CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER PROVE
Laboratori
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA PER PROVE
(30 gennaio 2023)
1. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito le “Condizioni”) si applicano a qualsiasi accordo che abbia per oggetto la fornitura al committente (di seguito “Committente” o “Cliente”) del servizio di Prove da eseguirsi principalmente, ma non esclusivamente, su materiale rotabile, infrastruttura ferroviaria e loro componenti (di seguito le “Attività"). Le stesse sono state redatte anche al fine di mettere in atto un processo efficace che possa soddisfare richieste e requisiti di entrambe le parti coinvolte.
Tali Condizioni, richiamate nell’offerta emessa da Italcertifer, salvo deroga espressa e specifica, hanno carattere di prevalenza rispetto ad ogni ulteriore condizione contenuta nei documenti ricevuti dal Cliente.
Il Cliente viene qui espressamente informato che, per consentire lo svolgimento delle Attività, è necessario che vengano individuati uno o più soggetti, dotati di appropriato livello1, che si interfaccino con il personale incaricato della Struttura Laboratori (LAB) di Italcertifer per un processo di supporto e per l’eventuale scambio di documentazione ed informazioni riguardanti le Attività stesse.
2. Responsabilità di Italcertifer S.p.A. – Laboratori
2.1 Personale
Con riferimento alle Attività, Italcertifer garantisce la disponibilità di personale specificamente qualificato e formato per lo svolgimento delle prove. A supporto delle proprie risorse Italcertifer potrà utilizzare personale di aziende terze, adeguatamente qualificate e supervisionate.
A titolo indicativo, le risorse che costituiscono la squadra di Prova (di seguito “SdP”) comprendono:
− un Responsabile Tecnico della Prova (RTP);
− un Capo Squadra Prova (CSP);
− fino a tre operatori specializzati individuati tra il personale qualificato da Italcertifer.
Il nominativo del RTP è comunicato anche per vie informali al Committente prima dell’avvio
delle Attività. Il Cliente ha facoltà di esprimere, con comunicazione formale ed entro 7 gg
1 Per “Personale di appropriato livello” si intende personale aziendale competente e che abbia sufficiente attribuzione di responsabilità e autonomia di autorità da poter soddisfare le necessità di gestione delle attività oggetto dell’offerta/contratto con Italcertifer S.p.A.
lavorativi eventuali riserve, l’eventuale silenzio equivarrà ad assenso ed accettazione del RTP indicato.
2.2 Gestione della Documentazione
Italcertifer predispone e mantiene aggiornato per ogni Attività un dossier allo scopo di recepire e conservare adeguatamente la documentazione del Cliente (doc. progettuali, tecnici e/o di test) necessaria alle attività di prova di prova.
Per l’archiviazione e tenuta della documentazione sia prodotta dal Cliente che dai Laboratori Italcertifer è stato individuato un periodo di conservazione sulla base dei possibili rischi che potrebbero verificarsi in caso di perdita delle informazioni/dati.
Salvo specifici obblighi normativi o deroghe contrattualmente concordate, la durata minima della conservazione delle registrazioni è indicata nella tabella sottostante:
Tipologia di documento | Tempo minimo di conservazione |
Informazioni documentate e registrazioni di carattere tecnico | |
Procedure di prova (generiche e specifiche) e di monitoraggio, istruzioni operative, documenti e specifiche tecniche, dichiarazioni di idoneità del metodo, quaderni e fogli di lavoro. Registrazioni strumentali, ambientali e Rapporti di Prova, lettere tecniche della Direzione. | 20 anni dalla data indicata dalla marca temporale apposta successivamente all’emissione del documento |
Verbali di campionamento | N.A. |
Informazioni documentate e registrazioni di carattere commerciale | |
Contratti inerenti alle attività dei laboratori e loro riesami | 10 anni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione delle attività |
Se richiesto dal committente, previa autorizzazione della Direzione dei Laboratori, potrà essere inviata a quest’ultimo una bozza del Rapporto di Prova al solo scopo di verificare se le informazioni ivi riportate risultino di chiara comprensione da parte del cliente stesso.
