CONDIZIONI GENERALI CHE
CONDIZIONI GENERALI CHE
REGOLANO I RAPPORTI E I SERVIZI DI IBL BANCA
VERSIONE 27 DEL 13 SETTEMBRE 2019
VERSIONE CONTRATTO 27 DEL 13/09/2019
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I SINGOLI PRODOTTI E SERVIZI 6
SEZIONE II-A) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA 6
SEZIONE II-B) NORME CHE REGOLANO I CONTI DI RISPARMIO 9
SEZIONE II-C) NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO 11
SEZIONE II-F) NORME GENERALI CHE REGOLANO LA CARTA DI DEBITO 20
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SEZIONE II-G – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI TELEMATICI E ACCESSORI 22
SEZIONE I - NORMATIVA CONTRATTUALE APPLICABILE A TUTTI I RAPPORTI E SERVIZI DI IBL BANCA S.p.A. (NORME GENERALI)
1 Portata delle Norme Generali
1. Le presenti norme (di seguito brevemente “Norme Generali”) si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo dall’Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. (di seguito “IBL Banca” o “Banca”) - di conto, di deposito, di servizio, con gli inerenti rapporti (di seguito anche i “servizi”) - i quali si intenderanno conseguentemente regolati sia dalle norme ad essi specificamente dedicati, sia dalle presenti Norme Generali. Le presenti Norme Generali, unitamente alle norme speciali che regolano i relativi rapporti e servizi, si applicano anche a tutti i rapporti in corso con la Banca, anche a quelli anteriormente accesi, intendendosi a tal fine integralmente sostituite le pattuizioni eventualmente convenute mediante moduli contrattuali al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità. Le presenti Norme Generali si applicheranno pertanto anche ad ogni ulteriore contratto o rapporto stipulato o comunque acceso successivamente dal Cliente che faccia ad esse riferimento o rinvio, in tutto o in parte. Sono fatte salve diverse condizioni normative eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori né successivi, salvo espresso patto contrario.
2. Le presenti Norme Generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei contratti e dei rapporti regolati con le presenti norme. Per i rapporti e servizi già in corso al momento dell'approvazione delle presenti Condizioni Generali si continuano ad applicare le condizioni economiche (tassi, condizioni, commissioni ecc.) vigenti, salve le successive modifiche ai sensi delle presenti Norme Generali. Le parti possono derogare espressamente alle Norme Generali in relazione ad ogni singolo contratto o rapporto precisando tale deroga nel contratto.
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme Generali e le disposizioni contenute nelle norme relative ai singoli servizi, prevalgono queste ultime.
4. La Banca è tenuta ad osservare i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta (articolo 1176 codice civile).
5. La Banca rispetta, nei rapporti con il Cliente, le norme contenute nel Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) e le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2 Servizi resi successivamente disponibili
Gli eventuali servizi non previsti dalle presenti Condizioni Generali ma resi successivamente disponibili dalla Banca sono regolati dalle presenti Norme Generali e dalle norme relative ai singoli servizi, le quali ultime dovranno intendersi quale parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali; la sottoscrizione delle norme ad essi relative è presupposto per l’attivazione dei nuovi servizi richiesti.
3 Efficacia
Le presenti Norme Generali e quelle specifiche che disciplinano i singoli servizi hanno effetto dal momento del perfezionamento dei singoli contratti, perfezionamento che ha luogo unicamente con l’accettazione della Banca.
4 Attivazione dei diversi servizi
1. In sede di richiesta iniziale, è facoltà del Cliente richiedere l’attivazione di uno o più dei servizi disciplinati dalle Condizioni Generali. L’eventuale adesione del Cliente ad uno solo dei servizi o prodotti disciplinati dal presente contratto non comporta l’obbligo per il Cliente di aderire anche a uno o più degli altri prodotti o servizi. In qualsiasi momento successivamente alla conclusione del contratto, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più servizi ulteriori disciplinati dalle presenti Condizioni Generali, che troverà pertanto applicazione anche in relazione a tali servizi per i profili di volta in volta rilevanti.
2. L’attivazione dei vari servizi può essere richiesta ed effettuarsi anche mediante l’impiego di tecniche di comunicazione a distanza, con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamento di volta in volta applicabili.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento è fatto divieto di consegnare al promotore finanziario di cui può servirsi la Banca per lo svolgimento dell’attività fuori sede, denaro contante o mezzi diversi da assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per cui opera la Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità. È fatto altresì divieto al Cliente di consegnare, comunicare o trasmettere al promotore finanziario i codici segreti di accesso al servizio eventualmente rilasciati dalla Banca ad ogni Cliente al momento della sua attivazione. In caso di violazione della presente disposizione il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.
5 Deposito delle firme
1. Il Cliente è tenuto, all’accensione dei singoli rapporti e servizi, a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate, e in particolare, in caso di rapporti di credito, delle facoltà di pattuizione e/o di utilizzo dei rapporti stessi.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime producono effetto a partire dalle ore 24 del giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sia pervenuta in originale alla Banca. Ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
6 Firme in caso di cointestazione
1. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'articolo 1726 codice civile, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da essi tutti.
2. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito all’articolo precedente.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.
4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
7 Identificazione del Cliente
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di “antiriciclaggio” (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) - nonché a fornire o a fare fornire gli stessi dati e documenti relativi alle persone eventualmente delegate ad operare in suo nome e/o per suo conto.
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.
8 Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca – Commissioni e spese
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da Banca o
pervengano ad essa successivamente.
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sono quelli espressamente pattuiti o, in mancanza, indicati nei fogli informativi analitici, disponibili presso i locali della Banca e sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno qualsiasi degli stessi
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente comma del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 30 giorni dalla spedizione della lettera.
6. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 codice civile, realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari detenuti presso di sé.
7. Prima di realizzare i titoli la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
8. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
9. Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti Norme Generali.
9 Ordini e istruzioni del Cliente
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1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni di pagamento relative ai servizi oggetto del presente contratto mediante il Servizio di Internet Banking o recandosi presso una filiale della Banca.
2. Ferme restando le previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 11/2010 e successive modifiche e integrazioni e le disposizioni contenute nella Sezione, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni di pagamento dovute ad incompletezza o errata indicazione dei dati e delle altre informazioni necessarie per l’operazione, così come nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ivi compresi i casi di impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, eventi di cui all’articolo 1218 codice civile.
3. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa attribuite dall'articolo 1856 codice civile, ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1717 codice civile, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario di sua scelta.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, secondo le modalità indicate per ogni singolo servizio, ai sensi dell'articolo 1373 codice civile, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell’incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
10 Reclami
Salvo quanto disposto dal presente contratto in merito all’approvazione tacita della documentazione inviata dalla Banca, gli eventuali reclami in merito alle operazioni eseguite dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere da questi presentati secondo le regole contenute nelle presenti Norme Generali e in quelle disciplinanti i singoli servizi.
11 Valute
1. Nei rapporti di debito in valuta estera – senza pregiudizio per quanto disposto nelle altre Sezioni delle presenti Condizioni Generali e salvo in ogni caso quanto diversamente convenuto per iscritto e/o implicitamente conseguente dalla natura del contratto - i pagamenti dal Cliente alla Banca sono effettuati nella valuta in cui è espresso il debito (intendendosi con ciò pattuita la clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1279 codice civile), mentre i pagamenti dalla Banca al Cliente possono anche essere effettuati in euro previa conversione al cambio del giorno dell’operazione rilevato dalla Banca, o mettendo a disposizione del Cliente un corrispondente credito presso Banche del paese estero dove la valuta in questione ha corso legale o assegni tratti dalla Banca sulle banche estere stesse.
2. Resta a carico del Cliente il rischio, ed ogni danno eventuale conseguente, di vincoli, restrizioni, aggravi o perdite dipendenti da forza maggiore o da caso fortuito o da disposizioni di Autorità italiane ed estere, o comunque derivanti da causa non imputabile alla Banca e da questa non superabile con l’ordinaria diligenza.
12 Norme applicabili in via generale ai rapporti di finanziamento
1. Qualora la Banca conceda, nell’ambito dei diversi servizi attivati, finanziamenti al Cliente, ferme restando le norme contrattuali di volta in volta previste troveranno altresì applicazione le seguenti Norme Generali, in base alle quali il Cliente si obbliga:
a) a non compiere atti di utilizzo delle linee di credito accordate oltre i rispettivi limiti d’importo, o dopo le relative scadenze, o prima che siano state efficacemente formalizzate le relative garanzie, salvo consenso scritto della Banca;
b) a rimborsare, entro i termini e nei modi fissati o pattuiti o, in difetto, per contanti entro 15 giorni, gli importi eccedenti i limiti del finanziamento, in caso di riduzione del fido stesso;
c) ad adempiere puntualmente qualsiasi obbligazione verso la Banca di natura monetaria, anche a titolo diverso dai finanziamenti concessi;
d) a conservare - per quanto in sua facoltà e compiendo o consentendo gli atti conservativi più idonei, dandone notizia alla Banca - le garanzie reali da lui accordate; nonché - su richiesta della Banca - ad integrare le garanzie di qualunque tipo che siano divenute insufficienti mediante, a seconda dei casi, la prestazione di nuove garanzie o la sostituzione del garante;
e) a presentare, con cadenza almeno annuale o a richiesta della Banca, le situazioni contabili o extracontabili, i dati e documenti, indicati dalla Banca, redatti in modo idoneo a rappresentare compiutamente e fedelmente la sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica; a fornire dati e notizie circa lo stato delle garanzie.
2. In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente agli obblighi di cui al presente articolo, la Banca avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto di finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 codice civile e conseguentemente avrà il diritto di ottenere l’immediato rimborso del suo credito.
13 Riduzione dei finanziamenti
1. Qualora sia prevista una riduzione, o altra variazione nel tempo, dell’apertura di credito o di altro finanziamento, sia per effetto di un piano specificamente pattuito che per effetto dell’adeguamento all’importo, totale o percentuale, delle garanzie prestate o ai crediti ceduti, o per altra causa, essa s’intenderà ridotta o adeguata automaticamente alle scadenze e per gli importi convenuti, senza necessità di alcuna comunicazione da parte della Banca.
2. Il Cliente è tenuto a seguire autonomamente le riduzioni o variazioni predette sulla base dei dati a sua disposizione o adeguatamente fornitigli dalla Banca in via automatica o altrimenti su sua richiesta, ed è tenuto conseguentemente ad eseguire tempestivamente i pagamenti necessari al fine di adeguare il proprio debito all’importo dell’apertura di credito o del finanziamento variati conformemente a quanto pattuito, salva la sua facoltà - quando prevista dalle norme regolanti il fido o altrimenti pattuita - di ripristinare la propria disponibilità.
3. Analogamente, in ogni caso di finanziamento convenuto a tempo determinato, il Cliente è tenuto, alla scadenza, a rimborsare la Banca dell’intero suo credito per capitale, interesse, spese ed ogni altro onere accessorio, indipendentemente da ogni richiesta in proposito.
14 Invio degli estratti conto
1. L’invio degli estratti conto relativi a qualunque rapporto per cui sia convenuto o previsto, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura contabile, mediante supporto durevole, in forma cartacea o elettronica, anche in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1713 codice civile. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
2. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il Cliente ha diritto di ottenere, su supporto cartaceo, dall’intermediario copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.
3. Le medesime previsioni di cui al precedente comma 1 si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, che la Banca abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole Sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si intenderà senz’altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione stessa.
4. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre l'impugnazione entro il
termine di prescrizione ordinaria, a decorrere dalla data di ricevimento degli estratti conto. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di spedizione dell’estratto conto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l’addebito in conto.
15 Vincolo di solidarietà
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di contestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. La Banca ha il diritto di imputare, in assenza di una specifica dichiarazione del Cliente, i pagamenti effettuati da quest’ultimo o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso la Banca, secondo quanto previsto dall’articolo 1193 codice civile, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate.
16 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
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2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’articolo 1186 codice civile, o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
17 Comunicazioni alla Banca
Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente, dirette alla Banca, vanno fatte pervenire presso la sede della Banca agli indirizzi di posta elettronica (ordinaria o certificata) o attraverso le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo ammesse dalla Banca. Gli indirizzi e le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono quelle indicate nell’apposita sezione del sito internet xxx.xxxxxxxx.xx. Il Cliente viene avvisato del fatto che le tecniche di comunicazione a distanza potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
18 Comunicazioni al Cliente
1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, sono validamente effettuate, mediante supporto durevole, in forma cartacea o elettronica.
2. Laddove il Cliente scelga quale modalità di invio la forma cartacea (ad es. posta ordinaria), la Banca considererà valido l’indirizzo indicato dal Cliente all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione o secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca: tale indirizzo sarà considerato come domicilio associato al rapporto cui si riferisce.
3. Laddove il Cliente scelga quale modalità di invio quella elettronica, la Banca metterà a disposizione del Cliente stesso le suindicate comunicazioni attraverso l’apposita area riservata disponibile all’interno del servizio di Internet Banking, consentendo il salvataggio e/o la stampa delle stesse su supporto durevole. A tale riguardo, la Banca ha facoltà di inviare al Cliente un avviso relativo alla disponibilità di nuove comunicazioni on line (ad es. via e-mail).
4. Qualora il Cliente richieda informazioni o ulteriori o più frequenti rispetto a quelle ivi previste o per il tramite di uno strumento di trasmissione differente da quelli indicati, la Banca potrà recuperare le relative spese.
5. Qualora il Cliente trasferisca il suo domicilio all’estero oppure non risulti di fatto reperibile né al domicilio eletto né al domicilio suppletivo di cui al comma precedente, egli s’intenderà domiciliato presso la Casa Comunale dell’ultimo domicilio eletto.
6. Quando un rapporto è intestato a più persone, in mancanza di specifici accordi, le comunicazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con piena validità ed effetto nei confronti degli altri cointestatari.
7. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente la Banca, secondo le modalità previste all’articolo 17, della eventuale variazione del suo domicilio.
8. Resta fermo in ogni caso che il Cliente potrà sempre chiedere di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca, secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.
19 Spese e oneri fiscali
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti al presente contratto, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere.
20 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il conto corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente (“a firma disgiunta”), le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ne risponderanno tutti i cointestatari in solido fra loro nei confronti della Banca.
2. In caso di rapporto cointestato a più persone a firma disgiunta, il singolo cointestatario, avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all’estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della Banca e degli altri cointestatari. Sarà cura della Banca dare comunicazione dell’avvenuta estinzione anche agli altri intestatari del rapporto, fermo restando, in ogni caso, l’onere del cointestatario che ha proceduto all’estinzione del rapporto di darne analoga notizia agli altri cointestatari.
3. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica della facoltà dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica della facoltà di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte dei rappresentanti, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto.
4. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il termine di 15 (quindici) giorni necessario per provvedere; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
5. In deroga all’articolo 190 codice civile la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale anziché subordinata e per l’intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
6. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell’incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
7. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni Generali in via solidale tra di loro.
21 Computo dei termini
Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
22 Registrazione delle conversazioni
Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le parti.
23 Limitazione di responsabilità della Banca
Ferme restando le disposizioni del Decreto Legislativo n.11/2010 e relative disposizioni attuative, nell’esecuzione dei servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal contratto, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, il caso fortuito, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di
contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza), oltre che per errata o inesatta indicazione dei dati e delle altre informazioni richieste dalla Banca e necessarie per l’operazione. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.
24 Opzioni fiscali
Nel caso di accensione di rapporti a tal fine rilevanti, il Cliente è tenuto a comunicare alla Banca le proprie opzioni in merito al regime fiscale degli stessi, compilando le apposite sezioni predisposte. In mancanza di tale comunicazione, trova applicazione il regime generale comunque previsto dalle vigenti norme per il caso in cui il Cliente non abbia manifestato alcuna opzione, assumendosi il Cliente ogni responsabilità al riguardo.
25 Diritto di recesso e tempi di chiusura
1. Salvo ove diversamente previsto, i servizi disciplinati dalle presenti Condizioni Generali sono tutti a tempo indeterminato.
2. La Banca può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza alcun onere per il Cliente.
3. Il Cliente senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura può recedere da ogni singolo rapporto, così come da tutti i rapporti. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
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4. Qualora la Banca abbia provveduto a consegnare al Cliente dispositivi informatici e/o altro materiale necessario per la fruizione di uno o più servizi di cui al presente contratto, quest’ultimo è tenuto alla loro restituzione, secondo le regole ivi stabilite, contestualmente all’esercizio del diritto del recesso. In caso contrario, la relativa comunicazione non produce effetti ed il Cliente è tenuto, fino all’effettiva riconsegna dei dispositivi e/o del materiale ancora nelle proprie disponibilità, a corrispondere alla Banca i costi e le spese stabiliti per l’erogazione del servizio.
5. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni sorte a suo carico prima della data di efficacia del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante dall’utilizzo successivo dei servizi. In forza del recesso esercitato da una delle parti, il Cliente è tenuto a consegnare tutta la documentazione richiesta dalla Banca per la chiusura del rapporto. Salvo ove diversamente previsto, il singolo rapporto, così come tutti i rapporti oggetto di recesso, si intenderanno chiusi definitivamente entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto al precedente comma 4.
6. La Banca avrà facoltà di recedere anche soltanto da uno o più dei singoli rapporti disciplinati dallo stesso con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente, comprensiva anche delle relative motivazioni, qualora ricorra un giustificato motivo, e, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualora:
a) il Cliente sia divenuto insolvente;
b) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento;
c) il Cliente persona giuridica sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento dello stesso;
d) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti.
7. In ogni caso di scioglimento del contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
8. Salvo ove diversamente stabilito, lo scioglimento di uno dei rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali non comporta di per sé anche lo scioglimento degli altri rapporti.
26 Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e non economiche – Modalità di comunicazione – Diritto di recesso del Cliente
1.Fatto salvo quanto detto nelle sezioni che seguono in riferimento ai singoli servizi, la Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le presenti Norme Generali, senza alcuna eccezione qualora sussista un giustificato motivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giustificati motivi modifiche legislative o regolamentari, disposizioni di organi amministrativi o di vigilanza, modifiche alle regole di funzionamento degli organismi di gestione accentrata di strumenti finanziari, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza, altre opportunità tecniche ed operative.
2. La Banca comunica al Cliente tali variazioni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di sessanta giorni ed indicandone la relativa decorrenza osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione. Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per la loro applicazione senza spese o altri oneri e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In difetto le modifiche s’intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta.
3. La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, può modificare, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le condizioni economiche applicabili al singolo rapporto o servizio, senza alcuna eccezione (tassi, condizioni, commissioni, modifiche al corrispettivo per i servizi prestati ecc.), comunicando tali variazioni al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di sessanta giorni, ed indicandone la relativa decorrenza, osservando per i servizi bancari e di finanziamento le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e relative disposizioni di attuazione.
4. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano effettuate per giustificato motivo le variazioni, generalizzate o meno, connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi o comunque delle condizioni di mercato o altri fatti o atti (a titolo esemplificativo aumento degli oneri assicurativi e/o fiscali) suscettibili di rendere maggiormente onerosa la prestazione per la Banca.
