Contract
| |||
Ministero dell'Economia e delle Finanze | Unione Europea | Regione Autonoma della Sardegna | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica |
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA RICERCA-IMPRESA NEL SETTORE VITIVINICOLO
BANDO PUBBLICO
CENTRO DI RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELLA FILIERA DEL VINO DI QUALITÀ
(INTERVENTO P 6)
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE DEI VITIGNI AUTOCTONI FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE E TIPICIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITI-ENOLOGICHE DELLA SARDEGNA
Il presente bando, unitamente alla documentazione esplicativa1 cui si rimanda per i relativi approfondimenti in merito alla corretta presentazione della domanda, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:
- Articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata.
- Lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati.
- Art.15, comma 4, del Decreto Legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998 n. 61, che integra l’art. 2, comma 203, lett.b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 Aprile 1997 n. 367.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi".
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.
- Vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso il CIPE.
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato di un “Codice unico di progetto”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
1 Avviso Pubblico, Bando Pubblico, Fac-Simile della Domanda di Finanziamento, Formulario per la Presentazione delle Richieste di Finanziamento, Guida alla Compilazione del Formulario, Fac-Simile degli Allegati alla Domanda di Finanziamento.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni”.
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile".
- Delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub- regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996.
- Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante “Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla Delibera del CIPE del 21 marzo 1997, n. 29.
- Delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l’individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE.
- Delibera CIPE del 15 febbraio 2000. n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa.
- Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44, “Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”.
- Delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, “Accordi di programma quadro – Modifica scheda- intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”.
- Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro emanata dal MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione - Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003.
- Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l’obbligatorietà del codice CUP.
- Intesa Istituzionale di Programma, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 21 aprile 1999, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi.
- Legge 30 giugno 1998 n. 208 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse);
- Art. 73 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, assumendo che tali criteri privilegiano – tra gli altri - gli obiettivi dell’avanzamento progettuale e della coerenza programmatica.
- Art. 61, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il MEF sia utilizzato, fra l’altro, per gli investimenti pubblici ex legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall’art. 73 della citata legge finanziaria 2002, attraverso il finanziamento delle Intese Istituzionali di programma e di programmi nazionali.
- Delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61)”, che al punto 4.1.2.a (Allegato 1) ha deliberato lo stanziamento di 140 milioni di euro, con “destinazione programmatica a obiettivi di ricerca nel Mezzogiorno”, per il finanziamento di iniziative e secondo modalità che dovevano essere individuate in partenariato fra Regioni, Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Delibera CIPE n. 81 del 20 dicembre 2004, con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva dell’importo di 140 milioni di euro – di cui alla citata delibera n. 17/2003 – per il finanziamento di diverse iniziative tra le quali risulta finanziato per la Regione Sardegna l’intervento P 6: Laboratorio Pubblico-Privato nella filiera del vino di qualità
- Delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2004/2007 (legge finanziaria 2004)”, e in particolare il punto E.4 (3.4) e il relativo Allegato 7, con la quale sono state attribuite alla Regione Sardegna Risorse per Programmi regionali pari a 284.856.264 euro.
- Legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
- Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 con il quale, in base alla delega contenuta negli articoli 11, comma 1 lettera d) e 18, comma 1, lettere a), d), e), f), della legge 15 marzo 1997, n. 59 per il riordino e la razionalizzazione del settore della ricerca scientifica, nonché dei relativi organismi, strumenti e procedure, sono state emanate le disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.
- Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori".
- Decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, ed in particolare l’art. 13 (specifiche iniziative di programmazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, con cui si è provveduto al riordino e la razionalizzazione di tutto il sistema di agevolazione alla ricerca industriale gestito dal MIUR.
- Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002.
- Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di
contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell’ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca.
- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso.
- Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2343 dell’8 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 5192 del 15 dicembre 0000 ,x seguito della riprogrammazione di metà percorso, ed il Relativo Complemento di Programmazione.
