Accordo Territoriale per mitigare gli impatti economici derivanti dall’emergenza sanitaria Coronavirus
Stati Generali del Patto per lo Sviluppo
Accordo Territoriale per mitigare gli impatti economici derivanti dall’emergenza sanitaria Coronavirus
Tra
Regione Lombardia e
Unioncamere Lombardia Cgil Lombardia
Cisl Lombardia Uil Lombardia Ugl Lombardia
Confindustria Lombardia Confapindustria Lombardia Confimi Lombardia Federdistribuzione Confcommercio Lombardia Confesercenti Lombardia Cna Lombardia Confartigianato Lombardia Casartigiani Lombardia Claai Lombardia
Cia Lombardia Coldiretti Lombardia
Confagricoltura Lombardia Copragri Lombardia Confcooperative Lombardia Legacoop Lombardia
Agci Lombardia Cdo Lombardia
Confprofessioni Lombardia Crul
Assolavoro Anci Lombardia Upl
Cal
Sistema Impresa Acai Lombardia Cida Lombardia
Premesso che
• Il decreto-legge n. 6 del 23 gennaio 2020 introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• Il DPCM 23 febbraio 2020 contiene le conseguenti disposizioni attuative, incluse quelle in materia di lavoro agile;
• la stessa emergenza sanitaria ha innegabili effetti sulle attività economiche e lavorative, a partire dalla sospensione obbligatoria disposta con gli interventi di urgenza per la cosiddetta “zona rossa”;
• gli effetti economici si sono già propagati a livello regionale, con ricadute su tutti i processi produttivi in tutti i settori, anche fuori dalla “zona rossa";
• l’assenza di misure universali di integrazione al reddito rischia di lasciare privi di tutela le lavoratrici e i lavoratori che non possono accedere alle ordinarie prestazioni quali la CIGO, quelle erogate a valere sul FIS e su fondi bilaterali, al pari dei titolari di imprese artigiane, microimprese e titolari di Partita IVA;
• è necessaria l’individuazione di una misura a tutela dei lavoratori autonomi, inclusi artigiani e commercianti, ugualmente coinvolti dagli interventi restrittivi della attività̀ lavorativa;
• il ricorso al lavoro agile (smart working) può rappresentare un’efficace risposta alle esigenze di datori di lavoro e lavoratori per assicurare la continuità aziendale e di reddito, ma non può costituire l’unica soluzione per tutte le modalità di esecuzione del lavoro subordinato, in quanto non tutte possono essere svolte per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa;
• l’applicazione delle previsioni dei commi da 182 a 191 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016 potrebbe favorire modalità di conciliazione vita-lavoro soprattutto per i nuclei familiari con figli a carico in età scolare.
convengono Art.1
(Segreteria tecnica del Patto per lo Sviluppo)
1. La Segreteria tecnica del Patto per lo Sviluppo assume la funzione di sede di confronto permanente nel periodo di emergenza successivo all’adozione del decreto legge n. 6 del 23/02/2020 con il compito di formulare proposte
per l’individuazione di strumenti di sostegno alle imprese e a tutti i datori di lavoro e di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, compresi quelli in deroga previsti dalla normativa nazionale, nonché dei lavoratori autonomi anche organizzati in forma di associazione professionale o di impresa, coinvolti nella crisi, anche nella forma dell’una tantum, in coerenza con i provvedimenti nazionali;
2. In particolare, la Segreteria Tecnica individuerà:
• strumenti di sostegno per le imprese e i datori di lavoro nella c.d. zona rossa, per le imprese e i datori di lavoro che, pur avendo sede legale e/o operativa al di fuori, impiegano lavoratori residenti nella zona rossa, nonché le imprese e i datori di lavoro con sede legale e/o operativa fuori dalla zona rossa, ma che hanno subito restrizioni alla propria attività;
• strumenti di sostegno per le imprese e i datori di lavoro non direttamente oggetto delle ordinanze, ma comunque colpite dalla situazione di emergenza in termini di contrazione della domanda e riduzione di fatturato;
• iniziative in partnership con gli enti bilaterali;
• misure regionali di sostegno alla liquidità per le imprese (ad es. Credito Adesso), anche valorizzando il ruolo dei Confidi;
• misure condivise per il rilancio del sistema economico, produttivo, culturale e sociale lombardo (ad es. agevolazioni fiscali);
• per il comparto logistico, misure atte a garantire la sicurezza igienica dei trasporti;
• la possibilità di un anticipo delle risorse PAC perle imprese agricole;
• Interventi per il sostegno alla filiera lunga del turismo lombardo.
Art. 2 (Ammortizzatori sociali)
1. La Regione si farà parte attiva presso il Governo per la rapida adozione di norme che rispondano ai criteri di cui all’allegato 1.
