2020/0381 (NLE)
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 19 aprile 2021 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2020/0382 (NLE)
2020/0381 (NLE)
5198/21
ADD 4
UK 6
ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI
Oggetto: | Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra |
5198/21 ADD 4
GSC.GIP.TFUK
DT/lmm
IT
ALLEGATO 31
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
PARTE A
PRESCRIZIONI RELATIVE AI TRASPORTATORI DI MERCI SU STRADA A NORMA DELL'ARTICOLO 463 DEL PRESENTE ACCORDO
SEZIONE 1
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA ED ESERCIZIO DELLA STESSA
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
La presente sezione disciplina l'accesso all'attività di trasportatore di merci su strada e l'esercizio della stessa e si applica a tutti i trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano trasporto di merci nell'ambito di applicazione dell'articolo 462 del presente accordo.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:
a) "autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada": la decisione amministrativa che autorizza una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti nella presente sezione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada;
b) "autorità competente": un'autorità di una parte a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada, verifica se una persona fisica o giuridica soddisfi le condizioni stabilite nella presente sezione e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada; e
c) "luogo in cui una persona è normalmente residente": il luogo in cui tale persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
ARTICOLO 3
Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada Le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada:
a) hanno una sede effettiva e stabile in una parte, come disposto all'articolo 5 della presente sezione;
b) sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 della presente sezione;
c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria, come disposto all'articolo 7 della presente sezione; e
d) possiedono l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8 della presente sezione.
ARTICOLO 4
Gestore dei trasporti
1. Un trasportatore di merci su strada designa almeno una persona fisica in qualità di gestore dei trasporti, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue attività di trasporto e soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 3, lettere b) e d), e che:
a) ha un legame effettivo con il trasportatore di merci su strada, per esempio in qualità di dipendente, direttore, proprietario, azionista o amministratore, o sia questa persona; e
b) risiede nella parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di merci su strada.
2. Se una persona fisica o giuridica non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale, l'autorità competente può autorizzare la persona fisica o giuridica a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada senza designare un gestore dei trasporti conformemente al paragrafo 1, purché:
a) la persona fisica o giuridica designi una persona fisica residente nella parte di stabilimento del trasportatore di merci su strada che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia abilitata per contratto a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;
b) il contratto che lega la persona fisica o giuridica alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere in maniera effettiva e continuativa e indichi le responsabilità di tale persona in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
c) la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, nella sua veste di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro diversi trasportatori di merci su strada esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli; e
d) la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati esclusivamente nell'interesse della persona fisica o giuridica e le responsabilità di tale persona siano esercitate indipendentemente da qualsiasi persona fisica o giuridica per cui svolge attività di trasporto.
3. Una parte può decidere che un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa anche essere designato ai sensi del paragrafo 2, o possa esserlo solo in relazione a un numero limitato di persone fisiche o giuridiche o a un parco veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).
4. La persona fisica o giuridica notifica all'autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.
ARTICOLO 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
Per soddisfare il requisito della sede effettiva e stabile nella parte di stabilimento, una persona fisica o giuridica:
a) dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione della persona fisica o giuridica, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi ai viaggi, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente sezione;
b) è iscritta nel registro delle società commerciali di tale parte o in un registro analogo, se richiesto dalla legislazione nazionale;
c) è soggetta all'imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, è assegnataria di un numero di identificazione IVA;
d) una volta concessa l'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l'utilizzo in conformità della normativa della parte in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
e) svolge in maniera effettiva e continuativa, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività amministrative e commerciali nei locali di cui alla lettera a) situati in tale parte e gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera f) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale parte; e
f) dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera d) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale parte, che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto effettuate dall'impresa.
ARTICOLO 6
Condizioni relative al requisito dell'onorabilità
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le parti determinano le condizioni che la persona fisica o giuridica e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità.
Nel determinare se una persona fisica o giuridica abbia soddisfatto tale requisito, le parti prendono in considerazione il comportamento della persona fisica o giuridica, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni della persona fisica o giuridica stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte.
Le condizioni di cui al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:
a) non sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o del trasportatore di merci su strada, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
i) diritto commerciale;
ii) legislazione in materia fallimentare;
iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
iv) circolazione stradale;
v) responsabilità professionale;
vi) traffico di esseri umani o di droga;
vii) diritto tributario; e
b) il gestore dei trasporti o il trasportatore di merci su strada non è stato oggetto, in una delle parti o in entrambe, di una condanna per un reato grave o di una sanzione per un'infrazione grave delle norme di cui alla parte seconda, rubrica terza, titolo I, del presente accordo o della normativa nazionale riguardante in particolare:
i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;
ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
iv) l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada;
vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
viii) le patenti di guida;
ix) l'accesso alla professione;
x) il trasporto degli animali;
xi) il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
xii) la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; e
xiii) i viaggi i cui punti di carico e scarico sono situati nell'altra parte.
2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del presente articolo, qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada, in una delle parti o in entrambe, una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi stabilite nell'Appendice 31-A-1-1, l'autorità competente della parte di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un'ispezione in loco nei locali della persona fisica o giuridica in questione.
Nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme di cui al terzo comma del paragrafo 1, del presente articolo, nonché del numero delle infrazioni più gravi stabilite nell'appendice 31-A-1-1, per le quali al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che la persona fisica o giuridica in questione continua a possedere il requisito dell'onorabilità. Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità.
3. Il comitato specializzato per il trasporto su strada stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi che, oltre a quelli di cui all'appendice 31-A-1-1, possono comportare la perdita dell'onorabilità.