5. Nel caso di modifica delle condizioni il Cliente ha diritto di recedere entro il termine previsto per la loro applicazione, dal singolo rapporto o servizio, senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate secondo quanto previsto dall’articolo 118 D.Lgs. 385/93 e disposizioni di attuazione.
6. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso dal singolo rapporto o servizio entro il termine previsto per la loro applicazione, le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, con la decorrenza indicata nella comunicazione.
7. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell’ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
27 Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Tentativo di Conciliazione
1. Le presenti Condizioni Generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso è regolato dalla legge italiana. Il presente contratto è redatto in lingua italiana, che ne regola la conseguente interpretazione letterale.
2. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio in Roma presso la propria direzione generale all’indirizzo sopra indicato nelle presenti Condizioni. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore foro esclusivamente competente è quello di Roma. Se il Cliente riveste la qualità di consumatore il foro competente è quello di quest’ultimo.
3. Ai sensi del D.Lgs. n.28/2010, prima di adire l’Autorità Giudiziaria le parti hanno l’obbligo di esperire la procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà compiuto, di comune accordo, presso l’organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, per maggiori informazioni si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
4. Il Cliente e la Banca, anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, si riservano la possibilità di concordare di adire un diverso organismo di conciliazione anch’esso iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
5. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la normativa specifica di riferimento.
28 Assicurazioni a favore della Clientela
1. La Banca può prevedere, in relazione ai singoli rapporti e/o servizi l’attivazione di assicurazioni a favore della Clientela (es. infortuni, danni, responsabilità civile, ecc.).
2. Le condizioni di polizza sono consultabili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx e sono messe a disposizione del Cliente presso le strutture della Banca. Ogni Cliente può approvarle autorizzando l’addebito del premio periodico, il cui pagamento è condizione di validità dell’operatività della copertura assicurativa.
29 Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1.Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata)
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxx.xx.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente e alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
30 Conclusione ed efficacia dei contratti
1. Per i servizi collocati dalla Banca presso i propri sportelli o con offerta fuori sede, come definita dalla normativa vigente, la conclusione e l’efficacia dei relativi contratti si determina con l’accettazione da parte della Banca effettuata con apposita comunicazione scritta.
2. Per i servizi collocati dalla Banca mediante tecniche di comunicazione a distanza la conclusione e l’efficacia dei relativi contratti si determina con l’accettazione della Banca che viene comunicata al Cliente solo a seguito:
• della ricezione di una copia della documentazione contrattuale e degli eventuali allegati previsti dalla Banca relativi al servizio oggetto di richiesta debitamente sottoscritti dal Cliente;
• dell’identificazione del Cliente in conformità alla normativa antiriciclaggio di volta in volta vigente.
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3. Nei casi di cui a comma precedente, qualora il Cliente abbia scelto di essere identificato, ai sensi della normativa antiriciclaggio, mediante l’invio di un bonifico, la Banca, in caso di mancata ricezione della documentazione contrattuale e dei relativi allegati completa e/o di mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio e/o di impossibilità di esperire altri adempimenti normativi, provvederà a rimborsare al Cliente, entro i termini riportati nello specifico contratto di servizio, l’importo oggetto del suddetto bonifico, senza riconoscimento allo stesso Cliente di alcuna remunerazione per il periodo di giacenza delle somme presso la Banca.
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO I SINGOLI PRODOTTI E SERVIZI
SEZIONE II-A) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
1 Versamenti e bonifici
1. Il Cliente (di seguito “Correntista”) può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute estere convertibili ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione nella valuta in cui è espresso il conto, al cambio corrente alla data dell'esecuzione dell'operazione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in una qualsiasi delle valute estere convertibili a favore del Correntista.
2 Uso dei moduli per assegni
1. La Banca si riserva di consentire l’utilizzazione di assegni mediante l'uso di moduli forniti dalla Banca medesima contro rimborso del costo.
2. La modalità di richiesta degli assegni, anche mediante l’utilizzo di forme di richiesta a distanza, sono definite mediante avviso alla Clientela, anche in forma generica, sulle pagine del sito internet della Banca (xxx.xxxxxxxx.xx). La consegna al Correntista (o la spedizione al medesimo) di uno o più moduli di assegno richiesti comporta l’instaurarsi della Convenzione di assegno.
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3. In ogni caso il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni danno che possa risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall'uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.
4. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.
3 Disposizioni di pagamento
Tutte le disposizioni del Correntista, impartite con qualsiasi mezzo, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili, sono addebitate in conto, previa conversione nella valuta in cui il conto è espresso, al cambio corrente alla data di esecuzione della disposizione. Il Correntista si impegna a sostituire l'eventuale indicazione relativa alla divisa esistente sul modulo con quella della valuta in cui emette l'assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate.
4 Divieto di apposizione clausola ”effettivo” in monete non aventi corso legale
Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all’articolo 1279 codice civile sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto ed espresse anche in una delle valute estere convertibili. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.
5 Commissioni per conversione di valuta
Per ogni conversione di valuta vengono addebitate al Correntista, oltre a quanto stabilito per il conto corrente, le commissioni di negoziazione nella misura indicata nel foglio informativo a disposizione della Clientela presso le sedi della Banca e sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
6 Accredito s.b.f. di assegni bancari, circolari, vaglia o altri titoli similari
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.
4. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine.
7 Apertura di credito, facoltà di recesso e sconfinamenti
1. Le aperture di credito che la Banca ritenga eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti regole:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità;
b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 3 giorni lavorativi. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell’importo dovuto.
2. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore (di seguito “Correntista Consumatore”), ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l’apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato la Banca ha facoltà di:
a) recedere, ai sensi dell’articolo 1845 del codice civile, ovvero di ridurre l’ammontare o sospendere l’utilizzo del fido, in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Correntista Consumatore con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di efficacia;
b) esclusivamente in presenza di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista Consumatore, la Banca ha facoltà di procedere, anche senza preavviso, al recesso dell’apertura di credito, ovvero alla riduzione del suo ammontare o alla sospensione del suo utilizzo, previa comunicazione scritta 3 giorni prima rispetto alla data di efficacia, ovvero, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la riduzione o la sospensione.
Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nei casi sopra indicati è dato al Correntista Consumatore un termine di 15 giorni di calendario a decorrere dalla data di efficacia del recesso, della riduzione o della sospensione dell’apertura di credito o comunque dalla ricezione della relativa comunicazione, fatta salva l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell‘articolo 1186 codice civile.
In ogni caso il Correntista Consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese, mediante preavviso di un mese rispetto alla data di efficacia previo rimborso dell’importo utilizzato e degli oneri e competenze maturate sull’apertura di credito.
Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell’importo dovuto.
3. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell’articolo 3 comma 1, lettera a), del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e l’apertura di credito sia stata concessa a tempo determinato la Banca ha facoltà, prima della scadenza del termine, di recedere o di ridurre il fido o sospendere l’utilizzo al ricorrere di una giusta causa o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista Consumatore. A tal fine, la Banca comunicherà al Correntista Consumatore il recesso, a mezzo lettera raccomandata, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data di efficacia. Il Correntista Consumatore dovrà effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca nel termine di 15 giorni dalla data di efficacia della comunicazione del recesso o della riduzione o della sospensione dell’apertura di credito, fatta salva l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’articolo 1186 codice civile.
Il Correntista Consumatore ha diritto di recedere dall’apertura di credito a tempo determinato senza penalità e senza indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario decorrenti dalla data di apertura dell’apertura di credito, dandone comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo di cui all’articolo 17 delle Norme Generali. Se l’apertura di credito ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Correntista Consumatore entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l’importo dell’apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino alla restituzione, calcolati secondo quanto convenuto. Inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da quest’ultima versate alla pubblica amministrazione. Nell’apertura di credito a tempo determinato, il Correntista Consumatore, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare l’apertura di credito in anticipo, in qualsiasi momento in tutto o in parte. In tali casi il Correntista Consumatore deve dare comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata e versare:
a) in caso di rimborso anticipato parziale, l’importo che intende rimborsare;
b) in caso di rimborso anticipato totale, l’importo totale utilizzato;
c) gli interessi e gli altri oneri maturati, ivi compresi le spese, le imposte, le tasse ed ogni altro accessorio fino alla data di rimborso anticipato. Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato dell’apertura di credito.
Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Banca dell’importo dovuto.
4. L’esercizio del diritto di recesso o il rimborso anticipato comporta la sospensione immediata dell'utilizzo del credito concesso;
5. Eventuali disposizioni allo scoperto, che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. Sul saldo finale risultante dall’estinzione del conto sarà applicato con capitalizzazione semplice, un tasso di mora pari al tasso debitore che regolava il credito al momento della revoca. La Banca non sarà più tenuta all’invio dell’estratto conto periodico, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l’estinzione del conto.
6. Le norme che disciplinano il diritto di recesso si applicano in ogni caso ad qualsiasi sovvenzione sotto qualsiasi forma concessa dalla Banca al Correntista ed al Correntista Consumatore.
7. Con periodicità almeno annuale la Banca fornisce al Correntista e al Correntista Consumatore una comunicazione, inviata a mezzo posta ordinaria, in merito allo svolgimento del rapporto di apertura di credito.
8. La comunicazione di cui al precedente comma 7 del presente articolo, resa sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l’estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelievo di contante; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare.
9. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, la Banca comunica al Correntista Consumatore a mezzo posta ordinaria:
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a) lo sconfinamento,
b) l’importo interessato,
c) il tasso di interesse;
d) le penali, le spese o gli interessi di xxxx eventualmente applicabili. Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore al 5 per cento dell’importo totale del credito previsto dal contratto di apertura di credito. La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento della soglia, in un momento antecedente. Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dal precedente comma 7 del presente articolo.
10. In caso di più aperture di credito utilizzabili sul medesimo conto corrente, i relativi utilizzi saranno imputati prioritariamente a valere sul fido cui sono applicate le condizioni di tasso più sfavorevoli al Correntista e al Correntista Consumatore e così xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx corrispondente ad una diversa apertura di credito fra quelle posizionate sul conto corrente.
11. Le aperture di credito eventualmente concesse dalla Banca sono disciplinate dalle disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando quanto convenuto dalle parti all’interno degli specifici regolamenti contrattuali disciplinanti i singoli fidi. Resta inteso che in caso di contrasto tra le disposizioni dei contratti di apertura di credito e le norme di cui al presente articolo, prevarranno le prime sulle seconde.
12. Salvo diversa espressa comunicazione del Cliente, in assenza di apertura di credito la Banca potrà autorizzare temporaneamente, a sua discrezione, sconfinamenti temporanei sul conto corrente, In tal caso la Banca potrà addebitare oltre agli interessi debitori per sconfino una commissione determinata secondo le condizioni economiche convenute.
8 Interessi - Chiusura contabile conti debitori e creditori - Capitalizzazione interessi
1. Gli interessi debitori e creditori sono conteggiati con la medesima periodicità, fissata al 31 dicembre di ogni anno e - in ogni caso – al termine del rapporto per cui sono dovuti. Per i contratti stipulati nel corso dell’anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.
2. Gli interessi creditori conteggiati al 31 dicembre vengono registrati in conto con valuta 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e sul nuovo saldo così formatosi decorrono ulteriori interessi. Gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti nel Contratto.
3. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la medesima periodicità. Le commissioni e le ulteriori spese sono addebitate alle date di chiusura periodica del conto. Le trattenute e gli ulteriori oneri fiscali sono addebitati nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.
4. Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo precedente per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle Parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
5. Per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ipotesi di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. A tal fine, il Cliente autorizza preventivamente la Banca ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili e la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il Correntista, e in caso di rapporto cointestato disgiuntamente ciascuno dei cointestatari, può revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo. L’autorizzazione e la revoca del Correntista sono formalizzate attraverso la modulistica predisposta dalla Banca e messa a disposizione del Correntista. L’autorizzazione conferita dal Correntista ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori ed è operativa per le aperture di credito e gli sconfinamenti (a valere su apertura di credito o meno) che sono regolate e si verificano sul conto corrente.
6. In caso di revoca dell’autorizzazione preventiva da parte del Correntista, fermo restando la maturazione degli interessi di mora nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, i fondi accreditati sul conto della Banca e destinati ad affluire sul conto del Correntista saranno impiegati per estinguere il debito da interessi, dal momento in cui gli stessi sono esigibili, così come disciplinato dal precedente comma 6. L’estinzione del debito da interessi può avvenire anche impiegando i fondi nella disponibilità del Correntista presenti nel predetto conto.
7. In caso di mancato pagamento, gli interessi di mora a carico del Correntista maturano nella misura prevista pari al tasso debitore annuo contrattualmente previsto in caso di sconfino, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.
8. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita; nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell’articolo 31 della legge assegni.
9. La misura complessiva degli interessi e altri oneri relativi al credito non potrà mai essere superiore ai limiti fissati ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L. 108/96, dovendosi intendere, in caso teorico di superamento di detto limite, che la misura sarà pari al limite medesimo.
10. La capitalizzazione annuale degli interessi debitori e creditori non si applica ai clienti quali le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Allo stesso modo, non sono considerati clienti le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposta al comune controllo dei soggetti elencati al periodo precedente. Per i soggetti elencati al presente comma, nell’ambito di ogni singolo conto corrente si procederà al conteggio degli interessi creditori e debitori alla data di chiusura periodica del conto. Resta ferma l’applicazione di quanto previsto ai commi n. 3, 4, 7, 8 e 9.
9 Estratto conto
1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1713 codice civile.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditati.
10 Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258 euro, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto senza necessità di alcuna comunicazione preventiva da parte della stessa e cesserà di corrispondere i relativi interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare estratti conto.
2. Sarà comunque cura della Banca informare il Cliente una volta chiuso definitivamente il rapporto.
11 Conto in valuta estera
Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente con espresso esonero da ogni maggiore o diversa
obbligazione, l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (o a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta estera stessa ha corso legale, o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime.
12 Garanzia del rimborso assegni ed effetti cambiari ceduti
1. In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri paesi esigono dai Cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità formale di detti titoli o l'autenticità o la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenga analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
Il Cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
2. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che derivi dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista resta a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice.
13 Cessazione del rapporto - Effetti
1. Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue:
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a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante;
b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall'apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione;
c) la Banca, quando intende avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest'ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso invece, in cui la Banca comunichi il recesso dell'apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del cliente il quale è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari, anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dai quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto, o dei conti xxxxxxxx, sia venuta meno per effetto della compensazione stessa.
2. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
14 Modifica di normative e condizioni
1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano i rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Correntista le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
2. La Banca, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Correntista le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il Correntista accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, indicate nel presente contratto ovvero concordate successivamente per iscritto.
4. La modifica si intende approvata ove il Correntista non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; nel caso di recesso, in sola sede di liquidazione del rapporto, il Correntista ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. Trova applicazione quanto previsto all’articolo 27 delle Norme Generali.
15 Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Correntista potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Correntista non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Correntista può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxx.xx.
3 Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Correntista e alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
16 Incarichi
1. La Banca esegue gli incarichi del Correntista, salvo che ricorra un giustificato motivo ai sensi degli articoli 9 e 24 delle Norme Generali del presente contratto, dando comunque allo stesso comunicazione dell’eventuale rifiuto.
In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi o delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione.
2. In relazione degli incarichi assunti, la Banca oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’articolo 1856 codice civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1717 codice civile, a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
3. Il Correntista ha la facoltà di revocare, ai sensi dell’articolo 1373 codice civile, l’incarico alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto il principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
17 Spese ed oneri fiscali
Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all’uso della presente sono a carico del Correntista.
18 Rinvio
1. Per quanto qui non espressamente disciplinato dalla presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le Norme Generali della Sezione I.
NORME CHE REGOLANO IL VINCOLO SUL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
1 Definizione ed ambito di applicazione del Vincolo su Conto Corrente IBL
1. Il deposito vincolato in conto corrente (di seguito “Vincolo IBL”), quale vincolo di somme predefinite esistenti sul conto stesso, costituisce un’operazione accessoria del conto corrente ed è riservato ai clienti costituiti sotto forma di persone giuridiche (di seguito “Cliente”).
2. Con il Vincolo IBL il Cliente può vincolare, per un determinato periodo di tempo, tutto o parte del denaro disponibile sul proprio conto corrente, a fronte della corresponsione, da parte della Banca, di una remunerazione alla scadenza del vincolo, calcolata ad un tasso di interesse predeterminato.
2 Attivazione del Vincolo IBL
1. Il Cliente può costituire uno o più Vincoli IBL fino all’importo totale delle somme liquide esistenti sul conto corrente, secondo quanto previsto dal relativo Foglio Informativo, mediante apposite disposizioni impartite alla Banca.
3 Regolamento degli interessi
1. Sulle somme costituite nel Vincolo IBL maturano gli interessi nella misura determinata secondo quanto espressamente pattuito tra la Banca e il Cliente, al momento dell’attivazione del Vincolo IBL, previsti dal relativo Documento di Sintesi.
2. Gli interessi sono liquidati alle scadenze espressamente pattuite tra la Banca e il Cliente, al momento dell’attivazione del Vincolo IBL, mediante accreditamento sul conto corrente.
3. Le condizioni economiche riguardanti gli interessi applicati al Vincolo IBL rimangono immutate per tutta la durata del vincolo.
4. Il tasso di interesse pattuito in occasione dell'accensione del Vincolo IBL è da applicarsi esclusivamente alla somma vincolata mentre alla parte libera verrà applicato il tasso previsto indicato nel Documento di Sintesi del relativo conto corrente.
4 Durata del Vincolo IBL
1. La durata del Vincolo IBL viene determinata a scelta del Cliente nell’ambito delle opzioni (scadenza del vincolo) disponibili alla data di attivazione dello stesso Vincolo IBL.
2. Una volta attivato il Vincolo IBL, la durata del vincolo non può essere in alcun modo modificata.
5 Indisponibilità delle somme vincolate
1. Le somme costituite nel Vincolo IBL sono e rimangono vincolate per tutto il periodo di durata del vincolo pattuito tra la Banca ed il Cliente. Il Cliente, pertanto, non può in alcun modo ottenere la disponibilità, neppure parziale, delle somme vincolate a seguito dell’attivazione del Vincolo IBL prima della scadenza pattuita.
2. Le somme costituite in Vincolo IBL non possono essere incrementate o ridotte nel corso del rapporto. È consentito al Cliente costituire più Vincoli IBL collegati allo stesso rapporto di conto corrente. Le somme vincolate torneranno nuovamente disponibili in conto alla data di scadenza del vincolo.
3. In ogni caso, non è possibile assoggettare a vincolo le somme messe a disposizione dalla Banca in forza di aperture di credito e/o costituire vincoli in presenza di aperture di credito sul medesimo rapporto.
6 Estinzione del Vincolo IBL e recesso dal conto corrente
1. Il Vincolo IBL si estingue automaticamente alla data della scadenza del vincolo e le somme presenti sul Vincolo IBL saranno accreditate sul conto corrente. Pertanto, il Vincolo IBL non può essere in alcun modo estinto prima della scadenza pattuita (scadenza del vincolo). È escluso, in ogni caso, il rinnovo automatico del Vincolo IBL.
