio è stato successivamente rinnovato con delibera CIPE 21/2009, in G.U. s.g. 130 del 8.6.2009.
‘programmata in via definitiva’, con il tematismo di opera ‘proposta o allo studio’. Si precisa che la previsione di raccordo risulta già inserita nel Piano vigente (approvato nel 2004).
In merito alla linea ferroviaria metropolitana nelle tratte Castegnato – Brescia e Brescia – San Zeno Naviglio si accoglie l’osservazione modificando in legenda la descrizione del tematismo, ora indicante opera ‘programmata in via definitiva’, in modo che indichi ‘Linee ferroviarie metropolitane da potenziare’. La modifica consente di comprendere, in sintesi grafica, anche la proposta di raddoppio del binario tra Brescia e San Zeno – Folzano, previsione che (assieme ad altre proposte di adeguamento impiantistico e di riconfigurazione dell’esercizio) è meglio dettagliata nel Tomo II del Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti approvato con deliberazione consiliare n. 20/2009.
Anche la riabilitazione al servizio viaggiatori della stazione di Rezzato, in un contesto più ampio di funzioni di interscambio viaggiatori e merci attestabili dal sistema tangenziale ed autostradale, è una proposta contenuta nel Piano di Bacino della Mobilità e dei Trasporti e, sulla tavola di Struttura e mobilità del P.T.C.P., è sintetizzata dal simbolo ‘I’ (‘interscambi tra rete della viabilità e sistemi di trasporto pubblico’) associato al simbolo ‘L1’ (‘nodi logistici di livello sovra – provinciale’).
Accogliendo l’osservazione si evidenzia la proposta di riabilitare al servizio viaggiatori la stazione di Rezzato modificandone la simbologia associata, da quella indicante ‘Stazioni / fermate ferroviarie esistenti (linee S)’, a quella indicante ‘Stazioni / fermate linea ferroviaria metropolitana programmate’.
Per quanto riguarda la programmazione del sistema aeroportuale si rileva la necessità di apportare alcune precisazioni puntuali alla disciplina di attuazione relativa allo sviluppo dell’aeroporto di Montichiari, per ragioni di coerenza con i contenuti del relativo PTRA e della vigente normativa di settore.
Rispetto ai contenuti relativi alla mobilità ciclistica e alle relative interrelazioni con il sistema dei trasporti, si richiama preliminarmente che, a seguito di un’articolata attività di concertazione con il territorio e della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con annessa Valutazione di Incidenza, con d.g.r. n. 1567 del 11.4.2014 è stato approvato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), strumento previsto dalla l.r. n. 7/2009 tra i cui contenuti fondamentali figurano, in particolare:
- l’individuazione della Rete ciclabile di interesse regionale, costituita da 17 Percorsi Ciclabili di Livello Regionale (PCIR);
- la connessione ed integrazione del sistema ciclabile di scala regionale con i sistemi ciclabili provinciali e comunali;
- la promozione e lo sviluppo dell’intermodalità bici-treno-TPL e l’individuazione delle stazioni ferroviarie “di accoglienza” per il ciclista;
- la definizione di norme tecniche ad uso degli Enti Locali per l’attuazione della rete ciclabile di interesse regionale e per la redazione dei propri piani strategici e/o per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione locale in tema di mobilità ciclistica.
La Provincia di Brescia è interessata, nello specifico, dai seguenti Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale:
- PCIR 2 “Pedemontana Alpina” (Bicitalia n. 12 “Ciclovia Pedemontana Alpina”, Colle di Cadibona-Trieste) da Paratico fino a Pozzolengo + diramazione XXXX 0x da Mazzano fino a Limone sul Garda;
- PCIR 4 “Brescia – Cremona” da Brescia a Xxxxxxxxx;
- XXXX 0 “Villoresi e prosecuzione verso Brescia” da Pontoglio fino a Brescia;
- PCIR 12 “Oglio” (compresa la diramazione 12a) da Ponte di Legno fino a Pontevico e il tratto da Corteno Golgi a Edolo
e dalle stazioni ferroviarie di accoglienza per i ciclisti a Brescia e a Desenzano.
Per ciascun percorso il PRMC contiene una scheda descrittiva e una cartografia di riferimento in scala 1:50.000 che costituiscono un indirizzo per la pianificazione di livello provinciale e comunale. Nel richiamare che - come indicato nel Documento di Piano dello strumento regionale 4 - proposte di una migliore definizione dei PCIR coerenti con quanto indicato nel PRMC stesso potranno essere sottoposte alla competente Struttura Viabilità e Rete Ciclabile di Regione Lombardia per un’eventuale validazione e conseguente recepimento, si rileva che dall’analisi della Tav. 13 ‘Itinerari ciclopedonali sovracomunali’ del PTCP sono emerse:
- una differente definizione localizzativa del PCIR 6, che il PRMC prevede con passaggio da Xxxxxxxxx a Chiari mentre il PTCP da Urago d’Oglio a Chiari;
- la mancata indicazione come ‘percorsi di interesse regionale’ della diramazione XXXX 0x xx Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxx e del tratto del PCIR 12 da Corteno Golgi a Edolo.
Per quanto sopra si chiede che gli elaborati del PTCP siano adeguati tenendo conto di quanto previsto dal PRMC così come approvato, aggiornando la cartografia con l’ultima versione dei PCIR e utilizzando una simbologia maggiormente distintiva tra la rete di livello regionale e quella di livello provinciale.
X. Xxxxx le osservazioni sono accolte verrà riportato quanto richiesto in cartografia.
Al fine di favorire l’intermodalità TPL-bici si suggerisce inoltre di riportare anche nella citata Tav. 13 i principali nodi intermodali (ferro, gomma, natante).
Ricordato, inoltre, che tra gli obiettivi del PRMC figura anche lo sviluppo di una banca dati georeferenziata di tutta la rete ciclabile (regionale, provinciale, comunale) da condividere con gli enti territoriali, si raccomanda la trasmissione alla Struttura regionale Viabilità e Rete Ciclabile dei file in formato shape della rete ciclabile della Provincia, sviluppata nel sistema di riferimento WGS 84 UTM 32 con il maggiore livello possibile di attributi identificativi delle caratteristiche dei percorsi.
Non sussistono rilievi sui contenuti della variante generale inerenti la programmazione dei sistemi di trasporto pubblico locale su gomma, di logistica/intermodalità e della navigazione.
2.2.2 Proposte di modifica
Per quanto in premessa si formulano le seguenti proposte di modifica e integrazioni finalizzate ad assicurare piena rispondenza tra le politiche e le azioni di sviluppo del sistema della mobilità delineate nel PTCP e il quadro della programmazione infrastrutturale nazionale e regionale in materia.
Norme di Attuazione
• Art. 7 “Ambiti territoriali e azioni di coordinamento locale”
4 paragrafi 4.1 “La Rete Ciclabile di interesse regionale” e 8.1 “Gestione del Piano”.
al comma 1., secondo periodo, si chiede di sostituire la dizione “…il PTCP può essere integrato…” con “il PTCP può essere attuato”, per maggiore aderenza al dettato dell’art. 15 comma 7 bis della l.r. 12/2005;
X. Xx accoglie la richiesta sostituendo al comma 1 dell’art. 7 la dizione “… il PTCP può essere integrato …” con “il PTCP può essere attuato”.
• Art. 8 “Perequazione territoriale”
al comma 7., la disposizione per cui – in un’ottica di ripartizione perequativa sul territorio - gli oneri connessi ad interventi insediativi di portata sovracomunale siano destinati solo in via subordinata alla realizzazione di opere necessarie per l’ottimale accessibilità non è da ritenersi condivisibile, in quanto l’adeguatezza dell’offerta infrastrutturale costituisce un requisito pregiudiziale – e non accessorio – per garantire la sostenibilità anche ambientale di questa tipologia di insediamenti. Si chiede per questo che, al punto d), sia eliminata la condizione iniziale “in subordine ai commi a), b) e c)”;
X. Xx accoglie la richiesta eliminando la condizione iniziale di subordine.
• Art. 19 “Elementi del sistema infrastrutturale”
L’articolato necessita, oltre che di alcune precisazioni puntuali, di approfondimenti rispetto al tema della ricorrenza delle condizioni di prevalenza e prescrittività delle previsioni infrastrutturali sui piani comunali.
Con riferimento alle prime si chiede che, al comma 5., siano introdotte le seguenti puntualizzazioni, volte a rimuovere possibili ambiguità di interpretazione della norma:
- al punto a), relativo alle Opere esistenti o in costruzione, la terminologia ‘fasce di rispetto’ sia integrata con l’espressione ‘di cui al successivo Art. 23, comma 2’;
- al punto b) Opere programmate in via definitiva, in coerenza con il disposto di cui al successivo Art. 23, il ‘progetto definitivo’ deve intendersi ‘approvato’; inoltre, in analogia con la precedente proposta di modifica, il termine ‘fasce di rispetto’ va dettagliato introducendo il riferimento al comma 3 dello stesso Art. 23.
L’osservazione è stata accolta.
- Rispetto al secondo tema in premessa, ricordato che, ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 18
l.r. 12/2005, il PTCP è tenuto a identificare espressamente le previsioni inerenti il sistema della mobilità dotate di efficacia localizzativa rispetto alla pianificazione sottordinata, si rileva come la norma di Piano preveda nominalmente che alle previsioni infrastrutturali in esso qualificate come ‘in salvaguardia’ o ‘allo studio’ sia da attribuire valore di indirizzo ‘salvo i casi in cui sia espressamente individuata la prevalenza sugli atti del PGT ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera b) 5’ ma come, al contempo, quest’ultima fattispecie non risulti di fatto applicata a nessuno degli interventi riportati nel nuovo strumento.
Si ritiene che, in coerenza con l’esigenza di garantire il mantenimento delle condizioni di realizzabilità tecnico/economica e urbanistica di previsioni di intervento per loro stessa natura riconducibili ad un interesse pubblico superiore a quello di livello strettamente provinciale, gli effetti di prescrittività e prevalenza sulla strumentazione comunale debbano essere attribuiti quantomeno alle opere infrastrutturali già inserite a vario titolo nella programmazione nazionale e regionale, con riferimento specifico a quelle principali finalizzate al potenziamento della viabilità
5 nel testo adottato è erroneamente citata la lettera ‘a)’.
qualificata ‘di interesse regionale’ (di tipo ‘R1’ o ‘R2’) nella Classificazione funzionale della rete viaria della Lombardia approvata con d.g.r. VII/19709 del 3.12.2004.
Si chiede pertanto di integrare in tal senso il disposto di cui al comma 6, proponendo, al riguardo, di valutare la seguente formulazione (coordinata con le modifiche proposte nel seguito alla cartografia di cui alle Tavv. 1.2):
“L’individuazione nelle Tavv. 1.2 delle principali previsioni infrastrutturali inserite nella programmazione nazionale e regionale e riconducibili a obiettivi di potenziamento della viabilità qualificata ‘di interesse regionale’ (di tipo ‘R1’ o ‘R2’) nella vigente Classificazione funzionale della rete della Lombardia opera con efficacia localizzativa prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT ai sensi dell’art. 18 comma 2 lett. b) l.r. 12/2005. Sono fatte salve eventuali misure più restrittive adottate dai Comuni in relazione allo stato di progettazione delle opere, anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 102 bis della stessa l.r.12/2005.”
