Accordo territoriale per la Provincia Autonoma di Bolzano
Accordo territoriale per la Provincia Autonoma di Bolzano
Il giorno 27 del mese di Luglio dell’anno 2005 tra
Legacoop Bund di Bolzano, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxxxx
Confcooperatve Bolzano, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx
e
CGIL AGB, rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx UIL SGK, rappresentata dal Sig. Xxxx Xxxxxxxx
SGB CISL, rappresentata dai Sigg. Xxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx. ASGB, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxxxx
Premesso che:
Tra le parti sociali è stato istituito il Comitato Paritetico per le cooperative sociali, di qui in avanti denominato CPCS, di cui all’articolo 9 del CCNL delle cooperative sociali.
Gli approfondimenti effettuati dalle parti contrattuali in seno al CPCS hanno fatto emergere con chiarezza l’importanza del ruolo delle cooperative sociali nell’ambito dell’integrazione dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro.
Il ruolo della cooperazione sociale non deve limitarsi all’inserimento del soggetto svantaggiato in un contesto lavorativo “protetto”, bensì perseguire le finalità di recupero completo al fine di poter inserire lo stesso nel mercato del lavoro “ordinario”.
Le cooperative sociali svolgono la propria “funzione” collaborando di norma con i servizi sociali e/o sanitari che provvedono di fatto
all’invio dei soggetti svantaggiati, stabilendo obiettivi congiuntamente definiti sulla base di progetti individualizzati.
Il progetto di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati si sviluppa sostanzialmente in 4 fasi: la socializzazione – il pre- inserimento lavorativo – l’inserimento lavorativo – la collocazione nel mercato ordinario. Al fine di rendere proficuo il graduale inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo del lavoro attraverso le cooperative sociali, si rende necessario l’individuazione di un preciso percorso formativo, d’intesa tra i soggetti invianti e le cooperative sociali.
Nell’ambito degli approfondimenti del CPCS è emersa altresì la difficoltà oggettiva del recupero e della riabilitazione di alcuni soggetti svantaggiati che non sempre rispondono in maniera positiva e costante al progetto di inserimento lavorativo.
Le parti, vista la particolarità del contesto sociale, produttivo e del mercato del lavoro in Alto Adige, convengono di sostenere e promuovere l’impegno progettuale della Provincia Autonoma di Bolzano verso lo sviluppo del settore della cooperazione sociale. A tale proposito le parti si attiveranno fattivamente affinché la pubblica amministrazione (Regione – Provincia - Comuni e Comunità comprensoriali) diventi referente propositivo per l’individuazione e la stipula di convenzioni ad hoc in contesti lavorativi rivolti a cooperative sociali, stante la specificità del ruolo delle stesse ed dei servizi invianti.
Le convenzioni come ineludibile necessità per un corretto rapporto con la cooperazione sociale, riguarderanno l’affidamento di lavori e servizi a cooperative sociali, quali unici referenti adibiti all’accoglienza di soggetti individuati dalla legge 381/1991 (disoccupati – svantaggiati) che non sarebbero collocabili altrove e che costituiscono nella Provincia di Bolzano una quota significativa di disoccupati di lunga durata.
Il ruolo delle cooperative sociali di tipo B comporta allo stato attuale, l’assunzione di costi troppo elevati, che non possono essere sostenuti senza una risposta adeguata da parte dell’Ente Pubblico e senza l’adozione di un progetto organizzato che identifichi in modo preciso il ruolo delle cooperative sociali nella Provincia Autonoma di Bolzano.
La Provincia Autonoma di Bolzano, nell’affidare in convenzione o in appalto alle cooperative sociali la gestione dei progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, di fatto conferisce
alle stesse delega del proprio ruolo di gestore delle politiche sociali secondo le finalità di cui alla legge 328/2000 ed alla L. P. 13/1991.
In tale contesto le parti firmatarie auspicano che la Provincia Autonoma di Bolzano destini, per gli affidamenti di cui sopra, un intervento finanziario coerente con tali obiettivi sociali, anche attraverso una quota parte di finanziamento per ciascun soggetto svantaggiato inserito nel mondo del lavoro cooperativo e da reinserire in quello ordinario, e/o per gli addetti alla progettazione e al monitoraggio del progetto di inserimento lavorativo.( Tutor, educatori, assistenti sociali, ecc.)
L’articolo 2 del CCNL cooperative sociali attribuisce ai comitati misti paritetici la promozione di politiche attive per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Le parti firmatarie si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti dell’Assessorato Provinciale del lavoro, al fine di garantire che gli uffici dello stesso si assumano quale compito istituzionale anche l’ inserimento nel mercato del lavoro ordinario dei soggetti svantaggiati al termine dei progetti di inserimento lavorativo.
Le parti firmatarie sosterranno anche le iniziative realizzate dalle Centrali Cooperative finalizzate a tale scopo così come quelle eventualmente promosse dalle XX.XX.