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359 e modificato in data 15 dicembre 2004
– Decisione C(2004) 5191, a seguito della riprogrammazione di metà percorso, con particolare riferimento all’ASSE 3 – Risorse umane – Misura 3.7 “Formazione superiore ed Universitaria” e Misura 3.13 “Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio”.
- Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l’attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione.
- Delibera della Giunta Regionale n. 50/1 del 30 novembre 2004, con la quale sono state ripartite le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2004/2007 assegnate alla Regione Sardegna dalla sovracitata Delibera CIPE 20/2004, che attribuisce 30.000.000 euro al settore Ricerca e Sviluppo Tecnologico.
- Delibera della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 2005, con la quale, tra l’altro, le risorse del “Fondo aree sotto utilizzate” per il triennio 2004/2007 assegnate al settore della Ricerca Scientifica, sono state ripartite e sono stati individuati gli specifici progetti ed interventi da realizzare.
- Delibera della Giunta Regionale n. 23/2 del 25 aprile 2005 che modifica ed integra la citata delibera della Giunta regionale n. 14/1, quale atto di indirizzo integrativo per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.
- Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica” stipulato in data 27 maggio 2005 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Con il presente Bando la Regione Autonoma della Sardegna invita i soggetti abilitati alla presentazione di proposte progettuali inerenti le tematiche del settore viti-vinicolo secondo le modalità descritte nei successivi articoli.
Le proposte progettuali saranno valutate e selezionate dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso apposita commissione tecnico-scientifica e le migliori, anche attraverso una attività di negoziazione tra i soggetti coinvolti, saranno concretizzate in specifici progetti esecutivi da sottoporre alle successive procedure di valutazione e finanziamento.
Nello specifico, saranno selezionati attraverso il presente bando un insieme organico ed integrato di progetti autonomamente presentati dai Soggetti interessati per la realizzazione di:
a) attività di ricerca industriale miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. I progetti possono prevedere anche non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali (secondo le modalità di cui all’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 593/2000);
b) attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale (secondo le modalità di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 593/2000);
c) attività di ricerca di cui al precedente punto a) proposte da costituende società (secondo le modalità di cui all’art. 11 del Decreto Ministeriale n. 593/2000).
Articolo 1 – Oggetto del Bando
Il presente Bando, inviato per la pubblicazione sul BURAS della Regione Sardegna del 30.12.2006, dà attuazione a programmi specifici di ricerca, sviluppo e formazione del Progetto P6 “Attivazione di un Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico nella Filiera del Vino di qualità” dell’Accordo di Programma Quadro “Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica”.
L’Azione P6 prevede l’attuazione di iniziative di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnica e tecnologica in agricoltura relativamente alla definizione di interventi volti alla valorizzazione di vitigni autoctoni della Sardegna .
Il vigneto sardo ha un elevato grado di senilità con oltre il sessanta per cento dell’intera superficie vitata regionale con un’età superiore ai 20 anni; dal 1985 è in atto la fase storica di rinnovo degli impianti vitati degli ultimi cento anni, in conseguenza dell’influenza dell’Organizzazione Comune di mercato vitivinicola.
Il mercato del vino si è indirizzato verso prodotti di alta qualità con specifiche caratterizzazioni organolettiche che possono essere attribuite anche all'interazione fra vitigno e ambiente .
Il vino, adeguandosi all'evolversi della società, si è trasformato da alimento a bene voluttuario, che è espressione e parte di una storia e di un territorio.
Il successo recente della Sardegna vitivinicola è tale in quanto rappresenta in modo percettibile il frutto della sua specificità territoriale e della cultura viticola che nel corso degli anni si è sedimentata.
La Sardegna è terra di buone produzioni enologiche, sono ormai diversi i vini che hanno acquisito vasto eco nei mercati internazionali e sono punto di riferimento qualitativo per fasce sempre più ampie di consumatori.