La bozza inviata avrà le seguenti caratteristiche:
− l’estensione del documento sarà PDF non modificabile;
− il documento conterrà la filigrana “BOZZA” in tutte le pagine, compresi gli allegati;
− il documento sarà privo di firme e, quindi, non emesso formalmente all’esterno dei
Laboratori;
Xxxxxxxxxxxx informa il cliente che è assolutamente vietato trasmettere a terzi/diffondere il rapporto di prova nello stato di “bozza” o di impiegarlo per qualsiasi utilizzo diverso da quanto sopra riportato.
Xxxxxxxxxxxx si impegna inoltre a gestire i documenti in maniera riservata e confidenziale in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 8, informando tempestivamente il Committente qualora si dovessero verificare danni o perdite non volontari.
2.3 Imparzialità ed Indipendenza
Tutto il personale della Struttura Laboratori di Italcertifer S.p.A. è sottoposto a clausole contrattuali, di imparzialità ed assenza di conflitto d’interesse con il Committente, al fine di erogare un servizio aderente all’impegno di terzietà e assenza di pregiudizio nell’attività di prova, nel rispetto dell’impegno preso nei confronti del mercato tramite gli Enti di Controllo Nazionali2 che sorvegliano sulla conformità dei processi di prova oggetto di eventuale Accreditamento e riconoscimento. Tali clausole contrattuali verranno applicate anche al personale Xxxxx eventualmente coinvolto da Italcertifer per lo svolgimento delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni generali di Fornitura.
2.4 Limiti di Responsabilità
La responsabilità di Xxxxxxxxxxxx per eventuali danni a persone o cose riconducibili alle Attività sarà limitata a un totale di complessivi di euro 10.000.000,00 (dieci milioni).
I suddetti limiti di responsabilità sono applicabili in modo analogo al personale di Xxxxxxxxxxxx, ai suoi agenti, ai suoi sub-contraenti ed allo staff dirigenziale.
2.5 Coperture assicurative obbligatorie
Italcertifer S.p.A. dispone delle coperture assicurative di legge del proprio personale che verrà impiegato nell’esecuzione dei servizi resi in conformità alle presenti Condizioni Generali di Fornitura presso i siti di esecuzione contrattualmente previsti.
3. Obblighi del Committente
3.1 Personale
Il Cliente si impegna a identificare e definire, come specificato al precedente art. 1, il personale autorizzato ad interfacciarsi con il RTP incaricato dalla Struttura Laboratori di Italcertifer S.p.A., per lo sviluppo e lo svolgimento delle Attività.
Nel caso in cui personale del Committente debba presenziare ad una prova, il RTP incaricato avrà la responsabilità di comunicare le regole comportamentali da tenere durante la stessa, di monitorare e dare assistenza a tutti i partecipanti, i quali dovranno necessariamente attenersi alle istruzioni fornite dal RTP e al divieto di acquisire materiale fotografico, salvo espressa autorizzazione.
In particolare, il RTP provvederà a collocare gli ospiti in un’apposita “AREA CLIENTI” o in un’area da esso ritenuta idonea, nella quale gli interessati dovranno permanere durante tutto lo svolgimento del test.
2 Ministero dei Trasporti (MIT), dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), e ACCREDIA
3.2 Documentazione
Il Cliente deve consegnare la documentazione necessaria allo svolgimento delle prove secondo accordi e modalità preliminarmente condivisi in maniera formale (Es. e-mail) tra la propria Interfaccia e il RTP di Italcertifer.
La documentazione deve inoltre:
− rispettare le tempistiche di consegna definite;
− essere prodotta in tempo utile per la progettazione della prova, in accordo al piano di commessa;
− essere consegnata su supporto informatico (oppure, ove non diversamente possibile, in copia cartacea);
− prevedere le firme sui documenti delle persone autorizzate al loro rilascio, ove previsto.
Si fa infine presente che:
− non potranno essere accettati ed esaminati documenti non siglati dal personale autorizzato al loro rilascio o ancora in bozza;
− in caso di quesiti ufficiali posti dai tecnici Italcertifer, il Cliente è tenuto a fornire adeguata documentazione in risposta firmata e/o siglata dal personale autorizzato all’emissione (il riscontro potrà essere anticipata a mezzo e_mail);
− la lingua utilizzata nelle comunicazioni fra Cliente e Italcertifer è la lingua italiana o
l’inglese.
