Città Metropolitana di Bari
Città Metropolitana di Bari
P.zza Vittorio Emanuele II, 64 – Giovinazzo (BA)
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ CASINA DELLA PRINCIPESSA E CONTESTUALE ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO PER DISABILI (ART.60 REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI). CODICE CIG: 76526942DE
L'anno duemila , il giorno del mese di in Giovinazzo (BA),
nella sede municipale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
il Comune di Giovinazzo (80004510725), di seguito denominato il "Comune", nella persona di , che interviene nel presente atto in nome, nell'interesse e per conto del Comune di Giovinazzo che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3 - lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nella sua qualità di dirigente del settore , in virtù dei poteri conferitigli con decreto sindacale n. , del ;
E
il sig. , nato il a , residente in - C.F. , il quale interviene, in questo atto, in qualità di amministratore unico e legale
rappresentante di - con sede in - P.I. ,
[eventualmente: quale soggetto mandatario capogruppo del raggruppamento
temporaneo costituito con atto n. del a rogito di , notaio
in , registrato a _ il al n. ] che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato anche "comodatario";
PREMESSO
- che
- che con determinazione dirigenziale a firma del responsabile del settore n.
del n. R.G. si è aggiudicato a in
concessione l’immobile per la gestione del Centro Diurno disabili allocato in Località Casina della Principessa per la durata di anni .
Tutto quanto innanzi premesso, tra le parti, come innanzi costituite, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
1. Con il presente atto il Comune di Giovinazzo, come innanzi rappresentato, concede in comodato d'uso a , come innanzi rappresentato, l'immobile di
proprietà comunale allocato in località Casina della Principessa. I locali concessi in uso, in catasto al foglio 7, particella 268 sub 3 categoria catastale A/10, sono individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente convenzione. Il Comune garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto, e che lo stesso è libero da vincoli di ogni genere.
2. La concessione di cui al presente contratto comprende non solo i locali dell'immobile descritto nel precedente comma 1, ma anche tutti i beni e le attrezzature necessarie di cui all’allegato elenco, che vengono concesse in uso al comodatario. Il Comune comodante dichiara che i beni mobili sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); dichiara, altresì, di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il comodatario circa tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi.
Art. 2 - Finalità del contratto
I locali sono concessi in uso unitamente alle attrezzature ivi contenute e dovranno essere utilizzati dal comodatario esclusivamente per le attività relative alla gestione del Centro Diurno Disabili (art.60 Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni) che lo stesso comodatario si è obbligato ad organizzare e gestire a propria cura e spese, per la durata ivi stabilita, secondo le modalità e le condizioni indicate nel Progetto presentato in sede di gara, in conformità con la normativa regionale in vigore (Legge Regionale n.19/2006 e successive modifiche e integrazioni e Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni).
L'immobile oggetto di convenzione deve essere valorizzato come una struttura socio assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia delle persone disabili e al sostegno della famiglia. Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psicosensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali.
Art. 3 - Durata
1. La durata del presente contratto viene stabilita in dieci anni con decorrenza dal . Alla scadenza del termine innanzi indicato, il comodatario è obbligato a restituire l'immobile concesso in uso e i beni e le attrezzature ivi contenuti, nello stato in cui li ha ricevuti, secondo quanto previsto nel successivo articolo 11.
2. L’ente ha facoltà di concedere l’opzione di rinnovo della concessione per un altro anno. La concessione di rinnovo deve essere espressa mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto avente condizioni uguali o migliorative per l’Ente rispetto a quelle disposte dalla presente convenzione.
Art. 4 – Prestazioni del Centro Diurno Disabili
L’immobile viene concesso esclusivamente per il funzionamento del Centro Diurno Disabili (art.60 Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni).
Il centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità
locale.
Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
• attività educative indirizzate all'autonomia;
• attività di socializzazione ed animazione;
• attività espressive, psico-motorie e ludiche;
• attività culturali e di formazione;
• prestazioni sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.