2. Previa emanazione di tali norme nazionali, la Segreteria Tecnica formula proposte per la costruzione di un quadro di tutele uniformi per le lavoratrici e i lavoratori su tutto il territorio lombardo, indipendentemente da settore, dimensione d’impresa, tipologia di rapporto di lavoro.
3. Nella stessa Segreteria Tecnica sarà altresì valutato l’eventuale ricorso a strumenti aggiuntivi di natura nazionale, regionale e bilaterale.
Art. 3
Iniziative a sostegno dello Smart working
Le parti si impegnano a promuovere la diffusione dello smart working, di cui al d.lgs. 81/2017.2. Regione Lombardia, nel contesto dell’avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di Smart working, valuterà l’ammissibilità delle spese sostenute dalle aziende che introducono lo Smart working per i propri dipendenti nel periodo successivo all’adozione del decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 e si impegnano a mantenere lo strumento in coerenza con i criteri del bando.
Milano, 28 febbraio 2020
Allegato 1 PROPOSTE AL MIN. CATALFO PER GLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI
Si chiede al Ministro di garantire il coinvolgimento delle Regioni al tavolo permanente istituito presso il Ministero del Lavoro, anche al fine di definire di comune accordo le procedure attuative.
Si chiede inoltre di recepire nel prossimo decreto-legge le seguenti proposte: AMBITO DI APPLICAZIONE
DESTINATARI
Le norme sugli ammortizzatori devono coprire tutte le tipologie di attività e prevedere modalità di accesso semplificate per i beneficiari.
La proposta di CIGD deve comprendere:
- le tipologie di datori di lavoro che non accedono agli ammortizzatori ordinari;
- i datori di lavoro che hanno esaurito l’eventuale massimale previsto per gli strumenti ordinari (ad es. FIS);
- tutte le tipologie di datori di lavoro ad integrazione degli interventi del Fondo di Sostegno Bilaterale Artigiano (FSBA).
Le norme sugli ammortizzatori ordinari devono prevedere la sterilizzazione della durata del ricorso in relazione ai provvedimenti per Covid. 19 rispetto ai 24 mesi del quinquennio mobile.
La norma sul FIS deve prevedere l’applicazione anche per imprese sotto soglia e l’unificazione del trattamento dell’assegno ordinario per tutti i lavoratori.
AMBITO TERRITORIALE
Gli strumenti devono riguardare:
- datori di lavoro nella c.d. zona rossa;
- datori di lavoro che, pur avendo sede legale e/o operativa al di fuori, utilizzano lavoratori residenti nella zona rossa;
- datori di lavoro con sede legale e/o operativa fuori dalla zona rossa ma che hanno subito restrizioni alla propria attività;
- datori di lavoro non direttamente interessati dall’ordinanza, ma comunque colpiti dalla situazione di emergenza in termini di contrazione della domanda e riduzione di fatturato.
PROCEDURA
La norma deve prevedere provvedimenti attuativi (ad es. DM) che devono disciplinare:
- La previsione di Accordi quadro regionali;
- Tempi e modalità semplificate di presentazione della domanda;
- Modalità di autorizzazione;
- Decorrenza e durata del periodo di cassa (prevedere la possibilità di coprire a partire dal 23.2.2020);
- Esclusione dal computo dei limiti previsti dagli ammortizzatori ordinari delle sospensioni / riduzioni correlate all’emergenza di cui al DL 6 del 23 febbraio 2020;
- Possibile utilizzo degli ammortizzatori anche in presenza di residui di altri strumenti di flessibilità (ad es. ferie e permessi di anni precedenti).
RISORSE
I c.d. residui della vecchia gestione sulla Cassa in deroga, già attribuiti dall’INPS a Regione Lombardia, sono attualmente destinati a politiche attive, ai sensi dell’art.44 co. 6bis del D.Lgs.148/2015. Occorre modificare tale destinazione con una specifica norma nazionale, per permetterne l’utilizzo ad integrazione degli interventi nazionali di sostegno al reddito
Proposte di modifica normativa
• Al comma 6 bis dell’art. 44 del D.Lgs.148/2015:
a) al primo periodo le parole “in misura non superiore al 50%” sono soppresse.
b) al primo periodo dopo le parole “possono disporre nell'anno 2016” sono inserite le seguenti parole:
“o nell’anno 2020 per mitigare gli impatti delle Ordinanze del Ministro della Sanità nell’ambito dei provvedimenti assunti a seguito del Decreto Legge 6 del 23 febbraio 2020”.
c) al secondo periodo dopo le parole “politica attiva del lavoro” sono inserite le seguenti parole:
“o nell’anno 2020 per i trattamenti di integrazione salariale di cui al primo periodo per mitigare gli impatti delle Ordinanze del Ministro della Sanità nell’ambito dei provvedimenti assunti a seguito del Decreto Legge 6 del 23 febbraio 2020”.
• Al comma 4 dell’art. 29 del D. lgs. 148/2015:
a) al secondo periodo, le parole “10 volte” sono sostituite dalle seguenti “20 volte”.