3.3 Condizioni di accesso e presenza nei siti di prova
Ai fini di un corretto svolgimento delle attività di prova e per garantire le necessarie condizioni di salute e sicurezza, il Committente deve impegnarsi, per sé e per il proprio personale incaricato, a:
− prendere visione, accettare e firmare la documentazione riguardante gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro predisposta per le Attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché, qualora applicabili, a prendere visione, delle norme generali di comportamento da osservare presso gli impianti ed i siti di prova in cui saranno svolte le Attività incluse quelle previste nel presente documento;
− indossare i DPI individuati come necessari per la presenza nelle varie aree di lavoro degli impianti e dei siti di prova in cui saranno svolte le Attività;
− consentire in ogni momento il completo accesso al campione presente negli impianti in cui saranno svolte le Attività per eventuali manovre ed interventi.
− fornire preventivamente al RTP l’elenco dei nominativi ed i contatti del personale presente durate le attività di prova o ad essa correlate negli impianti e nei siti di prova in cui saranno svolte le Attività;
− seguire le indicazioni del RTP.
3.4 Vincoli, condizioni, limitazioni, cooperazione del Cliente
Italcertifer dovrà avere libero accesso a tutta la documentazione e al campione/campioni pertinente alle Attività ed utili allo sviluppo, progettazione, costruzione, installazione, validazione e messa in servizio relativamente al sistema/campione in oggetto.
Con la sottoscrizione dell’accordo o altro documento legalmente valido il Committente si impegna a:
− fornire al personale di Italcertifer libero accesso al campione anche presso le proprie strutture ed i luoghi dove sono previste Attività di prova;
− supportare Italcertifer nella conduzione delle prove e dei test ove previsto;
− a trasmettere tempestivamente ad Italcertifer la documentazione pertinente alle Attività secondo i tempi concordati tra le parti;
− mettere a disposizione di Xxxxxxxxxxxx o consegnarle il campione da sottoporre a prova in condizioni idonee, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista di igiene e sicurezza sul lavoro (ad esempio un veicolo ferroviario sul quale debbano essere svolte attività dovrà, prima della consegna\messa a disposizione, essere stato sanificato le , avere almeno un bagno agibile, essere climatizzato, etc.).
Eventuali attività aggiuntive non ricomprese nell’offerta e richieste dal Committente durante o dopo la conclusione delle Attività, saranno oggetto di nuova offerta e successivamente fatturate separatamente.
4. Accesso agli Impianti del Committente – Obblighi congiunti di sicurezza
Il personale di Xxxxxxxxxxxx si impegna a recepire e rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza ed ai rischi specifici e generici che verranno comunicate all’ingresso delle sedi o degli impianti oggetto di visita e/o durante l’effettuazione di prove in campo.
Il Cliente, ovvero il responsabile della struttura ospitante che operi per suo conto, è obbligato ad accompagnare il personale di Xxxxxxxxxxxx all’interno dei siti di prova. Il personale di Xxxxxxxxxxxx si uniformerà ai regolamenti ed ai disciplinari di sicurezza fornite dal Committente ed in vigore nelle sedi di esecuzione delle Attività, nel rispetto della normativa per la salute e sicurezza di cui al D.lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale di Italcertifer osserverà inoltre gli obblighi di cui all'art. 20 del citato Decreto, nonché le disposizioni contenute all’interno del proprio Documento di Valutazione dei Rischi e nei suoi allegati, fornite dal responsabile servizio di prevenzione e protezione aziendale. Gli obblighi previsti dall'art.26 D.lgs.81/08 e la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nelle strutture ospitanti, sono da attribuirsi al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2 D.L.363/98).
Per quanto sopra, Xxxxxxxxxxxx è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al proprio personale, durante la permanenza presso gli impianti e presso i siti di prova del Committente.