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2. Il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso dal Conto Corrente in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione del Cliente. In tale caso, ove sul Conto Corrente siano attivi uno o più Vincoli IBL, il rapporto intestato al Cliente rimarrà in essere solo per finalità tecniche, senza alcun aggravio di spese o oneri a carico del Cliente stesso, al fine di consentire la naturale scadenza dei Vincoli IBL presenti sul Conto Corrente.
3. Nel momento in cui il Cliente dichiara di voler esercitare il diritto di recesso dal Conto Corrente, non sarà più possibile attivare uno o più Vincoli IBL e/o operare
– con qualsiasi modalità - sul Conto Corrente, anche se il rapporto rimarrà in essere solo per le finalità descritte al precedente comma 2.
4. Alla data di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, verranno liquidate tutte le somme presenti sul Conto Corrente, ivi incluse le competenze maturate a qualsiasi titolo. Il rapporto verrà definitivamente chiuso sopraggiunta la scadenza temporale di ogni Vincolo IBL attivato dal Cliente. L’accredito degli interessi del Vincolo IBL avviene secondo quanto previsto dal contratto. In caso di recesso esercitato dal Cliente ai sensi del presente articolo, le somme presenti sul Vincolo IBL verranno accreditate sul conto corrente indicato dal Cliente alla data della loro scadenza, unitamente agli interessi maturati.
5. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il Conto Corrente.
7 Limiti di importo massimo e minimo
1. La Banca si riserva la facoltà di determinare un limite minimo e massimo per ogni singolo importo vincolato in conto corrente, nonché il numero di vincoli che possono essere costituiti sullo stesso, così come indicato nelle condizioni economiche del Foglio Informativo.
2. Per quanto riguarda i Clienti costituti sotto forma di persone giuridiche, i limiti stabiliti al precedente comma vengono applicati per tutti i rapporti in essere a livello di gruppo societario e/o di tutte quelle società controllate e/o collegate dalla/alla società Cliente, sia direttamente che indirettamente ai sensi dell’art. 2359 codice civile.
3. Pertanto, il Cliente non potrà attivare un numero di Vincoli IBL complessivamente superiore a quello indicato nelle condizioni economiche del Foglio Informativo, anche per il tramite di società collegate e/o connesse al Cliente stesso, così come indicato al precedente comma.
8 Spese ed oneri fiscali
1. Le spese e gli oneri fiscali inerenti al Vincolo IBL sono, salvo diversa pattuizione, a carico del Cliente e sono indicati nel Foglio Informativo.
9 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie sorte in merito al Vincolo IBL, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Via Venti Settembre, 30 – 00000 Xxxx o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxx.xx.
4. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente ed alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
10 Rinvio
1. Per quanto qui non espressamente disciplinato dalla presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le Norme Generali della Sezione I.
SEZIONE II-B) NORME CHE REGOLANO I CONTI DI RISPARMIO NORME CHE REGOLANO I CONTI DEPOSITO
1 Finalità del Conto Deposito
1. Il Cliente (di seguito “Depositante”) con l’apertura del Conto Deposito può depositare sullo stesso conto somme di denaro che la Banca custodisce impegnandosi a corrispondere al Depositante stesso gli interessi pattuiti e maturati.
2. In ogni caso il Depositante ha sempre il diritto di richiedere in qualsiasi momento la restituzione delle somme esistenti sul Conto Deposito.
2 Versamenti e bonifici
1. Il Depositante può effettuare versamenti sul Conto Deposito mediante, assegni bancari, assegni circolari ed altri titoli assimilati e bonifici bancari. Il Depositante può anche effettuare versamenti in contanti solo per il tramite delle carte di debito della Banca abilitate.
2. Gli assegni bancari, gli assegni circolari e gli altri titoli assimilati devono essere stati tratti direttamente dal Depositante e/o da un cointestatario del Conto Deposito su altri conti intrattenuti dagli stessi su altri intermediari operanti all’interno dello Stato Italiano.
3. Gli assegni circolari devono essere intestati al Depositante o ai cointestatari con clausola “non trasferibile”.
4. Il Depositante può eseguire i versamenti solo in euro.
3 Accredito s.b.f.
1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti dal Depositante e/o da terzi a favore del Depositante stesso, gli saranno accreditati sul Conto Deposito. L'importo degli assegni bancari e degli assegni circolari o degli altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Depositante alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Depositante di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Depositante di disporre anticipatamente dell'importo medesimo.
3. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito sul Conto Deposito.
4 Prelievi di contante
1. Il Depositante può effettuare prelievi di contante sul Conto Deposito, entro il limite del saldo liquido e disponibile, solo ed esclusivamente mediante bonifici bancari e carte di debito della Banca abilitate.
2. I bonifici bancari possono essere effettuati solo in euro unicamente a favore di beneficiari che intrattengano i propri conti presso la Banca o presso altro intermediario purché lo stesso operi all’interno dell’Area SEPA, che include i paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (attualmente Norvegia, Islanda e Liechtenstein), oltre a Svizzera e Principato di Monaco (cd. Bonifico SEPA).
5 Disposizioni di pagamento
La Banca potrà rendere disponibile a favore del Depositante eventuali ulteriori servizi di pagamento oltre quelle previsti al precedente articolo 4. Le disposizioni impartite con qualsiasi mezzo dal Depositante e autorizzate dalla Banca sono addebitate sul Conto Deposito alle condizioni pattuite tra il Depositante e la Banca.
6 Interessi - Chiusura contabile conto - Capitalizzazione
1. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata – sono riconosciuti al Depositante nella misura pattuita e producono, a loro volta, interessi nella stessa misura dal giorno della loro capitalizzazione. Qualora l’interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al Depositante derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all’obbligo di comunicazione al Depositante.
2. I rapporti di dare e avere relativi a conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con la periodicità pattuita, portando in conto gli interessi creditori, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando, nei tempi e con le modalità di legge, le trattenute fiscali. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi nella medesima misura pattuita.
3. Nell'ambito di ogni singolo Conto Deposito, il conteggio degli interessi creditori è effettuato con periodicità trimestrale posticipata (fine trimestre 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12).
4. Sui saldi dei conti debitori e su ogni altra obbligazione derivante dal rapporto di Xxxxx Xxxxxxxx, divenuti esigibili a carico del Depositante matureranno interessi di mora nella misura contrattualmente prevista, calcolati in forma semplice fino al soddisfo.
7 Estratto conto
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1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’articolo 1713 codice civile.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Depositante con pieno riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Depositante può proporre l'impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditati.
8 Limiti di giacenza
1. La Banca si riserva la facoltà di limitare il deposito massimo per singolo rapporto e/o Depositante, come indicato nelle condizioni economiche.
2. Qualora il Conto Deposito presenti una prima volta un saldo creditore inferiore a 1.000 euro la Banca avrà la facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione da inviarsi al Depositante 90 giorni prima rispetto alla data di efficacia. Se entro tale data il Depositante non provveda al ripristino della giacenza minima come sopra indicata il rapporto si intenderà definitivamente sciolto. Qualora il Conto Deposito dopo l’eventuale ripristino del Depositante presenti successivamente al ripristino nuovamente un saldo creditore inferiore a 1.000 euro la Banca avrà facoltà di recedere dal contratto senza necessità di alcuna comunicazione preventiva. In ogni caso la Banca potrà altresì addebitare le spese relative all’imposta di bollo al momento vigente.
3. Sarà comunque cura della Banca informare il Depositante una volta chiuso definitivamente il rapporto.
4. Le disposizioni relative al limite di giacenza non trovano applicazione, in ogni caso, qualora il Depositante abbia attivato almeno un Conto Deposito Vincolato di importo non inferiore a 1.000 euro e per questo non sia sopraggiunta la scadenza temporale del vincolo.
9 Modifica di normative e condizioni
1. La Banca, in presenza di giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il Conto Deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Depositante le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
2. La Banca, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al Conto Deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Depositante le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il Depositante accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, indicate nel presente contratto ovvero concordate successivamente per iscritto.
4. La modifica si intende approvata ove il Depositante non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; nel caso di recesso, in sola sede di liquidazione del rapporto, il Depositante ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. Trova applicazione quanto previsto all’articolo 27 delle Norme Generali.
10 Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Depositante potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Depositante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Depositante può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxx.xx.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Depositante ed alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
11 Spese ed oneri fiscali
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al Conto Deposito sono, salvo diversa pattuizione, a carico del Depositante.
12 Estinzione del Conto Deposito
1. Il Depositante, salvo quanto statuito al comma 3 del presente articolo, può recedere dal Conto Deposito, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Direzione Generale della Banca sita in xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - Xxxx. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
2. La stessa facoltà spetta alla Banca, che deve esercitarla, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia, in forma scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e senza alcun onere per il Cliente. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 26 comma 5 delle Norme Generali e dal precedente articolo 8.
3. In caso di attivazione di uno o più Conti Depositi Vincolati, il Depositante può esercitare il diritto di recesso dal Conto Deposito solo sopraggiunta la scadenza temporale di tutti i Conti Depositi Vincolati attivati dal Depositante.
13 Rinvio
1. Per quanto qui non espressamente disciplinato dalla presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le Norme Generali della Sezione I.
NORME CHE REGOLANO I CONTI DEPOSITO VINCOLATI
1 Definizione ed ambito di applicazione del Conto Deposito Vincolato
Il Conto Deposito IBL Vincolato (di seguito “Deposito Vincolato”) costituisce un servizio accessorio al contratto di Xxxxx Deposito già sottoscritto dal Depositante che consente al Depositante di poter vincolare, in tutto o in parte, le somme depositate sul suo Conto Deposito, per un periodo di minimo di tempo.
2 Attivazione del Deposito Vincolato
Il Depositante può costituire uno o più Depositi Vincolati, fino all’importo totale delle somme liquide esistenti sul Conto Deposito, mediante apposite disposizioni impartite alla Banca.
3 Regolamento degli interessi
1. Sulle somme costituite nel Deposito Vincolato maturano gli interessi nella misura determinata secondo quanto espressamente pattuito tra la Banca e il Depositante, al momento dell’attivazione del Deposito Vincolato.
2. Gli interessi sono liquidati alle scadenze espressamente pattuite tra la Banca e il Depositante, al momento dell’attivazione del Deposito Vincolato, mediante accreditamento sul Conto Deposito.
3. Le condizioni economiche riguardanti gli interessi applicati al Deposito Vincolato rimangono immutate per tutta la durata del vincolo.
4 Durata del Deposito Vincolato
1. La durata del Deposito Vincolato viene determinata a scelta del Depositante nell’ambito delle opzioni (scadenza del vincolo) disponibili alla data di attivazione dello stesso Deposito Vincolato.
2. Una volta attivato il Deposito Vincolato la durata del vincolo non può essere in alcun modo modificata.
5 Indisponibilità delle somme vincolate
1. Le somme costituite in Deposito Vincolato sono e rimangono vincolate per tutto il periodo di durata del vincolo pattuito tra la Banca ed il Depositante.
2. Il Depositante, pertanto, non può in alcun modo ottenere la disponibilità, neppure parziale, delle somme vincolate a seguito dell’attivazione del Deposito Vincolato prima della scadenza pattuita.
3. Il Depositante una volta disposta l’attivazione di uno o più Depositi Vincolati non può effettuare ulteriori versamenti di somme sui medesimi Depositi Vincolati.
6 Estinzione del Deposito Vincolato
Il Deposito Vincolato si estingue automaticamente alla data della scadenza del vincolo e le somme presenti sul Deposito Vincolato saranno accreditate sul Conto Deposito. Pertanto il Deposito Vincolato non può essere in alcun modo estinto prima della scadenza pattuita (scadenza del vincolo).
7 Limiti di importo massimo e minimo
La Banca si riserva la facoltà di limitare le somme costituite in deposito sino ad un massimo e ad un minimo per singolo Deposito Vincolato come indicato nelle Condizioni Economiche.
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8 Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie sorte in merito al Deposito Vincolato, il competente organo a cui il Depositante potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Depositante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Depositante può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxx.xx.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Depositante ed alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
9 Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il Conto Deposito.
SEZIONE II-C) NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
PARTE PRIMA – NORME COMUNI RELATIVE AI SERVIZI DI PAGAMENTO RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 11/2010
1. Ambito di applicazione – Norme Comuni
1. Le Norme Generali della presente Parte Prima della Sezione II-C regolano i servizi di pagamento sotto indicati, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito il “D.Lgs. n. 11/2010”), come successivamente modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 in attuazione della vigente normativa europea, nonché dalle relative disposizioni normative e regolamentari successivamente intervenute e modificate:
• bonifico SEPA Credit Transfer (SCT);
• bonifico - Extra SEPA;
• addebiti diretti SEPA Direct Debit (SDD).
2. In particolare, le Norme Generali della presente Parte Prima della Sezione II-C sono applicabili a tutti i servizi di pagamento sopra indicati (di seguito le “Norme Comuni”), fatto salvo quanto più in appresso specificatamente previsto con riguardo ai singoli servizi. Per quanto non disciplinato dalla presente Sezione II-C si applicano le normative specifiche di riferimento dei singoli servizi di pagamento.
3. In ogni caso, le disposizioni contenute nella Parte Prima della Sezione II-C si applicano ai servizi di pagamento, regolati in conto corrente, qualora il conto del pagatore e del beneficiario siano entrambi intrattenuti presso banche situate in Paesi membri dell’Unione Europea, sia che utilizzano l’euro sia che utilizzano una valuta diversa dall’euro (di seguito i “Paesi UE”), oppure in Paesi non facenti parte della UE ma appartenenti all’Area Economica Europea (European Economic Area - EEA) (di seguito i “Paesi EEA”) (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oltre alla Svizzera, al Principato di Monaco e a San Marino (Paesi esterni sia alla UE che alla EEA). I Paesi UE, i Paesi non facenti parte della UE ma rientranti nella EEA (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia), la Svizzera, il Principato di Monaco e San Marino costituiscono i Paesi dell’Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area - SEPA) (di seguito i “Paesi dell’Area SEPA”).
4. Per quanto non diversamente indicato, i termini di seguito elencati e utilizzati, anche se al plurale, avranno il seguente significato:
a) “consumatore”: il Cliente in qualità di persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) “servizi di pagamento”: le attività come definite dall’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
c) “servizio di disposizione di ordine di pagamento”: un servizio che dispone l’ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
d) “servizio di informazione sui conti”: un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall’utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento;
e) “operazione di pagamento”: l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
f) “operazione di pagamento a distanza”: un’operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza;
g) “convenzionamento di operazioni di pagamento”: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che dà luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
h) “emissione di strumenti di pagamento”: un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento di quest’ultimo;
i) “sistema di pagamento o sistema di scambio, di compensazione e di regolamento”: un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
j) “pagatore”: il Cliente o altro soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
k) “beneficiario”: il Cliente o il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento;
l) “prestatore di servizi di pagamento”: uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
m) “prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto”: un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;
n) “utente di servizi di pagamento” o “utente”: il Cliente o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
o) “contratto quadro”: il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la gestione di un conto di pagamento;
p) “conto di pagamento”: un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento;
q) “fondi”: banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter ), testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
r) “rimessa di denaro”: servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
s) “ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento;
t) “bonifico”: l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest’ultimo;
u) “data valuta”: la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
v) “autenticazione”: la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;
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w) “autenticazione forte del cliente”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
x) “credenziali di sicurezza personalizzate”: funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
y) “dati sensibili relativi ai pagamenti”: dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l’attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
z) “identificativo unico”: la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utente di servizi di pagamento e che l’utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utente del servizio di pagamento;
aa) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
bb) “micro-impresa”: l’impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE;
cc) “giornata operativa”: il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa;
dd) “addebito diretto”: un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
ee) “tasso di cambio di riferimento”: il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;
ff) “contenuto digitale”: i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l’uso o il consumo di beni o servizi fisici.
2. Informazioni sui servizi e sulle operazioni di pagamento regolati in conto corrente
1. La Banca invia periodicamente al Cliente, gratuitamente, in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, i Documenti di Sintesi nei quali sono indicate tutte le condizioni economiche relative ai servizi di pagamento e l’estratto conto.
2. In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro (e cioè copia del contratto, comprensivo delle Condizioni Generali e del Documento di Sintesi che contiene le condizioni economiche relative ai servizi di pagamento in vigore, debitamente aggiornato) su supporto durevole.
3. Le Parti concordano che qualora il Cliente, rispetto a quanto sopra previsto, richieda informazioni supplementari o in modo più frequente o per il tramite di uno strumento di comunicazione differente da quelli indicati, la Banca potrà recuperare le relative spese.
3. Identificativo unico del conto corrente
1. Il codice IBAN (International Banking Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che individua in maniera univoca un conto corrente identificando il Paese, la banca, l’unità territoriale (di seguito la “Filiale”) dove il rapporto è intrattenuto e il numero di conto corrente (di seguito il “Codice IBAN”); il Cliente deve fornire il Codice IBAN ogni qual volta dovrà effettuare un’operazione di pagamento. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico.
2. Se l’identificativo unico fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell’Articolo 13, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare all’utente le spese sostenute per il recupero dei fondi.
4. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’utente anche qualora quest’ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico.
4. Operazione di pagamento
1. Per operazione di pagamento si intende l’attività posta in essere dal Cliente, in qualità di pagatore o di beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
5. Consenso e revoca del consenso all’esecuzione di un ordine di pagamento
5.1 Consenso
1. La Banca è tenuta ad eseguire un’operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che tale operazione sia disposta su ordine del Cliente o del beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, sempre che ciò sia conforme a quanto disposto dalle norme che regolano il servizio di pagamento in questione ed al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste.
2. L’operazione di pagamento si considera autorizzata dal pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso fornendo tutti i dati necessari e, a seconda della tipologia di conferimento dell’ordine alla Banca, seguendo le istruzioni tempo per tempo fornite e messe a disposizione del Cliente da parte della Banca.
3. In mancanza dell’espressione del consenso ovvero quando lo stesso non è stato validamente formato ovvero quando lo stesso è stato revocato ai sensi e per gli effetti di cui al successivo Articolo 5.2, l’operazione sarà considerata non autorizzata e non potrà essere eseguita dalla Banca.
4. La Banca esegue l’ordine di pagamento in conformità alle istruzioni ricevute.
5. L’ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta che è stato ricevuto dalla Banca secondo quanto indicato al successivo Articolo 6.
5.2 Revoca
1. Il Cliente ha diritto di revocare l’ordine di pagamento secondo quanto previsto dalle istruzioni tempo per tempo fornite e messe a disposizione del Cliente da parte della Banca, prima che l’ordine di pagamento diventi irrevocabile ed entro i termini stabiliti al successivo Articolo 6.
2. La Banca ha la facoltà di addebitare al Cliente le spese relative alla richiesta di revoca.
6. Irrevocabilità di un ordine di pagamento
1. L’ordine di pagamento diviene irrevocabile una volta che è stato ricevuto dalla Banca ai sensi del successivo Articolo 7.
