Sindacale
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C o m m e r c i o T u r i s m o S e r v i z i e P r o f e s s i o n i
Sindacale
Confcommercio
Bandi e finanziamenti
Logistica e merci domande entro il 31/1/2008
Welfare
Sostegno a lavoratrici gestione separata
Formazione
I voucher formativi
Ambiente Sicurezza Politiche energetiche
Impianti fotovoltaici Agevolazioni
Commercio estero
Sicurezza generale dei prodotti
Tributario
Manovra di bilancio dell’anno 2008
Economico
Ambiti territoriali: prosegue l’analisi
Legale
Codice del consumo: correzioni e integrazioni
CON GLI INDICI 2007
Organo di Informazione e Documentazione dell’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano
N° 181 - Dicembre 2007 - Anno LI Una copia € 0,568 Poste Italiane S.p.A. - spedizione in X.X. - X.X. 000/0000 (xxxx. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi
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Indice
LEGGI DECRETI CIRCOLARI
Rapporti di lavoro
Protocollo sul welfare. La circolare di Confcommercio . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apprendistato professionalizzante. Trattamento economico . . . . . . . . . . . .
Apprendistato professionalizzante. Xxxxx finanziati per apprendisti e tutor . Orario di lavoro. La circolare di Confcommercio . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contratto di inserimento . . . . . . . . . . .
Comunicazioni di assunzione on-line. .
Imposte sui redditi di lavoro dipendente Addizionale comunale. Versamento diretto ai comuni . . . . . . . . . . . . . . . .
SINDACALE
il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili del 23.7.2007. Il provvedimento pre- senta alcune novità rispetto ai contenuti del testo già noto.
In particolare:
• eliminazione del limite annuo per l’accesso alla pensione di anzianità da parte dei lavoratori occupati in attività usuranti, fermo restando il relativo stanziamento;
• l’aumento contributivo dello 0,09% dal 2011 per lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati non più subordinato ai risparmi da conseguire con la razionalizzazione degli enti previdenziali;
• per i contratti a termine, dopo i primi 36 mesi è previsto un solo rinnovo, da stipulare davanti ad un rappresentante di un sindacato fra i più rappresentativi
• concessione degli ammortizzatori sociali anche ai lavorato- ri delle aziende in difficoltà a causa di crisi ambientali.
Il Protocollo, com’è noto non è stato sottoscritto da Confcommercio, in quanto, pur presentando qualche aspetto positivo, appare tuttavia, ancora una volta troppo orientato a “garantire” alcune categorie di lavoratori a discapito delle poli- tiche attive per il lavoro, per la crescita e per la produttività.
IN PRIMO PIANO | RAPPORTI DI LAVORO Protocollo |
sul welfare La circolare di Confcommercio sul disegno di legge Riportiamo la circolare di Confcommercio di illustrazione del disegno di legge che recepisce il protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili. La circolare confederale è relativa al primo disegno di legge approvato dal governo e non riprende quindi le modifiche successivamente apportate in materia di contratti a termine. ^ |
imprese dei nostri settori. Sotto questo aspetto vanno eviden- ziati gli effetti negativi che la manovra potrebbe produrre soprattutto per i settori terziario e turismo che più di altri espri- mono l’esigenza di forme di flessibilità, indispensabili per l’or- ganizzazione delle imprese e per sostenere una capacità occupazionale maggiormente mirata al lavoro femminile ed ai | ||
giovani. In materia previdenziale vengono, inoltre, confermate anacro- nistiche differenziazioni tra lavoro dipendente e lavoro auto- nomo, sia con riferimento ai requisiti per l’accesso al pensio- namento sia in tema di lavori usuranti. Riteniamo utile, in ogni caso, riepilogare gli aspetti più signi- ficativi del disegno di legge che dovrà essere sottoposto all’ap- provazione del Parlamento. Misure previdenziali Requisiti pensione di anzianità (art. 1) I requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla legge 243/2004 (cosiddetto scalone) saranno così modificati: Lavoratori dipendenti Decorrenza requisiti 1.1.2008 58 anni di età e 35 anni di contributi | ||
1.7.2009 | Quota 95 (almeno 59 anni di età e almeno 35 | |
anni di contributi) | ||
1.1.2011 | Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35 | |
anni di contributi) | ||
CIRCOLARE Confcommercio n. prot.02540 del 16 ottobre | 1.1.2013* | Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno |
2007. Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per | 35 anni di contributi) | |
l’equità e la crescita sostenibili. Presentazione disegno di |
Vengono, in particolare, introdotti inaccettabili elementi di rigidità che incidono negativamente sulla flessibilità del lavo- ro e comportano inevitabili oneri aggiuntivi soprattutto per le
legge.
Il Consiglio dei ministri ha varato il disegno di legge che attua
*Questi nuovi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013, ma solo se in base ad una verifica si registrino rispar- mi inferiori a quanto preventivato. Ricordiamo che la pensio-
ne di anzianità continuerà, comunque, ad essere concessa ai lavoratori dipendenti in possesso di 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica. Saranno esclusi dai nuovi requisiti i lavoratori in mobilità.
Lavoratori autonomi
Decorrenza requisiti
1.1.2008 59 anni di età e 35 anni di contributi 1.7.2009 Quota 96 (almeno 60 anni di età e almeno 35
anni di contributi)
1.1.2011 Quota 97 (almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contributi)
1.1.2013* Quota 98 (almeno 62 anni di età e almeno 35 anni di contributi)
*Questi requisiti non scatteranno automaticamente dal 2013, ma solo se in base ad una verifica si registrino risparmi infe- riori a quanto preventivato. Anche per i lavoratori autonomi la pensione di anzianità continuerà, comunque, ad essere ero- gata in presenza di 40 anni di contributi, a prescindere dal- l’età anagrafica.
Attività usuranti (art. 1, comma 3)
È prevista una deroga nell’applicazione dei nuovi criteri di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti occupati in attività usuranti.
Tali lavoratori potranno andare in pensione con il requisito pensionistico ridotto di tre anni rispetto a quello ordinario, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni di età e 35 anni di con- tribuzione, a condizione di aver svolto tale attività, a regime, per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo ovvero, nel periodo transitorio, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.
È stato superato il limite che fissava in circa 5.000 l’anno il numero di lavoratori interessati. Tale tetto è stato eliminato, ma resta il limite complessivo dello stanziamento di 1.328 milioni di euro nel periodo 2008-2013.
In ogni caso, fra i lavoratori in questione saranno ricompresi:
• i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto mini- steriale del 1999 (decreto Salvi);
• i lavoratori considerati notturni ai sensi del decreto legislati- vo 66/2003
• i lavoratori addetti alla catena di montaggio
• i conducenti di mezzi pubblici pesanti.
La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emana- re entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Al riguardo va rilevato che, malgrado le ripetute sollecitazio- ni, non sono state recepite le nostre richieste dirette ad esten- dere il beneficio anche al lavoro autonomo, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo 11/8/1993, n. 374.
Misure di copertura
La spesa per l’abolizione dello scalone sarà compensata dai risparmi derivanti dalle seguenti misure
a) Finestre pensionistiche
Il governo è delegato ad emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge e sentite le organizzazioni sin- dacali, norme sulla revisione della decorrenza delle finestre di
uscita per la pensione di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi.
Per i lavoratori con almeno 40 anni di contributi dovrebbero essere mantenute le originarie 4 finestre per l’accesso alla pensione di anzianità, rispettivamente a gennaio, aprile, luglio ed ottobre.
b) Blocco indicizzazione pensioni di importo elevato
Nel 2008 le pensioni di importo superiore ad otto volte il trat- tamento minimo pensionistico (circa 3.500 euro mensili nel 2007) non saranno indicizzate per un anno.
c) Razionalizzazione enti previdenziali
Dovrà essere presentato un piano per razionalizzare la spesa degli enti previdenziali ed assicurativi al fine di garantire con- sistenti risparmi.
Dal 2011, a prescindere dalla realizzazione dei predetti risparmi è previsto un aumento dello aliquote contributive obbligatorie dello 0,09% dovute per i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi. Tale aumento non si applica alla contribuzione a carico dei datori di lavoro.
La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emana- re entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
d) Aumento aliquote contributive lavoratori parasubordinati Dall’1.1.2008 le aliquote contributive dei lavoratori parasu- bordinati che non hanno altra tutela pensionistica sono aumentate di un punto percentuale l’anno, fino ad un massi- mo di tre punti, e quindi passeranno dall’attuale 23,50% al 26,50%, nel 2010 .
Dall’1.1.2008 le aliquote contributive dei lavoratori parasu- bordinati non esclusivi (cioè i pensionati e coloro che hanno un’ altra assicurazione pensionistica obbligatoria) sono aumentate di un punto percentuale, dal 16% al 17%.
La norma sarà attuata mediante delega legislativa da emana- re entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
e) Fondi speciali Inps
È prevista l’introduzione di un contributo di solidarietà a cari- co degli iscritti e dei pensionati dei cosiddetti fondi speciali Inps che presentano squilibri finanziari rilevanti (ad esempio Fondo volo, ex Fondo elettrici, ex Fondo trasporti ed ex Fondo Inpdai).
Coefficienti di trasformazione (art. 3)
L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione per il cal- colo della pensione con il metodo contributivo partirà dal 2010 e avrà cadenza triennale (anziché decennale).
A tali fini sarà istituita una commissione di esperti, con il com- pito di verificare e proporre entro il 31.12.2008, modifiche che tengano conto dei seguenti parametri:
- dinamiche macroeconomiche, demografiche e migratorie;
- incidenza dei percorsi lavorativi discontinui;
- rapporto fra l’aspettativa media di vita e quella dei singoli settori di attività;
- valutazione di nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo.
In ogni caso, in fase di prima rideterminazione dei coefficien- ti di trasformazione, la tabella A allegata alla legge 335/95 verrà sostituita, con effetto dall’1.1.2010, dalla nuova Tabella A.
Il governo dovrà verificare, con cadenza decennale, la soste-
nibilità e l’equità del sistema pensionistico.
Rivalutazione indennizzi per danno biologico (art. 7)
È previsto l’aumento, in via straordinaria, delle indennità ero- gate dall’Inail per il recupero del valore dell’indennità risarci- toria per danno biologico.
Per tale disposizione sono stanziate risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro.
Ammortizzatori sociali (art. 8)
La riforma degli ammortizzatori sociali prende avvio da una prima serie di misure dirette a sostenere le situazioni di preca- rietà.
Dall’1.1.2008 gli interventi in materia di disoccupazione saranno così articolati:
a) la durata dell’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari sarà elevata a 8 mesi per chi ha meno di 50 anni ed a 12 mesi per chi ha più di 50 anni di età;
b) l’importo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari sarà elevato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per i mesi dal 7° all’8° ed al 40% per gli eventuali mesi successivi. Restano fermi i vigenti massimali
c) l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, calcolata sui redditi da lavoro dell’anno precedente sarà elevata dal 30 al 35% per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi, per una durata massima di 180 giorni
d) la contribuzione figurativa sarà assicurata per l’intero periodo di fruizione dell’indennità con riferimento alla retribu- zione già percepita
e) la perequazione relativa ai tetti delle indennità sarà eleva- ta dall’80 al 100% dell’inflazione.
Il governo mediante decreto legislativo da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato ad attuare la riforma degli ammortizzatori sociali. Tale riforma dovrà tenere conto dei seguenti criteri:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazio- ne e creazione di uno strumento unico per il sostegno del red- dito e per il reinserimento lavorativo dei disoccupati senza distinzione di qualifica;
b) modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili (Mezzogiorno e comparto femminile);
c) copertura figurativa per i beneficiari dei trattamenti di disoccupazione, calcolata sulla base della retribuzione;
d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione gua- dagni ordinaria e straordinaria con modalità diverse in base agli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di prevenzione, protezione e risanamento ambientale, che com- portino la sospensione dell’attività lavorativa;
e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’erogazione di prestazioni aggiuntive;
g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l’incremento del- l’occupazione femminile, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli e dei lavoratori “maturi”, al fine di promuovere politi- che di invecchiamento attivo;
h) potenziare i servizi per l’impiego, creando una sinergia con
gli enti previdenziali per collegare l’erogazione delle presta- zioni a percorsi formativi e di inserimento lavorativo, attraver- so l’utilizzo di strumenti informatici.
SINDACALE
Sgravio contributivo per incentivare la produttività di secon- do livello (art. 22)
Sarà abrogata l’attuale normativa sulla decontribuzione. I premi di risultato verranno assoggettati alla contribuzione ordinaria e diverranno pensionabili.
Tuttavia, per il triennio 2008-2010, sarà istituito uno sgravio contributivo così articolato:
- la quota di premio ammessa allo sgravio è fissata nella misu- ra massima del 5% della retribuzione annua (invece del 3%);
- le imprese avranno uno sgravio contributivo del 25% del- l’erogazione ammessa allo sgravio
- i lavoratori avranno uno sgravio contributivo pari ai contri- buti previdenziali a loro carico calcolato sul premio di risulta- to ammesso al beneficio.
Per la concessione del beneficio i predetti premi dovranno essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello, sia aziendali sia territoriali ed essere incerti nella corresponsione o nell’ammontare.
Per tale intervento è costituito un apposito Fondo con lo stan- ziamento di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008- 2010. Sarà costituito un Osservatorio presso il ministero del Lavoro, con la partecipazione delle parti sociali. Lo sgravio sarà eventualmente confermato per gli anni successivi al 2011 in esito alle valutazioni dell’Osservatorio e compatibilmente con gli andamenti programmati della finanza pubblica.
Detassazione della retribuzione di risultato (art. 23)
Il governo stanzierà, per l’anno 2008, 150 milioni di euro per detassare una parte delle risorse contrattate come premi di risultato.
Straordinari (art. 24)
Viene abrogata la contribuzione aggiuntiva del 5% sulle ore di lavoro straordinario eccedenti l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali).
Tale beneficio interessa tutte le aziende dei nostri settori con un numero di dipendenti superiore a 15.
Misure per il reddito e l’occupazione (art. 25) Dall’1.1.2008 è prevista l’istituzione dei fondi di rotazione per consentire l’accesso al credito, con uno stanziamento di 150 milioni di euro per il 2008. L’agevolazione è concessa ai gio- vani di età inferiore a 25 anni ovvero 29 anni se laureati.
1) Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei parasubordinati. Il Fondo consentirà ai lavoratori parasubor- dinati in via esclusiva di accedere ad un credito a tasso di inte- resse zero o molto basso, per compensare periodi di inattivi- tà. Il Fondo potrà erogare un credito fino ad un limite di 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi.
2) Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani e in particolare delle donne
Il Fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, ripren- dendo e migliorando l’esperienza dei prestiti di onore.
3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi Un’importante innovazione che va incontro alle nostre ripetu- te sollecitazioni è quella che istituisce un apposito Fondo per il
credito ai giovani lavoratori autonomi. Attraverso tale Fondo verranno finanziate a condizioni particolarmente favorevoli le necessità connesse al trasferimento generazionale delle picco- le imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, del- l’agricoltura e della cooperazione nonché l’avvio di nuove attività imprenditoriali nei suddetti settori.
Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi (Totalizzazione) (art. 27 comma 1)
Sono previste misure finalizzate a favorire il cumulo dei con- tributi versati nelle diverse gestioni pensionistiche.
A decorrere dall’1.1.2008:
a) per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà previ- sto un meccanismo che consenta di ottenere un’unica pensio- ne, rimuovendo gli ostacoli frapposti al cumulo dei versamen- ti contributivi in diverse gestioni, sia per i requisiti di accesso alla pensione sia per l’ammontare della pensione.
b) per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: sarà ridotto da sei a tre anni il requisito minimo di contribuzione richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche. Riscatto laurea (art. 27 commi 2 e 3)
Xxxxxxx introdotte misure per rendere meno oneroso il riscat- to della laurea:
a) per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà previ- sta la totale commutabilità dei periodi riscattati ai fini del rag- giungimento dei requisiti pensionistici. Sarà possibile chiede- re il riscatto anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa, con il pagamento di un contributo per ogni anno da riscattare sta- bilito per legge. Il pagamento potrà essere rateizzato fino a dieci anni senza interessi e sarà contabilizzato sul montante contributivo con riferimento alla data del versamento. Ai fini fiscali sarà possibile detrarre l’importo pagato dal reddito dei genitori, qualora il giovane non abbia un reddito personale tassabile.
b) per coloro che sono nel sistema retributivo o misto: sarà possibile rateizzare l’importo in 120 rate mensili (oggi 60), senza interessi.
Le predette misure sul numero delle rate e sull’abolizione degli interessi si applicano esclusivamente alle domande presentate dall’1.1.2008
Mercato del lavoro
Delega al Governo in materia di mercato del lavoro (art. 9) L’articolo 9 attribuisce al governo la delega ad emanare decreti legislativi, entro dodici mesi, attraverso i quali aggior- nare la normativa sulle materie dei servizi per l’impiego, degli incentivi all’occupazione e dell’apprendistato, garantendo l’equo bilanciamento fra il principio del decentramento territo- riale delle competenze e quello dell’interesse nazionale.
Con riferimento alle materie elencate, l’articolo 9 detta i prin- cipi e criteri direttivi attraverso i quali vengono normati gli argomenti in materia di lavoro trattati nel Protocollo di luglio, e cioè i seguenti.
Servizi per l’impiego
Si tratta del potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego con l’avvio a regime del sistema informativo e di monitorag- gio, il miglioramento delle sinergie fra servizi pubblici e priva- ti, la revisione delle procedure amministrative e via dicendo. Incentivi all’occupazione
I criteri direttivi indicati riguardano i seguenti punti.
• L’incremento dei livelli occupazionali ed in particolare l’oc- cupazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori over 50 anche attraverso il riordino del contratto di inserimento.
• Il part time. Riguardo a questo istituto viene qui enunciata il principio dell’innalzamento della contribuzione per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore set- timanali e l’introduzione di incentivi per favorire le forme di part time “lungo” nonché la necessità di precedere agevola- zioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenu- te su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da com- provati compiti di cura.
• Misure volte all’inserimento dei lavoratori socialmente utili.
Apprendistato
Sempre l’articolo 9 recepisce, per alcuni aspetti anche meglio precisandoli, tutti gli interventi tendenti a favorire la standar- dizzazione delle molto diverse discipline regionali non solo in tema di profili formativi degli apprendisti ma anche in tema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei credi- ti formativi.
Ci auguriamo che ciò conduca effettivamente, in tempi rapidi, al superamento di tutte le attuali difficoltà interpretative ed applicative dovute principalmente all’assenza di coordina- mento tra diversi territori.
Disabili (art. 10)
A fronte di alcune difficoltà applicative registrate in questi anni, sono state modificate le norme concernenti la stipula di convenzioni per le assunzioni di disabili e le relative agevola- zioni.
Contratto a termine (art. 11)
Questo articolo interviene direttamente sugli articoli 5 e 10 del decreto legislativo n. 368/01 modificandone alcuni commi e introducendone di nuovi. Vengono così recepiti pressoché tutti i passaggi contenuti del Protocollo di luglio, con ulteriori signi- ficative modifiche, che riguardano le esenzioni da limiti quan- titativi.
Con riferimento all’articolo 5 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano i seguenti aspetti.
- Limite alla successione dei contratti a termine fino ad un mas- simo di 36 mesi, presso lo stesso datore di lavoro e con man- sioni equivalenti, compresi proroghe e rinnovi (comma 4 bis)
- Un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti potrà essere stipulato, per una sola volta, presso la Direzione pro- vinciale del lavoro competente, con l’assistenza di un rappre- sentante sindacale del lavoratore. In caso di mancato rispetto della procedura) il contratto si considera a tempo indetermi- nato (comma 4 ter).
- Sono confermate le esclusioni per i dirigenti e i lavoratori in somministrazione, previste dal Protocollo (comma 2, lett. b e comma 3)
- Introduzione di un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato o a termine nei 12 mesi successivi, a favore di lavoratori precedentemente impiegati a tempo deter- minato, presso la stessa impresa e con le stesse mansioni, per un periodo superiore a 6 mesi, anche frazionati (comma 4 quater)
- Reintroduzione per legge del diritto di precedenza in nuove assunzioni a termine, presso lo stesso datore di lavoro e per le medesime attività stagionali, di lavoratori stagionali che ne abbiano fatto richiesta nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto.
- Rimane la lacuna della mancata determinazione dell’arco temporale entro il quale la disposizione è destinata ad avere efficacia, determinando altrimenti un divieto assoluto valido per sempre.
Con riferimento all’articolo 10 del Dlgs n. 368/01 le modifi- che riguardano quanto segue.
Vengono abrogati i commi che prevedevano le esclusioni legali da limiti percentuali per le ipotesi di intensificazione del- l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (lettera c, comma 7) nonché tutte le ipotesi contenute nel comma 8 del- l’articolo 10 del decreto 368 (contratti a termine fino a sette mesi).
D’altra parte nel contratto del Terziario del 2004 era già stata prevista una quota percentuale onnicomprensiva, indipenden- temente dalle esclusioni della legge.
Abrogazione, infine, anche dei commi 9 e 10 del decreto legi- slativo n. 368/01 che avevano già previsto, con rinvio ai con- tratti collettivi, una disciplina sul diritto di precedenza oggi di nuovo imposto dirigisticamente da una emananda norma di legge.
Lavoro a tempo parziale (art. 12)
Con questo articolo vengono attuati gli altri aspetti previsto nel Protocollo su tale materia attraverso la modifica di alcuni commi del Dlgs n. 61 /2000 come modificato dal Dlgs n. 276/03.
Pertanto si vuole così realizzare:
- l’attribuzione ai contratti collettivi, in luogo che alle singole parti del rapporto, della facoltà di prevedere clausole flessibi- li ed elastiche e la necessità del specifico consenso individua- le all’esercizio di tali modalità nel caso di part time motivato da comprovati compiti di cura;
- il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti, per i lavo- ratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Abrogazione del lavoro intermittente (art. 13)
Molto concisamente il disegno di legge si propone di xxxxxx- re gli articoli da 33 a 40 del Dlgs n. 273/03 che hanno intro- dotto nel nostro ordinamento il lavoro a chiamata.
Occupazione femminile (art. 29)
Si tratta di una norma delegata, per la quale il governo dovrà intervenire entro 12 mesi con un decreto legislativo di riordi- no delle diverse discipline in materia, secondo criteri che favo- riscano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agevoli- no il lavoro a tempo parziale, orientino i fondi comunitari a misure volte a favorire l’occupazione femminile; prevedano strumenti di elaborazione dati volti a far emergere eventuali discriminazioni di genere, potenzino gli strumenti di agevola- zione dell’imprenditoria femminile.
Copertura finanziaria (art. 33)
Dall’emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe inerenti le norme sugli ammortizzatori sociali, sul mercato del
lavoro e sull’ occupazione femminile non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
SINDACALE
Apprendistato professionalizzante Trattamento economico dei lavoratori apprendisti
Il ministero del Lavoro, in merito al trattamento retributivo del- l’apprendistato professionalizzante, aveva precedentemente ritenuto ancora vigente la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 che prevedeva la determinazione della retribuzione mediante un procedimento di percentualizzazio- ne graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione col- lettiva. Con risposta ad interpello del 1° ottobre ha affermato che nella nuova disciplina non è possibile il cumulo tra il regi- me della percentualizzazione della retribuzione e quella del
c.d. sottoinquadramento previsto dal Dlgs n. 276/2003.
RISPOSTA del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 1° ottobre 2007 a interpello n. 28/2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Fiom-Cgil in materia di trattamento retributivo dell’ap- prendistato professionalizzante.
La Fiom-Cgil ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito al trattamento retributi- vo dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del Dlgs n. 276/2003.
In particolare, viene chiesto di specificare il rapporto tra la norma di cui all’art. 53, comma 1, del Dlgs n. 276/2003 e quella dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Com’è noto, ai sensi dell’art. 53, comma 1 del Dlgs n. 276/2003, durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispon- denti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il con- tratto.
Nell’impianto normativo antecedente al Dlgs n. 276/2003 la norma dell’art. 13, comma 1, della legge n. 25 del 1955 pre- vedeva la determinazione della retribuzione dell’apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
Ciò posto, tenuto conto della circostanza che la circolare n. 40/2004 di questo ministero ha espressamente ritenuto anco- ra in vigore la disposizione innanzi citata, il nodo interpreta- tivo da sciogliere attiene all’ammissibilità di un cumulo tra il
regime del c.d. sottoinquadramento e quello della percentua- lizzazione della retribuzione in base all’anzianità di servizio. Si tratta, in altri termini, di stabilire se, in virtù del predetto procedimento di percentualizzazione, sia ipotizzabile una retribuzione inferiore a quella derivante dal sistema del sot- toinquadramento.
Al quesito deve essere data risposta negativa.
Il rapporto tra le norme in questione deve, invero, essere inter- pretato in termini non già di cumulatività bensì di alternatività. Conseguentemente, alla luce del generale principio del favor prestatoris, si ritiene di poter concludere per l’applicazione della norma di cui al citato art. 53, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, salvo che, beninteso, dall’applicazione della pro- cedura di percentualizzazione derivi, in concreto, un tratta- mento più favorevole per il prestatore.
Apprendistato professionalizzante Corsi finanziati
per apprendisti e tutor
La Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni e il Capac-Politecnico del Commercio orga- nizzano, a partire dal 15 ottobre, corsi che consentono l’as- solvimento dell’obbligo di formazione previsto dal contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal decreto n. 276/2003. Finanziati dalla Provincia, i corsi sono rivolti agli apprendisti e ai tutor d’apprendistato di tutte quelle aziende operanti nel territorio milanese e della provincia di Monza e Brianza. La durata dei corsi è di 12 ore per i tutor e di 120 annue per gli apprendisti,. Le aziende possono scegliere tra due tipi di formazione: esterna o integrata. Si parla di corsi di formazione esterni quando le imprese scelgono di affidare la formazione alla Scuola Superiore o al Capac (in quanto strut- ture formative accreditate dalla Regione). I corsi di formazio- ne integrati si hanno invece quando le aziende gestiscono parte del percorso formativo al proprio interno e delegano la restante parte.agli enti formativi collegati all’Unione del Commercio In questo caso le aziende devono avere capacità formativa rispondente ai requisiti definiti dalla Regione, risor- se e strutture formative adeguate a trasferire le competenze necessarie per la formazione del profilo formativo individuato nel Piano formativo individuale; tutor che abbiano frequenta- to in modo documentabile la formazione prevista prima che venga erogata la formazione degli apprendisti; locali, aule, attrezzature e macchinari strutturati ed adeguati allo svolgi- mento della formazione formale prevista per il profilo forma- tivo individuato nel Piano formativo individuale L’impresa può costruire il percorso formativo più appropriato alle proprie esigenze e a quelle del proprio apprendista; il modulo base, per gli apprendisti, di 48 ore, può essere affiancato, a secon- da delle competenze e dell’ambito nel quale si lavora, da sei moduli specifici.
Per maggiori informazioni, per ricevere il catalogo dell’offer- ta formativa e per procedere all’iscrizione ai corsi è possibile contattare la Scuola Superiore (Xxxx Xxxxxxxxx ed Xxxxxx Xxxxxx, tel. 00.000000 - 19 / 92).
Orario di lavoro
La circolare di Confcommercio
Confcommercio ha predisposto una circolare sulle risposte forni- te dal ministero del Lavoro relativamente agli interpelli proposti.
CIRCOLARE Confcommercio n. prot. 02583 del 19 otto- bre 2007. Interpelli al ministero del Lavoro - Deroga al ripo- so domenicale (n. 29) - Cumulo fra riposo giornaliero e ripo- so settimanale (n. 30).
Con riferimento agli interpelli presentati da questo Ufficio alla Direzione generale dell’Attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale si comunicano i contenuti delle risposte pervenuteci.
Con la risposta all’interpello (n. 29) il ministero fornisce chia- rimenti a proposito delle deroghe al lavoro domenicale (cfr. art. 9, c. 1, Dlgs 66/2003).
Queste sono possibili nei seguenti casi:
• qualora sussistano le condizioni previste dalle lett. a-c) del 2° comma dell’art. 9 del Dlgs 66/2003;
• qualora, ai sensi della lett. d) del 2° comma dell’art. 9 del Dlgs 66/2003, sia la contrattazione collettiva a stabilire ipo- tesi derogatorie;
• qualora si verifichino le ipotesi elencate nel 3° comma del- l’art. 9 del Dlgs n. 66;
• tutte quelle volte che la fruizione del risposo settimanale in giorno diverso dalla domenica sia consentita da disposizioni speciali di legge e in tutti i casi in cui ciò sia previsto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 (così il 4° comma dell’art. 9). Il ministero, inoltre, tiene a chiarire che altra cosa è la deroga al principio del riposo di 24 ore consecutive “ogni sette gior- ni” sancito art. 9, c. 1, della legge del 2003. A questo è pos- sibile derogare:
• nelle ipotesi tassativamente elencate nelle lett. a-c) del 2° comma dell’art. 9 del Dlgs 66/2003;
• e in tutte quelle ipotesi che la contrattazione collettiva - abi- litata dall’art. 9, c. 2, lett. d) - potrà stabilire nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 17, c. 4.
Su quest’ultimo punto il ministero ha ribadito la risposta ad un interpello del 1° settembre 2005 in cui è stato precisato “che l’accordo collettivo possa disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi. Quello che invece l’ac- cordo collettivo non può fare è prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative. Va peraltro sotto- lineato che la possibilità di deroga da parte della contrattazio- ne collettiva deve concernere, sulla base del richiamato orien- tamento giurisprudenziale, solo casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali”.
Tuttavia, la questione interpretativa è ancora aperta in sede ministeriale poiché, in realtà, nella sua istanza di interpello Confcommercio aveva chiesto al ministero di esprimersi circa il significato dell’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 9. Dal nostro punto di vista, infatti, la disposizione normativa va interpretata nel senso di far salve tutte quelle disposizioni spe- ciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in gior- no diverso dalla domenica, ma anche tutte le deroghe previ- ste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370. Di conseguenza sarebbero ammesse - evidentemente in deroga al disposto di cui al 1° comma del medesimo articolo a proposito, in questo caso, della regola del riposo di 24 ore dopo 6 giorni di lavo- ro - tutte le ipotesi disciplinate dalla legge del 1934 ove si pre- vedono prestazioni lavorative la domenica (quindi 7 giorni continuativi), con recupero successivo (di regola, secondo i contratti, il giorno successivo).
Con la seconda richiesta di interpello (cfr. n. 30) si chiedeva una corretta interpretazione del principio sancito nell’art. 9, c. 1, del Dlgs 66/2003 secondo cui il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore conse- cutive da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero (cfr. art. 7). In particolare si domandava se queste 35 ore di riposo (24+11) debbano essere intese come “consecutive” ovvero fruibili in due momenti diversi, purché fosse rispettato il totale delle 35 ore.
A questo quesito il ministero ha risposto che la norma citata non va interpretata nel senso di disporre che le 35 ore com- plessive di riposo devono essere necessariamente godute in maniera consecutiva quanto piuttosto nel senso della “non sovrapponibilità (o infungibilità) dei due riposi”, cioè l’uno non deve escludere l’altro.
Dunque la regola del cumulo “effettivo” (e non formale) tra i due riposi deve essere preservato, pena il configurarsi della fattispecie sanzionatoria perseguibile ai sensi dell’art. 5, c. 1, legge 123/2007.
Il ministero, inoltre, ricorda che l’art. 9, c. 2, lett. d) abilita la contrattazione collettiva (“di qualsiasi livello” sostiene la circ. 8/2005 min. Lav.) a derogare a questo principio.
Contratti di inserimento Individuate le aree territoriali ai fini degli sgravi contributivi per l’assunzione delle donne
Con xxxxxxx xxx 00 xxxxxx 0000 (Xx n. 250 del 26 ottobre 2007) il ministero del Lavoro ha individuato in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le are territoriali il cui tasso di occupazione femminile è inferio- re al 20% rispetto a quello maschile o il tasso di disoccupazio- ne femminile supera del 10% quello maschile, ai fini del rico- noscimento - per l’anno 2007 - degli incentivi economici per le assunzioni con contratto di inserimento. Gli incentivi econo- mici si applicano ai contratti di inserimento stipulati a condi-
zione che le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all’art. 2 del presente decreto.
SINDACALE
DECRETO ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 2007. Identificazione delle aree territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Articolo 1
Identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276
1. Le aree territoriali di cui all’art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l’anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.
Articolo 2
Aree territoriali di cui all’art. 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
1. Le aree territoriali di cui all’art. 0, xxxxxxx x), xxx xxxxxxxxx- xx (Xx) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Articolo 3
Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo
con lavoratori residenti nelle aree di cui all’art. 1
1. Gli incentivi economici di cui all’art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano resi- denti nei territori di cui all’art. 2 del presente decreto.
Comunicazioni di assunzione Emanato il decreto
sulle nuove procedure per le comunicazioni obbligatorie on-line
Il ministero del Lavoro, ha emanato, in data 30 ottobre 2007, il decreto con il quale introduce l’obbligo della trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai Centri per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al ministero del Lavoro, recanti le informazioni relative ad assunzioni, proro- ghe, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro. Il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Si ricorda, che per la provincia di
Milano in attuazione al decreto regionale n. 3963 del 18 aprile 2007 è già operativo il sistema di trasmissione telema- tica delle comunicazioni obbligatorie.
DECRETO del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007.
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “modulo”, modello in base al quale, ai fini degli adempi- menti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
b) “Unificato Lav”, il modulo per le comunicazioni obbligato- rie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all’ar- ticolo 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; all’art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) “Unificato Somm”, il modulo per le comunicazioni obbliga- torie delle agenzie di somministrazione, di cui all’articolo 4- bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) “Unificato Urg”, il modulo per le comunicazioni di assun- zione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze pro- duttive, di cui all’articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) “Unificato VARDatori”, il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o di ramo di essa, di cui all’art. 4-bis, comma 5, lett. e-quater ed e-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) “servizi competenti”, i servizi di cui all’articolo 1, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
g) “soggetti obbligati”, i datori di lavoro privati, gli enti pub- blici economici, le pubbliche amministrazioni;
h) “soggetti abilitati”, i soggetti obbligati direttamente, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effet- tuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
i) “sede operativa”, la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunica- zioni di cui al presente decreto;
j) “servizi informatici”, le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia autonoma, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell’articolo 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) “data certa di trasmissione”, la data risultante dalla proce- dura di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui
il modulo è stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla pre- cedente lettera j).
Articolo 2
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai dato- ri di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del Sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale.
2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei modu- li, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presen- te decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007.
Articolo 3
Adozione dei moduli di comunicazione
1. Sono adottati i moduli “Unificato-Lav”, “Unificato-Somm”, e “Unificato-VARDatori”di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C , secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato D e il formato di trasmissione di cui all’allegato E. Gli allega- ti costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. È adottato il modulo “Unificato Urg” di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d’urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, così come modificato dall’ar- ticolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.
Articolo 4
Modalità di trasmissione
1. I moduli di cui al precedente articolo 3 comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi infor- matici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmes- si con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requi- siti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.
3. La trasmissione del modulo “Unificato Urg”, di cui all’arti- colo 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.
4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigen- te, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adem- pimento di legge.
5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interes- sati idonea documentazione attestante l’adempimento.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbliga- ti sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sin- tetica d’urgenza, utilizzando il modulo “Unificato Urg” ad un fax service messo a disposizione dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni; resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.
7. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico xxx.xxxxxx.xxx.xx l’elenco dei ser- vizi informatici.
Articolo 5
Pluriefficacia della comunicazione
Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell’as- solvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:
a) Articolo 14, comma 2, del Dlgs 23/02/2000, n. 38;
b) Articolo 9 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16/07/1947 n. 708.
Articolo 6
Modalità di trasferimento dei dati
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dal- l’art. 1 comma 1184 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale le comunica- zioni con le modalità tecniche indicate nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modifiche all’allegato tecnico di cui al comma preceden- te verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell’art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), all’Istituto nazionale per le assicurazioni e infor- tuni sul lavoro (Inail), e alle altre forme previdenziali sostituti- ve o esclusive, nonché alla prefettura - ufficio territoriale di governo (Utg), con le modalità previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Articolo 7
Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:
a. il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza socia- le del 20 Dicembre 1995, concernente l’adozione del model- lo C/ASS;
b. il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza socia-
le del 1° settembre 1999, concernente l’adozione del modulo denominato “Modello unificato - Temp”.
SINDACALE
Articolo 8
Regime transitorio
1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunica- zioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un domi- nio messo a disposizione dal ministero del Lavoro e della pre- videnza sociale.
2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure infor- matiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmet- tere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informa- tici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto pre- visto al precedente articolo 5 si applica solo alle comunicazio- ni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblica- zione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Addizionale comunale Versamento diretto ai comuni
Pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 5/10/2007 relativo agli adempimenti che i sostituti d’impo- sta, a partire dal 1° gennaio 2008, dovranno seguire per effettuare il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef (in acconto e saldo) direttamente ai comuni di riferimento nel quale il dipendente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gen- naio dell’anno cui si riferisce l’addizionale medesima, utiliz- zando gli appositi codici tributo assegnati a ciascun comune.
