Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), Legge 240/2010, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027
D.R. n. 1165/2022 del 5 luglio 2022 - Emanazione
Articolo 1 Finalità
1. Per favorire la realizzazione di specifiche attività di ricerca, l’Università di Pisa può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11.
2. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, finalizzata alle tematiche individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di seguito PNC) e dal Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 (di seguito PNR), e dai conseguenti avvisi pubblici, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Articolo 2 Ambiti di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010), le regole di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi degli avvisi pubblici emanati in attuazione delle misure previste dal PNRR, dal PNC e dal PNR.
Articolo 3 Tipologie contrattuali
1. La selezione ha ad oggetto i contratti di ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno o definito, della tipologia “contratto junior”.
Articolo 4 Contratto junior
1. Per contratto junior si intende il contratto di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta.
2. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
3. Il ricercatore con contratto junior è tenuto a svolgere, da un minimo di 36 a un massimo di 60 ore all’anno di didattica frontale, attribuite come compito didattico istituzionale all’interno della programmazione didattica di corsi di laurea, laurea a ciclo unico, laurea magistrale, corsi di specializzazione e dottorato di ricerca. Il suddetto limite massimo è derogabile fino alla soglia di 72 ore l’anno solo qualora l’attività da svolgere sia prevista nell’ambito di insegnamenti in cui il numero di ore di didattica frontale per CFU è superiore a 10.
4. L’impegno annuo complessivo di cui al comma 2 può essere ridotto proporzionalmente ai periodi di ricerca svolti in impresa o all’estero.
Articolo 5 Disciplina
1. Gli obblighi di didattica frontale dei ricercatori a tempo determinato devono essere svolti nel corso dell’anno accademico oggetto dell’ultima programmazione didattica approvata prima della presa di servizio. Qualora tuttavia la presa di servizio avvenga nel corso dell’anno accademico e successivamente all’approvazione della programmazione didattica, i compiti didattici del ricercatore saranno determinati dal dipartimento di afferenza dello stesso, sentiti i corsi di studio interessati, in proporzione alla porzione residua di anno accademico. In tale ipotesi, il ricercatore deve comunque assicurare lo svolgimento, nel corso del triennio, della totalità delle ore di didattica previste nel contratto di lavoro di cui all’art. 14.
2. Ai ricercatori con contratto junior non possono essere attribuiti ulteriori incarichi di insegnamento a titolo gratuito o retribuito nell’ambito dei sopracitati corsi di studio.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, della Legge 240/2010 e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Per i ricercatori di Area medica lo svolgimento dell’attività assistenziale avviene con le modalità stabilite dal contratto individuale di lavoro in attuazione di quanto previsto dall’art. 7.
Articolo 6
Presupposti e limiti per la stipula dei contratti
1. L’attivazione dei contratti è approvata con decreto del Rettore da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, su proposta dei Dipartimenti interessati. La proposta è formulata con provvedimento d’urgenza del Direttore, da ratificare nella prima seduta utile del Consiglio.
2. Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente Regolamento sono finanziati o cofinanziati nell’ambito delle risorse derivanti dalle misure di attuazione del PNRR, del PNC e del PNR.
3. La proposta di selezione per l’attribuzione del contratto è adottata con provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento, da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. Alla discussione e deliberazione della proposta di selezione, in sede di ratifica, non può presenziare chi ne è personalmente interessato anche in riferimento a coniuge, convivente, parenti o affini entro il quarto grado.
4. La proposta contiene i seguenti elementi necessari:
a) la specifica attività di ricerca, finalizzata a tematiche individuate negli avvisi pubblici, emanati in attuazione delle misure previste dal PNRR, dal PNC e dal PNR e nei relativi progetti;
b) le motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento del ricercatore a tempo determinato;
c) il settore concorsuale e uno o più settori scientifico disciplinari;
d) la sede di svolgimento delle attività o le sedi in caso di svolgimento di attività su più strutture;
e) gli eventuali obblighi imposti dalla disciplina nazionale attuativa degli interventi finanziati o cofinanziati nell’ambito delle risorse derivanti dall’attuazione del PNRR, del PNC e del PNR;
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti, etc.) nell’ambito delle attività di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
g) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
h) le modalità di svolgimento della didattica frontale;
i) l’indicazione dettagliata della tipologia dei fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto;
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare comunque non inferiore a 12;
m) l’eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera;
n) l’eventuale impegno assistenziale in relazione al settore disciplinare.