2. Se il Cliente e la Banca concordano che l’esecuzione dell’ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a disposizione della Banca, il Cliente può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
3. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra il Cliente e la Banca.
4. Nel caso di un’operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. La Banca ha la facoltà di addebitare al Cliente le spese relative alla richiesta di revoca.
5. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utente del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. Ricezione ed esecuzione dell’ordine di pagamento
1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la Banca, oppure è presentato oltre il limite orario indicato, come di seguito specificato (e altresì indicato nella relativa documentazione di trasparenza), l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva:
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TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO | |
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI - SEPA NON RILEVANTI (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO) | |
I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 15:00 | DATA CONSEGNA ORDINE |
II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 15:00 | 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA CONSEGNA DELL’ORDINE |
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI RILEVANTI/URGENTI (BIR) (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO) | |
I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00 | DATA CONSEGNA ORDINE |
II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00 | 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA CONSEGNA DELL’ORDINE |
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI - SEPA (ORDINATIVI PERVENUTI DAL CANALE TELEMATICO - INTERNET BANKING) | |
I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 17:00 | DATA CONSEGNA ORDINE |
II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 17:00 | 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA CONSEGNA DELL’ORDINE |
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI – EXTRA SEPA (ORDINATIVI CARTACEI PRESENTATI ALLO SPORTELLO) | |
I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00 | DATA CONSEGNA ORDINE |
II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00 | 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA CONSEGNA DELL’ORDINE |
ORDINI DI PAGAMENTO PER BONIFICI - SEPA (ORDINATIVI PERVENUTI DAL CANALE TELEMATICO - CBI) | |
I SE CONSEGNATI ENTRO LE ORE 10:00 | DATA RICEZIONE DEL FLUSSO TELEMATICO |
II SE CONSEGNATI DOPO LE ORE 10:00 | 1 GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA DATA RICEZIONE FLUSSO |
2. Dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro il determinato limite orario.
3. In assenza di disponibilità sufficiente, l’esecuzione è subordinata alla messa a disposizione dei fondi da parte del Cliente.
4. Se la data richiesta per l’esecuzione o per l’avvio dell’esecuzione (in caso di ordini permanenti) non è coerente con la data di ricezione, la Banca si riserva la facoltà di non dare corso all’esecuzione, ovvero di eseguire il bonifico alla prima giornata operativa bancaria successiva.
5. Fermo restando quanto sopra indicato, il momento di ricezione dell’ordine in una divisa diversa da quella del conto corrente, coincide, anche in termini di data valuta, con il momento in cui i fondi del bonifico sono resi disponibili nella stessa divisa del bonifico.
6. Non sono giornate operative bancarie le giornate festive secondo il calendario operativo del sistema europeo dei pagamenti.
8. Rifiuto dell’esecuzione di un ordine di pagamento
1. Qualora la Banca rifiuti l’esecuzione di un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni sono comunicati al Cliente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. La Banca effettua la comunicazione del rifiuto:
• con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento, come specificati nella presente Sezione;
• tramite appositi messaggi sui canali utilizzati per disporre l’ordine di pagamento e/o sul sito e/o utilizzando altre modalità rese disponibili dal servizio di internet banking.
3. Qualora il rifiuto sia obiettivamente giustificato, l’ordine di pagamento deve considerarsi come non ricevuto e la Banca ha la facoltà di addebitare al Cliente le spese della comunicazione del rifiuto.
9. Data valuta e disponibilità dei fondi
1. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell’ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.
3. La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può precedere la giornata operativa in cui l’importo dell’operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
10. Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’ordine di pagamento, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza per iscritto alla Banca senza indugio. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario. In tali casi, la Banca provvederà a rimborsare il Cliente secondo quanto previsto nei successivi Articoli.
2. Il suddetto termine di 13 (tredici) mesi non si applica se la Banca non ha ottemperato agli obblighi informativi previsti dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al Titolo VI del TUB.
3. Un’operazione di pagamento si intende non correttamente eseguita quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dall’utente al proprio prestatore di servizi di pagamento.
11. Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 10, nel caso in cui sia stata eseguita un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l’importo dell’operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo.
2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia e al Cliente.
3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all’utente e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato ai sensi del comma 1.
12. Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
1. L’utente abilitato all’utilizzo di uno strumento di pagamento ha l’obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nelle norme che regolano i singoli servizi di pagamento, che ne regolano l’emissione e l’uso;
b) comunicare senza indugio alla Banca, o al soggetto da questa indicato, secondo le modalità previste al precedente Articolo 10 e nelle norme che regolano i singoli servizi di pagamento, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
A tale fine, il Cliente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’Articolo 10 e del precedente comma 1, lett. b).
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3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l’utente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo di assicurare strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente Articolo 10, nonché, in caso di blocco dello strumento di pagamento, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l’emissione di uno nuovo, ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dall’utente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui al precedente Articolo 10, entro i 18 (diciotto) mesi successivi alla comunicazione medesima.
4. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un’autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l’autenticazione forte del cliente.
5. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività.
6. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o più degli obblighi di al precedente comma 1, con dolo o colpa grave, il pagatore può sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50 (cinquanta), la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita.
7. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui al precedente comma 1, con dolo o colpa grave, l’utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite euro 50 (cinquanta) euro di cui al precedente comma.
13. Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Fatti salvi gli Articoli 3, 10 e 15 della presente Sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’operazione conformemente ai tempi previsti dall’Articolo 7. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento.
2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile ai sensi del precedente comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva a quella di addebito dell’importo.
3. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del precedente comma 1, mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento di quest’ultimo non sarà successiva a quella che attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento.
4. Fatti salvi gli Articoli 3, 10 e 15 della presente Sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente ai tempi previsti dall’Articolo 7 ed è tenuto a trasmettere l’ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non sarà successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’operazione di pagamento.
5. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all’Articolo 9 ed è tenuto a mettergli a disposizione l’importo dell’operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non sarà successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest’ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del pagatore non sarà successiva a quella di addebito dell’importo.
7. L’obbligo previsto dal precedente comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l’importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
8. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6 del presente Articolo, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l’operazione di pagamento, e li informano del risultato.
9. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento.
14. Diritto di regresso
1. Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi dei precedenti Articoli 11 e 13 sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’operazione, quest’ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi di detti Articoli.
15. Esclusione di responsabilità
1. Le responsabilità previste dai precedenti Articoli della presente Sezione a carico della Banca non si applicano nel caso in cui il codice IBAN fornito dal Cliente (in qualità sia di pagatore che di beneficiario) sia inesatto, laddove ricorrano le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, nonché nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
16. Importi trasferiti e importi ricevuti
1. I prestatori di servizi di pagamento ed eventuali loro intermediari che partecipano al trasferimento di fondi necessari all’esecuzione di un’operazione di pagamento trasferiscono la totalità dell’importo dell’operazione e non trattengono spese sull’importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest’ultimo trattenga le proprie spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall’importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al comma precedente, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell’importo dell’operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l’operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalità dell’importo dell’operazione sia ricevuto dal beneficiario.
17. Modifica delle condizioni contrattuali
1. Le condizioni economiche applicate ai servizi di pagamento regolati dalla presente Sezione II-C sono indicate nel Documento di Sintesi contrattuale.
2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme della presente Sezione, le condizioni, anche economiche, e le informazioni ad essa relative, che verrà esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del TUB e con almeno due (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta.
3. La modifica delle condizioni contrattuali:
• si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla;
• in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata;
• il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per il Cliente, le modifiche devono essere conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto.
5. Nel caso in cui il Cliente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a), del Codice del Consumo, le norme della presente Sezione, le condizioni, anche economiche, inclusi i tassi, e le informazioni ad essa relative possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.
18. Sanzioni amministrative
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1. Le eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento da parte della Banca sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 11/2010 e dal TUB.
19. Reclami
1. Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Depositante potrà rivolgersi è l’Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Reclami - Roma Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 o mediante invio di comunicazione telematica al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al seguente indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi. Qualora, in casi eccezionali e per motivi indipendenti dalla volontà della Banca, quest’ultima non sia in grado di rispondere entro 15 (quindici) giorni lavorativi, verrà inviata una comunicazione al cliente indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui otterrà una risposta definitiva; termine che, in ogni caso, non potrà superare 35 (trentacinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). A tal fine si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
2. Il Cliente può anche rivolgersi al Conciliatore Bancario per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxx.xx.
3. Il ricorso ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica al Cliente ed alla Banca il ricorso ad ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
A. BONIFICO SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)
1. Descrizione del servizio – Ambito di applicazione
1. Il servizio prevede l’esecuzione di un ordine di trasferimento fondi in euro disposto dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento (banca ordinante) a favore di un beneficiario per mezzo del suo prestatore di servizi di pagamento (banca beneficiario), sulla base di un’istruzione data dal pagatore.
2. In particolare, il bonifico SEPA è un bonifico in euro, effettuato dal, o a favore del, Cliente, sia residente in Italia che non, eseguito tra prestatori di servizio di pagamento aventi sede in uno dei Paesi dell’Area SEPA (Paesi UE, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, oltre a Svizzera, Principato di Monaco e San Marino) in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall’EPC (European Payment Council) (di seguito il “Bonifico SEPA”). Il Bonifico SEPA può essere utilizzato per effettuare operazioni di pagamento singole e di massa (bulk payments) di qualunque importo.
2. Condizioni necessarie per l’esecuzione di un ordine di Bonifico SEPA – Rifiuto della Banca
1. Le condizioni necessarie per la Banca al fine dell’esecuzione di un ordine di Xxxxxxxx SEPA disposto dal pagatore sono:
a. sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente;
b. disponibilità dei fondi;
x. xxxxxxxxxxx e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente, e in particolare:
• nome e cognome/denominazione sociale/ragione sociale del soggetto beneficiario;
• codice IBAN;
• importo (non superiore ai limiti eventualmente pattuiti con la Banca);
• periodicità, intesa come data di addebito del Conto Corrente, per i bonifici ricorrenti. Se tale data non ricorre in una giornata operativa per la Banca, l’addebito avverrà nella prima giornata operativa bancaria antecedente o successiva in base a quanto indicato dal Cliente;
d. data di esecuzione del Bonifico SEPA, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
e. raggiungibilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario (il quale deve offrire il servizio Bonifico SEPA) per il Bonifico SEPA;
f. conformità, valutata ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge (nazionali, comunitarie), a disposizioni internazionali (ad es., normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) ovvero ad accordi interbancari, vigenti alla data di esecuzione dell’ordine di Bonifico SEPA.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di Bonifico SEPA disposto dal Cliente.
3. Tempi di esecuzione – Data valuta e disponibilità dei fondi
1. Salvo espressa istruzione o pattuizione contraria, tutti i Bonifici SEPA disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati sul conto di pagamento intrattenuto presso la Banca. L’accredito verrà effettuato dopo che la Banca avrà accertato con esito positivo il rispetto delle condizioni di cui al precedente Articolo 2.
2. Nei casi in cui è previsto che l’esecuzione del bonifico sia riferita al solo codice IBAN del beneficiario e/o alle coordinate bancarie dello stesso, la Banca si riserva la facoltà di accreditare i fondi con riferimento al solo codice IBAN, anche se l’ordine di pagamento contiene ulteriori informazioni.
3. La Banca si riserva inoltre la facoltà di accertare la messa a disposizione dei fondi da parte del prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante prima di dare corso alla relativa contabilizzazione anche secondo la prassi eventualmente in essere con il Cliente, fatta salva la possibilità per la Banca di stornare gli accrediti effettuati nel conto corrente qualora i relativi fondi, anche se preavvisati, non fossero resi disponibili dal prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante.
4. La data valuta dell’accredito sul conto corrente del Cliente non può essere successiva alla giornata operativa bancaria in cui l’importo dell’operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del Cliente non appena tale importo è accreditato sul conto della Banca stessa. La data valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi applicati ai fondi accreditati sul conto corrente.
5. Salvo diverse disposizioni di legge, qualora il Bonifico SEPA sia denominato in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, l’accredito verrà effettuato, anche in termini di data valuta, in concomitanza con il momento in cui i fondi sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.
6. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni di cui all’art. 1829 cod. civ. nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
B. BONIFICO - EXTRA SEPA
1. Descrizione del servizio – Ambito di applicazione
1. Per Bonifico – Extra SEPA (di seguito “BONIFICO ESTERO”) si intende un bonifico disposto verso, o ricevuto da, un prestatore di servizi di pagamento situato in un Paese UE o in un Paese EEA espresso nella valuta ufficiale di un Paese Ue non appartenente all’area euro (Bulgaria, Croazia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria) o nella valuta ufficiale di uno dei Paesi EEA.
2. Condizioni necessarie per l’esecuzione di un ordine di Bonifico Estero – Rifiuto della Banca
1. Le condizioni necessarie per la Banca al fine dell’esecuzione di un ordine di Bonifico Estero disposto dal pagatore sono:
a. sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente;
b. disponibilità dei fondi;
x. xxxxxxxxxxx e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente, e in particolare:
• codice IBAN/rapporto beneficiario;
• anagrafica del beneficiario;
• importo (non superiore ai limiti eventualmente pattuiti con la Banca);
• divisa del pagamento;
• identificativo della banca del beneficiario (codice BIC): nel caso in cui il Cliente non indichi il codice BIC, la Banca è autorizzata a fornirlo autonomamente sulla base della descrizione del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario presente nell’ordine di bonifico, declinando ogni responsabilità,
• le informazioni per segnalazioni valutarie statiche ove previste dalla normativa in vigore: nel caso in cui il Cliente non indichi le predette informazioni o queste siano errate, la Banca è autorizzata ad integrare le disposizioni del Bonifico Estero, inserendo le segnalazioni valutarie e l’eventuale causale valutaria statistica (CVS) declinando ogni responsabilità. Il Cliente ha l’onere di comunicare le eventuali rettifiche entro l’ultimo giorno del mese di esecuzione del Bonifico Estero;
d. data di esecuzione del Bonifico Estero, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
e. conformità, valutata ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge (nazionali, comunitarie), a disposizioni internazionali (ad es., normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) ovvero ad accordi interbancari, vigenti alla data di esecuzione dell’ordine di Bonifico Estero.
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2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di Bonifico Estero disposto dal Cliente.
3. Tempi di esecuzione – Data valuta e disponibilità dei fondi
1. Per i Bonifici Esteri la Banca effettuerà l’accredito dei fondi sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa bancaria successiva alla data di ricezione dell’ordine.
2. Se non è richiesta negoziazione in cambi, la data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Cliente non può essere successiva alla giornata operativa bancaria in cui l’importo dell’operazione viene accreditato sul conto della Banca.
3. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia a disposizione del Cliente non appena tale importo è accreditato sul conto della Banca stessa.
4. Nel caso di ricezione di Bonifici Esteri in valuta a favore del Cliente che richiedono conversione in euro o in altra valuta ed in mancanza di istruzioni del Cliente entro la giornata operativa bancaria di ricezione dei fondi, la Banca manterrà l’importo in valuta a disposizione del Cliente su un conto infruttifero intestato al Cliente stesso, fino alla ricezione di istruzioni.
C. ADDEBITI DIRETTI SEPA DIRECT DEBIT (SDD)
1. Descrizione del servizio – Ambito di Applicazione
1. Il servizio SEPA Direct Debit (di seguito “SDD”) consente al Cliente di domiciliare sul proprio conto corrente l’addebito di ordini di incasso in euro disposti da beneficiari i cui prestatori di servizi di pagamento risiedono in Paesi dell’Area SEPA, previa sottoscrizione da parte del Cliente dell’autorizzazione di addebito in conto (mandato) da effettuare presso il beneficiario.
Tale servizio è uno strumento di incasso pre-autorizzato utilizzato sia per i pagamenti di natura ricorrente, come ad esempio le utenze (luce, gas, telefono), che per i pagamenti una tantum per far fronte a una necessità specifica e definita (ad esempio il pagamento di una fattura commerciale).
2. L’SSD prevede due differenti schemi, operanti esclusivamente in euro, che variano a seconda della tipologia del debitore:
(a) “SSD Core”, che sostituisce il RID ordinario/domiciliazione pagamenti, si applica nei confronti di qualsiasi tipologia di pagatore, sia esso “consumatore” ai sensi dell’art. 0, x. 0, xxxx. x), xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx sia esso “non consumatore” (microimprese e imprese e società commerciali). Per questo schema è previsto il diritto del pagatore di ottenere a semplice richiesta il rimborso di un’operazione autorizzata;
(b) “SDD Business-to-Business” o “SDD B2B”, che sostituisce il servizio di RID veloce, è applicabile esclusivamente se il pagatore è classificato come “non consumatore” ai sensi dell’art. 0, x. 0, xxxx. x), xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx (microimprese e imprese e società commerciali). Per questo schema non è previsto il diritto del pagatore al rimborso di un’operazione autorizzata.
3. La Banca rifiuterà, salvo diversi accordi, l’esecuzione degli addebiti diretti afferenti alla tipologia SDD B2B nel caso di titolare del conto classificato come “consumatore”.
4. La Banca tratterà gli addebiti diretti sul conto corrente del Cliente conformemente agli schemi di funzionamento SEPA e alle normative vigenti. Le specifiche caratteristiche dell’addebito diretto – tra cui quelle relative all’abilitazione o disabilitazione del conto – sono descritte nel relativo Foglio Informativo.
2. Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli addebiti diretti (mandato)
1. Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Corrente addebiti diretti disposti da un beneficiario deve rilasciare un’apposita autorizzazione a favore del beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di addebiti diretti in via continuativa; per alcuni tipi di addebito diretto l’autorizzazione può riguardare un solo addebito. Il beneficiario, prima di inviare una disposizione di incasso, deve avvisare il pagatore almeno 14 (quattordici) giorni prima della data di scadenza dell’addebito, oppure nei diversi termini concordati con il pagatore stesso, comunicandogli tale data e l’importo dell’addebito stesso.
2. Nell’autorizzazione, che viene data con le modalità concordate tra il beneficiario e il Cliente, devono essere correttamente indicati tuti i dati identificativi del beneficiario.
3. Il beneficiario è responsabile della conservazione dell’autorizzazione e, in caso di richiesta da parte della propria banca, ne deve fornire una copia.
4. Fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
5. L’eventuale modifica o revoca di tale autorizzazione da parte del Cliente deve avvenire esclusivamente nei confronti del beneficiario. Per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo quando espressamente previsto.
6. In ogni caso, la Banca non ha alcuna responsabilità per quanto concerne l’autorizzazione all’addebito in Conto Corrente sottoscritta dal Cliente e, in caso di modifica o revoca dell’autorizzazione, non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del beneficiario alla Banca stessa.
3. Ricezione e tempi di esecuzione degli addebiti diretti
1. L’ordine di pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del pagamento – che deve essere successiva alla data in cui l’ordine perviene alla Banca – indicata nell’ordine stesso dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
2. La Banca assicura che l’importo dell’operazione di pagamento sia addebitato sul Conto Corrente del Cliente nella data di scadenza indicata dal beneficiario stesso. Se tale data non cade in una giornata operativa per la Banca, l’importo viene addebitato nella prima giornata operativa bancaria successiva.