Le parti si impegnano a regolamentare il trattamento economico- normativo per i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali tipo B, secondo i principi dell’articolo 2 del CCNL cooperative sociali.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1: Campo di applicazione:
Il trattamento economico-normativo del presente contratto integrativo, sarà applicato ai lavoratori svantaggiati, così come individuati dalla legge 8 novembre 1991 nr. 381 e dalla legge Regionale 22 ottobre 1988 nr.24 e successive modifiche ed integrazioni, che prestano la loro attività in cooperative sociali di tipo
b. I contenuti di codesto accordo avranno valore per le cooperative sociali che applicano il CCNL delle Cooperative Sociali.
Articolo 2: finalità:
Le parti firmatarie del presente accordo, intendono organizzare un sistema funzionale che costituisca un punto di raccordo tra i Servizi invianti, i soggetti svantaggiati ed il mercato del lavoro ordinario valorizzando il ruolo della cooperazione sociale.
In tale contesto assumerà importanza sostanziale il progetto individualizzato concordato tra il Servizio inviante e la cooperativa sociale nel quale saranno previsti i tempi le modalità e i contenuti del progetto di inserimento, e l’iter ed i contenuti della formazione rivolta al soggetto svantaggiato.
L’impegno concordato ed assunto con i Servizi invianti, diverrà vincolante per i soggetti svantaggiati e per i soggetti responsabili del progetto di inserimento lavorativo. Eventuali mutamenti delle condizioni per la realizzazione del progetto saranno oggetto di verifica da parte del Servizio inviante e della cooperativa sociale i quali potranno individuare nuove modalità di attuazione o la cessazione del progetto stesso informandone il CPCS ai sensi dell’art. 2 lett. B. del CCNL Cooperative sociali.
Articolo 3: Promozione dell’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate:
Il rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate di cui al precedente art. 1, ha come finalità la loro positiva integrazione nella vita sociale e lavorativa.
Tale rapporto deve svilupparsi sulla base di progetti individualizzati, concordati di norma con i Servizi Pubblici competenti (enti invianti), che prevedano la durata e le modalità dell’inserimento, secondo quanto previsto dall’ART. 2 ai commi “C” e “D” del CCNL Cooperative sociali.
L’inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato mediante un rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di inserimento lavorativo, potrà essere preceduto e /o seguito da periodi di attività così come individuati dal successivo art. 7
Le parti concordano di promuovere, in base al fabbisogno sul territorio, l’istituzione di piani di inserimento lavorativo definiti dalla Pubblica Amministrazione a livello provinciale, comprensoriale e comunale di concerto con la Provincia Autonoma di Bolzano.
Articolo 4: Assunzione
L’assunzione delle persone di cui all’art. 1, potrà avvenire sia nelle forme e con le modalità già in atto per il restante personale, sia attraverso convenzioni e/o protocolli operativi definiti con gli uffici pubblici competenti in materia di assistenza sociale ed avviamento al lavoro.
In particolare, il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato secondo le forme e le modalità di seguito specificate:
a) Tempo indeterminato.
b) Part-time.
c) A tempo determinato:
Premesso che l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell’organico della cooperativa, potranno tuttavia essere assunti lavoratori a termine per le ragioni individuate dall’articolo 25 del CCNL.
d) Assunzione di durata vincolata al progetto di inserimento lavorativo personalizzato di cui all’art 8 del presente accordo.
Articolo 5: Flessibilità dell’orario di lavoro
Fatta salva la definizione del rapporto di lavoro così come prevista dalla normativa in materia, è data la facoltà di prevedere modalità flessibili di organizzazione dell’orario di lavoro, quando queste siano suggerite dal progetto di inserimento lavorativo, riguardante ogni singola persona con particolare tutela per le donne con figli minori. Le modalità verranno concordate in sede di stipula del contratto individuale.
In ragione della particolare natura del rapporto di lavoro del soggetto svantaggiato ed in applicazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 60 del CCNL cooperative sociali, i datori di lavoro, potranno “modulare”
l’orario di lavoro giornaliero e/o settimanale a fronte di esigenze di assenza da parte del lavoratore e di esigenze dell’attività lavorativa.
Articolo 6 : Aspettativa non retribuita
Stante la particolare natura del rapporto lavorativo con i soggetti svantaggiati di cui all’articolo 4 della Legge 381/1991, si concorda quanto segue:
In caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico, tempestivamente comunicata al CPCS (arresto, detenzione, periodi presso comunità o altro), il lavoratore, potrà essere collocato automaticamente in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’assenza dal lavoro.
Durante tale aspettativa, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione e alla decorrenza dell’anzianità.
La cooperativa, previa comunicazione al CPCS, nei casi di “regresso” nel percorso educativo / riabilitativo del soggetto svantaggiato, , congiuntamente con i Servizi competenti, potrà individuare dei periodi di aspettativa non retribuita del lavoratore svantaggiato, durante i quali lo stesso potrà essere inserito in un contesto lavorativo di cui ai successivi artt. 7 e 8, oppure rientrare “progettualmente” presso il Servizio Pubblico competente.