Deve, altresì, assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonchè la somministrazione dei pasti, in relazioni agli orari di apertura.
Il centro diurno socio-educativo assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario regionale.
Il centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico con l'Ambito e con la ASL. In presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente rideterminazione della retta e delle quote di compartecipazione di competenza del SSR e della famiglia.
Art. 5 - Divieto di sub-concessione a terzi
È fatto esplicito divieto al comodatario di sub-concedere a terzi l'uso del bene immobile concesso in comodato, nonché dei beni mobili e delle attrezzature ivi contenute.
Art. 6 - Onerosità del comodato
1. L'utilizzo del bene immobile è concesso al comodatario a titolo gratuito, ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, in quanto bene confiscato alla criminalità organizzata e destinato a svolgere attività a carattere sociale.
2. Unitamente all’immobile sono concesse in comodato oneroso le attrezzature di cui all’allegato B. Il concessionario dovrà versare per tale utilizzo la somma annua di Euro 600,00.
Art. 7 - Spese
1. Sono a carico del comodatario tutte le spese necessarie per l'utilizzo, la conduzione e la cura del bene concesso in uso, per le finalità indicate nella presente convenzione. In particolare, il comodatario dovrà:
- provvedere alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei locali concessi e delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
- farsi carico degli oneri di conduzione degli impianti a servizio del compendio immobiliare concesso;
- sostenere totalmente i costi relativi alle utenze, provvedendo alla voltura delle stesse a proprio nome entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. In nessun caso le spese sostenute dal comodatario per servirsi del bene potranno
essere rimborsate.
3. Restano a carico del Comune proprietario gli oneri e le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti tecnologici (impianti elettrici, idrici non terminali, termici e di condizionamento etc.) che si dovessero rendere indispensabili nel corso di efficacia della convenzione, nonché quelle finalizzate ad adeguare i livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto di specifiche normative sopravvenute.
Art. 8 - Obblighi del comodatario
1. Il comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile concesso in uso, nonché le attrezzature ivi contenute con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene esclusivamente per le finalità previste negli articoli 2 e 4 del presente contratto. A tal fine, il comodatario si impegna a non destinare i beni mobili e immobili concessi in uso ad usi o finalità diverse da quelle suindicate. Il comodatario è tenuto, altresì, a dotare l’immobile di ulteriori attrezzature necessarie per la corretta gestione del centro.
2. Il comodatario è tenuto ad organizzare e gestire il Centro Diurno per Disabili secondo le modalità e le condizioni previste dall’art.60 Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni; svolge le prestazioni previste dal citato Regolamento Regionale e dal progetto presentato in sede di gara utilizzando personale in possesso dei requisiti di legge e adeguata preparazione professionale, capacità ed esperienza.
3. È onere del comodatario richiedere le necessarie autorizzazioni agli organi competenti per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 2; resta a totale carico del comodatario il rispetto di ogni disposizione stabilita per l’esercizio di tale attività.
4. Il comodatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri operatori, collaboratori, terzi utenti o soggetti da essa comunque aventi causa le leggi, i regolamenti, le prescrizioni generali e/o particolari che disciplinano le attività dalla stessa gestite, espressamente manlevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta al riguardo, da chiunque e comunque fatta valere, giudizialmente e/o extra-giudizialmente.
5. Il comodatario assume nell'arco temporale di efficacia del presente atto ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. II legale rappresentante del soggetto comodatario, per tutto il periodo di concessione della struttura, è responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza e, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rilascia al Comune comodante dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.
6. Nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune richiederà l'immediata restituzione del bene immobile concesso in uso e delle attrezzature ivi contenute, salvo il risarcimento del danno derivato al Comune dall'inadempimento. In particolare, è causa di risoluzione automatica del contratto, il mancato rilascio, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, dell’autorizzazione all’avvio del servizio di Centro Diurno per disabili nel rispetto dei criteri e requisiti regionali di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007.
Art. 9 - Destinazione d'uso
1. Il comodatario dichiara che gli immobili concessi in uso sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nei documenti che disciplinano le attività del Centro Diurno Disabili e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento prodotto dall'uso. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il Comune dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.
2. Eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune stesso, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di interventi in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario.
3. Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto, previo preavviso al comodatario, nonché esperire l’attività di vigilanza prevista dall’art. 61 della L.R. n.19/2006.
Art. 10 - Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto dal comodatario a terzi, a pena di nullità. E' fatto divieto al comodatario di locare l'unità immobiliare o di cedere ad altri il contratto, anche a titolo gratuito.
Art. 11 - Uso e restituzione dei beni concessi
1. Alla scadenza del termine di durata del contratto, il comodatario dovrà restituire al Comune l'immobile concesso in uso nello stesso stato in cui lo ha ricevuto e, comunque, in buono stato di manutenzione.
2. Al momento della cessazione del contratto il comodatario dovrà restituire al Comune tutte le attrezzature e gli arredi contenuti nei locali concessi in uso, come da allegato elenco, in buono stato di manutenzione e perfettamente funzionanti, salvo il normale deterioramento prodotto da un corretto uso degli stessi. Il comodatario, in caso di dismissione di beni mobili e di attrezzature divenute obsolete o danneggiate o comunque non più adatte al loro uso proprio, è obbligato a darne comunicazione al Comune che provvede alla rottamazione e al discarico inventariale. Il comodatario si obbliga a reintegrare a propria cura e spese le attrezzature dismesse informandone il Comune che provvede alla loro registrazione nell’inventario comunale.
Art. 12 - Responsabilità
1. Il comodatario è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile; risponde nei confronti del comodante per qualsiasi danno a persone e cose di proprietà sua o dello stesso Comune comodante da parte del pubblico fruitore che intervenga nelle attività del centro.
2. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice civile, le parti convengono quale valore di stima del bene comodato, la somma complessiva di euro € 204.600,00: detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per
perimetro dell'immobile oggetto del presente contratto, restando inteso che la proprietà del medesimo permane come per legge in campo al Comune.
4. Il comodatario dà atto di disporre di idonee coperture assicurative per i danni materiali derivanti ai beni avuti in comodato in conseguenza dell'espletamento delle proprie attività, in virtù e nei limiti della polizza RCT N. contratta con , valevole sino al , nonché in conseguenza di qualsiasi evento, da qualunque causa originato, nei limiti di cui alla polizza all risks (furto e incendio) N.
contratta con
, valevole sino al
.II
comodatario ha stipulato, inoltre, polizza di assicurazione infortuni n. con la compagnia di assicurazioni con scadenza in data , valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio infortuni per i seguenti massimali: ,
Art. 13 - Recesso e risoluzione
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l’Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei seguenti casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al contraente con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, l’affidatario ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
5. L’Amministrazione contraente potrà recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, anche senza motivazione e, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.
6. L’Amministrazione contraente potrà, altresì, recedere dal contratto nel caso di mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli interventi migliorativi offerti in sede di gara nei tempi programmati.
7. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Amministrazione Contraente.
Qualora il comodatario intenda recedere dagli obblighi convenzionali prima della
scadenza dell’affidamento in concessione, deve darne preavviso scritto di sei mesi.
Art. 14 - Clausola risolutiva espressa
1. Tra le parti espressamente si conviene che l'inadempimento da parte del soggetto comodatario ad una qualsiasi delle obbligazioni stabilite negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente convenzione ne determinerà l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In particolare, la risoluzione ipso jure della presente convenzione si verificherà nel caso in cui il comodatario si renda responsabile di uno o più dei seguenti inadempimenti:
1) utilizzo del bene e delle attrezzature per finalità diverse da quelle previste nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati;
2) violazione del divieto di concessione a terzi del bene immobile e delle attrezzature ivi contenute;
3) violazione degli obblighi previsti nell'articolo 8 della presente convenzione;
4) cessione del contratto a terzi;
5) danneggiamento dell'immobile.
2. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento da parte del comodatario della comunicazione con cui si dichiara l'attivazione della presente clausola risolutiva espressa. Il comodatario garantisce lo sgombero dell'immobile entro un mese da tale data; decorso infruttuosamente detto termine, il Comune procede direttamente con spese a carico del comodatario.
Art. 15 - Penalità
Il Comune è tenuto ad esercitare l’attività di vigilanza sulla struttura e sul servizio socio-assistenziale ai sensi dell’art. 61 della Legge Regionale n.19/2006 e la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti dall’art.60 del Regolamento Regionale n.4/2007 e successive modifiche e integrazioni
In caso di inosservanza delle norme stabilite dalle disposizioni generali o speciali di legge, della normativa regionale di riferimento, della convenzione e delle condizioni di organizzazione e di espletamento del servizio definite nel progetto presentato in sede di gara, l’Amministrazione si riserva di applicare le sanzioni previste nel presente articolo.
L’accertamento di eventuali inadempienze sarà contestato alla Ditta a mezzo di apposita comunicazione scritta recante la descrizione dell’inadempienza.
Il Concessionario, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, fornirà le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine la contestazione si intenderà confermata.
L’Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel presente articolo tenuto conto delle eventuali controdeduzioni del soggetto affidatario cui saranno comunicate le decisioni assunte.
L’ammontare delle penalità sarà portato in detrazione dal corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata l’inadempienza e, all’occorrenza, il relativo importo sarà prelevato dalla cauzione, salvo la facoltà dell’Ente di adire l’Autorità Giudiziaria per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni, derivati dall’inadempimento.
Saranno applicate penali anche in caso di interruzione o sospensione dal servizio, nella misura di seguito indicata salvi i casi di forza maggiore tempestivamente comunicati all’Amministrazione: € 100,00 per ogni giorno di interruzione o sospensione del
servizio non giustificati; € 500,00 per ogni altra violazione o inadempimento alle condizioni di organizzazione e/o svolgimento del servizio.
Resta salva la facoltà del Comune, nel caso in cui le inadempienze assumono particolare gravità, di avvalersi del rimedio della risoluzione della convenzione.
Art. 16 - Controversie
Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Bari.
Art. 17 - Registrazione e spese
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fìsso ai sensi del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, Tariffa I, art.5. Le spese di registrazione e le altre spese accessorie del presente contratto sono a carico del comodatario.
Art. 18 - Elezione di domicilio
Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono domicilio:
- per il Comune, in Piazza Vittorio Emanuele n.64 - 70054 Giovinazzo;
- per il comodatario, presso . In caso di variazione, il cambiamento del
domicilio eletto dovrà essere comunicato almeno 10 giorni prima. In caso di omissione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio come sopra eletto si intenderanno ad ogni effetto valide ed efficaci.
Art. 19 - Modifiche e rinvio
1. Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile in materia di comodato (artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile) e alle norme vigenti ed agli usi locali.
Art. 20 - Trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dai D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il comodatario dichiara di essere stato preventivamente informato prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.
2. L'Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto in ottemperanza ad obblighi di Legge e gli stessi saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario dichiara di aver ottenuto tutte le informazioni previste dall'art.13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Titolo II, artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003.
Art. 21 – tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. La stessa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Città Metropolitana di Bari della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte di eventuali subcontraenti per le prestazioni relative al servizio oggetto di appalto.
Art. 22 - Spese. Sono a carico dell’affidatario, tutte le spese derivanti dalla stipulazione della presente convenzione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione Appaltante.
Art. 23 - Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali e tutte le disposizioni del capitolato speciale d’appalto.
ALLEGATI ALLA CONCESSIONE
A) stralcio planimetrico;
B) elenco beni e le attrezzature concesse in uso;
C) Progetto di gestione.
Letto, approvato e sottoscritto:
Per il concedente Comune di Giovinazzo - comodante:
Per il comodatario:
Giovinazzo,