CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA1
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA1
(redatta ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 132/2014 convertito, con mod., in L. 162/2014)
TRA
(Prenome/Cognome Persona Fisica), C.F. , nata/o a il assistita/o dall’Avv. , con studio a in Via , PEC , regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati di (anche ai sensi dell’art. 6, D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) ovvero facente parte dell’Avvocatura dell’Amministrazione Pubblica ;
E
(Denominazione Persona Giuridica) , X.Xxx , con sede legale a in Via , web , rappresentata dalla Dr.ssa /dal Dr. C.F. , nata/o a il ,
assistita/o dall’Avv. , con studio a in Via , PEC ,regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati di (anche ai sensi dell’art. 6, D. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) ovvero facente parte dell’Avvocatura dell’Amministrazione Pubblica ;
di seguito denominate “Parti contraenti” o “Parti”
Premesso
- che è insorta tra le Parti controversia in materia di ed avente ad oggetto (descrivere l’oggetto della controversia che non deve riguardare diritti indisponibili o vertenze in materia di lavoro);
- che è stato riscontrato positivamente (con lettera racc. /Pec del ) dall’Avv. nell’interesse della Sig.ra /del Sig. , l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita inoltrata (con lettera racc./Pec del ), dalla Sig.ra /dal Sig.
tramite il proprio legale di fiducia;
- che, pertanto, è comune interesse delle Parti contraenti trovare, in maniera rapida e meno gravosa possibile, una soluzione definitiva alla controversia medesima;
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti contraenti, ut supra generalizzate e con l’assistenza dei rispettivi legali di fiducia
Convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
Art. 2 – (finalità dell’accordo e dovere di cooperazione in buona fede)
Le parti contraenti instaurano, con il presente accordo, un rapporto di collaborazione reciproca con l’assistenza dei propri/rispettivi avvocati (“negoziazione assistita”), al fine di tentare di comporre (in via amichevole/negoziata) la controversia descritta in premessa;
Le parti ed i loro rispettivi avvocati, pertanto, si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà, nel rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nella presente convenzione;
Le Parti, in ogni caso, sono consapevoli che un accordo negoziato di risoluzione della lite potrebbe non essere raggiunto.
Art. 3 – (Termini e durata della negoziazione)
Le Parti concordano di stabilire il periodo di svolgimento della negoziazione in mesi (il termine non deve essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Tale periodo potrà essere prorogato di ulteriori giorni 30 (trenta) con l’accordo delle Parti.
Qualora nessun accordo di proroga dovesse intervenire entro il termine di scadenza della presente convenzione, il periodo di negoziazione si intenderà terminato.
Il termine di durata della negoziazione si riterrà sospeso in presenza di cause di forza maggiore. Per “cause di forza maggiore” si intendono tutti quegli eventi e/o situazioni definiti tali dalla legge.
In nessun caso eventi o situazioni quali l'incapacità economica di una delle Parti, impegni professionali imprevisti degli avvocati, potranno essere interpretati come cause di forza maggiore. (! i casi elencati sono a titolo esemplificativo )
Le Parti si obbligano a comunicare reciprocamente il verificarsi di cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento della negoziazione.
Art. 4 – (Luogo e modalità di svolgimento della negoziazione)
(opzione 1) La negoziazione si svolgerà mediante numero incontri in conferenza personale (o video-conferenza) delle parti e dei loro avvocati presso la sede neutra di ADR Company, sita a Reggio Calabria in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 (date e orari da concordare preventivamente con ADR Company);
(opzione 2) La negoziazione si svolgerà mediante lo scambio di proposte e controproposte di conciliazione tra le parti da inviarsi agli indirizzi di posta elettronica certificata (“Pec”) dei rispettivi avvocati. La proposta di conciliazione potrà essere accettata o seguito da una controproposta entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della Pec.
La conciliazione si intenderà perfezionata con la redazione di un accordo sottoscritto, in conferenza personale delle parti e dei rispettivi avvocati, presso la sede neutra di ADR Company, sita a Reggio Calabria in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 (date e orari da concordare preventivamente
con ADR Company);
Le Parti si obbligano a corrispondere preventivamente, alla S.r.l. ADR Company, le spese per i servizio di supporto all’attività di negoziazione, pari a complessivi €uro 60,00 (oltre Iva).
Art. 5 – (Effetti in caso di inadempimento della convenzione)
…………………
Luogo/Data
Firma delle parti:
Sig.ra /Sig. , identificato/a a mezzo doc. Sig.ra /Sig. , identificato/a a mezzo doc.
Sotto la propria responsabilità professionale, gli Avv.ti e certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla presente convenzione dai Sig.ri .
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