In linea più generale occorre ribadire la necessità – già evidenziata nelle valutazioni espresse dalla Direzione Generale Infrastrutture e mobilità regionale sulle precedenti versioni dello strumento – che per ognuno degli interventi indicati nel Piano ascrivibili alle tipologie dell’attuale Art. 19, comma 5., lett. b) e c), il PTCP individui in modo esplicito quale riferimento progettuale costituisca il presupposto di apposizione delle fasce di rispetto ovvero delle salvaguardie declinate all’Art. 23.
Occorre infatti riaffermare che, nell’ambito della verifica di compatibilità ex art. 13 l.r. 12/2005 di piani urbanistici o progetti di intervento sul territorio, il riferimento che il Piano deve assumere per accertare l’effettivo assoggettamento delle aree al vincolo localizzativo o di salvaguardia è costituito non già dai tracciati infrastrutturali come graficamente trasposti nelle tavole dello strumento, bensì dall’atto-progetto (in linea di principio quello più recente approvato o pubblicato) da cui gli stessi tracciati sono tratti.
R. A tal proposito si rileva l’impossibilità di assoggettare a vincolo localizzativo tracciati di opere non ancora sviluppate a livello di progettazione preliminare.
Per tutto questo si rinnova la richiesta che la normativa sia integrata da un prospetto tabellare che riporti con chiarezza, per ognuna delle opere rappresentate nel PTCP, la fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati in cartografia, il tipo di efficacia vincolistica sulle aree da essi impegnate nonché, ove opportuno, il dimensionamento metrico delle fasce di rispetto/corridoi di salvaguardia come ricavabili dai progetti stessi o comunque dall’applicazione dei criteri di cui all’Art. 23;
X. Xx aggiunge all’art. 23 della normativa di piano una tabella che rappresenta il quadro riassuntivo delle principali infrastrutture di progetto di cui all’art. 19. (Allegato A al presente documento)
• Art. 22 “Aeroporto di Montichiari”
per le motivazioni richiamate in premessa si richiedono la seguenti modifiche:
- al comma 2., la parte ‘gli aspetti prevalenti e gli aspetti di indirizzo’ sia sostituita con ‘tutte le prescrizioni e/o gli indirizzi del PTRA’;
- al comma 3., primo periodo, dopo ‘…di interesse strategico’ sia aggiunta la precisazione ‘nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti’, in relazione alla limitazione degli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
X. Xx accoglie la richiesta inserendo in normativa le modifiche richieste.
• Art. 23 “Corridoi tecnologici”
si chiede di integrare nel modo seguente il disposto del comma 10., punto a), al fine di assicurare un’applicazione della norma più coerente con le finalità di istituzione delle salvaguardie oggetto di disciplina:
“…nel limite degli allineamenti esistenti e, nei casi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le caratteristiche delle trasformazioni non comportino in nessun caso – per effetto di possibili incrementi volumetrici, variazioni delle destinazioni d’uso, etc. - aggravi delle condizioni di fattibilità tecnica e/o economica della previsione infrastrutturale oggetto di tutela”;
X. Xx accoglie la richiesta inserendo in normativa la modifica richiesta.
Elaborati cartografici
Va preliminarmente evidenziato come la gerarchizzazione della rete viaria proposta dal PTCP permanga in parte non allineata con la citata Classificazione funzionale della rete viaria della Lombardia, con particolare riferimento all’attribuzione della qualifica di ‘viabilità secondaria’ alle seguenti direttrici/tratte che, in chiave regionale, sono riconosciute di interesse superiore (nella fattispecie tutte di tipo ‘R2’):
- S.S. 42 “del Tonale e della Xxxxxxx”
- ex S.S. 235 “Orceana”
- ex S.S. 237 “del Caffaro” (Variante Valle Sabbia e tratta Barghe-Idro)
- ex S.S. 343 “Asolana”
- ex S.S. 469/469bis “Sebina Occidentale” (con attestazione sud dell’itinerario non più sulla ex
S.S. 11 bensì, evidentemente, sul costruendo svincolo dell’xxxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxx-Xxxxxx)
- xx X.X. 000 “Sebina Orientale” (nel tratto dalla S.P. 19 alla S.S. 42)
- ex S.S. 567 “del Benaco”
- S.P. 12 “Iseo-Clusane-Paratico”.
Si ribadisce l’opportunità che il PTCP restituisca una corrispondenza più piena tra i due sistemi di classificazione, motivando adeguatamente – anche in relazione agli effetti di riorganizzazione della rete conseguenti all’apertura al traffico di alcune opere strategiche - l’eventuale conferma di casi di disallineamento.
R. La tavola di struttura non riporta la classificazione delle strade ai sensi della dgr del 24/10/2003 n. 7/14739, rappresentando invece i livelli gerarchici di rete riferiti al DM 5/11/2001.
Da quest’ultima impostazione non è possibile esimersi, costituendo la condizione necessaria per l’attuazione delle norme del titolo II del codice della strada.
La classificazione delle strade introdotta dalla norma regionale non è sostitutiva a quella del codice della strada (art. 3 comma 1 della l.r. 9/2001).
La tabella 4 della dgr del 24/10/2003 n. 7/14739 fornisce i criteri relazionali tra le classificazioni in vigore a livello nazionale e regionale.
Tali classificazioni appaiono coerentemente relazionabili rispetto alle classi. Tuttavia restano incongruenti se riferite alla denominazione delle reti, per mere problematiche di omonimia con la terminologia del DM 5/11/2001. Ciò, infatti, comporta che una strada di tipo “C” di interesse regionale sia identificabile nella rete “principale” nell’ambito della normativa regionale e nella rete “secondaria” nell’ambito del DM 5/11/2001.
In conclusione, l’attribuzione delle classi funzionali indicata nel PTCP risulta allineata alla classificazione regionale.
Ne consegue che anche l’individuazione delle reti così come classificate dalla normativa regionale è recepibile senza casi di disallineamento. Tuttavia tale individuazione non è un contenuto grafico riportato nelle tavole.
Tra le due classificazioni il PTCP ha stabilito di evidenziare quella maggiormente leggibile dal punto di vista delle implicazioni operative legate all’applicazione del codice della strada, trattandosi di normativa finalizzata all’ottimizzazione degli aspetti funzionali e di sicurezza del sistema stradale, in adempimento agli obiettivi del PTCP (art. 20 comma 1 lett. a.I delle NTA del PTCP).
Tale classificazione è in tal senso molto importante, costituendo l’elemento di raccordo tra i contenuti del PTCP e la normativa del Regolamento viario provinciale.
Quest’ultimo costituisce parte integrante della classificazione funzionale stessa, rappresentando la componente attuativa del PTVE, che è un piano di settore della Provincia previsto dal codice della strada (art. 36).
Si stabilisce pertanto di integrare il comma 3 dell’art. 19 delle NTA inserendo dopo la lettera d) la seguente precisazione:
«Si evidenzia che l’individuazione della rete principale ai sensi del DM 5/11/2001, così come riportata cartograficamente negli elaborati di piano, non è sovrapponibile alla rete delle strade di livello R1 ed R2, per la cui identificazione si rimanda alla dgr del 3/12/2004 n. 7/19709».
Si chiede, inoltre, di includere espressamente nella tipologia della rete primaria anche i “raccordi autostradali”.
R. Richiamate le considerazioni precedentemente illustrate, il raccordo autostradale della Valtrompia è stato classificato nell’ambito della rete “principale” in quanto, ai sensi del DM 5/11/2001, assolve prevalentemente ad una funzione di distribuzione nei confronti della viabilità sottordinata, a servizio dell’area metropolitana del capoluogo. La funzione tipicamente rivestita dalla rete “primaria”, il transito, non è stata qui riconosciuta, in quanto il raccordo autostradale della Valtrompia si innesta su una rete caratterizzata da maglie non chiuse.
Per quanto attiene alle caratteristiche tecnico-geometriche dell’infrastruttura, esse non sono considerate in contrasto con l’assegnazione della classe inferiore, in quanto il codice della strada all’art. 2 comma 2 fornisce i requisiti geometrici “minimi”.
Anche il collegamento in progetto tra la XX00 x xx Xxxxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxxx assolve alla funzione prevalente di distribuzione dei flussi, essendo a servizio della conurbazione urbana estesa all’interno dell’anello della SP19. Le direttrici di transito sono invece individuate nel sistema autostradale dell’A4 e della A21, integrate dal raccordo autostradale A4/A21 e dal costruendo collegamento autostradale Brescia-Bergamo-Milano.
• Tavole 1.1. “Struttura e mobilità”
Nell’elaborato relativo al quadrante sud-ovest del territorio provinciale (Sezione ‘D’), la classificazione quali intersezioni di tipo 1 ‘di progetto’ dei nodi S.P. 19-autostrada Brescia- Bergamo-Milano ed ex X.X. 000-xx X.X. 00 (Xxxxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxxx) non coincide con quella operata nella Tav. n. 12 né in quelle di maggior dettaglio della serie 1.2, in cui le stesse intersezioni risultano indicate come ‘esistenti o in costruzione’. Incongruenza di segno opposto si registra – ma in questo caso per evidente mera sovrapposizione di graficismo – per il nodo A4-S.P. 19;
R. Le incongruenze evidenziate saranno corrette nelle tavole.
• Tavole 1.2. “Struttura e mobilità – Ambiti territoriali”
Riaffermato il carattere esclusivamente indicativo della cartografia del Piano agli effetti dell’identificazione puntuale delle aree interessate dal sedime o dalle fasce di rispetto o di salvaguardia delle previsioni infrastrutturali, si propone che - per le motivazioni rappresentate nell’ambito delle modifiche proposte all’Art. 19, e ove ne ricorrano le condizioni di applicazione
previste dall’art. 18 comma 2 lett. b) l.r. 12/2005 – i seguenti interventi siano rappresentati in questa serie di tavole con simbologia indicante l’attribuzione di efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione sottordinata:
- S.S. 42: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx-Xxxxxxx;
- xx X.X 000: Xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx-Xxxx;
- xx X.X. 000: Variante Ghedi-ex S.S. 236 e bretella di connessione tra la stessa e la ex S.S. 236 nel tratto esterno all’Ambito ‘A’ del PTRA di Montichiari;
- ex S.S. 469/S.P.12: Variante Capriolo-Paratico-Sarnico
R. A tal proposito si rileva l’impossibilità di assoggettare a vincolo localizzativo tracciati di opere non ancora sviluppate a livello di progettazione preliminare
• Tavola 12 “Infrastrutture viarie”
Le modifiche da apportare ai contenuti di questa tavola attengono unicamente le proposte di riclassificazione di alcuni itinerari descritta in premessa a questa sezione (operazione evidentemente comune anche ad altre tipologie di elaborati grafici dello strumento).