Articolo 7
Programmazione e reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione
1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei ricercatori in regime di convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra l’Università e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana (AOUP) in vista di realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, di ricerca e formative coerentemente con la programmazione delle due istituzioni.
2. Per i fini di cui al comma 1 i ricercatori di tipo junior svolgono, di norma, attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con le modalità e i limiti previsti da appositi accordi tra l’Università e gli Enti convenzionati ospitanti (quindi anche diversi dall’AOUP); eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell’attività assistenziale sono a carico delle strutture sanitarie ospitanti.
Articolo 8 Modalità di selezione
1. L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è svolta da una commissione nominata con provvedimento rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, nell’Albo Ufficiale Informatico. La commissione deve concludere i lavori entro un mese dal provvedimento di nomina.
3. La commissione è composta da tre membri, di cui uno professore e gli altri due professori o ricercatori a tempo indeterminato, appartenenti al settore concorsuale, o in mancanza al macrosettore oggetto della selezione; in ogni caso, almeno un membro deve appartenere a ciascuno dei settori scientifico disciplinari eventualmente previsti nel bando. I componenti sono da individuarsi fra docenti in servizio presso atenei anche stranieri, purché tali docenti siano di elevata qualificazione scientifica e appartenenti ad un ruolo equivalente a quello necessario per far parte della commissione.
I commissari in ruolo presso atenei italiani devono essere in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico prescritti dalla normativa statale.
4. Il Direttore del Dipartimento che ha chiesto l’attivazione del contratto propone al Rettore, con provvedimento d’urgenza, una terna di nominativi per la composizione della commissione. La proposta è sottoposta alla ratifica del Consiglio di dipartimento nella prima seduta utile.
5. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della commissione devono garantire alle donne la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione.
6. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante. Essa svolge i lavori alla presenza di tutti i membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Nella nomina della commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla disciplina statale e dal codice etico della comunità universitaria pisana. Prima dell’avvio della valutazione, i commissari sono tenuti a dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con gli altri commissari e con i candidati.
8. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale che consentano comunque il collegamento simultaneo di tutti i membri.
9. La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul sito web di Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico, sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sul sito web dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
10. La valutazione avviene sulla base delle procedure e dei criteri predeterminati dalla commissione durante la prima riunione della stessa e resi noti ai candidati prima della valutazione, attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo, nell’Albo Ufficiale Informatico.
11. La selezione prevede una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri sono individuati con il DM MUR n. 243 del 25 maggio 2011.
12. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
13. I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, necessaria per le esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera. In tale ipotesi, i candidati dovranno dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua straniera specificata nel bando di selezione.
14. La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la relativa attribuzione dei punteggi avviene in conformità ai criteri previsti dal DM MUR n. 243 del 25 maggio 2011.
15. All’esito della selezione la commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l’assenza di vincitori. La graduatoria è valida solo per la copertura del posto bandito.
16. Gli atti della commissione sono approvati con decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.
Articolo 9 Proposta di chiamata
1. Il dipartimento procede, entro sette giorni dall’approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.
2. La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti al dipartimento.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è approvata con decreto rettorale, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
4. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.
Articolo 10 Contenuto del bando di selezione
1. Il bando di selezione, cui deve essere garantita la massima pubblicità, contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior);
b) il regime di impiego (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto e la durata del contratto;
d) gli eventuali obblighi imposti dalla disciplina nazionale attuativa degli interventi finanziati o cofinanziati nell’ambito delle risorse derivanti dall’attuazione del PNRR, del PNC e del PNR;
e) le ore di didattica frontale, con le relative modalità di svolgimento oltre le altre tipologie di impegno didattico;
f) il settore concorsuale e uno o più settori scientifico disciplinari;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere inferiore a dodici;
h) la data di discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
i) l’eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, con riferimento alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio o insegnamenti svolti in lingua estera, e la data della relativa prova;
l) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
m) il trattamento economico e previdenziale;
n) la sede prevalente di lavoro o le varie sedi delle strutture in cui si svolgono le attività;
o) la modalità di selezione;
p) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
q) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
r) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) nell’ambito delle attività di ricerca;
s) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e, per quanto possibile, delle pubblicazioni;
t) l’eventuale impegno assistenziale previamente concordato con l’Azienda ospedaliera universitaria e presso istituti sanitari e/o istituti di ricerca;
u) l’eventuale previsione secondo cui l’efficacia del contratto è sospensivamente condizionata alla concessione del finanziamento o cofinanziamento pubblico.