Le componenti principali di questo successo sono certamente da ricercare nello stretto legame tra vitigno, territorio e cultura vitivinicola.
Il Cannonau è il principale vitigno regionale, seguito dai vitigni Carignano, Xxxxxx, Vermentino, Nuragus che interessano circa l’80% della superficie regionale, mentre agli altri vitigni- Bovale sardo, Cagnulari, Barbera sardo, Girò, Malvasia di Sardegna, Nasco, Vernaccia Semidano ed altri vitigni a minore diffusione. viene destinato circa un venti per cento della superficie. A tale riguardo si rileva la crescita della coltivazione dei vitigni internazionali ed una progressiva e preoccupante riduzione delle superfici occupate dai vitigni autoctoni a minore diffusione.
In questo contesto pertanto non sorprende come la valorizzazione delle “varietà minori”, quale concreto ed immediato supporto alle imprese per accrescere e differenziare l’offerta vitivinicola, consenta di accrescere il valore differenziale delle produzioni rispetto a concorrenti commerciali, evitando il rischio di una loro omologazione a modelli esportabili anche in quelle realtà di più recente costituzione. In particolare risulta essenziale individuare quelle “varietà autoctone o di tradizionale coltivazione” in grado di arricchire l’interazione fra vitigno ed ambiente al fine di
tipicizzare sempre di più le produzioni vitivinicole e renderle pertanto riconosciute e riconoscibili dal mercato.
Il bando ha pertanto lo scopo di individuare progetti incentrati sull'attuazione di iniziative di ricerca e sviluppo dell'innovazione tecnica e tecnologica in agricoltura relativamente alla definizione di interventi volti alla valorizzazione di vitigni autoctoni o di tradizionale coltivazione, in grado di differenziare l’offerta ed accrescere il valore differenziale delle produzioni vitivinicole regionali.
Detti progetti pertanto si dovranno proporre di conseguire i seguenti obiettivi generali :
A. accrescere le conoscenze su vitigni autoctoni o di tradizionale coltivazione compresi quelli a minore diffusione;
B. accrescere il numero delle varietà autoctone sarde iscritte al Registro Nazionale delle Varietà;
C. incrementare la gamma di materiale di propagazione del germoplasma viticolo locale;
D. favorire l’incremento della superficie coltivata con vitigni autoctoni compresi quelli a a minore diffusione;
E. migliorare, caratterizzare e tipicizzare le produzioni enologiche isolane;
F. favorire il trasferimento di nuove conoscenze e nuove tecnologie nelle aziende;
G. garantire una elevata qualificazione del personale tecnico ed operativo afferente alle varie fasi della filiera vitivinicola.
e specifici :
1. monitorare le basi storico documentali e le esperienze scientifiche condotte in Sardegna su vitigni autoctoni della Sardegna compresi quelli a minore diffusione;
2. definire il loro profilo ampelografico, genetico-molecolare e sanitario;
3. definire le caratteristiche compositive dell’uva e del prodotto trasformato negli ambienti di prova;
4. definire le tecniche colturali più idonee in relazione agli ambienti di prova;
5. definire le tecniche enologiche atte ad esaltare le caratteristiche di tipicità di ciascun vitigno;
6. collaudare le tecniche colturali ed enologiche definite per ciascun vitigno oggetto di prova;
7. Produrre un dossier propedeutico all’iscrizione dei vitigni meritevoli al Registro Nazionale delle Varietà.
8. porre le basi per l’elaborazione e/o variazione di disciplinari di produzione con l’obiettivo di ottimizzare le caratteristiche compositive e organolettiche delle produzioni oggetto dell’indagine.