4. Richiesta del Cliente di non eseguire singoli addebiti diretti
1. Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo addebito diretto, mediante richiesta per iscritto alla Filiale presso cui è intrattenuto il Conto Corrente oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca, entro la giornata operativa bancaria precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
5. Richiesta di rimborso
1. Il Cliente può chiedere alla Banca il rimborso di un addebito SSD Core che sia stato autorizzato e già eseguito entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati (data di scadenza).
2. Il Cliente può altresì chiedere alla Banca il rimborso di un addebito SSD Core non autorizzato e già eseguito entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito dei fondi.
3. La richiesta di rimborso va fatta per iscritto alla Filiale presso cui è intrattenuto il rapporto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
4. Il rimborso è escluso per le varianti di addebito SDD finanziario e a importo fisso, che non prevedono il diritto di rimborso.
6. Codice IBAN inesatto
1. L’addebito si ritiene eseguito correttamente se il Codice IBAN del conto di addebito corrisponde a quello indicato dal beneficiario.
2. Se il Codice IBAN è insetto o sconosciuto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’addebito.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di addebito in conformità con il Codice IBAN fornito dal beneficiario, anche qualora quest’ultimo
abbia fornito alla medesima istruzioni ulteriori.
7. Rapporti tra il Cliente e beneficiario
1. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il beneficiario a cui si riferiscono gli addebiti diretti.
2. Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli addebiti diretti.
PARTE SECONDA – NORME GENERALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO NON RIENTRANTI NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 11/2010
1. Descrizione dei servizi – Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Parte Seconda della Sezione II-C disciplinano l’esecuzione di operazioni di pagamento, singole o ricorrenti, nell’ambito della prestazione dei seguenti servizi di pagamento:
• bonifico effettuato da o verso un prestatore di servizi di pagamento situato in un Paese estero diverso dai Paesi UE e dai Paesi EEA, oltre che da Svizzera, Principato di Monaco e San Marino;
• bonifico effettuato in una valuta diversa dall’euro, diversa dalla valuta ufficiale di un Paese UE Europea non appartenente all’area euro o diversa dalla valuta ufficiale di uno dei Paesi EEA (attualmente Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
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2. Ai servizi di pagamento della presente Parte Seconda della Sezione II-C si applicano le previsioni della Parte Prima della Sezione II-C ove compatibili, ad eccezione degli Articoli 10, 11, 12, 13 e 16.
2. Condizioni necessarie per l’esecuzione degli ordini di bonifico – Rifiuto della Banca
1. Le condizioni necessarie per la Banca al fine dell’esecuzione dell’ordine di bonifico disposto dal Cliente/pagatore sono:
a. sussistenza dei fondi e/o di una linea di credito per le operazioni regolate con addebito in conto corrente;
b. disponibilità dei fondi;
x. xxxxxxxxxxx e correttezza delle informazioni obbligatorie fornite dal Cliente, e in particolare:
• codice IBAN per i Paesi che hanno adottato l’IBAN o il rapporto del beneficiario negli altri casi;
• anagrafica del beneficiario;
• importo (non superiore ai limiti eventualmente pattuiti con la Banca);
• divisa del pagamento;
• identificativo della banca del beneficiario (codice BIC): nel caso in cui il Cliente non indichi il codice BIC, la Banca è autorizzata a fornirlo autonomamente sulla base della descrizione della banca del beneficiario presente nell’ordine di bonifico, declinando ogni responsabilità,
• le informazioni per segnalazioni valutarie statiche ove previste dalla normativa in vigore: nel caso in cui il Cliente non indichi le predette informazioni o queste siano errate, la Banca è autorizzata ad integrare le disposizioni di bonifico, inserendo le segnalazioni valutarie e l’eventuale causale valutaria statistica (CVS) declinando ogni responsabilità. Il Cliente ha l’onere di comunicare le eventuali rettifiche entro l’ultimo giorno del mese di esecuzione del bonifico;
d. data di esecuzione del bonifico, laddove indicata, conforme ai tempi massimi di esecuzione convenuti con la Banca;
e. conformità, ad insindacabile giudizio della Banca, a disposizioni di legge (nazionali, comunitarie), a disposizioni internazionali (ad es., normative antiriciclaggio, antiterrorismo, embarghi) ovvero ad accordi interbancari, vigenti alla data di esecuzione dell’ordine di bonifico.
2. Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, la Banca rifiuta l’ordine di bonifico disposto dal Cliente.
3. Responsabilità del Cliente pagatore per operazioni di pagamento verso alcuni Paesi esteri
1. In alcuni Paesi esteri (ad esempio Stati Uniti d’America, Australia) i prestatori di servizi di pagamento danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del beneficiario indicata dal pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.
2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.
3. In caso di operazioni di pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il beneficiario ha il conto.
4. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell’indicazione sull’ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.
4. Tempi di esecuzione degli ordini di bonifico
1. La Banca esegue l’ordine di pagamento entro la giornata operativa successiva alla data di ricezione dell’ordine e accredita l’importo sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al massimo entro la fine del quarto giorno successivo alla data di esecuzione.
2. Qualora per l’esecuzione dell’ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi.
3. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla giornata operativa successiva.
SEZIONE II-D) NORME CHE REGOLANO L’INCASSO E L’ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO INCASSO E ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA
1 Servizio di incasso
Il servizio di incasso o di accettazione di effetti, documenti, ed assegni, sull'Italia e sull'estero, anche se scontati o negoziati, per conto del Cliente cedente (di seguito “Cedente”) è svolto dalla Banca secondo le norme del presente capitolo nonché, per quanto non ivi espressamente e diversamente regolato, secondo le Norme Generali, e le norme civili che regolano il contratto di mandato.
2 Modalità di fornitura del servizio
Per lo svolgimento del servizio, la Banca è autorizzata ad avvalersi di procedure elettroniche d'incasso nonché, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale, a farsi sostituire, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1717 e 1856 codice civile, da un proprio corrispondente anche non bancario, a sua scelta.
3 Obblighi del cedente
Nell'utilizzo del servizio il Cedente è tenuto:
a) a fornire indicazioni o istruzioni precise, complete e non contraddittorie, con particolare riguardo all'importo, alla scadenza, al luogo di pagamento ed ai nomi;
b) a presentare effetti, documenti ed assegni regolari, anche nel bollo; con l'obbligo, qualora la Banca procedesse alla loro regolarizzazione, di rifondere tutte le spese relative o derivanti, comprese quelle per eventuali pene pecuniarie;
c) a presentare gli effetti, documenti ed assegni in tempo utile, con particolare riferimento ai termini per la levata del protesto o constatazione equivalente ed ai termini previsti dalle procedure d'incasso interbancarie.
4 Limitazione di responsabilità della Banca
1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti e di assegni sono fatti per conto del Cedente e a suo rischio.
2. In particolare la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
irregolarità degli effetti, documenti ed assegni, comprese quelle di xxxxx, inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi sul Cedente di tutte le eventuali spese
relative o derivanti, incluse quelle per la regolarizzazione del bollo ove la Banca vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate;
indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di pagamento:
clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
scioperi anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti; smarrimento, sottrazione distruzione del titolo durante il trasporto; impedimenti ed ostacoli determinati da disposizioni di legge e in specie, moratorie, sospensioni proroghe di termini – o da consuetudini del luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere. Anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri pignoramenti) o da fatti di terzi; in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza.
3. Oltre ai casi di limitazione di responsabilità previsti nelle Norme Generali, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di effetti, documenti o assegni su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare tali incombenze. La Banca non risponde neppure della mancata presentazione e del mancato protesto in tempo utile di effetti o di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria. Ugualmente la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da omesso, ritardato od erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal Cedente.
5 Clausola “incasso tramite”
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La clausola "incasso tramite" ed ogni altra analoga non comportante domiciliazione, non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso tramite uno sportello situato in luogo diverso da quello di pagamento.
6 Effetti cambiari
Per gli effetti cambiari la Banca non provvede alla materiale presentazione dei titoli, ma invia al debitore cambiario un avviso con l'invito a recarsi presso i propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente, anche se non firmata.
7 Protesto degli assegni e constatazioni equivalenti
1. La Banca farà levare il protesto o richiedere la constatazione equivalente nei casi di mancata accettazione o di mancato pagamento di effetti e di mancato pagamento di assegni - salvo contraria disposizione scritta del Cedente pervenuta in tempo utile.
2. La Banca ha facoltà di non far levare il protesto o di non richiedere la constatazione equivalente nel caso di effetti o assegni con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra formula analoga, anche se non firmata.
3. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado: è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi, nonché all’osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge sulla cambiale e 47 della legge sull’assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.
8 Proroga della scadenza
1. Nel caso che il Cedente dia disposizioni di proroga della scadenza e/o di posticipare il termine per il pagamento degli effetti, in assenza di ulteriori istruzioni scritte, la Banca provvede ad inviare semplice avviso al debitore cambiario, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte.
2. Qualora l'effetto non venga pagato la Banca non provvederà a far levare il protesto in considerazione anche del divieto di cui all'articolo 9 della legge n. 349 del 1973.
9 Effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari
Nel caso di effetti in valuta estera pagabili mediante assegni bancari, la Banca si riserva la facoltà di consegnare al Cedente, a titolo di ricavo, gli assegni medesimi senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.
10 Mancanza di istruzioni scritte e di responsabilità della Banca
1. Nel caso di effetti, documenti ed assegni il cui ricavo sia da accreditare all'estero, la Banca (o il suo corrispondente) accetterà il pagamento dal debitore soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa.
2. Qualora la lettera di rimessa non contenga istruzioni specifiche circa la levata del protesto o della constatazione equivalente, la Banca non è responsabile della loro mancata levata.
11 Mancato ritiro di documenti da parte del debitore
1. Nel caso di mancato ritiro di documenti - accompagnati o meno da effetti - da parte del debitore ed in assenza di precise e tempestive istruzioni scritte del mittente, la Banca non è tenuta a ritirare ed immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti né a provvedere ad alcunché nei riguardi della merce.
2. Tuttavia la Banca ha facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro e l'immagazzinamento della merce e di provvedere a quant'altro ritenesse opportuno, a suo giudizio secondo le circostanze, con diritto in tal caso di rivalersi sul Cedente di tutte le spese relative o derivanti.
INCASSO O ACCETTAZIONE DI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ESTERO
12 Applicazioni delle norme di servizi sull’estero
1. Le norme sopra indicate si applicano anche ai servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero.
2. Tuttavia quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi del Paese estero.
3. In particolare la Banca è esente da responsabilità:
a) qualora le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non accertino e comunque non assumano alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari;
b) qualora le banche estere incaricate dell'incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, non accettino il pagamento dal debitore quando l'importo relativo non possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa;
c) qualora, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento, le banche estere non facciano levare il protesto pur avendo ricevuto espresse istruzioni in tal senso.
4. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.
13 Garanzia del rimborso
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità, la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il Cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo, a semplice richiesta della Banca, nel caso che alla Banca pervenga analoga domanda di rimborso dal suo corrispondente o dal debitore.
2. Il Cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
14 Incasso e accettazione di effetti scontati o negoziati
1. Le norme sopra indicate per i servizi di incasso e accettazione si applicano - con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 8 - anche alle operazioni riguardanti la presentazione per l’accettazione o il pagamento, sull'Italia o sull'estero, di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo.
2. Di conseguenza il Cedente è tenuto a rimborsare la Banca a semplice richiesta qualora, per fatti o circostanze non imputabili alla Banca a norma degli articoli precedenti:
la presentazione o il protesto o la constatazione equivalente non siano stati effettuati nei termini di legge;
gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti;
la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.
15 Modifica della scadenza degli effetti
Qualora la scadenza originaria degli effetti venga modificata a seguito di provvedimenti legislativi o amministrativi di proroga o di sospensione a favore dei debitori cambiari, il Cedente è tenuto a corrispondere gli interessi di sconto convenuti sino alla nuova scadenza degli effetti determinata dai detti provvedimenti.
16 Rinvio
1. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le Norme Generali della Sezione I.
SEZIONE II-E) NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO PASSIVO
1 Identificazione Cliente
1. Il Cliente dichiara di aver concordato con la Banca proponente le modalità di identificazione, bilateralmente efficaci, e di autenticazione dei flussi scambiati.
2. Il Cliente garantisce l’autenticità e la provenienza delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati alla Banca passiva e s’impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici, firmati se del caso digitalmente, che gli sono destinati.
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2 Certificati digitali
1. I certificati allegati alle firme digitali apposte ai flussi scambiati tra Cliente e Banche passive devono essere rilasciati da certificatori iscritti nell’apposito elenco dei certificatori predisposto e gestito da ACBI.
2. A decorrere dalla data di attivazione del servizio di firma, la Banca passiva garantisce al Cliente la ricezione, l’apertura delle buste informatiche e la possibilità di lettura dei flussi dotati di firma, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Cliente stesso sia o meno in grado di inviare flussi firmati digitalmente.
3 Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza in materia di comunicazione alla Clientela, in relazione agli effetti giuridici che la legislazione vigente attribuisce alla firma, la Banca passiva che invia flussi firmati digitalmente ha il diritto di addebitare al Cliente il costo di dichiarazioni e/o documenti cartacei ulteriori, richiesti dal medesimo, che confermino la provenienza e/o l’autenticità ovvero riproducano o confermino il contenuto di flussi firmati digitalmente.
4 Il Cliente mittente ha il diritto di opporsi ad eventuali richieste della Banca passiva di invio di lettere di manleva ed altre simili a contenuto confermativo di flussi firmati digitalmente.
3 Ordini ed istruzioni del Cliente
La Banca passiva si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo.
4 Comunicazioni della banca passiva
1. La Banca passiva si impegna ad inviare giornalmente i flussi elettronici contenenti i “saldi” e “movimenti” entro termini temporali tali da garantire la disponibilità degli stessi al Cliente entro le ore 8:00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazione in conto delle operazioni.
2. La Banca passiva si impegna ad inviare gli “esiti” in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.
3. La Banca passiva si impegna a fornire messaggi di “stato di avanzamento” a fronte di ogni flusso dispositivo da essa ricevuto nei casi espressamente previsti. Detti messaggi devono essere inviati o messi a disposizione dalla Banca passiva nel corso dell’arco temporale di un’ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi.
5 Obblighi e modalità di conservazione della documentazione
1. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, il Cliente e la Banca passiva sono tenuti a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il servizio, senza apportarvi alcuna modifica, secondo modalità anche elettroniche che consentano la inalterabilità e consultabilità dei dati stessi e, dunque, la possibilità di reperirli e stamparli in forma leggibile presso le parti . la registrazione delle disposizioni di incasso e di pagamento dovrà essere conservata per un periodo minimo di 12 mesi e quella relativa ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo minimo di 15 giorni lavorativi.
2. Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti coinvolti nell’erogazione del servizio.
3. La conservazione delle registrazioni relative alle disposizioni di incasso e pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici o ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in esse contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.
4. In caso di controversia, le parti contraenti convengono che la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni dei precedenti commi farà prova tra le parti contraenti.
5. Nel caso in cui il Cliente rinunci alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il servizio, il Cliente stesso riconosce efficacia probatoria prevista alle registrazioni effettuate dalla Banca.
6 Responsabilità della banca passiva
1. La Banca passiva resta estranea ad ogni responsabilità derivante sia dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute, sia da disservizi che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviati dalla medesima Banca al Cliente.
7 Responsabilità del Cliente
Il Cliente dichiara di tenere indenne la Banca passiva da ogni conseguenza dannosa che potesse derivare anche da terzi che abbiano avuto accesso alla stazione di lavoro del Cliente senza l’autorizzazione di quest’ultimo.
8 Diritto di recesso e tempi di chiusura
1. Il contratto è a tempo indeterminato, Le parti, nell’ambito del periodo di efficacia del presente contratto, hanno facoltà di recedere in qualunque momento con comunicazione inviata nel rispetto delle modalità indicate nel successivo articolo 10 ai seguenti termini e condizioni:
il Cliente, senza preavviso, senza penalità e senza spese; il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.;
la Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo oppure con il preavviso di 60 giorni.
2. Nel caso di recesso, sia da parte della Banca passiva che da parte del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente la data di efficacia del recesso.
3. Il rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.
9 Riferimento alle norme che regolano i rapporti di conto corrente e dei connessi servizi elettronici di incasso e pagamento
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il Cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.
10 Modalità di invio delle comunicazioni
Ferma restando la validità delle comunicazioni elettroniche effettuate ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tutte le comunicazioni tra le parti previste dal presente contratto, o comunque ad esso riferenti, saranno effettuate tramite la funzione di gestione documentale CBI ovvero a mezzo di raccomandata A/R.
11 Modifica di normative e condizioni
1. La Banca, in presenza di un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il servizio, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
2. La Banca, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al servizio, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente le prescrizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Il Cliente accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca in forma scritta a mezzo di posta ordinaria o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, indicati nel presente contratto ovvero concordati successivamente per iscritto.
4. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; nel caso di recesso, in sola sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
5. Trova applicazione quanto previsto all’articolo 27 delle Norme Generali.
12. Rinvio
1. Per quanto qui non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le Norme Generali della Sezione I.
SEZIONE II-F) NORME GENERALI CHE REGOLANO LA CARTA DI DEBITO
1. Oggetto – Ambito di applicazione
1. Le presenti Norme Generali della Sezione II-F regolano il rilascio, da parte della Banca, di una carta di debito nominativa (di seguito la “Carta PagoconIBL”) e la disciplina del rapporto tra la persona/cliente a cui la stessa viene rilasciata (di seguito il “Titolare”) e la Banca.
2. La Carta PagoconIBL è rilasciata esclusivamente a favore di una persona fisica intestataria, cointestataria e/o delegata di un rapporto di conto corrente o di deposito intrattenuto presso la Banca (di seguito il “Conto Collegato”) sul quale saranno regolate, ai sensi delle norme della presente Sezione II-F, le operazioni di pagamento e le altre operazioni di natura informativa e dispositiva effettuate con la Carta PagoconIBL.
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3. La Banca consegna o invia al Titolare la Carta PagoconIBL, il cui uso è strettamente personale. Nel caso di clienti diversi dalle persone fisiche, la Carta PagoconIBL può essere rilasciata alla persona autorizzata formalmente dall’intestatario del Conto Collegato ad operare sullo stesso. In tali casi la persona, così autorizzata, assume la qualifica di Titolare della Carta PagoconIBL, sottoscrivendo anche il relativo contratto, incluse le presenti disposizioni, mentre l’intestatario del Conto Collegato assume la qualifica di “Cliente”.
4. Il Titolare, per il tramite della Carta PagoconIBL, potrà effettuare operazioni di prelievo di contante, in Italia e all’estero, versare denaro contante e assegni, effettuare pagamenti in Italia e all’estero presso esercizi convenzionati, ottenere informazioni relative al Conto Collegato (ad es., saldo e movimenti), effettuare ricariche telefoniche. Le operazioni in questione potranno essere disposte sul Conto Collegato intestato al Titolare o al Cliente.
5. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 14, il rilascio della Carta PagoconIBL e l’utilizzo della stessa da parte del Titolare, oltre che dalle norme della presente Sezione II-F, sono regolati dalle “Condizioni Generali che Regolano i Rapporti e i Servizi con la Banca”, costituite dalle Norme Generali applicabili a tutti i prodotti e servizi della Banca, e dalle norme specifiche dei singoli prodotti e servizi attivati già accettate e sottoscritte dal Titolare o dal Cliente al momento dell’attivazione del rapporto di Xxxxx Collegato, nonché dal Modulo di Richiesta, dal Foglio Informativo e dal Documento di Sintesi.
2. Titolarità della Carta PagoconIBL – Codice PIN
1. La Carta PagoconIBL è di proprietà esclusiva della Banca.
2. Ad ogni Carta PagoconIBL viene assegnato un codice identificativo personale (Personal Identification Number, di seguito il “Codice PIN”), consegnato al Titolare in un plico sigillato. Il Codice PIN viene elaborato con modalità informatiche che ne garantiscono la massima riservatezza e ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e di terzi.
3. La Carta PagoconIBL e il Codice PIN, se spediti tramite posta, sono inviati separatamente al Titolare. La Banca può inviare per posta la Carta PagoconIBL e il relativo Codice PIN, anche in caso di sostituzione di quella in scadenza.
4. Il Titolare può autorizzare, a suo rischio, altre persone al ritiro del Codice PIN, dandone esplicita disposizione con apposita lettera da consegnare alla Banca.
3. Utilizzo della Carta PagoconIBL
1. La Carta PagoconIBL può essere utilizzata esclusivamente da parte del Titolare e in nessun caso e per nessun motivo può essere ceduta o data in uso a terzi. Il Titolare deve apporre la propria firma sul retro della Carta PagoconIBL.
2. Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta PagoconIBL entro i limiti d’importo previsti per ciascuno dei servizi a cui la Carta PagoconIBL stessa è abilitata (e, comunque, non oltre il saldo disponibile del Conto Collegato) e con le modalità indicate nella presente Sezione II-F o riportate nelle istruzioni che la Banca può comunicare al Titolare (o Cliente) oppure negli avvisi esposti nei locali della Banca e/o degli esercizi convenzionati oppure sugli impianti automatici presso cui la Carta PagoconIBL è utilizzabile.
3. Il Titolare (o il Cliente), nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di importo per essa previsti in via generalizzata e indicati nel relativo Documento di Sintesi.
4. Ai fini dell’autorizzazione delle operazioni, il Titolare dà il proprio consenso secondo le seguenti modalità:
• con la digitazione del Codice PIN, per acquisti di beni e/o servizi e prelievi;
• con la firma, per acquisti nei casi in cui la firma sia ancora richiesta.
Nei casi in cui sia prevista la firma del Titolare sulle memorie di spesa e/o su documenti equivalenti (ad es., ricevuta rilasciata dai terminali POS (Point of Sale)), la stessa deve essere conforme a quella da lui apposta sulla richiesta di rilascio della Carta PagoconIBL e sulla Carta PagoconIBL stessa al momento della ricezione.
5. Una volta che l’operazione è stata autorizzata secondo una delle modalità sopra indicate, il Titolare riconosce che l’importo indicato è esatto e conferisce quindi alla Banca autorizzazione irrevocabile a pagarlo, addebitandolo al medesimo Titolare. L’autorizzazione è irrevocabile anche nei casi in cui l’operazione di pagamento venga disposta senza la digitazione del Codice PIN o la sottoscrizione di un documento di spesa.
6. Il Cliente potrà utilizzare la Carta PagoconIBL in modalità “contactless” presso gli esercenti convenzionati. Tale modalità permette di pagare: (i) con il semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature P.O.S. idonee a rilevarne i dati a distanza (senza l’inserimento fisico della carta) e (ii) senza digitazione del P.I.N. Le operazioni effettuate in modalità “contactless”: a) se hanno importo pari o inferiore a 25,00 € possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N; b) se hanno importo superiore a 25,00 € sono convalidate mediante digitazione del P.I.N.
7. Per ragioni di sicurezza, il Cliente può effettuare operazioni in modalità “contactless” e senza digitazione del P.I.N. fino ad un massimale giornaliero di euro 50,00 (indipendentemente dal numero di operazioni eseguite). Superata la soglia di euro 50,00, il Cliente può continuare a utilizzare la carta PagoconIBL in modalità “contactless” ma tutte le operazioni (anche quelle inferiori a euro 25,00) saranno convalidate mediante digitazione del P.I.N.
8. La Carta PagoconIBL è utilizzabile presso gli sportelli automatici abilitati (Automated Teller Machine, di seguito “ATM”), nei terminali di pagamento POS e/o in apparecchiature per le quali è prevista la digitazione del Codice PIN, oppure in transazioni elettroniche o non elettroniche che non prevedono né la firma né l’uso del Codice PIN.
9. Nel caso in cui la Carta PagoconIBL venga utilizzata presso esercenti convenzionati, il Titolare prende atto che l’esercente convenzionato potrà richiedere al Titolare di esibire un documento di riconoscimento che ne provi l’identità e scriverne gli estremi.
4. Utilizzo della Carta PagoconIBL presso esercenti o altre banche
1. I rapporti contrattuali con gli esercenti (i.e., esercenti convenzionati presso cui la Carta PagoconIBL è utilizzabile) inerenti ai beni o servizi ordinati e/o acquistati mediante la Carta PagoconIBL sono distinti e autonomi rispetto al contratto relativo alla Carta PagoconIBL. Pertanto, le eventuali controversie con gli esercenti non escludono né sospendono l’obbligo del Titolare o del Cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base al contratto.
2. La Banca, inoltre, non può essere ritenuta in alcun caso responsabile se la Carta PagoconIBL non è accettata dall’esercente o da altre banche, per qualsiasi motivo, anche derivante dall’intervenuta revoca o sospensione della convenzione con l’esercente o con la banca.
5. Blocco della Carta PagoconIBL
1. Nel caso di utilizzo della Carta PagoconIBL non in conformità con le istruzioni indicate al precedente Articolo 3 e con quanto stabilito nelle presenti Norme Generali della Sezione II-F, gli impianti ATM e gli stessi esercizi commerciali possono trattenere la Carta PagoconIBL o bloccarne definitivamente l’utilizzo per motivi di sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 del presente Articolo, la Banca può bloccare in qualunque momento l’utilizzo della Carta PagoconIBL per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta PagoconIBL o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato. La Banca informa non appena possibile il Titolare (o Cliente) del blocco della Carta PagoconIBL, motivando tale decisione, tranne che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
6. Addebito sul Conto Collegato – Richieste di rimborso
1. L’addebito sul Conto Collegato indicato dal Titolare (o Cliente) in fase di richiesta della Carta PagoconIBL delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca
in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. Tale momento è da intendersi quale momento di ricezione dell’ordine di pagamento.
2. Agli addebiti si applica la valuta del giorno in cui avviene l’operazione.
3. Il Titolare (o Cliente) che sia venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata oppure non eseguita o eseguita in modo inesatto, senza indugio e comunque entro il termine massimo di 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, deve informarne la Banca presentando per iscritto una richiesta di rettifica.
4. Fatto salvo il precedente comma 3, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, la Banca, fermo restando quanto previsto agli Articoli 3, 9 e 10, rimborsa immediatamente al Titolare (o Cliente) l’importo dell’operazione stessa, ripristinando la situazione come se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo.
5. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al precedente comma 4, dandone immediata comunicazione al Titolare (o Cliente) della Carta PagoconIBL. In tale caso, qualora si fosse già verificato il rimborso, la Banca può dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata, potendo quindi chiedere ed ottenere dal Titolare (o Cliente) la restituzione dell’importo rimborsato.
6. La Banca è responsabile nei confronti del Titolare (o Cliente) in caso di mancata o inesatta esecuzione di un’operazione di pagamento per la quale la banca (i.e., il prestatore di servizi di pagamento) del beneficiario (ad es., esercente) non è responsabile ai sensi della normativa vigente ed è tenuta a rimborsare il Titolare (o Cliente) senza indugio l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto.
7. Versamento effettuato mediante impianti automatici
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1. In caso di versamento di denaro contante e di titoli (assegni bancari, circolari ed altri titoli similari), effettuato dal Titolare tramite gli impianti automatici a ciò abilitati, la Banca è tenuta esclusivamente alla loro custodia con la dovuta diligenza. I valori versati vengono rigorosamente verificati, controllati e confrontati con quanto indicato dal Titolare all’atto del versamento. La Banca, se riscontra irregolarità e/o discordanze di qualsiasi genere nel contante o nei titoli immessi nella busta oppure differenze tra l'accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalla distinta di versamento o dal “giornale di fondo” relativo all'impianto sul quale è stata effettuata l'operazione, ne dà comunicazione scritta al Titolare e procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato.
2. Tutti gli effetti contabili comunque connessi ai versamenti così effettuati decorrono dal momento in cui la Banca ne ha effettuato la registrazione sul relativo Conto Collegato. Ai soli fini della data valuta da applicare, i versamenti effettuati dopo il normale orario di apertura della Banca al pubblico, vengono considerati come eseguiti il giorno lavorativo successivo.
8. Comunicazioni relative all’utilizzo della Carta PagoconIBL
1. Ogni indicazione, anche cartacea, fornita dalla Banca al Titolare (o Cliente) tramite gli impianti utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto relativo alla Carta PagoconIBL, non sostituisce le comunicazioni previste dalla legge e dalle norme generali che regolano il Conto Collegato.
Le operazioni relative ai servizi oggetto del contratto per la Carta PagoconIBL vengono confermate dalla Banca al Titolare (o Cliente) mediante il loro inserimento nell’estratto conto del Conto Collegato nel quale le operazioni stesse vengono riportate con apposita causale, secondo le modalità e la frequenza già convenuta al momento di apertura del Conto Collegato. Tale documento dà prova delle operazioni effettuate e del loro ammontare.
2. In ogni momento del rapporto il Titolare (o Cliente) ha diritto di modificare la tecnica di comunicazione utilizzata. La modifica della tecnica di comunicazione può essere effettuata con richiesta inviata alla Filiale della Banca presso cui il rapporto è stato attivato o recandosi di persona presso la stessa.
3. Nel caso in cui il Conto Collegato sia cointestato, tale richiesta può essere validamente fatta anche da uno solo dei cointestatari, esonerando la Banca da qualunque responsabilità.
9. Obblighi a carico del Titolare
1. Il Titolare deve custodire con ogni cura la Carta PagoconIBL e il Codice PIN, adottando tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. In particolare, il Codice PIN deve restare segreto, non deve essere indicato sulla Carta PagoconIBL né conservato insieme alla stessa o ad altri documenti del Titolare, né reso visibile al momento della digitazione in sede di utilizzo della Carta PagoconIBL. Il Titolare è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’utilizzo della Carta PagoconIBL da parte di terzi ai sensi e per gli effetti di cui al successivo Articolo 10.
2. In caso danneggiamento o deterioramento della Carta PagoconIBL, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta PagoconIBL alla Banca nello stato in cui si trova. Anche in caso di difettoso funzionamento degli impianti automatici sui quali la Carta PagoconIBL è utilizzabile, il Titolare è tenuto a non effettuare operazioni.
3. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta PagoconIBL, il Titolare è tenuto a comunicare senza indugio alla Banca, non appena venutone a conoscenza, le relative circostanze, secondo le modalità indicate al successivo Articolo 10, lett. (b).
4. Il Titolare della Carta PagoconIBL deve controllare con assidua frequenza le operazioni effettuate con la Carta PagoconIBL stessa. A tal fine il Titolare è informato che i rischi di frode possono essere attenuati utilizzando i servizi di alert offerti dalla Banca, che gli consentono di controllare le operazioni effettuate tramite la Carta PagoconIBL.
10. Obblighi del Titolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta PagoconIBL e/o del Codice PIN
1. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta PagoconIBL, da sola ovvero unitamente al Codice PIN, nonché di falsificazione, contraffazione o clonazione della Carta PagoconIBL stessa (con conseguente possibilità di utilizzo in modalità “contactless” - senza digitazione del
P.I.N. - per operazioni entro i limiti di spesa contrattualmente previsti dalla presente sezione), il Titolare (o il Cliente) deve:
(a) chiedere, senza indugio non appena venuto a conoscenza delle suddette circostanze, il blocco della Carta PagoconIBL medesima, telefonando, in qualunque momento al numero telefonico indicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta PagoconIBL (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l’esatta intestazione della Carta PagoconIBL) e annotando il “numero di blocco” che viene comunicato dall’operatore nel corso della telefonata;
(b) comunicare, senza indugio non appena venuto a conoscenza delle suddette circostanze, l’accaduto ad una Filiale della Banca recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata A/R;
(c) entro 48 ore dal momento del blocco, presentare alle Autorità competenti denuncia dello smarrimento, furto, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta PagoconIBL, da sola ovvero unitamente al Codice PIN. Una copia della denuncia dovrà essere conservata dal Titolare, in quanto la Banca può richiedergliene copia entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di smarrimento, furto, utilizzo indebito o non autorizzato della Carta PagoconIBL medesima.
2. La segnalazione è opponibile alla Banca dal giorno e dall’ora di rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore telefonico, oppure dal momento in cui è effettuata se è comunicata personalmente ad una Filiale della Banca, oppure dalle ore 24:00 del giorno di ricezione se la comunicazione perviene nell’orario di apertura dello sportello o dalle ore 24:00 del giorno lavorativo successivo se la comunicazione perviene oltre l’orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo.
11. Servizio informativo SMS
1. Il Titolare (o Cliente) potrà essere informato - tramite messaggistica SMS - per ogni autorizzazione concessa sulla sua Carta PagoconIBL, ovvero per ogni utilizzo della propria Carta PagoconIBL a valere sul circuito MasterCard e nello specifico per le operazioni effettuate su POS. Il Titolare potrà così rilevare - e segnalare tempestivamente al Servizio Clienti - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta PagoconIBL.
2. Tale servizio verrà erogato dalla Banca mediante invio di SMS sull’utenza cellulare indicata dal Titolare (o Cliente) nel Modulo di Richiesta della Carta PagoconIBL. La richiesta di attivazione del servizio di messaggistica potrà anche essere richiesto successivamente dal Titolare (o Cliente) contattando il Servizio Clienti. Resta salva la facoltà della Banca di prevedere in ogni caso soglie minime di importo ad operazione per generare l’invio del messaggio. Il Titolare si impegna a segnalare eventuali successive variazioni dell’utenza cellulare fornita.
3. I costi di tale servizio sono dettagliati nelle condizioni economiche contenute nel Documento di Sintesi.4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Articolo, si rimanda alla norme sul “Servizio SMS Alert” all’interno della Sezione II-G.
12. Durata del contratto relativo alla Carta PagoconIBL – Recesso
1. Il contratto relativo alla Carta PagoconIBL è a tempo indeterminato.
2. Il Titolare (o il Cliente) può recedere dal contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese, dandone comunicazione scritta alla Banca da inviarsi con lettera raccomandata A/R. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.
3. La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Titolare (o al Cliente) con preavviso di almeno due mesi; il contratto cessa alla data di scadenza indicata nel preavviso. La Banca può altresì recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Titolare (o Cliente); in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.
4. In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.
5. In caso di cessazione del contratto relativo al Conto Collegato, il contratto relativo alla Carta PagoconIBL cessa alla stessa data in cui si estingue il contratto relativo al Conto Collegato.
6. Resta inteso che, salvo diversa volontà delle Parti, il recesso dal contratto relativo alla Carta PagoconIBL ovvero la restituzione della stessa non implicano il recesso da tutti gli altri servizi di cui il Titolare (o il Cliente) risulti titolare.
13. Restituzione della Carta PagoconIBL
1. La Banca blocca l’operatività della Carta PagoconIBL alla data di cessazione del contratto.
2. Il Titolare deve restituire alla Banca la Carta PagoconIBL, insieme ad ogni altro materiale eventualmente in precedenza consegnato:
● in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine dalla stessa indicato;
● alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta PagoconIBL;
● in caso di recesso dal contratto sia da parte della Banca che del Titolare (o Cliente);
● contestualmente alla richiesta di estinzione del Conto Collegato.
3. La Carta PagoconIBL deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante del Titolare.
4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della Carta PagoconIBL e le spese del blocco della stessa resteranno a carico del Titolare o del Cliente o dei loro eredi o legale rappresentante.
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5. E’ illecito l’uso della Carta PagoconIBL che non sia stata restituita ai sensi del presente Articolo, o l’uso della Carta PagoconIBL denunciata come smarrita o sottratta oppure utilizzata in eccesso rispetto al saldo disponibile del Conto Collegato o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
14. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme Generali della Sezione II-F sono applicabili, in quanto compatibili, le Norme Generali della Sezione I. Sono altresì applicabili le Norme Generali della Sezione II-A e della Sezione II-B (regolanti, rispettivamente, il Conto Corrente e il Conto Deposito), le Norme Generali che regolano i singoli servizi e prodotti già attivati dal Titolare (o Cliente), nonché le previsioni della Parte Prima della Sezione II-C.
SEZIONE II-G – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI TELEMATICI E ACCESSORI PARTE PRIMA – NORME COMUNI
1. Definizione ed ambito di applicazione – Disciplina contrattuale e rinvio
1. Le presenti norme disciplinano il servizio telematico di Internet Banking (di seguito il “Servizio di Internet Banking”) e i servizi telematici ad esso accessori – lo strumento di autenticazione IBL Pass Code, lo strumento di autenticazione IBL Token il servizio di corrispondenza online (di seguito il “Servizio di Corrispondenza Online”) e il servizio di sms banking (di seguito il “Servizio SMS Banking”) (di seguito tutti insieme denominati anche i “Servizi Accessori” e, unitamente al Servizio di Internet Banking, i “Servizi Telematici”) – e si applicano al Cliente che, in relazione a rapporti e prodotti, utilizza uno o più dei Servizi Telematici offerti dalla Banca.
2. I Servizi Telematici sono disciplinati – oltre che dalla presente Parte Prima e dalle rispettive Parte Seconda e Parte Terza – dalle norme contrattuali indicate nel modulo di apertura (denominato “Richiesta di attivazione del servizio di internet banking e dei servizi accessori”), dalle norme economiche indicate nel Foglio Informativo (denominato “Servizi telematici di internet banking “IBL online” e servizi accessori”) nonché dalle norme contrattuali ed economiche (incluse le relative Norme Generali) già sottoscritte dal Cliente con riguardo ai rapporti e prodotti accessibili tramite i Servizi Telematici.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato in relazione al singolo Servizio Telematico ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 2, è fatto rinvio, ove applicabile, alle Norme Generali della Sezione I e alle previsioni della Parte Prima della Sezione II-C.
2. Rischi dei Servizi Telematici
1. Il Cliente, quale utente della rete Internet, dichiara di conoscere le caratteristiche dell’uso della rete Internet quale sistema di comunicazione e trasmissione dati, di possedere un’adeguata esperienza a tale proposito e di essere consapevole dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sulla rete Internet, assumendosene tutti i rischi connessi.