DECRETO ministero dell’Economia e delle finanze del 5 ottobre 2007. Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell’addizionale comunale all’Irpef, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 1
Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono definite le modalità operative
per l’effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versa- mento in acconto ed a saldo dell’addizionale comunale all’im- posta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale medesima.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sostitu- ti d’imposta ed ai contribuenti per le imposte proprie.
Articolo 3
Modalità di versamento da parte dei soggetti privati
1. Il versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, evidenziando quan- to dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
2. Il versamento di cui al comma precedente è effettuato utiliz- zando i codici tributo individuati dall’Agenzia delle Entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
3. L’Agenzia delle Entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 4
Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella A
1. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie pro- vinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesorie- re, con flusso telematico all’Agenzia delle Entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche suddivi- si per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e spe- cifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedi- mento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007.
2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento è effettuata direttamente dall’ente, quest’ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesore- ria unica.
3. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell’art. 22, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi tra- smessi ed invia alla Banca d’Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, deno-
minata “Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione”, l’elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti.
4. Nella data di regolamento richiesta dall’Agenzia delle Entrate con il flusso di cui al comma precedente, la Banca d’Italia adde- bita i conti di tesoreria degli enti ed accredita le somme sulla con- tabilità speciale 1777, di cui al precedente comma.
5. Nell’ipotesi di incapienza dei predetti conti le tesorerie sono autorizzate a scritturare gli importi mancanti al conto sospeso collettivi, dandone avviso al tesoriere dell’ente affinché prov- veda al ripianamento.
Articolo 5
Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale
1. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria cen- trale, trasmettono all’Agenzia delle Entrate, con il flusso tele- matico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, suddi- visi per i comuni di riferimento.
2. La struttura di gestione dell’Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare all’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (Igepa) ed alla Banca d’Italia, secondo tempi e modalità da concordare tra l’Agenzia delle Entrate, la Banca d’Italia e la Ragioneria generale dello Stato, il medesi- mo flusso contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata “Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione”, l’elenco dei conti di tesore- ria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché Igepa possa disporre gli addebiti.
3. La Banca d’Italia riconosce l’importo complessivo indicato nel flusso dell’Agenzia delle Entrate sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo cor- rispondente alla data di regolamento indicata dall’Agenzia delle Entrate, scritturando il relativo importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente all’invio del flusso telematico all’Agenzia delle Entrate, ciascun ente inoltra ad Igepa la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale. Igepa, dopo aver verificato la rispondenza degli importi delle richieste di prelevamento fondi con quelli indicati nel flusso trasmessogli dall’Agenzia delle Entrate, emette gli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti degli enti, a favore della Banca d’Italia ai fini del ripianamento del- l’importo scritturato in conto sospeso.
Articolo 6
Altri enti pubblici
1. Gli enti pubblici non compresi negli articoli 4 e 5 del pre- sente decreto effettuano il versamento dell’addizionale comu- nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalità di cui al precedente art. 3.
Articolo 7
Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del “Service Personale Tesoro”
1. Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamen- to degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del “Service Personale Tesoro”, di seguito denominato Spt, e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell’addi- zionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 5.
Articolo 8
Forze armate
1. Gli enti delle Forze armate e l’Arma dei carabinieri effet- tuano il versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al prece- dente art. 3.
Articolo 9
Ripartizione delle somme a favore dei comuni
1. L’Agenzia delle Entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilità speciale 1777, denominata “Agenzia delle Entrate
- Fondi della riscossione”, tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermedia- ri della riscossione per i versamenti eseguiti dai soggetti priva- ti ovvero dagli enti di cui al precedente art. 6.
Articolo 10
Amministrazioni che si avvalgono del “Service Personale Tesoro”
1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del Spt, le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dema- terializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 otto- bre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti cor- renti postali di cui al successivo art. 11.
SINDACALE
2. Gli enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che hanno affidato il servizio di liqui- dazione delle retribuzioni del proprio personale al Spt, adot- tano, per il versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalità indica- te agli articoli 4 e 5 del presente decreto.
Articolo 11
Accreditamento delle somme ai comuni
1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costante- mente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predet- to Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze.
Articolo 12
Coordinamento
1. Ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Sindacale
d i c e m b r e 2 0 0 7
Amministrazione del personale
TABELLE DELLE RETRIBUZIONI
Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Lavoratori qualificati
Paga base (1/9/2006) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/1/90) | |
Livello | Euro | Euro | Euro |
Quadro | 1339,34+180,76 | 540,37 | 25,46 |
I | 1206,49 | 537,52 | 24,84 |
II | 1043,60 | 532,54 | 22,83 |
III | 892,00 | 527,90 | 21,95 |
IV | 771,46 | 524,22 | 20,66 |
V | 696,98 | 521,94 | 20,30 |
VI | 625,75 | 519,76 | 19,73 |
VII | 535,73+5,16 | 517,51 | 19,47 |
Apprendisti
Paga base (1/9/2006) Contingenza (1/9/99) | ||
Livello | Euro | Euro |
II Prima metà | 730,52 | 424,47 |
II Seconda metà | 887,06 | 428,67 |
III Prima metà | 624,40 | 420,77 |
III Seconda metà | 758,20 | 424,93 |
IV Prima metà | 540,02 | 417,83 |
IV Seconda metà | 655,74 | 421,97 |
V Prima metà | 487,89 | 416,31 |
V Seconda metà | 592,43 | 420,13 |
VI Prima metà | 438,02 | 414,28 |
VI Seconda metà | 531,89 | 418,38 |
Il trattamento economico per gli apprendisti assunti a far data dal 2 luglio 2004 sarà di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavo- ratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.
Terzo elemento o assegno supplementare
Provincia | Importo Euro |
Bergamo | 10,33 |
Brescia | 8,78 |
Como | 7,75 |
Cremona | 2,07 |
Lecco | 7,75 |
Lodi | 11,36 |
Mantova | 2,07 |
Milano | 11,36 |
Pavia | 2,07 |
Sondrio | 2,07 |
Varese | 7,75 |
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente in forza al 30 giugno 1997
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Incremento retributivo dall’1.7.1997 | 325.000 | 167,85+ |
Incremento retributivo dall’1.1.1998 | 225.000 | 116,20+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2000 | 200.000 | 103,29+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 4.317,48 |
SINDACALE
Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Incremento retributivo dall’1.1.1998 | 225.000 | 116,20+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2000 | 200.000 | 103,29+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 4.149,63 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2000 | 200.000 | 103,29+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 4.033,43 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2000 | 400.000 | 206,58+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.930,14 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000
Lire | Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 5.808.810 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.1.2002 | 520.000 | 268,56+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ | |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= | |
Totale | 3.723,56 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002
Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dall’1.7.2004 | 210,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= |
Totale | 3.455,00 |
Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004
Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2005 | 125,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= |
Totale | 3.245,00 |
Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005
Euro | |
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004 | 3.000,00+ |
Aumento retributivo dal 1/1/2006 | 120,00= |
Totale | 3.120,00 |
1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l’11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l’importo di 129,11 €.
Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi
Categoria | Paga base (1/9/2006) | Contingenza (1/1/95) | Scatti di anzianità (1/10/86) |
Euro | Euro | Euro | |
I | 728,23 | 530,04 | 15,49 |
II | 611,39 | 526,11 | 14,46 |
PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)
Euro | ||
Categoria | I | 10,52 |
Categoria | II | 9,54 |
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria lusso, I e II | ||||
Livello | Paga base (1/7/2007) | Contingenza (1/1/95) | Totale | Terzo elemento |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.242,74 | 542,70 | 1.785,44 | 5,18 |
Q.B | 1.115,37 | 537,59 | 1.652,96 | 5,18 |
I | 1.003,38 | 536,71 | 1.540,09 | 4,18 |
II | 876,02 | 531,59 | 1.407,61 | 7,43 |
III | 799,29 | 528,26 | 1.327,55 | 3,36 |
IV | 727,75 | 524,94 | 1.252,69 | 3,72 |
V | 652,43 | 522,37 | 1.174,80 | 3,63 * |
VI S | 608,99 | 520,64 | 1.129,63 | 5,97 |
VI | 593,11 | 520,51 | 1.113,62 | 5,97 |
VII | 525,10 | 518,45 | 1.043,55 | 6,87 |
Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati
Categoria III e IV | ||||
Livello | Paga base (1/7/2007) | Contingenza (1/1/95) | Totale | Terzo elemento |
Euro | Euro | Euro | Euro | |
Q.A | 1.237,06 | 542,19 | 1.779,25 | 5,18 |
Q.B | 1.110,21 | 537,12 | 1.647,33 | 5,18 |
I | 998,22 | 536,24 | 1.534,46 | 4,18 |
II | 871,63 | 531,20 | 1.402,83 | 7,43 |
III | 795,42 | 527,91 | 1.323,33 | 3,36 |
IV | 724,39 | 524,64 | 1.249,03 | 3,72 |
V | 649,33 | 522,09 | 1.171,42 | 3,63 * |
VI S | 606,15 | 520,38 | 1.126,53 | 5,97 |
VI | 590,27 | 520,25 | 1.110,52 | 5,97 |
VII | 522,52 | 518,22 | 1.040,74 | 6,87 |
* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescriventista, magazziniere comune, centralinista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.
N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggioren- ni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti pro- porzioni:
I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%
(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.
SINDACALE
Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007
OPERAI IMPIEGATI | DIRIGENTI | OPERATORI DI VENDITA | PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA | ||
Fondo pensioni | { datore di lavoro | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 23,81 |
lavoratore (1) | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | |
Assicurazione contro la disoccupazione (2) | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | |
Cassa unica assegni familiari (3) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | |
Fondo garanzia T.F.R. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4) { datore di lavoro | 0,60 | – | 0,60 | 0,60 | |
lavoratore | 0,30 | – | 0,30 | 0,30 | |
Contributo di mobilità (4) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Indennità economiche di maternità (5) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
Indennità economiche di malattia | 2,44 | – | – | 3,21 (6) | |
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione) | 1,20 | – | 1,20 | 1,20 | |
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione) | 0,10 | – | 0,10 | 0,10 | |
(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2007 a € 40.083,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l’importo va aumentato dell’1% qualora l’aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter). (2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la con- tribuzione contro la disoccupazione è ridotta all’1,48%. (3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l’aliquota CUAF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all’art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta. (4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX). (5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l’indennità economica di maternità non è più dovuta. (6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghie- re il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985). N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull’aliquota contributiva per gli asse- gni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia. |
TABELLE CONTRIBUTI
Minimali
Inps (1/1/2007) | Inail (1/1/2007) | ||||
Tempo pieno | Tempo parziale | Tempo pieno | Tempo parziale | ||
Impiegati / operai | € 41,43 giorn. € 1077,18 mensili | € 6,21 orari | Impiegati / operai | € 42,74 giorn. € 1068,55 mensili | € 6,41 orari |
Dirigenti | € 112,38 giorn. € 2921,88 mensili | € 16,86 orari | Dirigenti (1) | € 79,38 giorn. € 1984,50 mensili | € 9,92 orari |
(1) Dal 1° luglio 2006
Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria
Retribuzione di riferimento (1/1/2007) | Limite massimo (1/1/2007) | Riduzione contributiva (1/1/2007) |
Fino a € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 844,06 mensili | 5,84% |
Oltre € 1826,07 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive) | € 1014,48 mensili | 5,84% |
La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquo- te in vigore per gli apprendisti, dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Sull’indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell’indennità di mobilità è pari al 100% dell’importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l’indennità è ridotta all’80% della misura iniziale.
Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)
COMMERCIO | COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1) | ||||
Totale (3) contributo | di cui dipendente | Totale (3) contributo | di cui dipendente | ||
Operai | retribuzione totale | 38,17% | 9,19% | 36,12% | 9,19% |
Impiegati | retribuzione totale | 38,17% | 9,19% | 36,12% | 9,19% |
Dirigenti | retribuzione totale | 35,73% | 9,19% | 33,68% | 9,19% |
Operatori di vendita | retribuzione totale | 35,73% | 9,19% | 33,68% | 9,19% |
Contr. aggiuntivo (2) | oltre € 3.340,00 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Apprendisti (4) | 15,84% | 5,84% | 15,84% | 5,84% | |
XXXXX (escluso dirigenti) | retribuzione totale | 1,20% | – | 1,20% | – |
XXXXXXX (escluso dirigenti) | retribuzione totale | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.
(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.
L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.
(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.
(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
(4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.
Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)
COMMERCIO | COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1) | ||||
Totale (3) contributo | di cui dipendente | Totale (3) contributo | di cui dipendente | ||
Operai | retribuzione totale | 39,37% | 9,49% | 37,32% | 9,49% |
Impiegati | retribuzione totale | 39,37% | 9,49% | 37,32% | 9,49% |
Dirigenti | retribuzione totale | 36,03% | 9,19% | 33,98% | 9,19% |
Operatori di vendita | retribuzione totale | 36,93% | 9,49% | 34,88% | 9,49% |
Contr. aggiuntivo (2) | oltre € 3.340,00 | 1% | 1% | 1% | 1% |
Apprendisti (4) | 15,84% | 5,84% | 15,84% | 5,84% | |
XXXXX (esclusi dirigenti) | retribuzione totale | 1,20% | – | 1,20% | – |
XXXXXXX (esclusi dirigenti) | retribuzione totale | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavora- tori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli appren- disti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contribu- to per l’indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.
(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974. L’aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.
(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2007, è di € 40.083,00.
(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.
(4) L’aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all’anno di vigenza del contratto; all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.
SINDACALE
Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | PERCENTUALI | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE | DECOR- RENZA | IMPORTI | |||||
Ditta | Dirigenti | Totale | Azienda (A) | Dirig. (B) | Totale (A+B) | ||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | 11,60% | 1% | 12,60% | 56.404,32 | a. | 6.542,90 | 564,04 | 7.106,94 | |
annui | 1.1.2001 | t. | 1.635,73 | 141,01 | 1.776,74 | ||||
m. | 545,24 | 47,00 | 592,24 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | 11,60% | 1% | 12,60% | 59.224,54 | a. | 6.870,05 | 592,25 | 7.462,30 | |
annui | 1.1.2002 | t. | 1.717,51 | 148,06 | 1.865,57 | ||||
m. | 572,50 | 49,35 | 621,85 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,62% | 59.224,54 | a. | 6.881,89 | 592,25 | 7.474,14 | |
Agg. 1,48% | annui | 1.1.2003 | t. | 1.720,47 | 148,06 | 1.868,53 | |||
m. | 573,49 | 49,35 | 622,84 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,64% | 59.224,54 | a. | 6.893,74 | 592,25 | 7.485,99 | |
Agg. 1,50% | annui | 1.1.2004 | t. | 1.723,43 | 148,06 | 1.871,49 | |||
m. | 574,48 | 49,35 | 623,83 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,66% | 59.224,54 | a. | 6.905,58 | 592,25 | 7.497,83 | |
Agg. 1,52% | annui | 1.1.2005 | t. | 1.726,40 | 148,06 | 1.874,46 | |||
m. | 575,47 | 49,35 | 624,82 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 10,14% | 1% | 12,68% | 59.224,54 | a. | 6.917,43 | 592,25 | 7.509,68 | |
Agg. 1,54% | annui | 1.1.2006 | t. | 1.729,36 | 148,06 | 1.877,42 | |||
m. | 576,45 | 49,35 | 625,80 | ||||||
FONDO PREVID. X. XXXXX | Ord. 2,84% | 1% | 5,38% | 59.224,54 | a. | 2.594,03 | 592,25 | 3.186,28 | |
(Prima nomina) | Agg. 1,54% | annui | 1.1.2006 | t. | 648,51 | 148,06 | 796,57 | ||
m. | 216,17 | 49,35 | 265,52 | ||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,95% | 7,65% | 44.194,25 | a. | 2.519,07 | 861,79 | 3.380,86 | |
annui | 1.1.1996 | t. | 629,77 | 215,45 | 845,22 | ||||
m. | 209,92 | 71,82 | 281,74 | ||||||
FONDO ASS. SAN. X. XXXXXXX | 5,70% | 1,87% | 7,57% | 45.940,00 | a. | 2.618,58 | 859,08 | 3.477,66 | |
annui | 1.1.2004 | t. | 654,65 | 214,77 | 869,42 | ||||
m. | 218,22 | 71,59 | 289,81 | ||||||
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 38.734,27 annui-azienda | a. | 3.873,43 | 1.394,43 | 5.267,86 | |
13.944,34 annui-dirig | 1.7.2000 | t. | 968,36 | 348,61 | 1.316,97 | ||||
m. | 322,79 | 116,20 | 438,99 | ||||||
ASS. XXXXXXX XXXXXXX | 10% | 10% | 20% | 48.030,50 annui-azienda | a. | 4.803,05 | 464,81 | 5.267,86 | |
4.648,10 annui-dirig | 1.7.2004 | t. | 1.200,76 | 116,20 | 1.316,97 | ||||
m. | 400,25 | 38,73 | 438,98 | ||||||
FORMAZIONE | – | – | – | – | a. | 129,11 | 129,11 | 258,22 | |
1.7.1992 | t. | 32,28 | 32,28 | 64,56 | |||||
m. | 10,76 | 10,76 | 21,52 |
Versamento trimestrale contributi: Fondo previdenza Xxxxx Xxxxx (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. 06/448731 - Fax 06/0000000 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx; Fondo assistenza sani- taria Xxxxx Xxxxxxx (scadenza: v. Fondo Negri; mod. X/X) - xxx X. Xxxx, 00/00 - 00000 Xxxx - Xxx. 00/0000000 r.a. -- Fax 06/00000000 - c.c.
n. 45360 presso B.N.L. Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx; Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Tel. 02/00000000 - 00000000 - Fax 02/00000000 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.
Il contributo per la formazione, pari a € 129,11 annui a carico dell’azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Xxxxx Xxxxx (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.
Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | ||
Azienda (A*) | Quadro (B) | Totale (A+B) | ||
Qu.A.S. | 1.1.1989 | 247,90 | – | 247,90 |
1.1.1995 | 247,90 | 36,15 | 284,05 | |
1.1.2005 | 302,00 | 42,00 | 344,00 | |
Quadrifor | 1.1.1995 | 25,82 | 15,49 | 41,31 |
1.1.2004 | 45,00 | 20,00 | 65,00 | |
1.1.2005 | 50,00 | 25,00 | 75,00 |
Versamento annuale contributi: Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Xxxxxxxxx Xxxxxx n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/00000000/30 - Fax 06/00000000/1/2 - sito internet: xxx.xxxx.xx - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel. 06/0000000 - 305 - Fax 06/0000000 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 pres- so Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.
Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO | DECORRENZA | IMPORTI | |
Iscrizione | Contributo mensile | ||
EST | 1.10.2006 | 30,00 | 10,00 |
Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Xxxxxxxxx, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/00000000 - sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, pres- so Banca Popolare di Milano.
Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa
DENOMINAZIONE FONDO | IMPORTI | |||
FON.TE | Quota d’iscrizione | Contribuzione (1) | ||
Azienda | Lavoratore | Azienda | Lavoratore | |
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993 | 11,88 | 3,62 | 1,55% (4) | 0,55% (2) 50% TFR |
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 | 11,88 | 3,62 | 1,55% (4) | 0,55% (3) 100% TFR |
Versamento quota d’iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Xxx X. Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001
- ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V -- Intestato al Fondo Pensione FON.TE
- sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx
(1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino raggiungere il 10%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.
SINDACALE
Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano
Versamenti trimestrali dell’importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensili- tà - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell’occupazione, della professionali- tà e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT24 E020080176000020170380 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Xxxxxx Xxxx - XXX 00000 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN XX00 X0000000000000000000000 oppure tramite modello F24, codice EBCM.
Livelli Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2006 | Livelli Contrib | uto complessivo da settembre | mensile 2006 | in | euro |
Quadri | 2,82 | Appredisti 2a metà (1) | |||
1 | 2,62 | 2 | 1,97 | ||
2 | 2,36 | 3 | 1,77 | ||
3 | 2,13 | 4 | 1,62 | ||
4 | 1,94 | 5 | 1,52 | ||
5 | 1,83 | 6 | 1,43 | ||
6 | 1,72 | ||||
7 | 1,59 | Operatori di vendita | |||
Apprendisti 1a metà (1) 2 | 1,73 | 1a categoria 2a categoria | 1,89 1,71 | ||
3 | 1,57 | ||||
4 | 1,44 | ||||
5 | 1,36 | ||||
6 | 1,28 |
(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.
Si rammenta che qualora l’azienda non versi la contribuzione all’Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizio- ne previdenziale e fiscale.
Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto
Tabella | Periodi | Classi di importo annuo delle provvigioni computabili | Indennità base più indennità integrativa % | |
Agenti e rappresentanti senza esclusiva | Agenti e rappresentanti in esclusiva | |||
A | dal 1°/1/1959 al 31/12/1968 | sino a L. 2.000.000 da 2.000.001 a 3.000.000 oltre 3.000.000 | sino a L. 2.500.000 da 2.500.001 a 3.500.000 oltre 3.500.000 | 4% 2% 1% |
B | dal 1°/1/1969 al 31/12/1976 | sino a L. 2.500.000 da 2.500.001 a 4.000.000 oltre 4.000.000 | sino a L. 3.000.000 da 3.000.001 a 4.500.000 oltre 4.500.000 | 4% 2% 1% |
C | dal 1°/1/1977 al 31/12/1980 | sino a L. 4.500.000 da 4.500.001 a 6.000.000 oltre 6.000.000 | sino a L. 6.000.000 da 6.000.001 a 8.000.000 oltre 8.000.000 | 4% 2% 1% |
D | dal 1°/1/1981 al 31/12/1988 | sino a L. 6.000.000 da 6.000.001 a 9.000.000 oltre 9.000.000 | sino a L. 12.000.000 da 12.000.001 a 18.000.000 oltre 18.000.000 | 4% 2% 1% |
E | dal 1°/1/1989 | sino a L. 12.000.000 da 12.000.001 a 18.000.000 oltre 18.000.000 | sino a L. 24.000.000 da 24.000.001 a 36.000.000 oltre 36.000.000 | 4% 2% 1% |
F | dal 1°/1/2002 | sino a € 6.197,00 da 6.197,01 a 9.296,00 oltre 9.296,00 | sino a € 12.395,00 da 12.395,01 a 18.592,00 oltre 18.592,00 | 4% 2% 1% |
Contributi previdenziali Enasarco
AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI | AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI | Aliquota contributiva (preponente + agente) | |||
Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | Massimale annuo delle provvigioni | Minimale annuo dei contributi | ||
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50) | 9.000.000 | 60.000 | 7.500.000 | 36.000 | 3% + 3% |
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231) | 12.000.000 | 240.000 | 7.500.000 | 120.000 | 4% + 4% |
Dal 1°/7/1983 X.X.X. 00/0/0000, x. 000 (X.X. 9/6/1983, n. 157) | 24.000.000 | 240.000 | 10.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 30.000.000 | 240.000 | 16.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77) | 34.000.000 | 240.000 | 20.000.000 | 120.000 | 5% + 5% |
Dal 1°/7/1998 | 42.000.000 | 480.000 | 24.000.000 | 240.000 | 5,75%+5,75% |
4° Trimestre 2001 | € 21.691,00 | € 247,90 | € 12.395,00 | € 123,95 | 5,75%+5,75% |
Dal 1°/1/2004* | € 24.548,00 | € 248,00 | € 14.027,00 | € 124,00 | 6,25%+6,25% |
Dal 1°/1/2005 | € 24.548,00 | € 700,00 | € 14.027,00 | € 350,00 | 6,50%+6,50% |
Dal 1°/1/2006 | € 25.481,00 | € 727,00 | € 14.561,00 | € 364,00 | 6,75%+6,75% |
Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente ver- serà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all’1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell’anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzio- ne il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d’imposta (1/1/2007)
LIMITE SCAGLIONE ANNUO | SCAGLIONE ANNUO | ALIQUOTA | IMPOSTA SULLO SCAGLIONE | IMPOSTA TOTALE | ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1) |
Fino a euro 15.000,00 | 15.000,00 | 23% | 3.450,00 | 3.450,00 | – |
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00 | 13.000,00 | 27% | 3.510,00 | 6.960,00 | – |
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00 | 27.000,00 | 38% | 10.260,00 | 17.220,00 | – |
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00 | 20.000,00 | 41% | 8.200,00 | 25.420,00 | – |
Oltre euro 75.000,00 | – | 43% | – | – | |
Limite scaglione mensile | |||||
Fino a euro 1.250,00 | 1.250,007 | 23% | 287,50 | 287,50 | – |
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33 | 1.083,33 | 27% | 292,50 | 580,00 | – |
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33 | 2.250,00 | 38% | 855,00 | 1.435,00 | – |
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00 | 1.666,67 | 41% | 683,33 | 2.118,33 | – |
Oltre euro 6.250,00 | – | 43% | – | – | – |
(1) L’addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
SINDACALE
TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito
ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito | |||||
Fino | a euro 10.329,14 | 1,20 | |||
Oltre | euro 10.329,14 fino | a | euro | 15.493,71 | 1,20 |
Oltre | euro 15.493,71 fino | a | euro | 30.987,41 | 1,30 |
Oltre | euro 30.987,41 fino | a | euro | 69.721,68 | 1,40 |
Oltre | euro 69.721,68 | 1,40 |
(1) In attesa dell’adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell’addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizonale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d’anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Deduzioni per familiari a carico
A) Lavoro dipendente e assimilato
reddito complessivo fino a 8.000 € 1.840 € con le seguenti particolarità:
a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 €
b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 € 1.338 € + l’importo derivante dal seguente calcolo:
502 X
€ 15.000 - reddito complessivo
7.000
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 € 1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
55.000 - reddito complessivo
40. 000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali
Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno.
reddito complessivo | maggiorazione | reddito complessivo | maggiorazione |
compreso tra 23.001 e 24.000 euro | 10 euro | compreso tra 26.001 e 27.700 euro | 40 euro |
compreso tra 24.001 e 25.000 euro | 20 euro | compreso tra 27.701 e 28.000 euro | 25 euro |
compreso tra 25.001 e 26.000 euro | 30 euro |
Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:
B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)
Coniuge
reddito complessivo fino a 15.000 € 800 € - l’importo derivante dal seguente calcolo: 110 X (reddito complessivo : 15.000) se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 €
se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 € 690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 € 690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:
80.000 - reddito complessivo
40.000
Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali.
Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo | maggiorazione | reddito complessivo | maggiorazione |
compreso tra 29.001 e 29.200 euro | 10 euro | compreso tra 35.001 e 35.100 euro | 20 euro |
compreso tra 29.201 e 34.700 euro | 20 euro | compreso tra 35.101 e 35.200 euro | 10 euro |
compreso tra 34.701 e 35.000 euro | 30 euro |
A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:
Figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni 900 € figlio di età superiore a 3 anni 800 € figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 € superiore a 3 anni (800+220) 1.020 € con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:
95.000 - reddito complessivo
95.000
In sostanza, per determinare l’importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali). Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
Altri familiari a carico
La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.
Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):
80.000 - reddito complessivo
80.000
Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.
MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
ALLATTAMENTO | D D | Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77 | D 800 D 900 | Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | B e C | 5B00 | Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part- time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part- time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part- time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). | |
B e C | 5B0P | |||
B e C | 5B10 | |||
B e C | 5B1P | |||
B e C | 5B20 | |||
B e C | 5B2P | |||
ASCOM | B e C | W 020 | 1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione | |
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE | D D B e C | Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F. | 35 L 036 F 110 | Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti. |
ASSISTENZA AI DISABILI | D | Mat. fac. L. 104/92 | L 053 | Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l’assistenza del minore disabile. |
D | Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 | L 054 | Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l’assistenza del minore disabile. | |
D | Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 | L 056 | Importo di giornate mensili corrisposte per l’assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. | |
D | Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 | L 057 | Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. | |
D | Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 | L 058 | Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. | |
D | Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 | L 070 | Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell’art. 80 comma 2, legge 388/2000. | |
B e C | Cong. straord. | C S01 | Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l’indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero | |
giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”. | ||||
Be C | Rest. cong. straord. | M 070 | Restituzione indennità indebitamente corrisposta. | |
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE | B e C B e C | Retrib. dicembre Retrib. dicembre | A 000 D 000 | Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell’imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell’anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “numero dipen- denti” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”. Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell’imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell’anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero di giornate”, “numero dipendenti” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”. |
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO | B e C B e C D | Art. 3 ter L. 438/92 Vers. Contr. Agg. Rec. Contr. Agg. | M 950 M 951 L 951 | Aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del dipendente, da applicare alle retri- buzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella “numero giornate”. Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”. Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto. |
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
XX.XX.X.XX | B e C | Prestampata | W 030 | 0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta. |
DATI STATISTICI | B e C B e C B e C | Lav. maschi Lav. Femm. Lav. non retr. | MA 00 FE 00 NR 00 | Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. |
DATI STATISTICI | B e C B e C B e C B e C B e C B e C B e C B e C B e C | Lav. comun. Lav. E.C. Lav. E.C. D.L. 195/02 Lav. Quadro Forza aziendale Lav. in aspettativa per cariche elettive Lav. in aspettativa per cariche sindacali Lav. comunitari occupati Lav. beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza a persone handicappate | C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00 X 000 XZ00 Q 000 FZ00 E000 S000 C000 CS01 | Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l’assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a carico del datore di lavoro”. |
DECONTRIBUZIONE | B e C B e C D | Ctr. Sol. D.L. 295/96 Cong. Contr. 10% Rec. Contr. 10% | M 930 M 931 L 931 | Interessa le aziende che per contratto integrativo aziendale o di secondo livello sono tenute a corrispondere retribuzioni di cui siano incerti la corresponsione o l’ammontare. Numero dipendenti, retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nella casella “numero giornate”. Sulle somme erogate va pagato un contributo di solidarietà pari al 10%. Da utilizzare sul mod. DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo di solidarietà. Nessun dato va riportato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”. Da utilizzare sul mod DM 10-2 del mese di gennaio di ciascun anno (ovvero, per i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo di solidarietà non dovuto. |
DIRIGENTI | B e C B e C | Dirigenti Dirigenti P.T. | 300 300 P | Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti. |
DONATORI SANGUE | D | Donatori sangue | S 110 | Importo retribuzione giornaliera a carico INPS. |
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti) | B e C | Adesione fondo Fond.dir | FODI | Numero dirigenti interessati all’obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”. |
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri) | B e C | Adesione fondo For.Te | FITE | Numero dipendenti interessati all’obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito”. |
IMPIEGATI | B e C | Prestampata | 11 | Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
SINDACALE
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
INDENNITÀ DI MALATTIA | D D B e C | Prestampata Diff. Ind. Mal. Rest. Ind. Mal. | 52 E 778 E 775 | Indennità di malattia già erogata dall’Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte. |
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ | D D D B e C B e C | Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001 Prestampata Diff. Ind. Mat. Obbl. Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001 Rest. Ind. Mat. | M053 53 E 779 E 780 E 776 | Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l’anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08. |
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE | D D B e C | Ind. Mat. Fac. Diff. Ind. Mat. Fac. Rest. Ind. Mat. | L 050 L 055 E 776 | Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte. |
INTERESSI DI DIFFERIMENTO | B e C | Interessi | D 100 | Importo interessi a carico dell’azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi. |
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO | B e C B e C B e C B e C B e C B e C B e C B e C | Op. L. 407/90 Imp. L. 407/90 Op. P.T. L. 407/90 Imp. P.T. L. 407/90 Op. L. 407/90 Imp. L. 407/90 Op. O.T. L. 407/90 Imp. P.T. L. 407/90 | 158 258 O58 Y58 159 259 O59 Y59 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. |
LAVORATORI IN ASPETTATIVA | B e C B e C | Lav. L. 300/1970 Lav. L. 300/1970 | E 000 S 000 | Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e nel quadro “somme a debito del datore di lavoro”. Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni” e nel quadro “somme a carico del datore di lavoro”. |
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO | B e C B e C | Op. DI 398/92 Imp. DI 398/92 | 186 286 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). |
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91 | B e C B e C B e C B e C | Op. L. 223/91 Imp. L. 223/91 Op. P.T. L. 223/91 Imp. P.T. L 223/91 | 175 275 O 75 Y 75 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). |
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 | B e C B e C B e C B e C | Op. L. 223/91 Imp. L. 223/91 Op. P.T. L. 223/91 Imp. P.T. L 223/91 | 176 276 O 76 Y 76 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). |
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA | B e C B e C B e C B e C D D | Op. L. 223/91 Imp. L. 223/91 Op. P.T. L. 223/91 Imp. P.T. L 223/91 Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91 Arr. Cong. art. 8, comma 4 L 223/91 | 177 277 077 Y 77 L 400 L 401 | Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corriposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell’azienda (pari al 50% dell’indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell’INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. |
LAVORATORI INTERINALI | B e C | Lav. interinali | Z 000 | Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle “numero giornate”, “retribuzioni”, e “somme a debito del datore di lavoro”. |
LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO | D | Rid. L.E. | S 189 | Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati. |
LAVORO STRAORDINARIO | B e C | Lav. Str. 5% | S 005 | Interessa aziende commerciali che occupano più di 15 dipendenti. Il contributo aggiuntivo (5%) è dovuto per le ore di lavoro straordinario prestate oltre la 40ma. Numero dipendenti, numero ore straordinarie, retribuzione corrisposta per le ore straordinarie. |
MULTE DISCIPLINARI | B e C | Multe | A 700 | Multe disciplinari a carico dei lavoratori. |
OPERAI | B e C | Prestampata | 10 | Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
OPERATORI DI VENDITA | B e C B e C | Viaggiatori Viaggiatori P.T. | 800 800 P | Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE | B e C | Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91 | M980 | Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%). |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE | B e C | Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05 | M900 | Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%). |
SINDACALE
ARGOMENTO | QUADRO | DIZIONE | CODICE | NOTE |
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI | D | Esonero CUAF | R 600 | Riduzione dell’aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati. |
TEMPO PARZIALE | B e C B e C | Operai a tempo P. Imp. a tempo P. | O Y | Xxxxxx operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. |
TRATTENUTA DI PENSIONE | B e C D | Prestampata Res. Tratt. Pens. | 23 L 000 | Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Xxxxxxxx trattenuta di pensioni indebitamento operata. |
VERSAMENTI ACCESSORI | B e C | Vers. Accessori | Q 900 | Interessi moratori. |
SINDACALE
TABELLE VARIE
Indice di rivalutazione T.F.R.
INDICE ISTAT COSTO VITA | % DI INCREMENTO | PERCENTUALE DA APPLICARE (*) | ||
ANNO 1995 | Dicembre | 116,7 | 5,802 | 5,852 |
ANNO 1996 | Dicembre | 104,9 | 2,564 | 3,423 |
ANNO 1997 | Dicembre | 106,5 | 1,525 | 2,644 |
ANNO 1998 | Dicembre | 108,1 | 1,502 | 2,627 |
ANNO 1999 | Dicembre | 110,4 | 2,128 | 3,096 |
ANNO 2000 | Dicembre | 113,4 | 2,717 | 3,538 |
ANNO 2001 | Dicembre | 116,0 | 2,293 | 3,220 |
ANNO 2002 | Dicembre | 119,1 | 2,672 | 3,504 |
ANNO 2003 | Dicembre | 121,8 | 2,267 | 3,200 |
ANNO 2004 | Dicembre | 123,9 | 1,724 | 2,793 |
ANNO 2005 | Dicembre | 126,3 | 1,937 | 2,953 |
ANNO 2006 | Dicembre | 128,4 | 1,662 | 2,747 |
ANNO 2007 | Gennaio | 128,5 | 0,078 | 0,183 |
Febbraio | 128,8 | 0,311 | 0,483 | |
Marzo | 129,0 | 0,467 | 0,725 | |
Aprile | 129,2 | 0,623 | 0,967 | |
Maggio | 129,6 | 0,934 | 1,325 | |
Giugno | 129,9 | 1,168 | 1,626 | |
Luglio | 130,2 | 1,401 | 1,926 | |
Agosto | 130,4 | 1,557 | 2,168 | |
Settembre | 130,4 | 1,558 | 2,293 |
(*) - 75% dell’incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all’1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.
Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)
Casistica | Contributi Inps/Inail | IRPEF | ||
Italia | Estero | Italia | Estero | |
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto | Esente fino a € 46,48 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 77,47 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 46,48 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 77,47 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) |
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuita- mente) | Esente fino a € 30,99 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 51,65 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 30,99 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 51,65 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) |
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto | Esente fino a € 15,49 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 25,82 giornaliere (art. 6 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 15,49 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) | Esente fino a € 25,82 giornaliere (art. 3 D.Lgs 314/ 97) |
Rimborso spese a piè di lista | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97) | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97) | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97) | Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97) |
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) |
Indennità chilometriche con resa di conto | Esente (art. 6 D.lgs 314/97) | Esente (art. 6 D.lgs 314/97) | Esente (art. 3 D.lgs 314/97) | Esente (art. 3 D.lgs 314/97) |
Indennità chilometriche senza resa di conto | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) | Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97) |
AVVISO IMPORTANTE
VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’ENTE BILATERALE TRAMITE MODELLO F24
IN SEDE DI VERIFICA CONTRIBUTIVA SONO STATI RISCONTRATI ERRORI NELL’UTILIZZO DEL CODICE INPS PER VERSAMENTO TRAMITE MODELLO F24.