4. Il requisito dell'onorabilità non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali delle parti.
ARTICOLO 7
Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria
1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, una persona fisica o giuridica deve essere in grado su base permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve:
a) per un valore di almeno 9 000 EUR / 8 000 GBP quando è utilizzato un solo veicolo a motore, di 5 000 EUR / 4 500 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, ma non a 3,5 tonnellate;
b) sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate, ma non le 3,5 tonnellate, dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 1 800 EUR / 1 600 GBP quando è utilizzato un solo veicolo e di 900 EUR /
800 GBP per ogni veicolo supplementare utilizzato.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può convenire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione stabilita dall'autorità competente, per esempio una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa un'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante che fornisca una fideiussione in solido per l'impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l'anno di registrazione dell'impresa, l'autorità competente consente che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, per esempio una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l'accesso al credito a nome dell'impresa, o altro documento vincolante stabilito dell'autorità competente comprovante che l'impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito nel territorio della parte in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti nell'altra parte.
ARTICOLO 8
Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale
1. Per soddisfare il requisito dell'idoneità professionale, la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all'appendice 31-A-1-2, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se una parte decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati a norma dell'appendice 31-A-1-2, parte II. A tal fine una parte può decidere di imporre una formazione preliminare all'esame.
2. Le persone interessate sostengono l'esame nella parte in cui sono normalmente residenti.
3. Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da una parte, secondo i criteri definiti dalla stessa, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le parti verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all'appendice 31-A-1-2.
4. Una parte può dispensare dall'esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell'ambito dell'istruzione superiore o dell'istruzione tecnica nella parte stessa, specificamente designati a tal fine e implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate nell'appendice 31-A-1-2. La dispensa si applica solo alle sezioni dell'appendice 31-A-1-2, parte I, per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.
Una parte può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nella parte in questione.
ARTICOLO 9
Dispensa dall'esame
Ai fini del rilascio di una licenza a un trasportatore di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate, una parte può decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa una persona fisica o giuridica dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
ARTICOLO 10
Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni
1. Se constata che una persona fisica o giuridica rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa la persona fisica o giuridica in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono più soddisfatti, l'autorità competente può assegnare alla persona fisica o giuridica uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:
a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;
b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui la persona fisica o giuridica debba regolarizzare la situazione dimostrando che la persona fisica o giuridica dispone di una sede effettiva e stabile; o
c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, al fine di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in xxx xxxxxxxxxx.
0. L'autorità competente può prescrivere che la persona fisica o giuridica soggetta a sospensione o ritiro dell'autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.
3. Se constata che la persona fisica o giuridica non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
ARTICOLO 11
Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti
1. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un trasportatore di merci su strada.
L'autorità competente non può riabilitare il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità e che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame nelle materie elencate nell'appendice 31-A-1-2, parte I.
2. Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, una domanda di riabilitazione non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità.
ARTICOLO 12
Esame e registrazione delle domande
1. Le autorità competenti di ciascuna parte inseriscono nei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, i dati relativi alle imprese da esse autorizzate.
2. Nell'accertare l'onorabilità di un'impresa, le autorità competenti verificano se, al momento della domanda, il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati, in una delle parti, inidonei a dirigere le attività di trasporto di un'impresa a norma dell'articolo 11.
3. Le autorità competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3. A tal fine le autorità competenti eseguono controlli che comprendono, ove opportuno, ispezioni in loco nei locali dell'impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio.
ARTICOLO 13
Registri elettronici nazionali
1. Le autorità competenti tengono un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada.
2. Il comitato specializzato per il trasporto su strada stabilisce i dati che devono figurare nei registri nazionali delle imprese di trasporto su strada e le condizioni di accesso a tali dati.
ARTICOLO 14
Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti
1. Le autorità competenti di ciascuna parte designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con le autorità competenti dell'altra parte per quanto riguarda l'applicazione della presente sezione.
2. Le autorità competenti di ciascuna parte cooperano strettamente, si prestano prontamente assistenza reciproca e si scambiano qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l'attuazione e l'esecuzione della presente sezione.
3. Le autorità competenti di ciascuna parte eseguono controlli individuali per verificare se un'impresa rispetti le condizioni di accesso all'attività di trasportatore di merci su strada ogniqualvolta un'autorità competente dell'altra parte ne faccia richiesta in casi debitamente giustificati. Le autorità competenti di ciascuna parte informano l'autorità competente dell'altra parte in merito ai risultati di tali controlli e alle misure adottate nel caso in cui si constati che l'impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dalla presente sezione.
4. Le autorità competenti di ciascuna parte membri si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni per le infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada definisce norme dettagliate sulle modalità di scambio delle informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Appendice 31-A-1-1
INFRAZIONI PIÙ GRAVI AI FINI DELL'ALLEGATO 31, PARTE A, SEZIONE 1, ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
1. Superamento dei tempi limite come segue:
a) superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;
b) superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.
2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
3. Guida senza un certificato di revisione valido e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, all'impianto di frenatura, agli organi di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alle sospensioni o al telaio, che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da determinare la decisione di fermare il veicolo.
4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
5. Trasporto di merci senza che il conducente sia in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare della licenza comunitaria valida di cui all'articolo 463 del presente accordo.
6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le
12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.
Appendice 31-A-1-2
PARTE I
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ALLEGATO 31, PARTE A, SEZIONE 1, ARTICOLO 8
Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale a opera delle parti devono vertere almeno sulle materie indicate di seguito. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori di merci su strada devono possedere il livello di conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.
Il livello minimo di conoscenze, indicato di seguito, deve corrispondere almeno al livello di conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
A. Elementi di diritto civile Il candidato deve in particolare:
a) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
b) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
c) essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal proprio committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; e
d) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, e gli obblighi da essa derivanti.
B. Elementi di diritto commerciale Il candidato deve in particolare:
a) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; e
b) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
Il candidato deve conoscere in particolare:
a) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti e organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
b) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
c) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
d) le norme applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni; e
e) le norme applicabili in materia di qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti di cui alla parte B, sezione 1, del presente allegato.
D. Elementi di diritto tributario
Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:
a) all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
b) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
c) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti di merci su strada, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture; e
d) alle imposte sui redditi.
