CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
AREA INNOVAZIONE E SERVIZI AI COMUNI
SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONI ASSOCIATE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
MANUTENZIONE, ASSISTENZA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E SUPPORTO DELLE DECISIONI
Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 – Allegato 4).
Art. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Le presenti condizioni particolari di contratto disciplinano la fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione relativi al sistema di monitoraggio meteorologico e supporto alle decisioni – SMMeSD.
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione delle presenti condizioni particolari di contratto.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
Art. 2 SISTEMA DI GARA
La procedura di gara sarà espletata mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato con comparazione di preventivi di spesa e verrà aggiudi- cata secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016.
In presenza di offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto all'art. 97 D.Lgs 50/2016.
La Provincia di Brescia si avvarrà della facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente a insindacabile giudizio della Provincia di Brescia stessa.
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tut- to o in parte all’aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termi- ni di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Art. 3 OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività relative alla piattaforma SMMeSD:
• Attività di assistenza, aggiornamento, manutenzione e formazione della piattaforma;
• Meteo grammi puntuali e mappe per tutti i punti del territorio scelti dal cliente;
• Messaggi di allert via e-mail per aree, parametri e soglie definiti dal cliente;
• Accesso alla piattaforma da dispositivi “mobile”.
Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati, in mancanza di autorizzazione scritta l’affidataria non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626”.
Art. 4 BASE DI OFFERTA
L’importo a base dell’offerta è di € 5.000,00 (IVA esclusa).
Non saranno accettate offerte pari o superiori a tale limite, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio di base secondo le presenti condizioni di contratto e la soluzione progettuale presentata in sede di gara.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
Art. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA ????? NELLE CONDIZIONI DELL'ANNO SCORSO NON C'ERANO
È fatto divieto all’affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a. L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b. Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c. Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d. La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e. Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.)
f. La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g. L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h. Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
i. Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete
(inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j. Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Informatica e Telematica. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k. Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nelle policy in ambito informatico predisposte dalla Provincia di Brescia.
Art. 6 SLA (Service Level Agreement)
Il servizio offerto dovrà rispettare i seguenti livelli di servizio:
• la presa in carico del problema deve avvenire NBD (Next Business Day) dall’avvenuta segnalazione tramite e-mail;
• per gli interventi in emergenza, in caso di blocco applicativo e/o impossibilità degli operatori all’utilizzo dell’applicativo (anche a seguito di installazione di nuove release), ovvero di blocchi di una o più funzionalità dell’applicativo, l’affidataria si impegna a risolvere la problematica entro e non oltre il giorno lavorativo successivo la presa in carico;
• nel caso di manutenzione correttiva e/o adattiva, è richiesta la soluzione del problema entro i cinque giorni lavorativi successivi all’avvenuta presa in carico;
• le attività pianificate, quali ad es. il caricamento di nuove release, devono concludersi nel ri- spetto delle scadenze concordate tra le parti;
• le richieste di assistenza all’uso dovranno essere risolte NBD (Next Business Day) dall'avve- nuta presa in carico.
L’affidataria garantisce il servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17, con esclusione delle sole festività infrasettimanali.
Art. 7 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto si perfeziona alla data della stipula, che verrà effettuata tramite portale MEPA di Xxxxxx, e esplicherà i suoi effetti a decorrere dal 01/01/2017 fino al 31/12/2017.
Non è ammesso il rinnovo tacito.
Art. 8 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in un’unica soluzione posticipata, dietro emissione di regolare fattura al termine del contratto.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di paga- menti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.
Non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.
Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML tramite il Sistema di In- terscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifi- che tecniche di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 23 gennaio 2015.
Le fatture dovranno essere intestate a:
Provincia di Brescia
Xxxxxx Xxxxx XX x. 00 - 00000 Xxxxxxx
Part. IVA 03046380170 – Cod. Fisc. 80008750178.
Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell'ufficio: UF95O3.
Il tracciato XML della fattura elettronica, così come definito dal decreto sopra citato, dovrà necessaria- mente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:
• un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni (punto del tracciato 1.2.5.3 “Email”);
• dettaglio del bene/servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniSer- vizi”);
• riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “Dati- Contratto”);
• riferimento al Settore Innovazione Tecnologica e Xxxxxxxx Associate e al responsabile del procedi- mento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
• codice IBAN (punto del tracciato 2.4.2.13 ”IBAN”);
• riferimento al buono d'ordine, se emesso (punto del tracciato 2.1.2 “DatiOrdineAcquisto”);
• l'indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitaIVA”).
Si precisa che le fatture che non contenessero tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.
In caso di riunioni di più concorrenti (RTI, Consorzi, altro) la fatturazione dovrà essere emessa esclusiva- mente dalla capogruppo. In caso di subappalto la fatturazione dovrà essere emessa esclusivamente dall’af- fidataria secondo le disposizioni previste dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Si fa inoltre presente che le spese del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute diretta- mente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia.
La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritar- dato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C.
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al man- cato rispetto da parte dell’affidataria dei requisiti sopra indicati.
A norma dell’art. 3, commi. 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subap- paltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movi- menti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti cor- renti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli stru- menti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia
Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra cennati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto del- l’art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.
Le cessioni di crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preve- da l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 9 PENALI
L’affidataria riconosce alla Provincia il diritto di applicare una penalità pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale:
• per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo nella presa in carico di ogni singola richiesta rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA;
• per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo per il ripristino delle condizioni operative in emergenza rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA;
• per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo per il ripristino delle condizioni operative non in emergenza e/o nei casi di manutenzione correttiva e adattativa, rispetto ai tempi massimi previsti negli SLA;
• per giorno lavorativo o frazione di giornata di ritardo rispetto ai tempi concordati per le attività pianificate.
Ricevute 3 (tre) contestazioni di sollecito al rispetto dei termini contrattuali e/o di applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Provincia si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e procedere ad affidare l’incarico ad altra ditta.
Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo del canone di manutenzione ancora da liquidare, previa contestazione scritta.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati all’affidataria, dalla Provincia di Brescia, per iscritto. L’affidataria potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’affidataria le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi:
• sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 9;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Art. 11 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Oltre da quanto previsto nell’articolo 13 delle Condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizio per l’informatica e le telecomunicazioni, qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip SpA, stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Art. 12 SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.
Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Regolamento Consip, l’affidataria provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari ad € 16,00, a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata.
Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2015” Numero della RDO;
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”
L’affidataria invierà la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata.
In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, la Provincia si riserva di sospendere il pagamento dell'eventuale fattura pervenuta fino all'adempimento del versamento stesso.
Art. 13 CONTROVERSIE
La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e la Ditta aggiudicataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Brescia.
Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI
Come previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:
• dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) e dalle presenti Condizioni
Particolari di Contratto, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto.
• dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 163/2006 s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al
D.P.R. n. 207/2010;
• dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., si approvano specificamente le disposizioni di cui agli articoli, del presente contratto, qui di seguito citate:
Art. 4 BASE DI OFFERTA
Art. 8 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO Art. 9PENALI
Art. 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Art. 11 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012 Art. 13 CONTROVERSIE