A) Vitigni iscritti al Registro Nazionale delle Varietà
A1) Indagine documentale genetico-molecolare e sanitaria
Produzione di apposito dossier che raccolga le documentazioni storiche, la diffusione della coltura, i campi collezione esistenti e l’estensione degli impianti di piante madri marze e risultati delle ricerche concluse ed i contenuti delle ricerche in corso di cui si intende avviare la propagazione,
Di questi ultimi dovrà essere prodotto:
❑ la caratterizzazione ampelografica e genetico molecolare che consenta di discriminare ciascuna varietà oggetto dello studio;
❑ lo stato sanitario attraverso indagini immuno enzimatiche e biomolecolari, e/o saggi biologici, in accordo con la normativa vigente, (Xxxxx e P.C.R.) per accertare la presenza di stati infettivi ad eziologia virale e/o fitoplasmale.
Questa fase dovrà inoltre consentire di individuare dei vigneti su cui attivare le fasi di indagine agronomica ed enologica in particolare, si rileva l’esigenza di eseguire queste indagini in alcune aree viticole rappresentative della viticoltura regionale.
A2) Valutazione della risposta vegeto produttiva e compositiva della materia prima
I vigneti prescelti dovranno avere caratteristiche preferibilmente in linea con le moderne tecniche di impianto o comunque essere allevati con forme tipiche della zona di riferimento al fine di valutare le risposte vegeto produttive e compositive della materia prima. Per i vitigni e per le aree a maggiore interesse la ricerca dovrà valutare anche la variabile ambientale del comprensorio di riferimento.
La risposta vegeto produttiva deve essere valutata a seguito dell’adozione di appropriate tecniche colturali atte ad esaltare le caratteristiche qualitative dei vitigni oggetto di indagine.
Per quanto attiene la composizione della materia prima dovrà essere corredata anche dalla caratterizzazione dei polifenoli e loro frazionamento per i vitigni rossi e della composizione aromatica per i vitigni a bacca bianca.
Pertanto la fase dovrà prevedere:
- la valutazione del comportamento fenologico e della risposta agronomica dei vigneti ed il monitoraggio dell’evoluzione dei principali componenti qualititativi della bacca (zuccheri, acidi, polifenoli e antociani) dall’invaiatura alla maturazione, al fine di individuare anche la più idonea epoca di vendemmia;
- la selezione massale dai vigneti di cui sopra per individuare le piante di vite idonee alla moltiplicazione per la produzione di materiale standard e per l’individuazione di capostipiti di futuri cloni;
- eventuale impianto di vigneti sperimentali con le piante di cui al punto precedente per effettuare la valutazione comparativa della rispondenza agronomica ed enologica in diverse zone della Sardegna.
Si evidenzia che, in assenza di diritti di reimpianto per l’impianto di nuovi vigneti destinati esclusivamente alla sperimentazione deve essere richiesta l’autorizzazione all’Assessorato dell’Agricoltura e non possono produrre prodotti da commercializzare, come previsto dal Regolamento CE 1227/2000.
Nel caso in cui nella fase di trasferimento dei risultati della ricerca in azienda siano necessari interventi di ristrutturazione dei vigneti in produzione, si sottolinea che tali interventi sono normati con il Regolamento CE 1493/99.
A3) Definizione e collaudo di idonee tecniche colturali
Per ciascun vitigno dovranno essere definite a seguito dei risultati conseguiti nel punto A.2) idonee tecniche colturali, anche in relazione alla forma di allevamento, atte ad esaltare le caratteristiche qualitative della materia prima, limitare la suscettività alle fitopatie della coltura e contenere l’impatto ambientale della coltura stessa.
A4) Collaudo di tecniche enologiche atte ad esaltare le caratteristiche compositive della materia prima
Dovranno essere svolte microvinificazioni ed eventuali macrovinificazioni mirate a collaudare i risultati delle fasi precedenti, ed a verificare tecniche enologiche in grado di esaltare la qualità e tipicità dei vitigni oggetto di prova.
Questa fase dovrà caratterizzarsi anche per la valutazione sensoriale delle produzioni ottenute.