Si segnalano infine:
- l’esigenza di verificare la modalità di restituzione grafica adottata per il recepimento del progetto del Raccordo autostradale Brescia-Lumezzane nel tratto di raddoppio in galleria a nord di Gussago, rappresentato sia in termini di nuovo tracciato programmato in via definitiva che, contestualmente, di potenziamento a viabilità principale del tratto di S.P. 19 ad esso sotteso;
R. Il progetto prevede effettivamente la realizzazione di una galleria monodirezionale (rappresentata con grafia “programmata in via definitiva”) e, nel senso di marcia opposto, l’attuale piattaforma della SP19 potenziata.
- l’apparente mancato recepimento nel PTCP della previsione relativa alla Variante di Pontoglio, già oggetto di proposta di cofinanziamento regionale con fondi FIP;
R. La variante di Pontoglio costituisce viabilità di progetto di tipo locale (F), livello gerarchico non rappresentato nel PTCP.
- in linea generale, l’opportunità di verificare il puntuale recepimento in cartografia di tutte le opere proposte dalla Provincia con finanziamento a valere sulle risorse regionali per la viabilità trasferita ex D.Lgs. 112/98, secondo la corrispondente programmazione aggiornata a cadenza annuale con determinazione della Giunta Regionale.
X. Xx riporta l’estratto dell'Allegato B alla dgr n.987 del 29/11/2013 per la parte relativa alla Provincia di Brescia in merito alla viabilità proposta dalla Provincia con finanziamento a valere sulle risorse regionali per la viabilità trasferita ex D.Lgs. 112/98. Nell’ultima colonna in destra è riportata la verifica che è stata effettuata.
Provincia assegnataria | codice monitoraggio | Regione Lombardia Infrastrutture e Mobilità Descrizione intervento | costo intervento (mln€) | codice stato dell'intervento | Verifica del PTCP |
BS | BS017A | SS 237 - Variante Barghe - Vestone - Idro Progettazione 1°e 2°lotto e realizzazione 1°lotto Vestone nord- Idro - e lavori di manutenzione dell'attuale tracciato - finanziamento A | 57,650 | P | Tracciato inserito |
BS | SS 237 - Variante Barghe - Vestone - Idro Progettazione 1°e 2°lotto e realizzazione 1°lotto Vestone nord- Idro - e lavori di manutenzione dell'attuale tracciato - finanziamento B | ||||
BS | BS004 | XX x. 000 "Xxxxxxxxx-Xxxx" - XX V Messa in sicurezza intersezioni e deviante all'abitato di Puegnago - finanziamento A | 17,195 | P | Elemento puntuale non oggetto di rappresentazione nel PTCP |
BS | SS n. 572 "Desenzano-Salò" - SP V Messa in sicurezza intersezioni e deviante all'abitato di Puegnago- finanziamento B | ||||
BS | BS015 | SS n. 668 Eliminazione intersezioni a raso e messa in sicurezza dell'arteria: tratta Orzinuovi-Lonato - Variante est di Montichiari | 9,500 | P | Tracciato inserito |
BS | BS003 | SS n. 668 Messa in sicurezza tratta Orzinuovi-Lonato | 24,572 | P | Elementi puntuali non oggetto di rappresentazione nel PTCP |
BS |
2.3 Ambiti destinati all’Attività Agricola di interesse Strategico (prot. DG Agricoltura n. M1.2014.0025564 del 12/03/2014)
La trattazione della tematica relativa agli ambiti in oggetto, anche per la combinazione con le disposizioni sulla normativa per il consumo di suolo ha comportato una maggiore necessità di precisazione ed adeguamento della normativa stessa, in particolare per la combinazione con le disposizioni relative al consumo di suolo, per la trattazione del tema delle “riduzioni” pur nel riconoscimento regionale che:
“La definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (di seguito AAS), di cui alla Tavola 5 muove da considerazioni in linea generale coerenti con i criteri regionali (DGR n. 8059 del 19 settembre 2008) e da elementi di analisi che in sintesi si sono basati sulla:
− Rilevanza dell’attività agricola che in particolare si esprime nelle aree di pianura.
− Estensione e continuità territoriale.
− Specifica produttività dei suoli.
Si rileva che gli AAS sono stati differenziati in base a specifiche peculiarità, distinguendo tre ambiti: pianura, collinare e lacustre, montano.
Rispetto all’articolazione della risposta si riassume in linea generale che, sono stati accolti i rilievi regionali, al riguardo, si sono operati i correttivi in norma cui seguiranno i correttivi cartografici, sono state fornite spiegazioni e chiarimenti con integrazioni precisatorie nella normativa di piano. Di seguito si riprendono i punti del parere regionale con le risposte puntuali e al termine del paragrafo si riportano i commi ed i punti degli artt. 75,76, 77così come modificati.
Gli AAS in pianura interessano la quasi totalità dei territori liberi. Inoltre si evidenzia che alcuni contesti agricoli, individuati come AAS, appaiono di limitate dimensioni, interclusi e frammentati tra infrastrutture stradali e margini urbani.
R. Il comma 3 lettera b) del Piano adottato non qualifica come AAS “le aree agricole interamente intercluse nel tessuto urbano consolidato, ovvero quelle racchiuse per almeno tre lati o 2/3 del perimetro da tessuti urbani edificati e compatti”.
Si propone di:
1) apportare le seguenti precisazioni alla definizione: tutte le porzioni interamente intercluse nel tessuto urbano consolidato, intercluse tra infrastrutture stradali e margini urbani per c.a
20.000 mq di superficie ovvero quelle frammentate, per almeno tre lati o 2/3 del perimetro, da tessuti urbani edificati e compatti che non eccedano la dimensione areale di 5.000 m2.
2) coerenziare la cartografia e la normativa (vedi: modifiche art. 75,76, 77 e 90 riportate in tabella e eliminazione punto K) dell’art.84)
3) tali criteri potranno essere utilizzati per definire possibili rettifiche e miglioramenti nel recepimento sulla scala locale
“Da una verifica a campione con i PGT vigenti, si rileva la presenza di Ambiti di trasformazione (AT) all’interno delle aree rappresentate nelle Tavv. 5.1 e 5.2. con il simbolo grafico “ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni o discendenti da pianificazione sovraordinata”. Tale scelta non risulta coerente rispetto ai citati criteri regionali, pur comprendendo la necessità di inquadrarla con i combinati disposti degli artt. 76 e 90 nelle parti finalizzate al contenimento del consumo di suolo.”
X. Xx propone di accogliere nel PTCP il rilievo regionale:
1) precisando che le aree “ambiti di riduzione degli AAS proposti dai Comuni o discendenti da pianificazione sovraordinata” non rappresentano AAS e comprendono:
- aree concordate con i Comuni, a seguito di proposta ai sensi dell’art.15 c. 4 – da qualificarsi come “Aree Agricole”
- ambiti di trasformazione di cui all’art. 8, secondo xxxxx, lett. e) della LR 12/2005, individuati da Piani di Governo del Territorio approvati e già ritenuti compatibili.
2) eliminando dalle tavole citate le aree in oggetto
3) distinguendo e scollegando i disposti tra gli artt. 76 (ambiti agricoli strategici) e 90 (consumo del suolo)
Inoltre, conseguentemente alla geometria assunta dagli AAS, risulta poco chiara la modalità e l’efficacia con cui può essere applicato lo strumento della perequazione territoriale di cui all’art. 8. Tale articolo afferma che la stessa è utilizzata per la localizzazione di interventi insediativi o infrastrutturali di interesse sovracomunale e prevede un accordo di perequazione che impegna i Comuni interessati a non inserire nei propri piani i fabbisogni che sono confluiti nell’accordo stesso. La norma prevede che la Provincia approvi gli accordi perequativi in fase di valutazione di compatibilità di PGT. Si reputa meritevole l’utilizzo della perequazione territoriale, peraltro prevista dall’art. 15 c. 7 bis della LR 12/2005, al fine del contenimento della dispersione insediativa e del consumo di suolo. Tuttavia si rileva che il PTCP non individua gli spazi entro cui si devono definire le
azioni di coordinamento per attuare la perequazione stessa. Anche gli stessi “accordi di perequazione” descritti al comma 5, non contengono l’individuazione di ambiti territoriali. In assenza di definizioni areali e di criteri specifici, l’applicazione dello strumento lascia margini di perplessità, non consentendo una compiuta valutazione rispetto alla LR 12/2005.
X. Xx richiama quanto considerato al precedente paragrafo 1.2.
“Si esprime inoltre qualche perplessità sulla scelta di individuare come AAS le aree destinate ad attività estrattiva, soprattutto per quelle in falda, che producono una perdita irreversibile di aree agricole; infatti il loro recupero non potrà comunque essere coerente con l’assetto rurale e la funzione produttiva primaria, che gli AAS dovrebbero sostenere dal punto di vista della pianificazione degli usi del suolo. Si potrebbe immaginare che per le cave in asciutta (con un possibile recupero per ritombamento) tale assunzione potrebbe favorevolmente orientare progetti di ripristino che favoriscano l’attività agricola. Tuttavia, in linea generale, si ritiene più opportuno ricondurre il riconoscimento del carattere di strategicità delle aree agricole ai citati criteri regionali e quindi ad uno stato di fatto agricolo, per cui si chiede di verificare l’attuazione della pianificazione di settore (Piano Cave) e valutare caso per caso l’opportunità di attribuire la classificazione di AAS”.
R. Considerata la prevalenza della pianificazione di settore delle cave sul PTCP, l’articolazione dei giacimenti estrattivi e delle destinazioni finali degli ATE, nonché la naturale evoluzione delle autorizzazioni attuative degli stessi ATE e dei relativi Piani d’Ambito, si conferma la rappresentazione adottata, la cui modifica potrà essere compresa tra i casi di rettifica precisazione e miglioramento di cui all’art. 76 della normativa di piano in riferimento alla ricognizione dello stato di fatto dei luoghi successivamente all’attuazione delle previsioni pianificatorie.
A precisazione del rapporto tra ambiti agricoli impianti e attività ammesse per legge si integra l’art. 75, comma 3, della normativa aggiungendo dopo il comma a) un nuovo punto “Gli impianti e le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione”;
“Rispetto alle norme del Titolo V relative agli Ambiti Agricoli, l’art. 75 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico dichiara che l’individuazione cartografica muove dalle proposte dei Comuni, e dal parere che RL ha espresso per la variante al PTCP del 2009. A riguardo si ritiene necessario rappresentare quanto segue:
• il comma 1 differenzia gli AAS come precedentemente evidenziato (pianura, collinare e lacustre, montano). Tuttavia questa specificazione trova riscontro solo in Tav. 9 che ha carattere ricognitivo ma non normativo, perdendo così informazioni analitiche funzionali ad indirizzare la pianificazione del livello comunale (ad esempio per l’individuazione delle aree agricole comunali di cui all’art. 76). A riguardo si ritiene opportuno integrare la norma con il riferimento alle Tavv. 5 e 9.”