INVITIAMO TUTTE LE AZIENDE A VOLER VERIFICARE L’UTILIZZO DEI CODICI CORRETTI, COME SOTTO RIPORTATI. IN CASO DI ERRORE, È NECESSARIO PRENDERE CONTATTO CON GLI ENTI BILATERALI, RIPORTATI ASSIEME AI CODICI.
CCNL TERZIARIO (COMMERCIO E SERVIZI) | |
CODICE INPS F24 | EBCM |
EBiTer Milano – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 |
CCNL TURISMO | |
CODICE INPS F24 | EBTU |
Comparto pubblici esercizi EBT PE – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 Xxx. 0000000.000 – Fax 0266797.249 – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx | |
Comparto agenzie di viaggio e attività ricettive all’aria aperta EBRL – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00 | |
Comparto alberghi EBT Alberghi – Xxx Xxxxxx, 00 Xxx. 000000000 – Fax 0000000000 – xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) nei limiti delle risorse scaturenti dallo specifico gettito contributivo. ^ |
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ASSISTENZA
Dm 12 luglio 2007 in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità in presenza di particolari tipologie contrattuali o situazioni giuridiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREVIDENZA
Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali. . . . . . . . . . . . . .
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Nuovo rapporto di lavoro e previdenza complementare. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA
Ced e lotta all’abusivismo. . . . . . . . . .
Modello Dm10 ed evasione contributiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Misura dell’indennità di mobilità . . . . .
Indice
WELFARE
Il provvedimento estende ai committenti il divieto di adibire ad attività lavorativa, previsto dall’art. 16 del Dlgs n. 151/2001 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) alle collaboratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separa- ta dell’Inps ed agli associanti, per le associate in partecipazio- ne iscritte a tale gestione. Le esercenti attività libero professio- nali iscritte alle gestione separata possono godere dell’inden- nità di maternità a condizione che l’astensione effettiva ex art. 16 venga attestata da dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà (art. 2), secondo le modalità previste dall’art. 47 del Dpr
n. 445/2000. Viene altresì estesa l’astensione anticipata alle lavoratrici a progetto o assimilate iscritte alla gestione separa- ta, associate in partecipazione e, limitatamente alle c.d. “gravi complicanze”, alle lavoratrici libero professionali iscritte alla gestione separata.
Le lavoratrici a progetto e le categorie ad esse assimilate che sono tenute ad astenersi dal lavoro, godono di 180 giorni di proroga del loro rapporto, fatta salva una eventuale disposi- zione più favorevole prevista nel contratto individuale.
IN PRIMO PIANO | Dm 12 luglio 2007 Sostegno alla maternità delle lavoratrici |
iscritte alla gestione separata È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 (in xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello dell’Economia con il quale, in attuazione dell’art. 1, comma 791, della legge n. 296/2006 è stata disciplinata l’applicazione degli articoli da 17 a 22 del Dlgs n. 151/2001 in favore delle |
L’indennità di maternità spetta a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,50% ex art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall’art. 16 del Dlgs n. 151/2001. Tale indennità è corrisposta anche in caso di astensione anticipata e per i periodi di interdizione autoriz- zati ex art. 17,limitatamente alle lavoratrici che nei dodici mesi precedenti risultino destinatarie di almeno tre mesi di contribuzione dovuta alla gestione separata. L’indennità è cor- risposta previa attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,in misura pari, per ciascuna
giornata del periodo indennizzabile, all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Per i redditi delle libero professioniste iscritte alla gestione separata, l’indennità è calcolata prendendo a riferimento, per ciascun mese interessato, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono compresi i dodici mesi prece- denti l’inizio del periodo indennizzabile. Per i periodi di astensione sono accreditati i contributi figurativi a fini pensio- nistici. Il finanziamento delle prestazioni economiche è ali- mentato attraverso un’aliquota aggiuntiva nella misura dello 0,22%, della vigente aliquota dello 0,5% prevista dalla legge
n. 449/1997 (art. 59, comma 16). L’aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinata- ri dell’aliquota dello 0,5%. Ai fini della tutela la Direzione pro- vinciale del lavoro rilascia anche per le lavoratrici autonome i
relativi provvedimenti. Sarà nostra cura tornare in argomento, appena l’Inps detterà le necessarie disposizioni operative.
Inail - Rivalutazione
delle prestazioni economiche
Il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con due decreti del 13 luglio 2007, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
n. 244 del 19 ottobre 2007, ha disposto la rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Inail, rispettivamente per i settori dell’industria (compreso il Terziario) e dell’agricoltura. La rivalutazione decorre dal 1° luglio 2007
Settore Terziario
La retribuzione media giornaliera, sulla quale si calcolano le indennità di inabilità temporanea, a partire dal 1° luglio 2007 è stata elevata a 61,06 euro, ovvero l’1,7% in più rispetto al valore utile sino al 30 giugno (60,04 euro). L’aumento della retribuzione media giornaliera fa scattare automaticamente il minimale ed il massimale di retribuzione annua che viene preso in considerazione per la definizione delle rendite per inabilità permanente o morte.
Il nuovo minimale annuo sarà quindi pari a 13.078,80 euro (si ottiene moltiplicando 62,28 euro per 300 giorni e sottraen- do il 30%). Il massimale sarà pari a 24.289,20 euro (si ottie- ne moltiplicando 62,28 euro per 300 giorni ed aggiungendo il 30%). Dal 1° luglio sono migliorate anche le rendite per ina- bilità permanente e per morte.
Per le rendite che hanno decorrenza anteriore rispetto al 1° luglio 2007 alle retribuzioni effettive devono essere applicati i seguenti coefficienti di rivalutazione:
• 2005 e precedenti 1,0200
• 2006 e primo semestre 2007 1,0000
Assegni assistenziali
L’adeguamento alle rendite incide anche su alcuni assegni aggiuntivi di tipo assistenziale. Che dal 1° luglio 2007 devo- no essere riliquidati secondo gli importi indicati nella tabella riportata sotto.
Assegni mensili 2007
Grado d’inabilità | Importi | |
Dal 50 al 59% | 241,68 | |
Dal 60 al 79% | 339,06 | |
Dall’80 all’89% | 629,48 | |
Dal 90 al 100% 100% con assegno assistenza personale continuativa (430,63 euro) | 969,77 1.027,85 | |
Rivalutazioni | ||
2006 | 2007 | |
Retribuzione media giornaliera | 61,06 | 62,28 |
Minimale retribuzione annua | 12.822,60 | 13.078,80 |
Massimale retribuzione annua | 23.813,40 | 24.289,20 |
Assegno assistenza continuativa | 422,19 | 430,63 |
Assegno di morte “una tantum” | 1.691,62 | 1.725,82 |
Mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità
in presenza di particolari tipologie contrattuali
o situazioni giuridiche
Pubblichiamo di seguito il parere del ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, relativamente all’ipotesi in cui i lavo- ratori iscritti nelle liste di mobilità instaurino particolari tipolo- gie di rapporti contrattuali (di lavoro o formativi), oppure si trovino in astensione per maternità.
RISPOSTA ministero del Lavoro a quesito 14/0001517 dell’8/2/2007. Quesiti gestione liste di mobilità.
Codesto Centro per l’impiego, con e-mail del 14 dicembre 2006 - di pari oggetto - chiede se, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, “la data di fine lista, può essere differita per il periodo lavorato “ nei casi di:
a) “contratto a progetto”,
b) “contratto co. xx.xx”,
c) “contratto di lavoro a chiamata senza l’indennità di dispo- nibilità”,
d) “contratto occasionale”,
e) “contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time”,
j) “progetti di formazione indennizzata (es. work experience)”,
g) e, per le lavoratrici in maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa.
Al riguardo - acquisito e valutato il parere, trasmesso con nota prot. n. 15/107/E-14.1.4.35 del 73.01.7007, formulato dall’Ufficio ministeriale cui la presente e diretta per conoscen- za - si osserva quanto segue.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991, i trattamenti e le indennità di mobilità sono sospesi e, di conseguenza, le giornate di lavoro svolte “non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento” ove il lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, svolga attività di lavoro subordinato, a tempo par- ziale, ovvero a tempo determinato.
Tale norma risolve espressamente la questione prospettata sub lett. e) relativa al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale.
In relazione alle questioni prospettate nelle lett. a) - contratto a progetto. b) - contratto xx.xx.xx e d) - contratto occasionale
- si rappresenta che, questa Direzione generale ha ritenuto di aderire alla recente svolta giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha ritenuto compatibile l’iscrizione in lista di mobilità del lavoratore con lo svolgimento di prestazioni inquadrabili nel lavoro autonomo.
In particolare, con sentenza della Sezione lavoro n. 6463 del 1 aprile 2004 la suprema Corte evidenzia come lo svolgimen- to di attività di lavoro autonomo non possa comportare, senz’altro, per il lavoratore in mobilità, la perdita del relativo
trattamento, che include il diritto all’iscrizione nella relativa lista nonché quello all’indennità, “poiché l’indennità di mobi- lità ha la funzione di contrastare la situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita di occupazione. lo svolgi- mento dell’attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe eccedente ai fini della sicurezza sociale. L’individuazione di tale soglia marginale di intervento e, tuttavia. rimessa alla discrezionalità del legislatore”.
Ne consegue che, ove difettino specifiche norme al riguardo, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che svolgano pre- stazioni di lavoro autonomo - quali quelli parasubordinati. In particolare, xx.xx.xx, a progetto, occasionali, sub lett. a), b),
d) - non appare, ragionevolmente, ipotizzabile alcuna sospen- sione dalle liste di mobilità, nei periodi in cui prestino lavoro. Sempreché tale lavoro non risulti caratterizzato da formali vin- coli di subordinazione.
Diverso il caso del lavoro a chiamata sub lett. c), considerata la relativa indubbia ascrivibilità all’ambito della subordinazio- ne in senso tecnico. Peraltro, si ritiene che la sospensione dalle liste di mobilità per i lavoratori cc.dd. intermittenti, debba esse- re, ragionevolmente, applicata - conformemente al principio di non discriminazione ex art. 38 Dlgs 27612003, in forza del
quale il trattamento economico retributivo e previdenziale deve essere riproporzionato in relazione alla prestazione effettiva- mente eseguita, né può essere meno favorevole rispetto a quel- la riconosciuta al lavoratore di pari livello a parità di mansio- ni - limitatamente ai periodi in cui il lavoratore intermittente svolga effettivamente le prestazioni a chiamata.
WELFARE
Inoltre, per quanto concerne i ‘progetti di formazione inden- nizzata (es. work experience) “, di cui al punto j), la generica indicazione della relativa fattispecie, non consente, allo stato, di ricondurli ad una precisa tipologia contrattuale. Conseguentemente, si ritiene che, per i fini rilevanti in questa sede, non si possa prescindere dalla valutazione dei criteri distintivi che caratterizzano il relativo rapporto e che non risul- tano adeguatamente rappresentati nel quesito.
Infine, con riguardo alle ipotesi ex lett. g) di astensione obbli- gatoria e facoltativa per maternità, si ricorda che il vigente art.6, comma 4, del Dl n.148/1993 convertito, con modifica- zioni, nella L. n. 336/1993, espressamente dispone che “I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. xxxxx restando i limiti temporali di fruizione dell’’indennità di mobilità”.
Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Benefici previdenziali
per le vittime del terrorismo
In considerazione della circostanza che, dall’anno 2004, la disciplina dei benefici previdenziali per le vittime del terrori- smo ha subito vari interventi normativi (ad es. la legge Finanziaria 2007) ed interpretativi, l’Inps ha ritenuto di riepi- logare la disciplina in questione con il provvedimento di segui- to riportato, il quale sostituisce le precedenti circolari sull’ar- gomento.
CIRCOLARE Inps n. 122/2007. Legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni recante nuove norme in materia di vittime del terrorismo o di stragi di tale matrice. Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007.
1. Premessa
Con circolare n. 113 del 19 ottobre 2005 e circolare n.94 del 22 giugno 2007 sono state emanate le istruzioni per l’appli- cazione della normativa indicata in oggetto.
Successivamente, il presidente del Consiglio dei ministri ha emanato sull’argomento la direttiva del 27 luglio 2007, pub- blicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 178 del 2 agosto 2007, che ha fornito l’interpretazione autentica di alcuni aspetti della disposizione in oggetto che avevano susci-
Previdenza
tato nelle amministrazioni competenti le maggiori perplessità in fase interpretativa.
Inoltre, alla luce di indicazioni di carattere generale fornite dalla stessa direttiva, sono state approfondite e rivisitate altre problematiche emerse in fase di attuazione della legge 3 ago- sto 2004, n. 206.
La presente circolare riepiloga le istruzioni fornite in materia coordinate con le novità interpretative emerse sulla base delle considerazioni sopra indicate e recepisce le osservazioni for- nite dall’Ufficio legislativo del ministero del Lavoro, con nota del 23 ottobre 2007, prot. n. 110448/6/450-1/738/13.
Essa, pertanto, sostituisce le circolari n. 113 del 19 ottobre 2005 e n. 94 del 22 giugno 2007.
2. Destinatari (articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206) Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, indipendentemente dal regime assi- curativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terrori- stici verificatisi sul territorio italiano a partire dal 1° gennaio 1961 o all’estero, a partire dal 1° gennaio 2003.
Il paragrafo 2 della direttiva del presidente del Consiglio dei ministri (di seguito “direttiva”) ha, peraltro, chiarito che i benefici spettano anche ai cittadini stranieri (siano essi appar- tenenti all’Unione europea o siano cittadini extracomunitari) qualora siano rimasti coinvolti in eventi terroristici o di ugua- le natura avvenuti sul territorio italiano. Il riconoscimento dei benefici previdenziali è, peraltro, subordinato, in tal caso, al
Welfare
d i c e m b r e 2 0 0 7
Previdenza
fatto che il cittadino straniero, ovvero i familiari dello stesso, abbiano al momento dell’evento o acquisiscano successiva- mente una posizione assicurativa in Italia.
Per effetto dell’articolo 1, comma 1270, della legge 27 dicem- bre 2006, n. 296, che ha aggiunto il comma 1-bis nell’artico- lo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, rientrano tra i desti- natari della norma in esame le vittime della strage di Ustica, nonché le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” e i loro superstiti.
Per questi ultimi tutti i benefici previsti dalla norma in oggetto decorrono dal 1° gennaio 2007.
I benefici in esame sono riconosciuti dalla legge in esame anche ai familiari superstiti delle vittime degli eventi terroristi- ci, che vanno individuati, come specificato nella “direttiva”, sulla base di quanto stabilito da precedenti norme in materia (legge n.466 del 1980, legge n.302 del 1990 e legge n. 388 del 2000), salvo i casi in cui la stessa legge n. 206 del 2004 non individui puntualmente i superstiti aventi diritto in concor- so con la vittima.
La legge specifica che i benefici vanno attribuiti ai soggetti già pensionati, la cui pensione deve essere ricostituita in accordo con le nuove disposizioni.
3. Rideterminazione della retribuzione pensionabile L’articolo 2 della predetta legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità per- manente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.
L’incremento determinato dall’applicazione dell’articolo 2 della citata legge n. 336 del 1970 riguarda sia la retribuzio- ne pensionabile con la quale vengono calcolati i trattamenti pensionistici della vittima dell’evento terroristico con conse- guente incremento, in caso di decesso, anche delle corrispon- denti pensioni ai superstiti, nonché i trattamenti pensionistici diretti del coniuge e dei figli, anche maggiorenni.
Si ricorda che l’articolo 2 della legge n. 336 del 1970 preve- de l’attribuzione ai lavoratori dipendenti alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ai fini della liquidazione della pensione, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribu- zione ovvero, a loro scelta, la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella pos- seduta.
Tale disposizione era stata interpretata nella circolare n. 113 del 2005 in armonia con i contenuti delle circolari esplicative emanate all’indomani dell’entrata in vigore della stessa legge n. 336 del 1970.
Peraltro, non vi è dubbio che tale meccanismo sia ritagliato sulle regole di calcolo della pensione all’epoca vigenti nei regimi previdenziali dei lavoratori pubblici e comporti se attuato in maniera troppo stringente una sostanziale elusione dei benefici concessi dal provvedimento in esame. Tale aspet- to risulta, peraltro, amplificato in considerazione dell’ulteriore evoluzione subita dai sistemi di calcolo del regime obbligato- rio e delle differenze intervenute nelle strutture retributive dei
lavoratori.
Devono, quindi, essere riviste le istruzioni applicative fornite. La retribuzione pensionabile dei beneficiari delle disposizioni dell’articolo 2 deve essere incrementata della percentuale cor- rispondente ai tre aumenti periodici di stipendio calcolata al momento della cessazione dal servizio.
A favore di coloro che, invece, scelgono il riconoscimento della qualifica superiore la retribuzione pensionabile dovrà essere aumentata della percentuale di incremento tra la retri- buzione della qualifica superiore e la retribuzione della qua- lifica ricoperta dal lavoratore sempre al momento del pensio- namento.
Si anticipa, peraltro, che la modalità di rideterminazione della retribuzione pensionabile appena illustrata va utilizzata per coloro che hanno subito un’invalidità permanente inferiore al 25 per cento, ovvero per coloro la cui invalidità è compresa tra il 25% e il 79% e non hanno raggiunto la massima anzia- nità contributiva riconoscibile.
4. Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva L’art. 3, comma 1, della legge in esame, come modificato dal- l’articolo 1, comma 794, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riconosce a coloro che hanno subito un’invalidità perma- nente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il medesimo aumento figurativo è riconosciuto per effetto del- l’articolo 1, comma 795 della citata legge n. 296 del 2006 al coniuge e ai figli, anche maggiorenni e, in mancanza, ai geni- tori delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, anche sui loro trattamenti diretti.
Con le modifiche contenute nell’ultima legge finanziaria, per- tanto, la maggiorazione dei 10 anni viene riconosciuta alle vittime degli eventi terroristici indipendentemente dal grado di invalidità riportato e non ai soli soggetti che avevano riporta- to un grado di invalidità inferiore all’80 per cento.
La stessa maggiorazione viene anche estesa al coniuge e ai figli, anche maggiorenni, della vittima, o, in mancanza ai genitori sui loro trattamenti diretti.
Alcuni dei maggiori problemi interpretativi sono stati legati proprio alle modalità di riconoscimento della maggiorazione ai familiari, come sopra individuati, delle vittime degli eventi terroristici.
La “Direttiva” al paragrafo 5 ha chiarito molti degli aspetti controversi.
In particolare, vi è affermato che “non assume alcuna rilevan- za la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime o i familiari, svolgano al momento dell’evento un’attività lavorati- va. Peraltro, la norma in parola sarà operativa ed il beneficio potrà essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.
È inoltre da dire che nell’ipotesi in cui gli aventi diritto al bene- ficio de quo siano già in pensione al momento dell’evento, a loro favore dovrà essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento.”
Alla luce dei chiarimenti contenuti nella suddetta “direttiva” l’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al
coniuge, ai figli, ed in mancanza ai genitori, indipendente- mente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento del- l’evento terroristico.
Nell’attribuzione della maggiorazione in parola, al pari di quanto avviene in altre situazioni assimilabili (ad esempio determinazione del diritto a pensione ai superstiti), deve comunque farsi riferimento allo “status” del beneficiario quan- do si verifica l’evento tutelato dal legislatore.
La maggiorazione deve essere quindi riconosciuta ai soggetti con i quali vi è un rapporto di connubio al momento dell’even- to terroristico e ai figli esistenti a tale momento indipendente- mente dalla loro età anagrafica, nonché ai figli nati entro i tre- cento giorni successivi al verificarsi dell’evento stesso.
La maggiorazione deve, inoltre, essere riconosciuta al coniu- ge divorziato qualora il divorzio intervenga successivamente all’evento terroristico.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’e- vento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
Il riconoscimento agli aventi diritto della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comporta la retrodatazione dell’inizio dell’assi- curazione e non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a colo- ro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del prov- vedimento in esame di un trattamento pensionistico, compresi coloro che erano già pensionati al momento dell’evento terro- ristico.
La maggiorazione va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo nel quale è liquida- ta la prestazione.
Ai soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, per- tanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzio- ne di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per otte- nere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posti- cipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguen- ti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del rag- giungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l’incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.
L’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incremen- tare l’anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall’ar- ticolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determina-
zione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accre- ditare figurativamente.
WELFARE
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media set- timanale dell’anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell’anno solare precedente nel caso in cui nell’anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all’anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l’aliquota di compu- to vigente nell’anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell’anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del Pil, in quanto collocato nell’anno di decor- renza del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante con- tributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di tra- sformazione corrispondente all’età dell’interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare alle pensioni liquidate con l’attribuzione della maggiorazione in esame la “direttiva”, superando la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente l’intera pensione e non solo la quota parte dell’impor- to riconducibile alla predetta maggiorazione. L’esenzione dei trattamenti sopra indicati decorre dal rateo di pensione di set- tembre 2004.
5. Invalidi permanenti con percentuale pari o superiore all’80 per cento
L’art. 4, comma 2 stabilisce una speciale disciplina a favore di coloro che abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento.
In particolare, viene riconosciuto il diritto immediato ad una pensione diretta. Tale trattamento viene erogato dietro presen- tazione di domanda da parte dell’interessato e decorre dal mese successivo all’evento terroristico subito.
La pensione dovrà essere calcolata, utilizzando quale retribu- zione pensionabile l’ultima retribuzione integralmente perce- pita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico, rap- portata a settimana ed incrementata con le modalità descritte al precedente paragrafo 3.
Per effetto di quanto previsto dalla legge Finanziaria per il 2007 l’anzianità contributiva già maturata dagli interessati al momento dell’evento terroristico deve essere incrementata dei 10 anni figurativi riconosciuti dal novellato articolo 3.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i cri- xxxx previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti.
Al riguardo, si precisa che il legislatore ha voluto, anche in
quest’ambito derogare con norma speciale ai principi genera- li dell’ordinamento pensionistico. Pertanto, la pensione ai superstiti deve essere posta in pagamento con un importo pari alla pensione diretta senza applicazione delle quote di rever- sibilità.
In presenza di più contitolari non può comunque essere supe- rato l’importo totale della pensione diretta.
Con riferimento alla determinazione della misura della pen- sione ai superstiti in caso di morte della vittima di atti di terro- rismo e fermo restando il limite dell’importo totale della pen- sione diretta, la percentuale della pensione diretta in favore dei contitolari della pensione ai superstiti va rideterminata in caso di perdita del diritto a pensione ai superstiti da parte di un contitolare, con assegnazione della corrispondente percen- tuale al soggetto con aliquota più alta.
Il medesimo comma 3 stabilisce, inoltre, la non decurtabilità ad ogni effetto di legge di dette prestazioni alle quali, quindi, non si applica l’articolo 1, comma 41, della legge n.335 del 1995, nonché le disposizioni relative al contributo di solida- rietà.
Si conferma che i trattamenti pensionistici appena illustrati non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibi- le ai fine Irpef. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
6. Soggetti con un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento
L’articolo 1, comma 792, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha integrato l’articolo 4 della legge in oggetto aggiungendovi il comma 2 bis che recita: “Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dan- noso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valuta- zione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalu- tazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’artico- lo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pen- sionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1”.
La presente disposizione introduce quindi una normativa molto speciale riferita ai seguenti destinatari:
- coloro che in conseguenza dell’evento terroristico hanno riportato un’invalidità pari o superiore al 25 per cento della propria capacità lavorativa;
- coloro che successivamente all’evento terroristico stesso abbiano proseguito l’attività lavorativa e abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima riconoscibile in ciascun ordi- namento.
Come esplicitato dalla norma stessa l’anzianità contributiva massima può essere raggiunta anche con il concorso della maggiorazione prevista dall’articolo 3 del provvedimento in esame.
Verificati i due requisiti richiesti dal citato articolo 4, comma 2
bis, il trattamento pensionistico annuo cui ha diritto l’interessa- to è pari esattamente all’ultima retribuzione pensionabile annua percepita, incrementata ai sensi dell’articolo 2 della legge in esame e, quindi, secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo 3.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale la “direttiva” ha chiarito l’esenzione fiscale dell’intero trattamento, prevista dall’articolo 4, comma 4, sia applicabile anche ai trattamenti erogati ai sensi del predetto comma 2 bis.
In accordo con quanto appena detto le modalità di calcolo previste dall’art. 4, comma 3, si estendono alle pensioni ai superstiti derivanti dai trattamenti diretti liquidati ai sensi del più volte citato comma 2 bis. Pertanto, tali pensioni ai super- stiti sono pari al 100 per cento del trattamento diretto, con il limite già descritto in caso di presenza di più contitolari e non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.
7. Attribuzione della doppia annualità di cui all’articolo 5, comma 4
La più volte citata “direttiva” è intervenuta anche a dirimere anche la questione interpretativa legata al campo di applica- zione dell’articolo 5, comma 4, della legge 3 agosto 2004, n.
206.
Come noto, il suddetto articolo 5, comma 4, della legge n. 206 del 2004 recita testualmente che “in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pen- sione di reversibilità sono attribuite due annualità, (omissis)” Con la circolare n. 113 del 2005 la doppia annualità è stata attribuita ai soli superstiti delle vittime di atti di terrorismo, che al momento del decesso, ancorché fosse avvenuto successiva- mente all’evento terroristico stesso, fossero già titolari di pen- sione.
Nel paragrafo 8 della “direttiva” è, invece, chiaramente espli- citato che “non rileva al fine dell’individuazione dei beneficia- ri della norma, la circostanza che il dante causa fosse dece- duto in attività di servizio o in posizione di quiescenza. È dun- que ininfluente al fine dell’applicazione della norma la circo- stanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto a pen- sione di reversibilità o di pensione indiretta”.
È di tutta evidenza, quindi, che si sia addivenuti ad una lettu- ra “atecnica” del termine pensione di reversibilità in ragione degli obiettivi perseguiti dal legislatore con le disposizioni in oggetto.
Peraltro, proprio in questa chiave e tenuta presente la prima- ria esigenza di far scaturire dall’applicazione dell’articolo 5, comma 4, un beneficio tangibile, e non solo simbolico, nei riguardi di coloro cui la norma è rivolta - spesso soggetti la cui pensione ai superstiti ha avuto decorrenza assai remota nel tempo- la doppia annualità di tale pensione va attribuita pren- dendo a riferimento l’importo del trattamento pensionistico alla data di decorrenza degli effetti economici della legge n. 206 del 2004. Ciò anche in coerenza con quanto già previ- sto dal nostro ordinamento in materia di assegnazione di due annualità del trattamento pensionistico ai superstiti delle vitti- me del terrorismo (art. 15 del Dpr n. 510 del 1999).
Considerato, inoltre, che chiaro intento del legislatore è, soprattutto, quello di fornire adeguato risarcimento alle vitti- me, e ai loro familiari, di eventi terroristici accaduti nel passa-
to, si ritiene che il beneficio vada concesso anche a coloro che, pur titolari del trattamento ai superstiti al momento del decesso della vittima, hanno perso, alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, tale titolarità, prendendo a riferimento, in questo caso, l’importo della pensione al momento della perdita del diritto.
Al riguardo, l’importo della pensione ai superstiti da conside- rare ai fini del calcolo delle due annualità è quello ridetermi- nato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto (cfr., in particolare, paragrafi 6 e 7).
8. Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni dei lavora- tori in attività (cosiddetta “clausola d’oro”)
L’art. 7 della legge n. 206 del 2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrisponden- ti e con pari anzianità.
Pertanto, l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinata- ri della normativa in commento dovrà essere effettuato aven- do riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a even- tuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell’applicazio- ne dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge n. 336 del 1970.
Si precisa, peraltro, che la “clausola d’oro” deve essere appli- cata sia sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’e- vento terroristico e al suo decesso sui trattamenti ai superstiti derivanti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari come indicati dall’articolo 3 della legge in esame, come novellato dall’articolo 1, comma 795, della più volte citata legge n. 296 del 2006.
9. Attribuzione dei benefici sulle pensioni
L’articolo 14 della legge 3 agosto 2004, n. 206 stabilisce che il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dalla prefettura-ufficio territoriale del governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’artico- lo 19 del Dpr 28 luglio 1999, n. 510.
Ai sensi dell’articolo 19 appena citato la certificazione deve riportare la data e il luogo dell’atto criminoso e dell’eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l’hanno determinata, la patologia invali- dante, la percentuale dell’invalidità.
Peraltro, si ritiene che, in considerazione della particolarità dei casi in esame, sia idonea a produrre gli effetti di legge anche la certificazione, che non riporti la natura delle ferite e delle lesioni, nonché la patologia invalidante.
L’interessato dovrà allegare la predetta certificazione alla domanda di pensione, ovvero alla domanda di incentivo per il posticipo del pensionamento (cd. “bonus”).
In caso di domanda di ricostituzione, la certificazione potrà essere acquisita dalla prefettura ovvero presentata direttamen-
te dall’interessato. Non deve, comunque, essere richiesta alcu- na documentazione qualora risultino da precedenti comunica- zioni presenti agli atti gli elementi necessari per l’applicazio- ne della normativa in parola.
WELFARE
Il coniuge della vittima, cui le disposizioni in oggetto hanno esteso il riconoscimento dell’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, dovrà presentare la certificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (circolare n. 12 del 10 gennaio 2002), attestante il rapporto di matrimonio ovvero lo stato di famiglia relativo al momento in cui si è verificato l’e- vento terroristico subito dal loro congiunto. Per i figli sarà suf- ficiente la dichiarazione della data di nascita da confrontare con il momento in cui si è verificato l’evento.
I genitori della vittima dell’evento terroristico dovranno, inve- ce, allegare alla domanda - intesa ad ottenere i benefici in argomento - unitamente al certificato di stato di famiglia della vittima o ad una dichiarazione sostituiva, anche un’autodi- chiarazione secondo la quale che non esistevano né coniuge né figli della vittima al momento dell’evento terroristico.
10. Decorrenza dei benefici
Gli effetti economici della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono attribuiti a partire dal 1° settembre 2004.
A favore dei soggetti già titolari di pensione, le sedi dovranno provvedere a ricalcolare la pensione, secondo le nuove rego- le stabilite dal provvedimento in oggetto, a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
Le pensioni da liquidare con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non pos- sono, invece, avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Per quanto concerne i soggetti con un grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento, non ancora pensionati è stato chiarito al paragrafo 6 che il trattamento immediato diretto decorre dal mese successivo all’evento terroristico. A partire da tale data va rivalutata la pensione con attribuzione degli importi dal 1° settembre 2004. Il medesimo trattamento va poi ricalcolato con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva previsti dalla legge n. 296 del 2006 con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Per le vittime di eventi terroristici con grado di invalidità pari o superiore all’80 per cento già pensionati alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2004, n. 206 dovrà essere ricalco- lato il trattamento spettante dalla decorrenza della pensione sulla base della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell’articolo 4, comma 2 e attribuzione degli arretrati a partire dal 1° settembre 2004. Dal 1° gennaio 2007 dovranno essere erogati gli importi corrispondenti al ricalcolo della pensione con l’attribuzione dei 10 anni di maggiorazione contributiva.
I benefici spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis e del- l’articolo 4, comma 2 bis, della legge in esame decorrono dal 1° gennaio 2007.
Dalla stessa data produce effetto anche l’attribuzione della maggiorazione dei 10 anni da concedere al coniuge, ai figli
o, in mancanza, ai genitori della vittima.
Pertanto, le nuove prestazioni da liquidare con il contributo determinante della maggiorazione appena citata non posso- no avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2007.
Qualora i benefici debbano, invece, essere attribuiti a sogget- ti già titolari di pensione la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1°gennaio 2007.
Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali
Il Consiglio dei ministri del 17 ottobre ha varato lo schema di disegno di legge che attua il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili del 23.7.07. Per quanto riguarda le misure previdenziali il testo innova sia rispetto alla legge Dini, sia rispetto alla riforma Maroni. In particolare, il nuovo regime conferma le disparità di tratta- mento fra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, per la prima volta, nel nostro ordinamento, subordina il pensiona- mento di vecchiaia al meccanismo delle finestre. All’atto pra- tico, viene previsto, in maniera surrettizia, l’aumento dell’età pensionabile nella misura di almeno tre mesi per il lavoro dipendente e di almeno sei mesi per il lavoro autonomo.
La valutazione delle misure, comunque, risente di una serie di
scelte adottate, che potrebbero, nel tempo, influire negativa- mente sulla tenuta del sistema previdenziale nel suo complesso. Decorrenza pensioni di anzianità e di vecchiaia (art. 1 )
Il Protocollo nel suo insieme non presenta elementi di struttura- lità, tant’è che entro il 2011 il governo intende rivedere le fine- stre di uscita per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Nel frattempo, dal 1° gennaio 2008, le uscite per pensiona- mento risultano disciplinate, così come indicato nelle tabelle di questa pagina e della successiva.
Razionalizzazione enti previdenziali (art. 2)
Entro il 31.12.2007 verrà presentato un piano per razionaliz- zare la spesa degli enti previdenziali ed assicurativi, al fine di garantire risparmi per 3,5 miliardi di euro nel prossimo decennio.
Tuttavia, qualora tali risparmi non dovessero risultare suffi- cienti a coprire le spese derivanti dall’abolizione dello “scalo- ne”, dal 2011 è previsto un aumento dello 0,09% di tutte le aliquote contributive obbligatorie (dipendenti, parasubordina- ti ed autonomi).
Rispetto alla precedente stesura è stato eliminato l’automati- smo che introduceva l’aumento contributivo a prescindere da eventuali risparmi.
Tasso di sostituzione per le pensioni dei più giovani
Entro il 31.12.2008, il governo dovrà definire nuovi criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione delle pensioni per i lavoratori più giovani ai quali si applica il sistema contributi- vo. In tale contesto, verranno previsti meccanismi di solidarietà diretti a garantire pensioni non inferiori al 60% dell’ultima retribuzione.
Lavoratori dipendenti
Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi
Maturazione requisito
Entro il 1° semestre dell’anno Entro il 2° semestre dell’anno
Pensione di anzianità con 40 anni di contributi
Maturazione requisito
Entro il 1° trimestre dell’anno Entro il 2° trimestre dell’anno Entro il 3° trimestre dell’anno Entro il 4° trimestre dell’anno
Decorrenza pensione
1° gennaio dell’ anno successivo 1° luglio dell’anno successivo
Decorrenza pensione
1° luglio dello stesso anno 1° ottobre dello stesso anno
1° gennaio dell’ anno successivo 1° aprile dell’anno successivo
Pensione di vecchiaia
Maturazione requisito
Entro il 1° trimestre dell’anno Entro il 2° trimestre dell’anno Entro il 3° trimestre dell’anno Entro il 4° trimestre dell’anno
Decorrenza pensione 1° luglio dell’anno
1° ottobre dell’anno
1° gennaio dell’anno successivo 1° aprile dell’anno successivo
Lavoratori autonomi
Pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi
Maturazione requisito
Entro il 1° semestre dell’anno Entro il 2° semestre dell’anno
Pensione di anzianità con 40 anni di contributi
Maturazione requisito
Entro il 1° trimestre dell’anno Entro il 2° trimestre dell’anno Entro il 3° trimestre dell’anno Entro il 4° trimestre dell’anno
Decorrenza pensione
1° luglio dell’anno successivo
1° gennaio del secondo anno successivo
Decorrenza pensione
1° ottobre dello stesso anno
1° gennaio dell’ anno successivo 1° aprile dell’ anno successivo 1° luglio dell’anno successivo
Pensione di vecchiaia
Maturazione requisito
Entro il 1° trimestre dell’anno Entro il 2° trimestre dell’anno Entro il 3° trimestre dell’anno Entro il 4° trimestre dell’anno
Decorrenza pensione 1° ottobre dell’anno
1° gennaio dell’anno successivo 1° aprile dell’ anno successivo 1° luglio dell’anno successivo
WELFARE
Nuovo rapporto di lavoro
e previdenza complementare
Il sito internet che il Governo ha allestito per fornire le neces- sarie informazioni in materia di destinazione del Tfr e previ- denza complementare, xxx.xxx.xxx.xx/xxx/, indica che i lavo- ratori, i quali, dopo aver optato per la conservazione del Tfr in azienda, abbiano cambiato datore di lavoro, debbono compilare il modello Tfr2, al fine di riconfermare la propria scelta. Diversamente, trascorsi inutilmente 6 mesi dalla data di assunzione, si perfezionerà il silenzio-assenso con le relative conseguenze.
L’articolo 1, co. 4 del Dm 30 gennaio 2007 stabilisce invece che la volontà di destinazione del Tfr deve essere manifesta-
Previdenza complementare
ta,entro i 6 mesi dall’assunzione, dai lavoratori che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita tale volontà, nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro.
Nell’attesa di un auspicabile chiarimento, riproduciamo le indicazioni fornite dal sito citato.
Dal sito xxx.xxx.xxx.xx/xxx/. Scelta sulla destinazione del Tfr
I lavoratori che in relazione a precedenti rapporti di lavoro hanno scelto di mantenere il loro Tfr presso il datore di lavoro e desiderano effettuare tale scelta anche in relazione al nuovo rapporto di lavoro, dovranno comunicare tale scelta al nuovo datore di lavoro compilando il Modulo Tfr2 entro e non oltre il semestre dalla loro nuova assunzione. In mancanza si rea- lizzeranno nei loro confronti gli effetti del tacito conferimento del Tfr, e il silenzio del lavoratore verrà interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare.