5. Modalità di invio reclami
Nel caso il Cliente ritenga necessario avanzare un qualsiasi reclamo in merito alle attività svolte da Xxxxxxxxxxxx o dal personale incaricato alla prova, potrà formulare le proprie contestazioni in forma scritta ed inviandole:
− via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xx;
− a mezzo raccomandata presso la sede legale di Italcertifer S.p.A.
Solo i reclami formali pervenuti presso tali recapiti, infatti, saranno presi in carico e trattati secondo apposita procedura interna.
In tal senso, la procedura di gestione dei reclami adottata da Italcertifer è resa disponibile, per tutte le parti interessate, previo invio di una richiesta formale a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
6. Informazioni circa il significato dell’Accreditamento ACCREDIA
L’accreditamento ACCREDIA indica che i Laboratori di Italcertifer operano, in qualità di Ente Terzo Indipendente, in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e agli altri documenti prescrittivi ACCREDIA, relativamente alle prove per le quali i laboratori hanno richiesto volontariamente ed ottenuto l’accreditamento.
La concessione dell'accreditamento viene formalizzata mediante un’apposita Convenzione (che, per quanto riguarda Italcertifer, può essere visionata dal Cliente presso la sede principale dei Laboratori) fra ACCREDIA DL e il Laboratorio, con l'emissione del relativo Certificato di Accreditamento e corrispondente Allegato contenente elenco delle prove accreditate, pubblicato sul sito web di ACCREDIA DL.
Italcertifer in qualità di ente terzo assicura nello svolgimento delle prove:
− l’impiego di personale qualificato e competente;
− l’utilizzo di strumentazione efficiente e tarata;
− l’esecuzione presso una struttura adeguata;
− il mantenimento di condizioni ambientali tali da non invalidare la prova;
− la stima dell’incertezza del risultato, ove applicabile.
Per il mantenimento dell’Accreditamento, ACCREDIA provvede a verificare periodicamente tali competenze mediante controlli a campione sulle prove oggetto dell’Accreditamento e sul Sistema di Gestione della Qualità.
Attraverso un processo sistematico di verifica ACCREDIA, Organismo Nazionale di Controllo, garantisce che i Laboratori siano in grado di eseguire le prove oggetto di Accreditamento secondo quanto previsto dalle relative norme o metodi di prova, ma non è responsabile dei risultati delle prove stesse.
Si precisa che con l’Accreditamento non vi è esonero delle responsabilità derivanti dai contratti stipulati tra i Laboratori e clienti e, benché lo stesso costituisca verso l’esterno un indice di competenza tecnica e gestionale dei Laboratori di prova, non costituisce una garanzia rilasciata da ACCREDIA sulle singole prestazioni dei Laboratori.
Si precisa inoltre che, salvo espressa richiesta del Cliente, in accordo al Regolamento Tecnico RT-08 di ACCREDIA tutte le attività coperte da accreditamento saranno contrattualmente gestite come accreditate. In tal caso, la richiesta dovrà pervenire al laboratorio dal cliente in fase di richiesta di offerta e sarà chiaramente indicata negli accordi contrattuali.
La facoltà di non eseguire le prove sotto accreditamento non sussiste qualora l'accreditamento stesso sia obbligatorio o quando i rapporti di prova debbano essere forniti ad una terza parte.
Nel caso in cui Xxxxxxxxxxxx non conosca a priori la destinazione/l’impiego dei rapporti di prova da emettersi ed in caso di non utilizzo del marchio ACCREDIA, i rapporti di prova non saranno coperti da accreditamento e non potranno essere forniti a terzi.
Il marchio ACCREDIA sarà riportato sui rapporti di prova solo nel caso che questi contengano almeno una prova accreditata e le prove non accreditate saranno segnalate con un asterisco (*) che richiamerà la frase “PROVA NON ACCREDITATA DA ACCREDIA”.
Si precisa inoltre che il marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all’accreditamento non sarà utilizzato dai Laboratori in un modo che possa creare l’impressione che ACCREDIA dia l’approvazione ad un campione di prova o ad un prodotto, ovvero che ACCREDIA accetti la responsabilità per il risultato della prova o per qualunque opinione o interpretazione che ne possa derivare.