X. Xxxxxxxx commerciale e finanziaria Il candidato deve in particolare:
a) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
b) conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
c) sapere cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
d) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
e) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
f) essere in grado di redigere un bilancio;
g) conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
h) essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
i) conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l'elaborazione di schede clienti, ecc.;
j) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
k) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
l) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto merci su strada e conoscere il contenuto e le implicazioni degli Incoterm; e
m) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto.
F. Accesso al mercato
Il candidato deve conoscere in particolare:
a) le normative professionali che disciplinano i trasporti su strada, la locazione di autoveicoli industriali e il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per le operazioni di trasporto su strada, alle ispezioni e alle sanzioni;
b) la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
c) i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
d) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; e
e) le formalità alla frontiera, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo.
X. Xxxxx tecniche e di gestione tecnica Il candidato deve in particolare:
a) conoscere le norme relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli vigenti nelle parti, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
b) essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro componenti (telaio, motore, organi di trasmissione, impianto di frenatura ecc.);
c) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
d) essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
e) essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
f) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione e di carico delle merci (sponde, container, pallet ecc.) ed essere in grado di introdurre procedure e impartire istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio ecc.);
g) conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
h) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di merci pericolose e di rifiuti;
i) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); e
j) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H. Sicurezza stradale
Il candidato deve in particolare:
a) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità ecc.);
b) essere in grado di adottare le misure atte a garantire il rispetto, da parte dei conducenti, del codice della strada, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nelle parti (limiti di velocità, precedenze, soste e limitazioni di parcheggio, uso dei proiettori, segnaletica stradale ecc.);
c) essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
d) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; e
e) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.
PARTE II ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME
1. Le parti organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale facoltativo per verificare se i candidati trasportatori di merci su strada possiedano il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l'idoneità a utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.
a) L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:
i) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule; e
ii) esercizi scritti/studi di casi.
La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.
b) Qualora venga organizzato un esame orale, le parti possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.
2. Se organizzano anche un esame orale, le parti devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.
Se organizzano unicamente un esame scritto, le parti devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.
3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media non inferiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Una parte ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.
Appendice 31-A-1-3
PARTE A
MODELLO DI LICENZA PER L'UNIONE COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo — formato DIN A4, 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
Sigla distintiva dello Stato membro(1) che rilascia la licenza
Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente
NUMERO DI LICENZA:
o
COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi
La presente licenza autorizza(2) | ………………………………………………………………… |
……………………………………………………………….………………………………… | |
……………………………………………………………….………………………………… |
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72), che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.
Osservazioni particolari: .................................................................................................................... . | |
................................................................................................................................................................ | |
La presente licenza è valida dal ............................ | al ........................................................................ |
Rilasciata a …........................................................ | il ........................................................................ |
...............................................................................(3) |
(1) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo,
(H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Xxxxxxx, (XX) Xxxxxxx, (X) Xxxxxxxxxx, (XX) Xxxxxxx, (XXX) Xxxxxxxx, (XX) Xxxxxxxxxx, (XXX) Finlandia, (S) Svezia.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Firma e sigillo dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.
(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza) DISPOSIZIONI GENERALI
La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, ove opportuno, alle condizioni che essa stabilisce:
— il cui punto di partenza e il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
— in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi,
— tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.
Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.
La licenza è personale e non è cedibile a terzi.
Può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata, in particolare se il titolare:
— ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza,
— ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza. L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.
Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo(1). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.
La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.
(1) Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.
PARTE B
Modello di licenza per il Regno Unito
Licenza del Regno Unito per la Comunità (a)
(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)
NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL REGNO UNITO
(1)
UK
(Prima pagina della licenza) (Testo in lingua inglese o gallese)
NUMERO DI LICENZA:
o
COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi
La presente licenza autorizza(2)
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio di uno Stato membro, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009(3).
Osservazioni particolari: …………………………………………………………………………………………………… | |
……………………………………………………………………………………………………………………………… | |
La presente licenza è valida dal ……………………………….. | al ………………………………………………. |
Rilasciata a …………………………………………………… | il ……………………………………………… |
(1) Autorità competente per la regione interessata per la quale è rilasciato il certificato.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge.
(b) (Seconda pagina della licenza) (Testo in lingua inglese o gallese) |
DISPOSIZIONI GENERALI La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009(1). Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio di uno Stato membro autorizzato da qualsiasi accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea o uno Stato membro. Nel caso di un trasporto in partenza dal Regno Unito e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio di qualunque Stato membro. La licenza è personale e non è cedibile a terzi. Può essere ritirata da un "Traffic Commissioner" (autorità preposta al rilascio delle licenze) o dal dipartimento delle infrastrutture (Irlanda del Nord), per esempio se il titolare: – ha omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso della licenza, – ha fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza. L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci. Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo(2). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato. La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta. Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio del Regno Unito o di ciascuno Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione. (1) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge. (2) Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci. |
Appendice 31-A-1-4
ELEMENTI DI SICUREZZA DELLA LICENZA
La licenza deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
– un ologramma;
– fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV;
– almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d'ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici);
– caratteri, simboli o motivi tattili;
– doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio della licenza e della sua copia certificata conforme;
– un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.
SEZIONE 2 DISTACCO DEI CONDUCENTI
ARTICOLO 1
Oggetto
Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i trasportatori di merci su strada stabiliti in una delle parti la quale, nel quadro del trasporto di merci, distacca lavoratori nel territorio dell'altra parte a norma dell'articolo 3 della presente sezione.
Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalle disposizioni della presente sezione. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dalla presente sezione.
Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione ai trasportatori di merci su strada dell'Unione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per "conducente distaccato" si intende un conducente che, per un periodo di tempo limitato, fornisce una prestazione di lavoro nel territorio di una parte diversa da quella in cui il conducente lavora abitualmente.
ARTICOLO 3
Principi
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano nella misura in cui il trasportatore di merci su strada distacchi conducenti, per proprio conto e sotto la sua direzione, nel territorio dell'altra parte nell'ambito di un contratto concluso tra il trasportatore di merci su strada che dispone il distacco e il destinatario della prestazione dei servizi di trasporto che opera nel territorio di tale parte, e tali conducenti operino nel territorio di tale parte, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro tra il trasportatore di merci su strada che dispone il distacco e il conducente.