X. Xx accoglie la richiesta integrando al comma 1 dell’art. 75 aggiungendo dopo le parole “… macro- sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna….” le parole “di cui alla Tavola 9”.
• Il comma 2 aggiunge alla caratterizzazione degli ambiti, specifici valori ambientali e paesaggistici rappresentati anche cartograficamente con una retinatura che si sovrappone a quella degli AAS. Questa specificazione non trova riscontro in una azione di tutela
specifica, rimanendo così una ricerca analitica che rischia di restare fine a sé stessa se non inquadrata in specifici indirizzi. Si suggerisce di integrare la norma con il riferimento ad ulteriori articoli delle NTA in tema di paesaggio e ambiente e di coerenziare le voci di legenda contenute nelle Tavv. 5.1 e 5.2 rispetto agli elementi citati in questo comma. In particolare la lettera b) indica che tra gli ambiti di valore paesaggistico sono compresi quelli ad elevata naturalità di cui all’art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale, in contraddizione con quanto affermato all’ultimo periodo del precedente comma 1 che cita che gli stessi sono esclusi dagli AAS. Si chiede di verificare tale assunzione e di adeguare la rappresentazione cartografica con la normativa.
• Il comma 3 lettera b) recita che “le aree agricole interamente intercluse nel tessuto urbano consolidato, ovvero quelle racchiuse per almeno tre lati o 2/3 del perimetro da tessuti urbani edificati e compatti” non sono qualificate come AAS. Al riguardo si chiede di coerenziare il disegno degli AAS con le norme proposte o viceversa. In tal senso si rammenta che il Piano delle Regole, nel contesto della disciplina delle aree destinate all’agricoltura deve necessariamente riprendere l’individuazione degli AAS operata dal PTCP, con facoltà di apportavi rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale.
• Il comma 4 definisce che nelle aree dei Parchi regionali sono considerati AAS “i suoli allo stato agricolo, o qualificati come aree agricole, che ammettono gli interventi previsti dal titolo III della parte II della LR 12/2005”. Dalla documentazione agli atti si evince che l’Assemblea plenaria del 13 dicembre 2013 della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle Aree regionali protette sulla revisione del PTCP ha formulato un parere in cui si prende atto del coinvolgimento degli Enti Gestori dei Parchi e del coordinamento effettuato con gli stessi “in ordine alle previsioni di rispettiva competenza”. Tuttavia i contenuti normativi e le delimitazioni cartografiche degli AAS non esprimono in modo chiaro l’esito di tale coordinamento. Si richiamano a questo proposito i contenuti della LR 12/2005 che specifica che nelle aree a parco regionale, l’efficacia dei relativi Piani Territoriali di Coordinamento prevale sulla pianificazione comunale e provinciale. Infatti ai sensi dell’art. 18 comma 4 della LR 86/1983 e s.m.i. le previsioni urbanistiche del piano del Parco sono immediatamente vincolanti e recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali. L’art. 15 c. 7 della richiamata LR 12/2005 afferma che il rapporto tra la pianificazione provinciale e quella dei Parchi regionali deve svilupparsi all’interno di un percorso di coordinamento tra ente provinciale e Parchi. L’esito di tale coordinamento deve potersi concludere con specifiche varianti al piano dei Parchi affinché le aree agricole interne ai Parchi e gli ambiti agricoli strategici individuati sul resto del territorio provinciale, possano mosaicare e completare il disegno del sistema rurale di scala regionale. In sostanza il regime giuridico dei suoli deve essere univocamente definito, escludendo situazioni di incertezza normativa. L’art. 90 c. 14 del PTCP (oggetto di osservazione sul consumo di suolo) afferma che “All’atto della propria variazione i piani dei Parchi coordinano la disciplina del suolo agricolo con le disposizioni del PTCP apportando, in accordo con la provincia, le necessarie modifiche.” Pertanto, poiché la cartografia relativa agli AAS non è variata tra la formulazione del parere motivato di VAS e l’adozione, si ritiene che in riferimento al comma 4 dell’art. 75, gli AAS delimitati all’interno delle aree a parco possono essere considerate solo una proposta che non produce effetti giuridici sullo stato del suolo, ad esclusione delle aree demandate alla pianificazione comunale dove gli AAS sono prevalenti sulla pianificazione comunale. Si ritiene in linea generale che la qualificazione ad AAS delle aree che ammettono gli interventi di cui al titolo III della parte II della LR 12/2005 risulta una semplificazione che non tiene conto delle specificità dei singoli Parchi regionali nel regimare le aree ad uso agricolo.
I “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello comunale” di cui all’art. 76 si ritengono coerenti con la citata delibera DGR 8059/2008. In linea generale il riconoscimento dei caratteri naturalistici e paesaggistici e delle funzioni del sistema rurale, che il PGT è chiamato a compiere, dovrebbe fondarsi su elementi già riconosciuti e tutelati dal PTCP. Tali elementi andrebbero richiamati nel citato articolo anche al fine di rendere più agevole la lettura integrata dei disposti normativi e conseguentemente più efficace l’effetto della loro azione. Procedendo ad una disamina dei vari commi, si riporta quanto segue:
• Il comma 1 specifica le modalità con cui devono essere recepiti gli AAS dai PGT. In considerazione del fatto che la quasi totalità dei Comuni della Provincia di BS è dotata di PGT, si chiede di precisare la modalità in cui gli stessi devono operare tale recepimento, considerato che manca nella norma di piano una specifica sull’adeguamento degli strumenti comunali rispetto al piano provinciale. Inoltre, in relazione alla possibilità di apportare agli AAS rettifiche, precisazioni e miglioramenti ai sensi dell’art. 15 c. 5 della LR 12/2005 (si segnala il refuso del rif. al c. 4), viene inclusa una casistica non contemplata dalla legge regionale e cioè possibili “riduzioni”. Al di là del mero aspetto di conformità alla legge regionale, si ritiene che assegnare questa possibilità agli strumenti urbanistici comunali, significhi definire AAS a “geometria variabile”, rinunciando a pianificare un contesto rurale di rilevanza provinciale, che dovrebbe costituire un punto fermo rispetto alle dinamiche di trasformazione territoriale. Il termine “riduzione”, qui impropriamente usato, potrebbe essere inquadrato in logiche di proposizione da parte dei Comuni verso una variante al PTCP, che comunque deve avvenire con procedura ordinaria non chiaramente espressa all’art. 6 delle NdA. Si chiede di adeguare la norma conformemente alla LR 12/2005.
• Il comma 4 introduce “ambiti di riduzione” ……..”si ritiene necessario definire in modo univoco le aree in cui è presente la doppia retinatura di AAS e ambiti di riduzione. Nel compiere tale scelta, sarà opportuno considerare non solo la vigente pianificazione locale, ma soprattutto la caratterizzazione dello spazio rurale riportato nella Tav. 9 nonché i criteri del comma 5 indirizzati ai Comuni per la redazione del Piano delle Regole, che devono trovare adeguato margine di applicazione.”
X. Xxxxxxxxxx agli adeguamenti e precisazioni effettuate nella normativa si è operato nella seguente modalità di valutazione delle richieste e delle osservazioni pervenute:
1. non sono ritenute AAS le aree già concordate con i Comuni
2. sono state accolte ulteriori proposte di inserimento di AAS aumentandone l’estensione
3. sono stati modificati o eliminati tutti i riferimenti normativi che prevedessero “riduzione” degli AAS
Art. 75 Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico
1. Il PTCP individua, alla tavola 5, anche sulla base delle proposte dei comuni gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui dell’art. 15, comma 4, della LR 12/05. Tale individuazione riguarda il suolo agricolo, ovvero l’insieme delle aree di fatto utilizzate per l’attività agricola e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad esclusione delle attività forestali. Essa discende dall’interazione tra la fertilità dei suoli, le componenti dominanti di uso agricolo e la rilevanza socio-economica e turistico-ricettiva delle attività agricole nei marco-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna di cui alla tavola 9, differenziando gli ambiti agricoli in base alle peculiarità di ciascuno di essi:
a) (omissis)
b) (omissis)
c) (omissis)
I. (omissis)
II. sui versanti, l’attività agricola è caratterizzata da un valore agroforestale e da estensioni inferiori, tuttavia gli ambiti di maggiori dimensioni, di norma superiori a quattro ettari, consentono il mantenimento di un’agricoltura professionale che allo stesso tempo è fonte di reddito, di tutela del paesaggio e biodiversità. In condizioni favorevoli sono inoltre presenti colture arboree di pregio (es: vigneti, castagneti da frutto) o colture tipiche locali.
III. (omissis) (omissis)
2. (omissis):
a) gli ambiti di valore ambientale corrispondono a parchi, riserve naturali, siti rete natura 2000 e corridoi ecologici principali di cui all’art. 47 della rete ecologica;
b) gli ambiti di valore paesaggistico corrispondono ai luoghi della rilevanza percettiva della tavola 2 e agli ambiti agricoli di valore paesaggistico ambientale e culturale quali elementi della rete verde di cui all’art. 67, rappresentati nella tavola 10.
3. Non sono qualificate fra gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, anche se rappresentate alla tavola 5 del PTCP:
a) (omissis);
b) le aree per gli impianti e le attività la cui localizzazione è sempre ammessa dalla legge anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ovvero è prevista dai piani settoriali sovraordinati, limitatamente alla durata, qualora prevista, della relativa autorizzazione;
c) tutte le porzioni interamente intercluse nel tessuto urbano consolidato, intercluse tra infrastrutture stradali e margini urbani per c.a 20.000 m di superficie ovvero quelle frammentate, per almeno tre lati o 2/3 del perimetro, da tessuti urbani edificati e compatti che non eccedano la dimensione areale di 5.000 m2;
d) (omissis);
e) le previsioni dei PGT approvati e compatibili con il PTCP alla data di efficacia del presente piano
4. Nei parchi regionali gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui alla tavola 5 rappresentano una proposta per una coerente individuazione degli stessi ambiti nei Piani dei Parchi.
5. (omissis)
Art. 76 Criteri e modalità per l’individuazione delle aree agricole a livello comunale
1. I comuni all’atto della redazione del PGT individuano le aree destinate all’attività agricola nel rispetto degli ambiti agricoli destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP, con la facoltà di apportare rettifiche precisazioni e miglioramenti sulla base di oggettive risultanze alla scala locale ai sensi dell’art. 15, comma 5, della LR
12/05 compatibili con gli obiettivi di cui agli artt. 31 e 74 e con le norme di uso e valorizzazione delle aree agricole dell’art. 77:
a) (omissis);
b) per la correzione di errori nel passaggio alla scala comunale sulla base dello stato dei luoghi e dello stato di fatto della pianificazione comunale;
c) volte a migliorare l’interazione con il tessuto urbano consolidato in presenza di margini sfrangiati da riqualificare e di tessuti agricoli parcellizzati in condizioni di degrado ambientale e paesaggistico, che non variano in diminuzione la superficie complessiva degli Ambiti Agricoli a connotazione strategica di cui ai precedenti articoli;
2. Nei casi di cui al comma 1 per l’approvazione del piano delle Regole si applicano anche i commi 5 e 7 dell’art. 13 della LR 12/05.