Welfare
Ced e lotta all’abusivismo
La direzione generale per l’Attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con la lettera circolare n. 25/I/0013649 del 23 ottobre 2007, ha fornito alcune indica- zioni al personale di vigilanza relative ai centri di elaborazio- ne dati, emanate d’intesa con Inps e Inail, integrative della cir- colare n. 14/2000, della nota n. 1665 del 13 novembre 2003 e della lettera n. 7195 del 6 giugno 2007.
In particolare, si è inteso precisare le nozioni di “assistenza” e di “competenza specifica” del consulente del lavoro rispetto ai Ced: essa comprende tutte le attività che riguardano l’impo- stazione del prospetto paga sotto l’aspetto lavoristico, fiscale e previdenziale, l’individuazione del Ccnl applicabile, l’inqua- dramento del lavoratore e tutti gli istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro (es. ferie, orario, congedi parentali, ecc.).
Le operazioni svolte dai Ced si debbono, di conseguenza, limitare alla elaborazione dei dati, al “data entry”, alla stam- pa ed alle modalità di gestione del software, senza alcun intervento di tipo discrezionale, ed interpretativo.
Il ministero ha inoltre chiarito che l’assistenza del professioni- sta non necessita di una presenza continua e costante nella fase di elaborazione dei dati.
Con la nota viene, infine, considerato come non più rilevante il parametro numerico dei 500 prospetti paga per ogni consu- lente a suo tempo indicato (lettera circolare n. 1665 del 13 novembre 2003) dallo stesso xxxxxxxxx.
Modello DM 10
ed evasione contributiva
Relativamente alla mancata o tardiva presentazione del modello DM 10, si sono confrontati due orientamenti nelle pronunzie della suprema corte.
Secondo il primo, qualora i dati del rapporto di lavoro siano ricavabili altrove (per. es. dai libri obbligatori), saremmo di fronte all’ipotesi, meno grave, dell’omissione contributiva.
Viceversa, secondo l’opposto orientamento, di evasione si deve parlare in quanto, ad integrare la fattispecie, è sufficien- te che sia omesso anche uno solo degli adempimenti obbliga- tori.
d i c e m b r e 2 0 0 7
Orientamenti
e giurisprudenza
La decisione che riportiamo propende per quest’ultima tesi, allineandosi all’orientamento espresso dalle sezioni unite con la pronunzia n. 4808 del 7 marzo 2005.
SENTENZA Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00 maggio 2007, n. 12124. Previdenza - Assicurazioni sociali - Obblighi contri- butivi - Mancata presentazione del modello DM 10 - Evasione contributiva - Configurabilità.
La mancata presentazione del modello DM 10 (recante la det- tagliata indicazione dei contributi da versare) configura la fat- tispecie dell’evasione contributiva, e non già della mera omis- sione.
Misura
dell’indennità di mobilità
Vi è un principio di mensilizzazione dell’indennità di mobilità, oppure il trattamento va erogato in ragione delle sole giorna- te di disoccupazione? Propende per quest’ultima tesi la supre- ma corte, in quanto, nella L n. 223/91, non soltanto non è rin- venibile alcun riferimento a ragguagli “a mese”, ma vi è un esplicito rinvio alle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione.
SENTENZA Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 maggio 2007, n. 12372. Previdenza - Assicurazioni sociali - Indennità di mobilità - Disciplina applicabile - Calcolo dell’indennità - Riferimento alle singole giornate di disoccupazione - Necessità.
L’indennità di mobilità, secondo l’art. 7, co. 12 della L n. 223/91, è soggetta alla disciplina prevista per la disoccupa- zione involontaria, in quanto applicabile.
Ne consegue che, non essendo riscontrabile nella citata nor- mativa la previsione di un meccanismo di calcolo ragguaglia- to “a mese”, l’indennità deve essere corrisposta con riferimen- to alle singole giornate di effettiva disoccupazione (nel caso concreto, nel mese di febbraio l’indennità spetta per i ventotto o ventinove giorni compresi in tale mese, mediante divisione per trenta dell’importo commisurato all’integrazione salariale e moltiplicato per ventotto o per ventinove).
Indice
POLITICHE ENERGETICHE
Agevolazioni per l’installazione di
impianti fotovoltaici Pag. 39
Finanziare il fotovoltaico con il nuovo
“Conto Energia” (1a parte). . . . . . . . . Pag. 41
IN PRIMO PIANO | Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici |
Il ministro dello Sviluppo economico in collaborazione con il ministro dell’Ambiente ha fissato le regole per il finanziamento degli impianti fotovoltaici. L’intervento, reso attuativo dal decreto 19 febbraio 2007 (Gu 23 febbraio 2007 n. 45), rientra nell’ambito della politica di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. ^ |
Mediante le nuove direttive il legislatore ha innanzitutto inteso garantire, con la concessione dei benefici attraverso le tariffe incentivanti, una equa remunerazione dei costi di investimen- to e di esercizio degli impianti.
In secondo luogo, l’obiettivo del nuovo decreto è quello di semplificare le procedure finora previste, in base alle quali per installare il fotovoltaico era necessario entrare nelle apposite graduatorie elaborate dal Gse spa (ex Grtn: Gestore della rete di trasmissione nazionale) sulla base della data di presenta- zione della domanda.
In particolare, con il decreto 19 febbraio 2007 sono favorite le scelte industriali volte a localizzare nel Paese la produzione di celle e moduli solari, che rappresentano la premessa indi- spensabile per la costruzione di una filiera italiana dell’ener- gia solare.
Inoltre, famiglie, condomini, soggetti pubblici, imprese grandi e piccole, potranno diventare produttori di energia elettrica pulita e rinnovabile, sia per l’autoconsumo che per la cessio- ne al sistema elettrico.
I soggetti destinatari delle tariffe incentivanti
In base al decreto 19 febbraio 2007, potranno beneficiare
delle tariffe incentivanti e del premio per un più efficiente uso dell’energia: le persone fisiche; le persone giuridiche; i sog- getti pubblici; i condomini di unità abitative e/o di edifici.
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Le agevolazioni concedibili
• le tariffe incentivanti
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al decreto ed entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del provvedimento di erogazione delle tariffe incentivanti e il 31 dicembre 2008, ha diritto a una tariffa incentivante che, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, assume il valore di cui alla Tab. 2 (valori in euro/kWh prodotto dall’impianto foto- voltaico - v. infra).
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche degli impian- ti di cui ai punti b.1, b.2 e b.3 indicati in Tabella 2:
b.1. impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3 al decreto in commento, sugli elementi di arredo urbano e via- rio, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di xxxxxx- cati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b.2. impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2 al decreto in esame, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b.3. impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’im- pianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipo- logie elencate in allegato 3 al decreto, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fab- bricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. La tariffa così individuata è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’im- pianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, realizzati in conformità al decreto ed entrati in esercizio in ciascuno degli anni del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, avrà diritto, in relazione alla potenza nominale e alla tipologia dell’impianto, alla tariffa incentivan- te decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario suc- cessivi al 2008, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fermo restando il periodo di 20 anni (il valore della tariffa sarà costante in moneta corrente in tale periodo). Con successivi decreti a decorrere dal 2009, verranno ridefi- nite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in eser- cizio negli anni successivi al 2010, tenendo conto dell’anda- mento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici.
In assenza dei predetti decreti continueranno ad applicarsi, per gli anni successivi al 2010, le tariffe fissate dal commen- tato decreto, per gli impianti che entrano in esercizio nell’an- no 2010.
Le tariffe verranno incrementate del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:
1. per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colon- na 1, della Tab. 2, i cui soggetti responsabili impiegano l’e- nergia prodotta dall’impianto con modalità che consentano ai
medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impian- to fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79 e successive modi- ficazioni e integrazioni;
2. per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una strut- tura sanitaria pubblica;
3. per gli impianti integrati, di cui al precedente punto b.3, in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
4. per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat.
Il diritto all’incremento di cui a uno dei punti 1., 2., 3. e 4. non potrà essere cumulabile con gli incrementi degli altri punti.
Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Le agevolazioni concedibili
• il premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia
Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti potranno beneficiare di un premio aggiuntivo.
Il beneficio riguarda i soggetti che operano in regime di scam- bio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immo- biliari o edifici.
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all’edi- ficio, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dello stesso e, suc- cessivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella mede- sima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell’indice di pre- stazione energetica dell’edificio rispetto all’indice individuato nella certificazione energetica (fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per l’energia, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualifica- zione energetica).
Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successi- vo alla data di ricevimento della domanda e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misu- ra pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbiso- gno di energia conseguita e dimostrata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
La maggiorazione non potrà in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.
Le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti
Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti dovrà inoltrare al gestore di rete (Gse spa, Gestore della rete di trasmissione nazionale) il progetto preliminare dell’impianto e richiedere la connessione alla rete.
Nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il soggetto precisa se intende
avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto per l’ener- gia elettrica prodotta.
A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l’impianto dovrà trasmettere al gestore di rete la comunicazione di ulti- mazione dei lavori.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impian- to il soggetto responsabile (cioè il beneficiario delle agevola- zioni), dovrà far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio.
Il mancato rispetto dei suddetti termini, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il sog- getto attuatore, verificato il rispetto delle disposizioni fissate dal decreto in esame, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta.
Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, sarà suffi- ciente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al Dpr 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal Dpcm 3 settem- bre 1999, purché non ubicati in aree protette.
Anche gli impianti fotovoltaici potranno essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
La cumulabilità degli incentivi
Le tariffe incentivanti non sono applicabili all’elettricità pro- dotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi, eccedenti il 20% del costo dell’investimento.
Le agevolazioni sono invece applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi, ma nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Le tariffe incentivanti, inoltre, non sono cumulabili con:
• i certificati verdi di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387;
• i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuati- ve dell’art. 9, comma 1, del Dlgs 16 marzo 1999, n. 79, e dell’art. 16, comma 4, del Dlgs 23 maggio 2000, n. 164.
Le tariffe non sono applicabili:
• all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010;
• all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata
all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia sola- re per la produzione di calore o energia (Dpr n. 633/1972 e decreto del ministro delle Finanze 29 dicembre 1999).
In conclusione, si può affermare che il “pacchetto energia” contribuisce a definire una vera e propria politica energetica per il Paese, perché, mentre in passato il legislatore si era spo- radicamente e saltuariamente avventurato nell’ambito delle norme agevolate finalizzate al sostegno del comparto dell’e- nergia “pulita”, ora, con il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, per la prima volta nel nostro ordinamento i competenti organi governativi hanno voluto imprimere allo strumento agevolativo una vera e propria valenza strategica nell’ambito del più vasto panorama delle fonti rinnovabili.
Finanziare il fotovoltaico
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
con il nuovo “Conto Energia”
Fra le tante fonti di energia rinnovabile, quella solare (energia fotovoltaica - Fv) gode negli ultimi anni di una popolarità ina- spettata, se si pensa che alla fine del secolo scorso molti la snobbavano, considerandola troppo limitata per far fronte al crescente fabbisogno energetico mondiale.
L’energia Fv copre oggi una frazione minima dell’energia totale prodotta, ma si punta su di essa anche in Italia per rispondere ad una larga quota dei fabbisogni di energia pri- xxxxx.
Come in tutte le scoperte relativamente recenti, questa tecno- logia presenta aspetti contraddittori.
È molto semplice nel suo utilizzo ma al tempo stesso è alta- mente sofisticata.
Tabella 1 - Requisiti dei componenti e degli impianti ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti Gli impianti non devono aver beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 feb- braio 2006. Gli impianti fotovoltaici devono essere entrati in esercizio in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l’erogazione delle tariffe incentivanti, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle agevolazioni limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento, e non possono accedere al premio concesso per gli impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell’allegato 1 al decre- to in esame e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti. La potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW. Gli impianti fotovoltaici devono essere non integrati (secondo le tipologie di cui agli allegati 2 e 3 al decreto) parzialmente inte- grati (allegato 2), con integrazione architettonica (allegato 3), nonché collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, super- fici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. Gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ognuno dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti. Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di erogazione delle tariffe incentivanti, purché realizzatI nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006. | ||||
Tabella 2 - Determinazione delle tariffe incentivanti | ||||
Potenza nominale dell’impianto P (kW) | 1 Impianti di cui al punto b.1 | 2 Impianti di cui al punto b.2 | 3 Impianti di cui al punto b.13 | |
A) B) C) | 1 ≤ P ≤ 3 3 < P ≤ 20 P > 20 | 0,40 0,38 0,36 | 0,44 0,42 0,40 | 0,49 0,46 0,44 |
Le principali obiezioni al Fv sono di due ordini:
• i sistemi Fv presentano un costo d’investimento iniziale elevato.
• Questa obiezione ha indubbiamente dei fondamenti di verità. Il costo di un impianto Fv può essere valutato in circa € 7 milio- ni/ MWp (mentre quello di un impianto con i tradizionali com- bustibili fossili è di circa € 1-1,5 milioni, quello di un impianto eolico di circa € 2 milioni, e così via).
Da questo punto di vista tuttavia si possono fare alcune consi- derazioni:
- se il costo di investimento iniziale è elevato, il costo della risorsa energetica è nullo, a differenza, ad esempio, dei com- bustibili fossili o delle biomasse;
- proprio la giovinezza della tecnologia e la possibilità di migliorare ancora nettamente i rendimenti, fanno ragionevol- mente ritenere che si avranno drastiche riduzioni dei prezzi;
- l’energia solare è senza dubbio quella che ha minore impat- to ambientale, non solo a confronto con i combustibili fossili, ma anche con le altre Fer (Fonti energetiche rinnovabili).
L’unico impatto negativo del Fv può essere quello visivo, senz’al- tro comunque minore di quello dell’energia eolica o idroelettri- ca; inoltre i moderni sistemi Fv integrati possono addirittura diventare essi stessi elementi di pregio architettonico;
- l’energia Fv presenta innumerevoli vantaggi, sintetizzati nella Tabella n. 2, che pubblicheremo sul prossimo numero, che la rendono unica e irripetibile rispetto alle altre risorse;
- il rendimento dell’energia Fv è molto superiore, ad esempio, rispetto a quello delle biomasse;
- costi di manutenzione e riduzione di potenza sono nel Fv minori che per ogni altra risorse, mentre la vita media degli impianti è più lunga;
• l’energia Fv si presta poco all’utilizzo in mega impianti per la produzione di energia elettrica.
Tuttavia di due cose ci dobbiamo ormai convincere:
* il futuro dell’energia sarà composto da una molteplicità di risorse, con le risorse di origine fossile che inevitabilmente avranno un declino a favore delle rinnovabili (compreso l’i- drogeno e il nucleare pulito);
* risorse come il Fv (non solo, ma principalmente) sono fon- damentali per sviluppare una rete diffusa di piccoli impianti che possono soddisfare i bisogni di famiglie e piccole impre- se, e al tempo stesso sviluppare una maggiore consapevolez- za di un uso razionale e sostenibile delle fonti energetiche.
Il mercato del Fv in Italia
Purtroppo il mercato italiano è molto arretrato rispetto ad altri Paesi come il Giappone, gli Stati Uniti, la Spagna e, soprat- tutto, la Germania che è leader indiscussa a livello mondiale per installazioni fotovoltaiche e seconda come produzione. Complessivamente l’Europa copre attualmente un quarto della produzione mondiale fotovoltaica e punta a svolgere un ruolo di avanguardia nello sviluppo di questa tecnologia se pensia- mo che nel Libro Bianco sulle fonti rinnovabili la Ue nel 1999 si è data un obiettivo di 3.000 MWp al 2010 ma, a questi ritmi di crescita che si riscontrano nei Paesi del Vecchio Continente, la potenza installata alla fine del decennio dovrebbe superare i 4.000 MWp.
La potenza complessiva installata in Italia, al 1° gennaio 2007, è di poco più 40 MWp, dei quali soltanto 6 MWp
(circa) sono relativi agli impianti realizzati usufruendo del meccanismo del Conto Energia.
Fattori indispensabili per lo sviluppo dell’energia Fv diffusa nel territorio
1. Esistenza di uno schema pubblico di incentivazione all’ac- quisto dei sistemi Fv per la produzione di energia sia da parte delle famiglie sia da parte di imprese e comunità (spinta dal lato domanda).
2. Esistenza di un settore industriale-produttivo di impianti Fv e di un network di imprese accessorie come distributori, instal- latori, società di servizi (spinta dal lato offerta).
In Italia il primo schema compiuto di incentivazione specifica del Fv risale al Dm 28 luglio 2005, entrato in vigore solo nel settembre di quell’anno, che prevedeva per di più meccanismi procedurali piuttosto complicati.
Non è ancora possibile una proiezione degli effetti del nuovo decreto del 19 febbraio 2007, che ha proposto il nuovo Conto Energia per impianti Fv, anche se si può dire che alcune delle imperfezioni precedenti sono state superate.
Per quanto riguarda l’industria del Fv, nel nostro paese essa è ancora in una fase embrionale. Molte Pmi operano ormai da anni in vari segmenti di questo settore, ma si tratta appunto di Pmi.
Non è ancora nato quel circolo virtuoso domanda-offerta che ha portato al successo del Fv in Germania e Giappone, tutta- via ci sono le prime avvisaglie di un rinnovato interesse.
Alcuni produttori di sistemi (tedeschi ed americani in prima linea) dimostrano attenzione ed interesse per il nostro mercato ed intendono essere presenti con filiali e società commerciali. La normativa di riferimento in Italia
La normativa di riferimento sul settore Fv è esposta nella tabel- la n. 3, pubblicata di seguito, e si basa su:
• le norme comuni a tutte le Fer, contenute nel Dlgs 29 dicem- bre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/ 77/Ce sulla promozione delle fonti rinnovabili”, e nella deli- bera attuativa della Aeeg (Autorità per l’energia elettrica e il gas) n. 28/2006, recante “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodot- ta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nomi- nale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387”;
• le norme specifiche sul Fv e sul nuovo Conto Energia, con- tenute nel Dm del ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007, in attuazione dell’articolo 7 del Dlgs 29 dicembre 2003” (Gu 29 febbraio 2007, n. 45);
• le delibere attuative della Aeeg n. 88, 89 e 90 del 2007. In particolare la delibera 90/2007 dell’11 aprile 2007 reca “Attuazione del decreto del ministero dello Sviluppo economi- co del 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della pro- duzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici” (sui contenuti di tale delibera si rinvia alla tabella n. 4, pub- blicata di seguito);
• gli altri Dm e delibere sul precedente Conto Energia, che rimangono in vigore salvo le modifiche apportate con i nuovi provvedimenti.
Il Conto Energia e le tariffe incentivanti
Per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione
di energia, il 19 settembre 2005 è entrata in vigore anche in Italia la possibilità di usufruire di incentivi per la installazione di impianti fotovoltaici, che verranno erogati in “Conto Energia”, ovvero rivendendo l’energia elettrica prodotta in eccesso direttamente al gestore ad una tariffa incentivante.
Il recente Dm 19 febbraio 2007 ha poi perfezionato e miglio- rato l’utilizzo del Conto Energia, introducendo le modifiche di cui trattiamo nell’articolo precedente.
Vediamo nella pratica come funziona il nuovo Conto Energia. L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene convertita dall’inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.
Il primo contatore, posizionato dal gestore di rete a valle del- l’inverter, conteggia tutta l’energia prodotta dall’impianto e riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della clas- se di appartenenza definitiva in base alla potenza, tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza.
Il Dm 19 febbraio 2007 stabilisce puntualmente le descrizioni delle tre tipologie di impianti Fv.
Impianto non integrato
Gli impianti fotovoltaici non integrati sono così denominati perché non si integrano armoniosamente con le strutture o superfici che li ospitano.
Si tratta di impianti generalmente realizzati a terra o anche su parti strutturali di edifici quali terrazzi, falde, pensiline, ecc. I pannelli sono installati in maniera non complanare alle super- fici su cui sono fissati. Generalmente hanno un impatto mag- giore dal punto di vista estetico e quindi non sono gradevoli alla vista.
Per questo genere di impianti le tariffe incentivanti sono infe- riori rispetto alle tipologie di impianti integrati e parzialmente integrati.
Impianto parzialmente integrato
L’impianto fotovoltaico parzialmente integrato si ha quando i moduli non sostituiscono i materiali che costituiscono la super- ficie d’appoggio e vengono installati su: tetti piani e terrazze, in modo complanare, ad esempio sul manto di copertura.
Possono essere considerati parzialmente integrati anche quei pannelli installati, ad esempio, su una terrazza circondata da balaustra la quale nasconda parzialmente i pannelli fotovol- taici. Generalmente gli impianti parzialmente integrati vengo- no utilizzati su fabbricati o parti di questi che risultano già esi- stenti.
Le tariffe incentivanti sono maggiori rispetto a quelle stabilite per l’impianto non integrato.
Impianto integrato
L’impianto fotovoltaico complementare integrato è costituito da un insieme di moduli che si integrano completamente con la struttura architettonica.
È ovvio che è più semplice realizzare questo genere di impian- to quando si è ancora nella fase progettuale del fabbricato, in quanto è possibile valutare il tipo di impianto e le soluzioni migliori. Le pareti degli edifici sono rivestite da una sorta di involucro costituito da moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici consentono anche di far passare la luce attraverso di essi e quindi non sono un ostacolo all’illuminazione dell’edificio. La tabella n. 5 sintetizza il valore dell’incentivazione riconosciu-
ta al variare della potenza e della tipologia di impianto. L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale (Enel, azien- de di servizi locali o private) e conteggiata dal secondo con- tatore che rileva i kWh immessi alla rete.
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e la preleva quando ne ha bisogno. Il vantaggio enorme di tale soluzione è che la rete nazionale non necessita di manu- tenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e sca- rica della batteria e alla sua sostituzione, che usualmente avviene ogni circa 10 anni.
Il terzo contatore, cioè quello che si ha normalmente in casa, conteggia il consumo energetico per i propri fabbisogni quan- do non vi è produzione di energia elettrica dall’impianto.
In sintesi il contatore 2 ha la funzione di misurare l’energia immessa nella rete nazionale, mentre il contatore 3 quella di misurare il consumo.
Le tariffe esemplificate nella tabella n. 5 sono riferite agli impianti che sono entrate in funzione nel 2007.
Il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno precedente ridotto del 2%. Dopo il 2010 eventuali variazioni della tariffa incentivante verranno stabilite con nuovi provvedimenti. La durata del periodo di erogazione delle tariffe incentivanti è di 20 anni.
Le tariffe specificate nel decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi volti ad ottenere maggiore efficien- za energetica (c.d. “premio”).
In particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno ener- getico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appun- to, ad un massimo del 30%).
Possono beneficiare delle tariffe e del premio prima indicati: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità abitative e/o di edifici.
All’incentivazione tariffaria espressamente prevista per il FV, si aggiunge il beneficio permesso dal meccanismo di “scambio sul posto”.
In pratica coloro che producono energia da Fer con impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW possono com- pensare l’energia immessa con quella prelevata, risparmian- do in tal modo sul costo della bolletta energetica.
L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto (in gene- re si tratta di impianti di dimensioni più grandi, ad uso indu- striale o commerciale), qualora immessa nella rete elettrica, è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ovvero ceduta sul mercato. In altri termini, l’energia ceduta viene venduta a prezzi di mer- cato, diminuendo così l’onere della bolletta.
Eventuali eccedenze dell’energia immessa effettivamente in rete rispetto a quella comprata vengono cedute al gestore ad una tariffa minore della tariffa incentivante.
In conclusione, il beneficio economico per i sistemi fotovoltai- ci è costituito da 3 voci:
1. il ricavo derivante dalla remunerazione, con tariffa incenti- vante, di tutti i kWh prodotti dall’impianto (quota del Conto Energia);
2. il risparmio conseguito grazie all’utilizzo dei kWh fotovol- taici prodotti e quindi dal mancato prelievo di energia in rete (grazie al meccanismo dello scambio sul posto o alla cessione di energia prima descritti);
3. l’utilizzo delle eccedenze, cui si può aggiungere, nei casi previsti dall’art. 7 del Dm 27 febbraio 2007, il premio abbi- nato ad un uso efficiente dell’energia (maggiorazione della tariffa incentivante fino al 30%).
Ovviamente questi incentivi sono alternativi ad altre forme di agevolazione come:
- i Certificati verdi;
- le agevolazioni tariffarie Cip 6;
- incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capi- talizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell’investi- mento;
- e le escludono, nel senso che non è prevista cumulabilità fra di esse.
Anche i benefici fiscali previsti dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 34 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che con- cede la detraibilità fino al 55% delle spese sostenute nel corso del 2007, fino ad € 60.000 (cfr. articolo pubblicato in prece- denza) si riferiscono al solare termico (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ad uso domestico o industriale e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università), e non alla produzione di energia Fv fin qui trattata.
Le novità del nuovo Conto Energia 2007
Con il nuovo Conto Energia entrato in vigore in base al decre- to ministeriale del 19 febbraio 2007 sono cambiati alcuni aspetti rilevanti:
• la semplificazione delle procedure di accesso alle tariffe incentivanti con l’eliminazione delle graduatorie e con la pos- sibilità di richiesta dell’incentivazione direttamente al gestore di rete a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto.
In particolare il nuovo Conto Energia non prevede più il mec- canismo di gara per accedere alle tariffe incentivanti (come nel Dm 28 luglio 2005), ma una procedura valida per tutte le tipologie di impianti indipendentemente dalla loro potenza nominale (si veda la tabella n. 6).
Il meccanismo di gara precedentemente previsto aveva pro- dotto distorsioni che aveva creato ritardi nella costruzione e nella installazione di nuovi impianti;
• l’aumento della potenza incentivabile fino a 1.200 MW e la
possibilità di richiedere incentivi anche per impianti entrati in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata sul sito del gestore Gse (Gestore dei servizi elettrici), in cui si raggiunge la suddetta potenza incentivabile (24 mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili siano pubblici).
Nel Dm 19 febbraio 2007 l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in
3.000 MW entri il 2016;
• un chiarimento delle procedure autorizzative alle quali sono soggetti gli impianti fotovoltaici, contenuto nell’articolo 5 del decreto.
Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente, non si dà luogo al procedimento unico previsto dall’art. 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente la dichiarazione di inizio attività.
Inoltre, gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati, integra- ti architettonicamente e tutti quelli con potenza nominale non superiore a 20 kW, sono considerati non industriali e di con- seguenza non sono soggetti alla verifica ambientale prevista dal Dpr 12 aprile 1996 e successive modificazioni;
• le tariffe sono differenziate in base al grado di integrazione architettonica;
• è stato introdotto il meccanismo del premio abbinato ad un uso efficiente dell’energia;
• sono concesse maggiorazioni delle tariffe incentivanti per particolari tipologie di soggetti responsabili (piccoli comuni, scuole, infrastrutture sanitarie pubbliche, ecc.);
• viene prevista un’intensa attività di monitoraggio sull’utiliz- zo delle incentivazioni e lo sviluppo delle tecnologie Fv. Certamente nessuno può pensare che, da sola, l’introduzione del nuovo Conto Energia e delle novità ad esso correlate sia una misura panacea di tutti i mali, ma senz’altro costituisce un primo passo in avanti per la definizione di una politica ener- getica moderna.
Un primo passo cui devono seguirne molti altri, ad esempio:
• una coerente politica di incentivazione delle altre Fer;
• la semplificazione degli iter amministrativi per le autorizza- zioni dei progetti di Xxx, in linea con quanto visto per il Fv;
• la definizione di un approccio complessivo e a livello nazio- nale del problema rifiuti;
• l’incoraggiamento di una strategia di ricerca e innovazione nel settore dei carburanti per l’autotrasporto (in particolare biocombustibili e idrogeno), ed insieme, la ridefinizione di un piano di programmazione nazionale dei trasporti.
Si tratta di un percorso ancora molto lungo ma un lungo cam- mino comincia sempre con un primo passo.
Sul prossimo numero dell’Informatore pubblicheremo le relati- ve tabelle.
Tributario
d i c e m b r e 2 0 0 7
Varie
Indice
VARIE
Manovra di bilancio anno 2008 - Disposizioni urgenti - Decreto legge n.
159 del 1° ottobre 2007. Pag. 45
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Studi di settore - Istituzione degli Osservatori regionali - Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre
2007. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 46
IN PRIMO PIANO | Manovra di bilancio anno 2008 Disposizioni urgenti Dl n. 159 |
del 1° ottobre 2007 Sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 è stato pubblicato il decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, recante: “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”. La manovra finanziaria per l’anno 2008 è composta, oltre che dal disegno di legge contenente la finanziaria in senso stretto, dal decreto-legge in esame. Qui di seguito si evidenziano i contenuti principali del provvedimento di cui all’oggetto. ^ |
Misure in materia di pagamenti della Pa (articolo 19)
Come noto, il decreto legge n. 262/2006 ha stabilito l’obbli- go per la pubblica amministrazione, prima di procedere ai pagamenti superiori a 10mila euro, di verificare se il benefi- ciario fosse inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento di pari importo.
Con il decreto in esame è previsto che la disposizione sopra
illustrata sarà operativa solo dopo l’emanazione del regola- mento che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di attuazio- ne, previsto dalla norma originaria e mai emanato dal Mef. Vengono, inoltre, sottratte a tale obbligo le società a prevalen- te partecipazione pubblica e viene, infine, stabilito che il limi- te di 10 mila euro potrà essere aumentato (ma non oltre il doppio) o diminuito con decreto di natura non regolamentare. Dati Ici in dichiarazione
TRIBUTARIO
Come noto, la Legge finanziaria per il 2007 stabiliva l’obbli- go - a decorrere dalle prossime dichiarazione dei redditi - di integrare i dati fiscali con quelli catastali relativi all’eventuale immobile dichiarato ai fini Ici, nonché quelli attinenti l’impor- to dell’Ici pagata l’anno precedente.
Le suddette disposizioni sono state espressamente abrogate.
Detrazione per farmaci
In considerazione dell’adozione obbligatoria del cd scontrino parlante, stabilita dalla legge finanziaria 2007 a carico delle farmacie per consentire la detrazione fiscale dei corrispettivi pagati per i medicinali dal 1° gennaio 2008 (lo scontrino par- lante è il documento contenente anche il codice fiscale dell’ac- quirente oltre ai dati sulla natura e qualità dei prodotti acqui- stati), era stata data la possibilità di utilizzare un apposito documento da allegare allo scontrino, che riportasse gli ele- menti utili ai detti fini fiscali.
Con il provvedimento in esame viene stabilito - a far data sem- pre dal 1° gennaio 2008 - la inapplicabilità definitiva di que- sta prassi in concomitanza con il nuovo obbligo documentale. Rimborsi e compensazioni di eccedenze Iva
Viene stabilita anche per le istanze che i contribuenti possono presentare per ottenere rimborsi e compensazioni di ecceden- ze di crediti Iva la procedura di invio telematico, che sostitui- sce, per i rimborsi infrannuale la vigente dichiarazione, ora abrogata.
Un apposito provvedimento direttoriale dettaglierà modi e tempi delle modifiche introdotte.
Restituzione di somme iscritte a ruolo indebitamente
Una apposita nuova e più efficace procedura è prevista per agevolare i contribuenti nei confronti dei quali si siano verifi- cate delle indebite iscrizioni a ruolo.
Rispetto alle precedenti modalità, viene introdotta la possibi- lità, da parte del concessionario della riscossione, di comuni- care una apposita comunicazione all’avente diritto con l’invi- to a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimbor- so o indicare se intende riceverlo con bonifico o accredita- mento su conto corrente bancario o postale.
Misure fiscali a favore di contribuenti a basso reddito
Ai contribuenti assoggettati all’Irpef la cui imposta, per l’anno 2006 è stata pari a zero, viene attribuita per il 2007 una somma di 150 € più una ulteriore somma di pari importo per ogni familiare a carico.
Tale disposizione verrà indirizzata - con un apposito decreto - a particolari categorie di soggetti titolari di reddito di lavoro e di pensione.
Tributario
Studi di settore Istituzione
degli Osservatori regionali Provvedimento
Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007
Sulla Gazzetta ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 è stato pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007 recante: “Istituzione degli Osservatori regionali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economi- che locali”.
Con il provvedimento in esame vengono istituiti gli Osservatori regionali sugli studi di settore e vengono soppressi i vigenti Osservatori provinciali.
Ciò viene previsto per consentire un funzionamento più razio- nale ed efficiente oltre che per dare nuovo impulso all’attività di analisi sul funzionamento degli studi di settore a livello ter- ritoriale.
Istituzione e funzioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore
Entro il 31 dicembre 2007 sono istituiti, presso ciascuna dire- zione regionale dell’Agenzia delle entrate e presso le direzio- ni provinciali dell’Agenzia delle Entrate di Bolzano e Trento, gli Osservatori regionali per gli studi di settore.
Gli Osservatori regionali per gli studi di settore hanno la fun- zione di individuare, nell’ambito territoriale della Regione, l’e- ventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.
Le specifiche condizioni di esercizio riguardano in particolare:
a) le modalità di svolgimento delle attività caratteristiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi;
b) le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi, caratterizzate da crisi così come da parti- colare sviluppo ed espansione;
c) le altre problematiche di varia natura, collegate all’ambito territoriale della Regione, che possano incidere in modo signi- ficativo sulla applicazione degli studi di settore. Composizione degli Osservatori regionali per gli studi di set- tore
Componenti degli Osservatori regionali per gli studi di settore sono:
a) il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate con funzio- ne di presidente;
b) un dirigente della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza;
c) un dirigente o funzionario dell’Agenzia delle Entrate per ciascuna provincia compresa nella Regione;
d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cate- goria dell’industria, del commercio e dell’artigianato, più rap- presentative a livello regionale;
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Imposte dirette e indirette
e) due rappresentanti degli ordini professionali degli esercen- ti arti e professioni economiche e giuridiche;
f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;
g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.
Gli Osservatori regionali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate.
I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) sono designati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali più rappresentativi a livello regionale.
Il presidente può disporre la costituzione, nell’ambito dell’Osservatorio, di gruppi di lavoro per l’analisi e la valuta- zione di problematiche riguardanti specifiche aree territoriali o specifici settori di attività economiche.
L’Osservatorio regionale viene dotato di una segreteria com- posta da personale dell’Agenzia delle Entrate designato dal presidente.
Ai componenti degli Osservatori regionali non spetta alcun compenso.
Operatività degli Osservatori regionali per gli studi di settore L’Osservatorio regionale si riunisce periodicamente presso la sede della Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
La convocazione viene disposta dal presidente e può essere chiesta anche dai singoli componenti dell’Osservatorio regio- nale.
Per ciascuna riunione viene redatto un verbale dal quale risul- tino tutte le situazioni portate all’attenzione dell’Osservatorio regionale e le eventuali richieste formulate dai componenti. Le questioni più rilevanti, trattate dall’Osservatorio regionale nonché le soluzioni proposte, sono trasmesse alla Direzione centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate e alla com- missione degli esperti.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere predisposta una relazione sulle attività e le principali problematiche tratta- te nel corso dell’anno precedente da inviare alla Direzione centrale accertamento.
I componenti dell’Osservatorio regionale possono chiedere al presidente di acquisire elementi sulla applicazione degli studi di settore, in sede di accertamento, nell’ambito regionale.
I componenti possono altresì chiedere l’acquisizione di docu- mentazione, nonché eventuali elaborazioni relative ai singoli settori economici.
In quest’ultimo caso il presidente, valutata l’utilità della acqui- sizione ai fini delle competenze dell’Osservatorio, effettua la richiesta alla Direzione centrale accertamento.
Gli elementi emersi nelle riunioni dell’Osservatorio regionale formano oggetto di specifica valutazione da parte del presi- dente e, qualora ritenuti rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi in sede di accertamento, potranno essere oggetto di apposite direttive nei confronti dei competenti uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, affinché ne tengano conto nell’am- bito dell’attività di controllo.
Le direttive impartite sono trasmesse, per conoscenza, alla Direzione centrale accertamento.
Legale
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IN PRIMO PIANO
Approvazione dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo . . . . . . . . .
LEGGI E PROVVEDIMENTI
Circolazione stradale e disciplina dei trasporti
Conversione in legge del decreto 117 sulla
circolazione stradale . . . . . . . . . . . . . . . .
Disciplina igienico sanitaria Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli - Decreto 27.3.2007 -
Aggiornamento del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni sui prodotti ortofrutticoli
Etichettatura olio vergine ed extravergine
- Dm 9.10.2007 e Reg. Ce n. 1019/2002 .
Indice
LEGALE
In primo piano
conseguentemente abrogato), nonché alcune modifiche derivanti dalla recente attuazione della direttiva n. 2005/29/Ce (avvenuta con il decreto legislativo n. 146 del 2007), in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori. Sono inoltre previste talune correzioni di errori materiali e precisazioni di varie norme del codice. Lo schema di decreto si compone di 22 articoli, di cui gli articoli 1, 5, 10, 11 e 15 sono volti solamente a rettificare errori materiali contenuti nel Codice del consumo mentre gli articoli 6, 12, 16, 17 e 20 comportano modifiche meramente formali o precisazioni a norme del Codice. Segue una breve disamina dei principali contenuti degli altri articoli. ^ |
buona fede, correttezza e lealtà.