2. Ai fini del paragrafo 1, un distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio dell'altra parte per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale parte.
Ai fini del paragrafo 1, in caso di distacco nell'Unione europea, il distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio di uno Stato membro per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci in tale Stato membro e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale Stato membro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, un conducente non è considerato distaccato quando effettua operazioni di trasporto sulla base di un contratto di trasporto quale definito all'articolo 462, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo.
4. Un conducente non è considerato distaccato nel Regno Unito quando transita attraverso il territorio del Regno Unito senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci. Per l'Unione, un conducente non è considerato distaccato in uno Stato membro quando transita attraverso il territorio di tale Stato membro senza effettuare operazioni di carico o di scarico merci.
ARTICOLO 4
Condizioni di lavoro e di occupazione
1. Ciascuna parte provvede affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, i trasportatori di merci su strada garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai conducenti distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nella parte o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite:
– da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e/o
– da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 4:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
e) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; e
f) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
2. Ai fini della presente sezione, il concetto di retribuzione è determinato dalla normativa e/o dalle prassi nazionali della parte e, nel caso dell'Unione, dalla normativa e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il conducente è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi costitutivi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi o da arbitrati che sono stati dichiarati di applicazione generale nella parte o nello Stato membro in questione o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 4.
3. Le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il trasportatore di merci su strada provvede a rimborsare tali spese al conducente distaccato, in conformità della normativa e/o delle prassi applicabili al rapporto di lavoro.
Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino quali elementi dell'indennità specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco e quali elementi fanno parte della retribuzione, l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese.
4. Ai fini della presente sezione, per "contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale" si intendono quelli che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate.
In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati ai sensi della prima parte del presente comma, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può, se così decide, avvalersi:
– dei contratti collettivi o degli arbitrati che sono in genere applicabili a tutte le imprese simili nell'ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate, e/oppure
– dei contratti collettivi conclusi dalle organizzazioni delle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale e che sono applicati in tutto il territorio nazionale.
Si considera che vi sia parità di trattamento, ai sensi del paragrafo 1, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga:
i) sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e
ii) sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.
ARTICOLO 5
Migliore accesso alle informazioni
1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro pubblica le informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, su un unico sito web ufficiale nazionale, compresi gli elementi costitutivi della retribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.
Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro garantisce che le informazioni fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate.
2. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro adotta le misure appropriate per garantire che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano rese pubbliche gratuitamente in modo chiaro, trasparente, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e in conformità di standard web di accessibilità che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per garantire che gli organismi nazionali competenti siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.
3. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, tra cui il rispetto dell'autonomia delle parti sociali, le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 sono stabilite in contratti collettivi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro si assicura che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi dell'altra parte e dei conducenti distaccati in modo accessibile e trasparente, e si adoperano per coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.
4. Se, contrariamente al paragrafo 1, le informazioni pubblicate sull'unico sito web ufficiale nazionale non indicano quali condizioni di lavoro e di occupazione debbano essere applicate, tale circostanza è presa in considerazione, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali, nel determinare le sanzioni in caso di violazione della presente sezione, nella misura necessaria a garantirne la proporzionalità.
5. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro designa gli organi e le autorità ai quali i conducenti e i trasportatori di merci su strada possono rivolgersi per ottenere informazioni generali in merito al diritto e alle prassi nazionali cui sono soggetti per quanto concerne i loro diritti e obblighi nel territorio della parte o dello Stato membro in questione.
ARTICOLO 6
Obblighi amministrativi, controllo ed esecuzione
1. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti per quanto concerne il distacco dei conducenti:
a) l'obbligo per il trasportatore stabilito nell'altra parte di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI)1 per la cooperazione amministrativa; la dichiarazione di distacco contiene le informazioni seguenti:
i) l'identità del trasportatore, almeno sotto forma di numero della licenza in corso di validità qualora tale numero sia disponibile;
ii) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nella parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti della parte ospitante o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
1 Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 0000/00/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx XXX"), (XX L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
iii) l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
iv) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;
v) la data di inizio e di fine del distacco previste; e
vi) il numero di targa dei veicoli a motore;
b) l'obbligo, per il trasportatore, di assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico e, per il conducente, di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada:
i) una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema IMI a decorrere dal 2 febbraio 2022;
ii) la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nella parte ospitante, come per esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR); e
iii) le registrazioni del tachigrafo, in particolare il simbolo nazionale della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente era presente al momento di effettuare operazioni di trasporto, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dalla parte B, sezioni 2 e 4;
c) l'obbligo per il trasportatore di trasmettere, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dopo il periodo di distacco, su richiesta diretta delle autorità competenti dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di cui alla lettera b), punti ii) e iii), del presente paragrafo, nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.
Il trasportatore invia la documentazione, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, entro otto settimane dalla data della richiesta. Qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, le autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, dal 2 febbraio 2022 tramite il sistema IMI, l'assistenza delle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento. Ove sia presentata tale richiesta di assistenza reciproca, le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento del trasportatore hanno accesso alla dichiarazione di distacco e alle altre informazioni pertinenti presentate dal trasportatore, mediante l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI dal
2 febbraio 2022.
Entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta di assistenza reciproca le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento provvedono a fornire la documentazione richiesta alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, tramite il sistema IMI dal 2 febbraio 2022.
Ciascuna parte provvede affinché le informazioni scambiate con le autorità nazionali competenti o da queste comunicatele siano utilizzate soltanto in relazione alla questione o alle questioni per cui sono state richieste.
La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.
Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure per indagare e prevenire possibili infrazioni della presente sezione.
3. Per accertare se il conducente non debba essere considerato distaccato ai sensi dell'articolo 1, ciascuna parte può imporre come misura di controllo soltanto l'obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada, in formato cartaceo o elettronico, la prova delle pertinenti operazioni di trasporto, come per esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR) e le registrazioni del tachigrafo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto iii), del presente articolo.