A.5) Interventi volti a accrescere la gamma del germoplasma
In tale fase a partire dal primo anno, previa verifica dello stato sanitario del germoplasma considerato di cui al punto A.1), dovranno essere attivate iniziative volte ad accrescere le superfici di piante madri marze di materiale corrispondente ai vitigni oggetto della presente iniziativa di ricerca al fine di soddisfare l’eventuale ulteriore domanda di materiale vivaistico delle varietà oggetto del presente bando.
A.6) Prospettive di mercato
Dovranno essere fornite indicazioni sulle prospettive di collocamento nel mercato sia dei vitigni oggetto del presente bando che dei vini da essi ottenuti.
B) Vitigni e cloni da iscrivere al Registro Nazionale delle Varietà
B.1) Definizione di dossier dei vitigni e cloni da iscrivere al Registro Nazionale delle Varietà Questa fase dovrà, a seguito di una valutazione del germoplasma autoctono regionale, individuare le varietà e i cloni interessanti per qualificare ulteriormente la produzione enologica regionale. A tal fine nel rispetto della vigente normativa in materia, dovranno essere svolte le indagini documentali e attuare tutte le fasi di ricerca funzionali alla definizione di un dossier propedeutico per l’iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà di Vite per ciascun vitigno e clone ritenuto meritevole.
.
C) Formazione e Divulgazione
In relazione allo svolgimento delle fasi operative della ricerca dovrà essere predisposto un piano di formazione/divulgazione. Quest’ultima deve prevedere momenti di rilievo regionale con almeno una iniziativa all’anno ed una conclusiva del progetto.
Inoltre al fine di consentire la massima diffusione dei risultati del progetto dovranno essere predisposte delle schede per ciascun vitigno oggetto di indagine da inserire, nelle pagine web della Regione Autonoma della Sardegna o sue Agenzie.
D) Pubblicazione conclusiva dei risultati della ricerca
Al termine della ricerca dovrà essere elaborata una pubblicazione conclusiva che, oltre a illustrare i materiali e metodi della ricerca ed i risultati complessivi conseguiti, documenti nel dettaglio, attraverso la predisposizione di schede analitiche per ciascuno dei vitigni oggetto di indagine, i risultati conseguiti.
Art. 2 - Soggetti partecipanti –
La partecipazione al bando è riservata a forme associate di piccole e medie imprese e cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione operanti nel settore vitivinicolo
E’ consentita la partecipazione in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
Qualora sia scelta la partecipazione in ATS o in Consorzio, i soggetti dovranno indicare fra essi il coordinatore, che curerà i rapporti con la RAS, nonché produrre l’atto di raggruppamento in ATS, ove già costituita, oppure la dichiarazione con cui i partner si impegnano alla costituzione di una ATS. In tale ipotesi, i soggetti aggiudicatari dovranno successivamente far pervenire l’atto di costituzione di ATS o Consorzio entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della RAS dell’approvazione del progetto presentato.
La proposta progettuale, articolata secondo i sottoprogetti di cui all’ art. 1, deve avere carattere interdisciplinare e deve essere presentata da un unico soggetto che si configurerà come coordinatore del progetto.
I soggetti coinvolti possono assumere uno tra i seguenti ruoli:
a) partner: soggetto che partecipa alle attività del progetto in modo considerevole e cofinanzia il progetto nei modi e nelle forme previste dal bando; non può partecipare a più di una proposta progettuale; in tal caso il soggetto deve riempire la scheda partner;
b) fornitore: soggetto che non partecipa alle attività del progetto ma fornisce una prestazione specifica a seguito della quale rilascia fattura a totale carico dei partners; tale soggetto non partecipa quale cofinanziatore e non è tenuto a compilare la scheda partner; può risultare fornitore in più proposte progettuali;
c) interessato: soggetto che, in quanto portatore di interessi collettivi, può essere presente anche in più proposte progettuali, a titolo gratuito; non assume il ruolo di cofinanziatore;
Al momento della firma della convenzione verrà richiesto che il progetto non generi proventi nel corso della sua realizzazione e non disponga di altre forme di finanziamento oltre a quelle riportate nel formulario, con obbligo di notifica tempestiva di ogni variazione di queste condizioni. Eventuali proventi generati dal progetto andranno a diminuire l’importo corrispondente al finanziamento della RAS.