3. Limitazione di responsabilità della Banca
1. La Banca prende tutte le più opportune precauzioni per garantire l’integrità e la riservatezza delle informazioni trattate nell’ambito del Servizio di Internet Banking e Servizi Accessori, mediante l’adozione di misure di sicurezza e di protezione di accessi non autorizzati adeguate agli standard tecnologici.
2. La Banca non è responsabile per qualsiasi utilizzo abusivo o per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse tramite il Servizio di Internet Banking e Servizi Accessori conseguente a cause imputabili a terzi ovvero ad essa non imputabili.
3. La Banca non è responsabile per gli eventuali danni o molestie che potessero derivare al Cliente da parte di terzi, non conseguenti ad inadempimento delle obbligazioni poste dalle presenti Norme Generali a carico della Banca stessa.
4. Ai fini del regolare e corretto svolgimento del Servizio di Internet Banking e Servizi Accessori, il Cliente autorizza la Banca, rilasciando con la sottoscrizione delle presenti Norme Generali il relativo consenso, ad avvalersi, ove necessario, di società esterne per il servizio di assistenza tecnica e operativa ed a fornire a tali società, anche ai sensi del Codice della Privacy, i “dati personali” necessari per lo svolgimento del Servizio e Servizi Accessori, altresì autorizzando, con la medesima sottoscrizione, il correlato trattamento da parte delle società medesime.
4. Cause di sospensione, interruzione e blocco dei Servizi Telematici – Disattivazione
1. In caso di utilizzo non conforme alle disposizioni della presente Sezione II-G o alle modalità tecniche di utilizzo, la Banca, senza incorrere in responsabilità alcuna, ha la facoltà di inibire l’accesso del Cliente al Servizio di Internet Banking (ivi incluso il Servizio di Corrispondenza Online),agli strumenti di autenticazione IBL Pass Code o IBL Token senza preavviso alcuno.
2. Al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei Servizi Telematici, la Banca ha inoltre la facoltà di sospendere o interrompere, in qualunque momento, con comunicazione anche immediatamente successiva, i Servizi Telematici stessi, anche senza preavviso al Cliente.
3. Il Cliente prende atto che la Banca potrà sospendere, interrompere, ritardare o bloccare la fornitura del Servizio di Internet Banking - senza poter essere ritenuta responsabile delle conseguenze - nei seguenti casi:
● esigenze di ordine tecnico (ad esempio guasti, manutenzioni, sostituzione di apparecchiature, ecc.) e cause di forza maggiore;
● cause ad esse non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà o impossibilità di comunicazione, ad interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale, ad atti o provvedimenti di natura giudiziaria che inibiscano la possibilità di ricevere, inviare ed elaborare i flussi elettronici;
● atti o fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza;
● sicurezza dello strumento, ivi compresi i casi di sospetto utilizzo fraudolento o non autorizzato;
● manomissione o interventi sulle apparecchiature effettuati dal Cliente e/o mal funzionamento degli apparecchi di connessione utilizzati dal Cliente;
● errata indicazione dei dati forniti alla Banca durante l’adesione al Servizio e dei relativi Servizi Accessori;
● mancato utilizzo del Servizio per un periodo superiore a 6 (sei) mesi.
4. In caso di blocco del Servizi di Internet Banking o di una specifica operazione per motivi di sicurezza, la Banca informerà il Cliente dell’avvenuto blocco e delle ragioni che lo hanno determinato. Tale comunicazione dovrà essere fornita, ove possibile, prima del blocco o, al più tardi entro il secondo giorno lavorativo, attraverso uno o più recapiti utilizzati dal Cliente nell’ambito dei rapporti con la Banca, salvo che la stessa non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. In ogni caso, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato il blocco, la Banca riattiverà il Servizio di Internet Banking, provvedendo a comunicarlo al Cliente nei modi indicati al precedente periodo. In caso di blocco, il Cliente potrà contattare la Banca per richiedere lo sblocco della singola operazione o del Servizio di Internet Banking, rivolgendosi alla propria filiale o al Servizio Clienti.
5. In caso di sospensione o interruzione nei restanti casi previsti dal presente Articolo, una volta venute meno le ragioni di sospensione o di interruzione temporanea, il Servizio di Internet Banking verrà riattivato, dandone comunicazione al Cliente attraverso uno o più recapiti utilizzati dal Cliente stesso nell’ambito dei rapporti con la Banca, salvo che non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di revoca del Servizio di Internet Banking per mancato utilizzo, la riattivazione potrà avvenire solo con la sottoscrizione di una nuova richiesta a tal fine da parte del Cliente.
6. Ferme restando le ipotesi di sospensione del Servizio di Internet Banking a seguito di denuncia di smarrimento e/o sottrazione dei Codici, il Cliente ha la facoltà di richiedere la sospensione del Servizio di Internet Banking mediante comunicazione scritta da recapitarsi alla Banca, che darà corso alla predetta richiesta nei medesimi termini sopra previsti.
7. Il Cliente può disattivare la Funzionalità Dispositiva del Servizio di Internet Banking rivolgendosi alla propria filiale; allo stesso modo, il Cliente potrà riattivare la Funzionalità Dispositiva procedendo nuovamente alla richiesta di attivazione della stessa.
5. Durata dei contratti relativi ai Servizi Telematici – Recesso e tempi di chiusura
1. Il contratto relativo al Servizio di Internet Banking e ai Servizi Accessori è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere dal contratto relativo al Servizio di Internet Banking e ai Servizi Accessori in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese, mediante invio di comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata A/R alla Banca, con effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione, ed è tenuto a restituire immediatamente gli strumenti di sicurezza nonché ogni eventuale altro materiale in precedenza consegnatogli per la fruizione del Servizio di Internet Banking e dei relativi Servizi Accessori.
3. In caso di utilizzo dell’IBL Token la comunicazione di recesso del Cliente non produce effetti qualora quest’ultimo, contestualmente alla stessa, non provveda alla restituzione degli strumenti di sicurezza e dell’eventuale materiale consegnato in precedenza dalla Banca e ancora nelle proprie disponibilità; fino a tale momento, il Cliente è comunque tenuto a corrispondere alla Banca i corrispettivi stabiliti per l’erogazione del Servizio di Internet Banking e dei Servizi Accessori.
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4. La Banca può recedere dal contratto relativo al Servizio di Internet Banking e dai Servizi Accessori attivati dal Cliente dandone comunicazione scritta al Cliente con preavviso di almeno 2 (due) mesi; il contratto cessa alla data di scadenza indicata nel preavviso. La Banca può altresì recedere dal relativo contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo, mediante comunicazione scritta al Cliente; in tal caso il relativo contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.
Fatte salve le disposizioni che precedono, la Banca in caso di recesso rimborsa al Cliente la quota residua di canone, nel caso in cui questa sia prevista, per il periodo successivo all’estinzione del relativo contratto (quindi, in misura proporzionale ai mesi non goduti).
5. Con riguardo al Servizio di Internet Banking, nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte ove alcuni o tutti i cointestatari siano abilitati al Servizio di Internet Banking, il recesso di uno di essi non farà venir meno la disponibilità del Servizio di Internet Banking per gli altri cointestatari.
6. Con riguardo al Servizio di Internet Banking, inoltre, essendo la stipula del relativo contratto e il suo mantenimento in essere subordinati all’esistenza di almeno un rapporto di conto corrente abilitato al Servizio di Internet Banking, qualora venisse meno tale condizione, la Banca avrà diritto di interrompere l’erogazione del Servizio di Internet Banking medesimo nonché di recedere dal relativo contratto, senza preavviso alcuno.
7. Fermo restando quanto statuito al precedente comma 3, il relativo rapporto si intenderà definitivamente chiuso entro 5 (cinque) giorni dalla data di efficacia della comunicazione di recesso.
PARTE SECONDA – NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING
1. Definizione ed ambito di applicazione del Servizio di Internet Banking – Rinvio
1. Il Servizio di Internet Banking denominato “IBL online” (di seguito anche il “Servizio”) consente al Cliente - il quale, in alternativa alle modalità ordinarie di accesso e di utilizzo, voglia effettuare pagamenti via Internet (anche attraverso dispositivo mobile) e avvalersi delle ulteriori funzioni del Servizio, operando per via telematica mediante infrastrutture tecnologiche e collegamenti informatici propri - di effettuare:
● esclusivamente operazioni di interrogazione sui rapporti bancari in essere allo stesso intestati e/o cointestati (di seguito la “Funzionalità Informativa”); oppure
● operazioni di interrogazione e operazioni di disposizione a valere sui rapporti bancari in essere allo stesso intestati e/o cointestati (di seguito la “Funzionalità Dispositiva”).
Il Servizio consente altresì di usufruire degli ulteriori servizi che la Banca metterà a disposizione del Cliente tempo per tempo.
2. La richiesta di attivazione del Servizio e il mantenimento in essere dello stesso sono subordinati all’esistenza di almeno un rapporto di conto corrente abilitato al Servizio medesimo.
3. Sino a nuova comunicazione della Banca o a diverso accordo tra le parti, nelle forme previste dalla legge, il Servizio è disciplinato, oltre che dalle presenti Norme Generali, dalle disposizioni contrattuali richiamate dall’Articolo 1, commi 2 e 3, della Parte Prima della presente Sezione II-G.
2. Soggetti autorizzati all’utilizzo del Servizio di Internet Banking
1. Possono essere autorizzati alla Funzionalità Dispositiva del Servizio i rapporti intestati e/o cointestati al Cliente, a condizione che, in caso di cointestazione, i rapporti siano utilizzabili da ciascun cointestatario a firma disgiunta.
Nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte, al fine di usufruire del Servizio occorre la sottoscrizione del relativo contratto da parte di ciascun cointestatario del rapporto. In mancanza, il Cliente si impegna ad informare gli altri cointestatari che non abbiano aderito al Servizio circa le modalità del suo utilizzo ed il contenuto delle norme contrattuali che lo regolano, nonché a tenerli puntualmente aggiornati sulle variazioni che venissero in seguito apportate.
2. Nel caso di rapporti cointestati con firme congiunte, ciascun cointestatario potrà essere autorizzato, previa sottoscrizione del relativo contratto (incluse le presenti Norme Generali), solo alla Funzionalità Informativa del Servizio.
3. Qualora il Cliente sia persona giuridica, il soggetto abilitato ad operare tramite il Servizio (di seguito anche il “Responsabile del Servizio”) dovrà risultare autorizzato ad agire in nome e per conto del Cliente.
3. Disponibilità del Servizio di Internet Banking
1. Il Servizio è disponibile, di norma, ogni giorno e senza limitazione di orari, per tutti i rapporti attivati dal Cliente e con le modalità di utilizzo previste dalle presenti Norme Generali.
2. I rapporti che successivamente saranno aperti, e intestati ovvero cointestati al Cliente (purché a firme disgiunte), saranno accessibili automaticamente tramite il Servizio, se non espressamente esclusi.
3. Quanto precede si applica anche nel caso in cui il Cliente sia persona giuridica; ne consegue che il Responsabile del Servizio, di cui al precedente Articolo 2, si considererà autorizzato ad operare tramite il Servizio su tutti i rapporti successivamente aperti dal Cliente, se non espressamente escluso.
4. Esclusioni di rapporti dal Servizio di Internet Banking
1. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in qualunque momento e mediante comunicazione scritta, l’esclusione dal Servizio di uno o più rapporti collegati; per i rapporti intestati a più soggetti tale facoltà spetta a ciascun cointestatario, che abbia sottoscritto il relativo contratto (incluse le presenti Norme Generali), limitatamente al proprio Servizio.
2. La Banca darà corso alla richiesta entro le ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della stessa; la richiesta di esclusione dal Servizio sarà opponibile alla Banca dopo che siano decorsi i suddetti termini.
3. La Banca, previa comunicazione scritta al Cliente può, di propria iniziativa, escludere dal Servizio uno o più rapporti e, in tal caso, l’esclusione decorrerà dal termine indicato nella comunicazione inviata al Cliente, limitatamente al rapporto o rapporti oggetto di espressa esclusione.
4. I rapporti bancari esclusi dal Servizio resteranno utilizzabili in conformità alle rispettive norme contrattuali e regolati dalle rispettive norme economiche comunicate dalla Banca al Cliente nelle forme previste dalla legge e/o dai rispettivi contratti.
5. Modalità di utilizzo del Servizio di Internet Banking – Registrazione degli accessi
1. Il Cliente, a propria cura e spese, dovrà dotarsi di infrastrutture tecnologiche e collegamenti informatici tali da poter usufruire del Servizio, che si impegna a mantenere a tal fine costantemente idonei ed affidabili, impegnandosi, altresì, ad adottare, alla luce dei moderni standard tecnologici di mercato, i necessari strumenti di protezione da qualunque evento e/o contaminazione esterni. Il Servizio di Internet Banking è altresì disponibile tramite applicazione su dispositivo mobile che potrà essere scaricata dai market abilitati (App Store, Google Play). Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dell’applicazione, si rimanda alla presente sezione II G e, per quanto non espressamente indicato, al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
2. Il Cliente può accedere, tramite il sito della Banca, ad altri siti Internet non segnalati dalla Banca stessa ovvero segnalati in quanto ritenuti di pubblico interesse. In ogni caso tale possibilità non costituisce una sollecitazione all’accesso e/o una promozione dei predetti siti da parte della Banca, dei quali la stessa non è gestore e sul cui contenuto non può in alcun modo influire; pertanto nessun addebito può essere mosso alla Banca in relazione alle informazioni ricavabili o meno da tali siti.
3. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare registrazioni, senza ulteriore preavviso, dei contatti intervenuti tra le parti per via telematica, accettando che le registrazioni effettuate possano essere utilizzate dalla Banca come prova dei collegamenti effettuati per l’utilizzo del Servizio di Internet Banking e delle operazioni richieste; in caso di controversia in ordine alle disposizioni impartite tramite il Servizio di Internet Banking, faranno fede, fino a querela di falso, unicamente le
scritture contabili della Banca insieme alle citate registrazioni.
6. Codici e modalità di accesso al Servizio di Internet Banking
1. Nell’ambito del Servizio, il Cliente verrà identificato dalla Banca esclusivamente attraverso la verifica dei seguenti codici di accesso al Servizio (di seguito denominati anche i “Codici”):
● Codice Identificativo Utente (di seguito denominato anche “User ID”) non modificabile dal Cliente e che viene inviato a mezzo e-mail contestualmente all’attivazione del servizio;
● Password di Accesso (di seguito denominata anche “PIN”) necessaria per accedere al Servizio (password di primo accesso che non varia nel tempo). Al momento del primo accesso sarà richiesta dal sistema la modifica del PIN;
● OTP Login; Password generata dal IBL Pass Code oppure da IBL Token per consentire l’accesso all’Area Personale dell’Internet Banking;
● OTP Dispositiva (solo nei casi di attivazione della Funzionalità Dispositiva del Servizio): password generata da di IBL Pass Code o in alternativa da IBL Token per confermare tutti gli ordini dispositivi predisposti dal Cliente nell’ambito del Servizio di Home Banking.
2. La Banca consentirà l’accesso ai rapporti collegati e/o darà corso alle operazioni richieste solo dopo aver provveduto ad effettuare le verifiche dei Codici OTP generati automaticamente da IBL Pass Code o da IBL Token di cui al comma precedente, restando esonerata da qualsiasi ulteriore o diverso onere di accertamento in merito all’identità e/o alla legittimazione del soggetto che accede ai rapporti bancari e/o dispone l’esecuzione delle operazioni tramite il Servizio e da ogni conseguente responsabilità che il Cliente accetta di mantenere a proprio esclusivo carico.
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3. Il Cliente dispone di n. 3 (tre) tentativi per accedere al Servizio, inserendo correttamente i Codici in suo possesso (User ID e PA). In caso di errore nell’inserimento della PA dopo il terzo tentativo, il Servizio verrà bloccato in maniera permanente e il Cliente dovrà chiederne il ripristino rivolgendosi alla propria filiale oppure al Servizio Clienti, attenendosi alle istruzioni che gli verranno fornite.
4. Il Cliente è consapevole del fatto che il Servizio prevede, per motivi di sicurezza, l’automatica chiusura della sessione dopo 20 (venti) minuti di inattività (ad es., nessuna navigazione tra le pagine, nessuna operazione, ecc.).
5. La Banca non darà corso ad alcuna operazione la cui esecuzione sia stata richiesta mediante posta elettronica, compresa quella attivabile dal sito Internet della Banca, e ciò senza dover fornire al Cliente alcuna comunicazione al riguardo, restando esonerata da responsabilità per qualsiasi danno e/o pregiudizio che al Cliente dovessero derivare dalla mancata accettazione ed esecuzione dell’operazione in questione.
7. Limiti giornalieri e mensili delle operazioni
1. La Banca si riserva di non dare corso ad operazioni qualora vengano superati i limiti di importo giornalieri e mensili indicati nelle norme economiche applicate al rapporto ovvero successivamente modificati dalla Banca.
8. Obblighi a carico del Cliente nell’utilizzo del Servizio di Internet Banking
1. Il Cliente garantisce la completezza e l’esattezza dei dati contenuti nelle disposizioni elettroniche impartite tramite il Servizio di Internet Banking e si impegna ad operare, in ogni caso, entro i limiti previsti dalle norme contrattuali applicate al rapporto e nel limite dei saldi e/o delle consistenze disponibili di ciascun rapporto collegato al Servizio.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare e ad accreditare, sul conto corrente di regolamento, indicato nella scheda di attivazione del contratto, gli importi corrispondenti alle operazioni richieste, con le modalità e le valute previste dal Servizio nonché, in mancanza di specifiche previsioni, con quelle risultanti dai singoli contratti bancari relativi ai rapporti abilitati al Servizio.
3. Con riferimento alla Funzionalità Dispositiva, il Cliente è consapevole che l’operatività avverrà a fronte dei saldi disponibili dei conti ed entro i limiti operativi assegnati.
4. Per la segnalazione e la correzione di eventuali inesattezze, errori od omissioni contenuti nei dati comunicati al Cliente tramite il Servizio, si applicano le norme contrattuali che regolano i rapporti collegati al Servizio stesso.
5. Il Cliente in qualsiasi momento può richiedere alla Banca di ricevere le norme economiche e le norme che regolano il Servizio. La Banca è esonerata dalla stampa e dall’invio della contabile per tutte le operazioni eseguite mediante il Servizio.
9. Spese a carico del Cliente
1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l’erogazione del Servizio indicati nelle norme economiche di cui al relativo Foglio Informativo ovvero nelle diverse norme economiche successivamente applicate dalla Banca e comunicate al Cliente.
2. La Banca sin d’ora è autorizzata ad addebitare i predetti corrispettivi nel conto corrente di regolamento indicato nella richiesta di attivazione del Servizio.
3. Sono interamente a carico del Cliente le spese di collegamento ed utilizzo della rete Internet e delle linee telefoniche per l’accesso alla rete Internet, nonché i costi delle necessarie apparecchiature per l’utilizzo del Servizio.