4. A fini di controllo, il trasportatore provvede a tenere aggiornate nell'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dal 2 febbraio 2022, le dichiarazioni di distacco di cui al paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco sono conservate dal 2 febbraio 2022 nel repertorio dell'IMI, ai fini dei controlli, per un periodo di 24 mesi.
6. La parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro nel cui territorio il conducente è distaccato e la parte o, nel caso dell'Unione, lo Stato membro da cui il conducente è distaccato sono responsabili del monitoraggio, del controllo e dell'esecuzione degli obblighi stabiliti dalla presente sezione e adottano misure adeguate in caso di inosservanza della medesima.
7. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità di cui al presente articolo non siano discriminatori e/o sproporzionati, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della presente sezione.
8. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dalla presente sezione, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché i conducenti distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nella parte nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro nell'ambito del quale è stata commessa la presunta violazione.
9. Quanto disposto al paragrafo 8 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali di ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, degli Stati membri quale stabilita, in particolare, nei pertinenti strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali.
10. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente sezione e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione e il rispetto. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Ciascuna parte notifica tali disposizioni all'altra parte entro il 30 giugno 2021 e provvede poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
ARTICOLO 7
Utilizzo del sistema IMI
1. A decorrere dal 2 febbraio 2022 le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6 sono scambiati e trattati nel sistema IMI, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le parti hanno istituito misure di salvaguardia affinché i dati trattati nel sistema IMI siano utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati inizialmente scambiati;
b) i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito a norma del presente articolo possono aver luogo solo in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1; e
c) i trasferimenti di dati personali verso l'Unione a norma del presente articolo possono avvenire solo in conformità delle norme del Regno Unito sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali.
2. Le autorità competenti di ciascuna parte concedono e revocano gli opportuni diritti di accesso a tutti gli utenti dell'IMI.
1 Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 0000/00/XX xxxxx Xxxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx XXX"),
(XX UE L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
3. Agli utenti dell'IMI è consentito l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito del sistema IMI soltanto in base al principio della necessità di conoscere ed esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione della presente sezione.
4. Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può consentire all'autorità competente di fornire alle parti sociali nazionali, mediante mezzi diversi dal sistema IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito del sistema IMI nella misura necessaria ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che:
a) le informazioni riguardino un distacco nel territorio della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro interessato; e
b) le informazioni siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distacco.
5. Il comitato specializzato per il trasporto su strada definisce le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema IMI da parte del Regno Unito.
6. Ciascuna parte partecipa ai costi operativi del sistema IMI. Il comitato specializzato per il trasporto su strada determina i costi a carico di ciascuna delle parti.
PARTE B
PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONDUCENTI CHE EFFETTUANO TRASPORTO DI MERCI
IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 465 DEL PRESENTE ACCORDO
SEZIONE 1
CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
La presente sezione si applica all'attività di guida di chiunque sia dipendente di un trasportatore di merci su strada, o impiegato presso lo stesso, che effettua i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo e utilizza veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada.
ARTICOLO 2
Esenzioni
Il certificato di idoneità professionale (CAP) non è richiesto per i conducenti di veicoli:
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) a uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente; o
f) utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
ARTICOLO 3
Qualificazione e formazione
1. L'attività di guida definita all'articolo 1 è subordinata a un obbligo di qualificazione iniziale e a un obbligo di formazione periodica. A tal fine le parti predispongono:
a) un sistema di qualificazione iniziale corrispondente a une delle seguenti opzioni:
i) opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame
A norma della sezione 2, punto 2.1, dell'appendice 31-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
ii) opzione che prevede solo esami
A norma della sezione 2, punto 2.2, dell'appendice 31-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
Una parte può tuttavia autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel suo territorio prima che abbia ottenuto il CAP, qualora il conducente stia partecipando a un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi.
Nell'ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) della presente lettera possono essere effettuati per stadi;
b) un sistema di formazione periodica
A norma della dell'appendice 31-B-1-1, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Una parte può inoltre prevedere un sistema di qualificazione iniziale accelerata per consentire al conducente di guidare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
A norma dell'appendice 31-B-1-1, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Una parte può esonerare i conducenti che abbiano ottenuto il certificato di idoneità professionale di cui alla parte A, sezione 1, articolo 8, dagli esami di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e al paragrafo 2 del presente articolo per le materie incluse nell'esame previsto nella suddetta parte del presente allegato e, ove opportuno, dall'obbligo di frequentare la parte dei corsi riguardante tali materie.
ARTICOLO 4
Diritti acquisiti
Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada, rilasciata entro il 10 settembre 2009.
ARTICOLO 5
Qualificazione iniziale
1. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:
a) a partire dai 18 anni di età:
i) veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e
ii) veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
b) a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3. Fatti salvi i limiti di età di cui al paragrafo 2, i conducenti che effettuano trasporti di merci e che siano titolari di un CAP di cui all'articolo 6 per una delle categorie di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono esentati dal conseguimento di tale CAP per qualunque altra categoria di veicoli di cui al medesimo paragrafo.
4. I conducenti che effettuano trasporti di merci che ampliano o cambiano la propria attività per effettuare trasporti di passeggeri, o viceversa, e che sono titolari del CAP di cui all'articolo 6, non sono tenuti a ripetere le sezioni comuni delle qualificazioni iniziali, ma unicamente le sezioni specifiche attinenti alla nuova qualificazione.
ARTICOLO 6
CAP comprovante la qualificazione iniziale
1. CAP comprovante una qualificazione iniziale
a) CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'appendice 31-B-1-1, sezione 5, in seguito denominato "centro di formazione autorizzato". Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1.
La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
b) CAP rilasciato sulla base di esami
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), le parti impongono all'aspirante conducente il superamento degli esami teorici e pratici di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
2. CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1.
La formazione si conclude con l'esame di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 3. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.
ARTICOLO 7
Formazione periodica
La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.
Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'appendice 31-B-1-1, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.
La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.
ARTICOLO 8
CAP comprovante la formazione periodica
1. Al termine della formazione periodica di cui all'articolo 7, le autorità competenti delle parti o il centro di formazione autorizzato rilasciano al conducente un CAP comprovante la formazione periodica.
2. Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
a) dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP; e
b) dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi al 10 settembre 2009.
Una parte può ridurre o prorogare al massimo di due anni i termini di cui alla lettera a) o b).
3. Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 del presente articolo segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del CAP comprovante la formazione periodica.
4. I titolari del CAP di cui all'articolo 6 o del CAP di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché i conducenti di cui all'articolo 4 che non esercitano più la professione e non rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo devono seguire un corso di formazione periodica prima di riprendere l'esercizio della professione.
5. I conducenti che effettuano trasporti di merci su strada che hanno seguito un corso di formazione periodica per una delle categorie di patenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, sono esentati dall'obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica per un'altra delle categorie previste da tale paragrafo.
ARTICOLO 9
Applicazione
Le autorità competenti di una parte appongono direttamente sulla patente di guida del conducente, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida, un segno distintivo attestante il possesso di un CAP e indicante la data di scadenza, oppure istituiscono una specifica carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo il modello riprodotto nell'appendice 31-B-1-2. Possono essere ammessi eventuali altri modelli, purché siano riconosciuti equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada. La carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente di cui sopra, rilasciato dalle autorità competenti di una parte, sono riconosciuti dall'altra parte ai fini della presente sezione.
I conducenti devono poter esibire, su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, una patente di guida o una specifica carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente recante il segno distintivo che conferma il possesso di un CAP.
Appendice 31-B-1-1
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Al fine di garantire che le norme che disciplinano il trasporto di merci su strada di cui alla parte seconda, rubrica terza, titolo I siano il più possibile armonizzate, i requisiti minimi per la qualificazione e la formazione dei conducenti nonché per l'autorizzazione dei centri di formazione sono stabiliti nelle sezioni da 1 a 5 della presente appendice. Possono essere ammessi contenuti diversi per la qualificazione e la formazione in questione, purché siano considerati equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada.
SEZIONE 1 ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze che le parti devono prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata dalla formazione professionale
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza
1.1 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.
1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenirne le anomalie di funzionamento.
Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) e altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.
1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonché conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.
1.4 Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza.
Cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adattare la guida di conseguenza, prevedere il verificarsi di eventi; comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale; conoscere l'uso delle attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato a causa di condizioni meteorologiche estreme; adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.); riconoscere le situazioni pericolose e adattare la guida di conseguenza, nonché essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote;
riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.
1.5 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo.
Forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico;
categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.
2. Applicazione della normativa
2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.
Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze della normativa relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo e di quella relativa al tachigrafo; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del tachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e di formazione periodica.
2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.
Licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, spedizionieri, documenti particolari di accompagnamento delle merci.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica
3.1 Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.
3.2 Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.
3.3 Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.
Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.
3.4 Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.
Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.
3.5 Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.
Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, reazione in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante, reazione in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente.
3.6 Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.
Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.
3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
L'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).
SEZIONE 2
OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione e alla sezione 3 della presente appendice.
2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.
Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.
Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In tal caso sono necessari un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo.
Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale deve essere di 70 ore, di cui cinque di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.
2.2 Opzione con esame
Le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica summenzionati per verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 della presente appendice per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.
a) L'esame di teoria consta di almeno due prove:
i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe; e
ii) analisi di un caso specifico.
La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore.
b) L'esame di pratica consta di due prove:
i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;
ii) una prova pratica relativa almeno alla sezione 1, punti 1.5, 3.2, 3.3 e 3.5, della presente appendice.
La durata minima di questa prova è di 30 minuti.
I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame.
L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per tale prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto a essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).
Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1 della presente appendice, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità.
SEZIONE 3 QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA
DI CUI ALL'ALLEGATO 31, PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
La qualificazione iniziale accelerata deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata prescritta è di 140 ore.
Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.
Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Le disposizioni di cui alla sezione 2, punto 2.1, quarto comma, della presente appendice si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.
Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale accelerata deve essere di 35 ore, di cui cinque di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.
Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.
SEZIONE 4
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA DI CUI
ALL'ALLEGATO 31, PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e- learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, le parti prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.
Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.
SEZIONE 5
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti delle parti. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:
5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;
5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti;
5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;
5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).
5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:
5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;
5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate e al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;
5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un'analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.
Il programma didattico deve attenersi a quello autorizzato e vertere sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.
Appendice 31-B-1-2
MODELLO DI UNA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, ARTICOLO 9, DEL PRESENTE ALLEGATO
SEZIONE 2
TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
1. Nella presente sezione sono riportate le regole relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo per i conducenti, di cui all'articolo 465, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo, che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo.
2. Nel caso dei conducenti che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo, le norme della presente sezione si applicano a qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da conducenti tra i territori delle parti e tra gli Stati membri.
3. La presente sezione si applica:
a) nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o
b) a decorrere dal 1º luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.