Art. 3 – Presentazione delle Domande di Agevolazione alla Regione Sardegna
3.1 Presentazione delle domande di agevolazione
Le domande di agevolazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, la modulistica appositamente predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna e disponibile presso:
- il Centro Regionale di Programmazione;
- il sito web della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Le domande di agevolazione corredate dalla documentazione indicata come al successivo 3.2 devono essere presentate in triplice copia (di cui una non rilegata) oltre all’originale ed una copia su cd-rom.
Tutta la documentazione deve essere confezionata in un plico sigillato e controfirmato sui lembi a cura del Xxxxxxxx proponente. Il plico, che deve recare nella busta esterna la dicitura “Bando Pubblico: P6-Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico nella Filiera del Vino di qualità ”,
deve pervenire entro le ore 13.00 del 28.02.2007 al seguente indirizzo: Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione – Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxxx.
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno non lavorativo (sabato, domenica, giorni festivi per la Pubblica Amministrazione), essa è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Nel caso di trasmissione della domanda a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale di spedizione.
Non saranno ammissibili le domande pervenute prima della pubblicazione del presente Bando o in data successiva alla scadenza o con documentazione non presentata conformemente alle disposizioni di Xxxxx.
3.2 Articolazione del formulario:
- indicazioni sui partner e il ruolo di ogni partecipante nel progetto;
- eventuali indicazioni sui ricercatori e altro personale coinvolto nel progetto;
- curriculum del coordinatore del progetto e degli altri soggetti partecipanti che riportino l’esperienza sull’argomento e che evidenzino eventuali applicazioni pratiche delle attività svolte.
- Curriculum del responsabile tecnico-scientifico da cui si evincano le pubblicazioni in materia vitivinicola;
- codice identificativo del partner da utilizzare nella Sezione II del formulario;
- dichiarazioni redatte secondo le schede previste (partecipazione al progetto; dichiarazione di non cumulo; “altre forme di finanziamento”)
Sezione II – Proposta di progetto –
- relazione introduttiva che descriva la situazione attuale delle conoscenze sullo argomento;
- elementi interdisciplinari con indicazione dei vari settori di competenza;
- sintetico ed esauriente sommario;
- obiettivi che si intendono raggiungere;
- risultati previsti e relativa tempistica suddivisa per annualità di progetto;
- attività da intraprendere per ottenere i risultati;
- cronogramma dettagliato con indicazione della fasi di lavoro, la consequenzialità delle attività e le scadenze ipotetiche di rilascio dei prodotti e risultati di progetto;
- metodologie impiegate;
- costi e benefici attesi (in termini economici e socioterritoriali) dell'intero progetto derivanti dall’applicazione dei risultati, con riferimento ai processi tecnici esaminati;
- durata della ricerca, con indicazione dei tempi in cui potranno essere forniti i primi risultati;
- tipologia e qualificazione delle risorse umane, materiali e attrezzature rese disponibili dai partner;
- costo rimborsabile delle attività assegnate a ciascun partner, con obbligo di dettaglio per cifre superiori ai 3.000 Euro.
- modalità con cui si faciliterà il trasferimento dei risultati alle imprese;
- modalità di divulgazione e disseminazione dei risultati;
- bibliografia di documentazione della tecnica e metodologie proposte;
- ogni altra voce presente nel formulario non menzionata tra le suddette.
Nel descrivere le suddette voci della Sezione II si dovrà evitare di menzionare direttamente qualsiasi riferimento che possa far identificare i partner coinvolti. Ogni qualvolta si debba far
menzione di un partner nei punti sotto indicati, si dovrà utilizzare il codice reso esplicito nella sezione I e non il nome esteso del partner.