Anche in questo caso, durante tale aspettativa, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione e alla decorrenza dell’anzianità.
Articolo 7: Periodi di attività dei soggetti svantaggiati diversi dal rapporto di lavoro subordinato che possono essere previsti nei progetti di inserimento lavorativo:
Le parti si impegnano a rendere operativi tutti gli strumenti idonei a favorire l’inserimento delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro, nell’ottica che la finalità del rapporto di lavoro tra cooperativa sociale e persone svantaggiate sia la loro positiva integrazione nella vita lavorativa.
In relazione allo “stato” di svantaggio ed alle indicazioni contenute nel progetto individualizzato, potranno essere definite le seguenti forme di inserimento dei soggetti svantaggiati:
1) Inserimenti a sola valenza pedagogica e terapeutica
Per i soggetti svantaggiati inseriti nelle cooperative, sia di tipo a) che di tipo b), principalmente con uno scopo di recupero sociale, e per i quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, atta ad integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio e a verificare l’eventuale grado d’idoneità al lavoro dei soggetti stessi, può essere previsto l’instaurarsi di specifici rapporti sulla base di progetti individualizzati congiuntamente ai Servizi invianti. La regolamentazione del rapporto istituito tra cooperativa e soggetto svantaggiato, quella prevista dall’articolo 18 della legge24/6/1997 nr.196 e del regolamento contenuto nel Decreto ministeriale 25 Marzo 1998 nr.142 (tirocini formativi e di orientamento). Gli specifici rapporti come sopra definiti, potranno anche prevedere l’erogazione di “ borse di lavoro”, la cui entità potrà essere definita dai progetti individualizzati; tale inserimento particolare non sarà considerato in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.
2) Inserimenti con opportunità di futuro progetto di inserimento lavorativo
Per i soggetti svantaggiati che sono in situazioni diverse dal punto uno del presente articolo, le parti ritengono anche in questo caso strumento idoneo per finalizzare l’inserimento lavorativo, l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’Art. 18 della Legge 24/6/1997 n.196 nel rispetto delle modalità previste dal decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142.
Gli specifici rapporti come sopra definiti potranno prevedere l’erogazione di “borse lavoro”, la cui entità potrà essere definita dai progetti individualizzati.
Tale inserimento particolare non sarà considerato in alcun modo rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 8: Inserimento nel mercato del lavoro ordinario
Le parti si impegnano a promuovere un accordo con le diverse Associazioni imprenditoriali e con il coinvolgimento dell’Assessorato al Lavoro e degli Istituti previdenziali interessati, al fine di attuare iniziative tese all’ inserimento nel mondo del lavoro ordinario dei soggetti svantaggiati al termine del progetto di inserimento concordato con i servizi invianti.
Le parti, esprimono l’orientamento, da verificare comunque caso per caso in sede di CPCS ed a fronte anche del parere espresso dal servizio inviante, che per i soggetti svantaggiati di cui al punto D dell’articolo 2 del CCNL, il rapporto di lavoro possa proseguire a condizione che il progetto individualizzato definisca l’utilità della continuazione e stabilisca verifiche periodiche.
Il venire meno dello stato di svantaggio certificato dal servizio inviante o il raggiungimento degli obbiettivi previsti dal progetto individualizzato, comporterà per la cooperativa la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo; ovvero di continuare il rapporto di lavoro per una durata non superiore a 6 mesi concordandone le modalità, nei casi in cui non siano state individuate dalle strutture pubbliche competenti soluzioni occupazionali alternative alla cooperativa sociale. Comunque le parti potranno incontrarsi in sede aziendale per verificare le eventuali possibilità di mantenere in servizio i lavoratori interessati o di attivare inserimenti lavorativi esterni. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, le cooperative sociali saranno tenute a segnalare i nominativi delle citate persone, ai soggetti a cui la legislazione ne affida il compito del collocamento.
Al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro ordinario, potranno essere attivate delle apposite convenzioni di integrazione lavorativa così come previsto dalla normativa vigente. (art.4 L.381/94 e art.11 L 68/99).
Le modalità di attivazione di tali convenzioni, saranno definite di comune accordo tra le parti interessate.
Articolo 9 : Contrattazione territoriale
Con accordo separato le parti firmatarie definiranno l’entità dell’elemento retributivo territoriale, il salario di ingresso e quanto
previsto dall’art.10 per i lavoratori a cui si applica il CCNL delle coop Sociali.
Le parti si impegnano a divenire all’accordo non successivamente al 31/12/2005.
Art 10 Salute e sicurezza
Con accordo separato le parti firmatarie definiranno entro il 31 dicembre 2005 le modalità di attuazione di cui alle disposizioni contenute nel dgls 626/94 e successive modifiche e accordo interconfederale nazionale in materia di salute e sicurezza.