Articolo 11
Requisiti e condizioni per partecipare alle selezioni
1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso di:
- dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
- diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
4. Non sono inoltre ammessi coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Università di Pisa o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Articolo 12 Durata dei contratti
1. La durata dei contratti è triennale. Il contratto junior è prorogabile, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una sola volta per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 24 maggio 2011, n. 242.
2. La richiesta di proroga, contenente l’indicazione della copertura finanziaria, è avanzata dal dipartimento che ha attivato il contratto con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
3. La commissione è nominata dal Rettore su proposta del dipartimento e composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato del settore concorsuale del ricercatore a tempo determinato. Salvo motivata impossibilità, al fine di promuovere pari opportunità di genere, le modalità di composizione della commissione devono garantire alle donne la possibilità di ricoprire almeno un terzo dei posti di componente di commissione. Nel caso in cui la commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore trasmette gli atti al dipartimento, affinché provveda alla proposta di nomina di una nuova commissione in sostituzione della precedente.
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in congedo per maternità, paternità o parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Articolo 13 Oggetto dei contratti
1. I contratti indicano le principali attività di ricerca, nell’ambito delle tematiche individuate negli avvisi pubblici emanati in attuazione delle misure previste dal PNRR, dal PNC e dal PNR, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate.
2. Nei contratti è specificato il regime di impiego (tempo pieno o definito), l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché i valori minimi e massimi di ore annuali di didattica frontale ai sensi dell’art. 4.
3. L’efficacia del contratto può essere sospensivamente condizionata, sulla base di specifica previsione, alla concessione del finanziamento o cofinanziamento pubblico di cui all’avviso pubblico emanato nell’ambito delle misure di attuazione del PNRR, del PNC e del PNR.
Articolo 14 Rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal Rettore.
2. La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal dipartimento che ha proposto l’attivazione del contratto.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento di afferenza. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet.
4. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
5. I ricercatori a tempo determinato all’atto della sottoscrizione del contratto assumono il regime di impegno previsto dal bando e possono variare il suddetto regime dopo un anno, previa autorizzazione del dipartimento di afferenza, che dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
6. Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca, delle attrezzature del dipartimento presso la quale svolge l’attività. Il dipartimento interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l’accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.
Articolo 15 Trattamento economico
1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione ai sensi dell’art. 24, c. 8, della Legge 240/2010.
2. Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4, compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
3. Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
Articolo 16
Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Università di Pisa.
Articolo 17
Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
1. I contratti sono conferiti nel rispetto del Codice Etico della Comunità universitaria pisana; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con un docente afferente al dipartimento presso il quale è attivato il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. I contratti sono incompatibili:
- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
3. Per lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi si rimanda al Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai docenti.
4. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e nel rispetto della normativa vigente.
5. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
6. L’espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Articolo 18
Disciplina per lo svolgimento a distanza della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e dell’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche
1. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 8, commi 12 e 13, si svolgono, previa decisione della commissione preliminare all’avvio delle attività previste per la seduta, in presenza, da remoto o in modalità mista. La riunione in modalità telematica o mista avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato in attuazione dell’art. 51, comma 1, dello Statuto e dell’art. 114-bis del Regolamento generale di Ateneo.
2. Nel caso di collegamento da remoto del candidato, la pubblicità della prova deve essere garantita a distanza, attraverso invito degli altri candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento a qualunque terzo che richieda di assistere alla prova accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
3. Il presente articolo si applica alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 19 Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.