IN PRIMO PIANO | Codice del consumo Approvazione dello schema di decreto legislativo |
con disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 Il Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2007 ha approvato in via definitiva il provvedimento in oggetto dopo aver acquisito i pareri favorevoli di Camera e Senato. Il provvedimento è volto a convogliare nel Codice del consumo (Dlgs n. 206/ 2005) le disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/Ce, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, recate dal decreto legislativo n. 190 del 2005 (che viene |
L’articolo 2 dello schema modifica l’articolo 2 del Codice, dedicato ai diritti dei consumatori, inserendo una nuova lette- ra c-bis) al comma 2, al fine di sancire che ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti, come fondamentali, anche i dirit- ti all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di
anche alle attività commerciali e artigianali.
L’articolo 3 integra le definizioni di “consumatore o utente”, di “professionista” e di “prodotto”, prevedendo il riferimento
L’articolo 4 integra la denominazione della rubrica del titolo II, parte II, del Codice, con il riferimento alle pratiche commer- ciali.
L’articolo 7 novella l’articolo 51, lettera a), del Codice sosti- tuendo le parole “un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I” con il riferimento ai nuovi articoli 67-bis e seguenti introdotti nello stesso Codice del consumo.
L’articolo 8 modifica il comma 2 dell’articolo 57 del Codice, puntualizzando i richiami alle disposizioni in forza delle quali sono da considerarsi pratiche commerciali sleali le forniture non richieste.
Con l’articolo 9 si provvede a trasferire all’interno del Codice del consumo la disciplina in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, finora discipli- nata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/Ce. La nuova sezione IV- bis del capo I, titolo III, parte III, del Codice del consumo, come inserita dall’articolo 9 dello schema di decreto in esame, con- tiene le seguenti disposizioni.
Articolo 67-bis - In particolare con questo articolo viene indi- cato l’oggetto ed il campo di applicazione della commercializ- zazione a distanza dei servizi finanziari, stabilendo che la disciplina si applica al commercio a distanza di servizi finan-
ziari ai consumatori, anche nel caso in cui una delle fasi di esso comporti la partecipazione, indipendentemente dalla sua natu- ra giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore (comma 1).
Il successivo comma 2 prende in considerazione il caso dei contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da una serie di operazioni della stessa natura successive nel tempo, stabilendo che le disposi- zioni si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Il comma 3 fa salve se non espressamente derogate le disposi- zioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei siste- mi di pagamento. A tale riguardo il Senato ha segnalato l’op- portunità di prevedere fra le normative fatte salve anche quel- le concernenti la previdenza complementare, attesa la specifi- cità di tale settore.
Articolo 67-ter- L’articolo riguarda le definizioni utili per l’ap- plicazione della nuova disciplina.
Gli articoli da 67-quater a 67-undecies riguardano una serie di obblighi informativi previsti a favore del consumatore.
In particolare viene stabilito che nella fase della trattativa al consumatore debbano essere fornite in maniera chiara e com- prensibile ed in modo che risulti l’inequivocabilità del fine commerciale, le informazioni riguardanti:
- il fornitore del servizio;
- il servizio finanziario;
- il contratto a distanza;
- il ricorso.
Per ciascuna di queste informazioni gli articoli seguenti decli- nano in maniera specifica i contenuti di ciascuna informazio- ne, in conformità di quanto previsto nella disciplina dei con- tratti a distanza.
Quanto al mezzo di comunicazione, viene specificato che in caso di informazioni fornite per telefono, oltre all’informazio- ne relativa al fornitore, al servizio finanziario ed al prezzo totale comprensivo delle imposte, dovrà essere resa nota anche l’identità della persona che contatta il consumatore ed il suo rapporto con il fornitore.
Il fornitore è poi tenuto a comunicare al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni obbligatorie di cui sopra, attraverso supporto cartaceo o durevole, prima che il consumatore stesso sia vincolato dal contratto a distanza o dall’offerta.
Su richiesta del consumatore è possibile chiudere il contratto senza la preventiva trasmissione delle informazioni su suppor- to durevole o cartaceo. In questo caso il fornitore provvede ad ottemperare l’obbligo subito dopo la conclusione del contrat- to a distanza avvenuta per telefono.
In qualsiasi momento il consumatore ha il diritto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo o di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, salva la sua incompati- bilità con la natura del servizio finanziario oggetto del con- tratto concluso.
Gli articoli 67-duodecies e 67-terdecies prevedono il diritto di recesso a favore del consumatore, disciplinandone le modali- tà di esercizio e gli effetti.
Il consumatore dispone di un termine di 14 giorni per recede- re dal contratto senza penali e senza motivazione, che decor- re dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informa- xxxxx dovute, se ciò avviene successivamente alla conclusione del contratto.
Il termine arriva a 30 giorni in caso di assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali, che decorrono dal momen- to in cui è comunicato al consumatore che il contratto è con- cluso oppure dalla data in cui riceve le condizioni contrattua- li e le informazioni dovute, se ciò avviene successivamente alla comunicazione della conclusione del contratto.
Il diritto di recesso non si applica:
- a servizi finanziari che sono soggetti a fluttuazioni del mer- cato finanziario, non controllabili dal fornitore e che possono verificarsi durante il termine previsto per il recesso (operazio- ni di cambio, futures, equity swaps etc);
- polizze di assicurazione viaggio e bagagli o0 analoghe polizze assicurative a breve termine;
- ai contratti di assicurazione obbligatoria Rca per quali si sia verificato l’evento assicurato.
L’articolo 67-quaterdecies disciplina i casi nei quali i servizi finanziari commercializzati a distanza vengano pagati con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento.
Gli articoli 67-quinquiesdecies e 67-sexiesdecies disciplinano i casi di servizi e comunicazioni non richiesti dal consumatore. In particolare per quanto riguarda i servizi non richiesti è pre- visto che l’assenza di risposta non implica il consenso del con- sumatore. Ogni servizio non richiesto costituisce pratica com- merciale scorretta ai sensi degli articoli 21 -26 del Codice del consumo.
Per quanto riguarda invece le comunicazioni non richieste, viene previsto che il fornitore sia autorizzato, con il previo consenso del consumatore, ad una delle seguenti tecniche di comunicazione:
- telefax;
- sistemi di chiamata mediante dispositivo automatico e senza operatore.
Diverse tecniche di comunicazione non sono autorizzate. L’articolo 67-septiesdecies stabilisce che il fornitore che con- travviene alle norme di questa sezione del Codice del consu- mo, che ostacola il diritto di recesso da parte del consumato- re o che non rimborsa le somme da questo pagate, è sogget- to a sanzioni che vanno da 5.000 euro a 50.000 euro.
In caso di particolare gravità o recidiva i limiti minimo e mas- simo sono raddoppiati.
L’articolo 67-octiesdecies sancisce la irrinunciabilità dei diritti attribuiti ai consumatori da questa sezione del Codice.
L’articolo 67-noniesdecies attribuisce alle associazioni dei consumatori il potere di presentare reclamo alle autorità di vigilanza di settore per l’accertamento delle violazioni degli obblighi sanciti dalle relative disposizioni.
Alle stesse associazioni è riconosciuta la possibilità di propor- re l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle norme richiamate.
L’articolo 67-vicies affida ai ministeri dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico e della Giustizia il compito di promuovere, sentite le autorità di vigilanza, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di composizio- ne delle controversie riguardanti i consumatori (comma 1),
stabilendo che gli organi di composizione comunichino alle suddette istituzioni le decisioni relative al commercio a distan- za dei servizi finanziari (comma 2).
L’articolo 67-vicies semel prevede che gravi sul fornitore l’o- nere della prova riguardante l’adempimento degli obblighi di informazione del consumatore, il consenso del consumatore alla conclusione del contratto, l’esecuzione del contratto e la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni contrat- tuali: ogni clausola diretta a modificare l’onere della prova così configurato si presume vessatoria.
Ai sensi dell’articolo 67-vicies bis, le disposizioni recate dalla nuova sezione del Codice del consumo si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non abbia ancora recepito la direttiva 2002/65/Ce e in cui non vigano obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti. L’articolo 13 inserisce un nuovo comma 3-bis all’articolo 108 del Codice, al fine di prevedere che la procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti in materia di sicurezza dei prodotti venga stabilita con regolamento governativo, su pro- posta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbaliz- zazione.
L’articolo 14 interviene in materia di responsabilità per danno derivante da prodotti difettosi, introducendo una nuova e più puntuale definizione di produttore ai sensi del decreto legisla- tivo n. 25 del 2001, di attuazione della direttiva 1999/34/Ce di modifica della direttiva 85/374/Ce.
È produttore il fabbricante del prodotto finito o di una sua
componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia rispettivamente: l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore”
LEGALE
L’articolo 18, riformula l’art. 141, comma 2 del Codice del consumo, da una parte, attraverso la previsione di un provve- dimento che stabilisca le modalità di individuazione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie sorte in materia di consumo, dall’altra, tramite la correzione di un errore materiale contenuto nel comma 3 del medesimo articolo.
L’articolo 19, comma 1 elimina nel Codice del consumo l’alle- gato I, contenente un elenco dei servizi finanziari cui non si applicano le disposizioni sui contratti a distanza. Il comma 2, rinomina come allegato I il precedente allegato II del Codice del consumo, in conseguenza dell’eliminazione del preceden- te allegato I.
L’articolo 21 provvede ad abrogare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari le cui norme sono state trasfuse nel Codice del consumo.
L’articolo 22 prevede una clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato a seguito dell’attuazione del presente decreto legislativo, stabilendo che le amministrazioni pubbliche provvedano a ciò utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente con l’esclusione di qualsivoglia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conversione in legge del decreto 117
sulla circolazione stradale
È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2007 la legge (n. 160 del 2/10/2007) di conversione del decreto 117/ 2007 sulla circolazione stradale.
A seguito della conversione in legge, sono stati apportati al provvedimento i seguenti cambiamenti:
- si è ridotto da 3 ad 1 anno il periodo durante il quale i nuovi titolari di patente B, rilasciata a partire dal 31 gennaio 2008 (6 mesi dopo l’entrata in vigore del decreto), non potranno guidare veicoli con un rapporto potenza/tara superiore a 50 Kw/T;
- si è esteso dai minori di 4 anni ai minori di 5 anni il divieto di essere trasportati su ciclomotori e motocicli;
- nel caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h e non oltre 60 km/h, si è sostituita la sanzione accesso- ria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi con la sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con successiva inibi- zione, per 3 mesi, della guida del veicolo nella fascia oraria
Leggi e provvedimenti
compresa tra le 22:00 e le 7:00;
- aggiungendo il comma 7 bis all’articolo 157 del Cds, è stato introdotto il divieto di tenere acceso il motore dei veicoli, durante la sosta o la fermata degli stessi, allo scopo di man- tenerne in funzionamento l’impianto di condizionamento d’a- ria, con conseguente sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 400 euro;
- è stata esclusa la pena dell’arresto fino ad 1 mese, per il caso più lieve di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro);
- nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) e nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stata esclusa la possibilità di scegliere, da parte del conducente, quale alter- nativa all’arresto, la prestazione di un’attività sociale gratuita presso le strutture sanitarie traumatologiche pubbliche;
- con una modifica al comma 2 dell’art. 6 si è introdotto l’ob- bligo per i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di tali bevande dopo le ore 2:00 della notte
Legale
e di assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettua- re, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test;
- è stato istituito, presso la presidenza del Consiglio un fondo per finanziare attività di contrasto dell’incidentalità notturna, con una autorizzazione di spesa iniziale di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e destinato ad esse- re alimentato con l’introduzione di una maggiorazione di 200 euro delle sanzioni amministrative previste nei casi di eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stu- pefacenti, quando commessi nella fascia oraria dalle 20:00 alle 7:00;
vengono destinate le maggiori entrate generate dagli inaspri- menti delle sanzioni amministrative introdotti dal decreto, al finanziamento di corsi di educazione stradale svolti nelle scuo- le di ogni ordine e grado.
Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli Decreto 27.3.2007 Aggiornamento
del manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità
alle norme comuni
sui prodotti ortofrutticoli
Si informa che il decreto in oggetto ha confermato, tra l’altro, l’obbligo, per gli operatori dell’ortofrutta, di iscriversi alla Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli (ex Banca dati Agea) e, per coloro che risultano già iscritti, di presentare, entro il 31 dicembre 2007, le comunicazioni di variazione/aggiornamento eventualmente intervenute nella propria attività.
Si sottolinea che la commercializzazione di prodotti ortofrutti- coli in carenza della predetta iscrizione è soggetta a sanzioni pecuniarie amministrative fino a 1.150 euro.
Di conseguenza, gli operatori ortofrutticoli devono formulare domanda di iscrizione, o aggiornamento, mediante la compi- lazione dei moduli, che si allegano in copia. (Allegato c.).
Una volta compilati, i predetti moduli devono essere inviati tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura UO
Programmazione, interventi e ricerca per le filiere agro indu- striali
Struttura OCM Xxx Xxxx, 00/00 00000-Xxxxxx
Per ulteriori chiarimenti in materia è possibile contattare gli operatori della Regione al numero di telefono 00.00000000
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Leggi e provvedimenti
Etichettatura olio vergine ed extravergine
Dm 9.10.2007
e Reg. Ce n. 1019/2002
Il ministero delle Politiche agricole, con decreto 9 ottobre 2007, pubblicato sulla Gu n. 243, del 8.10.2007, ha stabili- to nuove norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’eti- chetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva.
Le nuove disposizioni possono essere così sintetizzate:
1. Diventa obbligatoria dal 16 gennaio 2008, l’indicazione dello Stato membro, o del Paese terzo, nel quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui é stato estratto l’olio.
2. L’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive deve riportare lo Stato membro, o il Paese terzo, in cui la coltivazione é stata effettuata. In caso di xxxxx non coltivate in un unico Stato membro, o Paese terzo, nell’etichetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati, o Paesi terzi, nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quanti- tà utilizzate.
3. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato, o Paese diverso da quello in cui é situato il frantoio, nell’etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: “Olio estratto in (indica- zione dello Stato, o Paese in cui é situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato, o del Paese di coltivazio- ne delle olive)”.
4. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro, o Paese terzo, nell’etichetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati, o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.
I controlli sono demandati all’Ispettorato centrale per il con- trollo della qualità dei prodotti agro alimentari (ex repressio- ne frodi), che può avvalersi della collaborazione di Agecontrol.
Alle violazioni delle norme in esame si applicano le disposi- zioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni (sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro nove- milacinquecento).
Il decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pub- blicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle nuove indicazioni, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.
Per il principio del mutuo riconoscimento, gli oli vergine ed extravergine di oliva legalmente fabbricati, o commercializza- ti negli altri Stati dell’Unione europea, o in Turchia e legal- mente fabbricati negli Stati parti dell’accordo sullo spazio eco- nomico europeo possono essere commercializzati nel territo- rio italiano.
Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 Ce concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato commercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le nuove indicazioni, se la loro mancanza é suscettibile di indur-
re in errore il consumatore in ordine all’origine, o alla prove- nienza effettiva degli stessi prodotti.
Si pubblica il testo del provvedimento.
DECRETO ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 9 ottobre 2007. Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine di oliva.
Articolo 1
Etichettatura dell’olio di oliva vergine ed extravergine
1. Al fine di assicurare la rintracciabilità dell’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine è obbligatoria l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio. La designazio- ne dell’origine a livello regionale è riservata ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.
Articolo 2
Indicazioni obbligatorie in etichetta
1. L’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, fatta salva la disciplina della designazione d’origine per i prodotti Dop e Igp, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione è stata effettuata. In caso di xxxxx non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell’eti- chetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell’etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: “Olio estratto in (indica- zione dello Stato o Paese in cui è situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazio- ne delle olive)”.
3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto previsto nei commi precedenti, nell’etichetta deve essere indi- cato l’elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati estratti gli oli.
Articolo 3
Controlli
1. I controlli sull’applicazione delle disposizioni di cui al pre- sente decreto sono demandati all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l’e- sercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. I controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
Articolo 4
Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del
presente decreto si applicano le disposizioni previste dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni.
LEGALE
Articolo 5
Norme transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.
Articolo 6
Mutuo riconoscimento
1. I prodotti di cui all’art. 1 legalmente fabbricati o commer- cializzati negli altri Stati dell’Unione europea o in Turchia e legalmente fabbricati negli Stati parti dell’accordo sullo spazio economico europeo possono essere commercializzati nel terri- torio italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva 2000/13 Ce concernente l’etichettatura, la presenta- zione e la pubblicità dei prodotti alimentari - è vietato com- mercializzare nel territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di cui all’art. 2 se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consuma- tore in ordine all’origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Si evidenzia, inoltre, che il decreto in esame, al pari di quan- to accaduto in passato, è stato predisposto dal ministero in violazione delle vigenti disposizioni comunitarie e, dunque, nonostante il parere contrario delle stesse, che lo avevano, già prima della sua pubblicazione, definito “inammissibile”.
La norma comunitaria consente, infatti, l’indicazione dell’ori- gine dell’olio “Unione europea” (facoltativa), ma non quella di più paesi.
In tal senso, sarà cura della confederazione prestare attenzio- ne alla pronuncia da parte delle autorità di Bruxelles, preve- dibilmente negativa, a cui potrebbe seguire un ricorso contro il provvedimento alla Corte di giustizia.
Allegato
REGOLAMENTO Ce n. 1019/2002
(omissis)
Articolo 4
1. La designazione dell’origine può figurare sull’etichetta unica- mente per l’olio extra vergine d’oliva e per l’olio d’oliva vergine di cui al punto 1, lettere a) e b), dell’allegato del regolamento n. 136/66/Cee, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6. Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell’ori- gine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’im- ballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa.
2. La designazione dell’origine è possibile a livello regionale per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origi- ne protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (Ce) n. 2081/92. Tale designazione è disci- plinata dalle norme ivi previste.
Negli altri casi, la designazione dell’origine è costituita dal- l’indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo.
3. Non sono considerati come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998 confor- memente alla direttiva 89/104/Cee o al più tardi il 31 mag- gio 2002 conformemente al regolamento (Cee) n. 40/94.
4. Per le importazioni da un paese terzo, la designazione del- l’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regola- mento (Cee) n. 2913/92.
5. La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine com- porta la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva otte- nuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)».
6. Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l’origine prevalente, seguita dall’indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75%, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.
Bandi e finanziamenti
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IN PRIMO PIANO
Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FINANZIAMENTI
Legge Finanziaria 2007 - Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. . . . .
Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007). Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all’estero e partecipazione a missioni economiche all’estero. . . . . . .
Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. . . . . . . .
Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indice
BANDI E FINANZIAMENTI
Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico, iscritte alla Cciaa, con sede operativa in Regione Lombardia, in aggregazioni di almeno 5 imprese gui- date da un capofila, quale: imprese, consorzi, associazioni imprenditoriali, università ed enti pubblici di ricerca, associazio- ni di protezione ambientale, società di servizi delle associazioni imprenditoriali, aziende speciali delle Camere di commercio e/o enti del sistema camerale, centri servizi e centri studi partecipati da associazioni di imprese e da enti locali e/o pubblici, aziende a quota pubblica maggioritaria operanti nel settore della mobi- lità e dei trasporti. Sono previste due fasi di partecipazione: “Manifestazione di interesse” (fase 1 entro il 31/01/2007) senza vincolo al numero di presentazioni; “Scheda progetto” (fase 2) accessibile alle aggregazioni in posizione utile in gra- duatoria rispetto alle risorse disponibili. Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, per un ammontare non superiore a 200.000.
Finanziamenti
Legge Finanziaria 2007 Agevolazioni fiscali
per il risparmio energetico
IN PRIMO PIANO | Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile |
delle merci in ambito urbano finalizzate alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente Scadenza 31 gennaio 2008 Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde hanno pubblicato un bando congiunto per promuovere l’introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) alla logistica della distribuzione delle merci in ambito urbano. I progetti dovranno essere finalizzati a ridurre le emissioni nocive in l’atmosfera e ad aumentare l’efficacia/efficienza del sistema distributivo complessivo, con conseguenti riduzione dei costi e miglioramento della qualità del servizio erogato. ◗ |
La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.
296) introduce agevolazioni fiscali a favore dei contribuenti che sostengono spese per interventi finalizzati ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e IRES (imposta sul reddito delle società) del 55% delle spese sostenute dal contri- buente entro il 31 dicembre 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari valore. I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento: 1) Riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.00 € (55% di 181.818,18 €); 2) Involucro edifici (pareti, finestre, com- presi gli infissi, su edifici esistenti) 60.00 € (55% di 109.090,90 €); 3) Installazione di pannelli solari 60.000 € (55% di 109.090,90 €); 4) Sostituzione degli impianti di cli- matizzazione invernale (installazione di impianti dotati di cal- daie a condensazione) 30.000 € (55% di 54.545,45 €). Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che pos- siedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici
(Dm 19/2/2007)
È stato firmato dai ministri competenti il nuovo Decreto sul nuovo Conto Energia Fotovoltaico (Dm 19/2/2007) che fissa
Bandi e finanziamenti
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Finanziamenti
tariffe e modalità per realizzare un sistema fotovoltaico e diventare produttori di elettricità solare. In sintesi il nuovo conto energia fotovoltaico prevede 9 diverse tariffe incentivan- ti per il kWh prodotto dall’impianto Fv ed erogate per 20 anni, un approccio più semplificato, l’incentivazione maggio- re per gli impianti integrati e di piccola taglia, oltre ad una serie di premi aggiuntivi per chi risparmia energia elettrica e chi sostituisce, ad esempio, superfici in eternit con moduli sola- ri fotovoltaici.
L’aspetto più rilevante rispetto alla passata normativa riguar- da la semplificazione dell’accesso alle tariffe incentivanti che non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annua- le. Chi vuole installare un impianto Fv, piccolo o grande, dovrà inoltrare al gestore di rete (società elettrica) il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del “servizio di scambio sul posto”. Sono destinatari delle tariffe incentivanti: persone fisiche o giuridiche, soggetti pubblici, condomini di unità abitative e/o edifici. Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia: 1) da 1 a 3 kWp; 2) da 3 a 20 kWp; 3) oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza). All’interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell’edificio o installati a terra, parzial- mente integrati e integrati: 1) per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato; 2) per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a 0,38 €/kWh, 0,42
€/kWh e 0,46 €/kWh; 3) per gli impianti fotovoltaici con potenze superiori a 20 kWp a 0,36 € /kWh, 0,40 € /kWh e 0,44 € /kWh. Queste nuove tariffe rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma saranno ridotte del 2% per ciascun anno dopo il 2008 e resteranno sempre fisse per 20 anni (nes- suna integrazione è prevista in base al tasso di inflazione). Per ulteriori informazioni consultare il sito web: xxxx://xxxx- xxxxx.xx (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XxxxxXxxxxXxxxxxx.xxx).
Partecipazione
a fiere internazionali in Italia e all’estero e partecipazione
a missioni economiche all’estero Scadenza ad esaurimento fondi
Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell’Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all’este- ro in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (vou-
cher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all’estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura on- line per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 gior- ni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l’elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web www.lom- xxxxxxxxxxx.xx e aggiornato a cadenza quadrimestrale).
Abbattimento tassi per la realizzazione
di programmi di investimento Scadenza 15 febbraio 2008
La Camera di commercio di Milano pubblica il nuovo bando per agevolare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa nella provincia di Milano. Il bando prevede uno stanziamento di 1.000.000 di euro per contributi in conto abbattimento di 1,5 punti % (2 punti % per le nuove imprese) del costo del finanziamento o del leasing garantito dal Consorzio/Cooperativa Fidi a fronte della realizzazione di investimenti, quali: acquisto, rinnovo di immobili, impianti, attrezzature, acquisizione di aziende, marchi e brevetti, etc.
Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni
di patrimonializzazione aziendale
Scadenza 31 gennaio 2008
È aperto il nuovo bando camerale finalizzato a promuovere operazioni di patrimonializzazione aziendale. I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale in provincia di Milano che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 provvedano, per un importo compreso tra
25.000 euro e 300.000 euro, alla realizzazione di uno dei tre interventi di patrimonializzazione: aumento di capitale socia- le; emissione di prestito obbligazionario convertibile; versa- mento soci in conto capitale. Il beneficio consiste nell’abbatti- mento di 1,5 punti % (elevato a 2,25 punti % in caso di aumento di capitale sociale) del costo del finanziamento ban- cario garantito dai consorzi/cooperative fidi.
Formazione
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Indice
IN PRIMO PIANO
Sistema di formazione a scelta
individuale (voucher formativi) Pag. 55
Piani formativi per le imprese aderenti
al Fondo ForTe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55
FORMAZIONE
1400 euro.
Il voucher copre una quota pari all’80% del costo del corso (voucher di tipo A), mentre il restante 20% è a carico del par- tecipante.
La quota di copertura sale al 90% (voucher di tipo B) nel caso di utenti prioritari, ovvero lavoratori in possesso di almeno una di queste caratteristiche:
- in stato di cassa integrazione guadagni
- con età superiore ai 45 anni
- in possesso del titolo di istruzione obbligatoria
- con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determina- to o a progetto
IN PRIMO PIANO | Sistema di formazione a scelta individuale (Voucher formativi) |
A sostegno dell’aggiornamento e della riqualificazione professionale dei lavoratori è attivo in Regione Lombardia il Sistema di formazione a scelta individuale, in base al quale vengono erogati voucher individuali che consentono la partecipazione a corsi di formazione scelti all’interno dei cataloghi regionali. ^ |
Il lavoratore può utilizzare il voucher per fruire di attività for- mative sia fuori orario di lavoro sia in orario di lavoro, attra- verso i diversi strumenti contrattuali e legislativi previsti.
Il Capac Politecnico del Commercio ha inserito nel catalogo regionale dei voucher individuali alcuni dei propri corsi, il cui elenco è consultabile collegandosi al sito xxx.xxxxx.xx.
I corsi si svolgeranno nelle ore serali - indicativamente dalle
19.00 alle 21.00, salvo diversa programmazione con gli utenti - con cadenza bisettimanale, inizieranno non appena raggiunto il numero minimo di partecipanti (che non può esse- re inferiore a quattro per singolo corso) e termineranno entro il 31 maggio 2008.
Ogni lavoratore può richiedere un solo voucher e deve pre- sentarne domanda direttamente al Capac, contattando il n. di tel. 00.00.00.00.00.
Il voucher si rivolge a lavoratori occupati residenti in Lombardia o che lavorano in Lombardia, inclusi gli occupati con le seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro subordinato, lavoro ripartito, a tempo parziale, apprendistato e contratto di inserimento (al di fuori della formazione obbli- gatoria) e contratto a progetto.
I titolari e i liberi professionisti non possono invece usufruire di questa opportunità.
Il valore degli incentivi economici individuali varia in funzione della durata del corso e può arrivare fino ad un massimo di
Piani formativi per le imprese
aderenti al Fondo ForTe
Il termine per la presentazione dei Piani formativi in favore di imprese che hanno aderito al fondo interprofessionale ForTe entro la data del 31 maggio 2007, di cui abbiamo dato noti- zia e informazioni nel numero dell’Informatore di settembre, è stato posticipato al 14 dicembre 2007.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell’Unione telefonando al numero 00.00.00.00.00.
l’Informatore
Commercio Turismo Servizi Professioni
n. 181 dicembre 2007 anno LI
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx 00
00000 Xxxxxx
REDAZIONE
Pr
omo Ter Unione
EDITRICE
sede e amministrazione Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
FOTOCOMPOSIZIONE E STAMPA
Organo d’informazione
dell’Unione del commercio
e documentazione
del turismo, dei servizi
Edicom Srl
Via Xxxxxxx Xxxxx, 28 - 20133 MILANO Tel. 02/00000000 fax 02/00000000
PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Xxxxxxxx Xxxxx Spa Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Telefono 02/618361
AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957
della provincia di Milano
e delle professioni
PROPRIETÀ
DIRETTORE RESPONSABILE
Xxxxxxxxxxx Xxxxx
e dei servizi della provincia di Milano
Unione del commercio del turismo
Poste Italiane s.p.a. - spedizione in X.X.
- X.X. 000/0000 (xxxx. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano Una copia euro 0,568
Commercio estero
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In primo piano
Indice
IN PRIMO PIANO
La sicurezza generale dei prodotti Pag. 57
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Possibile elusione di misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature da Cina e
Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 58
IN PRIMO PIANO | Sicurezza generale dei prodotti La sicurezza generale dei |
prodotti è regolato dalla direttiva (Ce) 2001/95 del 3/12/2001 (pubblicata in Gu L 11 del 15 gennaio 2002), recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 21 maggio 2004, n° 172 (Gu n° 165 del 16 luglio 2004) entrato in vigore il 31 luglio 2004 ed in seguito confluito nel codice del consumo emanato il 6 settembre 2005 con il decreto legislativo n° 206 ^ |
Oltre all’Italia, gli altri Stati membri che, ad oggi, hanno rece- pito la direttiva e quindi trasposto nei relativi ordinamenti nazionali il nuovo obbligo generale di sicurezza dei prodotti sono i seguenti:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovenia, Svezia, Ungheria.
La direttiva, trova applicazione per tutti quei prodotti definiti nell’art. 2 della medesima. Ovvero “qualsiasi prodotto desti- nato, anche nel quadro di una prestazione di servizi, ai con- sumatori o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedi- bili, di essere utilizzato dai consumatori, anche se non loro destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratui- to nell’ambito di una attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo”.
L’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/95/Ce, nota anche come General Product Safety Directive (Gpsd), è stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti destinati ai consumatori e suscettibili di presentare,
per quest’ultimi, rischi per la sicurezza e la salute. All’articolo 1 si prevede espressamente che “ciascuna delle sue disposizioni si applica nella misura in cui non esistano, nell’ambito della normativa comunitaria, disposizioni specifi- che aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. Se dei prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria, la presen- te direttiva si applica unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti”.
COMMERCIO ESTERO
Questo articolo va inteso nel senso che quando, per determina- ti prodotti, esiste una normativa settoriale che nel fissare i requi- siti di sicurezza tiene conto soltanto di certi rischi, gli operatori economici, nei confronti di tali rischi, devono attenersi alle disposizioni della normativa settoriale, mentre per tutti gli altri rischi non contemplati dalla normativa settoriale si applica il requisito generale di sicurezza di cui alla presente direttiva.
Sono, tuttavia, numerose le direttive settoriali già emanate che dettano criteri di sicurezza da rispettare nella fabbricazione di specifici prodotti. Tra i settori più rilevanti, si segnalano: diete- tici, cosmetici, prodotti farmaceutici, i prodotti pericolosi, pro- dotti tessili, i veicoli a motore, gli apparecchi elettrici, macchi- ne, prodotti da costruzione, dispositivi di protezione indivi- duale, gli apparecchi a gas, i giocattoli e gli apparecchi domestici.
Il prodotto, per essere considerato sicuro dovrà essere, in mancanza di disposizioni comunitarie più specifiche, costrui- to secondo requisiti di sicurezza contenuti in norme tecniche non cogenti.
Al fine di definire un prodotto sicuro, devono prendersi in con- siderazione differenti e svariati elementi:
• Le caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composi- zione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione;
• L’effetto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente preve- dibile l’utilizzazione del primo con i secondi;
• La presentazione del prodotto, la sua etichettatura, le sue eventuali avvertenze ed istruzioni per il suo uso e la sua elimi- nazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
• Le categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto.
Un prodotto, conseguentemente, può essere definito pericolo- so quando non risponde alla definizione di prodotto sicuro (art. 2 lett. C)
Un prodotto si presume sicuro, quindi, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che disciplinano la sicu- rezza di un determinato prodotto, esso sia fabbricato confor- memente alle normative nazionali, specifiche dello Stato mem- bro nel cui territorio è commercializzato, che recepiscono norme tecniche europee: il prodotto è ritenuto sicuro se costruito sulla base dei requisiti di sicurezza contenuti in norme tecniche elaborate dagli enti di normazione europei.
I destinatari dell’obbligo di sicurezza dei prodotti sono produt- tori, distributori ed importatori nonché chiunque si presenti come produttore apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
Commercio estero
Possibile elusione
di misure antidumping sulle importazioni
di alcuni tipi di calzature da Cina e Macao
REGOLAMENTO (Ce) n. 1028/2007 della Commissione del 5 settembre 2007. Apertura di un’inchiesta sulla possibi- le elusione delle misure antidumping istituite dal regolamen- to (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica Popolare Cinese mediante importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla Ras di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tale Paese, e che dispone la registrazio- ne di dette importazioni.
A. Prodotto
1. Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricosti- tuito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzatu- re contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo (“alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio”), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00, ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 (“il prodotto interessato”). I codici sono indicati a titolo puramen- te informativo.
2. Il prodotto oggetto dell’inchiesta è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature conte- nenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzatu- re da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla Ras di Macao (“il prodotto oggetto dell’inchiesta”), dichiarate di norma agli stessi codici del prodotto interessato.
B. Misure in vigore
3. Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio.
C. Motivazioni
4. La Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto interessato vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Ras di Macao e/o l’assemblaggio nella Ras di Macao del prodotto oggetto dell’inchiesta.
d i c e m b r e 2 0 0 7
Legislazione comunitaria
5. Gli elementi di prova disponibili sono i seguenti:
- dalla domanda risulta che, dopo l’istituzione di misure sul prodotto interessato, la configurazione degli scambi riguar- danti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Ras di Macao nella Comunità ha subito un notevole cambia- mento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni suffi- cienti a parte l’istituzione del dazio,
- tale modifica della configurazione degli scambi sembrereb- be dovuta al trasbordo di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese attraver- so la Ras di Macao e/o all’assemblaggio nella Ras di Macao di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio,
- gli elementi di prova fanno inoltre presumere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto interessato siano indeboliti in termini sia quantitativi che di prezzo. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto interessato. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudi- zievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore,
- la Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell’in- chiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto interessato.
6. Qualora nel corso dell’inchiesta fossero identificate pratiche di elusione attraverso la Ras di Macao rientranti nella casisti- ca di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo e dall’assemblaggio, l’inchiesta potrebbe riguarda- re anche tali pratiche.
D. Procedura
7. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’aper- tura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, indipen- dentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario della Ras di Macao.
a) Questionari
8. Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini del- l’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/ esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Ras di Macao, agli importatori e alle associazioni di importa- tori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Ras di Macao. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.
9. In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, e comunque entro e non oltre il termine fissato all’articolo 3 del presente regolamento, e, se necessario, chiedere un questionario entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
10. L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Ras di Macao.
b) Raccolta delle informazioni e audizioni
11. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le pro- prie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne fac- ciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
c) Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure
12. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.
13. Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regola- mento di base possono essere concesse esenzioni ai produtto- ri di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio della Ras di Macao che dimostrino di non essere collegati ad alcun produt- tore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il ter- mine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regola- mento.
E. Registrazione
14. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, in caso di con- ferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di regi- strazione di tali importazioni spedite dalla Ras di Macao.
F. Termini
15. Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fis- sati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchie- sta,
- i produttori della Ras di Macao possono richiedere l’esenzio- ne dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
- le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
16. È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subor- dinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.
X. Xxxxxx collaborazione
17. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle infor- mazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, pos- sono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in confor- mità all’articolo 18 del regolamento di base.
18. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informa-
zioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclu- sioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità del- l’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.
COMMERCIO ESTERO
H. Trattamento dati personali
19. I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle isti- tuzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circola- zione di tali dati.
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (Ce)
n. 384/96, è aperta un’inchiesta per stabilire se le importa- zioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, quali definite all’articolo 1 del regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla Ras di Macao, indipendentemente dal fatto che siano dichia- rate o meno originarie di tale paese, eludano le misure isti- tuite dal suddetto regolamento. I codici Taric per le importa- zioni dalla Ras di Macao figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.
La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle impor- tazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.
Articolo 3
1. I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente rego- lamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l’in- chiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazio- ni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del pre- sente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- pea.
