MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
REP. N. 77
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO
MUSEI REALI CUP F15I18001460007 CIG 8057180346
CONTRATTO D’APPALTO
Nell’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 08 (otto) del mese di ottobre
tra
d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo- Musei Reali C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del Decreto del Direttore Generale Musei del 29.09.2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.11.2015 fg. 4373, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, (infra Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione)
e
l’operatore economico X.XXX.XXXXXXXXX srl con sede legale in Belluno (BL), Piazza Mazzini 21, cap. 32100, C.F. e partita I.V.A. n. 01221970252 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso, Belluno, Dolomiti al n. rea BL-415475, rappresentato dal sig. Xxxxxxx XXXX, nato a Belluno il 13.07.1964 C.F. FNTCLD64L13A757P in qualità di Amministratore unico, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima (infra Impresa o Appaltatore),
Premesso che
- la Compagnia di San Paolo ha deliberato a favore dei Musei Reali un contributo fino alla concorrenza di € 200.000,00 (nota prot. AAI4395.U4989 del 29.11.2018) a sostegno dei lavori di realizzazione delle nuove pedane riscaldanti del percorso di visita del Palazzo Reale;
- per la gestione del finanziamento è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il funzionario architetto Xxxxxx Xxxxxxxx;
- è stato redatto un progetto esecutivo con una stima presunta dei lavori pari a € 127.673,16 (Euro centoventisettemilaseicentosettantatre/16) comprensivi di € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, come da progetto validato in data 17/07/2019 dal Responsabile del Procedimento, oltre l'IVA ai sensi di legge;
- l’offerta presentata dall’Appaltatore è risultata la più vantaggiosa, a seguito di indagine di mercato espletata ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50 2016 e s.m.i.;
- la suddetta spesa trova copertura finanziaria nelle risorse stanziate in Bilancio 2019, parte di investimento voce del Piano dei Conti 2.1.1.010 “Manutenzione straordinaria e restauri su beni immobili demaniali”.
CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO
Articolo 1. Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o
da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
Articolo 2. Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale ammonta a € 95.671,85 (euro novantacinquemilaseicentosettantuno/85), di cui:
a) euro 94.871,85 per lavori, al netto del ribasso offerto;
b) euro 800,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. (nella misura del 10 % o in quella vigente al momento della liquidazione) ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”. Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente acceso con codice IBAN:
IT 78Q06045119000000005003807
2. Il soggetto delegato ad operare sul predetto conto è:
Xxxx Xxxxxxx, nato a Belluno il 13/07/1964 codice fiscale XXXXXX00X00X000X.
Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall’accensione dei conti stessi.
3. Il pagamento avverrà nel termine di sessanta giorni dall’emissione delle fatture, emesse in formato elettronico al
codice univoco IPA S8DQ24.
CAPO II RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'ultimazione dei lavori.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni gg. 50 (cinquanta) naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Articolo 6. Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
Si richiama quanto previsto dall’ art. 2.11 e ss. del CSA. Articolo 8. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Si richiama quanto previsto dall’art. 1.7 del CSA. Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alle condizioni normative vigenti e dettagliate all’art. 2.15 del CSA.
2. Il pagamento sarà effettuato con stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le previsioni del CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di legge:
I SAL di importo pari al 60% del totale al raggiungimento del 60% delle opere;
II SAL di importo pari al 90% del totale al raggiungimento del 90% delle opere;
il restante 10% verrà erogato in sede di liquidazione del conto finale previo Certificato di Regolare Esecuzione.
1. In ogni caso se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (cinquemila), esso è subordinato alla verifica che il destinatario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
f) l’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 10. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini contrattualmente previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori di cui alle vigenti disposizioni.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, agire per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Articolo 11. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Si richiama quanto previsto all’art 2.17 del CSA.
CAPO III
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 12. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione
della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.
Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Si richiama quanto previsto dall’art. 2.18 del CSA.
Articolo 14. Subappalto.
Si richiama quanto previsto dall’art. 2.9 del CSA e art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Articolo 15. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prodotto cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 00230191002696 emessa in data 03/10/2019 rilasciata dalla società Cattolica Assicurazioni, pari a Euro 14.249,75.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 16. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha presentato a tale scopo un'assicurazione, stipulata con polizza numero 00230193000378 dalla società Cattolica Assicurazioni con validità sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo vigenti.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17. Documenti che fanno parte del contratto.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto (amministrativo e tecnico);
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) i piani di sicurezza previsti di cui al D.Lgs. 81/2008;
d) il cronoprogramma;
e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 14 e 15;
g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione Appaltante.
Art.18 - Divieto di cessione del contratto
È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice, ne consegue che l'Appaltatore non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382
c.c.).
Art. 19 - Cause di risoluzione e recesso
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.
La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di
affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
Art. 20- Comunicazione e modifiche soggettive del contratto
Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta. Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’arrivo presso l’indirizzo eletto, oppure domicilio dichiarato in premessa oppure mediante PEC.
Le modifiche ammissibili che non alterano la natura generale del contratto sono quelle individuate dal D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, punto 2), lettera d), punto 2), che per chiarezza si riportano di seguito: “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice
o l’ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”.
Art.21- Elezione domicilio legale, controversie e foro
Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede indicata in premessa.
Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Torino.
Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle procedure dell'accordo bonario previste dal Xxxxxx in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Art. 22- Riservatezza
Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra Parte di carattere … (ad es. know - how), e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell’altra Parte (questo in relazione all’oggetto della fornitura).
L’Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell’Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto.
L’Amministrazione informa l’Aggiudicatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia.
Le Parti rinviano, per quanto compatibile, alle norme del Codice in materia di protezione dei dati personali, ex D.Lgs. n. 196/2003.
Art.23- Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
Il presente contratto, in forma di scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Art. 24- Norme di chiusura e firme
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
⮚ OPERATORE ECONOMICO: Xxxxxxx Xxxx Certificatore firma digitale: Carta CNS n. 20197116572120
Validità firma digitale fino al 12/04/2022 e non revocata
⮚ AMMINISTRAZIONE: Xxxxxx Xxxxxxx Certificatore firma digitale: ArubaPEC NG CA 3
Validità firma digitale fino al 08/11/2021 e non revocata Firma digitale nr.: 3ce378bfac362b56deb6e1334fd44f19