Art. 4 – Dotazione finanziaria del bando e spese ammissibili
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando e pari a € 7.000.000,00 di risorse pubbliche.
A tali risorse pubbliche si aggiunge la quota di cofinanziamento privato stimato in 3.000.000,00 Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese conformi al Regolamento (CE) n. 448/2004 in materia di ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
Per i progetti ammessi all’agevolazione, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del provvedimento di concessione, e comunque dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda.
4.1 Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di ricerca in ambito nazionale (secondo le modalità di cui all’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 593/2000).
Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell’IVA, i seguenti costi:
• spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente, dai partner e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
• costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attività di ricerca detratto l’eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall’utilizzo a fini produttivi;
• costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
• spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
• altri costi d’esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
4.2 Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale (secondo le modalità di cui all’art. 8 del Decreto Ministeriale n. 593/2000).
Sono agevolabili le seguenti spese, anche se sostenute all’estero:
• costo del personale docente;
• spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
• altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
• strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
• costi dei servizi di consulenza;
• costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti.
4.3 Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società (secondo le modalità di cui all’art. 11 del Decreto Ministeriale n. 593/2000.
Le spese ammissibili sono quelle indicate al precedente comma 8.1, ivi comprese le spese sostenute per studi relative alla proprietà intellettuale, studi di mercato, studi di fattibilità.
Art. 5 - Valutazione e selezione delle proposte progettuali
La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dalla RAS che si avvale di una apposita Commissione tecnico-scientifica
Quest’ultima, nella valutazione delle proposte progettuali, valuta i seguenti elementi:
1) Qualità tecnico-scientifica della proposta in base a:
- novità scientifica, merito scientifico e qualità dell’approccio,
- utilità della proposta, applicabilità e trasferibilità dei risultati,
- evidenza e credibilità scientifica della proposta.
Assegna fino a 45 punti.
2) Chiarezza della formulazione e coerenza interna della proposta. Assegna fino a 10 punti.
3) Opportunità economica della proposta in base al rapporto costo beneficio della stessa e alla congruità dei costi nel piano finanziario.
Assegna fino a 15 punti.
4) Qualità del partenariato, sostenibilità economica e rispondenza della proposta alle priorità della Regione Autonoma della Sardegna, basandosi su:
- adeguatezza delle risorse e del partenariato (evidenza e credibilità scientifica dei proponenti),
- impatto dei risultati della ricerca sul contesto socio-economico locale,
- collegamento e continuità con altre ricerche concluse o in fase di realizzazione e in particolare con quelle già finanziate o in corso di finanziamento nazionale o regionale nell'area di ricerca indicata dal presente bando.
- attendibilità del progetto nelle previsioni patrimoniali, economiche e finanziarie in quanto il soggetto responsabile e/o i suoi associati/consorziati al momento della presentazione del progetto sono nelle condizioni di apportare i mezzi propri o accedere al mercato creditizio nella misura necessaria alla copertura del cofinanziamento secondo le indicazioni del piano
finanziario proposto. Tale condizione deve essere accertata da Istituto di credito di cui all’articolo 106 della legge bancaria.
- ;
Assegna fino a 30 punti.
5._ Progetto presentato e positivamente valutato nell’ambito dell’iniziative della Progettazione Integrata della Regione Sardegna.
Assegna fino a 10 punti
La valutazione dei punti 1, 2 e 3 avviene in maniera anonima. La valutazione del punto 4 avviene in una sessione collegiale della Commissione, la valutazione del punto 5 deriva dal punteggio assegnato dal Nucleo regionale di Valutazione nell’ambito della Progettazione Integrata.
Per poter accedere alla sessione collegiale di valutazione la proposta deve raccogliere nella sessione anonima almeno 35 punti (su 70) risultanti dalla media dei punteggi parziali di ciascun membro della Commissione.