10. Decesso o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente
1. Gli eventuali atti di disposizione compiuti mediante il Servizio, a valere sui rapporti, dopo il verificarsi del decesso o della sopravvenuta incapacità di agire del Cliente, oppure di eventi societari che riguardino il Cliente, non saranno opponibili alla Banca finché a questa ne sia comunicata notizia legalmente certa, mediante consegna di documentazione idonea a comprovare il verificarsi dei suddetti eventi, oppure finché uno degli eventuali eredi, il legale rappresentante del Cliente, ovvero, in caso di rapporti cointestati, uno degli altri cointestatari, abbiano notificato alla Banca opposizione scritta con lettera raccomandata; si applicano, per tutto quanto ivi non previsto, le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti collegati.
2. Il Servizio cesserà quando alla Banca sia stata comunicata la suddetta notizia legalmente certa degli eventi sopra indicati o sia pervenuta la comunicazione sopra menzionata, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la disattivazione del Servizio.
PARTE TERZA – NORME CHE REGOLANO I SERVIZI ACCESSORI
IBL Pass Code (“IBL E-Bank”)
1. Definizione dello strumento di Autenticazione IBL Pass Code ed ambito di applicazione
1. Lo Strumento di Autenticazione IBL PASS CODE viene concesso in uso al Cliente che ha già sottoscritto il contratto relativo al Servizio e che ha attivato il Servizio con Funzionalità Informativa o Dispositiva. Tale strumento è necessario per accedere all’Area personale del Servizio Internet banking e per confermare tutti gli ordini dispositivi predisposti dal Cliente nell’ambito del Servizio di Internet Banking.
L’APP IBL E-Bank dovrà essere scaricata dai market abilitati (Apple Store, Google Play).
2. Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dello strumento, per quanto non espressamente indicato dalla presente sezione, si rimanda al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
2. Modalità di utilizzo di IBL Pass Code
1.Per poter accedere all’Area Personale del Servizio Internet Banking è necessario inserire l’OTP Login generato sull’APP IBL E-Bank con lo strumento di Autenticazione IBL Pass Code, previo inserimento del PIN.
2. Per poter autenticare la singola disposizione di pagamento sarà necessario fotografare con un dispositivo mobile il codice QR visualizzato al termine dell’operazione di pagamento, digitare il codice PIN e successivamente inserire all’interno della disposizione il codice OTP generato sull’APP IBL E-Bank con lo strumento di Autenticazione IBL Pass Code.
Durata del software IBL Pass Code
La concessione in uso della licenza è valida dalla data di attivazione del servizio di Internet Banking fino a quando sarà revocato il servizio stesso, ivi comprese le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto, nonché, qualora la Banca lo richieda in relazione al mancato adempimento degli obblighi, di cui alla presente sezione, da parte del Cliente ovvero qualora vengano meno i presupposti di abilitazione alla Funzionalità Informativa/Dispositiva del Servizio.
4. Attivazione, custodia, smarrimento, furto e sottrazione degli strumenti che supportano lo strumento di autenticazione IBL Pass Code
1. Ai fini dell’utilizzo dello strumento è necessario comunicare e certificare l’indirizzo e-mail rilasciato alla Banca. In caso di variazione della stessa, è necessario procedere con la modifica della stessa accedendo al proprio Internet Banking, nella sezione Altri Servizi- Dati personali.
2. II Cliente ha l’obbligo di custodire e conservare il PIN con diligenza, separatamente dagli altri Codici (i.e., User ID) e di servirsene appropriatamente per I’uso
cui è destinato, astenendosi da qualunque intervento sullo stesso
3. In caso di smarrimento, furto o sottrazione del dispositivo mobile il Cliente, senza indugio non appena venutone a conoscenza, deve darne comunicazione alla Banca, richiedendo il blocco del Servizio e di eventuali altri servizi usufruibili mediante lo strumento di autenticazione. La suddetta comunicazione, qualora data per via telefonica o telematica, dovrà essere confermata dal Cliente per iscritto. Inoltre, il Cliente è tenuto a presentare denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti e trasmetterla alla Banca entro 5 (cinque) giorni dalla data della denuncia.
4. Prima della comunicazione di cui al precedente comma 3, il Cliente sopporta, comunque per un importo complessivamente non superiore a 50 (cinquanta) euro, la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, subita in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito del dispositivo mobile; tuttavia qualora il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza del dispositivo mobile. Il Cliente medesimo sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite di 50 (cinquanta) euro.
5. Dopo la comunicazione di cui al comma 3, il Cliente non sopporta alcuna perdita in caso di furto, smarrimento o utilizzo indebito del dispositivo mobile, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave.
6. In ogni caso, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate, subite in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito del dispositivo mobile, senza applicazione del limite di 50 (cinquanta) euro, se ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previsti dalle presenti Norme Generali.
IBL TOKEN
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1. Definizione dello strumento di Autenticazione IBL Token ed ambito di applicazione
1. Lo strumento di Autenticazione IBL Token, di proprietà della Banca viene concesso in uso al Cliente che ha già sottoscritto il contratto relativo al Servizio Internet Banking e che ha attivato il Servizio con Funzionalità Informativa o Dispositiva
2. L’IBL Token è contrassegnato da un codice numerico (di seguito il “Numero Seriale”) e la sua sicurezza è certificata dall’azienda produttrice.
3. L’IBL Token è dotato di display in grado di generare, oltre all’OTP Login per accedere al sistema, anche l’OTP dispositiva, ossia il codice numerico ottenuto secondo la logica del Dynamic Linking, ossia un codice numerico dinamico legato all’IBAN del beneficiario ed all’importo della transazione.
4. L’IBL Token dovrà essere utilizzato personalmente dal Cliente.
5. Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo dello strumento, per quanto non espressamente indicato dalla presente sezione, si rimanda al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
2. Modalità di utilizzo dell’IBL Token
1. Gli OTP generati dall’IBL Token sono calcolati in funzione di uno specifico algoritmo che considera congiuntamente, come variabili, il Numero Seriale dell’apparecchio e l’orario in cui è stata richiesta il codice OTP (di seguito “Clock”). Stante l’assegnazione univoca del Numero Seriale al Cliente, il software utilizzato dall’IBL Token è in grado di generare la Chiave di Autenticazione che dovrà essere inserita dal Cliente al momento dell’accesso al proprio profilo Internet Banking.
2. I codici OTP generati da IBL Token variano con cadenza regolare di 30 (trenta) secondi; conseguentemente, nell’ambito di tale intervallo temporale, varrà sempre lo stesso codice OTP.
3. Qualora il Cliente, nell’intervallo temporale di generazione di un codice OTP, effettui sul Servizio più accessi, gli stessi non potranno essere autenticati con la stessa OTP; pertanto, ogni singolo accesso dovrà necessariamente essere autenticato con un’univoca OTP.
4. Per poter autenticare il singolo ordine di pagamento, la procedura fornirà, al termine dell’operazione in corso, un codice numerico dinamico legato all’IBAN del beneficiario ed all’importo della transazione, Tale codice permetterà, previa digitazione del PIN sull’IBL Token, di generare il codice OTP per autenticare la disposizione (OTP dispositiva).
3. Durata dell’IBL Token
1. La concessione in uso dell’IBL Token ha validità dalla data di consegna fino a quando cesserà il funzionamento dello strumento di autenticazione.
2. Al termine del funzionamento, l’IBL Token dovrà essere restituito alla filiale della Banca che ne ha curato il rilascio.
3. In ogni caso, il Cliente è tenuto a restituire l’IBL Token alla scadenza del contratto relativo al Servizio, ivi comprese le ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto, nonché qualora la Banca lo richieda in relazione al mancato adempimento degli obblighi, di cui alla presente sezione, da parte del Cliente ovvero qualora vengano meno i presupposti di abilitazione alla Funzionalità Informativa/Dispositiva del Servizio.
4. Attivazione, consegna, custodia, smarrimento, furto e sottrazione dell’IBL Token
1. L’IBL Token viene consegnato già attivo. Lo strumento viene consegnato nello stato di conservazione e nelle norme idonee all’uso concordato tra la Banca e il Cliente.
2. II Cliente ha l’obbligo di custodire e conservare l’IBL Token con diligenza, separatamente dagli altri Codici (i.e., User ID) e di servirsene appropriatamente per I’uso cui è destinato, astenendosi da qualunque intervento sullo stesso e restando responsabile dell’eventuale danneggiamento o distruzione dello stesso.
3. In caso di smarrimento, furto o sottrazione dell’IBL Token, il Cliente, senza indugio non appena venutone a conoscenza, deve darne comunicazione alla Banca, richiedendo il blocco del Servizio e di eventuali altri servizi usufruibili mediante l’IBL Token. La suddetta comunicazione, qualora data per via telefonica o telematica, dovrà essere confermata dal Cliente per iscritto. Inoltre, il Cliente è tenuto a presentare denuncia di quanto accaduto alle Autorità competenti e trasmetterla alla Banca entro 5 (cinque) giorni dalla data della denuncia.
4. Prima della comunicazione di cui al precedente comma 3, il Cliente sopporta, comunque per un importo complessivamente non superiore a 50 (cinquanta) euro, la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, subita in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito dell’IBL Token; tuttavia qualora il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dell’IBL Token, il Cliente medesimo sopporta tutte le perdite, senza applicazione del predetto limite di 50 (cinquanta) euro.
5. Dopo la comunicazione di cui al comma 3, il Cliente non sopporta alcuna perdita in caso di furto, smarrimento o utilizzo indebito dell’IBL Token, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave.
6. In ogni caso, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate, subite in conseguenza del furto, smarrimento o utilizzo indebito dell’IBL Token, senza applicazione del limite di 50 (cinquanta) euro, se ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più obblighi previsti dalle presenti Norme Generali.
7. A seguito del ricevimento della copia della denuncia resa davanti alla competente Autorità, la Banca provvederà a rilasciare, previa richiesta scritta ed alle norme economiche previste, una nuova analoga apparecchiatura.
6. Accorgimenti da adottare nell’uso dell’IBL Token
1. Per garantire un corretto funzionamento dello strumento, dovranno in ogni caso essere adottati i seguenti accorgimenti: in particolare l’IBL Token:
● non deve essere aperto, smontato o manomesso in alcun modo;
● deve essere tenuto lontano da fonti di calore;
● non deve essere bagnato o comunque pulito con solventi, acidi e liquidi in genere.
7. Riconsegna dell’IBL Token
1. II Cliente è tenuto a restituire alla Banca l’IBL Token, oltre nei casi previsti dall’Articolo 3, anche qualora la Banca, in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, ne faccia richiesta al Cliente.
2. Qualora l’IBL Token restituito risulti danneggiato ovvero lo stesso manifesti un deterioramento anomalo rispetto ad un uso normale o comunque conforme a quello stabilito nella presente sezione ovvero qualora non possa essere restituito ovvero in caso di smarrimento e/o sottrazione dello stesso, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca un’indennità nella misura indicata nelle norme economiche applicate al contratto relativo al Servizio ovvero successivamente concordate con la Banca.
8. Spese a carico del Cliente
1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l’uso dell’IBL Token, indicati nelle norme economiche applicate al contratto relativo al Servizio ovvero successivamente concordati con la Banca.
2. Il Cliente è comunque tenuto al pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 qualora non provveda alla restituzione dello strumento, secondo
quanto stabilito nella presente sezione.
3. La Banca sin d’ora è autorizzata ad addebitare i predetti corrispettivi nel conto corrente di regolamento indicato nella scheda di attivazione del Servizio.
9. Applicazione delle norme relative al Servizio di Internet Banking e rinvio – Cessazione dello strumento IBL Token
1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contrattuali relative al Servizio attivato dal Cliente nonché le disposizioni contrattuali richiamate dall’Articolo 1, commi 2 e 3, della Parte Prima della presente Sezione II-G.
2. La cessazione del Servizio comporterà automaticamente, in quanto servizio accessorio, la cessazione dello strumento IBL Token.
SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ONLINE
1. Definizione ed ambito di applicazione del Servizio di Corrispondenza Online
1. Il servizio di corrispondenza online (di seguito il “Servizio di Corrispondenza Online”) costituisce un servizio incluso nel Servizio di Internet Banking (di seguito il “Servizio”), che viene attivato dalla Banca in conseguenza dell’attivazione del Servizio già sottoscritto dal Cliente e che consente al Cliente di ricevere e consultare online le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca previste dalla normativa per le quali la funzionalità è attiva.
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2. Con l’attivazione del Servizio di Internet Banking, e del relativo Servizio di Corrispondenza Online, il Cliente accetta che le comunicazioni periodiche e specifiche della Banca previste dalle normative e relative ai rapporti attualmente in essere, nonché ai rapporti che saranno accesi in futuro, per i quali il Servizio di Corrispondenza Online è attivo o sarà attivato, gli siano fornite, senza alcun onere o spesa, esclusivamente online per mezzo del Servizio e rinuncia espressamente all’invio della documentazione cartacea.
3. Il recesso esercitato dal Cliente comporterà il ripristino dell’invio della relativa documentazione tramite posta cartacea nonché l’applicazione delle norme economiche relative a tale modalità di invio.
4. La Banca fornisce al Cliente, all’interno del Servizio, le informazioni in merito ad un uso corretto e sicuro del Servizio. Eventuali messaggi ricevuti dal Cliente a nome della Banca tramite altri mezzi e/o canali non indicati o comunicati dalla stessa, riguardanti l’utilizzo corretto e sicuro del servizio di pagamento via Internet, non devono essere considerati affidabili.
2. Cointestazione dei rapporti
1. In caso di rapporto cointestato e fermo restando quanto previsto dalle Norme Generali della Sezione I e dalla presente sezione, la Banca provvederà ad inviare le comunicazioni relative al suindicato rapporto al singolo cointestatario per il quale risulti già attivo il Servizio di Internet Banking ed il relativo Servizio di Corrispondenza Online, anche laddove detti servizi venissero attivati successivamente all’instaurazione del rapporto cointestato.
3. Validità delle comunicazioni del Servizio di Corrispondenza Online
1. Il Cliente riconosce che con la messa a disposizione online delle comunicazioni la Banca adempie ai propri doveri di comunicazione.
2. Il Cliente si assume l’onere di accedere periodicamente al Servizio di Corrispondenza Online non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle comunicazioni allo stesso Cliente effettuate. Fermo restando quanto sopra, le eventuali contestazioni restano disciplinate dalle norme contrattuali che regolano i singoli rapporti sottostanti.
3. I documenti messi a disposizione online dalla Banca per il tramite del Servizio di Corrispondenza Online possono essere visualizzati, scaricati, salvati sul personal computer o altra apparecchiatura elettronica del Cliente ed hanno la stessa efficacia documentale della corrispondente documentazione cartacea.
4. Dalla data di messa a disposizione ogni documento resterà disponibile online sino alla data di scadenza, indicata nella relativa pagina presente sul Servizio.
4. Applicazione delle norme relative al Servizio di Internet Banking e rinvio – Cessazione del Servizio di Corrispondenza Online
1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contrattuali relative al Servizio attivato dal Cliente nonché le disposizioni contrattuali richiamate dall’Articolo 1, commi 2 e 3, e della Parte Prima della presente Sezione II-G.
2. La cessazione del Servizio comporterà automaticamente, in quanto servizio accessorio, la cessazione del Servizio di Corrispondenza Online.
SERVIZIO SMS BANKING
1. Definizione ed ambito di applicazione del Servizio SMS Banking
1. Il Servizio SMS Banking (di seguito il “Servizio SMS”) costituisce un servizio accessorio al contratto relativo al Servizio di Internet Banking già sottoscritto dal Cliente (di seguito il “Servizio”) e consente al Cliente di ricevere dalla Banca, con le modalità, norme e termini di cui alle presenti Norme Generali, dati informativi relativi ai rapporti di conto attivati sul Servizio allo stesso intestati e/o cointestati, mediante telefono cellulare GSM con funzione SMS (Short Message Service).
2. Il Servizio SMS consente al Cliente di ricevere informazioni, 24 ore su 24, tramite SMS sul proprio telefono cellulare, sui rapporti attivati sul Servizio, a seguito di esplicita richiesta preimpostata dal Cliente tramite le pagine Internet del Servizio, di ricevere informazioni al verificarsi di determinati eventi definitivi dal Cliente stesso.
2. Modalità di utilizzo e rischi del Servizio SMS – Responsabilità del Cliente
1. Per poter usufruire del Servizio SMS, il Cliente utilizza apparecchiature telefoniche di sua proprietà basate su tecnologia GSM con funzionalità SMS.
2. Aderendo al Servizio SMS, il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo della propria SIM Card, del proprio telefono cellulare e del numero di utenza comunicato alla Banca e risponde del loro indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto.
3. Il Cliente si assume altresì il rischio dell’accesso abusivo, da parte di terzi, al proprio terminale-telefono o, comunque, di qualsiasi altro evento che permetta a terzi di captare, in qualsiasi modo, le informazioni rese dal Servizio SMS.
4. Il Cliente è l’unico responsabile degli accessi alle informazioni rese dal Servizio SMS e del tipo di impiego delle informazioni così ricevute.
3. Validità delle comunicazioni fornite tramite il Servizio SMS
1. Le informazioni acquisibili con l’utilizzo del Servizio SMS relative a saldi, movimenti e conferma di operazioni vengono fornite per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto di Xxxxxxxxx, ma resta inteso che le stesse trovano unica e probante conferma nell’estratto conto che, nei tempi e nei modi concordati, viene periodicamente inviato dalla Banca.
4. Spese afferenti l’uso del Servizio SMS
1. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l’uso del Servizio SMS, indicati nelle norme economiche applicate al contratto relativo al Servizio ovvero successivamente concordati con la Banca.
2. La Banca sin d’ora è autorizzata ad addebitare i predetti corrispettivi nel conto corrente di regolamento indicato nella scheda di attivazione del Servizio.
3. Sono interamente a carico del Cliente le spese telefoniche richieste dal proprio gestore di telefonia.
5. Modifica nelle norme operative e delle funzionalità del Servizio SMS
1. In caso di nuove disposizioni normative o regolamentari la Banca varierà le norme operative, la tipologia delle funzioni del Servizio SMS e le relative norme contrattuali.
2. La Banca si riserva, altresì, di variare le norme operative, la tipologia delle funzioni del Servizio SMS e le relative norme contrattuali in caso di adeguamento dei Servizio SMS a cambiamenti nell’operatività della rete telefonica o, comunque, al fine di consentire un miglioramento delle funzioni offerte con il Servizio SMS medesimo.
3. Le comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente o tramite messaggio SMS, con preavviso di 7 (sette) giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Cliente di recedere entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione di detta comunicazione.
6. Applicazione delle norme relative al Servizio di Internet Banking e rinvio – Cessazione del Servizio SMS
1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contrattuali relative al Servizio attivato dal Cliente nonché le disposizioni contrattuali richiamate dall’Articolo 1, commi 2 e 3, della Parte Prima della presente Sezione II-G.
2. La cessazione del Servizio comporterà automaticamente, in quanto servizio accessorio, la cessazione del Servizio SMS.