3. I produttori della Ras di Macao che desiderino richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da suffi- | Codice NC 6403 20 00 | Codice Taric spedizioni dalla Ras di Macao 20 |
cienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta | 6403 51 05 | 15 |
giorni. | 6403 51 05 | 95 |
4. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite | 6403 59 05 | 15 |
dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni. | 6403 59 05 | 95 |
5. Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di | 6403 91 05 | 15 |
audizione o di questionari, come pure le domande di esenzio- | 6403 91 05 | 95 |
ne dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devo- | 6403 99 05 | 15 |
no essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se | 6403 99 05 | 95 |
non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indiriz- | 6403 51 11 | 91 |
zo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax | 0000 00 00 | 00 |
della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese | 6403 51 19 | 91 |
le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte | 6403 51 91 | 91 |
al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interes- | 6403 51 95 | 91 |
sate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dici- | 6403 51 99 | 91 |
xxxx “Diffusione limitata” e, conformemente all’articolo 19, | 6403 59 11 | 91 |
paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere correda- | 6403 59 31 | 91 |
te di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla | 6403 59 35 | 91 |
dicitura “Consultabile da tutte le parti interessate”. | 6403 59 39 | 91 |
Indirizzo della Commissione per la corrispondenza: | 6403 59 91 | 91 |
Commissione europea | 6403 59 95 | 91 |
Direzione generale del Commercio | 6403 59 99 | 91 |
Direzione H | 6403 91 11 | 95 |
Ufficio: J-79 4/22 | 6403 91 13 | 95 |
B-1049 Bruxelles | 0000 00 00 | 00 |
Fax: (00-0) 000 00 00. | 0000 00 00 | 00 |
0000 00 00 | 00 | |
Articolo 4 | 6403 91 93 | 95 |
6403 91 96 | 95 | |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo | 6403 91 98 | 95 |
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- | 6403 99 11 | 91 |
pea. | 6403 99 31 | 91 |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e | 6403 99 33 | 91 |
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. | 6403 99 36 | 91 |
6403 99 38 | 91 | |
6403 99 91 | 95 | |
Allegato | 6403 99 93 | 25 |
6403 99 93 | 95 | |
Codici Taric relativi alle calzature con tomaie di cuoio natura- | 6403 99 96 | 25 |
le o ricostituito quali definite all’articolo 1 del regolamento | 6403 99 96 | 95 |
(Ce) n. 1472/2006 del Consiglio, spedite dalla Ras di Macao, | 6403 99 98 | 25 |
a prescindere che siano dichiarate o meno originarie di tale | 6403 99 98 | 95 |
paese | 6405 10 00 | 81 |
Economico
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Economia
Indice
ECONOMIA
I servizi e la qualità urbana: la rete commerciale e la ristorazione negli ambiti territoriali della Regione
Lombardia Pag. 61
INDICATORI STATISTICI
Il costo della vita in Italia. . . . . . . . . . . Pag. 64
Indice delle vendite al dettaglio . . . . . . Pag. 65
ECONOMICO
teatro, lontano dalle strutture ospedaliere rivela modesta qua- lità urbana, misurabile dal maggior costo, in termini di tempo, che le famiglie devono sopportare per procurarsi questi servi- zi altrove o, addirittura, da quanto è diffusa la rinuncia alla fruizione del servizio stesso.
La chiave di lettura degli ambiti territoriali commerciali
I sei ambiti territoriali commerciali si possono rappresentare in queste tre fasce della superficie regionale:
- la fascia settentrionale articolata nei due ambiti montano e lacustre
- la fascia centrale della pianura occupata dall’area metropo- litana milanese è articolata in tre ambiti, addensamento com- merciale metropolitano, commerciale metropolitano, pianura lombarda, in funzione della densità abitativa e, quindi, delle particolari caratteristiche assunte dal servizio e dalle strutture commerciali.
IN PRIMO PIANO | I servizi e la qualità urbana La rete commerciale e la ristorazione |
negli ambiti territoriali della Regione Lombardia I servizi non esauriscono la loro funzione economica nel soddisfare i bisogni delle famiglie, la loro efficienza ed articolazione costituiscono un beneficio sicuro anche per il sistema delle imprese in quanto rendono l’ambiente urbano più attraente e favoriscono l’insediamento di capitale e forza lavoro nei settori ad alto valore aggiunto. I servizi che determinano la qualità urbana di un territorio spaziano dall’istruzione alla cultura ed intrattenimento, dalla sanità alla sicurezza, dai trasporti agli impianti tecnologici, dalle prestazioni della pubblica amministrazione al verde attrezzato, dagli impianti sportivi ai parcheggi e, infine, riguardano l’attività delle imprese specializzate nella distribuzione commerciale al dettaglio e nella ristorazione. ^ |
- la fascia meridionale, dove il tessuto edilizio ed urbano si dirada e acquista maggior rilievo il paesaggio agricolo tipico dell’ambiente padano, coincide con l’ambito della pianura lombarda.
L’ultimo ambito, urbano dei capoluoghi, non può avere univo- ca identificazione geografica, perché le città capoluogo sono dislocate in ciascuna delle tre grandi ripartizioni e devono essere considerate nel contesto di riferimento.
La qualità urbana è data dalla densità e dalla varietà dell’of- ferta presente nel territorio, così un comune povero di negozi e punti vendita della ristorazione, con un presidio di istruzio- ne di scala comunale limitato, l’assenza di un cinema o di un
Alcune funzioni dei servizi non possono essere presenti in tutti i comuni perché richiedono una certa concentrazione e dimensione dell’utenza a cui si rivolgono, ad esempio nel- l’istruzione è lecito concepire il servizio su scala comunale fino al livello della scuola media inferiore, mentre per gli ordini superiori la scala territoriale è decisamente di livello sovraco- munale.
Esistono, quindi, differenze “congenite” tra comuni di diversa dimensione nel ventaglio di servizi a disposizione della popola- zione e l’obiettivo dell’amministrazione municipale deve essere volto a garantire un mix di offerta superiore alla media delle pre- stazioni di comuni della stessa scala e dello stesso tipo.
La rete commerciale
Anche nel commercio e nella ristorazione le economie di scala e di agglomerazione modificano in quantità e qualità la dota- zione di servizio, così le grandi strutture saranno ubicate in
prossimità dei principali nodi e arterie di traffico e tenderan- no ad essere più numerose nelle aree a maggiore densità abi- tativa.
La qualità dell’offerta di servizi commerciali è data essenzial- mente dall’efficienza delle imprese commerciali e dalla possi- bilità di scelta del consumatore nell’ambito dei diversi format distributivi presenti nel bacino.
Un sistema territoriale dispone di una rete commerciale di qualità quando i suoi abitanti beneficiano di un rapporto qua- lità-prezzo competitivo e possono accedere agevolmente e in breve tempo alle diverse tipologie distributive, negozi, super- mercati, discount, ipermercati, grandi superfici specializzate, mercati su area pubblica.
Alimentare
Nel settore alimentare la lettura per ambiti territoriali mostra come l’ambito commerciale metropolitano e l’ambito di addensamento metropolitano siano caratterizzati da una minore dotazione del servizio commerciale, con un rapporto mq per 1.000 abitanti al di sotto della media.
Valori decisamente superiori alla media regionale si ricono- scono per gli ambiti montano, della pianura e lacustre.
La lettura per dotazione di superficie di vendita non è suffi- ciente ad esprimere una valutazione sulla qualità del servizio commerciale, in quanto prescinde dall’articolazione dell’offer- ta per format distributivo e dal concetto di produttività del- l’area di vendita.
Applicando alla superficie di vendita la stima della produttivi-
tà a mq per ciascuna delle tre tipologie distributive del vicina- to, della media e della grande distribuzione, si ottiene una rappresentazione più significativa:
• La quota del vicinato è inferiore alla media nell’ambito urbano dei capoluoghi e nell’ambito di addensamento com- merciale metropolitano dove di contro supera sensibilmente il valore medio la quota della grande distribuzione attestata oltre il 50% del totale.
• Il presidio del vicinato è superiore alla media nell’ambito lacustre, della pianura e commerciale metropolitano con scar- ti via via crescenti, ma tutti compresi nella soglia massima del 25,8%.
• La struttura del commercio al dettaglio è radicalmente diversa nell’ambito montano per ovvie ragioni di conformazione territo- riale e, quindi, mancanza di spazio per le strutture di grande scala: 34% circa vicinato, 26,5% grande distribuzione.
Non alimentare
Anche nel settore non alimentare la dotazione di offerta in rapporto alla popolazione residente è minore negli ambiti ter- ritoriali commerciale metropolitano e di addensamento com- merciale metropolitano come si può vedere dal confronto tra il numero di metri quadri per mille abitanti in queste due zone e il valore medio regionale.
L’offerta è particolarmente ricca non solo dal punti di vista quantitativo, ma anche qualitativo nell’ambito urbano dei capoluoghi, dove si contano più di 2.000mq per 1.000 abi- tanti; in una situazione intermedia tra questi due estremi la realtà dei laghi, delle montagne e della pianura.
Anche in questo caso, la stima della produttività a mq per cia- scuna delle tre tipologie distributive consente di articolare il mercato per quote percentuali, evidenziando per l’insieme della Regione un contributo del 51,5% del vicinato, del 28,2% per le medie strutture, del 20,3% per la grande struttura.
• La quota del vicinato è inferiore alla media nell’ambito di addensamento commerciale metropolitano e nell’ambito com- merciale metropolitano, dove di contro è superiore alla media la quota della grande distribuzione.
• Il presidio del vicinato è superiore alla media nell’ambito urbano dei capoluoghi e nella pianura lombarda con valori molto vicini alla media stessa.
• La struttura del commercio al dettaglio non alimentare è radicalmente diversa negli ambiti lacustre e montano, che si
contraddistinguono da un lato per l’elevato peso del format del vicinato, dall’altro per il limitato apporto delle strutture distributive di grande dimensione.
La rete di somministrazione
Il servizio di ristorazione è uno dei principali servizi privati in rete alle famiglie, concorre alla qualificazione dell’ambiente urbano nella misura in cui per numero di punti vendita e varie- tà dei format raggiunge livelli superiori a una certa soglia.
I dati considerati non possono scendere al livello dello specifico format e considerano, in base ai dati del censimento delle impre- se del 2001, la tradizionale distinzione tra bar e ristoranti.
Gli esercizi di somministrazione devono essere considerati anche come luogo di relazione sociale e di intrattenimento e nel caso dei bar questa funzione è più diffusa che nei ristoranti.
• Nei due ambiti territoriali che concentrano il maggior nume- ro di abitanti, commerciale metropolitano e di addensamento, la densità della rete è inferiore alla media sia per i ristoranti che per i bar.
• Anche nell’ambito della pianura lombarda la situazione non si caratterizza per un particolare presidio di offerta in questo genere di servizi, si contano infatti 1,27 ristoranti per 1.000 abitanti, quasi in linea con la media, e 2 punti vendita per
ECONOMICO
1.000 abitanti nel caso dei bar.
• Nell’ambito lacustre, montano, urbano dei capoluoghi la realtà è completamente diversa, poiché gli indici sono tutti superiori alla media, in particolare si distingue la performan- ce della zona Lacustre con tre punti vendita per 1.000 abitan- ti in entrambe le tipologie.
I fattori correlati positivamente alla diffusione di questo servizio sono, da un lato, il turismo e, dall’altro, l’ambiente urbano.
La presenza di un rilevante flusso turistico quale sia la sua natura, anche d’affari, favorisce l’insediamento di questi punti vendita.
Economico
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Indicatori statistici
Il costo della vita in Italia
Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 2000 = 100 da gennaio 2003 all’ultimo dato disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI
Base 2000 = 100 | AL | ALCOL | ABB | ABT ELT | DOM | SAN | TRAS | COM | RIC | IST | ALB | ALTRI | INDICE Var | 100% | Var |
Novembre 2002 | 121,1 | 137,0 | 125,4 | 129,3 | 118,4 | 120,0 | 121,2 | 90,7 | 116,9 | 125,5 | 130,1 | 124,0 | 121,8 | 2,5 | 1,88 |
Dicembre | 121,3 | 138,2 | 125,7 | 129,4 | 118,5 | 120,2 | 121,2 | 90,2 | 116,9 | 125,6 | 130,2 | 124,0 | 121,8 | 2,5 | 1,88 |
Media anno | 119,2 | 134,3 | 114,8 | 128,7 | 117,4 | 119,5 | 120,7 | 93,3 | 116,0 | 124,1 | 128,7 | 123,0 | 120,8 | 2,4 | 1,80 |
Gennaio 2004 | 121,8 | 138,2 | 125,7 | 129,9 | 118,5 | 120,6 | 121,1 | 90,3 | 117,5 | 125,7 | 130,5 | 124,6 | 122,0 | 2,0 | 1,50 |
Febbraio | 121,9 | 138,3 | 125,8 | 129,9 | 119,2 | 121,0 | 122,0 | 89,9 | 117,4 | 125,9 | 130,9 | 124,9 | 122,4 | 2,2 | 1,65 |
Marzo | 121,9 | 145,1 | 126,1 | 129,9 | 119,2 | 121,3 | 122,7 | 88,4 | 117,6 | 125,9 | 131,2 | 125,1 | 122,5 | 1,9 | 1,43 |
Aprile | 122,0 | 145,5 | 126,2 | 130,3 | 119,3 | 121,4 | 123,5 | 87,7 | 117,8 | 125,9 | 131,8 | 125,2 | 122,8 | 2,0 | 1,50 |
Maggio | 122,3 | 145,8 | 126,6 | 130,4 | 119,8 | 121,8 | 124,1 | 87,2 | 117,7 | 126,0 | 132,3 | 125,4 | 123,0 | 2,1 | 1,58 |
Giugno | 122,3 | 145,8 | 126,6 | 130,8 | 119,9 | 121,8 | 124,7 | 86,7 | 117,8 | 126,0 | 132,5 | 126,1 | 123,3 | 2,2 | 1,65 |
Luglio | 121,9 | 145,9 | 126,7 | 131,2 | 119,9 | 121,9 | 124,8 | 86,5 | 118,7 | 126,0 | 133,3 | 126,1 | 123,4 | 2,1 | 1,58 |
Agosto | 121,5 | 145,9 | 126,7 | 131,3 | 120,3 | 121,8 | 126,0 | 86,0 | 118,9 | 126,0 | 134,0 | 126,4 | 123,6 | 2,1 | 1,58 |
Settembre | 121,4 | 146,1 | 127,0 | 131,6 | 120,3 | 121,8 | 125,7 | 86,1 | 118,9 | 127,2 | 134,4 | 126,5 | 123,6 | 1,8 | 1,35 |
Ottobre | 121,2 | 146,5 | 127,7 | 132,6 | 120,3 | 120,6 | 125,7 | 85,5 | 118,3 | 129,7 | 133,8 | 126,6 | 123,6 | 1,7 | 1,28 |
Novembre | 120,9 | 146,5 | 127,8 | 132,9 | 121,0 | 120,0 | 126,4 | 85,1 | 118,3 | 130,1 | 133,8 | 127,2 | 123,9 | 1,7 | 1,28 |
Dicembre | 121,1 | 153,7 | 128,0 | 133,0 | 121,0 | 120,1 | 127,0 | 84,8 | 118,1 | 130,1 | 133,6 | 127,2 | 123,9 | 1,7 | 1,28 |
Media anno | 121,7 | 145,3 | 126,7 | 131,2 | 119,9 | 121,2 | 124,5 | 87,0 | 118,1 | 127,0 | 132,7 | 125,9 | 123,2 | 2,0 | 1,80 |
Gennaio 2005 | 121,2 | 153,7 | 128,0 | 133,9 | 121,0 | 119,5 | 126,0 | 84,8 | 118,6 | 130,4 | 134,1 | 127,5 | 123,9 | 1,6 | 1,20 |
Febbraio | 121,6 | 153,7 | 128,1 | 134,1 | 121,5 | 119,9 | 126,7 | 83,9 | 118,3 | 130,4 | 134,5 | 128,3 | 124,3 | 1,6 | 1,20 |
Marzo | 121,7 | 153,7 | 128,3 | 134,6 | 121,5 | 119,9 | 128,0 | 83,8 | 118,3 | 130,4 | 135,1 | 128,5 | 124,5 | 1,6 | 1,20 |
Aprile | 121,9 | 153,9 | 128,5 | 135,8 | 121,5 | 120,0 | 128,8 | 83,1 | 118,6 | 130,4 | 136,0 | 128,6 | 124,9 | 1,7 | 1,28 |
Maggio | 122,1 | 154,0 | 128,6 | 135,8 | 122,0 | 120,2 | 129,5 | 82,7 | 118,5 | 130,4 | 136,3 | 129,0 | 125,1 | 1,7 | 1,28 |
Giugno | 122,1 | 154,0 | 128,8 | 136,2 | 122,1 | 120,2 | 129,5 | 82,3 | 118,5 | 130,4 | 136,7 | 129,0 | 125,3 | 1,6 | 1,20 |
Luglio | 121,7 | 157,5 | 128,8 | 137,3 | 122,1 | 120,2 | 131,2 | 82,2 | 118,7 | 130,5 | 136,9 | 129,2 | 125,6 | 1,8 | 1,35 |
Agosto | 121,5 | 157,7 | 128,8 | 137,7 | 122,3 | 120,1 | 131,6 | 82,1 | 119,4 | 130,5 | 137,5 | 129,4 | 125,8 | 1,8 | 1,35 |
Settembre | 121,6 | 157,7 | 128,9 | 138,1 | 122,3 | 120,0 | 131,7 | 81,7 | 119,4 | 132,4 | 137,6 | 129,6 | 125,9 | 1,9 | 1,43 |
Ottobre | 121,6 | 157,8 | 129,4 | 139,5 | 122,3 | 120,0 | 132,2 | 81,6 | 118,9 | 134,0 | 137,1 | 129,7 | 126,1 | 2,0 | 1,50 |
Novembre | 121,7 | 157,8 | 129,7 | 139,5 | 122,9 | 121,7 | 131,4 | 81,4 | 119,0 | 134,0 | 136,4 | 130,1 | 126,1 | 1,8 | 1,35 |
Dicembre | 122,1 | 158,0 | 129,7 | 139,4 | 122,9 | 121,7 | 131,3 | 81,2 | 118,9 | 134,0 | 136,4 | 130,4 | 126,3 | 1,9 | 1,43 |
Media anno | 121,7 | 155,8 | 128,8 | 136,8 | 122,0 | 120,3 | 129,8 | 82,6 | 118,8 | 131,5 | 136,2 | 129,1 | 125,3 | 1,7 | 1,28 |
Gennaio 2006 | 122,5 | 158,6 | 129,7 | 140,8 | 122,9 | 102,8 | 131,2 | 81,2 | 119,6 | 134,1 | 136,9 | 130,8 | 126,6 | 2,2 | 1,65 |
Febbraio | 122,7 | 161,8 | 129,7 | 141,2 | 123,4 | 121,5 | 132,1 | 81,3 | 119,4 | 134,4 | 137,2 | 131,3 | 126,9 | 2,1 | 1,58 |
Febbraio | 122,7 | 161,8 | 129,7 | 141,2 | 123,4 | 121,5 | 132,1 | 81,3 | 119,4 | 134,4 | 137,2 | 131,3 | 126,9 | 2,1 | 1,58 |
Marzo | 123,0 | 162,4 | 129,8 | 141,5 | 123,4 | 121,1 | 132,5 | 80,8 | 119,6 | 134,4 | 137,8 | 131,6 | 127,1 | 2,1 | 1,58 |
Aprile | 123,1 | 162,4 | 130,2 | 143,3 | 123,4 | 121,0 | 133,7 | 80,4 | 119,4 | 134,4 | 138,4 | 131,8 | 127,4 | 2,0 | 1,50 |
Maggio | 123,4 | 162,4 | 130,2 | 143,2 | 123,9 | 121,1 | 134,6 | 79,7 | 119,3 | 134,4 | 138,9 | 132,7 | 127,8 | 2,2 | 1,65 |
Luglio | 123,9 | 166,2 | 130,3 | 145,3 | 123,9 | 120,1 | 135,6 | 78,8 | 119,9 | 134,4 | 139,3 | 133,0 | 128,2 | 2,1 | 1,58 |
Agosto | 124,2 | 166,2 | 130,3 | 145,4 | 124,3 | 120,1 | 136,2 | 78,2 | 120,7 | 134,4 | 139,5 | 133,1 | 128,4 | 2,1 | 1,58 |
Settembre | 124,5 | 166,2 | 130,6 | 145,4 | 124,3 | 120,1 | 134,5 | 78,4 | 120,9 | 135,1 | 140,1 | 133,3 | 128,4 | 2,0 | 1,50 |
Ottobre | 124,8 | 166,4 | 131,1 | 145,8 | 124,4 | 118,7 | 132,9 | 78,8 | 120,2 | 136,9 | 140,2 | 133,4 | 128,2 | 1,7 | 1,28 |
Novembre | 125,2 | 166,4 | 131,5 | 145,8 | 124,7 | 118,9 | 133,3 | 77,2 | 120,2 | 137,1 | 139,8 | 133,8 | 128,3 | 1,7 | 1,28 |
Dicembre | 125,4 | 166,4 | 131,5 | 146,0 | 124,9 | 118,9 | 133,5 | 76,5 | 120,7 | 137,1 | 139,8 | 133,9 | 128,4 | 1,7 | 1,28 |
Media anno | 123,9 | 164,0 | 130,4 | 143,9 | 124,0 | 118,8 | 133,7 | 79,2 | 119,9 | 135,1 | 138,9 | 132,6 | 127,8 | 2,0 | 1,50 |
Gennaio 2007 | 125,7 | 166,4 | 131,5 | 146,6 | 124,9 | 118,9 | 133,4 | 76,9 | 120,6 | 137,2 | 140,1 | 133,9 | 128,5 | 1,5 | 1,13 |
Febbraio | 125,8 | 169,8 | 131,6 | 147,0 | 125,7 | 120,0 | 133,4 | 76,4 | 121,1 | 137,2 | 140,4 | 134,5 | 128,8 | 1,5 | 1,13 |
Marzo | 125,9 | 169,9 | 131,8 | 147,0 | 125,8 | 120,4 | 134,7 | 71,8 | 121,1 | 137,2 | 141,0 | 134,6 | 129,0 | 1,5 | 1,13 |
Aprile | 126,4 | 170,1 | 131,9 | 146,8 | 125,9 | 120,4 | 135,2 | 72,1 | 120,7 | 137,2 | 141,9 | 135,1 | 129,2 | 1,4 | 1,05 |
Maggio | 126,7 | 170,1 | 132,0 | 146,8 | 126,9 | 120,4 | 136,4 | 72,1 | 120,3 | 137,2 | 142,5 | 135,7 | 129,6 | 1,4 | 1,05 |
Giugno | 126,9 | 170,2 | 132,1 | 147,0 | 126,9 | 120,2 | 137,5 | 71,2 | 120,5 | 137,2 | 142,7 | 135,9 | 129,9 | 1,6 | 1,20 |
Luglio | 126,9 | 170,2 | 132,0 | 147,4 | 127,0 | 120,2 | 138,4 | 71,5 | 120,9 | 137,2 | 143,3 | 136,0 | 130,2 | 1,6 | 1,20 |
Agosto | 127,2 | 170,3 | 132,1 | 147,5 | 127,4 | 120,3 | 138,2 | 71,5 | 121,7 | 137,2 | 143,7 | 136,2 | 130,4 | 1,6 | 1,20 |
Settembre | 128,2 | 170,5 | 132,5 | 147,7 | 127,5 | 120,3 | 137,1 | 71,3 | 121,2 | 139,4 | 143,4 | 136,5 | 130,4 | 1,6 | 1,20 |
Economico Indicatori statistici
ECONOMICO
INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI
Media annua e indici mensili da gennaio 2003 all’ultimo dato disponibile
CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE
Piccole e medie imprese Grandi imprese
Base 2000=100 | Imprese con 1 o 2 addetti | Imprese con addetti da 3 a 5 | Imprese con addetti da 6 a 9 | Imprese con addetti da 10 a 19 | Imprese con almeno 20 addetti | Totale generale |
2004 | ||||||
Febbraio | 82,6 | 86,6 | 93,5 | 93,0 | 113,8 | 94,5 |
Marzo | 90,8 | 96,3 | 107,3 | 98,9 | 116,2 | 101,8 |
Aprile | 101,2 | 102,6 | 109,8 | 109,9 | 119,1 | 108,4 |
Maggio | 110,1 | 108,6 | 102,4 | 101,1 | 107,9 | 107,3 |
Giugno | 93,2 | 102,6 | 106,8 | 105,7 | 123,7 | 106,6 |
Luglio | 100,9 | 100,5 | 106,5 | 110,8 | 110,0 | 105,1 |
Agosto | 78,2 | 74,3 | 75,4 | 89,9 | 100,7 | 84,6 |
Settembre | 98,4 | 98,7 | 94,2 | 102,3 | 111,0 | 101,9 |
Ottobre | 102,0 | 108,0 | 110,7 | 106,8 | 127,4 | 111,8 |
Novembre | 108,7 | 115,4 | 109,5 | 101,8 | 114,5 | 111,0 |
Dicembre | 146,7 | 146,0 | 137,0 | 150,0 | 171,1 | 152,5 |
2005 | 6,7 | 7,1 | 9,2 | 7,9 | 9,3 | 7,9 |
Gennaio | 80,7 | 85,0 | 110,1 | 94,5 | 111,2 | 95,0 |
Febbraio | 83,6 | 85,8 | 94,5 | 91,4 | 115,6 | 95,1 |
Marzo | 90,4 | 96,2 | 110,3 | 102,3 | 122,0 | 104,0 |
Aprile | 94,6 | 98,7 | 109,3 | 105,0 | 115,9 | 104,2 |
Maggio | 110,8 | 110,1 | 104,9 | 102,5 | 108,1 | 108,3 |
Giugno | 91,6 | 100,4 | 109,1 | 105,9 | 123,5 | 105,9 |
Luglio | 98,6 | 97,7 | 105,8 | 108,3 | 107,8 | 102,9 |
Agosto | 79,1 | 75,8 | 79,2 | 91,2 | 103,9 | 86,6 |
Settembre | 98,7 | 98,1 | 97,2 | 102,6 | 113,8 | 103,0 |
Ottobre | 102,4 | 109,7 | 116,0 | 108,3 | 128,7 | 113,4 |
Novembre | 109,4 | 116,1 | 113,0 | 102,5 | 118,4 | 112,9 |
Dicembre | 146,6 | 149,1 | 145,7 | 152,3 | 177,7 | 156,2 |
2006 | ||||||
Gennaio | 81,5 | 86,4 | 116,6 | 95,2 | 113,1 | 96,9 |
Febbraio | 83,3 | 85,6 | 99,1 | 91,5 | 119,5 | 96,5 |
Marzo | 87,9 | 93,7 | 109,8 | 100,3 | 120,5 | 102,1 |
Aprile | 95,9 | 100,9 | 113,1 | 106,3 | 120,7 | 107,0 |
Maggio | 111,9 | 111,3 | 107,1 | 104,2 | 110,3 | 109,9 |
Giugno | 91,6 | 101,1 | 110,4 | 107,5 | 126,8 | 107,3 |
Luglio | 98,3 | 98,2 | 107,3 | 110,5 | 110,3 | 104,0 |
Agosto | 80,1 | 76,7 | 80,1 | 93,5 | 107,1 | 88,3 |
Settembre | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 105,4 | 116,7 | 104,9 |
Ottobre | 102,0 | 111,9 | 115,3 | 108,3 | 129,0 | 113,8 |
Novembre | 111,2 | 117,0 | 113,1 | 105,1 | 121,5 | 114,8 |
Dicembre | 148,5 | 148,7 | 146,5 | 154,0 | 179,9 | 157,6 |
2007 | ||||||
Gennaio | 81,2 | 86,9 | 116,7 | 96,6 | 112,3 | 96,9 |
Febbraio | 83,4 | 86,2 | 99,2 | 91,7 | 120,0 | 96,9 |
Marzo | 90,1 | 94,7 | 113,1 | 103,5 | 124,8 | 104,8 |
Aprile | 95,9 | 101,3 | 112,5 | 105,4 | 119,8 | 106,6 |
Maggio | 111,4 | 110,9 | 106,8 | 103,9 | 112,0 | 110,1 |
Giugno | 92,5 | 99,3 | 110,8 | 108,1 | 129,3 | 108,0 |
Luglio | 98,4 | 98,8 | 107,0 | 110,1 | 110,3 | 104,1 |
Agosto | 80,5 | 76,2 | 79,9 | 93,8 | 111,1 | 89,5 |
Indici generali 2007
INDICI GENERALI
d i c e m b r e 2 0 0 7
Commercio Turismo Servizi e Professioni
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Sindacale
SINDACALE LEGGI DECRETI CIRCOLARI
CONTRATTI DI LAVORO
• Piattaforma presentata fa Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil alla Confcommercio. Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro terziario, distribuzione e servizi. ...................................................................
• Accordo ponte per i dirigenti di prima nomina.......................................................................................
• Nota della Confcommercio n. prot. 00934 del 13 aprile 2007. Xxxxxxx Ccnl Terziario-Indennità di vacan- za contrattuale. .......................................................................................................................................
• Nota Confcommercio prot. n. 103 del 30.5.2007. Indennità di vacanza contrattuale ...............................
• Nota Confcommercio n. prot. 01847 del 27 giugno 2007. Xxxxxxx Ccnl Terziario-Indennità di vacanza contrattuale. ............................................................................................................................................
RAPPORTI DI LAVORO
Apprendistato
• Accordo di proroga del Protocollo di intesa del 10 gennaio 2005 per la realizzazione di sperimentazioni per l’apprendistato professionalizzante nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi tra Regione Lombardia e Unione Regionale Lombarda del Commercio del Turismo e dei Servizi e Filcams, Fisascat e Uiltucs regionali della Lombardia. ............................................................................................................
• Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 18 gennaio 2007 a interpello prot. n. 25/I/0000803. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta istanze di interpello avanzate dall’Ordine dei consulen- ti del lavoro di Viterbo - Part-time apprendisti e apprendistato professionalizzante-contratto di apprendistato professionalizzante e parere di conformità dell’Ente bilaterale. ..................................................................
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 18 gennaio 2007 a interpello prot. 25/I/0000804. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Risposta a istanza di interpello avanzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Apprendistato professionalizzante-formazione formale di almeno 120 ore per anno e moda- lità di erogazione e articolazione della formazione. ..................................................................................
• Sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 dicembre 2006 n. 1712 depositata il 19.12.2006. ......
• Risposta a interpello n. 8 da parte del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 2 febbraio 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Interpello avanzato da Confindustria - Assunzione di apprendisti che abbiano pre- cedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro con rapporti di natura temporanea. ...........................................................................................................................................
• Circolare Inps n. 43 del 21 febbraio 2007. Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia. .................................................................................................................................................
• Legge Regionale 2 aprile 2007, n. 8. Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato. ...............................................................................................................................................
• Apprendistato per l’alta formazione. Verbale di accordo del 23 aprile 2007. ..........................................
• Nota Confcommercio prot. 01054 del 27 aprile 2007. Xxxx Xxxxxxxxx:trattamento malattia degli apprendisti.
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale dell’11 luglio 2007 a interpello n. 17/2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Malattia di breve durata-Sospensione e proroga della durata del contratto di apprendistato. .
68
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 1 ottobre 2007 a interpello prot. n. 93/2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Istanza di interpello avanzata dalla Fiom-Cgil in materia di trattamen- to retributivo dell’apprendistato professionalizzante. ..................................................................................
feb. | 11 |
mag. | 9 |
giu. | 1 |
lu/ag. | 1 |
set. | 1 |
mar. | 8 |
mar. | 9 |
mar. | 10 |
apr. | 1 |
apr. | 5 |
apr. | 16 |
giu. | 3 |
giu. | 13 |
giu. | 14 |
ott. | 7 |
dic. | 5 |
Inform. mese
N.
pag.
dic. | 6 |
set. | 7 |
mar. | 11 |
apr. | 6 |
mag. | 2 |
lu/ag. | 2 |
ott. | 8 |
ott. | 12 |
mar. | 11 |
lu/ag. | 5 |
dic. | 7 |
apr. | 16 |
dic. | 7 |
lu/ag. | 2 |
apr. | 6 |
gen. | 7 |
• Apprendistato professionalizzante. Corsi finanziati per apprendisti e tutor. ..............................................
Assegno per il nucleo familiare
• Messaggio Inps n. 16242 del 20.6.2007. Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Livelli red- dituali per il periodo 1° luglio 2007-30 giugno 2008................................................................................
Cigs e mobilità
• Direttiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 25 gennaio 2007. Definizione dei criteri generali ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Mobilità lunga......................................................................................................................................................
• Messaggio Inps n. 003207 del 5 febbraio 2007. Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006, n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agen- zie di viaggio e turismo e imprese di vigilanza..........................................................................................
• Messaggio Inps del 6 marzo 2007, n. 6074. Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006,
n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viag- gio e turismo e imprese di vigilanza. .......................................................................................................
• Messaggio Inps n. 011508 del 7/5/2007. Art. 1, commi 1156, lett. c) e 1159 della legge 27.12.2006,
n. 296. Trattamento Cigs e mobilità anno 2007 in favore delle imprese commerciali, delle agenzie di viag- gio e turismo e delle imprese di vigilanza. ................................................................................................
• Messaggio Inps n. 18312 del 12 luglio 2007. Introduzione di uno specifico modello di dichiarazione del datore di lavoro per la concessione dell’indennità di mobilità.....................................................................
• Protocollo di intesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, ai sensi dell’art. 1, comma 1190 tra Regione Lombardia e le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori rappresentate nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione di cui all’art. 8 della Lr n. 22/2006. .....................................
Collocamento obbligatorio
• Circolare del ministero del Lavoro del 28/12/2006. Legge 12 marzo 1999, n. 98. Richiesta di esonero parziale o compensazione territoriale. ......................................................................................................
• Decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 24 aprile 2007. Criteri e modalità relativi al rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all’articolo 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68. ................................................................................................................................
Collocamento ordinario
• Decreto ministero del Lavoro 30 ottobre 2007........................................................................................
Contratto a tempo determinato
• Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale a interpello n. 12-13 febbraio 2007. Art. 10, comma 8, Dlgs n. 368/2001...................................................................................................................
Contratto di inserimento
• Decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 2007. Identificazione delle aree territoriali di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. .....
Dirigenti
• Circolare ministero del Lavoro del 13 aprile 2007. Legge 7.8.1997, n. 266, art. 20-Incentivi a reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa. Esercizio finanziario 2006. ............
Documenti amministrativi
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello n. 9-8 febbraio 2007. Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Archiviazione elettronica dei documenti di lavoro...............................................................
E-Mens
69
• Messaggio Inps n. 29965 del 9.11.2006. Flussi Emens. Nuove funzionalità. ...........................................
Inform. mese
N.
SINDACALE
pag.
gen. | 1 |
ott. | 7 |
gen. | 3 |
feb. | 15 |
mar. | 6 |
mar. | 7 |
mag. | 1 |
set. | 2 |
nov. | 4 |
feb. | 21 |
lu/ag. | 3 |
lu/ag. | 4 |
set. | 3 |
set. | 3 |
set. | 3 |
ott. | 11 |
nov. | 6 |
gen. | 2 |
mag. | 3 |
nov. | 3 |
mar. | 1 |
Ferie
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 26 ottobre 2006 all’istanza di interpello della Banca d’Italia. Art. 9 Dlgs n. 124/2004. Monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge e relativo obbligo contributivo. ....................................................................................................................
Festività
• Decreto ministero dell’Interno del 22 giugno 2007. Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2008. .......................................................................................................................
Fondo Est
• Il Fondo assistenza sanitaria Est ha attivato la sezione Faq con le risposte ai quesiti formulati. ..................
• Fondo assistenza sanitaria Est. Il nuovo regolamento. .............................................................................
• Nota Confcommercio del 12.1.2007 n. prot. 00168. Est: obbligatorietà dell’adempimento contrattuale. ...
• Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 21 dicembre 2006 a interpello. Art. 9, Dlgs
n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata dall’ordine dei consulenti del lavoro di Treviso - Contrattazione collettiva- Clausole relative all’istituzione di fondi di assistenza sanitaria integrativa. Funzione normativa od obbligatoria - Applicazione della sola parte normativa del contratto-Iscrizione dell’azienda alle associazioni stipulanti-Effetti sul riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dall’art. 10 L. n. 30/2003. ..............................................................................................................................................
• Circolare Confcommercio n. prot. 00628 del 12 marzo 2007. Est - Comunicazioni. ................................
• Circolare n. 2/07 del 5 giugno 2007. Cambio sede. .............................................................................
• Circolare n. 6/07 del 31 agosto 2007. Modalità versamento contributi. Codice identificativo del versamento.
Lavoratori comunitari
• Circolare n. 2 del ministero dell’Interno e del ministero della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2006. Ingresso nell’Ue dei cittadini della Romania e della Bulgaria. .....................................................................
Lavoratori disabili
• Circolare Inps n. 90 del 23 maggio 2007. Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104. Questioni varie.
• Messaggio Inps del 9 maggio 2007, n. 11784. Permessi orari ex lege 194/92 e riposi orari (c.d. per allat- tamento) ex Dlgs 151/2001 per il medesimo figlio portatore di handicap-Xxxxxxxxxxx. ...............................
• Messaggio Inps n. 15021 del 7.6.2007. Permessi ex lege n. 104/1992. Programma di assistenza. .........
• Messaggio Inps n. 15995 del 18.6.2007. Frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge 104/1992-Modifica criteri..............................................................................................................
• Messaggio Inps n. 16866 del 28 giugno 2007. Frazionabilità dei permessi ex art. 33 comma 3 della legge n. 104/1992-Massimale orario mensile - Ulteriori istruzioni. .....................................................................
• Circolare Inps n. 112 del 3 agosto 2007. Estensione del diritto al congedo di cui all’art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001 al coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità..................................
• Decreto ministero del Lavoro e della previdenza sociale 19 luglio 2007. Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. ...........................................................................................................
Lavoratori extracomunitari
• Circolare ministero dell’Interno e della Solidarietà sociale del 24 ottobre 2006. Sportello Unico per l’immi- grazione - Snellimento delle procedure. ....................................................................................................
• Circolare n. 6/2007 del ministero della Solidarietà sociale. Dpcm del 9/1/2007 concernente “Programm- zione transitoria dei flussi d’ingresso per i lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori extracomuni- tari formati all’estero nel territorio dello Stato italiano per l’anno 2007.......................................................
• Circolare ministero del Lavoro 20 ag0sto 2007. Ingresso in Italia di lavoratore straniero. Mancata stipula del contratto di soggiorno per indisponibilità del datore di lavoro. ............................................................