4. La presente sezione non si applica ai trasporti mediante:
a) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure
ii) la consegna di merci prodotte artigianalmente,
solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;
c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di tali servizi e sotto la loro responsabilità;
d) veicoli utilizzati per emergenze o nell'ambito di operazioni di salvataggio;
e) veicoli speciali adibiti a usi medici;
f) carri attrezzi speciali operanti entro un raggio di 100 km dalla loro base operativa;
g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati che non sono ancora stati messi in circolazione;
h) veicoli di massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;
i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e che sono utilizzati per il trasporto non commerciale di merci.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
a) "trasporto su strada": qualsiasi spostamento effettuato interamente o in parte su strade aperte all'uso pubblico, a vuoto o con carico;
b) "interruzione": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni, ma che serve unicamente al suo riposo;
c) "altre mansioni": tutte le attività diverse dalla "guida" comprese nella definizione di orario di lavoro ai sensi della parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o un altro datore di lavoro, nell'ambito del settore dei trasporti o al di fuori di esso;
d) "riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
e) "periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" che il "periodo di riposo giornaliero ridotto":
i) con "periodo di riposo giornaliero regolare" si designa un periodo di riposo di almeno 11 ore usufruibile anche in due fasi, la prima delle quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e la seconda di almeno 9 ore senza interruzione; e
ii) per "periodo di riposo giornaliero ridotto" si intende ogni fase di riposo ininterrotta della durata compresa fra un minimo di 9 e un massimo di 11 ore;
f) "periodo di riposo settimanale": il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo settimanale regolare" che il "periodo di riposo settimanale ridotto":
i) con "periodo di riposo settimanale regolare" si designa ogni fase di riposo di almeno 45 ore; e
ii) per "periodo di riposo settimanale ridotto" si intende ogni fase di riposo di durata inferiore a 45 ore, riducibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 6 e 7, ad almeno 24 ore continuative;
g) "settimana": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
h) "tempo di guida": la durata dell'attività di guida registrata:
i) automaticamente o in modo semiautomatico tramite tachigrafo come definito nella parte B, sezione 4, articolo 2, lettere e), f), g) e h), del presente allegato; o
ii) manualmente ai sensi della parte B, sezione 4, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11 del presente allegato;
i) "periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra la fine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
j) "periodo di guida settimanale": il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
k) "massa massima ammissibile": la massa massima autorizzata per il veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
l) "multipresenza": si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, vi sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente o di ulteriori conducenti è facoltativa, ma per il periodo restante è obbligatoria;
m) "periodo di guida": il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione e il periodo di riposo o l'interruzione successiva. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.
ARTICOLO 3
Prescrizioni relative agli assistenti alla guida
L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Tuttavia ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, ha la facoltà di abbassare a 16 anni l'età minima degli assistenti alla guida, purché a fini di formazione professionale e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale del Regno Unito e, per quanto riguarda l'Unione, degli Stati membri, in materia di impiego.
ARTICOLO 4
Tempi di guida
1. Il tempo di guida giornaliero non deve superare le 9 ore.
Il tempo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana.
2. Il tempo di guida settimanale non deve superare le 56 ore, né comportare che l'orario di lavoro massimo superi le 60 ore.
3. Il tempo di guida complessivamente cumulato in un periodo di due settimane consecutive non deve superare le 90 ore.
4. I tempi di guida giornalieri e settimanali devono comprendere tutto il tempo trascorso alla guida nel territorio delle parti.
5. Il conducente deve registrare fra le "altre mansioni" i tempi di cui all'articolo 2, lettera c), della presente sezione, e quelli trascorsi alla guida di un veicolo usato per operazioni commerciali per le quali non è necessario registrare il tempo di guida, nonché "i tempi di disponibilità" di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 2, conformemente alla parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punto iii). Tali dati devono essere registrati manualmente sul foglio di registrazione o sul tabulato, oppure per mezzo del dispositivo di inserimento dati manuale dell'apparecchio di controllo.
ARTICOLO 5
Interruzioni
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.
ARTICOLO 6
Riposo
1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
2. I conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
Se la durata della parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore alle 11 ore, il periodo di riposo in questione è considerato un riposo giornaliero ridotto.
3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o in un periodo di riposo settimanale ridotto.
4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multipresenza i conducenti devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:
a) due periodi di riposo settimanale regolari; o
b) un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
Il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.
7. In deroga al paragrafo 6, al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada o, per quanto riguarda i conducenti di trasportatori dell'Unione, dello Stato membro del trasportatore di merci su strada, il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due periodi di riposo settimanale regolari.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettua trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada e del proprio luogo di residenza ovvero, per quanto riguarda l'Unione, al di fuori dello Stato membro del trasportatore di merci su strada e del proprio Stato di residenza.
Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.
8. Qualsiasi riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
9. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e di appropriati servizi igienici.
Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
10. Le imprese di trasporto organizzano l'attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nel Regno Unito o, per quanto riguarda l'Unione, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza entro ogni periodo di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.
Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 7, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, se richiesta, alle autorità di controllo.
11. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
12. A titolo di deroga, il conducente che accompagna un veicolo trasportato in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.
Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o convoglio ferroviario soltanto se:
a) la durata prevista della tratta è di almeno 8 ore; e
b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o nel convoglio ferroviario.
13. Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o in un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.
14. Il tempo impiegato dal conducente alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione per recarsi sul luogo dove prende in consegna un veicolo rientrante nel campo di applicazione della presente sezione, o per tornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui dipende, è considerato impiegato per "altre mansioni".
ARTICOLO 7
Obblighi dei trasportatori di merci su strada
1. È vietato ai trasportatori di merci su strada di una parte offrire ai conducenti, siano essi impiegati dall'impresa o messi a disposizione della stessa, qualsiasi forma di retribuzione o concedere loro premi o maggiorazioni di xxxxxxx in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora dette retribuzioni siano di natura tale poter da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o da incoraggiare il mancato rispetto delle disposizioni della presente sezione.
2. Un trasportatore di merci su strada di una parte organizza le operazioni di trasporto su strada e istruisce adeguatamente il personale in modo tale che questo sia in grado di rispettare le disposizioni della presente sezione.
3. Un trasportatore di merci su strada di una parte è responsabile delle infrazioni eventualmente commesse dai suoi conducenti, anche nel caso che siano commesse nel territorio dell'altra parte.
Fatto salvo il loro diritto di considerare pienamente responsabili i trasportatori di merci su strada, le parti possono subordinare tale responsabilità al mancato rispetto, da parte dei trasportatori, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le parti possono prendere in considerazione qualsiasi prova che dimostri che il trasportatore di merci su strada non può essere ragionevolmente ritenuto responsabile dell'infrazione commessa.
4. I trasportatori di merci su strada, gli speditori, gli spedizionieri, i contraenti, i subcontraenti e le agenzie di collocamento dei conducenti si assicurano che gli orari di lavoro concordati contrattualmente siano conformi alle disposizioni della presente sezione.