3. Il piano delle regole: individua e caratterizza le aree destinate all’agricoltura sulla base di un approfondito studio dei caratteri del tessuto rurale produttivo comunale, sia negli aspetti socio-economici e culturali che in quelli territoriali, ambientali, naturalistici e paesaggistici, complementari e integrativi alla funzione produttiva agricola. Il piano delle regole individua fra le aree agricole:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) (omissis);
d) (omissis).
e) (omissis);
f) le aree agricole che assicurano la continuità del sistema rurale-paesistico-ambientale anche con riferimento ad analoghi usi e destinazioni dei comuni confinanti;
g) le aree agricole sulle quali attivare in via prioritaria politiche ed interventi di riqualificazione paesaggistica e/o di promozione dell’agricoltura periurbana;
h) gli ambiti prioritari per la connessione del sistema del verde urbano con il sistema rurale.
4. (omissis)
Art.77 Tutela uso e valorizzazione delle aree agricole
1. (omissis)
a) (omissis);
b) aree in connessione diretta con elementi strutturali della rete ecologica provinciale quali ad esempio, corridoi ecologici, varchi insediativi a rischio di occlusione, Siti Rete Natura 2000, ambiti di consolidamento ecologico delle colline moreniche; ambiti specifici della rete verde paesaggistica quali ambiti dei paesaggi rurali tradizionali della franciacorta e del garda, ambiti rurali di frangia urbana, ambiti dei paesaggi rurali di transizione; sistemi del paesaggio quali ad esempio luoghi della rilevanza percettiva e il sistema delle rilevanze geomorfologiche della tavola 2 (ambiti di elevato valore percettivo, crinali o i sistemi sommitali dei cordoni morenici, ecc.);
c) (omissis);
d) (omissis);
e) (omissis);
f) (omissis).
2. I comuni, provvedono alla puntuale individuazione degli edifici agricoli ed extra-agricoli esistenti in area agricola, distinguendo le funzioni e tipologie insediate. In coerenza con i criteri di allocazione dei fabbisogni insediativi di cui all’art. 80, prevedono il recupero degli edifici e complessi di valore storico, mentre per gli edifici moderni dismessi, fonte di degrado paesaggistico e isolati in contesto agricolo, incentivano il recupero delle relative aree all’uso agricolo, anche attraverso il trasferimento, per gli edifici extra-agricoli, di diritti edificatori nel tessuto urbano consolidato o in ambiti di trasformazione del documento di piano.
2.4 Assetto idrogeologico e difesa del suolo (prot. n. Z1.2014.0004995 del 11/04/2014)
Viene evidenziato che “relativamente alle fasce fluviali, non sono state indicate quelle sottese dal limite di Progetto tra la fascia B e la fascia C; anche nella tavola 2.4 (“Fenomeni di degrado del paesaggio”), in cui sono riportate le Fasce Fluviali, tale distinzione non compare.” e che “nel Piano non si rileva, sia nella cartografia che in relazione o in norma un riferimento al grado di sismicità dei Comuni della Provincia”.
X. Xx accoglie la richiesta di integrazione cartografica delle fasce fluviali di del PAI non riportate.
Si accoglie la richiesta di inserimento in relazione della rappresentazione dei comuni rispetto alla classificazione sismica.
Si è inserito inoltre su richiesta dell’Ordine degli Ingegneri del seguente comma:
2. Il PTCP contribuisce alla prevenzione del rischio sismico nel territorio provinciale richiamando quanto previsto dall’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri (OPCM) n. 52/2013 del 20 febbraio 2013 relativamente all’analisi delle Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano all’interno degli studi di micro zonazione sismica, introdotta con l’Ordinanza del presidente del consiglio dei ministri (OPCM) n. 4007 del 29 febbraio 2012, finalizzata al miglioramento della gestione degli interventi in fase emergenziale.
3 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale
“Richiamate le osservazioni e richieste, si ritiene, con le modificazioni normative proposte e con l’accoglimento delle modificazioni cartografiche, di soddisfare le richieste del parere regionale prendere atto delle criticità rilevate e rivedere di conseguenza la formulazione del dispositivo.” Rispetto all’invito di una simulazione, della reale efficacia del meccanismo proposto si riporta al paragrafo 3.1.1 un analisi esplicativa riportata a scala di SUS..
3.1.1 Appendice esplicativa relativa al Consumo di suolo
Ai fini del monitoraggio del consumo di suolo operabile dagli strumenti urbanistici comunali e del raggiungimento al macro-obiettivo di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) - Contenere il consumo di suolo evitando gli usi incompatibili e non sostenibili sotto il profilo ambientale e territoriale - come specificato dagli obiettivi integrativi per sistemi territoriali, il PTCP individua il target di consumo di suolo quinquennale e decennale in ambito provinciale.
Il consumo di suolo è obiettivo di sostenibilità del PTCP la cui inosservanza comporta valutazione di incompatibilità dell’oggetto di valutazione.
Per l’individuazione del target è stata condotta una analisi sul consumo di suolo nel decennio 1999-2009 (fonte banca dati regionale DUSAF 1999 e 2009), sull’andamento demografico nel decennio 2001-2011 (fonte censimento ISTAT) e sullo stato di fatto del suolo edificato ed edificabile al 2014 derivante dalla programmazione urbanistica comunale (fonte banca dati provinciale MISURC).
Di seguito si riporta la tabella di sintesi dell’analisi condotta per ambito provinciale.
Tabella A : Consumo di suolo, andamento demografico e previsioni della strumentazione urbanistica comunale in Provincia di Brescia.
Consumo di suolo decennio 1999-2009 (Banca dati DUSAF) | Andamento demografico 2001-2011 (ISTAT) | Suolo urbanizzato ed urbanizzabile al 2014 (Banca dati MISURC) | ||||||||
Dati di analisi Ambiti provinciali | Aree urbanizzate (mq) 1999 | Aree urbanizzate (mq) 2009 | incremento urbanizzato 1999-2009 (Ha) | incremento % urbanizzato 1999-2009 | incremento popolazione 2001-2011 | incremento famiglie 2001-2011 | PSU - urbanizzabile (Ha) | PSU urbanizzabile in AT (Ha) | SU (Ha) | % PSU/SU (Ha) |
BRESCIA | 72.286.437 | 79.151.159 | 686 | 9% | 7% | 13% | 218 | 550 | 8.281 | 9% |
ALTA VAL CAMONICA | 3.791.490 | 4.120.826 | 33 | 9% | 1% | 10% | 73 | 51 | 846 | 15% |
MEDIA VAL CAMONICA | 8.641.961 | 9.862.535 | 122 | 14% | -1% | 7% | 143 | 56 | 1.273 | 16% |
BASSA VAL CAMONICA | 12.918.150 | 14.707.029 | 179 | 14% | 11% | 17% | 109 | 139 | 1.705 | 15% |
SEBINO | 8.788.473 | 9.678.123 | 89 | 10% | 10% | 18% | 50 | 49 | 1.180 | 8% |
FRANCIACORTA | 46.669.873 | 52.675.738 | 601 | 13% | 15% | 21% | 273 | 294 | 5.082 | 11% |
VALTROMPIA | 22.129.465 | 24.126.052 | 200 | 9% | 6% | 13% | 124 | 152 | 2.804 | 10% |
VAL SABBIA | 19.299.140 | 22.149.662 | 285 | 15% | 10% | 13% | 244 | 161 | 2.579 | 16% |
ALTO GARDA | 8.049.527 | 8.892.282 | 84 | 10% | 6% | 13% | 84 | 93 | 1.470 | 12% |
BASSO GARDA | 34.283.676 | 42.604.611 | 832 | 24% | 22% | 29% | 263 | 313 | 4.692 | 12% |
CHIARI | 26.824.821 | 32.787.421 | 596 | 22% | 19% | 23% | 277 | 290 | 3.268 | 17% |
XXXXXXXXXX- XXXX-XXXXXXXX | 43.686.252 | 53.464.957 | 978 | 22% | 13% | 17% | 443 | 536 | 5.464 | 18% |
MONTICHIARI | 36.113.553 | 42.156.087 | 604 | 17% | 20% | 24% | 301 | 205 | 3.376 | 15% |
PROVINCIA | 343.482.818 | 396.376.482 | 5.289 | 15% | 12% | 17% | 2.602 | 2.891 | 42.019 | 13% |
SU – Suolo urbanizzato (fonte MISURC 2014)
PSU – Previsioni strumenti urbanistici comunali su aree non già trasformate (fonte MISURC 2014)
I risultati delle elaborazioni hanno evidenziato, a livello provinciale, un consumo di suolo nel decennio 1999-2009 pari al 15.4% e un consumo di suolo ad oggi previsto dagli strumenti urbanistici comunali pari al 13%, a fronte di un incremento nel decennio 2001-2011 della popolazione del 12% e del numero di famiglie del 17%. Pertanto, al fine di monitorare il consumo di suolo, la Provincia di Brescia si è data come indici di sostenibilità di piano i target riportati nella Tabella B riferiti al quinquennio e decennio.
Tabella B: Consumo di suolo - obiettivi di sostenibilità quinquennali e decennali in ambito Provinciale
TARGET quinquennio 2014-2019 | TARGET decennio 2014-2024 | |
ICS - indice di sostenibilità per il consumo di suolo (SC/SU) | 3% | 5% |
SC - Suolo consumabile (dato indicativo) (SU/ICS) | 12.500.000 mq | 21.000.000 mq |
IPS - indice di sostenibilità delle previsioni urbanistiche (SC/PSU) | 23% | 38% |
SC - Suolo consumabile non edificato, ovvero suolo non urbanizzato
Il target di sostenibilità per il consumo di suolo (ICS) è fissato nel prossimo quinquennio e decennio rispettivamente al 3 e al 5% del suolo urbanizzato (SU) e corrisponde rispettivamente a 1/3 e a poco più della metà di quello effettivamente consumato nel periodo 1999-2009. Tali limiti equivalgono a circa 12,5 ml di mq di suolo consumabile (non edificato) nel quinquennio e 21 ml di mq nel decennio.
Confrontando tale obiettivo con le previsioni degli strumenti urbanistici ne deriva un indice (IPS) del 23% sul quinquennio e del 38% sul decennio.
In sinergia al monitoraggio del consumo di suolo il PTCP orienta lo sviluppo delle effettive esigenze per le funzioni residenziali, produttive e di servizio definendo all’art. 90 delle NTA un modello per il calcolo del fabbisogno di nuove aree.