Legge finanziaria 2007
71
• Nota ministero del Lavoro 4 gennaio 2007. Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e ces- sazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria) - Primi indirizzi operativi.
Inform. mese
N.
SINDACALE
pag.
• Nota esplicativa del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 4 gennaio 2007 prot. 13/Segr/0000440. Adempimenti connessi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007) - Primi indirizzi operativi.....................
• Nota del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 14.2.2007. Adempimenti connessi alla instau- razione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296-Legge finan- ziaria 2007)-Ulteriori indirizzi operativi....................................................................................................
Libri obbligatori
• Circolare ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 2007. Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria) - Xxxxxx istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga-Indicazioni opera- tive al personale ispettivo - Istruzioni operative. ........................................................................................
• Nota Inail dell’8 giugno 2007. Legge finanziaria - Omessa istituzione ed esibizione dei libri paga e matri- cola-Ulteriori chiarimenti. .........................................................................................................................
• Circolare ministero del Lavoro del 22 maggio 2007. Art. 1, comma 1178, L 296/2006 (Finanziaria) - Xxxxxx istituzione e omessa esibizione libri matricola e paga-Indicazioni operative al personale ispettivo - Istruzioni operative. ................................................................................................................................
Licenziamenti collettivi
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 9 novembre 2006 a istanza di interpello dell’Unione degli industriali della provincia di Bergamo. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-risposta in materia di cri- xxxx e modalità di scelta dei lavoratori nelle procedure di licenziamento collettivo (articoli 4 e 5, L 223/1991).
Malattia
• Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 16 novembre 2006 a istanza di interpello avanzata dalla Regione Lazio - Azienda sanitaria locale “Roma A”. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Incidenza sul periodo di comporto della malattia insorta durante il periodo di puerperio (art. 20, Dpr n. 1026/1076). ....
Maternità
• Messaggio Inps del 25 ottobre 2006, n. 28379. Fruizione frazionata del congedo parentale - Chiarimenti.
• Messaggio Inps del 4 aprile 2007, n. 8774. Congedo di paternità e congedo parentale - Documentazione amministrativa-Chiarimenti.......................................................................................................................
• Messaggio n. 13279 del 25.5.2007. Chiarimenti in merito all’istituto della flessibilità del congedo di mater- nità ex art. 20 del Dlgs 151/2001. .........................................................................................................
• Circolare ministero del Lavoro del 4 giugno 2007. Dimissioni della lavoratrice madre, ex art. 55 Tu 151/01. Procedura di convalida-Istruzioni operative. ................................................................................
• Circolare ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. n. 25/I/0011025 del 3 settembre 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Risposta istanza di interpello avanzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro. Riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore. .......................................................
• Messaggio Inps del 20 settembre 2007, n. 22912. Compatibilità del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale godu- to dall’altro genitore per il medesimo figlio. .............................................................................................
• Messaggio Inps del 20 settembre 2007, n. 22913. Congedo parentale in caso di adozione o affidamento. Chiarimento. ..........................................................................................................................................
Minori
• Circolare ministero del Lavoro del 20/7/2007. Istruzioni operative al personale ispettivo: articolo 1, comma 622 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Età minima di ammissione al lavoro. .......................
• Decreto del ministero della Pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. Regolamento recante norma in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicem- bre 2006, n. 296. ...................................................................................................................................
Orario di lavoro
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale a interpello n. 10-8 febbraio 2007. Art. 9, Dlgs
Inform. mese
N.
pag.
apr. | 12 |
apr. | 8 |
lu/ag. | 6 |
set. | 4 |
set. | 5 |
gen. | 5 |
gen. | 6 |
gen. | 5 |
giu. | 2 |
lu/ag. | 10 |
set. | 2 |
nov. | 4 |
nov. | 6 |
nov. | 7 |
ott. | 10 |
nov. | 1 |
n. 124/2004-Risposta istanza di interpello avanzata dal Servizio sanitario regionale Xxxxxx Xxxxxxx - Azienda unità sanitaria locale di Imola In materia di lavoro straordinario...................................................
• Circolare n. prot. 02583 della Confcommercio. Interpelli al ministero del Lavoro. Deroga al riposo dome- nicale. Cumulo fra riposo giornaliero e riposo settimanale. ........................................................................
Trattamento di fine rapporto
• Nota Confcommercio n. prot. 02859 del 29.11.2006. Tfr dall’1.1.2007.................................................
• Messaggio n. 13048 del 23.5.2007. Circolare n. 70 del 3.4.2007. Dichiarazione del dato occupaziona- le ai fini del trasferimento del contributi di finanziamento Tfr al Fondo di Tesoreria Inps...............................
• Circolare Fondo FonTe. Modalità di versamento e di comunicazione dei contributi versati e delle adesioni raccolte...................................................................................................................................................
• Circolare Fondo FonTe. Procedure di comunicazione al fondo del flusso contributivo dei lavoratori silenti. .
Tutela dati personali
• Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 13 del 1 marzo 2007. Linee guida per posta elettronica e internet. ......................................................................................................................
Varie
• Messaggio Inps n. 1888 del 19.1.2007. Circolare n. 153 del 22 dicembre 2006. Chiarimenti in materia di conguaglio per le auto aziendali ad uso promiscuo. ..............................................................................
• Circolare n. prot.02540 della Confcommercio. Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equi- tà e la crescita sostenibili. Presentazione disegno di legge. ........................................................................
IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Addizionale Irpef
• Circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate del 20 aprile 2007. Ulteriori chiarimenti in materia di addi- zionali comunali all’imposta sul reddito delle persone fisiche......................................................................
• Decreto ministero dell’Economia e delle finanze 5 ottobre 2007. Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell’addizionale comunale all’Irpef, da emanare ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ....................................................................................................................
Legge finanziaria 2007
• Circolare Confcommercio Prot. n. 03097 del 19.12.2006. Legge finanziaria per il 2007. ........................
• Nota Confcommercio Prot. n. 00696 del 21 marzo 2007. Modifiche all’Irpef - Circolare Agenzia delle Entrate del 16/3/2007, n. 15. ................................................................................................................
Modello Cud
• Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 145/E del 21 dicembre 2006. Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212............................................................................................................................
Reddito imponibile
• Risoluzione n. 118/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2006. Istanza di interpello. Federazione Alfa. Art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir. Trattamento fiscale dei buoni pasto. ..............................................
• Messaggio Inps n. 13423 del 28.5.2007. Circolare n. 21 dell’Agenzia delle Entrate. Ritenute d’acconto sulla tassazione delle auto aziendali ad uso promiscuo..............................................................................
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 138/E del 19 giugno 2007. Chiarimenti in merito al regime trans- itorio applicabile alle somme erogate a titolo di incentivo all’esodo - Art. 36, comma 23, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Istruzioni per la restituzione delle maggiori ritenute operate dal sostituto d’imposta sull’incentivo all’esodo. Istanza di interpello di una spa..............................................................................
Inform. mese
N.
SINDACALE
pag.
apr. | 7 |
dic. | 6 |
feb. | 18 |
lu/ag. | 7 |
ott. | 1 |
nov. | 5 |
mag. | 16 |
mar. | 12 |
dic. | 1 |
lu/ag. | 11 |
dic. | 9 |
feb. | 1 |
mag. | 10 |
feb. | 9 |
gen. | 8 |
lu/ag. | 12 |
set. | 7 |
• Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 126/E del 5 giugno 2007. Istanza di interpello. Provincia di (...). Erogazione “ticket trasporto” di importo annuo pari a euro 258,23. Art. 51, comma 3, del Dpr n. 917/1986.
• Legge 3 agosto 2007, n. 127 (Gu n. 190 del 17/8/2007-Supplemento ordinario n. 182). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria. .............................................................................................................................................
Modello 770
• Circolare Inps n. 115 del 7 settembre 2007. Provvedimento 15 gennaio 2007 dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla Gu n. 41 del 19 febbraio 2006. Approvazione del modello 770 semplificato, relativo all’anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versa- menti, dei crediti e delle compensazioni effettuate. ...................................................................................
Scaglioni aliquote e detrazioni Irpef
• Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 149 del 2 agosto 2007. Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. .....................................................................................................................
Tfr
• Deliberazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 21 marzo 2007. Direttive recanti chia- rimenti operativi circa l’applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell’ar- ticolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ...................................................................
GIURISPRUDENZA
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro
• Mobbing. Modalità di manifestazione - Cass. sez. lav. 6 marzo 2006, n. 4774.......................................
• Tirocinio e subordinazione - Cas. sez. lav. 25 gennaio 2006, n. 1380. ...................................................
• Definizione di trasferta - Cass. sez. lav. 21 marzo 2006, n. 5240...........................................................
• Contratto a termine - Cass. sez. lav. 21 marzo 2006, n. 6245................................................................
• Comportamento discriminatorio e carriera - Cas. sez. lav. 18 maggio 2006, n. 11661. ...........................
• Lavoro subordinato. Caratteristiche - Cass. sez. lav. 16 giugno 2006, n. 13935........................................
• Demansionamento professionale - Cass. sez. lav. 26 giugno 2006, n. 14729. .........................................
• Controllo a distanza del lavoratore - Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007, n. 8042. .....................................
• Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx - Xxxx.xxx.xxx. 0 luglio 2006, n. 15499. .................................................................
• Infortunio in itinere ed uso del mezzo privato - Cass. sez. lav. 27 luglio 2006, n. 17167. ........................
• Mansioni diverse da quelle assegnate - Cass. sez. lav. 20 novembre 2006, n. 24587. .............................
• Contratto a termine. Proroga - Cass. sez. lav. 21 novembre 2006, n. 24655. ..........................................
• Trasferimento d’azienda. Effetti - Cas. sez. lav. 7 dicembre 2006, n. 26215. ...........................................
• Associazione in partecipazione e subordinazione. Differenze - Cass. sez. lav. 22 novembre 2006, n. 24781. ..................................................................................................................................................
Estinzione del rapporto di lavoro
• Gravidanza e licenziamento - Xxxx. sez. lav. 1 febbraio 2006, n. 2244..................................................
• Scelta del personale nel licenziamento collettivo - Cass. sez. lav. 8 marzo 2006, n. 4970. .......................
• Licenziamento illegittimo - Cass. sez. lav. 8 giugno 2006, n. 13380........................................................
• Licenziamento dirigente - Cass. sez. lav. 14 giugno 2006, n. 13719.......................................................
• Licenziamento e immediata contestazione - Cass. sez. lav. 13 giugno 2006, n. 13621.............................
• Licenziamento per giusta causa - Cass. sez. lav 7 luglio 2006, n. 15491. ...............................................
• Trasferimento d’azienda e licenziamento - Cass. sez. lav. 11 luglio 2006, n. 15678. ...............................
Inform. mese
N.
pag.
set. | 9 |
ott. | 13 |
nov. | 8 |
nov. | 10 |
mag. | 14 |
gen. | 9 |
gen. | 9 |
mar. | 13 |
mar. | 13 |
apr. | 18 |
apr. | 18 |
giu. | 15 |
lu/ag. | 13 |
lu/ag. | 13 |
set. | 11 |
ott. | 14 |
ott. | 14 |
nov. | 11 |
nov. | 12 |
gen. | 10 |
gen. | 10 |
apr. | 18 |
apr. | 19 |
apr. | 19 |
lu/ag. | 13 |
set. | 11 |
• Riorganizzazione aziendale e licenziamento del dirigente - Cass. sez. lav. 26 luglio 2006, n. 17013. ......
• Licenziamento disciplinare - Cass. sez. lav 11 luglio 2006, n. 15678......................................................
• Licenziamento del dirigente - Cass. sez. lav. 20 dicembre 2006, n. 27197. .............................................
Rapporto di agenzia e rappresentanza
• Subagente e indennità di fine rapporto - Cass. sez. lav. 14 febbraio 2006, n. 3196. ...............................
• Contratto di agenzia. Caratteristiche - Cass. sez. lav 7 luglio 2006, n. 15484. ........................................
Inform. mese
X.
XXXXX E FINANZIAMENTI
pag.
10
15
11
14
12
gen. giu.
set. ott. nov.
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Welfare
PREVIDENZA
WELFARE
Inform. mese
N.
pag.
gen. | 30 |
gen. | 33 |
gen. | 33 |
feb. | 45 |
feb. | 47 |
mar. | 31 |
mar. | 41 |
mar. | 46 |
mar. | 48 |
mar. | 48 |
apr. | 37 |
apr. | 39 |
apr. | 40 |
apr. | 41 |
apr. | 42 |
mag. | 39 |
mag. | 45 |
giu. | 33 |
giu. | 64 |
giu. | 35 |
giu. | 36 |
giu. | 36 |
lu/ag. | 34 |
lu/ag. | 35 |
set. | 32 |
ott. | 33 |
ott. | 35 |
ott. | 36 |
ott. | 38 |
nov. | 29 |
nov. | 32 |
dic. | 31 |
dic. | 36 |
gen. | 29 |
giu. | 37 |
lu/ag. | 31 |
lu/ag. | 31 |
• La normativa di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nei Paesi Ue. ................................................
• Il regolamento della Covip per l’adeguamento delle forme pensionistiche.................................................
• Provvedimento fiscale collegato alla Finanziaria 2007 - Conversione in legge del Dl 262/2006. ..............
• Nuovi assegni familiari. ........................................................................................................................
• Buoni pasto e lavoratori part time. ........................................................................................................
• Destinazione Tfr - Adempimenti e modulistica. .......................................................................................
• Variazioni 2007 in materia di welfare. ..................................................................................................
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) - Articolo 1, commi 778, 782, 1187 e 1257 .
• Indennità antitubercolari. ......................................................................................................................
• Influenza aviaria: proroga termini recupero contribuzione sospesa..........................................................
• Xxxxxxxxx e commercianti: i contributi per il 2007 ...................................................................................
• Xx.xx.xx e Xx.xx.xxx - Aliquote contributive e aliquote di computo per l’anno 2007................................
• Romania e Bulgaria nell’Unione Europea ...............................................................................................
• Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006. ............................
• Denuncia nominativa degli assicurati. Precisazioni sugli autotrasportatori ................................................
• Previdenza complementare: la circolare Inps sul Tfr. ..............................................................................
• Previdenza complementare: la manifestazione di volontà del lavoratore ..................................................
• Obblighi contributivi nei riguardi del fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso E-Mens: esposizione delle informazioni ...................................................................................................................................
• Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative. Circolare Enpals n. 6/2007 ...........
• Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale. ............
• Veicoli concessi in uso promiscuo. Trattamento previdenziale e fiscale......................................................
• Libri obbligatori. Lr 2 aprile 2007 n. 8. .................................................................................................
• Contribuzioni versate all’Enpals; al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle Gestioni speciali dell’Inps..
• Lavoro irregolare: sanzioni amministrative. ............................................................................................
• Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con il presidente di cooperativa .....................................
• Il contrasto al lavoro irregolare. La sospensione dell’attività.....................................................................
• Inail. Modifica del tasso di interesse e delle sanzioni civili.......................................................................
• Lavoro irregolare nello spettacolo: le istruzioni dell’Enpals ......................................................................
• Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri. ...................
• La somma aggiuntiva per i pensionati ultrasessantaquattrenni .................................................................
• Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili..................................
• Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo. .................................................................................
• Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali. ......................................................................
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
• Previdenza complementare e Tfr dal 1° gennaio 2007. ..........................................................................
• XxxXx, Xxxxxxxxx Tf(r)as per gestione Tfr. ...............................................................................................
• Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento Tfr al fondo di Tesoreria Inps. .....................................................................................................................................
• Tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari. .....................................................................
WELFARE
• Previdenza complementare. I riscatti. .....................................................................................................
• Procedura Tf(r)as per gestione Tfr. .........................................................................................................
• Fondi pensione e cessione del Tfr in garanzia. .......................................................................................
• Prestazioni dei fondi pensione...............................................................................................................
• Regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione.................................................................................
• Nuovo rapporto di lavoro e previdenza complementare. ........................................................................
ASSISTENZA
• Xxxxxxxx oncologiche ............................................................................................................................
• Variazioni minimali e massimali premi Inail dall’1./07/2006. ................................................................
• Trasmissione denuncia nominativa Inail per via telematica. .....................................................................
• Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione: limiti reddito 2007 ...............................................
• Il fenomeno infortunistico nelle statistiche Inail. L’informazione statistiche Inail. .........................................
• Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione ..................................................
• Prestazioni a sostegno del reddito: massimali 2007................................................................................
• Assistenza sanitaria integrativa. Fondo Est: le istruzioni ai lavoratori per beneficiare delle prestazioni.......
• Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Circolare Inps n. 53/2007 ................................
• L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007...........................
• Rivalutazione degli assegni per le famiglie numerose a carico dei Comuni...............................................
• Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007. .......................................
• Quintuplicazione delle sanzioni Inail. ....................................................................................................
• L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Precisazioni.................................................
• Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104................................................................................
• La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell’invalido civile. ........................
• Concessione di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alle disposizioni vigenti. ....................
• Dm 12 luglio 2007 in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata. ................................................................................................................................................
• Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche. .................................................................................
• Mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità in presenza di particolari patologie contrattuali o situa- zioni giuridiche. ......................................................................................................................................
ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA
• Soci amministratori di srl commerciali: doppia contribuzione Inps ...........................................................
• Decorrenza del termine e prescrizione delle sanzioni civili per inadempimento contributivo. .....................
• Strumenti di riscossione dei contributi. ...................................................................................................
• Finanziaria 2007. ................................................................................................................................
• Disciplina del potere di autotutela dell’Inps. ...........................................................................................
• Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. ........................................................................
• Pensioni: trasferimento all’Inps dei contributi svizzeri ..............................................................................
• Qualificazione del rapporto e competenza del comitato regionale Inps....................................................
• Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. ...........................................................................................
• Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro.........................................................
lu/ag. | 32 |
lu/ag. | 32 |
set. | 29 |
set. | 31 |
nov. | 34 |
dic. | 37 |
gen. | 34 |
feb. | 48 |
mar. | 49 |
mar. | 49 |
mar. | 52 |
apr. | 43 |
apr. | 45 |
mag. | 45 |
mag. | 49 |
giu. | 38 |
giu. | 41 |
giu. | 41 |
giu. | 44 |
lu/ag. | 40 |
lu/ag. | 40 |
set. | 33 |
nov. | 35 |
dic. | 29 |
dic. | 30 |
dic. | 30 |
gen. | 35 |
gen. | 36 |
gen. | 36 |
feb. | 39 |
feb. | 41 |
feb. | 45 |
apr. | 46 |
mag. | 58 |
mag. | 58 |
mag. | 59 |
• Assegno di accompagnamento e ricovero in ospedale. ...........................................................................
• Determinazione dell’indennità di mobilità. .............................................................................................
• Sospensione temporanea del rapporto e obbligo contributivo..................................................................
• Nuove assunzioni e Tfr..........................................................................................................................
• Vidimazione registro infortuni. ..............................................................................................................
• Infortunio in itinere e rendita vitalizia. ...................................................................................................
• Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. ...........................................................................
• Insorgenza del diritto all’indennità di mobilità. .......................................................................................
• Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani ...........................................................................
• La base di calcolo per Tfr dovuto all’Inps. Il nono principio della Fondazione consulenti del lavoro............
• Cessione del quinto della pensione ........................................................................................................
• Ced e lotta all’abusivismo .....................................................................................................................
• Modello Dm10 ed evasione contributiva ................................................................................................
• Misure dell’indennità di mobilità ...........................................................................................................
VARIE
• Finanziaria 2007. Le misure di contrasto al lavoro sommerso. ................................................................
• Accesso al lavoro dei cittadini bulgari e rumeni .....................................................................................
INDICE PER ARGOMENTI
Assegni familiari
• Nuovi assegni familiari. ........................................................................................................................
• Assegni familiari e quote di maggiorazione pensione: limiti di reddito 2007. ..........................................
• Rivalutazione degli assegni per le famiglie numerose a carico dei comuni. ..............................................
Assistenza integrativa sanitaria
• Assistenza sanitaria integrativa: Fondo Est: le istruzioni ai lavoratori per beneficiare delle prestazioni.......
Cassa integrazione e solidarietà
• Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione. .................................................
Xxxxxxx, contenzioso, sanzioni e vigilanza
• Decorrenza del termine e prescrizione delle sanzioni civili per inadempimento contributivo. .....................
• Strumenti di riscossione dei contributi. ...................................................................................................
• Disciplina del potere di autotutela dell’Inps. ...........................................................................................
•Finanziaria 2007. Le misure di contrasto al lavoro sommerso. .................................................................
• Qualificazione del rapporto e competenza del comitato regionale Inps....................................................
• Libri obbligatori. Lr 2 aprile 2007 n. 8. .................................................................................................
• Lavoro irregolare: sanzioni amministrative. ............................................................................................
• Vidimanzione registro infortuni. ............................................................................................................
• Il contrasto al lavoro irregolare. La sospensione dell’attività.....................................................................
mag. | 60 |
lu/ag. | 41 |
lu/ag. | 41 |
lu/ag. | 41 |
set. | 34 |
set. | 34 |
set. | 34 |
set. | 34 |
ott. | 40 |
ott. | 40 |
nov. | 36 |
dic. | 38 |
dic. | 38 |
dic. | 38 |
mar. | 53 |
mar. | 54 |
feb. | 45 |
mar. | 49 |
giu. | 41 |
mag. | 45 |
apr. | 43 |
gen. | 35 |
gen. | 36 |
feb. | 41 |
mar. | 53 |
mag. | 58 |
giu. | 36 |
lu/ag. | 35 |
set. | 34 |
ott. | 33 |
WELFARE
Contributi
• Provvedimento fiscale collegato alla Finanziaria 2007 - Conversione legge del Dl 262/2006...................
• Soci amministratori di srl commerciali: doppia contribuzione Inps. ..........................................................
• Xxxxxxxxx e commercianti: i contributi per il 2007. ..................................................................................
• Esonero dagli obblighi Enpals per determinate prestazioni lavorative. Circolare Enpals n. 6/2007 ...........
• Contribuzioni versate all’Enpals ed al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dell’Inps.
• Sospensione temporanea del rapporto e obbligo contributivo..................................................................
• Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. ...........................................................................
• Modello DM10 ed evasione contributiva ................................................................................................
Contributi volontari, figurativi, da riscatto, totalizzazione
• Pensioni: trasferimento all’Inps dei contributi svizzeri. .............................................................................
• Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri. ...................
• Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. ...........................................................................
• Benefici previdenziali per le vittime del terrorismo. .................................................................................
Contributo del 10% - Collaborazioni coordinate e coontinuative
• Xx.xx.xx e xx.xx.xxx - Aliquote contributive e aliquote di computo per l’anno 2007.................................
• L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007...........................
• L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Precisazioni.................................................
Giurisprudenza Cassazione
• Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. ........................................................................
• Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro.........................................................
Giurisprudenza corte costituzionale
• Ricongiunzione di periodi assicurativi per gli artigiani. ...........................................................................
Inail
• Variazioni minimali e massimali premi Inail dal 1.7.2006. .....................................................................
• Trasmissione denuncia nominativa Inail per via telematica ......................................................................
• Il fenomeno infortunistico nelle statistiche Inail. L’informazione statistica Inail. ...........................................
• Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2006. ............................
• Denuncia nominativa degli assicurati. Precisazioni sugli autotrasportatori. ...............................................
• Infortunio sul lavoro e limiti alla responsabilità del datore di lavoro.........................................................
• Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: rivalutazione annuale. ............
• Quintuplicazione delle sanzioni Inail. ....................................................................................................
• Infortunio in itinere e rendita vitalizia. ...................................................................................................
• Inail. Modifica del tasso di interresse e delle sanzioni civili. ....................................................................
• Inail - Rivalutazione delle prestazioni economiche. .................................................................................
Inquadramento previdenziale
• Instaurazione di rapporto di lavoro subordinato con il presidente di cooperativa. ....................................
Estero
• La normativa di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati nei Paesi Ue. ................................................
• Accesso al lavoro dei cittadini bulgari e rumeni. ....................................................................................
• Romania e Bulgaria nell’Unione europea. ..............................................................................................
Malattia e maternità / cure termali
• Xxxxxxxx oncologiche. ...........................................................................................................................
• L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Circolare Inps n. 76/2007...........................
• L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata. Precisazioni.................................................
gen. | 33 |
gen. | 35 |
apr. | 37 |
giu. | 34 |
lu/ag. | 34 |
lu/ag. | 41 |
set. | 34 |
dic. | 38 |
apr. | 46 |
ott. | 38 |
ott. | 40 |
dic. | 31 |
apr. | 39 |
giu. | 38 |
lu/ag. | 40 |
feb. | 45 |
mag. | 59 |
ott. | 40 |
feb. | 48 |
mar. | 49 |
mar. | 52 |
apr. | 41 |
apr. | 42 |
mag. | 59 |
giu. | 35 |
giu. | 44 |
set. | 34 |
ott. | 35 |
dic. | 30 |
set. | 32 |
gen. | 30 |
mar. | 54 |
apr. | 40 |
gen. | 34 |
giu. | 38 |
lu/ag. | 40 |
• Dm 12 luglio 2007 in materia di sostegno alla maternità e paternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata. ................................................................................................................................................
Retribuzioni imponibili
• Veicoli concessi in uso promiscuo. Trattamento previdenziale e fiscale......................................................
• Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007. ......................................
Mobilità e disoccupazione
• Ipotesi di decadenza dai trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione. .................................................
• Determinazione dell’indennità di mobilità. .............................................................................................
• Insorgenza del diritto all’indennità di mobilità ........................................................................................
• • Concessione di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga alle disposizioni vigenti. .................
• Mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità in presenza di particolari tipologie contrattuali o situa- zioni giuridiche. ......................................................................................................................................
• Misure dell’indennità di mobilità ...........................................................................................................
Part-time
• Buoni pasto e lavoratori part time. ........................................................................................................
Pensioni
• Pensioni: trasferimento all’Inps dei contributi svizzeri. .............................................................................
• Pensioni di anzianità: incidenza di periodi figurativi e di residenza trascorsi in Stati membri. ...................
• La somma aggiuntiva per i pensionati ultrasessantaquattrenni .................................................................
• Cessione del quinto della pensione ........................................................................................................
Portatori di handicap
• Permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104................................................................................
• La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile. ......................
Previdenza complementare (Fonte, Enasarco, Negri)
• Previdenza complementare e Tfr dal 1° gennaio 2007 ...........................................................................
• Il Regomento della Covip per l’adeguamento delle forme pensionistiche...................................................
• Destinazione Tfr - adempimenti e modulistica.........................................................................................
• Previdenza complementare: la manifestazione di volontà del lavoratore. .................................................
• Obblighi contributivi nei riguardi del Fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso E-mens: esposizione delle informazioni. ..................................................................................................................................
• Obblighi contributivi nei riguardi del fondo di Tesoreria. Ulteriori precisazioni. Flusso E-mens: esposizione delle informazioni. ..................................................................................................................................
• FonTe. Procedura Tf(r)as per gestione Tfr. ...............................................................................................
• Dichiarazione del dato occupazionale ai fini del trasferimento del contributo di finanziamento Tfr al fondo di Tesoreria Inps. .....................................................................................................................................
• Tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari. .....................................................................
• Previdenza complementare. I riscatti. .....................................................................................................
• Procedura Tf(r)as per gestione Tfr. .........................................................................................................
• Nuove assunzioni e Tfr..........................................................................................................................
• Fondi pensione e cessione del Tfr in garanzia. .......................................................................................
• Prestazioni dei Fondi pensione. .............................................................................................................
• La base di calcolo per Tfr dovuto all’Inps. Il nono principio della Fondazione consulenti del lavoro............
• Regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione.................................................................................
• Nuovo rapporto di lavoro e previdenza complementare .........................................................................
dic. | 29 |
giu. | 36 |
giu. | 41 |
apr. | 43 |
lu/ag. | 41 |
set. | 34 |
nov. | 35 |
dic. | 30 |
dic. | 38 |
feb. | 47 |
apr. | 46 |
ott. | 38 |
nov. | 29 |
nov. | 36 |
lu/ag. | 40 |
set. | 33 |
gen. | 29 |
gen. | 33 |
mar. | 31 |
mag. | 39 |
mag. | 45 |
giu. | 33 |
giu. | 37 |
lu/ag. | 31 |
lu/ag. | 31 |
lu/ag. | 32 |
lu/ag. | 32 |
lu/ag. | 41 |
set. | 29 |
set. | 31 |
ott. | 40 |
nov. | 34 |
dic. | 37 |
WELFARE
Tbc, donatori di sangue, di midollo
• Indennità antitubercolari. ......................................................................................................................
Lavoratori spettacolo
• Lavoro irregolare nello spettacolo: le istruzioni dell’Enpals. .....................................................................
Assistenza, welfare, varie
• Finanziaria 2007. ................................................................................................................................
• Variazioni 2007 in materia di welfare. ..................................................................................................
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007) - Articolo 1, commi 778,782, 1187 e 1257.
• Influenza aviaria: proroga termini recupero contribuzione sospesa..........................................................
• Prestazioni a sostegno del reddito massimali 2007.................................................................................
• Il fondo di garanzia per trattamento di fine rapporto. Circolare Inps n. 53/2007. ...................................
• Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. ............................................................................................
• La distribuzione delle competenze nel procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile. ......................
• Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili..................................
• Disegno di legge Protocollo welfare: misure previdenziali. ......................................................................
• Ced e lotta all’abusivismo. ....................................................................................................................
mar. | 48 |
ott. | 36 |
feb. | 39 |
mar. | 41 |
mar. | 46 |
mar. | 48 |
apr. | 45 |
mag. | 49 |
mag. | 58 |
set. | 33 |
nov. | 32 |
dic. | 36 |
dic. | 38 |
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche
Inform. mese
N.
pag.
gen. | 42 |
feb. | 49 |
mar. | 55 |
mar. | 58 |
apr. | 47 |
apr. | 48 |
apr. | 49 |
lu/ag. | 43 |
lu/ag. | 44 |
set. | 36 |
ott. | 47 |
ott. | 49 |
nov. | 39 |
nov. | 39 |
gen. | 39 |
set. | 37 |
ott. | 51 |
feb. | 49 |
mag. | 61 |
mag. | 62 |
ott. | 50 |
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
• Sicurezza sul lavoro - Applicabilità del Titolo V bis Dlgs 626/94 “Protezione da agenti fisici” in tema di
tutela dei lavoratori dall’esposizione al rischio rumore. ..............................................................................
• Sicurezza sul lavoro - Art. 36 bis legge 4 agosto 2006 n. 248 - Tessera di riconoscimento del personale occupato nell’ambito dei cantieri edili - Chiarimenti sui datori di lavoro obbligati. .....................................
• Sicurezza sul lavoro - Accordo Stato/Regioni del 2006 per la formazione di Rspp e Aspp - Linee interpre- tative - Prima Parte. .................................................................................................................................
• Sicurezza sul lavoro - Diffida obbligatoria per gli inadempimenti in materia di lavoro - Circolare del mini- stero Lavoro. ...........................................................................................................................................
• Sicurezza sul lavoro - Art. 17, comma 5 Dlgs 626/1994 - Medico competente - Non configurabile il rap- porto autonomo di collaborazione con la struttura di servizi convenzionata con il datore di lavoro. .............
• Sicurezza sul lavoro - Art. 16, comma 2, lettera a) Dlgs 626/1994 - Visite preventive e visite preassuntive del medico competente. ...........................................................................................................................
• Sicurezza sul lavoro - Accordo Stato/Regioni del 2006 per la formazione di Rspp e Aspp - Linee interpre- tative - Seconda Parte..............................................................................................................................
• Sicurezza sul lavoro - La delega - Caratteristiche - Precisazioni - Novità..................................................
• Sicurezza sul lavoro - Testo Unico per la sicurezza sul lavoro. Disegno di legge per la delega al Governo.
..............................................................................................................................................................
• Sicurezza sul lavoro - Modifiche all’art. 7 Dlgs 626/1994 - Pacchetto sicurezza. ....................................
• Sicurezza sul lavoro - Limitazioni all’uso delle sostanze chimiche - Regolamento Ce 1907/2006 Reach.
• Sicurezza sul lavoro - Titolo V bis Dlgs 626/94 sulla tutela dei lavoratori dall’esposizione al rischio rumo- re - Linee guida delle Regioni...................................................................................................................
• Sicurezza sul lavoro - Legge 3 agosto 2007 n. 123 - art. 6 - Tessera di riconoscimento. ..........................
• Sicurezza sul lavoro - Riordino del Testo unico sulla sicurezza. Delega al governo e nuove misure. ...........
PREVENZIONE INCENDI
• Chiarimenti sull’intestazione del certificato di prevenzione incendi introdotto dal Dpr 214/2006. .............
• Decreto ministeriale recante direttive per il superamento del nulla osta provvisorio - Fine del periodo trans- xxxxxx a maggio 2009. .............................................................................................................................
• Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga di termini. ........
RIFIUTI
• Normativa per i rifiuti elettrici (Raee). Proroga al 30 giugno 2007. .........................................................
• Mud 2006. Esclusione per i rifiuti non pericolosi. ...................................................................................
• Normativa per i rifiuti elettrici (Raee). La scadenza è prorogata al 30 giugno 2007. ................................
• Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Proroga al 31 dicembre 2007...........................................................
AMBIENTE
d i c e m b r e 2 0 0 7
Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche
Inform. mese
Indici generali 2007
N.
AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE
pag.
gen. | 46 |
apr. | 50 |
apr. | 51 |
apr. | 52 |
giu. | 45 |
lu/ag. | 44 |
set. | 35 |
ott. | 51 |
nov. | 41 |
nov. | 43 |
nov. | 43 |
dic. | 39 |
dic. | 41 |
• Variazione contributo Conai per carta e vetro dal 1° gennaio 2007. Ulteriore rammento. ........................
• Guida 2007 del contributo ambientale Conai e relative date di scadenza................................................
• Norme in materia ambientale - Testo unico Dlgs 152/2006 - Disposizioni correttive e integrative e proro- ghe. .......................................................................................................................................................
• Norme in materia ambientale - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Articolato Parte IV Dlgs 152/2006 - Corrispondenze con Dlgs 22/1997.......................................................................................
• Norme in materia ambientale - Deposito temporaneo di rifiuti - Gli aspetti principali nel Codice dell’am- biente Dlgs 152/2006.............................................................................................................................
• Norme in materia ambientale - Testo Unico Dlgs 152/2006 - Deposito temporaneo di rifiuti per conto terzi
- Adempimenti del produttore...................................................................................................................
• Norme in materia ambientale - Deposito temporaneo di rifiuti - Nuova tipologia di operazione di recupe- ro - All. C - Parte IV Dlgs 152/2006........................................................................................................
• Riepilogo delle scadenze prorogate di termini di legge in campo ambientale. ..........................................
• Codice ambientale Dlgs 152/2006 - Bozza di decreto correttivo sulla Parte quarta - Questioni aperte - Criticità...................................................................................................................................................
• Codice Ambientale Dlgs 152/2006 - Abrogazione degli articoli 6, 48 e 49. Conferma dell’Osservatorio nazionale dei rifiuti. ................................................................................................................................
POLITICHE ENERGETICHE
• Gli incentivi fiscali del “Pacchetto Energia” nella Finanziaria 2007 (L. 296/2006). ..................................
• Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici. ..........................................................................
• Finanziare il fotovoltaico con il nuovo “Conto Energia”...........................................................................
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Tributario
TRIBUTARIO IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
• Manovra correttiva Legge 248/2006. Individuati gli autocarri equiparati alle autovetture (riferimento
Pr.Ag.Ent. 6/12/2006)............................................................................................................................
• Studi di settore - Revisione (riferimento Pr.Ag.Ent. 14/2/2007) ...............................................................
• Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del com- mercio (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007)..............................................................................................
• Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007) ........................................................................................................
• Studi di settore - Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle attività professionali (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007) .....................................................................................
• Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007) ..........................................................................................................................
• Studi di settore (riferimento Circ.Ag.En. n. 31/2007) .............................................................................
• Studi di settore - il punto della situazione ...............................................................................................
• Studi di settore - Cause o circostanze prefiguranti condizioni di “non normalità economica” e/o “margi- nalità economica” ...................................................................................................................................
• Studi di settore - Annotazione separata - Approvazione modelli (riferimento Pr.Ag.Ent. 10/5/2007) ........
• Studi di settore - Indicatori di normalità economica (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 38/2007)........................
• Acquisto di medicinali - Scontrino fiscale “parlante” (riferimento Xxx.Xx. Ag.Ent. 28/6/07).....................
• Novità fiscali (riferimento L. n. 127/2007).............................................................................................
• Studi di settore - Contribuenti con attività d’impresa con multipunto e/o multiattività.................................
• Studi di settore (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 41/2007).............................................................................
• Valore normale dei fabbricati (riferimento Provv.Ag.Ent. 27/7/07) .........................................................
• Rimborsi - Nuovo modulo per accredito sul conto corrente (riferimento Com.St.Ag.Ent.15/9/07)..............
• Studi di settore - Istituzione degli Osservatori regionali (riferimento Pr.Ag.Ent. 8/10/07) ..........................
IMPOSTE DIRETTE
• Tabella nazionale Aci - Agenzia delle Entrate ........................................................................................
• Manovra finanziaria anno 2007 - Addizionale comunale Irpef (riferimento Ris. Ag.Ent.n. 20/2007) ........