Infine, Xxxxxxxxxxxx, conformemente al documento Accredia RG-09, informa il Cliente che:
− il Marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all’accreditamento non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto;
− il Marchio ACCREDIA o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova”. Sarà cura di Xxxxxxxxxxxx sorvegliarne la corretta applicazione.
7. Dichiarazioni di Conformità e Regole Decisionali
Quando i Laboratori sono chiamati a fornire una dichiarazione di conformità dei risultati di prova ottenuti rispetto ad un limite di tolleranza (TL), la regola decisionale utilizzata viene stabilita preventivamente all’inizio delle prove, documentata, comunicata al Cliente ed accettata da quest’ultimo.
I Laboratori utilizzano la seguente prassi:
− se la regola decisionale è definita nella norma di riferimento del metodo di prova o da altri documenti di riferimento quali regolamenti o documenti richiamati da Decreti Legislativi, tale regola viene utilizzata.
In assenza di una regola decisionale definita nei documenti di riferimento, i Laboratori ITCF:
− utilizzano la regola decisionale definita dal Cliente, ove presente.
In questo caso, il laboratorio analizzerà con il Cliente i livelli di rischio per quanto riguarda la probabilità di falsa accettazione e falsi rifiuti associati alle regole decisionali disponibili.
negli altri casi i Laboratori ITCF utilizzano la regola decisionale “ILAC G8:2209”, riportata dalla Linea Guida ILAC G8:09/2019, prendendo in considerazione direttamente l’incertezza di misura e definendo un limite di accettabilità (AL) relativo ad un intervallo di attenzione “w” pari all’incertezza estesa “U” (calcolata con un livello di confidenza del 95%), e dunque accettando una PFA (Probaility of false Accept) pari al 2,5 %.
8. Riservatezza
Xxxxxxxxxxxx è responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle Attività. Ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra Xxxxxxxxxxxx ed il Cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e devono essere ritenute riservate.
In particolare, il personale di Xxxxxxxxxxxx S.p.A. assume, al momento della firma del contratto di lavoro, l’impegno a mantenere riservate e confidenziali tutte le informazioni, ricevute in qualsiasi forma, durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali ha l’obbligo di non divulgare alcun evento, notizia o fatto di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione delle Attività, né di commentare quanto eventualmente appreso al di fuori di situazioni strettamente collegate alle Attività.
Xxxxxxxxxxxx provvederà ad informare il Cliente in merito al contenuto delle informazioni che intenda rendere di pubblico dominio.
Qualora Xxxxxxxxxxxx sia tenuta per legge od autorizzato da accordi contrattuali, a divulgare informazioni riservate, il Cliente o la persona interessata deve, a meno che ciò sia proibito dalla legge, essere avvertito delle informazioni fornite.
Italcertifer garantisce, che le informazioni relative al Cliente ottenute anche da fonti diverse dal Cliente stesso (per esempio reclami, autorità in ambito legislativo) saranno trattate come informazioni riservate.
Parimenti il Committente si impegna a mantenere ed a far mantenere riservate dai suoi aventi causa (ad esempio dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) le informazioni cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle attività di prova, apprese durante le fasi preparatorie, lo svolgimento o i sopralluoghi, ivi inclusa ogni notizia concernente veicoli, tecniche costruttive, soluzioni tecniche e\o apparecchiature diagnostiche, competenze, know-how, organizzazione societaria e\o del lavoro.
Tali informazioni riservate dovranno essere protette adottando tutte le precauzioni necessarie ed adoperando almeno lo stesso grado di attenzione usato per la protezione di informazioni proprie della stessa natura.
Si informa il Cliente che le informazioni relative a prove/processi sottoposti ad attività di audit possano essere messe a disposizione, anche senza un precedente consenso scritto da parte del Committente, degli organi di sorveglianza i quali, a loro volta, operano secondo accordi di riservatezza nella conduzione della loro attività. Ad esempio, le informazioni/registrazioni relative alle prove coperte da accreditamento, sono messe a disposizione all’Ente di Accreditamento in accordo alla normativa applicabile.
9. Proprietà intellettuale
Il Cliente riconosce che è e resta proprietà intellettuale di Italcertifer ogni e qualsiasi dato, informazione, disegno, marchio (registrato e non registrato), nomi d'uso, nomi di dominio, progetto (generale, esecutivo, particolareggiato, ecc.), schema, layout, idea, tecnica redazionale, software, know-how, documentazione, ivi compresa quella fotografica, indipendentemente dal supporto che li contenga, come pure le loro riproduzioni e copie (o loro parti) e similari e, in genere, ogni opera dell'intelletto, nel senso più ampio, di qualunque genere e/o natura, inclusi i segni distintivi, indipendentemente dal fatto che i predetti rientrino nell'espressa tutela prevista dalle disposizioni normative, di qualsiasi natura, ordine e/o grado per i diritti intellettuali (collettivamente, le "Opere dell'Intelletto") realizzati nell’esecuzione delle Attività.
Pertanto, è vietato qualsiasi utilizzo delle Opere dell'Intelletto salvo in caso di preventiva ed espressa autorizzazione da parte di Italcertifer.
Il Cliente pertanto, nel rinunciare sin d’ora a far valere qualsiasi diritto di cui al precedente comma, riconosce incondizionatamente ad Italcertifer ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell’esecuzione delle Attività, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.
Il Cliente accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Italcertifer da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa dell’uso non autorizzato delle Opere dell’Intelletto o comunque da queste ultime derivanti.
10. Recesso e risoluzione
Italcertifer ed il Committente avranno facoltà di recedere, previa comunicazione da inviarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, rispettando un preavviso di giorni 30.
Fatte salve eventuali diverse condizioni particolari contenute nell’offerta, resterà dovuto ad Italcertifer il corrispettivo per le attività già svolte fino al momento di cessazione del rapporto; qualora il recesso sia esercitato dal Committente quest’ultimo dovrà provvedere al rimborso delle eventuali spese vive già sostenute da Italcertifer e relative alle attività non completate.
Italcertifer, inoltre, avrà facoltà di risoluzione qualora il Committente risulti inadempiente agli obblighi previsti agli artt. 3, 6, 8, 10,11.
La risoluzione si verificherà di diritto, nel momento in cui sia comunicata a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata, resteranno salvi eventuali diritti maturati nei confronti del Committente, ivi inclusa la rifusione dell’eventuale danno.
11. Clausola di integrità
Il Cliente, con l’esecuzione della Attività di cui alle presenti condizioni generali, si impegna, per sé e per i propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti ed eventuali terzi coinvolti a qualsiasi titolo per quanto rilevanti ai fini delle Attività, a conformarsi ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza e dunque ad operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili nonché ad osservare, garantendone l’ottemperanza – previa adeguata informativa , ogni normativa e regolamento in materia anticorruzione applicabile.
12. Trattamento dei dati personali
Il Cliente ed Italcertifer si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell’ambito e per le finalità connesse all’affidamento e all’esecuzione dei servii disciplinati dalle presenti condizioni generali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i).
In particolare, il Cliente ed Xxxxxxxxxxxx si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del
principio di minimizzazione, nonché a garantirne l’integrità e la riservatezza.
È fermo l’obbligo per il Cliente ed Italcertifer, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell’altra parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l’esercizio dei diritti degli interessati.
Il Cliente ed Italcertifer risponderanno ciascuna delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.
13. Legge applicabile e Foro competente.
Gli accordi oggetto delle presenti Condizioni sono regolati dalle leggi della Repubblica Italiana e, per ogni controversia relativa alla loro interpretazione o esecuzione o comunque ad essi connessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, salvo se non diversamente stabilito nei suddetti accordi
Ai fini dell’ esecuzione delle Attività, il Cliente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c. e seguenti, dichiara di aver riposto specifica attenzione a ciascuna delle clausole ivi contenute e sotto elencate – da intendersi nella loro interezza -, di averne compreso il contenuto e di aver avuto particolare riguardo a quante stabiliscano limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso o di sospensione, ovvero a quante pongano a carico di un contraente limitazioni, decadenze o restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e di approvarle espressamente: 3. Obblighi del Committente, 8. Riservatezza, 9. Proprietà Intellettuale 10. Recesso e risoluzione,
11. Clausola di integrità e 13. Legge applicabile e Foro Competente.