Nella Tabella C e nel Grafico 1 sono riportati i dati ottenuti applicando tale modello (colonne azzurre) a confronto con i dati privi di riduzioni correttive per effetto della Tabella A dell’art. 90 (colonne verdi).
Tabella C
PSU - suolo urbanizzabile al 2014 (Banca dati MISURC) | Calcolo fabbisogno 2011-2021 di cui all’art. 90 | Calcolo fabbisogno 2011-2021 senza l’applicazione delle riduzioni previste all’art. 90 | |||||
aree agricole non strategiche allo stato di fatto (dato indicativo) Ha | PSU - urbanizzabile Ha | PSU-urbanizzabile in AT Ha | fabbisogno endogeno Ha | fabbisogno esogeno 2011- 2021 Ha | fabbisogno endogeno Ha | fabbisogno esogeno Ha | |
Brescia | 1.346 | 218 | 550 | 438 | 481 | 607 | 643 |
Xxxx Xxxxx Camonica | 255 | 73 | 51 | 41 | 52 | 58 | 70 |
Media Valle Camonica | 763 | 143 | 56 | 60 | 85 | 78 | 108 |
Bassa Valle Camonica | 728 | 109 | 139 | 93 | 000 | 000 | 000 |
Sebino | 399 | 50 | 49 | 54 | 111 | 72 | 155 |
Franciacorta | 1.450 | 273 | 294 | 355 | 472 | 434 | 582 |
Valle Trompia | 788 | 124 | 152 | 182 | 154 | 231 | 196 |
Valle Sabbia | 1.098 | 244 | 161 | 104 | 220 | 136 | 280 |
Alto Garda Bresciano | 422 | 84 | 93 | 35 | 145 | 47 | 191 |
Basso Garda Bresciano | 1.000 | 000 | 000 | 300 | 750 | 387 | 956 |
Chiari | 1.188 | 277 | 290 | 215 | 366 | 266 | 453 |
Xxxx-Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx | 2.436 | 443 | 536 | 252 | 531 | 315 | 681 |
Montichiari | 1.317 | 301 | 205 | 268 | 394 | 304 | 446 |
Totale Provincia | 13.543 | 2.602 | 2.891 | 2.397 | 3.895 | 3.053 | 4.928 |
Grafico 1
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO A SEGUITO DELLA
Valutazione di Incidenza del PTCP di Brescia (ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.)
(decreto n. 3004 del 8 aprile 2014)
Il presente documento contiene le controdeduzioni alla Valutazione di Incidenza formulati dalla Regione Lombardia e in particolare descrive le modalità di recepimento delle prescrizioni. I temi oggetto del presente documento seguono, nella loro articolazione, la valutazione regionale sopra richiamata.
Contenuto osservazione | Considerazioni |
Si esprime valutazione di incidenza positiva, ferme restando le seguenti prescrizioni: 1. Le varianti generali del PTCP dovranno essere sottoposte a Valutazione d’Incidenza da parte della competente autorità regionale; | si prende atto |
2. Le varianti semplificate del PTCP, di cui all’Art. 6, commi 2,3 e 4 della Normativa di Piano dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Incidenza da parte della competente autorità regionale, fatto salvo quanto specificato al punto 20 delle presenti prescrizioni e fatta eccezione delle varianti che riguardano esclusivamente aggiornamenti derivanti da: a) previsioni che hanno già conseguito Valutazione di Incidenza positiva; b) recepimento di disposizioni sovraordinate prevalenti; c) approvazione di piani di settore provinciali che hanno conseguito Valutazione di Incidenza positiva; d) correzione di errori materiali. | si prende atto |
3. La variante automatica al PTCP, di cui all’Art. 6 comma 5 della Normativa di Piano, è subordinata al conseguimento della Valutazione di Incidenza positiva degli strumenti di cui ai punti a) e b) del citato art. 6, comma 5. | si prende atto |
4. I progetti strategici, di cui all’art.9 della Normativa di Piano, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza da parte della competente autorità regionale. | si prende atto |
5. L’Art. 24, comma 2, lettera a) della Normativa di Piano dovrà essere integrato, inserendo i termini “connessione ecologica” dopo la parola “biodiversità”, così come qui indicato: “gli impatti locali generali dall’infrastruttura sull’ambiente in fase di cantiere e in esercizio in riferimento alle componenti ambientali suolo, acqua, aria rumore e fattori climatici, flora, fauna, biodiversità e connessione ecologica”. | L’Art. 24 comma 2. a) Viene così modificato “gli impatti locali generali dall’infrastruttura sull’ambiente in fase di cantiere e in esercizio in riferimento alle componenti ambientali suolo, acqua, aria rumore e fattori climatici, flora, fauna, biodiversità e connessione ecologica”. |
6. La Tavola 4 “Rete Ecologica Provinciale” dovrà recepire, nei diversi elementi costituenti la rete, tutti i Varchi della Rete Ecologica Regionale. | La Tavola 4 “Rete Ecologica Provinciale” sarà modificata recependo, nei diversi elementi costituenti la rete, tutti i Varchi della Rete Ecologica Regionale. |
7. La definizione di “Corridoi locali”, elementi presenti nella Tavola 4 “Rete Ecologica Provinciale”, dovrà essere inserita al Capo IV della Normativa di Piano. | Per una migliore specificazione vengono rinominati in “varchi lineari di livello provinciale” e ricompresi nell’art. 52 |
8. La nomenclatura utilizzata nella Tavola 4 relativa ai “Principali ecosistemi lacustri” dovrà essere uniformata a quella utilizzata nel relativo art. 43 della Normativa di Piano. | Verrà modificata la normativa nel seguente modo: Art. 43 Principali ecosistemi lacustri |
9. L’Art. 44, comma 3, lettera h) della Normativa di Piano dovrà essere integrato inserendo il termine “idroelettrica” dopo l’espressione “energia eolica”, così come qui indicato: “possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale”. | L’Art. 44, comma 3, lettera h) della Normativa viene così modificato: “possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale”. |
10. L’Art. 45, comma 3, lettera e) della Normativa di Piano dovrà essere integrato, inserendo il termine “idroelettrica” dopo l’espressione “energia eolica”, così come qui indicato: “possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale”. | L’Art. 45, comma 3, lettera e) della Normativa di Piano viene così modificato: “possibilità di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilità ambientale”. |
11. L’Art. 47, comma 3, lettera a) della Normativa di Piano dovrà essere integrato, inserendo alla fine la seguente frase “dovrà comunque essere sempre fatta salva la continuità ecologica del corridoio stesso”, così come qui indicato: “i limiti dei corridoi ecologici non devono essere recepiti quali confini vincolanti per la definizione delle azioni di tutela potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente limitrofe a seconda delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di Programmi, Piani e Progetti; dovrà comunque essere sempre fatta salva la continuità ecologica del corridoio stesso”. | L’Art. 47, comma 3, lettera a) della Normativa di Piano viene così modificato: “i limiti dei corridoi ecologici non devono essere recepiti quali confini vincolanti per la definizione delle azioni di tutela potendosi includere nella medesima disciplina anche porzioni di aree immediatamente limitrofe a seconda delle necessità derivanti dalle tipologie di intervento, verificabili in sede di valutazione di Programmi, Piani e Progetti; dovrà comunque essere sempre fatta salva la continuità ecologica del corridoio stesso”. |
12. L’Art. 47, comma 3, lettera c) della Normativa di Piano dovrà essere integrato inserendo dopo la parola “sponde” il seguente inciso “con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d’acqua”, così come qui indicato: “in corrispondenza di corpi idrici naturali, che costituiscano la struttura portante del fondovalle e del corridoio ecologico, attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle sponde (con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d’acqua) la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque”. | L’Art. 47, comma 3, lettera c) della Normativa di Piano viene così modificato: “in corrispondenza di corpi idrici naturali, che costituiscano la struttura portante del fondovalle e del corridoio ecologico, attuare tutti gli interventi necessari a garantire la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle sponde (con tecniche compatibili con la funzione ecologica dei corpi d’acqua) la deframmentazione dei fronti edificati lungo gli argini (soprattutto se a carattere produttivo) e la tutela delle acque”. |
13. L’Art. 52 comma 4, lettera c) della Normativa di Piano dovrà essere integrato inserendo i termini “e di riqualificazione ambientale” dopo la parola “rimboscamento”, così come qui indicato: “nell’ambito dei programmi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale, e in sede di attuazione dei piani di indirizzo forestale, deve essere data priorità agli interventi in tali aree”. | L’Art. 52 comma 4, lettera c) della Normativa di Piano viene così modificato: “nell’ambito dei programmi di rimboschimento e di riqualificazione ambientale, e in sede di attuazione dei piani di indirizzo forestale, deve essere data priorità agli interventi in tali aree”. |
14. L’Art. 69, comma 5 della Normativa di Piano dovrà essere integrato, inserendo il termine “minimi” dopo la parola “rapporti”, così come qui indicato: “Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, ai rappresentano alcuni esempi di rapporti minimi”. | L’Art. 69 comma 5 della Normativa di Piano viene così modificato: “Ai fini della definizione delle misure di cui al comma 1, ai rappresentano alcuni esempi di rapporti minimi”. |
15. L’Art. 69 comma 8 della Normativa di Piano dovrà essere integrato, inserendo al termine della frase la seguente dicitura “e comunque coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Verde e/o della Rete Ecologica”, così come qui indicato: “Le compensazioni potranno essere costituite anche da più tipologie di intervento in luoghi non necessariamente contigui, sempre che l’entità complessiva raggiunga le quantità indicate al comma 3 e comunque coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Verde e/o della Rete Ecologica” | L’Art. 69 comma 8 della Normativa di Piano viene così modificato: “Le compensazioni potranno essere costituite anche da più tipologie di intervento in luoghi non necessariamente contigui, sempre che l’entità complessiva raggiunga le quantità indicate al comma 3 e comunque coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Verde e/o della Rete Ecologica”. |
16. L’Art. 76 della Normativa di Piano dovrà venire integrato indicando un ulteriore comma, dopo l’attuale comma 6 che riporti la seguente dicitura “le proposte di modifiche che riguardino aree localizzate nei Siti Rete natura 2000, in adiacenza o in continuità ecologica con questi, dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza” | L’art. 76 è stato complessivamente rivisto in base al parere regionale di cui all’art. 17, comma 7, della legge regionale 12/05. Per il rapporto con la VIC si rimanda alle procedure previste dalla vigente normativa. La normativa di piano prevede all’art. 5 la possibilità di emanare linee guida su tematiche utili all’attuazione del piano e sull’istruttoria di compatibilità. |
17. L’Art. 77 comma 1, lettera b) della Normativa di Piano, dovrà essere integrato inserendo la dicitura “Siti Rete Natura 2000”, dopo l’espressione “varchi insediativi”, così come qui indicato: “aree in connessione diretta con elementi strutturali della Rete Ecologica Provinciale quali ad esempio gangli, corridoi fluviali e terrestri, varchi insediativi, Siti Rete Natura 2000, fasce di consolidamento ecologico delle colline moreniche, componenti paesistiche sensibili della rete verde quali ad esempio aree di rilevanza paesistica, crinali o i sistemi sommitali dei cordoni morenici”. | Verificata inoltre l’errata individuazione di alcuni ambiti della REP si modifica l’Art. 77 comma 1, lettera b) della Normativa di Piano, come segue: “aree in connessione diretta con elementi strutturali della Rete Ecologica Provinciale quali ad esempio corridoi e varchi insediativi, Siti Rete Natura 2000, fasce di consolidamento ecologico delle colline moreniche, componenti paesistiche sensibili della rete verde quali ad esempio aree di rilevanza paesistica, crinali o i sistemi sommitali dei cordoni morenici”. |
18. L’Art. 83 comma 7 della Normativa di Piano sia integrato, inserendo al termine della prima frase la seguente dicitura “ma coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Ecologica e/o della Rete Verde”, così come qui indicato in: “Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui al comma 6 è comunque necessario compensare il mancato ripristino delle risorse e/o dei servizi eco sistemici nel sito danneggiato con misure omologhe di riqualificazione ecologica e paesaggistica in un sito alternativo anche non collegato al contesto di riferimento dell’intervento, ma coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Ecologica e/o della Rete Verde”. | L’Art. 83 comma 7 viene così modificato: “Qualora non sia possibile rispettare le condizioni di cui al comma 6 è comunque necessario compensare il mancato ripristino delle risorse e/o dei servizi eco sistemici nel sito danneggiato con misure omologhe di riqualificazione ecologica e paesaggistica in un sito alternativo anche non collegato al contesto di riferimento dell’intervento, ma coerentemente con il disegno e le finalità della Rete Ecologica e/o della Rete Verde”. |
19. L’Art. 88, comma 1 della Normativa di Piano dovrà essere integrato inserendo il riferimento alla Tavola 1.2. | L’Art. 88, comma 1, viene così modificato: “Il PTCP individua, alla tavola 1.2 i domini sciabili, (...)” |
20. I nuovi domini sciabili e gli ampliamenti di quelli esistenti, ivi compresi quelli di cui all’art. 88 “Domini sciabili” della normativa di piano, localizzati nei Siti della Rete Natura 2000, in adiacenza o in connessione ecologica a questi, dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione di Incidenza. | Si prende atto |
21. Le prescrizioni sopra riportate dovranno trovare apposita corrispondenza nelle Norme di Attuazione e/o nella cartografia di Piano. | Vedi risposte relative ai punti riguardanti le osservazioni sugli aspetti procedurali della Valutazione di Incidenza per le quali si rimanda alle vigenti disposizioni ed ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni. |
22. Le seguenti previsioni infrastrutturali, già definite nello Studio di Incidenza, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza: - Variante di Paratico alla SP12; - Variante alla SPBS237 da Idro a Ponte Caffaro; - Variante di Gargnano alla SS45bis. | Si prende atto |
23. Tutti i progetti infrastrutturali, ivi comprese le piste ciclo-pedonali, che interessino i Siti Natura 2000 e il loro intorno, dovranno essere sottoposti a valutazione di Incidenza. | Si prende atto |
24. Tutti i progetti infrastrutturali, ivi comprese le pite ciclo-pedonali, che interessino aree in continuità ecologica con i Siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza. | Si prende atto |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Quadro riassuntivo delle principali infrastrutture di progetto di cui all’art. 19 della normativa di piano.
Strada | Livello | Ente | Fonte progettuale | Tipologia | di | Efficacia | Dimensionamento delle fasce, | ||
gerarchico | competente | assunta per la | tracciato | vincolistica | per ciascun lato | ||||
di rete | al progetto | trasposizione dei | dell’infrastruttura | ||||||
DM | tracciati nelle | ||||||||
5/11/2001 | tavole di piano | ||||||||
Variante est di Orzinuovi | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Salvaguardia | Dall’asse stradale: | ||
alla XX00 | Xxxxxxx | preliminare | definita (art. | 50 m (art. 23 c. 4) | |||||
19 c. 5 lett. | 35 m nel tessuto | urbano | |||||||
c) | consolidato (art. 23 c. 8) | ||||||||
Variante nord di Ghedi di | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Salvaguardia | Dall’asse stradale: | ||
collegamento tra SP24 e | Brescia | preliminare | definita | 50 m (art. 23 c. 4) | |||||
SP66 | (ricade | 35 m nel tessuto | urbano | ||||||
all’interno | consolidato (art. 23 c. 8) | ||||||||
del PTRA | |||||||||
Montichiari) | |||||||||
Collegamento | SPBS668- | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Salvaguardia | Dall’asse stradale: | |
SPBS11 | Brescia | preliminare | definita (art. | 50 m (art. 23 c. 4) | |||||
19 c. 5 lett. | 35 m nel tessuto | urbano | |||||||
c) | consolidato (art. 23 c. 8) | ||||||||
Variante est di Montichiari | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Fascia di | 30 m esternamente al limite di | ||
alla SPBS668 | Brescia | esecutivo approvato | rispetto stradale | proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) | |||||
(art. 19 c. 5 | derogabili alle condizioni del | ||||||||
lett. b) | Regolamento viario | ||||||||
Collegamento SP4- SPBS11 | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Salvaguardia | Dall’asse stradale: |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia tracciato | di | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura | |
Brescia | preliminare | definita (art. 19 c. 5 lett. c) | 50 m (art. 23 c. 4) 35 m nel tessuto consolidato (art. 23 c. 8) | urbano | ||||
Variante Vestone nord-Idro alla SPBS237 | Secondario | Provincia Brescia | di | Progetto preliminare | Nuova sede | Salvaguardia definita (art. 19 c. 5 lett. c) | Dall’asse stradale: 50 m (art. 23 c. 4) 35 m nel tessuto urbano consolidato (art. 23 c. 8) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 | |
Variante Barghe-Vestone alla SPBS237 | Secondario | Provincia Brescia | di | Progetto preliminare | Nuova sede | Salvaguardia definita (art. 19 c. 5 lett. c) | Dall’asse stradale: 50 m (art. 23 c. 4) 35 m nel tessuto urbano consolidato (art. 23 c. 8) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 x. 0 | |
Xxxxxxxx xx Xxxx | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx/ Comune Idro | di di | Progetto definitivo | Nuova sede | Fascia di rispetto stradale (art. 19 c. 5 lett. b) | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
Variante sud di Bagnolo Mella di collegamento al previsto casello A21 | Secondario | Provincia Brescia | di | Progetto definitivo | Nuova sede | Fascia di rispetto stradale (art. 19 c. 5 | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) derogabili alle condizioni del |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello | Ente | Fonte progettuale | Tipologia | di | Efficacia | Dimensionamento delle fasce, | |||
gerarchico | competente | assunta per la | tracciato | vincolistica | per ciascun | lato | ||||
di rete | al progetto | trasposizione dei | dell’infrastruttura | |||||||
DM | tracciati nelle | |||||||||
5/11/2001 | tavole di piano | |||||||||
lett. b) | Regolamento viario | |||||||||
Collegamento SS45bis-SP4 | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Fascia | di | 30 m esternamente al limite di | ||
Brescia | esecutivo approvato | rispetto stradale | proprietà o alle fasce esproprio (art. 23 c. | di 3) | ||||||
(art. 19 c. 5 | derogabili alle condizioni del | |||||||||
lett. b) | Regolamento viario | |||||||||
Variante | Pompiano- | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Salvaguardia | Dall’asse stradale: | ||
Corzano alla SPBS235 | Brescia | preliminare | definita (art. | 50 m (art. 23 c. 4) | ||||||
19 c. 5 lett. | 35 m nel tessuto | urbano | ||||||||
c) | consolidato (art. 23 c. 8) | |||||||||
Variante SPBS235 a nord di | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Salvaguardia | Dall’asse stradale: | |||
Corzano | Brescia | preliminare | definita (art. | 50 m (art. 23 c. 4) | ||||||
19 c. 5 lett. | 35 m nel tessuto | urbano | ||||||||
c) | consolidato (art. 23 c. 8) | |||||||||
Tangenziale Est di Brescia | Principale | Provincia Brescia | di | Studio prefattibilità | di | Nuova sede | Salvaguardia definita (art. 19 c. 5 lett. c) | Dall’asse stradale: 70 m (art. 23 c. 4) 50 m nel tessuto urbano consolidato (art. 23 c. 8) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 | ||
Collegamento intervallivo | Secondario | Provincia Brescia | di | Studio prefattibilità | di | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello | Ente | Fonte progettuale | Tipologia | di | Efficacia | Dimensionamento delle fasce, | ||||||||
gerarchico | competente | assunta per la | tracciato | vincolistica | per | ciascun | lato | ||||||||
di rete | al progetto | trasposizione dei | dell’infrastruttura | ||||||||||||
DM | tracciati nelle | ||||||||||||||
5/11/2001 | tavole di piano | ||||||||||||||
Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | |||||||||||||||
Variante | di | Paratico | alla | Secondario | Provincia | di | Studio | di | Nuova sede | Salvaguardia | (art. 23 c. 5) | ||||
SPBS469 | Brescia | prefattibilità | da definire | In corrispondenza delle gallerie | |||||||||||
ambientale | in accordo | si applica l’art. 23 c. 7 | |||||||||||||
con i | |||||||||||||||
Comuni (art. | |||||||||||||||
19 c. 5 lett. | |||||||||||||||
d) | |||||||||||||||
Variante di Capriolo | Secondario | Provincia | di | Progetto | Nuova sede | Fascia di | 30 m esternamente al limite di | ||||||||
Brescia | esecutivo approvato | rispetto stradale | proprietà esproprio | o alle (art. | fasce 23 c. | di 3) | |||||||||
(art. 19 c. 5 | derogabili alle condizioni del | ||||||||||||||
lett. b) | Regolamento viario | ||||||||||||||
Variante est di Edolo alla SS42 | Secondario | ANAS | Studio prefattibilità ambientale | di | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 | ||||||||
Variante di Sonico alla SS42 | Secondario | ANAS | Studio prefattibilità | di | Nuova sede | Salvaguardia da definire | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello | Ente | Fonte progettuale | Tipologia | di | Efficacia | Dimensionamento delle fasce, | ||
gerarchico | competente | assunta per la | tracciato | vincolistica | per ciascun | lato | |||
di rete | al progetto | trasposizione dei | dell’infrastruttura | ||||||
DM | tracciati nelle | ||||||||
5/11/2001 | tavole di piano | ||||||||
ambientale | in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | si applica l’art. 23 c. 7 | |||||||
Variante sud-ovest di Edolo | Secondario | ANAS | Studio prefattibilità ambientale | di | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 | ||
Variante est di Berzo Demo - Malonno alla SS42 | Secondario | ANAS | Studio prefattibilità ambientale | di | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 | ||
Raccordo autostradale | Principale | ANAS | Progetto | Nuova sede | Fascia | di | 40 m esternamente al limite di | ||
della Valtrompia (tratta Concesio-Sarezzo) | esecutivo approvato | rispetto stradale | proprietà o alle esproprio (art. | fasce 23 c. | di 3) | ||||
(art. 19 c. 5 | derogabili alle condizioni del | ||||||||
lett. b) | Regolamento viario |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello | Ente | Fonte progettuale | Tipologia | di | Efficacia | Dimensionamento delle fasce, |
gerarchico | competente | assunta per la | tracciato | vincolistica | per ciascun lato | ||
di rete | al progetto | trasposizione dei | dell’infrastruttura | ||||
DM | tracciati nelle | ||||||
5/11/2001 | tavole di piano | ||||||
Raccordo autostradale | Secondario | ANAS | Progetto | Nuova sede | Fascia di | 30 m esternamente al limite di | |
della Valtrompia ramo di accesso a Sarezzo ) | esecutivo approvato | rispetto stradale | proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) | ||||
(art. 19 c. 5 | derogabili alle condizioni del | ||||||
lett. b) | Regolamento viario | ||||||
Raccordo autostradale | Principale | ANAS | Progetto | Potenziamento e | Fascia di | 40 m esternamente al limite di | |
della Valtrompia (potenziamento SP19 tratto | esecutivo approvato | in nuova sede | rispetto stradale | proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento | |||
Ospitaletto-Concesio) | (art. 23 c. 9 | viario. | |||||
e art. 19 c. 5 | Nelle tratte su nuova sede 40 m | ||||||
lett. b) | esternamente al limite di | ||||||
proprietà o alle fasce di | |||||||
esproprio (art. 23 c. 3) | |||||||
derogabili alle condizioni del | |||||||
Regolamento viario. | |||||||
Raccordo autostradale | Principale | ANAS | Progetto | Potenziamento e | Fascia di | 40 m esternamente al limite di | |
della Valtrompia | esecutivo | in nuova sede | rispetto | proprietà, derogabili alle | |||
(potenziamento della | approvato | stradale | condizioni del Regolamento | ||||
Tangenziale Ovest di | (art. 23 c. 9) | viario. | |||||
Brescia e nuova tratta | Nelle tratte su nuova sede 40 m | ||||||
Stocchetta-Concesio) | esternamente al limite di | ||||||
proprietà o alle fasce di | |||||||
esproprio (art. 23 c. 3) | |||||||
derogabili alle condizioni del |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia tracciato | di | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura | |
Regolamento viario. | ||||||||
Raccordo autostradale della Valtrompia completamento verso Lumezzane | Secondario | ANAS | Progetto esecutivo approvato | Nuova sede | Fascia di rispetto stradale (art. 19 c. 5 lett. b) | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) derogabili alle condizioni del Regolamento viario | ||
Collegamento BreBeMi- SPBS235 Torbole Casaglia- Roncadelle – lotto a nord di via S. Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | BBM Comune Roncadelle | e di | Progetto esecutivo approvato | Nuova sede | Fascia di rispetto stradale (art. 19 c. 5 lett. b) | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
Collegamento BreBeMi- SPBS235 Torbole Casaglia- Roncadelle – lotto a sud di via S. Giulia | Secondario | Provincia Brescia | di | Progetto definitivo approvato | Nuova sede | Fascia di rispetto stradale (art. 19 c. 5 lett. b) | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
Variante Robecco d/O | Pontevico- | Secondario | Centropadan e spa | Progetto esecutivo approvato | Nuova sede | Fascia di rispetto stradale (art. 19 c. 5 lett. b) | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
Variante di Flero | Secondario | Centropadan e spa | Progetto esecutivo approvato | Nuova sede | Fascia rispetto stradale | di | 30 m esternamente al limite di proprietà o alle fasce di esproprio (art. 23 c. 3) |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia tracciato | di | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura | |
(art. 19 c. 5 lett. b) | derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |||||||
Variante di Flero | Secondario | Centropadan e spa | Progetto esecutivo | Potenziamento | Fascia di rispetto stradale (art. 23 c. 9) | 30 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento viario | ||
Variante alla BGSP96 | Secondario | Provincia Bergamo | di | Progetto preliminare | Nuova sede | Salvaguardia definita (art. 19 c. 5 lett. c) | Dall’asse stradale: 50 m (art. 23 c. 4) 35 m nel tessuto consolidato (art. 23 c. 8) | urbano |
SPBS668 da Orzinuovi a Ghedi | Principale | Provincia Brescia | di | // | Potenziamento | Fascia di rispetto stradale (art. 23 c. 9) | 40 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
SPBS236 da SPBS668 a confine mantovano | Principale | Provincia Brescia | di | // | Potenziamento | Fascia di rispetto stradale (art. 23 c. 9) | 40 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
SPBS235 da Orzinuovi a confine cremonese | Principale | Provincia Brescia | di | // | Potenziamento | Fascia di rispetto stradale (art. 23 c. 9) | 40 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
SPBS236 nella tratta dal raccordo autostradale | Principale | Provincia Brescia | di | // | Potenziamento | Fascia rispetto | di | 40 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello | Ente | Fonte progettuale | Tipologia | di | Efficacia | Dimensionamento delle fasce, | |
gerarchico | competente | assunta per la | tracciato | vincolistica | per ciascun lato | |||
di rete | al progetto | trasposizione dei | dell’infrastruttura | |||||
DM | tracciati nelle | |||||||
5/11/2001 | tavole di piano | |||||||
A4/A21 fino allo sfiocca | stradale | condizioni | del | Regolamento | ||||
mento del nuovo tracciato | (art. 23 c. 9) | viario | ||||||
stradale di collegamento | ||||||||
sulla SPBS668 in variante | ||||||||
SPBS11V3 (collegamento | Secondario | Provincia | di | Progetto | Potenziamento | Fascia di | 30 m esternamente al limite di | |
BreBeMi – SP18) | Brescia | esecutivo | rispetto | proprietà, derogabili alle | ||||
stradale | condizioni del Regolamento | |||||||
(art. 23 c. 9) | viario | |||||||
SP18 (collegamento | Secondario | Provincia | di | Progetto | Potenziamento | Fascia di | 30 m esternamente al limite di | |
SPBS11V3 – SP19) | Brescia | esecutivo | rispetto | proprietà, derogabili alle | ||||
stradale | condizioni del Regolamento | |||||||
(art. 23 c. 9) | viario | |||||||
SP19 da casello | A4 | Primaria | // | Progetto | Potenziamento | Fascia di | 60 m esternamente al limite di | |
Ospitaletto a SPIX | esecutivo | rispetto | proprietà, derogabili alle | |||||
stradale | condizioni del Regolamento | |||||||
(art. 23 c. 9) | viario | |||||||
Collegamento SPBS236 | – | Primaria | // | Progetto | Potenziamento | Fascia di | 60 m esternamente al limite di | |
A4 Brescia est | preliminare | rispetto | proprietà, derogabili alle | |||||
stradale | condizioni del Regolamento | |||||||
(art. 23 c. 9) | viario | |||||||
Collegamento A4 Brescia | Principale | // | Progetto | Potenziamento | Fascia di | 40 m esternamente al limite di | ||
est – SPBS11 | preliminare | rispetto | proprietà, derogabili alle | |||||
stradale | condizioni del Regolamento | |||||||
(art. 23 c. 9) | viario |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia tracciato | di | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura | ||
SPBS11 da SS45bis confine veronese | a | Principale | Provincia Brescia | di | // | Potenziamento | Fascia di rispetto stradale (art. 23 c. 9) | 40 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |
SS45bis da SPBS11 a SPV | Principale | // | // | Potenziamento | Fascia di rispetto stradale (art. 23 c. 9) | 40 m esternamente al limite di proprietà, derogabili alle condizioni del Regolamento viario | |||
Variante ovest di Leno alla SPVII | Secondario | Provincia Brescia | di | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) | ||
Variante ovest di Pavone Mella alla SPVII | Secondario | Provincia Brescia | di | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) | ||
Variante ovest Gottolengo alla SPVIII | di | Secondario | Provincia Brescia | di | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire | (art. 23 c. 5) |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia tracciato | di | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura | ||
in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | |||||||||
Variante di Visano alla XX00 | Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx Xxxxxxx | di | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) | ||
Variante est di Pralboino alla SPVII | Secondario | Provincia Brescia | di | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) | ||
Variante di Ghedi Montichiari alla SPBS668 | e | Principale | Provincia Brescia | di | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. | (art. 23 c. 5) |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia di tracciato | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura |
19 c. 5 lett. d) | ||||||
Collegamento dalla SPBS668 in variante alla SPBS236 | Principale | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia definita (ricade all’interno del PTRA di Montichiari) | Dall’asse stradale: 70 m (art. 23 c. 4) 50 m nel tessuto urbano consolidato (art. 23 c. 8) |
Variante est di Ghedi alla SP24 | Secondario | Provincia di Brescia/Comu ne di Ghedi | // | Nuova sede | Salvaguardia definita (ricade all’interno del PTRA di Montichiari) | Dall’asse stradale: 50 m (art. 23 c. 4) 35 m nel tessuto urbano consolidato (art. 23 c. 8) |
Variante est di Bagnolo Mella alla SPBS45bis | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) |
Collegamento SPBS11 – SP23 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo | (art. 23 c. 5) |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia di tracciato | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura |
con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | ||||||
Variante di Paratico alla SP12 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 |
Variante di Nave alla SPBS237 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) |
Variante di Caino alla SPBS237 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. | (art. 23 c. 5) |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia di tracciato | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura |
d) | ||||||
Variante di Gardone Val Trompia e Marcheno alla SPBS345 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 |
Variante alla SPBS237 da Idro a Ponte Caffaro | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 |
Variante di Gardone Riviera | Secondario | // | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 00 x. 0 |
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx alla SS45bis | Secondario | // | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia di tracciato | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura |
in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | si applica l’art. 23 c. 7 | |||||
Variante di Gargnano alla SS45bis | Secondario | ANAS | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 |
Variante di Vello – Toline alla SPBS510 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. 19 c. 5 lett. d) | (art. 23 c. 5) In corrispondenza delle gallerie si applica l’art. 23 c. 7 |
Variante est di Isorella alla SP24 | Secondario | Provincia di Brescia | // | Nuova sede | Salvaguardia da definire in accordo con i Comuni (art. | (art. 23 c. 5) |
Allegato A al documento “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEL PTCP ADOTTATO, A SEGUITO DELLA VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” DELLA REVISIONE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (Delibera di Adozione n. 2 del 13/01/2014) E DELLA VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Strada | Livello gerarchico di rete DM 5/11/2001 | Ente competente al progetto | Fonte progettuale assunta per la trasposizione dei tracciati nelle tavole di piano | Tipologia di tracciato | Efficacia vincolistica | Dimensionamento delle fasce, per ciascun lato dell’infrastruttura |
19 c. 5 lett. d) |