La Commissione di valutazione individua una graduatoria frutto dei risultati ottenuti dalle proposte nella fase anonima e in quella collegiale.
Per il presente bando, nella selezione delle proposte giunte in risposta, saranno privilegiati i progetti che prevedono il maggior numero di vitigni studiati anche in relazione alla completezza delle azioni da realizzare per ciascun vitigno e il numero degli ambienti di riferimento. Qualora si rendesse necessario, nell’ambito delle attività di ricerca, approfondire conoscenze relative a vitigni non autoctoni o di tradizionale coltivazione, lo studio su tali vitigni non concorre a determinare la presente priorità.
.
I risultati finali della valutazione sono comunicati al coordinatore del progetto. Le proposte consegnate non verranno restituite.
Art. 6 – Affidamento del contratto di ricerca -
Il soggetto coordinatore o il soggetto mandatario dell’ATS della ricerca ha la responsabilità diretta dell’affidamento della ricerca.
Il rapporto tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il soggetto coordinatore della ricerca (o il soggetto mandatario dell’ATS) è disciplinato da apposito atto.
Il soggetto coordinatore (o il soggetto mandatario dell’ATS) e il responsabile scientifico della ricerca hanno l’obbligo di presentare la documentazione necessaria, nonché la predisposizione delle relazioni annuali e di quella finale relative alla ricerca, nonché quelle sui relativi rapporti di valutazione.
Il soggetto coordinatore (o il soggetto mandatario dell’ATS) è titolare dei fondi previsti per la ricerca e si deve fare carico di disciplinare i rapporti con i suoi eventuali partner.
Nel caso di ricerche a carattere pluriennale, la RAS si riserva di effettuare – in qualunque momento
- una verifica sull’opportunità della prosecuzione della ricerca, nonché sulla relativa copertura finanziaria.
Art. 7 - Costo complessivo del progetto e intervento a carico della RAS -
Il progetto di ricerca che viene aggiudicato con il presente bando, da realizzarsi nell’arco temporale di anni 3, comporta, a carico della Regione Sardegna, un intervento finanziario che non può essere superiore al 70 per cento dell’importo complessivo ammesso al finanziamento.
Il costo totale del progetto può anche risultare superiore a 10.000.000,00 Euro; in questo caso la differenza risulterà coperta con risorse a carico dei proponenti privati.
In nessun caso l’importo del cofinanziamento a carico della RAS potrà essere superiore a 7.000.000,00 Euro. Tale importo non rientra nella sfera di applicazione dell’IVA (artt. 1, 2 e 4 DPR n° 633/72 ).
Nessun soggetto privato può beneficiare del cofinanziamento pubblico per una percentuale superiore al 70%.
Qualora la proposta progettuale presentata non rispetti i vincoli sul cofinanziamento obbligatorio non sarà ritenuta ammissibile e pertanto non verrà ammessa alla selezione delle proposte.
Art. 8 - Risultati della ricerca -
Ciascun contraente ha pieno diritto d’uso dei risultati e degli elaborati della ricerca realizzati in attuazione della presente convenzione, previa formale e preventiva comunicazione all’altro contraente.
Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati dovrà in ogni caso comparire l’indicazione che si tratta di una ricerca (o altro) compiuta dal coordinatore e/o dai partner, effettuata con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna
Qualora dalla ricerca oggetto del bando si ottengano risultati inventivi, o novità vegetali, tali da consentire la richiesta di un brevetto, la Regione Sardegna rinuncia a vantare diritti sulla titolarità di questo brevetto in Italia ed all’estero.
Art. 9 - Riservatezza delle informazioni-
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando di gara sono utilizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni.
Art. 10 - Disposizioni finali -
La Regione Autonoma della Sardegna si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Bando, dandone pubblica comunicazione.
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.
Il Vice Direttore del CRP Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx