CONTRATTO
UNITN|11/04/2017|0009158|A - Allegato Utente 1 (A01)
CONTRATTO
tra
l’Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica, con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita Iva 00340520220, nella persona del suo Direttore pro tempore, prof. Xxxxx Xxxxxx, nato a Genova, il 21.05.1958, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento stesso, (di seguito, "UNITN")
e
l’Opera Universitaria di Trento, con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 00/X – 00000 Xxxxxx , C.F. 80003390228 – P.I. 00453340226, nella persona del Direttore xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Levico (TN) il 09.12.1957, domiciliato per la carica in Trento presso la sede legale dell’Opera Universitaria (di seguito, "Committente")
congiuntamente denominate anche “Parti”.
Le Parti, come sopra domiciliate e rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto e fasi di realizzazione
Il Committente affida a UNITN l'esecuzione dell’Attività di ricerca (di seguito “Attività”) avente come oggetto: Attività di sperimentazione dinamica nell’ambito del collaudo della nuova residenza universitaria “Xxxxx”.
Questa Attività di ricerca prevede l’utilizzo di tecniche dinamiche output only per la caratterizzazione del corpo campione (Corpo A) dell’edificio in costruzione. Il corpo A dell’edificio è caratterizzato dalla presenza di un giunto sismico che lo isola completamente dalle restanti parti dell’edificio, da una maggiore regolarità geometrica in pianta ed in elevazione, e dal fatto di essere realizzato completamente in legno. Lo scopo che tale Attività si prefigge, al di là della ricerca in quanto tale, è quello di fornire una importante verifica delle proprietà strutturali dell’edificio, a livello di comportamento globale, che potrebbero essere utilizzate sia in fase di collaudo sia in fasi successive qualora si rendesse necessario un controllo del comportamento strutturale a distanza di tempo dalla effettuazione del collaudo statico iniziale.
La Attività si concretizzerà in una fase sperimentale direttamente effettuata in situ, una fase di rielaborazione dei dati, un confronto tra le risultanze della sperimentazione e i risultati dei modelli numerici implementati in sede di progetto. Tale Xxxxxxxx si concluderà con una relazione che riporterà tali risultanze.
Art. 2 – Personale
L'Attività sarà svolta da personale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento e coinvolgerà oltre al responsabile, ricercatori, collaboratori, persoanle tecnico, studenti di dottorato e assegnisti di ricerca.
La responsabilità scientifica dell'esecuzione dell'Attività sarà affidata per UNITN al Prof. Xxxxxxxx Xxxxxx, che sarà affiancato a titolo gratuito, per la interpretazione dei dati, dai ricercatori Xxxxxx Xxxxxxxx, PhD,
della Università di Cambridge e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, PhD, di Rewis. Per quanto riguarda il Committente la ricerca sarà seguita dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Art. 3 – Durata e recesso
Il presente contratto entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di quattro mesi, ferma restando la facoltà di recesso anticipato da esercitarsi dandone comunicazione scritta tramite PEC, all’altra Parte con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.
Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell’incaricato, il compenso dovuto quest’ultimo verrà rideterminato dall’Amministrazione in base all’Attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le Parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell’incaricato.
In caso di cessazione del presente contratto, resta comunque impregiudicato il diritto di UNITN a ricevere quanto previsto quale corrispettivo per la parte di servizi già espletati, ed al rimborso degli oneri sostenuti per quelli in corso di esecuzione.
Art. 4 – Proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività oggetto del presente contratto resteranno di proprietà del Committente, fatto salvo in ogni caso il riconoscimento del diritto morale d’autore spettante all’inventore in base alla legislazione vigente.
Più specificatamente le Parti riconoscono e dichiarano che procedure, software, banche dati, studi, analisi e quant’altro di assimilato o assimilabile, in quanto soggetti alla normativa sulla tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e del brevetto, che dovessero essere sviluppati in esecuzione del contratto sono di proprietà esclusiva del Committente.
Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
a) al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente contratto;
b) al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione delle Attività oggetto del presente contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, le facoltà di sub licenziare a terzi.
UNITN potrà far comunque riferimento all’Attività per trarne argomento di tesi di laurea e potrà dare luogo a pubblicazioni scientifiche con modalità da concordarsi tra le parti.
Il Committente potrà fare uso del nome e del logo dell’Università durante lo svolgimento dell’Attività anche per la diffusione di risultati parziali o ad Attività già conclusa, purché ciò avvenga senza pregiudizio alcuno per l’immagine dell’Ateneo, che si riserva ogni e qualsiasi forma di tutela.
Art. 5 – Informazioni riservate
Sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad Attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i
registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti.
Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione dell’Attività oggetto del presente contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
Nulla nel presente contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
a) di pubblico dominio;
b) diventare di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente contratto;
c) rivelate da xxxxx non vincolati da un accordo di riservatezza;
d) note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente accordo e in assenza di vincoli di riservatezza;
e) sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate.
Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
Le Parti manterranno riservati, e daranno istruzioni al proprio personale affinché vengano considerati di carattere confidenziale e segreto, tutti i dati e le informazioni che vengano portati a conoscenza delle Parti, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di servizi di cui al presente contratto.
Le Parti si impegnano ad usare, nei confronti di tali dati ed informazioni, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.
Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra Parte e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta o formulata dall’altra Parte.
Salvo diverso accordo scritto, la clausola di riservatezza di cui alle precedenti disposizioni si estende a tutte le notizie relative alle attività disciplinate dal presente contratto, ivi comprese le specifiche tecniche e metodologiche, notizie che non debbono essere utilizzate da una parte nei confronti di terzi o da parte di chiunque collabori con le Parti ad attività diverse da quelle contemplate nel presente contratto, salvo il previo espresso consenso dell’altra Parte.
Le Parti sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 6 - Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'Attività, il Committente pagherà a favore di UNITN la somma complessiva di Euro 6.100,00 (seimilacento) più I.V.A. con aliquota del 22%.
Art. 7 – Pagamento del corrispettivo
La somma di cui all'art. 5 sarà versata nel modo seguente:
• Euro 3.050,00 (tremilacinquanta) più I.V.A. con aliquota del 22% alla sottoscrizione del presente contratto;
• Euro 3.050,00 (tremilacinquanta) più I.V.A. con aliquota del 22% alla conclusione dell’Attività, dietro presentazione della relazione finale di cui all'art. 1.
Gli importi saranno fatturati da UNITN alle scadenze sopra indicate.
I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente mediante bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni, fine mese, dalla data della fattura.
La somma verrà versata sul conto corrente di tesoreria, precisando la causale di versamento: BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Piazza Centa, 14 – 38122 Trento IBAN XX00X0000000000000000000X00 SWIFT XXXXXX00
- Il codice univoco ufficio di Opera Universitaria per l’emissione della fattura elettronica è UF2C9J.
Art. 8 – Responsabilità
Ad eccezione degli obblighi previsti dall’art. 5, nell’esecuzione dell’Attività la responsabilità di UNITN è limitata ai casi di dolo ovvero colpa grave.
In caso di inadempimento, UNITN sarà tenuta al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382, cod. civile, pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo.
Qualora non siano rispettati i termini per l’espletamento dell’Attività oggetto del presente contratto, o nel caso che le Parti rispettivamente impegnate siano gravemente inadempienti rispetto alla realizzazione dell’Attività in oggetto, ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il presente contratto, riservandosi la facoltà di chiedere un indennizzo per le attività intraprese.
Qualora le Parti intendano esercitare la facoltà di risoluzione di cui sopra, dopo le preventive verifiche effettuate in contradditorio, la Parte risolvente, con propria nota scritta, invita ad adempiere entro un termine stabilito. Decorso il termine stabilito senza che le Parti abbiano provveduto all’adempimento, il contratto si intende risolta di diritto.
Art. 9 – Sicurezza e accesso ai locali
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative dovute ex legge per il proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle Attività. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle Attività attinenti al presente contratto.
L’Ateneo consente al personale del Committente, incaricato del coordinamento delle Attività oggetto del presente contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento delle Attività medesime.
Per le stesse finalità sarà consentito al personale dell’Ateneo incaricato all’esecuzione delle Attività in questione, l’accesso alle sedi del Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, l’Ateneo è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni del Committente.
Art. 10 – Codice Etico
Il Committente dichiara di aver letto il Codice Etico di UNITN e di confermare i propri comportamenti alle suddette disposizioni nonché alla normativa sull’anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale –apicale e sottoposto- il suddetto Codice Etico.
La violazione delle regole previste dal Codice Etico e dalla normativa sull’anticorruzione rappresentano grave inadempimento contrattuale.
Art. 11 – Codice di comportamento
UNITN dichiara di aver letto il Codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e pubblicato sul sito istituzionale di Opera (xxx.xxxxxxxx.xx.xx), consegnato in copia a UNITN e di confermare i propri comportamenti alle suddette
disposizioni nonché alla normativa sull’anticorruzione, impegnandosi a rispettare e a far rispettare al proprio personale –apicale e sottoposto- il suddetto Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto
Art. 12 – Revisione e modifiche
Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ateneo contraente, nonché ad eventuali accordi specifici già in essere (oppure alla normativa specifica di riferimento, considerando la Parte stipulante).
L’eventuale tolleranza di una delle parti o di altri sottoscrittori del presente contratto di comportamenti degli altri soggetti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
Art. 13 – Foro competente
Il presente contratto è regolato dalla Legge italiana.
Le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto.
Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto la relativa controversia giudiziaria sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trento.
Art. 14 – Spese, modifiche e comunicazioni
L’imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta da entrambe le Parti in modo virtuale e ripartita tra le Parti nella misura del cinquanta per cento.
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 1 lett. B) tariffa - parte seconda D.P.R. n. 131/86. Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera, e-mail o PEC ove disponibile, sempre che sia indirizzata come segue:
a) al Committente:
Opera Universitaria di Trento Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00/X 00000 Xxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.xx Attenzione: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (Direttore)
b) a UNITN,
Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica. Xxx Xxxxxxx x. 00
00000 Xxxxxx (XX)
e-mail: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx Attenzione: Prof. Xxxxx Xxxxxx
ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all’altra successivamente alla data del contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le parti eleggono altresì
il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
UNITN – Prof. Xxxxx Xxxxxx Il Committente – xxxx Xxxxx Xxxxxxx
x.xx digitalmente x.xx digitalmente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Committente accetta espressamente le seguenti clausole: articolo 4 (Proprietà Intellettuale), articolo 5 (informazioni riservate), articolo 8 (Responsabilità), articolo 13 (foro competente) e articolo 14 (Spese, modifiche e comunicazioni).
UNITN – Prof. Xxxxx Xxxxxx Il Committente – xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
x.xx digitalmente x.xx digitalmente