• Manovra finanziaria anno 2007 - Condominio e nuovo obbligo di ritenuta del 4% sull’appalto di opere e servizi - L. n. 296/2006 (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 19/E/2007) ...............................................................
• Manovra finanziaria anno 2007 - Condominio e nuovo obbligo di ritenuta del 4% (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 7/E/2007) .........................................................................................................................................
• Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica (riferimento Dm Ec. 19/2/2007) ......................
• Irpef - Accertamento - Reddito-metro - Aggiornamento, per gli anni 2006 e 2007 degli indici e coefficien- ti presuntivi di reddito (riferimento Pr.Ag.Ent. 14/2/2007).........................................................................
• Reddito di lavoro assimilato a lavoro dipendente - Veicoli concessi in uso promiscuo (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 21/2007) ........................................................................................................................
• Detrazione per acquisto frigoriferi classe “A+” (riferimento Com.St.Ag.Ent. 27/4/2007)..........................
• Spese palestre (riferimento Dpcm 28/3/07)...........................................................................................
• Contributi ad associazioni di categoria - Deducibilità .............................................................................
• Deducibilità spese telefoniche (riferimento Ris. Ag.En. n. 104/2007) .......................................................
• Assistenza fiscale - Mod.730 (riferimento Dm Ec.Fin. n. 63/2007)..........................................................
mar. | 70 |
mag. | 69 |
giu. | 51 |
giu. | 53 |
giu. | 55 |
lu/ag. | 51 |
lu/ag. | 53 |
set. | 39 |
set. | 40 |
set. | 42 |
set. | 42 |
set. | 46 |
ott. | 53 |
ott. | 54 |
ott. | 54 |
ott. | 55 |
nov. | 46 |
dic. | 46 |
feb. | 56 |
apr. | 61 |
apr. | 61 |
apr. | 62 |
mag. | 70 |
mag. | 71 |
giu. | 50 |
giu. | 50 |
lu/ag. | 49 |
lu/ag. | 50 |
lu/ag. | 50 |
lu/ag. | 50 |
Inform. mese
N.
pag.
TRIBUTARIO
• Detrazione d’imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico (riferimento Circ.Ag.En. n. 36/2007) ..............................................................................................................................................
• Spese di ristrutturazione (riferimento Ris.Ag.Ent. nn.124 -127/2007).....................................................
• Agenti - Deducibilità accantonamenti - Indennità (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 42/2007) ...........................
• Detrazione Irpef 36% - Coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamenti e su parti comuni (riferimen- to Ris.Ag.Ent. n. 206/2007) ....................................................................................................................
• Accertamento sintetico (riferimento Com.St.Ag.Ent. 9/8/2007) ...............................................................
• Immobili strumentali - Ammortamento (riferimento Dl n. 118/2007)........................................................
• Mod. 730 integrativo - Correzione dei dati relativi al sostituto d’imposta (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 47/E/07) ...............................................................................................................................................
• Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni - Art. 48-bis (riferimento Dpr n. 602/1973) ..
- Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 29/07) ................
IMPOSTE INDIRETTE
• Iva - Auto - Rimborsi - Sentenza della Corte di giustizia UE (riferimento L. n. 278/2006) .........................
• Iva - Elenco clienti e fornitori (riferimento Com. St.Ag.En. 10/11/2006) .................................................
• Manovra correttiva - Legge n. 248/2006 - registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immo- bili in corso di esecuzione al 4/07/06 (riferimento Circ.Ag.En. n. 33/E/2006) .......................................
• Impiego di gas metano in usi agevolati (riferimento L. n. 286/2006).......................................................
• Iva - Approvazione dei modelli XX0/0 x XX0/0 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività (riferimento Pr.Ag.Ent. 28/12/2006) ........................................................................
• Iva - Specifiche informazioni da richiedere all’atto della dichiarazione di inizio attività (riferimento Pr.Ag.Ent. 21/12/2006)..........................................................................................................................
• Manovra finanziaria anno 2007 - Iva - Partecipazione a convegni - Detraibilità Iva del ristorante - Risposta (riferimento Ag.Ent. 31/1/2007) .............................................................................................................
• Compravendite immobiliari - Nuove disposizioni in materia di imposta di registro - Controlli degli uffici (riferimento Xxxx.Xx. Ent. n. 6/E/2007)....................................................................................................
• Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello (riferimento Pr.Ag.Ent.) .....................................................
• Controlli Iva - Indicatori di coerenza per la continuazione dell’attività (riferimento Pr.Ag.Ent. 7/3/2007) ..
• Modifica delle tariffe sull’imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica (riferimento Dm Ec.F. 22/2/2007) ...........................................................................................................................................
• Incentivazione per riduzione e sostituzione di autoveicoli, autocarri e motocicli immatricolati come “euro 0” e “euro 1” (riferimento Ris.Ag.Ent. 7/2/2007)..........................................................................................
• Ecoincentivi per i veicoli - Chiarimenti. Note del ministero delle Finanze (riferimento nota n. 2223/2007, nota n. 1376/2007)................................................................................................................................
• Iva - Invio telematico dei corrispettivi (riferimento Com.St.Ag.Ent.30/4/2007) ........................................
• Iva - Auto - Rimborsi - Approvazione modello - Provv.Ag.Ent. 22/2/07 - Proroga presentazione (riferi- mento Dpcm. 5/4/2007).........................................................................................................................
• Iva - Detrazione credito Iva (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 74/2007) ............................................................
• Iva - Invio telematico degli elenchi clienti e fornitori (riferimento Xxx.Xx. Ag.En. 28/5/2007)...................
• Rimborsi dell’Iva relativi ai veicoli (riferimento Circ. Ag. En. n. 28/2007)................................................
• Elenco clienti e fornitori (riferimento Pr.Ag.Ent. 25/5/2007) ...................................................................
• Iva - Reverse charge - Cessione di beni strumentali per natura (riferimento Dm Ec.Fin. 25/5/2007)..........
• Federalismo fiscale - Funzioni catastali trasferite ai Comuni(riferimento Dpcm 14/6/2007) ......................
• Iva - Auto aziendali - Detraibilità (riferimento Dec.Cons.Eur.18/6/2007) ................................................
• Iva - Invio telematico dei corrispettivi - Soggetti minimi in franchigia (riferimento Pr.Ag.Ent. 18/7/2007) ..
• Iva - Trasmissione telematica corrispettivi - Proroga (riferimento Com.St.Ag.Ent. 10/9/2007) ...................
• Elenco clienti e fornitori (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 53/E/2007) ............................................................
lu/ag. | 51 |
set. | 47 |
ott. | 56 |
ott. | 57 |
ott. | 57 |
ott. | 57 |
nov. | 46 |
nov. | 47 |
nov. | 48 |
gen. | 47 |
gen. | 47 |
gen. | 48 |
mar. | 68 |
mar. | 68 |
mar. | 69 |
apr. | 64 |
apr. | 64 |
mag. | 72 |
mag. | 73 |
mag. | 74 |
mag. | 74 |
mag. | 76 |
giu. | 47 |
giu. | 48 |
giu. | 48 |
lu/ag. | 47 |
lu/ag. | 48 |
set. | 49 |
ott. | 59 |
ott. | 59 |
ott. | 60 |
ott. | 60 |
nov. | 49 |
nov. | 49 |
TRIBUTI LOCALI
• Irap - Sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea Rinuncia ai ricorsi e spese di giustizia (rife- rimento Circ. Ag.Ent. n. 9/2007) .............................................................................................................
• Imposta comunale sulla pubblicità - Nota del ministero delle Finanze Dipartimento delle Politiche fiscali (rife- rimento Nota n. 11159/2007).................................................................................................................
• Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007 (rife- rimento Dm I. 19/3/2007) ......................................................................................................................
• Imposta comunale sulla pubblicità e canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Censimento e control- li - Comune di Milano..............................................................................................................................
• Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Passaggio da tassa a tariffa Nota del ministero delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali (riferimento Nota n. 2586/2007) ...........................................
• Irap - Attività libero professionali - Sentenze della Cassazione ................................................................
• Ici - Novità 2007 - Compensazione nel Mod. 730 .................................................................................
• Ici - Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D (riferimento Dm Ec. 9/3/2007) ............................................................................................................
• Ici - Comunicazione eventi a decorrere dall’anno 0000 - Xxxxxx xx Xxxxxx ...........................................
• Approvazione del modello Ici (riferimento Dm Ec.Fin. 26/4/2007) .........................................................
• Ici - Aliquote e detrazioni - Comune di Milano Deliberazioni Consiglio comunale n. 13/2007 e n. 15/2007
• Irap - Cuneo fiscale - Applicabilità immediata delle nuove deduzioni (riferimento Dl n. 67/2007) ............
VARIE
• Mod. F24 - Versamenti telematici - Legge n. 248/2006 (riferimento Circ.Ag.En. n. 30/2006)..................
• Decreto collegato alla Finanziaria - Disposizioni urgenti (riferimento L. n. 286/2006) ..............................
• Manovra economica per l’anno 2007 (riferimento L. n. 296/2006) ........................................................
• Mod. F24 - Versamenti telematici (riferimento L. n. 248/2006) ...............................................................
• Manovra economica per l’anno 2007 (riferimento L. n. 296/2006) ........................................................
• Manovra finanziaria per l’anno 2007 (riferimento L. n. 296/2007) ........................................................
• Manovra finanziaria per l’anno 2007 (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 11/2007)...........................................
• Approvazione di specifici indicatori di normalità economica (riferimento Dm Ec.Fin. 20/3/2007) ............
• Dichiarazione dei redditi - Proroga (riferimento Com. St.Ag.En. 7/5/2007) ............................................
• Sanzioni - Istituzione codice tributo (riferimento Ris. Ag.En. n. 109/2007) ..............................................
• Contributo ai xx.xx.xx per l’acquisto dei pc (riferimento Dm Ec.Fin. 8/6/2007).......................................
• Rateizzazione dei versamenti - Tabella indicativa ...................................................................................
• Mod. F24 - Approvazione modello di estratto conto e di quietanza dei versamenti telematici (riferimento Pr.Ag.Ent. 2/8/2007)..............................................................................................................................
• Tassa sulla società - Rimborsi - Diritto al rimborso integrale ....................................................................
• Manovra di bilancio anno 2008 - Disposizioni urgenti (riferimento Dl n. 159/2007) ...............................
apr. | 66 |
mag. | 65 |
mag. | 66 |
mag. | 67 |
mag. | 67 |
mag. | 67 |
mag. | 67 |
mag. | 69 |
lu/ag. | 57 |
lu/ag. | 58 |
lu/ag. | 58 |
ott. | 62 |
gen. | 51 |
gen. | 51 |
feb. | 55 |
feb. | 56 |
mar. | 61 |
apr. | 57 |
apr. | 67 |
giu. | 57 |
lu/ag. | 60 |
lu/ag. | 60 |
ott. | 62 |
ott. | 64 |
ott. | 65 |
nov. | 45 |
dic. | 45 |
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Legale
IN PRIMO PIANO
LEGALE
Inform. mese
N.
LEGALE
pag.
gen. | 55 |
feb. | 57 |
mar. | 71 |
apr. | 71 |
mag. | 79 |
giu. | 59 |
lu/ag. | 63 |
set. | 51 |
ott. | 67 |
nov. | 57 |
dic. | 47 |
mar. | 74 |
ott. | 68 |
dic. | 49 |
feb. | 76 |
apr. | 75 |
gen. | 58 |
ott. | 71 |
ott. | 72 |
• Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006/2008 ..............................................
• Direttive e calendario 2007 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati ...
• L. 27.12.2006, n. 296 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007).................................................................................................................
• Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture...................................................................................
• Modifiche alla Lr n. 30 della Regione Lombardia del 24.12.2003, recante la disciplina dell’attività di som- ministrazione di alimenti e bevande. Lr n. 5, del 17.2.2007 ......................................................................
• Conversione in legge del decreto legge 31.1.2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consuma- tori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese .......
• Codice alimentare ................................................................................................................................
• Disegno di legge “Liberalizzazioni” Approvazione in prima lettura della Camera dei deputati ..................
• Sublocazione e cessione del contratto di locazione - Art. 36 L. 392/78 ..................................................
• Approvazione del decreto correttivo della legge in materia di fallimento..................................................
• Approvazione dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6.9.2005, n. 206, recante Codice del consumo .............................................................
CIRCOLAZIONE STRADALE
E DISCIPLINA DEI TRASPORTI
• Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 195 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 - Dm 29.12.2006.........................................
• Decreto legge contenente modifiche urgenti al Codice della strada ..........................................................
• Conversione in legge del decreto 117 sulla circolazione stradale ............................................................
DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI
• Rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotteria, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro - Decreto 2.1.2007 .................................................
• Art. 110 Tulps con le ultime modifiche apportate dal decreto del 18.1.2007............................................
DISCIPLINA DEGLI ORARI
• Progetto di legge in materia di orari degli esercizi commerciali...............................................................
• Proroga della validità dell’individuazione di comuni ad economia prevalentemente turistica - Dgr 26.6.2007 n. 8/5013 .............................................................................................................................
• Comune di Milano - Provvedimento Pg 624148/2007 - Chiusura domenicale e festiva e orari dei negozi
- Deroghe per zona di decentramento 1 - Anno 2007-2008......................................................................
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Legale
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
• Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico ......................................................................
• Segnalazione dell’Antitrust sulle disposizioni regionali della Lombardia e dell’Umbria relative alla vendita dei farmaci negli esercizi commerciali ......................................................................................................
• Registro imprese - Parere ministeriale sugli altri atti societari aventi ad oggetto nomine e loro deposito da parte di commercialisti, ragionieri, periti...................................................................................................
• Camere di commercio - Criteri e modalità per la determinazione delle tariffe per le funzioni metriche.......
Metrologia: strumenti di misura ................................................................................................................
• Chiarimenti sull’applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilanci economico e sociale” e sulla Lr 27 febbraio 2007 n. 5 - Collegato ordinamentale 2007 ........................................................................
• Risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico .................................................................................
• Contratto di affidamento di reparto .......................................................................................................
• Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse semestre 1° luglio al 31 dicembre 2007 .....
• Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146: attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/Cee, 97/7/Ce, 98/27/Ce, 2002/65/Ce, e il regolamento (Ce) n. 2006/2004 ................................................
• Recenti risoluzioni del ministero dello sviluppo economico.......................................................................
DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA
• Applicazione del Dlgs 21.5.2004 n. 179 e L. 11.3.2006 n. 81 (art. 1 bis), concernenti produzione e com- mercializzazione del miele - Circolare 2.12.2006 n. 2 ..............................................................................
• Modalità per la registrazione presso le Asl delle attività di vendita di alimenti, e di vendita / produzione di alimenti .................................................................................................................................................
• Indicazioni nutrizionali e sulla salute riportate sui prodotti alimentari ......................................................
• Igiene alimenti - Applicazione reg. nn. 852 e 853/2004 .......................................................................
• Conserve vegetali. Identificazione del lotto. Anno 2006..........................................................................
• Oggetti a contatto: ceramica .................................................................................................................
• Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie - Collegato Lr 2.4.2007 n. 8 .........................
• Xxxxxxx di alluminio e relative leghe soggetti a venire a contatto con gli alimenti: disposizioni precauzio- nali.........................................................................................................................................................
• Banca nazionale dati operatori ortofrutticoli...........................................................................................
• Etichettatura olio vergine ed extravergine - Dm 9.10.2007 e Regolamento Ce n. 1019/2002 ..................
TURISMO
• Nuova disciplina regionale dell’agriturismo - Lr n. 10/2007...................................................................
gen. | 56 |
gen. | 57 |
feb. | 74 |
apr. | 72 |
mag. | 80 |
giu. | 61 |
set. | 58 |
ott. | 70 |
ott. | 70 |
nov. | 58 |
nov. | 60 |
feb. | 59 |
mer. | 78 |
apr. | 73 |
apr. | 74 |
mag. | 81 |
mag. | 81 |
giu. | 62 |
set. | 59 |
dic. | 50 |
dic. | 50 |
set. | 60 |
Inform. mese
N.
pag.
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Legale
VARIE
• Attuazione della direttiva 2003/38/Ce, che modifica la direttiva 78/660/Cee, relativa ai conti annuali di taluni tip di società per quanto concerne gli importi espressi in euro - Dlgs 7.11.2006 n. 285 .....................
• Istituzione della quinta serie speciale della Gu relativa ai contratti pubblici - Dm 13.12.2006...................
• Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscri- zione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti ........................................................
• Abrogazione del comma 1343 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, recante disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa - Dl 27.12.2006 n. 299 .......
• Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intel- lettuale. Direttiva 2006/115/Ce...............................................................................................................
• Durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi - Direttiva 2006/116/Ce ...................
• Tutela della privacy - Dm n. 305 del 7.12.2006.....................................................................................
• Tutela della privacy - Dm n. 306 del 12.12.2006...................................................................................
• Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 Saggio di interesse - Semestre 1 gennaio-31 luglio 2007 ...........
• Prodotti cosmetici: etichettatura ingredienti ............................................................................................
• Comunicazione all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato sulla non imposizione e sulla riduzio- ne delle sanzioni - L. 287/90 art. 15 .......................................................................................................
• Legge comunitaria 2006 - L. 6.2.2007 ..................................................................................................
• Sicurezza dei prodotti ..........................................................................................................................
• Privacy - Utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori - provvedimento del Garante - Gu 10.3.2007, n. 58 ....................................................................................................................................
• Conversione in legge del Dl 27.12.2006, n. 299, concernente l’abrogazione del comma 1343 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, recante disposizioni in materia del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa. Legge 23.2.2007, n. 16 ...................................................................................................
• Legge regionale 3 marzo 2006, n. 6 - Norme per l’insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Circolare esplicativa ......................................................................................................................
• Diritto annuale camerale.......................................................................................................................
• Novità dall’Unione europea ..................................................................................................................
• Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese ...............................................
• Schema di decreto legislativo recante nuove norme su vendita e distribuzione all’ingrosso dei farmaci. ....
• Art. 18 L. 689/81 - Termine entro cui deve pronunciarsi l’autorita’ competente a ricevere il ricorso ..........
• Pubblicazione in gazzetta del secondo decreto legislativo correttivo al codice degli appalti. ....................
• Disegno di legge del governo in materia di credito al consumo ...............................................................
• Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145. Attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/Ce che modi- fica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole .........................................................................
• Segnalazione iniziativa truffaldina ........................................................................................................
gen. | 59 |
feb. | 60 |
feb. | 60 |
feb. | 62 |
mar. | 79 |
mar. | 79 |
apr. | 76 |
apr. | 77 |
apr. | 78 |
apr. | 78 |
apr. | 79 |
apr. | 80 |
mag. | 83 |
mag. | 83 |
mag. | 84 |
giu. | 63 |
lu/ag. | 64 |
lu/ag. | 64 |
set. | 60 |
ott. | 72 |
ott. | 74 |
ott. | 75 |
ott. | 82 |
nov. | 61 |
nov. | 62 |
Inform. mese
N.
LEGALE
pag.
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Bandi e finanziamenti
BANDI E FINANZIAMENTI IN PRIMO PIANO
• Incentivi all’ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive. ..................................................
• Attivo il titolo IV Lr n.36/88. Concessione di contributi in conto capitale per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti concessi a imprese turistiche ..........................................................................................
• Al via il VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013 ...............................
• Regione Lombardia. Incentivi per promuovere l’auto ecologica. Scadenza ad esaurimento fondi ...............
• Sicurezza anticrimine. Il bando 2007 del Comune di Milano .................................................................
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Bando della Camera di commercio di Milano: scadenza 15 febbraio 2008 ...................................................................................................
• Comune di Milano. Bando per la sicurezza anticrimine. Ultimi giorni .....................................................
• Lr 36/88 - Incentivi all’ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive. Scadenza ad esau- rimento fondi .........................................................................................................................................
• Lombardia: il primo bando a sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese .................................................................................................................................................
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e partecipazione a missioni economiche all’este- ro. Scadenza ad esaurimento fondi .........................................................................................................
• Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finalizzate a mini- mizzare gli impatti sull’ambiente .............................................................................................................
• Pubblicato il Bando tecnologie innovative per la logistica sostenibile delle merci in ambito urbano finaliz- zate alla minimizzazione degli impatti sull’ambiente - Scadenza 31 gennaio 2008 ore 16:30 ....................
UNIONE EUROPEA
• Asia Invest II. Seconda scadenza 9 marzo 2007 ...................................................................................
• VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 2007-2013. Scadenza 8 maggio 2007 ...
GOVERNO
• Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli. Scadenza ad esaurimento fondi.
• Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica. Scadenza ad esaurimento fondi ..............................................................................................................
• Dlgs 21/4/2000 n. 185 Incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego. Scadenza ad esaurimento fondi ...................................................................................................................................
• Dalla Finanziaria 50 milioni di incentivi per Gpl e metano sugli autoveicoli. Scadenza ad esaurimento fondi. ....................................................................................................................................................
• Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica. Scadenza ad esaurimento fondi ..............................................................................................................
• Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000. Incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego. Scadenza ad esaurimento fondi ..............................................................................................................
• Bando per la promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o termica. Scadenza ad esaurimento fondi ..............................................................................................................
gen. | 61 |
feb. | 63 |
mar. | 81 |
mar. | 81 |
apr. | 81 |
mag. | 85 |
giu. | 67 |
lu/ag. | 67 |
set. | 67 |
ott. | 85 |
nov. | 65 |
dic. | 53 |
feb. | 63 |
mar. | 81 |
mar. | 81 |
mar. | 82 |
mar. | 82 |
mag. | 86 |
mag. | 86 |
giu. | 67 |
lu/ag. | 67 |
Inform. mese
N.
pag.
BANDI E FINANZIAMENTI
• Decreto legislativo n. 185 del 21/4/2000. Incentivi a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego. Scadenza ad esaurimento fondi ..............................................................................................................
• Legge finanziaria 2007. Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ................................................
• Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007) ...............................................
• Legge finanziaria 2007. Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ................................................
• Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici (Dm 19/2/2007) ...............................................
• Legge finanziaria 2007. Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ................................................
REGIONE LOMBARDIA
• Bando efficienza e innovazione energetica nelle imprese. Scadenza 31 gennaio 2007 ...........................
• Bando innovazione per la competitività. Scadenze: Misura A 24 gennaio 2007 Misure B1 e B2 fino ad esaurimento fondi ...................................................................................................................................
• Progetto Saturno - Bando integrato Azioni 1, 2, 3 .................................................................................
• Progetto Saturno - Bando integrato Azioni 1, 2, 3 .................................................................................
• Lr.36/88. Incentivi all’ammodernamento e riqualificazione delle strutture ricettive ...................................
• Bando Start-up e gestione di Iat negli aeroporti internazionali lombardi. Scadenza 31 maggio 2007 ......
• Venti milioni di euro per promuovere l’eccellenza nei meta-distretti industriali della Lombardia. Scadenza 30 aprile 2007 ......................................................................................................................................
• “Negozi storici. Una tradizione che continua”. Scadenza 15 maggio 2007 ............................................
• Incentivi per promuovere l’auto ecologica. Scadenza ad esaurimento fondi. ...........................................
• Bando metano per autotrazione. Scadenza ad esaurimento fondi ..........................................................
• Lr 36/88 - Incentivi all’ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive. Scadenza ad esau- rimento fondi .........................................................................................................................................
• Bando metano per autotrazione. Scadenza ad esaurimento fondi ..........................................................
• Incentivi per promuovere l’auto ecologica. Scadenza ad esaurimento fondi ............................................
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e partecipazione a missioni economiche all’este- ro. Scadenza ad esaurimento fondi .........................................................................................................
• Azioni per il sostegno dell’innovazione e dell’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. Scadenza 31 ottobre 2007 ....................................................................................................................................
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e partecipazione a missioni economiche all’este- ro. Scadenza ad esaurimento fondi .........................................................................................................
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero e partecipazione a missioni economiche all’este- ro. Scadenza ad esaurimento fondi .........................................................................................................
COMUNE DI MILANO
• Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007. ........................................................
• Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007. ........................................................
• Bando per la sicurezza anticrimine. Scadenza 28 settembre 2007. ........................................................
CCIAA MILANO
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2007. .......................................................................................................................................
lu/ag. | 68 |
ott. | 85 |
nov. | 65 |
nov. | 66 |
dic. | 53 |
dic. | 53 |
gen. | 62 |
gen. | 62 |
gen. | 62 |
feb. | 63 |
feb. | 64 |
mar. | 82 |
mar. | 82 |
apr. | 82 |
mag. | 86 |
giu. | 67 |
giu. | 68 |
lu/ag. | 68 |
lu/ag. | 68 |
set. | 67 |
ott. | 85 |
nov. | 66 |
dic. | 54 |
mag. | 86 |
lu/ag. | 68 |
set. | 67 |
gen. | 62 |
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 ........................................................................................................................................
• Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007. .
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 ........
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 ........................................................................................................................................
• Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007. .
• Voucher per l’accesso a servizi informativi, di verifica della documentazione tecnica e dei prodotti presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal. Scadenza 31 ottobre 2007 .............
• Voucher per l’accesso a servizi informativi, di verifica della documentazione tecnica e dei prodotti presso organismi notificati, laboratori specializzati con accreditamento Sinal. Scadenza 31 ottobre 2007 .............
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 ........
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 ........................................................................................................................................
• Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007. .
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 ........
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 ........................................................................................................................................
• Contributi per check up finanziari, check up gestionali e analisi di rating. Scadenza 31 dicembre 2007 ..
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 ........
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 ........................................................................................................................................
• Abbattimento tassi per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenza 15 febbraio 2008 ........
• Abbattimento tassi per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale. Scadenza 31 gennaio 2008 ........................................................................................................................................
mag. | 85 |
mag. | 85 |
giu. | 68 |
giu. | 68 |
giu. | 68 |
lu/ag. | 67 |
set. | 68 |
set. | 68 |
set. | 68 |
set. | 68 |
ott. | 86 |
ott. | 86 |
ott.. | 86 |
nov. | 66 |
nov. | 66 |
dic. | 54 |
dic. | 54 |
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Formazione
PRIMO PIANO
FORMAZIONE
Inform. mese
N.
FORMAZIONE
pag.
gen. | 63 |
feb. | 65 |
mar. | 83 |
apr. | 83 |
mag. | 87 |
giiu. | 65 |
lu/ag. | 65 |
set. | 65 |
ott. | 83 |
nov. | 63 |
dic. | 55 |
dic. | 55 |
• Fondo Fondir - Nuove opportunità di finanziamento...............................................................................
• Imprese lombarde e finanziamenti per la formazione dei dipendenti. Progetti da presentare entro il 16 feb- braio ......................................................................................................................................................
• Avvio dei Piani formativi finanziati dal Fondo ForTe ...............................................................................
• Formazione dei dipendenti. Due progetti quadro per il Terziario lombardo ..............................................
• Apprendistato professionalizzante. Nuovi finanziamenti per la formazione obbligatoria ...........................
• Progetti Quadro di formazione continua ................................................................................................
• ForTe - Finanziamenti per la formazione aziendale.................................................................................
• Piani formativi per le imprese aderenti a ForTe Presentazione entro il 15 novembre ..................................
• Fondo Fondir - Nuove opportunità di finanziamento...............................................................................
• Legge Regionale n. 19 Integrazione tra sistema dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro
• Sistema di formazione a scelta individuale (voucher formativi) ................................................................
• Piani formativo per le imprese aderenti al Fondo ForTe ...........................................................................
COMMERCIO ESTERO IN PRIMO PIANO
• Certificati di origine preferenziali (Form A, Eur 1, Atr) riscontrati a posteriori irregolari. Conseguenze per
l’importatore - Possibilità di far valere la buona fede con il ricorso all’articolo 220 del Codice doganale. ....
• Novità introdotte nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomuni- tari. ........................................................................................................................................................
• Note Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx - xxxxxxxxxx xx 000 del 2 febbraio 2007. Cumulo Pan Europeo mediterraneo: importi espressi in euro (art. 31 dei protocolli “origine”) - Aggiornamento: controvalori delle valute della Bulgaria, Ungheria, Lettonia, Romania e Turchia .......................................................................................
• La certificazione d’origine non preferenziale .........................................................................................
• Esportazione: importanza del visto uscire per la non imponibilità Iva. Prove alternative. ..........................
• Provvigioni...........................................................................................................................................
• Prova dell’esportazione - Nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2007...............................................
• Attivazione della fase 1 del sistema di controllo dell’esportazione Ecs (Export Control System) - Avvio dal 1° luglio 2007, delle funzionalità dell’ufficio di esportazione .....................................................................
• Il messaggio elettronico “risultati di uscita” diventa la prova dell’uscita delle merci - Visto uscire informa- tizzato (Fonte: “Mercato Globale) .............................................................................................................
• Depositi Iva - Immissione in libera pratica di beni di origine extracomunitaria, previo assolvimento dei dazi doganali .................................................................................................................................................
• Sicurezza generale dei prodotti............................................................................................................
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
• Franchigie applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commercial.
• Esenzioni relative alle applicazioni del piombo e del cadmio ..................................................................
• Modifiche alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ...................................
• Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina ...............................
• Regolamento (Ce) n° 1786/2006 della Commissione del 4 dicembre 2006 che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (Ce) n° 517/64 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007. .
• Regolamento (Ce) n° 1785/2006 della Commissione del 4 dicembre 2006 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 a norma del regolamento (Ce) n° 517/94 del Consiglio. ..........................................................................................................................................
• Definizione della nozione di “prodotti originari”. Particolare situazione del Laos ....................................
• Definizione della nozione di “prodotti originari”. Particolare situazione della Cambogia .........................
• Definizione della nozione di “prodotti originari”. Particolare situazione del Nepal ..................................
• Regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi - Regolamento (Ce) n° 54/2007 ...............................................................................................................
• Rettifica della decisione n° 2/2006 del Consiglio di associazione Ue-Bulgaria - Definizione della nozione di “prodotti originari” ..............................................................................................................................
• Nomenclatura tariffaria e statistica e tariffa doganale comune ................................................................
• Rettifica della direttiva 2007/19/Ce della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/Ce e la direttiva 85/572/Cee del Consiglio. Materiali e oggetti di plastica destinati a venire a con- tatto con i prodotti alimentari ...................................................................................................................
• Accendini a prova di bambino..............................................................................................................
• Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro da Cina e Ucraina. ................................
gen. | 65 |
feb. | 67 |
mar. | 87 |
apr. | 85 |
mag. | 89 |
giu. | 69 |
lu/ag. | 69 |
set. | 69 |
ott. | 87 |
nov. | 67 |
dic. | 57 |
gen. | 68 |
gen. | 70 |
gen. | 71 |
gen. | 71 |
feb. | 69 |
feb. | 70 |
mar. | 90 |
mar. | 91 |
apr. | 87 |
giu. | 70 |
giu. | 70 |
giu. | 71 |
giu. | 72 |
lu/ag. | 72 |
lu/ag. | 74 |
COMMERCIO ESTERO
• Regolamento (Ce) n° 1024/2007 della Commissione del 3 settembre 2007 che modifica il regolamento (Ce) n° 409/2007 recante sostituzione degli allegati I e II del regolamento (Ce) n° 673/2005 del Consiglio che isti- tuisce dazi doganali supplementari sulle importazionidi determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America.
• Regolamento (Ce) n° 1087/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007che modifica il regolamento (Ce) n° 1487/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi prov- visori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese.......................................................................................................................................
• Possibile elusione di misure antidumping sulle importazioni di calzature da Cina e Macao - Regolamento (Ce) n. 1028/2007 .................................................................................................................................
LEGISLAZIONE NAZIONALE
• Applicazione del regolamento (Ce) n° 837/2005 ..................................................................................
• Agenzia delle Dogane - Comunicato stampa - Emanata la circolare esplicativa dei protocolli di origine Pan Europei...................................................................................................................................................
• Agenzia delle Dogane - prot. n° 6209 dell’8 novembre 2006 - Regime di perfezionamento passivo - Decisione n° 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale Ce-Turchia del 26.09.2006 recante modalità di applicazione della decisione n° 1/95 del Consiglio di associazione Ce-Turchia. .....................................
• Agenzia delle Dogane - Comunicato stampa del 12 dicembre 2006 - Emanata la circolare con le istruzio- ni per la stampa, l’uso e la compilazione del “Dau” in vigore dal 1° gennaio 2007. (allegata circolare n° 45/D dell’11 dicembre 2006)..................................................................................................................
• Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx - xxxx. xx 000 del 18 gennaio 2007 Allargamento dell’Unione europea nel 2007. Atto di adesione della Romania e della Bulgaria - Misure doganali transitorie - Chiarimenti. .......................
• Agenzia delle Dogane - prot. n° 4267 del 24 gennaio 2007 - Ulteriore estensione alla concessione di dero- ghe per taluni prodotti tessili, nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate, per il Laos, regolamento (Ce) n° 1806/2006, per la Cambogia (regolamento (Ce) n° 1087/2006 e per il Nepal (regolamento (Ce) n° 1808/2006. ...........................................................................................................................................
• Regime del perfezionamento attivo - Riparazione dotazioni di bordo sbarcate da navi battenti bandiera ita- liana.......................................................................................................................................................
• Implementazione della banca dati comunitaria delle informazioni tariffarie..............................................
• Nota n° 1385/V del 22 marzo 2007 - Accisa sul gas metano per usi civili - Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 23 febbraio 2007 .......................................................................................
• Agenzia delle Dogane - prot. n° 0000 - Xxxxxxxxxxx (Xx) n° 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (Cee) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. .............................
• Agenzia delle Dogane prot. N° 3945 del 27 giugno 0000 - Xxxxxxxxxxx (Xx) n° 1875/2006 della Commissione del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (Cee) n° 2454/93. Sistema comunitario di esportazione automatizzata Aes (Automated Export System). Attivazione della Fase 1 del Sistema di control- lo all’esportazione Ecs (Export Control System). .......................................................................................
• Agenzia delle Dogane prot. n° 4538 del 27 giugno 2007 - Progetto comunitario Aes ((Automated Export System). - Avvio dal 1° luglio 2007delle funzionalità dell’ufficio di esportazione. ........................................
• Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx xx 00/X del 27 luglio 2007 - Iva Decreto legge 30 agosto 1993, n° 331 con- vertito con modificazioni della legge 29 ottobre 1993, n° 427 - Art. 50-bis, comma 4 - Immissione in libera pra- tica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva - Regime sanzionatorio applicabile. ...
• Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx xx 000/X del 10 agosto 2007 - Istanza di interpello - Art. 11, legge 27-7-2000. n° 212. Art. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, n° 9) del Dpr 26 ottobre 1972, n° 633. .......
• Determinazione n° 1496/UD dell’Agenzia delle Dogane del 26 settembre 2007 - Tempi e modalità per la pre- sentazione esclusivamente in forma telematica dei documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise ...
• Cumulo Pan Europeo mediterraneo - Importi espressi in euro - Aggiornamento........................................
nov. | 69 |
nov. | 70 |
dic. | 58 |
gen. | 67 |
gen. | 67 |
gen. | 68 |
feb. | 69 |
mar. | 88 |
mar. | 89 |
mag. | 91 |
mag. | 91 |
mag. | 92 |
lu/ag. | 70 |
set. | 70 |
set. | 72 |
set. | 72 |
ott. | 88 |
nov. | 68 |
nov. | 68 |
Indici generali 2007
d i c e m b r e 2 0 0 7
Economico
ECONOMIA
ECONOMICO
Inform. mese
N.
pag.
gen. | 73 |
feb. | 73 |
mar. | 93 |
apr. | 91 |
mag. | 93 |
giu. | 73 |
lu/ag. | 75 |
set. | 75 |
ott. | 91 |
nov. | 75 |
dic. | 61 |
gen. | 79 |
gen. | 80 |
feb. | 79 |
feb. | 80 |
mar. | 95 |
mar. | 96 |
apr. | 95 |
apr. | 96 |
mag. | 95 |
mag. | 96 |
giu. | 79 |
giu. | 80 |
lu/ag. | 79 |
lu/ag. | 80 |
set. | 79 |
set. | 80 |
ott. | 95 |
ott. | 96 |
nov. | 79 |
nov. | 80 |
dic. | 64 |
dic. | 65 |
• La distribuzione intermedia in Lombardia: vitalità delle microimprese e riorganizzazione delle imprese medie ....................................................................................................................................................
• La deregulation dei servizi non sopporta mistificazioni e logiche di parte ...............................................
• Il quadro della rete di vendita alimentare nel nostro territorio: commercio e somministrazione .................
• Il vincolo della produttività ...................................................................................................................
• La valorizzazione dei centri urbani .......................................................................................................
• Nuova provincia di Monza: un’economia con vocazione alla crescita ....................................................
• Sintesi del documento di lavoro per l’elaborazione del Piano triennale regionale ...................................
• Aree dismesse e centri commerciali: un automatismo da superare ..........................................................
• Economia e territorio: la chiave di lettura del Piano triennale del commercio 2006-2008 ........................
• L’articolazione dell’offerta di beni e servizi negli ambiti territoriali commerciali della Regione Lombardia
• I servizi e la qualità urbana: la rete commerciale e la ristorazione negli ambiti territoriali della Regione Lombardia ..............................................................................................................................................
INDICATORI STATISTICI
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................
• Il costo della vita in Italia ......................................................................................................................
• Indice delle vendite al dettaglio ............................................................................................................