5. I trasportatori di merci su strada che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo conformi alla parte B, sezione 4, articolo 2, lettera f), g) o h), rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione:
i) garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dalla parte, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività svolte dal trasportatore di merci su strada o per conto di esso; e
ii) garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederli, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali del trasportatore di merci su strada.
Ai fini del presente paragrafo, il termine "trasferiti" è da interpretarsi in conformità alla definizione di cui alla parte C, sezione 2, articolo 2, paragrafo 2, lettera h).
Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi del punto i) del presente paragrafo è di 90 giorni per i dati dell'unità di bordo e 28 giorni per i dati della carta del conducente.
ARTICOLO 8
Eccezioni
1. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
2. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6, paragrafo 2, superando di un'ora al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.
Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale purché abbia osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
3. A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale ogni parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo dell'altra parte, per il territorio dell'altra parte, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
a) veicoli di proprietà di autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, destinati a servizi di trasporto su strada che non fanno concorrenza ai trasportatori di merci su strada;
b) veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività d'impresa entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;
c) trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa che è proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing;
d) veicoli o combinazioni di veicoli aventi massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate utilizzati da fornitori di servizi universali per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli devono essere utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa e soltanto a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
e) veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 chilometri quadrati, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponti, guadi o gallerie che consentano il passaggio di veicoli a motore;
f) veicoli elettrici o alimentati a gas naturale o liquefatto adibiti al trasporto di merci aventi massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, non superiore a 7,5 tonnellate e impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;
g) veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione dalle inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
h) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
i) veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati a essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
j) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
k) veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
l) veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
m) veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
n) veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di 100 km;
o) veicoli o combinazioni di veicoli che trasportano macchine per l'edilizia per imprese edili entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; e
p) veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l'uso.
4. A patto che non vengano compromesse le condizioni di lavoro dei conducenti e la sicurezza stradale e che siano rispettati i limiti di cui alla parte B, sezione 3, articolo 3, una parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe temporanee all'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della presente sezione per operazioni di trasporto effettuate in circostanze eccezionali, in conformità alla procedura applicabile nel suo territorio.
Le deroghe temporanee sono debitamente motivate e immediatamente notificate all'altra parte. modalità di tale notifica sono indicate dal comitato specializzato per il trasporto su strada. Ogni parte pubblica senza indugio l'informazione su un sito web pubblico e fa in modo che le proprie attività esecutive tengano conto di un'eccezione concessa dall'altra parte.
SEZIONE 3
ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
1. La presente sezione si applica ai lavoratori mobili dipendenti di trasportatori di merci su strada delle parti che effettuano i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo.
La presente sezione si applica anche agli autotrasportatori autonomi.
2. Laddove contiene prescrizioni più specifiche per i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto, la presente sezione prevale sulle disposizioni in materia dell'articolo 387 del presente accordo.
3. La presente sezione integra la parte B, sezione 2, le cui disposizioni prevalgono sulle disposizioni della presente sezione.
4. Una parte può esonerare dall'applicazione della presente sezione i lavoratori mobili e gli autotrasportatori autonomi che effettuano non più di due viaggi di andata e ritorno conformemente all'articolo 462 del presente accordo nell'arco di un mese civile.
5. Se una parte concede l'esonero dall'applicazione della presente sezione a norma del paragrafo 4, ne informa l'altra parte.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
1) "orario di lavoro":
a) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
– il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, in particolare:
i) la guida;
ii) il carico e lo scarico;
iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;
iv) la pulizia e la manutenzione tecnica; e
v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico e le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;
– i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti;
b) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, a eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 4, i periodi di riposo di cui all'articolo 5 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa delle parti o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui al punto 2) del presente articolo;
2) "tempi di disponibilità":
– i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione.
– Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa delle parti;
– per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;
3) "posto di lavoro":
– il luogo in cui si trova lo stabilimento principale del trasportatore di merci su strada per la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale dell'impresa;
– il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; e
– qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto;
4) "lavoratore mobile": ai fini della presente sezione, un lavoratore facente parte del personale, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che effettua spostamenti ed è al servizio di un'impresa che effettua trasporto su strada di passeggeri o di merci nel territorio dell'altra parte;
5) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione, che è abilitata a lavorare per conto proprio e non è legata a un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le proprie attività di lavoro, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera, individualmente o grazie a una forma di cooperazione fra autotrasportatori autonomi, di intrattenere rapporti con una pluralità di clienti.
Ai fini della presente sezione, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente sezione;
6) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
7) "settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
8) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, tra le ore 0.00 e le ore 7.00; e
9) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte.
ARTICOLO 3
Durata massima dell'orario di lavoro settimanale
1. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario lavorativo medio settimanale non superi le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché l'orario di lavoro per i diversi datori di lavoro confluisca nella somma delle ore di lavoro. Il datore di lavoro chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate a un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per iscritto.
ARTICOLO 4
Interruzioni
Fatte salve le disposizioni della parte B, sezione 2, del presente allegato, ogni parte adotta le misure necessarie a impedire che le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto lavorino ininterrottamente per più di sei ore consecutive, indipendentemente dalle circostanze. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove, di almeno 45 minuti se supera le nove ore.
I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi di durata non inferiore a 15 minuti ciascuno.
ARTICOLO 5
Periodi di riposo
Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di passeggeri o merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato.
ARTICOLO 6
Lavoro notturno Ogni parte adotta le misure necessarie affinché:
a) qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore; e
b) il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempre che il metodo di indennizzazione scelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
ARTICOLO 7
Deroghe
1. Per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, è possibile derogare agli articoli 3 e 6 mediante accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee.
2. La deroga all'articolo 3 non può in nessun caso estendere oltre i sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di quarantotto ore al massimo.
3. Il comitato specializzato per il trasporto su strada deve essere informato delle deroghe applicate dalle parti a norma del paragrafo 1.